Polizza Infortuni del Conducente

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1 Polizza Infortuni del Conducente Il presente Fascicolo informativo contenente a) la Nota informativa b) le Condizioni di assicurazione c) il Glossario deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Versione del 30 novembre 2010 Pagina 1 di 1

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali AXERIA PREVOYANCE S.A. Società di diritto francese appartenente al Gruppo APRIL Sede legale in Lione (Francia), 29, Rue Maurice Flandin. Iscritta nel Registro delle Imprese di Lione (Francia) n RCS Impresa assicurativa iscritta presso l Autorità di Vigilanza francese denominata ACP - Autorité de Controle Prudentiel con il numero n AXERIA PREVOYANCE S.A. opera in Italia in regime di stabilimento con uffici in Via Vittor Pisani n Milano (MI) - Tel: _infoitalia@axeria.fr Sito internet: Impresa assicurativa iscritta in Italia presso l ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) nell Elenco I delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento, con il numero I AXERIA PREVOYANCE S.A. è sottoposta in Francia al controllo dell ACP - Autorité de Controle Prudentiel. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa I dati che seguono si riferiscono all ultimo bilancio approvato (bilancio dell esercizio chiuso al 31/12/2009). Patrimonio netto: Euro di cui: Euro (capitale sociale) Euro (riserve patrimoniali) Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 152% L indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Versione aggiornata al 5 Maggio 2013 Pagina 1 di 7

3 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di Assicurazione è stipulato con tacito rinnovo. Avvertenza: In mancanza di disdetta, da inviarsi mediante lettera raccomandata a.r. almeno 60 giorni prima della sua scadenza, l Assicurazione è automaticamente prorogata per il medesimo periodo di durata e così successivamente (articolo delle Condizioni di Assicurazione). 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Avvertenza: L articolo 2.4 delle Condizioni di Assicurazione indica le somme massimali assicurate a secondo della copertura assicurativa offerta e dell Opzione scelta. 3.1 Coperture assicurative offerte. Garanzia Morte (articolo 2.5 delle Condizioni di Assicurazione). Avvertenze: l Indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga - ancorché successivamente alla scadenza della Polizza - entro 2 (due) anni dal giorno dell Infortunio l Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente Garanzia Invalidità Permanente da Infortuni (articolo 2.6 delle Condizioni di Assicurazione). Avvertenze: a secondo dell Opzione scelta in Polizza, si applica una Franchigia Assoluta pari al 3% per le opzioni A, B, C e D e pari al 5% per l opzione E (articolo delle Condizioni di Assicurazione). In caso di Invalidità Permanente accertata del 10% con l opzione A/B/C e D la Compagnia riconoscerà all Assicurato una Invalidità Permanente pari al 7%; per l opzione E l Invalidità Permanente riconosciuta sarà del 5%. l indennizzo è riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che si siano stabilizzati entro due anni dal giorno dell Infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della Polizza (articolo delle Condizioni di Assicurazione) Versione aggiornata al 5 Maggio 2013 Pagina 2 di 7

4 ai sensi dell articolo delle Condizioni di Assicurazione, la Società corrisponde l Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell Infortunio Garanzia Rimborso spese mediche da Infortunio (articolo 2.7 delle Condizioni di Assicurazione). L articolo delle Condizioni di Assicurazione elenca le spese (sostenute dall Assicurato e rese necessarie a seguito di Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza) che la Società può rimborsare. Avvertenza: Il rimborso delle spese mediche viene effettuato, per ogni singolo Sinistro, applicando una Franchigia fissa di Euro 100 (cento/00) sulle spese sostenute (articolo delle Condizioni di Assicurazione). Richiesta rimborso spese mediche per un totale di Euro 300,00 con l applicazione della Franchigia il rimborso sarà di Euro 200, Il contratto di Assicurazione prevede, altresì, le seguenti limitazioni (articolo 2.3 delle Condizioni di Assicurazione): l Assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore l Assicurazione non opera per le persone di età superiore a 80 anni non sono assicurabili, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici 3.3 L articolo 2.2 delle Condizioni di Assicurazione elenca gli Infortuni esclusi dall Assicurazione. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio Avvertenza: Ai sensi dell articolo 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, le dichiarazioni inesatte o le reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del Rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del Rischio e delle variazioni nella professione. Si invita il Contraente a Versione aggiornata al 5 Maggio 2013 Pagina 3 di 7

