TASI Tributo per i servizi indivisibili

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1 TASI Tributo per i servizi indivisibili Indice 1) Determinazione base imponibile TASI ) Calcolo TASI e pagamento del tributo ) Aliquote e detrazioni da applicare per il 2015 (pdf) 4) Dichiarazione TASI 5) FAQ - Domande frequenti ) Modulistica 7) Informazioni / Contatti ufficio 1) Determinazione base imponibile TASI 2015 Fabbricati Tipologia dell'immobile Fabbricati dotati di rendita catastale (abitazione principale e altri fabbricati) Calcolo del valore imponibile Il valore si ottiene applicando alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori: 160 per i fabbricati di cat. A (esclusi A/10) e C/2, C/6 e C/7 per tutti gli altri fabbricati appartenenti a categorie diverse dall abitazione principale e pertinenze i moltiplicatori sono gli stessi applicati per l IMU DETRAZIONE abitazione principale e unità immobiliari ad esse equiparate Detrazione di 100 per le abitazioni principali ed unità immobiliari ad esse equiparate con una rendita catastale fino a 450 (al netto della rivalutazione del 5%); in caso di eccedenza la detrazione potrà essere computata ai fini delle pertinenze. ATTENZIONE: se si utilizza il calcolatore online sul sito comunale, la detrazione spettante viene inserita in automatico. Il campo ulteriore detrazione non deve essere compilato.

2 2) Calcolo TASI e pagamento del tributo 2015 Casistica degli immobili Abitazione principale e pertinenze (tributo dovuto solo per categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e pertinenze) Per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quello classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Sulle altre unità pertinenziali è dovuta l IMU come altri fabbricati. Unità abitativa e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti in Italia già pensionati nei rispettivi paesi di residenza Dal 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili (tributo dovuto solo per categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e pertinenze) Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione della relativa aliquota e delle detrazioni previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare (e relative pertinenze come indicate dall art. 13 co. 2 del DL 201/2011) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini dell assimilazione è necessario che gli interessati, in sede di prima applicazione, presentino specifica comunicazione, utilizzando l apposita modulistica, disponibile presso l Ufficio Tributi del Comune e sul sito internet comunale, entro il 31 dicembre dell anno di riferimento. Qualora tale comunicazione pervenga oltre il detto termine verrà applicata la sanzione di 51,00 come previsto all art. 14 co. 3 del D.Lgs. 504/1992. Assegnazione della casa coniugale al coniuge (tributo dovuto solo per categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e pertinenze) Nei casi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la TASI deve essere versata solo dal coniuge cui è stata assegnata l ex casa familiare ed è sempre considerata abitazione principale. L altro coniuge potrà beneficiare delle agevolazioni per l abitazione principale sull eventuale altro immobile posseduto nel quale risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Fabbricato posseduto dal personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale di carriera prefettizia non residente e non avente dimora abituale nel Comune di Cossato (tributo dovuto solo per categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e pertinenze) Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione dell'aliquota e detrazione per abitazione principale (classata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento

