LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER LE AZIENDE PRODUTTRICI

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1 LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER LE AZIENDE PRODUTTRICI MERCOLEDI 04 MAGGIO 2016 ORE 16,00-18,00 AUDITORIUM CONFARTIGIANATO ASSIMPRESE VIALE AMENDOLA 56/D IMOLA (BO)

2 LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE REGISTRI DI CARICO E SCARICO, FORMULARI DEFINIZIONE DI RIFIUTO ART. 183 DEL D.LGS 152/06 Il rifiuto è una qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l obbligo di disfarsi» RIFIUTI URBANI Rifiuti domestici Rifiuti vegetali Rifiuti da spazzamento strade pericolosi SPECIALI NON pericolosi Da attività agricola, di costruzione/demolizione, da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali ecc. 1

3 RIFIUTI SPECIALI Rifiuti da attività agricola e agro-alimentare Rifiuti da attività di costruzione e demolizione Rifiuti da lavorazioni industriali Rifiuti da attività artigianali, commerciali, di servizio, sanitarie, macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete; Veicoli a motore; Combustibile derivato da rifiuti; PERICOLOSI ES. CER * emulsioni per macchinari CER * scarti di olio minerale per motori CER * batterie al piombo NON PERICOLOSI ES. CER 120,101 limatura metalli ferrosi CER imballaggi di carta / cartone CER mattonelle e ceramiche ATTRIBUZIONE DEL CODICE CER Il CER Codice Europeo dei Rifiuti, è un codice identificativo, che viene assegnato ad ogni tipologia di rifiuto in base alla composizione e al processo di provenienza. Il CER è composto da sei cifre. 2

4 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento mattoni mattonelle e ceramiche * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce legno, vetro e plastica legno vetro plastica * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame * miscele bituminose contenenti catrame di carbone miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce

5 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO/SCARICO L'Impresa, per poter smaltire correttamente i propri rifiuti speciali, dovrà tenere presso il luogo di produzione (se diverso dalla sede legale) il Registro di Carico/Scarico rifiuti (conforme al Decreto 1 aprile 1998, n. 148). Il reg istro dovrà essere vidimato prima del suo utilizzo dalla Camera di Commercio competente territorialmente. 4

6 COMPILAZIONE DELLA PAGINA INIZIALE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DITTA: Ragione Sociale della ditta, residenza o domicilio, codice fiscale, ubicazione dell esercizio; ATTIVITÀ SVOLTA: Produzione TIPO DI ATTIVITÀ: non va compilata REGISTRAZIONE: il numero e la data della prima registrazione, il numero e la data dell ultima registrazione (naturalmente questi dati verranno inseriti quando si conosceranno, pertanto non al momento della vidimazione) CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO sono solo dati informativi e non c è nulla da compilare Terza colonna Quantità: scrivere la quantità in kg, lt o m2. (Si consiglia in KG dovendo raggruppare i dati nel MUD che prevede come unità di misura solo il peso) Prima colonna (tipo di operazione) Scarico-Carico: barrare la casella di Carico del: inserire la data dell operazione di Carico N: il numero dell operazione. Seconda colonna (Caratteristiche del rifiuto) CER: scrivere il CER Descrizione: scrivere la descrizione del rifiuto Stato fisico: indicare il numero dello stato fisico del rifiuto, Classe di pericolosità: indicare la Classe di pericolosità (HP) corrispondente al rifiuto (Solo per i rifiuti pericolosi) 5

7 Terza colonna Quantità: scrivere la quantità del Rifiuto consegnato al Trasportatore e indicato nel formulario (se si tratta di uno Scarico riferito a più operazioni di Carico ci va la somma dei quantitativi di ogni singola operazione di Carico) Prima colonna (tipo di operazione) Scarico-Carico: barrare la casella di Scarico del: inserire la data dell operazione di scarico (che coincide di norma con la data di inizio trasporto) N: il numero dell operazione. Formulario: inserire il Numero e la data del Formulario Rifer. operazioni di carico: richiamare il numero del registro riferito all operazione di Carico dello stesso rifiuto. Possono anche esserci più operazioni di Carico per un unico Scarico. Seconda colonna (Caratteristiche del rifiuto) CER: scrivere il CER Descrizione: scrivere la descrizione del rifiuto Stato fisico: indicare il numero dello stato fisico del rifiuto, Classe di pericolosità: indicare la Classe di pericolosità (HP) corrispondente al rifiuto (Solo per i rifiuti pericolosi) Peso verificato a destino presente sulla IV copia del formulario 6

