Il Sistema Informativo Sanitario Territoriale della Puglia
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- Gerardo Riccio
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1 Il Sistema Informativo Sanitario Territoriale della Puglia Assessorato al Welfare e alle Politiche della Salute Bari, 16 luglio 2014
2 Il Fascicolo Sanitario Elettronico L'art. 12 del D.L. 179 del 18 ottobre 2012, n., convertito, con modificazioni, dalla L.221 del 17 dicembre 2012, ha istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), inteso come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. Il FSE è istituito dalle Regioni e dalle Province Autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con le finalità elencate al comma 2 dell'art. 12:: a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
3 Il Fascicolo Sanitario Elettronico Comma 7). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis,di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti: i contenuti del FSE e i limiti di responsabilita' e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione,
4 Il Fascicolo Sanitario Elettronico Comma 7) codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilita' del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.
5 Il Fascicolo Sanitario Elettronico Le successive modifiche introdotte al D.L. n. 179/2012 con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n.98, stabiliscono chele Regioni e Province Autonome presentino entro il 30 giugno 2014.per la presentazione di appositi piani di progetto regionali per la realizzazione del FSE, in conformità alle Linee Guida elaborate dal Tavolo tecnico coordinato dall'agenzia per l'italia Digitale e dal Ministero della salute, con rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, delle Regioni e Province Autonome, nonché del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici).
6 Il Fascicolo Sanitario Elettronico Art. 12 del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012 e smi: Il FSE è istituito dalle regioni conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Entro il 30 giugno 2014, le regioni presentano all Agenzia per l Italia Digitale e al Ministero della Salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle Linee Guida. La realizzazione del FSE è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all articolo 9 dell intesa sancita il 23/32005
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8 Contenuti del FSE nucleo minimo DPCM attuativo all Art. 3 definisce i Contenuti del Fascicolo Sanitario Elettronico 1. I contenuti del FSE sono rappresentati da un nucleo minimo di dati e documenti, nonché da dati e documenti integrativi che permettono di arricchire il Fascicolo stesso. Il nucleo minimo, di cui al comma 1, uguale per tutti i fascicoli istituiti da Regioni e Province autonome, è costituito dai seguenti dati e documenti: a) dati identificativi e amministrativi dell assistito di cui all articolo 22; b) referti, inclusi quelli consegnati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 2013; c) verbali pronto soccorso; d) lettere di dimissione; e) profilo sanitario sintetico, di cui all articolo 4; f) dossier farmaceutico; g) consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti.
9 FSE Dati e documenti integrativi I dati e documenti integrativi, di cui al comma 1, sono ulteriori componenti del FSE, la cui alimentazione è funzione delle scelte regionali in materia di politica sanitaria e del livello di maturazione del processo di digitalizzazione quali: a) prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.); b) prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.); c) cartelle cliniche; d) bilanci di salute; e) assistenza domiciliare: scheda, programma e cartella clinico-assistenziale; f) piani diagnostico-terapeutici; g) assistenza residenziale e semiresidenziale: scheda multidimensionale di valutazione; h) erogazione farmaci; i) vaccinazioni; j) prestazioni di assistenza specialistica;.
10 FSE Dati e documenti integrativi k) prestazioni di emergenza urgenza (118 e pronto soccorso); l) prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero; m) certificati medici; n) taccuino personale dell assistito di cui all articolo 5; relazioni relative alle prestazioni erogate dal servizio di continuità assistenziale; p) autocertificazioni; q) partecipazione a sperimentazioni cliniche; r) esenzioni; s) prestazioni di assistenza protesica; t) dati a supporto delle attività di telemonitoraggio; u) dati a supporto delle attività di gestione integrata dei percorsi diagnostico-terapeutici; v) altri documenti rilevanti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 dell articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, individuati con successivo decreto ai sensi del comma 7 dell articolo 12 del medesimo decreto legge n.179 del 2012.
11 FSE DPCM attuativo In sede di prima applicazione il progetto regionale consegue gli obiettivi disciplinati dal comma 1 dell art. 28 del DPCM attuativo, con particolare riferimento alle finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione stabilite alla lettera a) dell art. 12. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, le regioni e province autonome assicurano almeno: 1) disponibilità dei servizi per l accesso dell assistito al proprio FSE; 2) disponibilità dei servizi per il collegamento e l abilitazione all accesso e all alimentazione del FSE da parte dei MMG/PLS, nonché delle strutture sanitarie; 3) disponibilità dei servizi a supporto dell interoperabilità del FSE, in conformità alle disposizioni di cui all articolo 26; 4) disponibilità dei servizi per la gestione dei referti di laboratorio. I dati essenziali che compongono il referto di laboratorio sono individuati nel disciplinare tecnico allegato parte integrante del presente decreto 5) disponibilità dei servizi per la gestione del profilo sanitario sintetico.
12 FSE Servizio 1 Servizio 1 - Disponibilità dei servizi per l accesso dell assistito al proprio FSE; Servizi on-line per l'accesso degli assistiti al proprio FSE tramite il Portale Regionale della Salute Gestione del consenso Per la gestione del consenso il canale primario è costituito dal Portale regionale della Salute che consentirà all assistito, che si identifica con le credenziali forti, l'accesso ai seguenti servizi: 1) gestione del consenso all alimentazione del proprio FSE; 2) gestione del consenso alla consultazione del proprio FSE con indicazione delle categorie di soggetti che possono accedervi; 3) gestione delle policy di visibilità sui dati e documenti del proprio FSE; 4) gestione dell oscuramento di dati e documenti del proprio FSE. Altre modalità di acquisizione del consenso: 1.Mediante sportelli della Aziende Sanitarie Locali (es. sportello anagrafe); 2.con la collaborazione di MMG e PLS (da concordare)
13 FSE Servizio 1 Servizio 1 - Disponibilità dei servizi per l accesso dell assistito al proprio FSE; Il Portale Regionale della Salute offrirà, all assistito che accede con credenziali forti (IDP), i seguenti servizi: 1) ricerca, estrazione, salvataggio e stampa dei documenti e dei dati che compongono il proprio FSE; 2) consultazione degli accessi alle informazioni del proprio FSE; 3) gestione delle notifiche degli accessi eseguiti da parte di soggetti terzi al proprio FSE.
