Regolamento d investimento
|
|
|
- Giuliano Gambino
- 10 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Regolamento d investimento Liberty Fondazione di libero passaggio
2 Sommario Art. 1 Scopo Art. 2 Principi d investimento degli averi Art. 3 Direttive di gestione degli investimenti patrimoniali Art. 4 Investimenti patrimoniali Art. 5 Requisiti delle direttive d investimento estese ai sensi dell art. 50 OPP2 Art. 6 Principi per l iscrizione a bilancio Art. 7 Compiti e competenze Art. 8 Scelta degli investimenti patrimoniali o della strategia d investimento Art. 9 Ordini di borsa in caso di libera amministrazione Art. 10 Ordini di borsa tramite amministratori terzi Art. 11 Cambiamenti di strategia Art. 12 Reporting e controllo Art. 13 Partner esterni Art. 14 Modifiche al regolamento Art. 15 Disposizione transitoria Art. 16 Entrata in vigore
3 Regolamento d investimento Ai sensi dell art. 9 dell Atto di fondazione della Liberty Fondazione di libero passaggio («Fondazione»), il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento d investimento: Art. 1 Scopo 1 Il presente regolamento disciplina i principi di gestione patrimoniale degli averi di previdenza. 2 Esso è verificato ed eventualmente adattato almeno una volta all anno. Art. 2 Principi d investimento degli averi 1 La Fondazione è responsabile del cash management. Investe gli averi in banche di prim ordine e, ai sensi dell art. 19 cpv. 2 OLP, può investirli a nome proprio presso una banca. Il Consiglio di fondazione o la Fondazione deve rispettare in ogni momento le direttive di gestione degli investimenti patrimoniali riportate qui di seguito. 2 La Fondazione offre prodotti d investimento conformi all OPP2 in collaborazione con fondazioni d investimento o amministratori terzi. 2 Sicurezza: la persona assicurata sceglie, d intesa con la Fondazione o l amministratore patrimoniale, una strategia d investimento in linea con la sua capacità di rischio e con la sua propensione al rischio. La Fondazione o l amministratore terzo verifica la capacità di rischio e la propensione al rischio della persona assicurata conformemente ai principi riconosciuti. 3 Diversificazione: i principi di diversificazione del rischio vanno costantemente osservati, motivandone e comprovandone l osservanza coerente. 4 Rischio d investimento/redditività: la persona assicurata è la sola responsabile dell evoluzione del valore dei propri investimenti. L investimento in titoli di credito può comportare perdite sui cambi. La Fondazione consiglia pertanto gli investimenti in titoli solamente ai clienti con un orizzonte d investimento da medio a lungo. La Fondazione non assume nessuna responsabilità per il profilo di rischio indicato dalla persona assicurata. 3 La Fondazione mette a disposizione una selezione di differenti banche di deposito. 4 La Fondazione mette a disposizione una selezione di amministratori patrimoniali esterni (amministratori terzi). 5 La persona assicurata può, su richiesta, amministrare di persona i propri investimenti. 6 Per tutti gli investimenti patrimoniali, le prescrizioni d investimento ai sensi dell art. 71 cpv. 1 LPP, art OPP2 e art. 19 OLP e ai sensi del presente regolamento d investimento vanno rispettate in ogni momento. 7 La Fondazione delega alla banca di deposito l esecuzione dei diritti degli azionisti. 8 La Fondazione esige ogni anno da tutte le persone incaricate della gestione patrimoniale dei suoi averi una dichiarazione scritta di amministrazione fedele all attenzione del Consiglio di fondazione. Art. 3 Direttive di gestione degli investimenti patrimoniali 1 Liquidità: le performance garantite devono poter essere pagate in qualsiasi momento entro i termini convenuti. Art. 4 Investimenti patrimoniali 1 In generale a. Per tutte le opzioni d investimento messe a disposizione della persona assicurata il Consiglio di fondazione si assicura che siano osservate le prescrizioni d investimento ai sensi dell art. 71 cpv. 1 LPP, art OPP2 e art. 19 OLP. b. Non sono concessi prestiti garantiti o non garantiti alla fondatrice, a datori di lavoro ai sensi dell art. 57 OPP2 né e ai loro collaboratori. c. Nel caso di quote di investimenti collettivi, è considerato rischio del debitore sempre il rischio dei valori sottostanti dell investimento collettivo e non il domicilio dell investimento collettivo. 