Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. (Tariffa 320 )

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1 LIGURIA VITA PROTETTA ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA A PREMIO ANNUO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE (Tariffa 320 ) Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione: Scheda Sintetica Nota informativa Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Separata Glossario Fac-simile modulo di proposta Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO AL 30/06/2011

2 SOMMARIO SCHEDA SINTETICA 1) Informazioni generali 2) Caratteristiche del contratto 3) Prestazioni assicurative e garanzie offerte 4) Costi 5) Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata 6) Diritto di ripensamento NOTA INFORMATIVA A) INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI CONDIZIONI DI POLIZZA I) OGGETTO DEL CONTRATTO II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ VI) ESCLUSIONI CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA MORTE DA INFORTUNIO CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA DI FAMIGLIA ALLEGATO A Documentazione da presentare alla Società tramite il competente intermediario incaricato in relazione alla causa del pagamento ALLEGATO B Regolamento della Gestione Speciale FONDO LIGURIA GLOSSARIO FAC-SIMILE MODULO DI PROPOSTA INFORMATIVA SOMMARIO PAGINA 1 di 1

3 SCHEDA SINTETICA La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto. La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa. 1) Informazioni generali 1.a) Impresa di assicurazione L impresa di assicurazione è LIGURIA VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con Società ), società del Gruppo FONDIARIA-SAI, direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A. 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa in base all ultimo bilancio approvato Patrimonio netto Capitale sociale interamente versato Totale riserve patrimoniali Indice di solvibilità della (1) 155,30% gestione vita (1) l indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente 1.c) Denominazione del contratto La denominazione commerciale del presente contratto è Liguria Vita Protetta. 1.d) Tipologia del contratto Le prestazioni fornite dall assicurazione qui descritta sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi. 1.e) Durata Durata contrattuale Durata minima: Durata massima: 10 anni 20 anni In ogni caso l età alla scadenza contrattuale dell Assicurato non potrà essere superiore a 85 anni Riscatto il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante riscatto totale: è possibile esercitare il diritto di riscatto totale purché siano state versate almeno le prime tre annualità di premio. 1.f) Pagamento dei premi Periodicità Premio annuo costante Premio minimo Euro 1.200,00 importo minimo premio annuo SCHEDA SINTETICA PAGINA 1 di 4

4 2) Caratteristiche del contratto L assicurazione intende soddisfare le esigenze di risparmio di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio contenuto, fornendo anche un elevato livello di copertura per il caso di decesso dell Assicurato. Il livello di copertura può essere ampliato mediante assicurazioni accessorie abbinabili all assicurazione principale. Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici precedentemente richiamati; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi (vedi punto della Nota informativa), non concorre alla formazione delle prestazioni in caso di vita. Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione E della Nota informativa. L impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso. 3) Prestazioni assicurative e garanzie offerte Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Prestazione in caso di in caso di vita dell Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del vita capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente. Prestazione in caso di in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, il decesso pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente. Coperture complementari Prestazione aggiuntiva in caso di morte da infortunio (su richiesta del Contraente e è attiva abbinando l assicurazione accessoria Garanzia Morte da a fronte del pagamento dei Infortunio. relativi premi annui) In caso di decesso dell Assicurato è previsto: Garanzia A1 duplice protezione : il pagamento di un capitale di pari importo del capitale assicurato, se il decesso è dovuto a infortunio Garanzia A2 triplice protezione : il pagamento di un capitale pari al doppio del capitale assicurato, se l infortunio è causato da incidente stradale. Prestazione aggiuntiva in caso di morte anche dell Assicurato G.F. è attiva abbinando l assicurazione accessoria Garanzia di Famiglia. Qualora, mentre è in vigore l assicurazione accessoria, dopo la morte dell Assicurato o nelle 24 ore immediatamente precedenti, si verifichi il decesso della persona designata in polizza quale Assicurato G.F., il pagamento di un ulteriore capitale ai figli superstiti della coppia costituita Opzioni contrattuali (alle condizioni in vigore al momento della richiesta del riscatto) dall Assicurato principale e dall Assicurato G.F. stesso. Conversione del capitale a scadenza in una delle seguenti prestazioni di rendita: rendita vitalizia pagabile fino a che l Assicurato è in vita; rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l Assicurato è in vita; rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita. Il capitale assicurato si rivaluta ogni anno in funzione del rendimento della Gestione interna separata a cui è collegata l assicurazione. Le relative maggiorazioni si consolidano annualmente. La Società attribuisce un interesse annuo minimo garantito sotto forma di tasso tecnico del 2,00% riconosciuto, in via anticipata, nel valore iniziale del capitale assicurato. Se il Contraente non paga interamente i primi tre premi annui, perde tutti i premi già versati. L operazione di riscatto, in quanto modifica l equilibrio economico dell assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati. SCHEDA SINTETICA PAGINA 2 di 4

5 Maggiori informazioni sono fornite nella sezione B della Nota informativa. In ogni caso le prestazioni assicurate ed il meccanismo di rivalutazione delle stesse sono regolati dagli articoli Prestazioni assicurate e Modalità di rivalutazione delle prestazioni delle Condizioni contrattuali. 4) Costi L impresa, al fine di svolgere l attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione interna separata riducono l ammontare delle prestazioni. Per fornire un indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l indicatore sintetico Costo Percentuale Medio Annuo (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. Il Costo Percentuale Medio Annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo Percentuale Medio Annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5 anno. Gestione Separata FONDO LIGURIA Indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo (CPMA) Gestione interna separata FONDO LIGURIA (tasso utilizzato 4%) Premio annuo: Euro 1.500,00 Premio annuo: Euro 1.500,00 Premio annuo: Euro 1.500,00 Sesso: maschio Sesso: maschio Sesso: maschio Età: 45 anni Età: 45 anni Età: 45 anni Durata: 10 anni Durata: 15 anni Durata: 20 anni Anno CPMA Anno CPMA Anno CPMA 5 10,10% % 5 18,50% % 10 5,30% 10 7,79% % 15 3,45% 20 1,28% Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno. SCHEDA SINTETICA PAGINA 3 di 4