5 consultare gli articoli 1.5 (aggravamento del Rischio) e 1.6, (diminuzione del Rischio) delle Condizioni di Assicurazione che regolano in particolare le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi dell art del Codice Civile. 6. Premi 6.1 Periodicità di pagamento del Premio e mezzi di pagamento. L Assicurazione viene prestata dietro corresponsione da parte di ogni Assicurato di un Premio annuo anticipato comprensivo dell imposta di assicurazioni. Per il pagamento sono previsti i seguenti metodi di pagamento: Bonifico bancario Assegno Bancario, Postale o Circolare non trasferibile E ammesso il pagamento in contanti nei limiti di 750,00 (settecentocinquanta/00) su base annua, così come disposto dall articolo 47 del Regolamento IVASS 5/ Non è prevista la facoltà di frazionamento del Premio. 6.3 Non è prevista l applicazione di sconti di Premio. 7. Diritto di recesso Avvertenza: L articolo 1.9 delle Condizioni di Assicurazione prevede che il Contraente o la Società possono recedere dal contratto di Assicurazione in caso di Sinistro. Si invita pertanto il Contraente a consultare i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso. 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto L articolo 1.8 delle Condizioni di Assicurazione rammenta che: in caso di Sinistro, l Assicurato, il Contraente o gli aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società (tramite l Agente Italia S.p.A.) entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quando ne hanno avuto conoscenza l inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile Ai sensi dell articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto alle rate di premio - si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Versione aggiornata al 5 Maggio 2013 Pagina 4 di 7

6 9. Legge applicabile al contratto Il contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. 10. Regime fiscale Le imposte, le tasse e gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell Assicurato. Il contratto è soggetto all imposta sulle assicurazioni secondo l aliquota del 2,5% Imposte ed oneri fiscali: i premi delle assicurazioni complementari per i rischi danni alla persona sono soggetti all imposta del 2,5%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo Avvertenza: Il Sinistro insorge il giorno dell Incidente. Ai sensi dell articolo 1.8 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di Sinistro, l Assicurato, il Contraente o gli aventi diritto devono darne avviso scritto, mediante lettera raccomandata A.R., alla Società, tramite l Agente April Italia S.p.A., entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza. Per la Garanzia Rimborso Spese Mediche, la domanda di rimborso, corredata dalle ricevute originali di quanto pagato per i titoli suindicati, deve essere presentata, mediante lettera raccomandata A.R. all Agente entro un mese dal termine della cura medica L articolo 2.9 delle Condizioni di Assicurazione precisa il contenuto della denuncia di Sinistro ricevuta tutta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società determina l Indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro30 (trenta) giorni da quest ultima (articolo 2.10 delle Condizioni di Assicurazione). Per l accertamento dei postumi invalidanti è richiesta la visita medico-legale. Le spese di tale accertamento sono a carico della Compagnia. Versione aggiornata al 5 Maggio 2013 Pagina 5 di 7

7 12. Reclami Ai sensi dell articolo 8 del Regolamento Ivass n. 24 del 19 Maggio 2008, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati mediante lettera raccomandata A/R a: AXERIA PREVOYANCE S.A. Ufficio Reclami Via Vittor Pisani Milano Tel: Fax: info@aprilitalia.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell Assicuratore nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono Il reclamo all IVASS deve contenere, ai sensi dell articolo 5 del Regolamento IVASS n.24 del 19 Maggio 2008: a) nome, cognome, domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato c) breve descrizione del motivo della lamentela d) copia del reclamo inoltrato all Assicuratore (nel caso non si sia avuta risposta della stessa ovvero non si sia rimasti soddisfatti dalla risposta ottenuta) e) ogni documento ritenuto utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze Si rammenta che ai sensi dell articolo 4, comma 1, del Regolamento 24 del 19 maggio 2008, l IVASS è competente sui: a) reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi b) reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione ai sensi dell articolo 8, che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente c) reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere di cui all art.7 del Regolamento n. 24 del 19 maggio 08. Sul punto si precisa che per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o Versione aggiornata al 5 Maggio 2013 Pagina 6 di 7