2 Investimenti patrimoniali nel quadro delle direttive d investimento estese La Fondazione prevede un estensione di queste possibilità d investimento (art. 50 cpv. 4 OPP2) per crediti in valuta estera e per i limiti per categoria di cui all art. 55 lett. b, d ed e OPP2, ovvero: a. limite del 70% dell avere di previdenza disponibile per gli investimenti collettivi con crediti in euro. I crediti in euro nei confronti di uno Stato o di un debitore garantito dallo Stato possono ammontare ad un massimo del 20% per debitore. Per tutti gli altri crediti su investimenti in euro vale il limite massimo del 10% per debitore. Requisiti: rating A di S&P o Moodys per i valori sottostanti, capacità di rischio della persona assicurata garantita e fissata per iscritto;
4 b. limite del 50% dell avere di previdenza disponibile per gli investimenti collettivi con le seguenti valute estere: dollaro US, yen, sterlina inglese, dollaro canadese, dollaro australiano, corona svedese. I crediti nei confronti di uno Stato o di un debitore garantito dallo Stato possono ammontare ad un massimo del 15% per debitore. Per tutti gli altri crediti vale il limite massimo del 10% per debitore. Requisiti: rating A di S&P o Moodys per i valori sottostanti, capacità di rischio della persona assicurata garantita e fissata per iscritto; c. limite del 50% dell avere di previdenza disponibile per gli investimenti collettivi immobiliari, di cui un terzo al massimo all estero. Requisiti: capacità di rischio della persona assicurata garantita e fissata per iscritto; d. limite dell 80% dell avere di previdenza disponibile per gli investimenti collettivi in azioni, titoli simili ed altre partecipazioni. Requisiti: capacità di rischio della persona assicurata garantita e fissata per iscritto; e. gli investimenti alternativi sono possibili nel limite della capacità di rischio della persona assicurata fino a un massimo del 20% dell avere di previdenza disponibile. I principi della diversificazione vanno rispettati. Gli investimenti alternativi comprendono, fra gli altri, hedge funds, future funds, investimenti in materie prime, investimenti in private equity ed investimenti simili. Per quanto attiene agli investimenti alternativi, è possibile collocare solamente in investimenti collettivi, e non si deve giungere all obbligo di effettuare versamenti supplementari. Gli investimenti alternativi sono, in linea di principio, a carico della quota azionaria. I prodotti strutturati con rimborso garantito al valore nominale sono a carico della quota di crediti a reddito fisso; f. il Consiglio di fondazione può stabilire delle eccezioni a livello della singola persona assicurata. Art. 5 Requisiti delle direttive d investimento estese ai sensi dell art. 50 OPP2 1 Le direttive di cui all art. 4 cpv. 1 e 2 devono essere ottemperate. 2 Gli amministratori patrimoniali devono soddisfare la condizione di adesione ad una delle seguenti organizzazioni: a. Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA b. Associazione svizzera di gestori di patrimoni (ASG) c. Associazione relativa alla garanzia di qualità nell ambito dei servizi finanziari (VQF) d. Association romande des intermédiaires financiers (ARIF) 3 Gli altri intermediari devono soddisfare la condizione di adesione ad una delle seguenti organizzazioni: a. Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) b. Federazione svizzera degli avvocati e Federazione svizzera dei notai (FSA, FSN) c. Unione svizzera dei fiduciari SRO-STV/USF 4 In tutti i casi è richiesto: a. estratto del registro di commercio b. estratto del registro esecuzioni e fallimenti L attestazione va inoltrata dal richiedente unitamente all accordo di distribuzione firmato. 5 Eventuali deroghe vanno trasmesse dal richiedente in forma scritta al Consiglio di fondazione. Art. 6 Principi per l iscrizione a bilancio I mezzi liquidi, i depositi a termine, i crediti sono ascritti al bilancio al valore nominale, tutte le altre categorie d investimento al valore di mercato. Le eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di fondazione. Art. 7 Compiti e competenze 1 In caso di gestione individuale del patrimonio, la Fondazione si assicura che la persona assicurata notifichi per iscritto la prima proposta d investimento così come ogni ordine di borsa successivo. 