BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

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1 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del Iscrizione al ROC n dell Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Hedwig Kapeller AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO -SÜDTIROL - Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom Eintragung im ROC Nr vom Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2 Verantwortlicher Direktor: Hedwig Kapeller ANNO JAHRGANG PARTE PRIMA E SECONDA ERSTER UND ZWEITER TEIL BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT DELLA REGIONE AUTONOMA DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL N./Nr. 25 maggio Mai 2010 SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS Anno 2010 Jahr 2010 Decreti Regione Autonoma Trentino - Alto Adige [57153] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE del 11 maggio 2010, n. 7/L Correzione di un errore materiale relativo alla misura dell indennità di carica mensile del Sindaco del Comune di Palù del Fersina - Palae en Bersntol contenuta nella Tabella A del Regolamento regionale Determinazione della misura e disciplina dell indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige nel quinquennio (art. 19 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L) emanato con DPReg. 20 aprile 2010 n. 4/L... P. 13 Provincia Autonoma di Trento Dekrete Autonome Region Trentino - Südtirol [57153] DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION vom 11. Mai 2010, Nr. 7/L Berichtigung eines Fehlers in der Tabelle A der mit DPReg. vom 20. April 2010, Nr. 4/L erlassenen regionalen Verordnung Festsetzung des Ausmaßes und Regelung der Amtsentschädigung und der Sitzungsgelder der Verwalter der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino- Südtirol im Fünfjahreszeitraum (Art. 19 des DPReg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L) betreffend das Ausmaß der monatlichen Amtsentschädigung des Bürgermeisters der Gemeinde Palae en Bersntol/Palai im Fersental... S. 13 Autonome Provinz Trient [57194] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 19 marzo 2010, n /Leg. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n /Leg e successive modifiche avente ad oggetto: "Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e direttore"... P. 16

2 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ [57195] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 3 maggio 2010, n /Leg. Regolamento di esecuzione dell'articolo 14 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9. (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)... P. 21 [57196] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 13 maggio 2010, n /Leg. Regolamento concernente la formazione dell'elenco e l'individuazione delle fasce di rispetto delle opere pubbliche di bonifica, la disciplina dei rapporti tra il consorzio di bonifica e i propri consorziati, nonché l'individuazione delle soglie di assoggettabilità (articoli 8, 11, 12 e 23 della legge provinciale 3 aprile 2007 n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)... P. 32 Leggi Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [57188] LEGGE PROVINCIALE del 12 maggio 2010, n. 6 Legge di tutela della natura e altre disposizioni... P. 40 Gesetze Autonome Provinz Bozen - Südtirol [57188] LANDESGESETZ vom 12. Mai 2010, Nr. 6 Naturschutzgesetz und andere Bestimmungen... S. 40 Decreti [57145] DECRETO ASSESSORILE del 12 aprile 2010, n. 131/34.2 Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Expertbau soc.coop.", ai sensi dell'art septiesdecies del Codice Civile... P. 81 [57154] DECRETO ASSESSORILE del 15 aprile 2010, n. 134/34.2 Sostituzione del liquidatore della cooperativa Waterevents società cooperativa sociale", in liquidazione, con sede a Merano, via Petrarca, n. 15, ai sensi dell'art octiesdecies del Codice Civile... P. 84 Dekrete [57145] DEKRET DES LANDESRATES vom 12. April 2010, Nr. 131/34.2 Zwangsauflösung durch eine behördliche Maßnahme der "Expertbau Gen.", im Sinne des Artikels 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches... S. 81 [57154] DEKRET DES LANDESRATES vom 15. April 2010, Nr. 134/34.2 Ersetzung des Liquidators der Genossenschaft Waterevents società cooperativa sociale" in Liquidation, mit Sitz in Meran, Petrarcastraße, Nr. 15, gemäß Art octiesdecies des Zivilgesetzbuches... S. 84

3 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ [57181] DECRETO ASSESSORILE del 29 aprile 2010, n. 149/34.0 Interventi per la promozione dell imprenditoria femminile - Revoca di finanziamenti dal fondo di rotazione - Legge provinciale 15 aprile 1991, n P. 86 [57156] DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 3 maggio 2010, n. 250/19.3 Sostituzione di un membro del Comitato Provinciale dell Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS)... P. 89 [57178] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 6 maggio 2010, n. 441/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Falzes, Falzes (BZ)... P. 90 [57180] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 10 maggio 2010, n. 457/29.6 Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non - cantiere comunale del Comune di Valle Aurina, Valle Aurina (BZ) P. 95 [57179] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 10 maggio 2010, n. 458/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro raccolta rifiuti speciali presso discarica Col Maladet nel Comune di Badia, Comunità Comprensoriale Val Pusteria, Brunico (BZ)... P. 99 [57177] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 10 maggio 2010, n. 461/29.6 Deposito preliminare (D15), scambio (R12) e messa in riserva (R13) per conto terzi, riciclo/recupero (R3-R4) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di raccolta presso discarica personale rifiuti Kassetroyele a Dobbiaco, Comunità Comprensoriale Val Pusteria, Brunico (BZ)... P. 105 [57181] DEKRET DES LANDESRATES vom 29. April 2010, Nr. 149/34.0 Maßnahmen zur Förderung des weiblichen Unternehmertums - Widerruf von Darlehen aus dem Rotationsfonds - Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr S. 86 [57156] DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 3. Mai 2010, Nr. 250/19.3 Ersetzung eines Mitglieds des Landeskomitees des Nationalinstituts für Soziale Fürsorge (NISF)... S. 89 [57178] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 6. Mai 2010, Nr. 441/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Pfalzen, Pfalzen (BZ)... S. 90 [57180] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 10. Mai 2010, Nr. 457/29.6 Ansammlung (R13) von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Bauhof der Gemeinde Ahrntal, Ahrntal (BZ)... S. 95 [57179] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 10. Mai 2010, Nr. 458/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Schadstoffsammelstelle bei Deponie Col Maladet in Abtei, Bezirksgemeinschaft Pustertal... S. 99 [57177] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 10. Mai 2010, Nr. 461/29.6 Zwischenlagerung (D15), Austausch (R12) und Ansammlung (R13) für Dritte, Verwertung/Rückgewinnung (R3-R4) von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Wertstoffsammelstelle bei Abfalldeponie Kassetroyele in Toblach, Bezirksgemeinschaft Pustertal, Bruneck (BZ... S. 105

4 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Deliberazioni Provincia Autonoma di Trento Beschlüsse Autonome Provinz Trient [57173] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 872 Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n P. 111 [57152] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 918 Regolamento (CE) n. 1698/ Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento. Atto di indirizzo della Giunta provinciale relativo alla ripartizione dei fondi disponibili sul capitolo , artt. 003 e 004, del bilancio 2010, per le Misure P. 114 [57168] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 921 Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Villa Agnedo con sede in Villa Agnedo, comune omonimo (TN)... P. 119 [57167] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 922 Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Selva di Levico con sede in Levico Terme, Fraz. Selva (TN)... P. 120

5 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ [57166] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 923 Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario Torrente Ceggio con sede in Borgo Valsugana, comune omonimo (TN). P. 121 [57170] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 924 Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario Valporra con sede in Castello Tesino, comune omonimo (TN)... P. 122 [57165] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 925 Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Telve e Carzano, con sede in Telve, comune omonimo (TN)... P. 123 [57164] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 926 Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Strigno, con sede in Strigno, comune omonimo (TN)... P. 124

6 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ [57163] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 927 Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Telve di Sopra, con sede in Telve di Sopra, comune omonimo (TN)... P. 125 [57162] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 928 Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torcegno, con sede in Torcegno, comune omonimo (TN)... P. 126 [57158] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 aprile 2010, n Ulteriore modifica della deliberazione n del giorno 29 ottobre 2004: "Criteri e modalità per la concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli artt. 5 e 31 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1" relativamente agli archivi storici ed alle biblioteche di conservazione... P. 127 [57159] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 maggio 2010, n Legge provinciale 8 luglio 1996 n. 4 e s.m., art. 12 ter - Patto territoriale delle Valli del Leno: rideterminazione del termine dello strumento pattizio per la progettualità privata... P. 148 [57172] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 maggio 2010, n L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Brentonico - Variante al piano regolatore generale - Approvazione con modifiche... P. 149

7 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ [57171] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 maggio 2010, n L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Giustino - Variante al Piano Regolatore Generale - Approvazione con modifiche... P. 153 [57189] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 19 maggio 2010, n L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Campodenno - Variante al piano regolatore generale con adeguamento alla disciplina provinciale in materia di distanze - Approvazione... P. 170 Disposizioni - determinazioni Bestimmungen [57160] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 29 aprile 2010, n. 393 Autorizzazione al passaggio di superficie tra Patrimonio Indisponibile e Demanio Stradale in C.C. Poia... P. 173 [57161] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 6 maggio 2010, n. 142 Prescrizioni per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia di Trento. Anno P. 174 Deliberazioni Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [57183] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 19 aprile 2010, n. 654 Comune di Nalles: Approvazione parziale di una modifica al piano urbanistico con un integrazione d ufficio. Delibera consiliare n. 44 del 17/12/ P. 176 [57148] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 19 aprile 2010, n. 655 Comune di Ora: Approvazione degli insiemi con correzioni d ufficio. Delibera consiliare n. 29 del 9/9/ P. 178 [57147] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 19 aprile 2010, n. 657 Comune di Bronzolo: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con correzioni d ufficio. Delibera consiliare n. 41 del 7/9/ P. 180 Beschlüsse Autonome Provinz Bozen - Südtirol [57183] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 19. April 2010, Nr. 654 Gemeinde Nals: Teilweise Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Ergänzung des Amtes. Ratsbeschluss Nr. 44 vom S. 176 [57148] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 19. April 2010, Nr. 655 Gemeinde Auer: Genehmigung der Ensembles mit Korrekturen des Amtes. Ratsbeschluss Nr. 29 vom S. 178 [57147] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 19. April 2010, Nr. 657 Gemeinde Branzoll: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Korrekturen des Amtes. Ratsbeschluss Nr. 41 vom S. 180

8 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ [57149] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 26 aprile 2010, n. 698 Comune di Rasun-Anterselva: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 24 del 29 dicembre P. 182 [57143] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 maggio 2010, n. 744 Comune di Silandro: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 37 del 23 luglio 2009 P. 184 [57139] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 maggio 2010, n. 745 Comune di Marlengo: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 45 del 22 dicembre P. 186 [57142] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 maggio 2010, n. 746 Comune di Ultimo: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 42 del 23 dicembre P. 188 [57146] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 maggio 2010, n. 747 Comune di Martello: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale con modifiche d ufficio. Delibera consiliare n. 33 dell' 11 dicembre P. 190 [57190] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 maggio 2010, n. 748 Comune di Senale - San Felice: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale. Delibere consiliari n. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del 29 ottobre P. 192 [57182] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 maggio 2010, n. 774 Assunzione del personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie... P. 196 [57149] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. April 2010, Nr. 698 Gemeinde Rasen-Antholz: Genehmiung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 24 vom 29. Dezember 2009 S. 182 [57143] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 3. Mai 2010, Nr. 744 Gemeinde Schlanders: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 37 vom 23. Juli S. 184 [57139] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 3. Mai 2010, Nr. 745 Gemeinde Marling: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 45 vom 22. Dezember S. 186 [57142] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 3. Mai 2010, Nr. 746 Gemeinde Ulten: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 42 vom 23. Dezember S. 188 [57146] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 3. Mai 2010, Nr. 747 Gemeinde Martell: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde mit Abänderungen von Amts wegen. Ratsbeschluss Nr. 33 vom 11. Dezember S. 190 [57190] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 3. Mai 2010, Nr. 748 Gemeinde U.lb. Frau im Walde - St. Felix: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschlüsse Nr. 13, 14, 15, 16, 17 und 18 vom 29. Oktober S. 192 [57182] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Mai 2010, Nr. 774 Aufnahme des Lehr- und Erziehungspersonals der Grund-, Mittel- und Oberschule S. 196

9 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ [57192] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 maggio 2010, n. 775 Misure anticrisi - Modifica dei criteri per la concessione delle agevolazioni per lo sviluppo dell economia cooperativa - Legge provinciale 8 gennaio 1993, n P. 213 [57186] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 maggio 2010, n. 776 Cancellazione del vincolo diretto di tutela storico-artistica- P.M. 1 della p.ed. 32 in P.T. 42/II, C.C. Nova Ponente, Comune di Nova Ponente... P. 215 [57185] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 maggio 2010, n. 777 Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel comune di Salorno, il maso "Crozzol", pp.edd. 268, 269 e 271 in P.T. 494/II, e la p.ed. 270 in P.T. 110/II, C.C. Salorno... P. 217 [57193] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 maggio 2010, n. 779 Formazione professionale tedesca e ladinia - Approvazione del programma del corso di formazione e articolazione delle prove di esame per il conseguimento della qualifica professionale "trainer del benessere". Revoca delibera del 21 ottobre 2002, n P. 219 [57184] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 maggio 2010, n. 784 Comune di Vandoies - Inserimento di una zona destinata alla lavorazione della ghiaia sulle p.f. 358/1, 358/6 e 378/1, C.C. Vandoies di Sopra. Modifica d'ufficio al piano urbanistico - Rigetto... P. 225 [57155] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 maggio 2010, n. 816 Revoca della delibera della Giunta provinciale e la delibera n. 3250/2007 nel testo vigente e della delibera n. 3350/2003 nel testo vigente... P. 228 [57150] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 maggio 2010, n. 822 Comune di Dobbiaco: Approvazione di una modifica al piano urbanistico - inserimento di insiemi con rettifiche d ufficio. Delibera consiliare n. 29 del 14 maggio P. 230 [57192] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Mai 2010, Nr. 775 Antikrisen-Maßnahmen - Änderung der Kriterien für die Gewährung der Begünstigungen zur Förderung des Genossenschaftswesens - Landesgesetz vom 8. Jänner 1993, Nr S. 213 [57186] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Mai 2010, Nr. 776 Aufhebung der direkten Denkmalschutzbindung- M.A. 1 der Bp. 32 in E.Zl. 42/II, K.G. Deutschnofen, Gemeinde Deutschnofen... S. 215 [57185] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Mai 2010, Nr. 777 Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde Salurn, der Crozzol-Hof, Bpp. 268, 269 und 271 in E.Zl. 494/II und die Bp. 270 in E.Zl. 110/II, K.G. Salurn... S. 217 [57193] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Mai 2010, Nr. 779 Deutsche und ladinische Berufsbildung - Genehmigung des Lehrplanes und des Prüfungsprogrammes für den Erwerb der Berufsqualifikation "Wellnesstrainer". Widerruf Beschluss vom 21. Oktober 2002, Nr S. 219 [57184] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Mai 2010, Nr. 784 Gemeinde Vintl - Eintragung einer Zone für Schotterverarbeitung auf den Gp. 358/1, 358/6 und 378/1, K.G. Obervintl - Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Ablehnung... S. 225 [57155] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Mai 2010, Nr. 816 Widerruf des Beschlusses der Landesregierung Nr. 3250/2007 in geltender Fassung und des Beschlusses Nr. 3350/2003 in gelender Fassung... S. 228 [57150] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Mai 2010, Nr. 822 Gemeinde Toblach: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan - Eintragung von Ensembles mit Richtigstellungen von Amts wegen. Ratsbeschluss Nr. 29 vom 14. Mai S. 230

10 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ [57138] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE del 6 maggio 2010, n. 4 Esame della relazione della commissione di convalida e convalida dell elezione del Consigliere Provinciale Roberto Bizzo, subentrato nel corso della corrente legislatura, nonché esame di un ulteriore relazione della Commissione di convalida in merito a questioni da essa esaminate e presa d atto delle relative conclusioni... P. 233 Comune di Bolzano [57151] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 27 aprile 2010, n. 51 Autorizzazione alla cessione della p.ed 980, della p.ed 981 e della p.ed 16/1 C.C. Bolzano di proprietà comunale alla Provincia Autonoma di Bolzano previa sdemanializzazione - via A. Hofer... P. 236 Comune di Dobbiaco [57157] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 29 aprile 2010, n. 22/R Approvazione del piano commerciale comunale... P. 237 [57138] BESCHLUSS DES LANDTAGES vom 6. Mai 2010, Nr. 4 Prüfung des Berichtes der Wahlbestätigungskommission und Bestätigung der Wahl des im Laufe dieser Legislaturperiode nachgerückten Landtagsabgeordneten Roberto Bizzo sowie Prüfung eines weiteren Berichtes der Wahlbestätigungskommission über die von dieser untersuchten Fragestellungen und Kenntnisnahme der entsprechenden Schlussfolgerungen... S. 233 Gemeinde Bozen [57151] GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 27. April 2010, Nr. 51 Ermächtigung zur Abtretung an die Autonome Provinz Bozen der gemeindeeigenen Bp. 980, 981 und 16/1 K.G. Bozen nach vorheriger Ausgliederung aus dem öffentlichen Gut - A.-Hofer-Straße... S. 236 Gemeinde Toblach [57157] GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 29. April 2010, Nr. 22/R Genehmigung des Gemeindehandelsplanes... S. 237 Ordinanze e sentenze Corte Costituzionale BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE Verfassungsgerichtshof [57191] CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA del 10 maggio 2010, n. 173 Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), come sostituito dall art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001)... P. 253 [57187] CORTE COSTITUZIONALE - RICORSO del 22 aprile 2010, n. 64 Illegittimità costituzionale della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 4 dell'8 febbraio 2010 pubblicata sul BUR n. 8 del 23 febbraio 2010 recante Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni, quanto all'art. 7, comma secondo... P. 254

11 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ SUPPLEMENTO N. 1 BEIBLATT NR. 1 Deliberazioni Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [57137] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE del 6 maggio 2010, n. 5/10 Approvazione del conto consuntivo del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2009 Beschlüsse Autonome Provinz Bozen - Südtirol [57137] BESCHLUSS DES LANDTAGES vom 6. Mai 2010, Nr. 5/10 Genehmigung der Abschlussrechnung des Südtiroler Landtages für das Finanzjahr 2009 SUPPLEMENTO N. 2 BEIBLATT NR. 2 [57174] DELIBERAZIONE AZIENDA SPEC. SERVIZI ANTINCENDI E PER LA PROTEZIONE CIVILE del 25 marzo 2010, n. 1 Approvazione del conto consuntivo dell Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile per l anno finanziario 2009 [57175] DELIBERAZIONE AZIENDA SPEC. SERVIZI ANTINCENDI E PER LA PROTEZIONE CIVILE del 25 marzo 2010, n. 3 Assestamento del bilancio di previsione dell Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile per l anno finanziario 2010 [57174] BESCHLUSS DES SONDERBETRIEBES FÜR DIE FEU- ERWEHR- UND ZIVILSCHUTZDIENSTE vom 25. März 2010, Nr. 1 Genehmigung der Abschlussrechnung des Sonderbetriebes für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste für das Finanzjahr 2009 [57175] BESCHLUSS DES SONDERBETRIEBES FÜR DIE FEU- ERWEHR- UND ZIVILSCHUTZDIENSTE vom 25. März 2010, Nr. 3 Berichtigung des Haushaltsvoranschlages des Sonderbetriebes für die Feuerwehrund Zivilschutzdienste für das Finanzjahr 2010 SUPPLEMENTO N. 3 BEIBLATT NR. 3 [57176] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 maggio 2010, n. 817 Settori artigianato, industria, commercio e servizi: approvazione dei criteri per l applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell economia [57176] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Mai 2010, Nr. 817 Bereiche Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen: Genehmigung der Richtlinien zum Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4, Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft

12 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Regione Autonoma Trentino - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE del 11 maggio 2010, n. 7/L Correzione di un errore materiale relativo alla misura dell indennità di carica mensile del Sindaco del Comune di Palù del Fersina - Palae en Bersntol contenuta nella Tabella A del Regolamento regionale Determinazione della misura e disciplina dell indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige nel quinquennio (art. 19 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L) emanato con DPReg. 20 aprile 2010 n. 4/L Autonome Region Trentino - Südtirol DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION vom 11. Mai 2010, Nr. 7/L Berichtigung eines Fehlers in der Tabelle A der mit DPReg. vom 20. April 2010, Nr. 4/L erlassenen regionalen Verordnung Festsetzung des Ausmaßes und Regelung der Amtsentschädigung und der Sitzungsgelder der Verwalter der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol im Fünfjahreszeitraum (Art. 19 des DPReg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L) betreffend das Ausmaß der monatlichen Amtsentschädigung des Bürgermeisters der Gemeinde Palae en Bersntol/Palai im Fersental IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per Il Trentino-Alto Adige, in base al quale il Presidente della Regione emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta, Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 100 di data 20 aprile 2010 recante Approvazione del regolamento regionale Determinazione della misura e disciplina dell indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige nel quinquennio (art. 19 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L), Visto il proprio precedente decreto n. 4/L del 20 aprile 2010 che emana il regolamento concernente Determinazione della misura e disciplina dell indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio (art. 19 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L) pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, numero straordinario 16 del 23 aprile 2010, Vista la Tabella A del citato regolamento, concernente Indennità per la carica di sindaco nei comune della Provincia di Trento, che suddivide i Comuni della provincia di Trento in 10 fa- Aufgrund des Art. 43 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen, in dem vorgesehen wird, dass der Präsident der Region mit eigenem Dekret die vom Regionalausschuss beschlossenen Verordnungen erlässt; Aufgrund des Beschlusses des Regionalausschusses vom 20. April 2010, Nr. 100 betreffend die Genehmigung der regionalen Verordnung Festsetzung des Ausmaßes und Regelung der Amtsentschädigung und der Sitzungsgelder der Verwalter der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol im Fünfjahreszeitraum (Art. 19 des DPReg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L) ; Aufgrund des im Amtsblatt der Region vom 23. April 2009, Nr Sondernummer veröffentlichten Dekretes des Präsidenten der Region vom 20. April 2010, Nr. 4/L, mit dem die Verordnung betreffend Festsetzung des Ausmaßes und Regelung der Amtsentschädigung und der Sitzungsgelder der Verwalter der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol im Fünfjahreszeitraum (Art. 19 des DPReg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L) erlassen wurde; Aufgrund der Tabelle A der genannten Verordnung betreffend Amtsentschädigung des Bürgermeisters in den Gemeinden in der Provinz Trient, in der die Gemeinden der Provinz Trient

13 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ sce, secondo quanto previsto dall articolo 19, comma 3, lettera b) del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L ed in particolare articola su tre livelli la prima fascia attribuendo ai sindaci dei comuni del livello base l indennità mensile di euro, Vista l indennità attribuita al sindaco di Palù del Fersina - Palae en Bersntol - comune appartenente al livello base della prima fascia - erroneamente prevista in euro 8.581, Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 125 di data 11 maggio 2010 recante Correzione di un errore materiale relativo alla misura dell indennità di carica mensile del Sindaco del Comune di Palù del Fersina - Palae en Bersntol contenuta nella Tabella A del Regolamento regionale Determinazione della misura e disciplina dell indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio (art. 19 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L) che delibera di stabilire che l indennità mensile per il sindaco del comune di Palù del Fersina - Palae en Bersntol - comune appartenente al livello base della fascia 1 - è pari ad euro mensili anziché ad euro come erroneamente riportato nella Tabella A recante Indennità per la carica di sindaco nei comune della Provincia di Trento del Regolamento regionale concernente Determinazione della misura e disciplina dell indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige nel quinquennio (art. 19 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L), Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 125 di data 11 maggio 2010, decreta gemäß Art. 19 Abs. 3 Buchst. b) des DPReg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L in 10 Kategorien unterteilt werden, wobei sich die erste Kategorie in drei Stufen gliedert und den Bürgermeistern der untersten Stufe eine monatliche Amtsentschädigung in Höhe von Euro zuerkannt wird; Aufgrund der Tatsache, dass dem Bürgermeister der Gemeinde Palae en Bersntol/Palai im Fersental, die der untersten Stufe der ersten Kategorie angehört, irrtümlicherweise eine Amtsentschädigung in Höhe von Euro zuerkannt wurde; Aufgrund des Beschlusses des Regionalausschusses vom 11. Mai 2010, Nr. 125 Berichtigung eines Fehlers in der Tabelle A der regionalen Verordnung Festsetzung des Ausmaßes und Regelung der Amtsentschädigung und der Sitzungsgelder der Verwalter der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol im Fünfjahreszeitraum (Art. 19 des DPReg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L) betreffend das Ausmaß der monatlichen Amtsentschädigung des Bürgermeisters der Gemeinde Palae en Bersntol/Palai im Fersental, mit dem beschlossen wurde, dass die monatliche Amtsentschädigung des Bürgermeisters der Gemeinde Palae en Bersntol/Palai im Fersental, die der untersten Stufe der ersten Kategorie angehört, Euro beträgt, und nicht Euro, wie irrtümlicherweise in der Tabelle A ( Amtsentschädigung des Bürgermeisters in den Gemeinden in der Provinz Trient ) der regionalen Verordnung Festsetzung des Ausmaßes und Regelung der Amtsentschädigung und der Sitzungsgelder der Verwalter der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol im Fünfjahreszeitraum (Art. 19 des DPReg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L) angegeben; Aufgrund des entsprechenden Beschlusses des Regionalausschusses vom 11. Mai 2010, Nr. 125; verfügt DER PRÄSIDENT DER REGION 1. di correggere l errore materiale relativo all indennità mensile di carica del sindaco del Comune di Palù di Fersina Palau en Bersntol stabilita dalla Tabella A del regolamento regionale Determinazione della misura e disciplina dell indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio (art. 19 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L) emanato con DPReg. 1. Es wird der Fehler betreffend die monatliche Amtsentschädigung des Bürgermeisters der Gemeinde Palae en Bersntol/Palai im Fersental berichtigt, die in der Tabelle A der mit DPReg. vom 20. April 2010, Nr. 4/L erlassenen regionalen Verordnung Festsetzung des Ausmaßes und Regelung der Amtsentschädigung und der Sitzungsgelder der Verwalter der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol im Fünfjahreszeit-

14 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ aprile 2010 n. 4/L in euro anziché nella misura corretta di euro corrispondente all indennità mensile di carica dei sindaci dei comuni del livello base della prima fascia. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. raum (Art. 19 des DPReg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L) irrtümlicherweise auf Euro statt auf den Betrag von Euro festgelegt wurde, welcher den Bürgermeistern der Gemeinden der untersten Stufe der I. Kategorie als monatliche Amtsentschädigung zusteht. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Trento, 11 maggio 2010 Trient, den 11. Mai 2010 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LUIS DURNWALDER DER PRÄSIDENT DER REGION LUIS DURNWALDER

15 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 19 marzo 2010, n /Leg. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n /Leg e successive modifiche avente ad oggetto: "Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e direttore" (Registrato alla Corte dei Conti il , registro 1, foglio 10) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visti gli articoli 53 e 54, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 417 di data 5 marzo 2010 avente per oggetto Approvazione del regolamento recante "Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n /Leg e successive modifiche avente ad oggetto: Regolamento per l accesso alla qualifica di dirigente e direttore emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazione dell articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n /Leg 1. Nel comma 1 dell articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n /Leg del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: La commissione è inserita la seguente: esaminatrice ; b) alla fine sono inserite le seguenti parole: La graduatoria rimane unica anche in caso di più incarichi a concorso. 2. I commi 4 e 4 bis sono sostituiti dai seguenti: 4. La Giunta provinciale con deliberazione dispone l'attribuzione dello specifico incarico al vincitore o ai vincitori del concorso, anche diverso rispetto a quello messo a concorso, resosi comunque disponibile nello stesso gruppo omogeneo. Successivamente il dirigente del Servizio per il personale adotta le disposizioni relative all'assunzione e al conferimento o al solo conferimento della qualifica di direttore e alla preposizione all incarico messo a concorso. In caso di rinuncia o di accertata carenza dei prescritti requisiti da parte del vincitore o di uno o più dei vincitori, si procede ad altrettante assunzioni o inquadramenti di candidati che hanno superato positivamente tutte le prove d esame nell ordine del punteggio finale conseguito. 4 bis. Ad avvenuto conferimento degli incarichi secondo quanto previsto dal comma 4, la graduatoria esaurisce la sua validità.

16 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Art. 2 Modificazione dell allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n /Leg 1. Nella lettera b) del punto Anzianità di servizio dell allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale n /Leg del 1998 dopo le parole: frazioni superiori sono inserite le seguenti: o uguali. Art. 3 Modificazione dell allegato B al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n /Leg 1. Nella lettera b) del punto Anzianità di servizio dell allegato B al decreto del Presidente della Giunta provinciale n /Leg del 1998 dopo le parole: frazioni superiori sono inserite le seguenti: o uguali. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 19 marzo 2010 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Lorenzo Dellai

17 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ NOTE ESPLICATIVE Le note, di seguito riportate, non incidono sul valore e sull efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Nota alle premesse - L articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta. - L articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. Nota all articolo 1 - L articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n /Leg. recita ora: Art. 21 Graduatoria e assunzione 1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai candidati. La graduatoria rimane unica anche in caso di più incarichi a concorso. 2. La Giunta provinciale approva l'operato della commissione esaminatrice e la graduatoria di merito e dichiara il vincitore o i vincitori del concorso. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Trentino- Alto Adige. 3. Nella formazione della graduatoria finale a parità di merito si applicano i titoli di preferenza previsti per i concorsi pubblici per l'accesso all'impiego. 4. La Giunta provinciale con deliberazione dispone l'attribuzione dello specifico incarico al vincitore o ai vincitori del concorso, anche diverso rispetto a quello messo a concorso, resosi comunque disponibile nello stesso gruppo omogeneo. Successivamente il dirigente del Servizio per il personale adotta le disposizioni relative all'assunzione e al conferimento o al solo conferimento della qualifica di direttore e alla preposizione all incarico messo a concorso. In caso di rinuncia o di accertata carenza dei prescritti requisi-

18 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ ti da parte del vincitore o di uno o più dei vincitori, si procede ad altrettante assunzioni o inquadramenti di candidati che hanno superato positivamente tutte le prove d esame nell ordine del punteggio finale conseguito. 4 bis. Ad avvenuto conferimento degli incarichi secondo quanto previsto dal comma 4, la graduatoria esaurisce la sua validità. 5. omissis 6. Il vincitore o i vincitori del concorso sono invitati a presentare i documenti attestanti il possesso dei requisiti prescritti, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro e la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità nonché a prendere effettivo servizio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di assunzione o inquadramento, ovvero nel termine previsto dal contratto collettivo. Nota all articolo 2 - L allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n /Leg recita ora: Allegato A 1. TITOLI DI SERVIZIO E DI CULTURA fino a punti TITOLI DI SERVIZIO fino a punti Anzianità di servizio: a) vengono valutati gli anni di esperienza professionale eccedenti rispetto a quelli richiesti per l'ammissione al concorso; b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori o uguali a quindici giorni; c) il servizio prestato con rapporto di lavoro part-time viene valutato con punteggio proporzionalmente ridotto in ragione della riduzione dell'orario omissis 1.2. TITOLI DI CULTURA fino a punti Pubblicazioni: a) sono valutate solo quelle attinenti alle funzioni di dirigente e/o agli incarichi da conferire: la valutazione è correlata all'originalità della produzione, all'importanza della pubblicazione e al grado di attinenza Corsi di specializzazione post-laurea e corsi di qualificazione e aggiornamento: a) vengono valutati, purché rilevanti in relazione agli incarichi da conferire, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione post-laurea, le abilitazioni professionali e la frequenza di master e corsi di formazione e aggiornamento professionale conclusi con un esame finale. 2. VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' E DELLE ATTITUDINI fino a punti 50 omissis Nota all articolo 3 - L allegato B del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n /Leg recita ora: Allegato B 1. TITOLI DI SERVIZIO E DI CULTURA fino a punti TITOLI DI SERVIZIO fino a punti Anzianità di servizio: a) vengono valutati gli anni di esperienza professionale eccedenti rispetto a quelli richiesti per l'ammissione al concorso; b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori o uguali a quindici giorni; c) il servizio prestato con rapporto di lavoro part-time viene valutato con punteggio proporzionalmente ridotto in ragione della riduzione dell'orario.

19 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Incarichi: a) vi si ricomprendono incarichi direzionali svolti esclusivamente in qualità di titolare presso enti diversi dalla provincia autonoma di Trento e affidati con atto formale, con esclusione di incarichi di sostituzione affidati a qualsiasi titolo; b) gli incarichi vengono valutati nel limite massimo di dodici mesi TITOLI DI CULTURA fino a punti Pubblicazioni: a) vengono valutate solo quelle attinenti alle funzioni di direttore e/o agli incarichi da conferire: la valutazione è correlata all'originalità della produzione, all'importanza della pubblicazione e al grado di attinenza Corsi di specializzazione post-laurea e corsi di qualificazione e aggiornamento. a) vengono valutati, purché rilevanti in relazione alle funzioni di direttore, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione post-laurea, le abilitazioni professionali, la frequenza di master e corsi di formazione e aggiornamento conclusi con un esame finale.

20 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 3 maggio 2010, n /Leg. Regolamento di esecuzione dell'articolo 14 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9. (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura) (Registrato alla Corte dei Conti il , registro 1, foglio 12) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige; - vista la legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9, (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell integrità dell azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura); visto il comma 4 dell articolo 14 (Sistema elettivo dell assemblea del consorzio) della L.P. n. 9/2007 che stabilisce che Con regolamento sono disciplinati le fasce di contribuenza, le modalità e i termini per la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto e per l elezione del consiglio di amministrazione. ; - vista la deliberazione n. 929 di data 23 aprile 2010 recante: Riapprovazione con modifiche del "Regolamento di esecuzione dell'articolo 14 della legge provinciale 3 aprile 2007 n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)", a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo.. il seguente regolamento: emana Art. 1 Oggetto e definizione 1. In attuazione dell articolo 14 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell integrità dell azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), di seguito denominata legge provinciale, questo regolamento definisce le fasce di contribuenza, il procedimento elettorale per l elezione del consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica, il procedimento di designazione dei rappresentanti dei comuni nel consiglio di amministrazione. Definisce inoltre l elezione del presidente del consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica. 2. Nel prosieguo di questo regolamento per fasce di contribuenza si intende il gruppo di proprietari di immobili tenuti al pagamento di una ben individuata aliquota contributiva.

21 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Art. 2 Elettorato attivo e passivo 1. Per l elezione del consiglio di amministrazione, disciplinato dall articolo 15 della legge provinciale, sono elettori tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del consorzio e tenuti al pagamento dei contributi imposti dal consorzio ai sensi dall articolo 25 della legge provinciale. Nel caso di cumulo tra ditta individuale ed una o più ditte plurintestate non omogenee, il soggetto cumulante é iscritto nell elenco degli aventi diritto come ditta individuale. 2. I rappresentanti delle persone giuridiche o degli enti non riconosciuti esercitano il diritto di voto sia per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche o degli enti non riconosciuti che rappresentano, sia per gli immobili di cui sono personalmente proprietari. 3. Per le comunioni, salvo quanto diversamente stabilito con delega, il diritto di voto è esercitato dall intestatario della quota maggiore e, in caso di parità, dal soggetto più anziano. Le comunioni intestate ai medesimi proprietari, pur se site in comuni diversi, sono cumulate e danno diritto a un solo voto, che viene espresso nel collegio dove ricade la comproprietà soggetta a maggior contribuzione. 4. Il condominio è iscritto nell elenco degli aventi diritto al voto una sola volta con l indicazione della particella edificale e ha diritto ad un solo voto espresso dall amministratore o da un suo delegato. 5. Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato, rispettivamente, dai tutori, dai curatori e dagli amministratori. 6. I soggetti indicati dal comma 1 sono iscritti nell elenco degli aventi diritto al voto una sola volta e cumulano in capo a ciascuno di essi i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà, pur se siti in comuni diversi. 7. Per le persone giuridiche e per gli enti non riconosciuti l iscrizione è fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o degli enti non riconosciuti; sono esclusi dal cumulo i beni appartenenti, a titolo individuale o quale partecipante a comunione, al rappresentante della persona giuridica o degli enti non riconosciuti. 8. Il voto è esercitato nel seggio elettorale che include il comune nel quale il consorziato è soggetto a maggior contribuzione. Art. 3 Convocazione degli elettori 1. Il presidente del consorzio di bonifica almeno 180 giorni prima della scadenza degli organi ordinari, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, fissa la data di convocazione degli elettori per le votazioni. Della convocazione è data ampia notizia con ogni mezzo idoneo. 2. Entro i quindici giorni successivi alla deliberazione indicata dal comma 1, il consorzio dà comunicazione agli elettori della data di svolgimento delle votazioni e l estratto per il procedimento per la formazione delle liste di cui all articolo Il consorzio, ad integrazione della comunicazione prevista dal comma 2, non oltre venti giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, invia a mezzo posta ad ogni elettore una comunicazione indicante la data di svolgimento delle elezioni, le candidature presentate, la fascia di contribuenza ed i seggi presso cui si svolgono le operazioni elettorali. 4. Con ogni mezzo di comunicazione ritenuto idoneo, non oltre dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, è data inoltre ulteriore notizia circa le candidature presentate ed i seggi presso cui si svolgono le operazioni di voto. La sicurezza dell intero procedimento elettorale è a cura del consorzio.

22 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Art. 4 Elenco degli elettori 1. L elenco degli elettori, risultante dalla somma degli elenchi di ciascuna sezione elettorale, è formato sulla base dei ruoli contributivi resi esecutivi per l esercizio finanziario in corso alla data di convocazione delle elezioni, comprendendo i contributi riscossi ai sensi dell articolo 25 della legge provinciale ed è approvato dal presidente del consiglio di amministrazione. 2. L elenco è depositato presso la sede del consorzio, dei comuni e delle comunità ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro consorziale, almeno centoventi giorni prima delle elezioni e per un periodo di trenta giorni consecutivi; del deposito è data notizia agli interessati a mezzo della stampa locale e con affissione di manifesti murali. La richiesta di rettifica alle risultanze dell elenco provvisorio deve essere presentata per iscritto al consorzio entro il termine perentorio di sette giorni dall ultimo giorno di pubblicazione dell elenco stesso. 3. Il consiglio di amministrazione decide in merito ai reclami proposti dai soggetti interessati contro le risultanze dell elenco e alle richieste di rettifica prevista dal comma 2 entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di deposito di cui al comma 2; il consiglio di amministrazione comunica la propria decisione ai soggetti interessati. 4. Contro il provvedimento del consiglio di amministrazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale ai sensi dell articolo 19 della legge provinciale entro trenta giorni dalla sua comunicazione. Art. 5 Diritto di voto 1. Ogni elettore ha diritto di esprimere il voto all interno della propria fascia di contribuenza nel seggio in cui è iscritto. Art. 6 Deleghe 1. Gli aventi diritto al voto possono farsi sostituire da altro consorziato, avente diritto al voto ed appartenente alla medesima fascia, mediante delega conferita con atto sottoscritto e presentato unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del delegante. 2. Per le persone giuridiche, per il condominio e per gli enti non riconosciuti il diritto di voto è esercitato dai loro rappresentanti o dai soggetti delegati, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dall atto costitutivo, dallo statuto o dalle norme di questo regolamento; la rappresentanza è provata con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 3. Ciascun soggetto può esercitare una sola delega. 4. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi in carica, nonché ai dipendenti del consorzio. 5. Per le comunioni il diritto di voto è esercitato da un solo intestatario, purché la rappresentanza risulti da delega conferita dagli intestatari rappresentanti la maggioranza della proprietà indivisa. In mancanza della predetta nomina, il consorzio considera quale rappresentante della comunione il soggetto con la quota maggiore. In caso di parità di quote è individuato il soggetto più anziano. 6. Le deleghe di cui al comma 1 e 5, nonché i documenti attestanti la qualità di rappresentante devono essere presentate o inviate al consorzio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di sette giorni dall ultimo giorno di pubblicazione dell elenco provvisorio degli aventi diritto al voto.

23 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Art. 7 Fasce di contribuenza e modalità di votazione 1. Ai fini dell esercizio del diritto di voto gli elettori agricoli di cui all articolo 2 sono suddivisi in fasce a seconda del diverso carico contributivo, in modo da assicurare ad ogni fascia una rappresentanza di consiglieri da eleggere proporzionale al numero delle fasce. 2. Ai fini dell esercizio del diritto di voto gli elettori extra-agricoli di cui all articolo 2 hanno un unica fascia di contribuenza e ad essi è assicurata la rappresentanza di un solo consigliere. 3. Gli elettori sono ordinati in unico elenco in ordine alfabetico. 4. A ciascuna fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo pari al contributo totale consortile diviso per il numero delle fasce. 5. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate sono desunti dai ruoli contributivi indicati dall articolo 4, comma Lo statuto o il regolamento elettorale consortile, previsto dall articolo 20, possono prevedere che l elezione sia articolata in più collegi elettorali, ciascuno dei quali elegge i propri rappresentanti nel numero fissato dallo statuto o dal regolamento elettorale consortile, secondo criteri di rappresentanza delle zone. Art. 8 Candidature 1. Entro sessanta giorni dalla data di indizione delle elezioni un numero di almeno trenta consorziati può presentare al consorzio le liste di candidati da eleggere appartenenti alla fascia di riferimento. Il numero dei consiglieri da eleggere per ogni singola fascia è quello determinato dallo statuto o dal regolamento elettorale consorziale. 2. In ogni lista le candidature indicate dal comma 1 devono essere in numero almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri da eleggere. 3. Le firme dei candidati e dei presentatori sono corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità personale in corso di validità. 4. Le liste possono essere corredate di contrassegni e di motti distintivi in bianco e nero. 5. I candidati sono elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita. 6. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Se più liste contengono firme uguali di candidati o di sottoscrittori, conserva efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive. 7. Non possono essere candidati, oltre alle persone indicate dalla legislazione nazionale e provinciale vigente per quanto applicabile, coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali o lite pendente o abbiano in corso contratti di fornitura o di appalto con il consorzio, oppure esercitino funzioni di vigilanza sullo stesso. Art. 9 Accettazione delle liste 1. Le liste sono accettate con provvedimento del consiglio di amministrazione entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione.

24 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Art. 10 Seggi elettorali 1. Per garantire la massima partecipazione degli aventi diritto al voto alle elezioni, con deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio sono istituiti più seggi elettorali presso i quali i consorziati votano nel giorno fissato per le elezioni. I consorzi con il proprio regolamento elettorale possono stabilire un numero adeguato di seggi tali da rendere il più agevole possibile le operazioni di voto da parte degli aventi diritto, in funzione dell estensione territoriale, numero di aventi diritto e altre particolari situazioni. I seggi sono ubicati nei comuni ricompresi, anche parzialmente, nel perimetro consorziale. 2. Il consiglio di amministrazione determina la composizione dei seggi e provvede alla nomina dei loro componenti detta altresì disposizioni integrative del regolamento indicato dal comma 1 per l espletamento delle operazioni elettorali, copia delle quali è consegnata ai componenti dei seggi. Art. 11 Espressione del voto 1. Gli elettori esprimono il voto esclusivamente per i candidati delle liste accettate e riportate sulla scheda relativa al proprio collegio ed alla propria fascia. Gli elettori possono esprimere il voto a singoli candidati appartenenti anche a liste diverse per un totale non superiore ai tre quarti dei candidati da e- leggere. Le schede elettorali riportano il numero massimo di voti che si possono esprimere per singola fascia. Art. 12 Spoglio dei voti 1. Lo spoglio delle schede avviene separatamente per ciascuna fascia. Sulle contestazioni e sui voti nulli i componenti del seggio decidono a maggioranza. Art. 13 Proclamazione degli eletti 1. Terminati lo spoglio delle schede e lo scrutinio dei voti il presidente del seggio elettorale proclama i risultati nell ordine decrescente dei voti riportati e li comunica all ufficio elettorale consortile, costituito a tale scopo presso il consorzio, e riconsegna il materiale elettorale. 2. La proclamazione degli eletti per collegio è effettuata entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali con deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di parità di voti tra gli eletti prevale il consorziato gravato da maggiore contribuenza ed in caso di ulteriore parità, il più anziano. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso ai sensi dell articolo 19 della legge provinciale. Art. 14 Designazione dei rappresentanti degli enti locali 1. Entro i sessanta giorni antecedenti la data di indizione delle elezioni il presidente del consorzio, convoca in assemblea i sindaci dei comuni inclusi, anche parzialmente, nel perimetro consorziale. 2. I sindaci partecipano all assemblea anche tramite un assessore allo scopo delegato. 3. L assemblea prevista dal comma 1 designa un numero di rappresentanti pari ad un quarto del totale dei componenti il consiglio di amministrazione secondo i criteri stabiliti dallo statuto o dal regolamento elettorale consortile.