8 DEPOSITO TEMPORANEO Non può mai essere superiore a un anno deposito temporaneo : il raggruppamento dei rifiuti nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti al fine del trasporto in un impianto di trattamento. Il deposito temporaneo, per il quale non occorre autorizzazione, deve esse effettuato per categorie omogenee di rifiuto. I RIFIUTI PERICOLOSI: - Devono essere avviati al recupero/smaltimento con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito; - In alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti pericolosi in deposito temporaneo raggiunge i 10 mc. RIFIUTI NON PERICOLOSI: - Devono essere avviati al recupero/smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito; - In alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti pericolosi in deposito temporaneo raggiunge i 20 mc. REGISTRO CARICO / SCARICO I soggetti obbligati: Enti ed imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi; Enti ed imprese produttrici di rifiuti speciali NON pericolosi che svolgono attività artigianali ed industriali Trasportatori di rifiuti Recupero/ smaltimento Commercianti, intermediari di rifiuti pericolosi e non pericolosi Imprenditori agricoli produttori di rifiuti speciali pericolosi adempiono all obbligo con la conservazione progressiva per tre anni del formulario Soggetti non obbligati: Trasporto c/p dei rifiuti non pericolosi-cat.2bi. MUD Soggetti obbligati: Enti ed imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi; Enti ed imprese con più di 10 dipendenti produttori di rifiuti speciali NON pericolosi che svolgono attività artigianali ed industriali; Trasportatori; Recupero/smaltimento; Commercianti/intermediari di rifiuti senza destinazione Imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi con volume di affari anno > a 8000 Soggetti non obbligati: Trasporto c/p dei rifiuti non pericolosi-cat.2bis Professionisti che effettuano prestazioni sanitarie con produzione di rifiuti pericolosi SISTRI Soggetti obbligati: Enti ed imprese (anche agricole)produttrici di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti Trasportatori di rifiuti pericolosi; Attività di recupero/ smaltimento di rifiuti pericolosi 7

9 8

10 LE BUONE PRASSI PER LO STOCCAGGIO TEMPORANEO DEI RIFIUTI Informazioni sulla gestione del deposito temporaneo di rifiuti, le condizioni da rispettare, le indicazioni per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti, le targhe di identificazione DEPOSITO TEMPORANEO L. 125/2015 D. lgs. 152/2006 «il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti [ ]» (art. 183, comma 1, lett. m, d. lgs. 152/2006) «il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti [ ]» (art. 183, comma 1, lett. bb, d. lgs. 152/2006) LUOGO DI PRODUZIONE Art. 183, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 152/2006 (abrogato) Uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all interno di un area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti L. 125/2015 L intera area in cui si svolge l attività che ha determinato la produzione dei rifiuti trattandosi di una disposizione derogatoria e di favore, rispetto alla generale regola secondo la quale il deposito di rifiuti dev essere specificamente autorizzato, essa non può che essere interpretata in senso restrittivo. Gli Stati membri,., devono quindi adottare disposizioni sufficientemente rigorose per evitare che le imprese possano fare un uso abusivo della deroga prevista da tale direttiva in caso di deposito temporaneo». 1

11 LE 3 CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO 1) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; LE 3 CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO 2) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; DIVIETO DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI (art.187 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) vieta (ad esclusione di specifici casi preventivamente autorizzati nell ambito di attività di recupero/smaltimento di rifiuti) la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. 2

12 LE 3 CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO 3) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; ONERE DELLA PROVA DEL DEPOSITO TEMPORANEO L onere della prova in ordine alla sussistenza della condizioni fissate dalla legge per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria 3

13 REQUISITI TECNICI CHE DISCIPLINANO IL DEPOSITO TEMPORANEO Attualmente le Norme tecniche relative al deposito temporaneo dei rifiuti possono essere riconducibili a quelle contenute nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84 e s.m.i. che, al capitolo 4, con riferimento allo Stoccaggio provvisorio dei rifiuti, definisce puntuali criteri gestionali dei medesimi rifiuti. REQUISITI TECNICI CHE DISCIPLINANO IL DEPOSITO TEMPORANEO I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi (in generale possiamo estendere tale requisito a tutti i rifiuti pericolosi) devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. 4