2 In caso di sorpasso delle Direttive d investimento, il Consiglio di fondazione può chiedere alla direzione della Fondazione di rettificare gli investimenti patrimoniali della persona assicurata. Art. 8 Scelta degli investimenti patrimoniali o della strategia d investimento 1 In caso di investimento patrimoniale individuale, la persona assicurata è tenuta a notificare per iscritto ogni proposta d investimento o adeguamento. 2 La Fondazione o l amministratore terzo decide, in base alla capacità di rischio individuale della persona assicurata, se la proposta d investimento o l adeguamento sono eseguibili nella misura auspicata. 3 Ai fini del libero investimento patrimoniale, la Fondazione gestisce per ogni persona assicurata un deposito e un conto presso la rispettiva banca di deposito. 4 Se, su richiesta di un amministratore terzo, presso la banca di deposito occorre gestire conti e depositi collettivi per più persone assicurate, i conti e depositi individuali delle persone assicurate sono gestiti dalla Fondazione. Art. 9 Ordini di borsa in caso di libera amministrazione 1 La persona assicurata inoltra alla Fondazione ogni ordine di acquisto o di vendita di titoli, per iscritto e qualora possibile sempre a mezzo del formulario ufficiale. 2 L acquisto di titoli può essere eseguito solamente quando la ricezione del capitale di libero passaggio ha potuto essere inequivocabilmente attribuita (dopo ricezione della documentazione completa) alla persona assicurata. 3 Il conto della persona assicurata deve presentare sempre un saldo sufficiente a coprire gli addebiti di spesa. 4 Una volta addebitati al conto di libero passaggio, i titoli di credito acquisiti sono ascritti al deposito di libero passaggio della persona assicurata. I corsi di esecuzione sono calcolati dalle
5 banche di deposito in base alle rispettive piazze borsistiche. I ricavi dall eventuale vendita di titoli vengono accreditati al conto di libero passaggio della persona assicurata. 5 L elaborazione degli ordini di borsa non avviene direttamente risp. 24 ore su 24, ma dipende fra le altre cose dalla regolamentazione dei giorni festivi della Fondazione, dalle banche di deposito e dai giorni/orari di contrattazione delle rispettive piazze borsistiche. Gli ordini sono sempre eseguiti al meglio. Gli ordini stop loss o con limite non sono considerati. La Fondazione declina ogni responsabilità per ordini eseguiti in ritardo o non eseguiti, di qualunque tipo essi siano. 6 La Fondazione stila i conteggi e li trasmette alla persona assicurata a stretto giro di posta. Art. 10 Ordini di borsa tramite amministratori terzi 1 La persona assicurata conferisce all amministratore terzo procura per la gestione del suo patrimonio presso la Fondazione. 2 La Fondazione conferisce all amministratore terzo la relativa procura presso la banca di deposito. 3 Gli amministratori terzi trasmettono i loro ordini di borsa direttamente alla rispettiva banca di deposito della persona assicurata. L amministratore terzo riceve tutti i conteggi dalla banca di deposito. La Fondazione non stila nessun conteggio. 4 Il conto della persona assicurata deve presentare sempre un saldo sufficiente a coprire gli addebiti di spesa. 5 In caso di ordini collettivi (ad es. ordini di borsa per più persone assicurate curate dallo stesso amministratore terzo), la ripartizione dei singoli depositi di previdenza va imperativamente notificata alla Fondazione via fax o contemporaneamente all ordine di borsa. La Fondazione stila i conteggi e li trasmette alla persona assicurata o all amministratore terzo a stretto giro di posta. Art. 11 Cambiamenti di strategia 1 Con l accordo della Fondazione, la strategia d investimento può essere modificata in ogni momento nel quadro delle soluzioni di previdenza in titoli offerte. Va tenuto conto della propensione al rischio e della capacità di rischio individuali della persona assicurata. 2 Nel quadro delle soluzioni in titoli, i cambiamenti di strategia vanno comunicati alla Fondazione per iscritto o a mezzo dei relativi formulari di richiesta. Art. 12 Reporting e controllo 1 Per ogni deposito di previdenza il Consiglio di fondazione riceve periodicamente, ma almeno semestralmente, dalle banche di deposito e dall amministrazione commerciale una valutazione completa dell evoluzione del valore e i dettagli d investimento. 