POLIZZA DECENNALE POSTUMA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "POLIZZA DECENNALE POSTUMA"

Transcript

1 POLIZZA DECENNALE POSTUMA

2 2 DEFINIZIONI SPECIFICHE Nel testo che segue si intendono: - per Somma assicurata : il valore di ricostruzione a nuovo dell opera compresi fissi ed infissi, escluso il valore dell area; - per Parti dell opera destinate per propria natura a lunga durata : la struttura portante dell opera, cioè degli elementi costruttivi che permettono di scaricare i pesi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno, e tutte le seguenti parti dell opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, solette a sbalzo, muri di tamponamento, volte solette di copertura il tutto in ogni suo e- lemento componente; - per Parti dell opera non destinate per propria natura a lunga durata : tutte le altre parti dell opera. Efficacia della garanzia L assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l efficacia della garanzia: - che l opera sia stata realizzata secondo la buona regola d arte, secondo la ordinaria buona tecnica costruttiva e quindi in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali competenti; - che l opera stessa sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato in polizza salvo variazioni successive di progetto e/o destinazione approvate dall Autorità competente e che non variano le caratteristiche costruttive delle opere; - che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalle leggi e regolamenti; - che il Contraente abbia presentato uno dei seguenti documenti ( che formano parte integrante della polizza): a) i certificati provvisori di collaudo con esito positivo; b) il certificato di abitabilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di edifici civili; c) un certificato di accettazione dell opera da parte del Committente o Acquirente; d) certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori dopo che sia stato favorevolmente eseguito il collaudo statico. - che siano stati effettuati con esito positivo i controlli tecnici - il cui relativo costo resta a carico del Contraente - ad opera di un ente di controllo ricompreso in un elenco concordato tra le Parti di enti benevisi all A.N.I.A.

3 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Oggetto dell assicurazione Art. 1 - La Società si obbliga nei confronti del Contraente e in favore dell Assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, a indennizzare l Assicurato o suoi aventi causa per i danni materiali e diretti causati all opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da uno dei seguenti eventi. a) rovina totale dell opera; b) rovina e gravi difetti di parti dell opera, destinate per propria natura lunga durata anche se non compromettono la stabilità dell opera nella sua globalità; c) certo ed attuale pericolo di rovina dell opera e delle dianzi indicate parti di essa; purché derivanti da difetto di costruzione o del processo costruttivo dell opera appalesatosi dopo il completamento dell opera stessa; d) rovina di parti dell opera non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente ad un evento previsto ai punti precedenti; Delimitazione dell Assicurazione Art. 2 - La Società non è obbligata per: a) Vizi palesi dell opera o vizi occulti comunque noti al Contraente ovvero all Assicurato, o ai suoi aventi causa prima della decorrenza della presente assicurazione; b) I danni derivanti da modifiche dell opera assicurata intervenuti dopo il collaudo definitivo; c) danni cagionati o agevolati da dolo dell Assicurato, del Contraente, dell utente dell opera; d) danni indiretti o conseguenziali; e) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione, fermo restando quanto stabilito all Art. 1; f) danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell uso o del funzionamento o prodotti dagli effetti graduali degli a- genti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni; g) danni da difettosa impermeabilizzazione;

4 4 h) incendio,esplosione. scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati; fulmine, caduta di aerei; i) terremoto, alluvione, uragano e altri fenomeni naturali; l) atto di guerra, occupazione militare,invasione,adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio; m) esplosioni e radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, inquinamento da qualunque causa. Inizio e durata della garanzia. Art. 3 - Il contratto è stipulato per la durata e con la decorrenza fissate in polizza. La garanzia ha inizio dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento del premio e in nessun caso prima di una delle seguenti tre date: data risultante dal certificato provvisorio di collaudo con esito positivo dell opera; data risultante dal certificato di abitabilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili; data risultante dal certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori dopo che sia stato favorevolmente eseguito il collaudo statico. La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque non oltre 10 anni dalla data di inizio. Per i sinistri accaduti durante il periodo di copertura ancorché denunciati successivamente ma non oltre l anno successivo alla scadenza della copertura, la garanzia continuerà a operare. Periodo di assicurazione e premio Art. 4 - Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in polizza.

