Prefettura di Vicenza Ufficio Territoriale del Governo

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1 PROTOCOLLO D INTESA INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO tra La Prefettura e La Provincia di Vicenza I Comuni di Vicenza, Altavilla Vicentina, Arzignano, Caldogno, Cassola, Cornedo Vicentino, Creazzo, Chiampo, Dueville, Marostica, Lonigo, Montecchio Maggiore, Romano d Ezzelino, Rosà, Schio, Thiene,Torri di Quartesolo e Valdagno, Gli Enti territoriali, Associazioni provinciali di categoria e Confederazioni Sindacali Provinciali firmatari del presente documento: Direzione Provinciale del Lavoro I.N.P.S. I.N.A.I.L. U.L.S.S. n. 3 di Bassano del Grappa U.L.S.S. n. 4 di Thiene U.L.S.S. n. 5 di Arzignano U.L.S.S. n. 6 di Vicenza Associazione Industriali Apindustria Associazione Artigiani C.N.A. Confagricoltura Coltivatori Diretti Confcommercio Confesercenti Sezione Costruttori Edili dell Associazione Industriali della Provincia di Vicenza CGIL CISL UIL Ordine degli Ingegneri Ordine degli Architetti Collegio dei Geometri Collegio dei Periti Industriali

2 PREMESSO CHE - dalla Relazione finale elaborata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, istituita in data 23 marzo 2005 dal Senato della Repubblica, è stato posto l'accento sulla necessità di potenziare il coordinamento, a livello locale, di tutti i soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza ed al controllo in materia di sicurezza; - la Legge 3 agosto 2007, n. 123 recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, ha disposto, ai sensi dell art. 4, comma 2, che il coordinamento delle relative attività di prevenzione e vigilanza sia esercitato dal Presidente della Provincia o da Assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell ambito di competenza; - in un'ottica di attivazione di processi di "governance", è opportuno costruire momenti di confronto e di partecipazione da parte di tutti gli attori territoriali interessati alle tematiche della sicurezza e della legalità; - i Comuni, quali strutture della Pubblica Amministrazione più a contatto con il territorio e con i cittadini, si configurano quali diretti conoscitori del contesto socio - economico di riferimento e, come tali, in grado di porsi come immediati interlocutori delle preposte istituzioni territoriali, anche in considerazione delle specifiche attribuzioni e competenze in materia finalizzate al controllo sulla regolarità delle procedure istruttorie propedeutiche all' avvio di nuove attività produttive; - la frequenza degli infortuni ed incidenti sul lavoro, alcuni dei quali con conseguenze mortali, richiede alle parti sociali un rinnovato e maggiore impegno a promuovere cultura della sicurezza ed attenzione e conoscenza delle norme di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; - dai tavoli di confronto tenuti, a diversi livelli, presso la Prefettura-UTG di Vicenza tra organismi istituzionali ed associazioni imprenditoriali e di categoria è stata manifestata, a più riprese, l istanza di concertare le politiche in tema di sicurezza dei lavoratori, attraverso un maggior approfondimento della conoscenza e della comprensione del fenomeno e l individuazione di settori prioritari di intervento e di percorsi formativi mirati; - il mercato del lavoro in questi ultimi anni ha subito una radicale trasformazione dovuta a numerosi fattori, quali l ingresso di lavoratori stranieri, l introduzione di tecnologie innovative e l incremento di lavoro atipico; RITENUTO CHE - occorre incentivare e tutelare il pieno rispetto della disciplina legislativa e contrattuale in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro, anche per gli aspetti di natura previdenziale, assicurativa e fiscale; - l attività sinergica e coordinata degli Enti e delle Associazioni chiamati a vario titolo ad operare nei diversi settori produttivi, nell ambito di rispettiva competenza, costituisce il necessario presupposto nell azione di sostegno della promozione e diffusione della cultura della sicurezza e contribuisce allo stesso tempo ad una maggiore trasparenza e tutela del mercato del lavoro;

