POLIZZA GLOBALE PRODUZIONE FILMS

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1 POLIZZA GLOBALE PRODUZIONE FILMS NOTA INFORMATIVA Ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento IVASS n 35 del 26 Maggio La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali La CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l Italia è la sede secondaria in Italia di CHUBB Insurance Company of Europe SE con sede in Londra, One America Square, 17 Crosswall, London, EC3N 2AD, United Kingdom. A European company incorporated in England e Wales, registrata al numero SE13 e autorizzata da Prudential Regulation Authority. La Rappresentanza Italiana CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l Italia Via della Moscova, Milano tel fax iscritta nell'elenco Imprese IVASS in data 16/10/2008 al n. I Codice IVASS Impresa D877R, è autorizzata all esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione in regime di stabilimento. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE è sottoposta al controllo dell autorità di vigilanza del Regno Unito: Prudential Regulation Authority (PRA) con sede in Londra, 20 Moorgate, EC2R 6DA. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Il patrimonio netto dell Impresa è pari a GBP = Il Capitale Sociale Sottoscritto ed Interamente Versato di CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE ammonta a GBP = Il totale delle riserve patrimoniali ammonta a GBP = L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 611% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati sono riferiti all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2011. B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione. Tacito rinnovo del contratto Ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 1 di 6

2 AVVERTENZA Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro un mese dalla scadenza del contratto. Per i dettagli sulle modalità della disdetta si rimanda alla CP 1. Proroga dell Assicurazione. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art comma del Codice Civile. 3. Coperture Assicurative Offerte Limitazioni ed Esclusioni La polizza Globale Produzione di Films offre la copertura contro tutti i danni materiali e diretti, anche consequenziali, causati durante la produzione cinematografica, da un qualunque evento accidentale, salve le esclusioni e le delimitazioni espressamente previste in polizza nelle rispettive sezioni. Eventuali condizioni particolari non rientranti nel testo standard e concordate per particolari esigenze dell Assicurato, saranno oggetto di espressa pattuizione. Nel seguito sono sinteticamente illustrate le coperture offerte dal prodotto. SEZIONE I CAST: indennizza la produzione in caso di interruzione o abbandono definitivo causati da indisponibilità degli artisti chiave ad iniziare, continuare o completare le proprie prestazioni per infortunio, morte, malattia o rapimento. Comprende altresì un sottolimite per lutto familiare. SEZIONE II NEGATIVO: indennizza la produzione per danni a pellicole, nastri e supporti per registrare immagini e suono ed eventuali maggiori costi necessari per girare di nuovo le scene danneggiate. SEZIONE III GARANZIE SUPPLEMENTARI: quindi danni materiali a: a. MEZZI TECNICI: copre su base all risks tutte le apparecchiature quali le macchine da presa, gli impianti di illuminazione e sonori quando sono usati o in procinto di esserlo per la produzione dichiarata; b. ARREDI, SET E GUARDAROBA: copre su base all risks i beni necessari alla produzione quando sono usati o in procinto di esserlo per la produzione dichiarata; c. BENI IN CUSTODIA: copre contro i danni ai beni di terzi affidati alla produzione, quale ad esempio edifici o beni; d. SPESE EXTRA: copre tutte le spese rese necessarie a completare le riprese, a seguito di danni ai beni usati per la produzione che comportino ritardi o interruzione della lavorazione rispetto al calendario previsto. Portavalori: copre un limite convenuto di denaro necessario per le spese sostenute durante il film. SEZIONE IV CONTENUTO UFFICI: copre gli strumenti di lavoro quali attrezzature di ufficio generico necessari per la produzione. SEZIONE V RCTO: Responsabilità civile generale: copre i danni alle persone e/o cose causati durante la lavorazione del film. Responsabilità Civile Dipendenti: copre la responsabilità della produzione in caso di infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione. AVVERTENZA Limitazioni ed esclusioni Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti limitazioni ed esclusioni che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione nonché dalle Definizioni di polizza. AVVERTENZA Franchigie, scoperti e massimali Il contratto prevede che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 2 di 6