2 Il Consiglio di fondazione si assicura che la strategia d investimento concordata con la persona assicurata sia osservata e che le relative direttive d investimento siano verificate periodicamente. Inoltre, la Fondazione verifica regolarmente la performance, i costi e la qualità del servizio delle persone o degli istituti incaricati della gestione patrimoniale. 3 La Fondazione specifica le fonti dei corsi (ad es. Telekurs, Fides ecc.) necessari a valutare i depositi e i depositi dei clienti ai sensi dell OPP2. Art. 13 Partner esterni Per le transazioni di borsa e le commissioni valgono le disposizioni o i regolamenti dei costi dei partner esterni (ad es. banche, fondazioni d investimento ecc.). Art. 14 Modifiche al regolamento Il Consiglio di fondazione può decidere in qualunque momento di apportare modifiche al Regolamento d investimento. Art. 15 Disposizione transitoria In deroga agli art. 2 4, fino al 31 dicembre 2010 sono applicabili le prescrizioni d investimento in vigore al 31 dicembre Art. 16 Entrata in vigore Il presente regolamento entra il vigore il 1 giugno 2009, con le modifiche del 14 settembre 2005 e del 1 giugno Svitto, 17 giugno 2009 Il Consiglio di fondazione della Liberty Fondazione di libero passaggio 3 Il cambiamento di strategia desiderato è attuato dopo ricezione della comunicazione scritta. 4 In ogni momento vi è la possibilità di passare dalla soluzione di previdenza sotto forma di titoli a quella sotto forma di conto. La Fondazione esegue il passaggio entro il termine utile dopo ricezione della comunicazione scritta.
Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo. Regolamento di investimento
Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo Regolamento di investimento Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo Indice Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 19 settembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla
Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio
Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio valevoli dal 01.03.2013 Tellco fondazione di libero passaggio Bahnhofstrasse 4 Casella postale 713 CH-6413 Svitto t + 41 41 817
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 24 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione vita del 29
Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP)
Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) La presente direttiva viene emanata in applicazione dell art. 23 degli statuti e dell art. 1 lett. e) del RCD dell OAD FCT. I. Norme
A. Obblighi generali d informazione e di dichiarazione nm. 4-9
Indice I. Oggetto e campo di applicazione nm. 1-3 II. Norme applicabili agli SLB con clienti nm. 4-20 A. Obblighi generali d informazione e di dichiarazione nm. 4-9 B. SLB non coperti nm. 10 C. Contratto
Panoramica sulla trasparenza Assicurazione vita collettiva 2005
Panoramica sulla trasparenza Assicurazione vita collettiva 2005 Dati salienti Assicurazione vita collettiva 2 Dati salienti Assicurazione vita collettiva Conto d esercizio ramo vita collettiva Svizzera
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
Regolamento d investimento della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale. Edizione gennaio 2015
Regolamento d investimento della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale Edizione gennaio 2015 2 Regolamento d investimento della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza
Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
REGOLAMENTO SULLA LIQUIDAZIONE PARZIALE
REGOLAMENTO SULLA LIQUIDAZIONE PARZIALE Settore previdenza LPP Ai sensi della risoluzione del Consiglio di fondazione del maggio 00 Approvato dal Consiglio federale l'8 settembre 00 Il presente Regolamento
Regolamento della previdenza della Tellco fondazione di libero passaggio
Regolamento della previdenza della Tellco fondazione di libero passaggio valevoli dal 06.06.2011 Tellco fondazione di libero passaggio Bahnhofstrasse 4 Casella postale 713 CH-6413 Svitto t + 41 41 817
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio
11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI Premessa Questo Regolamento, nell ambito dell autonomia gestionale,
412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria
Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria (OAIF) 955.071 del 18 novembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio
MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI
MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.
