La mia disanima sui controversi attraversamenti pedonali rialzati parte dalla lettura di questa Risposta a quesito del Ministero dei Lavori Pubblici:
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- Saverio Negro
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2 La mia disanima sui controversi attraversamenti pedonali rialzati parte dalla lettura di questa Risposta a quesito del Ministero dei Lavori Pubblici: Ministero dei Lavori Pubblici - Risposta a quesito Protocollo 2867/2001 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale Protocollo 2867/2001 OGGETTO: Attraversamenti pedonali rialzati Con riferimento alla nota a margine si comunica che gli attraversamenti pedonali rialzati non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità ai sensi dell'articolo 179 del regolamento di esecuzione ed attuazione, perché la loro geometria è diversa da quanto previsto dalla norma richiamata e non possono essere segnalati come rallentatori di velocità. Le stesse opere si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada e per esse non occorrono particolari autorizzazioni di questo ufficio quanto piuttosto di motivazioni tecniche di opportunità o necessità che lo stesso ente può e deve valutare. Tali opere possono essere eseguite dall'ente proprietario della strada, utilizzando esclusivamente materiali previsti dalla vigente normativa, e garantendo comunque la percorribilità della strada, assumendosi la responsabilità di eventuali inconvenienti o danneggiamenti di veicoli che abbiano a verificarsi per effetto di tali modifiche. Il Dirigente Tecnico Ing. Francesco Mazziotta
3 Commento L asserzione: gli attraversamenti pedonali rialzati non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità ai sensi dell'articolo 179 del regolamento di esecuzione ed attuazione, perché la loro geometria è diversa da quanto previsto dalla norma richiamata e non possono essere segnalati come rallentatori di velocità, a mio avviso è ineccepibile, anche se non esime l Ente proprietario della strada dal rispetto delle altre norme presenti nel codice della strada, nel momento in cui vengono utilizzati i seguenti segnali stradali: Ugualmente l affermazione: Le stesse opere si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada e per esse non occorrono particolari autorizzazioni di questo ufficio quanto piuttosto di motivazioni tecniche di opportunità o necessità che lo stesso ente può e deve valutare., è sicuramente vera qualora l intervento sia limitato al solo asse della carreggiata come, ad esempio, quelli rappresentati nelle figure riportate a fianco, mentre, nel momento in cui è presente anche una variazione sul piano verticale, diviene indispensabile abbinare il dettato normativo dell articolo 179 (Rallentatori di velocità) con quello riportato nell articolo 145 del Regolam. (Attraversamenti pedonali) e rispettare le misure che vi sono indicate, alle quali non esistono deroghe.
4 Misure indicate dall art. 179: Art. 179 (D.P.R , n Regolamento al nuovo codice della strada) (Art. 42 del codice della strada) Rallentatori di velocità 6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati e da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni: a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm; b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm; c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm. Misure indicate dall art. 145: Art. 145 (D.P.R , n Regolamento al nuovo codice della strada) (Art. 4 del codice della strada) Attraversamenti pedonali 1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m. sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm (fig. II.434).
5 Considerato le figure II 474 e II 436:
6 ESEMPIO DI STRADA URBANA CON DISLIVELLO ALTIMETRICO MUNITO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PER VELOCITÀ 30 km/h (misure minime): ESEMPIO DI STRADA CON DISLIVELLO ALTIMETRICO SENZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PER VELOCITÀ 30 km/h (misure minime): È indispensabile che il dislivello altimetrico sia rimarcato con colori contrastanti, rinnovati appena la vernice è sbiadita, affinché sia sempre ben percepibile l entità dell altezza della rampa per poter rallentare in maniera adeguata. Nei dossi artificiali o attraversamenti pedonali rialzati spesso l errore è nella presenza di una rampa di misura ridotta o ridottissima, che determina, a volte, un inclinazione vicina ai 45, andando oltre al risultato previsto dal codice della strada riduzione della velocità dei veicoli in transito con danni alle sospensioni e pneumatici. Non dimenticando che in entrambi i casi deve esservi una superficie con coefficiente di aderenza uguale o superiore a quello del manto asfaltato che precede o segue per non determinare un ulteriore situazione di pericolo.