25 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Art. 15 Voto dei rappresentanti degli enti locali 1. Ogni rappresentante di ente locale vota per un solo nominativo. 2. Nel caso in cui i rappresentanti da designare siano più di due, sono eletti i candidati più votati, senza distinzione di appartenenza al comune, nel numero occorrente a completare la designazione. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio. 3. Sono eleggibili i sindaci e gli assessori. 4. La proclamazione degli eletti è effettuata entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali con deliberazione del consiglio di amministrazione. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso ai sensi dell articolo 19 della legge provinciale. Art. 16 Accettazione della carica 1. L elezione si perfeziona con l accettazione della carica che è comunicata per iscritto al consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell avviso del risultato delle elezioni, inviato agli eletti con raccomandata con avviso di ricevimento entro cinque giorni dalla data di proclamazione. In difetto di accettazione entro i termini indicati l eletto è considerato rinunciatario e subentra il primo dei non eletti. Contestualmente all accettazione l eletto deve dimostrare l avvenuto pagamento dei contributi consortili. Art. 17 Entrata in carica 1. Sia i rappresentanti eletti che quello nominato, ai sensi dell articolo 15 della legge provinciale, dalla Giunta provinciale entrano in carica il 1º giorno del mese successivo alla data di proclamazione degli eletti. Art. 18 Convocazione del consiglio di amministrazione per l elezione del presidente 1. Per l elezione del presidente il consiglio di amministrazione è convocato, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti, dal presidente in carica ed è presieduto dal consigliere più anziano di età. 2. Per l elezione del presidente è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio, compreso il membro di nomina provinciale. Dopo due votazioni infruttuose, per l elezione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. 3. Sono eleggibili a presidente del consiglio di amministrazione i componenti eletti nell ambito della sezione 1 prevista dall articolo 14, comma 1 della legge provinciale. 4. In caso di mancata accettazione della carica di presidente il consiglio di amministrazione procede a nuova elezione. Art. 19 Consorzi commissariati 1. Nel caso di commissariamento del consorzio le competenze degli organi ordinari sono esercitate dal commissario.

26 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Art. 20 Regolamento elettorale consortile 1. Il consorzio nel rispetto delle norme provinciali, del suo statuto e di questo regolamento, può a- dottare un regolamento elettorale consortile che preveda anche la suddivisione del comprensorio in più collegi elettorali. Art. 21 Disposizione transitoria 1. In prima applicazione di questo regolamento il richiamo al presidente del consiglio di amministrazione e al consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica è inteso riferito al commissario e alla consulta nominati dalla Giunta provinciale ai sensi dell articolo 34 della legge provinciale. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 3 maggio 2010 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI

27 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Le note di seguito riportate hanno lo scopo di facilitare la lettura del testo e, pertanto, non incidono sul valore e sull efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Note alle premesse - L articolo 53 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta. - L articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. Nota all articolo 1 - L articolo 14 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 dispone: Art. 14 Sistema elettivo dell assemblea del consorzio 1. L'assemblea è divisa in due sezioni elettorali: a) alla prima sezione appartengono tutti i consorziati, agricoli ed extra-agricoli, privati e pubblici proprietari di immobili, iscritti nel catasto del consorzio di bonifica, che godono dei diritti civili e sono obbligati al pagamento dei contributi stabiliti dal consorzio stesso; b) alla seconda sezione appartengono i legali rappresentanti dei comuni ricadenti nel perimetro del consorzio di bonifica, o loro delegati.

28 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ La prima sezione è suddivisa in fasce di contribuenza ai fini della predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto. 3. L'assemblea elegge i componenti del consiglio di amministrazione. 4. Con regolamento sono disciplinati le fasce di contribuenza, le modalità e i termini per la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto e per l'elezione del consiglio di amministrazione. Nota all articolo 2 - L articolo 15 della legge provinciale n. 9 del 2007 dispone: Art. 15 Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione, definito nella consistenza numerica dallo statuto, è costituito per tre quarti da membri eletti dall'assemblea dei consorziati scelti nell'ambito della prima sezione e per un quarto da membri scelti nell'ambito della seconda sezione in rappresentanza dei comuni e da un membro nominato dalla Giunta provinciale. 2. Il consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni. 3. I consiglieri dimissionari, deceduti o impossibilitati a proseguire nell'incarico sono sostituiti dai primi dei non eletti appartenenti alla rispettiva sezione. - L articolo 25 della legge provinciale n. 9 del 2007 dispone: Art. 25 Contribuenza consortile 1. I consorziati, agricoli ed extra-agricoli, contribuiscono alle spese di vigilanza, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti di bonifica, alle spese relative all'adempimento degli altri fini istituzionali normativamente previsti, nonché a quelle di funzionamento dei consorzi di bonifica. 2. Le spese di cui al comma 1 sono ripartite sulla base del piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile in ragione del beneficio conseguito o conseguibile dagli immobili di proprietà dei consorziati medesimi. 3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la predisposizione dei piani di classifica per il riparto della contribuenza consortile. Il consorzio, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, approva il piano di classifica nel quale sono fissati gli indici per la determinazione del grado di beneficio tratto dalle singole unità immobiliari. 4. Gli indici di cui al comma 3, la cui composizione porta all'individuazione del grado di beneficio che ciascun immobile riceve dalla bonifica in relazione a tutti gli altri immobili, sono determinati sia per gli immobili agricoli che per quelli extra-agricoli e sono: a) di carattere tecnico (intensità delle opere, soggiacenza e comportamento); b) di carattere economico (valore dell'immobile). 5. Il prodotto degli indici determina l'indice idraulico finale. 6. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale dei criteri stabiliti ai sensi del comma 3, trovano applicazione le norme vigenti nei singoli consorzi.

29 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Nota all articolo 4 - Per il contenuto dell articolo 25 della legge provinciale n. 9 del 2007 si veda la nota all articolo 2. - L articolo 19 della legge provinciale n. 9 del 2007 dispone: Art. 19 Ricorsi 1. Contro le deliberazioni degli organi dei consorzi è ammesso ricorso in opposizione entro dieci giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle stesse. 2. Contro le decisioni assunte dagli organi dei consorzi sui ricorsi è ammesso, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione delle relative deliberazioni, ricorso alla Giunta provinciale che decide con provvedimento definitivo. 3. Ai ricorsi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del D.P.R. 24 novembre 1971, n (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).. Nota all articolo 6. - L articolo 46 del D.P.R , n. 445, dispone: Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi i- scritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato..

30 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Nota all articolo 13 - Per il contenuto dell articolo 19 della legge provinciale n. 9 del 2007 si veda la nota all articolo 4. Nota all articolo 15 - Per il contenuto dell articolo 19 della legge provinciale n. 9 del 2007 si veda la nota all articolo 4. Nota all articolo 17 - Per il contenuto dell articolo 15 della legge provinciale n. 9 del 2007 si veda la nota all articolo 2. Nota all articolo 18 - Per il contenuto dell articolo 14 della legge provinciale n. 9 del 2007 si veda la nota all articolo 1. Nota all articolo 21 - L articolo 34 della legge provinciale n. 9 del 2007 dispone: Art. 34 Fusione del Consorzio di bonifica Atesino di Trento, del Consorzio di bonifica della Piana Rotaliana e del Consorzio fersinale 1. La Giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede alla fusione del Consorzio di bonifica Atesino di Trento, costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 8 febbraio 1938, n. 206, del Consorzio di bonifica della Piana Rotaliana, costituito con Delib.G.P. 22 marzo 1985, n. 1692, e del Consorzio fersinale, costituito con decreti capitanali del 18 settembre 1814, n e 28 maggio 1836, n , istituendo un unico consorzio di bonifica, anche articolato in distretti, con una nuova denominazione e delimitazione del relativo perimetro. La Giunta provinciale, nel disporre la fusione, stabilisce le modalità per la liquidazione delle attività pregresse concernenti i territori declassificati e quelle per la successione da parte del nuovo consorzio nei rapporti giuridici ed amministrativi degli enti soppressi o fusi. 2. La Giunta provinciale, ai fini dell'adozione del provvedimento di fusione dei consorzi previsti dal comma 1, acquisisce il parere delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale e organizza assemblee pubbliche alle quali possono partecipare i consorziati dei rispettivi consorzi nelle quali sono date informazioni sulle modalità di fusione dei tre consorzi. 3. Con il provvedimento di fusione la Giunta provinciale nomina un commissario e una consulta, composta dai rappresentanti dei consorzi di bonifica, per l'adozione degli atti e degli adempimenti previsti dal comma 1, e in particolare per: a) adottare, entro un anno dalla sua istituzione e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale, lo statuto dell'ente; b) adottare il piano di classifica entro sei mesi dalla deliberazione della Giunta provinciale di approvazione dei relativi criteri; c) indire, entro ventiquattro mesi dall'istituzione del consorzio di bonifica, le elezioni degli organi consorziali.

31 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 13 maggio 2010, n /Leg. Regolamento concernente la formazione dell'elenco e l'individuazione delle fasce di rispetto delle opere pubbliche di bonifica, la disciplina dei rapporti tra il consorzio di bonifica e i propri consorziati, nonché l'individuazione delle soglie di assoggettabilità (articoli 8, 11, 12 e 23 della legge provinciale 3 aprile 2007 n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura) (Registrato alla Corte dei Conti il , registro 1, foglio 11) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige; - vista la legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9, (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell integrità dell azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura) ed in particolare l articolo 37 (Regolamento di esecuzione); - vista la deliberazione della Giunta provinciale n di data 07 maggio 2010 recante: Riapprovazione con modifiche del "Regolamento concernente la formazione dell'elenco e l'individuazione delle fasce di rispetto delle opere pubbliche di bonifica, la disciplina dei rapporti tra il consorzio di bonifica e i propri consorziati, nonché l'individuazione delle soglie di assoggettabilità (articoli 8, 11, 12 e 23 della legge provinciale 3 aprile 2007 n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)", a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo il seguente regolamento: e m a n a Art. 1 Oggetto e definizioni 1. In attuazione degli articoli 8, 11, 12 e 23 della legge provinciale 3 aprile 2007 n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell integrità dell azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), di seguito denominata legge provinciale, questo regolamento definisce le procedure per la formazione dell elenco e per l individuazione delle fasce di rispetto delle opere pubbliche di bonifica, per la disciplina dei rapporti con i propri consorziati, nonché per l individuazione delle soglie di assoggettabilità. 2. Nel prosieguo di questo regolamento: a) demanio idrico provinciale è l insieme dei beni elencati all articolo 4 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali); b) alveo delle fosse di bonifica è l estensione del terreno compresa fra i cigli delle sponde; in presenza di quote diverse si considera alveo quello riconducibile alla quota inferiore.

32 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Capo I ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA Art. 2 Regime giuridico 1. Le opere pubbliche di bonifica, comprese le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d acqua che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, appartenenti al demanio idrico provinciale, possono essere concesse per l esecuzione al consorzio di bonifica e allo stesso affidate per l esercizio, per la manutenzione e per la polizia idraulica. 2. Gli interventi sulle opere di cui al comma 1, sono disciplinati in analogia a quelli sulle opere idrauliche previste dalla legge provinciale n. 18 del Art. 3 Modalità per la formazione dell elenco delle opere 1. Per il territorio incluso nel perimetro del consorzio di bonifica, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di demanio idrico, un rappresentante designato dalla Giunta provinciale e uno del consorzio di bonifica, in contraddittorio tra loro, compilano l elenco delle opere indicate all articolo 2, con la descrizione funzionale delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione. 2. A seguito della sua compilazione l elenco previsto al comma 1 è approvato dalla Giunta provinciale e costituisce formale riconoscimento dell affidamento al consorzio di bonifica delle opere indicate nello stato descritto. Capo II FASCE DI RISPETTO Art. 4 Individuazione delle fasce di rispetto 1. Le fasce di rispetto relative ai corsi d acqua pubblici rientranti nel comprensorio di competenza del consorzio di bonifica sono le aree individuate ai sensi della legge provinciale n. 18 del 1976, che si e- stendono per una larghezza massima, eventualmente derogabile, di dieci metri lungo le sponde dei corsi d acqua, in cui vige il divieto di costruzione, scavo e deposito di materiali. Capo III RAPPORTI CON I PROPRIETARI CONSORZIATI Art. 5 Catasto consorziale 1. In attuazione dell articolo 12 della legge provinciale, con riferimento al territorio incluso nel suo perimetro di pertinenza, il consorzio di bonifica istituisce un catasto consortile, in cui sono iscritti tutti gli immobili ed annotati i rispettivi proprietari. 2. Ai fini dell elaborazione dei ruoli di contribuenza e delle liste elettorali, il consorzio di bonifica provvede, ordinariamente ogni anno, all aggiornamento del proprio catasto sulla base delle iscrizioni al libro fondiario. 3. Per consentire gli aggiornamenti in tempo utile per la formazione dei ruoli immediatamente successivi, i consorziati sono tenuti a produrre tempestivamente al consorzio di bonifica la documentazione necessaria per le pertinenti volture, per i cambiamenti di proprietà o per le variazioni delle intestazioni o negli estremi censuari delle rispettive partite.

33 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ I proprietari iscritti pro indiviso nel catasto consorziale sono considerati come un solo consorziato e sono solidali fra loro per il pagamento dei contributi e l assolvimento degli altri oneri gravanti gli immobili in comproprietà. Nei rapporti con il consorzio di bonifica i predetti proprietari possono farsi rappresentare da un solo comproprietario, senza pregiudizio del vincolo di solidarietà, purché la rappresentanza risulti da delega conferita dai comproprietari rappresentanti la maggioranza delle quote della proprietà indivisa. In mancanza della predetta nomina, il consorzio di bonifica considera quale rappresentante della comproprietà il soggetto con la quota maggiore. In caso di parità di quote è individuato il soggetto più anziano. 5. I consorziati devono comunicare per iscritto al consorzio di bonifica ogni variazione della propria residenza o del proprio domicilio per il recapito della corrispondenza; tale indicazione sarà riportata sulla corrispondente partita del catasto consortile. Art. 6 Contributo consortile 1. Il consorzio di bonifica deve specificare nelle cartelle emesse per il pagamento del contributo consortile la causale del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce. Art. 7 Oneri a carico della proprietà consorziale 1. Fermo restando quanto disposto dall articolo 25, comma 1 della legge provinciale, le spese di vigilanza, quelle per l esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica, nonché quelle per il funzionamento e per le altre attività, non coperte dai contributi pubblici, sostenute dal consorzio di bonifica sono ripartite tra i proprietari dei beni immobili, agricoli ed extragricoli, ricadenti nel comprensorio del consorzio di bonifica se ne traggono beneficio, compresi lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni e ogni altro ente o amministrazione per i beni di pertinenza. 2. Gli indici di beneficio individuati in base ai piani di classifica, sono approvati dal Consiglio di amministrazione. Ai sensi dell articolo 18, comma 8, della legge provinciale, la relativa deliberazione consiliare è pubblicata agli albi pretori dei comuni ricadenti all interno del perimetro del consorzio di bonifica ed in quello dello stesso consorzio di bonifica per otto giorni consecutivi. Contro tale deliberazione consiliare è ammesso ricorso secondo le norme stabilite dall articolo 19 della legge provinciale. 3. Contro l iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell iscrizione. Il ricorso amministrativo è proposto al Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla notificazione dell avviso di pagamento e, in mancanza, dal ricevimento della cartella esattoriale. Tale ricorso non sospende la riscossione; tuttavia il Consiglio di amministrazione ha facoltà di disporne, con provvedimento motivato, la sua temporanea sospensione. Capo IV VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA Art. 8 Soglie di assoggettabilità, criteri e condizioni di esclusione 1. Le opere pubbliche di bonifica ed i relativi manufatti di qualunque tipo, realizzate dal consorzio di bonifica sono assoggettate alla procedura prevista dalla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale; i criteri e le condizioni di esclusione sono quelli individuati dal regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente).

34 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento;13 maggio 2010 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI

35 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Note esplicative Avvertenza Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Note al titolo L articolo 8, della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 recita: Art. 8 Formazione dell elenco delle opere pubbliche di bonifica 1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del regolamento di esecuzione e con le modalità ivi previste, la Giunta provinciale, avvalendosi dei consorzi competenti per territorio, provvede alla ricognizione delle opere e all'approvazione dell'elenco delle opere pubbliche di bonifica da consegnare per la gestione ai singoli consorzi. 2. La Giunta provinciale, previa classificazione o riclassificazione delle opere ove occorra e previa eventuale acquisizione al demanio di rii e di fossi, provvede al loro inserimento nei relativi elenchi e all'individuazione degli enti consegnatari. 3. Se necessario, prima della consegna la Provincia provvede alla sistemazione delle opere direttamente o mediante specifico finanziamento ai consorzi. L articolo 11, della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 recita: Art. 11 Fasce di rispetto 1. Nel regolamento di cui all'articolo 37 sono individuate le fasce di rispetto delle opere pubbliche di bonifica, a modifica di quanto previsto nel regio decreto n. 368 del L articolo 12, della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 recita: Art Ai sensi dell'articolo 59 del regio decreto n. 215 del 1933 e dell'articolo 862 del codice civile, i consorzi di bonifica sono enti pubblici a struttura associativa, dotati di autonomia statutaria, amministrativa e contabile. I consorzi svolgono la propria attività entro i limiti stabiliti dalle leggi e dallo statuto e sono soggetti alla vigilanza della Provincia, secondo quanto previsto dall'articolo I consorzi di bonifica sono costituiti da tutti i proprietari di beni immobili siti nei singoli comprensori, che assumono la veste di consorziati. I proprietari consorziati che ricevono il beneficio di bonifica hanno l'obbligo di contribuire alle spese di funzionamento del consorzio e alle spese di gestione e manutenzione delle opere secondo quanto previsto dall'articolo Per quanto riguarda le comproprietà, le proprietà in comunione e condominiali, ad ogni particella edificale corrisponde un solo diritto di voto, mentre i rapporti con i proprietari consorziati sono disciplinati dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 37 L articolo 23, della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 recita: Art. 23 Valutazione di impatto ambientale delle opere pubbliche di bonifica 1. Nel regolamento di cui all'articolo 37 sono individuate le soglie di assoggettabilità, nonché i criteri e le condizioni di esclusione, al di sopra delle quali le opere pubbliche di bonifica di interesse provinciale realizzate dai consorzi di bonifica sono assoggettate alla procedura prevista dalla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale.

36 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Note alle premesse - L articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, come modificato dall articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta. - L articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all organo più rappresentativo dell ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. Note all articolo 1 L articolo 4 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 recita: Art Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, appartengono al demanio idrico provinciale: a) i ghiacciai; b) i corsi d'acqua, comprensivi dell'alveo, delle sponde e dei terreni costituenti loro pertinenze; c) i laghi, comprensivi dell'alveo, delle sponde, delle spiagge e dei terreni costituenti loro pertinenze. 2. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, appartengono al demanio idrico provinciale, compresi i loro sedimi: a) le opere idrauliche, compresi gli argini e i terrapieni, le opere di protezione e di contenimento delle acque, con le relative strutture di pertinenza idraulica e di servizio; b) le opere di sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani e di bonifica valliva e montana, anche se non ubicate a contatto dei corsi d'acqua e dei laghi; c) le opere funzionali alla misurazione e alla registrazione dei dati idrometrici; d) i beni immobili acquisiti in proprietà ai sensi dei commi 6, 7 e Resta fermo quanto disposto dagli articoli 942, 945, 946 e 947 del codice civile in ordine alla demanialità dei terreni abbandonati dalle acque correnti, delle isole e unioni di terra, dell'alveo abbandonato nonché in ordine ai mutamenti del letto dei fiumi derivanti dal regolamento del loro corso.

37 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ In caso di mancanza o non corrispondenza della proprietà demaniale intavolata nei beni del demanio idrico, rispetto al sedime occupato dai corsi d'acqua o dai laghi o dai ghiacciai iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, ai fini dell'accertamento dei limiti della proprietà demaniale per alveo s'intende: a) relativamente ai corsi d'acqua a carattere fluviale non arginati, l'estensione del terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie; b) relativamente ai corsi d'acqua naturali a carattere torrentizio, l'alveo inciso fino al ciglio superiore delle sponde; c) per i corsi d'acqua arginati, l'estensione del terreno compreso tra le opere di contenimento dell'acqua; d) per i laghi, l'estensione del terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie misurate allo sbocco del lago; e) per i ghiacciai, l'estensione del terreno occupato dal ghiaccio al culmine della Piccola età glaciale, come testimoniato dagli argini morenici. 5. Per la definizione di piena ordinaria si fa riferimento all'ordinaria capacità di produrre deflusso del bacino idrografico, al di fuori di perturbamenti provocati da cause eccezionali. Le modalità di definizione della piena ordinaria sono determinate con regolamento, avuto riguardo all'utilizzo di rilevamenti costanti nel tempo o all'applicazione di modelli matematici, anche riferiti ai tempi di ritorno delle piene. 6. La proprietà dei beni appartenenti al demanio idrico provinciale è accertata dalla Provincia con il provvedimento previsto dall'articolo 5 oppure è acquisita mediante espropriazione per pubblica utilità o altro modo di acquisizione della proprietà previsto dalla legislazione vigente. 7. Se per l'esecuzione delle opere e dei lavori previsti da questa legge è necessaria l'occupazione, definitiva o temporanea, di beni immobili di proprietà altrui, la loro disponibilità è acquisita mediante espropriazione per pubblica utilità o altro modo di acquisizione della proprietà o della disponibilità temporanea previsto dalla legislazione vigente. 8. Inoltre la Provincia può acquisire, mediante espropriazione, le aree fluviali previste dall'articolo 8, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), intese come aree laterali ai corsi d'acqua idonee ad assicurare il buon regime, la naturalità e la fruibilità dei corpi idrici e il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente gli stessi, nonché le aree di pertinenza di opere idrauliche, anche già realizzate, per garantire la funzionalità e la fruibilità dei corpi idrici e la continuità della proprietà demaniale, nei limiti in cui ciò è necessario per una razionale gestione unitaria del demanio idrico. L'approvazione del provvedimento che autorizza l'acquisizione di queste aree costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Tale procedura può essere attivata anche per la regolarizzazione della proprietà demaniale nelle golene racchiuse tra gli argini del fiume Adige, tramite l'acquisizione al demanio della Provincia delle aree comprese nella fascia golenale che risultavano di proprietà privata al momento del trasferimento del fiume Adige dallo Stato alla Provincia, disposto ai sensi del decreto legislativo n. 463 del Nota all articolo 5 Per articolo 12 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 vedi nota alla premessa. Note all articolo 7 L articolo 18, comma 8, della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 recita: Tutti gli atti del consorzio, ad esclusione di quelli urgenti che possono essere dichiarati immediatamente esecutivi, sono pubblicati entro otto giorni dalla loro assunzione e per otto giorni consecutivi all albo consortile e diventano esecutivi al termine della pubblicazione..

38 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ L articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 recita: Art. 19 Ricorsi 1. Contro le deliberazioni degli organi dei consorzi è ammesso ricorso in opposizione entro dieci giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle stesse. 2. Contro le decisioni assunte dagli organi dei consorzi sui ricorsi è ammesso, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione delle relative deliberazioni, ricorso alla Giunta provinciale che decide con provvedimento definitivo. 3. Ai ricorsi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del D.P.R. 24 novembre 1971, n (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi). L articolo 25, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 cita: 1. I consorziati, agricoli ed extra-agricoli, contribuiscono alle spese di vigilanza, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti di bonifica, alle spese relative all'adempimento degli altri fini istituzionali normativamente previsti, nonché a quelle di funzionamento dei consorzi di bonifica..

39 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Gesetze - 1 Teil - Jahr 2010 Leggi - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol LANDESGESETZ vom 12. Mai 2010, Nr. 6 Naturschutzgesetz und andere Bestimmungen Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige LEGGE PROVINCIALE del 12 maggio 2010, n. 6 Legge di tutela della natura e altre disposizioni Der Südtiroler Landtag hat folgendes Gesetz genehmigt, der Landeshauptmann beurkundet es: Il Consiglio provinciale ha approvato il Presidente della Provincia promulga la seguente legge: I. ABSCHNITT CAPO I ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Art. 1 Anwendungsbereich Ambito di applicazione 1. Dieses Gesetz regelt den Schutz der wild lebenden Tiere, der wild wachsenden Pflanzen, ihrer Lebensräume sowie den Schutz von Fossilien und Mineralien. 2. Folgende Bestimmungen bleiben unbeschadet: a) das Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, über die Wildhege und Jagdausübung, b) das Landesgesetz vom 9. Juni 1978, Nr. 28, in geltender Fassung, über die Fischerei, c) das Landesgesetz vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, über den Schutz der Gewässer und laut Gewässerschutzplan, d) das Landesgesetz vom 19. Juni 1991, Nr. 18, in geltender Fassung, über den Schutz der Pilze. 3. In diesem Gesetz werden Personen geschlechtergerecht bezeichnet, sofern dadurch die Lesbarkeit und Verständlichkeit nicht beeinträchtigt wird. Wo Personenbezeichnungen nur in der männlichen Form stehen, sind, sofern es sich um natürliche Personen handelt, stets Männer und Frauen gemeint. 1. La presente legge disciplina la tutela degli animali selvatici, delle piante a diffusione spontanea, dei loro habitat, nonché dei fossili e minerali. 2. Sono fatte salve le seguenti norme: a) per la protezione della fauna selvatica e per l esercizio della caccia, di cui alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche; b) in materia di pesca, di cui alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche; c) in materia delle acque, di cui alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, e di cui al piano di tutela delle acque; d) in materia di tutela dei funghi, di cui alla legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche. 3. Nella presente legge le persone sono indicate nella forma femminile e maschile, a condizione che ciò non pregiudichi la leggibilità e chiarezza del testo. Nel caso del solo uso del genere maschile, lo stesso è da intendersi riferito ad entrambi i generi, purché riferito a persone fisiche.

40 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Art. 2 Art. 2 Recht auf Naturgenuss und Erholung Diritto al godimento della natura ed alla ricreazione 1. Jede Person hat das Recht auf den Genuss der Naturschönheiten und auf die Erholung in der freien Natur. 2. Jede Person ist bei der Ausübung des Rechts nach Absatz 1 verpflichtet, mit Natur und Landschaft sorgsam umzugehen, und hat nach ihren Möglichkeiten in Verantwortung für die natürlichen Lebensgrundlagen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes beizutragen und sich so zu verhalten, dass die Lebensgrundlagen für wild lebende Tiere und Pflanzen erhalten, nicht beeinträchtigt und wiederhergestellt werden. 3. Der ökologisch orientierten und der die Kulturlandschaft erhaltenden land- und forstwirtschaftlichen Nutzung kommt dabei besondere Bedeutung zu, wobei diese zur Erhaltung für den Naturhaushalt bedeutsamer linearer und punktförmiger Landschaftselemente beiträgt. 4. Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 erfolgt unbeschadet der Rechte der Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigten. 5. Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. Vorbehaltlich anderer Bestimmungen werden dadurch keine besonderen Sorgfalts- oder Verkehrssicherungspflichten der betroffenen Grundeigentümer oder sonstigen Berechtigten begründet. 6. Die Erholung in Teilen der freien Natur kann mit Durchführungsverordnung im erforderlichen Umfang aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes untersagt oder eingeschränkt werden, insbesonders was die Verunreinigung des Bodens durch Unrat und Losung infolge der verstärkten Freizeitnutzung betrifft. 1. Chiunque ha diritto al godimento delle bellezze naturali e alla ricreazione nell ambiente naturale. 2. Chiunque è obbligato nell esercizio del diritto di cui al comma 1 ad avere cura della natura e del paesaggio e deve contribuire in base alle sue possibilità e nella responsabilità per le fonti naturali di vita a realizzare le finalità ed i principi della tutela della natura e deve comportarsi in modo tale che le fonti naturali di vita delle specie animali e vegetali selvatiche siano conservate, non compromesse e ricostituite. 3. L utilizzazione agricola e forestale che conserva il paesaggio culturale ed è ecologicamente orientata riveste particolare importanza e contribuisce alla conservazione degli elementi paesaggistici lineari e puntiformi rilevanti per il bilancio naturale. 4. Il diritto di cui al comma 1 si esercita senza pregiudizio per i diritti del proprietario del terreno e dell avente diritto all uso. 5. L esercizio del diritto di cui al comma 1 avviene di principio a proprio rischio. Salvo quanto previsto da altre norme, con ciò non vengono costituiti particolari doveri di cura e garanzia della sicurezza stradale gravanti sul proprietario del terreno oppure su altro avente diritto. 6. La ricreazione in parti dell ambiente naturale può essere limitata, con regolamento di esecuzione, nella misura necessaria oppure vietata per motivi di tutela della natura e del paesaggio, in particolare per quanto riguarda l inquinamento del suolo con immondizie ed escrementi in seguito al maggiore utilizzo per attività ricreative. II. ABSCHNITT ARTENSCHUTZ CAPO II TUTELA DELLE SPECIE I. Teil Sezione I Schutz wild lebender Tiere Tutela degli animali selvatici Art. 3 Art. 3 Schutzgegenstand Oggetto di tutela 1. Alle Tiere, die in Südtirol von Natur aus verbreitet sind und wild leben, sind geschützt. 2. Es ist verboten, mit wild lebenden Tieren Handel zu treiben. 1. Tutti gli animali che hanno diffusione naturale e vivono allo stato selvatico nel territorio della provincia di Bolzano sono protetti. 2. È vietato porre in commercio animali che vivono allo stato selvatico.

41 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Art. 4 Art. 4 Vollkommen geschützte Tierarten Specie animali integralmente protette 1. Vollkommen geschützt sind die in der Anlage A angeführten Tierarten. 1. Sono integralmente protette le specie animali di cui all allegato A. 2. Ebenso vollkommen geschützt sind jene wild lebenden Tierarten, die in den Anhängen II und IV der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, in der Folge kurz FFH-Richtlinie genannt, aufgezählt sind und auch nur vorübergehend in Südtirol vorkommen. Für diese gilt ein striktes Schutzsystem, um einen günstigen Erhaltungszustand zu bewahren oder wiederherzustellen. 2. Sono inoltre integralmente protette le specie animali selvatiche di cui agli allegati II e IV alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, di seguito denominata direttiva habitat, e che vivono anche solo temporaneamente nel territorio della provincia di Bolzano. Per tali specie vige un regime di rigorosa tutela, onde assicurarne il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente. 3. Die wild lebenden Vogelarten laut Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten, in der Folge Vogelschutzrichtlinie genannt, unterliegen den Schutzbestimmungen des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung. 3. Gli uccelli selvatici di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, di seguito denominata direttiva uccelli, sono sottoposti a tutela ai sensi della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche. 4. Das Verzeichnis der vollkommen geschützten 4. L elenco delle specie animali integralmente Tierarten kann von der Landes- protette può essere integrato dalla Giunta provin- regierung ergänzt werden. ciale. 5. Es ist verboten: 5. È vietato: a) Tiere der vollkommen geschützten Arten in sämtlichen Lebensstadien absichtlich zu fangen, absichtlich zu töten oder sie, insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderzeiten, absichtlich zu stören oder sie in lebendem oder totem Zustand in Gewahrsam zu halten, sowie vollkommen geschützte Tierarten oder Teile derselben zu transportieren, zu verarbeiten, zu vermarkten oder zu tauschen oder zur a) catturare o uccidere deliberatamente, in qualunque stadio di vita, animali delle specie integralmente protette o perturbare deliberatamente gli stessi, particolarmente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di i- bernazione e di migrazione, tenerli in custodia vivi o morti, trasportare animali integralmente protetti o parti di essi, usarli per eventuali lavorazioni, commercializzarli, scambiarli o offrirli a scopi commerciali o in permuta; Vermarktung oder zum Tausch anzubieten, b) die Eier der vollkommen geschützten Arten absichtlich zu zerstören oder aus der Natur zu entnehmen oder deren Nistplätze, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu vernichten. b) distruggere deliberatamente o rimuovere dall ambiente naturale le uova oppure deteriorare o distruggere i luoghi di nidificazione, i siti di riproduzione e le aree di riposo di specie animali integralmente protette. 6. Eigentümern, Pächtern und Fruchtnießern ist es erlaubt, auf dem eigenen Grund mit landwirtschaftlicher oder gartenbaulicher Zweckbestimmung Maulwürfe zu fangen und zu töten. 7. Von den in Absatz 5 angeführten Verboten ausgenommen sind die aus Züchtungen stammenden Tierarten. Wer diese Arten in den Handel bringt, muss ein vom Züchter ausgestelltes Ursprungszeugnis vorweisen. 8. In Bezug auf den Fang oder das Töten der in Anhang V Buchstabe a) der FFH-Richtlinie genannten wild lebenden Tierarten sowie in den Fällen, in denen Ausnahmen laut Artikel 11 die- 6. Ai proprietari, agli affittuari e agli usufruttuari è consentito catturare o uccidere talpe sui propri fondi destinati a coltura agricola o a giardinaggio. 7. Sono esclusi dai divieti di cui al comma 5 le specie di animali che provengono da allevamenti. Tali specie, se poste in commercio, devono essere accompagnate da un certificato di provenienza redatto dall allevatore. 8. Per quanto concerne la cattura o l uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell allegato V, lettera a), della direttiva habitat, e qualora siano fissate delle deroghe conformi

42 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ ses Gesetzes für die Entnahme, den Fang oder die Tötung der in Anhang IV Buchstabe a) der FFH-Richtlinie genannten Arten beschlossen werden, ist der Gebrauch von nichtselektiven Geräten, durch die das örtliche Verschwinden von Populationen dieser Tierarten hervorgerufen werden könnte oder durch die diese schwer gestört werden könnten, verboten. 9. Verboten sind die Verwendung der in Anhang VI Buchstabe a) der FFH-Richtlinie genannten Fang- und Tötungsgeräte sowie jede Form des Fangens oder Tötens mittels der in Anhang VI Buchstabe b) derselben Richtlinie genannten Transportmittel. all articolo 11 di questa legge per il prelievo, la cattura o l uccisione delle specie di cui all allegato IV, lettera a), della stessa direttiva, è comunque vietato l utilizzo di mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni. 9. È vietato l uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell allegato VI, lettera a), della direttiva habitat e qualsiasi forma di cattura o di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all allegato VI, lettera b), della stessa direttiva. Art. 5 Art. 5 Schutzgebiete Aree protette 1. In den Naturdenkmälern, den geschützten Biotopen und im Bereich der Naturparke sind alle wild lebenden Tierarten vollkommen geschützt. Die Bestimmungen über die Wildhege und Jagdausübung sowie über die Fischerei bleiben unbeschadet. 1. Nei monumenti naturali, nei biotopi sottoposti a vincolo e nell ambito dei parchi naturali tutte le specie animali che vivono allo stato selvatico sono integralmente protette. Sono fatte salve le norme per la protezione della fauna selvatica e per l esercizio della caccia nonché in materia di pesca. II. Teil Schutz wild wachsender Pflanzen Sezione II Tutela delle piante a diffusione spontanea Art. 6 Art. 6 Schutzgegenstand Oggetto di tutela 1. Alle Pflanzen, die in Südtirol von Natur aus verbreitet sind und wild wachsen, sind geschützt. 1. Tutte le piante a diffusione naturale e spontanea nel territorio della provincia di Bolzano sono protette. Art. 7 Art. 7 Vollkommen geschützte Pflanzenarten Specie vegetali integralmente protette 1. Vollkommen geschützt sind die in der Anlage B angeführten Pflanzenarten. 2. Ebenso vollkommen geschützt sind jene wild wachsenden Pflanzenarten, die in den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie angeführt sind. Für diese gilt ein striktes Schutzsystem, um einen günstigen Erhaltungszustand zu bewahren oder wiederherzustellen. 3. Das Verzeichnis der vollkommen geschützten Arten kann von der Landesregierung ergänzt werden. 1. Sono integralmente protette le specie vegetali elencate nell allegato B. 2. Sono inoltre integralmente protette le specie vegetali a diffusione spontanea di cui agli allegati II e IV della direttiva habitat. Per tali specie vige un regime di rigorosa tutela, onde assicurare il loro mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente. 3. L elenco delle specie vegetali integralmente protette può essere integrato dalla Giunta provinciale.