14 REQUISITI TECNICI CHE DISCIPLINANO IL DEPOSITO TEMPORANEO I rifiuti incompatibili tra loro (a causa delle sostanze/miscele in essi contenute) e suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro. Tale accorgimento è il medesimo che viene adottato in sede di stoccaggio di sostanze chimiche e miscele. REQUISITI TECNICI CHE DISCIPLINANO IL DEPOSITO TEMPORANEO I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere posizionati su opportuni sistemi di contenimento ( bacini ); per quanto riguarda le dimensioni di tali bacini, occorre riferirsi alle seguenti indicazioni 5

15 REQUISITI TECNICI CHE DISCIPLINANO IL DEPOSITO TEMPORANEO Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi ha luogo in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio e, nel caso di parchi serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità pari al valore maggiore tra un terzo del volume complessivo di tutti i serbatoi e il volume del serbatoio maggiore. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi anti-traboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente (es. vasca di raccolta). REQUISITI TECNICI CHE DISCIPLINANO IL DEPOSITO TEMPORANEO Se lo stoccaggio di rifiuti ha luogo in cumuli, questi devono essere posti su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti e i cumuli devono essere protetti dall'azione degli agenti atmosferici (acque meteoriche al fine di evitare la formazione di percolato e vento, nel caso soprattutto di rifiuti allo stato fisico solido polverulento). 6

16 REQUISITI TECNICI CHE DISCIPLINANO IL DEPOSITO TEMPORANEO Se il deposito temporaneo ha luogo all esterno, è opportuno (ma non obbligatorio) proteggere i contenitori con idonee tettoie al fine di evitare l irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguente rischio di surriscaldamento e formazione di prodotti gassosi), nonché l accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento e/o nelle vasche di raccolta. REQUISITI TECNICI CHE DISCIPLINANO IL DEPOSITO TEMPORANEO Se invece il deposito è effettuato in un locale chiuso, sarà necessario garantire un areazione adeguata, soprattutto in relazione alle tipologie di rifiuti in deposito (es. solventi esausti volatili). 7

17 PRECAUZIONI GENERALI IN PRESENZA DI RIFIUTI PERICOLOSI I recipienti mobili (fusti, cisternette, scatole ecc) devono essere provvisti di: - Idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; - Accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; - Mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. PRECAUZIONI GENERALI IN PRESENZA DI RIFIUTI PERICOLOSI I recipienti, sia fissi sia mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio (ad esempio nel caso di rifiuti depositati in cassoni scarrabili che vengono periodicamente sostituiti all atto dell avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti). La Delibera non fornisce indicazioni specifiche circa il contenuto delle targhe di identificazione ma quelle utili potrebbero essere quelle riportate nelle Figure 8

18 PRECAUZIONI GENERALI IN PRESENZA DI RIFIUTI PERICOLOSI PRECAUZIONI GENERALI IN PRESENZA DI RIFIUTI PERICOLOSI dovranno essere identificate anche le aree adibite a deposito temporaneo, mediante opportuna cartellonistica; tali aree dovranno inoltre essere opportunamente delimitate. Facendo di nuovo riferimento alla definizione di luogo di produzione da intendersi come l intera area in cui si svolge l attività che genera i rifiuti, all interno di una stabilimento potranno essere presenti diverse aree adibite a deposito temporaneo dei rifiuti. Ovviamente ciascuna di esse dovrà rispettare i dettami delle norma tecniche sopra descritte, con particolare riferimento alla identificazione, presenza di coperture ove necessario ecc). 9

19 CONSIGLI PRATICI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI E PER SVERSAMENTI ACCIDENTALI In caso di deposito di rifiuti liquidi, dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di emergenza anti-spandimento, costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali rifiuti sversati. Se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà opportuno prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di sversamento accidentale. CONSIGLI PRATICI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI E PER SVERSAMENTI ACCIDENTALI È necessario usare sempre Dispositivi Individuali di Protezione (DPI): occhiali, guanti antitaglio e contro le aggressioni chimiche, mascherina per solventi, scarpe Antinfortunistica, protezione generica del corpo. In caso di incendio, indossare la maschera antigas con filtro assoluto ed utilizzare la coperta antifiamma prima di intervenire sull'incendio. Isolare il materiale incendiato ed intervenire con i mezzi di estinzione in dotazione. 10

