Regolamento per gli investimenti della Tellco Pensinvest

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1 Regolamento per gli investimenti della Tellco Pensinvest valevoli dal Tellco Pensinvest Bahnhofstrasse 4 Postfach 434 CH-6431 Schwyz t f tellco.ch

2 Indice Art. 1 Principi fondamentali 3 Art. 2 Principi fondamentali dell amministrazione del patrimonio 3 Art. 3 Organizzazione 4 Art. 4 Principi da seguire per gli investimenti in titoli e il controlling 5 Art. 5 Disposizioni finali 6 Allegato 1 7 Allegato 2 8 Allegato 3 9 TPI_09_220_05_i 2

3 Ai sensi dell art. 6 dello Statuto della Tellco Pensinvest (la Fondazione), il Consiglio di fondazione emana il seguente Regolamento: Art. 1 Principi fondamentali 1.1 Il presente Regolamento disciplina i principi fondamentali dell investimento patrimoniale della Fondazione. 1.2 Esso viene verificato ed eventualmente modificato almeno una volta l anno. Art. 2 Principi fondamentali dell amministrazione del patrimonio 2.1 Le singole Casse di previdenza sono autonome nella scelta della strategia d investimento, dei rispettivi range di oscillazione, della costituzione della riserva di fluttuazione e del monitoraggio della capacità di rischio. La Fondazione calcola, e porta all attenzione delle Casse di previdenza affiliate, le riserve di fluttuazione per le strategie d investimento predefinite «Obbligazioni+», «OPP - 10», «OPP - 25» ed «OPP - 40». La Fondazione stabilisce la strategia d investimento e il target della riserva di fluttuazione del pool di beneficiari di rendite. La strategia d investimento e il target della riserva di fluttuazione del pool sono descritti nell allegato Nell amministrazione del patrimonio devono essere costantemente rispettate tutte le prescrizioni e disposizioni d investimento legali e regolamentari, con particolare riferimento a quelle della LPP e della OPP 2. Nella definizione delle strategie d investimento occorre tenere presenti le caratteristiche di rendimento e rischio a lungo termine delle diverse categorie d investimento. Per il calcolo dei risultati degli investimenti va determinato un benchmark corrispondente alla strategia d investimento scelta. Per poter cogliere le possibilità offerte dal mercato sul breve periodo, le Casse di previdenza per la propria strategia d investimento e la Fondazione per gli investimenti dei pool di beneficiari di rendite definiscono dei range di oscillazione entro i quali è possibile deviare dalla strategia d investimento. La strategia d investimento e i rispettivi range di oscillazione devono essere verificati e all occorrenza modificati periodicamente oppure in occasione di eventi eccezionali. 2.3 Possibilità d investimento Fondo strategico OPP 2 La Fondazione offre diverse strategie d investimento adattate ai vari livelli di capacità di rischio e propensione al rischio delle Casse di previdenza. Le Casse di previdenza scelgono, tra le strategie offerte, quella più adatta al proprio profilo di rischio Altri fondi La Fondazione offre diversi fondi singoli. Le Casse di previdenza compongono il proprio portafoglio in base al profilo di rischio che le caratterizza Investimenti diretti Gli investimenti diretti sono ammessi in presenza di un capitale di previdenza di importo pari o superiore a CHF 20 mln. per Cassa di previdenza (capitale di previdenza delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite). In questo senso occorre tenere in considerazione una corretta ripartizione del rischio e la limitazione tra i singoli debitori. In casi giustificati, il consiglio di fondazione può ridurre la limite per alcune opere di previdenza. 2.4 Modalità di realizzazione Gestore patrimoniale Le Casse di previdenza possono affidare l amministrazione del proprio patrimonio di previdenza a un gestore patrimoniale assoggettato alla vigilanza della FINMA (banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi o gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri). Tale gestore patrimoniale deve essere accreditato dalla Fondazione. Le competenze e le responsabilità devono essere disciplinate per iscritto all interno di un mandato di gestione patrimoniale sottoscritto dalla Cassa di previdenza, dal gestore patrimoniale esterno e dalla Fondazione. L accordo stabilisce esplicitamente l applicazione per analogia del disposto degli artt OPP Consulente La Cassa di previdenza può conferire a un consulente il mandato di assisterla nell investimento del suo patrimonio di previdenza. Andranno a tal fine rispettati gli strumenti d investimento di legge e regolamentari, come pure le disposizioni degli artt OPP 2. La Fondazione accetta esclusivamente i mandati relativi a titoli provenienti dalle persone legittimate dalla Cassa di previdenza Deleghe I gestori patrimoniali di cui all art possono delegare i loro compiti a terzi. Tuttavia i gestori patrimoniali rimangono responsabili nei confronti della Fondazione per il rispetto del disposto degli artt OPP La Fondazione si accerta che le direttive d investimento e le disposizioni della OPP 2 siano costantemente rispettate e sottoposte a verifica periodica. Inoltre, essa controlla periodicamente l andamento dell investimento patrimoniale e le spese derivanti alle Casse di previdenza in ragione dell amministrazione del patrimonio. 3

