Regolamento quadro. GEMINI Sammelstiftung
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- Filippo Tortora
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1 Regolamento quadro GEMINI Sammelstiftung Valido dal 1 gennaio 2012
2 Fa fede la versione originale in tedesco.
3 Indice A Basi e struttura 5 1 Nome e scopo 5 2 Struttura della previdenza 5 3 Affiliazione alla fondazione 6 4 Accantonamenti attuariali 7 5 Fondo di compensazione 7 B Disposizioni generali 8 6 Persone assicurate, condizioni di affiliazione 8 7 Verifica dello stato di salute, riserva di erogazione delle prestazioni 9 8 Età, età di pensionamento 10 9 Inizio e fine dell assicurazione Salario annuo assicurato 11 C Finanziamento Contributi Capitale di risparmio Capitale di risparmio straordinario Versamenti del datore di lavoro Interessi Addebiti e accrediti Prestazione d entrata, riscatto di prestazioni supplementari 16 D Prestazioni di vecchiaia Rendita di vecchiaia Capitale di vecchiaia Rendita transitoria AVS Rendita per i figli di pensionati 20 E Prestazioni in caso d invalidità Rendita d invalidità Rendita per i figli di invalidi 22 F Prestazioni in caso di decesso Rendita per il coniuge Partner registrato superstite Rendita per il partner Rendita al coniuge divorziato Rendita per gli orfani Capitale in caso di decesso 26 G Prestazioni d uscita Esigibilità delle prestazioni d uscita Importo delle prestazioni d uscita Impiego della prestazione d uscita Verificarsi di un evento assicurato dopo l uscita 29 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 3
4 Indice H Divorzio e finanziamento della proprietà d abitazione Divorzio o scioglimento di una unione domestica registrata Prelievo anticipato o costituzione in pegno 30 per il finanziamento della proprietà d abitazione (PPA) I Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni Coordinamento delle prestazioni previdenziali Cessione, costituzione in pegno e compensazione Adeguamento al rincaro delle rendite in corso Disposizioni comuni Lacune nel regolamento, controversie Priorità della LPP, garanzia Liquidazione parziale, risoluzione di una convenzione di adesione 35 J Organizzazione, amministrazione e controllo Organi della fondazione Direzione operativa, esercizio Obbligo d informazione e di notifica Obbligo di riservatezza Equilibrio finanziario, misure di risanamento 38 K Disposizioni transitorie e finali Entrata in vigore, modifiche Disposizioni transitorie 39 L Abbreviazioni e terminologie 40 Appendice 1 43 Aliquote di conversione di cui alla cifra 18.7 Appendice 2 44 Aliquote di conversione di cui alla cifra 18.8 Appendice 3 45 Riscatto della rendita transitoria AVS 4 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
5 A Basi e struttura di previdenza 1 Nome e scopo 1.1 Con il nome «GEMINI Sammelstiftung zur Förderung der Personalvorsorge» (di seguito «fondazione») è costituito un istituto di previdenza registrato ai sensi dell art. 80 segg. CC, dell art. 331 CO e dell art. 48 LPP. Nell ambito della fondazione è costituito per ogni datore di lavoro affiliato un proprio istituto previdenziale, la cui finalità è la tutela degli assicurati e dei loro superstiti contro le conseguenze economiche della perdita di guadagno a seguito di vecchiaia, invalidità e decesso, secondo le disposizioni del diritto federale (LPP, LFLP e rispettive ordinanze) nonché in conformità al presente regolamento e al piano di previdenza concordato. 1.2 La fondazione partecipa all attuazione della previdenza obbligatoria ed è pertanto iscritta al registro della previdenza professionale ai sensi dell art. 48 LPP. Essa garantisce le prestazioni minime previste dalla LPP e adempie completamente alle disposizioni di quest ultima. La fondazione è soggetta alla vigilanza prevista dalla legge. 1.3 La fondazione è affiliata al Fondo di garanzia LPP e lo finanzia tramite contributi per ciascun istituto di previdenza. 1.4 I rischi assicurati in caso di decesso e invalidità possono essere in parte o completamente riassicurati presso una società di assicurazioni sulla vita, soggetta alla vigilanza della FINMA o della FMA del Liechtenstein. In questo caso, la fondazione riveste sia il ruolo di assicurata sia di unica avente diritto. 1.5 I rapporti giuridici tra gli assicurati e i datori di lavoro affiliati, da una parte, e la fondazione, dall altra, sono disciplinati dal presente regolamento e dal piano di previdenza dei singoli istituti previdenziali. Per i datori di lavoro affiliati si applicano inoltre le disposizioni della convenzione di adesione. Le prestazioni della fondazione corrispondono a quanto concordato nel piano di previdenza, ma non possono scendere al disotto delle disposizioni della LPP. 2 Struttura della previdenza 2.1 La fondazione gestisce per ciascun datore di lavoro a essa affiliato uno o più istituti di previdenza separati, con almeno un piano di previdenza. 2.2 Per ciascun istituto di previdenza viene istituita una commissione di previdenza, composta pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, e si compila un conto annuale separato (bilancio, conto economico e appendice). GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 5
6 A Basi e struttura di previdenza 2.3 La fondazione, oltre agli istituti di previdenza dei singoli datori di lavoro, gestisce un istituto di previdenza per le rendite. In questo istituto di previdenza vengono gestite le rendite di vecchiaia, dei pensionati, le rendite per i figli e per i superstiti dei datori di lavoro affiliati che non gestiscono tali rendite nell ambito del loro proprio istituto di previdenza (cifra 2.4). Per l istituto di previdenza Rendite viene compilato un conto annuale separato (bilancio, conto economico e appendice). 2.4 Le rendite di vecchiaia, dei pensionati, per i figli e per i superstiti con inizio prima del 1 gennaio 2005 sono riassicurate adeguatamente presso una compagnia di assicurazioni sulla vita provvista della necessaria concessione. Le rendite di vecchiaia, dei pensionati, per i figli e per i superstiti dei beneficiari di rendita di vecchiaia con inizio a partire dal 1 gennaio 2005 sono gestite all interno dell istituto di previdenza Rendite, se la convenzione di adesione non prevede una gestione all interno dell istituto di previdenza del datore di lavoro affiliato. Le rendite per gli invalidi e i figli degli invalidi sono gestite all interno dell istituto di previdenza del datore di lavoro affiliato. 3 Affiliazione alla fondazione 3.1 L affiliazione di un datore di lavoro avviene con la firma della convenzione di adesione da parte della fondazione, comunque non prima del momento stabilito per l affiliazione stessa. In tale convenzione sono regolati i diritti e gli obblighi delle parti. Il datore di lavoro aderente ha le seguenti possibilità di scelta: tutti i destinatari (assicurati attivi e beneficiari di rendita) vengono gestiti all interno dell istituto di previdenza; solo gli assicurati attivi, nonché gli invalidi e i figli degli invalidi, vengono gestiti all interno dell istituto di previdenza. 3.2 L affiliazione di un datore di lavoro decade con la disdetta ordinaria secondo le disposizioni della convenzione di adesione. I diritti di partecipazione dei datori di lavoro sono regolati nella convenzione di adesione. 3.3 Se le rendite per gli invalidi e per i figli degli invalidi in caso di scioglimento della convenzione di adesione da parte della fondazione non possono essere trasferite insieme agli assicurati attivi a un nuovo istituto di previdenza, tali rendite passano all istituto di previdenza rendite. In caso di insolvenza del datore di lavoro affiliato, le rendite per gli invalidi e per i figli degli invalidi vengono trasferite all istituto di previdenza Rendite. 6 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
7 A Basi e struttura di previdenza 4 Accantonamenti attuariali 4.1 Per garantire il finanziamento e a compensazione di oscillazioni nell andamento attuariale del rischio, si costituiscono degli accantonamenti attuariali. Tali accantonamenti possono essere costituiti a livello di fondazione o a livello di istituto di previdenza. 4.2 Scopo e struttura degli accantonamenti attuariali sono definiti nel regolamento per la costituzione di riserve e accantonamenti. 5 Fondo di compensazione 5.1 A compensazione delle oscillazioni nella struttura del patrimonio e del grado di copertura dell istituto di previdenza Rendite, nonché per coprire i costi generati a livello di fondazione, quest ultima gestisce un proprio fondo di compensazione. Per la compensazione delle fluttuazioni nell istituto di previdenza Rendite si considera se i beneficiari sono gestiti dall istituto di previdenza del datore di lavoro affiliato o a livello di fondazione. 5.2 La soglia massima di accumulazione per il fondo di compensazione è fissata dal Consiglio di fondazione. 5.3 Se il fondo di compensazione presenta un disavanzo, il Consiglio di fondazione deve ripristinare l equilibrio finanziario a carico del reddito patrimoniale di tutti gli istituti di previdenza. In ciò si considera se i datori di lavoro gestiscono i beneficiari di rendita nel loro proprio istituto di previdenza. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 7
8 B Disposizioni generali 6 Persone assicurate, condizioni di affiliazione 6.1 Con l inizio del rapporto di lavoro sono tenuti ad aderire all istituto di previdenza di un datore di lavoro affiliato tutti i collaboratori la cui ammissione è prevista nel rispettivo piano di previdenza. 6.2 Non vengono affiliati all istituto di previdenza: i collaboratori che non hanno ancora compiuto il 17 anno di età; i collaboratori che hanno già raggiunto o superato l età ordinaria di pensionamento; i collaboratori il cui salario annuo non supera l importo fissato o dal piano di previdenza come soglia di affiliazione. Per le persone parzialmente invalide, tale importo viene ridotto proporzionalmente al grado d invalidità; i collaboratori che hanno un contratto di lavoro di durata massima pari a 3 mesi. Qualora il contratto di lavoro venga prolungato oltre i 3 mesi, i collaboratori sono assicurati a partire dal momento in cui è stato convenuto tale prolungamento (con riserva di quanto disposto alla cifra 6.3); i collaboratori che lavorano come attività secondaria e sono già soggetti all assicurazione obbligatoria per un attività principale o che come attività principale esercitano un attività lucrativa indipendente. Il piano di previdenza può prevedere condizioni diverse; le persone con un grado d invalidità di almeno il 70% ai sensi dell AI; i collaboratori che non lavorano in Svizzera o prevedibilmente non vi lavoreranno in modo permanente e dispongono all estero di una copertura assicurativa sufficiente, a condizione che richiedano l esenzione dall affiliazione alla fondazione; le persone che restano provvisoriamente assicurate presso il precedente istituto di previdenza ai sensi dell art. 26a LPP. 6.3 I collaboratori con contratti a tempo determinato vengono affiliati all istituto di previdenza se: il rapporto di lavoro viene prolungato senza interruzione oltre i 3 mesi: in questo caso, il collaboratore viene assicurato dal momento in cui è stato concordato il prolungamento; più assunzioni consecutive superano complessivamente i 3 mesi con interruzioni non superiori ai 3 mesi. In questo caso il collaboratore è assicurato a decorrere dall inizio del quarto mese complessivo di lavoro. Tuttavia, se precedentemente alla prima entrata al lavoro era stata concordata una durata del rapporto di lavoro superiore ai 3 mesi, il collaboratore è assicurato dall inizio del rapporto di lavoro stesso. 6.4 Qualora il salario annuo scenda al di sotto dell importo definito come soglia di adesione e una persona non sia pertanto più soggetta all obbligo di assicurazione, al più tardi entro 2 anni è dovuta una prestazione d uscita. 6.5 La fondazione non gestisce alcuna assicurazione facoltativa per i collaboratori a tempo parziale per la parte del salario che essi percepiscono da altri datori di lavoro. 8 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