3 civile, nonchè al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale appartenente alla carriera prefettizia Fabbricati costruiti dalle imprese costruttrici e destinati alla vendita E' prevista l'applicazione dell'aliquota di base della TASI per le unità immobiliari costruite dalle imprese costruttrici e destinate alla vendita fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locate. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 I fabbricati di cui al comma 8 dell art. 13 del D.L. n. 201/2011 sono assoggettati a TASI con un aliquota non superiore a quella base. Se il proprietario e l occupante sono soggetti diversi la TASI sarà dovuta rispettivamente per il 90% e per il 10% ai sensi dell art. 3 comma 2 del Regolamento Comunale per il tributo sui servizi indivisibili. Calcolo della TASI 2015 (in collaborazione con ANUTEL) Il servizio permette ai proprietari di unità immobiliari di calcolare la TASI 2015 dovuta, una volta conosciuta la rendita catastale e le aliquote deliberate dal comune. Si fa presente che è altresì possibile stampare il modello F24, direttamente utilizzabile per il pagamento. Il Comune di Cossato declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o inesattezze che si possano verificare nella procedura di calcolo per i quali la responsabilità è da ricondurre esclusivamente al contribuente. ATTENZIONE: la detrazione, se spettante, viene calcolata in automatico dal calcolatore Il campo Ulteriore detrazione deve essere lasciato a zero. Nel caso di utilizzo del calcolatore sul sito Vai a IMU + TASI prestare attenzione e togliere il flag della voce IMU quando si calcola la TASI; togliere il flag dalla voce TASI quando si calcola l IMU, Per il calcolo on line cliccare sul banner sottostante L Ufficio Tributi del Comune renderà disponibili i modelli di pagamento compilati su specifica richiesta del contribuente ai sensi dell art. 8 del vigente Regolamento comunale del tributo, che testualmente dispone: In particolare al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti, a decorrere dall anno 2015, gli uffici comunali preposti renderanno disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su specifica richiesta del contribuente, così come previsto dal comma sopra richiamato. Tale richiesta dovrà pervenire in forma scritta, anche a mezzo di posta elettronica, almeno 20 giorni prima delle scadenze di pagamento (farà fede la data di protocollazione). Il comune invierà i modelli di pagamento compilati per mezzo di posta elet - tronica; diversamente tali modelli saranno disponibili per il ritiro presso gli uffici comunali negli orari di apertu - ra. Come pagare?

4 Con il Modello F24; si avverte che, usando tale modalità di pagamento, è possibile effettuare la compensazione con crediti di imposta esclusivamente relativi a tributi erariali (Irpef, IVA, ecc.) o a rapporti di natura previdenziale/assistenziale (Inps, Inail, ecc.). Non è ammessa in alcun modo la compensazione utilizzando crediti TASI. La colonna presente nella sezione IMU e altri tributi locali del modello F24 relativa a "importi a credito compensati" non deve quindi mai essere utilizzata a tale scopo. Codici tributo Risoluzione n. 46/E 2014 Codice comune Descrizione Codice tributo comune D094 TASI - abitazione principale e relative pertinenze 3958 D094 TASI altri fabbricati 3961 Codice tributo stato COME DOVE SPESE DI COMMISSIONE Modello F24 Scadenze Sportelli bancari/uffici Postali Nessuna Il versamento dell'acconto TASI deve essere effettuato entro il 16 giugno 2015 (50% del tributo annuo dovuto). Il versamento del saldo TASI deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2015 Modalità di versamento per i soggetti non residenti in Italia Per provvedere al pagamento del tributo dall estero, il contribuente deve effettuare un bonifico a favore del COMUNE DI COSSATO (Codice Bic Swift: CRBIIT2B034), utilizzando il codice Iban: IT 30 F Avvertenze La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune di COSSATO (Ufficio Entrate Piazza Angiono 14 fax 015/ Mail: tributi@comune.cossato.bi.it) per i successivi controlli. Come causale dei versamenti devono essere indicati: il codice fiscale del contribuente; la sigla TASI, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24/04/2014; l annualità di riferimento; l indicazione Acconto o Saldo. Modalità applicazione ravvedimento operoso per omesso versamento Legge di Stabilità 2015 ha effettuato una riforma del ravvedimento operoso, i contribuenti potranno sanare gli omessi versamenti ed i parziali versamenti nel caso di versamento effettuato entro il 15 giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione in misura pari allo 0,2 % per ogni giorno di ritardo;

