- Inail: minimali per il Decertificazione ed istruzioni operative Lavoratori dello spettacolo e contribuzione

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1 Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DCB Pesaro n. 171 IN QUESTO NUMERO Pag 2 INAIL: minimali per il Decertificazione ed isruzioni operative 7 Lavoratori dello spettacolo e contribuzione Inps Contrattazione collettiva: rinnovi contrattuali marzo Giurisprudenza 27 Opinioni e commenti: Contributo di solidarietà 29 Scadenziario: principali scadenze maggio 2012

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3 Novità normative - Inail: minimali per il Decertificazione ed istruzioni operative Lavoratori dello spettacolo e contribuzione Contrattazione collettiva - Rinnovi contrattuali marzo Giurisprudenza - Infortunio sul lavoro - nota - - Infortunio e sicurezza sul lavoro - Malattie professionali - - Intermediazione ed interposizione nel lavoro - - Trattamento retributivo - - Aspetti previdenziali - - Licenziamento collettivo e crisi aziendali Opinioni e commenti - Contributo di solidarietà - 27 Scadenziario - Principali scadenze maggio TeamSystem Labour Review 171/2012 1

4 INAIL: MINIMALI PER IL 2012 Circolare Inail n. 16 del L Inps, con la Circolare n. 16 del , ha reso noti, come di consueto, i valori dei limiti minimi di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, rivalutati per l anno in corso nella misura del 2,7% e gli importi sui premi speciali unitari. I suddetti limiti sono stati adeguati, ove inferiori, ad Euro 45,70 (9,5% dell importo del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti, in vigore dal 1 gennaio 2012, pari ad Euro 481,00 mensili). Per la generalità dei lavoratori dipendenti il minimale giornaliero è pari ad Euro 45,70. Per gli operai agricoli il limite minimo di retribuzione giornaliera è aggiornato soltanto sulla base dell indice Istat, non dovendo lo stesso essere adeguato al superiore importo del minimale. Per l anno 2012 il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari ad Euro 40,65. Per talune categorie di lavoratori il premio deve essere adeguato sulla base di una retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, equivalente, dal luglio 2011, ad Euro 48,94 giornalieri ed Euro 1.223,43 mensili. Le categorie di lavoratori interessati da tale minimale sono: - i detenuti e gli internati; - gli allievi dei corsi di istruzione professionale; - i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità; - i lavoratori in tirocini formativi e di orientamento professionale; - i lavoratori sospesi dal lavoro, utilizzati in progetti formativi o di riqualificazione professionale. Per i familiari partecipanti all impresa familiare di cui all articolo 230-bis c.c. si applica, invece, la retribuzione convenzionale giornaliera di Euro 49,15 e mensile di Euro 1.228,76. Per i lavoratori a tempo parziale la base imponibile convenzionale è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo. La retribuzione oraria minimale si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a 6, anche se l orario di lavoro è distribuito in 5 ore settimanali). L importo così determinato si divide per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste per i lavoratori a tempo pieno. Pertanto se l orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l anno 2012 è pari ad Euro 6,86. La retribuzione oraria tabellare (paga base o minimo tabellare) si ottiene dividendo l importo della retribuzione annua tabellare, prevista dalla contrattazione, per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno. La retribuzione tabellare include anche le mensilità aggiuntive ad esclusione dei seguenti elementi: 1) contingenza, anche se conglobata nella paga base; 2) scatti di anzianità; 3) eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale. Una volta determinati i valori della retribuzione oraria minimale e della retribuzione oraria tabellare ai fini assicurativi deve essere scelto l importo più alto e tale importo convenzionale deve essere moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto. I lavoratori che abbiano stipulato un contratto di lavoro ripartito sono assimilati, ai fini del calcolo, ai lavoratori a tempo parziale; conseguentemente, per tale categoria di lavoratori si deve tenere presente la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dei contitolari del contratto di lavoro. Per i dirigenti la base imponibile è determinata dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita; si applica il criterio della retribuzione annuale convenzionale, divisibile in 300 giorni lavorativi. TeamSystem Labour Review 171/2012 2

5 Per i lavoratori facenti parte dell area dirigenziale con contratto part-time, si deve calcolare l importo orario del massimale di rendita da moltiplicare per l orario definito nel contratto di lavoro a tempo parziale. Dal 1 luglio 2011 la retribuzione convenzionale oraria ammonta ad Euro 11,36, quella giornaliera ad Euro 90,88 e quella mensile ad Euro 2.272,08. Per i lavoratori parasubordinati la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, da determinare ai sensi dell articolo 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. Poiché il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, ili minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi, invece che in giorni, al fine di confrontare i predetti valori con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per mesi, o frazioni di mesi, della durata del rapporto di collaborazione. L importo mensile risultante da questo confronto deve essere poi, moltiplicato per i mesi sopra indicati o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazioni. Dal 1 luglio 2011 il limite minimo dell imponibile mensile per i lavoratori parasubordinati corrisponde ad Euro 1.223,43 ed il massimale dell imponibile è di Euro 2.272,08. Nell ipotesi di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell anno solare e con un compenso non superiore ad Euro 5.000,00 (prestazioni occasionali), la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita e deve essere: - rapportata ai giorni di durata effettiva del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative; - rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative. Dal 1 luglio 2011 il limite minimo dell imponibile giornaliero corrisponde ad Euro 48,94 ed il massimale dell imponibile è di Euro 90,88. Per gli sportivi professionisti dipendenti la base imponibile è costituita dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e del massimale di rendita; conseguentemente, dopo aver applicato il criterio del calcolo della retribuzioni effettive minime, deve essere operato un confronto tra la retribuzione effettiva annua con il minimale ed il massimale di rendita. Dal 1 luglio 2011 il limite minimo dell imponibile annuale corrisponde ad Euro ,10 ed il massimale dell imponibile è di Euro ,90. DECERTIFICAZIONE ED ISTRUZIONI OPERATIVE Circolare Inps n. 47 del Con la circolare n. 47 del 27 marzo 2012 l Inps comunica le istruzioni organizzative ed operative in relazione alle nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive introdotte, attraverso la modifica di alcuni articoli del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa), dall articolo 15 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012). TeamSystem Labour Review 171/2012 3