6 5) Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata FONDO LIGURIA negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. ANNO RENDIMENTO REALIZZATO DA FONDO LIGURIA RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AGLI ASSICURATI RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO E DELLE OBBLIGAZIONI (*) INFLAZIONE ,04% 3,23% 3,86% 2,00% ,12% 3,30% 4,41% 1,71% ,04% 3,23% 4.46% 3,23% ,02% 3,22% 3,54% 0,75% % 2.98% 3.35% 1.55% (*) I dati si intendono al lordo della ritenuta del 12,5% ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6) DIRITTO DI RIPENSAMENTO Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa. La Liguria Vita Spa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica. L amministratore Delegato Marco FUSCIANI SCHEDA SINTETICA PAGINA 4 di 4

7 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione prima delle Condizioni di Polizza prima della sottoscrizione della polizza. A) INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) denominazione LIGURIA VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con Società ) è una società del Gruppo FONDIARIA-SAI b) Sede sede legale e direzione generale in Italia, via Senigallia, 18/2, Milano c) Recapiti telefono (+39) , sito internet: vita@liguriassicurazioni.it e) estremi provvedimento autorizzazione all esercizio Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale Partita I.V.A Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M n (G.U n. 137) - Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese presso l Isvap al n Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria- SAI, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite del soggetto abilitato dalla Società al collocamento, al quale è assegnata la polizza (l elenco dei soggetti abilitati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa) 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Patrimonio netto Capitale sociale interamente versato Totale riserve patrimoniali Indice di solvibilità della gestione (1) 155,30% vita (1) l indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente NOTA INFORMATIVA pagina 1 di 15

8 B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Prodotto Durata contrattuale Sfera di applicazione Prestazioni Assicurative Garanzia conservazione capitale Misura annua minima di rivalutazione 4. Premi Liguria Vita Protetta Assicurazione mista a premio annuo costante con rivalutazione annua del capitale, tariffa 320 Durata minima: Durata massima: 10 anni 20 anni Prodotto destinato ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 18 e i 75 anni; in ogni caso l età dell Assicurato alla scadenza contrattuale non potrà superare gli 85 anni Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: a) Prestazione in caso di vita b) Prestazione in caso di decesso Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza. Alla copertura caso morte è applicato il periodo di carenza. Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e dell eventuale premio relativo ai rischi demografici. La prestazione assicurata, gode dei seguenti benefici la rivalutazione annuale della stessa, calcolata in base al rendimento della Gestione interna separata degli investimenti a cui è collegata l assicurazione; la garanzia del consolidamento annuale della suddetta rivalutazione, cioè la definitiva acquisizione delle relative maggiorazioni annuali; la garanzia del valore minimo della prestazione assicurata, indipendentemente dai risultati della Gestione interna separata, grazie all attribuzione di un interesse annuo minimo garantito sotto forma di tasso tecnico del 2% riconosciuto, in via anticipata, nel valore iniziale della rendita stessa. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di assicurazione. La misura annua minima di rivalutazione è pari al 2,0%, sotto forma di tasso tecnico. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza. L assicurazione richiede il versamento alla Società di premi annui anticipati, di importo costante, dovuti per tutta la durata del contratto ma comunque non oltre la morte dell Assicurato. L importo del premio annuo dipende dall ammontare del capitale assicurato e dall eventuale presenza di garanzie accessorie, dalla durata del contratto, dal sesso e dall età dell Assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle sue abitudini di vita (ad esempio professione e attività sportive). Premio minimo Tipo premio Euro 1.200,00 premio minimo annuo costante La tariffa è offerta nella forma a premio annuo con la possibilità di frazionamento infraannuale Mezzi di pagamento Il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità: assegno bancario o circolare non trasferibile bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti) Frazionamento del premio È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in rate semestrali, trimestrali, si rinvia al successivo punto per conoscere i relativi costi NOTA INFORMATIVA pagina 2 di 15

9 Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art. 2 Premio. 4.1 Assicurazione accessoria Garanzia morte da infortunio Premio per ogni Euro 1.000,00 di Capitale G.I., in funzione della formula scelta Garanzia di Famiglia Premio annuo A1 duplice protezione Euro 1,00 A2 triplice protezione Euro 1,50 Premio annuo Premio per ogni Euro 1.000,00 di Capitale G.F., in funzione fino a 109 anni Euro 0,50 della somma delle età che saranno raggiunte alla scadenza contrattuale dall Assicurato e dall Assicurato G.F. da 110 a 124 anni Euro 1,00 da 125 a 130 anni Euro 2,00 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Il rendimento annuo realizzato dalla Gestione, diminuito di una commissione di gestione, viene attribuito al contratto a titolo di partecipazione agli utili sotto forma sia di tasso tecnico di interesse precontato nelle prestazioni assicurate, sia di rivalutazione annuale delle prestazioni stesse. La commissione annua di gestione si ottiene sommando la commissione base e l eventuale commissione di performance. Le prestazioni assicurate vengono rivalutate ad ogni anniversario della decorrenza contrattuale, compresa la scadenza. La progressiva maggiorazione delle prestazioni - che si consolida annualmente avviene, come specificato nelle Condizioni contrattuali, in base alla misura annua di rivalutazione, che è pari al rendimento attribuito depurato dal tasso tecnico di interesse del 2,00%, riconosciuto anticipatamente nel valore iniziale del capitale assicurato. Maggiori dettagli sulla clausola di rivalutazione sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art. 7. Si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto. Il Progetto esemplificativo in forma personalizzato verrà consegnato al Contraente al più tardi al momento in cui il Contraente stesso è informato che il contratto è concluso. C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 6. Costi 6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio Tipologia Onere Quota-parte media a intermediari Diritti di ingresso in aggiunta alla prima rata di premio Euro 12,00 0,00 Diritti di quietanza dovuti in aggiunta a ciascuna rata di premio successiva Euro 1,00 0,00 Importo fisso prelevato da ciascun premio annuo Euro 25,00 0,00 Caricamento in percentuale di ciascun premio annuo 9,50% Vedi nota 1) Maggiorazione del premio annuo se frazionate in rate: - Semestrali 2,00% NOTA INFORMATIVA pagina 3 di 15

