A.S.M. PAVIA S.P.A. 2012

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1 MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO DI A.S.M. PAVIA S.P.A. AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001. III AGGIORNAMENTO APPROVATO DAL C.D.A. CON DELIBERA DEL 26/09/2012 1

2 1. L ATTUAZIONE DEL D.LGS. 231/2001 IN A.S.M. PAVIA S.P.A ATTIVITA DELL AZIENDA IL MODELLO E L ORGANISMO DI VIGILANZA I REATI DI CUI AL D.LGS. 231/ ARTICOLO ARTICOLO 24 BIS (ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)...15 ARTICOLO 24 TER (ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94, ART. 2, CO. 29)...16 ARTICOLO ARTICOLO 25 BIS (MODIFICATO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09)...21 ARTICOLO 25 BIS 1 (ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09)...25 ARTICOLO 25 TER...25 ARTICOLO 25 QUATER...32 ARTICOLO 25 QUATER ARTICOLO 25 QUINQUIES...33 ARTICOLO 25 SEXIES...34 ARTICOLO 25 SEPTIES...34 ARTICOLO 25 OCTIES...35 ARTICOLO 25 NOVIES (ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09)...35 ARTICOLO 25 NOVIES [REFUSO](ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 116 DEL 3 AGOSTO 2009)...35 ARTICOLO 25 UNDECIES (ARTICOLO AGGIUNTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 121 DEL 7 LUGLIO 2011)...36 ARTICOLO 25 DUODECIES (ARTICOLO AGGIUNTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 109 DEL 16 LUGLIO 2012) CONTENUTI E FINALITA DEL MODELLO - LE AREE DI CRITICITA DETTAGLIO DELLE AREE DI CRITICITÀ ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INVESTIMENTI VENDITA DI SERVIZI A SOGGETTI PRIVATI O ENTI PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARA ATTIVE E PASSIVE GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RISORSE FINANZIARIE TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO SISTEMI INFORMATIVI RISORSE UMANE TUTELA DELL AMBIENTE

3 7. IL MODELLO NELL AREA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PRINCIPI GUIDA PROCEDURA SEMPLIFICATA PROCEDURA ORDINARIA LA SELEZIONE DEI FORNITORI IL PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI LE DEROGHE GLI ACQUISTI PER PICCOLA CASSA LA GESTIONE DELLE GARE AD EVIDENZA PUBBLICA IL MODELLO NELL AREA INVESTIMENTI LE DISMISSIONI IL MODELLO NELL AREA VENDITE DI SERVIZI A PRIVATI O ENTI PRINCIPI GUIDA GESTIONE DEGLI UTENTI LA CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI MEDIANTE PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARE O DI NEGOZIAZIONE DIRETTA CON ENTI L EROGAZIONE DI SERVIZI DIVERSI DA EROGAZIONE ACQUA E SERVIZI PUBBLICI A ENTI/AZIENDE/PRIVATI IL MODELLO NELL AREA GESTIONE FINANZIARIA PRINCIPI GUIDA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PUBBLICI IL MODELLO NELL AREA DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PRINCIPI GUIDA RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PROCEDURE AZIENDALI ORGANIZZAZIONE IL MODELLO NELL AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI IL SISTEMA IN LINEA GENERALE IL MODELLO NELL AREA DELLE RISORSE UMANE IL SISTEMA SANZIONATORIO LAVORATORI SUBORDINATI I COLLABORATORI ESTERNI

4 13.4 GLI AMMINISTRATORI LAVORATORI CITTADINI DI PAESI TERZI IL MODELLO NELL AREA DELLA TUTELA AMBIENTALE RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI IL SISTEMA IN LINEA GENERALE ORGANIZZAZIONE PROCEDURE AZIENDALI IL SISTEMA SANZIONATORIO...80 ALLEGATO: ELENCO REATI PRESUPPOSTO EX D.LGS. 231/