6 Le istruzioni riguardano la Direttiva n. 14/2011 con cui il Ministero della Pubblica Amministrazione e della semplificazione ha dato attuazione alle molteplici novità introdotte dalla legge citata, con l obiettivo ultimo della completa decertificazione del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini. In forza di tali nuove disposizioni legislative, a partire dal 1 gennaio 2012, i certificati avranno validità soltanto nei rapporti tra privati, mentre le Pubbliche Amministrazioni non potranno più richiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni. La ratio che è alla base della modifica legislativa è il rafforzamento del principio secondo cui l amministrazione procedente deve acquisire d ufficio le informazioni utili necessarie allo svolgimento dell istruttoria, chiedendole all amministrazione che le detiene, liberando in tal modo i cittadini dal dover reperire e produrre le relative certificazioni. Novità normative Le novità introdotte dall articolo 15 della Legge n. 183/2011 sono le seguenti: a) le certificazioni rilasciate dalla PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide, ai sensi dell articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, ed utilizzabili soltanto nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i Gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall atto di notorietà. Dal 1 gennaio 2012 le Amministrazioni ed i Gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli, né richiederli; la richiesta o l accettazione costituirebbero, in difetto, una violazione dei doveri d ufficio, ai sensi dell articolo 74, comma 2 lettera a) del D.P.R. n. 445/2000 ed il funzionario che richieda o accetti tali documenti commette il illecito disciplinare; b) i certificati, ai sensi dell articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno riportare a pena di nullità la seguente frase: il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Le amministrazioni dovranno adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, a partire dal 1 gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l assenza della predetta dicitura; inoltre, il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata integra una violazione dei doveri d ufficio; c) le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione di dati o l accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile soprattutto al fine di consentire controlli, a campione, delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000; d) le Pubbliche Amministrazioni debbono rendere note attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l efficiente, efficace acquisizione d ufficio dei dati e per l effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione; e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni dalla richiesta, costituisce una violazione dei doveri d ufficio e viene presa in considerazione ai fini della misurazione e valutazione delle responsabilità, individuali o in concorso, degli autori della violazione; f) le Pubbliche Amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l acquisizione d ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. Chiarimenti dell Inps Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva, l Inps rammenta che la stessa deve essere sottoscritta dall interessato, può essere prodotta anche contestualmente all istanza, può essere presentata anche da persona diversa dal dichiarante, o inviata via fax, o trasmessa per via telematica ed ha la stessa validità del certificato o dell atto che sostituisce. TeamSystem Labour Review 171/2012 4

7 In particolare, è escluso l obbligo di far autenticare la sottoscrizione per tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze rivolte alla P.A.. Al proposito l articolo 43, comma 6 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa prevede che i documenti trasmessi da chiunque alla Pubblica Amministrazione tramite fax o altro documento telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte della legittima provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita dal documento originale. Alla luce di quanto esposto, l Inps sta implementando i canali telematici per l acquisizione d ufficio sia delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive delle amministrazioni competenti, che di tutti i dati e documenti che siano in possesso di altre pubbliche istituzioni. Infatti, le procedure di presentazione telematica delle istanze di servizio o prestazione consentono di prelevare, contestualmente all acquisizione dell istanza, dagli archivi dell Istituto e da quelli delle altre Pubbliche Amministrazioni in collegamento funzionale, gli elementi necessari all istruttoria, che il richiedente dovrà confermare o rettificare. Qualora questi siano carenti, per agevolarne la ricerca, le procedure richiederanno al cittadino di indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti e non soltanto gli elementi indispensabili per l individuazione dell ufficio pubblico. A titolo esemplificativo, l Istituto precisa che, allorché si renda necessario acquisire agli atti informazioni contenute in provvedimento dell autorità giudiziaria, che non rientrano nel novero di quelle che possono essere sostituite dal dichiarazioni del cittadino, allora quest ultimo ha l obbligo di fornire le indicazioni per il reperimento delle informazioni. Infine, il nuovo assetto normativo impone che le Amministrazioni procedenti non soltanto operino per assicurare la certezza degli atti, dei fatti e dei dati giuridicamente rilevanti, attraverso l acquisizione d ufficio delle informazioni necessarie, ma effettuino anche gli idonei controlli, anche a campione, previsti dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute dai soggetti interessati. A tal fine, come previsto dall articolo 43, comma 5 del D.P.R. n. 445/2000, le Amministrazioni procedenti potranno accedere direttamente, senza oneri, alle informazioni attinenti stati, qualità personali e fatti presso le amministrazioni competenti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza. Al riguardo, un efficace strumento per implementare la cooperazione telematica tra le varie Amministrazioni è previsto dall articolo 58, comma 2 del Codice dell Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), il quale ha disposto che le stesse concludano apposite convenzioni-quadro per disciplinare le modalità di accesso ai dati, sempre senza oneri a loro carico, in modo da ridurre al minimo le incombenze dei cittadini e delle imprese nella presentazione delle istanze di prestazione o di servizio. Fattispecie escluse dall autocertificazione In alcuni casi i principi esposti non sono attuabili. L articolo 49, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 non è stato modificato dall articolo 15 in esame; pertanto, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità Cee, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Inoltre, per quanto concerne il DURC, ovvero il Documento Unico di Regolarità contributiva, l Inps ha precisato che il Ministero del Lavoro, nel confermare la precedente disciplina, ha chiarito una volta per tutte che la nuova normativa, ed in particolare l articolo 44-bis del D.P.R. n. 445/2000 definisce esclusivamente una modalità di acquisizione del DURC da parte delle Pubbliche Amministrazioni senza, tuttavia, intaccare il principio per cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (Inail, Inps, Cassa Edile) non possono essere sostituite da un autocertificazione, la quale non può insistere su fatti, né su status, tantomeno su qualità personali. Peraltro, come precisato nel Messaggio n del , il Ministero ha chiarito l inapplicabilità dell articolo 40, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in quanto nei casi previsti dal Legislatore e, in TeamSystem Labour Review 171/2012 5

