Decreto 20 novembre 1810, n Disposizioni sulle bonificazioni dei terreni paludosi e vallivi. DELLA BONIFICAZIONE DE TERRENI PALUDOSI E VALLIVI

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1 Decreto 20 novembre 1810, n Disposizioni sulle bonificazioni dei terreni paludosi e vallivi. Napoleone i ecc., Imperatore de Francesi, Re d italia ecc.; Eugenio Napoleone di Francia, Vicerè d italia, Principe di Venezia ecc.; abbiamo decretato e decretiamo: TITOLO I DELLA BONIFICAZIONE DE TERRENI PALUDOSI E VALLIVI Art. 1. La proprietà delle paludi è sottoposta a regole particolari. Il governo ordina le bonificazioni che giudica utili o necessarie. Art. 2. Le bonificazioni, sia per asciugamento, sia per colmata, si eseguiscono dallo stato o dai proprietarj o da speciali intraprenditori che ne ottengono il permesso dal governo. Art. 3. Riguardo alle bonificazioni che interessano i proprietarj, se essi si determinano spontaneamente ad intraprenderle, ne presentano all approvazione del governo il piano di esecuzione; in caso diverso vien loro rimesso l ordine di doverle eseguire entro un determinato tempo, e si comunica loro il relativo piano di esecuzione. Art. 4. Quelli tra i proprietarj che non credessero del loro interesse di intraprendere i relativi lavori, ne fanno la dichiarazione entro tre mesi dall epoca dell ordine ricevuto. Art. 5. I possessori della maggior parte del terreno da bonificarsi possono, col mezzo della direzione d acque e strade, obbligare i dissenzienti a concorrere alla rispettiva quota di spesa, o a vendere il fondo o a cederlo agl interessati, mediante l indennizzazione di diritto. La preponderanza degl interessati è determinata dalla superficie del possesso, ed in caso di parità di superficie, dal numero delle persone interessate. Art. 6. Allorché una palude appartenga ad un solo proprietario, ovvero allorchè tutti i proprietarj sieno d accordo, la Concessione della bonificazione sarà sempre loro accordata, purchè si sottopongano ad eseguirla nell intervallo di tempo stabilito, e conformemente ai piani adottati dal governo. Art. 7. Se la palude appartiene ad un proprietario ovvero ad una riunione di proprietarj che non sì sottopongano a bonificarla nello spazio e secondo il piano adottato ovvero che non eseguiscano le condizioni alle quali si saranno obbligati, sia che i proprietarj non si trovino tutti d accordo, sia che tra i detti proprietarj si trovi esservi uno o più comuni, la concessione della bonificazione avrà luogo in favore di quelli, la proposizione de quali sarà riconosciuta più vantaggiosa dal governo. Le proposizioni fatte dai comuni proprietarj o da un certo numero di proprietarj saranno preferite a condizioni eguali. Art. 8. La domanda di concessione per parte degl intraprenditori si presenta alla direzione generale, ed indica la quantità. precisa dei terreni da bonificarsi, gli attuali rispettivi proprietarj, il numero d anni in cui l opra dovrà essere compiuta, e l offerta d un idonea sicurtà con cui garantire l adempimento degli obblighi che sì assumono. Art. 9. La direzione fa pubblicare la domanda nei luoghi ove esistono i terreni da bonificarsi e nel capoluogo del dipartimento; prescrive agli interessati il termine di tre mesi entro i quali debbono dichiarare se intendano di eseguire a proprie spese i lavori di miglioramento, diffidandoli che in caso diverso proporrà al governo la concessione della domanda. 1