10 - Trimestrali 3,00% Spese di emissione trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso Euro 12,00 Nota 1) La quota parte spettante all intermediario è pari al 4,00% x durata contrattuale, della prima annualità di premio al netto dei diritti, e il 1,5% per le annualità di premio successive Costi per riscatto Poiché la modalità dello sconto, applicata nel calcolo del valore di riscatto, non si limita al recupero del tasso tecnico di interesse riconosciuto in via anticipata nel calcolo della prestazione, la differenza fra il tasso di sconto applicato per il calcolo di riscatto e il suddetto tasso tecnico (2,00% annuo composto) comporta per il Contraente un onere che varia in funzione della durata residua del contratto. Tipologia Anni mancanti alla scadenza e corrispondente onere Onere derivante dalla differenza fra il tasso di sconto applicato e il tasso tecnico: Costi per l erogazione della rendita La tariffa non prevede l erogazione della rendita. 1 2,40% 7 15,80% 13 27,30% 2 4,80% 8 17,80% 14 29,10% 3 7,10% 9 19,80% 15 30,80% 4 9,40% 10 21,80% 16 23,50% 5 11,60% 11 23,70% 17 34,10% 6 13,70% 12 25,50% 6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione. Tipologia Onere Quota-parte media a intermediari Commissione annua base: 0,80% Non prevista Commissione annua di performance, per ogni punto di rendimento della Gestione eccedente il 7,5% (per la frazione 0,20% Non prevista di punto si riduce in proporzione): 7. Sconti Si avverte che è facoltà dell Impresa applicare sconti che vengono realizzati nei seguenti modi: riducendo l importo dei Diritti di ingresso riducendo l importo dei Diritti di quietanza 8. Regime fiscale Regime fiscale dei premi I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Se l assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente di rischio, che viene appositamente indicata dalla Società. L importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare Euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente all 1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. NOTA INFORMATIVA pagina 4 di 15

11 Regime fiscale delle somme corrisposte Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall imposta sulle successioni. Negli altri casi - con riferimento ai contratti con prestazione principale in forma di capitale - è necessario fare le seguenti distinzioni: Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%. Alla data di redazione della presente Nota informativa, l equalizzatore applicabile all aliquota nel caso di redditi a formazione pluriennale - non è operativo (non è stato emanato il relativo decreto applicativo) e ne è prevista l abrogazione. La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (netti dell eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all erogazione; le rate di rendita, limitatamente all importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari che maturano dopo la data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%. L imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta. In ogni caso, le somme percepite nell esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d impresa restando assoggettate all ordinaria tassazione (non si applica quindi l imposta sostitutiva). D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del contratto Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art 3 Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell assicurazione. 10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi Versati i primi tre premi annui dalla decorrenza del contratto, il Contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto a prestazioni ridotte; a seguito della riduzione delle prestazioni cessano le eventuali garanzie accessorie. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art Riscatto e riduzione È facoltà del Contraente, qualora siano state pagate almeno le prime tre complete annualità di polizza di: sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto alla prestazione ridotta della polizza; a seguito della riduzione delle prestazioni cessano le eventuali garanzie accessorie chiedere il riscatto della polizza Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Art 8 e successivi. Per le informazione relative al proprio contratto, il Contraente potrà rivolgersi alla Società: LIGURIA VITA S.P.A. Ufficio Portafoglio Via Senigallia 18/ Milano (MI) Tel Fax E.mail: vita@liguriassicurazioni.it Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell assicurazione si ottiene solo rispettando il piano assicurativo inizialmente stabilito. In particolare, il riscatto, in quanto modifica l equilibrio economico dell assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati. NOTA INFORMATIVA pagina 5 di 15

12 In alternativa al riscatto, il Contraente può considerare la possibilità di ottenere dalla Società una somma a titolo di prestito, nel limite del valore di riscatto maturato. Nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione E (nonché nel progetto che verrà successivamente elaborato in forma personalizzata), sono evidenziati i valori del riscatto e delle prestazioni ridotte determinati in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate. Si rinvia al Progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione E per l illustrazione dei valori di riscatto e riduzione e si precisa inoltre che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato. 12. Revoca della proposta Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Società tramite raccomandata o telefax. In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione. 13. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, al Contraente verrà rimborsato il premio eventualmente corrisposto, diminuito delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al punto 6.1.1, a condizione che le stesse siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. 14. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni di polizza, Allegato A. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data - come definita in relazione all evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria, finalizzata a verificare l esistenza dell obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda; la legislazione in materia di rapporti dormienti, come stabilito dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazione ed integrazioni, prevede il conferimento delle somme dovute e non reclamate dai Beneficiari, al Fondo istituito presso il Ministero dell Economia e della Finanza ( Conti Dormienti ). 15. Legge applicabile al contratto Il contratto è assoggettato alla legge italiana. 16. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto e ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. 17. Reclami I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione delle responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto devono essere rivolte alla Società al seguente indirizzo: LIGURIA VITA S.p.A. UFFICIO RECLAMI Via Senigallia 18/ Milano MI Fax: ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it NOTA INFORMATIVA pagina 6 di 15

13 Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'organo a ciò preposto: ISVAP - Servizio Tutela Utenti - Via Quirinale Roma I reclami indirizzati all'isvap contengono i seguenti requisiti: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato breve descrizione del motivo di lamentela copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze Non rientrano nella competenza dell ISVAP: i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l Autorità Giudiziaria; i reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del Testo unico dell intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione; i reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari. Resta salva la possibilità di adire l'autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 18. Informativa in corso di contratto La Società è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per l assegnazione della partecipazione agli utili, l estratto conto annuale della posizione assicurativa. 19. Conflitto di interessi La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti, derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato. Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti. La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione degli introiti retrocessi risulta dal rendiconto annuale di gestione certificato dalla società di revisione contabile di cui alla sezione B. Si rinvia al rendiconto annuale della Gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli assicurati. E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell Assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto, di seguito riportati, sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall ISVAP e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4%. NOTA INFORMATIVA pagina 7 di 15