7 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VALIDI Pur non trascurando il dubbio determinato dalla presenza del colore rosso non previsto nella segnaletica orizzontale indicata dal codice della strada, ritengo molto visibile e sicuro l ATTRAVERSAMENTO PEDONALE realizzato con materiale termoplastico preformato (tipo Premark) posato sull asfalto riscaldato con un bruciatore a gas propano.
8 A completamento della trattazione, non si può fare a meno di esaminare: MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DIRETTIVA 24 ottobre Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione. 5.6 Impieghi non corretti della segnaletica stradale complementare Tra i dispositivi di segnaletica, complementare una menzione particolare meritano quelli che sostituiscono o integrano la segnaletica orizzontale e i dispositivi per segnaletica complementare i quali, ad esempio, delimitatori di corsia, dossi di rallentamento della velocità e dissuasori di sosta. Si tratta, in genere, di dispositivi che per loro natura presentano un ingombro che sporge dalla piattaforma stradale e, pertanto, gli Enti proprietari devono evitare che costituiscano pericolo per la circolazione. Il loro utilizzo deve essere oggetto di grande attenzione e la loro installazione deve avvenire con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento. Occorre anche tenere presenti le condizioni climatiche e di localizzazione, per evitare, ad esempio, che in inverno il passaggio di mezzi sgombraneve porti alla loro rimozione con conseguenti oneri per il ripristino, oppure che il loro sormonto da parte delle ruote dei veicoli in transito possa generare pericolose vibrazioni nelle zone circostanti ed eventualmente danneggiare edifici o gli stessi veicoli. I chiodi o le calotte (art. 154, reg.) possono essere, impiegati solo con il significato di linea continua e non sono consentite altre utilizzazioni. I dispositivi integrativi di segnaletica orizzontale (art. 153 reg.) molto utili in zone singolari o soggette a nebbie frequenti, devono essere dello stesso colore della segnaletica che rafforzano. I cordoli prefabbricati che delimitano le corsie riservate agli autobus o le piste ciclabili (art. 178 reg.) devono essere installati con continuità, alla stessa maniera della linea gialla continua che sostituiscono, e devono essere mantenuti in opera in modo che siano sempre visibili, ad evitare incidenti da parte di utenti distratti. Allo stesso modo, altri tipi di cordoli od isole di traffico devono essere resi particolarmente visibili, specie nelle testate. I dissuasori di sosta (art. 180 reg.) devono essere autorizzati ed installati in modo che ne sia sempre garantita la visibilità anche in condizioni notturne, adottando profili, colorazioni e modalità di impiego che li rendano particolarmente visibili. Una attenzione particolare meritano i dossi di rallentamento della velocità (art. 179 reg.). Poiché è frequente un loro utilizzo indiscriminato (mentre il regolamento ne prevede l impiego in casi particolari e con modalità di segnalamento molto precise), occorre che l'ordinanza che ne dispone l impiego sia opportunamente motivata, e che si tenga conto degli inconvenienti innanzi esposti per la loro localizzazione. È indispensabile il presegnalamento dei dossi stessi con colori, forme e dimensioni conformi a quanto previsto nel regolamento. I dossi prefabbricati devono essere approvati; quelli eventualmente collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico, devono essere rimossi. Si rammenta che il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.
