Trento, 8 febbraio 2016 MR/lb CIRCOLARE. Agli Enti Soci - LL. SS. c. a. Sindaco/Presidente Segretario Responsabile Servizio Finanziario
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1 CCT_CAL REG_CCT 08/02/ P Trento, 8 febbraio 2016 MR/lb CIRCOLARE Agli Enti Soci - LL. SS. c. a. Sindaco/Presidente Segretario Responsabile Servizio Finanziario OGGETTO: armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli EE.LL (D.lgs 118/2011 e ss.mm.): equilibri di bilancio e utilizzo dell avanzo di amministrazione Siamo con la presente a trasmettere la circolare relativa all argomento di cui all oggetto redatta dagli Uffici del Consorzio, che rimangono a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile o necessario. Con l'occasione informiamo, inoltre, che a breve forniremo indicazioni in merito all'effettuazione da parte degli EELL delle spese di carattere ricorrente, necessarie per l'ordinario funzionamento degli Uffici e dei Servizi che, sinora, sono state gestite attraverso l'istituto delle c.d. 'spese a calcolo'. Cordiali saluti. Il Direttore Generale dott. Alessandro Ceschi Il Presidente dott. Paride Gianmoena Via Torre Verde, Trento Tel fax info@comunitrentini.it consorzio@pec.comunitrentini.it P.IVA e C.F iscritta al Registro delle Imprese
2 Trento, 8 febbraio 2016 MR/lb CIRCOLARE Dando seguito alla circolare del Consorzio prot. n. 7497/2015 e tenuto conto dell imminente scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali trentini per l anno 2016 (e pluriennale ), si ritiene opportuno, con la presente, approfondire alcuni aspetti relativi agli equilibri di bilancio da rispettare e all utilizzo dell avanzo di amministrazione. In termini generali gli equilibri che gli EELL trentini dovranno considerare nella costruzione del bilancio di previsione per l anno 2016 (e pluriennale ), sono quelli definiti dalle regole contabili utilizzate dagli Enti medesimi nell anno 2015: dunque il pareggio finanziario complessivo e l equilibrio di parte corrente (le previsioni di competenza relative a spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell entrata). La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto, inoltre, per tutti gli EELL nazionali (anche quelli con popolazione inferiore a abitanti) il principio del pareggio di bilancio tra entrate finali e spese finali. Tale norma risulta recepita dal comma 2 dell art. 16 della L.P 21/2015 (legge provinciale di stabilità 2016), che modifica il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del Detto articolo recita: A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilita interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci. Per l'anno 2016, in attesa della piena applicazione della normativa in materia di armonizzazione, gli enti locali assicurano il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, computando tra le entrate e le spese finali anche il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di calcolo del predetto saldo di competenza e le modalità di monitoraggio delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto. Sulla base di quanto sopra esposto, per il calcolo del differenziale tra entrate e spese da considerare per i saldi di finanza pubblica, nelle more di adozione del provvedimento della Giunta provinciale, si suggerisce agli EELL trentini di prevedere quali entrate finali quelle ascrivibili ai titoli I-II-III-IV degli schemi previsti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 gennaio 2000 n. 1/L (che corrispondo ai titoli I, II, III, IV e V degli schemi previsti dal D.lgs 118/2011) e quali uscite finali quelle ascrivibili ai titoli I-II degli schemi previsti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 gennaio 2000 n. 1/L (che corrispondo ai titoli I, II, III degli schemi di bilancio previsti dal D.lgs 118/2011). Si segnala, inoltre, ai medesimi EELL, la necessità di considerare i seguenti ulteriori aspetti: 1) limitatamente all anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all indebitamento; 2) nel calcolo del differenziale valido per il computo dei saldi di finanza pubblica non sono considerati tra le spese finali gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia e difficile pag. 2 5
3 esigibilità (FCDDE) e i fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione; 3) il surplus positivo tra entrate e spese finali può essere utilizzato ai fini dell applicazione dell avanzo di amministrazione, ovvero per l assunzione di mutui e dovrà essere costantemente monitorato nel corso dell esercizio. La tabella sotto riportata esemplifica i concetti sopra espressi. EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (secondo gli schemi autorizzatori) COMPETENZA BILANCIO 2016 A) Fondo pluriennale vincolato in entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) B) Fondo pluriennale vincolato in entrata per spese in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) C) Titolo 1 - Entrate tributarie (+) 50,00 D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 30,00 E) Titolo 3 - Entrate extra-tributarie (+) 40,00 F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 