5 nel caso di versamento effettuato tra il 16 ed il 30 giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3 % dell imposta omessa oltre agli interessi legali; nel caso di versamento effettuato tra il 31 ed il 90 giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3,33 % dell imposta omessa oltre agli interessi legali; 3,75% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali dal 91 giorno all anno della violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno in cui e' stata commessa la violazione. Il saggio degli interessi legali dal 01/01/2014 al 31/12/2014 è pari al 1%, dal 01/01/2015 è stato ridotto allo 0,5%. Il pagamento si esegue sul modello F24 versando l importo comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e barrando la casella Ravvedimento. 3) Aliquote e detrazioni 2015 In sede di saldo occorrerà conguagliare l imposta tenuto conto delle aliquote approvate con Deliberazione C.C. N. 32 del 29/05/2015 per l esercizio ) Dichiarazione La dichiarazione TASI deve essere presentata entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell immobile o si sono verificate variazioni rilevanti per la determinazione della TASI. La dichiarazione TASI ha effetto anche per gli anni successivi. E necessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare del tributo. Le dichiarazioni presentate ai fini dell applicazione dell ICI e dell IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. Per la dichiarazione TASI on line cliccare sul banner sottostante E' stato firmato in data 26 giugno 2014 il decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni. La dichiarazione IMU e TASI riguarda gli immobili per i quali è prevista l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs n. 504 del 1992, che svolgono le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di culto e religione a condizione che siano svolte senza finalità lucrative e, come vuole la UE, non si pongano in concorrenza con quelle degli operatori no profit costituendo piuttosto espressione dei principi di solidarietà. Per la dichiarazione IMU on line enti non commerciali 5) FAQ Domande frequenti

6 ABITAZIONE PRINCIPALE 1. Cosa si intende per abitazione principale? Si intende l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011). 2. Possiedo una casa di categoria catastale da A/2 ad A/7 nella quale dimoro abitualmente e risiedo anagraficamente e relative pertinenze. Devo pagare la TASI? Sì deve pagarla 3. Ho un alloggio di categoria catastale A/1 oppure A/8 oppure A/9 adibito a mia abitazione principale e nel quale unitamente al mio nucleo familiare dimoro abitualmente e risiedo anagraficamente. Devo pagare la TASI? No, la TASI non si applica al possesso dell'abitazione principale classificata in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. 4. Marito e moglie (non separati o divorziati) risiedono in due differenti immobili in categoria A/2 situati nello stesso comune. Pagano entrambi la TASI? No. L'abitazione principale può essere una sola per ogni nucleo familiare. Devono decidere quale e per questa pagheranno la TASI; l'altra è da considerare come immobile a disposizione per il quale pagheranno l'imu altri fabbricati. 5. Marito e moglie (non separati o divorziati) risiedono nello stesso immobile in categoria A/3 ma per esigenze lavorative il marito dimora dal lunedì al venerdì in altro immobile non di sua proprietà. Devono pagare entrambi la TASI? Sì entrambi pagano la TASI. 6. Possiedo una casa di categoria da A/2 ad A/7 con rendita catastale fino a 450,00 adibita a mia abitazione principale nella quale io e il mio nucleo familiare (marito e figli) dimoriamo abitualmente e risiediamo; possiedo anche un box auto. Quale aliquota e quale detrazione devo utilizzare? In sede di acconto l'aliquota del 3,1 per mille e la detrazione di 100,00. In sede di saldo occorrerà conguagliare l imposta tenuto conto delle aliquote approvate per l esercizio 2015 con deliberazione C.C. 32 in data 29 maggio Il codice tributo da indicare sul modello F24 è L eventuale eccedenza della detrazione sull abitazione principale può essere utilizzata per il box auto. ANZIANI E DISABILI 1. Sono anziano/disabile che ha preso la residenza in istituto di ricovero permanente. La mia ex abitazione principale di cui sono proprietario è compresa tra le categorie catastali da A/2 ad A/7 con rendita catastale inferiore a 450,00 che tengo a disposizione e sono proprietario anche di un C/2, un C/6 e un C/7 pertinenziali alla casa. Quale aliquota devo applicare? Ho diritto alla detrazione? In sede di acconto l'aliquota del 3,1 per mille e la detrazione di 100,00. In sede di saldo occorrerà conguagliare l imposta tenuto conto delle aliquote approvate per l esercizio 2015 con deliberazione C.C. 32 in data 29 maggio Il codice tributo da indicare sul modello F24 è L eventuale eccedenza della detrazione sull abitazione principale può essere utilizzata per il box auto. 2. Sono anziano/disabile che ha preso la residenza in istituto di ricovero permanente. Sono proprietario di una ex abitazione principale classificata in categoria catastale A/1, A/8, A/9 che tengo a disposizione e di un C/2, un C/6 e un C/7 pertinenziali all'abitazione. Devo pagare la TASI? No, non deve pagare la TASI, deve pagare l'imu.