5 1. L ATTUAZIONE DEL D.LGS. 231/2001 IN A.S.M. PAVIA S.P.A. Il presente terzo aggiornamento del Modello organizzativo di gestione e controllo di A.S.M. Pavia s.p.a., adottato dalla società il 29 ottobre 2003, rappresenta l evoluzione, tanto naturale quanto dovuta, di un percorso avviato dall Azienda a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001, avente ad oggetto la responsabilità amministrativa della persone giuridiche conseguente alla commissione dei reati previsti dallo stesso Decreto Legislativo, emanato in attuazione della legge delega del 29 settembre 2000, n.300. Con essa il Legislatore, oltre ad aver provveduto alla ratifica delle Convenzioni europee e della Convenzione OCSE concernenti la lotta alla corruzione internazionale, aveva infatti conferito una delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica che non svolgano funzioni di rilievo costituzionale, in relazione alla commissione di una consistente tipologia di reati da parte di soggetti interni agli enti medesimi. Reati, comunemente indicati come reati presupposto, che sono stati progressivamente ampliati nel corso degli anni, fino a comprenderne alcuni contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio, altri a tutela dell incolumità pubblica, in materia di sicurezza sul lavoro, di tutela ambientale e del territorio e dei beni culturali fino a giungere alla recente introduzione dei reati informatici, attraverso un continuo arricchimento della tipologie di reati, in ragione dell evolversi delle esigenze normative. In questo contesto, il legislatore ha puntualizzato che la violazione di legge posta in essere dal dipendente o dirigente o da chi abbia funzioni di rappresentanza perpetrata nell interesse dell Ente o a suo vantaggio, genera una responsabilità dell Ente stesso, essendo invece esclusa qualsivoglia responsabilità dell Ente nel caso in cui detti dipendenti o dirigenti abbiano agito nell interesse proprio. La distinzione, che appare così netta nei precetti indicati, nella pratica quotidiana è ben più difficile da cogliere in quanto è facile immaginare che vi possa essere commistione nel comportamento del dipendente o dirigente che tende a realizzare un interesse proprio nell esercizio di una attività aziendale, ottenendo così un vantaggio personale e diretto, ma perseguendo un risultato positivo per l ente. Se ciò è certamente vero, è 5

6 però altrettanto certo che può essere di aiuto a tal fine un rigido sistema di prevenzione basato sulla divisione dei poteri che meglio potrà evidenziare l elemento soggettivo del reato, il dolo, ovvero l effettiva volontà del soggetto che perpetra la violazione di legge. Quindi, tanto più elevato sarà il sistema di prevenzione, tanto più facilmente l Ente potrà dimostrare che l azione cui il proprio dipendente o collaboratore ha dato corso fosse esclusivamente nel proprio interesse e non nell interesse o a vantaggio dell Ente. Del pari è esclusa la responsabilità dell Ente per l attività dei dirigenti, più propriamente: delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione dell ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso : se l Ente ha adottato un sistema (un Modello) di gestione ed organizzazione, se l Ente ha costituito un Organismo di Vigilanza, (d ora innanzi anche, per brevità, O.d.V.) autonomo ed indipendente e dotato di poteri di intervento e di controllo sui sistemi di organizzazione e gestione e così sull osservanza del Modello, se i reati presupposto sono stati commessi in violazione del Modello di gestione e controllo adottato dall Ente. Da ciò la scelta di A.S.M. Pavia spa di dotarsi, fin dal 2003, di un Modello organizzativo di gestione e controllo, considerato che, nell ipotesi in cui sia commesso un reato tanto da persone con funzioni apicali quanto da persone ad esse sottoposte, la Società non sarebbe soggetta ad alcuna responsabilità. Il Modello, e le procedure attuative dello stesso, costituiscono infatti il cuore dell attività di prevenzione che l Ente deve attuare per andare esente da responsabilità derivante dalla commissione di reati da parte di dirigenti o dipendenti e, non per nulla, il comma 2 dell art. 6 del Decreto stabilisce analiticamente i requisiti cui i Modelli devono rispondere ai fini della loro efficacia. In particolare essi devono: 6