14 Tenuto conto della commissione annua di gestione (0,8%) e scorporando il tasso tecnico già riconosciuto, la corrispondente ipotetica misura annua di rivalutazione risulta pari all 1,18%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l impresa. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Tasso annuo di rendimento minimo garantito (tasso tecnico) 2,00% Misura annua di rivalutazione 0,00% Età dell Assicurato Anni 40 Durata Anni 20 Sesso dell Assicurato maschio Ulteriori ipotesi Periodicità dei versamenti: annuale Premio annuo costante al netto dei diritti 1.500,00 Diritti di ingresso da aggiungere al premio all atto del versamento iniziale Euro 12,00 Diritti di quietanza da aggiungere al premio all atto dei versamenti successivi Euro 1,00 Costo fisso Euro 25,00 Caricamento proporzionale Euro 140,13 Capitale assicurato iniziale ,79 Anno Premio Cumulo premi Capitale assicurato (fine anno) Interruzione del pagamento dei premi Valore di riscatto (fine anno) Capitale ridotto A fine anno Capitale ridotto alla scadenza , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 NOTA INFORMATIVA pagina 8 di 15

15 L operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo 19 annualità di premio. B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Tasso annuo di rendimento 4,00% Misura annua di rivalutazione Vedi tabella Età dell Assicurato Anni 40 Durata Anni 20 Sesso dell Assicurato maschio Ulteriori ipotesi Periodicità dei versamenti: annuale Premio annuo costante al netto dei diritti 1.500,00 Diritti di ingresso da aggiungere al premio all atto del versamento iniziale Euro 12,00 Diritti di quietanza da aggiungere al premio all atto dei versamenti successivi Euro 1,00 Costo fisso Euro 25,00 Caricamento proporzionale Euro 140,13 Capitale assicurato iniziale ,79 Anno Premio Cumulo premi Capitale assicurato (fine anno) Interruzione del pagamento dei premi Valore di riscatto (fine anno) Capitale ridotto A fine anno Capitale ridotto alla scadenza , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra sono al lordo degli oneri fiscali. La Liguria Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. L Amministratore Delegato Marco FUSCIANI NOTA INFORMATIVA pagina 9 di 15

16 CONDIZIONI DI POLIZZA I) OGGETTO DEL CONTRATTO Art. 1 - Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato: alla scadenza del contratto, se l Assicurato è in vita, oppure al decesso dell Assicurato, se si verifica prima della scadenza. La garanzia per il caso di morte è operante senza limiti territoriali, qualunque sia la causa del decesso fatte salve le esclusioni descritte nella successiva sezione VI. Il capitale assicurato, il cui ammontare iniziale è indicato nella scheda contrattuale, si rivaluta annualmente come stabilito all art. 7. Art. 2 - Premio Il premio annuo è dovuto dal Contraente alla decorrenza dell assicurazione e ad ogni suo anniversario precedente la scadenza contrattuale, e deve essere corrisposto - insieme ai diritti - in via anticipata nella rateazione pattuita, ma comunque non oltre la morte dell Assicurato. Il premio annuo, indicato nella scheda contrattuale, è di ammontare costante. Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente deve versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità: assegno bancario o circolare non trasferibile, tratto o emesso all ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dal competente soggetto abilitato; bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti) con accredito sull apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell operazione, se successiva a quella di valuta. II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO Art. 3 - Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell assicurazione Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato, oppure, il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l assenso della Società stessa. Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio unico. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto. Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva: di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art c.c., quando esiste malafede o colpa grave; di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art c.c., quando non esiste malafede o colpa grave. NOTA INFORMATIVA pagina 10 di 15

17 Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie o dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società, la stessa può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave. L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute. Art. 5 - Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a: LIGURIA VITA S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Via Senigallia 18/ Milano MI Fax: Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di Euro 12,00 a fronte delle spese sostenute, nonché diminuito di una quota della componente di rischio - indicata nella scheda contrattuale - in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore. III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE Art. 6 - Spese In aggiunta al premio, il Contraente deve corrispondere alla Società i seguenti diritti: diritti di ingresso di Euro 12,00, dovuti insieme al premio unico iniziale, diritti di quietanza di Euro 1,00, dovuti insieme a ciascun premio unico aggiuntivo. La Società trattiene inoltre su ciascun premio annuo versato: un importo fisso pari a Euro 25,00 caricamento in percentuale sul premio annuo pari al 9,50% Art. 7 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni A fronte degli impegni assunti con questa serie di contratti, la Società ha istituito la Gestione FONDO LIGURIA, una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto. Come stabilito nel Regolamento, per questa serie di contratti la Società determina annualmente il rendimento della Gestione, realizzato nel periodo di osservazione di dodici mesi intercorrente tra il 1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell anno successivo; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione compresa nei dodici mesi che decorrono dal 1 dicembre seguente il termine del periodo di osservazione considerato. a) Rendimento attribuito - Il rendimento annuo da attribuire al contratto è uguale al rendimento della Gestione diminuito di una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti: una commissione base, pari a 0,8 punti percentuali, una commissione di performance, pari a 0,2 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione eccedente il 7,5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione. b) Misura di rivalutazione - Considerato che l importo iniziale delle prestazioni assicurate è stato calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse del 2% annuo composto (tasso tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al suddetto tasso di interesse, la differenza - se positiva - fra il rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), ed il medesimo tasso. c) Rivalutazione delle prestazioni assicurate durante la durata contrattuale Ad ogni anniversario della decorrenza dell assicurazione (data della rivalutazione annuale), precedente il termine della durata contrattuale, NOTA INFORMATIVA pagina 11 di 15