7 3. Sono anziano/disabile che ha preso la residenza in istituto di ricovero permanente. Sono proprietario della mia ex abitazione principale classificata in categoria catastale da A/2 ad A/7 che ha una rendita catastale superiore a 450,00, nella quale abita e risiede anagraficamente mio figlio. Associato all'abitazione c'è anche un box pertinenziale classificato in categoria catastale C/6. Quale aliquota devo applicare? Ho diritto alla detrazione? In sede di acconto l'aliquota del 3,1 per mille e la detrazione di 100,00. In sede di saldo occorrerà conguagliare l imposta tenuto conto delle aliquote approvate per l esercizio 2015 con deliberazione C.C. 32 in data 29 maggio Il codice tributo da indicare sul modello F24 è L eventuale eccedenza della detrazione sull abitazione principale può essere utilizzata per il box auto. Se l immobile fosse locato al figlio sarebbe assoggettato ad IMU e non a TASI. 4. Sono anziano/disabile e ho preso la residenza in un istituto di ricovero permanente. Ho affittato la mia ex abitazione principale. Devo pagare la TASI? No, non deve pagare la tasi. Deve pagare l'imu. SEPARATI/DIVORZIATI 1. In seguito alla separazione da mio marito mi è stata assegnata la casa coniugale classificata in categoria catastale da A/2 ad A/7 con rendita catastale fino a 450,00 nella quale dimoro abitualmente e risiedo anagraficamente con mio figlio. Devo pagare la TASI? Quale aliquota e quale detrazione devo applicare? Sì deve pagare la TASI come abitazione principale applicando l'aliquota del 3,1 per mille con diritto alla detrazione di 100, Sono separato/divorziato e possiedo il 50% della casa classata in A/3 che era mia residenza e dove abitavo fino alla separazione. Questa casa è stata assegnata dal giudice alla mia ex moglie. Devo pagare la TASI? No. Deve pagarla esclusivamente il coniuge assegnatario. 3. Sono separato/divorziato e possiedo il 100% della casa adibita a mia abitazione principale classificata in categoria catastale A/2 con rendita catastale superiore a 450,00 e nella quale risiedo anagraficamente, inoltre possiedo il 50% della casa classificata in categoria A/2 che era la mia abitazione principale prima della separazione da mia moglie. Quest'ultima è stata assegnata dal giudice alla mia ex moglie che vi abita con mio figlio e le due abitazioni si trovano entrambe a Cossato. Devo pagare la TASI su tutte e due le case? Quale aliquota applico e di quale detrazione posso usufruire? Deve pagare la TASI solo sulla sua abitazione principale applicando l'aliquota del 3,10 per mille.. La TASI per l'abitazione assegnata alla sua ex moglie deve pagarla la sua ex moglie anch'essa con aliquota del 3,1 per mille. CONIUGE SUPERSTITE 1. Marito e moglie possiedono ognuno per il proprio 50% un'abitazione in categoria da A/2 ad A/7 con rendita catastale inferiore a 450,00 dove abitano e risiedono anagraficamente e un box pertinenziale. In seguito al decesso del marito una percentuale di possesso va al figlio per successione. Chi deve dichiarare e versare la TASI? Quale aliquota e quale detrazione si devono applicare? Il 100% del possesso ai fini Tasi deve essere dichiarato dalla moglie così come il 100% del versamento dell'imposta per l'abitazione e per la pertinenza deve essere effettuato dalla moglie che per diritto di abitazione continua ad abitare nell'immobile. Nulla è dovuto dal figlio. La moglie applicherà l'aliquota del 3,10 per mille con l'applicazione di 100,00. Il codice tributo da indicare sul modello F24 è MILITARI/FUNZIONARI DI PREFETTURA