20 ALCUNI ESEMPI - FILTRI OLIO Considerando che i filtri potrebbero dar luogo a fuoriuscita di liquidi è necessario collocarli in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. I filtri olio devono essere stoccati, previo appropriato svuotamento dei residui di olio in essi contenuto. ALCUNI ESEMPI - BATTERIE AL PIOMBO I contenitori per lo stoccaggio delle batterie devono essere in materiale non attaccabile dall'acido solforico corrosivo contenuto nelle batterie. I contenitori devono essere muniti di coperchio per evitare che altri sostanze possano finire anche accidentalmente a contatto con il rifiuti stoccati. I contenitori vanno posizionati in apposite aree di deposito temporaneo. Le aree di deposito temporaneo inoltre devono essere coperte e la base di deposito deve essere una superficie impermeabile (cemento, plastica, ecc.) protetta dagli agenti meteorologici e chiusa all'accesso di persone estranee. 11

21 ALCUNI ESEMPI - PNEUMATICI FUORI USO Le carcasse dei pneumatici, le camere d'aria ed i manicotti in gomma delle ruote dei veicoli possono essere stoccati in depositi temporanei allestiti in aree delimitate e coperte. L'area di stoccaggio deve avere la base impermeabile in cemento, facilmente pulibile protetta degli agenti meteorologici e chiusa all'accesso di persone estranee. È opportuno mantenere l'area di stoccaggio in ordine rimuovendo periodicamente i residui e le polveri di gomma e nerofumo che i pneumatici rilasciano nell'ambiente. ALCUNI ESEMPI - PNEUMATICI FUORI USO 12

22 ALCUNI ESEMPI - MATERIALI ASSORBENTI STRACCI CARTA SPORCA Bisogna distinguere i due casi in cui gli stracci e/o i materiali assorbenti siano contaminati o meno da sostanze pericolose. Avremo infatti due distinte categorie CER CER ( ) Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose. Bisogna semplicemente raccogliere in modo separato tali materiali e depositarli temporaneamente in contenitori in plastica in una certa area di stoccaggio. CER ( *) assorbenti, materiali filtranti stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose. Bisogna attivare tutte le buone pratiche di gestione dei rifiuti pericolosi ovvero, depositarli in contenitori chiusi (in plastica e/o di metallo) a tenuta stagna, per evitare che le sostanze pericolose possano fuoriuscire e rischiare di miscelarsi con altri rifiuti o altre sostanze. I contenitori vanno posizionati nelle apposite aree di deposito temporaneo. ALCUNI ESEMPI - ROTTAMI METALLICI, FERROSI E NON Tali rifiuti vanno collocati in appositi contenitori dotati di adeguata copertura. 13

23 SANZIONI ABBANDONO DI RIFIUTI sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 620 (PERICOLOSI). sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 155 (NON PERICOLOSI). Chiunque abbandona o deposita in modo incontrollato rifiuti sul suolo, è tenuto a procede alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Chiunque miscela categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile (art. 187). La mancata ottemperanza delle prescrizioni richiamate, comporta la pena dell'arresto fino ad un anno. SANZIONI ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con una ammenda da euro 2600 a euro Si applica la pena dell'arreso da uno a tre anni e l'ammenda da euro 5200 a euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. 14

24 SANZIONI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI Chiunque,., non comunica ovvero comunica in modo incompleto o inesatto la Dichiarazione MUD è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2600 a euro Se la comunicazione MUD è effettuato comunque entro due mesi dalla data di scadenza della presentazione (30 aprile di ogni anno), la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da euro 26 a euro 160. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro 93000; Per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità i limiti sono ridotti da euro 2070 a euro per i rifiuti pericolosi. Chi effettua il trasporto di rifiuti senza il dovuto formulario ovvero, con il formulario, ma con indicazioni incomplete o inesatte sulla natura del rifiuto trasportato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1600 a euro E' inoltre prevista la pena dell'art. 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. La stessa pena è applicata a chi nel trasporto dei rifiuti fa uso di un certificato falso di analisi merceologica del rifiuto. SANZIONI Qualora le informazioni contenute nella dichiarazione MUD o nel Registro di Carico e Scarico sono inesatte, ma i dati riportati in altre comunicazioni o negli altri documenti come i formulari o altre registrazioni contabili, consentono di ricostruire le informazioni dovute, la sanzione amministrativa applicata va da euro 260 a euro La stessa pena si applica se il formulario contiene informazioni inesatte o incomplete ma contiene tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti o di mancata conservazione dei registri e/o del formulario. I registri di carico e scarico dei rifiuti devono essere conservati per almeno 5 anni dalla data di ultima registrazione. 15

25 Non inquinare i pianeti buoni sono difficili da trovare (Anonimo) Grazie per l attenzione 16

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