43 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Es ist verboten, 4. È vietato: a) vollkommen geschützte wild wachsende Pflanzen, unabhängig davon, in welchem Entwicklungsstadium sie sich befinden, oder Teile davon absichtlich zu pflücken, zu sammeln, abzuschneiden, auszugraben oder zu vernichten, in frischem oder getrocknetem Zustand zu verwahren, zu transportieren, zu verarbeiten, zu vermarkten, zu tauschen oder zur Vermarktung oder zum Tausch anzubieten, b) den Standort vollkommen geschützter wild wachsender Pflanzen so zu verändern, dass ihr Fortbestand gefährdet oder beeinträchtigt wird. a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente piante a diffusione spontanea integralmente protette nei loro diversi stadi di sviluppo o parti di esse, conservarle allo stato fresco o essiccato, trasportarle, usarle per lavorazioni, commercializzarle, scambiarle o offrirle a scopi commerciali o di scambio; b) modificare l ambiente naturale delle piante a diffusione spontanea integralmente protette, in modo tale da metterne in pericolo o pregiudicarne la sopravvivenza. Art. 8 Art. 8 Teilweise geschützte Pflanzenarten Specie vegetali parzialmente protette 1. Alle nicht in Artikel 7 angeführten wild wachsenden Pflanzenarten sind teilweise geschützt. 2. Von den teilweise geschützten Pflanzen dürfen pro Person und Tag höchstens zehn Blütenstengel gepflückt werden. 3. Es ist verboten, die teilweise geschützten Pflanzen auszureißen, mit ihnen Handel zu treiben, unterirdische Teile zu entnehmen oder zu beschädigen oder die Rosetten zu entnehmen. 4. Eigentümer, Pächter und Fruchtnießer sowie die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen dürfen auf den Grundstücken, über die sie verfügen, ohne Einschränkungen Pilze und die teilweise geschützten Pflanzen sammeln. 5. Unbeschadet der Rechte des Grundeigentümers hat jeder das Recht, Waldfrüchte und die in der Anlage C angeführten Pflanzenarten für den Eigenbedarf zu sammeln. 6. Der Direktor bzw. die Direktorin der Landesabteilung Natur und Landschaft kann das Sammeln von teilweise geschützten Pflanzen für wissenschaftliche, didaktische oder pharmazeutische Zwecke ermächtigen. 1. Sono parzialmente protette tutte le specie vegetali a diffusione spontanea non indicate nell articolo Ogni persona può raccogliere giornalmente non più di dieci steli fioriferi delle piante parzialmente protette. 3. È vietato estirpare o porre in commercio piante parzialmente protette, prelevarne o danneggiarne parti sotterranee o prelevarne le rosette. 4. I proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e le persone con loro conviventi possono raccogliere senza limitazioni, sui fondi di cui dispongono, i funghi e le specie vegetali parzialmente protette. 5. Fatti salvi i diritti del proprietario terriero, chiunque ha il diritto di raccogliere per uso proprio i frutti di bosco e le specie vegetali di cui all allegato C. 6. Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio può autorizzare la raccolta di specie vegetali parzialmente protette per finalità di ricerca, didattiche o farmaceutiche. Art. 9 Art. 9 Schutzgebiete Aree protette 1. In den Naturdenkmälern, Biotopen, Naturparken und Natura 2000-Gebieten sind alle 1. Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali e nei siti Natura 2000 tutte le spe-

44 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Pflanzenarten, einschließlich der Pilze, vollkommen geschützt. 2. Das Sammeln von Pflanzen für den Eigenbedarf laut Anlage C ist erlaubt, ausgenommen im Bereich von Naturdenkmälern und Biotopen. 3. Eigentümer, Pächter und Fruchtnießer sowie die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen dürfen auf den Grundstücken, über die sie verfügen, ohne Einschränkungen Pilze und Pflanzen sammeln, mit Ausnahme der vollkommen geschützten Pflanzen laut Anlage B und ausgenommen im Bereich von Biotopen und Naturdenkmälern. cie vegetali, inclusi i funghi, sono protette integralmente. 2. È consentita la raccolta per uso proprio delle piante di cui all allegato C, tranne che nei monumenti naturali e biotopi. 3. I proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e le persone con loro conviventi possono raccogliere senza limitazioni, sui fondi di cui dispongono, i funghi e le piante, ad eccezione delle specie vegetali integralmente protette di cui all allegato B e tranne che nei biotopi e nei monumenti naturali. Art. 10 Art. 10 Land- und forstwirtschaftliche Nutzung Utilizzazione agricola e forestale 1. Vorbehaltlich der Bestimmung des Artikels 7 Absatz 4 Buchstabe b) gelten die Einschränkungen dieses Teils nicht für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung. 2. Das Verbot und die Einschränkungen laut Artikel 7 und 8 gelten nicht für die geschützten Pflanzen, die nachweislich aus Kulturen stammen. 1. Fatta eccezione per quanto previsto dall articolo 7, comma 4, lettera b), i divieti di cui alla presente sezione non si applicano all utilizzazione agricola e forestale. 2. Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni di cui agli articoli 7 e 8 le piante protette, di cui è possibile dimostrare la provenienza da colture. III. Teil Besondere Regelungen zum Artenschutz Sezione III Norme particolari per la tutela delle specie Art. 11 Art. 11 Ausnahmeregelungen und Einschränkungen Deroghe e limitazioni 1. Der Direktor bzw. die Direktorin der Landesabteilung Natur und Landschaft kann, sofern es keine andere zufrieden stellende Lösung gibt und unter der Bedingung, dass die Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verbleiben, für die geschützten Pflanzenarten und die nicht vom Regelungsbereich der Landesgesetze über Jagd und Fischerei erfassten Tierarten Ausnahmen von den Verboten laut Artikel 4 Absatz 5 und Artikel 7 Absatz 4 für bestimmte Gebiete und befristete Zeiträume zulassen, und zwar: a) zum Schutz der wild lebenden Tiere und wild wachsenden Pflanzen und zur Erhaltung ihrer natürlichen Lebensräume, 1. Per quanto riguarda le specie vegetali protette e le specie animali non soggette alle leggi provinciali sulla caccia e sulla pesca, il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio può concedere delle deroghe alle disposizioni previste dall articolo 4, comma 5, e dall articolo 7, comma 4, per determinate zone e periodi limitati. In particolare, a condizione che non esistano altre valide soluzioni e che non venga pregiudicato il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di diffusione naturale, tali deroghe sono concesse: a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservarne gli habitat naturali;

45 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ b) zur Verhütung ernster Schäden, insbesondere an Kulturen, in der Tierhaltung, an Wäldern, Fischgründen und Gewässern sowie an sonstigen Formen von Eigentum, c) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder solcher mit bedeutenden positiven Folgen für die Umwelt, d) zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, der Bestandsauffüllung und Wiederansiedelung und der für diese Zwecke notwendigen Aufzucht, einschließlich der künstlichen Vermehrung von Pflanzen, e) um unter strenger Kontrolle selektiv und in beschränktem Ausmaß die Entnahme oder Haltung einer begrenzten und spezifizierten Anzahl von Exemplaren bestimmter Tier- und Pflanzenarten laut Anhang IV der FFH- Richtlinie zu erlauben. 2. Der Direktor bzw. die Direktorin der Landesabteilung Natur und Landschaft übermittelt den zuständigen staatlichen Behörden alle zwei Jahre einen entsprechenden Bericht über die nach Absatz 1 genehmigten Ausnahmen. 3. Die Landesregierung schreibt, sofern dies zur Erhaltung der Tier- und Pflanzenarten laut Anhang V der FFH-Richtlinie erforderlich ist, geeignete Maßnahmen für die Entnahme und Nutzung derselben vor. b) per prevenire gravi danni, in particolare alle colture, all allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque nonché ad altre forme di proprietà; c) nell interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l ambiente; d) per finalità didattiche o di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante; e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura e la detenzione di un numero limitato e specificato delle specie di cui all allegato IV della direttiva habitat. 2. Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio trasmette ogni due anni alle autorità nazionali competenti una relazione riguardante le deroghe concesse ai sensi del comma La Giunta provinciale prescrive le misure idonee per il prelievo e lo sfruttamento delle specie animali e vegetali di cui all allegato V della direttiva habitat, qualora ciò si rendesse necessario per la loro tutela. Art. 12 Art. 12 Gebietsfremde Tiere Animali estranei alla fauna locale 1. Es ist verboten, gebietsfremde Tiere in der freien Natur anzusiedeln. 1. È vietata l introduzione nell ambiente naturale di animali estranei alla fauna locale. Art. 13 Art. 13 Gentechnisch veränderte Organismen Organismi geneticamente modificati 1. Verboten ist das Ausbringen gentechnisch veränderter Organismen im Bereich von 1. L introduzione di organismi geneticamente modificati è vietata nell ambito di: a) Natura 2000-Gebieten, a) siti Natura 2000; b) Naturparken, Biotopen, Naturdenkmälern, b) parchi naturali, biotopi e monumenti naturali; c) an Seen angrenzenden Flächen in einer Breite von 300 Metern ab dem Seeufer, c) territori contermini a laghi, compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia; d) Flüssen, Bächen und den in den Verzeichnissen laut königlichem Dekret vom 11. Dezember 1933, Nr. 1775, eingetragenen Wasserläufen, einschließlich ihrer Ufer und Dämme, d) fiumi, torrenti e corsi d acqua iscritti negli e- lenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna; bis zu einer Breite von jeweils 150 Metern,

46 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ e) Gletschern und -mulden und im Bereich der Alpinregion über 1600 Meter Meereshöhe, e) ghiacciai e circhi glaciali nonché nell ambito della regione alpina per la parte superiore a 1600 metri sul livello del mare; f) Forst- und Waldgebieten, f) territori coperti da foreste e boschi; g) schützenswerten Nass- und Feuchtflächen sowie Trockenstandorten, g) zone umide e sezioni aride meritevoli di tutela; h) Flächen, für die Landschaftspflegeprämien gewährt werden, h) superfici per le quali vengono concessi premi incentivanti per la cura ed il mantenimento i) Grundstücke, auf denen ökologischer Landbau betrieben wird. del paesaggio; i) terreni sui quali è praticata l agricoltura ecologica. 2. Die Landesregierung legt zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensräume für die in Absatz 1 genannten Gebiete angemessene äußere Pufferzonen und Vorsorgemaßnahmen fest. 3. Unbeschadet der bereits geltenden Übergangsbestimmungen im Bereich gentechnisch veränderter Organismen (GVO) in der Landwirtschaft, wird die von der EU-Kommission veröffentlichte Empfehlung 2003/556/EG vom 23. Juli 2003, wie sie im Artikel 2 des Gesetzesdekretes vom 22. November 2004, Nr. 279, umgewandelt in Gesetz, mit Änderungen, mit Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Jänner 2005, Nr. 5, übernommen ist, separat mit Landesgesetz geregelt. 2. La Giunta provinciale ai fini della tutela della fauna e della flora selvatiche e dei loro habitat prevede per le zone di cui al comma 1 adeguate zone cuscinetto esterne e misure di precauzione. 3. Fatte salve le disposizioni transitorie vigenti in agricoltura in materia di organismi geneticamente modificati (OGM), la raccomandazione 2003/556/CE del 23 luglio 2003, pubblicata dalla Commissione europea e definita nell articolo 2 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, in legge dall articolo 1 della legge 28 gennaio 2005, n. 5, viene disciplinata separatamente con legge provinciale. III. ABSCHNITT SCHUTZ VON LEBENSRÄUMEN CAPO III TUTELA DEGLI HABITAT Art. 14 Art. 14 Ziele und Maßnahmen Finalità e misure di tutela 1. Um die Erhaltung der Artenvielfalt zu gewährleisten und dem Rückgang von wild lebenden Tieren und wild wachsenden Pflanzen entgegenzuwirken, sind die Lebensräume derselben in einem günstigen Erhaltungszustand zu bewahren oder wiederherzustellen. Dazu sind differenzierte Schutz- und Pflegemaßnahmen zu treffen. 1. Per garantire la conservazione della varietà delle specie e contrastare il regresso di animali selvatici e piante a diffusione spontanea, è indispensabile assicurare il mantenimento o il ripristino dei loro habitat in uno stato di conservazione soddisfacente. A tal fine devono essere effettuati interventi di tutela e conservazione differenziati. Art. 15 Art. 15 Stehende Gewässer Bacini d acqua 1. Nei bacini d acqua è vietato: 1. Im Bereich von stehenden Gewässern ist es verboten: a) Maßnahmen zu treffen, die zur Beeinträchtigung natürlicher oder naturnaher stehender Gewässer oder deren Uferbereichen führen, insbesondere Meliorierungs- und Troa) provocare alterazioni dei bacini d acqua naturali e seminaturali o delle zone riparie, in particolare tramite l esecuzione di opere di bonifica e di prosciugamento del terreno;

47 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ ckenlegungsarbeiten durchzuführen, b) mit Motorbooten jeglicher Art zu fahren, außer für Rettungseinsätze und Sanierungsmaßnahmen im Sinne des Gewässerschutzes. b) circolare con natanti a motore di qualsiasi tipo, salvo per operazioni di soccorso e misure di risanamento ai fini della tutela delle acque. Art. 16 Art. 16 Nass- und Feuchtflächen sowie Zone umide e sezioni aride Trockenstandorte 1. Schützenswerte Nass- und Feuchtflächen sind: 1. Sono meritevoli di tutela le seguenti zone umide: a) Verlandungsbereiche von stehenden oder langsam fließenden Gewässern, a) le aree di interramento di acque stagnanti o a decorso lento; b) Schilf-, Röhricht- und Großseggenbestände, b) le formazioni di fragmiteto, tifeto, giuncheto, cariceto; c) seggen- und binsenreiche Feucht- und c) i prati umidi e allagati con prevalenza di carici Nasswiesen, e giunchi; d) Moore, d) le torbiere; e) Auwälder, e) i boschi ripari; f) Sumpf- und Bruchwälder, f) i boschi umidi; g) Quellbereiche, g) le aree sorgentizie; h) naturnahe und unverbaute Bach- und Flussabschnitte sowie Wassergräben, einschließlich der Ufervegetation. h) i torrenti e i fiumi con alveo ancora non regimentato e i fossi, compresa la vegetazione riparia. 2. Schützenswerte Trockenstandorte, die eine besondere Artenvielfalt aufweisen und für die Erhaltung von geschützten wild wachsenden Pflanzen oder wild lebenden Tierarten von Bedeutung sind, sind: 2. Sono meritevoli di tutela le seguenti sezioni aride, che si caratterizzano per la ricca biodiversità e che risultano di notevole importanza per la conservazione di piante a diffusione spontanea o di animali selvatici protetti: a) Trockenrasen, a) prati aridi; b) Felsensteppen, b) le aree rocciose con vegetazione steppica; c) Lehmbrüche. c) i versanti calanchivi. 3. Schützenswerte Nass- und Feuchtflächen, offene Gräben und Rinnsale sowie Trockenstandorte sind zu erhalten, wobei eine bestandserhaltende Nutzung erlaubt ist, sofern die Erhaltung der Flächen nicht gefährdet wird. 4. Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen Beeinträchtigung der Flächen laut Absatz 3 führen können, sind unzulässig. 5. Die Mahd von Röhricht, Schilfbeständen sowie von Streuwiesen ist in der Zeit vom 1. September bis zum 15. März erlaubt, während die Mahd zur Pflege der Entwässerungsgräben in der Zeit vom 15. Juli bis zum 15. März erlaubt ist. Die Mahd zur Pflege der Entwässerungsgräben darf nur abschnittsweise erfolgen. 3. Le zone umide meritevoli di tutela, i fossi e i rigagnoli aperti nonché le sezioni aride devono essere conservati, consentendo l utilizzo ecosostenibile di queste superfici, purché non se ne pregiudichi la conservazione. 4. Non sono consentiti tutti gli interventi che possano distruggere o compromettere le aree di cui al comma Lo sfalcio di canneti e prati da strame è consentito nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 15 marzo, mentre lo sfalcio a scopo di manutenzione delle fosse di bonifica è consentito nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 marzo. Lo sfalcio a scopo di manutenzione delle fosse di bonifica può essere effettuato solo per settori.

48 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Art. 17 Art. 17 Ufervegetation und Auwälder Vegetazione riparia e bosco ripario 1. Es ist verboten, Ufervegetation oder Auwald zu roden oder auf sonstige Weise zu zerstören. 2. Der Direktor bzw. die Direktorin der Landesabteilung Natur und Landschaft kann ausnahmsweise zur Rodung ermächtigen, sofern öffentliche Interessen dies erfordern. 1. È vietato dissodare o distruggere in altro modo la vegetazione riparia o il bosco ripario. 2. Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio può autorizzare in via eccezionale il dissodamento per motivi di pubblico interesse. Art. 18 Art. 18 Schutz von Hecken und Flurgehölzen Tutela di siepi ed arbusti 1. Vorbehaltlich der forstlichen Bestimmungen ist der Rückschnitt von Hecken und Flurgehölzen nur abschnittsweise erlaubt und wenn er so erfolgt, dass der Bestand nicht gefährdet wird. 1. Fatte salve le norme forestali, è consentito il taglio di siepi ed arbusti esclusivamente per settori, in modo da non comprometterne la conservazione. Art. 19 Art. 19 Abbrennen und Herbizide Abbruciamento ed erbicidi 1. Es ist verboten, Vegetationsdecken jeglicher Art abzubrennen, insbesondere Hecken, Flurgehölze, Bäume und Vegetationsdecken im Bereich von Feldrainen und Dämmen sowie Böschungen von Straßen, Bahnlinien, Fließgewässern und Gräben. 2. Der Direktor bzw. die Direktorin der Landesabteilung Natur und Landschaft kann im öffentlichen Interesse zeitlich und lokal begrenzt zum Abbrennen der Vegetationsdecke ermächtigen, sofern keine angemessenen Alternativen vorhanden sind. 3. Es ist verboten, die in Absatz 1 genannten Vegetationsdecken mit Unkrautbekämpfungsmitteln zu behandeln. Dies gilt nicht innerhalb landwirtschaftlich intensiv genutzter Kulturflächen. 1. È vietato bruciare qualsiasi tipo di manto vegetale, in particolare le siepi, gli arbusti, gli alberi e il manto vegetale presso i confini dei campi e delle banchine, nonché lungo le scarpate stradali, le linee ferroviarie, i corsi d acqua e i fossi. 2. In mancanza di valide alternative, il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio può autorizzare nel pubblico interesse l abbruciamento del manto vegetale limitatamente a determinate zone e a determinati periodi. 3. È vietato trattare con erbicidi i manti vegetali di cui al comma 1, tranne che all interno di aree agricole a coltivazione intensiva. IV. ABSCHNITT SONDERBESTIMMUNGEN FÜR NATURA 2000-GEBIETE CAPO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SITI NATURA 2000 Art. 20 Art. 20 Zielsetzung Finalità 1. Um zur Sicherung der Artenvielfalt mittels Erhaltung der natürlichen und naturnahen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und 1. Al fine di contribuire alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e

49 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ wild wachsenden Pflanzen in Südtirol beizutragen und um beim Schutzgebietnetz Natura 2000 laut Artikel 3 der FFH-Richtlinie mitzuwirken, sind die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung laut Anlage D und die Vogelschutzgebiete laut Anlage E errichtet. 2. Die Grenzen der in Absatz 1 angeführten Gebiete werden in die Bauleitpläne sowie in die bereichsspezifischen Pläne eingetragen. 3. Die Anlagen D und E können von der Landesregierung gemäß dem von den EU- Bestimmungen festgelegten Verfahren ergänzt werden. della fauna selvatiche nel territorio della provincia di Bolzano e di partecipare alla rete Natura 2000 di cui all articolo 3 della direttiva habitat, sono istituiti i siti di importanza comunitaria di cui all allegato D e le zone di protezione speciale per gli uccelli di cui all allegato E. 2. I confini delle zone di cui al comma 1 sono inseriti nei piani urbanistici e nei piani settoriali. 3. Gli allegati D ed E possono essere integrati dalla Giunta provinciale secondo il procedimento stabilito dalla normativa comunitaria. Art. 21 Art. 21 Schutzmaßnahmen Misure di tutela 1. Die zu treffenden Schutzmaßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wild lebenden Tier- und wild wachsenden Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet zu bewahren oder wiederherzustellen. 1. Le misure di tutela da adottare sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario nella loro area di diffusione naturale. 2. Die Landesregierung legt für die Natura 2000-Gebiete, gegebenenfalls auch durch Genehmigung von Managementplänen, folgende Ziele und Maßnahmen fest: a) die Erhaltungsziele, die insbesondere den Schutz oder die Wiederherstellung prioritärer Lebensräume und prioritärer Arten betreffen, 2. Per i siti Natura 2000 la Giunta provinciale stabilisce, all occorrenza anche mediante l approvazione di piani di gestione, quanto segue: a) gli obiettivi di tutela che riguardano in particolar modo la tutela e il ripristino degli habitat prioritari e delle specie prioritarie; b) die Erhaltungsmaßnahmen. b) le misure di conservazione. Diese Erhaltungsziele und -maßnahmen stehen im Einklang mit den ökologischen Erfordernissen der natürlichen Lebensräume nach Anhang I und der Arten nach Anhang II der FFH- Richtlinie sowie der Arten nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie. Für letztere sind besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume zu treffen, gegebenenfalls auch außerhalb der Natura 2000-Gebiete, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen. 3. Im Bereich von Natura 2000-Gebieten ist es verboten, die natürlichen Lebensräume und Lebensräume der Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung zu verschlechtern und die Arten, für welche die Ausweisung erfolgt ist, zu stören, sodass die Erreichung der Erhaltungsziele gefährdet ist. Gli obiettivi di tutela e le misure di conservazione si conformano alle esigenze ecologiche degli habitat naturali di cui all allegato I e delle specie di cui all allegato II della direttiva habitat nonché delle specie di cui all allegato I della direttiva uccelli. Per quanto riguarda l habitat di queste ultime, sono previste misure speciali di conservazione, da applicarsi all occorrenza anche al di fuori dei siti Natura 2000, allo scopo di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie stesse nella loro area di distribuzione. 3. Nell ambito dei siti Natura 2000 è vietato degradare gli habitat naturali e gli habitat delle specie di interesse comunitario nonché perturbare le specie per cui le zone sono state designate, mettendo a rischio gli obiettivi di tutela.

50 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ In den Natura 2000-Gebieten ist, vorbehaltlich strengerer Schutzbestimmungen, insbesondere Folgendes verboten: a) die Errichtung neuer Elektrofreileitungen und Telefonfreileitungen, b) der Bau neuer Skipisten und neuer Aufstiegsanlagen, ausgenommen Materialseilbahnen, c) die Eröffnung neuer Schottergruben und Steinbrüche, mit Ausnahme jener, für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits eine ordnungsgemäße Ermächtigung erteilt wurde; bestehende Schottergruben und Steinbrüche dürfen bis zum Ablauf der Konzession genutzt werden, eine Verlängerung der Konzession ist jedoch nicht zulässig, d) die Errichtung neuer Windkraftanlagen, mit Ausnahme der Ersetzung und Modernisierung bereits bestehender oder genehmigter Anlagen und mit Ausnahme von Anlagen für den Eigenbedarf im Schutzgebiet, die eine begrenzte Leistung und Höhe aufweisen, e) die Errichtung neuer Deponien und Kläranlagen, mit Ausnahme von Anlagen zur Klärung der Abwässer einzelner Gebäude im Schutzgebiet, f) das Mähen und Entfernen der Ufervegetation im Bereich von Fließgewässern während der Fortpflanzungs- und Brutzeiten der Vögel, und zwar im Zeitraum vom 15. März bis 15. Juli, g) die Ausbringung von Mineraldünger und Flüssigdünger, Gülle und Jauche, aus der Viehwirtschaft, mit Ausnahme des im Natura 2000-Gebiet anfallenden Flüssigdüngers und mit Ausnahme der Acker-, Obst- und Weinbaukulturen. 5. Die in den Natura 2000-Gebieten bestehenden Elektrofreileitungen müssen gesichert werden, um das Kollisions- und Stromschlagrisiko zu minimieren. 6. Pläne und Projekte laut Artikel 6 der FHH- Richtlinie, welche ein Natura 2000-Gebiet erheblich beeinträchtigen könnten, sind der Verträglichkeitsprüfung laut Artikel 22 zu unterziehen. 7. Zur Verbesserung der ökologischen Kohärenz des Natura 2000-Netzwerkes fördert das Land Südtirol die Schaffung, Erhaltung und Wiederherstellung von Landschaftselementen, die von ausschlaggebender Bedeutung für wild lebende Tiere und wild wachsende Pflanzen sind. 4. Fatte salve le disposizioni di tutela più severe, nell ambito dei siti Natura 2000 è vietato: a) realizzare nuove linee aeree elettriche e telefoniche; b) realizzare nuove piste da sci e nuovi impianti di risalita, ad eccezione di teleferiche; c) aprire nuove cave e miniere, ad eccezione di quelle già regolarmente autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge; cave e miniere esistenti possono essere coltivate sino alla scadenza della concessione, ma senza possibilità di proroga; d) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento di quelli esistenti o già autorizzati, nonché gli impianti destinati a coprire il fabbisogno all interno della zona tutelata che presentano limitata potenza ed altezza; e) realizzare nuove discariche ed impianti di depurazione di acque reflue, ad eccezione degli impianti di depurazione per singoli edifici nella zona tutelata; f) diserbare e tagliare la vegetazione riparia di corsi d acqua durante il periodo riproduttivo degli uccelli, e cioè tra il 15 marzo ed il 15 luglio; g) spargere concime minerale e concime organico liquido, colaticcio e liquame, di origine zootecnica, ad eccezione di quello prodotto nel sito Natura 2000 e ad eccezione delle culture arative, frutticole e viticole. 5. Le linee elettriche aeree esistenti nei siti Natura 2000 devono essere messe in sicurezza per ridurre il rischio di collisione o elettrocuzione. 6. I piani e i progetti previsti all articolo 6 della direttiva habitat, che possono avere un incidenza significativa sul sito Natura 2000, sono soggetti alla valutazione d incidenza prevista dall articolo Per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, la Provincia autonoma di Bolzano promuove la creazione, la conservazione e il ripristino degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Si tratta di quegli elementi che,

51 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Dabei handelt es sich um Landschaftselemente, die aufgrund ihrer linearen, fortlaufenden Struktur, wie Flüsse mit ihren Ufern oder herkömmliche Feldraine, oder ihrer Vernetzungsfunktion, wie Teiche oder Gehölze, für die Wanderung, die geographische Verbreitung und den genetischen Austausch wild lebender Arten wesentlich sind. 8. Das Land Südtirol fördert in den Natura 2000-Gebieten: a) die Entfernung der Überreste nicht mehr genutzter Bauten und technischer Anlagen, b) traditionelle extensive landwirtschaftliche Nutzungsformen, c) die Erhaltung und Wiederherstellung natürlicher und naturnaher Lebensräume, d) die unterirdische Verlegung oder Isolierung von bestehenden Freileitungen. per la loro struttura lineare e continua, come i corsi d acqua con le relative sponde e i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi, o per il loro ruolo di collegamento, come gli stagni o i boschetti, sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche. 8. Nei siti Natura 2000 la Provincia autonoma di Bolzano promuove: a) la rimozione di residui di costruzioni od impianti tecnici non più utilizzati; b) le forme di agricoltura estensive tradizionali; c) la conservazione ed il ripristino di habitat naturali e seminaturali; d) l interramento o l isolamento delle linee aeree esistenti. Art. 22 Art. 22 Verträglichkeitsprüfung Valutazione d incidenza 1. Die Verträglichkeitsprüfung ist für alle Pläne und Projekte vorgeschrieben, die ein Natura 2000-Gebiet erheblich beeinträchtigen können. Sie wird im Rahmen der Genehmigungsverfahren vorgenommen, welche die Rechtsvorschriften des Landes für die betreffenden Pläne und Projekte bereits vorsehen. 2. Die gemäß den Rechtsvorschriften des Landes für die Überprüfung und Genehmigung von Plänen und Projekten zuständigen Einzeloder Kollegialorgane holen dafür von der Fachperson oder beauftragten Person der Landesabteilung Natur und Landschaft die Stellungnahme über die Verträglichkeit des Planes oder Projektes mit dem betroffenen Gebiet und dessen Erhaltung ein. 3. Für die Stellungnahme laut Absatz 2 muss der bzw. die Antragstellende die in der Anlage F angeführten Unterlagen vorlegen. 4. Vorbehaltlich der Bestimmung des Absatzes 5 kann ein Plan oder Projekt aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, auch bei negativer Stellungnahme der Fachperson oder der beauftragten Person der Landesabteilung Natur und Landschaft genehmigt werden, falls keine Alternative vorhanden ist. 5. Befindet sich in dem betreffenden Gebiet ein prioritärer natürlicher Lebensraum oder eine prioritäre Art, so können nur Erwägungen im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit oder im Zusam- 1. La valutazione d incidenza è richiesta per tutti i piani o progetti che possano avere un incidenza significativa sul sito Natura 2000, ed è effettuata nell ambito dei procedimenti di approvazione già previsti dalla normativa provinciale per i relativi piani e progetti. 2. Gli organi individuali o collegiali preposti all esame e all approvazione dei piani e dei progetti ai sensi della normativa provinciale acquisiscono a tal fine il parere dell esperto o incaricato della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio in merito all incidenza del piano o progetto sul sito e alla sua conservazione. 3. Il o la proponente del piano o del progetto presenta la documentazione di cui all allegato F ai fini della formulazione del parere di cui al comma Fatto salvo quanto previsto al comma 5, un piano o progetto può essere approvato nonostante il parere negativo dell esperto o incaricato della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, quando non esistono soluzioni alternative e quando deve essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica. 5. Qualora nel sito si trovi un tipo di habitat prioritario naturale o una specie prioritaria, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria

52 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ menhang mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt oder, nach Stellungnahme der Europäischen Kommission, andere zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses geltend gemacht werden. 6. In den in den Absätzen 4 und 5 angeführten Fällen sind in den Genehmigungsbescheiden, eventuell auch zu Lasten des oder der Antragstellenden, Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen, die notwendig sind, um das Gesamtkonzept des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 zu gewährleisten. Darüber wird die Europäische Kommission in Kenntnis gesetzt. importanza per l ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. 6. I provvedimenti di approvazione, per i casi di cui ai commi 4 e 5, dispongono, eventualmente anche a carico del o della proponente, le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000, di cui è data comunicazione alla Commissione europea. V. ABSCHNITT CAPO V SCHUTZ VON MINERALIEN UND FOSSILIEN TUTELA DI MINERALI E FOSSILI Art. 23 Art. 23 Schutz von Fossilien Tutela dei fossili 1. Das Sammeln und der Abbau von Fossilien sind in Südtirol verboten. 2. Der Direktor bzw. die Direktorin der Landesabteilung Natur und Landschaft kann, nach Einholen eines Gutachtens des Naturmuseums Südtirol, ausschließlich für wissenschaftliche und didaktische Zwecke sowie für das Sammeln von Fundstücken in Zusammenarbeit mit dem Naturmuseum Ermächtigungen zum Sammeln und zum Abbau von Fossilien erteilen. 1. Nel territorio della provincia di Bolzano sono vietate la raccolta e l estrazione di fossili. 2. Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, acquisito il parere del Museo di scienze naturali dell Alto Adige, può autorizzare l attività di raccolta ed estrazione di fossili unicamente per scopi scientifici e didattici o per la raccolta di reperti in collaborazione con il Museo di scienze naturali. Art. 24 Art. 24 Schutz von Mineralien Tutela dei minerali 1. Zum Sammeln und zum Abbau von Mineralien in Südtirol ist eine entsprechende Ermächtigung erforderlich. 2. Sofern kein Verbot seitens des Grundeigentümers besteht, ermächtigt der Direktor bzw. die Direktorin der Landesabteilung Natur und Landschaft zum Sammeln und zum Abbau von Mineralien ausschließlich Personen, die: a) Mitglieder eines dem Landesverband der Mineraliensammlervereine angeschlossenen Vereines sind, b) Mitglieder eines Vereins von Mineraliensammlern mit Sitz außerhalb des Landesgebietes sind und über den Landesverband einen Antrag zum zeitlich begrenzten Sammeln stellen, 1. Nel territorio della provincia di Bolzano la raccolta e l estrazione di minerali sono soggette ad autorizzazione. 2. Quando non siano vietate dal proprietario del fondo, il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio autorizza la raccolta e l estrazione di minerali esclusivamente: a) ad iscritti ad un associazione mineralogica associata alla federazione provinciale; b) ad iscritti ad un associazione mineralogica con sede al di fuori del territorio provinciale, su richiesta della federazione provinciale e per un periodo limitato;

53 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ c) eine besondere Erfahrung und Fachkenntnisse auf dem Sachgebiet nachweisen können. 3. Die Ermächtigung ist befristet und personengebunden und wird nur Personen über 14 Jahren erteilt. 4. Die Ermächtigung zum Sammeln und zum Abbau von Mineralien kann nicht für geschützte Gebiete wie Naturdenkmäler, Biotope, von übergemeindlichen Gebietsplänen erfasste Gebiete, Naturparke oder Gebiete mit Sammelverbot erteilt werden. Sie kann jedoch für wissenschaftliche und didaktische Zwecke oder zum Sammeln von Fundstücken in Zusammenarbeit mit dem Naturmuseum Südtirol erteilt werden, wenn ein entsprechendes positives Gutachten des Naturmuseums vorliegt. c) a persone in grado di dimostrare di possedere una particolare esperienza e conoscenza specialistica in materia. 3. L autorizzazione è personale, ha validità limitata e viene rilasciata a persone che abbiano compiuto 14 anni di età. 4. L autorizzazione alla raccolta e all estrazione di minerali non può essere rilasciata per le aree protette, quali monumenti naturali, biotopi, aree comprese nei piani paesaggistici sovracomunali, parchi naturali e territori soggetti a divieto di raccolta, salvo per scopi scientifici e didattici o per la raccolta effettuata in collaborazione con il Museo di scienze naturali dell Alto Adige, previa acquisizione del parere positivo del Museo stesso. Art. 25 Art. 25 Sammeln und Abbau Raccolta ed estrazione 1. Das Auflesen einzelner frei aufliegender Mineralien und Fossilien gilt nicht als Sammeln. 2. Beim Abbau von Mineralien und Fossilien ist die Verwendung der gebräuchlichen Ausrüstung, bestehend aus Schlägeln oder Hämmern bis zu fünf Kilogramm, Meißeln bis zu 40 Zentimeter Länge, Schaufeln, Pickeln und anderen manuellen Mitteln erlaubt. Die Verwendung von Bohrmaschinen jeglicher Art, Sprengstoffen und hydraulischen Hebevorrichtungen muss vom Direktor bzw. von der Direktorin der Landesabteilung Natur und Landschaft autorisiert werden. 3. Nach dem Abbau muss die Fundstelle, bevor sie verlassen wird, in Ordnung gebracht werden. Die Vegetationsdecke muss wiederhergestellt werden und das Gelände muss den besonderen Merkmalen der Gegend entsprechend gestaltet werden. 1. Non si considera raccolta il rinvenimento accidentale sul terreno di singoli minerali e fossili. 2. Nell estrazione di minerali e fossili è consentito l impiego della comune attrezzatura costituita da mazze o martelli fino a cinque chilogrammi, scalpelli fino a 40 centimetri, badili, piccozze ed altri mezzi manuali. L impiego di macchine perforatrici di qualsiasi tipo, materiali esplosivi e leve idrauliche deve essere autorizzato dal direttore ovvero dalla direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio. 3. Una volta terminata l estrazione e prima di abbandonare il sito, esso deve essere ricomposto, riassestando il manto vegetale e lasciando l area in condizioni conformi alle particolari caratteristiche della zona. VI. ABSCHNITT FÖRDERUNG DES NATURSCHUTZES CAPO VI PROMOZIONE DELLA TUTELA DELLA NATURA Art. 26 Art. 26 Förderungsmaßnahmen Misure di promozione 1. Das Land Südtirol fördert den Natur- und Landschaftsschutz. Es kann die Tätigkeit von Vereinen und Organisationen, die sich dieser 1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la tutela della natura e del paesaggio, può sostenere con contributi e sussidi l attività di as-

54 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Aufgabe widmen, durch Beiträge und Hilfsmaßnahmen unterstützen und geeignete Mittel zur Verfügung stellen sowie Forschungs- und Planungsaufträge erteilen. 2. Das Land Südtirol fördert insbesondere die Forschung und die wissenschaftliche Arbeit sowie Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Arten- und Lebensraumschutz im Sinne der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie. sociazioni ed organizzazioni che si dedicano a tale compito e mettere a disposizione mezzi appropriati nonché commissionare lavori di ricerca e di pianificazione. 2. La Provincia autonoma di Bolzano promuove in particolar modo la ricerca e le attività scientifiche nonché la sensibilizzazione e l informazione ai fini della tutela delle specie e degli habitat ai sensi della direttiva habitat e della direttiva uccelli. Art. 27 Art. 27 Vertragsnaturschutz Tutela contrattuale della natura 1. Das Land Südtirol kann mit den Eigentümern von Grundstücken oder den sonst hierüber Verfügungsberechtigten privatrechtliche Verträge über die Abgeltung von bestimmten Leistungen, Beschränkungen oder sonstigen Maßnahmen schließen. Solche Verträge können insbesondere Maßnahmen im Sinne der FFH- Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie zur Erhaltung und Pflege von Schutzgebieten, einschließlich der Schutzgebietsbetreuung und der Erstellung und Umsetzung von Bewirtschaftungsplänen, zur Erhaltung und Pflege von Feuchtgebieten, Auwäldern, Trocken- und Magerstandorten oder zur Erhaltung und Pflege von landschaftlich oder naturkundlich wertvollen Flurgehölzen und Hecken zum Inhalt haben. 2. Die Landesregierung erlässt Richtlinien über den Abschluss von Verträgen nach Absatz 1, über Art und Höhe der Vergütungen und über die Auflagen, Bedingungen und Befristungen derselben. 1. La Provincia autonoma di Bolzano può stipulare con i proprietari dei terreni o con chi ha diritto a disporne contratti di diritto privato per remunerare determinate prestazioni, limitazioni oppure altre misure. Tali contratti possono avere per oggetto misure ai sensi della direttiva habitat oppure della direttiva uccelli, misure per la conservazione e cura di aree protette, inclusa la gestione delle stesse e la redazione e attuazione di piani di gestione, per la conservazione e la cura di zone umide, boschi ripari, prati aridi e magri oppure per la conservazione e cura della vegetazione arbustiva di campagna o delle siepi di valore naturalistico. 2. La Giunta provinciale emana direttive sulla stipulazione dei contratti di cui al comma 1, sulla natura e la quantità del compenso e sulle prescrizioni, condizioni e scadenze degli stessi. VII. ABSCHNITT DURCHFÜHRUNG DES GESETZES CAPO VII ATTUAZIONE DELLA LEGGE Art. 28 Art. 28 Überwachung Monitoraggio 1. Die Landesabteilung Natur- und Landschaft überwacht und dokumentiert in Zusammenarbeit mit dem für die Jagd und Fischerei zuständigen Landesamt den Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und wild wachsenden Pflanzen unter Berücksichtigung der prioritären Lebensräume und der prioritären Arten im Sinne der FFH- Richtlinie und der Arten nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie. Sie verfasst im Sechsjahresrhythmus einen Bericht darüber. 1. La Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, in collaborazione con l ufficio provinciale competente in materia di caccia e pesca, sorveglia e documenta lo stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica, tenendo conto degli habitat e delle specie prioritarie ai sensi della direttiva habitat e delle specie di cui all allegato I della direttiva uccelli, redigendo ogni sei anni un apposita relazione.

55 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Der Bericht laut Absatz 1 beinhaltet überdies Informationen über die von der Landesregierung festgelegten Erhaltungsmaßnahmen sowie eine Beurteilung der Auswirkungen dieser Maßnahmen auf den Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume laut Anhang I und der Arten laut Anhang II der FFH-Richtlinie. 2. La relazione di cui al comma 1 contiene altresì informazioni relative alle misure di conservazione fissate dalla Giunta provinciale nonché la valutazione dell impatto di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all allegato I e delle specie di cui all allegato II della direttiva habitat. Art. 29 Art. 29 Aufsicht und Kontrolle Vigilanza e controllo 1. Die Einhaltung dieses Gesetzes wird vom Personal der Landesabteilung Natur und Landschaft und der Landesagentur für Umwelt, das durch den jeweiligen Direktor bzw. die jeweilige Direktorin damit beauftragt wird, vom Landesforstkorps sowie von der Gemeindepolizei überwacht. 1. Il personale della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio nonché dell Agenzia provinciale per l ambiente, a tal fine incaricato da parte del rispettivo direttore ovvero dalla rispettiva direttrice, il Corpo forestale provinciale e la polizia locale curano l osservanza della presente legge. Art. 30 Art. 30 Einziehung Confisca 1. Bei Übertretung der Bestimmungen über den Schutz der wild lebenden Tiere oder der Fossilien und Mineralien werden alle Tiere oder ihre Entwicklungsformen und alle Fossilien und Mineralien im Verwaltungswege eingezogen. 2. Wer sich auf die entsprechende Aufforderung hin weigert, die in Absatz 1 angeführten Sachen abzugeben, unterliegt einer Verwaltungsstrafe im Ausmaß des Doppelten des in Artikel 31 angegebenen Betrags, der für die entsprechende Übertretung vorgesehen ist. 3. Die eingezogenen Tiere und ihre Entwicklungsformen werden nach Möglichkeit in ihre natürliche Umwelt zurückgebracht. 4. Die eingezogenen Tiere, die nicht in ihre natürliche Umwelt zurückgebracht werden können, sowie die eingezogenen Fossilien und Mineralien werden dem Naturmuseum Südtirol übergeben. 1. In caso di violazione delle norme sulla tutela degli animali selvatici, dei fossili e minerali si procede alla confisca di tutti gli animali e relative forme di sviluppo e di tutti i fossili e minerali. 2. Chiunque si rifiuti, a seguito di formale intimazione, di consegnare quanto riportato al comma 1, soggiace ad una sanzione amministrativa pari al doppio dell importo previsto all articolo 31 per le rispettive trasgressioni. 3. Gli animali confiscati o le loro forme di sviluppo sono, se possibile, reimmessi nel loro ambiente naturale. 4. Gli animali confiscati che non possono essere reimmessi nel loro ambiente naturale nonché i fossili e i minerali confiscati sono consegnati al Museo di scienze naturali dell Alto Adige. Art. 31 Art. 31 Verwaltungsstrafen Sanzioni amministrative 1. Wer gegen die Bestimmung des Artikels 3 Absatz 2 über den Handel mit wild lebenden Tieren verstößt, muss für jedes einzelne Tier eine Verwaltungsstrafe von 100,00 Euro entrichten. 1. Chi contravviene alla disposizione di cui all articolo 3, comma 2, riguardante il commercio di animali che vivono allo stato selvatico, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 100,00 euro per ogni singolo animale.

56 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Wer gegen die Bestimmungen des Artikels 4 Absatz 5 oder des Artikels 5 über den Schutz vollkommen geschützter Tierarten verstößt, muss eine Verwaltungsstrafe von 200,00 Euro entrichten. 3. Wer Tiere einer vollkommen geschützten Tierart verletzt oder tötet, muss für jedes einzelne Tier eine Verwaltungsstrafe von 200,00 Euro entrichten. 4. Wer Nistplätze, Fortpflanzungs-, Ruheoder Aufenthaltsstätten von Tieren vollkommen geschützter Tierarten beschädigt oder zerstört, muss eine Verwaltungsstrafe von 300,00 Euro entrichten; ab einer Fläche von über zehn Quadratmetern wird die Strafe um 30,00 Euro pro zusätzlichem Quadratmeter erhöht. 5. Wer gegen die Bestimmungen des Artikels 7 Absatz 4 Buchstabe a) oder des Artikels 9 Absatz 1 über den Schutz vollkommen geschützter Pflanzenarten verstößt, muss für eine Pflanze eine Verwaltungsstrafe von 50,00 Euro entrichten, für jede weitere Pflanze zusätzlich 5,00 Euro. 6. Wer gegen die Bestimmungen des Artikels 7 Absatz 4 Buchstabe b) über den Schutz des Standorts vollkommen geschützter Pflanzenarten verstößt, muss eine Verwaltungsstrafe von 300,00 Euro entrichten; ab einer Fläche von über zehn Quadratmetern wird die Strafe um 30,00 Euro pro zusätzlichem Quadratmeter erhöht. 7. Wer entgegen der Bestimmung des Artikels 8 Absatz 2 mehr als zehn Blütenstengel teilweise geschützter Pflanzen pflückt, muss eine Verwaltungsstrafe von 30,00 Euro entrichten und für jede weitere Pflanze zusätzlich 5,00 Euro. 8. Wer gegen die Bestimmungen des Artikels 8 Absatz 3 verstößt, muss eine Verwaltungsstrafe von 100,00 Euro entrichten. 9. Wer gegen die Bestimmung laut Artikel 8 Absatz 5 in Bezug auf das Sammeln von teilweise geschützten Pflanzen für den Eigenbedarf verstößt, muss eine Verwaltungsstrafe von 70,00 Euro entrichten. 10. Wer gegen die Bestimmung von Artikel 12 über die Ansiedelung gebietsfremder Tiere verstößt, muss eine Verwaltungsstrafe von 300,00 Euro entrichten und ist verpflichtet, die Tiere wieder zu entfernen. 2. Chi contravviene alle disposizioni di cui all articolo 4, comma 5, o all articolo 5 sulla tutela di specie di animali integralmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro. 3. Chi ferisce o abbatte un animale integralmente protetto è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro per ogni singolo animale. 4. Chi deteriora o distrugge i luoghi di nidificazione, i siti di riproduzione, le aree di riposo o di dimora di specie animali integralmente protette è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro; in caso di superfici maggiori a dieci metri quadrati, la sanzione è aumentata di 30,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato. 5. Chi contravviene alle disposizioni di cui all articolo 7, comma 4, lettera a), e all articolo 9, comma 1, relativi alla tutela di specie vegetali integralmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 50,00 euro per la prima pianta, aumentata di 5,00 euro per ogni ulteriore pianta. 6. Chi contravviene alle disposizioni di cui all articolo 7, comma 4, lettera b), riguardante la tutela dell ambiente naturale di specie vegetali integralmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro; in caso di superfici maggiori a dieci metri quadrati, la sanzione è aumentata di 30,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato. 7. Chi, in violazione dell articolo 8, comma 2, raccoglie più di dieci steli fioriferi di piante parzialmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentata di 5,00 euro per ogni ulteriore pianta. 8. Chi contravviene alle disposizioni di cui all articolo 8, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 100,00 euro. 9. Chi contravviene alla disposizione di cui all articolo 8, comma 5, per la raccolta per uso proprio di specie vegetali parzialmente protette, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 70,00 euro. 10. Chi contravviene alla disposizione di cui all articolo 12, riguardante l introduzione di animali estranei alla fauna locale, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro ed è tenuto a rimuovere gli animali.

57 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Wer gegen die Bestimmung des Artikels 15 Absatz 1 Buchstabe b) über das Fahren mit Motorbooten verstößt, muss eine Verwaltungsstrafe von 200,00 Euro entrichten. 12. Wer gegen die Bestimmungen des Artikels 16 Absatz 5 über die Mahd von Röhricht, Schilfbeständen oder Entwässerungsgräben, des Artikels 18 Absatz 1 über das Zurückschneiden von Hecken und Flurgehölzen, des Artikels 19 Absätze 1 und 3 über das Abbrennen und die Behandlung mit Unkrautbekämpfungsmitteln oder des Artikels 21 Absatz 4 Buchstabe g) über die Ausbringung von Mineral- und Flüssigdünger in Natura 2000-Gebieten verstößt, muss eine Verwaltungsstrafe von 200,00 Euro entrichten, wobei ab einer Fläche von über 50 Quadratmetern die Verwaltungsstrafe um 10,00 Euro für jeden zusätzlichen Quadratmeter erhöht wird. 13. Wer gegen die Bestimmungen von Artikel 23 Absatz 1 über das Sammeln und den Abbau von Fossilien verstößt, ohne die Ermächtigung laut Artikel 24 Absatz 1 Mineralien sammelt oder die Auflagen der Ermächtigung laut Artikel 23 Absatz 2 oder Artikel 24 verletzt, muss eine Verwaltungsstrafe von 300,00 Euro entrichten. Derselben Verwaltungsstrafe unterliegt, wer die Ermächtigung laut Artikel 23 Absatz 2 oder Artikel 24 auf Verlangen der Aufsichtsbehörde nicht vorweist. 14. Wer andere Werkzeuge verwendet als die, die im Artikel 25 Absatz 2 vorgesehen sind, muss eine Verwaltungsstrafe von 200,00 Euro entrichten. 15. Wer die im Artikel 25 Absatz 3 vorgesehene Wiederherstellung der Vegetationsdecke und des Geländes nicht vornimmt, muss eine Verwaltungsstrafe von 300,00 Euro entrichten. 11. Chi contravviene alla disposizione di cui all articolo 15, comma 1, lettera b), riguardante la circolazione con natanti a motore, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro. 12. Chi contravviene alle disposizioni di cui all articolo 16, comma 5, riguardante lo sfalcio di canneti, prati da strame e fosse di bonifica, all articolo 18, comma 1, riguardante il taglio di siepi ed arbusti, all articolo 19, commi 1 e 3, riguardanti l abbruciamento e il trattamento con erbicidi e all articolo 21, comma 4, lettera g), riguardante lo spargimento di concime minerale e concime organico liquido nei siti Natura 2000, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro; in caso di superfici superiori a 50 metri quadrati, la sanzione è aumentata di 10,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato. 13. Chi contravviene alle disposizioni di cui all articolo 23, comma 1, riguardante la raccolta e l estrazione di fossili, o raccoglie minerali senza l autorizzazione di cui all articolo 24, comma 1, o contravviene alle condizioni dell autorizzazione di cui all articolo 23, comma 2, o all articolo 24, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro. Alla stessa sanzione amministrativa soggiace chi oppone un rifiuto alla richiesta del personale addetto alla vigilanza di esibire l autorizzazione di cui all articolo 23, comma 2, o all articolo Chi utilizza strumenti non previsti dall articolo 25, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 200,00 euro. 15. Chi non ripristina il manto vegetale e il sito come prescritto dall articolo 25, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di 300,00 euro. Art. 32 Art. 32 Ersetzung von Schutzbestimmungen Sostituzione di norme di tutela 1. Die Bestimmungen zum Artenschutz laut II. Abschnitt und zum Schutz von Mineralien und Fossilien laut V. Abschnitt ersetzen alle diesbezüglichen Bestimmungen in den landschaftlichen Unterschutzstellungen. 1. Le norme di tutela delle specie di cui al capo II e le norme di tutela dei minerali e fossili di cui al capo V sostituiscono tutte le relative disposizioni previste nei vincoli paesaggistici.