8 1. Sono un militare con obbligo di residenza in caserma. sono proprietario di un'abitazione classificata in categoria catastale da A/2 ad A/7 con rendita catastale inferiore a 450,00 nella quale abito quando non sono in caserma. Devo pagare la TASI? Che aliquota devo applicare? Sì deve pagare la TASI applicando l'aliquota del 3,10 per mille con la possibilità di usufruire di 100,00 di detrazione. Il codice tributo da indicare sul modello F24 è Sono un militare con obbligo di residenza in caserma. Possiedo una casa classificata in categoria catastale di lusso (A/1, A/8, A/9) nella quale abito quando non sono in caserma. Devo pagare la TASI? No, deve pagare l'imu PERTINENZE 1. Quali sono le pertinenze dell'abitazione principale? Sono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie: C/2 magazzini e locali di deposito, cantine, mansarde e soffitte; C/6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, box auto, posto auto; C/7 tettoie chiuse o aperte. 2. Possiedo due box (C/6), tre cantine (C/2) e due tettoie (C/7). Posso considerarli tutti pertinenziali alla mia abitazione principale? No, ne posso considerare solo uno per categoria: un box (C/6), una cantina (C/2) e una tettoia (C/7). 3. Le pertinenze devono essere vicino a casa? Non si parla di distanza ma devono essere destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale. 4. Possiedo una cantina accatastata unitamente all'abitazione principale, una cantina accatastata separatamente e un box. Posso considerarli tutti pertinenziali alla mia abitazione principale? No, ne posso considerare solo uno per categoria. Quindi la cantina accatastata unitamente all'abitazione principale e il box posso considerarli pertinenziali e ad essi applico il regime dell'abitazione principale, mentre per la cantina accatastata separatamente devo applicare l'aliquota ordinaria. 5. Marito e moglie possiedono ognuno per il proprio 50% una casa classificata in categoria catastale da A/2 ad A/7 dove abitano e risiedono anagraficamente ed entrambi possiedono (ognuno al 100%) anche un box pertinenziale. Possono considerare entrambi i box come pertinenza? Sì, per entrambi i box potrà essere applicato il regime dell'abitazione principale perchè ogni box è pertinenza della quota di possesso dell'abitazione principale. DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 1. Possiedo il 30% della mia abitazione principale classificata in categoria catastale da A/2 ad A/7, il restante 70% è posseduto da mia moglie. La detrazione viene rapportata alla nostra percentuale di possesso? No, la detrazione deve essere divisa a metà. 2. La detrazione come deve essere divisa? La detrazione per abitazione principale deve essere suddivisa tra i proprietari che abitano nell'immobile indipendentemente dalla percentuale di possesso e deve essere rapportata al periodo in cui sussiste la destinazione d'uso di abitazione principale. DETRAZIONE FIGLI