9 B Disposizioni generali 6.6 La fondazione non gestisce alcuna assicurazione per i collaboratori il cui rapporto di lavoro sia cessato senza diritto a prestazioni. Su richiesta del datore di lavoro, la commissione di previdenza può tuttavia decidere di proseguire il rapporto previdenziale per una persona assicurata il cui rapporto di lavoro sia cessato. Tale rapporto previdenziale dev essere disciplinato con un apposito contratto tra l istituto di previdenza e la persona assicurata esternamente. La durata dell assicurazione esterna è limitata a un massimo di 2 anni. 6.7 Per le vacanze non retribuite, l assicurazione rimane in vigore senza variazioni, se per la durata delle vacanze i contributi continuano a essere versati senza riduzioni. Se invece il pagamento dei contributi viene interrotto, la copertura assicurativa perdura solo per il primo mese dopo l ultimo versamento contributivo; successivamente, se si verifica un caso di previdenza, vi è diritto alla prestazione d uscita e ai rispettivi interessi. Nel piano di previdenza è possibile concordare disposizioni diverse. 7 Verifica dello stato di salute, riserva di erogazione delle prestazioni 7.1 Per i collaboratori in fase di assunzione deve essere rilasciata una dichiarazione sullo stato di salute. Se il collaboratore non ha piena capacità al lavoro, se percepisce una rendita AI o se il massimale necessario supera la soglia massima fissata dal Consiglio di fondazione, la direzione operativa può esigere che il collaboratore si sottoponga a una visita presso il medico di fiducia della fondazione, a spese della fondazione stessa, e che il rispettivo certificato medico sia consegnato alla fondazione. 7.2 Qualora alle domande poste non vengano date risposte o siano date risposte non veritiere, la fondazione, entro il termine di 4 settimane dal momento in cui è venuta a conoscenza della violazione dell obbligo di notifica, può recedere dal contratto. Tale recesso non concerne gli altri assicurati. In caso di recesso dal contratto, i diritti della persona assicurata si limitano alle prestazioni minime LPP. 7.3 Qualora la visita medica evidenzi un grado di rischio più elevato, sull erogazione delle prestazioni di rischio la direzione operativa può formulare, su raccomandazione del medico di fiducia ed entro un termine di 4 settimane dal ricevimento del certificato medico, una riserva per motivi di salute. Tale riserva può tuttavia avere una durata massima di 5 anni a decorrere dall entrata nell istituto di previdenza. Qualora durante il periodo di riserva si verifichi un evento assicurato la cui causa sia tra i motivi della riserva, le prestazioni di rischio a carico dell istituto di previdenza vengono ridotte a vita. 7.4 Sulle prestazioni previdenziali maturate con la prestazione d uscita conferita non viene formulata alcuna riserva per motivi di salute, a meno che ve ne fosse già una espressa dal precedente istituto di previdenza. In tal caso è tuttavia necessario computare il periodo di riserva già trascorso presso il precedente istituto di previdenza. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 9
10 B Disposizioni generali 7.5 Qualora si verifichi un evento assicurato prima della visita medica, l istituto di previdenza ha diritto di limitare eventuali prestazioni di rischio a quelle minime LPP, se l evento è riconducibile a malattie o a conseguenze di infortuni dei quali il collaboratore soffriva già prima dell affiliazione all istituto di previdenza o per le quali è soggetto a ricadute a seguito di patologie preesistenti, nonché per malattie e infermità in corso. 7.6 Qualora al momento dell affiliazione all istituto di previdenza una persona non sia pienamente capace al lavoro, senza tuttavia risultare invalida ai sensi della LPP, e la causa di tale incapacità al lavoro porti all invalidità o al decesso entro i termini determinanti ai sensi della LPP, non sussiste alcun diritto a eventuali prestazioni, se l incapacità al lavoro era inferiore al 20%. 8 Età, età di pensionamento 8.1 L età per la determinazione dei contributi di risparmio è pari alla differenza tra l anno civile in corso e l anno di nascita. 8.2 L età di pensionamento è fissata nel piano di previdenza. Un pensionamento anticipato, totale o parziale, con totale o parziale cessazione dell attività lucrativa, oppure un rinvio del pensionamento in caso di prosecuzione dell attività lucrativa, è possibile nell ambito del piano di previdenza. 8.3 Il diritto alle prestazioni di vecchiaia si costituisce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell età di pensionamento. 9 Inizio e fine dell assicurazione 9.1 A decorrere dal 1 gennaio successivo al compimento del 17 anno di età i collaboratori sono assicurati con la preassicurazione per i rischi d invalidità e decesso. Dal 1 gennaio successivo al compimento del 24 anno di età i collaboratori sono assicurati con l assicurazione ordinaria. Nel piano di previdenza, salvi i limiti delle disposizioni di legge, possono essere fissati limiti di età diversi. 9.2 La copertura assicurativa decorre dall inizio del rapporto di lavoro. Per le persone che continuano a essere assicurate provvisoriamente presso il precedente istituto di previdenza ai sensi dell art. 26a LPP, il rapporto di previdenza sorge il primo giorno successivo alla scadenza dell assicurazione provvisoria. 9.3 L ammissione avviene non prima della data in cui si sono costituiti i presupposti per l assicurazione. 9.4 L assicurazione termina con lo scioglimento del rapporto di lavoro, se non si è verificato alcun caso di previdenza. 10 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
11 B Disposizioni generali 9.5 Dopo la risoluzione del rapporto di previdenza, la persona assicurata continua a beneficiare per un mese della copertura per i rischi di decesso e invalidità. Qualora tale persona sia assoggettata a un nuovo rapporto previdenziale prima della decorrenza di tale termine, l obbligo di prestazioni passa al nuovo istituto di previdenza. 10 Salario annuo assicurato 10.1 Il salario annuo AVS corrisponde al salario annuo LPP. Nel determinare il salario annuo devono essere considerati i principi seguenti: le componenti salariali di natura transitoria o non ricorrente vengono escluse (v. cifra 10.2); le indennità in natura sono equiparate al salario ai sensi delle disposizioni dell AVS; eventuali perdite di salario a seguito di malattia, infortunio o servizio militare non sono deducibili; per attività che comportino un grado di occupazione e un salario che possono variare in misura elevata, il salario annuo può essere determinato in modo forfetario in base al salario medio del rispettivo gruppo professionale Salvo diverse disposizioni nel piano di previdenza, si considerano componenti salariali transitorie o non ricorrenti, che come tali non vengono conteggiate secondo la cifra 10.1: gli indennizzi per gli straordinari; i supplementi per i giorni festivi; i premi di anzianità e fedeltà; i conferimenti del datore di lavoro per circostanze speciali quali il matrimonio, il superamento di esami ecc.; i diritti d opzione su azioni possedute dai collaboratori Nel piano di previdenza può: essere esclusa l assicurazione del bonus; essere previsto un trattamento speciale per l assicurazione del bonus L importo salariale annuo massimo, bonus compreso, è fissato nel piano di previdenza. Non può superare l importo della rendita di vecchiaia massima AVS moltiplicata per Ai fini del coordinamento delle prestazioni di previdenza con quelle dell AVS/AI può essere introdotto un importo di coordinamento. Tale importo e fissato nel piano di previdenza Il salario annuo assicurato è indicato nel piano di previdenza e corrisponde a un salario annuo ridotto di un eventuale importo di coordinamento Il salario annuo è definito per l intero anno. In caso di inizio in corso d anno, l importo viene proiettato sull anno intero. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 11
12 B Disposizioni generali 10.8 Il salario annuo viene adeguato il 1 gennaio di ogni anno all importo effettivo, tenendo conto di eventuali variazioni concordate per l anno entrante. In caso di adeguamenti salariali dovuti a modifiche del grado di occupazione, il salario annuo viene adeguato alla nuova situazione anche in corso d anno civile. Per le persone completamente o parzialmente incapaci al lavoro non sono tuttavia previsti adeguamenti. Qualora si verifichi un evento assicurato, gli adeguamenti eventualmente non dovuti vengono revocati. Se l aumento del salario comporta un aumento delle prestazioni, trova applicazione per analogia la cifra Per le persone con invalidità parziale, la soglia massima del salario annuo assicurabile, l importo di coordinamento e il salario minimo devono essere ridotti, adeguandoli al grado d invalidità. Nel piano di previdenza può essere previsto che la soglia massima del salario assicurabile e l importo di coordinamento delle persone impiegate a tempo parziale sia adeguato al grado di occupazione Per le persone assicurate che ai sensi della cifra 22 percepiscono una rendita di un quarto, di metà o di tre quarti, la previdenza viene suddivisa in una quota invalidità (passiva), corrispondente alla frazione di rendita e non sottoposta ad adeguamenti salariali, e in una quota attiva, corrispondente al grado di attività lucrativa; su tale quota attiva sono possibili adeguamenti salariali ai sensi di questa cifra In caso di riduzione salariale, l ultimo salario assicurato presso l istituto di previdenza può essere conservato al più tardi sino all età di pensionamento prevista dal piano di previdenza, se la persona assicurata ha compiuto almeno 58 anni, il salario viene ridotto non oltre la metà e la persona assicurata versa i contributi per la differenza tra il salario precedente e quello attuale, sia quelli propri, sia quelli del datore di lavoro. Un eventuale partecipazione del collaboratore è regolata nel piano di previdenza. 12 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
13 C Finanziamento 11 Contributi 11.1 L obbligo di versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicurata decorre dal giorno di ammissione all istituto di previdenza L obbligo di versamento dei contributi termina: con l uscita dall istituto di previdenza; con la maturazione della totalità delle prestazioni di vecchiaia; alla fine del mese in cui si è verificato il decesso; alla scadenza del termine di attesa per l esonero dai contributi, salvo diversa disposizione nel piano di previdenza, in ogni caso non oltre il raggiungimento dell età di pensionamento I contributi complessivi si suddividono nelle seguenti componenti: contributo di risparmio; contributo supplementare I contributi di risparmio sono destinati alla costituzione del capitale di risparmio. Se nel piano di previdenza è prevista la scelta tra diverse opzioni, la persona assicurata, all entrata nella fondazione o all inizio di un anno civile, deve scegliere tra le opzioni di risparmio secondo le disposizioni del piano stesso. Sono possibili non più di 3 varianti I contributi supplementari vengono utilizzati per finanziare: la copertura del rischio di decesso, invalidità e longevità; le rendite transitorie AVS, se il finanziamento avviene collettivamente secondo le disposizioni del piano di previdenza; i contributi al fondo di garanzia; le spese amministrative e gli altri costi; una diversa aliquota di conversione prevista nel piano di previdenza rispetto a quella di cui in appendice 1 al presente regolamento Il Consiglio di fondazione o la commissione di previdenza possono adeguare l importo dei contributi supplementari in funzione delle mutate circostanze L ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicurata è fissato nel piano di previdenza. Su singole quote di reddito assicurate possono essere fissati contributi differenti. Ciò vale in particolare anche per un eventuale bonus, sul quale possono essere fissati contributi specifici separati. I contributi del datore di lavoro devono essere sempre almeno pari al totale dei contributi di tutte le persone assicurate nell istituto di previdenza. Nel piano di previdenza può essere previsto che i contributi su singole componenti del salario siano prelevate sotto forma di una tantum. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 13