58 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ VIII. ABSCHNITT ANDERE BESTIMMUNGEN CAPO VIII ALTRE DISPOSIZIONI Art. 33 Art. 33 Änderung des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, Bestimmungen über die Wildhege und die Jagdausübung Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante Norme per la protezione della fauna selvatica e per l esercizio della caccia 1. Artikel 3 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 4. Die Wildbeobachtungsstelle hat ihren Sitz bei der Landesverwaltung und ist ein beratendes Organ derselben, das für wissenschaftliche und technische Fragen zuständig ist. Sie gibt die Gutachten ab, die in Artikel 2 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 30. April 1987, Nr. 3, in geltender Fassung, und in diesem Gesetz vorgesehen sind. Die Zusammensetzung der Wildbeobachtungsstelle muss dem Sprachgruppenverhältnis der jeweils letzten amtlichen Volkszählung entsprechen, vorbehaltlich der Zugangsmöglichkeit für die ladinische Sprachgruppe. 2. Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 1. In Wildschutzgebieten ist die Jagd verboten. In den geschützten Biotopen, welche eine Ausdehnung über zehn Hektar haben oder direkt an das Schongebiet des Stilfserjoch Nationalparkes angrenzen, sind im Rahmen des Abschussplanes gemäß Artikel 27 die Regulierung des jagdbaren Schalenwildes sowie der Fuchsabschuss erlaubt. 3. Nach Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, ist folgender Absatz eingefügt: 1-bis. Der für die Jagd zuständige Landesrat kann, nach Anhören der Wildbeobachtungsstelle und der Landesabteilung Natur und Landschaft, aus wildbiologischen und hygienisch-gesundheitlichen Gründen sowie zur Einschränkung von Wildschäden an den land- und forstwirtschaftlichen Kulturen beziehungsweise am Fischbestand den Abschuss bestimmter Wildarten laut Artikel 4 Absätze 1 und 2 erlauben. 4. Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 1. Il comma 4 dell articolo 3 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito: 4. L Osservatorio faunistico è un organo di consulenza tecnico-scientifica dell amministrazione provinciale, ha sede presso gli uffici dell amministrazione medesima e rilascia i pareri di cui all articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1987, n. 3, e successive modifiche, e nei casi previsti dalla presente legge. La composizione dell Osservatorio faunistico deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per il gruppo linguistico ladino. 2. Il comma 1 dell articolo 9 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito: 1. Nelle oasi di protezione l esercizio della caccia è vietato. Nei biotopi protetti con un estensione superiore a dieci ettari oppure nei biotopi protetti direttamente confinanti con la bandita del Parco Nazionale dello Stelvio sono consentiti il controllo degli ungulati cacciabili entro i limiti del piano di abbattimento di cui all articolo 27 nonché l abbattimento della volpe. 3. Dopo il comma 1 dell articolo 9 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: 1-bis. L assessore provinciale competente in materia di caccia, sentiti l Osservatorio faunistico e la Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, può consentire nelle oasi di protezione l abbattimento di determinate specie di cui all articolo 4, commi 1 e 2, per motivi biologici e igienicosanitari e per prevenire danni alle colture agricole-forestali ed al patrimonio ittico. 4. Il comma 2 dell articolo 9 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

59 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Wildschutzgebiete im Sinne dieses Gesetzes sind die aufgrund des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung, geschützten Biotope. Entlang der von den Zugvögeln benutzten Routen weist die Landesregierung Wildschutzgebiete aus, die entsprechend den ökologischen Erfordernissen zur Erhaltung und Pflege der natürlichen Lebensräume dieser Vögel beitragen. 2. Ai sensi della presente legge sono oasi di protezione i biotopi protetti in base alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Lungo le rotte di migrazione dell avifauna la Giunta provinciale istituisce oasi di protezione per contribuire al mantenimento ed alla cura, in base alle esigenze ecologiche, degli habitat dell avifauna. Art. 34 Art. 34 Änderung des Landesgesetzes vom 19. Juni 1991, Nr. 18, Regelung des Pilzesammelns zum Schutz der Pflanzenökosysteme Modifica della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali 1. Artikel 8 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 19. Juni 1991, Nr. 18, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 3. In den Naturdenkmälern, Biotopen, Naturparken und Natura 2000-Gebieten sowie in dem in der Provinz Bozen gelegenen Gebiet des Nationalparks Stilfser Joch werden die in diesem Gesetz vorgesehenen Verwaltungsstrafen in Bezug auf die gesammelten Pilze über die erlaubte Menge hinaus um 50 Prozent erhöht. 1. Il comma 3 dell articolo 8 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito: 3. Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali, nei siti Natura 2000 e nell area del Parco Nazionale dello Stelvio sita in provincia di Bolzano le sanzioni previste dalla presente legge, relative alla quantità di funghi raccolti oltre a quella consentita, sono aumentate del 50 per cento. Art. 35 Art. 35 Änderung des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, betreffend Landschaftsschutz Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante Tutela del paesaggio 1. Nach Artikel 18-bis Absatz 1 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, wird folgender Buchstabe hinzugefügt: f) Besucherlenkungsmaßnahmen im Bereich von Schutzgebieten, die Errichtung von Themenwegen und Naturlehrpfaden sowie Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Baukultur zu fördern. 1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell articolo 18-bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è aggiunta la seguente lettera: f) la gestione dei flussi turistici nei territori soggetti a tutela, la realizzazione di sentieri tematici e naturalistico-didattici e gli interventi di sensibilizzazione in materia di tutela della natura e del paesaggio nonché della cultura edilizia. Art. 36 Art. 36 Aufhebung von Gesetzen Abrogazione di leggi 1. Folgende Landesgesetze sind aufgehoben: 1. Sono abrogate le seguenti leggi provinciali: a) das Landesgesetz vom 28. Juni 1972, Nr. 13, a) la legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13, e in geltender Fassung, successive modifiche; b) das Landesgesetz vom 13. August 1973, Nr. b) la legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, e 27, in geltender Fassung, successive modifiche; c) das Landesgesetz vom 12. August 1977, Nr. c) la legge provinciale 12 agosto 1977, n. 33, e 33, in geltender Fassung. successive modifiche.

60 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Art. 37 Art. 37 Finanzbestimmung Disposizione finanziaria 1. Die Deckung der Ausgaben, die sich aus den Maßnahmen dieses Gesetzes zu Lasten des Haushalts 2010 ergeben, werden durch die noch verfügbaren Anteile der Bereitstellungen der HGE und des Landeshaushaltes 2010 gedeckt, die für die Maßnahmen des durch Artikel 36 Buchstabe b) aufgehobenen Landesgesetzes autorisiert waren. 2. Die Ausgabe zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre wird mit dem jährlichen Finanzgesetz festgelegt. 1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell esercizio 2010, derivanti dalla presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB e del bilancio provinciale 2010, autorizzate per gli interventi di cui alla legge provinciale abrogata dall articolo 36, lettera b). 2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale. Art. 38 Art. 38 Inkrafttreten Entrata in vigore 1. Das vorliegende Gesetz tritt am 60. Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 1. La presente legge entra in vigore il 60.mo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Das vorliegende Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bozen, den 12. Mai 2010 Bolzano, 12 maggio 2010 DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - DR. LUIS DURNWALDER -

61 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Anlage A Allegato A Verzeichnis der geschützten wild lebenden Tierarten nach Artikel 4 (die nach den Anhängen II und IV der FFH- Richtlinie zu schützenden Arten bzw. jene Familien, die eine solche Art enthalten, sind mit einem * gekennzeichnet) Elenco delle specie animali selvatiche protette di cui all articolo 4 (le specie da tutelare in base agli allegati II e IV della direttiva habitat nonché le famiglie che includono una tale specie sono contraddistinte con un *) a) Säugetiere (Mammalia): a) Mammiferi (Mammalia): 1) Maulwurf (Talpa europea). 1) Talpa europea (Talpa europea). b) Kriechtiere (Reptilia): b) Rettili (Reptilia): 1) Eidechsen (Lacertidae): alle in Südtirol 1) Lacertidi (Lacertidae): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di heimischen Arten*, Bolzano*, 2) Blindschleiche (Anguis fragilis), 2) Orbettino (Anguis fragilis), 3) Schlangen (Serpentes): alle in Südtirol heimischen Arten*. 3) Serpenti (Serpentes): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*. c) Lurche (Amphibia): c) Anfibi (Amphibia): 1) Frösche (Rana, Hyla): alle in Südtirol 1) Rane (Rana, Hyla): tutte le specie autoctone heimischen Arten*, nel territorio della provincia di 2) Kröten (Bufonidae): alle in Südtirol heimischen Arten*, 3) Unken (Bombina): alle in Südtirol heimischen Arten*, 4) Salamander (Salamandridae): alle in Südtirol heimischen Arten*, 5) Molche (Triturus): alle in Südtirol heimischen Arten*. Bolzano*, 2) Rospi (Bufonidae): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*, 3) Ululoni (Bombina): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*, 4) Salamandridi (Salamandridae): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*, 5) Tritoni (Triturus): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*. d) Weichtiere (Mollusca): d) Molluschi (Mollusca): 1) Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)*, 1) Vertigo angustior (Vertigo angustior)*, 2) Blanke Windelschnecke (Vertigo genesii)*, 2) Vertigo genesii (Vertigo genesii)*, 3) Geyers Windelschnecke (Vertigo geyeri)*, 3) Vertigo geyeri (Vertigo geyeri)*, 4) Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)*, 4) Vertigo moulinsiana (Vertigo moulinsiana)*, 5) Fluss- und Teichmuschel (Unionidae)*. 5) Unione (Unionidae)*. e) Insekten (Hexapoda): e) Insetti (Hexapoda): 1) Libellen (Odonata): alle in Südtirol heimischen Arten; 1) Libellule (Odonata): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano;

62 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ ) Heuschrecken (Saltatoria): 2) Saltatoria (Saltatoria): - Große Goldschrecke (Chrysocharon - Chrysocharon dispar (Chrysocharon dispar), dispar), - Fluß-Strandschrecke (Epacromius teregestinus), - Epacromius teregestinus (Epacromius teregestinus), - Kreuzschrecke (Oedalus decorus), - Oedalus decorus (Oedalus decorus), - Rotflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda germanica), - Oedipoda germanica (Oedipoda germanica), - Lauchschrecke (Parapleurus alliaceus), - Parapleurus alliaceus (Parapleurus alliaceus), - Große Schiefkopfschrecke (Ruspolia nitidula), - Ruspolia nitidula (Ruspolia nitidula), - Blauflügelige Sandschrecke (Sphingonotus caerulans), - Sphingonotus caerulans (Sphingonotus cae rulans), - Sumpfschrecke (Stethophyma grossum), - Stethophyma grossum (Stethophyma grossum), - Türks Dornschrecke (Tetrix tuerki), - Tetrix tuerki (Tetrix tuerki), - Östliches Heupferd (Tettigonia caudata); - Tettigonia caudata (Tettigonia caudata); 3) Käfer (Coleoptera): 3) Coleotteri (Coleoptera): - Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo)*, - Cerambice della quercia (Cerambyx cerdo)*, - Kolbenwasserkäfer (Hydrophilus spp.), - Idrofilo (Hydrophilus spp.), - Hirschkäfer (Lucanus cervus)*, - Cervo volante (Lucanus cervus)*, - Ölkäfer (Meloe spp.): alle in Südtirol heimischen Arten, - Meloe spp.: tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano, - Eremit oder Juchtenkäfer (Osmoderma - Eremita odoroso (Osmoderma eremita)*, eremita)*, - Alpenbock (Rosalia alpina)*; - Rosalia delle alpi (Rosalia alpina)*; 4) Schmetterlinge (Lepidoptera): 4) Farfalle (Lepidoptera): - Schillerfalter (Apatura spp.): alle in Südtirol heimischen Arten, - Apatura (Apatura spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano, - Magerrasen-Perlmutterfalter (Boloriadia), - Boloria dia (Boloria dia), - Randring-Perlmutterfalter (Boloria eunomia), - Boloria eunomia (Boloria eunomia), - Mädesüß-Perlmutterfalter (Brenthis ino), - Brenthis ino (Brenthis ino), - Spanische Flagge (Callimorpha quadri- - Callimorpha quadripuncta (Callimorpha puncta)*, quadripuncta)*, - Ordensbänder (Catocala spp.): alle in - Catocala (Catocala spp.): tutte le specie Südti rol heimischen Arten, autoctone nel territorio della provincia di Bolzano, - Berghexe (Chazara briseis), - Chazara briseis (Chazara briseis), - Rotbraunes Wiesenvögelein (Coenonympha - Coenonympha glycerion (Coenonympha glycerion), glycerion), - Hochmoor-Gelbling (Colias palaeno), - Colias palaeno (Colias palaeno), - Prunner s Mohrenfalter (Erebia triarius), - Erebia (Erebia triarius), - Hecken-Wollafter (Eriogaster catax)*, - Eriogaster catax (Eriogaster catax)*, - Goldener Scheckenfalter (Euphydryas aurinia)*, - Euphydryas aurinia (Euphydryas aurinia)*, - Spiegelfleck-Dickkopffalter (Heteropterus morpheus), - Heteropterus morpheus (Heteropterus morpheus), - Großer Waldportier (Hipparchia fagi), - Hipparchia fagi (Hipparchia fagi), - Sanddornschwärmer (Hyles hippophaes)*, - Hyles hippophaes (Hyles hippophaes)*, - Segelfalter (Iphiclides podalirius), - Iphiclides podalirius (Iphiclides podalirius),

63 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Zürgelbaum-Schnauzenfalter (Libythea celtis), - Eisvögel (Limenitis spp.): alle in Südtirol heimischen Arten, - Libythea celtis (Libythea celtis), - Limenitis (Limenitis spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano, - Gelbringfalter (Lopinga achine)*, - Lopinga achine (Lopinga achine)*, - Violetter Feuerfalter (Lycaena alciphron), - Lycaena alciphron (Lycaena alciphron), - Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)*, - Lycaena dispar (Lycaena dispar)*, - Blauschillernder Feuerfalter (Lycaena - Lycaena helle (Lycaena helle)*, helle)*, - Brauner Feuerfalter (Lycaena tityrus), - Lycaena tityrus (Lycaena tityrus), - Schwarzfleckiger Ameisenbläuling (Maculinea - Maculinea arion (Maculinea arion)*, arion)*, - Ähnlicher Scheckenfalter (Melitaea deione), - Melitaea deione (Melitaea deione), - Baldrian Scheckenfalter (Melitaea diamina), - Melitaea diamina (Melitaea diamina), - Feuerroter Perlmutterfalter (Melitaea didyma), - Melitaea didyma (Melitaea didyma), - Flockenblumen-Scheckenfalter (Melitaea - Melitaea phoebe (Melitaea phoebe), phoebe), - Schwarzer Trauerfalter (Neptis rivularis), - Neptis rivularis (Neptis rivularis), - Apollofalter (Parnassius apollo)*, - Apollo (Parnassius apollo)*, - Schwarzer Apollo (Parnassius mnemosyne*, - Mnemosyne (Parnassius mnemosyne)*, - Hochalpen-Apollo (Parnassius phoebus), - Parnassius phoebus (Parnassius phoebus), - Kleiner Tragant-Bläuling (Plebeius trappi), - Plebeius trappi (Plebeius trappi), - Weißdolch-Bläuling (Polyommatus damon), - Polyommatus damon (Polyommatus damon), - Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus - Proserpina (Proserpinus proserpina)*, proserpina)*, - Braungebändertes Ochsenauge (Pyronia - Pyronia tithonus (Pyronia tithonus), tithonus), - Kleiner Schlehen-Zipfelfalter (Satyrium - Satyrium acaciae (Satyrium acaciae), acaciae), - Ulmen Zipfelfalter (Satyrium w-album), - Satyrium w-album (Satyrium w-album), - Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter - Tymelicus acteon (Tymelicus acteon), (Thymelicus acteon), - Osterluzeifalter (Zerynthia polyxena)*. - Zerynthia polyxena (Zerynthia polyxena)*.

64 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Anlage B Verzeichnis der vollkommen geschützten Pflanzenarten nach Artikel 7 (die nach der FFH-Richtlinie zu schützenden Arten bzw. jene Familien, die eine solche Art enthalten, sind mit einem * gekennzeichnet) Allegato B Elenco delle specie vegetali integralmente protette di cui all articolo 7 (le specie da tutelare in base alla direttiva habitat nonché le famiglie che includono una tale specie sono contraddistinte con un *) a) Blütenpflanzen (Angiospermae): a) Angiosperme (Angiospermae): 1) Filz-Schafgarbe (Achillea tomentosa), 1) Achillea gialla (Achillea tomentosa), 2) Rosmarinheide (Andromeda polifolia), 2) Andromeda (Andromeda polifonia), 3) Mannsschild (Androsace spp.): alle in Südtirol heimischen Arten, 3) Androsace (Androsace spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano, 4) Kleinblütige Akelei, Dolomiten-Akelei 4) Aquilegia di Einsele (Aquilegia einseleana), (Aquilegia einseleana), 5) Alpen-Grasnelke, Schlernhexe (Armeria alpina), 5) Spillone alpino (Armeria alpina), 6) Glänzende Edelraute (Artemisia nitida), 6) Artemisia lucida (Artemisia nitida), 7) Stängelloser Tragant (Astragalus exscapus), 7) Astragalo acaule (Astragalus exscapus), 8) Blasen-Tragant (Astragalus vesicarius), 8) Astragalo vesicoso (Astragalus vesicarius), 9) Falzblume (Bombycilaena erecta), 9) Bombicilena, Bambagia (Bombycilaena erecta), 10) Schwanenblume (Butomus umbellatus), 10) Butomo, Giunco fiorito (Butomus umbellatus), 11) Moretti-Glockenblume (Campanula morettiana)*, 11) Campanula di Moretti (Campanula morettiana)*, 12) Strauß-Glockenblume (Campanula thyrsoides), 12) Campanula gialla (Campanula thyrsoides), 13) Seltsame Segge (Carex appropinquata), 13) Carice ravvicinata (Carex appropinquata), 14) Kopf-Segge (Carex capitata), 14) Carice capitata (Carex capitata), 15) Strick-Segge (Carex chordorrhiza), 15) Carice a lunghi stoloni (Carex chordorrhiza), 16) Kamm-Segge (Carex disticha), 16) Carice distica (Carex disticha), 17) Torf-Segge (Carex heleonastes), 17) Carice delle torbiere (Carex heleonastes), 18) Simsen-Segge (Carex marittima), 18) Carice giunchifoglia (Carex marittima), 19) Punkt-Segge (Carex punctata), 19) Carice punteggiata (Carex puntata), 20) Schmalblättrige Segge (Carex stenophylla), 20) Carice a foglie sottili (Carex stenophylla), 21) Scheiden-Segge (Carex vaginata), 21) Carice guainata (Carex vaginata), 22) Tausendguldenkraut (Centaurium spp.): 22) Centauro (Centaurium spp.): tutte le alle in Südtirol heimischen Arten, specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano, 23) Schmalblättrige Spornblume 23) Centranto a foglie strette (Centranthus (Centranthus angustifolius), angustifolius), 24) Wachsblume (Cerinthe spp.): alle in Südtirol heimischen Arten, 24) Erba-vajola (Cerinthe spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano, 25) Wasserschierling (Cicuta virosa), 25) Cicuta acquatica (Cicuta virosa),

65 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ ) Goldbart (Chrysopogon gryllus), 26) Crisopogone grillo, Barba dorata (Chrysopogon gryllus), 27) Alpen-Zyklame (Cyclamen purpurascens)scens), 27) Ciclamino delle Alpi (Cyclamen purpura- 28) Seidelbast und Steinröslein (Daphne spp.): alle in Südtirol heimischen Arten, 28) Dafne (Daphne spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano, 29) Nelke (Dianthus spp.): alle in Südtirol 29) Garofano (Dianthus spp.): tutte le specie heimischen Arten, autoctone nel territorio della provincia di Bolzano, 30) Diptam (Dictamnus albus), 30) Dittamo, Limonella (Dictamnus albus), 31) Drachenkopf (Dracocephalum spp.): alle in Südtirol heimischen Arten*, 32) Sonnentau (Drosera spp.): alle in Südtirol heimischen Arten, 33) Schweizer Meerträubel (Ephedra helvetica), 34) Schlankes Wollgras (Eriophorum gracile), 35) Zwerg-Himmelsherold (Eritrichium nanum), 36) Gelbstern (Gagea spp.): alle in Südtirol heimischen Arten, 37) Enzian (Gentiana spp., Gentianella spp., Gentianopsis ciliata, Comastoma spp.): alle in Südtirol heimischen Arten, 31) Dracocefalo (Dracocephalum spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*, 32) Drosera (Drosera spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano, 33) Efedra elvetica (Ephedra helvetica), 34) Erioforo gracile (Eriophorum gracile), 35) Eritrichio nano (Eritrichium nanum), 36) Cipollaccio (Gagea spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano, 37) Genziana e genzianella (Gentiana spp., Gentianella spp., Gentianopsis ciliata, Comastoma spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano, 38) Echtes Gnadenkraut (Gratiola officinalis), 38) Graziella (Gratiola officinalis), 39) Knotenblütiger Sumpfschirm (Helosciadium nodiflorum), 39) Sedano d acqua (Heliosciadium nodiflorum), 40) Duft-Marienblume (Hierochloe odorata), 40) Erba sacra odorosa (Hierochloe odorata), 41) Europäische Stechpalme (Ilex aquifolium), 41) Agrifoglio europeo (Ilex aquifolium), 42) Wiesen-Alant (Inula britannica), 42) Enula laurentiana (Inula britannica), 43) Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus), 43) Giaggiolo acquatico (Iris pseudacorus), 44) Sibirische Schwertlilie (Iris sibirica), 44) Giaggiolo siberiano (Iris sibirica), 45) Edelweiß (Leontopodium alpinum), 45) Stella alpina (Leontopodium alpinum), 46) Frühlingsknotenblume (Leucojum vernum), 46) Campanellino di primavera (Leucojum vernum), 47) Feuer-Lilie (Lilium bulbiferum), 47) Giglio rosso (Lilium bulbiferum), 48) Türkenbund-Lilie (Lilium martagon), 48) Giglio martagone (Lilium martagon), 49) Salz-Hornklee (Lotus tenuis), 49) Ginestrino glabro (Lotus tenuis), 50) Deutsche Tamariske (Myricaria germanica)ria germanica), 50) Miricaria alpina, Tamerice alpina (Myrica- 51) Gelbe Teichrose (Nuphar luteum), 51) Ninfea gialla (Nuphar luteum), 52) Weiße Seerose (Nymphaea alba), 52) Ninfea bianca (Nymphaea alba), 53) Trientner Lotwurz (Onosma helveticum 53) Onosma elvetica di Trento (Onosma helveticum subsp. tridentinum), subsp. tridentinum), 54) Orchideen (Orchidaceae): alle in Südtirol heimischen Arten*, 54) Orchidee (Orchidaceae): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*,

66 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ ) Großblütige Strahlendolde, Großblütiger 55) Orlaia a fiori grandi (Orlaya grandiflora), Breitsame (Orlaya grandiflora), 56) Sommerwurz, Blauwürger (Orobanche spp., Phelipanche spp.): alle in Südtirol heimischen Arten, 56) Succiamele (Orobanche spp., Phelipanche spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano, 57) Paradieslilie, Weiße Trichterlilie (Paradisea liliastrum), 57) Paradisia, Giglio di monte (Paradisea liliastrum), 58) Karst-Läusekraut (Pedicularis hacquetii), 58) Pedicolare di Hacquet (Pedicularis hacquetii), 59) Schopfteufelskralle (Physoplexis comosa)*, 59) Raponzolo chiomoso (Physoplexis comosa)*, 60) Primel, Schlüsselblume (Primula spp.): alle in Südtirol heimischen Arten, inklusive 60) Primula (Primula spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di das Heilglöckchen (Primula Bolzano, inclusa la Cortusa di Mattioli (=Corthusa) matthioli), mit Ausnahme der Hohen Schlüsselblume (Primula elatior) und Frühlings-Schlüsselblume (Primula (Primula (=Corthusa) matthioli), ad eccezione di Primula maggiore (Primula elatior) e Primula odorata (Primula veris), veris), 61) Weiße Brunelle (Prunella laciniata), 61) Prunella laciniata (Prunella laciniata), 62) Küchenschelle, Anemone (Pulsatilla spp.): alle in Südtirol heimischen Arten, 62) Pulsatilla (Pulsatilla spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano, 63) Zungen-Hahnenfuß (Ranunculus lingua), 63) Ranuncolo delle canne (Ranunculus lin- 64) Echte Bergscharte (Rhaponticum scariosum), 65) Schnabelbinse, Schnabelried (Rhynchospora spp.): alle in Südtirol heimischen Arten, 66) Steinbrech (Saxifraga spp.): alle in Südtirol heimischen Arten*, gua), 64) Rapontico membranoso (Rhaponticum scariosum), 65) Rincospora (Rhynchospora spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano, 66) Sassifraga (Saxifraga spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano*, 67) Blumensimse (Scheuchzeria palustris), 67) Scheuchzeria (Scheuchzeria palustris), 68) Igelkolben (Sparganium spp.): alle in Südtirol heimischen Arten, 68) Coltellaccio (Sparganium spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano, 69) Sumpf-Tarant, Moorenzian (Swertia perennis), 69) Genzianella stellata (Swertia perennis), 70) Telephie (Telephium imperati), 70) Telefio d Imperato (Telephium imperati), 71) Alpenrachen (Tozza alpina), 71) Tozzia (Tozzia alpina), 72) Zwerg-Haarbinse (Trichophorum pumilum) 72) Tricoforo minore (Trichophorum pumilum) 73) Felsen-Klee (Trifolium saxatile)*, 73) Trifoglio dei greti (Trifolium saxatile)*, 74) Rohrkolben (Typha spp.): alle in Südtirol heimischen Arten, 74) Tifa (Typha spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano, 75) Moosbeere (Vaccinium oxycoccos agg.), 75) Mirtillo palustre (Vaccinium oxycoccos agg.), 76) Großer Ehrenpreis (Veronica teucrium). 76) Veronica maggiore (Veronica teucrium). b) Farnpflanzen (Pteridophyta) b) Felci (Pteridophyta) 1) Venushaar (Adiantum capillus-veneris), 1) Capelvenere (Adiantum capillus-veneris), 2) Mondraute (Botrychium spp.): alle in Südtirol heimischen Arten, 2) Botrichio (Botrychium spp.): tutte le specie autoctone nel territorio della provincia di Bolzano. 3) Gewöhnliche Natternzunge (Ophioglossum vulgatum), 3) Ofioglosso comune (Ophioglossum vulgatum), 4) Rostroter Wimperfarn (Woodsia ilvensis). 4) Woodsia pelosa (Woodsia ilvensis).

67 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ c) Moose (Bryophyta) c) Muschi (Bryophyta) 1) Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)*, 1) Buxbaumia viridis (Buxbaumia viridis)*, 2) Firnisglänzendes Sichelmoos (Drepanocladus vernicosus)*, 2) Drepanocladus vernicosus (Drepanocladus vernicosus)*, 3) Dreimänniges Zwerglungenmoos (Mannia 3) Mannia triandra (Mannia triandra)*, triandra)*, 4) Bruchmoos (Meesia longiseta)*. 4) Meesia longiseta (Meesia longiseta)*.

68 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Anlage C Verzeichnis der wild wachsenden Pflanzen, die im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 für den Eigenbedarf gesammelt werden dürfen Allegato C Elenco delle specie vegetali a diffusione spontanea parzialmente protette, che possono essere raccolte per uso proprio, ai sensi dell articolo 8, comma 5 1) Gewöhnliche Schafgarbe (Achillea millefolium): 1) Millefoglio comune (Achillea millefolium): oberirdische Pflanze, pianta tranne le radici, 2) Frauenmantel (Alchemilla spp.): oberirdische Pflanze, 2) Ventaglina (Alchemilla spp.): pianta tranne le radici, 3) Echte Bärentraube (Arctostaphylos uva-ursi): Blätter, 3) Uva orsina (Arctostaphylos uva-ursi): foglie, 4) Gewöhnliche Birke (Betula pendula): Blätter, 4) Betulla verrucosa: (Betula pendula): foglie, 5) Echter Hopfen (Humulus lupulus): junge Triebe, 5) Luppolo comune (Humulus lupulus): germogli, 6) Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum): oberirdische Pflanze, 6) Iperico perforato, Erba di San Giovanni comune (Hypericum perforatum): pianta tranne le radici, 7) Weiße Taubnessel (Lamium album), 7) Lamio bianco (Lamium album), 8) Himbeere (Rubus idaeus): Blätter, 8) Lampone (Rubus idaeus): foglie, 9) Schwarzer Holunder (Sambucus nigra): Blüten, 9) Sambuco nero (Sambucus nigra): fiori, 10) Aufgeblasenes Leimkraut (Silene vulgaris), 10) Silene rigonfia (Silene vulgaris), 11) Gewöhnlicher Löwenzahn (Taraxacum officinale): gesamte Pflanze mit Blattrosette, 11) Tarassaco comune (Taraxacum officinale): pianta intera con rosetta di foglie, 12) Linde (Tilia spp.): Blüten, 12) Tiglio (Tilia spp.): fiori, 13) Huflattich (Tussilago farfara): Blüten und Blätter, 13) Tussilagine (Tussilago farfara): fiori e foglie, 14) Große Brennessel (Urtica dioica): oberirdische Pflanze, 14) Ortica dioica (Urtica dioica): pianta tranne le radici, 15) Vogelsalat (Valerianella locusta): Blattrosette. 15) Valerianella comune (Valerianella locusta): rosetta di foglie.

69 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Anlage D Allegato D Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung laut Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992, im Sinne von Artikel 20 Siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, ai sensi dell articolo 20 - Biotop Steppenvegetation Tartscher Leiten (Cod. IT ), - Biotopo Vegetazione steppica Tartscher Leiten (Cod. IT ); - Biotop Schludernser Au (Cod. IT ), - Biotopo Ontaneto di Sluderno (Cod. IT ); - Biotop Tschenglser Au (Cod. IT ), - Biotopo Ontaneto di Cengles (Cod. IT ); - Biotop Eyrser Au (Cod. IT ), - Biotopo Ontaneto di Oris (Cod. IT ); - Biotop Steppenvegetation Sonnenberg (Cod. IT ), - Biotopo Vegetazione steppica Sonnenberg (Cod. IT ); - Pfossental im Naturpark Texelgruppe (Cod. IT ), - Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa (Cod. IT ); - Lazins - Schneebergzug im Naturpark Texelgruppe (Cod. IT ), - Lacines - Catena del Monteneve nel Parco Naturale Gruppo di Tessa (Cod. IT ); - Biotop Falschauermündung (Cod. - Biotopo Delta del Valsura (Cod. IT ); IT ), - Biotop Gisser Auen (Cod. IT ), - Biotopo Gisser Auen (Cod. IT ); - Biotop Hühnerspiel (Cod. IT ), - Biotopo Hühnerspiel (Cod. IT ); - Biotop Wiesermoos (Cod. IT ), - Biotopo Wiesermoos (Cod. IT ); - Naturpark Rieserferner-Ahrn (Cod. - Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina (Cod. IT ), IT ); - Biotop Ahrauen (Cod. IT ), - Biotopo Ontaneti dell Aurino (Cod. IT ); - Biotop Rasner Möser (Cod. IT ), - Biotopo Rasner Möser (Cod. IT ); - Biotop Seikofel - Nemes Alpe (Cod. - Biotopo Monte Covolo - Alpe di Nemes (Cod. IT ), IT ); - Biotop Rienzau - Toblach (Cod. IT ), - Biotopo Ontaneto della Rienza - Dobbiaco - Villnöß - Peitlerkofel - Raschötz im Naturpark Puez-Geißler (Cod. IT ), (Cod. IT ); - Valle di Funes - Sas de Putia - Rasciesa nel Parco Naturale di Puez-Odle (Cod. IT ); - Gröden - Langental - Puez im Naturpark Puez-Geißler (Cod. IT ), - Gardena - Valle Lunga - Puez nel Parco Naturale di Puez-Odle (Cod. IT ); - Naturpark Schlern-Rosengarten (Cod. - Parco Naturale Sciliar-Catinaccio (Cod. IT ), IT ); - Biotop Totes Moos (Cod. IT ), - Biotopo Torbiera Totes Moos (Cod. IT ); - Biotop Wölflmoor (Cod. IT ), - Biotopo Torbiera Wölfl (Cod. IT ); - Biotop Tschingger Moor (Cod. IT ), - Biotopo Torbiera Tschingger (Cod. IT ); - Biotop Eislöcher (Cod. IT ), - Biotopo Buche di ghiaccio (Cod. IT ); - Biotop Kalterer See (Cod. IT ), - Biotopo Lago di Caldaro (Cod. IT ); - Biotop Castelfeder (Cod. IT ), - Biotopo Castelfeder (Cod. IT ); - Naturpark Trudner Horn (Cod. IT ), - Parco Naturale Monte Corno (Cod. IT ); - Biotop Fennberger See (Cod. IT ), - Biotopo Lago di Favogna (Cod. IT ); - Ulten - Sulden im Nationalpark Stilfser Joch (Cod. IT ), - Ortler - Madatschspitzen im Nationalpark Stilfser Joch (Cod. IT ), - Ultimo - Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT ); - Ortles - Monte Madaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT );

70 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Chavalatschalm im Nationalpark Stilfser Joch (Cod. IT ), - Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT ); - Jaggl am Reschenpaß (Cod. IT ), - Jaggl sul Passo Resia (Cod. IT ); - Felsrasen Agums (Cod. IT ), - Prati aridi rocciosi di Agumes (Cod. IT ); - Felsrasen Ottilienkirche (Cod. IT ), - Prati aridi rocciosi di Sant Ottilia (Cod. IT ); - Schlanderser Leiten (Cod. IT ), - Vegetazione steppica Schlanderser Leiten (Cod. IT ); - Kortscher Leiten (Cod. IT ), - Vegetazione steppica Kortscher Leiten (Cod. IT ); - Biotop Fuchsmöser (Cod. IT ), - Biotopo Palude della Volpe (Cod. IT ); - Armentarawiesen (Cod. IT ), - Prati dell Armentara (Cod. IT ); - Naturpark Fanes-Sennes-Prags (Cod. - Parco Naturale Fanes-Senes-Braies (Cod. IT ), IT ); - Naturpark Sextner Dolomiten (Cod. - Parco Naturale Dolomiti di Sesto (Cod. IT ), IT ); - Biotop Stegener Ahrau (Cod. IT ). - Biotopo Ahrau di Stegona (Cod. IT ).

71 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Anlage E Besondere Vogelschutzgebiete laut Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009, im Sinne von Artikel 20 Allegato E Zone di protezione speciale per gli uccelli di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, ai sensi dell articolo 20 - Biotop Schludernser Au (Cod. IT ), - Biotopo Ontaneto di Sluderno (Cod. IT ); - Biotop Steppenvegetation Sonnenberg (Cod. IT ), - Biotopo Vegetazione steppica Sonnenberg (Cod. IT ); - Pfossental im Naturpark Texelgruppe (Cod. IT ), - Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa (Cod. IT ); - Lazins - Schneebergzug im Naturpark Texelgruppe (Cod. IT ), - Lacines - Catena del Monteneve nel Parco Naturale Gruppo di Tessa (Cod. IT ); - Biotop Falschauermündung (Cod. - Biotopo Delta del Valsura (Cod. IT ); IT ), - Naturpark Rieserferner-Ahrn (Cod. - Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina (Cod. IT ), IT ); - Biotop Ahrauen (Cod. IT ), - Biotopo Ontaneti dell Aurino (Cod. IT ); - Villnöß - Peitlerkofel - Raschötz im Naturpark Puez - Geißler (Cod. IT ), - Valle di Funes - Sas de Putia -Rasciesa nel Parco Naturale Puez Odle (Cod. IT ); - Naturpark Schlern-Rosengarten (Cod. - Parco Naturale Sciliar-Catinaccio (Cod. IT ), IT ); - Biotop Kalterer See (Cod. IT ), - Biotopo Lago di Caldaro (Cod. IT ); - Naturpark Trudner Horn (Cod. IT ), - Parco Naturale Monte Corno (Cod. IT ); - Ulten - Sulden im Nationalpark Stilfser Joch (Cod. IT ), - Ultimo - Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT ); - Ortler - Madatschspitzen im Nationalpark Stilfser Joch (Cod. IT ), - Ortles - Monte Madaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT ); - Chavalatschalm im Nationalpark Stilfser Joch (Cod.IT ), - Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio (Cod. IT ); - Naturpark Fanes-Sennes-Prags (Cod. - Parco Naturale Fanes-Senes-Braies (Cod. IT ), IT ); - Naturpark Sextner Dolomiten (Cod. - Parco Naturale Dolomiti di Sesto (Cod. IT ), IT ); - Biotop Stegener Ahrau (Cod. IT ). - Biotopo Ahrau di Stegona (Cod. IT ).

72 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Anlage F Im Sinne von Artikel 22 für die Verträglichkeitsprüfung vorzulegende Unterlagen Allegato F Documentazione da presentare ai fini della valutazione d incidenza ai sensi dell articolo 22 1) Pläne: 1) Piani: a) Standortbestimmung der betroffenen Gebiete und Angabe ihres Schutzstatus in Bezug auf das Netzwerk Natura 2000; b) Beschreibung der Merkmale und Inhalte des Plans, welcher Auswirkungen auf den Schutzstatus der Natura Gebiete haben kann; c) Auflistung von eventuellen Konflikten zwischen den Inhalten/Zielsetzungen des Plans und den Erhaltungszielen des Netzwerks Natura 2000 und ihrer Auswirkungen; d) Auflistung von Maßnahmen zur Lösung eventueller Konflikte (eventuelle Ausgleichsmaßnahmen), die in jedem Falle auf den Schutz und die Aufwertung der Lebensräume und der dort vorkommenden Arten ausgerichtet sind. 2) Projekte: 2) Progetti: a) Zusammenfassende Beschreibung der technischen und physischen Merkmale des Projektes; b) Beschreibung der mit der Durchführung des Projektes verbundenen Eingriffe (Baustellen, Ablagerungen usw.); c) Gründe, welche die Durchführung des Projektes erforderlich machen (Auflistung von möglichen Alternativen); d) Beschreibung des vom Eingriff betroffenen Natura 2000-Gebietes oder des an das Schutzgebiet angrenzenden Gebietes; e) Angabe des Lebensraums und der Tierund Pflanzenarten, für die das Gebiet ausgewiesen wurde und die vom Eingriff betroffen sind; f) bei Verträglichkeit: zusammenfassende Bestätigung der Verträglichkeit des Eingriffs in Bezug auf die Lebensräume und Arten, für die das Gebiet ausgewiesen wurde; g) bei Unverträglichkeit: Beschreibung der Projektmaßnahmen und Maßnahmen, die zur Milderung der Beeinträchtigung des Standorts zu ergreifen sind, sei es bei der Durchführung des Eingriffs als bei Inbetriebnahme; Beschreibung der Eingriffe, die auf einen Ausgleich der Beeinträchtigungen abzielen (Maßnahmen zur Milderung). a) localizzazione dei siti interessati e descrizione del loro stato di protezione in riferimento a Rete natura 2000; b) descrizione delle caratteristiche e contenuti del Piano che può influire sul regime di salvaguardia dei siti Natura 2000; c) individuazione di eventuali punti di conflitto e relative conseguenze tra i contenuti/obiettivi del Piano e le finalità di conservazione di Rete natura 2000; d) individuazione delle azioni volte alla soluzione di eventuali conflitti (eventuali misure di compensazione) e, in ogni caso, tese alla salvaguardia e alla valorizzazione degli habitat e delle specie contenute nei siti. a) descrizione sintetica delle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto; b) descrizione delle attività connesse alla realizzazione del progetto (fase di cantiere, depositi materiali, etc); c) motivazioni che rendono necessaria la realizzazione del progetto (indicazione di possibili alternative); d) indicazione del sito Natura 2000 o della zona in posizione limitrofa rispetto all area vincolata interessata dall intervento; e) indicazione degli habitat e specie floristiche, faunistiche (alla base dell individuazione del sito) interessate dall intervento; f) in caso di non interferenza: scheda sintetica che certifichi la non interferenza con habitat e specie per cui è stato designato il sito; g) in caso di interferenza: descrizione delle misure progettuali e dei provvedimenti che si intendono adottare per contenere l impatto sull ambiente naturale sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio; descrizione degli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi (misure di mitigazione).