5 5 Denuncia di sinistro Art. 5 - Tutti i sinistri all opera assicurata devono essere denunciati alla Società per iscritto dal Contraente o dall Assicurato entro le 72 ore successive al sinistro o al momento in cui il Contraente o Assicurato ne sia venuto a conoscenza. L Assicurato o il Contraente che ricorra per giustificare l ammontare del danno a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal sinistro, decade dal diritto al risarcimento. Nomina dei periti liquidatori Art. 6 - Si procederà alla liquidazione dei danni mediante accordo fra l Assicurato e la Società, direttamente fra essi, ovvero quando uno di loro lo richieda, mediante periti nominati con apposito atto rispettivamente dalla Società e dall Assicurato, più avanti nominati le Parti. Per il caso in cui i periti non potessero mettersi d accordo, ne eleggeranno un terzo, e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non abbia provveduto alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la Stazione appaltante (Committente) Mandato dei periti liquidatori Art. 7 - I periti devono: - constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro; - verificare l esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dal questionario, dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze incidenti sulla valutazione del rischio non dichiarate in polizza; - verificare la quantità, la qualità e l esistenza delle cose assicurate, illese, distrutte o avariate; - procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni che seguono.

6 6 I risultati delle operazioni peritali dovranno essere presentati in apposito processo verbale al quale saranno allegate le stime, il tutto da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati della liquidazione del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, saranno obbligatori fra le Parti, rinunciando queste fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti sostanziali del contratto influenti sui risultati della liquidazione e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida ancorché il perito dissidente si fosse rifiutato di sottoscriverla : tale rifiuto dovrà essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Determinazione dei danni indennizzabili Art. 8 La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti: a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l integrale ricostruzione a nuovo dell opera escludendo il solo valore dell area; b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate; c) stimando il valore ricavabile dai residui. L ammontare del danno sarà pari all importo della stima di cui al punto b) diminuito dell importo della stima di cui al punto c), ma non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per l opera al momento del sinistro ( stima a). Se al momento del sinistro la somma assicurata - rivalutata secondo quanto previsto all art.14 Indicizzazione - risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell opera, come stimato al punto a), la Società risponderà dei danni così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell opera, ferma restando l integrale applicazione delle franchigie convenute sulla parte di danno a carico della Società. Pagamento dell indennizzo Art. 9 - Il pagamento dell indennizzo verrà effettuato all Assicurato previa detrazione degli importi per franchigia e scoperto indicati nella scheda di polizza, a fronte di una quietanza redatta dalla Società e sottoscritta

7 7 dall Assicurato, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo. L importo da corrispondersi sarà pari al valore di ricostruzione o riparazione al momento del sinistro tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d uso delle stesse. A ricostruzione o riparazione avvenuta la Società provvederà a versare all Assicurato il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l ammontare del danno determinato a norma del secondo comma dell art.8 e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso. La ricostruzione o la riparazione dovranno comunque avvenire entro 12 mesi dalla data di accadimento del sinistro pena la decadenza del diritto del conguaglio di indennizzo. Spese di demolizione e di sgombero Art In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare e smaltire nel posto di scarico più conveniente i residuati del sinistro dell opera, sino alla concorrenza massima dell importo indicato nella scheda di polizza. Limite di garanzia Art La somma assicurata, con la rivalutazione prevista all art Indicizza zione - costituisce il massimo indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere all Assicurato, per uno o più sinistri per l intero periodo di assicurazione, oltre alle spese di demolizione e sgombero indicate nella scheda di polizza. Onere della prova a carico dell Assicurato Art In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella presente polizza, resta inteso che l onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della polizza è a carico dell Assicurato che intenda fa valere un diritto all indennizzo. Resta per altro salva la facoltà dell Assicurato di deferire la controversia ai periti liquidatori di cui all art. 6 e 7.