8 direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN- NET. Si precisa che per quanto riguarda l Assicuratore AXERIA PREVOYANCE SA il sistema competente è il seguente: Le Médiateur FFSA Fédération Française des Sociétés d Assurances Mr FRIZON Francis BP Paris Cedex 09 - FRANCE Resta sempre salva la facoltà per il Contraente/Assicurato di adire l Autorità Giudiziaria. 13. Arbitrato In caso di divergenze sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall articolo delle Condizioni di Assicurazione, o in caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del Sinistro, le Parti possono conferire ad un Collegio di tre medici mandato di decidere se e in quale misura siano applicabili le condizioni di Polizza. Il luogo di svolgimento dell Arbitrato è la città sede dell Istituto di Medicina Legale più vicina all Assicurato. Avvertenza: E possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. AXERIA PREVOYANCE S.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. IL RAPPRESENTANTE LEGALE Pierre-Yves Antier Versione aggiornata al 5 Maggio 2013 Pagina 7 di 7

9 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TITOLO I - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art Altre assicurazioni Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del Codice Civile. Art Decorrenza dell Assicurazione e pagamento del Premio L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento Se il Contraente non paga il Premio, l Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i Premi successivi, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art del Codice Civile I Premi devono essere pagati alla Società tramite l Agente April Italia S.p.A. Art. 1.4 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente Qualora il Veicolo oggetto di Assicurazione venisse sostituito, l Assicurato è tenuto a comunicarlo alla Società con lettera raccomandata A/R entro la scadenza di Polizza immediatamente successiva alla data di sostituzione del Veicolo. Tale comunicazione dovrà comprendere la copia dell atto di voltura nonché la targa del nuovo Veicolo. Art Aggravamento del Rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta (mediante lettera raccomandata a.r) alla Società di ogni aggravamento del Rischio Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi dell art del Codice Civile. Art Diminuzione del Rischio Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio alla comunicazione dell Assicurato, effettuata mediante lettera raccomandata A/R, ai sensi dell art del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Pagina 1 di 8

10 Art. 1.7 Cessazione del Rischio Nel caso di cessazione del Rischio assicurato che si verifichi dopo la stipula del contratto di Assicurazione, il contratto si intende risolto ai sensi dell art del Codice Civile; la Società ha comunque diritto al pagamento del Premio fino al momento della conoscenza della cessazione ovvero della comunicazione in tal senso ad essa effettuata. Art. 1.8 Avviso alla Società in caso di Sinistro In caso di Sinistro, l Assicurato, il Contraente o gli aventi diritto devono darne avviso scritto, mediante lettera raccomandata A/R, alla Società, tramite l Agente April Italia S.p.A., entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell art del Codice Civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. Art Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall Assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata A/R Il Recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Società; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di Rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del Recesso L eventuale pagamento di Premi venuti a scadenza dopo il Sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti ad avvalersi del diritto di Recesso. Art Gestione dell Assicurazione La Società dichiara di avere affidato, in esclusiva, la gestione del presente contratto di Assicurazione, fino alla sua scadenza, all Agente April Italia S.p.A., con sede in via Vittor Pisani, Milano Tutte le comunicazioni tra la Società, il Contraente e/o l Assicurato, nonché tutti gli atti inerenti alla gestione ed esecuzione della presente Polizza, intercorreranno per il tramite l Agente April Italia S.p.A. Agli effetti del rispetto dei termini previsti dalle norme che regolano l Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall Assicurato all Agente si intenderà effettuata alla Società, e viceversa. Art Durata e proroga dell Assicurazione L Assicurazione scade alle ore 24 dell ultimo giorno della durata indicata in Polizza, ferme restando le facoltà riconosciute dalla normativa vigente e/o dal contratto di Assicurazione per il Recesso dall Assicurazione stessa In mancanza di disdetta, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, l Assicurazione è automaticamente prorogata per il medesimo periodo di durata e così successivamente. Art Rinuncia al diritto di surrogazione. L Assicuratore rinuncia nei confronti del Contraente al diritto di surrogazione di cui all articolo 1916 del Codice Civile. Pagina 2 di 8