9 1. Quando ho diritto ad usufruire della detrazione per i figli? Non sono previste detrazioni per i figli. ULTERIORI DETRAZIONI Non sono previste ulteriori detrazioni. IMPRESE DI COSTRUZIONE (BENI MERCE) 1. Siamo un'impresa costruttrice e abbiamo dei fabbricati costruiti, già accatastati e destinati alla vendita ma non ancora ceduti. Dobbiamo pagare la TASI? Con quale aliquota? Sì dovete pagare la TASI con l'aliquota dell'1 per mille. Il codice tributo da indicare nel modello F24 è Siamo un'impresa costruttrice e abbiamo acquistato dei fabbricati sui quali abbiamo effettuato degli interventi di incisivo recupero e destinati alla vendita ma non ancora ceduti. Dobbiamo pagare la TASI? Con quale aliquota? Sì dovete pagare la tasi con l'aliquota dell'1 per mille. Il codice tributo da indicare nel modello F24 è Siamo un'impresa costruttrice e abbiamo dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita ma non ancora ceduti che lochiamo per brevi periodi. Dobbiamo pagare la TASI? No, dovete pagare l'imu, poichè l'immobile perde la destinazione di bene merce se viene locato o utilizzato anche per breve periodo. COME SI CALCOLA 1. Come si calcola l'imposta? Base imponibile x aliquota : 1000 Se si tratta di abitazione principale in categoria da A/2 ad A/7 con rendita catastale fino a 450,00 (non rivalutata) si sottrae la detrazione di 100,00.L'imposta deve essere rapportata alla propria percentuale di possesso, ai mesi di possesso e se abitazione principale, alla destinazione d'uso. Se si utilizza il calcolatore sul sito, la detrazione è inserita in automatico, se spettante. 2. Come si calcola l'imposta di un fabbricato storico? In base all art. 4 comma 2 del Regolamento Comunale, non vi è riduzione della base imponibile per gli immobili storici o dichiarati inagibili/inabitabili. Pertanto il calcolo avviene così come descritto al punto precedente. BASE IMPONIBILE 1. La base imponibile su cui calcolare la TASI è la stessa dell'imu? Sì 2. Come si calcola il valore imponibile? Il valore imponibile si determina rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicando per i seguenti coefficienti: 160 per i fabbricati di categoria catastale A, C/2, C/6 e C/7 con esclusione degli A/10; 140 per i fabbricati di categora catastale B, C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati di categoria catastale A/10 e D/5; 65 per i fabbricati di categoria catastale D escluso D/5; 55 per i fabbricati di categoria catastale C/1.

10 PERIODO DI POSSESSO 1. Il 16 marzo 2015 ho acquistato un immobile di categoria catastale da A/2 ad A/7 adibito immediatamente ad abitazione principale. Per quanti mesi devo versare la TASI? Devo versare la TASI per i 10 mesi di possesso dell'immobile. Il versamento dovrà essere effettuato metà in acconto e metà con il saldo. 2. Il 20 aprile 2015 ho acquistato l'immobile nel quale dimoro abitualmente e risiedo anagraficamente da anni. Devo versare la TASI per il mese di aprile? No, dovrà iniziare a conteggiare l'imposta da versare dal mese di maggio perchè il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. VERSAMENTI F24 1. Quando verso la TASI? Si deve versare in due rate: la prima con scadenza il 16 giugno 2015, la seconda con scadenza 16 dicembre Per la TASI è consentito il pagamento in un'unica soluzione? Sì è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 3. Come si effettua il pagamento della TASI? Con il modello F Qual'è il versamento minimo? 12,00 per anno; questo importo è riferito all'imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati a Cossato. 5. Io e mia moglie possediamo l'immobile nel quale risiediamo anagraficamente e dimoriamo anagraficamente. Siamo tenuti in solido all'adempimento della TASI? Sì, nel caso di più possessori, l'obbligazione tributatia è unica ed in solido (art. 1 comma 671, Legge 147 del 27 dicembre 2013) 6. Quando l'obbligazione è in solido? Quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri (art.1292 Codice Civile) 7. L'alloggio adibito ad abitazione principale e nel quale risiedono anagraficamente: marito 40% di possesso - moglie 60% di possesso rendita catastale Tasi dovuta in totale dai coniugi 521,00 - marito e moglie in solido per 521,00. Tra di loro l'obbligazione si divide:marito - 521,00 x 40% = 208,00 moglie - 521,00 x 60% = 313,00 1. In sede di compilazione del modello F24 in quale sezione devo esporre i codici tributo? Alla "Sezione IMU e altri tributi locali". 2. Nel modello F24 semplificato cosa devo scrivere per il versamento della TASI all'interno della sezione "motivo del pagamento" nella colonna sezione? Devo scrivere il destinatario del versamento "EL" ente locale. 3. Quali sono i codici tributo da indicare?