2 Art. 10. Trascorso questo termine senza che i proprietarj abbiano dichiarato di voler intraprendere i relativi lavori, la direzione generale stabìlìsce in concorso dei petenti il piano della bonificazione e le cautele della concessione, rimettendone il progetto al ministero dell interno che lo sottoporrà alla nostra approvazione, sentito il consiglio di stato. Art. 1l. -. Il piano è rilevato, verificato ed approvato a spese degl intraprenditori. Si descrive nel medesimo la proprietà e periferia d ogni terreno, e vi si uniscono i profili e le livellazioni necessarie. Se quelli che avranno fatta la domanda, e fatto levare o verificare i piani, non ottengono la concessione, verranno rimborsati da quelli ai quali sarà definitivamente accordata. Titolo II DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE, QUALITÀ E DEL VALORE DI STIMA DE TERRENI PALUDOSI DA BONIFICARSI Art. 12. Allorchè il governo intraprende i lavori di bonificazione, o ne accorda la concessione, si procede col rnezzo della prefettura alla nomina di alcuni deputati i quali sono scelti fra i maggiori possidenti de terreni paludosi da bonificarsi. I deputati saranno almeno in numero di tre, ed al più dì nove. Art. 13. I deputati presentano la nomina di un perito al prefetto del dipartimento. I concessionarj ne nominano un altro, ed il prefetto un terzo. Art. 14. Se la bonificazione si fa per conto dello stato, il prefetto nomina il secondo perito, ed il terzo è nominato dal ministro dell interno. Art. 15. Le terre paludose da bonificarsi sono divise in più classi, il numero delle quali non sarà maggiore di dieci. Queste classi si formano secondo i diversi gradi di sommersione dei terreni. Se il valore delle parti dei terreni paludosi risulti diverso per cagioni diverse dal grado di sommersione, in questo caso soltanto le classi sono formate indipendentemente dei gradi di sommersione, ma sempre in modo che tutte le terre dello stesso valore presunto siano poste nella medesima classe. Art. 16. Il perimetro delle diverse classi è delineato dai periti nel piano catastale che avrà servito di base all impresa. Art. 17. Il piano così preparato viene sottoposto all approvazione del prefetto. Art. 18. Il piano rimane depositato nella segreteria della prefettura per un mese. S invitano con pubblici avvisi gl interessati all esame del piano, ed a produrre i loro rilievi sulla esattezza, sul calcolo dei limiti sin dove si estenderanno gli effetti della bonificazione, e sulle divérse classi delle terre. Art. 19. In seguito alle premesse cautele ed alle risposte degl intraprenditori e dei periti, il prefetto può ordinare quelle verificazioni che crederà convenienti, giovandosi degl ingegneri del corpo reale d acque e strade. Art. 20. Nel caso in cui gl interessati persistano nei loro riclami, si procede alla regolare decisione in via amministrativa a termini del decreto di S. M. 8 giugno 1805, e del terzo statuto costituzionale. 2

3 Art. 21. Quando i piani saranno stati definitivamente stabiliti, i due periti nominati dai proprietari e dagl intraprenditori si portano sopra il luogo, e dopo di aver raccolto tutte le notizie necessarie, procedono ad apprezzare ciascuna delle classi componenti i terreni paludosi, avuto riguardo al loro valore reale, alla somma della stima calcolata nello stato di paludi, senza occuparsi di una stima individuale di ciascuna proprietà. I due periti eseguiscono queste stime in presenza del terzo perito nominato dal prefetto, il quale decide in caso di discordia. Nel caso contemplato all art. 14 concorrono alle operazioni indicate il perito nominato dai proprietari e uno nominato dal prefetto; ed eseguiscono le stime in presenza di un terzo perito nominato dal ministro dell interno. Quest ultimo in caso di discordia decide. Art. 22. I processi verbali della stima per classi rimangono depositati per un mese alla prefettura. Si prevengono gl interessati con avvisi pubblici, ed in caso di reclamo giudica il consiglio di prefettura colla forma delle cause dì pubblica amministrazione. In ogni caso la stima sarà assoggettata al consiglio di prefettura, il quale sentito uno o più ingegneri del corpo reale d acque e strade, passerà a sanzionarla od a rettificarla. Esso potrà decidere a favore e contro il parere dei periti. Art. 23. Tosto che la stima è definitivamente stabilita, s incominciano i lavori della bonifìcazione, i quali sono continuati ed ultimati nei tempi determinati dall atto di concessione e sotto le pene espresse nel medesimo. TITOLO III DELLE TERRE PALUDOSE NEL TEMPO DEI LAVORI DI BONIFICAZIONI Art. 24. Allorchè la bonificazione non può essere compiuta in tre anni, e l ostacolo dipenda dalla vasta superficie delle paludi o dalla difficoltà e lentezza delle opere, l atto di permesso potrà attribuire agl intraprenditori una parte del prezzo dei prodotti dei fondi che saranno stati i primi a trarre profitto dai lavori. Art. 25. Le contese che potrebbe promuovere in questa parte l atto di permesso, sono di pubblica amministrazione. TITOLO IV DELLE PALUDI DOPO LA BONIFICAZIONE E DELLA STIMA DEL LORO VALORE Art. 26. Quando i lavori eseguiti per conto del governo o mediante permesso sono terminati, si vetificano e si deviene alla relativa consegna. Art. 27, Nel caso di riclami si procede col metodo de giudizi di pubblica amministrazione. Art. 28. Allorché sarà stata approvata e collaudata la ricognizione dei lavori, i periti indicati rispettivamente agli articoli 14 e 21, accompagnati dal terzo perito, secondo i casi nominati dal prefetto o dal ministro dell interno, procedono di concerto a classificare i terreni bonificati, secondo il nuovo loro valore e la qualità di coltura di cui saranno suscettibili. Art. 29. Il riparto per classi è verificato stabilito, accompagnato da una stima colle stesse forme poc anzi prescritte pel riparto e per la stima dei terreni paludosi da bonificarsi. 3