14 C Finanziamento 11.8 Il datore di lavoro è tenuto a versare alla fondazione l importo complessivo dei contributi. Egli detrae dal salario della persona assicurata la quota a carico di quest ultima. I contributi devono essere versati secondo le modalità previste dalla convenzione di adesione. In caso di ritardo nei versamenti da parte del datore di lavoro, la fondazione applica un interesse di mora in virtù dell art. 104 CO, pari al 5%. Il datore di lavoro versa i suoi contributi da fondi propri o da riserve per i contributi dei collaboratori appositamente costituite In caso d invalidità totale, i contributi di risparmio vengono ancora accreditati al capitale di risparmio in base al salario annuo precedente al verificarsi dell incapacità al lavoro, sino all età di pensionamento. In caso d invalidità parziale, il capitale di risparmio viene suddiviso in una quota invalidità (passiva) e una quota attiva. La quota invalidità viene gestita come un invalidità totale, la quota attiva viene gestita come per una persona assicurata attiva. 12 Capitale di risparmio 12.1 Per ciascuna persona assicurata si costituisce un capitale di risparmio, che si compone come segue: contributi di risparmio della persona assicurata e del datore di lavoro; prestazioni d uscita provenienti da rapporti di previdenza precedenti; versamenti per il riscatto di prestazioni regolamentari totali; interessi. 13 Capitale di risparmio straordinario 13.1 Le persone assicurate possono costituire un capitale di risparmio straordinario, formato dalle seguenti componenti: conto «riscatto per pensionamento anticipato»; conto «riscatto della rendita transitoria AVS»; conto «versamenti bonus» Sul conto «riscatto per pensionamento anticipato» vengono accreditati: versamenti della persona assicurata per il riscatto delle riduzioni di rendita in caso di pensionamento anticipato; interessi Sul conto «riscatto della rendita transitoria AVS» vengono accreditati: i versamenti della persona assicurata per il prefinanziamento della rendita transitoria AVS; interessi Sul conto «versamenti bonus» vengono accreditati i contributi per i bonus definiti nel piano di previdenza e gli interessi. 14 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
15 C Finanziamento 14 Versamenti del datore di lavoro 14.1 Nel piano di previdenza può essere previsto che il datore di lavoro contribuisca al riscatto delle prestazioni regolamentari o del pensionamento anticipato, oppure al finanziamento della rendita transitoria AVS. 15 Interessi 15.1 Il Consiglio di fondazione fissa ogni anno la rendita netta delle strategie d investimento della fondazione. La rendita netta determina il dividendo della fondazione a favore degli istituti di previdenza Il tasso d interesse corrisposto sui capitali di risparmio nell esercizio precedente per le persone ancora assicurate al 1 gennaio dopo il termine dell esercizio, viene fissato annualmente dalla commissione di previdenza, secondo le disposizioni della cifra 15.3, sulla base della situazione finanziaria dell istituto di previdenza. La commissione di previdenza può corrispondere su tutti i capitali di risparmio lo stesso tasso d interesse, oppure può decidere che sul capitale di risparmio sovraobbligatorio sia corrisposto un interesse inferiore rispetto al tasso minimo LPP. Un tasso d interesse maggiore può essere corrisposto se vi sono sufficienti riserve di fluttuazione Il tasso d interesse corrisposto sui capitali di risparmio per le uscite e i pensionamenti nell anno in corso è fissato dal Consiglio di fondazione (tasso d uscita). Le commissioni di previdenza degli istituti di previdenza affiliati possono decidere di corrispondere sul capitale di risparmio sovraobbligatorio un tasso d interesse inferiore a quello minimo LPP o un tasso superiore al tasso d uscita, se l istituto di previdenza dispone di sufficienti riserve di fluttuazione. Il tasso d uscita nonché un eventuale tasso d interesse maggiore vanno a carico dell istituto di previdenza Sull avere di vecchiaia LPP viene corrisposto almeno il tasso d interesse LPP. Qualora l istituto di previdenza presenti una sottocopertura (riserva di fluttuazione negativa), sul capitale di risparmio individuale degli assicurati può essere corrisposto un tasso d interesse più basso, se il capitale di risparmio a fine esercizio supera l avere di vecchiaia LPP remunerato con il tasso d interesse LPP. In caso contrario, il capitale di risparmio individuale dell assicurato dev essere integrato al più tardi al momento dell uscita o del pensionamento, portandolo al livello dell avere di vecchiaia LPP secondo un calcolo di conformità Qualora venga conferita una prestazione d uscita o eseguito un riscatto, se si verifica un caso di previdenza o se la persona assicurata esce dalla fondazione in corso d anno, gli interessi maturati nell anno in corso vengono calcolati pro rata temporis. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 15
16 C Finanziamento 16 Addebiti e accrediti 16.1 Gli addebiti a seguito di un prelievo anticipato PPA o di versamenti a compensazione per divorzio vanno a carico del capitale di risparmio o rispettivamente del capitale di risparmio straordinario, nell ordine seguente: conto «riscatto per pensionamento anticipato»; conto «riscatto della rendita transitoria AVS»; conto «versamenti bonus»; capitale di risparmio I rimborsi di prelievi anticipati PPA o i riscatti a seguito di divorzio e i versamenti a compensazione a seguito di divorzio sono accreditati al capitale di risparmio o rispettivamente del capitale di risparmio straordinario, nell ordine seguente: capitale di risparmio; conto «versamenti bonus»; conto «riscatto della rendita transitoria AVS»; conto «riscatto per pensionamento anticipato». 17 Prestazione d entrata, riscatto di prestazioni supplementari 17.1 Le prestazioni d uscita di precedenti istituti di previdenza, inclusi gli importi di conti o polizze di libero passaggio, devono essere conferite alla fondazione sotto forma di prestazioni d entrata. L intero importo viene accreditato al capitale di risparmio alla data del versamento. La fondazione può richiedere alla persona assicurata una dichiarazione di avvenuto e totale conferimento di tutte le prestazioni d uscita Le prestazioni d uscita conferite vengono utilizzate per il riscatto delle prestazioni previdenziali Una persona assicurata attiva che non raggiunge le prestazioni massime di vecchiaia può riscattare in qualunque momento ai sensi delle cifre 17.8 e 17.10, prima del verificarsi di un caso di previdenza, delle prestazioni previdenziali supplementari. La somma massima di riscatto possibile si desume dall apposita tabella nel piano di previdenza Le persone che restano assicurate oltre l età ordinaria di pensionamento e continuano a versare i contributi di risparmio possono eseguire dei riscatti per l ammontare del potenziale di riscatto secondo i valori tariffari indicati nella tabella di riscatto per l età ordinaria di pensionamento Qualora il riscatto comporti prestazioni di rischio più elevate, si applica per analogia la cifra 7. Se la persona assicurata riscatta le prestazioni previdenziali mancanti a seguito di divorzio entro un anno dal divorzio stesso, non si esercita alcuna riserva sulle prestazioni. 16 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
17 C Finanziamento 17.6 Se una persona assicurata attiva ha riscattato integralmente le prestazioni previdenziali mancanti di cui alla cifra 17.3, può altresì integrare con ulteriori versamenti la riduzione di rendita in caso di pensionamento anticipato. Il calcolo della possibile somma di riscatto si basa sul momento di pensionamento anticipato desiderato e sulle tariffe previste dal piano di previdenza. I versamenti vengono accreditati sul conto «riscatto per pensionamento anticipato». Se una persona assicurata ha riscattato integralmente la riduzione della rendita nel conto «riscatto per pensionamento anticipato» per una determinata età di pensionamento anticipato e continua a lavorare oltre tale età, l obiettivo regolamentare delle prestazioni, tenuto conto anche della rendita transitoria AVS, non può essere superato oltre il 5%. Un eventuale quota eccedente sul conto «riscatto per pensionamento anticipato» va a beneficio dell istituto di previdenza Una persona assicurata ha la possibilità di finanziare anticipatamente la rendita transitoria AVS o parti di essa, se il piano di previdenza non prevede un altro finanziamento. Il calcolo della possibile somma di riscatto si basa sull età di pensionamento desiderata e sui valori di cui in appendice 3. I versamenti vengono accreditati sul conto «riscatto della rendita transitoria AVS» Qualora vengano effettuati riscatti, nei 3 anni successivi le prestazioni risultanti non potranno essere percepite sotto forma di capitale. Se vengono eseguiti dei prelievi anticipati per la proprietà d abitazione (PPA), i riscatti volontari saranno possibili solo dopo aver rimborsato i prelievi anticipati. Le persone assicurate che hanno eseguito un prelievo anticipato per la proprietà d abitazione possono tuttavia svolgere nuovamente riscatti volontari 3 anni prima dell età di pensionamento prevista dal piano di previdenza, se il riscatto unitamente ai prelievi anticipati non supera la somma regolamentare massima di riscatto. L importo massimo di riscatto si riduce di un eventuale avere sul pilastro 3a, se tale avere supera la somma, comprensiva di interessi, dei contributi annui che possono essere pagati da una persona affiliata a un istituto di previdenza. Le limitazioni non valgono per il riscatto delle prestazioni regolamentari a seguito di divorzio o di scioglimento giudiziale di un unione domestica registrata, nell ammontare della prestazione d uscita trasferita Per le persone provenienti dall estero che in precedenza non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i primi 5 anni la somma annuale di riscatto non può superare il 20% del salario assicurato La detraibilità fiscale del riscatto volontario di cui alle cifre 17.3, 17.4, 17.6 e 17.7 dev essere chiarita dalla persona assicurata stessa presso le competenti autorità. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 17