8 8 Limitazione dell assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni. Art Se al tempo del sinistro esistono altra o altre assicurazioni stipulate dall Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni senza tener conto della presente assicurazione. Indicizzazione Art Le somme assicurate, le franchigie espresse in cifra assoluta e i limiti massimi di indennizzo, sono collegati all indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale con il massimo annuo del 10%.Eventuali eccedenze rispetto a tale ultima percentuale non saranno considerate operanti ai fini dell adeguamento di somme assicurate, franchigie, limiti massimi di indennizzo. Modificazione e trasformazioni dell Assicurato o del Contraente Art Nel caso di fusione della società Contraente o Assicurata, la polizza continua nei confronti della Società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il Contraente e nei confronti dell Assicurato nella loro nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento o di messa in liquidazione del Contraente, la polizza continua nei confronti dell Assicurato sino alla scadenza: tutti gli obblighi previsti in polizza a carico del Contraente devono, se consenziente l Assicurato considerarsi a carico di quest ultimo. Il contraente e l Assicurato sono tenuti a dare avviso scritto dei fatti sopraindicati entro quindici giorni alla Società. Imposte ed oneri Art Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all esecuzione della presente polizza sono a carico del Contraente e dell Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

9 9 Forma delle comunicazione del Contraente o dell Assicurato alla Società Art Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società o all Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Foro competente Art Foro competente a scelta della Parte attrice è esclusivamente quello della Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione della Stazione Appaltante (Committente). Dichiarazioni inesatte o reticenze - Obblighi del Contraente o dell Assicurato. Art La Società presta il suo consenso all assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile e, in tale ultima ipotesi, trascorsi trenta giorni dalla cessazione del rapporto assicurativo, la Società metterà a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. Il Contraente o l Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne immediata notizia telegrafica alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate. Recesso in caso di sinistro Art Avvenuto un sinistro, anche prima di liquidare l indennizzo e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere da questa polizza, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata, con preavviso di sessanta giorni. Di ciò verrà data notizia all Assicurato se diverso dal Contraente.

10 10 Trascorsi sessanta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell efficacia del recesso alla data di scadenza del contratto stabilita in polizza. CONDIZIONI PARTICOLARI 1 - Anticipo indennizzi L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Lire (duecentomilioni) e col massimo di Lire (duemiliardi). L obbligazione della Società verrà in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell anticipo. 2 - Responsabilità civile verso terzi 1) La Società, nei limiti dei massimali convenuti specificati in polizza ed alle condizioni tutte della stessa, si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare ( capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni subiti da Terzi a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza. 2). Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro in rapporti di cui alla lettera a). 3). In caso di danno, l Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venne a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. L Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie,i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la società lo ri-

11 11 chieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. La società assume fino a quando ne ha l interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne delle spese di giustizia penale. L Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto. 3 - Rinuncia alla rivalsa A parziale deroga dell art C.C., la Società rinuncia - salvo il caso di dolo -all azione di rivalsa nei confronti del costruttore dell opera e dei subappaltatori assicurati. Resta in ogni caso salva la facoltà della Società di rivalersi nei confronti dei produttori e fornitori dei materiali posti in opera. 4 - Spese di demolizione e sgombero Relativamente all Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione della Copertura Decennale Postuma il limite massimo di risarcimento per sinistro e per tutta la durata della polizza è pari al 10% del valore dell opera assicurata. 5 - Reintegro delle somme assicurate in caso di sinistro A parziale deroga di quanto previsto all art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società, su richiesta dell Assicurato, concede l immediato reintegro delle somme assicurate nei valori originari per il periodo intercorrente tra la data di accadimento del sinistro e la scadenza del periodo assicurativo in corso.

12 12 Il versamento pro-rata del premio relativo dovrà essere effettuata dal Contraente entro il termine di 30 giorni dall avvenuto pagamento del danno. 6 - Vincolo a favore della Stazione Appaltante ( Committente) L assicurazione di cui alla presente Polizza s intende vincolata a tutti gli effetti a favore del Committente. Pertanto la Società si obbliga: a ) a riconoscere detto vincolo come l unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione ed a mantenerlo invariato anche sulle assicurazioni che sostituiscono la presente; b) a notificare tempestivamente al Committente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento l eventuale mancato pagamento del premio ed a considerare valida a tutti gli effetti l assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data del recapito della raccomandata di cui sopra presso la Sede legale del Committente ed a notificare a quest ultimo tutte le circostanze che potessero menomare la validità dell assicurazione. d ) a determinare l ammontare degli indennizzi con il concorso o quanto meno il consenso scritto del Committente al quale verranno direttamente pagati gli indennizzi stessi senza bisogno di concorso salvo che il Committente non disponga altrimenti per iscritto; e) a dare immediata comunicazione al Committente nel caso di esercizio del diritto di annullamento della presente assicurazione.