73 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Anmerkungen Hinweis Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. Note Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Anmerkungen zum Artikel 1: Note all articolo 1: Der Gewässerschutzplan ist vom Artikel 27 des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, vorgesehen. Der Text dieses Artikels lautet, wie folgt: Art. 27 Gewässerschutzplan 1. Der Schutz der Gewässer, welche in qualitativer und quantitativer Hinsicht als Gut von öffentlichem Interesse zu betrachten sind, wird durch den Gewässerschutzplan geregelt 2. Der Gewässerschutzplan beinhaltet Folgendes: a) die Eigenschaften der Gewässer, b) die Bestimmung der Umweltqualitätsziele und der Ziele für zweckbestimmte Nutzung, c) die Qualitäts- und Quantitätsschutzmaßnahmen, welche nach Wassereinzugsgebiet ergänzt und koordiniert sind, d) die Angabe der Termine für die Durchführung der Maßnahmen und der Prioritäten, e) die Ermittlung des Bedarfs an Kanalisationen und Kläranlagen für kommunales Abwasser mit Angabe der Anlagen von übergemeindlichem Interesse sowie die Festlegung des Standortes der Anlagen, der Dringlichkeit, der Ausführungszeit und der Emissionsgrenzwerte, f) die Vorschriften und Hinweise zur Führung von Abwasserdiensten, zur Organisation der entsprechenden Verwaltungs- und Kontrollstrukturen und der technischen Dienste, zum Personal der Dienste und zu den erforderlichen technischen Ausstattungen und Geräten, g) die Schutzbestimmungen und Sanierungsmaßnahmen der Gewässer, h) das Programm zur Überprüfung der Wirksamkeit der vorgesehenen Maßnahmen. 3. Bis zum 31. Dezember 2003 erarbeitet die Agentur den Entwurf für den Gewässerschutzplan, der als Fachplan gemäß Artikel 11 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, zu betrachten ist. Bei Projekten, die für gemeinnützig erklärt sind, werden bei der Genehmigung die Bestimmungen des III. Abschnittes des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, angewandt. 4. Aufgrund der Vorgaben des Gewässerschutzplans werden von den zuständigen Behörden die Änderungen der Konzessionen für große und kleine Wasserableitungen vorgenommen, um die Umweltqualitätsziele zu erhalten oder zu erreichen. Dabei können sie, wenn notwendig, weitere Vorschriften, zeitliche und mengenmäßige Einschränkungen Il Piano di tutela delle acque è disciplinato dall articolo 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche. Il testo di tale articolo è il seguente: Art. 27 Piano di tutela delle acque 1. La tutela dei corpi idrici, considerati nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di interesse pubblico, è perseguita mediante il piano di tutela delle acque. 2. Il piano di tutela delle acque contiene in particolare: a) le caratteristiche delle acque, b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; c) le misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; d) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; e) il fabbisogno di reti fognarie e impianti di depurazione per acque reflue urbane con l'indicazione delle opere di interesse sovracomunale, della localizzazione degli impianti e delle relative priorità e tempi di realizzazione nonché dei valori limite di emissione; f) le prescrizioni e indicazioni in merito alla gestione dei servizi di fognatura e depurazione, all'organizzazione delle relative strutture tecniche, amministrative e di controllo degli scarichi, al personale addetto e alle attrezzature e apparecchiature tecniche necessarie; g) i vincoli di tutela e gli interventi di bonifica dei corpi idrici; h) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti. 3. Entro il 31 dicembre 2003 l'agenzia redige il progetto di piano di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. Qualora vengano approvati progetti implicitamente dichiarati di pubblica utilità va assicurata l'applicazione delle disposizioni di cui al capo III della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 4. Sulla base delle previsioni del piano di tutela delle acque le autorità competenti effettuano la revisione delle grandi e piccole concessioni di derivazione d'acqua al fine del mantenimento o del perseguimento degli obiettivi di qualità. Ove necessario possono disporre prescrizioni, limitazioni temporali e quantitative, nonché la revoca delle concessioni

74 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ sowie, bei Feststellung von grober Beeinträchtigung der Umwelt, den Widerruf der Konzession anordnen, ohne dass dadurch eine Entschädigung seitens der öffentlichen Verwaltung zu entrichten ist, mit Ausnahme der entsprechenden Herabsetzung des Wasserzinses. nel caso in cui vengano accertate condizioni di grave degrado ambientale, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Anmerkungen zum Artikel 4: Note all articolo 4: Die im Artikel 4 Absatz 2 zitierte Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 betrifft die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen. Der im Artikel 4 Absatz 2 zitierte Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beinhaltet die Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden. Der im Artikel 4 Absatz 2 zitierte Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beinhaltet die streng zu schützenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse. Die im Artikel 4 Absatz 3 zitierte Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 30. November 2009 betrifft die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten. Das im Artikel 4 Absatz 3 zitierte Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14, regelt die Wildhege und Jagdausübung. Der im Artikel 4 Absatz 8 zitierte Anhang V Buchstabe a) der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beinhaltet die Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus der Natur und Nutzung Gegenstand von Verwaltungs- maßnahmen sein können. Der im Artikel 4 Absatz 8 zitierte Anhang IV Buchstabe a) der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beinhaltet die streng zu schützenden Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse. Der im Artikel 4 Absatz 9 zitierte Anhang VI der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beinhaltet die verbotenen nicht selektiven Methoden und Mittel des Fangs und der Tötung und Beförderung der geschützten Tierarten, wobei der Buchstabe a) des Anhangs die nichtselektiven Mittel und Buchstabe b) die Transportmittel auflistet. La direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, citata nell articolo 4 comma 2, riguarda la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. L allegato II della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, citato nell articolo 4 comma 2, elenca le specie animali e vegetali d interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. L allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, citato nell articolo 4 comma 2, elenca le specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, citata nell articolo 4 comma 3, concerne la conservazione degli uccelli selvatici. La legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, citata nell articolo 4 comma 3, disciplina la protezione della fauna selvatica e l esercizio della caccia. L allegato V lettera a) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, citato nell articolo 4 comma 8, elenca le specie animali d interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggettodi misure di gestione. L allegato IV lettera a) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, citato nell articolo 4 comma 8, elenca le specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. L allegato VI della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, citato nell articolo 4 comma 2, citata nell articolo 4 comma 9, elenca i metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto vietati delle specie animali protette; nella lettera a) dell allegato sono elencati i mezzi non selettivi e nella lettera b) le modalità di trasporto. Anmerkungen zum Artikel 7: Note all articolo 7: Der im Artikel 7 Absatz 2 zitierte Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beinhaltet die Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden. Der im Artikel 7 Absatz 2 zitierte Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beinhaltet die streng zu schützenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse. L allegato II della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, citato nell articolo 7 comma 2, elenca le specie animali e vegetali d interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. L allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, citato nell articolo 7 comma 2, elenca le specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. Anmerkungen zum Artikel 11: Note all articolo 11: Der im Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe e) zitierte Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beinhaltet die streng zu schützenden Tier- und Pflanzenarten L allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, citato nell articolo 11 comma 1 lettera e), elenca le specie animali e vegetali di interesse comunitario

75 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ von gemeinschaftlichem Interesse. Der im Artikel 11 Absatz 3 zitierte Anhang V der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beinhaltet Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse deren Entnahme aus der Natur und Nutzung Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein können. che richiedono una protezione rigorosa. L allegato V della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, citato nell articolo 11 comma 3, elenca le specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. Anmerkungen zum Artikel 13: Note all articolo 13: Das im Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe d) zitierte königliche Dekret vom 11. Dezember 1933, Nr beinhaltet den Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. Die im Artikel 13 Absatz 3 zitierte Empfehlung der Europäischen Kommission 2003/556/EG vom 23. Juli 2003 enthält Leitlinien für die Erarbeitung einzelstaatlicher Strategien und geeigneter Verfahren für die Koexistenz gentechnisch veränderter, konventioneller und ökologischer Kulturen. Das im Artikel 13 Absatz 3 zitierte Gesetz vom 28. Jänner 2005, Nr. 5 betrifft Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica. Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, citato nell articolo 13 comma 1 lettera d), riguarda il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. La raccomandazione della Commissione Europea 2003/556/CE del 23 luglio 2003, ciatata nell articolo 13 comma 3 descrive gli orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. La legge 28 gennaio 2005, n. 5 concerne la Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica. Anmerkungen zum Artikel 20: Note all articolo 20: Der im Artikel 20 Absatz 1 zitierte Artikel 3 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 lautet: Artikel 3 1. Es wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung Natura 2000 errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die Habitate der Arten des Anhang II umfassen, und muß den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet gewährleisten. Das Netz Natura 2000 umfaßt auch die von den Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG [nunmehr 2009/147/EG] ausgewiesenen besonderen Schutzgebiete. 2. Jeder Staat trägt im Verhältnis der in seinem Hoheitsgebiet vorhandenen in Absatz 1 genannten natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten zur Errichtung von Natura 2000 bei. Zu diesen Zweck weist er nach den Bestimmungen des Artikels 4 Gebiete als besondere Schutzgebiete aus, wobei er den in Absatz 1 genannten Zielen Rechnung trägt. 3. Die Mitgliedstaaten werden sich, wo sie dies für erforderlich halten, bemühen, die ökologische Kohärenz von Natura 2000 durch die Erhaltung und gegebenenfalls die Schaffung der in Artikel 10 genannten Landschaftselemente, die von ausschlaggebender Bedeutung für wild lebende Tiere und Pflanzen sind, zu verbessern. L articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, citata nell articolo 20 comma 1 disciplina: Articolo 3 1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete "natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE [ora 2009/147/CE]. 2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all articolo 10. Anmerkungen zum Artikel 21: Note all articolo 21: Der im Artikel 21 Absatz 2 zitierte Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beinhaltet die L allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, citato nell articolo 21 comma 2 elenca i tipi

76 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ natürlichen Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. Der im Artikel 21 Absatz 2 zitierte Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beinhaltet die Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden. Der im Artikel 21 Absatz 2 zitierte Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 30. November 2009 beinhaltet Vogelarten für welche besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden sind, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione. L allegato II della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, citato nell articolo 21 comma 2, elenca le specie animali e vegetali d interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. L allegato I della 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, citata nell articolo 21 comma 2 elenca gli uccellli per i quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. Der im Artikel 21 Absatz 6 zitierte Artikel 6 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 lautet: Artikel 6 1. Für die besonderen Schutzgebiete legen die Mitgliedstaaten die nötigen Erhaltungsmaßnahmen fest, die gegebenenfalls geeignete, eigens für die Gebiete aufgestellte oder in andere Entwicklungspläne integrierte Bewirtschaftungspläne und geeignete Maßnahmen rechtlicher, administrativer oder vertraglicher Art umfassen, die den ökologischen Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II entsprechen, die in diesen Gebieten vorkommen. 2. Die Mitgliedstaaten treffen die geeigneten Maßnahmen, um in den besonderen Schutzgebieten die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten sowie Störungen von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermeiden, sofern solche Störungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken könnten. 3. Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, erfordern eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 4 stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, daß das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben. 4. Ist trotz negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art ein Plan oder Projekt durchzuführen und ist eine Alternativlösung nicht vorhanden, so ergreift der Mitgliedstaat alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, um sicherzustellen, daß die globale Kohärenz von Natura 2000 geschützt ist. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über die von ihm ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen. Ist das betreffende Gebiet ein Gebiet, das einen prioritären natürlichen Lebensraumtyp und/oder eine prioritäre Art einschließt, so können nur Erwägungen im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt oder, nach Stellungnahme der Kommission, andere zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses geltend gemacht werden. L articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, citato nell articolo 21 comma 6 disciplina: Articolo 6 1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti. 2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. 3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. 4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

77 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Anmerkungen zum Artikel 28: Note all articolo 28: Der im Artikel 28 Absatz 1 zitierte Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 30. November 2009 beinhaltet Vogelarten für welche besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden sind, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen Der im Artikel 21 Absatz 2 zitierte Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beinhaltet die natürlichen Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. Der im Artikel 28 Absatz 2 zitierte Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 beinhaltet die Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden. L allegato I della 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, citata nell articolo 28 comma 1 elenca gli uccellli per i quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. L allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, citato nell articolo 21 comma 2 elenca i tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione. L allegato II della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, citato nell articolo 28 comma 2, elenca le specie animali e vegetali d interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Anmerkungen zum Artikel 33: Note all articolo 33: Das im Artikel 33 Absatz 1 zitierte Regionalgesetz vom 30. April 1987, Nr. 3, betrifft Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 1. August 1985, Nr. 3 betreffend: Wiederanlegung, Wiederherstellung und Ergänzung des Grundbuchs. Der Artikel 2 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 30. April 1987; Nr. 3, sieht vor: La legge regionale 30 aprile 1987, n. 3, citata nell articolo 33 comma 1, riguarda Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 agosto 1985, n. 3, concernente: «Reimpianto, ripristino e completamento del Libro fondiario». L articolo 2 comma 3 della legge regionale 30 aprile 1987, n. 3, prevede: 3. Falls mit der Änderung das Gebiet eines Jagdreviers von Rechts wegen geändert wird, müssen dem im Abs. 1 vorgesehenen Beschluss des Gemeinderates die in die Zuständigkeit der Provinz fallenden Akte im Sinne des Landesgesetzes der Provinz Trient vom 9. Dezember 1978, Nr. 56 und der nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen und des Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 3. Dezember 1972, Nr. 34 und der nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen beigelegt werden. 3. Nel caso in cui la variazione comporti modifiche al territorio di una riserva di caccia di diritto, alla deliberazione del Consiglio comunale prevista dal primo comma sono allegati gli atti di competenza provinciale, ai sensi della legge provinciale di Trento 9 dicembre 1978, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge provinciale di Bolzano 3 dicembre 1972, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. Der im Artikel 33 Absatz 2 zitierte Artikel 9 des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, sieht vor: Artikel 9 Wildschutzgebiete 1. In Wildschutzgebieten ist die Jagd verboten. In den geschützten Biotopen, welche eine Ausdehnung über zehn Hektar haben oder direkt an das Schongebiet des Stilfserjoch Nationalparkes angrenzen, sind im Rahmen des Abschussplanes gemäß Artikel 27 die Regulierung des jagdbaren Schalenwildes sowie der Fuchsabschuss erlaubt. 1-bis. Der für die Jagd zuständige Landesrat kann, nach Anhören der Wildbeobachtungsstelle und der Landesabteilung Natur und Landschaft, aus wildbiologischen und hygienischgesundheitlichen Gründen sowie zur Einschränkung von Wildschäden an den land- und forstwirtschaftlichen Kulturen beziehungsweise am Fischbestand den Abschuss bestimmter Wildarten laut Artikel 4 Absätze 1 und 2 erlauben. 2. Wildschutzgebiete im Sinne dieses Gesetzes sind die aufgrund des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, L articolo 9 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, citato nell articolo 33 comma 2, recita: Articolo 9 Oasi di protezione 1. Nelle oasi di protezione l esercizio della caccia è vietato. Nei biotopi protetti con un estensione superiore a dieci ettari oppure nei biotopi protetti direttamente confinanti con la bandita del Parco Nazionale dello Stelvio sono consentiti il controllo degli ungulati cacciabili entro i limiti del piano di abbattimento di cui all articolo 27 nonché l abbattimento della volpe. 1-bis. L assessore provinciale competente in materia di caccia, sentiti l Osservatorio faunistico e la Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, può consentire nelle oasi di protezione l abbattimento di determinate specie di cui all articolo 4, commi 1 e 2, per motivi biologici e igienicosanitari e per prevenire danni alle colture agricole-forestali ed al patrimonio ittico. 2. Ai sensi della presente legge sono oasi di protezione i biotopi protetti in base alla legge provinciale 25 luglio 1970,

78 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ in geltender Fassung, geschützten Biotope. Entlang der von den Zugvögeln benutzten Routen weist die Landesregierung Wildschutzgebiete aus, die entsprechend den ökologischen Erfordernissen zur Erhaltung und Pflege der natürlichen Lebensräume dieser Vögel beitragen. 3. Die Liegenschaften der öffentlichen Hand, die zum Landesbetrieb für Forst- und Domänenverwaltung gehören, sind im Sinne des Landesgesetzes vom 17. Oktober 1981, Nr. 28, Wildschutzgebiete, die auch bezüglich der Wildbewirtschaftung durch das erwähnte Gesetz geregelt sind. n. 16, e successive modifiche. Lungo le rotte di migrazione dell avifauna la Giunta provinciale istituisce oasi di protezione per contribuire al mantenimento ed alla cura, in base alle esigenze ecologiche, degli habitat dell avifauna. 3. I territori demaniali affidati all'azienda provinciale foreste e demanio costituiscono oasi di protezione ai sensi della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e sono dalla medesima disciplinati anche per quanto concerne la gestione venatoria Das im Artikel 33 Absatz 4 zitierte Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16, regelt den Landschaftsschutz. La legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, citata nell articolo 33 comma 4, disciplina la tutela del paesaggio. Anmerkungen zum Artikel 34: Note all articolo 34: Der Artikel 8 des Landesgesetzes vom 19. Juni 1991, Nr. 18 Regelung des Pilzesammelns zum Schutz der Pflanzenökosysteme lautet wie folgt: Art. 8 (Anwendung dieses Gesetzes) 1. Die Aufsicht über die Einhaltung dieses Gesetzes wird auf den Grundstücken, auf denen Pilze wachsen können, und den anliegenden Straßen ausgeübt. Sie obliegt dem Landesforstkorps sowie dem Personal der Landesabteilung Natur und Landschaft. 2. Was die Ermittlung des im Sinne dieses Gesetzes festgesetzten Tageshöchstausmaßes an gesammelten Pilzen betrifft, gilt die Person als verantwortlich, welche die Pilze bei sich hat; handelt es sich um einen Minderjährigen oder Unfähigen, so ist die Person, die die Aufsicht darüber hat, verantwortlich. 3. In den Naturdenkmälern, Biotopen, Naturparken und Natura 2000-Gebieten sowie in dem in der Provinz Bozen gelegenen Gebiet des Nationalparks Stilfser Joch werden die in diesem Gesetz vorgesehenen Verwaltungsstrafen in Bezug auf die gesammelten Pilze über die erlaubte Menge hinaus um 50 Prozent erhöht. 4. Wer sich weigert, auf entsprechende Aufforderung hin tragbare Behälter, die nicht als persönliche Gegenstände anzusehen sind, zur Kontrolle zu öffnen, wird mit einer Geldbuße von 161 Euro bestraft. 5. Weigert sich jemand, auf entsprechende Aufforderung hin, die Pilze in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen für die Einziehung abzugeben, so wird die allfällige Geldbuße für jede in diesem Gesetz vorgesehene Übertretung auf das Zweifache angehoben; in diesem Falle wird die Menge der widerrechtlich gesammelten Pilze von der Aufsichtsperson geschätzt. Die eingezogenen Pilze werden nach Ausstellung einer Empfangsbestätigung Wohlfahrts- und Fürsorgeeinrichtungen übergeben. Bestehen Zweifel über die Essbarkeit der eingezogenen Pilze, sind die Aufsichtspersonen berechtigt, die Pilze zu vernichten. 6. Mehrfachübertretungen bewirken eine Häufung der Verwaltungsstrafen. 7. Die Niederschriften über die Feststellung von Übertretungen laut diesem Gesetz werden dem Landesamt für Forstverwaltung übermittelt. L articolo 8 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18 Disciplina della raccolta die funghi a tutela degli ecosistemi vegetali recita: Art. 8 (Disposizioni per l'applicazione della presente legge) 1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge viene esercitata sui fondi ove possono crescere funghi e sulle strade adiacenti. Essa spetta al Corpo forestale provinciale e al personale della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio. 2. Ai fini dell'accertamento della quantità giornaliera di cui è ammessa la raccolta ai sensi della presente legge, per persona responsabile dell'infrazione si intende esclusivamente quella detentrice dei funghi e, nei casi di un minore o di un incapace, la persona che esercita sui medesimi la vigilanza. 3. Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali, nei siti Natura 2000 e nell area del Parco Nazionale dello Stelvio sita in provincia di Bolzano le sanzioni previste dalla presente legge, relative alla quantità di funghi raccolti oltre a quella consentita, sono aumentate del 50 per cento. 4. Chiunque, a formale intimazione, opponga rifiuto al controllo dei contenitori portatili non considerati oggetti personali soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 161 euro. 5. In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare i funghi raccolti per la confisca nei casi previsti dalla legge, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le singole fattispecie dalla presente legge è raddoppiata, previa stima da parte dell'agente accertatore della quantità di funghi detenuti. I funghi confiscati vengono consegnati, previo rilascio di una ricevuta, ad istituti di beneficenza o di assistenza. In caso di dubbia commestibilità, i funghi confiscati possono essere distrutti dagli agenti accertatori. 6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge sono cumulabili. 7. I verbali di accertamento delle infrazioni di cui alla presente legge sono trasmessi all'ufficio provinciale Amministrazione forestale. Anmerkungen zum Artikel 35: Note all articolo 35:

79 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Der Artikel 18-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, lautet wie folgt: 1. Bei der Landesverwaltung wird ein Fonds mit der Bezeichnung "Landschaftsfonds" errichtet, der zur Förderung von Vorhaben zur Erreichung der nachfolgend angeführten Ziele beitragen soll: a) die biologische und strukturelle Vielfalt der Landschaft und Natur langfristig zu erhalten, wiederherzustellen oder zu fördern, b) die Natur- und Kulturlandschaft und deren Strukturelemente zu schützen, zu pflegen, langfristig zu erhalten, wiederherzustellen oder weiterzuentwickeln, c) Bodennutzungs- und Bewirtschaftungsformen mit ökologisch wertvoller Funktion zu sichern und zu fördern, d) schutzwürdige Ensembles zu pflegen, zu erhalten, zu erneuern oder wiederherzustellen, e) Arten- und Lebensraumschutz auf lokaler Ebene sowie Flächenankäufe seitens der öffentlichen Hand zu Naturschutzzwecken zu fördern, f) Besucherlenkungsmaßnahmen im Bereich von Schutzgebieten, die Errichtung von Themenwegen und Naturlehrpfaden sowie Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Baukultur zu fördern. L articolo 18-bis comma 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recita: 1. Presso l'amministrazione provinciale è istituito un fondo denominato "fondo del paesaggio", il quale contribuisce alla promozione di iniziative dirette alla realizzazione dei seguenti obiettivi: a) la conservazione a lungo termine, il ripristino e la promozione della biodiversità nonché della varietà strutturale del paesaggio e della natura; b) la tutela, la cura, la conservazione a lungo termine, il ripristino ovvero lo sviluppo del paesaggio naturale e culturale e dei suoi elementi strutturali; c) la conservazione e la promozione di forme di uso e di gestione del territorio aventi valore ecologico; d) la cura, il rinnovo, la conservazione, ovvero il ripristino di insiemi meritevoli di tutela; e) la tutela delle specie e degli habitat naturali a livello locale nonché gli acquisti di superfici da parte di enti pubblici ai fini di tutela naturalistica; f) la gestione die flussi turistici nei territori soggetti a tutela, la realizzazione di sentieri tematici e naturalisticodidattici e gli interventi di sensibilizzazione in materia di tutela della natura e del paesaggio nonché della cultura edilizia. Anmerkungen zum Artikel 36: Note all articolo 36: Das Landesgesetz vom 28. Juni 1972, Nr. 13, enthält Bestimmungen über den Schutz der Alpenflora. Das Landesgesetz vom 13. August 1973, Nr. 27, enthält Vorschriften zum Schutze der Fauna. Das Landesgesetz vom 12. August 1977, Nr. 33, enthält Bestimmungen über den Abbau von Mineralien und Fossilien. La legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13, contiene Norme per la protezione della flora alpina. La legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, contiene Norme per la protezione della fauna. La legge provinciale 12 agoto 1973, n. 27, contiene la Disciplina per l'estrazione di minerali e fossili.

80 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 12. April 2010, Nr. 131/34.2 Zwangsauflösung durch eine behördliche Maßnahme der "Expertbau Gen.", im Sinne des Artikels 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 12 aprile 2010, n. 131/34.2 Scioglimento per atto dell autorità della cooperativa "Expertbau soc.coop.", ai sensi dell art septiesdecies del Codice Civile Der Landesrat für Innovation, Informatik, Arbeit, Genossenschaften, Finanzen und Haushalt hat folgende Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte und Tatsachen zur Kenntnis genommen: Der Artikel 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches sieht vor, dass die Aufsichtsbehörde eine Genossenschaft auflösen kann, falls diese für zwei aufeinander folgende Jahre die Jahresbilanz nicht hinterlegt oder keine Verwaltungsakte durchgeführt hat; Das Gesetz vom 17. Juli 1975, Nr. 400, regelt die Bestimmungen im Bereich der Vereinheitlichung und Beschleunigung des Verfahrens der Zwangsliquidierung der genossenschaftlichen Körperschaften; Die Artikel 34 und 36 des Regionalgesetzes vom 9. Juli 2008, Nr. 5 Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften sehen die Zwangsauflösung einer genossenschaftlichen Körperschaft in Anwendung der nationalen Gesetzgebung vor; Die Landesregierung hat mit Beschluss vom , Nr. 2893, die Durchführung der Maßnahmen im Zusammenhang mit den genossenschaftlichen Körperschaften, welche vom Regionalgesetz vom 9. Juli 2008, Nr. 5, der Provinz oder der Landesregierung übertragen worden sind, mit Ausnahme jener allgemeiner Natur, den Mitgliedern der Landesregierung übertragen und zwar gemäß den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen, wie sie kraft der vom Landeshauptmann im Sinne des Artikels 52, Absatz 3 des Autonomiestatutes vorgenommenen Aufgabenaufteilung entsprechen; Aus dem Bericht über die außerordentliche Revision der Genossenschaft Expertbau, mit Sitz in Bozen, Mazziniplatz, Nr , gegründet am 26. Mai 2004, welcher beim Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens am L assessore all innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti: L art septiesdecies del Codice Civile prevede che l autorità di vigilanza può sciogliere le società cooperative che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione; La legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi; Gli artt. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi, prevedono lo scioglimento di un ente cooperativo per atto dell autorità in applicazione della normativa nazionale; La Giunta Provinciale ha delegato con deliberazione dd , n. 2893, l assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla Provincia od alla Giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti della Giunta provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal Presidente della Provincia, ai termini dell art. 52, comma 3 dello statuto di autonomia; Dalla relazione di revisione straordinaria della cooperativa Expertbau, con sede a Bolzano, Piazza Mazzini, n , costituita il 26 maggio 2004, la quale è stata inoltrata all Ufficio provinciale Sviluppo della Cooperazione il ,

81 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ , Prot. Nr /16562 eingereicht wurde, geht folgendes hervor: a) die Genossenschaft hat für mehr als zwei aufeinander folgende Jahre weder die Jahresabschlüsse hinterlegt, noch wurde irgendeine Verwaltungstätigkeit ausgeübt; b) die Genossenschaft ist nicht in der Lage das statutarische Genossenschaftsziel zu erreichen, c) die Revision wurde in der Zeitspanne vom bis durchgeführt; prot. n /16562 emerge quanto segue: a) la cooperativa non ha provveduto a depositare per oltre due anni consecutivi i bilanci d esercizio né ha compiuto atti di gestione; b) la cooperativa non si trova nelle condizioni di raggiungere lo scopo sociale stabilito dallo statuto; c) la revisione straordinaria è stata eseguita nel periodo dal al ; Die oben angeführten Unregelmäßigkeiten ermöglichen die Zwangsauflösung der Genossenschaft gemäß Artikel 2545-septesdecies des Zivilgesetzbuches; Es bestehen keine zu regelnde Vermögensverhältnisse über das vom Gesetz für die Ernennung eines Liquidationskommissärs vorgesehene Ausmaß; Das Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens 34.2 hat mit Schreiben Prot. Nr vom die oben genannte Genossenschaft über die Einleitung des Verfahrens für die Zwangsauflösung benachrichtigt; der Genossenschaft wurde dabei eine Frist von fünfzehn Tagen erteilt, um eventuelle Einwände einzureichen. Die Präsidentin der Genossenschaft Expertbau hat mit Einschreiben vom 22. Februar 2010, Prot. Nr / ihre Einwände eingereicht, wobei sie nicht auf die im obgenannten Bericht über die außerordentliche Revision festgestellten Mängel eingeht und u.a. selbst angibt, dass die Genossenschaft nie aktiviert wurde. Das Landesamt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens hat mit Schreiben Prot. Nr vom seine Gegenäußerungen vorgebracht, aus diesen geht hervor, dass die eingereichten Einwände als nicht stichhaltig befunden und daher abgelehnt sind. Aufgrund der verfügbaren Unterlagen sind für Genossenschaft Expertbau, mit Sitz in Bozen, Mazziniplatz, Nr (Steuernummer ) die Voraussetzungen für die Auflösung im Verwaltungswege im Sinne des Artikels septesdecies des Zivilgesetzbuches ohne Ernennung des Liquidationskommissärs gegeben. und Le irregolarità sopra elencate consentono lo scioglimento della cooperativa per atto dell autorità ai sensi dell articolo 2545-septesdecies del Codice Civile; Non sussistono attività patrimoniali da regolare in misura superiore a quanto stabilito dalla legge per la nomina di un commissario liquidatore; L Ufficio sviluppo della cooperazione 34.2 ha con propria lettera prot. n del avvisato la sopraccitata cooperativa dell avvio del procedimento di scioglimento per atto dell autorità, dando nel contempo quindici giorni alla stessa per presentare eventuali osservazioni. La Presidente della cooperativa Expertbau, con lettera raccomandata del 22 febbraio 2010, prot. n / ha presentato le proprie osservazioni senza però prendere posizione sulle irregolarità contestate nel verbale di revisione straordinaria su menzionato e ammettendo che la cooperativa non è mai stata attivata. Con lettera prot. n del , l Ufficio provinciale Sviluppo della Cooperazione ha formulato le proprie controdeduzioni, dalle quali risulta che le osservazioni presentate non sono sufficientemente motivate e vengono pertanto respinte. in base alla documentazione disponibile, si ravvisano gli estremi per lo scioglimento per atto dell autorità della cooperativa Expertbau, con sede a Bolzano in Piazza Mazzini (C.F ) ai sensi dell articolo 2545-septesdecies del Codice Civile, senza provvedere alla nomina del commissario liquidatore. e

82 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ verfügt decreta 1) aus den in den Prämissen erwähnten Gründen, die Genossenschaft Expertbau, mit Sitz in Bozen, Mazziniplatz, Nr (Steuernummer ) im Sinne des Artikels 2545-septesdecies des Zivilgesetzbuches ohne Ernennung des Liquidationskommissärs im Verwaltungswege aufzulösen, da keine Vermögensverhältnisse über das vom Gesetz vorgesehene Ausmaß zu regeln sind. 2) Gegen dieses Dekret kann ab Veröffentlichung desselben bei der zuständigen gerichtlichen Behörde Rekurs eingereicht werden. 3) Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Republik und im Amtsblatt der Region veröffentlicht. 4) Innerhalb 30 Tagen ab Veröffentlichung dieses Dekrets können Gläubiger oder andere interessierte Personen an das Landesamt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens begründeten Antrag auf Ernennung eines Liquidationskommissärs stellen. 1) di disporre, per i motivi elencati in premessa, lo scioglimento per atto dell autorità della cooperativa Expertbau, con sede a Bolzano in Piazza Mazzini, n (C.F ) ai sensi dell art septesdecies del Codice Civile, senza provvedere alla nomina del commissario liquidatore, non essendovi attività patrimoniali da regolare in misura superiore a quanto stabilito dalla legge. 2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l autorità giudiziaria competente, dalla data di pubblicazione. 3) Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale delle Regione. 4) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all Ufficio provinciale per lo Sviluppo della Cooperazione. DER LANDESRAT FÜR INNOVATION, INFORMATIK, ARBEIT, GENOSSENSCHAFTEN, FINANZEN UND HAUSHALT DR. ING. ROBERTO BIZZO L ASSESSORE ALL INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE, FINANZE E BILANCIO DOTT. ING. ROBERTO BIZZO

83 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 15. April 2010, Nr. 134/34.2 Ersetzung des Liquidators der Genossenschaft Waterevents società cooperativa sociale" in Liquidation, mit Sitz in Meran, Petrarcastrasse, Nr. 15, gemäß Art octiesdecies des Zivilgesetzbuches Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 15 aprile 2010, n. 134/34.2 Sostituzione del liquidatore della cooperativa Waterevents società cooperativa sociale", in liquidazione, con sede a Merano, via Petrarca, n. 15, ai sensi dell'art octiesdecies del Codice Civile Der Landesrat für Innovation, Informatik, Arbeit, Genossenschaften, Finanzen und Haushalt hat folgende Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte und Tatsachen zur Kenntnis genommen: Der Artikel 2545-octiesdecies des Zivilgesetzbuches sieht im Falle schwerer Unregelmäßigkeiten oder zu langer Verzögerung der Abwicklung der Liquidation einer genossenschaftlichen Körperschaft vor, dass die Verwaltungsstruktur die Liquidatoren durch andere ersetzen kann; Die Artikel 34 und 37 des Regionalgesetzes vom 9. Juli 2008, Nr. 5, Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften regeln die Ersetzung der Liquidatoren; Die Landesregierung hat mit Beschluss vom , Nr. 2893, die Durchführung der Maßnahmen im Zusammenhang mit den genossenschaftlichen Körperschaften, welche vom Regionalgesetz vom 9. Juli 2008, Nr. 5, der Provinz oder der Regionalregierung übertragen worden sind, mit Ausnahme jener allgemeiner Natur, den Mitgliedern der Landesregierung übertragen und zwar gemäß den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen, wie sie kraft der vom Landeshauptmann im Sinne des Artikels 52, Absatz 3 des Autonomiestatutes vorgenommenen Aufgabenaufteilung entsprechen; Die außerordentliche Mitgliederversammlung der Genossenschaft Waterevents società cooperativa sociale hat am beschlossen, die Genossenschaft aufzulösen und diese in Liquidation zu versetzen. Die Mitgliederversammlung hat Herrn Huber Harald als Liquidator ernannt; Die Revisionsbehörde, Confcooperative Bolzano, hat mit dem am , Prot. Nr /51332 eingetroffenen Schreiben der Auf- L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti: L art octiesdecies del Codice Civile prevede, che in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori; Gli artt. 34 e 37 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi, regolano la sostituzione dei liquidatori; La Giunta Provinciale con deliberazione dd , n. 2893, ha delegato l assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla Provincia od alla Giunta regionale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti la Giunta Provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal Presidente della Provincia, ai termini dell art. 52, comma 3, dello statuto di autonomia; L assemblea straordinaria dei soci della cooperativa Waterevents soc. coop. sociale ha deliberato in data lo scioglimento e messa in liquidazione della cooperativa, nominando quale liquidatore il Sig. Huber Harald; Con nota pervenuta il , prot. n /51332 l autorità di revisione, Confcooperative Bolzano, ha proposto all autorità di vigilanza

84 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ sichtsbehörde die Ersetzung des Liquidators der Genossenschaft Waterevents società cooperativa sociale vorgeschlagen; aus dem Revisionsbericht vom gehen schwerwiegende Unregelmäßigkeiten in der Führung der Liquidation hervor; es wurden die ordentlichen Operationen wie die Hinterlegung von zwei Bilanzen und die fehlende Bearbeitung und Erneuerung der Buchhaltung mit den entsprechenden Steuererklärungen nicht durchgeführt, weshalb die Einleitung der Ersetzung des Liquidators der Genossenschaft notwendig erscheint; Aufgrund der verfügbaren Unterlagen sind die Voraussetzungen für die Ersetzung des Liquidators der genannten Genossenschaft gemäß Artikel 2545-octiesdecies des Zivilgesetzbuches gegeben. und verfügt 1) aus den in den Prämissen erwähnten Gründen die Ersetzung des Liquidators der Sozialgenossenschaft Waterevents società cooperativa sociale, in Liquidation, mit Sitz in Meran, Petrarcastrasse, Nr. 15, (Mehrwertsteuernummer ), im Sinne von Artikel 2545-octiesdecies des Zivilgesetzbuches in geltender Fassung, zu verfügen; 2) den Liquidator in der Person von Dr. Luciano Santoro mit Büro in Bozen, Alte-Mendel- Straße, 3, zu ernennen. 3) Gegen dieses Dekret kann ab Veröffentlichung desselben bei der zuständigen gerichtlichen Behörde Rekurs eingereicht werden. 4) Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. l adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore della cooperativa Waterevents società cooperativa sociale ai sensi dell art octiesdecies del codice civile; dal rapporto di revisione del emergono gravi irregolarità nella conduzione della liquidazione; non sono state compiute le operazioni ordinarie quali i depositi di due bilanci e la mancata tenuta e aggiornamento della contabilità, con le relative dichiarazioni fiscali, tali da ritenere necessaria l adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore della cooperativa; in base alla documentazione disponibile, si ravvisano gli estremi per la sostituzione del liquidatore ai sensi dell art octiesdecies del Codice Civile della cooperativa in oggetto. decreta 1) di disporre, per i motivi citati in premessa, la sostituzione del liquidatore della cooperativa sociale Waterevents società cooperativa sociale, in liquidazione (P.I ), con sede a Merano, via Petrarca, n. 15, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt octiesdecies del Codice Civile e successive modifiche; 2) di disporre la nomina del liquidatore nella persona del dott. Luciano Santoro, con ufficio a Bolzano, via della Mendola, 3. 3) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l autorità giudiziaria competente, dalla data di pubblicazione. 4) Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Regione. DER LANDESRAT FÜR INNOVATION, INFORMATIK, ARBEIT, GENOSSENSCHAFTEN, FINANZEN UND HAUSHALT L ASSESSORE ALL INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPE- RATIVE, FINANZE E BILANCIO DOTT. ING. ROBERTO BIZZO

85 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 29. April 2010, Nr. 149/34.0 Maßnahmen zur Förderung des weiblichen Unternehmertums - Widerruf von Darlehen aus dem Rotationsfonds - Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 9 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 29 aprile 2010, n. 149/34.0 Interventi per la promozione dell imprenditoria femminile - Revoca di finanziamenti dal fondo di rotazione - Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 Es wird folgendes vorausgeschickt Punkt 1 des verfügenden Teiles des Beschlusses der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2892, sieht die Übertragung von Befugnissen gemäß Art. 2, Absätze 4 und 6, des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, vor. Das Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4, in geltender Fassung, regelt Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft. Das Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 9, sieht die Errichtung von Rotationsfonds zur Wirtschaftsförderung vor. Der Beschluss der Landesregierung Nr vom in geltender Fassung legt die Richtlinien zum Landesgesetz vom , Nr. 4, Maßnahmen des Landes Süditrol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft fest. Die Dekrete Nr. 31/13 vom , Nr. 173/13 vom , Nr. 203 vom , Nr vom , Nr. 2053/5.5 vom , Nr. 2172/5.5 vom und Nr. 2114/5.5 vom genehmigen die Abkommen zwischen der Autonomen Provinz Bozen und den Kreditanstalten Investitionsbank Trentino- Südtirol AG, Raiffeisen-Zentralkasse Südtirol AG, Südtiroler Sparkasse AG, Südtiroler Volksbank Gen.m.b.H, Banca Nazionale del Lavoro AG, Bank für Trient und Bozen AG und UniCredit Banca AG. Die Beschlüsse der Landesregierung Nr. 7584, 7585 und 7586 vom legen die Modalitäten und die Kriterien für den Zugang zum Rotationsfonds im Sinne von Artikel 3 des Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 9, Errichtung von Rotationsfonds zur Wirtschaftsförderung, fest. Si premette quanto segue: Il punto 1 del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale del 14 dicembre 2009, n prevede la delega di funzioni ai sensi dell art. 2 - commi 4 e 6 della Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. La legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche disciplina gli interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell economia. La legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 prevede la costituzione di fondi di rotazione per l incentivazione delle attività economiche. La deliberazione della Giunta provinciale determina i criteri per l applicazione della legge provinciale , n. 4, Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell economia. I decreti del Presidente della Provincia n. 31/13 dd , n. 173/13 dd , n. 203 dd , n dd , n. 2053/5.5. dd , n. 2172/5.5 dd e n. 2114/5.5 dd approvano le convenzioni tra la Provincia Autonoma di Bolzano e gli Istituti di credito Mediocredito Trentino Alto Adige SpA, Cassa Centrale Altoatesina Raiffeisen SpA, Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, Banca Popolare dell Alto Adige Soc.Coop. a r.l., Banca Nazionale del Lavoro SpA, Banca di Trento e Bolzano Spa e UniCredit Banca SpA. Le deliberazioni della Giunta provinciale n. 7584, 7585 e 7586 del , determinano le modalità ed i criteri per l accesso al fondo di rotazione, ai sensi dell art. 3 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 Costituzione di fondi di rotazione per l incentivazione delle attività economiche.

86 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Die in der Anlage A angeführten Unternehmen erfüllen nicht mehr die Voraussetzungen zum Erhalt des Darlehens; die genehmigten Finanzierungen sind daher zu widerrufen. Dies vorausgeschickt, verfügen der Landesrat für Innovation, Forschung und Genossenschaften, Informatiionstechnik, Arbeit, Finanzen und Haushalt und der Landesrat für Landwirtschaft, Tourismus, Grundbuch und Kataster sowie der Landesrat für Handwerk, Industrie, Handel, Mobilität und Personal: Le imprese indicate nell allegato A rispettivamente non hanno più i requisiti per l ottenimento dei finanziamenti e quindi gli stessi sono da revocare. Ciò premesso, l Assessore all Innovazione, Ricerca e Cooperative, Informatica, Lavoro, Bilancio e Finanze e l Assessore all'agricoltura, Turismo, Libro Fondiario e Catasto nonché l Assessore all Artigianato, Industria, Commercio, Mobilità e Personale decretano 1) die in der Anlage A, welche Bestandteil dieses Dekretes ist, angeführten Darlehen aus den darin angeführten Gründen zu widerrufen und die entsprechenden Darlehen, wo vorgesehen, zurückzuverlangen. 1) di revocare i finanziamenti di cui all allegato A, parte integrante del presente decreto, per i motivi ivi indicati e di richiedere la restituzione ove previsto. Das vorliegende Dekret ist endgültig und kann bei der zuständigen Gerichtsbehörde angefochten werden. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region Trentino - Südtirol veröffentlicht. Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo che può essere impugnato dinanzi all autorità giudiziaria competente. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige DER LANDESRAT FÜR INNOVATION, FORSCHUNG UND GENOSSENSCHAFTEN, INFORMATIK, ARBEIT, FINANZEN UND HAUSHALT L ASSESSORE ALL INNOVAZIONE, RICERCA E COOPERATIVE, INFORMATICA, LAVORO, BILANCIO E FINANZE DR. ING. ROBERTO BIZZO DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT, TOURISMUS, GRUNDBUCH UND KATASTER L ASSESSORE ALL AGRICOLTURA, TURISMO, LIBRO FONDIARIO E CATASTO HANS BERGER DER LANDESRAT FÜR HANDWERK, INDUSTRIE, HANDEL, MOBILITÄT UND PERSONAL L ASSESSORE ALL ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO, MOBILITÀ E PERSONALE DR. THOMAS WIDMANN

87 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Anlage/Allegato A Akt Nr. Begünstigtes Unternehmen Dekret Finanzierung Quote Land Bemerkung Atto n. Impresa beneficiaria Decreto Finanziamento Quota provinciale Nota FF61/09 Mignon OHG/SNC d. Sosic Di Paolo 71/34.0 Am wurde ein neuer Gesellschafter an Stelle einer Gesellschafterin in das S. & Arena C. vom/del Unternehmen aufgenommen. Dadurch sind die Voraussetzungen für die Gewährung des Meinhardstraße/Via Mainardo, /03/2010 Darlehens nicht mehr gegeben, da nun ein geringerer Anteil der Mitglieder als der , ,00 vorgeschriebene Frauen sind (60 Prozent). Meran/Merano In data è stato nominato un nuovo socio al posto di una socia. Non sussistono più i requisiti per l'approvazione del finanziamento in quanto la società risulta ora costituita da una percentuale inferiore a quella richiesta (60 per cento). FF80/09 Brilla Star d. Medan Diana Ramona 71/34.0 Das Unternehmen hat die Tätigkeit am aufgelassen. St. Jakob/ Via San Giacomo, 109 vom/del La ditta ha cessato l'attività in data , ,00 Leifers/Laives 04/03/ SUMME/TOTALE ,00 Es wird bescheinigt, dass die oben angeführten Widerrufe in Anwendung des Landesgesetzes vom , Nr. 4 "Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft" -Maßnahmen zur Förderung des weiblichen Unternehmertums, Wettbewerbes auf der Grundlage der mit Beschluss der Landesregierung Nr vom festgelegten Kriterien in geltender Fassung erfolgen. Si attesta che le suindicate revoce sono previste ai sensi della legge provinciale , n. 4 " Interventi della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige per il sostegno dell'economia" - Interventi per la promozione dell'imprenditoria femminile, Bando , secondo i criteri applicativi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n del e successive modifiche. IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE DER ABTEILUNGSDIREKTOR Dr. Maurizio Bergamini Riccobon

88 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 3. Mai 2010, Nr. 250/19.3 Ersetzung eines Mitglieds des Landeskomitees des Nationalinstituts für Soziale Fürsorge (NISF) Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 3 maggio 2010, n. 250/19.3 Sostituzione di un membro del Comitato Provinciale dell Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) DER ABTEILUNGSDIREKTOR nimmt Einsicht in den Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, welcher unter Punkt 27, Ziffer a) vorsieht, dass die Ernennung der Mitglieder von Kommissionen für Prüfungen, Kollaudierungen und Abnahmen, sowie von anderen Kollegialorganen, soweit nicht bereits mit Gesetz, Verordnung oder Verwaltungsmaßnahme delegiert, mit Ausnahme der Beratungsorgane und - kollegien der Landesregierung den jeweils zuständigen Abteilungsdirektoren übertragen wird; in den Beschluss der Landesregierung vom 18. Jänner 2010, Nr. 56, mit welchem das Landeskomitee des Nationalinstituts für Soziale Fürsorge (NISF) neu eingesetzt wurde; in das Ansuchen des Generalsekretärs der Gewerkschaftsorganisation SGBCISL, Dr. Michele Buonerba, vom , mit dem die Ersetzung von Herrn Erich Holzer (dt.) mit Herrn Walter Gasser im Landeskomitee des Nationalinstituts für Soziale Fürsorge (dt.) beantragt wird; stellt fest, dass die Voraussetzungen für die Ersetzung des Mitgliedes Erich Holzer (dt.) durch Walter Gasser (dt.), bestehen; verfügt 1. Walter Gasser (dt.) ist als Mitglied des Landeskomitees des Nationalinstituts für Soziale Fürsorge (NISF) an Stelle von Erich Holzer (dt.) ernannt. 2. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. DER ABTEILUNGSDIREKTOR IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE presa visione della delibera della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, che prevede al punto 27, lettera a) che la nomina dei membri delle commissioni per esami e collaudi, così come altri organi collegiali, in quanto non già delegata da leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi, ad eccezione degli organi collegi di consultazione della Giunta provinciale sono delegati ai direttori di ripartizione competenti in materia; della delibera della Giunta Provinciale 18 gennaio 2010, n. 56, in base alla quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale dell Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (NISF); della richiesta del segretario generale dell Organizzazione Sindacale SGBCISL, Dr. Michele Buonerba del intesa ad ottenere la sostituzione del membro del Comitato Provinciale dell Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) signor Erich Holzer (ted.) con signor Gasser Walter (ted.); considerato che sussistono i presupposti per la sostituzione di Erich Holzer (ted) come membro con Walter Gasser (ted); dispone 1. Walter Gasser (ted.) è nominato membro del Comitato Provinciale dell Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) in sostituzione di Erich Holzer (ted.) 2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE DR. HELMUTH SINN

89 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 6. Mai 2010, Nr. 441/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Pfalzen, Pfalzen (BZ) Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 6 maggio 2010, n. 441/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Falzes, Falzes (BZ) DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: IL DIRETTORE D UFFICIO GESTIONE RIFIUTI ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluß des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Pfalzen in geltender Fassung; di Falzes e successive modifiche ed integrazioni; Regolamento del centro di riciclaggio del Comune Dekret Nr. 173 vom 24/03/2009 betreffend ZWI- Decreto n. 173 del 24/03/2009 concernente DE- SCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG POSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RI- (R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GE- SERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI FÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E SONDERABFÄLLEN NON Ansuchen vom 29/04/2010 Domanda dd. 29/04/2010 eingereicht von der inoltrata dal GEMEINDE PFALZEN COMUNE DI FALZES mit rechtlichem Sitz in Pfalzen (BZ) con sede legale in Falzes (BZ) Rathausplatz 1 Piazza del Municipio 1 und e ermächtigt autorizza die il GEMEINDE PFALZEN COMUNE DI FALZES mit rechtlichem Sitz in con sede legale in Pfalzen (BZ) Falzes (BZ) Rathausplatz 1 Piazza del Municipio 1 bis 31/12/2015 fino al 31/12/2015 mit Ermächtigungsnummer: 3284 con numero d'autorizzazione: 3284

90 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND AN- SAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten: Abfallkodex: Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Metall Abfallkodex: Abfallart: Verbundverpackungen Abfallkodex: * Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Abfallkodex: Abfallart: Altreifen Abfallkodex: * Abfallart: Bleibatterien Abfallkodex: Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Papier und Pappe/Karton Abfallkodex: Abfallart: Glas Abfallkodex: * Abfallart: Lösemittel Abfallkodex: * Abfallart: Laugen Abfallkodex: * Abfallart: Fotochemikalien Abfallkodex: * Abfallart: Pestizide ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti: Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: carta e cartone Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vetro Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: solventi Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: pesticidi

91 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Abfallkodex: * Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Speiseöle und -fette Abfallkodex: * Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter , oder fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter und fallen Abfallkodex: Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter , und Abfallkodex: Abfallart: Kunststoffe Abfallkodex: Abfallart: Metalle Abfallkodex: Abfallart: kompostierbare Abfälle Abfallkodex: Abfallart: Sperrmüll Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci , o nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci e , contenenti componenti pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti , e Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: plastica Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: metallo Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Ort der Zwischenlagerung: Recyclinghof der Gemeinde Pfalzen Sede di stoccaggio: Centro di Riciclaggio del Comune di Pfalzes

92 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den mit Gutachten des Amtes für UVP Prot. Nr /821 vom genehmigten Projekt aufgestellt werden. 2. Die Bestimmungen der Betriebsordnung i.g.f. des Recyclinghofes der Gemeinde Pfalzen müssen eingehalten werden. 3. Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof ist verboten. 4. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 5. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 6. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 7. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 8. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom einzureichen. 9. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom , sind die Vorschriften der Artikel 7 und 8 dieser Ermächtigung anzuwenden. 1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nel progetto approvato con parere favorevole dell Ufficio VIA prot. nr /821 del Le disposizioni dell attuale regolamento del centro di riciclaggio del Comune di Falzes devono essere rispettate. 3. È vietata l accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani. 4. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 5. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 6. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti. 7. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 8. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/ Fino all entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M , continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 7 e 8 della presente autorizzazione.