11 Art Estensione territoriale Il presente contratto di Assicurazione è valido in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ed in tutti i Paesi che hanno aderito all accordo Carta Verde. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Foro competente Fatto salvo quanto disposto all articolo 2.8 delle presenti Condizioni di Assicurazione, in caso di controversie relative al presente contratto è competente il Foro più vicino indicato nel documento di polizza dall Assicurato. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge. La presente Assicurazione è regolata dalla legge italiana. TITOLO II - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE Art. 2.1 Oggetto dell Assicurazione La Società assicura, entro i limiti pattuiti, il conducente di uno dei Veicoli identificati nella Polizza per gli Infortuni subiti in conseguenza di un incidente da circolazione, occorsogli mentre si trova a bordo del Veicolo medesimo, dal momento in cui vi sale a quello in cui ne discende, a condizione che il Veicolo sia coperto dall assicurazione obbligatoria di responsabilità civile prevista dalla normativa vigente e che lo stesso sia stato sottoposto a regolare revisione se necessaria. L Assicurazione vale anche mentre egli, in caso di fermata accidentale, si trova a terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia Sono considerati Infortuni - semprechè causati da incidenti durante la circolazione - anche: gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; - l asfissia non di origine morbosa; - l infezione di origine traumatica; - l annegamento; - l assideramento o il congelamento; - la folgorazione. Art Rischi esclusi Sono esclusi dall Assicurazione gli Infortuni causati da: a) tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l Assicurato abbia partecipato attivamente; b) reati dolosi commessi o tentati dall Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; c) abuso di psicofarmaci, di alcolici, uso di stupefacenti o allucinogeni; d) le ernie di ogni tipo; e) ogni tipo di infarto e gli infortuni che si siano verificati in stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco- depressive o stati paranoici. Pagina 3 di 8

12 Art Persone non assicurabili L Assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore L Assicurazione non opera per le persone di età superiore a 80 anni Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l Assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. ART Determinazione del premio. garanzie e somme assicurate Il Premio viene stabilito sulla base delle garanzie e massimali prescelti all atto della sottoscrizione della Polizza L Assicurazione prevede la copertura del conducente alla guida di autovetture fino a 35 quintali e di autocarri fino a 60 quintali con le seguenti combinazioni: Somme massimali assicurate Opzione Morte Invalidità Permanente Rimborso Spese Mediche A , , ,00 B , , ,00 C , , ,00 D , , , La copertura degli Iinfortuni alla guida di motocicli prevede la seguente combinazione: Somme massimali assicurate Opzione Morte Invalidità Permanente E , ,00 Art. 2.5 Garanzia Morte La Società, qualora si verifichi un Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza che determini la morte dell Assicurato, effettua il pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro. L indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga - ancorché successivamente alla scadenza della Polizza - entro 2 (due) anni dal giorno dell Infortunio L Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro 2 (due) anni dal giorno dell Infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, gli eredi dell Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso dell Indennizzo per Invalidità Permanente già corrisposta all Assicurato, mentre i beneficiari designati in Polizza hanno diritto soltanto alla differenza tra l Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente. Art. 2.6 Garanzia Invalidità Permanente da Infortuni Qualora si verifichi un Infortunio indennizzabile a termini di Polizza che abbia per conseguenza una Invalidità Permanente dell Assicurato, la Società effettua il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di Invalidità Permanente accertato secondo i criteri indicati nella Tabella allegata, con l applicazione della Franchigia Assoluta pari al 3% per le opzioni A, B, C e D e pari al 5% per l opzione E. Pagina 4 di 8