3 ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA/SCOPERTO E DEL LIMITE DI INDENNIZZO O MASSIMALE In caso di sinistro, per calcolare l indennizzo dovuto dalla Società occorre, una volta stabilito che il sinistro é coperto dall assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo o massimali entro i quali la Società interviene. Esempio di applicazione di scoperto con limite di indennizzo: Esempi A B C Limite di indennizzo Entità del danno Scoperto 20% con il minimo di Danno indennizzato Esempio A: Il danno indennizzato sarà di 550 (riducendo 750 dello scoperto minimo di 200; non opera il limite di indennizzo). Esempio B: li danno indennizzato sarà di (riducendo del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo ). Esempio C: Il danno indennizzato sarà di (riducendo del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo). ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE) Qualora il premio sia conteggiato in base al Costo di Produzione e, in caso di sinistro, tale costo risulti inferiore al costo effettivo della produzione, troverà applicazione la regola proporzionale prevista dall articolo 1907 del Codice Civile. Per i dettagli si rimanda all Art.IV punto 2 A. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze di rischio - nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt.1892,1893,1894 del Codice Civile e come previsto dall Art. II, Punto 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art del Codice Civile) ), come previsto dall Art. V Punti 6 e 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato (art del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso Per maggiore dettaglio si rinvia agli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione. Esempio di aggravamento del rischio L Assicurato accumula il girato per tre giornate consecutive anziché consegnarlo quotidianamente al laboratorio. 6. Premi Il contratto, salva diversa pattuizione tra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. E consentito il frazionamento in frazioni di anno con la possibilità di applicare un aumento minimo del premio del 2%, fatto salvo che il premio è comunque dovuto per l intera annualità. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari non trasferibili intestati all impresa o all Intermediario che gestisce il contratto; 2. ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto 1.; 3. denaro contante con il limite di settecentocinquanta (750,00.=) Euro annui per ciascun contratto. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 3 di 6

4 AVVERTENZA: La Società, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso, può applicare sconti sul premio con specifica pattuizione tra le parti. Il premio può essere soggetto a conguaglio in base al conteggio dei costi lordi consuntivi della Produzione Assicurata, come previsto dal Conteggio del premio anticipato a pagina 3. di polizza. Non è previsto alcun adeguamento automatico sulla base di indici statistici. 7. Rivalse AVVERTENZA: il diritto di rivalsa, previsto dall art.1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà della Società di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all Assicurato. La Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: Il contratto prevede la facoltà per entrambe le parti di esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro. La polizza può inoltre essere annullata da entrambe le parti mediante comunicazione scritta su cui sia indicata la data di effetto dell'annullamento. Inoltre nei contratti di durata poliennale è prevista la possibilità del Contraente, ai sensi di Legge, di recedere dall assicurazione alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di almeno 60 giorni. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli Artt. IV punto 12 e V punto 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art del Codice Civile i diritti dell Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Nell assicurazione della Responsabilità Civile (Art del Codice Civile) il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto Qualora l ubicazione del rischio sia la Repubblica Italiana, la Legislazione applicabile alle controversie tra le Parti che hanno stipulato il contratto sarà quella Italiana. Qualora l ubicazione del rischio sia un altro Stato membro dell Unione europea, la Legislazione applicabile al contratto sarà quella del medesimo Stato. E data facoltà di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dagli ordinamenti nazionali. Quanto sopra ai sensi dell Art. 180 del Decreto Legislativo n. 209 del Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Il trattamento fiscale applicabile al suddetto contratto è quello previsto dalla normativa vigente e viene indicato in polizza. Nel caso di rischio ubicato in uno Stato membro dell Unione europea si applica il trattamento fiscale del relativo Paese. C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo AVVERTENZA: Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri. Si rinvia per maggiore dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 4 di 6