14 FSE Servizio 2 Servizio 2 - Disponibilità dei servizi per il collegamento e l abilitazione all accesso e all alimentazione del FSE da parte dei MMG/PLS, nonché delle strutture sanitarie; L accesso al Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SIST) che gestisce il FSE è assicurato dai verticali (sistemi legacy) mediante lo sviluppo di una componente di integrazione capace di garantire la comunicazione con il SIST, attraverso la cooperazione applicativa. Invece l accesso al FSE da parte degli operatori sanitari che operano all interno delle Aziende Sanitarie pubbliche, ma che non dispongono di un proprio applicativo, sarà assicurato mediante il SIST-Web, disponibile su SPC. Gli operatori sanitari accedono mediante autenticazione forte (CNS)
15 FSE Servizio 3 Servizio 3 - Disponibilità dei servizi a supporto dell interoperabilità del FSE, in conformità alle disposizioni di cui all articolo 26; Il FSE implementato nella Regione Puglia sarà progettato per essere in grado di cooperare con i fascicoli sanitari implementati nelle altre Regioni italiane, il tutto conformemente alle specifiche tecniche che saranno definite a livello nazionale e condivise dalle Regioni [ ]
16 FSE Servizio 4 Servizio 4 - Disponibilità dei servizi per la gestione dei referti di laboratorio. I dati essenziali che compongono il referto di laboratorio sono individuati nel disciplinare tecnico allegato parte integrante del presente decreto L alimentazione/indicizzazione dei referti di patologia clinica prodotti dalle Aziende sanitarie pubbliche della Puglia saranno indicizzati in modi differenti a seconda che siano memorizzati all interno di repository aziendali oppure dipartimentali; in entrambi i casi sarà previsto lo sviluppo di una componente di integrazione verso il SIST. Tale componente, sulla base della disponibilità di un referto, provvederà ad invocare il servizio di alimentazione/indicizzazione del FSE, nel rispetto dei consensi resi dall assistito e delle politiche di sicurezza. Qualora un nuovo referto sia un aggiornamento oppure una integrazione di un referto già inviato, la componente di integrazione, dopo aver generato il nuovo documento CDA, attiverà l apposito servizio di aggiornamento che indicizzerà il nuovo referto assicurando la relazione con il documento originario. Nella fase di consultazione dei referti si fornirà evidenza della struttura e delle eventuali relazioni con altri documenti allegati, integrativi o sostitutivi.
17 FSE Servizio 4 criticità Servizio 4 - Disponibilità dei servizi per la gestione dei referti di laboratorio. I dati essenziali che compongono il referto di laboratorio sono individuati nel disciplinare tecnico allegato parte integrante del presente decreto Criticità Formati utilizzati per la produzione dei referti e dalle codifiche delle prestazioni adottate nelle diverse realtà territoriali. Pertanto nel caso dei referti, pur mantenendo fermo il requisito del formato HL7-CDA, è possibile che nella prima fase di attuazione la Regione sia obbligata a raccogliere esclusivamente documenti pdf incapsulati nel formato HL7-CDA. Addestramento del personale preposto all'accettazione per la raccolta del consenso all'alimentazione, consultazione/visibilità, In particolare alla raccolta della volontà dell assistito riguardo ai dati e documenti soggetti a maggiore tutela dell'anonimato DPCM Art. 6 Le Aziende Sanitarie dovranno assicurare la partecipazione del proprio personale coinvolto in tali attività.
18 FSE Servizio 5 Servizio 5 - Disponibilità dei servizi per la gestione del profilo sanitario sintetico Il SIST gestirà il profilo sanitario sintetico (PS) come descritto nell art.4 del DPCM mediante add-on di cartella clinica in uso ai MMG/PLS. La componente dell add-on del gestionale di studio provvederà, su richiesta del medico di famiglia che ha in cura l assistito, ad estrarre i dati atomici relativi alla sua storia clinica e a generare un documento in formato HL7-CDA, sottoporlo alla firma digitale del medico/pediatra e a invocare il servizio di alimentazione/indicizzazione del FSE, nel rispetto dei consensi resi dall assistito e delle politiche di sicurezza. Quando il medico di famiglia riterrà opportuno aggiornare la versione di PS precedentemente conferita al FSE, potrà richiedere l apposito servizio di aggiornamento che genererà un nuovo documento PS firmato e alimenterà il FSE, assicurando la relazione con la versione Il profilo sanitario sintetico in quanto parte del nucleo minimo del FSE è consultabile dagli operatori sanitari.
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20 Schema di alimentazione del FSE Lettera di dimissione (1) (*) Verbale di PS (1) Altri dati (2) FSE RUPAR Erogazione prescrizioni specialistiche/referti vari (2) Dominio aziendale Ambulatori/laboratori/medici CA Dominio distribuito (Regione/Aziende) Tutti i documenti in formato HL7 CDA2 firmati digitalmente (1) Nucleo minimo (art. 3 DPCM) (2) Nucleo minimo per i referti di laboratorio Prescrizioni/ certificati/ patient summary MMG/PLS Rete pubblica (VPN) Erogazione farmaci Farmacisti (*) informazioni minime, se non disponibile cartella clinica aziendale
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