3 - la molteplicità di competenze nel campo della sicurezza dei lavoratori rende opportuno concordare l attività che i soggetti istituzionali possono più efficacemente svolgere con azioni comuni in tema di prevenzione e di vigilanza per il raggiungimento del prioritario obiettivo della salvaguardia delle condizioni di lavoro e del rispetto della vita umana; - le Associazioni imprenditoriali, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria, anche tramite i propri Enti paritetici, svolgono attività di consulenza nei confronti delle imprese e dei lavoratori, nonché un ruolo propulsivo nella formazione dei lavoratori; - gli organismi paritetici territoriali possono svolgere un rilevante compito di supporto alla conoscenza e valutazione delle condizioni di sicurezza e igiene, anche in relazione alla possibilità di effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro del territorio di competenza; - VISTA la legge n. 626/1994 e successive integrazioni e modificazioni; - VISTO il decreto legislativo , n. 112; - VISTO il D.P.R , n. 447, integrato dal D.P.R , n. 440; - VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; - VISTA la legge 3 agosto 2007 n. 123; SI CONVIENE QUANTO SEGUE La sottoscrizione del presente protocollo è volta a favorire il rispetto delle condizioni di legalità e sicurezza nelle varie fasi dei processi produttivi ed a sviluppare tra i soggetti firmatari, secondo le finalità indicate in premessa, una più stretta e stabile collaborazione al fine di contrastare il fenomeno degli incidenti sul lavoro, attraverso azioni comuni integrate e sinergiche. Le finalità principali che il presente accordo mira a perseguire sono di seguito descritte. 1. PARTE GENERALE FORMAZIONE IMPRENDITORI E LAVORATORI Le parti intendono promuovere l'informazione e/o lo svolgimento di corsi di formazione per gli imprenditori ed i lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le organizzazioni imprenditoriali si attiveranno per organizzare momenti di approfondimento (convegni, tavole rotonde etc.) in materia di sicurezza sul lavoro per coinvolgere ulteriormente i propri aderenti nella ricerca di ogni strumento operativo utile per limitare il rischio di incidenti sui luoghi di lavoro e, allo stesso tempo, per incrementare la cultura e l abitudine a seguire tutte le procedure interne di sicurezza, in applicazione di norme, regolamenti ed atti interni. Le organizzazioni sindacali forniranno il loro apporto - attraverso il coinvolgimento dei lavoratori - nella concreta applicazione delle procedure di sicurezza e garantire la loro uniforme e massima osservanza.

4 La Prefettura attiverà opportune iniziative di coinvolgimento degli Albi, Collegi e Ordini Professionali ai fini di una più ampia attuazione di procedure finalizzate ad accrescere la sicurezza e delle Istituzioni Scolastiche perché la cultura della sicurezza venga inserita come materia di formazione, particolarmente negli istituti professionali. SISTEMA DI RELAZIONI L art. 4, comma 2, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, attribuisce al Presidente della Provincia l esercizio del "Coordinamento Provinciale delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro"; i sottoscrittori del protocollo sono consapevoli dell importanza di instaurare momenti di collaborazione con il Coordinamento e si dichiarano disponibili a concordare iniziative comuni e condivise. Le parti si impegnano alla pubblicizzazione del protocollo attraverso un adeguata attività di informazione e sensibilizzazione destinata a promuovere il coinvolgimento dei Comuni, degli Albi, Collegi e Ordini Professionali affinchè aderiscano agli impegni formulati nel presente protocollo. Le parti si impegnano inoltre ad individuare, in collaborazione con gli Spisal e le istituzioni della Provincia, linee guida e/o corrette prassi che aiutino le imprese ad identificare con certezza obblighi e modalità di adempimento ed a darne ampia pubblicizzazione al fine di assicurarne la massima applicazione. I Comuni, avvalendosi dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) oppure, ove non operante, di altra struttura comunale istituita con le medesime finalità, entro 30 giorni dal ricevimento dell avviso dell inizio dell attività economica, per una sinergica azione e collaborazione, comunicano agli organismi territorialmente competenti in materia di sicurezza del lavoro l avvio della procedura istruttoria per la realizzazione, ampliamento, riattivazione di impianti produttivi in ambito comunale. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano alla più ampia diffusione del presente documento presso i propri iscritti, al fine di promuoverne la conoscenza in ogni settore lavorativo. 2. SICUREZZA NEI CANTIERI Nella considerazione che è sempre più avvertita l urgenza della regolarità e della sicurezza nei cantieri edili nonché la pressante necessità di rafforzare l impegno degli organi istituzionali nell azione di contrasto al fenomeno del lavoro irregolare, incentivando procedure e strumenti mirati a ridurre gli infortuni nei posti di lavoro e che: - il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (C.P.T.) opera anche mediante accesso ai cantieri, fornendo alle imprese indicazioni ed informazioni in materia di prevenzione infortuni; - fatti salvi gli obblighi di legge previsti per i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi per ogni singola opera pubblica e privata, è compito del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (ex art. 5 D.Lgs 494/96) il controllo degli adempimenti delle misure di sicurezza previste dai relativi piani nonché la loro adozione da parte di ogni appaltatore e subappaltatore;