9 MINISTERO DELL'INTERNO Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale Servizio Polizia Stradale - Divisione 1^ N.300/A/45182/103/12/12 Roma, 7 settembre 1999 OGGETTO: Segnali complementari - Rallentatori di velocità. Quesito. (Dossi artificiali) In riferimento al quesito in oggetto, relativo ai rallentatori di velocità ed in particolare ai dossi artificiali, si comunica che ai sensi dell'art.179 comma 1 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, su tutte le strade possono essere adottati sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio. Ai commi 2 e 3 dello stesso articolo sono poi fissate le caratteristiche e le modalità di installazione. Ciò posto, particolari limiti sono previsti dai successivi commi 4 e 5 in ordine all'adozione dei dossi artificiali. A differenza di quanto avviene per i sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, acustico o vibratorio, adattabili su tutte le strade, l'installazione dei dossi artificiali risulta condizionato sia in ordine al tipo di strada ed alla sua destinazione funzionale, sia in relazione ai limiti massimi di velocità in essa consentiti, che in ogni caso non possono superare i 50 Km/h. Per l'installazione dei dossi artificiali, pertanto, sono richieste le seguenti condizioni: a) presenza di strade residenziali, parchi pubblici e privati, residence e luoghi simili; b) esistenza di limiti massimi di velocità consentiti per ciascuna strada interessata così come di seguito indicato: - uguale o inferiore a 50 Km/h (per l'utilizzo di dossi di altezza non superiore a 3 cm. e larghezza non inferiore a 60 cm.); - uguale o inferiore a 40 Km/h (per dossi di altezza non superiore a 5 cm. e larghezza non inferiore a 90 cm.); - uguale o inferiore a 30 Km/h (per dossi di altezza non superiore a 7 cm. e larghezza non inferiore a 120 cm.); c) presenza di strade che non costituiscono itinerari preferenziali per i veicoli di soccorso o di pronto intervento; d) esistenza di una particolare zona del territorio comunale, da delimitarsi come zona residenziale, all'interno della quale, qualificare le strade come strade residenziali. Attesa l'assenza nel Codice di una specifica definizione della normativa di strada residenziale, mentre per converso, com'è noto, la disposizione dell'art. 3 comma 1 n. 58 del Codice fornisce la definizione di zona residenziale, appare possibile identificare dette aree, solo sulla scorta della zonizzazione prevista dai singoli strumenti urbanistici generali (PP.RR.GG.) ed in particolare facendo riferimento alle zone territoriali omogenee (opportunamente identificate nelle apposite cartografie) nelle quali la definizione e le modalità di intervento fanno capo alle normative tecniche di attuazione dei medesimi strumenti urbanistici generali, in relazione alle disposizioni del Codice della Strada. IL DIRETTORE DEL SERVIZIO Piscitelli
10 Art. 179 (D.P.R , n Regolamento al nuovo codice della strada) (Art. 42 del codice della strada) Rallentatori di velocità 1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possano adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione. 2. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza (fig. II.473). 3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale della stessa o con l'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensità. 4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte. 5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento. 6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati e da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni: a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm; b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm; c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm. I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4 deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata. 7. Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso è abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di velocità di pari entità. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola "serie" oppure "n.... rallentatori". 8. I rallentatori di velocità prefabbricati devono essere fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole. 9. I dispositivi rallentatori di velocità prefabbricati devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione.
11 Art. 145 (D.P.R , n Regolamento al nuovo codice della strada) (Art. 40 del codice della strada) Attraversamenti pedonali 1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm (fig. II.434). 2. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al flusso del traffico pedonale. 3. In presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA l'attraversamento pedonale, se esiste, deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 m; in tal caso i pedoni devono essere incanalati verso l'attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi di protezione (fig. II.435). 4. Sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella in cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta (fig. II.436).