4 2.5 Integrità e lealtà nell amministrazione del patrimonio Le persone e le istituzioni cui sono affidati l investimento e l amministrazione dei patrimoni di previdenza devono godere di buona fama, essere in grado di assolvere tali compiti e garantire il rispetto in particolare dei requisiti dettati dall art. 51 b cpv. 1 LPP e delle disposizioni degli artt. 48 g - 48 l OPP 2. Esse sono assoggettate all obbligo di diligenza degli amministratori fiduciari e nella loro attività devono salvaguardare gli interessi degli assicurati. A tal fine provvedono a prevenire la nascita di conflitti d interessi per propri rapporti personali o commerciali Le persone e le istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio di previdenza devono fornire alla Fondazione, ogni anno, una dichiarazione scritta in cui indicano se e quali vantaggi patrimoniali personali hanno conseguito nell esercizio della loro attività per l istituto di previdenza. Non sono assoggettati a questo obbligo di notifica i regali di piccola entità e i consueti regali di circostanza. Per regali di circostanza si intendono regali una tantum del valore massimo di CHF 200 per ciascuna circostanza e di CHF all anno. Le persone e le istituzioni cui si applica la Legge sulle banche dell 8 novembre 1934 non sono tenute a fornire la dichiarazione scritta annuale Tutte le persone cui è affidata l amministrazione del patrimonio sono tenute a mantenere la massima riservatezza in merito alle informazioni riservate. Per il resto, queste persone si attengono alla Carta dell ASIP, cui la Fondazione si è assoggettata. Art. 3 Organizzazione 3.1 Il Consiglio di fondazione Il Consiglio di fondazione è competente, in particolare, per quanto segue: a) approvazione del Regolamento per gli investimenti; b) stipulazione dei contratti con i gestori patrimoniali, le banche depositarie ed eventuali consulenti (Advisors); c) monitoraggio costante dei gestori patrimoniali; d) controllo dell andamento dell investimento patrimoniale; e) monitoraggio dell andamento del patrimonio, in particolare riguardo all applicazione delle strategie d investimento; f) approvazione degli strumenti e delle procedure di controllo del rischio; g) monitoraggio delle Casse di previdenza per quanto riguarda l attuazione delle misure di gestione e controllo. Il Consiglio di fondazione ha facoltà di delegare compiti a un Investment Committee da esso nominato. 3.2 L Investment Committee I compiti dell Investment Committee vengono assunti dall Investment Committee della Tellco AG L Investment Committee è competente, in particolare, per quanto segue: a) allocazione strategica degli investimenti in pool; b) approvazione dell elenco dei titoli dei fondi strategici e degli altri fondi; c) accreditamento dei gestori patrimoniali; d) controllo della regolarità dell applicazione della strategia d investimento e del rispetto delle direttive regolamentari e interne; e) controllo periodico e monitoraggio del successo dell investimento rispetto alla strategia e al benchmark; e infine f) controllo periodico delle spese legate all amministrazione del patrimonio. 3.3 I gestori patrimoniali La Fondazione affida l investimento e l amministrazione del proprio patrimonio di previdenza solo a persone e istituzioni abilitate e organizzate in modo tale da garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 48 f e 48 g OPP 2. L Investment Committee decide in merito all accreditamento dei gestori patrimoniali. I compiti dei gestori patrimoniali sono i seguenti: a) applicazione delle direttive d investimento e della ripartizione del patrimonio secondo le indicazioni della Cassa di previdenza o della Fondazione; b) monitoraggio delle condizioni legali e regolamentari; c) redazione di rapporti mensili destinati al Consiglio di fondazione e alla Commissione di previdenza; d) vigilanza sulle banche depositarie. 3.4 L Ufficio di revisione L Ufficio di revisione verifica gli investimenti patrimoniali. I compiti dell Ufficio di revisione sono definiti nell articolo 52 c della Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) e nelle raccomandazioni della Camera fiduciaria svizzera. In particolare, esso verifica se: a) gli investimenti patrimoniali sono conformi alle disposizioni regolamentari e di legge; b) sono state adottate opportune precauzioni volte a garantire la lealtà nell investimento patrimoniale ed è stato eseguito un controllo sufficiente da parte del Consiglio di fondazione in merito al rispetto degli obblighi di lealtà; c) è stato rispettato l art. 51 c LPP «Negozi giuridici con persone vicine». 4