7 individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; prevedere specifici protocolli interni diretti a programmare la formazione e l attuazione delle decisioni dell Ente in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l osservanza del Modello; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. I Modelli devono perciò disciplinare, dopo avere effettuato una adeguata ricognizione delle aree a rischio di reato, le linee portanti le procedure ed i paradigmi procedimentali cui i destinatari del Modello devono attenersi nella formazione ed attuazione delle scelte aziendali ed è questo il percorso seguito dalla Società, nell adottare inizialmente il Modello, nell approvare specifiche procedure aventi ad oggetto alcune aree d operatività aziendale, nel dar corso, nel 2008, ad un primo aggiornamento ed ora nell approvare un secondo aggiornamento del Modello. Scelta questa volta mirante non solo a recepire le modifiche introdotte dal legislatore al D.Lgs n. 231 con l introduzione di nuovo reati presupposto, ma anche a cogliere e valorizzare le esperienze maturate dalla Società dopo anni d applicazione del Modello e delle procedure attuative specifiche che regolamentano le attività delle diverse funzioni nelle aree ritenute maggiormente sensibili e così a rafforzare le condizioni di prevenzione rispetto alla possibile commissione dei reati presupposto. Il secondo aggiornamento del Modello è frutto anche della crescente, ed oggi sedimentata, consapevolezza dell importanza di una puntuale e scrupolosa osservanza del Modello e così del radicamento, in seno alla Società, di una cultura della prevenzione valorizzata dalla coscienza del ruolo dell Organismo di Vigilanza, preposto non solo a verificare la corretta attuazione del Modello ma anche a suggerire modifiche ed integrazioni tese a rendere ancor più pregnanti le misure di prevenzione. 7

8 2. ATTIVITA DELL AZIENDA In quest ambito è nata l esigenza del terzo aggiornamento del Modello ma, ancor prima, è maturata la decisione della Società di por mano ad un aggiornamento che, muovendo dal Modello approvato nel 2003 e dal primo aggiornamento del 2009, fosse l occasione per rivedere complessivamente il Modello stesso, al fine non solo di una sua piena attualizzazione ma anche di dar conto dell esperienza maturata in questi anni e dell evoluzione della Società grazie al significativo arricchimento dei servizi offerti. Se infatti l attività dell Azienda ha origini antiche, considerato che la data di nascita risale al 13 gennaio 1903 a seguito di delibera del Consiglio Comunale di Pavia conseguente alla decisione di municipalizzare il servizio gas, negli anni hanno fatto seguito varie implementazioni nell attività aziendale ampliando significativamente il portafoglio dei servizi offerti ed il territorio servito. Ai servizi tradizionalmente offerti (distribuzione e vendita gas, trasporto pubblico locale, ciclo idrico integrato, igiene urbana) si sono così gradualmente aggiunti servizi, offerti direttamente o tramite società partecipate, come la manutenzione post contatore per impianti inferiori ai 35Kw, la manutenzione del verde, pubblico e privato, la gestione della sosta e dell autostazione, le telecomunicazioni, il trading del gas, la termoconduzione e la gestione calore di impianti superiori ai 35 kw, i servizi informatici, il trattamento di rifiuti inerti, la vendita di energia elettrica, attività di scavi e rinterri, la gestione delle ex farmacie comunali. Nel 2001, A.S.M. Pavia S.p.a. ha dato vita a Blugas S.p.A. e Line S.p.A., rispettivamente per il trading del gas e lo sviluppo dei trasporti pubblici locali; entrambe secondo un progetto di aggregazione con altri operatori pubblici; nel caso di Blugas, soci fondatori sono aziende multiutility consorelle di A.S.M. Pavia: ASTEM Lodi, AEM Cremona e Tea Mantova; mentre Line nasce dagli accordi tra ASM e Sisa SpA, società a totale capitale pubblico operante nel territorio lodigiano, a cui si aggiunge, in seguito, un partner privato. Nel 2002 viene costituita Linea Group S.p.a., partecipata in quote paritarie dalle aziende ex municipalizzate di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia, già fondatrici di Blugas, a cui nel 2003 viene conferita l attività di vendita del gas. Si avvia così un processo d integrazione tra le aziende e di definizione 8