8 particolare, dall articolo 90, comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008, il DURC può essere espressamente presentato dai privati alla Pubblica Amministrazione. Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne il certificato di agibilità relativo alle imprese del settore dello spettacolo, iscritte alla Gestione ex Enpals e per le attestazioni di regolarità contributiva in generale, nonché per la certificazione di esposizione all amianto rilasciata dall Inail e per i verbali relativi ad accertamenti medico legali redatti da strutture sanitarie pubbliche, in quanto documenti rilasciati all esito di valutazioni di organismi tecnici. La circolare precisa, inoltre, che, quanto previsto per i verbali di invalidità civile, (articolo 4, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), possa essere esteso al certificato di esposizione all amianto ed ai verbali di invalidità ordinaria. Pertanto, tali documenti possono presentati in copia, con dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà sulla conformità all originale, resa dall istante ai sensi dell articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000, il quale deve, altresì, dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato. Modalità di acquisizione delle informazioni L articolo 15 della Legge 12 novembre 211, n. 183 ha riformulato l articolo 43, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, prevedendo che: le Amministrazioni Pubbliche ed i Gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall interessato. A ciò deve aggiungersi il fatto che l articolo 7, comma 2 lettere g) e h) della Legge , di conversione del D.L , n. 70, prevede il divieto per gli enti previdenziali ed assistenziali di richiedere informazioni già disponibili nei propri sistemi operativi. Da ciò ne discende che, dal combinato disposto degli articoli 40 e 43 del citato D.P.R. n. 445/2000, l intento del Legislatore è quello di incidere, in termini sostanzialmente preclusivi, sull istituto della certificazione, senza intaccare la facoltà delle Amministrazioni Pubbliche di richiedere l autocertificazione al fine di evitare un aggravio del procedimento. Conseguentemente, la circolare in esame prevede anche per l Inps la possibilità, come per tutte le Pubbliche Amministrazioni procedenti, di accettare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, e di ricorrere all istituto della autocertificazione. Dunque, fermo restando che il reperimento diretto delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari allo svolgimento dei procedimenti d ufficio, assume il carattere dell ordinarietà, l Istituto, ove ritenuto opportuno, può richiedere dichiarazioni sostitutive di certificazioni (articolo 46) o di atti di notorietà (articolo 47), nell interesse del migliore e più rapido perfezionamento del procedimento. Per quanto concerne, in particolare, gli interventi del Fondo di garanzia, in attesa della definizione delle procedure per il collegamento telematico con i Tribunali, il richiedente, per la pronta liquidazione della prestazione, è tenuto a presentare le seguenti dichiarazioni: - che il suo credito sia stato ammesso allo stato passivo, reso esecutivo con decreto del Giudice Delegato del fallimento; - che il credito ammesso allo stato passivo non sia stato oggetto di opposizione-impugnazione ai sensi dell articolo 98 L.F. commi 2 e 3, o in caso di concordato preventivo, che lo stesso non è stato appellato o reclamato dinnanzi alla Corte di Appello, salvo che il responsabile della procedura concorsuale non fornisca la propria dichiarazione, esonerando in tal modo il lavoratore. TeamSystem Labour Review 171/2012 6