5 3.5 Esercizio dei diritti degli azionisti Nel caso di società anonime straniere si rinuncia di norma all esercizio dei diritti di partecipazione. I diritti di partecipazione vengono esercitati soltanto in singoli casi su richiesta del Consiglio di fondazione. Nel caso di società anonime rette dal Codice delle obbligazioni svizzero e con sede in Svizzera le cui azioni sono quotate a una borsa svizzera o estera, all esercizio dei diritti di partecipazione si applicano le seguenti disposizioni: La Cassa pensione è tenuta a esercitare il diritto di voto relativo alle azioni direttamente detenute da quest ultima in occasione dell assemblea generale della società sulle questioni all ordine del giorno. L obbligo di voto riguarda i seguenti punti all ordine del giorno, trattati in occasione dell assemblea generale: a) la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, del presidente del Consiglio di amministrazione, dei membri del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente dei diritti di voto; b) le disposizioni dello statuto; c) le retribuzioni percepite direttamente o indirettamente dal Consiglio di amministrazione, dalla Direzione generale e dal Consiglio consultivo dalla società; d) le retribuzioni a favore dei membri del Consiglio di amministrazione, della Direzione generale e del Consiglio consultivo per attività svolte all interno di aziende controllate direttamente o indirettamente dalla società, purché non siano già state approvate dall assemblea generale della società. Non sussiste alcun obbligo di voto per quanto riguarda le decisioni relative al discarico del Consiglio di amministrazione, all approvazione dei conti annuali o agli aumenti e alle riduzioni di capitale. Nel caso di investimenti collettivi l obbligo di voto viene esercitato se esiste un diritto di voto esercitabile nei confronti dell investimento collettivo. La Cassa pensione è tenuta a votare nell interesse dei propri assicurati. I titoli prestati devono essere richiamati per la data dell assemblea generale. La Cassa pensione può astenersi dal voto se è nell interesse degli assicurati, ossia se non vi sono importanti ragioni che giustifichino l approvazione o il rifiuto della questione trattata L interesse degli assicurati si considera salvaguardato se il comportamento di voto favorisce la prosperità continuativa dell istituzione di previdenza ed è sostenibile. Con sostenibilità s intende in particolare quanto segue: a) una solida crescita finanziaria riveste un peso maggiore rispetto a quello assegnato a un dividendo elevato (autofinanziamento a lungo termine della società anonima); b) un finanziamento sostenibile della società con capitale proprio riveste un peso maggiore rispetto a quello assegnato al rimborso dei conferimenti di capitale. Nell esercizio dei propri diritti di voto la Cassa pensione si orienta pertanto ai principi di rendimento, sicurezza, liquidità e sostenibilità La Cassa pensione è tenuta a fare rapporto almeno una volta all anno ai propri assicurati, in un documento riassuntivo, in merito al modo in cui ha esercitato il proprio obbligo di voto. Tale rapporto può essere presentato congiuntamente alla pubblicazione dei conti annuali, sul sito Internet della Cassa pensione o con altri mezzi idonei. Se la Cassa pensione non dà seguito alle richieste del Consiglio d amministrazione o si astiene dal voto, è tenuta a giustificare dettagliatamente il proprio comportamento di voto nel rapporto Il Consiglio di fondazione decide quale modo di procedere adottare nell esercizio dei diritti di voto e ne stabilisce l esercizio concreto. Nell ambito delle presenti disposizioni, l attuazione può essere delegata a un terzo (commissione di voto, commissione d investimento, portfolio manager, consulenti di voto esterni ecc.). Si rinuncia di regola a una presenza diretta in occasione delle assemblee generali. Ai fini del concreto esercizio dei diritti di voto è possibile avvalersi dei servizi offerti da rappresentanti esterni. Art. 4 Principi da seguire per gli investimenti in titoli e il controlling 4.1 Per tutte le strategie d investimento il Consiglio di fondazione si accerta che le direttive d investimento di cui all art. 71 cpv. 1 LPP e agli artt OPP 2 siano costantemente rispettate e sottoposte a verifica periodica. 4.2 Gli ampliamenti delle possibilità d investimento ai sensi degli artt e 56 a cpv. 1 e 5, così come art. 57 cpv. 2 e 3, devono essere approvati dall Investment Committee. 4.3 A cadenza trimestrale la Fondazione verifica i mandati. Il Consiglio di fondazione ha facoltà di delegare i controlli a un Investment Controller esterno. 5

