Regolamento per la costituzione di accantonamenti della Cassa pensione di ISS Svizzera, Zurigo

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1 della Cassa pensione di ISS Svizzera, Zurigo In vigore dal (Traduzione)

2 Sommaire 1. Scopo 3 2. Definizioni 3 3. Basi attuariali 3 4. Competenze 4 5. Modalità degli accantonamenti 4 6. Capitali di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita 4 7. Accantonamento per l'aumento dell'aspettativa di vita 5 8. Accantonamento per l'aliquota di conversione 5 9. Riserve di fluttuazione per i rischi di decesso e invalidità Accantonamento per previsti casi d'invalidità futuri Accantonamento per eventi straordinari Accantonamenti non tecnici Modifiche Entrata in vigore 6 Allegato 1: Basi attuariali attuali 7 2

3 Il Consiglio di fondazione della Cassa pensione di ISS Svizzera emana il Regolamento di seguito riportato: 1. Scopo Il presente regolamento disciplina la costituzione di accantonamenti e riserve di fluttuazione di cui all'art. 48e OPP2. Trovano attuazione le raccomandazioni sulla presentazione dei conti Swiss GAAP RPC 26 e il principio della continuità. 2. Definizioni Al fine di tutelare gli impegni assunti dalla Fondazione, i capitali di previdenza e gli accantonamenti vengono computati a livello attuariale e iscritti a bilancio nella colonna dei passivi. I capitali di previdenza risultano dalla somma dei diritti individuali degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita. Gli accantonamenti tecnici fanno riferimento ai capitali di previdenza, gli accantonamenti non tecnici agli obblighi non direttamente associati all'adempimento degli impegni previdenziali. La riserva di fluttuazione viene costituita per i rischi specifici di mercato associati agli investimenti patrimoniali (ivi compresi gli immobili) al fine di favorire l'adempimento duraturo delle prestazioni regolamentari. Per il calcolo del grado di copertura tale riserva non rientra nel capitale di previdenza attuariale necessario, come previsto dall'art. 44 OPP2. Per la riserva di fluttuazione si rimanda al Regolamento d'investimento della Fondazione. 3. Basi attuariali Costituiscono le basi per i calcoli attuariali le basi biometriche (tavole di invalidità e mortalità) e il tasso d'interesse tecnico. Basi biometriche Le basi biometriche utilizzate devono tenere conto delle peculiarità degli assicurati e delle evoluzioni di carattere generale. Se necessario si procede al rafforzamento delle basi biometriche. Tasso d'interesse tecnico Il tasso d'interesse tecnico viene stabilito in modo che sia inferiore, a lungo termine e con un margine adeguato, al rendimento effettivo del patrimonio e che possa essere mantenuto per un periodo di tempo prolungato. Per la sua definizione vengono conside- 3

4 rati anche punti di vista economici e il rendimento effettivo ottenuto (e le variazioni di valore) viene confrontato con le relative proiezioni. Le basi attuariali attuali possono essere trovati in allegato 1 del regolamento presente. Entrambe le basi attuariali vengono riportate in allegato al rapporto annuale. 4. Competenze Dietro consiglio del perito in materia di previdenza professionale, il Consiglio di fondazione stabilisce quali basi attuariali utilizzare. Il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente l'adeguatezza delle basi attuariali utilizzate sulla base del portafoglio effettivo di assicurati e dell evoluzione dello stesso e propone al Consiglio di fondazione l'eventuale adozione di adeguamenti. 5. Modalità degli accantonamenti Sulla base delle raccomandazioni sulla presentazione dei conti Swiss GAAP RPC 26, nel rapporto annuale vengono indicati gli impegni attuariali di cui di seguito: a) Capitale di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita b) Accantonamenti tecnici: Accantonamento per l'aumento dell'aspettativa di vita Accantonamento per l'aliquota di conversione Riserve di fluttuazione per i rischi di decesso e invalidità Accantonamento per previsti casi d'invalidità futuri Accantonamento per eventi straordinari c) Accantonamenti non tecnici: Impegni non tecnici (ad es. rischio processuale) Il capitale di previdenza e gli accantonamenti tecnici vengono computati annualmente dai periti in materia di previdenza professionale con il metodo statistico. 6. Capitali di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita I capitali di previdenza corrispondono alle prestazioni di libero passaggio degli assicurati attivi, come anche ai valori attuali delle rendite in corso e delle prestazioni future ad esse associate del beneficiario di rendita al giorno di chiusura del bilancio. 4

5 7. Accantonamento per l'aumento dell'aspettativa di vita L'accantonamento per l'aumento dell'aspettativa di vita serve per il finanziamento dei costi di modifica qualora venga variata la base biometrica. Tale accantonamento viene sciolto in seguito al primo utilizzo della nuova base biometrica. La Fondazione stanzia annualmente lo 0,5% del capitale di previdenza dei beneficiari di rendita per tenere debito conto della crescente aspettativa di vita. 8. Accantonamento per l'aliquota di conversione L'accantonamento per l'aliquota di conversione copre l'ulteriore fabbisogno finanziario derivante da aliquote di conversione regolamentari non definite su base attuariale. L'accantonamento viene costituito per le persone che hanno già compiuto 55 anni. Per questi soggetti il fabbisogno finanziario al pensionamento previsto viene procrastinato fino al raggiungimento dei limiti d'età. 9. Riserve di fluttuazione per i rischi di decesso e invalidità Per compensare le fluttuazioni naturali dell'andamento del rischio decesso e invalidità (divergenze rispetto ai casi di decesso e invalidità previsti) le riserve vengono iscritte a bilancio nella colonna dei passivi. L'ammontare delle riserve di fluttuazione viene calcolato per mezzo di un metodo attuariale. Mediante il ricorso alle basi tecniche, il fabbisogno di copertura del danno totale viene calcolato con una probabilità del 99% in base alle caratteristiche di rischio degli assicurati attuali su un orizzonte temporale pari a un anno. La riserva da riportare in bilancio corrisponde al danno totale al netto dei contributi di rischio regolamentari degli assicurati attuali. 10. Accantonamento per previsti casi d'invalidità futuri Questo accantonamento è calcolato al giorno di chiusura del bilancio come la somma delle differenze tra i valori effettivi delle previste prestazioni d'invalidità future e le prestazioni di libero passaggio utilizzabili in caso d'invalidità. 11. Accantonamento per eventi straordinari Per l'accantonamento per eventi straordinari vengono considerati gli eventi che richiedono la costituzione a breve termine di accantonamenti particolari. Quanto sopra può trovare applicazione, per esempio, nel caso in cui: 5

6 si decida concretamente di migliorare le prestazioni degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita; si decida concretamente di ridurre il tasso d'interesse tecnico; si decida di variare il piano assicurativo con prestazioni di garanzia; si sia in presenza di una fusione o di una liquidazione parziale; si sia in presenza di accantonamenti per prestazioni temporanee e pensionamenti anticipati. 12. Accantonamenti non tecnici Il Consiglio di fondazione può costituire accantonamenti per impegni eventuali della Fondazione (in particolare in merito a controversie pendenti). 13. Modifiche Il Consiglio di fondazione è libero di emendare il presente Regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche devono essere comunicate all'autorità di vigilanza. 14. Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore in data e sostituisce il precedente Regolamento dell'

7 Allegato 1 Basi attuariali attuali Basi biometriche: LPP 2010 Tavola periodica Tasso d'interesse tecnico 3.00% p.a. (*) (*) Risoluzione del Consiglio di fondazione del , efficace per il 2012 seguito 7

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