18 c.1) la prestazione annua assicurata viene rivalutata aggiungendo alla stessa l ammontare ottenuto moltiplicando la misura annua di rivalutazione, di cui al precedente punto b), per la somma dei due importi seguenti: l importo che si ottiene riducendo la prestazione annua inizialmente assicurata nel rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla decorrenza dell assicurazione ed il numero di anni di durata della durata contrattuale; l importo che si ottiene come differenza fra la prestazione assicurata in vigore nell anno precedente e la prestazione annua inizialmente assicurata; Art. 8 - Mancato pagamento dei premi: riduzione o sospensione delle garanzie e risoluzione del contratto Versati i primi tre premi annui, il Contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto a prestazioni ridotte, secondo le modalità di calcolo di seguito descritte; a seguito della riduzione delle prestazioni cessano le eventuali Garanzie accessorie. Nel caso, invece, che il Contraente non versi una delle rate dei primi tre premi annui entro 30 giorni dalla relativa scadenza, il contratto resta sospeso. In ogni caso: entro 180 giorni dalla sospensione del pagamento dei premi, è possibile riattivare la piena efficacia del contratto mediante corresponsione delle rate di premio arretrate maggiorate di interessi; trascorsi 180 giorni, ma entro un anno, la riattivazione può invece essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari. Se il contratto sospeso non viene riattivato nei modi di cui sopra, si risolve ed i premi già versati restano acquisiti dalla Società. Versati i primi tre premi annui, il Contraente può esercitare il diritto al riscatto facendone richiesta alla Società mediante raccomandata A.R. o telefax. In tal caso, il contratto si risolve definitivamente e al Contraente viene corrisposto il relativo valore di riscatto. Riduzione del capitale Il capitale ridotto si ottiene scontando il capitale inizialmente assicurato - moltiplicato per il rapporto fra il numero dei premi annui pagati, comprese eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti - al tasso annuo dello 1% per il periodo che intercorre fra la data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta e la scadenza del contratto, e aggiungendo al risultato così ottenuto la differenza fra il capitale assicurato - quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta - e il capitale inizialmente assicurato. Ad ogni anniversario della decorrenza dell assicurazione coincidente o successivo alla data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, il capitale ridotto viene rivalutato nella misura definita al punto b) dell'articolo 7. A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. Art Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione delle garanzie Entro 180 giorni dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie per mancato pagamento dei premi, il Contraente può riattivarle pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi per il periodo intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. Gli interessi vengono calcolati in base al tasso annuo di rendimento attribuito al contratto, a norma del punto a) dell art. 7, all ultimo anniversario che precede la data di riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse. Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla riduzione o dalla sospensione delle garanzie, la riattivazione può essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari. La riattivazione ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate degli interessi, le prestazioni assicurate per i medesimi importi che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificato il mancato pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni esplicitamente previste per le garanzie. Art Riscatto A condizione che siano stati versati almeno tre premi annui, il Contraente può chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. o telefax, la corresponsione del valore di riscatto. Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto di cui all art. 8, al tasso annuo del 4%, nel caso in cui il riscatto avvenga nei primi cinque anni di durata della polizza, o del 3,5%, a partire dal 5 anniversario dalla decorrenza del contratto, per il periodo che intercorre fra la data della richiesta di NOTA INFORMATIVA pagina 12 di 15

19 riscatto e la scadenza del contratto. Il valore di riscatto maturato in relazione ai premi versati ed alle rivalutazioni effettivamente riconosciute è garantito. Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. Art Prestiti Purché il pagamento dei premi sia regolarmente in corso, il Contraente può chiedere prestiti alla Società. Il prestito può essere richiesto per un importo non superiore al valore di riscatto liquidabile al momento della richiesta stessa, diminuito dell importo da rimborsare a fronte di altri prestiti eventualmente già ottenuti con la presente assicurazione. All atto di concessione del prestito, la Società indica le relative condizioni e le modalità di determinazione del tasso di interesse. Art. 9 - Clausola di carenza Salvo quanto previsto dal successivo Art. 18 Esclusioni", le prestazioni assicurate di cui all'art. 1 sono garantite qualunque possa essere la causa del decesso dell'assicurato e senza limiti territoriali. Il presente contratto prevede l'immediata copertura assicurativa solo qualora l'assicurato si sia sottoposto a visita medica. Diversamente, qualora l'assicurato non si sia sottoposto a visita medica, è previsto un periodo di carenza di 6 mesi dalla data di decorrenza in cui la garanzia di cui all'art. 1 "Prestazioni assicurate" non è operante; in caso di decesso dell'assicurato in tale periodo, la Società corrisponderà ai Beneficiari una somma pari al premio versato. In caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero di altra patologia a essa collegata il contratto prevede un periodo di carenza di 5 anni; qualora il decesso per queste cause si verificasse durante tale periodo di carenza la Società corrisponderà ai Beneficiari il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del sinistro. La carenza non si applica qualora il decesso dell'assicurato sia conseguenza diretta: a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria baciliare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza; c) di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso avvenuto dopo la data di decorrenza. Art Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate. Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l assenso scritto del creditore o vincolatario. Art Opzioni Con effetto da un anniversario della data di decorrenza, a condizione che l età raggiunta dall Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente può chiedere, mediante raccomandata A.R. o telefax da inviare alla Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all anniversario considerato, che il capitale a scadenza sia convertito in una delle seguenti prestazioni: una rendita annua da corrispondere all Assicurato finché in vita; una rendita annua con garanzia di suo pagamento per 5 o 10 anni (quindi, anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell Assicurato, la rendita viene liquidata ai beneficiari designati per tale periodo) e, successivamente, finché l Assicurato è in vita; una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, sull Assicurato superstite finché in vita. NOTA INFORMATIVA pagina 13 di 15

20 Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a quello dell assegno sociale stabilito dalla legge. I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette prestazioni saranno quelli in vigore alla data della conversione in rendita. Art Duplicato In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità. IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ Art Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente; dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. Art Pagamenti della Società Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto). Per il pagamento dovuto alla scadenza del contratto, è necessario fornire alla Società, tramite il competente soggetto abilitato, i documenti indicati nell allegato A in relazione a tale causa di pagamento. Gli altri pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria da fornire alla Società tramite il competente soggetto abilitato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A). Qualora l esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell obbligo di pagamento o l individuazione degli aventi diritto o l adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l obbligo stesso, purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni contrattuali in relazione all evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ Art Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana. Art Foro competente Per le controversie relative al contratto è competente l Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio. NOTA INFORMATIVA pagina 14 di 15