13 13 DECENNALE POSTUMA SCHEDA DI POLIZZA CONTRAENTE: Impresa appaltatrice (ovvero Consorzio, Associazione Temporanea di Imprese o simili). ASSICURATO: Impresa appaltatrice (ovvero Consorzio, Associazione Temporane di Imprese o simili), Committente dei lavori, Subappaltatori e Coappaltatori, Fornitori, Subfornitori, Direzione Lavori, Progettisti. DESCRIZIONE DELL OPERA:... UBICAZIONE:... DESTINAZIONE DELL OPERA:... DURATA DELL ASSICURAZIONE: Dalle ore 24 del... alle ore 24 del... SOMME ASSICURATE: Sezione I - DANNI ALLE COSE Partita 1 Danni all opera - Somma pari all intero valore del fabbricato escluso il valore dell area. Partita 2 Spese di demolizione e sgombero - Somma pari al 10% del valore del singolo edificio assicurato. Sezione II - RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Massimale di risarcimento: Lit unico.

14 14 FRANCHIGIE: Sezione I - DANNI ALLE COSE - 10% (diecipercento) dell indennizzo con il minimo di Lit (quindicimilioni). Sezione II - RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI (solo per danneggiamenti a cose) - 10% (diecipercento) dell indennizzo con il minimo di Lit (quindicimilioni).

15 15 NOTE AGGIUNTIVE AL TESTO DI POLIZZA Per la polizza DECENNALE POSTUMA le somme da assicurare non potranno essere inferiori a quanto appresso indicato: Sezione I Partita 1 (Danni all opera): somma pari al valore finale dell opera escluso il valore dell area su cui insiste. Pertanto nel caso di intervento su strutture o fabbricati preesistenti, la somma da assicurare dovrà essere pari all intero valore del fabbricato e non solo al valore della ristrutturazione. Sezione I Partita 2 (Spese di demolizione e sgombero): somma pari al 10% del valore del singolo edificio assicurato. Sezione II - Responsabilità Civile Verso Terzi: Lit unico.

POLIZZA CAR N. 298752486 - Assicurazioni Generali

POLIZZA CAR N. 298752486 - Assicurazioni Generali POLIZZA CAR N. 298752486 - Assicurazioni Generali Contraente: Stazione appaltante: Società di Progetto Brebemi S.p.A. (Concessionario) Via Somalia, 2/4-25126 Brescia C.A.L. SpA ( Concedente ) Contraente

Dettagli

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione; '(),1,=,21, Nel testo che segue si intendono per: 9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 3ROL]]D: il documento che prova l assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE A.N.U.S.C.A.

CONDIZIONI GENERALI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE A.N.U.S.C.A. CONDIZIONI GENERALI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE A.N.U.S.C.A. Art. 1 Oggetto dell Assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati,associati di A.N.U.S.C.A., di quanto questi sia tenuti

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE RISARCITORIA In riferimento all art.1669 Codice Civile Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili Il Fascicolo Informativo, contenente : a) Nota Informativa,

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

La normativa in corso dal 01.07.2006 per le coperture assicurative (D.lgs 12 aprile 2006 n. 163)

La normativa in corso dal 01.07.2006 per le coperture assicurative (D.lgs 12 aprile 2006 n. 163) L entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici Codice de Lise D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Il nuovo testo unitario sugli appalti pubblici (anche denominato "Codice de Lise", dal nome del presidente

Dettagli

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

G P A LE COPERTURE ASSICURATIVE POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

G P A LE COPERTURE ASSICURATIVE POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE LE COPERTURE ASSICURATIVE POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE Definizione di Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16.2.1998 con provvedimento n. 20 ART. 1 Oggetto del

Dettagli

ASSICURAZIONI. polizza DECENNALE POSTUMA DANNI DIRETTI ALL OPERA PARTE A EDIZIONE 01/09/2007 INDICE

ASSICURAZIONI. polizza DECENNALE POSTUMA DANNI DIRETTI ALL OPERA PARTE A EDIZIONE 01/09/2007 INDICE 5021 ASSICURAZIONI polizza DECENNALE POSTUMA DANNI DIRETTI ALL OPERA PARTE A EDIZIONE 01/09/2007 INDICE Guida alla polizza..... pag. 1 Nota informativa ISVAP... pag. 3 Informativa Privacy.... pag. 4 Definizioni.......