9 LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E CONTRIBUZIONE 2012 Circolare Inps n. 21 del L Inps, con la circolare n. 21 del , ha reso noti per l anno 2012 i nuovi importi dei minimali e del massimale di retribuzione imponibile giornaliera, del massimale di retribuzione annua imponibile, del contributo di solidarietà, dell aliquota aggiuntiva dell 1%, delle aliquote contributive dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti. Si rammenta al proposito che con la Circolare n. 3 del 13 gennaio 2012 l Inps ha fornito le prime indicazioni operative relativamente al disposto dell articolo 21 del D.L. n. 201/2011 (Decreto Monti) che ha disposto la soppressione dell Inpdap e dell Enpals ed il trasferimento delle relative funzioni all Inps, che, pertanto, succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti previdenziali soppressi. Lavoratori dello spettacolo Massimale annuo della base contributiva e pensionabile e massimale di retribuzione giornaliera imponibile Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall articolo 2, comma 18, della Legge , n. 335, rivalutato in base all indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'istat nella misura del 2,7%, è pari, per l anno 2012, ad Euro ,00. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad Euro 700,93. Pertanto, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati: ANNO 2012 Fasce di retribuzione giornaliera Massimale di retribuz. giornaliera imponibile Giorni di accredito Da euro Ad euro Euro Contribuzione 700, ,87 700, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 In poi 5.607,44 8 Contributo di solidarietà Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il contributo di solidarietà ai sensi dell articoli 1, commi 8 e 14 del D.Lgs n. 182/1997, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l anno 2012, ad Euro ,00. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera. TeamSystem Labour Review 171/2012 7

10 Si rammenta che, in entrambe le ipotesi, il contributo di solidarietà ai sensi dell articolo 1, commi 8 e 14, del D.Lgs , n. 182, si applica nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore. Aliquota aggiuntiva 1% Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, l aliquota aggiuntiva (1%) a carico del lavoratore, di cui all articolo 3-ter, del D.L , n. 384, convertito nella Legge , n. 438, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l anno 2012, l importo di Euro ,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile, pari a Euro ,00. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, l aliquota aggiuntiva (1%) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l anno 2012, l importo di Euro 141,68 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera sopra illustrate. Sportivi professionisti Massimale annuo della base contributiva e pensionabile e massimale di retribuzione giornaliera imponibile Per gli sportivi professionisti iscritti all Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall articolo 2, comma 18, della Legge , n. 335, rivalutato in base all indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'istat nella misura del 2,7%, per l anno 2012, è pari ad Euro ,00. Per gli sportivi professionisti già iscritti all Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad Euro 308,17. Contributo di solidarietà Il contributo di solidarietà introdotto dall articolo 1, commi 3 e 4, del D.Lgs , n. 166, è dovuto: - sulla parte di retribuzione annua eccedente l importo di Euro ,00 e fino all importo annuo di Euro ,00 per gli sportivi professionisti iscritti all Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie; - sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente per l anno 2012 l importo di Euro 308,17 e fino all importo giornaliero di Euro 2.246,98 per gli sportivi professionisti già iscritti all Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie. Si rammenta che il contributo di solidarietà è dovuto nella misura dell 1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore. Aliquota aggiuntiva 1% Per gli sportivi professionisti iscritti all Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, l aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore), di cui all articolo 3-ter, D.L. n. 384/1992, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l anno 2012, l importo di Euro ,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di Euro ,00. TeamSystem Labour Review 171/2012 8

11 Per gli sportivi professionisti già iscritti all Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, l aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l anno 2012, l importo di Euro 141,68 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a Euro 308,17. Assunzioni agevolate Per quanto riguarda la contribuzione Ivs, che deve essere versata dal datore di lavoro che abbia instaurato rapporti di lavoro agevolati, la cui normativa di riferimento prevede che i contributi da versare siano corrispondenti a quelli previsti per gli apprendisti, fermo restando quanto dovuto per la quota a carico del lavoratore, la circolare precisa che l aliquota rimane fissata al 10%. Aliquote contributive L articolo 1, comma 769 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007) ha disposto, con effetto dal 1 gennaio 2007, l aumento di 0,30 punti percentuali dell aliquota a carico del lavoratore per finanziare l Assicurazione Generale Obbligatoria e le forme sostitutive ed esclusive della medesima. La norma prevede, inoltre, che, in conseguenza del predetto aumento, il totale delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro non possa superare il 33%. Il predetto aumento non si applica alle aliquote contributive previste per tersicorei e ballerini iscritti all Enpals successivamente alla data del (35,70%). Di seguito si riportano le aliquote contributive per l anno 2012, già in vigore dal 1 gennaio Sportivi professionisti - aliquote contributive per il 2012 Categoria lavoratori Lavoratori iscritti dopo il 31/12/95 a forme pensionistiche obbligatorie Lavoratori già iscritti al 31/12/95 a forme pensionistiche obbligatorie Cod. Tab. Cod. Caus. Datore di lavoro Lavoratore Totale T ,81 9,19 33,00 Z ,81 9,19 33,00 Lavoratori dello spettacolo - aliquote contributive per il 2012 Categoria lavoratori Lavoratori iscritti dopo il 31/12/95 a forme pensionistiche obbligatorie Lavoratori già iscritti al 31/12/95 a forme pensionistiche obbligatorie Tersicorei e ballerini iscritti all Enpals al 31/12/95 privi di anzianità in altre gestioni pensionistiche obbligatorie Tersicorei e ballerini iscritti all Enpals dopo il 31/12/95 con anzianità in altre gestioni pens. obbligatorie Cod. Tab. Cod. Caus. Datore di lavoro Lavoratore Totale C ,81 9,19 33,00 Y ,81 9,19 33,00 R ,81 9,89 35,70 X ,81 9,89 35,70 Commenti a cura dell avv. Valentina Lo Bartolo TeamSystem Labour Review 171/2012 9