9 di strumenti e modalità comuni di relazione con i clienti, mediante la definizione di nuove condizioni contrattuali, modalità operative, carta dei servizi, a favore di tutti i cittadini dei territori serviti. Nel 2004 A.S.M. Pavia ha acquisito la totalità delle quote di due società private operanti sul territorio pavese, Metano Pavese S.p.a. e Metano Pavese Gas S.r.l. (rinominata Pavese Energia S.r.l.), preposte alla distribuzione e vendita del gas metano in due consorzi della provincia di Pavia, e nel 2005 la Società costituisce la società ASM Lavori S.r.l., detenuta al 100%, che ha per oggetto, in particolare, attività di scavo, reinterro, movimento terreno, lavori edili di difesa e di sistemazione terreni, opere di consolidamento dei terreni, lavori edili di ogni tipo e genere, realizzazione, manutenzione ed in generale intervento su impianti semaforici ed illuminazione pubblica, lavori di realizzazione e manutenzione su condotte idriche, acquedotti, fognature, ecc. A luglio 2006 i rami d azienda distribuzione gas e attività d agenzia vendita gas per conto di Line Group S.p.a. vengono conferiti, rispettivamente, alle controllate Metano Pavese e Pavese Energia. Ad ottobre 2006 è giunto al termine il processo di convergenza in Linea Group Holding, con la partecipazione, quali soci fondatori, di A.S.M. Pavia, AEM Cremona, ASTEM Lodi e COGEME Rovato, nel cui ambito A.S.M. Pavia ha conferito a LGH le partecipazioni totalitarie delle società Metano Pavese, Pavese Energia, Amico Gas, Pavia Network e la partecipazione in Linea Group S.p.a. e in Blugas S.p.a.. A valle di tale conferimento la partecipazione di A.S.M. Pavia in LGH era pari al 14,79%. In seguito all ingresso di nuovi soci e a ulteriori conferimenti da parte dei soci fondatori, oggi la quota di partecipazioni di A.S.M. Pavia in LGH è pari a 15,90%.. Nell estate 2008 A.S.M. Pavia ha conferito il proprio ramo di gestione ciclo idrico integrato alla società Pavia Acque S.r.l., della quale detiene il 19% del capitale; a Pavia Acque S.r.l. è stata ceduta la proprietà dei cespiti idrici, come condotte acqua, centrali di potabilizzazione, depuratore di Pavia, etc, essendo rimasta in capo ad A.S.M. Pavia l attività di erogazione del servizio. In una parola, A.S.M. Pavia eroga oggi una molteplicità di servizi grazie ad un attività pluriarticolata ed in ciò riposa anche l esigenza di un Modello che, nel definire regole di generale applicazione, riservi, altresì, a specifiche procedure lo spazio per misure 9

10 organizzative e di prevenzione capaci di attagliarsi compiutamente alle diverse attività svolte. 3. IL MODELLO E L ORGANISMO DI VIGILANZA Da ciò, appunto, il terzo aggiornamento del Modello che, in verità, presenta significative anomalie in quanto non si limita a delineare le misure più opportune per prevenire la commissione dei nuovi reati presupposto via via introdotti a far tempo dal 2003, ma vuole essere quasi il corpo di un nuovo Modello, pienamente esaustivo e perciò facilmente leggibile da tutti i destinatari dello stesso. In quest ottica il secondo aggiornamento e così il nuovo Modello riprende anche informazioni ed argomenti che rappresentano già un patrimonio della Società grazie all opera di informazione e formazione svolta in questi anni ma che si è ritenuto comunque ripercorrere al fine di dare omogeneità e coerenza all intero corpo regolamentare e di dar conto dell esito delle verifiche condotte dall Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto le procedure di cui si è avvalsa la Società nel corso della sua evoluzione storica. I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono infatti qualificati come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di operai, impiegati e quadri, esse coincidono con quelle previste dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. Coerentemente a tale scelta ed in osservanza a quanto previsto dal Decreto, la Società ha anche proceduto a nominare un Organismo di Vigilanza indipendente e diverso dall organo dirigente, cui è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull osservanza del Modello, nonché di curarne l aggiornamento. In particolare all O.d.V è affidato il compito di vigilare: sull osservanza delle prescrizioni del Modello e delle procedure attuative, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle integrazioni e modificazioni che ne hanno esteso il campo di applicazione; 10