13 2.6.2 L Indennizzo per Invalidità Permanente è riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che si siano stabilizzati entro 2 (due) anni dal giorno dell Infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della Polizza. Nel caso in cui, trascorsi 2 (due) anni dall Infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione che deve intendersi definitiva ai sensi di Polizza in riferimento al quadro presentato dall Assicurato in quel momento La Società corrisponde l Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell Infortunio. Se al momento dell Infortunio l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla Tabella Allegata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art Rimborso spese mediche da infortunio (garanzia non operante qualora l Assicurato si trovi alla guida di motocicli) La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza, per ogni Sinistro e per ogni anno assicurativo, le spese sostenute dall Assicurato per le conseguenze dirette ed esclusive dell Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, per: A) trasporto dal luogo dell incidente all Istituto di cura, posto di Pronto Soccorso o ambulatorio con qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile allo scopo B) in caso di Sinistro che comporti un ricovero, con o senza intervento chirurgico, e limitatamente alla durata dello stesso: 1. rette di degenza in ospedali o cliniche; 2. onorari dei medici, dei chirurghi, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all intervento 3. uso di sala operatoria, materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l intervento) 4. materiale di cura, compresi apparecchi gessati e tutori, e medicinali 5. accertamenti radiografici e radioscopici, esami ed analisi in genere e relativi ticket, terapia fisica 6. notule per cure mediche in genere e per visite specialistiche; C) in caso di Sinistro che comporti intervento chirurgico ambulatoriale, le spese di cui alle precedenti lettere A) e B) D) in caso di Sinistro che non comporti ricovero né intervento chirurgico le spese relative per: - accertamenti radiografici e radioscopici - esami ed analisi in genere e relativi ticket - notule per cure mediche in genere e per visite specialistiche - le terapie fisiche, effettuati nei 30 giorni successivi all infortunio Il rimborso viene effettuato, per ogni singolo Sinistro, applicando una Franchigia fissa di euro 100 sulle spese sostenute La domanda di rimborso, corredata dalle ricevute originali di quanto pagato per i titoli suindicati, deve essere presentata, mediante lettera raccomandata A/R all Agente entro un mese dal termine della cura medica Qualora gli originali delle notule, distinte e ricevute siano stati presentati a terzi per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di Polizza dietro certificazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia nella valuta corrente in Italia, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell Ufficio Italiano Cambi. Pagina 5 di 8

14 2.7.5 Il rimborso è effettuato all Assicurato, o ai suoi beneficiari in caso di morte. Art. 2.8 Controversie In caso di: divergenze sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall art ; o controversie di natura medica sulla indennizzabilità del Sinistro; ferma restando il diritto di ricorrere all Autorità Giudiziaria, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico definisce se e in quale misura è dovuto l Indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza Il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto di Medicina Legale più vicina all Assicurato Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico Limitatamente al caso di Invalidità Permanente derivante da Infortunio, è data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere medio tempore una provvisionale sull Indennizzo Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. Art Denuncia dell Infortunio e oneri relativi Fermo quanto previsto dagli articoli 1.8 e la denuncia dell Infortunio deve contenere: indicazione del luogo, giorno, ora e causa del Sinistro numero della targa del Veicolo eventuale atto di voltura (in caso di sostituzione del Veicolo in corso di copertura) generalità dell Assicurato rapporto dell Autorità (se intervenuta) certificato medico nel quale siano descritti in dettaglio la natura delle lesioni, la regione anatomica colpita, la prognosi, l eventuale ricovero, le eventuali spese sostenute Ulteriore documentazione in originale dovrà essere fornita parallelamente al decorso dell evento e fino alla sua conclusione (certificati medici, cartelle cliniche autenticate, notule e fatture relative alle spese sostenute). Al Sinistro verrà assegnato un numero progressivo di identificazione, al quale dovrà esser fatto riferimento nel corso della definizione dello stesso. Art Pagamento dell Indennizzo Pagina 6 di 8