93 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr vom beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der Grünen Abfalliste laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 173 vom 24/03/ Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell Elenco verde di cui all allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Il presente decreto sostituisce il decreto n. 173 del 24/03/2009. DER AMTSDIREKTOR IL DIRETTORE D UFFICIO DR. GIULIO ANGELUCCI

94 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 10. Mai 2010, Nr. 457/29.6 Ansammlung (R13) von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Bauhof der Gemeinde Ahrntal, Ahrntal (BZ) Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 10 maggio 2010, n. 457/29.6 Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non - cantiere comunale del Comune di Valle Aurina, Valle Aurina (BZ) DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: IL DIRETTORE D UFFICIO GESTIONE RIFIUTI ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Protokoll zum Lokalaugenschein vom , Prot. Nr ; Dekret Nr. 811 vom 11/11/2008 betreffend AN- SAMMLUNG (R13) VON NICHT GEFÄHRLI- CHEN SONDERABFÄLLEN Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Protocollo di sopralluogo del , prot. n ; Decreto n. 811 del 11/11/2008 concernente MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI Ansuchen vom 20/04/2010 Domanda dd. 20/04/2010 eingereicht von inoltrata dal GEMEINDE AHRNTAL COMUNE DI VALLE AURINA mit rechtlichem Sitz in AHRNTAL (BZ) con sede legale in VALLE AURINA (BZ) STEINHAUS 96 CADIPIETRA 96 und e ermächtigt autorizza die il GEMEINDE AHRNTAL COMUNE DI VALLE AURINA mit rechtlichem Sitz in con sede legale in AHRNTAL (BZ) VALLE AURINA (BZ) STEINHAUS 96 CADIPIETRA 96 bis 31/05/2011 fino al 31/05/2011 mit Ermächtigungsnummer: 3287 con numero d'autorizzazione: 3287

95 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ zur ANSAMMLUNG (R13) der unten angeführten Abfallarten und Mengen: ad effettuare MESSA IN RISERVA (R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità: Abfallkodex: * Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- Schmieröle Menge: 0,2 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Menge: 10 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Metall Menge: 5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Verbundverpackungen Menge: 2 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Papier und Pappe/Karton Menge: 4 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Glas Menge: 8 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Speiseöle und -fette Menge: 2,5 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: Metalle Menge: 120 t/jahr Abfallkodex: Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle Menge: 10 t/jahr und Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Quantitá: 0,2 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Quantitá: 10 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Quantitá: 5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi Quantitá: 2 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: carta e cartone Quantitá: 4 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vetro Quantitá: 8 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari Quantitá: 2,5 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: metallo Quantitá: 120 t/anno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati Quantitá: 10 t/anno Ort der Zwischenlagerung: Wertstoffsammelstelle bei Bauhof in Steinhaus Nr. 12/C 1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den Planunterlagen zum Ansuchen vom 20/04/2010 aufgestellt werden. 2. Es darf lediglich Restmüll (EAK ) in einer Menge von max 10t/a an der Wertstoffsammelstelle angesammelt werden, welcher über die öffentliche Sammlung angeliefert wird. Die Annahme und Ansammlung von Restmüll, welcher von privaten Haushalten oder Betrieben angeliefert wird, ist nicht erlaubt. Sede di stoccaggio: Stazione di raccolta presso il cantiere Comunale Cadipietra n. 12/C 1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda dd. 20/04/ Può essere accettato e messo in riserva presso la stazione di raccolta solamente il rifiuto solido urbano (CER ) conferito dal servizio di raccolta pubblica per un quantitativo di max 10t/a. L accettazione e la messa in riserva di rifiuti solidi urbani conferiti direttamente da unità domestiche e/o da imprese non è consentita.

96 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 4. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 5. Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 6. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 7. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom einzureichen. 8. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom , sind die Vorschriften der Artikel 6 und 7 dieser Ermächtigung anzuwenden. 9. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr vom beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der Grünen Abfalliste laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 4. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti pressi l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 5. Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimenti, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni Secondo le normative vigenti. 6. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 7. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/ Fino all entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M , continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 6 e 7 della presente autorizzazione. 9. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell Elenco verde di cui all allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.

97 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. 10. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 811 vom 11/11/2008 Il presente decreto sostituisce il decreto n. 811 del 11/11/2008 DER AMTSDIREKTOR IL DIRETTORE D UFFICIO DR. GIULIO ANGELUCCI

98 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 10. Mai 2010, Nr. 458/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Schadstoffsammelstelle bei Deponie Col Maladet in Abtei, Bezirksgemeinschaft Pustertal Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 10 maggio 2010, n. 458/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro raccolta rifiuti speciali presso discarica Col Maladet nel Comune di Badia, Comunità Comprensoriale Val Pusteria, Brunico (BZ) DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT IL DIRETTORE D UFFICIO GESTIONE RIFIUTI hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluß des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Protokoll Bauabnahme vom , Prot. Nr ; Bericht zum Endstand und Bestätigung über die ordnungsgemäße Bauausführung vom Bauleiter, Dr.Ing. Leopold Clara, vom ; Dekret Nr. 644 vom 16/09/2008 betreffend ZWI- SCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GE- FÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Protocollo di collaudo del , prot. nr ; Relazione sullo stato finale e dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori da parte del direttore dei lavori, Dr.Ing. Leopold Clara, del ; Decreto n. 644 del 16/09/2008 concernente DE- POSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RI- SERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON Ansuchen vom 20/04/2010 Domanda dd. 20/04/2010 eingereicht von der inoltrata dalla BEZIRKSGEMEINSCHAFT PUSTERTAL COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL PUSTERIA mit rechtlichem Sitz in Bruneck (BZ) con sede legale in Brunico (BZ) Dantestr. 2 Via Dante 2 und e

99 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ ermächtigt autorizza die la BEZIRKSGEMEINSCHAFT PUSTERTAL COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL PUSTERIA mit rechtlichem Sitz in Con sede legale in Bruneck (BZ) Brunico (BZ) Dantestr. 2 Via Dante 2 bis 30/08/2013 fino al 30/08/2013 mit Ermächtigungsnummer: 3288 con numero d'autorizzazione: 3288 zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND AN- SAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten: Abfallkodex: * Abfallart: quecksilberhaltige Abfälle Abfallkodex: * Abfallart: andere Reaktions- und Destillationsrückstände Abfallkodex: Abfallart: Abfälle a. n. g. Abfallkodex: * Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebeund Schmieröle auf Mineralölbasis ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti: Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: rifiuti contenenti mercurio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altri fondi e residui di reazione Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti non specificati altrimenti Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati Abfallkodex: * Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- Schmieröle Abfallkodex: * Abfallart: Heizöl und Diesel Abfallkodex: * Abfallart: Benzin und Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: olio combustibile e carburante diesel Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: petrolio Abfallkodex: * Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Abfallkodex: * Abfallart: Ölfilter Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio

100 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Abfallkodex: * Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter bis fallen Abfallkodex: Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter bis fallen Abfallkodex: * Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) Abfallkodex: * Abfallart: Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien Abfallkodex: * Abfallart: Bleibatterien Abfallkodex: * Abfallart: Ni-Cd-Batterien Abfallkodex: * Abfallart: Lösemittel Abfallkodex: * Abfallart: Säuren Abfallkodex: * Abfallart: Laugen Abfallkodex: * Abfallart: Fotochemikalien Abfallkodex: * Abfallart: Pestizide Abfallkodex: * Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Speiseöle und -fette Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci e Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci a Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: solventi Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: acidi Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: pesticidi Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari

101 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Abfallkodex: * Abfallart: Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: * Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter , oder fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter und fallen Abfallkodex: Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter , und Abfallkodex: Abfallart: sonstige Fraktionen a. n. g. Ort der Zwischenlagerung: Schadstofflager bei Abfalldeponie "Col Maladet" in der Gemeinde Abtei 1. Der Zutritt zu den beiden Schadstofflagern sowie die Einordnung der angelieferten Schadstoffe in den beiden Schadstofflagern darf ausschließlich von dafür befugtem Personal (Bsp. Deponieleiter) vorgenommen werden. 2. Die beiden Abflussrohre müssen entsprechend abgedichtet bzw. geschlossen werden um das Abfließen von Flüssigkeiten zu unterbinden. 3. Im Eingangsbereich der Schadstofflager ist ein geeignetes Hinweisschild mit Angabe sämtlicher, darin gelagerter Schadstoffe anzubringen. Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci , o nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci e , contenenti componenti pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti , e Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: altre frazioni non specificate altrimenti Sede di stoccaggio: Deposito rifiuti speciali presso discarica per rifiuti "Col Maladet" nel Comune di Badia 1. L accesso ai due depositi di rifiuti speciali cosí come il posizionamento dei rifiuti speciali conferiti nei due depositi deve avvenire e- sclusivamente dal personale incaricato (ad es. gestore discarica). 2. Entrambe le tubazioni di deflusso devono essere munite di guarnizioni e sigillate per impedire il deflusso di liquidi. 3. Presso l accesso del deposito rifiuti pericolosi deve essere collocata un idonea cartellonistica, indicante tutti i corrispondenti rifiuti pericolosi oggetti di deposito.

102 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 5. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 6. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 7. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 8. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom einzureichen. 9. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom , sind die Vorschriften der Artikel 7 und 8 dieser Ermächtigung anzuwenden. 10. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr vom beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonchè per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 5. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 6. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti. 7. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 8. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/ Fino all entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M , continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 7 e 8 della presente autorizzazione. 10. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell Elenco

103 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ /2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der Grünen Abfalliste laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. verde di cui all allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 644 vom 16/09/2008 Il presente decreto sostituisce il decreto n. 644 del 16/09/2008. DER AMTSDIREKTOR IL DIRETTORE D UFFICIO DR. GIULIO ANGELUCCI

104 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 10. Mai 2010, Nr. 461/29.6 Zwischenlagerung (D15), Austausch (R12) und Ansammlung (R13) für Dritte, Verwertung/Rückgewinnung (R3-R4) von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Wertstoffsammelstelle bei Abfalldeponie Kassetroyele in Toblach, Bezirksgemeinschaft Pustertal, Bruneck (BZ) Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 10 maggio 2010, n. 461/29.6 Deposito preliminare (D15), scambio (R12) e messa in riserva (R13) per conto terzi, riciclo/recupero (R3-R4) di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di raccolta presso discarica personale rifiuti Kassetroyele a Dobbiaco, Comunità Comprensoriale Val Pusteria, Brunico (BZ) DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLIWIRTSCHAFT hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: IL DIRETTORE D UFFICIO GESTIONE RIFIUTI ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Dekret Nr. 309 vom 21/05/2009 betreffend ZWI- SCHENLAGERUNG (D15), AUSTAUSCH (R12) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE, VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R3-R4) VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Decreto n. 309 del 21/05/2009 concernente DE- POSITO PRELIMINARE (D15), SCAMBIO (R12) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI, RICICLO/RECUPERO (R3-R4) DI RIFIU- TI URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON Ansuchen vom 20/04/2010 Domanda dd. 20/04/2010 eingereicht von inoltrata dalla BEZIRKSGEMEINSCHAFT PUSTERTAL COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL PUSTERIA mit rechtlichem Sitz in Bruneck (BZ) con sede legale in Brunico (BZ) Dantestr. 2 Via Dante 2 und e ermächtigt autorizza die la BEZIRKSGEMEINSCHAFT PUSTERTAL COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL PUSTERIA mit rechtlichem Sitz in con sede legale in Bruneck (BZ) Brunico (BZ) Dantestr. 2 Via Dante 2 bis 30/04/2014 fino al 30/04/2014

105 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ mit Ermächtigungsnummer: 3289 con numero d'autorizzazione: 3289 zur ZWISCHENLAGERUNG (D15), AUSTAUSCH (R12) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE, VERWERTUNG/ RÜCKGEWINNUNG (R3-R4) VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN der unten angeführten Abfallarten: Abfallkodex: Abfallart: Abfälle aus pflanzlichem Gewebe Abfallkodex: Abfallart: Metallabfälle Abfallkodex: Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Fluorchlorkohlenwasserstoffe, H-FCKW, H-FKW Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Holz Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Metall Abfallkodex: Abfallart: Verbundverpackungen Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Glas Abfallkodex: Abfallart: Eisenmetalle Abfallkodex: Abfallart: Nichteisenmetalle Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Abfallkodex: * Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter bis fallen ad effettuare il DEPOSITO PRELIMINARE (D15), SCAMBIO (R12) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI, RICICLO/RECUPERO (R3- R4) DI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPECIALI PE- RICOLOSI E NON dei sottoelencati tipi di rifiuti: Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: scarti di tessuti vegetali Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti metallici Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: clorofluorocarburi, HCFC, HFC Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci e

106 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Abfallkodex: Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter bis fallen Abfallkodex: Abfallart: Holz Abfallkodex: Abfallart: Glas Abfallkodex: Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing Abfallkodex: Abfallart: Aluminium Abfallkodex: Abfallart: Zink Abfallkodex: Abfallart: Eisen und Stahl Abfallkodex: Abfallart: Zinn Abfallkodex: Abfallart: gemischte Metalle Abfallkodex: Abfallart: Eisen und Stahlabfälle Abfallkodex: Abfallart: NE-Metall-Abfälle Abfallkodex: Abfallart: Eisenmetalle Abfallkodex: Abfallart: Nichteisenmetalle Abfallkodex: Abfallart: Glas Abfallkodex: Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter fällt Abfallkodex: Abfallart: Papier und Pappe/Karton Abfallkodex: Abfallart: Glas Abfallkodex: * Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci a Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: legno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vetro Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: alluminio Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: zinco Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: stagno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: metalli misti Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti di ferro e acciaio Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vetro Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: carta e cartone Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vetro Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

107 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Speiseöle und -fette Abfallkodex: * Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter , oder fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter und fallen Abfallkodex: Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter , und Abfallkodex: Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter fällt Abfallkodex: Abfallart: Metalle Abfallkodex: Abfallart: Sperrmüll Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci , o nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci e , contenenti componenti pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti , e Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: metallo Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Ort der Zwischenlagerung: Wertstoffsammelstelle bei Abfalldeponie "Kassetroyele" in der Gemeinde Toblach Sede di stoccaggio: Centro raccolta presso discarica per rifiuti "Kassetroyele" nel Comune di Dobbiaco 1. Die Zwischenlagerung der Abfälle (mit Ausnahme von CER ) muss auf der in den Planunterlagen zum Ansuchen vom aufgegebenen Fläche erfolgen. 2. Die Ermächtigung zur Zwischenlagerung (D15) sowie Austausch (R12) ist nur für Sperrmüll gültig (CER ). Aus dem Verwertungsverfahren R12 ergeben sich folgende Abfälle: EAK Holz, mit Ausnahme desjenigen, das unter fällt und EAK Sperrmüll. 3. Die Ermächtigung zur Verwertung/Rückgewinnung (R4) ist nur für den EAK und EAK gültig. 1. Il deposito dei rifiuti (ad eccezione del CER ) deve avvenire nell areale indicato nella planimetria allegata alla domanda dd L autorizzazione al deposito temporaneo (D15) nonché lo scambio (R12) è valida solo per i rifiuti ingombranti (CER ). Dall operazione di recupero R12 risultano le seguenti tipologie di rifiuto: CER legno diverso da quello di cui alla voce e CER ingombranti. 3. L autorizzazione al riciclo/recupero (R4) è valida solamente per il CER e CER

108 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Die Ermächtigung zur Verwertung/Rückgewinnung (R3) ist nur für den EAK gültig. 5. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 6. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 7. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 8. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 9. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom einzureichen. 10. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom , sind die Vorschriften der Artikel 8 und 9 dieser Ermächtigung anzuwenden. 11. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr vom beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bo- 4. L autorizzazione al riciclo/recupero (R3) è valida solamente per il CER Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 6. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti pressi l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 7. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti. 8. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scaricò in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 9. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/ Fino all entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M , continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 8 e 9 della presente autorizzazione. 11. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i

109 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ zen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der Grünen Abfalliste laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell Elenco verde di cui all allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 309 vom 21/05/2009 Il presente decreto sostituisce il decreto n. 309 del 21/05/2009 DER AMTSDIREKTOR IL DIRETTORE D UFFICIO DR. GIULIO ANGELUCCI

110 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 872 Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1. di apportare al bilancio 2010 e pluriennale e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, le variazioni riportate nell allegato prospetto A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di dare atto che, ai sensi dell Allegato A) della deliberazione n del 30 dicembre 2002, in conseguenza delle variazioni di cui al punto 1) è disposta altresì anche la relativa variazione del programma di gestione nonché la variazione ai relativi budget assegnati ai dirigenti; 3. di dare atto che il presente provvedimento e l allegato prospetto A saranno pubblicati per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

111 112 Allegato parte integrante Prospetto A VARIAZIONI DI STANZIAMENTO PER MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE ARTICOLO 27, COMMA 1 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE (importi in euro) U.P.B. UNITA' PREVISIONALE DI BASE VARIAZIONE 2010 VARIAZIONE 2011 VARIAZIONE 2012 NORMATIVA ENTRATE COFINANZIAMENTO STATALE DI INTERVENTI COMUNITARI , ASSEGNAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI , OBIETTIVI COMUNITARI nota del Presidente prot. n. S139/2010/70402/5.1-AF/lt di data 31 marzo RCEE 11 luglio 2006, n Delibera CIPE 15 giugno Decisione CE n. C (2007) 5817 di data 3 dicembre Bando 7 gennaio 2009 Progetto EULAKES TOTALE VARIAZIONI ,00 +0,00 +0,00 USCITE ALTRE INIZIATIVE FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA , TOTALE VARIAZIONI ,00 +0,00 +0,00 VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO (importi in euro) U.P.B. CAPITOLO OGGETTO DELLE PREVISIONI VARIAZIONE 2010 VARIAZIONE 2011 VARIAZIONE 2012 NOTE ENTRATE ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI AI BENEFICI DEI FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE ART PER INTERVENTI INERENTI L'OBIETTIVO 3 FINANZIATI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.) CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI AI BENEFICI DEI FONDI STRUTTURALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE ART PER INTERVENTI INERENTI L'OBIETTIVO 3 FINANZIATI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (F.E.S.R.) , , TOTALE VARIAZIONI ,00 +0,00 +0,00

112 113 Allegato parte integrante Prospetto A USCITE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'OBIETTIVO 3 PROGRAMMAZIONE , TOTALE VARIAZIONI ,00 +0,00 +0,00

113 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 918 Regolamento (CE) n. 1698/ Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento. Atto di indirizzo della Giunta provinciale relativo alla ripartizione dei fondi disponibili sul capitolo , artt. 003 e 004, del bilancio 2010, per le Misure Con deliberazione della Giunta Provinciale 14 marzo 2008 n. 651 è stato approvato il Piano di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicato come PSR, successivamente modificato con le deliberazioni 4 aprile 2008 n. 873, 30 Luglio 2009 n e 12 febbraio 2010 n Con la deliberazione 4 aprile 2008 n. 874, e successiva deliberazione di modifica di data 24 Aprile 2008 n. 1069, sono stati disciplinati i criteri di selezione e le modalità attuative. Il PSR contiene due tabelle finanziarie che indicano gli importi degli stanziamenti complessivi disponibili per l intero periodo per i contributi cofinanziati (Commissione Europea, Stato e Provincia) e gli importi massimi delle risorse che la Provincia metterà a disposizione con le modalità previste dal PSR (aiuti aggiuntivi). Con deliberazione della Giunta Provinciale 26 marzo 2010, n. 658 è stato disposto l atto di indirizzo relativo alla Ripartizione indicativa per Misura di sviluppo rurale, aiuti cofinanziati, relativamente ai settori agricolo e forestale, a modifica della precedente deliberazione n del 25 luglio La delibera attuativa ha definito per ogni misura i criteri e gli indicatori per il calcolo delle priorità delle domande che perverranno. L allegato 6 della deliberazione 4 aprile 2008 n. 874, relativo alle misure del settore forestale, al punto 1 delle disposizioni generali, prevede che la Giunta Provinciale, tenuto conto degli stanziamenti previsti dal Piano di sviluppo rurale, nonché dei fondi aggiuntivi indicati nel Bilancio annuale della Provincia Autonoma di Trento, fissi con propria deliberazione il riparto delle risorse finanziarie fra le singole misure consentendo, a fronte delle domande pervenute, la successiva possibilità di compensazione fra quegli stanziamenti risultati non completamente utilizzati e quelli con richieste in esubero, al fine di poterne finanziare il maggior numero possibile. Nella medesima deliberazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge provinciale 23 novembre 2004, n. 9 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n di data 10 giugno 2005 e s.m. verranno stabiliti i termini di avvio e rendicontazione degli interventi finanziati. Il bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l esercizio finanziario 2010 approvato con Legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 20 e il relativo documento tecnico di accompagnamento approvato con deliberazione di Giunta provinciale n 3245 del 30 dicembre 2009 hanno indicato le previsioni di spesa di competenza per l esercizio 2010 ai capitoli /003 e /004, relativi al PSR, rispettivamente in Euro ,00 per aiuti aggiuntivi, e in Euro ,00 per gli aiuti cofinanziati con Unione Europea e Stato. Risulta quindi possibile stabilire la ripartizione del contributo disponibile fra le varie misure del settore forestale per l anno La suddivisione è formulata sulla base dei dati finanziari indicati nel Piano di sviluppo rurale, tenendo conto delle effettive disponibilità di fondi sul bilancio 2010 sul capitolo , relativo alla quota a carico della Provincia Autonoma di Trento per gli aiuti cofinanziati e sul capitolo relativo agli aiuti aggiuntivi, a totale carico del bilancio provinciale, facendo salvo in ogni caso il rispetto dei vincoli dei totali complessivi di Piano. Nelle tabelle allegate alla presente deliberazione, di cui sono parte integrante e sostanziale, vengono esposte le ripartizioni dei fondi ritenute opportune per ciascuna misura, per asse e per aiuti cofinanziati e aiuti aggiuntivi, sulla base delle considerazioni di cui sopra e in riferimento ai bandi del 30 settembre 2009 e del 30 aprile 2010, distinguendo e quantificando il dettaglio per ogni singola misura.

114 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Il Servizio Foreste e Fauna provvederà a definire per ogni misura le graduatorie delle domande ammesse a finanziamento sulla base dei punteggi di priorità individuati dalla delibera di attuazione n. 874 del 4 aprile 2008; le domande saranno finanziate fino al limite della capienza stabilita dalla presente deliberazione. Si da atto che la tipologia del presente provvedimento non è relativa ad adozione o modifica di criteri generali di finanziamento, e non necessita quindi del parere delle strutture indicate nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 40 di data 22 gennaio Tutto ciò premesso La GIUNTA PROVINCIALE - visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i. - visto il Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/ ista la deliberazione della Giunta Provinciale 14 marzo 2008 n. 651 con cui è stato approvato il Piano di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento, e s.m.i.; - vista la deliberazione della Giunta Provinciale 30 Luglio 2009 n. 1941, contenente Integrazioni e modificazioni alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 651 del 14 marzo 2008; - vista la deliberazione della Giunta Provinciale 12 febbraio 2010 n. 231, che approva la revisione apportata al PSR a seguito delle modifiche approvate con decisione C(2009)10338; - vista la deliberazione della Giunta Provinciale 4 aprile 2008 n. 874, pubblicata sul Supplemento n. 3 al B.U. n. 16/I-II del , e s.m.i., e in particolare l allegato 6, con la quale sono stati disciplinati i criteri di selezione e le modalità attuative per le misure del settore forestale; - vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 658 del 26 marzo 2010 riguardante l atto di indirizzo in merito alla Ripartizione indicativa per Misura di sviluppo rurale, aiuti cofinanziati, per i settori agricolo e forestale; - constatata la disponibilità sul capitolo (interventi ricompresi nel PSR, aiuti aggiuntivi a totale carico della Provincia) di complessivi Euro ,00; - constatata la disponibilità sul capitolo (interventi ricompresi nel PSR, aiuti cofinanziati) di complessivi Euro ,00, quale quota di cofinanziamento a carico della Provincia Autonoma di Trento per l attuazione delle Misure del Psr, per quanto di competenza del Servizio Foreste e fauna; - vista la nota 31 marzo 2010, prot. D325/10/71013/10-41/10 del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione, Autorità di Gestione del Piano di sviluppo rurale , di nulla osta, per quanto di competenza, all adozione del presente provvedimento; - viste le considerazioni riportate in premessa; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge; delibera 1) di effettuare il riparto finanziario per le misure : 122, 123.2, 125.4, 226, 227, 313, 323.1, 323.2, del Piano di Sviluppo Rurale , relativamente alle approvazioni di iniziative e agli impegni di spesa che saranno adottate nell anno 2010, come indicato negli allegati 1 e 2 della presente deliberazione, di cui sono parte integrante e sostanziale; 2) di fissare i seguenti termini per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 1, ai sensi delle deliberazioni della Giunta Provinciale. n di data 10 giugno 2005 e s.m.i.: inizio lavori entro il 30 giugno 2011, fatti i salvi gli interventi per i quali non è necessario fissare un termine di avvio, ai sensi del punto 1, allegato 1 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 790 di data 20 aprile 2007; rendicontazione opere ed interventi entro il 30 settembre 2012;

115 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ ) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l adozione di impegni di spesa, in quanto gli stessi saranno assunti con proprie determinazioni dal dirigente del Servizio Foreste e fauna sul bilancio 2010 sul capitolo , artt. 003 e ) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

116 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/2010 Allegato parte integrante Aiuti cofinanziati esercizio ALLEGATO 1 PIANO DI SVILUPPO RURALE CAPITOLO AIUTI COFINANZIATI, ESERCIZIO 2010 Con riferimento ai dati del Piano Sviluppo Rurale, deliberazione GP 14 marzo 2008 n. 651 e s.m.i. misura e descrizione totale previsioni spesa pubblica PSR (rif. delib. GP 651/ /2010) bando 30 settembre 2009 bando 30 aprile 2010 (solo azioni 123/2 e 226a) riepilogo bandi (b+c) quota a carico PAT (su d) a b c d % A acquisto di macchine ed atrezzature forestali ,00 B viabilità aziendale e infrastrutture (magazzini, piazzali) , ,00 33, ,00 A acquisto di materiali e attrezzature specifiche per i lavori forestali 123/ ,00 B magazzini e rimesse per i mezzi e attrezzature di miglioramento gestione aziendale , , ,00 33, ,40 A1 realizzazione di strade forestali 125/4 A2 adeguamento viabilità , , ,00 33, ,00 A3 piazzali per lo stoccaggio totali asse , , , ,00 33, ,40 A schianti (da calamità naturali) (>= 10ha e >=3000 mc) , B ricostituzione e rinaturalizz. boschiva , , ,00 C migl. stabilità del bosco - - D sistemazione frane - costr. infrastrutture di prevenzione e difesa A miglioramenti ambientali , , , totali asse , , , , A B percorsi e centri didattici, documentazione illustrativa percorsi per accesso non motorizzato ad aree naturali e piccole infrastrutture, comprese le recinzioni in legno , , ,25 33, ,60 1 redazione dei Piani di Gestione di Natura iniziative su Natura , , ,00 33, ,00 5 manutenzione straordinaria di edifici rurali a supoprto di attività sociali, didattico ricreative e forestali totali asse , , ,25 33, ,60 totali complessivi , , , , ,00 (cap /4)

117 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/2010 Allegato parte integrante Aiuti aggiuntivi esercizio ALLEGATO 2 PIANO DI SVILUPPO RURALE CAPITOLO AIUTI AGGIUNTIVI, ESERCIZIO 2010 Con riferimento ai dati del Piano Sviluppo Rurale, deliberazione GP 14 marzo 2008 n. 651 e s.m.i. misura e descrizione totale previsioni spesa pubblica PSR (rif. delib. GP 651/ /2009) bando 30 settembre 2009 bando 30 aprile 2010 (solo azioni 123/2 e 226a) totale impegni previsti per l'esercizio 2010 a A acquisto di macchine ed atrezzature forestali ,00 B viabilità aziendale e infrastrutture (magazzini, piazzali) , ,00 A acquisto di materiali e attrezzature specifiche per i lavori forestali 123/ ,00 B magazzini e rimesse per i mezzi e attrezzature di miglioramento gestione aziendale , ,00 A1 realizzazione di strade forestali 125/4 A2 adeguamento viabilità , , ,00 A3 piazzali per lo stoccaggio totali asse , , , ,00 A schianti (da calamità naturali) (>= 10ha e >=3000 mc) ,00 B ricostituzione e rinaturalizz. boschiva , , ,00 C migl. stabilità del bosco D sistemazione frane - costr. infrastrutture di prevenzione e difesa 227 A miglioramenti ambientali , , ,00 totali asse , , , , A B percorsi e centri didattici, documentazione illustrativa percorsi per accesso non motorizzato ad aree naturali e piccole infrastrutture, comprese le recinzioni in legno , , ,00 1 redazione dei Piani di Gestione di Natura iniziative su Natura , , ,00 5 manutenzione straordinaria di edifici rurali a supoprto di attività sociali, didattico ricreative e forestali totali asse , , ,00 totali complessivi , , , ,00

118 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 921 Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Villa Agnedo con sede in Villa Agnedo, comune omonimo (TN) omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1. di approvare, ai sensi dell articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all esecuzione, alla manutenzione e all esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Villa Agnedo con sede in Villa Agnedo, comune omonimo (TN), così come approvati dall Assemblea generale del medesimo consorzio in data 31 marzo 2009; 2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

119 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 922 Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Selva di Levico con sede in Levico Terme, Fraz. Selva (TN) omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di approvare, ai sensi dell articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all esecuzione, alla manutenzione e all esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Selva di Levico con sede in Levico Terme, Fraz. Selva (TN) così come approvati dall Assemblea generale del medesimo consorzio in data 28 marzo 2009; 2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

120 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 923 Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario Torrente Ceggio con sede in Borgo Valsugana, comune omonimo (TN) omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di approvare, ai sensi dell articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all esecuzione, alla manutenzione e all esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di Miglioramento Fondiario Torrente Ceggio con sede in Borgo Valsugana, comune omonimo (TN), così come approvati dall Assemblea generale del medesimo consorzio in data 16 febbraio 2009; 2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

121 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 924 Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario Valporra con sede in Castello Tesino, comune omonimo (TN) omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1. di approvare, ai sensi dell articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all esecuzione, alla manutenzione e all esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di Miglioramento Fondiario Valporra con sede in Castello Tesino, comune omonimo (TN) così come approvati dall Assemblea generale del medesimo consorzio in data 21 marzo 2009; 2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

122 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 925 Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Telve e Carzano, con sede in Telve, comune omonimo (TN) omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di approvare, ai sensi dell articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all esecuzione, alla manutenzione e all esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Telve e Carzano, con sede in Telve, comune omonimo (TN), così come approvati dall Assemblea generale del medesimo consorzio in data 24 marzo 2009; 2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

123 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 926 Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Strigno, con sede in Strigno, comune omonimo (TN) omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1. di approvare, ai sensi dell articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all esecuzione, alla manutenzione e all esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Strigno, con sede in Strigno, comune omonimo (TN), così come approvati dall Assemblea generale del medesimo consorzio in data 22 marzo 2009; 2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

124 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 927 Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Telve di Sopra, con sede in Telve di Sopra, comune o- monimo (TN) omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di approvare, ai sensi dell articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all esecuzione, alla manutenzione e all esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Telve di Sopra, con sede in Telve di Sopra, comune omonimo (TN), così come approvati dall Assemblea generale del medesimo consorzio in data 27 marzo 2009; 2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

125 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 23 aprile 2010, n. 928 Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torcegno, con sede in Torcegno, comune omonimo (TN) omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis delibera 1. di approvare, ai sensi dell articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all esecuzione, alla manutenzione e all esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torcegno, con sede in Torcegno, comune omonimo (TN), così come approvati dall Assemblea generale del medesimo consorzio in data 20 marzo 2009; 2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

126 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 aprile 2010, n Ulteriore modifica della deliberazione n del giorno 29 ottobre 2004: "Criteri e modalità per la concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli artt. 5 e 31 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1" relativamente agli archivi storici ed alle biblioteche di conservazione Il Relatore comunica quanto segue. La legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e s. m., concernente Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e zone svantaggiate, all art 17, comma 2, lett. b) stabilisce che La Giunta provinciale approva criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a favore delle attività produttive o comunque a carattere continuativo che interessino più soggetti. Con deliberazione n del giorno 29 ottobre 2004 la Giunta provinciale aveva provveduto ad approvare i Criteri e modalità per la concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli artt. 5 e 31 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1. concernenti: - l acquisizione, costruzione, ampliamento e ristrutturazione di strutture destinate a sedi di archivi (art. 31, comma 2, lett. a) - l acquisto di arredi e attrezzature per gli archivi (art. 31, comma 2, lett. b) - la conservazione ed il restauro di beni archivistici (art. 5, comma 1) - l ordinamento e inventariazione di archivi (art. 31, comma 2, lett. c) - la valorizzazione di beni archivistici (art. 5, comma 2) - il funzionamento degli archivi (art. 31, comma 2, lett. d) - l acquisto di arredi e attrezzature per le biblioteche (art. 5, comma 1) - la conservazione e restauro di beni librari (art. 5, comma 1) - lo studio e valorizzazione di beni librari (art. 5, comma 2). Con deliberazione n. 659 del giorno 7 aprile 2006 la Giunta provinciale aveva provveduto a modificare la deliberazione sopra citata, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla deliberazione n del giorno 10 giugno 2005, modificata con deliberazione n del giorno 21 ottobre 2005, diretta a definire le direttive per la fissazione dei termini di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi finanziati. L articolo 2 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 ( Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria di assestamento per l anno 2009 ) ha introdotto il comma 2 bis nell art. 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull attività amministrativa), che impone all amministrazione di provvedere, entro un anno dall entrata in vigore della norma, alla ridefinizione dei termini di conclusione dei propri procedimenti amministrativi, esclusi quelli già fissati per legge o per regolamento, disponendo altresì che gli stessi non debbano essere superiori a novanta giorni. Nei casi eccezionali in cui, per ragioni legate alla particolare complessità del procedimento, alla natura stessa degli interessi pubblici tutelati, all effettiva sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell azione amministrativa, e purché sia verificata l inapplicabilità degli strumenti di semplificazione delle procedure e della documentazione previsti dalla legge, si renda indispensabile prevedere termini superiori ai novanta giorni, gli stessi dovranno comunque rimanere inferiori ai centottanta giorni. Con deliberazione n di data 6 novembre 2009 la Giunta Provinciale, in adempimento alla sopra descritta disposizione normativa, ha provveduto ad una prima fase di riduzione significativa dei termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi, riducendo da 240 a 150 giorni il termine

127 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ massimo per la conclusione dei procedimenti denominati Contributi per interventi relativi a acquisizione, costruzione ecc. di strutture destinate ad archivi; per acquisto arredi ed attrezzature per gli archivi; per conservazione e restauro di beni archivistici; per ordinamento e inventariazione di archivi; per valorizzazione di beni archivistici; per funzionamento degli archivi e Contributi per acquisto di arredi ed attrezzature per le biblioteche, per conservazione e restauro di beni librari, per studio e valorizzazione di beni librari di competenza della Soprintendenza per i Beni Librari, archivistici e archeologici. In coerenza con lo spirito della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4, ed in armonia con quanto disposto dalla Giunta provinciale con deliberazione n del giorno 6 novembre 2009, nell ottica della semplificazione e dell accelerazione delle procedure si ritiene ora necessario modificare ulteriormente i criteri approvati con deliberazione n del giorno 29 ottobre 2004 e s. m., approvando il testo dei Criteri e modalità per la concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli artt. 5 e 31 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 di cui all allegato alla presente proposta di deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale. In particolare si rileva che in virtù di una rivisitazione, da parte della Soprintendenza per i Beni librari, archivistici e archeologici, dei processi organizzativi connessi all espletamento della fase istruttoria e della non necessità di un allineamento ad analoghi porocedimenti delle altre Soprintendenze in ragione della diversità dei beni oggetto di intervento, risulta possibile ridurre ulteriormente i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi denominati Contributi per interventi relativi a acquisizione, costruzione ecc. di strutture destinate ad archivi; per acquisto arredi ed attrezzature per gli archivi; per conservazione e restauro di beni archivistici; per ordinamento e inventariazione di archivi; per valorizzazione di beni archivistici; per funzionamento degli archivi e Contributi per acquisto di arredi ed attrezzature per le biblioteche, per conservazione e restauro di beni librari, per studio e valorizzazione di beni librari. Si propone pertanto di ridurre i termini per la conclusione di tali procedimenti, fissati con deliberazione della Giunta provinciale n del giorno 6 novembre 2009, dagli attuali 150 giorni a 90 giorni. Infine si rileva che i criteri oggetto del presente provvedimento si applicheranno alle domande di contributo che saranno presentate a decorrere dall anno 2011, nella finestra temporale intercorrente fra il giorno 1 giugno e 31 agosto di ogni anno. Pertanto non potranno essere presentate domande di contributo alla Soprintendenza per i Beni librari, archivistici e archeologici nel periodo 1 luglio maggio Per le istanze presentate entro il 30 giugno 2010 troveranno invece ancora applicazione i vigenti criteri approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n del giorno 29 ottobre 2004 e ss.mm., ma i relativi procedimenti amministrativi si concluderanno entro 90 giorni a decorrere dal 1 luglio Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - vista la legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e s. m.; - vista la legge provinciale 17 febbraio n. 1; - vista la legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4; - visto il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n /Leg.; - visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n /Leg.; - vista la propria deliberazione n del giorno 29 ottobre 2004, modificata con deliberazione n. 659 del giorno 7 aprile 2006; - vista la propria deliberazione n del giorno 6 novembre 2009; - visti i parere dei Servizi di staff emessi ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 40 di data 22 gennaio 2010; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

128 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ delibera 1) di approvare i Criteri e modalità per la concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli artt. 5 e 31 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 di cui all allegato 1 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce il testo approvato con deliberazione n del giorno 29 ottobre 2004, modificata con deliberazione n. 659 del giorno 7 aprile 2006; 2) di stabilire che i nuovi Criteri e modalità per la concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli artt. 5 e 31 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 di cui al punto 1) della presente deliberazione si applicheranno alle domande di contributo che saranno presentate a decorrere dall anno 2011, nella finestra temporale intercorrente fra il giorno 1 giugno e 31 agosto di ogni anno; 3) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, non potranno essere presentate domande di contributo alla Soprintendenza per i Beni librari, archivistici e archeologici nel periodo 1 luglio maggio 2011 ; 4) di dare atto che per le istanze presentate entro il 30 giugno 2010 troveranno ancora applicazione i criteri per la concessione di contributi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n del giorno 29 ottobre 2004 e ss.mm., ma i relativi procedimenti amministrativi si concluderanno entro 90 giorni a decorrere dal 1 luglio 2010; 5) di ridurre, per le motivazioni esposte in premessa, dagli attuali 150 giorni a 90 giorni il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi denominati Contributi per interventi relativi a acquisizione, costruzione ecc. di strutture destinate ad archivi; per acquisto arredi ed attrezzature per gli archivi; per conservazione e restauro di beni archivistici; per ordinamento e inventariazione di archivi; per valorizzazione di beni archivistici; per funzionamento degli archivi e Contributi per acquisto di arredi ed attrezzature per le biblioteche, per conservazione e restauro di beni librari, per studio e valorizzazione di beni librari ; 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