21 Art Tasse e imposte Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. VI) ESCLUSIONI Art Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; atti contro la persona dell Assicurato compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società; atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari; uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria; partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio. In caso di decesso dell Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia, il contratto si risolve e la Società corrisponde ai Beneficiari una somma pari all ammontare dei premi versati, al netto di eventuali soprapremi e dei premi per assicurazioni accessorie e senza aggiunta di interessi o rivalutazioni, ma comunque non inferiore al valore di riscatto eventualmente maturato dal contratto e non superiore al capitale in vigore per il caso di morte. NOTA INFORMATIVA pagina 15 di 15

22 CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA MORTE DA INFORTUNIO assicurazione accessoria valida solo se espressamente richiamata nella scheda contrattuale Art. 1 - Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione accessoria Garanzia Morte da Infortunio (G.I.), nella formula A1 - duplice protezione oppure A2 - triplice protezione scelta dal Contraente e indicata nella scheda contrattuale, la Società garantisce, insieme alle prestazioni dell assicurazione principale, la corresponsione ai Beneficiari designati del Capitale G.I., al momento in cui si verifichi il decesso dell Assicurato per causa diretta ed esclusiva di infortunio, purché: l infortunio sia avvenuto mentre il Contraente è al corrente con il pagamento dei relativi premi di cui all art. 3, il decesso sia avvenuto entro un anno dall infortunio stesso e mentre è in vigore l assicurazione accessoria; altrimenti, alla scadenza contrattuale l assicurazione accessoria si risolve ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso. Se è operante la formula A2 - triplice protezione, nella scheda contrattuale viene anche indicato un Capitale G.I. di importo raddoppiato, garantito nel caso in cui il decesso da infortunio sia direttamente causato dalla circolazione stradale dei veicoli su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Per infortunio si intende un trauma prodotto all organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili. Il Capitale G.I., il cui ammontare costante è indicato nella scheda contrattuale, non è soggetto agli adeguamenti/rivalutazioni eventualmente applicati alle prestazioni dell assicurazione principale. Art. 2 - Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia prevista dalla presente assicurazione accessoria tutti i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; atti contro la persona dell Assicurato compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società; atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari; atti di terrorismo; contaminazioni chimiche o batteriologiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti; terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria; partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; pratica di sport pericolosi (ad esempio: paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, atletica pesante, lotta, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, discesa libera, bob, slittino, speleologia, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera, downhill, bungee-jumping, canoa fluviale, rafting, torrentismo, sport subacquei in genere, rugby, football americano, hockey su ghiaccio, sport equestri in genere, ecc.); incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; trattamenti medici o chirurgici non resi necessari da infortunio. In caso di decesso dell Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia dell assicurazione accessoria, la corrispondente prestazione non è dovuta; l assicurazione stessa si risolve ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società. Art. 3 - Premio Il premio annuo della presente assicurazione accessoria, il cui ammontare costante è indicato nella scheda contrattuale, è parte integrante del premio complessivamente dovuto dal Contraente; è pertanto da esso indivisibile ed è soggetto alla stessa disciplina applicata al premio annuo dell assicurazione CONDIZIONI INTEGRATIVE PAGINA 1 di 2

23 principale, anche per quanto riguarda il mancato pagamento e la ripresa del pagamento, ma non è soggetto agli adeguamenti/rivalutazioni eventualmente applicati al premio annuo dell assicurazione principale. L assicurazione accessoria si risolve in tutti i casi in cui non è più dovuto il pagamento dei premi dell assicurazione principale. Art. 4 - Recesso In caso di recesso dal contratto, insieme all importo rimborsato al Contraente per l assicurazione principale, vengono restituite le rate di premio versate per l assicurazione accessoria, diminuite di una quota delle stesse in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore. Inoltre, ad un qualsiasi anniversario della decorrenza del contratto il Contraente può recedere dalla presente assicurazione accessoria mantenendo in vigore l assicurazione principale. A seguito della comunicazione di recesso dall assicurazione accessoria, da inviare alla Società con lettera raccomandata o telefax almeno 90 giorni prima dell anniversario considerato, l assicurazione accessoria stessa si risolve con effetto dalle ore 24 del suddetto anniversario ed il relativo premio non è più dovuto per gli anni successivi, fermo restando che i premi pagati restano acquisiti dalla Società. Art. 5 - Richiamo alle Condizioni contrattuali Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle presenti Condizioni integrative si applicano, in quanto compatibili, le Condizioni contrattuali che disciplinano l assicurazione principale. CONDIZIONI INTEGRATIVE PAGINA 2 di 2