6 4.4 Non è permesso concedere prestiti. Sono escluse da tale disposizione le ipoteche passive derivanti dal pool di beneficiari di rendite. 4.5 Gli investimenti immobiliari devono essere effettuati esclusivamente sotto forma di investimenti collettivi di natura immobiliare. 4.6 Al fine di migliorare il rendimento è possibile prestare titoli a banche con un rating a breve termine conforme all allegato 2. I titoli prestati devono essere coperti da adeguata garanzia collaterale. I dettagli devono essere disciplinati all interno di un contratto di Securities Lending. Trovano applicazione, per analogia, le disposizioni sulla legislazione sui fondi (art. 55 cpv. 1 lett. a della Legge sugli investimenti collettivi [RS ], art. 76 dell Ordinanza sugli investimenti collettivi [RS ], art. 21 e segg. dell Ordinanza della FINMA del 24 gennaio 2001 sui fondi d investimento [RS ]). Art. 5 Disposizioni finali Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre Svitto, Il Consiglio di fondazione Thomas Kopp Presidente Daniel Greber Membro In caso di divergenze nell interpretazione fa fede il testo tedesco. 6

7 Allegato 1 Allegato 1 Strategia d investimento e riserva di fluttuazione pool di beneficiari di rendite Conformemente a quanto emanato dal Consiglio di fondazione in data si applica la seguente strategia d investimento con i rispettivi range di oscillazione e benchmark: Categoria Benchmark Strategia Range di oscillazione strategici Mercato monetario 5.00% 0.00% 20.00% Libor CHF 3 mesi Obbligazioni Svizzera 42.00% 0.00% 80.00% Swiss Bond Index TR AAA - BBB Obbligazioni Mondo 3.00% 0.00% 10.00% Lehmann Aggregate Customized Obbligazioni convertibili (coperte) 3.00% 0.00% 5.00% UBS Convertible Global Focus Inv. Grade Hedged (CHF) Azioni Svizzera 1.00% 0.00% 2.00% Swiss Performance Index Azioni Mondo 1.00% 0.00% 2.00% MSCI World AC free CHF Immobili 40.00% 0.00% 50.00% KGAST Immo-Index Investimenti alternativi (coperti) 5.00% 0.00% 5.00% HFRX Global Hedge Fund Index Hedged (CHF) L attesa di rendimento è pari al 3.0 % con una volatilità dell 1.6 %. Il target della riserva di fluttuazione è del 5 %. Svitto,

8 Allegato 2 Allegato 2 Rating minimo di S & P Conformemente a quanto emanato dal Consiglio di fondazione in data è ammesso il rating S & P minimo seguente per i prestiti di valori mobiliari: Prestiti di valori mobiliari Investment Grade Svitto,

9 Allegato 3 Allegato 3 Principi di valutazione Gli attivi vengono valutati conformemente alle disposizioni dello standard Swiss GAAP RPC 26 ai valori attuali riferiti alla data di bilancio, senza considerare effetti di appiattimento, intendendo per valori attuali in linea di principio i valori di mercato alla data di bilancio: 1. Gli averi in conto e gli investimenti sul mercato monetario vengono valutati al valore nominale. 2. Le obbligazioni, le azioni e le quote di partecipazione a investimenti collettivi sono valutate al valore di corso al giorno determinante, le obbligazioni di cassa al massimo al rispettivo valore nominale. Sono determinanti le quotazioni rilevate dalla Fondazione. 3. Le valute vengono valutate al valore di corso al giorno di riferimento. Sono determinanti le quotazioni rilevate dalla Fondazione. 4. I prestiti (ipoteche derivanti dal pool di beneficiari di rendite) sono valutati al valore nominale, al netto delle eventuali rettifiche di valore necessarie. 5. Gli investimenti alternativi vengono iscritti a bilancio all ultimo valore d inventario netto disponibile, determinato secondo principi riconosciuti nel settore tenendo in considerazione i flussi monetari occorsi nel frattempo. La valutazione può per questi motivi essere effettuata con un ritardo di circa 3 mesi. Svitto,

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