129 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Allegato parte integrante ALLEGATO CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PREVISTI DAGLI ARTT. 5 E 31 DELLA LEGGE PROVINCIALE 17 FEBBRAIO 2003, N. 1 Sommario A. CONTRIBUTI PER GLI ARCHIVI STORICI 1. SOGGETTI BENEFICIARI 2. TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO 3. GRADUATORIE 4. RIPARTIZIONE DEL BUDGET 5. SOGLIE DI INTERVENTO FINANZIARIO 6. MISURE DI CONTRIBUZIONE B. CONTRIBUTI PER LE BIBLIOTECHE DI CONSERVAZIONE 1. SOGGETTI BENEFICIARI 2. TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO 3. GRADUATORIE 4. RIPARTIZIONE DEL BUDGET 5. SOGLIE DI INTERVENTO FINANZIARIO 6. MISURE DI CONTRIBUZIONE C. DISPOSIZIONI COMUNI PER CONTRIBUTI PER GLI ARCHIVI STORICI E PER LE BIBLIOTECHE DI CONSERVAZIONE 1. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE 2. MODALITA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 3. DEFINIZIONI E TEMPISTICA DELLE INIZIATIVE FINANZIATE 4. RENDICONTAZIONE A. CONTRIBUTI PER GLI ARCHIVI STORICI 1. SOGGETTI BENEFICIARI 1.1 Enti locali diversi dai Comuni e loro forme associative (espressamente esclusi sulla base della normativa in materia di finanza locale), enti pubblici operanti nelle materie di competenza della Provincia, ASUC, Magnifica Comunità di Fiemme, Regole di Spinale e Manez, Enti ed istituti pubblici non economici. 1.2 Soggetti proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico dal Dirigente della Struttura provinciale competente in materia di beni librari e archivistici. 1.3 Enti ecclesiastici proprietari di archivi riconosciuti di interesse storico ai sensi dell art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n Non possono beneficiare dei contributi gli enti pubblici strumentali della Provincia, in quanto finanziabili in virtù delle norme costitutive. Pag. 1 di 18 All. 001 COPIA USO INTERNORIFERIMENTO: 2010-S

130 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO 2.1 Acquisizione, costruzione, ampliamento e ristrutturazione di strutture destinate a sedi di archivi (art. 31, comma 2, lett. a) della L.P. 1/2003) Nella voce strutture vengono compresi edifici esclusivamente destinati ai magazzini di deposito della documentazione e ai servizi archivistici o locali adibiti agli stessi usi all'interno di un edificio comprendente anche servizi di altro tipo. Per quanto riguarda gli interventi sulle strutture si esplicita il significato delle seguenti voci: a) ampliamento: interventi di accrescimento degli spazi da adibire ai servizi d'archivio mediante aggiunta di nuove parti o incorporamento di altri ambienti; b) ristrutturazione: interventi di trasformazione, risanamento, restauro di edifici o locali (esclusi interventi su affreschi, stucchi, ecc.) allo scopo di adeguarli alle esigenze dei servizi d'archivio. Per accedere ai contributi i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - disporre di almeno una figura professionale in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o di analogo diploma rilasciato dalle università ovvero riconosciuto dallo Stato, o dell'attestato di frequenza con profitto dei corsi di archivistica, paleografia e diplomatica organizzati dalla Provincia autonoma di Trento; - garantire un servizio al pubblico continuativo e gratuito; - avere disciplinato la propria attività con apposito regolamento d archivio approvato dalla Giunta provinciale, che deve essere adeguato alle direttive impartite dalla stessa Giunta provinciale. Le strutture destinate a sedi di archivi devono possedere i seguenti requisiti: - ubicazione in zona deputata ad accogliere i servizi alla persona (municipio, scuole, chiesa, ambulatori, uffici statali, banche,...) raggiungibile dai mezzi pubblici locali, provvista di parcheggio o vicina ad esso, in via preferenziale vicina ad altri servizi culturali; - magazzini di deposito della documentazione conformi alle direttive circa i requisiti dei locali, i criteri generali di ordinamento e inventariazione, nonché di organizzazione degli archivi, emanate dalla Giunta provinciale con la deliberazione n di data 29 marzo magazzini di deposito capaci di un'adeguata conservazione e collocazione del materiale documentario, con una proiezione per il futuro di almeno 20 anni - sala di consultazione possibilmente divisa in due aree (una per la consultazione dei documenti, l'altra per la visione dei microfilm), con superficie netta non inferiore a 25 mq., e comunque rapportata al bacino d'utenza; - ampiezza degli uffici per il personale rapportata al numero degli addetti e alla complessità del servizio archivistico, per una superficie di almeno 10 mq. per persona. 2.2 Acquisto di arredi e attrezzature per gli archivi (art. 31, comma 2, lett. b) della L.P. 1/2003) Per quanto concerne gli arredi si distingue fra: - arredi per la conservazione del materiale documentario (scaffalature, armadi, cassettiere, raccoglitori, ecc.); - altri arredi per le sale di consultazione (armadi, tavoli, sedie, ecc.). Il finanziamento per l'acquisto degli arredi è concesso solo nel caso in cui il soggetto richiedente garantisca la conservazione dell'archivio in locali e condizioni idonei e rispondenti alle prescrizioni dettate dalla deliberazione della Giunta provinciale n dd Col finanziamento per l'acquisto degli arredi si intende apportare una dotazione necessaria e sufficiente in rapporto alle dimensioni attuali dell'archivio, tenuto conto dell'incremento derivante, in processo di tempo, dal naturale passaggio di documentazione dall'archivio di deposito all'archivio storico. E ammissibile il finanziamento per l'acquisto di armadi metallici solo nel caso in cui l'ambiente nel quale è conservato l'archivio non sia di uso esclusivo per lo stesso (ad es. l'ufficio parrocchiale); Pag. 2 di 18 All. 001 COPIA USO INTERNORIFERIMENTO: 2010-S

131 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ negli altri casi viene finanziato l'acquisto di scaffalatura metallica; è ammissibile il finanziamento per l'acquisto di armadi in legno, o di altro materiale che non sia metallo, solo in casi particolari, nei quali la dotazione di tale tipologia di arredo è motivata dalla necessità di ampliare un arredo già esistente di analoghe caratteristiche, oppure da ragioni di compatibilità storico-artistica con i locali che ospitano l'archivio. Il finanziamento per l acquisto di scaffalatura compact (che rispetto alla scaffalatura fissa garantisce un utilizzo molto più razionale degli spazi, a fronte però di costi nettamente superiori) è previsto solo nel caso in cui questa sia l'unica soluzione attuabile per conservare in modo adeguato e unitario l'archivio, considerate le caratteristiche strutturali degli spazi a disposizione. Il numero dei tavoli per consultazione e delle sedie fisse viene determinato di volta in volta a seconda delle dimensioni e dell'utilizzo dell'archivio; l'acquisto di arredi per uso ufficio (es. poltrone, scrivanie, cassettiere, ecc.) è previsto solo quando siano destinati ad una persona esclusivamente addetta al servizio d'archivio Per quanto concerne le attrezzature si distingue fra: - attrezzature di sicurezza (strumenti per il controllo della temperatura e dell'umidità relativa, impianti di allarme antincendio e antifurto, impianti di spegnimento, estintori, impianti di climatizzazione, deumidificatori, umidificatori) - altre attrezzature (apparecchiature per la microfilmatura, la fotografia, l'acquisizione ottica, macchine fotocopiatrici, per la lettura dei microfilm e la stampa dagli stessi e relativi materiali d'uso, attrezzature informatiche - hardware e software - ecc.). E ammissibile il finanziamento per l'acquisto di un numero di estintori ritenuto congruo rispetto alla quantità di documentazione ed alla dimensione dei locali. E ammissibile il finanziamento per l'acquisto di un termoigrografo per ogni locale compartimentato. La concessione di finanziamenti per l'acquisto di attrezzature informatiche è prevista solo nel caso di archivi particolarmente rilevanti, e nel caso in cui il soggetto richiedente sia dotato di un servizio di gestione dell'archivio continuativo e gratuito, nonché della figura dell'archivista, e l'acquisto di tali attrezzature sia strumentale alla realizzazione o alla prosecuzione di progetti di ordinamento e inventariazione di fondi archivistici. 2.3 Conservazione e restauro di beni archivistici (art. 5, comma 1 della L.P. 1/2003) Si intendono gli interventi diretti alla conservazione e salvaguardia della documentazione, quali disinfezione e disinfestazione, manutenzione dei documenti attraverso piccoli restauri, condizionamento e ricondizionamento (inserimento in contenitori, cartelline, ecc.), interventi di recupero in seguito a calamità naturali o altri eventi dannosi, microfilmatura (o memorizzazione su disco ottico), nonché operazioni specialistiche di restauro finalizzate a bloccare i processi degenerativi di varia natura che attentano all'incolumità del documento e miranti a restituire allo stesso, per quanto possibile, l'integrità materiale e funzionale originaria. E ammissibile il finanziamento per lavori di microfilmatura e di acquisizione ottica e acquisti di microfilm solo nel caso di archivi che dispongano di personale qualificato, cioè di esperti e tecnici in grado di seguire i lavori, e di un servizio di apertura al pubblico continuativo e gratuito. Le operazioni di disinfezione, disinfestazione e restauro, considerata la natura specialistica del lavoro, la necessità di un'adeguata assistenza tecnica, di un assiduo controllo dei lavori, di verifiche tecniche da realizzarsi tramite istituti specializzati, sono ammissibili a contributo solo per archivi che dispongono di personale qualificato, cioè di esperti e tecnici in grado di seguire i lavori. 2.4 Ordinamento e inventariazione di archivi (art. 31, comma 2, lett. c) della L.P.1/2003) Si intende il complesso delle operazioni finalizzate a fornire un'organizzazione sistematica ed a descrivere le unità archivistiche che compongono l'archivio, da effettuarsi secondo le metodologie e le tecniche elaborate dalla dottrina archivistica. Pag. 3 di 18 All. 001 COPIA USO INTERNORIFERIMENTO: 2010-S

132 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Per gli Enti locali diversi dai Comuni e loro forme associative e gli enti pubblici operanti nelle materie di competenza della Provincia si escludono interventi sull'archivio corrente, e sono ammissibili solo operazioni di ordinamento e inventariazione dell'archivio storico ed eventuali operazioni connesse di riorganizzazione generale dell'archivio, nonché interventi di aggiornamento dell'archivio storico e del relativo inventario. Per i Soggetti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico sono ammissibili interventi sull'intero archivio purché lo stesso sia reso accessibile alla consultazione degli studiosi. Per gli Enti ecclesiastici proprietari di archivi riconosciuti di interesse storico sono ammissibili interventi limitati all'archivio storico. E ammissibile il finanziamento per lavori di ordinamento e inventariazione solo nel caso in cui i soggetti richiedenti dispongano di personale qualificato in grado di garantire la necessaria correttezza scientifica all esecuzione dei lavori. In assenza di tali requisiti, in considerazione della natura specialistica dei lavori, della necessità di un adeguata assistenza tecnica e di un assiduo controllo sugli stessi, tali interventi sono curati in diretta amministrazione dalla Provincia autonoma di Trento. 2.5 Valorizzazione di beni archivistici (art. 5, comma 2 della L.P. 1/2003) Si intendono iniziative dirette a promuovere la conoscenza e la fruizione sia delle fonti archivistiche conservate presso gli istituti trentini o riferite al territorio provinciale, sia delle tematiche connesse alla tutela, conservazione e fruizione dei beni archivistici (purché applicabili alla realtà territoriale trentina), quali mostre, pubblicazioni, studi, seminari e convegni di studio, iniziative didattiche, altre iniziative culturali dirette allo scopo indicato. 2.6 Funzionamento degli archivi (art. 31, comma 2, lett. d) della L.P. 1/2003) Per accedere ai contributi i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - disporre di almeno una figura professionale in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o di analogo diploma rilasciato dalle università ovvero riconosciuto dallo Stato, o dell'attestato di frequenza con profitto dei corsi di archivistica, paleografia e diplomatica organizzati dalla Provincia autonoma di Trento; - disporre di locali ed arredi adeguati; - garantire un servizio al pubblico continuativo e gratuito; - avere disciplinato la propria attività con apposito regolamento approvato dalla Giunta provinciale, che deve essere adeguato alle direttive impartite dalla stessa Giunta provinciale. Sono ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa: a) Personale: un addetto, salvo per gli archivi che abbiano maggiori esigenze in relazione alla complessità dell attività svolta, con riferimento anche a funzioni di coordinamento su altre realtà archivistiche, per i quali è ammissibile la spesa per due persone. b) Spese di gestione: nella voce sono da comprendere le spese di riscaldamento, di consumo di acqua e di energia elettrica, di manutenzione ordinaria della sede, di assicurazione dei materiali documentari, di smaltimento rifiuti, telefoniche, di manutenzione delle attrezzature tecniche, ivi comprese le apparecchiature per la lettura e la stampa dei microfilm, di manutenzione degli impianti di sicurezza ai fini della salvaguardia della documentazione conservata, nonché delle attrezzature tecnologiche di condizionamento degli ambienti, oltre ad eventuali spese per il potenziamento delle medesime, di pulizia dei locali, di cancelleria ecc.; piccole spese per fotoriproduzioni e microfilm nonché acquisto degli stessi per le necessità di ordinaria gestione dell archivio, per una spesa massima ammissibile di Euro = all anno. Pag. 4 di 18 All. 001 COPIA USO INTERNORIFERIMENTO: 2010-S

133 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ c) Spese per l ordinaria manutenzione del materiale documentario: spolveratura, pulizia, revisione periodica, piccoli interventi di condizionamento e ricondizionamento, rilegatura di materiale moderno, di libri e periodici, ecc., per una spesa massima ammissibile di Euro = all anno. d) Acquisto di libri e periodici per l aggiornamento del personale ed uso degli utenti dell archivio, per una spesa massima ammissibile di Euro = all anno. In sede di rendicontazione, per esigenze particolari e documentate, il tetto della spesa massima ammessa per le singole voci, come sopra determinato, potrà essere aumentato fino al 20% dell importo previsto per la singola voce, mediante compensazione fra le altre voci, fermo restando l ammontare complessivo del contributo. 3. GRADUATORIE Per ciascuna delle tipologie di cui sotto elencate in ordine di priorità - sono valutati gli aspetti che seguono, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio. La sommatoria di tali punteggi consente di redigere la graduatoria in base alla quale si procede alla concessione dei contributi. 3.1 Acquisizione, costruzione, ampliamento e ristrutturazione di strutture destinate a sedi di archivi; acquisto di attrezzature di sicurezza; acquisto di arredi per la conservazione del materiale documentario; interventi di conservazione e restauro di beni archivistici: urgenza e indifferibilità dei lavori, con particolare riferimento alla definizione da 0 a 10 punti della tempistica relativa all avvio delle attività validità della proposta operativa presentata dal soggetto richiedente da 0 a 10 punti (completezza, approfondimento ed esaustività della relazione e dei dati prodotti) valore dell archivio, definito in base alla natura e consistenza della da 0 a 5 punti documentazione importanza dell archivio, definita in base all ampiezza del territorio cui lo da 0 a 5 punti stesso si riferisce ed al bacino d utenza disponibilità di sedi (esclusi gli interventi di acquisizione, costruzione, da 0 a 5 punti ampliamento e ristrutturazione di strutture destinate a sedi di archivi) condizioni di ordinamento (solo per interventi di conservazione e restauro) disponibilità di strumenti di corredo (solo per interventi di conservazione e restauro) da 0 a 5 punti da 0 a 5 punti Per l acquisto di arredi per la conservazione del materiale documentario la cui spesa prevista non superi gli Euro = comprensivi di I.V.A. alla proposta operativa è attribuito un punteggio fisso di 5 punti. 3.2 Interventi di censimento, ordinamento e inventariazione di archivi: urgenza e indifferibilità dei lavori, con particolare riferimento alla definizione della tempistica relativa all avvio delle attività validità della proposta operativa presentata dal soggetto richiedente (completezza, approfondimento ed esaustività della relazione e dei dati prodotti) valore dell archivio, definito in base alla natura e consistenza della documentazione importanza dell archivio, definita in base all ampiezza del territorio cui lo stesso si riferisce condizioni di ordinamento disponibilità di strumenti di corredo da 0 a 10 punti da 0 a 10 punti da 0 a 5 punti da 0 a 5 punti da 0 a 5 punti* da 0 a 5 punti** Pag. 5 di 18 All. 001 COPIA USO INTERNORIFERIMENTO: 2010-S

134 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ disponibilità di sedi da 0 a 5 punti disponibilità di arredi e attrezzature adeguate da 0 a 5 punti * il punteggio è tanto maggiore quanto peggiori sono le condizioni di ordinamento ** il punteggio è tanto maggiore quanto peggiore è la disponibilità di strumenti di corredo 3.3 Acquisto di attrezzature diverse da quelle di sicurezza e di arredi diversi da quelli per la conservazione del materiale documentario urgenza e indifferibilità dei lavori, con particolare riferimento alla definizione da 0 a 10 punti della tempistica relativa all avvio delle attività validità della proposta operativa presentata dal soggetto richiedente da 0 a 10 punti (completezza, approfondimento ed esaustività della relazione e dei dati prodotti) valore dell archivio, definito in base alla natura e consistenza della da 0 a 5 punti documentazione importanza dell archivio, definita in base all ampiezza del territorio cui lo da 0 a 5 punti stesso si riferisce condizioni di ordinamento da 0 a 5 punti disponibilità di strumenti di corredo da 0 a 5 punti disponibilità di sedi da 0 a 5 punti 3.4 Interventi di studio e valorizzazione di beni archivistici: validità della proposta operativa presentata dal soggetto richiedente (completezza, approfondimento ed esaustività della relazione e dei dati prodotti, innovatività della proposta), con particolare riferimento alla definizione della tempistica relativa all avvio delle attività valore della documentazione, definita in base alla natura e consistenza condizioni di ordinamento disponibilità di strumenti di corredo da 0 a 15 punti da 0 a 5 punti da 0 a 5 punti da 0 a 5 punti Per tutte le tipologie di intervento a parità di punteggio è data precedenza alla domanda che contempla tempi di avvio delle attività più brevi. 3.5 Funzionamento degli archivi: validità della proposta operativa presentata dal soggetto richiedente (completezza, approfondimento ed esaustività della relazione e dei dati prodotti) valore dell archivio, definito in base alla natura e consistenza della documentazione importanza dell archivio, definita in base all ampiezza del territorio cui lo stesso si riferisce ed al bacino d utenza disponibilità di sedi (esclusi gli interventi di acquisizione, costruzione, ampliamento e ristrutturazione di strutture destinate a sedi di archivi) condizioni di ordinamento dei fondi disponibilità di strumenti di corredo da 0 a 15 punti da 0 a 10 punti da 0 a 10 punti da 0 a 5 punti da 0 a 5 punti da 0 a 5 punti Al termine dell istruttoria tecnica la Struttura provinciale competente in materia di beni librari e archivistici redige una graduatoria per le varie tipologie di intervento delle domande di contributo ammissibili, in base alla quale procede contestualmente alla concessione dei contributi. Pag. 6 di 18 All. 001 COPIA USO INTERNORIFERIMENTO: 2010-S

135 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Nel caso in cui le disponibilità di bilancio non siano sufficienti a finanziare tutte le domande di contributo ammissibili, i soggetti esclusi dalla concessione del contributo rientrano automaticamente nella graduatoria dell anno successivo, nella medesima tipologia dell anno precedente: a tale scopo è sufficiente che il soggetto richiedente faccia pervenire alla Struttura provinciale competente in materia di beni librari e archivistici, entro il termine fissato annualmente per la presentazione delle domande di contributo, una domanda di riconsiderazione. Alle domande di contributo non finanziate rientranti nella graduatoria dell anno successivo sono automaticamente attribuiti 10 punti aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalle parametrazioni di cui sopra. 4. RIPARTIZIONE DEL BUDGET Per il finanziamento degli interventi riferiti alle tipologie individuate al punto precedente, ad esclusione di quelli per il funzionamento degli archivi, nell ambito del relativo capitolo di spesa in conto capitale del documento tecnico sono riservate le seguenti quote di budget: Grado di priorità Tipologia di intervento Quota di budget 1 acquisizione, costruzione, ampliamento e 35% ristrutturazione di strutture destinate a sedi di archivi; acquisto di attrezzature di sicurezza; acquisto di arredi per la conservazione del materiale documentario; interventi di conservazione e restauro di beni archivistici 2 interventi di censimento, ordinamento e 25% inventariazione di archivi 3 acquisto di attrezzature diverse da quelle di sicurezza e 5% di arredi diversi da quelli per la conservazione del materiale documentario 4 interventi di studio e valorizzazione di beni archivistici 35% Nel caso in cui il finanziamento delle domande di contributo relative a ciascuna delle quattro tipologie di cui sopra comporti un onere inferiore alla quota di budget predeterminata, la differenza viene - se necessario - cumulata alla quota di budget prevista per le rimanenti tipologie di intervento, nel rispetto delle priorità di finanziamento fra tipologie. Così, ad esempio, un eventuale risparmio di fondi destinati al finanziamento di domande di contributo per interventi di censimento, ordinamento e inventariazione di archivi (grado di priorità 2) andrà ad integrare i fondi previsti per il finanziamento delle domande di contributo riferite al grado di priorità 1; solo se non sarà utilizzato per finanziare le domande di contributo riferite a tale tipologia andrà ad integrare i fondi previsti per il finanziamento delle domande di contributo riferite alla tipologia 3 e così via. Le quote di budget possono essere variate, con provvedimento della Giunta provinciale, prima della annuale scadenza dei termini per la presentazione delle domande di contributo. 5. SOGLIE DI INTERVENTO FINANZIARIO 5.1 Limiti minimi di spesa ammissibile: Tipologia Soggetto Limite di spesa ammissibile Acquisizione, costruzione, ampliamento A.1.1 Euro = e ristrutturazione di strutture destinate a sedi di archivi A.1.2 Euro = Pag. 7 di 18 All. 001 COPIA USO INTERNORIFERIMENTO: 2010-S

136 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Acquisto di arredi e attrezzature per gli archivi Conservazione e restauro di beni archivistici Censimento, ordinamento e inventariazione di archivi Studio e valorizzazione di beni archivistici A.1.3 Euro = A.1.1 Euro = A.1.2 Euro 250.= A.1.3 Euro 250.= A.1.1 Euro = A.1.2 Euro = A.1.3 Euro = A.1.1 Euro = A.1.2 Euro = A.1.3 Euro = A.1.1 Euro = A.1.2 Euro = A.1.3 Euro = Funzionamento degli archivi A.1.1 Euro = A.1.2 Euro = A.1.3 Euro = 5.2 Limiti massimi di spesa ammissibile: Tipologia Soggetto Limite di spesa ammissibile Acquisizione, costruzione, ampliamento A.1.1 Euro = e ristrutturazione di strutture destinate a sedi di archivi A.1.2 Euro = Acquisto di arredi e attrezzature per gli archivi Conservazione e restauro di beni archivistici Censimento, ordinamento e inventariazione di archivi Studio e valorizzazione di beni archivistici A.1.3 Euro = A.1.1 Euro = A.1.2 Euro = A.1.3 Euro = A.1.1 Euro = A.1.2 Euro = A.1.3 Euro = A.1.1 Euro = A.1.2 Euro = A.1.3 Euro = A.1.1 Euro = A.1.2 Euro = A.1.3 Euro = Funzionamento degli archivi A.1.1 Euro = A.1.2 Euro = A.1.3 Euro = Pag. 8 di 18 All. 001 COPIA USO INTERNORIFERIMENTO: 2010-S

137 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Nel caso di rideterminazioni d'ufficio degli importi la cifra spesa ammissibile a contributo è ottenuta moltiplicando il prezzo unitario dell'arredo richiesto, desunto dal preventivo allegato alla domanda di contributo, per i metri lineari ritenuti necessari per soddisfare le necessità di archiviazione del soggetto richiedente. Nel caso di rideterminazioni d ufficio della tipologia di arredo (ad es. scaffalatura compact anziché armadi in legno) la cifra spesa ammissibile a contributo è ottenuta moltiplicando il prezzo medio di mercato dell'arredo che si ritiene finanziabile per i metri lineari ritenuti necessari per soddisfare le necessità di archiviazione del soggetto richiedente. 6. MISURE DI CONTRIBUZIONE Per l esecuzione degli interventi riconducibili a tutte le tipologie si applicano le seguenti misure di contribuzione: - per i Soggetti di cui al punto A.1.1 secondo le classi di contribuzione previste per il Fondo per gli investimenti di cui all art. 11 della L.P. 36/1993 e s.m. con riferimento al comune sede dell ente, in relazione alla spesa ritenuta ammissibile - per i Soggetti di cui ai punti A.1.2 e A.1.3 nella misura dell'80% della spesa ritenuta ammissibile. Qualora nell istanza sia indicato un ammontare contributivo inferiore a quello concedibile, sarà assegnato il contributo richiesto. B. CONTRIBUTI PER LE BIBLIOTECHE DI CONSERVAZIONE 1. SOGGETTI BENEFICIARI 1.1 Comuni e loro forme associative; altri enti locali; enti pubblici operanti nelle materie di competenza della Provincia, ASUC, Magnifica Comunità di Fiemme, Regole di Spinale e Manez, Enti ed istituti pubblici non economici. 1.2 Soggetti privati proprietari, possessori o detentori di biblioteche dichiarate di particolare importanza dal Dirigente del Servizio provinciale competente. 1.3 Enti ecclesiastici proprietari di archivi riconosciuti di interesse storico ai sensi dell art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n Non possono beneficiare dei contributi gli enti pubblici strumentali della Provincia, in quanto finanziabili in virtù delle norme costitutive. 2. TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO 2.1 Acquisto di arredi e attrezzature per le biblioteche (art. 5, comma 1 della L.P. 1/2003) Per quanto concerne gli arredi si distingue fra: - arredi per la conservazione del materiale bibliografico (scaffalature, armadi, cassettiere, raccoglitori, ecc.); - altri arredi per le sale di consultazione (cassettiere per microfilm, armadi, tavoli, sedie, ecc.). Per quanto concerne le attrezzature si distingue fra: - attrezzature di sicurezza (strumenti per il controllo della temperatura e dell'umidità relativa, impianti di allarme antincendio e antifurto, estintori, impianti di climatizzazione, deumidificatori, umidificatori); - altre attrezzature (apparecchiature per la microfilmatura, la fotografia, l'acquisizione ottica, macchine fotocopiatrici, per la lettura dei microfilm e la stampa dagli stessi e relativi materiali d'uso, attrezzature informatiche - hardware e software - ecc.). Pag. 9 di 18 All. 001 COPIA USO INTERNORIFERIMENTO: 2010-S

138 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ E ammissibile il finanziamento per l acquisto di apparecchiature di ripresa microfilmica e di acquisizione ottica solo nel caso di biblioteche dotate di personale tecnico specializzato, mentre è ammissibile a contributo il lettore o lettore-stampatore di microfilm solo per biblioteche che dispongono di personale qualificato e che garantiscono un servizio al pubblico continuativo e gratuito. 2.2 Conservazione e restauro di beni librari (art. 5, comma 1 della L.P. 1/2003) Si intendono gli interventi diretti alla conservazione e salvaguardia del libro, quali disinfezione e disinfestazione, manutenzione attraverso piccoli restauri, condizionamento, interventi di recupero in seguito a calamità naturali o altri eventi dannosi, microfilmatura nonché operazioni specialistiche di restauro finalizzate a bloccare i processi degenerativi di varia natura che attentano all incolumità del libro e miranti a restituire allo stesso, per quanto possibile, l integrità materiale e funzionale originaria. Le operazioni di disinfezione, disinfestazione, restauro e microfilmatura, considerata la natura specialistica del lavoro, la necessità di un adeguata assistenza tecnica, di un assiduo controllo dei lavori, di verifiche tecniche da realizzarsi tramite istituti specializzati, sono ammissibili a contributo solo per biblioteche ed istituti che dispongono di personale qualificato, cioè di esperti e tecnici in grado di seguire i lavori Studio e valorizzazione di beni librari (art. 5, comma 2 della L.P. 1/2003) Si intendono iniziative dirette a promuovere la conoscenza, lo studio e la fruizione dei beni librari, quali mostre, pubblicazioni, studi, seminari e convegni di studio, iniziative didattiche, altre iniziative culturali dirette allo scopo indicato. 3. GRADUATORIE Per ciascuna delle tipologie di cui sotto elencate in ordine di priorità - sono valutati gli aspetti che seguono, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio. La sommatoria di tali punteggi consente di redigere la graduatoria in base alla quale si procede alla concessione dei contributi. 3.1 Acquisto di attrezzature di sicurezza; acquisto di arredi per la conservazione del materiale bibliografico; interventi di conservazione e restauro di beni librari: urgenza e indifferibilità dei lavori, con particolare riferimento alla definizione da 0 a 10 punti della tempistica relativa all avvio delle attività validità della proposta operativa presentata dal soggetto richiedente da 0 a 10 punti (completezza, approfondimento ed esaustività della relazione e dei dati prodotti) importanza della biblioteca, definita in base alla consistenza del materiale da 0 a 5 punti bibliografico, alla specializzazione delle sue raccolte ed alla loro fruizione ed al bacino d utenza disponibilità di sedi da 0 a 5 punti situazione in ordine alla catalogazione e inventariazione dei fondi (solo per da 0 a 5 punti interventi di conservazione e restauro) Per l acquisto di arredi per la conservazione del materiale bibliografico la cui spesa prevista non superi gli Euro = comprensivi di I.V.A. alla proposta operativa è attribuito un punteggio fisso di 5 punti. 3.2 Arredi diversi da quelli per la conservazione del materiale bibliografico; attrezzature diverse da quelle di sicurezza: Pag. 10 di 18 All. 001 COPIA USO INTERNORIFERIMENTO: 2010-S

139 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/2010 urgenza e indifferibilità dei lavori, con particolare riferimento alla definizione della tempistica relativa all avvio delle attività validità della proposta operativa presentata dal soggetto richiedente (completezza, approfondimento ed esaustività della relazione e dei dati prodotti) importanza della biblioteca, definita in base alla consistenza del materiale bibliografico, alla specializzazione delle sue raccolte ed alla loro fruizione ed al bacino d utenza disponibilità di sedi 140 da 0 a 10 punti da 0 a 10 punti da 0 a 5 punti da 0 a 5 punti 3.3 Interventi di studio e valorizzazione di beni librari: validità della proposta operativa presentata dal soggetto richiedente (completezza, approfondimento ed esaustività della relazione e dei dati prodotti, innovatività della proposta), con particolare riferimento alla definizione della tempistica relativa all avvio delle attività importanza della biblioteca, definita in base alla consistenza del materiale bibliografico, alla specializzazione delle sue raccolte ed alla loro fruizione ed al bacino d utenza situazione in ordine alla catalogazione e inventariazione dei fondi da 0 a 10 punti da 0 a 5 punti da 0 a 5 punti Per tutte le tipologie di intervento a parità di punteggio è data precedenza alla domanda che contempla tempi di avvio delle attività più brevi. Al termine dell istruttoria tecnica la Struttura provinciale competente in materia di beni librari e archivistici redige una graduatoria per le varie tipologie di intervento delle domande di contributo ammissibili, in base alla quale procede contestualmente alla concessione dei contributi. Nel caso in cui le disponibilità di bilancio non siano sufficienti a finanziare tutte le domande di contributo ammissibili, i soggetti esclusi dalla concessione del contributo rientrano automaticamente nella graduatoria dell anno successivo, nella medesima tipologia dell anno precedente: a tale scopo è sufficiente che il soggetto richiedente faccia pervenire alla Struttura provinciale competente in materia di beni librari e archivistici, entro il termine fissato annualmente per la presentazione delle domande di contributo, una domanda di riconsiderazione. Alle domande di contributo non finanziate rientranti nella graduatoria dell anno successivo sono automaticamente attribuiti 10 punti aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalle parametrazioni di cui sopra. 4. RIPARTIZIONE DEL BUDGET Per il finanziamento degli interventi riferiti alle tipologie individuate al punto precedente, nell ambito del relativo capitolo di spesa in conto capitale del documento tecnico sono riservate le seguenti quote di budget: Grado di priorità Tipologia di intervento Quota di budget 1 Acquisto di attrezzature di sicurezza; acquisto di arredi 50% per la conservazione del materiale bibliografico; interventi di conservazione e restauro di beni librari 2 Arredi diversi da quelli per la conservazione del 30% materiale bibliografico; attrezzature diverse da quelle di sicurezza 3 Interventi di studio e valorizzazione di beni librari 20% Pag. 11 di 18 All. 001 COPIA USO INTERNORIFERIMENTO: 2010-S

140 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Nel caso in cui il finanziamento delle domande di contributo relative a ciascuna delle tre tipologie di cui sopra comporti un onere inferiore alla quota di budget predeterminata, la differenza viene - se necessario - cumulata alla quota di budget prevista per le rimanenti tipologie di intervento, nel rispetto delle priorità di finanziamento fra tipologie. Così, ad esempio, un eventuale risparmio di fondi destinati al finanziamento di domande di contributo per interventi di studio e valorizzazione di beni librari (grado di priorità 3) andrà ad integrare i fondi previsti per il finanziamento delle domande di contributo riferite al grado di priorità 1; solo se non sarà utilizzato per finanziare le domande di contributo riferite a tale tipologia andrà ad integrare i fondi previsti per il finanziamento delle domande di contributo riferite alla tipologia 2 e così via. Le quote di budget possono essere variate, con provvedimento della Giunta provinciale, prima della annuale scadenza dei termini per la presentazione delle domande di contributo. 5. SOGLIE DI INTERVENTO FINANZIARIO 5.1 Limiti minimi di spesa ammissibile: Tipologia Soggetto Limite di spesa ammissibile Acquisto di arredi e attrezzature per le biblioteche B.1.1 Euro = B.1.2 Euro 250.= B.1.3 Euro 250.= Conservazione e restauro di beni librari B.1.1 Euro = B.1.2 Euro = B.1.3 Euro = Studio e valorizzazione di beni librari B.1.1 Euro = B.1.2 Euro = B.1.3 Euro = 5.2 Limiti massimi di spesa ammissibile: Tipologia Soggetto Limite di spesa ammissibile Acquisto di arredi e attrezzature per le biblioteche B.1.1 Euro = B.1.2 Euro = B.1.3 Euro = Conservazione e restauro di beni librari B.1.1 Euro = B.1.2 Euro = B.1.3 Euro = Studio e valorizzazione di beni librari B.1.1 Euro = B.1.2 Euro = B.1.3 Euro = 6. MISURE DI CONTRIBUZIONE Per l esecuzione degli interventi riconducibili a tutte le tipologie si applicano le seguenti misure di contribuzione: - forme associative di comuni: 100% della spesa ritenuta ammissibile Pag. 12 di 18 All. 001 COPIA USO INTERNORIFERIMENTO: 2010-S

141 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ comuni: secondo le classi di contribuzione previste per il Fondo per gli investimenti di cui all art. 11 della L.P. 36/1993 e s.m., in relazione alla spesa ritenuta ammissibile - altri Soggetti di cui al punto B.1.1 nella misura dell'80% della spesa ritenuta ammissibile - Soggetti di cui ai punti B.1.2 e B.1.3 nella misura dell'80% della spesa ritenuta ammissibile. Qualora nell istanza sia indicato un ammontare contributivo inferiore a quello concedibile sarà assegnato il contributo richiesto. C. DISPOSIZIONI COMUNI PER CONTRIBUTI PER GLI ARCHIVI STORICI E PER LE BIBLIOTECHE DI CONSERVAZIONE 1. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE 1.1 A partire dalle domande di contributo che saranno presentate alla Struttura provinciale competente in materia di beni librari e archivistici a decorrere dall anno 2011, a valere sull esercizio finanziario successivo, le medesime dovranno essere inoltrate fra il giorno 1 giugno ed il giorno 31 agosto di ogni anno. 1.2 Per tutte le tipologie di intervento, tranne che per il funzionamento degli archivi, alle domande deve essere allegata la seguente documentazione: - relazione illustrativa nella quale siano rappresentati la situazione di partenza sulla quale si intende intervenire, le finalità dell intervento proposto e gli effetti conseguenti; - preventivo di spesa di data non anteriore a 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, qualora redatto da tecnico o ditta specializzata; - piano di finanziamento (ripartizione delle spese); - dichiarazione relativa alla detraibilità dell IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n Per le tipologie sotto indicate deve altresì essere allegata l ulteriore documentazione specificata: Tipologia Documentazione Acquisizione di strutture da - per gli enti pubblici copia della deliberazione dell organo destinare a sede di archivi competente concernente l approvazione all effettuazione dell intervento condizionatamente alla concessione del contributo; - dichiarazione di conformità o compatibilità della destinazione urbanistica vigente con l immobile da acquisire (da acquisirsi d ufficio da parte della Struttura provinciale competente in materia di beni librari e archivistici). In mancanza di conformità o compatibilità dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiari che tale atto è stato richiesto. All atto del pagamento della prima rata del contributo dovrà comunque essere accertato il requisito della Costruzione, ampliamento e ristrutturazione di strutture da destinare a sede di archivi compatibilità urbanistica - progetto preliminare accompagnato da documentazione cartografica atta ad individuare la collocazione territoriale dell opera; - per gli enti pubblici copia della deliberazione dell organo competente concernente l approvazione alla realizzazione dell intervento condizionatamente alla concessione del contributo e l approvazione del progetto preliminare in linea Pag. 13 di 18 All. 001 COPIA USO INTERNORIFERIMENTO: 2010-S

142 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Censimento, ordinamento e inventariazione di archivi Funzionamento dell archivio tecnica; - dichiarazione di conformità o compatibilità della destinazione urbanistica vigente con l immobile da acquisire (da acquisirsi d ufficio da parte della Struttura provinciale competente in materia di beni librari e archivistici). In mancanza di conformità o compatibilità dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiari che tale atto è stato richiesto. All atto del pagamento della prima rata del contributo dovrà comunque essere accertato il requisito della compatibilità urbanistica. - relazione illustrativa concernente gli obiettivi dell iniziativa e gli effetti conseguenti, e comprendente altresì: 1) descrizione dei locali, arredi e attrezzature idonei disponibili o relazione su quelli che saranno predisposti per la conservazione dell archivio; 2) descrizione dell archivio: competenze fondamentali del soggetto produttore (nel caso di archivi di natura particolare), consistenza ed estremi cronologici generali, osservazioni sull ordinamento e sugli eventuali strumenti di corredo esistenti; 3) natura del lavoro da realizzare: in relazione all ordinamento, alle componenti ed all analiticità dell inventario, nonché agli elementi descrittivi delle unità archivistiche; 4) risorse: qualificazione degli operatori e relativo impegno lavorativo, indicazione dell eventuale software che verrà adottato, materiale di cancelleria occorrente; 5) tempi di realizzazione, anche con riferimento ad un eventuale articolazione in lotti - scheda riassuntiva delle spese sostenute nell ultimo anno precedente a quello per il quale viene richiesto il contributo; - relazione sull attività programmata nell anno di riferimento, comprensiva di obiettivi ed effetti conseguenti; - scheda illustrativa per il personale, comprensiva dei costi previsti; - scheda illustrativa per spese varie di gestione (manutenzione sede, attrezzature, luce, telefono, acqua, ecc.), comprensiva dei costi previsti; - scheda illustrativa per ordinaria manutenzione del materiale documentario, comprensiva dei costi previsti; - scheda illustrativa per acquisto libri, comprensiva dei costi previsti; - dichiarazione ex art. 28, II comma del D.P.R , n copia dello Statuto del soggetto richiedente, ove non fosse già depositato Per quanto riguarda i contributi per: - costruzione, ampliamento e ristrutturazione di strutture da destinare a sede di archivi - acquisto ed installazione di attrezzature relative ad impianti di sicurezza, di climatizzazione e simili, sia per archivi storici che per biblioteche di conservazione - conservazione e restauro di beni archivistici e di beni librari Pag. 14 di 18 All. 001 COPIA USO INTERNORIFERIMENTO: 2010-S

143 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ se i beni oggetto di intervento sono soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, entro 30 giorni dalla comunicazione dell avvenuta concessione del contributo il soggetto richiedente deve inoltrare alla Struttura provinciale competente in materia di beni librari e archivistici la richiesta di autorizzazione all effettuazione degli interventi finanziati, corredata da: - progetto esecutivo in duplice copia completo di relazione tecnica, disegni, computo metrico estimativo, capitolato speciale d appalto o foglio patti e condizioni, nel caso di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia; - relazione tecnica circa lo stato di conservazione dei beni oggetto di intervento e conseguente proposta di intervento - preventivo di spesa dettagliato - documentazione fotografica - eventuali analisi specialistiche. Gli interventi potranno essere avviati solo dopo l acquisizione dell autorizzazione da parte della Struttura provinciale competente in materia di beni librari e archivistici, e nel pieno rispetto delle prescrizioni fornite. 2. MODALITA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI I contributi sono erogati nel modo seguente Tipologia Acquisizione, costruzione, ampliamento e ristrutturazione di strutture destinate a sedi di archivi Acquisto di arredi e attrezzature per gli archivi Conservazione e restauro di beni archivistici Censimento, ordinamento e inventariazione di archivi Valorizzazione dei beni archivistici Acquisto di arredi e attrezzature per le biblioteche Conservazione e restauro di beni librari Studio e valorizzazione di beni librari Pag. 15 di 18 Modalità Nel caso di acquisizione di strutture destinate a sedi di archivio: - 20% del contributo ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione; - saldo, pari al rimanente del contributo, ad avvenuta presentazione del rendiconto Nel caso di costruzione, ampliamento e ristrutturazione di strutture destinate a sedi di archivi: - 20% del contributo ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione, subordinatamente alla dichiarazione del beneficiario del contributo medesimo, corredata dalla certificazione a firma del direttore dei lavori, di inizio degli stessi; - 30% del contributo ad avvenuta presentazione, da parte del beneficiario, di una dichiarazione, corredata dalla certificazione a firma del direttore dei lavori, di avvenuta esecuzione di almeno la metà dei lavori previsti in progetto; - saldo, pari al rimanente del contributo, ad avvenuta presentazione del rendiconto Per importi da erogare uguali o inferiori ad Euro =: un unica soluzione ad avvenuta presentazione del rendiconto Per importi da erogare superiori ad Euro =: - 30% del contributo ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione del contributo; - saldo, pari al rimanente del contributo, ad avvenuta presentazione del rendiconto. All. 001 COPIA USO INTERNORIFERIMENTO: 2010-S