18 D Prestazioni di vecchiaia 18 Rendita di vecchiaia 18.1 Al raggiungimento dell età di pensionamento, la persona assicurata ha diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia La possibilità di usufruire di un pensionamento anticipato è regolamentata nel piano di previdenza. Il pensionamento anticipato, tuttavia, è possibile non prima del compimento del 58 anno di età. In caso di pensionamento anticipato la persona assicurata percepisce una rendita dalla fondazione a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro Se la persona assicurata, d accordo con il datore di lavoro, prosegue l attività lavorativa oltre l età di pensionamento, può ricevere la rendita spettante in denaro contante oppure accantonare il capitale di risparmio presso l istituto di previdenza sino alla cessazione dell attività lucrativa, comunque non oltre il 70 anno di età. Sul capitale accantonato vengono corrisposti gli interessi. L eventuale obbligo di versare contributi di risparmio durante il periodo di lavoro oltre l età di pensionamento è regolato nel piano di previdenza In caso di parziale cessazione dell attività lucrativa durante il periodo del pensionamento anticipato, o in caso di prosecuzione parziale dell attività dopo l età di pensionamento, la persona assicurata può richiedere il rispettivo pensionamento parziale. Sono possibili non più di 2 fasi di pensionamento parziale. Per ciascuna fase, il salario annuo dev essere ridotto almeno del 30%. Per ciascun anno civile è possibile solo una fase di pensionamento parziale Se una persona assicurata diventa invalida durante il pensionamento parziale prima di raggiungere l età di pensionamento, ha diritto alle prestazioni d invalidità in proporzione all attività lucrativa proseguita In caso di rinvio del pensionamento, le prestazioni per i superstiti in caso di decesso si basano sulla rendita di vecchiaia conseguita, rispettivamente sul capitale di risparmio disponibile L ammontare della rendita di vecchiaia annuale è calcolato secondo l aliquota di conversione (appendice 1) alla rispettiva età di pensionamento, sulla base del capitale di risparmio disponibile in aggiunta al conto «riscatto per pensionamento anticipato». L aliquota di conversione vale complessivamente per il capitale di risparmio obbligatorio e per quello sovraobbligatorio, anche se la quota sovraobbligatoria viene percepita in versamento di capitale. Nel piano di previdenza può essere definita un aliquota di conversione diversa. L aliquota può essere adeguata dal Consiglio di fondazione al 1 gennaio di ogni anno civile. Non vi è pertanto alcun diritto alle prestazioni di previdenza comunicate preventivamente. Gli assicurati devono essere informati delle eventuali modifiche dell aliquota di conversione con 6 mesi di anticipo. Le rendite di vecchiaia che seguono a una rendita provvisoria d invalidità devono corrispondere almeno alla rendita minima d invalidità secondo LPP, inclusi gli adeguamenti al rincaro. 18 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
19 D Prestazioni di vecchiaia La persona assicurata, al momento del pensionamento, ha la possibilità di trasferire il proprio conto «riscatto della rendita transitoria AVS» del tutto o in parte sul capitale di risparmio oppure sul suo conto «riscatto per pensionamento anticipato», se non ha ancora riscattato completamente le prestazioni regolamentari o il pensionamento anticipato La persona assicurata può, al momento del pensionamento, decidere che le spettanze alla rendita per il coniuge corrispondano alla rendita di vecchiaia in corso. L aliquota di conversione viene adeguata, a seguito di questa decisione, secondo l allegato Capitale di vecchiaia 19.1 La persona assicurata può percepire la rendita di vecchiaia o parti di essa sotto forma di capitale. Nel piano di previdenza è possibile: limitare il versamento in capitale a una certa percentuale del capitale di risparmio e del conto «riscatto per pensionamento anticipato»; prevedere che la parte sovraobbligatoria del capitale di risparmio sia versata in capitale e la rendita sia versata solo sulla parte obbligatoria del capitale stesso. Per la parte obbligatoria del capitale di risparmio, in questo caso, si applica però l aliquota di conversione di cui in appendice 1, o un altra aliquota eventualmente fissata nel piano di previdenza (v. cifra 18.7). Tale versamento in capitale comporta una proporzionale riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate. Il versamento del capitale e del capitale di bonus estingue ogni rivendicazione regolamentare a essi relativa verso la fondazione A tale scopo dev essere presentata una richiesta scritta al più tardi al raggiungimento dell età di pensionamento, o al momento di un eventuale pensionamento anticipato. Trascorso tale termine, la richiesta inoltrata non è più revocabile Qualora la persona assicurata sia coniugata o viva in unione domestica registrata, la domanda è valida solo se il coniuge o il partner registrato ha dato il proprio consenso scritto. La direzione operativa può richiedere un autenticazione notarile o un controllo in altra forma della firma, a spese della persona assicurata. 20 Rendita transitoria AVS 20.1 Le persone assicurate che optano per il pensionamento anticipato hanno diritto a una rendita transitoria AVS, se prevista nel piano di previdenza La rendita transitoria AVS viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di vecchiaia. Si estingue al raggiungimento dell età pensionabile ordinaria AVS o con il decesso della persona assicurata. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 19
20 D Prestazioni di vecchiaia 20.3 L ammontare della rendita transitoria AVS si calcola sulla base del conto «riscatto della rendita transitoria AVS». Al momento del pensionamento anticipato, la persona assicurata può far trasferire una parte del suo capitale di risparmio o del suo conto «riscatto per pensionamento anticipato» sul conto «riscatto della rendita transitoria AVS», sino all importo massimo In caso di decesso della persona assicurata prima del raggiungimento dell età di pensionamento AVS, la quota inutilizzata del conto «riscatto della rendita transitoria AVS» viene versata sotto forma di capitale una tantum La rendita transitoria AVS in corso non aumenta in caso di eventuale aumento della rendita di vecchiaia AVS Se il piano di previdenza prevede che la rendita transitoria AVS sia finanziata collettivamente, il suo ammontare si basa sul piano di previdenza. 21 Rendita per i figli di pensionati 21.1 Hanno diritto a una rendita per i figli di pensionati i beneficiari di una rendita di vecchiaia, per ciascun figlio che, in caso di decesso del genitore, percepirebbe una rendita per orfani ai sensi della cifra La rendita per i figli di pensionati viene corrisposta a partire dal raggiungimento dell età pensionabile. La rendita per i figli di pensionati può essere limitata nel piano di previdenza alle prestazioni minime LPP. Si estingue quando la rispettiva rendita di vecchiaia non viene più versata, tuttavia non oltre il compimento del 18 anno di età del figlio. La rendita per i figli di pensionati viene versata anche dopo il compimento del 18 anno di età, comunque non oltre il 25, se il figlio è in formazione o se è invalido. In questo caso, la rendita viene ridotta in proporzione al grado d invalidità del figlio (analogamente a quanto disposto alla cifra 22.3) La rendita per i figli di pensionati è pari al 20% della rendita di vecchiaia in corso. La somma delle rendite per i figli è limitata al 30% della rendita di vecchiaia in corso. Il piano di previdenza può prevedere condizioni diverse. Il diritto alla rendita per i figli di pensionati secondo LPP resta comunque garantito. 20 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
21 E Prestazioni in caso d invalidità 22 Rendita d invalidità 22.1 Hanno diritto a una rendita d invalidità le persone assicurate che ai sensi dell AI sono invalide almeno al 40%, a condizione che al momento in cui è sorta l incapacità al lavoro che ha portato all invalidità fossero assicurate presso la fondazione Il grado d invalidità corrisponde al grado d invalidità stabilito dall AI. Per la parte sovraobbligatoria della rendita d invalidità il Consiglio di fondazione può derogare alla decisione dell AI, se il medico di fiducia della fondazione attesta tale deroga con un apposito certificato Qualora il grado d invalidità risulti pari o superiore al 70%, la rendita d invalidità viene corrisposta interamente. Vi è il diritto a tre quarti di rendita con grado d invalidità non inferiore al 60%, a metà rendita con un grado d invalidità non inferiore al 50% e a un quarto di rendita con un grado d invalidità non inferiore al 40%. Un grado d invalidità inferiore al 40% non dà diritto ad alcuna rendita d invalidità Il diritto alla rendita d invalidità si costituisce contemporaneamente al diritto a una rendita dell Assicurazione federale per gli invalidi, ma non prima che sia terminato l obbligo di prosecuzione di pagamento del salario o che siano esaurite le indennità giornaliere per malattia o infortunio, se queste coprono almeno l 80% del salario e sono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro. Il piano di previdenza regola la durata del termine di attesa e le conseguenze di una riduzione a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte della persona assicurata o del datore di lavoro Il termine di attesa è fissato nel piano di previdenza. Tuttavia, vi è diritto in ogni caso alla rendita d invalidità senza un nuovo termine di attesa, se la persona assicurata aveva già precedentemente diritto a una rendita d invalidità, nel frattempo è stata completamente capace al lavoro per non più di 12 mesi e la nuova rendita d invalidità è dovuta alla stessa causa di quella precedente Scaduto il termine di attesa, per il periodo durante il quale una persona invalida è stata soggetta a un provvedimento d integrazione, la rendita d invalidità viene ridotta se essa, sommata all indennità giornaliera AI, supera il 100% del guadagno presumibilmente perduto La rendita d invalidità viene corrisposta per la durata dell incapacità al guadagno, tuttavia non oltre l età di pensionamento o fino al decesso. Se la persona assicurata riacquisisce la capacità al guadagno nell ambito della prosecuzione provvisoria dell assicurazione di cui all art. 26a LPP, il diritto alle prestazioni permane per la durata di 3 anni L importo della rendita d invalidità è fissato nel piano di previdenza Se una persona assicurata resta ininterrottamente incapace al lavoro a seguito di malattia o infortunio, la persona e il datore di lavoro, alla scadenza del termine di attesa, sono esonerati dal versamento dei contributi, proporzionalmente al grado d incapacità al lavoro. La durata del termine di attesa è fissata nel piano di previdenza. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 21
22 E Prestazioni in caso d invalidità Per il calcolo del termine di attesa si sommano i periodi di incapacità al lavoro, a meno che l interruzione tra 2 periodi sia durata più di 30 giorni consecutivi. Tuttavia, vi è diritto in ogni caso all esonero dai contributi senza un nuovo termine di attesa, se la persona assicurata aveva già precedentemente diritto all esonero, nel frattempo è stata completamente capace al lavoro per non più di 12 mesi e la nuova incapacità al lavoro è dovuta alla stessa causa di quella precedente. 23 Rendita per i figli di invalidi 23.1 Hanno diritto a una rendita per i figli di invalidi i beneficiari di una rendita d invalidità, per ciascun figlio che, in caso di decesso del genitore, percepirebbe una rendita per orfani ai sensi della cifra La rendita per i figli di invalidi viene corrisposta dallo stesso momento della rendita d invalidità. Si estingue al momento in cui non viene più versata la rispettiva rendita d invalidità, ma al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi della cifra L importo della rendita per i figli di invalidi è fissato nel piano di previdenza. In caso d invalidità parziale, l ammontare della rendita per i figli di invalidi è fissato secondo la cifra GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