24 CONDIZIONI INTEGRATIVE PER LA GARANZIA DI FAMIGLIA assicurazione accessoria valida solo se espressamente richiamata nella scheda contrattuale Art. 1 - Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione accessoria Garanzia di Famiglia (G.F.), la Società garantisce, insieme alle prestazioni dell assicurazione principale, la corresponsione del Capitale G.F. al momento in cui si verifichi il decesso della persona indicata quale Assicurato G.F. nella scheda contrattuale, purché: il decesso sia avvenuto dopo la morte dell Assicurato principale o nelle 24 ore immediatamente precedenti, e mentre è in vigore l assicurazione accessoria, al momento del decesso dell Assicurato G.F. sopravviva almeno uno dei figli della coppia costituita dall Assicurato principale e dall Assicurato G.F. stesso; altrimenti, alla scadenza contrattuale l assicurazione accessoria si risolve ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società in corrispettivo del rischio corso. Per il Capitale G.F. il beneficio è attribuito, in parti uguali, ai figli nati o nascituri della coppia sopra definita. Il Capitale G.F., il cui ammontare costante è indicato nella scheda contrattuale, non è soggetto agli adeguamenti/rivalutazioni eventualmente applicati alle prestazioni dell assicurazione principale. Art. 2 - Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia prevista dalla presente assicurazione accessoria tutti i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: dolo del Contraente, del Beneficiario o dell Assicurato principale; partecipazione attiva dell Assicurato G.F. a delitti dolosi; atti contro la persona dell Assicurato G.F. compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società; atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell Assicurato G.F. a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari; uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria; partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; incidente di volo, se l Assicurato G.F. viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio. In caso di decesso dell Assicurato G.F. dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia dell assicurazione accessoria, la corrispondente prestazione non è dovuta; l assicurazione stessa si risolve ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società. Art. 3 - Premio Il premio annuo della presente assicurazione accessoria, il cui ammontare costante è indicato nella scheda contrattuale, è parte integrante del premio complessivamente dovuto dal Contraente; è pertanto da esso indivisibile ed è soggetto alla stessa disciplina applicata al premio annuo dell assicurazione principale, anche per quanto riguarda il mancato pagamento e la ripresa del pagamento, ma non è soggetto agli adeguamenti/rivalutazioni eventualmente applicati al premio annuo dell assicurazione principale. Comunque, il premio dell assicurazione accessoria è dovuto sempreché siano contemporaneamente in vita l Assicurato principale e l Assicurato G.F. L assicurazione accessoria si risolve in tutti i casi in cui non è più dovuto il pagamento dei premi dell assicurazione principale, salvo il caso in cui il pagamento stesso termina in conseguenza del decesso dell Assicurato principale. Art. 4 - Recesso In caso di recesso dal contratto, insieme all importo rimborsato al Contraente per l assicurazione principale, vengono restituite le rate di premio versate per l assicurazione accessoria, diminuite di una quota delle stesse in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore. Inoltre, ad un qualsiasi anniversario della decorrenza del contratto il Contraente può recedere dalla presente assicurazione accessoria mantenendo in vigore l assicurazione principale. A seguito della comunicazione di CONDIZIONI INTEGRATIVE PAGINA 1 di 2

25 recesso dall assicurazione accessoria, da inviare alla Società con lettera raccomandata o telefax almeno 90 giorni prima dell anniversario considerato, l assicurazione accessoria stessa si risolve con effetto dalle ore 24 del suddetto anniversario ed il relativo premio non è più dovuto per gli anni successivi, fermo restando che i premi pagati restano acquisiti dalla Società. Art. 5 - Richiamo alle Condizioni contrattuali Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle presenti Condizioni integrative si applicano, in quanto compatibili, le Condizioni contrattuali che disciplinano l assicurazione principale. CONDIZIONI INTEGRATIVE PAGINA 2 di 2

26 ALLEGATO A Documentazione da presentare alla Società tramite il competente intermediario incaricato in relazione alla causa del pagamento Scadenza Contrattuale originale della polizza e delle eventuali appendici. copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. codice fiscale del Beneficiario. documento valido comprovante l esistenza in vita dell Assicurato alla scadenza. svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. Riscatto totale modulo per la richiesta di pagamento compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. originale della polizza e delle eventuali appendici, solo in caso di riscatto totale copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. codice fiscale del Contraente. svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. Prestito richiesta in carta semplice debitamente compilata e sottoscritta dagli aventi diritto. copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. codice fiscale del Contraente. svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. Decesso dell Assicurato richiesta in carta semplice debitamente compilata e sottoscritta dagli aventi diritto. originale della polizza e delle eventuali appendici. copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. codice fiscale del beneficiario. certificato di morte dell Assicurato. originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest ultimo, di cui deve essere rimesso l atto notarile di pubblicazione, è l unico o l ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'assicurato, l atto notorio dovrà riportare l elenco di tutti gli eredi legittimi dell Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota. documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). ALLEGATO A PAGINA 1 di 2

27 originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. Qualora l esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell obbligo di pagamento o l individuazione degli aventi diritto o l adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. ALLEGATO A PAGINA 2 di 2

28 ALLEGATO B Regolamento della Gestione Speciale FONDO LIGURIA Art. 1 - Gestione degli investimenti tramite la costituzione del Fondo Liguria Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Liguria Vita, che viene contraddistinta con il nome Gestione Speciale per polizze di Assicurazione sulla Vita ed indicata nel seguito con la sigla Fondo Liguria. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del fondo. La gestione del fondo è conforme alle norme stabilite dall'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. Art. 2 - Certificazione della gestione La gestione del Fondo Liguria è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/3/75 n. 136, la quale attesta la rispondenza del fondo al presente Regolamento. In particolare sono certificati: la corretta valutazione delle attività attribuite al fondo, il rendimento annuo quale descritto nel successivo art. 3.3 e l adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Liguria Vita sulla base delle riserve matematiche. Art. 3 - Determinazione del rendimento annuo del Fondo Liguria Il rendimento annuo del Fondo Liguria per l esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione del fondo speciale di competenza di quell'esercizio al valore medio del fondo speciale stesso. Per risultato finanziario del Fondo Liguria si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo Liguria e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all atto dell iscrizione nel fondo per i beni già di proprietà di Liguria Vita. Per valore medio del Fondo Liguria si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del fondo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel fondo. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo Liguria l esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre del medesimo anno. Art. 4 - Modifiche alla legislazione fiscale Liguria Vita si riserva di apportare al punto 3.3 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale. ALLEGATO B PAGINA 1 di 1