5 - le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro svolgono attraverso le proprie strutture paritetiche anche una rilevante attività formativa rivolta ai lavoratori, sia italiani che stranieri, operanti nel settore delle costruzioni, le parti si impegnano ad osservare le seguenti pattuizioni: - le imprese che operano nei cantieri terranno, con modalità definite da norme o accordi collettivi, registrazione dell'attività formativa e informativa in materia di sicurezza svolta a favore di ogni singolo lavoratore. - gli Enti e le Associazioni operanti nel settore pubblicizzeranno al massimo gli adempimenti obbligatori prescritti dalla legge n. 248/2006, ai fini del loro adempimento in cantiere da parte di tutti i soggetti obbligati. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di tutela dei lavoratori e di contrasto al lavoro irregolare (D.lgs 163/2006 e L.R.Veneto n.27/2003), gli Enti pubblici appaltanti e concedenti edilizia pubblica, agevolata, convenzionata, che fruiscano, in qualche misura, di partecipazione, intervento, finanziamento, sgravi fiscali, concessione pubblica o di pubblico servizio, provvederanno ad inserire clausole sociali di salvaguardia nei contratti di appalto. Fermo restando quanto previsto dall art. 41 della L.R. 27/ 03, in quanto applicabile, la Prefettura promuoverà l'adesione di tutti gli Enti pubblici della provincia al recepimento di clausole, valide per tutti i cantieri pubblici del territorio vicentino, che dovranno prevedere: - l'applicazione da parte delle aziende che operano nei cantieri del trattamento previsto dal contratto di lavoro, sia nazionale che territoriale; - l'iscrizione, come prevista dal contratto, alla Cassa Edile competente per il territorio vicentino; - la richiesta di regolarità INPS, INAIL e Cassa Edile prima di ogni S.A.L. e conto finale, da richiedersi da parte dell'ente Pubblico; - il richiamo alla responsabilità del committente, nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, per i versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e retributivi a favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa che ha eseguito, a qualunque titolo, i lavori (aggiudicataria, subappaltatrice, di nolo o fornitura e posa in opera); - per l'appalto con ditte aventi sede in paesi extracomunitari, l'obbligo di assicurare ai lavoratori distaccati lo stesso trattamento normativo, previdenziale e contrattuale previsto per i lavoratori nazionali occupati nel settore e nella stessa località, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile competente per il territorio di Vicenza. Sono fatti salvi patti, obblighi e condizioni derivati da eventuali convenzioni internazionali; - l obbligo da parte dell'appaltatore di comunicare alle OO.SS. territoriali, alla Cassa Edile ed agli istituti previdenziali e assicurativi ogni assegnazione di lavori in subappalto, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva; - l obbligo dell'appaltatore di rispondere in solido con eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell'ambito dei lavori eseguiti, in base all'art. 29 capo II, D.Lgs n. 276/03 come modificato dal D.Lgs n. 251/04 e dalla legge 296/2006. Le stazioni appaltanti lavori pubblici, per ogni aggiudicazione, invieranno specifica comunicazione alle Casse Edili competenti per territorio, indicando:

6 - denominazione, ragione sociale e codice fiscale della ditta aggiudicataria; - tipologia dell opera o dei lavori; - importo complessivo ed incidenza presunta della manodopera; - localizzazione dell opera o dei lavori; - data prevista inizio e fine lavori; - lavori previsti in subappalto, nolo a caldo, fornitura con posa in opera; - numero iscrizione alla Cassa Edile; - numero iscrizione all INAIL e all INPS. Gli Enti destinatari delle notifiche preliminari dovute ai sensi dell art. 11 del D. Lgs. 494/96 metteranno a disposizione degli organismi paritetici territoriali i dati trasferibili, rendendoli accessibili con modalità da definire tra le parti. Ciascuna parte si impegna ad utilizzare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) come sistema di certificazione per tutti i lavori di competenza. Per i lavori cosiddetti "mobili" (strade, fognature, acquedotti, ecc.), tutta la documentazione per ciascun appaltatore potrà essere conservata presso la sede dell'azienda purché abbia eletto domicilio in ambito provinciale. Le parti assumeranno le iniziative opportune perché le clausole sociali di salvaguardia vengano inserite nei contratti privati di appalto ed integrate con la previsione della sospensione dei pagamenti nel caso di irregolarità riscontrata nel cantiere fino alla prova dell'avvenuta regolarizzazione. I Comuni si impegnano, alla puntuale verifica del rispetto, da parte dei richiedenti i titoli abilitativi, delle disposizioni relative alla regolarità contributiva delle imprese operanti in cantiere, con particolare attenzione agli interventi indicati in economia. Letto, confermato e sottoscritto. Il Prefetto di Vicenza Amministrazione Provinciale Comune di Vicenza Direzione Prov.le del Lavoro I.n.p.s. I.n.a.i.l. U.l.s.s. n. 3 Bassano del Grappa U.l.s.s. n. 4 Thiene U.l.s.s. n. 5 Arzignano U.l.s.s. n. 6 Vicenza Associazione Industriali Ass. Prov.le Costruttori Edili Apindustria Associazione Artigiani C.n.a.

7 Confagricoltura Coltivatori Diretti Confcommercio Confesercenti Cgil Cisl Uil Ordine degli Ingegneri Ordine degli Architetti Collegio dei Geometri Collegio dei Periti Industriali Comune di Altavilla Vicentina Comune di Arzignano Comune di Caldogno Comune di Cassola Comune di Chiampo Comune di Cornedo Vicentino Comune di Creazzo Comune di Dueville Comune di Lonigo Comune di Marostica Comune di Montecchio Magg.re Comune di Romano d Ezzelino Comune di Rosà Comune di Schio Comune di Thiene Comune di Torri di Quartesolo Comune di Valdagno Vicenza, 5 dicembre 2007

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