40,00 G) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (G=C+D+E+F) (+) 160,00 H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 100,00 H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità (-) 10,00 H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3) (+) 90,00 I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 40,00 I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2) L) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (L=H+I) M) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (M=A+B+G-L) (+) 40,00 130,00 30, Nell esempio si genera un surplus pari a 30, determinato dalla somma del FCDDE (10) e del titolo III - rimborso quota capitale dei mutui (20): è quindi possibile impiegare avanzo di amministrazione (o contrarre debito) nel limite massimo di 30. Il bilancio di previsione redatto a fini conoscitivi secondo gli schemi di cui al D.lgs 118/2011 dovrà, inoltre, rispettare gli equilibri di bilancio previsti nel punto 9.10 del principio applicato della programmazione 4/1. Ciò significa che gli EELL dovranno introdurre, seppur a fini meramente conoscitivi e limitatamente al primo esercizio, le previsioni di cassa, garantendo un fondo finale non negativo secondo quanto previsto dalla seguente equazione: F.do di cassa al previsioni di cassa in entrata previsioni di cassa in uscita = F.do di cassa presunto al > 0 L equilibrio dimostrato, si ricorda, non preclude agli EELL la possibilità, in corso d anno, di ricorrere all anticipazione di cassa. pag. 3 5
4 Per quanto concerne invece le previsioni di cassa, nell ottica della maggior semplificazione, si segnala il fatto che molti EELL hanno ritenuto di stimare gli stanziamenti (ricorrendo a dati ufficiosi nelle more di approvazione del rendiconto e del contestuale riaccertamento straordinario dei residui) prevedendo il pagamento di tutti gli impegni registrati in conto competenza e in conto residui, secondo quanto previsto dalla seguente equazione: previsioni di cassa = stanziamento di previsione + importo dei residui. Si ricorda, infine, che le previsioni di cassa dovranno essere predisposte per tutte le voci di bilancio (comprese le partite di giro) ad esclusione del FPV (sia entrata che in uscita, sia in parte capitale che in parte corrente), dell avanzo di amministrazione e del FCDDE e che andrà previsto, ai sensi dell art. 166 comma 2-quater del D.lgs 267/2000, un fondo di riserva di cassa, pari almeno allo 0,2% delle spese finali. Per quanto riguarda, invece, l applicazione dell avanzo di Amministrazione al bilancio di previsione degli EELL trentini per l esercizio 2016 (fattispecie sino ad oggi disciplinata dall art. 17 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L), il principio della contabilità finanziaria 4/2 (al punto 9.2) stabilisce che: Non è conforme ai precetti dell art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l utilizzo dell avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate. Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l immediato utilizzo della quota vincolata dell avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l impiego del risultato di amministrazione vincolato. In assenza dell aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l utilizzo dell avanzo di amministrazione. Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto. Il risultato di amministrazione, si ricorda, è distinto dalla normativa in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati, così definiti: la quota vincolata è costituita da entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell entrata alla spesa. I vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; pag. 4 5
5 c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come vincolate da trasferimenti, ancorché derivanti da entrate proprie dell ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa; d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell anno in corso e nei due anni precedenti l assenza dell equilibrio generale di bilancio). La quota accantonata è costituita da: a) l accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); b) gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento); c) gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). La quota destinata agli investimenti è costituita da entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese. Il punto 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria 4/2 del D.lgs 118/2011, alla cui lettura si rinvia per eventuali approfondimenti, fornisce, infine, ulteriori dettagli relativi alla definizione di avanzo vincolato, destinato e accantonato ed al loro utilizzo. Nel ricordare che per reperire le informazioni rese disponibili dal Consorzio, è possibile accedere all area riservata dedicata del relativo sito internet tramite le credenziali a suo tempo fornite, nonché formulare specifiche richieste attraverso l indirizzo di posta elettronica armonizzazione@comunitrentini.it, con l occasione si porgono distinti saluti. Il Responsabile dell Area consulenza dott. Marco Riccadonna pag. 5 5
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