29 GLOSSARIO Appendice (contrattuale) Assicurato Assicurazione Beneficiario Carenza Caricamenti Collettiva Conflitto di interessi Consolidamento Contraente Contratto di assicurazione sulla vita Contratto rivalutabile Controassicurazione Convenzione Detraibilità fiscale (del premio versato) Garanzia (Assicurazione) complementare o accessoria Garanzia (Assicurazione) di rischio Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società e il Contraente. Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario. vedi "Contratto di assicurazione sulla vita". Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l Assicurato. Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la Società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore. Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti dalla Società. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operante in applicazione di un apposita Convenzione che il Contraente stipula con la Società per i componenti di una collettività omogenea di individui, ciascuno dei quali potrà essere inserito nell operazione con una propria posizione individuale (esempio: il datore di lavoro che stipula l'assicurazione collettiva per i propri dipendenti). Insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente. Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'assicurato e/o con il Beneficiario. Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell Assicurato. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una gestione interna separata. Clausola contrattuale che, in caso di decesso dell'assicurato, prevede il pagamento di una somma commisurata ai premi pagati. Contratto che il Contraente stipula con la Società per concludere assicurazioni sulla vita o capitalizzazioni in forma di collettiva. Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. Garanzia di rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale. Garanzia finalizzata alla protezione da rischi attinenti alla vita dell Assicurato (ad esempio il decesso o l invalidità), che prevede il pagamento della prestazione esclusivamente al verificarsi di tali eventi. Gestione interna separata Fondo appositamente creato per i contratti a prestazioni rivalutabili, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. La rivalutazione delle prestazioni dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione interna separata. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/6/2011 GLOSSARIO PAGINA 1 di 4

30 FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/6/2011 GLOSSARIO PAGINA 2 di 4

31 Imposta sostitutiva Intermediario incaricato ISVAP Opzione Perfezionamento del contratto Polizza Premio Prescrizione Prestazione Progetto personalizzato Proposta Quietanza Riattivazione Riserva matematica Rivalutazione Scheda contrattuale (di polizza) Sinistro Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Soggetto (persona fisica o giuridica) iscritto nel Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, incaricato dalla Società della presentazione e proposizione dei propri prodotti assicurativi e di capitalizzazione, nonché, se previsto dall incarico, della conclusione e gestione dei relativi contratti. Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione sia corrisposta in forma diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio: l opportunità di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione. Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito. Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione. Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione. Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione si prescrivono nel termine di due anni. Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto. Esemplificazioni dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di riduzione e di riscatto, elaborate in base a rendimenti finanziari ipotetici e secondo schemi stabiliti dall'isvap. Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite. Documento che prova l avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione). Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali, il versamento dei premi dopo una sospensione del loro pagamento. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento. Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita. Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall attribuzione di una quota del rendimento della gestione interna separata. Documento in cui vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'assicurato e del Beneficiario e dove sono indicati gli elementi che caratterizzano il contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc.). Verificarsi dell evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/6/2011 GLOSSARIO PAGINA 3 di 4

32 Soprapremio Sostituzione (Trasformazione) Tassazione separata Tasso tecnico Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le assicurazioni con garanzie di rischio, nel caso in cui l Assicurato superi i normali livelli di rischio, in relazione alle proprie condizioni di salute (soprapremio sanitario) o in relazione alle attività professionali o sportive svolte (soprapremio professionale o sportivo). Modifica richiesta dal Contraente, riguardante alcuni elementi del contratto (esempio: la durata, il tipo di garanzia o l importo del premio), le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società che, comunque, non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Metodo di calcolo dell imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall applicazione delle aliquote progressive dell imposta sui redditi. Rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali. FASCICOLO INFORMATIVO AGGIORNATO 30/6/2011 GLOSSARIO PAGINA 4 di 4

33 PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER L EMISSIONE DI POLIZZA VITA LIGURIA VITA PROTETTA ultimo aggiornamento: 30/06/2011 PROPOSTA N. Agenzia 1 - CONTRAENTE CONVENZIONE N. Cod. Subagenzia o Produtt. LIGURIA VITA S.p.A. Sede Legale Milano MI Via Senigallia 18/2 Tel Fax Capitale sociale ,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale Partita I.V.A Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M n (G.U n. 137) - Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese presso l Isvap al n Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A. FACSIMILE Codice Fiscale/Partita IVA Indirizzo CAP Comune Prov. Data di nascita Età Comune o Stato estero di nascita Prov. Sesso Professione (descrizione sintetica dell attività svolta) Sottogruppo di attività Gruppo di attività Documento d identificazione N. Rilasciato da in Il 2 TITOLARE EFETTIVO / DELEGATO (colui che stipula in nome e per conto del Contraente (colui che stipula in nome e per conto del Contraente) Indirizzo CAP Comune Codice Fiscale/Partita IVA Prov. Data di nascita Comune o Stato estero di nascita Prov. Sesso Professione (descrizione sintetica dell attività svolta) Sottogruppo di attività Documento d identificazione N. Rilasciato da in Il Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono da me forniti e che gli stessi corrispondono a verità. Firma del Rappresentante 3 - ASSICURATO Codice Fiscale/Partita IVA Indirizzo CAP Comune Prov. Data di nascita Età Comune o Stato estero di nascita Prov. Sesso Professione (descrizione sintetica dell attività svolta) Sottogruppo di attività Gruppo di attività Documento d identificazione N. Rilasciato da in Il 4 BENEFICIARI Caso morte Caso vita 5 - FORMA TARIFFARIA E PRESTAZIONE Tariffa Descrizione Capitale Iniziale assicurato 320 ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA A PREMIO ANNUO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ATTENZIONE: la Tariffa prevede il pagamento ai Beneficiari designati del capitale assicurato in caso di morte dell Assicurato e, pertanto, è richiesto l accertamento dello stato di salute dell Assicurato stesso. Il costo degli accertamenti sanitari è a totale carico dell Assicurando. 6 - DECORRENZA - DURATA - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO Decorrenza Durata contratto ANNI Scadenza Frazionamento del premio 7 - GARANZIE IN OPZIONE Garanzia A1 duplice protezione Garanzia A2 triplice protezione Garanzia famiglia Assicurato Garanzia Famiglia Compresa / non compresa Compresa / non compresa Compresa / non compresa Sesso Data di Nascita Codice Fiscale Mod. LV74P - Ed. 07/2011 MODELLO DI PROPOSTA PAGINA 1 di 4

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Tariffa 312

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Tariffa 312 LIGURIA CAPITALE CERTO Assicurazione mista immediata a premio annuo e capitale rivalutabili Tariffa 312 Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti, deve essere consegnato al contraente

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