Dettagli

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN)... (Ragione sociale dell Azienda) Nominativo del Cliente Indirizzo 1) Fornitura. La... (qui di seguito denominata Azienda ) si

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA

AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI IN MATERIA DI IMPIANTISTICA ELETTRICA RELATIVI AD IMMOBILI CIVILI DI PROPRIETA CONDOMINIALE (INSTALLAZIONE,

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

COMUNE DI LECCO CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI.

COMUNE DI LECCO CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI. COMUNE DI LECCO CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI. (Garanzia assicurativa ai sensi delle disposizioni della

Dettagli

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

CITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO

CITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO CITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO AREA TECNICA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA A NORMA DEL DPR 22 OTTOBRE 2001, N 462 E ART. 13 DPR 162 DEL

Dettagli

LA TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE COPERTURE ASSICURATIVE

LA TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE COPERTURE ASSICURATIVE LA TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE COPERTURE ASSICURATIVE NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge delega 2 agosto 2004, n. 210; D. Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Dettagli

PROVINCIA DI PRATO DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI FRA L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO E IL

PROVINCIA DI PRATO DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI FRA L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO E IL PROVINCIA DI PRATO DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI FRA L AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO E IL PROFESSIONISTA INCARICATO PER L ATTIVITA DI ISPETTORE DI CANTIERE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA

CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA 1 CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA l Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito indicato per brevità Istituto, con Codice Fiscale nr.80054330586

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA: CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,

Dettagli

PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto Capitolato di gara (Polizza generale) per l assicurazione della responsabilità civile professionale dei dipendenti del Comune di Firenze incaricati della progettazione dei lavori ai sensi degli art. 90

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RIMPIAZZO E POSA IN OPERA. GARANZIA DI QUALITÀ Mod. RPO-GDQ

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RIMPIAZZO E POSA IN OPERA. GARANZIA DI QUALITÀ Mod. RPO-GDQ (impermeabilizzazioni, pavimentazioni, rivestimenti, serramenti, vetri) RISCHI TECNOLOGICI Edizione 01.07.2013 Pagina 1 di 11 Pagina lasciata intenzionalmente bianca Edizione 01.07.2013 Pagina 2 di 11

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5 Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle

Dettagli

Polizza Postuma Decennale Indennitaria - Danni all opera

Polizza Postuma Decennale Indennitaria - Danni all opera MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Sede Legale e Direzione 20161 Milano - Via Senigallia, 18/2 Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331 www.milass.it Capitale sociale 373.682.600,42 int. vers. - Numero di

Dettagli

RINUNCIA ALLA RIVALSA

RINUNCIA ALLA RIVALSA A) La clausola RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all art. 1916 del Codice Civile, verso: - le persone delle quali l assicurato deve rispondere

Dettagli

ASSICURAZIONE POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA

ASSICURAZIONE POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA ASSICURAZIONE POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione per i danni all opera da errori costruttivi, per i proprietari Il presente Fascicolo, contenente: Nota Informativa,

Dettagli

Il Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione Il Contratto di Assicurazione Concas Alessandra Il Contratto di Assicurazione, è un contratto mediante il quale una parte, che prende il nome di assicurato, versa all'altra parte, che prende il nome di

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE D.A. n. 17/Gab REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE L ASSESSORE VISTO lo statuto della Regione Sicilia; VISTA la L.R. n. 2 del 10.04.78 di istituzione dell Assessorato

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo

Dettagli

CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali

CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE. È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE Caldaie È obbligatoria la canna fumaria esterna tanto per le caldaie individuali quanto per quelle centralizzate. L obbligo dello sbocco sopra il tetto è escluso soltanto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata

Dettagli

del 27/02/2007 n. 184

del 27/02/2007 n. 184 D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività

Dettagli

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO Ottobre 2015 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano : Contraente TPER S.p.A. che stipula il contratto

Dettagli

POLIZZA APIARI FURTO E ATTI VANDALICI

POLIZZA APIARI FURTO E ATTI VANDALICI POLIZZA APIARI FURTO E ATTI VANDALICI PREMESSA SASA si obbliga, nei termini ed alle condizioni di questo contratto, verso il pagamento anticipato del premio, nei limiti delle somme assicurate, a risarcire

Dettagli

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI 1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALL'INTERNO DEL NUOVO CENTRO NATATORIO