15 Ricevuta tutta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società determina l Indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni da quest ultima. Allegato 1 - Tabella per la liquidazione dell Indennizzo di Invalidità Permanente Descrizione Percentuali destro - sinistro Sordità completa di un orecchio 15 Sordità completa bilaterale 60 Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35 Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi 40 Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) Stenosi nasale assoluta unilaterale 8 Stenosi nasale assoluta bilaterale 18 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11 b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30 Perdita di un rene con integrità di un rene superstite 25 Perdita della milza senza alterazione della crasi ematica 15 Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio Anchilosi completa dell articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola Anchilosi completa dell articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo omerale b) per amputazione al terzo superiore Perdita del braccio al terzo medio o totale dell avambraccio Perdita dell avambraccio al terzo medio o perdita della mano Perdita di tutte le dita della mano Perdita del pollice e del primo metacarpo Perdita totale del pollice Perdita totale dell indice Perdita totale del medio 12 Perdita totale dell anulare 8 Perdita totale del mignolo 12 Perdita della falange ungueale del pollice Perdita della falange ungueale dell indice 7 6 Perdita della falange ungueale del medio 5 Perdita della falange ungueale dell anulare 3 Perdita della falange ungueale del mignolo 5 Perdita delle ultime due falangi dell indice 11 9 Perdita delle ultime due falangi del medio 8 Perdita delle ultime due falangi dell anulare 6 Perdita delle ultime due falangi del mignolo 8 5 Pagina 7 di 8

16 Anchilosi totale articolazione del gomito con angolazione tra : a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Anchilosi completa dell articolazione radio - carpica in estensione rettilinea Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione Anchilosi completa coxo - femorale con arto in estensione e in posizione 45 favorevole Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo - femorale o amputazione alta, che non renda possibile l applicazione di un apparecchio di protesi 80 Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70 Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 65 Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l applicazione di un 55 apparecchio articolato Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50 Perdita dell avampiede alla linea tarso metatarso 30 Perdita dell alluce e corrispondente metatarso 16 Perdita totale del solo alluce 7 Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il 3 Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35 Anchilosi tibio - tarsica ad angolo retto 20 Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non 11 oltrepassi cinque centimetri In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell attività di lavoro stabilite per l arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro. Pagina 8 di 8

17 Polizza Infortuni del Conducente GLOSSARIO Assicurato Il soggetto nel cui interesse è stipulata l assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti. Assicurazione Il contratto di assicurazione e il suo contenuto. Beneficiario Gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, cui la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti. Franchigia per invalidità permanente La misura, espressa in percentuale, di invalidità permanente non indennizzabile. Indennizzo, indennità o rimborso La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Incidente: l evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti. Invalidità permanente La perdita totale o parziale definitiva della capacità lavorativa generica dell Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Istituto di cura La struttura sanitaria pubblica o la casa di cura privata regolarmente autorizzata al ricovero dei malati ai sensi delle leggi e/o altre norme emanate dallo Stato in cui ha sede la struttura.. Parti Il Contraente e/o l Assicurato e la Società. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Pagina 1 di 2

18 Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell assicurazione. Ricovero La degenza comportante pernottamento in istituto di cura regolarmente autorizzato all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Rischio La possibilità del verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Sinistro Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società Axeria Prevoyance SA Società Patner April Italia S.p.A. Veicolo: - l autoveicolo ad uso privato, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 q.li; destinato al trasporto di persone e/o cose, con un massimo di 9 (nove) posti, compreso quello del conducente; di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato; - l autocarro, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 60 q.li; - il motoveicolo con cilindrata pari o superiore a 125 cc; con targa italiana; di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato - i veicoli di cui sopra possono essere utilizzati per conto proprio o per conto di terzi e devono avere targa italiana. Pagina 2 di 2

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