11 3958 "TASI - Tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze" 3959 "TASI - Tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale" 3961 "TASI - Tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati" 4. Quale codice tributo devo utilizzare per indicare che l'importo è riferito all'abitazione principale di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze? L'importo delle pertinenze deve essere indicato a parte o insieme all'abitazione principale? L'importo relativo alle pertinenze dell'abitazione principale deve essere indicato unitamente all'importo dovuto per l'abitazione principale utilizzando il codice tributo Alla voce codice ente/codice comune del modello F24 cosa devo scrivere? D Per pagare l'acconto quale casella del modello F24 devo barrare? Deve barrare la casella "ACC" 8. Per pagare il saldo quale casella del modello F24 devo barrare? Deve barrare la casella "SALDO" 9. Alla voce "NUMERO IMMOBILI" cosa devo indicare? Devo indicare il numero degli immobili per i quali verso l'imposta. 10. Alla voce "ANNO DI RIFERIMENTO" cosa devo indicare? Bisogna indicare l'anno di imposta cui si riferisce il pagamento. Quest'anno bisogna indicare L'importo da versare dove deve essere indicato? Nella colonna "IMPORTI A DEBITO VERSATI". 12. L'importo da pagare deve essere arrotondato? Sì il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore/uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 13. L'arrotondamento deve essere effettuato sul totale? No l'arrotondamento deve essere effettuato su ciascun rigo del modello F24 utilizzato. 14. E' possibile utilizzare lo stesso modello F24 per pagare IMU e TASI? Sì è possibile Nel caso di utilizzo del calcolatore sul sito Vai a IMU + TASI prestare attenzione e togliere il flag della voce TASI quando si calcola l IMU. RAVVEDIMENTO OPEROSO 1. In caso di ravvedimento operoso cosa devo barrare sul modello F24 o sul bollettino postale? Devo barrare la casella "RAVV". 2. In caso di ravvedimento operoso quale anno devo indicare sul modello F24 o sul bollettino postale? Devo indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. 3. In caso di ravvedimento operoso come devo versare le sanzioni e gli interessi? Le sanzioni e gli interessi del ravvedimento operoso dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta. COMPENSAZIONI 1. Posso compensare il credito IRPEF con il debito TASI?

12 Sì lo posso fare mediante compensazione nel modello F24. In questo caso devo compilare e presentare in banca o all'ufficio postale il modello F24 anche se per effetto della compensazione il saldo finale è uguale a zero. 2. Fino a quale cifra posso effettuare liberamente la compensazione? La compensazione si può effettuare liberamente per crediti inferiori a Posso effettuare la compensazione per crediti superiori a ? Sì la posso effettuare ma in tal caso è necessario che la dichiarazione dalla quale emerge il credito sia accompagnata da un visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. DICHIARAZIONE TASI 4. Avevo presentato la dichiarazione ICI/IMU, la mia situazione non è variata. Devo presentare una nuova dichiarazione per la TASI? No, le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ici e dell?imu, in quanto compatibili valgono anche con riferimento alla TASI. 5. Entro quale data devo presentare la dichiarazione TASI? Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le variazioni. 6) MODULISTICA Tributi - IMU - Residenza in strutture sanitarie Modello dichiarazione IMU Istruzioni dichiarazione IMU Modello dichiarazione IMU TASI enti non commerciali Istruzioni dichiarazione enti non commerciali Deliberazione C.C. n. 36 del 28/07/ Regolamento Comunale per il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) Deliberazione C.C. n. 37 del 28/07/2014 Deliberazione aliquote e detrazione TASI Istanza di rateizzazione Provvedimenti TASI

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