5 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l Italia Servizio Reclami Via della Moscova, Milano - Tel Fax Indirizzo servizioreclamiitalia@chubb.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma od in alternativa a Financial Ombudsman Service South Quay Plaza, 183 Marsh Wall E14 9SR UK Tel complaint.info@financial-ombudsman.org.uk corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo alle suddette Autorità di controllo o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet e chiedendo l attivazione della procedure Fin-net. 14. Arbitrato AVVERTENZA: Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto. Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l arbitrato, è possibile in ogni caso rivolgersi alla competente Autorità giudiziaria. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Rappresentanza Generale per l'italia Il Rappresentante Legale Stefano Vincoli Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 5 di 6

6 DEFINIZIONI Assicurato Assicurazione Contraente Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Il termine generico "Assicurato" usato in questa polizza sta ad indicare sia l'assicurato Designato che qualsiasi funzionario, azionista, direttore o dipendente dello stesso quando agisce nell'esercizio dei propri doveri e, se l'assicurato designato è una Società, il termine generico "Assicurato" include ogni socio, ma solo relativamente alle sue responsabilità come tale. Il contratto di assicurazione. Il soggetto che stipula l assicurazione. Costo di produzione A. Con il termine di "Costo di Produzione" usato in questa polizza si intendono tutti i costi imputabili direttamente alla produzione dichiarata, comprese le spese generali dichiarate dall'assicurato per la produzione in oggetto. Sono inclusi anche i danni liquidati a fronte delle Sezioni I.B (Cast), II (Pellicola e Nastro) o III.D (Spese extra per danni materiali diretti agli enti indicati alla sezione III). Non sono invece inclusi i costi relativi a diritti - quali la storia, la sceneggiatura, la colonna sonora (musica e suoni), royalties -, a costi materiali - quali allestimenti scenici (sets) permanenti, a beni di proprietà quali guardaroba, arredi di scena ed apparecchiature, ai premi pagati per questa polizza, agli interessi sui prestiti ed alle imposte sui beni personali. Tuttavia, al momento della dichiarazione, l'assicurato può espressamente richiedere che uno qualunque dei costi sopracitati, con esclusione dei premi di assicurazione, sia incluso. B. Solo per quanto concerne l'assicurazione Cast di cui alla Sezione I.B e le Spese Extra di cui alla Sezione III.D, il termine "Costo di Produzione" non comprende i costi in cui l'assicurato sia incorso dopo il Completamento della Fotografia Principale di ogni produzione. C. Nella determinazione dei costi direttamente imputabili alla produzione non saranno presi in considerazione, se non come facenti parte delle spese generali, i compensi pagati per servizi resi e che l'assicurato debba o abbia pagato a soci, a funzionari e a direttori, a meno che tali servizi siano resi in qualità di produttore, regista, scrittore, attore o simili, ed il cui costo sia espressamente e direttamente imputabile alla produzione. Indennizzo Intermediario Limiti territoriali Polizza Pluralità di assicurati Premio Produzione assicurata Rischio Sinistro Società La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Il broker o l Agente iscritto al rispettivo Albo professionale Per tutte le produzioni assicurate con questa polizza, realizzate su pellicola o nastro, l assicurazione vale per i danni che si verificano in Italia. Il documento che prova l assicurazione Se la polizza designa più di un Assicurato, quello designato per primo agirà per conto di tutti gli Assicurati per qualsiasi atto connesso con questa polizza. Tutto quanto a conoscenza di ogni Assicurato costituirà conoscenza di tutti gli Assicurati. La somma dovuta dal Contraente alla Società. Col termine di "Produzione Assicurata" si indica qualsiasi film o produzione televisiva, una serie di episodi per la televisione e/o qualsiasi altra produzione su pellicola o nastro dichiarate nella presente polizza e sue Schede di Copertura. La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. L impresa assicuratrice. Nota informativa Ed. 05/2015 Pag. 6 di 6

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