Il sistema monetario
Il sistema monetario Premessa: in un sistema economico senza moneta il commercio richiede la doppia coincidenza dei desideri. L esistenza del denaro rende più facili gli scambi. Moneta: insieme di tutti
BIL Harmony Un approccio innovativo alla gestione discrezionale
_ IT PRIVATE BANKING BIL Harmony Un approccio innovativo alla gestione discrezionale Abbiamo gli stessi interessi. I vostri. Private Banking BIL Harmony BIL Harmony è destinato agli investitori che preferiscono
Legge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
Il Ministro dell Economia e delle Finanze
Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza
Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.
Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive
REGISTRO DELLE FATTISPECIE DI CONFLITTO DI INTERESSE
REGISTRO DELLE FATTISPECIE DI CONFLITTO DI INTERESSE E ISTITUZIONE DELL ARCHIVIO STORICO O REGISTRO ELETTRONICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE IN CONFLITTO DI INTERESSE Versione 1 1.1 Delibera delibera del
COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche
COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del INDICE Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Art.
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
I contributi pubblici nello IAS 20
I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,
Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese
Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione
Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche
Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 27/06/2013 INDICE Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Art. 2 Gestione del servizio
BIL Wealth Management La gestione discrezionale su misura
_ IT PRIVATE BANKING BIL Wealth Management La gestione discrezionale su misura Abbiamo gli stessi interessi. I vostri. PRIVATE BANKING BIL Wealth Management UN MANDATO DI GESTIONE DISCREZIONALE SU MISURA
Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
Statuto BSI SA BANCHIERI SVIZZERI DAL 1873. Indice. I. Ragione sociale, sede e scopo della società 1. II. Capitale azionario, azioni 1
BANCHIERI SVIZZERI DAL 1873 Statuto BSI SA 19 aprile 2012 Indice I. Ragione sociale, sede e scopo della società 1 II. Capitale azionario, azioni 1 III. Organi della società 2 IV. Conti annuali, riserve
ALLEGATO A PROCEDURA OPERATIVA
ALLEGATO A PROCEDURA OPERATIVA INDICE 1. premessa 2. introduzione 3. FASI DEL PROCEDIMENTO fase 1 primo contatto tra dipendente/istituto di credito fase 2 Stipula e notifica del contratto di finanziamento
Istruzioni per l applicazione delle funzioni di vigilanza da parte di incaricati (stato: maggio 2007)
Istruzioni per l applicazione delle funzioni di vigilanza da parte di incaricati (stato: maggio 2007) La Commissione federale delle banche (CFB) è responsabile per l applicazione delle normative sulla
FABBISOGNO DI FINANZIAMENTO
FABBISOGNO DI FINANZIAMENTO Fonti interne: autofinanziamento Fonti esterne: capitale proprio e capitale di debito Capitale proprio: deriva dai conferimenti dei soci dell azienda e prende il nome, in contabilità,
Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore
Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) del 27 giugno 2012 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
Ordinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero
Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (Regolamento interno SCA) 935.121.42 del 26 febbraio 2015 (Stato 1 aprile 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società
CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI
Edizione 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Emittente 2 1.2 Prodotto strutturato
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale
Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti
PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE OFFERTO A CONSUMATORI. Conto corrente NOME DEL CONTO
Allegato 3 PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE OFFERTO A CONSUMATORI Conto corrente NOME DEL CONTO INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca XXX ( 1 ) Via XXXXXXXX Tel.: XXXXXXX Fax: XXXXXX [sito internet/email]
Luglio 2014 Direttive concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari
Luglio Direttive concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari Sommario Introduzione... 2 1. Ambito di applicazione... 3 2. Requisiti minimi... 3 2.1 Mezzi propri... 3 2.2 Ammortamento...
Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale
Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale del 18 dicembre 2015 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 72 capoverso 1 e 72a capoverso 3 dell ordinanza
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
Regolamento per la raccolta, trasmissione e negoziazione. tramite l Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane. delle azioni ordinarie
Regolamento per la raccolta, trasmissione e negoziazione tramite l Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane delle azioni ordinarie della Banca di Credito Popolare S.C.p.A. Adottato dal Consiglio
Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale
Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale (Edizione dicembre 2009) La vostra sicurezza ci sta a cuore. 2 Regolamento
4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato
1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie
3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative
L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese
ALLEGATO 1 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA tra L Associazione Pistoia Futura Laboratorio per la Programmazione Strategica della Provincia di Pistoia, con sede in Pistoia Piazza San
Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della Banca di Saturnia e Costa d Argento Credito Cooperativo
Documento di sintesi della Strategia di esecuzione degli ordini della Banca di Saturnia e Costa d Argento Credito Cooperativo ********** 1 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI BEST EXECUTION Il presente documento
2011 / 3 Direttive sugli investimenti fiduciari
2011 / 3 Direttive sugli investimenti fiduciari Preambolo Le seguenti direttive sono state adottate dal Consiglio di amministrazione dell Associazione svizzera dei banchieri allo scopo di conservare e
Codice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del 18.06.2014 Codice delle obbligazioni (Revisione
BILANCIO E COMUNICAZIONE FINANZIARIA Simulazione d esame del 27 maggio 2013
NOME: BILANCIO E COMUNICAZIONE FINANZIARIA Simulazione d esame del 27 maggio 2013 COGNOME: N. DI MATRICOLA: Utilizzando lo spazio sottostante a ciascun quesito: 1) Il candidato, dopo avere brevemente spiegato
Appunti sul libro Economia della banca I SERVIZI DI INVESTIMENTO
Appunti sul libro Economia della banca I SERVIZI DI INVESTIMENTO I SERVIZI DI INVESTIMENTO Tali investimenti danno origine alla raccolta bancaria indiretta, termine con il quale si identificano alcuni
Redditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE
Redditi di capitale Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE 7.4 IL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ 7.5 LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI
Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013
Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell
Caratteristiche funzionamento finanziamento e garanzie, dei fondi di previdenza complementare
Caratteristiche funzionamento finanziamento e garanzie, dei fondi di previdenza complementare 1 I destinatari Lavoratori dipendenti, privati e pubblici Quadri Lavoratori autonomi Liberi professionisti
Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione
CONOSCERE LA BORSA 2013
CONOSCERE LA BORSA 2013 Informazioni guida per gli insegnanti Introduzione Che cosa è Conoscere la Borsa? I legami tra imprese, politica e mercato azionario sono spesso complessi e difficili da capire.
Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta
Pax Aeschenplatz 13, 4002 Basilea Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta 1. Proponente/contraente Nome Proposta del N proposta 2. Informazioni relative all attività professionale
REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO
Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici
telefono fax e-mail Ufficio giuridico Residenza governativa Piazza Governo 6501 Bellinzona 091 814 31 03 091 814 44 96 [email protected] Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia
COMUNICATO STAMPA. della Commissione della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato
Residenza Governativa Repubblica e Cantone Ticino telefono 091 814 44 60 fax 091 814 44 23 e-mail [email protected] Internet www.ti.ch/dfe Funzionario incaricato Direzione Dipartimento delle finanze e dell
Previdenza professionale sicura e a misura
Previdenza professionale sicura e a misura Nella previdenza professionale la sicurezza delle prestazioni che garantiamo nel futuro è il bene più prezioso per Lei e per noi. Di conseguenza agiamo coscienti
Corso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri
TEST VERIFICA INTERMEDIO 1. Il Datore di Lavoro è: a. La persona che in azienda paga gli stipendi b. La persona che dispone di pieni poteri decisionali e di spesa c. Il capoufficio, il capofficinao colui
Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI
Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI 1 Indice Definizione di contratto finanziario Contratti finanziari bilaterali e multilaterali Contratto di debito Contratto di partecipazione Contratto assicurativo Contratto
Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Modifica del 9 marzo 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 ottobre 1997 1 concernente