4 TITOLO V REGOLA PEL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DOVUTE DAI PROPRIETARJ Art. 30. Stabilita definitivamente la stima dei fondi bonificati, gl intraprenditori presentano alla prefettura un prospetto contenente: 1 I nomi dei proprietarj: 2 La quantità superficiale delle lo proprietà; 3 Le classi nelle quali trovasi posta ciascuna proprietà, tutto rilevato sopra il piano catastale; 4 La prima stima calcolata in ratione della superficie delle classi; 5 La somma del nuovo valore della proprietà dopo seguita la bonificazione, regolata dalla seconda stima e dal secondo riparto in classi; 6 Finalmente la differenza tra le stime. Art. 31. Se rimangono nelle paludi parti di terre che non abbiano potuto essere bonificate, queste non danno alcun titolo di compenso agli intraprenditori. Art 32. La somma totale del maggior valore conseguito con miglioramento è divisa tra i proprietari ed il concessionario in quelle quote che saranno state determinate nell atto di permesso. Art. 33. Quando la bonificazione è eseguita dallo stato, le relative spese sono regolate a norma del disposto dall articolo 58 del decreto 6 maggio Art. 34. I proprietarj sono descritti in un ruolo in cui è determinata la rispettiva indennità dovuta a favore di chi ha eseguita la bonificazione. Questo ruolo, desunto dal piano contemplato negli articoli precedenti e riconosciuto dal consiglio di prefettura, sarà pubblicato dal prefetto con un avviso il quale indica le rate del pagamento colle rispettive scadenze, se trattasi di lavori intrapresi direttamente dallo stato, ed è accompagnato dalla comnminatoria che, in caso di non eseguito le partite vengono date in iscossa al ricevitore. Lo stesso avviso costituisce ai debitori il termine perentorio di un mese a dichiarare il modo con cui intendono soddisfare il proprio debito costituito verso gl intraprenditori o concessionarj. Art. 35. I proprietari possono esentarsi dal pagamento in danaro col rilascio di una porzione corrispondente de fondi, calcolato sul dato dell ultima stima: in questo caso pagano soltanto la tassa d una lira pel registro dell atto traslato di proprietà. Art. 36. Se i proprietarj non vogliono rilasciare i fondi in natura, pagano sulla quota del capitale da essi dovuta il quattro per cento netto. Questo capitale è affrancabile sempre ed in quote le quali non siano minori di un quinto. Art 37. Le indennità dovute ai concessionari pel maggior valore risultante dal miglioramento sono privilegiate sopra tutto il maggior valore, col solo obbligo di far trascrivere l atto di permesso nell ufficio o negli uffici delle ipoteche del circondario o dei circondarj ove sono situate le paludi bonificate. Art. 38. L ipoteca di qualsivoglia individuo iscritto prima della bonificazione è ristretta per mezzo della trascrizione ordinata dall articolo precedente ad una parte di proprietà eguale in valore al primo valore di stima dei terreni bonificati. 4

