Deliberazione n. 2/2003/L
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1 1 Deliberazione n. 2/2003/L REPUBBLICA ITALIANA Corte dei conti la Sezione Regionale di controllo per l'umbria composta dai seguenti magistrati: Dott. Emanuele ARCANO Dott. Vincenzo GUIZZI Dott.ssa Maria Luisa ROMANO Presidente Consigliere Referendario nell'adunanza del giorno 13 marzo 2003 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto 469 emesso in data 19/11/2001 dal Provveditore agli studi di Terni e concernente la liquidazione del trattamento definitivo di quiescenza in favore della Sig.ra AMABILE Vera, insegnante elementare; Visti il rilievo istruttorio n. 2 del 15/1/2002 e la risposta dell Amministrazione intesa a ribadire le proprie posizioni; Viste le relazioni del magistrato istruttore e la richiesta di esame collegiale avanzata dal Consigliere delegato con nota del ; Viste le ordinanze presidenziali nn. 3 e 4 con le quali il Presidente della Sezione regionale di controllo per l Umbria ha disposto rispettivamente la prima convocazione ed il successivo rinvio alla data
2 2 odierna dell adunanza collegiale per la pronuncia sul visto e la conseguente registrazione del provvedimento sopra indicato; Viste le note di segreteria nn. 162 del e 213 del con le quali è stata data comunicazione del deferimento e del disposto rinvio alla Amministrazione procedente nonché al Ministero dell Istruzione, Università e Ricerca, ed alla Ragioneria provinciale dello Stato di Terni; Udito il relatore referendario Dott.ssa Maria Luisa Romano; Non intervenuti i rappresentanti dell Amministrazione; Ritenuto in FATTO Con il provvedimento individuato in premessa veniva attribuito il trattamento definitivo di pensione alla Sig. ra AMABILE Vera, insegnante elementare appartenente ai ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione (ora Ministero dell Istruzione Università e Ricerca), collocata a riposo per raggiunti limiti d età con decorrenza 1 settembre Alla predetta, nella riconosciuta qualità di orfana di guerra, venivano attribuiti anche i benefici di cui all art. 2, comma 1, della legge 24 maggio 1970, n. 336, consistenti nella rivalutazione figurativa della base pensionabile in misura corrispondente a tre scatti stipendiali biennali. Peraltro, in sede di quantificazione di siffatti benefici, l Amministrazione procedente assumeva a base di calcolo il solo trattamento stipendiale di livello con esclusione dell assegno ad
3 3 personam corrisposto in costanza di servizio all interessata ai sensi dell art. 66, comma 2, del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 4/8/1995, concernente i nuovi inquadramenti retributivo-funzionali del personale di tale comparto. Attesi i caratteri del predetto assegno volto a garantire alla dipendente il mantenimento della posizione retributiva maturata al 31/12/95 in vigenza del precedente ordinamento del personale della scuola di cui al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 se ne assumeva la natura stipendiale, ritenendo di eccepire con rilievo istruttorio la mancata inclusione dello stesso nel computo dei benefici in argomento. L Amministrazione, a sostegno della correttezza del proprio operato, richiamava i contenuti della circolare ministeriale n. 595 del 20 settembre 1996 che individuava in modo espresso quale criterio di riferimento per il calcolo dei benefici ex lege 336/70 quello utilizzato nella specie. La tesi esposta nella citata circolare, ripresa a diversi fini anche nella successiva circolare n. 397 del 25 settembre 1998, trovava fondamento in taluni principi espressi dal Consiglio di Stato in sede consultiva con parere n. 742/92 reso nell adunanza generale del 17 maggio Le argomentazioni fornite dall Amministrazione venivano ritenute non sufficienti a superare le prospettate censure, anche alla luce dell orientamento univocamente espresso in casi analoghi da questa Corte (cfr. Sez. controllo Stato, del. 146/96; Sez. giur. Friuli Venezia-
4 4 Giulia sent. 143/99) per il quale i benefici combattentistici devono essere quantificati sulla retribuzione in godimento all atto della cessazione e, quindi, su tutte le componenti della stessa direttamente connesse al rapporto di lavoro. In conseguenza, il magistrato istruttore proponeva il deferimento alla Sezione, all uopo convocata in adunanza. In tale sede, non interveniva l Amministrazione interessata, pur ritualmente convocata. DIRITTO La questione sottoposta all esame della Sezione attiene alle modalità di computo dei benefici combattentistici di cui all art. 2, comma 1, della legge 24 maggio 1970 n. 336, nei riguardi del personale del comparto scuola interessato all applicazione dell art. 66, comma 2, del C.C.N.L. in data 4 agosto 1995 e collocato in quiescenza nel livello retributivo-funzionale di primo inquadramento. La predetta norma contrattuale, inserita nell ambito delle nuove regole in materia di inquadramento e trattamento economico degli insegnanti, ha disciplinato la posizione dei dipendenti che al 31/12/95 - data ultima di vigenza del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 ispirato ai principi dell automatismo della carriera e della retribuzione avevano maturato una classe stipendiale superiore allo stipendio del livello di inquadramento, ma non sufficiente al conseguimento del livello immediatamente successivo. Ad essi ha garantito il mantenimento, a titolo di assegno ad personam, della differenza fra il trattamento