23 F Prestazioni in caso di decesso 24 Rendita per il coniuge 24.1 Il coniuge di una persona assicurata o beneficiaria di rendita deceduta ha diritto a una rendita per il coniuge, a condizione che adempia ai requisiti previsti dal piano di previdenza. Ai fini della rendita per il coniuge, alla durata del matrimonio viene aggiunta la durata di un eventuale convivenza ai sensi della cifra Se il coniuge non adempie ad alcuno di questi requisiti, ha diritto a una liquidazione una tantum, pari a 3 anni di rendita annuale per il coniuge Il diritto alla rendita per il coniuge inizia con il mese nel quale per la prima volta non viene più versato il salario o la rendita della persona assicurata deceduta. Si estingue con la morte del coniuge superstite. In caso di nuovo matrimonio prima del compimento del 45 anno di età, la rendita cessa e vi è diritto a una liquidazione una tantum in capitale, pari a 3 anni di rendita L importo della rendita per il coniuge in caso di decesso di una persona assicurata prima del percepimento di una prestazione di vecchiaia è fissato nel piano di previdenza. In caso di decesso di una persona beneficiaria di rendita di vecchiaia, la rendita per il coniuge è pari al 60% della rendita di vecchiaia in corso. Permane la riserva di diversa disposizione nel piano di previdenza o di esercizio del diritto d opzione da parte della persona assicurata di cui alla cifra Qualora al raggiungimento dell età di pensionamento una parte della rendita di vecchiaia sia stata percepita in forma di capitale, la rendita per il coniuge viene corrisposta soltanto per la parte di rendita rimanente In caso di decesso di una persona assicurata prima della percezione di una rendita di vecchiaia, la rendita per il coniuge maturata può essere percepita anche sotto forma di capitale, a condizione che la richiesta sia stata presentata prima del pagamento della prima rendita. Per il coniuge che al momento del decesso della persona assicurata ha compiuto il 45 anno di età, l importo del capitale corrisponde alla riserva matematica calcolata in funzione dell età del coniuge superstite. Se il coniuge non ha ancora compiuto il 45 anno di età, la riserva matematica viene ridotta del 3% per ogni anno di età, intero o iniziato, mancante al raggiungimento del 45 anno dal momento del decesso della persona assicurata. L importo minimo di capitale è tuttavia pari almeno a 4 rendite annuali. Nel versamento del capitale si tiene conto delle rendite già corrisposte. La liquidazione in capitale estingue tutti i diritti regolamentari, con l eccezione di quello alla rendita per gli orfani. Il piano di previdenza può prevedere che la prestazione per il coniuge, per quanto basata sul capitale di risparmio sovraobbligatorio, sia versata come capitale di decesso. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 23
24 F Prestazioni in caso di decesso 24.7 Qualora il coniuge superstite sia più giovane di oltre 10 anni rispetto alla persona assicurata, la rendita per il coniuge viene ridotta dell 1% per ogni anno intero o iniziato eccedente tale differenza. Qualora il matrimonio venga contratto dopo l età di pensionamento, la rendita per il coniuge eventualmente già ridotta in base alle precedenti disposizioni viene decurtata secondo le percentuali seguenti: matrimonio durante il 66 anno di età 80% matrimonio durante il 67 anno di età 60% matrimonio durante il 68 anno di età 40% matrimonio durante il 69 anno di età 20% Se il matrimonio avviene dopo il compimento del 69 anno di età viene corrisposta una rendita per il coniuge secondo LPP. 25 Partner registrato superstite 25.1 Le persone conviventi in unione domestica registrata superstiti sono giuridicamente equiparate ai coniugi superstiti. 26 Rendita per il partner 26.1 In base agli stessi requisiti e alle disposizioni in materia di riduzione applicati per analogia alla rendita per il coniuge, il partner indicato come tale dalla persona assicurata (eterood omosessuale) ha diritto a una rendita per superstiti, per quanto previsto dal piano di previdenza. Il partner ha diritto a una rendita per i superstiti nell ammontare della rendita per i coniugi, o rispettivamente alla liquidazione una tantum, se: il partner e la persona assicurata non siano sposati e non sussistano impedimenti al matrimonio; il partner e la persona assicurata non vivano in unione domestica registrata; il partner non percepisca una rendita per i vedovi o per i partner da un istituto di previdenza del 2 pilastro; il partner abbia convissuto in modo dimostrabile con la persona deceduta immediatamente prima del decesso per almeno 5 anni in una relazione stabile ed esclusiva con economia domestica comune, oppure al momento del decesso abbia vissuto nella stessa economia domestica in unione di fatto e provvedendo al mantenimento di uno o più figli comuni che ai sensi del regolamento hanno diritto a una rendita per orfani. 24 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
25 F Prestazioni in caso di decesso 26.2 La convivenza dev essere iniziata prima del raggiungimento dell età di pensionamento ed essere stata notificata alla direzione operativa mentre la persona assicurata era ancora in vita. Il partner deve dimostrare che la convivenza esisteva ancora al momento della morte della persona assicurata o beneficiaria di rendita. La direzione operativa, in caso di erogazione di prestazioni, provvede a verificare e valutare definitivamente la sussistenza dei presupposti per il versamento di una rendita per il partner La rendita per il partner cessa con il matrimonio, l inizio di una nuova convivenza o con il decesso del beneficiario. 27 Rendita al coniuge divorziato 27.1 Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per il coniuge di importo pari alla rendita vedovile LPP, a condizione che i seguenti punti siano soddisfatti in modo cumulativo: la sentenza di divorzio o la convenzione di divorzio riconosce al coniuge divorziato una rendita o un versamento in capitale per una rendita vitalizia. Nel caso in cui gli fosse stato riconosciuto solo una rendita limitata, la rendita per il coniuge si estingue alla fine del mese in cui essa si sarebbe estinta secondo la sentenza di divorzio o secondo la convenzione di divorzio; il matrimonio è durato almeno 10 anni; il coniuge divorziato deve provvedere al sostentamento di uno o più figli o ha compiuto il 45 anno di età Tali prestazioni vengono ridotte dell importo che, unitamente alle prestazioni delle altre assicurazioni, particolarmente AVS e AI, eccede il diritto alle prestazioni stabilito dalla sentenza di divorzio o dalla convenzione di divorzio. 28 Rendita per gli orfani 28.1 I figli di una persona assicurata deceduta o di un pensionato deceduto hanno diritto a una rendita per orfani se prevista dal piano di previdenza; gli affiliati e i figliasti hanno diritto a una rendita soltanto se la persona assicurata deceduta doveva provvedere al loro sostentamento Il diritto si costituisce con il decesso della persona assicurata o beneficiaria di rendita, ma non prima della cessazione dell obbligo di prosecuzione del versamento del salario. Si estingue al decesso o quando gli orfani compiono l età definita nel piano di previdenza Le rendite per orfani vengono corrisposte anche dopo il compimento dell età definita nel piano di previdenza, ma non oltre il compimento dei 25 anni, a favore di: figli ancora in formazione; figli che sono invalidi al compimento dell età di chiusura prevista dal piano di previdenza per il versamento della rendita per gli orfani, fino al conseguimento della capacità di guadagno, ma non oltre il compimento dei 25 anni. La rendita viene ridotta in proporzione al grado d invalidità del figlio (analogamente a quanto disposto alla cifra 22.3). GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 25
26 F Prestazioni in caso di decesso 28.4 L importo della rendita per gli orfani in caso di decesso di una persona assicurata prima del percepimento di una prestazione di vecchiaia è fissato nel piano di previdenza. In caso di decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia, la rendita per gli orfani è pari al 20% della rendita di vecchiaia in corso. Il piano di previdenza può prevedere condizioni diverse. 29 Capitale in caso di decesso 29.1 Qualora una persona assicurata deceda prima di percepire una prestazione di vecchiaia, vi è diritto a un capitale di decesso, se previsto dal piano di previdenza Hanno diritto a percepire un capitale di decesso i beneficiari previsti dal piano di previdenza, indipendentemente dalle disposizioni di diritto successorio La persona assicurata ha facoltà di indicare per iscritto alla direzione operativa le persone beneficiarie, all interno di un gruppo di aventi diritto, e le quote di capitale di decesso delle quali tali persone hanno beneficio In assenza di dichiarazioni scritte della persona assicurata in merito alla ripartizione del capitale di decesso, l importo viene suddiviso in parti uguali tra le persone aventi diritto L importo del capitale di decesso è fissato nel piano di previdenza Se il piano di previdenza prevede che i riscatti delle prestazioni regolamentari piene vengano versati come capitale di decesso, tale previsione vale solo per i riscatti eseguiti nella GEMINI Sammelstiftung. Per le persone che sono state assicurate presso la GEMINI Sammelstiftung non continuativamente, questa norma vale solo per i riscatti eseguiti tra l ultima entrata nella fondazione e il momento del decesso. 26 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
27 G Prestazioni d uscita 30 Esigibilità delle prestazioni d uscita 30.1 Qualora il rapporto previdenziale venga risolto prima che si verifichi un caso di previdenza senza che siano maturate prestazioni ai sensi del presente regolamento, la persona assicurata esce dall istituto di previdenza alla fine dell ultimo giorno dell obbligo al versamento del salario, e diventa esigibile la prestazione d uscita. Per le persone assicurate alle quali è stata revocata la rendita AI perché hanno riacquistato la capacità di guadagno e che secondo l art. 26a cpv. 1 e 2 LPP sono rimaste assicurate provvisoriamente mantenendo il diritto alle prestazioni, al termine dell assicurazione provvisoria si costituisce il diritto alle prestazioni d uscita A partire dal primo giorno successivo all uscita dall istituto di previdenza, la prestazione d uscita viene remunerata con il tasso d interesse LPP. Se la fondazione non trasferisce la prestazione d uscita entro 30 giorni dal ricevimento delle necessarie istruzioni di versamento, a partire da tale termine vengono corrisposti gli interessi ai sensi della LFLP Se la persona assicurata esce dall istituto di previdenza dopo il compimento del 58 anno d età, il diritto alle prestazioni d uscita si costituisce se la persona assicurata continua a svolgere un attività lucrativa o è annunciata come disoccupata. 31 Importo delle prestazioni d uscita 31.1 Le prestazioni d uscita vengono calcolate secondo le disposizioni degli artt. 15, 17 e 18 LFLP. Corrispondono all importo maggiore risultante dai seguenti metodi di calcolo (con riserva delle disposizioni della cifra 47.5) Il capitale di risparmio ai sensi dell art. 15 LFLP corrisponde al capitale di risparmio disponibile alla data d uscita e al capitale di risparmio straordinario L importo minimo ai sensi dell art. 17 LFLP corrisponde alla somma di: prestazioni d uscita conferite e alle somme di riscatto inclusi gli interessi (il tasso d interesse corrisponde a quello LPP); contributi di risparmio versati dalla persona assicurata inclusi gli interessi, oltre a un supplemento del 4% per ogni anno di età a partire dai 20 anni, ma non oltre il 100% (il tasso d interesse corrisponde a quello LPP), con riserva delle disposizioni della cifra L avere di vecchiaia ai sensi dell art. 18 LFLP corrisponde all avere di vecchiaia alla data d uscita LPP Al momento dell uscita, una parte di eventuali somme di riscatto versate dal datore di lavoro può essere dedotta dalla prestazione d uscita, se ciò è previsto dal piano di previdenza. Tale detrazione si riduce di un decimo del rispettivo importo per ogni anno di contribuzione. L importo non utilizzato viene destinato alla riserva di contribuzione del datore di lavoro. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 27