5 Art. 39. In ogni caso il ruolo contemplato dall articolo godrà del privilegio fiscale, e potrà farsi eseguire dal prefetto col mezzo dei pubblici ricevitori dell imposta diretta. Art. 40. L elenco dei debitori col documento comprovante che l avviso accennato nell articolo è stato pubblicato, viene rimesso dal prefetto al minìstro delle finanze. Art. 41. In pendenza della mora de pagamenti lo stato acquisterà il privilegio dell ipoteca accordata ai concessionarj dagli articoli 37 e 38, facendo trascrivere il decreto che ordinò la bonificazione nell ufficio o negli uffici delle ipoteche del circondario o dei cirondarj dove sono le paludi bonificate. Art. 42. È lecito a chiunque di chiedere il permesso di bonificare de fondi paludosi e vallivi che fossero in proprietà del demanio dello stato, qualora si obblighi a farlo entro un determinato tempo e ne garantisca l adempimento. Art. 43. Il governo in questi casi facilita sul modo e sul tempo del pagamento del prezzo de fondi paludosi e vallivi, secondo le circostanze ed in vista de progetti che verranno a noi presentati dal ministro dell interno. TITOLO VI DELLA CONSERVAZIONE DEI LAVORI Art. 44. Nel tempo dei lavori, i canali, fossi, scoli, argini ed altre opere relative ai medesimi sono mantenute e custodite a spese degl intraprenditori. Art. 45. Dal momento in cui sono consegnati i lavori a proprietarj dei fondi bonificati, il mantenimento e la custodia stanno a carico de medesimi. Art. 46. Le prefetture, col mezzo degl ingegneri del corpo reale d acque e strade, procedono a stabilire tanti circondarj quanti sieno compartibili colla quantità e coi rapporti de terreni bonificati, ed organizzano le rispettive società de proprietarj interessati coi metodi prescritti dal decreto nostro 20 maggio 1806 sulle società degl interessati negli scoli. Art. 47. Il ministro dell interno, sopra rapporto della direzione generale delle acque e strade, approva o rettifica i progetti di tali circondarj ed i regolamenti delle rispettive loro delegazioni, facendole sorvegliare dagli ingegneri del corpo. TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI Art. 48. Ove il piano di bonificazione, di cui si è parlato all art. 17, si estenda a più dipartimenti, esso è trasmesso tutto intero ad ognuno de prefetti rispettivi. Hanno luogo presso ogni prefettura le disposizioni prescritte nell articolo 18, e la approvazione del medesimo è riservata al ministro dell interno, sentita la direzione generale d acque e strade. Art. 49. Allorché si tratterà di bonificazione di vaste ed estese paludi che appartengano al territorio di più dipartimenti, una speciale commissione apposita, composta d individui di diversi dipartimenti interessati, disimpegnerà le funzioni che dal presente decreto vengono attribuite ai 5

6 consigli di prefettura. I reclami contro l operato di tale commissione sono decisi colle forme prescritte per le cause di pubblica amministrazione. Art. 50. Nel caso contemplato dall articolo precedente, sentiti i prefetti dei dipartimenti ove esistano le paludi da bonificarsi, viene proposto quel numero d individui che si crederà necessario a formare la commissione. Art. 51. Tali individui saranno scelti tra le persone de diversi dipartimenti interessati che conoscano la località ed i diversi oggetti sopra i quali dovranno pronunziare. La nomina sarà fatta da noi. Art. 52. Il modo per riunire i membri della commissione, l epoca delle sue sedute ed i luoghi ove si terranno le regole per la presidenza, la cancelleria e la custodia delle carte, le spese e finalmente tutto ciò che concerne la sua organizzazione, sarà determinato in ogni caso da un regolamento di pubblica amministrazione. Art. 53. Le quistioni che insorgessero in punto di proprietà saranno demandate ai tribunali civili, senza che in alcun caso possano sospendersi o ritardarsi i lavori. Art. 54. Quando per eseguire il miglioramento si tratterà di sopprimere dei molini od altri opifici, di mutarne la sede, di modìficare o regolare l elevazione delle loro acque, la necessità di farle sarà determinata dalla direzione generale sopra parere degl ingegneri del corpo reale. Il prezzo della stima è pagato dallo stato, quando esso intraprenda i lavori; e se i lavori sono intrapresi dai concessionarj, il prezzo della stima è pagato prima ch essi possano far cessare i mulini od altri opifici. Art. 55. Per l occupazione de terreni necessarj per l aprimento dei canali e rivi di disseccamento, i proprietarj vengono indennizzati a termini di ragione. Il ministro dell interno è incaricato dell esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi. 6

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