12 RINNOVI CONTRATTUALI MARZO 2012 Terziario - Accordo interconfederale In data , le Parti Sociali Confcommercio, con le rappresentanze delle OO.Ss. nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, avevano confermato la disciplina dell apprendistato professionalizzante di cui al CCnl Terziario (ivi compreso quello con formazione esclusivamente aziendale), fino alla scadenza del termine di 6 mesi dal 25 ottobre 2011, e si erano impegnate a garantire, fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dal D.Lgs n. 167/2011 (T.U. sull apprendistato), un entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle regolamentazioni regionali. Con l Accordo Interconfederale , che decorre dal 26 aprile le Parti nell ambito delle competenze attribuite alla contrattazione collettiva dal D.Lgs. n. 167/2011, hanno regolamentato l istituto dell apprendistato. L accordo interessa tutti gli apprendisti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi. La materia è disciplinata soltanto dal contratto nazionale ed eventuali accordi di 2 livello devono ritenersi non più applicabili; anche gli accordi territoriali che prevedono durate superiori o livelli e mansioni inferiori rispetto a quanto definitivo dall accordo debbono ritenersi automaticamente allineati all accordo stesso. Il contratto di apprendistato è a tempo indeterminato, distinto nelle seguenti tipologie: - TIPO A: apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale; - TIPO B: apprendistato professionalizzante o contratto a mestiere; - TIPO C: apprendistato di alta formazione e ricerca. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare il periodo di prova, la durata, l inquadramento iniziale, intermedio e finale e la qualifica di destinazione. Il piano formativo deve essere definito entro 30 giorni dalla stipula (tipo B) o entro i termini individuati dai soggetti competenti (tipi A e C). Le cause di sospensione involontaria del rapporto (come ad esempio, malattia infortunio, ecc.), superiori a 30 giorni consecutivi, prorogano il termine di scadenza del contratto. In caso di recesso di una delle parti alla scadenza del contratto, è necessario un preavviso scritto di almeno 30 giorni, decorrenti dalla fine del periodo della formazione, in difetto, una indennità sostitutiva. Il numero degli apprendisti non può superare quello dei lavoratori specializzati e qualificati nelle aziende in servizio presso l azienda. Nelle aziende con meno di 3 dipendenti qualificati o specializzati possono essere assunti fino a 3 apprendisti. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o con contratto di alta formazione e ricerca i soggetti di età compresa tra i 18, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, e i 29 anni, nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale i giovani che abbiano compiuto i 15 anni e fino al compimento del 25 esimo anno di età. Agli apprendisti di età inferiore a 18 anni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale trova applicazione la disciplina del Ccnl Terziario in quanto compatibile. Nel contratto può essere pattuito un periodo di prova per un periodo non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato, inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione. L inquadramento ed il relativo trattamento economico sono determinati nella seguente modalità: - prima metà del periodo: 2 livello sotto quello di destinazione finale; - seconda metà del periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale. Per gli apprendisti assunti per l acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 6 livello del Ccnl, l inquadramento ed il conseguente trattamento economico sono riferite al 7 livello per la prima metà della TeamSystem Labour Review 171/

13 durata del rapporto di apprendistato. Alla fine del periodo di apprendistato il livello di inquadramento è quello corrispondente alla qualifica conseguita. Il contratto di apprendistato professionalizzante non può essere utilizzato dalle aziende che non abbiano mantenuto in servizio almeno l 80% dei lavoratori, il cui contatto di apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti, compresi i lavoratori somministrati, che abbiano svolto l intero apprendistato in azienda; a tale scopo non vengono computati i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione, abbiano esercitato la facoltà di recesso ed i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La predetta limitazione non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. L apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli 2 e 6 delle classificazione con esclusione delle seguenti figure: - archivista e protocollista; - dattilografo (con specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta); - aiutante commesso (5 livello); - addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), addetto all insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio (5 livello); - addetto all insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ad esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio (5 livello). E, inoltre, possibile instaurare rapporti di apprendistato professionalizzante anche con giovani in possesso del titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto all attività da svolgere. La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante è così fissata: Livelli Durata mesi 6 24 mesi E possibile una deroga alle superiori durate, per le figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi a 3 anni; l accordo specifica le figure professionali per le quali è ammessa una durata fino a 48 mesi. L accordo stabilisce i contenuti ed il periodo di durata della formazione che può essere interna od esterna all azienda. Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono i permessi, il periodo di malattia, il rapporto part-time, la previdenza ed assistenza integrativa. Formazione professionale - Ipotesi di Ccnl In data tra le Parti Sociali Forma, Cenfop da una parte, con le rappresentanze delle Oo.Ss. nazionali Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals Conf-Sal, è stata sottoscritta l ipotesi di accordo per gli TeamSystem Labour Review 171/