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALL'INTERNO DEL NUOVO CENTRO NATATORIO CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALL'INTERNO DEL NUOVO CENTRO NATATORIO Tra le sottoscritte parti: CASALE SPORTIVA SRL, con sede in Mirandola (MO), Via

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

Assicurazione professionale

Assicurazione professionale Assicurazione professionale dei medici-chirurghi e odontoiatri Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Nell analisi delle

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SETTORE AVVOCATURA SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E ASSICURAZIONI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA R.C.A. E INFORTUNIO DEL CONDUCENTE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono:

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE DANNI DIRITTI ALL IMMOBILE DI NUOVA COSTRUZIONE

FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE DANNI DIRITTI ALL IMMOBILE DI NUOVA COSTRUZIONE FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE DANNI DIRITTI ALL IMMOBILE DI NUOVA COSTRUZIONE Il Fascicolo Informativo, contenente : a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni di Assicurazione;

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO Articolo 1 Oggetto del contratto Il presente contratto ha per oggetto la fornitura secondo lo schema del contratto estimatorio, con relativa consegna

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

(VEDI ART. 29 DEL REGOLAMENTO SULL ATTIVITA CONTRATTUALE CC. N. 20/2011)

(VEDI ART. 29 DEL REGOLAMENTO SULL ATTIVITA CONTRATTUALE CC. N. 20/2011) REGOLAMENTO SULLA COOPERAZIONE SOCIALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 123 DEL 8 OTTOBRE 2001 (VEDI ART. 29 DEL REGOLAMENTO SULL ATTIVITA CONTRATTUALE CC. N. 20/2011) ART. 1 - OGGETTO Il presente regolamento

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE. l sig. o la società.,sede legale, persona del legale

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE. l sig. o la società.,sede legale, persona del legale CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE Tra: l sig. o la società.,sede legale, persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio nonché quale procuratore di.,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA

REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA COMUNE di CADELBOSCO di SOPRA!" #$!% REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA APPROVATO con Deliberazione C.C. n. 60 del 05/11/2015 ART. 1. - PRINCIPI E FINALITA' 1. Il Comune di Cadelbosco di Sopra (di

Dettagli

CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI

CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI LUGLIO 2012 Oggetto della Convenzione (1) La polizza tutela il pubblico dipendente, in forza della sua iscrizione alla FP

Dettagli

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE COMPAGNIA ASSICURATRICE: MILANO DIVISIONE SASA Numero di polizza Sostituisce la polizza Broker/Agenzia Codice ==== RELA BROKER s.r.l. CONTRAENTE RELA

Dettagli

art. 1 oggetto e finalità art. 3 presentazione della domanda oggetto e finalità art. 2 beneficiari

art. 1 oggetto e finalità art. 3 presentazione della domanda oggetto e finalità art. 2 beneficiari Regolamento per la concessione dei contributi di cui all articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni

Dettagli

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI CASA DI RIPOSO- RESIDENZA PROTETTA FONDAZIONE "CECI" Via G.P. Marinelli, n. 3, 60021 Camerano (AN) SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI (art. 279, c. 1, lett. f) DPR 5.10.2010, n. 207) Lì.. IL

Dettagli

tra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato

tra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato SERVIZI COMUNALI S.p.A. CONTRATTO DI SMALTIMENTO Rifiuti solidi urbani e assimilati tra con sede legale in n., codice fiscale e partita I.V.A. n., in persona del Suo Legale Rappresentante sig. (di seguito

Dettagli

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia Il presente modello deve essere

Dettagli

LICENZA D USO di SOFTWARE

LICENZA D USO di SOFTWARE LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239

Dettagli

CONTRATTO DI AGENZIA...., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se

CONTRATTO DI AGENZIA...., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se Ent 5 CONTRATTO DI AGENZIA Con la presente scrittura privata, fra i sigg.:..., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se trattasi di società di capitali indicare

Dettagli

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO RM del 23 settembre 1991 Ordinanza personale ausiliario e avventizio del Comune di Paradiso pag. 1 ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO

Dettagli

Assicurazione: RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE Amministratori, Dirigenti e Dipendenti Amm.vi e Tecnici COMUNE DI COLLESANO

Assicurazione: RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE Amministratori, Dirigenti e Dipendenti Amm.vi e Tecnici COMUNE DI COLLESANO COMUNEDICOLLESANO CAPITOLATOSPECIALEperl'ASSICURAZIONEdella ResponsabilitàCivileperlePerditePatrimoniali Assicurazione:RESPONSABILITÀCIVILEPATRIMONIALE Amministratori,DirigentieDipendentiAmm.vieTecnici