11 sull efficacia del Modello e delle procedure attuative in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati; sull opportunità di aggiornamento del Modello e delle procedure di attuazioni, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali. All O.d.V. sono altresì affidati i compiti di: esprimere un parere di conformità al Modello delle procedure attuative adottate dalla Società; condurre ricognizioni dell attività aziendale ai fini dell aggiornamento della mappatura delle attività sensibili, da effettuare in coordinamento con la Direzione Generale; effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell ambito delle attività sensibili; monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello; raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello; interpretare la normativa rilevante e verificare l adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative; verificare le esigenze di aggiornamento del Modello; riferire periodicamente le sue valutazioni alla Direzione Generale e al C.d.A., in merito all attuazione delle politiche aziendali per l attuazione del Modello; coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l O.d.V. ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dall Azienda sugli aspetti dell attività aziendale che possono esporre l Azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito all attività svolta, alle eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all Azienda sia in termini di efficacia del Modello. 11

12 In ambito aziendale è portata a conoscenza dell O.d.V. ogni informazione, proveniente anche da terzi, ed attinente all attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio. Le informazioni riguardano, in genere, tutte le notizie relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo n 231/01 in relazione all attività della Società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa. Le segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, sono inviate all O.d.V. e quando hanno per oggetto violazioni o supposte violazione del Modello o delle procedure aziendali attuative dello stesso, sono raccolte ed archiviate a cura dello stesso O.d.V. che agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose, sono obbligatoriamente trasmesse all O.d.V. le informazioni concernenti: i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, i rapporti predisposti dai responsabili di funzioni aziendali nell ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all osservanza Modello; le notizie relative all effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni. A questo riguardo, non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero erogata una sanzione disciplinare, per violazione del Modello, senza preventiva informazione all O.d.V. I componenti dell Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, che provvede anche a indicare un nominativo di gradimento per la nomina del Presidente dell OdV, nomina che spetta all Organismo medesimo. 12

13 4. I REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001 Come già ricordato l attribuzione della responsabilità amministrativa alle società e più in generale alle persone giuridiche, così come delineata dal D.Lgv. 231/01, risulta conseguenza della commissione di determinati reati da parte di persone fisiche legate alle società in questione. Tali reati rappresentano perciò il punto di partenza il presupposto - di tutta la disciplina in esame ed è per questo che si è deciso di richiamarli anche in questo contesto, al fine appunto di poter offrire a tutti gli interessati un documento completo e di facile consultazione e tale da consentire di valutare le condotte proprie e di altri. Ugualmente, si è ritenuto opportuno riportare anche gli estremi di reati presupposto che certamente non si attagliano alla realtà aziendale di A.S.M. Pavia S.p.a. ed alla sua operatività, ma si è preferito dare un quadro completo dell attuale tessuto normativo, evitando selezioni che sarebbero potuto risultare arbitrarie. In ragione di ciò si richiama qui di seguito l articolato del Decreto con i riferimenti ai reati presupposto. Si rimanda all Allegato per la completa elencazione del dettato degli articoli relativi ai reati presupposto ex D.Lgs. 231/01. ARTICOLO 24 L articolo 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno allo Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) ricollega la responsabilità dell ente alle norme penali poste a tutela del patrimonio e del buon andamento dello Stato e degli enti pubblici in generale. La norma dispone che: in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 13

14 Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall articolo 9, comma 2, lettere c), d), ed e). Le norme del codice penale richiamate dall articolo 24 si collocano tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione e i delitti contro il patrimonio, individuando una prima tipologia di reati cui riconnettere la responsabilità delle società. L art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato) dispone che: Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Articolo 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato): Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall articolo 640-bis, chiunque mediante l utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. L art. 640 c.p., che sanziona il reato di truffa, è richiamato dal D.Lgs. 231 per quanto concerne la disposizione del numero 1 del secondo comma, che più direttamente attiene alla protezione del patrimonio pubblico: Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a tre milioni; se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell autorità. 14

15 Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un altra circostanza aggravante. L articolo 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) sanziona e reprime specificatamente le frodi commesse allo scopo di conseguire delle erogazioni pubbliche: la pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d ufficio se il fatto di cui all articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. L art. 640-ter c.p. (Frode informatica) è l ultima fattispecie richiamata dall articolo 24 e prevede una specifica modalità di messa in atto della frode: Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un altra circostanza aggravante. ARTICOLO 24 BIS (ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48) Delitti informatici e trattamento illecito di dati. La norma dispone che: 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615- quinquies del codice penale, si applica all ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 15