28 G Prestazioni d uscita 32 Impiego della prestazione d uscita 32.1 La prestazione d uscita viene trasferita all istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro Le persone assicurate che non entrano in un nuovo istituto di previdenza devono notificare alla direzione operativa sotto quale forma intendono mantenere la copertura previdenziale: apertura di un conto di libero passaggio; stipulazione di una polizza di libero passaggio In assenza di una comunicazione della persona assicurata circa l impiego della propria prestazione d uscita, questa viene trasferita, non prima di 6 mesi e comunque entro 2 anni, all istituto collettore, unitamente agli interessi Su richiesta della persona uscente, la prestazione d uscita viene versata in contanti, a condizione che: la persona lasci definitivamente la Svizzera; la persona inizi un attività lucrativa indipendente e non sia più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria; la prestazione d uscita risulti inferiore al contributo annuo della persona assicurata Il pagamento in contanti non è consentito se la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera per trasferirsi nel Liechtenstein. Le persone assicurate non possono più richiedere il pagamento in contanti nell ammontare del capitale di vecchiaia LPP disponibile se continuano a essere obbligatoriamente assicurate contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità secondo le norme di uno Stato membro dell Unione europea, dell Islanda o della Norvegia Qualora la persona assicurata sia coniugata o viva in unione domestica registrata, il versamento in contanti è ammesso solo se il coniuge o il partner registrato ha dato il proprio consenso scritto. La direzione operativa può richiedere un autenticazione notarile o un controllo in altra forma della firma, a spese della persona assicurata. Per le persone assicurate non coniugate o che non vivono in unione domestica registrata, la direzione operativa può richiedere un certificato individuale di stato civile. 28 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
29 G Prestazioni d uscita 33 Verificarsi di un evento assicurato dopo l uscita 33.1 Qualora la fondazione sia tenuta a versare delle prestazioni per superstiti o invalidi dopo aver trasferito la prestazione d uscita, quest ultima dovrà essere rimborsata nella misura delle prestazioni per superstiti o invalidi da versare Se tale rimborso non avviene, le prestazioni vengono ridotte di pari misura Se una persona assicurata, al momento dello scioglimento del rapporto di previdenza o alla scadenza di un termine di copertura suppletivo, non è pienamente capace al lavoro e se successivamente, entro 360 giorni, è dichiarata invalida ai sensi della cifra 22, si costituisce un diritto alle prestazioni d invalidità ai sensi del presente regolamento Se il grado d invalidità aumenta per la stessa causa entro ulteriori 90 giorni a decorrere dallo scioglimento del rapporto di previdenza, l aumento del grado d invalidità comporta un pari aumento della rendita. Lo stesso dicasi per l aumento del grado d invalidità, dovuto alla stessa causa, di una persona già invalida al momento dello scioglimento del rapporto di previdenza o alla scadenza del termine di copertura suppletivo. Se l invalidità o l aumento del grado d invalidità dovuto alla stessa causa non intervengono entro i termini indicati, il diritto all aumento della rendita è limitato all importo che si otterrebbe secondo le disposizioni della LPP. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 29
30 H Divorzio e finanziamento della proprietà d abitazione 34 Divorzio o scioglimento di una unione domestica registrata 34.1 In caso di divorzio, la prestazione d uscita accumulata nel periodo del matrimonio viene divisa secondo le disposizioni degli artt. 22 segg. LFLP e la quota spettante al coniuge divorziato viene trasferita all istituto di previdenza di quest ultimo Il tribunale comunica d ufficio alla fondazione l importo da trasferire, con le necessarie istruzioni per il mantenimento della protezione previdenziale I conti di risparmio vengono ridotti in misura corrispondente. La priorità delle riduzioni dei conti si ottiene dalle disposizioni della cifra Il coniuge obbligato può riscattare nuovamente le prestazioni, per l ammontare delle prestazioni d uscita trasferite e indipendentemente dalle limitazioni di riscatto di cui alla cifra In caso di scioglimento giudiziale dell unione domestica registrata, si applicano per analogia le norme delle cifre da 34.1 a Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d abitazione (PPA) 35.1 In conformità al piano di previdenza, fino a 3 anni prima della maturazione del diritto alle prestazioni d uscita, una persona assicurata attiva può richiedere ogni 5 anni un importo (minino: CHF ) per la proprietà d abitazione a uso proprio (acquisto o costruzione di un abitazione propria, partecipazione a proprietà d abitazione o rimborso di un prestito ipotecario). È considerato uso proprio l impiego dell abitazione da parte dell assicurato nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale. Allo stesso scopo, la persona assicurata può anche costituire in pegno tale importo o il proprio diritto alle prestazioni di previdenza Sino al compimento del 50 anno di età, la persona assicurata può prelevare o costituire in pegno un importo fino all ammontare della propria prestazione d uscita. Se ha superato i 50 anni, può impiegare un importo non superiore alla prestazione d uscita alla quale avrebbe avuto diritto al 50 anno di età, oppure alla metà della prestazione d uscita al momento del prelievo La persona assicurata può richiedere per iscritto informazioni sull importo a sua disposizione per la proprietà d abitazione e circa la riduzione delle prestazioni conseguente a un tale prelievo. La direzione operativa informa la persona assicurata sulle possibilità di copertura delle prestazioni previdenziali mancanti a seguito del prelievo e sui rispettivi obblighi fiscali. 30 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
31 H Divorzio e finanziamento della proprietà d abitazione 35.4 Se la persona assicurata si avvale del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, deve produrre tutte le necessarie documentazioni che attestino legalmente l acquisto o la costruzione di una proprietà d abitazione, la partecipazione a una proprietà o il rimborso di un mutuo ipotecario Qualora la persona assicurata sia coniugata o viva in unione domestica registrata, il prelievo anticipato è ammesso solo se il coniuge o il partner registrato ha dato il proprio consenso scritto. La direzione operativa può richiedere un autenticazione notarile o un controllo in altra forma della firma, a spese della persona assicurata. Per le persone assicurate non coniugate o che non vivono in unione domestica registrata, la direzione operativa può richiedere un certificato individuale di stato civile Una persona assicurata attiva può rimborsare l importo prelevato anticipatamente o parti di esso fino a 3 anni prima della maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia (importo minimo CHF ) Se l abitazione in proprietà viene venduta o su di essa vengono costituiti altri diritti analoghi a una vendita, la persona assicurata deve restituire il prelievo anticipato. L obbligo di rimborso decade se la persona assicurata è giunta ad almeno 3 anni dalla maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia Qualora i prelievi anticipati pregiudichino la liquidità della fondazione, questa ha facoltà di differire l evasione delle richieste. In questo caso, la direzione operativa stabilisce un ordine di priorità per la gestione delle domande. In questo caso, la direzione operativa stabilisce un ordine di priorità per la gestione delle richieste stesse In caso di sottocopertura, l istituto di previdenza può limitare, nel tempo e nell importo, il versamento del prelievo anticipato, oppure rifiutarlo completamente, se tale prelievo serve al rimborso di un mutuo ipotecario. L istituto informa la persona assicurata circa la durata e l ammontare del provvedimento Un prelievo anticipato o una costituzione in pegno comportano una riduzione del capitale di risparmio o rispettivamente del capitale di risparmio straordinario di cui alla cifra 16.1, ed eventualmente una riduzione dell avere di vecchiaia LPP e delle prestazioni di rischio (ad es. la rendita per il coniuge). Su richiesta della persona assicurata, la direzione operativa può fungere da intermediaria per la stipulazione di un assicurazione complementare per la copertura delle prestazioni previdenziali mancanti. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 31
32 I Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni 36 Coordinamento delle prestazioni previdenziali 36.1 Qualora le prestazioni ai sensi del presente regolamento quadro siano versate contemporaneamente a prestazioni analoghe erogate da altre assicurazioni sociali, trova applicazione l art. 66 cpv. 2 LPGA. Per quanto concerne l obbligo di anticipare le prestazioni, trovano applicazione gli artt. 70 e 71 LPGA. In caso di obbligo di anticipo, le prestazioni della fondazione sono limitate a quelle previste dalla LPP Le prestazioni ai sensi del presente regolamento quadro vengono ridotte se, unitamente ad altri redditi computabili, superano il 90% del salario annuo AVS presumibilmente perduto. Si considerano redditi computabili le prestazioni dello stesso tipo e aventi lo stesso scopo versate alla persona, sulla base dell evento dannoso, da parte di: AVS/AI; assicurazione contro gli infortuni; assicurazione militare; assicurazioni sociali svizzere ed estere; un assicurazione contro i danni (indennità giornaliera per malattia o infortunio) i cui premi siano stati pagati dal datore di lavoro o, in sua vece, da una fondazione in misura pari almeno al 50%; altri istituti di previdenza; istituti di libero passaggio (polizze e conti di libero passaggio). Possono inoltre essere computati il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo ulteriormente conseguito o presumibilmente conseguibile da parte di invalidi. Ai fini della determinazione di tale reddito da attività lucrativa, di principio si tiene in considerazione il reddito d invalidità ai sensi della decisione AI, se il beneficiario della rendita non può dimostrare con probabilità preponderante che non può raggiungere tale reddito per ragioni personali o collaboratori dal mercato del lavoro. Con un grado d invalidità pari ad almeno il 70%, si rinuncia al computo di un reddito da attività lucrativa presumibile. Eventuali prestazioni in forma di capitale vengono convertite secondo principi attuariali in rendite equivalenti. Le prestazioni d invalidità versate nell ambito della prosecuzione provvisoria dell assicurazione e del mantenimento del diritto alle prestazioni di cui all art. 26a LPP possono essere ridotte, se tale riduzione è compensata da un corrispondente reddito suppletivo Se la rendita è stata ridotta come da cifra 36.2, al raggiungimento dell età di pensionamento AVS si considerano redditi computabili anche le prestazioni di vecchiaia di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri, fatta eccezione per gli assegni per grandi invalidi, le liquidazioni e analoghe prestazioni. Queste prestazioni vengono ridotte se superano, insieme ad altri redditi computabili, il 90% dell importo che, in un calcolo di sovraindennizzo immediatamente prima dell età di pensionamento, si sarebbe considerato come salario AVS presumibilmente perduto. Tale importo viene adeguato al rincaro tra il raggiungimento dell età di pensionamento e il momento del calcolo. 32 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