14 Operatori della formazione professionale convenzionata. L accordo avrà decorrenza dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 per la parte economica e normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono le seguenti: - Minimi tabellari (marzo 2012, settembre 2012, settembre 2013); - Progressione economica orizzontale (febbraio 2012). L ipotesi di accordo, secondo quanto divulgato dalle associazioni sindacali con comunicato unitario, deve essere sottoposta alla valutazione delle assemblee dei lavoratori per la definitiva sottoscrizione del contratto. I nuovi valori dei minimi tabellari sono i seguenti: Livello Dal Dal Dal , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 L ipotesi contempla una modifica del sistema della progressione economica orizzontale (PEOI) che viene così modificato: - gli incrementi retributivi quinquennali passano a 5, comprensivi di quelli già maturati nel regime transitorio previsto dal Ccnl 25 gennaio 2008 e ad essi sequenziali, a partire dall ultimo di essi già attribuito; - il valore unitario di tali incrementi a partire dal 1 febbraio 2012, viene determinato come dalla tabella che segue: Livello Progressione economica 9 60, , , , , , , , ,00 In via sperimentale, per la durata del Ccnl, le Parti hanno convenuto che ai lavoratori con età superiore ai 29 anni, assunti con contratto a tempo indeterminato, inquadrati dal 1 al 6 livello delle Aree Funzionali 1, 2, 3, può essere attribuita una retribuzione progressiva di accesso, pari alle seguenti percentuali della retribuzione del livello di inquadramento: TeamSystem Labour Review 171/

15 - 60% per il 1 anno; - 67% a partire dal 2 anno; - 75% a partire dal 3 anno; - 100% dal 4 anno. La contrattazione regionale può determinare una diversa progressione, fermo restando che il lavoratore non può essere retribuito con il salario di ingresso per più di 36 mesi. Sono comunque fatte salve eventuali situazioni al momento della firma dell accordo. L accordo prevede che, in assenza di contrattazione di secondo livello, a tutto il personale dipendente a tempo pieno, verrà corrisposto un elemento di garanzia retributiva (EGR) nella percentuale che sarà definita dalla contrattazione nazionale, tramite specifica sequenza contrattuale. I periodi di prova vengono così definiti: Livello Durata 9, 8, 7, 6, 5 6 mesi 4, 3, 2, 1 3 mesi In caso di sopravvenuta malattia (o infortunio), la decorrenza dei periodi di prova è sospesa fino al raggiungimento dei limiti sopra indicati. La durata del periodo di preavviso è di 3 mesi in ipotesi di licenziamento e di 2 mesi in caso di dimissioni (3 mesi per i livelli superiori al 4 ). La contrattazione integrativa può prevedere per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un premio di professionalità derivante da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. A tale proposito la contrattazione integrativa dispone di una quota economica da corrispondere entro la vigenza del Ccnl, entro i limiti del 45% dello stipendio tabellare mensile vigente al 1 ottobre Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono l apprendistato professionalizzante, con la relativa attività formativa, ed il contratto a termine. Assicurazioni - Ipotesi di intesa In data tra le Parti Sociali Ania con Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Uilca Snfia è stata stipulata l ipotesi di intesa per il complessivo trattamento economico normativo del personale amministrativo e del personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione delle imprese di assicurazione. L accordo avrà decorrenza dal 1 gennaio 2010 al 30 giugno 2013 sia per la parte economica che normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono le seguenti: - Una tantum (aprile 2012); - Arretrati (aprile 2012); - Minimi tabellari (gennaio 2011; gennaio 2012; gennaio 2013; luglio 2013); - Indennità di funzione (gennaio 2011; gennaio 2012; gennaio 2013; luglio 2013); - Indennità di carica funzionari (gennaio 2011; gennaio 2012; gennaio 2013; luglio 2013); - Terzo elemento (gennaio 2011; gennaio 2012; gennaio 2013; luglio 2013); - Indennità varie (gennaio 2011; gennaio 2012; gennaio 2013; luglio 2013). TeamSystem Labour Review 171/

16 Gli arretrati, spettanti dal 1 gennaio 2011, debbono essere corrisposti entro il 30 aprile 2012 e comunque entro e non oltre il 30 maggio Gli importi sono considerati a tutti gli effetti per la determinazione della quota di accantonamento del TFR relativa all anno 2012 e del contributo, a carico delle imprese e dei lavoratori, per il trattamento previdenziale, nonché per le prestazioni economiche di maternità, mentre non sono utili a nessun altro effetto contrattuale e di legge, come il lavoro straordinario e così via. Al personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 7 marzo 2012 viene corrisposto entro il 30 aprile 2012 e comunque non oltre il 30 maggio un importo forfetario una tantum. L importo che sarà correlato alla situazione personale (inquadramento, livello, classe di anzianità ed orario di lavoro) al 7 marzo 2012, verrà riproporzionato al periodo di servizio prestato nell anno 2010 e non sarà utile ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge e del TFR. L accordo disciplina anche gli importi dell una tantum dell indennità di carica del personale assunto dal 18 dicembre 1999, quello in forza al 18 dicembre 1999, al personale amministrativo e dei funzionari, nonché l indennità di cassa e l assegno ad personam del personale amministrativo, degli altri lavoratori programmatori e specialisti e degli addetti alla produzione. Gli importi dell indennità di funzione per il personale amministrativo vengono così determinati: - 837,41 a partire dal 1 gennaio 2011; - 858,35 a partire dal 1 gennaio 2012; - 868,05 a partire dal 1 gennaio 2013; - 870,65 a partire dal 1 luglio Gli importi medi annui delle provvigioni aggiuntive, dovute al personale di produzione e di servizio in servizio alla data di stipula dell accordo sono così determinati: IMPORTI MEDI PER PROVVIGIONI AGGIUNTIVE Livelli Anno 2011 Anno 2012 Anno ,55 960,07 972, ,18 717,68 726, ,69 546,01 553, ,97 390,49 395,49 L intesa in commento, di rinnovo del Ccnl, ha determinato i nuovi valori dell una tantum relativa al terzo elemento, nonché dell una tantum relativa alle provvigioni aggiuntive, che risultano così determinati: IMPORTI UNA TANTUM PER PROVVIGONI AGGIUNTIVE Livelli Importo 4 21, , ,09 1 8,65 A cura dell Avv. Valentina Lo Bartolo TeamSystem Labour Review 171/

