REGOLAMENTO SULLA LIQUIDAZIONE PARZIALE
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- Irma Adriana Rubino
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1 REGOLAMENTO SULLA LIQUIDAZIONE PARZIALE Settore previdenza LPP Ai sensi della risoluzione del Consiglio di fondazione del maggio 00 Approvato dal Consiglio federale l'8 settembre 00 Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio federale. Reglemente\Teilliquidationsreglement\Teilliquidationsreglement_D_009_DEFINITIVE.doc Seite von 7
2 Sommario Art. Scopo... Art. Attuazione... capitolo Liquidazione parziale del settore previdenza LPP della Fondazione... Art. Definizione... Art. 4 Diritto individuale ai fondi liberi... Art. 5 Accertamento dei fondi liberi... Art. 6 Piano di ripartizione dei fondi liberi... Art. 7 Giorno di riferimento... 4 Art. 8 Diritto collettivo agli accantonamenti... 4 Art. 9 Diritto collettivo alla riserva per oscillazioni di valore... 4 Art. 0 Computo di un disavanzo... 4 capitolo Liquidazione parziale di un collettivo di assicurati... 5 Art. Definizione... 5 Art. Diritto individuale ai fondi liberi... 5 Art. Accertamento dei fondi liberi... 5 Art. 4 Piano di ripartizione dei fondi liberi... 6 Art. 5 Giorno di riferimento... 6 Art. 6 Obbligo di notifica del datore di lavoro... 6 capitolo Disposizioni finali... 6 Art. 7 Costi... 6 Art. 8 Utilizzo dei fondi... 6 Art. 9 Maturazione di interessi... 6 Art. 0 Informazione... 7 Art. Vie legali... 7 Art. Esecuzione... 7 Art. Modifiche... 7 Art. 4 Entrata in vigore... 7 Reglemente\Teilliquidationsreglement\Teilliquidationsreglement_D_009_DEFINITIVE.doc Pagina di 7
3 Art. Scopo Il presente Regolamento si basa sull articolo 5b LPP. Esso disciplina i presupposti e la procedura per la liquidazione parziale del settore previdenza LPP della Fondazione e per la liquidazione parziale di un collettivo di assicurati all interno del settore LPP. Art. Attuazione L attuazione della liquidazione parziale del settore previdenza LPP della Fondazione o della liquidazione parziale di un collettivo di assicurati all interno di detto settore compete al Consiglio di fondazione. capitolo Liquidazione parziale del settore previdenza LPP della Fondazione Art. Definizione È data una liquidazione parziale del settore previdenza LPP della Fondazione se: a. la totalità degli assicurati attivi del settore previdenza LPP diminuisce di oltre il 0% nel corso di un anno civile; oppure b. viene sciolto un contratto d affiliazione che è durato almeno cinque anni. Nel caso di un affiliazione d ufficio ai sensi dell articolo 60 capoverso lettera a LPP il termine di cinque anni inizia soltanto a decorrere dalla data della crescita in giudicato della relativa decisione. Art. 4 Diritto individuale ai fondi liberi Se sono adempiute le premesse per una liquidazione parziale del settore previdenza LPP della Fondazione, oltre al diritto alla prestazione d uscita sussiste un diritto individuale a una quota-parte dei fondi liberi del settore previdenza LPP della Fondazione. Art. 5 Accertamento dei fondi liberi La base per l accertamento dei fondi liberi è costituita dal bilancio commerciale allestito secondo le modalità Swiss GAAP FER 6 e dal bilancio di tecnica attuariale compilato per la medesima data. Se subentra una variazione superiore al 0% degli attivi o dei passivi fra il giorno di riferimento e il trasferimento dei fondi liberi, questi vengono adeguati di conseguenza. I fondi liberi vengono ripartiti unicamente se ammontano a più del 5% della totalità delle prestazioni d uscita e delle riserve matematiche. Art. 6 Piano di ripartizione dei fondi liberi La ripartizione dei fondi liberi avviene dapprima fra i gruppi degli assicurati, rispettivamente degli aventi diritto a rendite, in base alle somme delle prestazioni d'uscita, rispettivamente delle riserve matematiche spettanti ai due gruppi. La ripartizione dei fondi liberi avviene successivamente in base alle prestazioni d'uscita individuali nel caso degli assicurati, rispettivamente alle riserve matematiche individuali nel caso degli aventi diritto a rendite. I fondi liberi spettanti ai rimanenti assicurati e ai rimanenti aventi diritto a rendite, restano nella Fondazione e non vengono attribuiti individualmente. Reglemente\Teilliquidationsreglement\Teilliquidationsreglement_D_009_DEFINITIVE.doc Pagina di 7