33 I Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni 36.4 Le rendite per i figli AI e le rendite per gli orfani AVS vengono computate integralmente. Le prestazioni di vecchiaia AVS, gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell integrità, le prestazioni per riparazione morale e prestazioni analoghe non vengono computate Se l assicurazione contro gli infortuni non eroga completamente le prestazioni d invalidità o decesso perché l evento assicurato non è dovuto esclusivamente a una causa da essa riconosciuta, le prestazioni previste dal presente regolamento vengono erogate pro quota. Le precedenti disposizioni valgono per analogia anche per gli eventi assicurati secondo la LAM La data determinante per il calcolo delle prestazioni di previdenza è quella del decesso o della maturazione del diritto alle prestazioni d invalidità. Incrementi successivi delle rendite delle assicurazioni sociali non comportano alcuna riduzione della rendita già in corso. In caso di riduzione o cessazione della rendita di un assicurazione sociale, tuttavia, le prestazioni regolamentari vengono ricalcolate La fondazione subentra, verso terzi responsabili dell evento assicurato, nel momento dell evento e fino all ammontare delle prestazioni LPP, nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti o di ulteriori beneficiari ai sensi del presente regolamento. I dettagli sono regolati nell art. 27 OPP 2. Ogni pretesa verso terzi responsabili eccedente tale surrogazione dev essere ceduta alla fondazione. Se tale cessione non avviene, la fondazione può ridurre le sue prestazioni nella misura delle pretese di regresso non realizzate La fondazione può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente, se l AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l avente diritto ha causato il decesso o l invalidità per colpa grave o se si oppone a un provvedimento d integrazione prescritto dall AI. Se l assicurazione contro gli infortuni o quella militare riducono le loro prestazioni, la fondazione può ridurre anch essa le sue prestazioni sovraobbligatorie Qualora al costituirsi del diritto alle prestazioni la persona assicurata non si trovi o non si trovasse nell istituto di previdenza obbligato a erogarle, l obbligo di anticipare le prestazioni ricade sull ultimo istituto di previdenza al quale la persona è stata affiliata. Una volta accertato l istituto di previdenza obbligato a erogare le prestazioni, l istituto con obbligo di anticipo può esercitare un azione di regresso nei confronti di esso Eventuali prestazioni percepite illecitamente possono essere richieste in rimborso. Il diritto al rimborso cade in prescrizione decorso un anno dal momento in cui l istituto di previdenza avente diritto ne è venuto a conoscenza, ma al più tardi 5 anni dopo l erogazione della prestazione. Se il diritto al rimborso è fondato su un reato per il quale il diritto penale stabilisce una prescrizione più lunga, si applica quest ultima. In buona fede e in condizioni di gravi difficoltà è possibile rinunciare alla richiesta di rimborso. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 33
34 I Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni 37 Cessione, costituzione in pegno e compensazione 37.1 Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto a terzi né costituito in pegno prima dell esigibilità, salvo quanto disposto dalla cifra Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla fondazione soltanto se questi si riferiscono a contributi regolamentari che non sono stati dedotti dal salario della persona assicurata. 38 Adeguamento al rincaro delle rendite in corso 38.1 Il Consiglio di fondazione valuta annualmente un eventuale adeguamento al rincaro delle rendite in corso, tenendo conto dei mezzi finanziari dell istituto di previdenza Rendite. Per le rendite in corso gestite all interno di un solo istituto di previdenza, l esame viene svolto dalla commissione di previdenza Le rendite LPP d invalidità e per i superstiti di durata superiore a 3 anni vengono adeguate all evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell età di pensionamento LPP, conformemente a quanto disposto dal Consiglio federale. L adeguamento delle prestazioni LPP oltre l età di pensionamento LPP è regolamentato dal Consiglio di fondazione secondo i mezzi disponibili a tale scopo. In ogni caso, l adeguamento al rincaro è considerato come già eseguito nel caso e per il tempo in cui le prestazioni previste dal presente regolamento superano quelle della LPP La fondazione spiega nel suo conto annuale o in un rendiconto annuale le decisioni in merito alla cifra Disposizioni comuni 39.1 Il versamento delle rendite avviene in rate mensili Se il diritto alla rendita cessa, questa viene pagata interamente per il mese in corso In luogo di una rendita può essere corrisposto un versamento in capitale equivalente (capitalizzazione della rendita) se la rendita di vecchiaia o d invalidità, la rendita per il coniuge/partner e la rendita per figli risultino inferiori rispettivamente al 10%, 6% e 2% della rendita minima di vecchiaia AVS I diritti a beneficiare delle rendite maturate non cadono in prescrizione, a condizione che al verificarsi dell evento assicurato la persona assicurata non sia uscita dalla fondazione. I crediti su prestazioni e contributi e periodici si prescrivono in 5 anni; gli altri in 10 anni. Trovano applicazione gli artt CO. 34 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
35 I Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni 39.5 La fondazione adempie ai propri obblighi (pagamento delle prestazioni di previdenza, ecc.) presso il domicilio svizzero della persona assicurata e; in mancanza di questo, mediante versamento su un conto corrente bancario in Svizzera o all estero. 40 Lacune nel regolamento, controversie 40.1 Fa fede la versione del regolamento in lingua tedesca In tutti i singoli casi per i quali il presente regolamento non preveda disposizioni specifiche, il Consiglio di fondazione adotta una regolamentazione conforme alle finalità della fondazione e alle norme di legge Eventuali controversie sull interpretazione o sull applicazione del presente regolamento sono risolte dal tribunale competente. Il foro competente è la sede svizzera della fondazione o il domicilio del convenuto, oppure il luogo dell impresa presso la quale la persona assicurata è stata assunta. 41 Priorità della LPP, garanzia 41.1 Le norme della LPP prevalgono sulle disposizioni del presente regolamento. Se tuttavia la fondazione poteva ritenere in buona fede che una delle sue disposizioni regolamentari fosse conforme alla legge, la legge non è applicabile retroattivamente La fondazione garantisce in ogni caso di previdenza l erogazione delle prestazioni minime LPP. 42 Liquidazione parziale, risoluzione di una convenzione di adesione 42.1 Qualora un datore di lavoro affiliato interrompa del tutto o in parte la sua attività, il datore di lavoro stesso o la commissione di previdenza sono tenuti a darne tempestivamente comunicazione alla fondazione I presupposti e le modalità di esecuzione della liquidazione parziale a ciò conseguente sono oggetto di un separato regolamento per la liquidazione parziale In caso di liquidazione parziale o totale, le rendite di vecchiaia, invalidità e per superstiti, sia pendenti sia già in corso, vengono trasferite al nuovo istituto di previdenza. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 35
36 J Organizzazione, amministrazione e controllo 43 Organi della fondazione 43.1 Organo supremo della fondazione è il Consiglio di fondazione, designato secondo il vigente regolamento di nomina Ogni istituto di previdenza è assistito da una propria commissione di previdenza, che si compone in modo paritetico di rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori dell azienda interessata Il Consiglio di fondazione nomina una commissione d investimento per l assistenza e il controlling della gestione patrimoniale Il Consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione, che esegue il controllo annuale della gestione, della contabilità e degli investimenti patrimoniali. L ufficio di revisione presenta un rapporto scritto sugli esiti delle proprie verifiche Il Consiglio di fondazione dispone il controllo periodico della fondazione da parte di un esperto di comprovata esperienza in materia di previdenza professionale, con una periodicità minima di 3 anni Il Consiglio di fondazione emana un regolamento di organizzazione, nel quale sono descritte le attività e le competenze delle persone e degli organi responsabili della consulenza e dell amministrazione all interno della fondazione. 44 Direzione operativa, esercizio 44.1 Il presente regolamento quadro entra in vigore il 1 gennaio Sostituisce tutti i precedenti regolamenti e rispettive, eventuali aggiunte. Le cifre 6.2 (punto 8), 9.2, 22.7, 30.1 e 36.2 (ultima parte) entrano in vigore solo all entrata in vigore della modifica della LAI del 18 marzo Le attività correnti sono svolte dalla direzione operativa, sotto la vigilanza del Consiglio di fondazione Il conto annuale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. La rendicontazione avviene in conformità alle disposizioni di legge. 36 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
37 J Organizzazione, amministrazione e controllo 45 Obbligo d informazione e di notifica 45.1 Le persone assicurate e i loro superstiti sono tenuti a informare la direzione operativa in modo veritiero sulle circostanze determinanti ai fini dell assicurazione e delle rispettive prestazioni La fondazione informa annualmente le persone assicurate sui diritti alle prestazioni, sul salario annuo assicurato, sui contributi, sulla situazione del capitale di risparmio e dei conti di risparmio straordinari, sull organizzazione e finanziamento della fondazione e sui membri del Consiglio di fondazione Su richiesta, le persone assicurate possono prendere visione del conto annuale e del rapporto annuale, nonché delle informazioni sui rendimenti del capitale, sull andamento attuariale del rischio, sui costi amministrativi, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione delle riserve e sul grado di copertura. Le persone assicurate hanno diritto di sottoporre al Consiglio di fondazione in qualunque momento, in forma orale o scritta, suggerimenti, proposte e richieste concernenti la fondazione. 46 Obbligo di riservatezza 46.1 I membri del Consiglio di fondazione, della commissione di previdenza e le persone incaricate delle attività di amministrazione e controllo sono tenute alla massima riservatezza sulle informazioni delle quali vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle loro attività per la fondazione. In particolare, tale obbligo si estende alle situazioni personali, contrattuali e finanziarie delle persone assicurate, dei loro familiari e del datore di lavoro L obbligo di riservatezza permane anche dopo l abbandono dell incarico o la conclusione dell attività. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 37
38 J Organizzazione, amministrazione e controllo 47 Equilibrio finanziario, misure di risanamento 47.1 Qualora una verifica attuariale evidenzi un disavanzo e non sia prevedibile alcun miglioramento della situazione a breve termine, l equilibrio finanziario della fondazione e dell istituto di previdenza dev essere ripristinato mediante una serie di adeguati provvedimenti (riduzioni delle prestazioni o aumenti dei contributi) La sottocopertura è ammessa per un limitato periodo di tempo, a condizione che la fondazione o l istituto di previdenza adottino entro un termine adeguato appositi provvedimenti per eliminarla In caso di sottocopertura della fondazione, il Consiglio di fondazione è tenuto a darne notizia all autorità di vigilanza, agli assicurati, ai beneficiari di rendita e ai datori di lavoro, fornendo loro informazioni circa i provvedimenti adottati In caso di sottocopertura di un istituto di previdenza, la commissione di previdenza, in collaborazione con il Consiglio di fondazione, è tenuta a darne notizia agli assicurati, ai beneficiari di rendita (se sono affiliati all istituto di previdenza) e al datore di lavoro, dando loro informazioni sui provvedimenti adottati. In caso di sottocopertura dell istituto di previdenza Rendite, l obbligo di informazione è del Consiglio di fondazione La fondazione e gli istituti di previdenza devono eliminare autonomamente la sottocopertura; con provvedimenti che tengano conto del grado di sottocopertura, del profilo di rischio della fondazione e dell istituto di previdenza. Di principio, entro i limiti consentiti dalla legge, è possibile adottare i seguenti provvedimenti: contributi di risanamento di datore di lavoro e collaboratori. I contributi a carico del datore di lavoro devono essere di importo almeno pari a quelli complessivi dei collaboratori; contributi di risanamento a carico dei beneficiari di rendita; riduzione anche a zero degli interessi corrisposti sui conti di risparmio, secondo il principio dell imputazione; versamenti di risanamento a carico del datore di lavoro o costituzione di una riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all utilizzazione; riduzione di prestazioni future (spettanze). I contributi di risanamento dei collaboratori non vengono considerati ai fini del calcolo dell importo minimo ai sensi dell art. 17 LFLP. Per tutta la durata di una sottocopertura, in virtù della cifra 31.3 (importo minimo) il tasso d interesse per il calcolo della prestazione d uscita può essere ridotto al tasso con il quale vengono remunerati i capitali di risparmio. 38 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