5 5 economico in godimento e il predetto stipendio di livello, strutturandone perciò la retribuzione nelle due richiamate componenti. Dispone, peraltro, in proposito il citato art. 66, comma 2, che tale riconoscimento ha valenza transitoria, in quanto la maggiore anzianità posseduta dagli interessati al 31/12/95 rimane cumulabile con quella in seguito maturata ai fini del conseguimento del diritto al reinquadramento nel livello retributivo più elevato, nel cui trattamento stipendiale l assegno in questione sarebbe destinato ad essere integralmente assorbito. In questo contesto, appare evidente la stretta connessione esistente fra gli sviluppi del rapporto di lavoro e la corresponsione dell assegno ad personam e con essa la natura strettamente stipendiale dello stesso, confermata dall evenienza dell integrale riassorbimento nello stipendio superiore al compimento da parte del dipendente della relativa anzianità di servizio. Ne deriva che, nella peculiarità che caratterizza l ordinamento del personale insegnante, detto assegno ha una funzione assimilabile alla retribuzione individuale di anzianità istituita per il personale amministrativo dei Ministeri dall art.13 del D.P.R. 494/87. Ciò non è senza effetto ai fini della quantificazione dei benefici ex art.2, comma 1, della legge n. 336/70. In vero come affermato dallo stesso Consiglio di Stato nel parere n. 742/92, detti benefici prescindono dalla logica del rapporto di lavoro e dal sinallagma tra le due prestazioni e perciò la loro attribuzione non può in alcun modo
6 6 essere condizionata dal passaggio ad un nuovo sistema di determinazione del trattamento economico del dipendente, dovendo viceversa essere ancorata ad un criterio oggettivo ed univoco, valevole in generale per tutti gli interessati, a prescindere dalle regole di progressione del comparto di appartenenza. Detto criterio, ad avviso del Collegio, non può che essere individuato secondo il principio espresso da questa Corte nelle decisioni richiamate in punto di fatto e che si intende riaffermare nella retribuzione in godimento all atto della cessazione, intendendosi per tale oltre allo stipendio di livello anche ogni altro emolumento corrisposto in servizio all interessato e che trovi causa diretta nella prestazione lavorativa. Ne deriva che il riferimento contenuto nella legge n. 336/70 all istituto economico dello scatto continua a trovare attualmente giustificazione a prescindere dagli automatismi che ne caratterizzavano la natura e la corresponsione ai dipendenti in servizio nel vecchio sistema delle carriere quale parametro di misura dei benefici combattentistici rapportato alla predetta base retributiva, che rappresenta il maturato economico del dipendente al momento del pensionamento. Nel caso all esame, pertanto, i benefici combattentistici ex art. 2, comma 1, della legge n. 336/70 vanno calcolati in ragione della retribuzione in godimento della Sig.ra AMABILE, comprensiva dell assegno ad personam, nella specie insuscettibile di riassorbimento
7 7 unicamente a motivo dell avvenuto collocamento a riposo dell interessata. Diversamente opinando, si introdurrebbe nel trattamento della medesima un elemento di penalizzazione occasionato sostanzialmente dal mutamento delle regole relative agli inquadramenti del personale insegnante, differenziandone la posizione rispetto a quella degli stessi pari grado che per effetto della ulteriore permanenza in servizio siano stati posti in condizione di ottenere l intero trattamento di livello superiore; ciò, tra l altro, in evidente contrasto con la stessa ratio dell art. 66, comma 2, del C.C.N.L. del comparto scuola 4 agosto 1995 che ha inteso, viceversa, garantire la salvaguardia dei diritti quesiti. Il Collegio, così pronunciando P.Q.M. Ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto in epigrafe. Il Relatore Maria Luisa ROMANO Il Presidente Emanuele ARCANO Depositata in Segreteria il 11 aprile 2003 Il Direttore della Segreteria Melita Di Iorio
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