Dettagli

Assicurazioni RC Professionali

Assicurazioni RC Professionali Proposta di assicurazione R.C. per gli Amministratori, Dirigenti e Sindaci di Società. TAILOR MADE La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA É UP O L I S LOMBAR D I A I STI T UT O SUP E R I O R E P E R L A RIC E R C A, L A STAT I S T I C A E L A F O R M AZ I O N E REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA Indice

Dettagli

C o m u n e d i B a r i DISCIPLINARE DI GARA

C o m u n e d i B a r i DISCIPLINARE DI GARA C o m u n e d i B a r i DISCIPLINARE DI GARA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI EURO 7.500,00, PREVISTA NELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO PERIODO 6.11.2012-6.11.2013.

Dettagli

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA (per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs.

Dettagli

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (Prov. NA)

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (Prov. NA) COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (Prov. NA) CONVENZIONE PER L INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO DEI LAVORI DI manutenzione istituti scolastici e immobili comunali, comprensive degli impianti

Dettagli

Servizi per l Autopubblicazione in formato digitale Condizioni e Termini per la Prestazione dei Servizi

Servizi per l Autopubblicazione in formato digitale Condizioni e Termini per la Prestazione dei Servizi Servizi per l Autopubblicazione in formato digitale Condizioni e Termini per la Prestazione dei Servizi Nel presente documento sono elencati i termini e le condizioni che disciplinano i rapporti tra 9am,

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara Istituto Nazionale Previdenza Sociale ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara ALLEGATO AL CONTRATTO ATTO DI

Dettagli

DIVISIONE: [ ] MILANO [ ] LA PREVIDENTE [ ] NUOVA MAA [ ] ITALIA AGENZIA DI:

DIVISIONE: [ ] MILANO [ ] LA PREVIDENTE [ ] NUOVA MAA [ ] ITALIA AGENZIA DI: GENNAIO2013 DIVISIONE: [ ] MILANO [ ] LA PREVIDENTE [ ] NUOVA MAA [ ] ITALIA AGENZIA DI: COD. Il presente questionario deve essere compilato in tutte le sue parti. La Società s'impegna a fare uso riservato

Dettagli

O B x P A O C Dove: [O B : offerta più bassa] [P A : punteggio massimo attribuibile] [O C : offerta a confronto]

O B x P A O C Dove: [O B : offerta più bassa] [P A : punteggio massimo attribuibile] [O C : offerta a confronto] ALLEGATO 1 I punteggi saranno assegnati come segue: A) PREZZO Massimo Punteggio= 70 PUNTI B) QUALITÀ Massimo Punteggio= 30 PUNTI A) PREZZO: Premio annuo lordo riportato nell offerta economica dell Allegato

Dettagli

Regolamento per la disciplina e la gestione dei sinistri su patrimonio provinciale PREMESSA ART.1. ART.2 La richiesta di risarcimento danni

Regolamento per la disciplina e la gestione dei sinistri su patrimonio provinciale PREMESSA ART.1. ART.2 La richiesta di risarcimento danni Regolamento per la disciplina e la gestione dei sinistri su patrimonio provinciale PREMESSA I cittadini che ritengono di aver subito un danno ingiusto a seguito di un fatto riconducibile alla responsabilità

Dettagli

DUAL Ambiente e Sicurezza

DUAL Ambiente e Sicurezza DUAL Ambiente e Sicurezza Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale per Addetti alla Consulenza Ambientale e Sicurezza sul Lavoro La seguente Proposta di assicurazione è in relazione

Dettagli

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 Convenzione 94 CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal

Dettagli

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Dettagli

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 COMUNICATO DEL 31 GENNAIO 2002 La Zoccatelli Assicurazioni ha fatto presente

Dettagli

Polizza Incendio a Copertura di Mutuo

Polizza Incendio a Copertura di Mutuo MutuoLiguria Polizza Incendio a Copertura di Mutuo DEFINIZIONI Nel testo si intende: Assicurato: Assicurazione: Contraente: Esplosione: Fabbricato: Incendio: Indennizzo: IVASS o ISVAP: Scoppio: Sinistro:

Dettagli

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli