1. Pensione di vecchiaia (art. 25 statuto Inarcassa)

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1 Le pensioni della Cassa L iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti consente la maturazione del diritto a vari tipi di pensione. 1. Pensione di vecchiaia (art. 25 statuto Inarcassa) La pensione di vecchiaia spetta all iscritto in possesso dei seguenti requisiti: - 30 anni di anzianità - 65 anni di età. N.B.: i professionisti iscritti a Inarcassa in data anteriore al 29/01/1981 conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l anzianità contributiva di 20 anni. La decorrenza sta a indicare il momento a partire dal quale viene corrisposta la pensione al beneficiario del trattamento. La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto. Posticipazione della decorrenza Su richiesta dell interessato la decorrenza della pensione può essere differita al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione (legge n. 290/1990) anziché al mese successivo alla maturazione del diritto. Per usufruire di tale facoltà, occorre dichiarare esplicitamente nella domanda di voler posticipare la data di pensione indicando la data prescelta. Continuazione dell attività professionale I titolari di pensione di vecchiaia possono continuare l esercizio della libera professione. In questo caso, permane l obbligo di contribuzione a Inarcassa e si acquista il diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari ogni ulteriori 5 anni d iscrizione e contribuzione. 1. La domanda di pensione (modulo P164) deve essere redatta in carta semplice a partire dai sei mesi precedenti la maturazione del diritto. 2. Oltre alla domanda è necessario allegare libera (modulo P165) attestante: a. la data di nascita; b. gli esatti periodi di iscrizione all Albo professionale; c. la data di inizio e di eventuale cessazione di attività relativa al numero o ai numeri di partita IVA di cui si è stati titolari, specificando il numero di ciascuna partita ed il relativo codice di attività; d. che nel periodo di iscrizione alla Cassa (dal... al... / ad oggi) non si è stati assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria, né per attività inerenti la qualifica professionale di ingegnere o di architetto né per attività diversa; e. tutti gli eventuali periodi di servizio od i periodi per i quali sono stati comunque versati a favore del professionista contributi previdenziali, distinti in obbligatori e volontari; f. che nel periodo di attività lavorativa (dal... al... / ad oggi) si è esercitata la libera professione con carattere di continuità (mantenendo cioè l iscrizione all albo e il possesso della partita IVA, senza iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria); g. l ammontare presunto del reddito netto e del volume d affari prodotti nell anno precedente a quello in corso (qualora il termine per la comunicazione a Inarcassa dei dati reddituali non sia ancora scaduto, con l avvertenza che ciò non esime dall obbligo di comunicare i dati reddituali secondo le consuete modalità). Le circostanze di cui ai punti 2.a, 2.b, 2.c e 2.e, se ritenuto opportuno, possono essere attestate da apposito certificato in originale. 3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in carta (dichiarato ai fini IVA) prodotto negli anni dal 1993 all anno precedente a quello in corso (modulo P160); 4. copia del modello 740/UNICO (quadro E/H) IRPEF) prodotto nell anno precedente a quello in 5. copia dell attestato di versamento dei contributi che non risultino ancora versati sulla posizione 6. modulistica di richiesta o meno di applicazione delle detrazioni fiscali per familiari a carico e/o per reddito di pensione (Moduli P158 e P159); 7. modulo contenente tutti i dati necessari relativi bancario intestato all interessato o cointestato o per il pagamento in assegno circolare non trasferibile (modulo P157); 8. modulo di dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (modulo P156). 1

2 2. Pensione di anzianità (art. 26 statuto Inarcassa) La pensione di anzianità è una forma di tutela previdenziale anticipata rispetto al trattamento di vecchiaia e per tale motivo vi accede chi ha maturato una anzianità contributiva superiore a quella minima (30 anni). La pensione di anzianità, infatti, spetta all iscritto in possesso dei seguenti requisiti : 1) 35 anni di anzianità 2) 58 anni di età (limite introdotto con la Legge 27/12/1997, n. 449). Si prescinde dal limite di età qualora l iscritto abbia maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva. Nella pensione di anzianità, occorre ricordare che la domanda di pensione riveste il carattere di elemento costitutivo del diritto del trattamento in esame. Quindi, il diritto matura al momento della presentazione della domanda (sempre che si sia già in possesso dei requisiti sopra evidenziati ai punti 1) e 2). Condizioni di accesso e revoca del trattamento La corresponsione della pensione di anzianità è: - subordinata alla cancellazione dall Albo professionale; - incompatibile con l iscrizione all albo professionale. Attenzione: il verificarsi di una delle cause di incompatibilità sopra accennate comporta la revoca della pensione, con effetto dal momento in cui si verifica l incompatibilità stessa. La revoca consiste nella cessazione definitiva dell erogazione della pensione, che non potrebbe più riprendere, nemmeno se venisse a cessare la causa dell incompatibilità. La nuova normativa (Legge 27/12/1997, n. 449) prevede anche il così detto sistema delle finestre, vale a dire il differimento della decorrenza e quindi della effettiva liquidazione del trattamento, in base al seguente schema (valido dal 01/01/2001): Data di presentazione della domanda Gennaio 2007 Febbraio 2007 Marzo 2007 Aprile 2007 Maggio 2007 Giugno 2007 Luglio 2007 Agosto 2007 Settembre 2007 Ottobre 2007 Novembre 2007 Dicembre 2007 Requisiti 35 anni di contributi e 58 anni di età 35 anni di contributi e 58 anni di età 35 anni di contributi e 58 anni di età 35 anni di contributi e 58 anni di età della pensione 1 ottobre gennaio aprile luglio 2008 In attesa della finestra riportata nello schema qui sopra, il professionista può continuare ad essere iscritto all albo ed a esercitare la libera professione. Resta fermo l obbligo di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa. L anzianità eventualmente maturata nel predetto periodo sarà considerata nel computo complessivo dell anzianità utile ai fini pensionistici, salvo il riferimento alla data della domanda di pensione per l individuazione dei redditi utili per il calcolo. Nota bene: per la corresponsione della pensione è necessario in ogni caso provvedere alla cancellazione dall albo entro il mese precedente alla decorrenza indicata in tabella. Se la cancellazione non viene effettuata entro il termine indicato, la pensione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della cancellazione stessa. 1. La domanda di pensione (modulo P161) deve essere redatta in carta semplice. 2. Oltre alla domanda è necessario allegare libera (modulo P162) attestante: a. la data di nascita; b. gli esatti periodi di iscrizione all Albo professionale e la data di cancellazione definitiva; c. la data di inizio e di eventuale cessazione di attività relativa al numero o ai numeri di partita IVA, individuale o associativa, di cui si è stati titolari, specificando il numero di ciascuna partita ed il relativo codice di attività; d. che nel periodo di iscrizione alla Cassa (dal... al... / ad oggi) non si è stati assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria, né per attività inerenti la qualifica professionale di ingegnere o di architetto né per attività diversa; e. tutti gli eventuali periodi di servizio o i periodi per i quali sono stati versati a favore del professionista contributi previdenziali, distinti in obbligatori e volontari; f. che, dal... alla data di cancellazione dall albo, si ha esercitato la libera professione con carattere di continuità (mantenendo cioè l iscrizione all albo e il possesso della partita IVA., senza iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria); g. l ammontare presunto del reddito professionale netto e del volume d affari prodotti nell anno precedente a quello in corso (qualora il termine per la comunicazione a Inarcassa dei dati reddituali non sia ancora scaduto, con l avvertenza che ciò non esime dall obbligo di comunicare i dati reddituali secondo le consuete modalità). Le circostanze di cui ai precedenti punti 2.a, 2.b, 2.c e 2.e possono essere attestate da appositi certificati in originale. 3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in carta 2

3 (dichiarato ai fini IVA) prodotto negli anni dal 1993 all anno precedente quello in corso (modulo P219); 4. copia del modello 740/UNICO (quadro E/H) IRPEF) prodotto nell anno antecedente quello in 5. copia dell attestato di versamento dei contributi che non risultino ancora versati sulla posizione 6. modulistica per la richiesta o meno di applicazione delle detrazioni fiscali per familiari a carico e/o per reddito di pensione (moduli P158 e P159); 7. modulo contenente tutti i dati necessari relativi bancario intestato all interessato o cointestato o per il pagamento in assegno circolare non trasferibile (modulo P157); 8. modulo di dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (modulo P156); 3. Pensione di inabilità (art. 27 statuto Inarcassa) La pensione di inabilità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni: - la capacità dell iscritto all esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all iscrizione, in modo permanente e totale; - l iscritto abbia compiuto almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, anche non continuativi. Si prescinde da tale anzianità minima quando l inabilità è causata da infortunio. Nota bene: 1. Sussiste diritto a pensione anche quando la patologia (o le patologie) preesistevano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la incapacità all esercizio dell attività professionale nei termini sopra esposti. 2. Qualora l interessato sia già pensionato a carico di altro istituto previdenziale (INPS, INPDAI, Stato, etc.) da data anteriore all iscrizione alla Cassa, non ha diritto alla pensione di inabilità. 3. La concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall Albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione. 4. Grazie a una recente modifica statutaria (art. 29, comma 2) in caso di infortunio le pensioni di invalidità e di inabilità sono concesse comunque, a prescindere da qualsiasi risarcimento corrisposto dalle assicurazioni. 1. La domanda di pensione (modulo PRE/1.03) deve essere redatta in carta semplice. 2. Alla domanda è necessario allegare certificato medico dal quale risultino le seguenti tre circostanze: a. la natura dell infermità sofferta e la data di insorgenza della stessa; b. l esistenza di una inabilità assoluta e permanente; c. la data di insorgenza dell inabilità (o quella presumibile) nonché la sussistenza della medesima alla data della domanda di pensione. Nota: l inabilità pensionabile deve essere specifica, ossia deve riferirsi all attività professionale di ingegnere o architetto: pertanto, ai fini della domanda, eventuali certificati di invalidità civile generica non saranno ritenuti validi. 3. Alla domanda è inoltre necessario allegare libera (modulo P184) attestante: a. la data di nascita; b. la non titolarità di pensione a carico di altro ente di previdenza (ovvero di essere pensionato dal...); c. gli esatti periodi di iscrizione all Albo professionale; d. la data di inizio e di eventuale cessazione di attività relativa al numero o ai numeri di partita IVA, individuale o associativa, di cui si è stati titolari, specificando il numero di ciascuna partita ed il relativo codice di attività; e. che nel periodo di iscrizione alla Cassa (dal... al... / ad oggi) non si è stati assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria, né per attività inerenti la qualifica professionale di ingegnere o di architetto né per attività diversa; f. che nel periodo di attività lavorativa (dal... al... / ad oggi) si ha esercitato la libera professione con carattere di continuità (mantenendo cioè l iscrizione all Albo e il possesso della partita IVA, senza iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria); g. l importo della media annua dei redditi imponibili o esenti da imposta, diversi da quello professionale, prodotti nel triennio precedente alla presentazione della domanda; h. l importo dell eventuale risarcimento del danno ricevuto da terzi a seguito dell infortunio che ha causato l inabilità; i. tutti gli eventuali periodi di servizio successivi all iscrizione all albo, o i periodi per i quali sono stati comunque versati a favore del professionista contributi previdenziali (distinti in obbligatori e volontari); Nota bene: non va comunicato il risarcimento ottenuto grazie ad una polizza infortuni personale. Le circostanze di cui ai punti 3.a, 3.c, 3.d e 3.i possono essere attestate da appositi certificati. 4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in carta 3

4 (dichiarato ai fini IVA) prodotto negli anni dal 1993 all anno antecedente quello in corso (modulo P160); 5. copia del modello 740/UNICO (quadro E/H) IRPEF) prodotto nell anno antecedente quello in 6. copia dell attestato di versamento dei contributi che non risultino ancora versati sulla posizione 7. modulistica per la richiesta o meno di applicazione delle detrazioni fiscali per familiari a carico e/o per reddito di pensione (moduli P158 e P159); 8. modulo contenente tutti i dati necessari relativi bancario intestato all interessato o contestato assegno c.n.t. (modulo P157); 9. modulo di dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (modulo P156). Decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Calcolo della pensione L anzianità utile per il calcolo delle pensioni di invalidità ed inabilità è aumentata di 10 anni (fino a un massimo di 35), salvo il caso in cui l iscritto disponga di altri redditi imponibili o esenti da imposte in misura complessivamente superiore a ,00 (1). A tal fine si tiene conto della media del triennio antecedente la domanda di pensione. Revisione della pensione Nei dieci anni successivi alla liquidazione della pensione, Inarcassa può accertare la permanenza dell inabilità. L erogazione della pensione viene sospesa nel caso in cui il pensionato non si sottoponga alla revisione. 4. Pensione di invalidità (art. 28 statuto Inarcassa) La pensione di invalidità spetta all iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni: - la capacità dell iscritto all esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o difetto mentale sopravvenuti dopo l iscrizione, a meno di un terzo; - l iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, anche non continuativi. Si prescinde da tale anzianità minima quando l invalidità è causata da infortunio. Nota bene: 1. Sussiste diritto a pensione anche quando la patologia (o le patologie) preesistevano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la incapacità all esercizio dell attività professionale nei termini sopra esposti. 2. Qualora l interessato sia già pensionato a carico di altro istituto previdenziale (INPS, INPDAI, Stato, etc.) da data anteriore all iscrizione alla Cassa non ha diritto alla maturazione della pensione di invalidità. 3. Grazie a una recente modifica statutaria (art. 29, comma 2) in caso di infortunio le pensioni di invalidità e di inabilità sono concesse comunque, a prescindere da qualsiasi risarcimento corrisposto dalle assicurazioni. 1. La domanda di pensione (modulo P196) deve essere redatta in carta semplice. 2. Alla domanda è necessario allegare certificato medico dal quale risultino le seguenti tre circostanze: a. la natura dell infermità sofferta e la data di insorgenza della stessa; b. l esistenza di una invalidità con riduzione in modo continuativo a meno di un terzo della capacità all esercizio dell attività professionale; c. la data di insorgenza dell invalidità (o quella presumibile). Nota bene: l invalidità pensionabile deve essere specifica, ossia deve riferirsi all attività professionale di ingegnere o architetto: pertanto, ai fini della domanda, eventuali certificati di invalidità civile generica non saranno ritenuti validi. 3. Alla domanda è inoltre necessario allegare libera (modulo P197) attestante: a. la data di nascita; b. la non titolarità di pensione a carico di altro ente di previdenza (ovvero di essere pensionato dal...); c. gli esatti periodi di iscrizione all Albo professionale; d. la data di inizio e di eventuale cessazione di attività relativa al numero o ai numeri di partita IVA, individuale o associativa, di cui si è stati titolari, specificando il numero di ciascuna partita ed il relativo codice di attività; e. che nel periodo di iscrizione alla Cassa (dal... al... / ad oggi) non si è stati assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria, né per attività inerenti la qualifica professionale di ingegnere o di architetto né per attività diversa; f. che nel periodo di attività lavorativa (dal... al...) si è esercitata la libera professione con carattere di continuità (mantenendo cioè l iscrizione all Albo e il possesso della partita IVA, senza iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria); 4

5 g. l importo della media annua dei redditi imponibili o esenti da imposta, diversi da quello professionale, prodotti nel triennio precedente alla presentazione della domanda; h. l importo dell eventuale risarcimento del danno ricevuto da terzi a seguito dell infortunio che ha causato l inabilità; i. tutti gli eventuali periodi di servizio successivi all iscrizione all albo, o i periodi per i quali sono stati comunque versati a favore del professionista contributi previdenziali, (distinti in obbligatori e volontari). Nota bene: non va comunicato il risarcimento ottenuto grazie ad una polizza infortuni personale. Le circostanze di cui ai punti 3.a, 3.c, 3.d e 3.i possono essere attestate da appositi certificati. 4. (dichiarato ai fini IVA) prodotto negli anni dal 1993 all anno antecedente quello in corso (modulo P160); 5. copia del modello 740/UNICO (quadro E/H) IRPEF) prodotto nell anno antecedente quello in 6. copia dell attestato di versamento dei contributi che non risultino ancora versati sulla posizione 7. modulistica per la richiesta o meno di applicazione delle detrazioni fiscali per familiari a carico e/o per reddito di pensione (moduli P158 e P159); 8. modulo contenente tutti i dati necessari relativi bancario intestato all interessato o contestato assegno c.n.t. (modulo P157); 9. modulo di dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (modulo P156). Decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Calcolo della pensione La pensione di invalidità è pari al 70% della pensione di inabilità. L anzianità utile per il calcolo delle pensioni di invalidità ed inabilità è aumentata di 10 anni (fino a un massimo di 35), salvo il caso in cui l iscritto disponga di altri redditi imponibili o esenti da imposte in misura complessivamente superiore a ,00 (1). A tal fine si tiene conto della media del triennio antecedente la domanda di pensione. Revisione della pensione Successivamente alla liquidazione della pensione, Inarcassa può accertare la permanenza dello stato di invalidità. Il diritto alla pensione è riconosciuto in maniera definitiva, qualora l invalidità venga confermata per due volte. L erogazione della pensione viene sospesa nel caso in cui il pensionato non si sottoponga alla revisione. Nota bene: il pensionato di invalidità che prosegua l attività professionale e che maturi il diritto alla pensione di vecchiaia (o di anzianità) può chiedere la liquidazione di tale trattamento, in sostituzione della pensione di invalidità. 5. Pensione di reversibilità (art. 30 statuto Inarcassa) I superstiti maturano il diritto alla pensione di reversibilità al verificarsi del decesso del professionista già pensionato, o in possesso dei requisiti per il diritto a pensione. Sono reversibili tutte le pensioni dirette erogate dalla Cassa (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità). Soggetti aventi diritto La pensione spetta ai seguenti superstiti: - coniuge; - figli minorenni; - figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro; - figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del 26 anno di età. Percentuali spettanti agli aventi diritto - per il coniuge superstite, 60% della pensione percepita del deceduto; - per ogni ulteriore superstite, 20% della pensione percepita del deceduto, fino ad un massimo complessivo pari al 100% della pensione stessa. 1. La domanda di pensione (modulo P167) deve essere redatta in carta semplice. 2. Allegare eventuale domanda di pensione dei figli maggiorenni studenti o inabili al lavoro a carico del genitore al momento del decesso (modulo P169); 3. Alla domanda è inoltre necessario allegare libera (modulo P170, oppure se compilata dal tutore legale modulo P208) attestante: a. la data del decesso dell iscritto; b. lo stato di famiglia dell iscritto al momento del decesso; 5

6 c. la data in cui il coniuge ha contratto matrimonio con il professionista deceduto; d. che tra il coniuge superstite ed il professionista non sia intervenuta sentenza di divorzio o separazione (in caso contrario, precisare la circostanza che si è verificata, la data della sentenza di separazione o divorzio, se è stato disposto o meno, a suo favore, l assegno di mantenimento. In sostituzione può essere allegata copia della sentenza); e. chi siano gli eredi del defunto, oltre i quali non esistono altri aventi diritto a succedere; f. che il coniuge superstite non ha contratto nuovo matrimonio; g. nominativi del rappresentante legale / dei rappresentanti legali dei figli minori; Le circostanze di cui ai punti 3.a, 3.b e 3.c possono essere attestate da appositi certificati in originale. 4. Eventuale dichiarazione sostitutiva d atto notorio dei figli maggiorenni studenti (modulo P171) o inabili al lavoro a carico del genitore al momento del decesso (modulo P172); 5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in carta (dichiarato ai fini I.V.A.) prodotto negli anni dal 1993 all anno antecedente quello in corso (modulo P160); 6. Copia del modello 740/UNICO (quadro E/H) IRPEF) prodotto nell anno antecedente quello in 7. Copia dell attestato di versamento dei contributi che non risultino ancora versati sulla posizione 8. Modulo per la richiesta o meno di applicazione delle detrazioni fiscali per familiari a carico e/o per reddito di pensione (moduli P158 e P159); 9. Modulo contenente tutti i dati necessari relativi bancario intestato all interessato o contestato assegno c.n.t. (modulo P157); 10. Modulo di dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (modulo P156). Nota bene: per figlio/a maggiorenne inabile a proficuo lavoro deve essere allegato un certificato, rilasciato dalle strutture pubbliche competenti, attestante: a) la data di insorgenza dell inabilità; b) la natura dell infermità sofferta; c) l esistenza di un inabilità assoluta e permanente all esercizio di qualsiasi attività lavorativa. Decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato. Restituzione ratei di pensione Il rateo di pensione relativo al mese del decesso (qualunque sia il giorno in cui esso è avvenuto) è di pertinenza della pensione del deceduto. Pertanto, in caso di impossibilità di riscossione del rateo, l importo della mensilità deve essere restituito a Inarcassa che provvederà a riliquidarlo agli eredi. Gli eventuali ratei successivi al mese del decesso, erogati a nome del deceduto e non spettanti, debbono essere restituiti a Inarcassa nei modi di seguito indicati: nel caso di pagamento tramite assegno circolare non trasferibile, occorre restituire gli assegni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; nel caso di pagamento tramite accredito in c/c bancario, occorre incaricare della restituzione l Istituto Bancario presso il quale veniva effettuato l accredito. 6. Pensione indiretta (art. 30 statuto Inarcassa) I superstiti maturano il diritto alla pensione indiretta al verificarsi del decesso dell iscritto purché sussistano i seguenti requisiti: - iscrizione a Inarcassa al momento del decesso; - almeno due anni di anzianità contributiva. Si prescinde dall anzianità minima quando l evento è causato da infortunio. Attenzione: sono esclusi dalla pensione indiretta i superstiti del professionista iscritto alla Cassa in seguito a pensionamento a carico di altro Istituto. Soggetti aventi diritto La pensione indiretta spetta ai seguenti superstiti: - coniuge; - figli minorenni; - figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro; - figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del 26 anno di età. Percentuali spettanti agli aventi diritto - per il coniuge superstite, 60% della pensione che sarebbe spettata al deceduto; - per ogni ulteriore superstite, 20% della pensione che sarebbe spettata al deceduto, fino ad un massimo complessivo pari al 100% della pensione stessa. 1. La domanda di pensione (modulo PRE/1.06) deve essere redatta in carta semplice. 2. Allegare eventuale domanda di pensione dei figli maggiorenni studenti o inabili al lavoro a carico del genitore al momento del decesso (modulo P169); 6

7 3. Alla domanda è inoltre necessario allegare libera (modulo P176, oppure se compilata dal tutore legale modulo P208) attestante: a. la data del decesso del professionista iscritto; b. gli esatti periodi di iscrizione all Albo professionale; c. il possesso, al momento del decesso, del numero di partita IVA, individuale e/o associativa, già attribuito per l esercizio della libera professione (con l indicazione del codice di attività nonché della data di apertura e, se anteriore al decesso, quella di chiusura). Se il professionista è stato titolare di più numeri di partita IVA, devono essere indicate, oltre al codice di attività, le date di apertura e chiusura di ognuna; d. che nel periodo di iscrizione ad Inarcassa, dal... al... / ad oggi, il professionista non è stato soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria, né per attività inerenti la Sua qualifica professionale, né per attività diversa; e. tutti gli eventuali periodi di servizio od i periodi per i quali sono stati comunque versati, a favore del professionista deceduto, contributi previdenziali, distinti in obbligatori e volontari, con l indicazione dell Ente assicuratore; f. la data di inizio e di cessazione di attività relativa al numero o ai numeri di partita IVA di cui il professionista era titolare, specificando il numero di ciascuna partita ed il relativo codice di attività; g. che il professionista defunto non godeva di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale (oppure specificare la data di decorrenza e il tipo di trattamento eventualmente goduto); h. che dal... al... il medesimo ha esercitato la libera professione con carattere di continuità (mantenendo cioè l iscrizione all albo e il possesso della partita IVA, senza iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria), i. l ammontare presunto del reddito professionale netto e del volume d affari prodotti nell anno ; j. lo stato di famiglia dell Ing./Arch. riferito al momento del decesso; k. la data in cui è stato contratto il matrimonio con il coniuge deceduto; l. che tra il coniuge ed il professionista deceduto non è stata pronunciata sentenza di separazione o divorzio. In caso contrario, precisare la circostanza che si è verificata; m. chi siano gli eredi del defunto, oltre i quali non esistono altri aventi diritto a succedere; n. che il coniuge superstite non ha contratto nuovo matrimonio; o. nominativi del rappresentante legale / dei rappresentanti legali dei figli minori. 4. Eventuale dichiarazione sostitutiva d atto notorio dei figli maggiorenni studenti (modulo P171) o inabili al lavoro a carico del genitore al momento del decesso (modulo P172); 5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in carta (dichiarato ai fini IVA) prodotto negli anni dal 1993 all anno antecedente quello in corso (modulo P160); 6. Copia del modello 740/UNICO (quadro E/H) IRPEF) prodotto nell anno antecedente quello in 7. Copia dell attestato di versamento dei contributi che non risultino ancora versati sulla posizione 8. Modulo per la richiesta o meno di applicazione delle detrazioni fiscali per familiari a carico e/o per reddito di pensione (moduli P158 e P159); 9. Modulo contenente tutti i dati necessari relativi bancario intestato all interessato o contestato assegno c.n.t. (modulo P157); 10. Modulo di dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (modulo P156). Nota bene: per figlio/a maggiorenne inabile a proficuo lavoro deve essere allegato un certificato, rilasciato dalle strutture pubbliche competenti, attestante: a) la data di insorgenza dell inabilità; b) la natura dell infermità sofferta; c) l esistenza di un inabilità assoluta e permanente all esercizio di qualsiasi attività lavorativa. Decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso dell iscritto. 7

8 7. Rendita previdenziale (ex art. 6 della Legge 1046/71) Gli iscritti fino al 31/12/1971 che hanno versato contributi in misura ridotta (in quanto titolari di altra forma di previdenza obbligatoria, in aggiunta a quella Inarcassa) hanno diritto alla liquidazione di una rendita previdenziale : - al compimento del 65 anno di età; - prima del compimento del 65 anno di età, in caso di invalidità assoluta e permanente. Nota bene: il diritto spetta se non è stata richiesta la restituzione dei contributi in quota capitale. Reversibilità La rendita previdenziale è reversibile ai superstiti. In caso di decesso del professionista prima del 65 anno, la liquidazione della rendita può essere richiesta dai superstiti dell avente diritto. Calcolo L importo della rendita si ottiene sviluppando la seguente formula : R = 671,39 x (n x 0.25 ) 15 dove: 671,39 = importo in Euro della pensione annua prevista dal D.P.R. 30/05/75, n n = anni a contribuzione ridotta che il professionista ha maturato. 15 = anzianità contributiva minima per la maturazione della pensione prevista dalla vecchia normativa. Non è necessario presentare la domanda. L Ufficio Prestazioni Inarcassa comunica d ufficio agli interessati la documentazione necessaria per la liquidazione della rendita. Documentazione da presentare Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante: 1. la data di nascita; 2. la data di iscrizione all Albo professionale. 3. certificato rilasciato dal datore (o dai datori) di lavoro o dell Ente erogatore di pensione, che riporti tutti i periodi di servizio prestati come lavoratore dipendente e coperti da contribuzione previdenziale presso INPS o altro ente (distinguendo eventuali contributi volontari da quelli obbligatori); 4. Modulo di dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali (modulo P156); 5. Modulo contenente tutti i dati necessari relativi bancario intestato all interessato o cointestato (modulo P157). Decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65 anno di età. Liquidazione della rendita Calcolo della pensione (art. 25 statuto Inarcassa) Il meccanismo di calcolo La formula di calcolo della pensione è uguale per tutte le categorie di trattamento. Nel calcolo entrano in gioco i seguenti tre elementi: 1. anzianità contributiva (espressa in anni e giorni); 2. i redditi professionali; 3. aliquote di rendimento indicate nella tabella elementi variabili e prestazioni. Redditi utili per il calcolo Fino al 1999 i redditi utili per il calcolo della pensione erano i migliori 10 degli ultimi 15 anni antecedenti alla maturazione del diritto. Questa formula è stata modificata in: i migliori 20 redditi degli ultimi 25 anni. Il passaggio alla nuova formula avviene gradualmente dal 2000 al 2009 secondo la seguente tabella: Anno di maturazione del diritto N dei migliori redditi Ultimi anni di contribuzione Nota bene: qualora i redditi risultino superiori al tetto pensionabile indicato nella tabella, ai fini del calcolo della pensione vengono assunti nella misura del tetto citato. Rivalutazione dei redditi I redditi così individuati sono rivalutati in base agli indici ISTAT. 8

9 Determinazione dell importo della pensione Si calcola la media aritmetica dei redditi rivalutati. La pensione annua lorda (P) è la seguente : P = Mr x A x C dove: P = pensione annua lorda. Mr = media dei redditi scelti rivalutati. A = anzianità contributiva (espressa in anni e giorni). C = coefficienti di rendimento corrispondenti agli scaglioni di reddito. Nota bene: l importo della pensione è soggetto a rivalutazione annuale secondo la variazione dell indice ISTAT a partire dal 1 gennaio di ogni anno successivo a quello di decorrenza della pensione. Nota: ora Inarcassa line offre, fra i servizi telematici studiati per gli associati, anche la simulazione del calcolo della pensione. Il servizio è disponibile a tutti gli utenti registrati di Inarcassa ON line iscritti alla Cassa, e cioè a tutti i professionisti che stiano maturando anzianità contributiva presso l Associazione (esclusi quindi i non iscritti ed i pensionati). L applicazione è studiata in modo da dare un idea dell importo annuo lordo di pensione che si andrà a percepire quando si avrà maturato il diritto, in base a dati che il professionista stesso potrà presumere o stimare, come la data di pensionamento e i redditi professionali per gli anni futuri. Particolarità per le pensioni di invalidità e inabilità La misura della pensione di invalidità è pari al 70% della pensione di inabilità. Nota bene: l anzianità utile per il calcolo delle pensioni di invalidità ed inabilità è aumentata di 10 anni (fino a un massimo di 35), salvo il caso in cui l iscritto disponga di altri redditi imponibili o esenti da imposte in misura complessivamente superiore a ,00 (1). A tal fine si tiene conto della media del triennio antecedente la domanda di pensione. Danno luogo al supplemento di pensione anche le frazioni di quinquennio determinate dalla cancellazione dell iscrizione o dal decesso del pensionato. N.B.: l art. 25, comma 6, dello Statuto di Inarcassa è stato modificato di recente (con approvazione dei Ministeri Vigilanti del 12/08/04). Esso stabilisce che, per le pensioni che hanno decorrenza a partire dal 01/01/04, il supplemento sarà corrisposto con cadenza quinquennale anziché biennale come in passato. Per coloro che sono già pensionati o hanno maturato la pensione e ne hanno inoltrato domanda prima del 01/01/04, sarà corrisposto l ultimo supplemento biennale spettante secondo le vecchie disposizioni; da quel momento in poi, comincerà a maturare il nuovo supplemento quinquennale. Calcolo Il sistema di calcolo di queste prestazioni reversibili è contributivo e le modalità sono descritte nel relativo Regolamento, sempre approvato da Decreto Interministeriale. Istruttoria E avviata d ufficio. Il pensionato che ha maturato il diritto sarà pertanto contattato dagli uffici Inarcassa per la presentazione della documentazione da presentare. Documentazione da presentare Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Modulo PRE/2.01, in carta libera) attestante che nel periodo interessato dal supplemento non si è stati assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria né per attività inerenti la qualifica professionale di ingegnere o di architetto, né per attività diversa. Decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto. Pensione minima Inarcassa garantisce agli iscritti una pensione non inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data di decorrenza della pensione richiesta. Con decorrenza 01/01/2006 la pensione minima ammonta a 9.240,00 annui lordi. Il supplemento di pensione (art. 25 statuto Inarcassa) Soggetti aventi diritto Il supplemento spetta ai titolari di pensione di vecchiaia che proseguono nell esercizio dell attività professionale dopo il pensionamento. Il diritto al supplemento si acquisisce al compimento di un ulteriore quinquennio di iscrizione e contribuzione, dalla data del pensionamento o del precedente supplemento. 9

10 Regolamento per il calcolo della prestazione supplementare reversibile (deliberato nel corso della riunione del Comitato Nazionale dei delegati del 2 luglio approvato con decreto interministeriale del 12 agosto 2004) Art. 1 Definizioni 1.1 Contributi Contributi utili per il calcolo della prestazione supplementare Si considera il 95% dei contributi versati ai sensi dell art. 22, primo comma, lettera a), che non concorrono al calcolo della prestazione, per ciascun quinquennio successivo alla data di decorrenza della pensione Contributi versati Per contributi versati si intendono tutti i contributi dovuti ed incassati dall Ente che non concorrono al calcolo della pensione dalla data di decorrenza del pensionamento stesso. 1.2 Tasso annuo di capitalizzazione dei contributi Il tasso annuo di capitalizzazione è valutato in base alla variazione media quinquennale del PIL nazionale nominale calcolata dall ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l anno da rivalutare 1.3 Coefficiente di Trasformazione Il coefficiente di trasformazione è definito in relazione alle basi tecniche previste dalla legge 335 del 1995 Art. 2 Modalità di calcolo 2.1 Modalità di calcolo del tasso di capitalizzazione Il tasso annuo di capitalizzazione è pari al 100% della variazione media quinquennale del PIL nazionale nominale con riferimento al quinquennio precedente l anno da rivalutare. 2.2 Tavola di calcolo del coefficiente di trasformazione 2.3 Modalità di calcolo della prestazione supplementare Ogni quota di prestazione supplementare è calcolata moltiplicando il montante del 95% dei contributi versati ai sensi dell articolo 22, primo comma, lettera a), durante il quinquennio antecedente la data di riferimento, per il coefficiente di trasformazione come sopra definito. In caso di cancellazione, la quota di prestazione supplementare è calcolata considerando i periodi contributivi, maturati antecedentemente la data di cancellazione stessa, anche se inferiori a cinque anni. Art. 3 Modifiche dei parametri ed aggiornamenti 3.1 Modifiche dei parametri di calcolo e loro aggiornamento I parametri di cui al punto 1.2 e 1.3, saranno modificati con le modalità della legge 335 del Rivalutazioni delle quote di pensione Le quote di prestazione si rivalutano ai sensi e con le modalità dell articolo 35, comma 1 dello Statuto dell Ente. 3.3 Pubblicità Entro il 30 giugno di ogni anno, verranno comunicati agli iscritti i dati relativi al tasso annuo di capitalizzazione dei contributi attraverso i più idonei strumenti di comunicazione. Art. 4 Entrata in vigore del regolamento Il regolamento entra in vigore al 1 gennaio 2004 subordinatamente all approvazione degli organi vigilanti. Età Coefficienti di trasformazione 65 6, , , , , , , , , , , , , , , ,378 10

11 NOTA (1) L importo indicato si riferisce all anno Si riportano qui di seguito i valori dei limiti di reddito per gli anni precedenti: 1996: (euro ,44) 1997: (euro ,48) 1998: (euro ,36) 1999: (euro ,88) 2000: (euro ,75) 2001: euro , : euro , : euro , : euro , : euro , : euro , : euro ,00 11

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