39 K Disposizioni transitorie e finali 48 Entrata in vigore, modifiche 48.1 Il presente regolamento quadro entra in vigore il 1 gennaio Sostituisce tutti i precedenti regolamenti e rispettive, eventuali aggiunte. Le cifre 6.2 (punto 8), 9.2, 22.7, 30.1 e 36.2 (ultima parte) entrano in vigore solo all entrata in vigore della modifica della LAI del 18 marzo Il regolamento quadro può essere modificato in qualunque momento dal Consiglio di fondazione, nei limiti delle disposizioni di legge e dello scopo della fondazione. I diritti acquisiti dalle persone assicurate e dai pensionati sono garantiti in ogni caso. Il Consiglio di fondazione inoltra per conoscenza alla competente autorità di vigilanza il regolamento quadro e le relative modifiche Nell ambito del regolamento quadro, previa approvazione del Consiglio di fondazione e nel rispetto delle disposizioni della legge e dell atto di costituzione, la commissione di previdenza può in qualunque momento modificare, integrare o abrogare il piano di previdenza, fermi restando i diritti acquisiti Le modifiche del piano di previdenza dovute a nuove disposizioni del regolamento quadro devono essere approvate dalla commissione di previdenza interessata. 49 Disposizioni transitorie 49.1 Le prestazioni maturate prima dell entrata in vigore del presente regolamento quadro continuano a essere corrisposte senza variazioni, con riserva di coordinamento delle prestazioni. La valutazione dell esistenza di un eventuale sovrassicurazione si svolge secondo il nuovo regolamento anche se il diritto alla prestazione è sorto prima della sua entrata in vigore. Per i diritti maturati dopo l entrata in vigore del presente regolamento, si applicano il presente regolamento e il piano di previdenza In caso di aumenti delle prestazioni eventualmente derivanti dal precedente regolamento quadro, si applicano per analogia le disposizioni concernenti un possibile esame dello stato di salute e una possibile riserva di erogazione delle prestazioni valevoli al momento dell affiliazione alla fondazione Il tasso d uscita di cui alla cifra 15.3 sarà contabilizzato a carico dell istituto di previdenza dopo il 1 gennaio La limitazione delle rendite per i figli di pensionati di cui alla cifra 21.3 vale solo per le rendite di vecchiaia il cui diritto è maturato dopo il 1 gennaio GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 39
40 L Abbreviazioni e terminologie AI/LAI Assicurazione federale per l invalidità e rispettivamente Legge federale sull assicurazione per l invalidità Aliquota di conversione Aliquota percentuale per la conversione del capitale di risparmio in una rendita annua di vecchiaia, al momento del pensionamento Assicurati Tutte le persone ammesse alla fondazione, di sesso maschile e femminile Assicurazione ordinaria L assicurazione ordinaria si compone di un assicurazione di risparmio per l accumulazione dell avere di vecchiaia e di un assicurazione di rischio per i rischi di decesso e invalidità prima dell età di pensionamento. AVS Assicurazione vecchiaia e superstiti Caso di previdenza Evento che causa l erogazione di una prestazione della fondazione. Il caso di previdenza «vecchiaia» è l età di pensionamento, il caso di previdenza «invalidità» è il presentarsi dell incapacità di guadagno e il caso di previdenza «decesso» è il decesso di una persona assicurata presso la fondazione. Collaboratore Collaboratrici e collaboratori sono coloro che hanno stipulato un contratto di lavoro con l azienda fondatrice o con un datore di lavoro affiliato Datore di lavoro Azienda fondatrice e aziende a essa strettamente legate finanziariamente o economicamente, con le quali la fondazione ha sottoscritto una convenzione di adesione Età di pensionamento Con il raggiungimento dell età di pensionamento definita nel piano di previdenza, la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia. Età LPP Differenza tra l anno civile e l anno di nascita FINMA Con la Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, le 3 autorità costituite dall Ufficio federale per le assicurazioni private, la Commissione federale delle banche e l Organo di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro sono state riunite nell Autorità di vigilanza sui mercati finanziari, FINMA. Tale autorità ha lo scopo di proteggere i creditori, gli investitori e gli assicurati, nonché di tutelare il buon funzionamento dei mercati finanziari. FMA Autorità indipendente di vigilanza dei mercati finanziari del Liechtenstein Fondo di compensazione Fondo per la compensazione delle fluttuazioni nella rendita del patrimonio investito e negli effettivi aventi diritto alle rendite (riserva di fluttuazione della GEMINI Sammelstiftung) Commissione di previdenza Organo collegiale di un istituto di previdenza, a composizione paritetica (analogamente al Consiglio di fondazione). Convenzione di adesione Contratto tra la fondazione e un datore di lavoro con il quale quest ultimo trasferisce alla fondazione la gestione della previdenza per il personale. Incapacità al lavoro È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d attività abituale. In caso d incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un altra professione o campo d attività (art. 6 LPGA). 40 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
41 L Abbreviazioni e terminologie Incapacità di guadagno Perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l assicurato alle cure e alle misure d integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 LPGA) Malattia Qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un incapacità al lavoro. Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 LPGA). Infortunio Qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte (art. 4 LPGA) Invalidità È considerata invalidità l incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA). Istituto di previdenza Unità di previdenza e di calcolo istituita all interno della fondazione per ciascun datore di lavoro ade rente LAM Legge federale del 20 settembre 1949 sull assicurazione militare e relative disposizioni esecutive LFLP Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Legge sul libero passaggio) OLP Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità OPP 2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Piano di previdenza Disposizioni integrative al regolamento quadro, riferite specificamente a un istituto di previdenza. Nel piano di previdenza sono fissati l ammontare dei contributi e delle prestazioni, le definizioni dei salari, l età di pensionamento, le possibilità di riscatto ecc. PPA Promozione della proprietà d abitazione con i fondi della previdenza professionale Preassicurazione Assicurazione di rischio che copre i rischi di invalidità e decesso Liquidazione in capitale Ritiro delle prestazioni pensionistiche (di vecchiaia o per il coniuge) sotto forma di versamento in capitale. Tale versamento estingue tutti i crediti verso la fondazione. LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità e relative disposizioni esecutive Prestazione di rischio Prestazioni versate in caso di invalidità o decesso Principio dell imputazione Secondo il principio dell imputazione, nell ambito di misure di risanamento o se si prevede una sottocopertura, è possibile che sui conti di risparmio non vengano corrisposti interessi, se tali conti superano l ammontare dell avere di vecchiaia LPP e la persona assicurata non esce dall istituto di previdenza. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 41
42 L Abbreviazioni e terminologie Prosecuzione provvisoria dell assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni Le persone la cui rendita AI è stata revocata restano assicurate per 3 anni alle stesse precedenti condizioni presso il precedente istituto di previdenza, se prima della riduzione o revoca della rendita AI hanno partecipato a misure di reintegrazione di beneficiari di rendita o se la rendita è stata ridotta o revocata a causa della ripresa dell attività lucrativa o aumento del grado di occupazione. Sottocopertura Si è in presenza di una sottocopertura se, alla data determinante del bilancio, il capitale attuariale di previdenza necessario, calcolato secondo principi riconosciuti da esperti di previdenza professionale (capitale di risparmio e riserva matematica, comprese eventuali integrazioni), non è coperto dal capitale previdenziale a tale scopo disponibile (attivi al valore di mercato al netto dei debiti civilistici). Tasso d interesse di mora Tasso d interesse ai sensi dell art. 7 OLP. Corrisponde al tasso minimo LPP + 1%. Tasso d interesse LPP Tasso d interesse minimo con cui viene remunerato l avere di vecchiaia LPP Unione domestica registrata L unione domestica registrata ai sensi della Legge sull unione domestica registrata è, in questo regolamento, parificata al matrimonio. La persona che vive in unione domestica registrata con la persona assicurata o avente diritto alle prestazioni è equiparata a un coniuge. 42 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
43 Appendice 1 Aliquote di conversione di cui alla cifra 18.7 L età, al pensionamento, viene calcolata con precisione mensile. Le aliquote di conversione vengono interpolate linearmente (cfr. cifra 18.7). Comprendono una rendita spettante al coniuge pari al 60%. Età Aliquote di conversione in % Aliquote di conversione in % Uomini Donne 58 5,26 5, ,38 5, ,54 5, ,70 5, ,86 6, ,04 6, ,22 6, ,40 6, ,58 6, ,76 6, ,94 7, ,12 7, ,30 7,48 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 43
44 Appendice 2 Aliquote di conversione di cui alla cifra 18.8 L età, al pensionamento, viene calcolata con precisione mensile. Le aliquote di conversione vengono interpolate linearmente e valgono se la persona assicurata, al momento del pensionamento, desidera che la spettanza di una futura rendita per il coniuge corrisponda all ammontare della rendita di vecchiaia (cfr. cifra 18.8). Età Aliquote di conversione in % Aliquote di conversione in % Uomini Donne 58 4,50 4, ,62 4, ,74 4, ,86 4, ,98 4, ,10 4, ,25 5, ,40 5, ,55 5, ,70 5, ,85 5, ,00 6, ,15 6,19 44 GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro
45 Appendice 3 Riscatto della rendita transitoria AVS Il versamento più elevato possibile sul conto «riscatto della rendita transitoria AVS» corrisponde, all età di pensionamento prescelta, all importo in percentuale della rendita di vecchiaia massima AVS secondo la tabella, comunque a non più del rimanente potenziale di riscatto ridotto del capitale di risparmio già disponibile sul rispettivo conto. Massimo possibile del conto «riscatto della rendita transitoria AVS» Età al momento del riscatto Età di pensionamento scelta in % della rendita di vecchiaia massima AVS Uomini Donne All indirizzo si trova un esempio di calcolo. GEMINI Sammelstiftung Regolamento quadro 45
46
47
48 GEMINI Sammelstiftung c/o Avadis Vorsorge AG Josefstrasse Zürich T F
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