4 Art. 7 Giorno di riferimento Quale giorno di riferimento fa stato l ultimo giorno per la chiusura del bilancio, ovvero il dicembre precedente l inizio dell anno civile in cui sono stati soddisfatti i requisiti per la liquidazione parziale. In caso di scioglimento di un contratto d affiliazione per il dicembre, questa data fa stato quale giorno di riferimento della liquidazione parziale. Art. 8 Diritto collettivo agli accantonamenti In aggiunta al diritto ai fondi liberi sussiste, in caso di scioglimento di un contratto d affiliazione, un proporzionale diritto collettivo agli accantonamenti giusta il bilancio commerciale allestito secondo le modalità Swiss GAAP FER 6, per quanto: - il contratto d affiliazione sia durato almeno cinque anni, - al momento dello scioglimento del contratto d affiliazione l azienda conta almeno dieci assicurati attivi, che quale gruppo, passano a un nuovo istituto di previdenza, e - i rischi di tecnica attuariale vengono trasferiti. Se subentra una variazione superiore al 0% degli attivi o dei passivi fra il giorno di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento del diritto proporzionale agli accantonamenti, questi vengono adeguati di conseguenza. Art. 9 Diritto collettivo alla riserva per oscillazioni di valore In aggiunta al diritto ai fondi liberi sussiste, in caso di scioglimento di un contratto d affiliazione, un proporzionale diritto collettivo alla riserva per oscillazioni di valore giusta il bilancio commerciale allestito secondo le modalità Swiss GAAP FER 6, per quanto: - il contratto d affiliazione sia durato almeno cinque anni e - al momento dello scioglimento del contratto d affiliazione l azienda conta almeno dieci assicurati attivi, che quale gruppo, passano a un nuovo istituto di previdenza. Per il calcolo del diritto fa stato per analogia l articolo 6. Se subentra una variazione superiore al 0% degli attivi e dei passivi fra il giorno di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento del diritto proporzionale agli accantonamenti, la riserva per oscillazioni di valore viene adeguata di conseguenza. 4 Sussiste un diritto collettivo alla riserva per oscillazioni di valore unicamente se sono disponibili fondi liberi per un ammontare superiore al 5% della totalità delle prestazioni d uscita e delle riserve matematiche. Art. 0 Computo di un disavanzo In caso di una copertura insufficiente ai sensi dell articolo 44 OPP il disavanzo di tecnica attuariale viene dapprima conguagliato con il diritto collettivo agli accantonamenti giusta l articolo 8. Il disavanzo di tecnica attuariale eventualmente rimanente può essere dedotto dalle prestazioni d uscita individuali, per quanto il grado di copertura del settore LPP sia inferiore al 98%. In ogni caso l avere di vecchiaia ai sensi dell articolo 5 LPP non può essere diminuito. La quota-parte del disavanzo spettante ai rimanenti assicurati resta, resta nella Fondazione e non viene attribuita individualmente. Reglemente\Teilliquidationsreglement\Teilliquidationsreglement_D_009_DEFINITIVE.doc Pagina 4 di 7
5 capitolo Liquidazione parziale di un collettivo di assicurati Art. Definizione È data una liquidazione parziale di un collettivo di assicurati se: a. si verifica una considerevole riduzione del personale dell azienda affiliata e subentra la migrazione di una parte rilevante dell intero avere di risparmio del collettivo di assicurati a seguito di una riduzione del personale motivata da ragioni economiche e dell uscita involontaria di una parte degli assicurati; b. l azienda affiliata viene ristrutturata. L uscita involontaria di una parte degli assicurati o la migrazione di una parte dell intero avere di risparmio del collettivo di assicurati è ritenuta/o considerevole ai sensi del capoverso lettera a se: a. nel caso di un azienda con al massimo cinque assicurati intervengono almeno due uscite involontarie e defluisce almeno il 0% dell intero avere di risparmio del collettivo di assicurati; b. nel caso di un azienda con sei fino a dieci assicurati intervengono almeno tre uscite involontarie e defluisce almeno il 5% dell intero avere di risparmio del collettivo di assicurati; c. nel caso di un azienda con undici fino a 5 assicurati intervengono almeno quattro uscite involontarie e defluisce almeno il 0% dell intero avere di risparmio del collettivo di assicurati; d. nel caso di un azienda con 6 fino a 50 assicurati intervengono almeno cinque uscite involontarie e defluisce almeno il 5% del intero avere di risparmio del collettivo di assicurati; e. nel caso di un azienda con più di 50 assicurati almeno il 0% degli assicurati esce e almeno il 0% dell intero avere di risparmio del collettivo di assicurati defluisce. È data una ristrutturazione ai sensi del capoverso lettera b se settori di attività dell azienda fino ad allora esistenti vengono riuniti, sospesi, venduti, dislocati o ristrutturati in altro modo e questo provvedimento determina una considerevole riduzione del personale dell azienda affiliata e la migrazione di una parte rilevante dell intero avere di risparmio del collettivo di assicurati ai sensi del capoverso. 4 È determinante la riduzione del personale e la diminuzione del complessivo avere di risparmio del collettivo di assicurati, che si verifica entro un periodo di dodici mesi dopo una decisione in questo senso del datore di lavoro. Art. Diritto individuale ai fondi liberi Se sono adempiute le premesse per una liquidazione parziale di un collettivo di assicurati, oltre al diritto alla prestazione d uscita sussiste un diritto individuale a una quota-parte dei fondi liberi del collettivo di assicurati. Art. Accertamento dei fondi liberi La base per l accertamento dei fondi liberi è costituita dal bilancio commerciale allestito secondo le modalità Swiss GAAP FER 6 e dal bilancio di tecnica attuariale compilato per la medesima data. Se subentra una variazione superiore al 0% degli attivi o dei passivi fra il giorno di riferimento e il trasferimento dei fondi liberi, questi vengono adeguati di conseguenza. I fondi liberi vengono ripartiti unicamente se ammontano a più del 5% della totalità delle prestazioni d uscita e delle riserve matematiche del collettivo di assicurati. Reglemente\Teilliquidationsreglement\Teilliquidationsreglement_D_009_DEFINITIVE.doc Pagina 5 di 7
6 Art. 4 Piano di ripartizione dei fondi liberi La ripartizione dei fondi liberi avviene dapprima fra i gruppi degli assicurati, rispettivamente degli aventi diritto a rendite in base alle somme delle prestazioni d'uscita, rispettivamente delle riserve matematiche spettanti ai due gruppi. La ripartizione dei fondi liberi avviene successivamente in base alle prestazioni d'uscita individuali nel caso degli assicurati, rispettivamente alle riserve matematiche individuali nel caso degli aventi diritto a rendite. I fondi liberi spettanti ai rimanenti assicurati e ai rimanenti aventi diritto a rendite, restano nel collettivo di assicurati e non vengono attribuiti singolarmente. Art. 5 Giorno di riferimento Quale giorno di riferimento fa stato l ultimo giorno per la chiusura del bilancio, ovvero il dicembre precedente l anno civile in