17 Infortunio sul lavoro Responsabilità del datore Cass. Sez. Lav., 7 febbraio 2012, n A norma dell articolo 2087 c.c. l imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Questa norma non impone all imprenditore una responsabilità oggettiva ogni volta che il prestatore di lavoro abbia comunque sopportato un danno. Occorre, invece, che l evento sia pur sempre riferibile alla colpa del primo, per violazione di obblighi di comportamento previsti da espresse disposizioni, anche infralegislative, o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuabili. Il danno morale non deve configurarsi soltanto come riparazione delle sofferenze psichiche, ma anche come lesione della dignità personale, particolarmente evidente quando un padre di famiglia venga ridotto allo stato vegetativo e così perda ogni legame con la vita, compresi i vincoli affettivi nell ambito della comunità familiare, tutelata dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione. Sarebbe iniquo riconoscere il diritto soggettivo al risarcimento di un danno non patrimoniale diverso dal pregiudizio alla salute e consistente in sofferenze morali, e negarlo quando queste sofferenze non siano neppure possibili a causa dello stato di non lucidità del danneggiato. Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ribadisce il principio, ormai consolidato, che a norma dell articolo 2087 c.c. il datore è tenuto ad adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica si rendono necessarie nello svolgimento dell attività di impresa per tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. La norma, lungi dal prevedere una sorta di responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro ogni volta che il prestatore abbia ricevuto un danno, prevede una imputazione a titolo di colpa qualora vi sia stata violazione di norme e di regole di comportamento, previste da espresse disposizioni di legge, anche non legislative, ma suggerite dalla tecnica e concretamente individuabili. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che, una volta che il lavoratore abbia provato il danno ed il nesso di causalità con lo svolgimento dell attività lavorativa, grava sul datore di lavoro l onere della prova di aver approntato tutte le misure che, a norma di legge e secondo la tecnica, era tenuto ad adottare, quindi di provare la mancanza di qualsiasi possibilità di addebito per colpa. La Cassazione, anche in questa ipotesi, ha ribadito che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa soltanto in caso di dolo o di rischio elettivo del lavoratore, ovvero quando l eventus damni sia generato da un rischio estraneo allo svolgimento dell attività lavorativa, alle mansioni allo stesso affidate o comunque frutto di una irrazionale o del tutto arbitraria iniziativa dello stesso. Nel caso in esame, la società datrice di lavoro aveva omesso di predisporre una procedura idonea ad evitare che, durante una manovra particolarmente insidiosa per il lavoratore, lo stesso potesse risultare scoperto e cadere in un vano sottostante all area di manovra, essendo questa sprovvista di recinzioni o altre protezioni tali da impedire la sua possibile caduta. La società datrice è stata ritenuta responsabile, non avendo prodotto in giudizio il documento comprovante la predisposizione della suddetta procedura di tutela e ritenendo la Corte che detto documento non potesse essere in alcun modo sostituito da generiche affermazioni dei testimoni, peraltro dipendenti della società, riguardanti la formazione ricevuta in azienda. TeamSystem Labour Review 171/

18 Infortunio e sicurezza sul lavoro - Malattie professionali Infortunio in itinere Cass. Sez. Lav., 3 novembre 2011, n In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l infortunio in itinere non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio mezzo al luogo della prestazione dell attività lavorativa, fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità di persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada. Sicurezza del lavoro e protezione dai rischi Corte di Giustizia Ue, Sez. VII, 19 maggio 2011, n. C-256/10 e 261/10 La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 febbraio 2003, 2003/10/Ce, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), deve essere interpretata nel senso che un datore di lavoro, nella cui impresa il livello di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore è superiore agli 85 db (A), misurato senza tenere conto degli effetti dell utilizzo di dispositivi individuali di protezione dell udito, non adempie agli obblighi derivanti da tale direttiva, mettendo semplicemente a disposizione dei lavoratori dispositivi che consentono di ridurre l esposizione giornaliera al rumore al di sotto degli 80 db (A); il datore di lavoro ha, invece, l obbligo di applicare un programma di misure tecniche od organizzative volte a ridurre tale esposizione al rumore ad un livello inferiore agli 85 db (A), misurato senza tenere conto dell effetto dell utilizzo dei dispositivi individuali di protezione dell udito. Malattia professionale e fattori concorrenti Cass. Sez. Lav., 17 giugno 2011, n Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, non trova diretta applicazione la regola contenuta nell articolo 41 c.p., per cui il rapporto causale tra l evento e danno è governato dal principio dell equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l efficacia causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l intervento di un fattore estraneo all attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l esistenza del nesso eziologico richiesto dalla Legge. Risarcimento danni per infortunio sul lavoro Cass. Sez. Lav., 28 febbraio 2012, n Posta la natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto dell articolo 2087 c.c., sul piano della ripartizione dell onere probatorio, al lavoratore spetta lo specifico onere di riscontrare il fatto costituente inadempimento dell obbligo di sicurezza, nonché il nesso di causalità materiale tra l inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre - in parziale deroga al principio generale stabilito dall articolo 2697 c.c. - non è gravato dall onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al TeamSystem Labour Review 171/