16 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) ARTICOLO 24 TER (ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94, ART. 2, CO. 29) Delitti di criminalità organizzata La norma dispone che: 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 16

17 ARTICOLO 25 L articolo 25 (Concussione e corruzione) ha ad oggetto i delitti di corruzione e richiama quindi quelle norme penali poste a tutela del buon funzionamento e dell imparzialità della Pubblica Amministrazione. La disposizione prevede che: 1- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell articolo 319-bis quando dal fatto l ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4- Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis 5- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. I reati richiamati dall articolo 25 appartengono ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: Art. 317 c.p. (Concussione) sanziona la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, punendolo con la reclusione da quattro a dodici anni ; Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d ufficio): 17

18 Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno ; Art. 319 c.p., (Corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio): Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti): La pena è aumentata se il fatto di cui all art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Fattispecie autonoma è quella della corruzione in atti giudiziari prevista dall art ter c.p., che dispone che: se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale, o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. L art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) estende le previsioni sanzionatorie riguardanti i casi di corruzione di pubblici ufficiali anche agli incaricati di pubblici servizi e ai pubblici impiegati, mantenendo inalterata la struttura delle fattispecie previste agli articoli c.p.: 18

19 Le disposizioni dell articolo 319 si applicano anche all incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. I reati di corruzione sono fattispecie a concorso necessario, il che non significa altro che per il loro compimento occorre l intervento di più parti, quella pubblica e quella privata, così l articolo 321 c.p. provvede a garantire il risvolto sanzionatorio per la parte privata intervenuta nel reato: Le pene stabilite nel primo comma dell articolo 318, nell articolo 319, nell articolo 319-bis, nell articolo 319-ter e nell articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà e promette al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. L art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione) sanziona il tentativo del privato di corrompere il pubblico ufficiale, disponendo che: Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell articolo 318, ridotta di un terzo. Se l offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall articolo

20 Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) estende l apparato sanzionatorio degli articoli già considerati ad altre figure appartenenti agli apparati pubblici: Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell ambito di altri Stati membri dell Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 20

21 ARTICOLO 25 BIS (MODIFICATO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09) Questo articolo è stato inserito nelle previsioni del D.Lgs. 231 dall art. 6, D.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, in L. 23 novembre 2001, n. 409, con la rubrica: Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo: 1-In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all ente le seguenti sanzioni pecuniarie: per il delitto di cui all articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocento quote; per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; per il delitto di cui all articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; per il delitto di cui all articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; per il delitto di cui all articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. 2-Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all ente le sanzioni interdittive previste dall articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. In questa previsione il richiamo alle norme del codice penale riguarda i reati contro la fede pubblica, sanzionati a tutela della legalità della circolazione monetaria così come gli interessi patrimoniali sia dell istituto di emissione che dei privati. Art. 453 c.p., (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate): 21

22 E punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni: chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori; chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l apparenza di un valore superiore; chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell alterazione, ma di concerto con chi l ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori; chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l apparenza di un valore superiore chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell alterazione, ma di concerto con chi l ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. Art. 454 c.p., (Alterazione di monete): Chiunque altera monete della qualità indicata nell articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione. 22

23 Art. 455 c.p., (Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate): Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà. Art. 457 c.p., (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede): Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni. Art. 459 c.p., (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati): Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. Art. 460 c.p., (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo): Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni. Art. 461 c.p., (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata): Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta 23

24 filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione. Art. 464 c.p., (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati): Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell articolo 457, ridotta di un terzo. Art. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni); Chiunque contraffa' o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Art. 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. 24

25 ARTICOLO 25 BIS 1 (ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09) Delitti contro l'industria e il commercio 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. ARTICOLO 25 TER Questo articolo è stato inserito dall art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 che disciplina gli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, e prende in considerazione il tema specifico dei reati societari. La disciplina introdotta identifica una serie di reati propri, cioè riferibili solo a determinati soggetti che ricoprono posizioni apicali all interno della struttura aziendale; il riferimento è agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla loro vigilanza. Si legge infatti all art. 25 ter che: In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; per il delitto di falso 25

26 in prospetto, prevista dall articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; per il delitto di falso in prospetto, prevista dall articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; per il delitto di impedito controllo, previsto dall articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; 26

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