cui sono stati soddisfatti i requisiti per la liquidazione parziale. Art. 6 Obbligo di notifica del datore di lavoro Il datore di lavoro è tenuto a notificare immediatamente alla Fondazione la riduzione del personale o la ristrutturazione dell'azienda. capitolo Disposizioni finali Art. 7 Costi I costi connessi alla liquidazione parziale vengono dapprima compensati con i fondi liberi. I costi che eventualmente non sono ancora coperti da questa operazione vengono successivamente conguagliati con il diritto collettivo alla riserva per oscillazione di valore e infine con il diritto collettivo agli accantonamenti. Nel caso di una copertura insufficiente ai sensi dell articolo 44 OPP i costi connessi alla liquidazione parziale vengono aggiunti al disavanzo. Art. 8 Utilizzo dei fondi I diritti individuali degli assicurati ai fondi liberi vengono trasferiti ai sensi degli articoli da a 5 e 5f LFLP. Importi trascurabili inferiori a CHF non vengono versati e vengono devoluti alla Fondazione, rispettivamente al collettivo di assicurati. I diritti individuali ai fondi liberi degli aventi diritto a rendite vengono pagati in contanti. Importi trascurabili inferiori a CHF non vengono versati e vengono devoluti alla Fondazione, rispettivamente al collettivo di assicurati. Il diritto collettivo agli accantonamenti e il diritto collettivo alla riserva per oscillazioni di valore vengono trasferiti al nuovo istituto di previdenza. Art. 9 Maturazione di interessi I diritti ai fondi liberi, agli accantonamenti e alla riserva per oscillazioni di valore non maturano interessi durante la procedura di liquidazione parziale. A procedura conclusa, decorsi 0 giorni da quando la Fondazione ha ricevuto tutti i dati necessari al trasferimento dei diritti, viene accordato un interesse corrispondente al tasso d interesse LPP. Reglemente\Teilliquidationsreglement\Teilliquidationsreglement_D_009_DEFINITIVE.doc Pagina 6 di 7
7 Art. 0 Informazione Gli assicurati uscenti e gli aventi diritto a rendite, interessati dalla liquidazione parziale, vengono informati per iscritto sull esistenza della stessa, sulla procedura e sul piano di ripartizione, nonché sulle vie legali. L informazione degli altri assicurati e aventi diritto a rendite avviene tramite la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il Consiglio di fondazione segnala agli assicurati e agli aventi diritto a rendite, che hanno la possibilità di visionare il piano di ripartizione, entro 0 giorni dalla ricezione dell informazione rispettivamente dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Art. Vie legali Gli assicurati e gli aventi diritto a rendite, interessati dalla liquidazione parziale, possono presentare per iscritto obiezioni alla liquidazione parziale e al piano di ripartizione, al Consiglio di fondazione, entro il termine per la presa di visione. Se non si riesce ad appianare le obiezioni con il Consiglio di fondazione, lo stesso fissa un termine di 0 giorni per permettere all Autorità di vigilanza di verificare l'esistenza della liquidazione parziale, la procedura e il piano di ripartizione e decidere. Art. Esecuzione Nel quadro del rapporto annuale ordinario l organo di revisione conferma l esecuzione regolamentare della liquidazione parziale. Art. Modifiche Il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione. Le modifiche entrano in vigore al più presto con l approvazione da parte del Consiglio federale. Art. 4 Entrata in vigore Il presente è stato deliberato dal Consiglio di fondazione il maggio 00. Esso entra in vigore con l approvazione da parte del Consiglio federale. Il Regolamento viene comunicato agli assicurati e agli aventi diritto a rendite. Reglemente\Teilliquidationsreglement\Teilliquidationsreglement_D_009_DEFINITIVE.doc Pagina 7 di 7
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