19 risarcimento del danno, onere, che invece, incombe sul datore di lavoro e che si concreta nel provare la non imputabilità dell inadempimento. Diversamente si atteggia il contenuto dei rispettivi oneri probatori a seconda che le misure di sicurezza - asseritamente omesse - siano espressamente e specificatamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso articolo 2087 c.c., che impone l osservanza del generico obbligo di sicurezza. Nel primo caso - riferibile alle misure di sicurezza cosiddette nominate - il lavoratore ha l onere di provare soltanto la fattispecie costitutiva prevista dalla fonte impositiva della misura stessa - ovvero il rischio specifico che si intende prevenire o contenere - nonché ovviamente, il nesso di causalità materiale tra l inosservanza della misura ed il danno subito. La prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia dal riscontro dell insussistenza dell inadempimento ed il nesso eziologico tra quest ultimo ed il danno. Nel secondo caso - in cui si discorre di misure di sicurezza cosiddette innominate - la prova liberatoria a carico del datore di lavoro (fermo restando il suddetto onere probatorio spettante al lavoratore) risulta, invece, generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro, l onere di provare l adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o da altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe. Infortunio sul lavoro Cass. Sez. Pen., 31 gennaio 2012, n L infortunio determinato da errore del lavoratore, che abbia prestato il consenso ad operare in condizioni di pericolo, non esclude la responsabilità del datore di lavoro. Intermediazione ed interposizione nel lavoro Somministrazione irregolare Tribunale di Padova, 29 novembre 2011 In caso di somministrazione irregolare si applica la sanzione prevista dall articolo 32, comma 5 della Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro) in materia di contratto a tempo determinato (conversione del contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell utilizzatore e, per il medio tempore, indennità omnicomprensiva tra le 2.5 e le 12 mensilità di retribuzione globale di fatto). Appalto di servizi e appalto di manodopera Tribunale di Genova, 10 giugno 2011, n Presupposta la sussistenza di un contratto di subappalto di trasporto tra il vettore committente ed un sub-vettore, non rilevando, ai fini della prova della sussistenza di un appalto di mere prestazioni di lavoro circostanze, esteriori e puramente formali (quali la consegna del cartellino di riconoscimento operata dal committente, la tuta di lavoro ed altro materiale recanti il luogo del committente), rilevano, di converso, ai fini della prova della sussistenza del regolare contratto di appalto di servizi, elementi TeamSystem Labour Review 171/

20 strutturali e sostanziali quali, a mente della normativa vigente, la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell appaltatore e l assunzione da parte del medesimo, del rischio di impresa, con l ulteriore precisazione che l organizzazione dei mezzi necessari, in relazione alle esigenze proprie del servizio dedotto in contratto, può risultare anche solo dall esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell appalto. Interposizione illecita Cass. Sez. Lav., 4 novembre 2011, n Anche se a seguito dell abrogazione della Legge n. 1369/1960 in assenza di ipotesi - quale la somministrazione di lavoro - legittimanti la scissione tra titolarità formale del rapporto di lavoro e utilizzazione effettiva delle relative prestazioni, l imputazione del rapporto deve avvenire a carico dell utilizzatore ai sensi dell articolo 2094 c.c.. Somministrazione di manodopera Tribunale di Treviso, 5 aprile 2011 Con l entrata in vigore degli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, il Legislatore ha introdotto una generale forma di interposizione di manodopera denominata somministrazione di lavoro e definita come la fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato o a termine (articolo 20, comma 1, lettera o), formula che ricomprende sia il cosiddetto staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato, rivitalizzato dalla Legge n. 191/2009), sia il cosiddetto lavoro interinale o temporaneo (somministrazione a tempo determinato). Il ricorso alla somministrazione a termine è consentito anche a fronte di esigenze stabili e ricorrenti. Eventuali vizi del contratto di assunzione tra impresa di somministrazione e lavoratore somministrato per difetto di forma o per mancata o insufficiente specificazione che giustificano l assunzione a termine del lavoratore, rimangono circoscritti all area dei rapporti tra agenzia e lavoratore e non vanno a toccare il rapporto tra l utilizzatore e quest ultimo. In mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo ed i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell utilizzatore, in tal caso rimangono invariati gli altri elementi contrattuali, ivi compresa la temporaneità del rapporto. Il contratto tra agenzia e lavoratore non richiede, in termini generali specifici requisiti di forma, valendo sul punto la disciplina generale per il tipo contrattuale prescelto. Contratto di somministrazione a termine illegittimo Tribunale di Torino, 16 gennaio 2012 In ipotesi di lavoro somministrato a termine, la conseguenza dell illegittimità dello stesso, stante la genericità delle causali, non può comportare la costituzione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione utilizzatrice, in quanto a ciò osta l inapplicabilità dell articolo 27 D.Lgs. n. 276/2003 alle Amministrazioni Pubbliche, per espressa disposizione dell articolo 86, comma 9, del medesimo provvedimento, nonché l articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001. Ne deriva che l unico rimedio esperibile è quello del risarcimento del danno da equivalente, che deve essere quantificato secondo i criteri offerti dall articolo 18, Legge n. 300/1970, e cioè dalla corresponsione delle mensilità della retribuzione globale di fatto. TeamSystem Labour Review 171/

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