12 Al Ministero dei Trasporti Direzione Generale M.C.T.C DIV TRASPORTI Via. Caraci, Roma Il sottoscritto Roberto. nato a Luzzara (RE) ed ivi residente in via..., a titolo di Consigliere Comunale, con il presente atto chiede chiarimenti in merito alla correttezza o meno dell installazione indiscriminata di dossi artificiali nel comune di Luzzara VISTO D.L. 30/4/1992, n.285 Nuovo Codice della Strada L Art. 3, (Definizioni), comma 41 del C.d.S. definisce il dosso: RACCORDO CONVESSO (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso. Qualcuno sostiene, che i passaggi pedonali rialzati non siano dei dossi, e quindi non si applichi la normativa sui dossi prevista dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (ex art. 179 DPR 495/1992, vedere dopo). In realtà tali opere, nella misura in cui modificano il profilo verticale della carreggiata, creano artificialmente un andamento longitudinale convesso e soprattutto, mentre per i dossi esiste un minimo di normativa in Italia, l aggiramento dell ostacolo legislativo avviene considerando le opere di rallentamento come passaggio pedonale rialzato o "opere architettoniche di rialzamento", ma essendo completamente privo di normativa, pur avendo le caratteristiche di un dosso sembra non ne debba rispettare le limitazioni. D.P.R. 495/1992 Regolamento di attuazione del C.d.S. (come modificato dal DPR 610/96) L art. 179 tratta dei rallentatori di velocità. In particolare, per i dossi artificiali, ci si deve riferire ai commi 4, 5 e 6 che vengono di seguito riportati. Comma 4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli visibili sia di giorno che di notte. Comma 5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento. Comma 6: i dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. Essi devono essere visibili sia di giorno sia di notte. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni: a. limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm; b. limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm; c. limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm. I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. L art. 3, punto 58 del Cds definisce Strada Residenziale la zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali come stabilisce il regolamento di esecuzione al c.d.s. all art.135 comma 12, tra i segnali utili alla guida, prevede l uso del segnale n.318 come segnale indicante l inizio e la fine della zona residenziale. Non esiste nel comune di Luzzara nessun segnale che indichi una qualche zona residenziale. Il CdS all'art. 2 definizione e classificazione delle strade, comma 7, stabilisce la competenza comunale su tutte le strade urbane (classificate D, E, F) per cui sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a abitanti. La direttiva Min.LL.PP. 24 ottobre 2000, pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2000, n. 301, al punto 5.6 tratta degli impieghi non corretti della segnaletica stradale complementare e
13 ricorda che una attenzione particolare meritano i dossi di rallentamento della velocità (art. 179 reg.) poiché è frequente un loro utilizzo indiscriminato (mentre il regolamento ne prevede l impiego in casi particolari e con modalità di segnalamento molto precise), occorre che l ordinanza che ne dispone l impiego sia opportunamente motivata i dossi prefabbricati devono essere approvati; quelli eventualmente collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, devono essere rimossi. La stessa direttiva rammenta che il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione. VISTO Con riferimento al dosso in frazione Codisotto di Luzzara sulla ex SS 62 Cisa oggi Km della SP 62R: 1. È l unica strada che collega con minori distanze i comuni di Luzzara e Suzzara e come tale molto trafficata. 2. È anche l unica strada che attraversa il paese e che consente il transito dei mezzi di soccorso da e per gli ospedali o i comandi dei Vigili del Fuoco di Suzzara e Guastalla oltre che essere percorsa dagli autobus di linea. 3. Va ricordato che il comune di Luzzara non arriva ai abitanti e come previsto dalle norme questa strada non può considerarsi comunale e tantomeno residenziale. 4. Essendo il limite di velocità delle strade all interno dei centri abitati pari a 50 km/h, l altezza massima dei dossi è fissata dal regolamento in 3 cm. E evidente che è la strada e il limite di velocità della stessa a determinare l altezza dei dossi e non viceversa. Il dosso in questione impone invece una velocità di 30 Km orari, con una pendenza del fronte di salita e discesa molto pericolosi per ciclisti e motociclisti. CHIEDO In base a quali norme possa essere autorizzato tale manufatto e diversamente, chiedo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne sia disposta la rimozione nel rispetto dell art. 2 del CDS comma 7 e dell art. 179 comma 5 e 6 oltre che della direttiva Min.LL.PP. 24 ottobre 2000.
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