144 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Funzionamento degli archivi - I acconto del 45% nel mese di maggio dell anno di competenza; - II acconto del 45% nel mese di ottobre dell anno di competenza; - saldo, pari al rimanente del contributo, ad avvenuta presentazione del rendiconto. In relazione alla necessità di rispettare il Patto di stabilità annualmente definito fra la Provincia autonoma di Trento e lo Stato, che pone limitazioni al totale dei pagamenti effettuabili, si dà atto che le percentuali dei pagamenti indicati a titolo di acconto devono intendersi come percentuali massime che potranno essere ridotte in relazione alle effettive disponibilità dei budget di cassa che saranno assegnati alla struttura provinciale competente alla gestione degli interventi previsti nei presenti criteri. Qualora nel corso delle verifiche finali si accertasse che determinate opere non sono state realizzate rispetto al progetto ammesso a contributo verrà stralciata dal contributo l intera voce relativa alle opere non eseguite. La Struttura provinciale competente in materia di beni librari e archivistici può verificare in ogni momento la regolare effettuazione delle attività, iniziative ed acquisti finanziati, nonché la relativa documentazione. Qualora, relativamente all attività o iniziativa finanziata, venga documentata una spesa inferiore a quella ammessa, il contributo viene rideterminato d ufficio in misura proporzionale. Le somme erogate dalla Provincia non dovute o non utilizzate sono portate a riduzione degli eventuali contributi degli esercizi successivi attraverso un giro contabile a favore delle entrate, oppure sono introitate dal bilancio provinciale attraverso versamento diretto alla Tesoreria della Provincia. 3. DEFINIZIONI E TEMPISTICA DELLE INIZIATIVE FINANZIATE Si indicano di seguito gli eventi che costituiscono avvio, completamento e rendicontazione: Tipologia Definizione Avvio Completamento Acquisizione di strutture sottoscrizione del preliminare di richiesta di intavolazione del destinate a sedi di archivi compravendita del bene bene Costruzione, ampliamento e acquisizione della concessione dichiarazione di fine lavori ristrutturazione di strutture ad edificare destinate a sedi di archivi Acquisto di arredi e attrezzature per gli archivi e per le biblioteche Conservazione e restauro di beni archivistici e di beni librari Pag. 16 di 18 ordine scritto di fornitura di tutti i beni oggetto del finanziamento ordine scritto di effettuazione di tutte le attività oggetto del finanziamento consegna dei beni, certificata con idonea documentazione scritta (bolla di consegna) consegna dei beni sottoposti a lavorazione, certificata con idonea documentazione scritta (bolla di consegna) Censimento, ordinamento e idem consegna del prodotto finale inventariazione di archivi frutto dell attività commissionata (elenco di consistenza, inventario ecc.), accompagnato da nota di trasmissione Valorizzazione dei beni idem consegna del prodotto finale All. 001 COPIA USO INTERNORIFERIMENTO: 2010-S

145 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ archivistici e dei beni librari frutto dell attività commissionata (pubblicazione) o effettuazione dell attività stessa (mostra, convegno ecc.) Funzionamento degli archivi l attività finanziata riguarda spese correnti di funzionamento (personale, acqua, energia elettrica, manutenzione ordinaria ecc.) sostenute nel corso dell anno solare Tutti i soggetti, per tutte le tipologie di intervento, sono autorizzati ad avviare l iniziativa per la quale è richiesto il contributo provinciale a partire dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Per tutti i soggetti sono fissati i seguenti termini: Tipologia Termini massimi per Avvio Completamento Rendicontazione Acquisizione di strutture 6 mesi dalla data 6 mesi dal termine 4 mesi dal termine destinate a sedi di archivi ricevimento della fissato per l avvio fissato per il comunicazione di dell iniziativa completamento concessione del dell iniziativa contributo finanziata Costruzione, 9 mesi dalla data di 24 mesi dal termine 6 mesi dal termine ampliamento e acquisizione della fissato per l avvio fissato per il ristrutturazione di concessione ad dell iniziativa completamento strutture destinate a sedi edificare di archivi dell iniziativa finanziata Acquisto di arredi e 6 mesi dalla data 6 mesi dal termine 4 mesi dal termine attrezzature per gli ricevimento della fissato per l avvio fissato per il archivi e per le comunicazione di dell iniziativa completamento biblioteche concessione del dell iniziativa contributo finanziata Conservazione e restauro idem idem idem di beni archivistici e di beni librari Censimento, idem idem idem ordinamento e inventariazione di archivi Valorizzazione dei beni idem idem idem archivistici e dei beni librari Funzionamento degli 31 maggio dell anno archivi successivo a quello di competenza I termini di cui sopra, per tutte le tipologie di intervento, possono essere prorogati su motivata richiesta da far pervenire alla Struttura provinciale competente in materia di beni librari e archivistici prima della scadenza naturale degli stessi - per una sola volta e per la durata massima di sei mesi. Nel caso in cui sia necessaria l acquisizione di autorizzazioni da parte degli uffici di tutela i termini per l avvio decorrono dalla data di concessione del medesimo da parte della Struttura provinciale competente in materia di beni librari e archivistici. Pag. 17 di 18 All. 001 COPIA USO INTERNORIFERIMENTO: 2010-S

146 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ La proroga dei termini per l avvio delle iniziative finanziate comporta automaticamente la proroga anche di quelli per il completamento e la rendicontazione. La proroga dei termini per il completamento delle iniziative finanziate comporta automaticamente la proroga anche di quelli per la rendicontazione. Il termine per la rendicontazione prorogato automaticamente in seguito alla concessione di proroga dei termini per l avvio e/o il completamento delle iniziative finanziate può essere a sua volta prorogato per una sola volta. In tale caso tale termine non può comunque essere superiore ad un anno dalla data fissata per il completamento dell intervento finanziato come definito in seguito alla proroga concessa per quest ultimo. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la decadenza dei contributi e dei relativi impegni di spesa ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Non possono essere concessi contributi per interventi o attività: - iniziate prima della presentazione delle domande di contributo - aventi ad oggetto lavori già inseriti in strumenti di programmazione provinciale o finanziati da altre leggi di settore. 4. RENDICONTAZIONE I soggetti beneficiari degli interventi previsti dalla L.P. 1/2003 provvedono alla rendicontazione della spesa sostenuta con le modalità e nelle forme previste dal D.P.G.P n. 9-27/Leg. e s. m. ("Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23"). Ai sensi dell art. 12 del D.P.G.P n. 9-27/Leg. e s. m. si specifica la seguente documentazione aggiuntiva da presentare in sede di rendicontazione, - qualora questa sia presentata in anni successivi a quello di competenza del contributo: Tipologia Documentazione aggiuntiva Costruzione, ampliamento e ristrutturazione di dichiarazione di fine lavori strutture destinate a sedi di archivi Acquisto di arredi e attrezzature per gli archivi e per le biblioteche Conservazione e restauro di beni archivistici e di beni librari Censimento, ordinamento e inventariazione di archivi Valorizzazione dei beni archivistici e dei beni librari ordine scritto di fornitura di tutti i beni oggetto del finanziamento e bolla di consegna dei medesimi bolla di consegna dei beni sottoposti ad intervento nota di trasmissione relativa alla consegna del prodotto finale frutto dell attività commissionata dichiarazione dell avvenuta conclusione dell attività Per l acquisto ed installazione di attrezzature relative ad impianti di sicurezza, di climatizzazione e simili gli enti pubblici a corredo del rendiconto sono tenuti a produrre certificato di collaudo e di garanzia o di regolare esecuzione dell opera nonché deliberazione di approvazione dei medesimi, contenente anche il riepilogo della spesa complessivamente sostenuta. Gli altri soggetti a corredo del rendiconto sono tenuti a produrre certificato di collaudo e di garanzia dell impianto, a firma del titolare della ditta che ha effettuato l intervento, controfirmati dal beneficiario del contributo. Pag. 18 di 18 All. 001 COPIA USO INTERNORIFERIMENTO: 2010-S

147 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 maggio 2010, n Legge provinciale 8 luglio 1996 n. 4 e s.m., art. 12 ter - Patto territoriale delle Valli del Leno: rideterminazione del termine dello strumento pattizio per la progettualità privata omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1. di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, il termine massimo dello strumento pattizio per la progettualità privata del Patto territoriale delle Valli del Leno al 15 dicembre 2010, fissando conseguentemente a tale data la nuova scadenza del bando per la presentazione delle domande di agevolazione, mantenendo invariati i criteri di selezione approvati con deliberazione n del 17 ottobre 2008; 2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta direttamente spese a carico del bilancio provinciale che saranno impegnate con successivi separati provvedimenti; 3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

148 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 maggio 2010, n L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Brentonico - Variante al piano regolatore generale - Approvazione con modifiche Il Relatore comunica: con verbale di deliberazione n. 7 di data 26 gennaio 2010, il Consiglio comunale di BRENTONICO ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale redatta secondo la procedura prevista dagli articoli 40 e ss. della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come richiamati dall articolo 148, comma IV della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). Ai sensi dell articolo 148, comma V della predetta L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante è stata sottoposta all esame del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio che, con valutazione tecnica Prat VT n. 12/10 di data 18 febbraio 2010 ha evidenziato quanto segue: Contenuti della variante Con deliberazione consiliare n. 07 dd. 26 gennaio 2010 il Comune di Brentonico ha adottato una variante al piano regolatore generale per l adeguamento alla disciplina provinciale in materia di distanze tra le costruzioni e dai confini. In merito all adeguamento delle norme di piano rispetto alle disposizioni provinciali in materia di distanze tra le costruzioni e dai confini si osserva: Art Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici ed aree edificate. Al comma 2, il rinvio alla data del 19 novembre 2008 (data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta provinciale n di data 31 ottobre 2008) non coincide con quanto stabilito dalla stessa deliberazione che fa riferimento alla data di approvazione. La disposizione in esame risulta quindi più restrittiva (limitatamente a 19 giorni). Si osserva inoltre che, seppur non oggetto di modifica, le disposizioni di seguito elencate non risultano conformi alla normativa urbanistica, tenuto conto che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 1, è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale: Art Piani attuativi. Al comma 5, è stabilito un termine di 5 anni per l adozione di alcuni piani attuativi. Al rig uardo si osserva che in conformità all articolo 67, quarto comma, della legge provinciale n. 22 del 1991 (e corrispondente articolo 52 della l.p. n. 1 del 2008) il vincolo di piano attuativo conserva efficacia per 10 anni dalla data di approvazione del PRG. Il PRG potrà eventualmente stabilire ai sensi dell articolo 52, comma 2, della l.p. n. 1 del 2008 che determinate previsioni concernenti aree specificatamente destinate all insediamento, la cui attuazione assume particolare rilevanza per la comunità locale, cessino di avere efficacia se entro il termine stabilito dal piano stesso, comunque non inferiore a 5 anni e non superiore a 10, non sia stato presentato il piano attuativo. Va quindi verificata l esistenza di tali condizioni al fine di giustificare una durata del vincolo inferiore a 10 anni. Art Aree di rispetto e/o protezione. Al comma 4, in relazione agli interventi ammessi nelle aree di rispetto cimiteriale, si osserva che in tali aree l articolo 66 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 ammette una serie d interventi non esplicitati nella norma in esame.

149 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Art Parametri geometrici dell edificazione. Al comma 8, nella definizione di Volume tecnico sono ricompresi una serie di interventi (ad es. abbaini) che non coincidono con quelli individuati espressamente dalla circolare ministeriale n di data 3 gennaio Al riguardo si osserva pertanto che tali fattispecie non possono essere considerate alla stregua di volumi tecnici. Art Campeggi. Al comma 3 è prevista una distanza minima di metri tre tra gli edifici, interni al campeggio. Al riguardo si osserva che anche in tale area dovranno essere rispettate le distanze stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n di data 31 ottobre Art Aree agrosilvopastorali. Al comma 13, è prevista la realizzazione di piccoli manufatti per il ricovero degli attrezzi agricoli purchè essi non superino la volumetria di 50mc. Al riguardo si osserva che se la norma si riferisce agli interventi previsti espressamente dall articolo 37, comma 4, lettera b) del nuovo PUP, i limiti dimensionali ed i criteri generali concernenti le tipologie costruttive ed i materiali da utilizzare per tali costruzioni sono stabiliti con regolamento ai sensi dell articolo 62, comma 7, della l.p. n. 1 del Art Boschi e radure. Al comma 2 è prevista la possibilità di aumento di volume e superficie coperta nella misura massima del 15 per cento degli edifici esistenti. Si rileva che quanto contenuto nella disposizione in esame si pone in contrasto con quanto disposto dalle norme di attuazione del PUP (sia PUP 1987 che PUP 2008) che non ammettono alcuna realizzazione di interventi, se non quanto espressamente previsto dai Piani Forestali e montani. Art Viabilità. Al comma 3, la norma prevede la definizione di sedime stradale. Al riguardo si osserva che tale dizione non trova riscontro all interno della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 del 1995 che fa riferimento alla piattaforma stradale. Al comma 5 per quanto attiene alla misurazione delle fasce di rispetto, queste si misurano dal limite stradale e non come previsto dalla norma in esame, dal limite del sedime stradale. Al comma 4, si precisa che la definizione in sede di progettazione esecutiva dei tracciati e delle dimensioni delle strade dovrà avvenire all interno delle fasce di rispetto. Al comma 6, la realizzazione di strade veicolari rurali e pascolive, non previste dal PRG, è ammessa esclusivamente nei limiti previsti dall articolo 71 della l.p. n. 22 del 1991 e corrispondente articolo 65 della l.p. n. del Art Categoria R1. Al comma 3, è ammessa la possibilità di realizzare finestre nei prospetti per ragioni igieniche e di sicurezza. La disposizione si pone in contrasto con i criteri fissati dalla Giunta provinciale con deliberazione n di data 30 dicembre (Si veda anche articolo Categoria R2, comma 1, terzo alinea e ultimo alinea). Si consiglia peraltro di verificare l elencazione degli interventi previsti per ogni categoria in quanto la materia attiene ad aspetti prettamente tecnici ed architettonici. Le norme sono inoltre da integrare con specifici richiami a: - invarianti, di cui all articolo 8 delle norme di attuazione del PUP; - aree agricole di pregio e aree agricole, disciplinate dagli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del nuovo PUP. Conclusioni Ciò premesso, si esprime parere favorevole all approvazione della variante al piano regolatore del Comune di Brentonico subordinatamente alla modifica dei relativi contenuti secondo le osservazioni di merito sopra esposte.. Con comunicazione prot. n. 1773/10-13 V MRC (1505N) d.d. 2 marzo 2010, la sopra richiamata valutazione del Servizio provinciale Prat VT n. 12/10 di data 18 febbraio 2010 è stata trasmessa all Amministrazione comunale affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all'a-

150 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ dozione definitiva della variante nei tempi e modi previsti dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1. Infine, con verbale di deliberazione n. 24 di data 30 marzo 2010, il Consiglio comunale di Brentonico, prendendo atto del parere trasmesso, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento. Ai sensi dell articolo 41, comma I della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, come richiamato dall articolo 148, comma IV della L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante definitivamente adottata è stata poi trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio affinché lo stesso potesse esprimere le proprie osservazioni in merito alla coerenza delle previsioni contenute nella variante rispetto al Piano Urbanistico Provinciale, alle valutazioni espresse dal Servizio provinciale competente ed alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva del piano. Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha quindi formulato il proprio parere Prat. 1505VPC - VT n. 12/10 di data 4 maggio 2010 che ha rilevato quanto segue: Con deliberazione consiliare n. 07 dd. 26 gennaio 2010 il Comune di Brentonico ha adottato una variante al piano regolatore generale per l adeguamento alla disciplina provinciale in materia di distanze tra le costruzioni e dai confini. Riguardo agli atti di piano così adottati il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con la valutazione tecnica n. 12/10 del 18 febbraio 2010, ha espresso parere positivo all approvazione della variante subordinatamente alla modifica dei relativi contenuti secondo quanto riportato nella valutazione stessa. Con deliberazione consiliare n. 24 del 30 marzo 2010 il Comune di Brentonico ha provveduto all adozione definitiva della variante in oggetto. Nel merito si osserva che, le osservazioni espresse nella valutazione n. 12/10 dello scrivente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, sono state puntualmente recepite. Fa eccezione l adeguamento delle norme di piano alla disciplina dettata dall articolo 37 delle norme del nuovo PUP, che andrà quindi integrata nel PRG. Da ultimo si ribadisce che quanto previsto all articolo 2.12, comma 13, delle norme di attuazione della variante in esame, relativamente alla realizzazione di piccoli manufatti per il ricovero degli attrezzi a- gricoli, va adeguato ai contenuti del regolamento provinciale in fase di emanazione. Ciò premesso, si esprime parere favorevole all approvazione della variante al piano regolatore del Comune di Brentonico subordinatamente alla modifica dei relativi contenuti secondo le osservazioni di merito sopra esposte.. Relativamente alle osservazioni sopra riportate, si prende quindi atto della valutazione tecnica formulata dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio Prat VT n. 12/10 di data 18 febbraio 2010 sopra richiamata e, sulla base delle indicazioni espresse dal medesimo Servizio provinciale nella valutazione tecnica Prat. 1505VPC - VT n. 12/10 di data 4 maggio 2010, si propone l approvazione della variante definitivamente adottata con le modifiche ed integrazioni richieste nel predetto parere. Il Comune di Brentonico, prestando la necessaria assistenza tecnica, ha predisposto un testo completo della variante allo strumento urbanistico, già comprensivo delle modifiche sopra indicate, testo che si allega e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udito il Relatore; - visti gli atti citati in premessa; - vista la L.P , n. 22 e s.m.i.; - vista la L.P , n. 6; - vista la L.P , n. 1; - vista la L.P , n. 5; - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale del Comune di BRENTONICO adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 24 di data 30 marzo 2010 le modifiche in premessa sintetizzate;

151 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ ) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante al piano regolatore generale del Comune di BRENTONICO definitivamente adottata con deliberazione consiliare n. 24 di data 30 marzo 2010, secondo gli allegati atti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

152 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 maggio 2010, n L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Giustino - Variante al Piano Regolatore Generale - Approvazione con modifiche Il Relatore comunica: con verbale di deliberazione n. 43 di data 22 dicembre 2008 il Consiglio comunale di GIUSTINO ha provveduto alla prima adozione di una variante al Piano Regolatore Generale redatta secondo la procedura prevista dagli articoli 40 e ss. della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come richiamati dall articolo 148, comma IV della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). Gli atti sono stati trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio per essere esaminati dalla Commissione Urbanistica Provinciale la quale, sentiti i Servizi provinciali competenti, ha espresso le proprie valutazioni con verbale di deliberazione n. 04/2009 di data 28 maggio 2009 che ha evidenziato quanto segue: Premessa Il Comune di Giustino ha adottato in via preliminare con deliberazione consiliare n. 43 di data 22 dicembre 2008 una modifica al Piano regolatore generale del proprio territorio. Gli obiettivi del provvedimento riguardano principalmente alcune modifiche cartografiche e regolamentari al fine di assecondare istanze private al bisogno di residenza ordinaria e soddisfare esigenze del settore produttivo. La quasi totalità delle varianti deriva infatti da richieste specifiche, mentre altre rispondono alla necessità di adeguare le previsioni allo stato di fatto, ovvero ad esigenze di interesse pubblico. La maggior parte degli interventi di modifica riguardano situazioni puntuali e di scarso rilievo urbanistico. Altri invece, pur senza modificare l impianto attuale del PRG, introducono nuove concezioni pianificatorie attraverso importanti interventi sulla disciplina urbanistica e sulle modalità attuative dei piani subordinati. Altre modifiche riguardano il nuovo assetto viabilistico della strada statale ed il sistema di raccordo con gli abitati di Giustino e Pinzolo. Infine il Piano recepisce la nuova normativa in materia di distanze emanata dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2879, del 31 ottobre Le varianti. Relativamente alle varianti di scarso rilievo urbanistico, la Commissione, preso atto che trattasi principalmente di aggiornamento cartografico, adeguamento allo stato di fatto e maggiore flessibilità nell utilizzo delle aree pubbliche, esprime parere favorevole. Anche riguardo alle problematiche più consistenti, relative alla modifica delle norme che consentono una certa densificazione dell edificato esistente, nonché la possibilità di recupero a fini abitativi del sottotetto e l individuazione di nuove aree residenziali, salvo le considerazioni di merito specifico, non si esprimono particolari controindicazioni.

153 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Rapporto con il Piano urbanistico provinciale. Il Piano regolatore del Comune di Giustino risulta formalmente adeguato al Piano urbanistico provinciale, tuttavia in questa variante propone soluzioni viabilistiche diverse rispetto allo strumento vigente e nuove aree insediative in zona agricola che meritano le seguenti considerazioni: - la nuova proposta di viabilità principale interessa l ambito fluviale del torrente Sarca che va salvaguardato come importante risorsa ambientale; - alcune varianti a valle dell abitato, che individuano attività produttive esistenti, ricadono in area agricola di pregio. Tali modifiche, che si configurano nella sostanza come presa d atto dello stato di fatto, pur rientrando nelle attività ammesse dalla normativa di attuazione del PUP, ricadono in ambiti delicati anche sotto il profilo paesaggistico e vincolati dal punto di vista agricolo; pertanto, la modifica dovrebbe essere limitata alla minima occupazione di suolo. In particolare, l area D1 - zona agricola intensiva (stalle) situata in località alla Croce si pone al centro di un ampia area libera che è opportuno salvaguardare. Meglio sarebbe eventualmente accorpare l attività esistente con quella analoga verso sud, in questa maniera si creerà una zona maggiormente compatta destinata alle attività zootecniche. Il sistema insediativo. Prima di entrare nel merito specifico delle nuove scelte edificatorie, giova ricordare che, in occasione dell adeguamento del Piano regolatore generale alla l.p. 16/2005 in materia di residenza (deliberazione consiliare n. 03, di data 11 gennaio 2007 in prima adozione e n. 28, di data 12 luglio 2007 in adozione definitiva), l Amministrazione comunale ha affrontato il dimensionamento del fabbisogno residenziale per la durata di un quinquennio (2012). Le attuali analisi presentano alcune divergenze rispetto alle precedenti e non sembrano adeguatamente argomentate. Al di là comunque delle quantità totali, si evidenzia l importanza di un dimensionamento del fabbisogno reale e stabile che deve fungere da punto di riferimento indispensabile per la tutela del territorio in termini di contenimento del suo consumo. L incremento di nuove aree pertanto richiede un attenta valutazione onde non vanificare gli obiettivi della pianificazione urbanistica. In definitiva, le aree residenziali di nuova individuazione rappresentano quantità non trascurabili e tali da richiedere un riequilibrio di tipo compensativo, tenuto anche conto della trasformazione di aree alberghiere in residenziali. Di converso, dal punto di vista urbanistico, si giudica positivamente la scelta di favorire il recupero dei sottotetto, proprio nell ottica del risparmio del territorio. La variante si compone di diverse modifiche cartografiche, molte sono di scarso rilievo urbanistico e non presentano controindicazioni né sotto il profilo urbanistico né paesaggisticoambientale, per altre si evidenziano le seguenti osservazioni. o I piani attuativi. La variante individua alcuni nuovi piani attuativi e conferma l esistenza di altri. La Commissione esprime parere favorevole sul sistema urbanistico generale dei piani attuativi, ma nel contempo osserva la mancanza di precisi contenuti paesaggisticoarchitettonici, a livello normativo di ogni singolo piano, che garantiscano non solo un buon assetto urbanistico, ma anche un altrettanto importante qualità formale dell insediamento.

154 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ In particolare si evidenzia l impatto prodotto dal P.A. n. 6, soggetto a cambio di destinazione d uso da zona D8 commerciale ad una pluralità di funzioni. Pur ricadendo su un area già destinata all edificazione, essa funge da cerniera fra gli abitati di Giustino e Pinzolo, configurandosi ormai come l ultimo spazio libero di distacco tra i due paesi, assumendo quindi anche un valore storico. La progettazione di tale ambito pertanto necessita di un maggior dettaglio, privilegiando l aspetto di tutela morfologica del sito piuttosto che la visibilità dei manufatti e delle attività per chi percorre la viabilità principale. Ad avviso della Commissione sembra molto importante che questo luogo non sia edificato massicciamente, ma conservi un immagine e spazi liberamente percorribili. Ciò premesso, tuttavia, la Commissione pone, in via pregiudiziale, alcune osservazioni, invitando il Comune a riflettere sulle scelte effettuate, anche in considerazione delle funzioni previste, che sembrano avere un impatto decisamente sovra comunale. Il piano all esame infatti si limita ad individuare le attività senza peraltro fornire adeguate indagini ed analisi che attengono ovviamente ad una dimensione di Comunità più estesa. In quest ottica s invita il Comune a valutare l opportunità, previa la salvaguardia dei siti, di demandare la decisione ad un livello più propriamente sovracomunale. Il P.A. n. 3 interessa un area a valle della strada principale, già a destinazione alberghiera. Essa è l area che incrementa il dimensionamento residenziale senza giustificato motivo. o Modifiche puntuali. Per quanto riguarda gli interventi puntuali si osserva: - il lotto di tipo produttivo, contrassegnato dalla variante n. 61, già verde di protezione, si pone a ridosso del centro storico; si prescrive quindi un approfondimento che identifichi l esatta posizione dell erigendo edificio al fine mantenere pressoché inalterata la percezione del centro storico dalla strada di percorrenza. E auspicabile la demolizione della tettoia esistente e l eventuale edificazione del nuovo volume circa nella stessa posizione; - la variante n. 32 consiste nell ampliamento, lungo la strada, di una vasta area alberghiera non ancora costruita. Inoltre, la zona interessa un contesto prativo di eccezionale bellezza ed esposto alle più ampie visuali libere legate alla strada di percorrenza. Per tali ragioni si esprime un giudizio negativo; - la previsione urbanistica relativa alla variante n. 38 consiste nell aumento dell area D1 agricola intensiva (stalle). Per la conformazione e pendenza del versante, l ampliamento dell area risulta paesaggisticamente impattante; - la variante n. 10, posta più a monte della precedente, consiste nel cambio di destinazione da area secondaria ad area produttiva D.2.3, dove sono ammesse attività industriali, artigianali e commerciali riferite alla vendita dei beni prodotti in loco, terziarie, credito ed uffici aziendali. Per la conformazione e pendenza del versante la proposta risulta paesaggisticamente impattante; - la variante n. 105 è relativa all individuazione di una nuova area destinata alla realizzazione degli alloggi per il tempo libero e vacanze. Con questa previsione il Comune intende concentrare il contingente assegnato in un unica area, contrariamente a quanto già previsto, in sede di adeguamento alla l.p. n. 16/2005, la cui ipotesi era di distribuire il volume per vacanze su tutte le aree residenziali. In concreto, la nuova area residenziale occupa parzialmente un sito destinato a servizi e si colloca al di fuori del disegno urbano che tiene distinte le funzioni residenziali da quelle per attrezzature pubbliche. Si evidenziano inoltre perplessità relativamente alla realizzazione della strada di accesso al nuovo lotto anche in funzione all utilizzo dell area per servizi;

155 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Le norme - la nuova viabilità a servizio della ex cava maffei (var. n. 118), in zona boscata, non appare motivata. In relazione ai nuovi vincoli del Piano urbanistico provinciale e alle norme provinciali in materia urbanistica si osserva quanto segue. Art. 4 Piani attuativi In relazione alla durata dei piani attuativi si osserva che la disposizione relativa alla decadenza dei vincoli, trascorsi 10 anni dalla loro previsione, dovrà essere integrata con quanto contenuto nell articolo 67, comma 6, della l.p. n. 22/1991 (e corrispondente art. 52 della l.p. n. 1/2008) che stabilisce che decorsi tali termini le aree sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 mc/mq di lotto accorpato comunque nel rispetto delle altre norme anche più restrittive previste dal PRG per le aree destinate ad attività agricole. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento all articolo 29 PA6 e PA8). Art. 8 Norme generali per la dotazione di parcheggi La previsione circa la necessità di ricavare e vincolare almeno un posto macchina per ogni nuovo alloggio realizzato all interno di edifici esistenti va integrata con il rispetto dello standard minimo di parcheggio stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n del 17/03/1992 e s.m. che rapporta tale standard al volume dell edificio. Analoghe considerazioni valgono anche per quanto contenuto al comma 4, in relazione ai posti macchina a servizio della struttura alberghiera (6 mq per posto letto). Al comma 10, all esonero dall obbligo di soddisfacimento degli standard di parcheggio per gli edifici esistenti in centro storico va collegata la previsione della monetizzazione. Art. 9 Norme generali per le aree residenziali Considerato che la prima adozione del PRG è avvenuta in data successiva all entrata in vigore delle disposizioni provinciali in materia di distanze, risulta necessario provvedere all adeguamento delle norme alla deliberazione della Giunta provinciale n di data 31 ottobre A tale proposito le norme contenute nel comma 6 risultano, come anche dichiarato nel medesimo, solo parzialmente adeguate e vanno conseguentemente integrate nel rispetto di tutto quanto disposto dalla citata deliberazione. Manca tra l altro lo schema di equiparazione delle diverse destinazioni insediative previste dal PRG rispetto alla classificazione delle aree del DM n. 1444/1968. Alla lettera ii) la distanza per le sopraelevazioni è misurata in senso radiale (in qualsiasi direzione) anziché in modo lineare come prescritto dall articolo 2, comma 2 della deliberazione sopra richiamata. Art. 13 Norme generali per le zone produttive In relazione alla possibilità di realizzare insediamenti residenziali in aree agricole e produttive, si rileva che l articolo 37, comma 4, lettera a) e l articolo 33, comma 6 lettera e) delle norme di attuazione del nuovo PUP fissano limiti e condizioni per tali opere che dovranno essere ripresi dalla norma, tra cui ad esempio il limite di una sola unità residenziale per impresa e non per ciascun impianto e laboratorio come previsto dall articolo 13 del PRG. (si veda anche articolo 15 D1)

156 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Art. 15 Zone D per attività produttive Norma particolare per la zona D2.3 In relazione alla distanza dal ciglio della strada, dovrà essere precisato che la distanza di tre metri si riferisce alle strade esistenti in quanto negli altri casi dovrà osservarsi la distanza stabilita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e s.m. (si veda anche articolo 16, zona D5 e art. 18 F2). Art. 16 D7 Area estrattiva cava Maffei Il riferimento all autorizzazione edilizia è superato e va sostituito con DIA. Art. 16 Zona D10 Cantiere comunale In relazione alla distanza di 5 metri per la strada nuova e da potenziare, si osserva che ai sensi dell articolo 5 della deliberazione della G.P 909/95 e s.m, la possibilità per gli strumenti urbanistici di stabilire fasce di rispetto diverse per le strade di progetto e da potenziare, o- vunque esse ricadano, sussiste solo nell ipotesi in cui le previsioni del PUP coincidano con le previsioni del piano comunale. Va verificata di conseguenza l esistenza di tale presupposto. Art. 17 Zone E1 agricole primarie In relazione alla possibilità di realizzazione di attività agrituristiche, la norma va adeguata a quanto previsto dall articolo 37, comma 5 del nuovo PUP. Art. 17 E8 verde privato La norma sul recupero dei volumi accessori esistenti, che superano per dimensione il massimo stabilito per gli stessi, non è chiara in quanto non si comprende se l esclusione alla realizzazione si riferisca a nuovi volumi accessori, ulteriori rispetto a quelli oggetto di recupero. Art. 19 Zone G1 di rispetto cimiteriale In relazione agli interventi ammessi all interno della fascia di rispetto cimiteriale, si dovrà far riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n del 16 maggio 2008 che ha approvato il testo coordinato in materia. Art. 19 G2 di rispetto stradale Con riferimento alle distanze dalle strade all interno delle aree destinate all insediamento, va precisato che le stesse riguardano strade esistenti, mentre per quelle di progetto o da potenziare si dovranno osservare le distanze stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e s.m. Art. 20 Viabilità ed infrastrutture Al comma 4, in relazione alla possibilità di introdurre variazioni ai tracciati delle infrastrutture in fase esecutiva, si precisa che tali modifiche dovranno avvenire all interno delle relative fasce di rispetto. Art. 20 D viabilità agricola e forestale In relazione alla possibilità di realizzare sempre viabilità agricola e forestale avente larghezza inferiore ai tre metri, indipendentemente dalle tavole di piano, si osserva che ciò potrà avvenire nei limiti fissati dall articolo 65 della l.p. n. 1/2008.

157 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Art. 21 Impianti di risalita e sistemi piste-impianti Al comma 6 la possibilità di realizzare piste anche entro superfici collocate in una fascia di 30 metri dal perimetro di zona va coordinato con quanto previsto dall articolo 35 del nuovo PUP che, al comma 9, ammette al di fuori delle aree sciabili solo impianti di risalita e relative piste di interesse esclusivamente locale. Art. 32 Varianti periodiche al PRG Il limite della scadenza biennale per la variante al PRG è stato eliminato con l.p. 29 dicembre 2006, n. 11. Art. 34 Norme transitorie e finali Il comma 1 va modificato prevedendo la prevalenza delle norme della disciplina urbanistica vigente sulle norme di attuazione del PRG e non viceversa come previsto da tale articolo. Pareri dei Servizi provinciali competenti. o Conferenza dei Servizi di data 6 maggio La Conferenza ha formalizzato le seguenti precisazioni: - gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d esame della Conferenza dei Servizi, devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP, il cui IV aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n del 5 settembre 2008 e che, secondo l art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali; - le cartografie di piano devono assicurare la rappresentazione dei corsi d acqua che interessano il territorio comunale e in particolare le acque pubbliche iscritte nell elenco provinciale, le particelle catastali appartenenti al demanio idrico, i tratti di altri corsi d acqua dove la Provincia ha investito, anche nel recente passato, risorse per la sistemazione e dove sono presenti opere di sistemazione da essa costruite e che necessitano quindi di tutela per non vanificarne gli effetti sistematori. In tali ambiti, interventi possibili e relativi procedimenti sono disciplinati dalla normativa di settore rappresentata dalla l.p. n. 18/1976; - gli ambiti fluviali di interesse ecologico, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati, coerentemente i criteri di cui alla parte VI del PGUAP. La Conferenza ha assunto inoltre le seguenti decisioni al fine di assicurare coerenza complessiva nell esame delle previsioni urbanistiche dei diversi strumenti urbanistici comunali: - le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione;

158 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ le nuove previsioni urbanistiche che sono approvate sulla base delle condizioni espresse negli studi di compatibilità, valutati dalle strutture competenti della Provincia, sono rappresentate sulle tavole di piano con uno specifico retino che rinvia a dette condizioni. Con riferimento alla numerazione delle varianti la Conferenza ha espresso quanto segue. N. Punto N. Var. PRG PARERE CONFERENZA DEI SERVIZI b POSITIVO con stralcio dell area ricadente in elevata pericolosità corrispondente al rio Vadaion. Il rio dovrà essere correttamente rappresentato e dovrà essere caratterizzato da una destinazione d uso specifica NEGATIVO limitatamente all area che ricade in area a elevata pericolosità. Ambito fluviale POSITIVO. Deve comunque essere garantita una fascia boscata in corrispondenza del corpo idrico di 10 metri come previsto dall articolo 9 della l.p. n. 11/ POSITIVO. Garantire fascia di rispetto l.p. n. 18/ NEGATIVO in quanto la variante che prevede la nuova circonvallazione è ancora in fase di istruttoria per la Valutazione di Impatto Ambientale NEGATIVO in quanto la variante che prevede la nuova circonvallazione è ancora in fase di istruttoria per la Valutazione di Impatto Ambientale NEGATIVO in quanto la variante che prevede la nuova circonvallazione è ancora in fase di istruttoria per la Valutazione di Impatto Ambientale POSITIVO. Si tenga presente che ogni intervento ricadente in Ambito fluviale di interesse idraulico dovrà essere autorizzato dal Servizio Bacini Montani ai sensi dell articolo 32 delle N. di A. del PGUAP POSITIVO. Si tenga presente che ogni intervento ricadente in Ambito fluviale di interesse idraulico dovrà essere autorizzato dal Servizio Bacini Montani ai sensi dell articolo 32 delle N. di A. del PGUAP. o Dipartimento Agricoltura e Alimentazione. Si evidenzia quanto segue: Norme d attuazione Nelle aree agricole manca il riferimento alla delibera della G.P. n. 895/2004 in tema di e- dificazione di unità residenziali per conduttori di aziende agricole. Esso andrebbe inserito per tutte le aree agricole ed agricole di pregio e per eventuali aree D1 (zone agricole intensive) qualora ricadenti al loro interno. In tal modo viene meno la necessità di prevedere nuove zone residenziali finalizzate alla realizzazione di abitazioni per conduttori di imprese agricole (si veda la successiva variante n. 58). Varianti - Variante n. 10: nuova area artigianale D2. si ritiene che la realizzazione di una nuova area artigianale D2 non sia opportuna in tale contesto, in quanto a ridosso di un area D1 già insediata (attività zootecnica con annesso agriturismo) e di una seconda area D1 che viene ampliata con questa variante urbanistica. L eccessiva prossimità di aree a destinazione diversa può ingenerare in futuro problemi di reciproca convivenza, te-

159 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ nendo conto, ad esempio, che nell area D2 è possibile realizzare una unità abitativa per il conduttore dell azienda artigiana, a pochi metri dall attività zootecnica in essere, dalla quale sarebbe separata solo da una strada comunale. - Variante n. 58: area residenziale C di nuovo sviluppo ed area E8 a verde privato: ricade in area agricola. Da un punto di vista urbanistico, si ritiene del tutto ingiustificata la previsione di un area residenziale C di nuovo sviluppo, individuata in zona agricola e a servizio di una attività agrituristica. Per la realizzazione di un eventuale insediamento abitativo a servizio di un azienda agricola in area agricola, la normativa di riferimento è costituita dagli artt. 37 e 38 delle norme d attuazione del PUP che rinviano a criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale. Vige attualmente la deliberazione della G.P. n. 895/2004 che si applica alle aree agricole ed agricole di pregio. L art. 11, comma 3, della suddetta deliberazione prevede che, per aziende agrituristiche, l eventuale realizzazione di una unità abitativa debba essere ricavata all interno del volume complessivo destinato ad agriturismo, fermo restando il limite dei 1200 mc fuori terra stabilito all art. 8, comma 3, del regolamento d esecuzione del capo II della l.p.10/2001. Si rileva inoltre che, l applicazione dell indice di densità fondiaria indicato nel cartiglio specifico, permetterebbe la realizzazione di un fabbricato di volumetria pari ad almeno 1000 mc, largamente eccedente i 400 mc che sono concessi dalla norma alle a- ziende agricole che rispondono ai criteri della succitata deliberazione, creando, da un lato, una inevitabile disparità di trattamento all interno della categoria agricola e, dall altro, vanificando lo stesso dettato normativo stabilito dal PUP. Si ritiene infine che anche l area a verde privato, ricadente in area agricola, a fronte delle considerazioni sopra esposte, non sia giustificata. - Variante n. 62: nuova area E8 a verde privato. Ricade in area agricola. La proposta non appare giustificata in quanto si ritiene che il comma 6 dell art. 37 delle norme d attuazione del PUP, relativo alle aree agricole, permetta comunque di realizzare gli interventi di natura pertinenziale a servizio degli edifici esistenti, senza necessità di intaccare l area agricola. - Variante n. 112: nuovo tracciato per la tangenziale all abitato. Il tracciato, più lungo del precedente, si sviluppa per lo più sull argine sinistro del Sarca. Si ritiene particolarmente problematico il tratto che passa tra il fiume e le p.edd. 599, 676, 677, su cui insistono le strutture aziendali di una impresa zootecnica (agriturismo, stalla, tettoia per il deposito degli attrezzi e concimaia coperta) di recente costruzione. Questi fabbricati sono stati regolarmente concessionati in virtù del fatto che il PRG, all epoca, prevedeva che la tangenziale passasse più a nord. La nuova previsione urbanistica, che peraltro non dà indicazioni sulla reale fattibilità dell opera in quel tratto, va con ogni probabilità a danneggiare irreparabilmente l impresa agricola, ed in particolare l agriturismo e l allevamento zootecnico. A parere del Dipartimento è pertanto necessario che, prima dell adozione definitiva della variante, si proceda ad una verifica della fattibilità e dell impatto della tangenziale sull azienda agricola, ed eventualmente si prevedano tutte quelle misure necessarie a garantire la continuazione dell attività d impresa.

160 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ o Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente. Tutela dell aria e agenti fisici a. Inquinamento acustico Le varianti proposte devono essere redatte in accordo al piano di classificazione acustica. A tal fine, è necessario integrare la relazione tecnica con un commento circa la compatibilità fra le scelte urbanistiche adottate e le indicazioni espresse dalla classificazione acustica del territorio. Nell ottica di avviare una concreta politica preventiva al problema rumore, le norme di attuazione devono essere integrate con le nuove disposizioni relative all applicazione del D.P.R. n. 142/2004 recante Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in merito all edificazione di nuovi edifici ad uso abitativo a ridosso di infrastrutture stradali, in relazione a quanto stabilito dall art. 8, comma 1 del citato D.P.R. Le stesse norme di attuazione, dovranno, inoltre, prevedere l obbligo di presentare una valutazione del clima acustico per le nuove aree residenziali situate in vicinanza di strade, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, e di impianti sportivi e ricreativi. b. Inquinamento elettromagnetico - a frequenza industriale (50Hz) E utile che il PRG venga adeguato alle disposizioni normative recentemente introdotte con il D. Dirett. del 29 maggio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2008, n. 156, S.O. Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. - a radiofrequenza In relazione ai limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, sulla base di quanto stabilito nel D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuativo della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, è opportuno individuare in apposita cartografia le sorgenti elettromagnetiche e regolamentare una procedura di idoneità ambientale per le aree giacenti in prossimità a dette sorgenti in modo da prevenire situazioni di incompatibilità ambientale. Tutela dell acqua Si segnala che l area riguardante la modifica n. 28 per la realizzazione di un centro per l equitazione interessa, marginalmente, ambiti fluviali di valenza mediocre. In relazione alla tipologia dell attività svolta si ritiene opportuno che, negli atti di piano vengano individuate le necessarie azioni a tutela del fiume Sarca. Con deliberazione della Giunta provinciale n di data 5 maggio 1989 sono state determinate le zone di rispetto circostanti l impianto intercomunale di Giustino, individuato sulla cartografia di Piano. Relativamente alla modifica n. 110 (adeguamento dell area destinata all impianto di depurazione pubblico) si segnala la necessità di individuare e riportare in cartografia la relativa zona di rispetto dell impianto sopra citato, tenuto conto dei vincoli fissati

161 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ con le deliberazioni della Giunta provinciale n di data 26 agosto 2005 e n. 850 di data 28 aprile Nulla da osservare per quanto riguarda la tutela del suolo. o Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione ambientale. Si evidenziano le seguenti osservazioni. - Parco naturale Adamello Brenta: Giustino 1: un lembo del territorio del Comune di Giustino ricade nel Parco Adamello Brenta. Ciò è correttamente segnalato in cartografia con un segno grafico (rigato viola obliquo) che però non è riportato in legenda. Ad esso non afferisce alcun articolo in normativa. Giustino 2: tutto il territorio del Comune di Giustino ricade nel Parco Adamello Brenta. Non è stata presentata però, almeno in questa variante 2008, alcuna cartografia del PRG del Comune di Giustino afferente a Giustino 2. - Siti d importanza Comunitaria (SIC) Giustino 1: sono correttamente segnati i confini del SIC IT Valle Flanginech con segno grafico (rigato viola), non riportato in legenda. Non è riportato il nome del SIC né in legenda, né nell articolato. Il SIC Dolomiti di Brenta IT si sovrappone ai confini del Parco Adamello Brenta di cui sopra. Poiché non è riportato in legenda alcun segno grafico che individui indipendentemente Parco o SIC, il segno grafico presente (rigato viola obliquo) attualmente presente sulla superficie individuata sia come Parco o come SIC è quindi attribuibile in modo non univoco, in quanto sovrapposti, a Parco o SIC.. Non è stato attribuito in normativa un articolo dedicato ai Siti d importanza comunitaria. Giustino 2: non è stata presentata, almeno in questa variante 2008, alcuna cartografia del PRG. Si segnala che nel territorio comunale di Giustino, di cui catastale Giustino 2, sono presenti i SIC IT Presanella e IT Val Genova. - Zone di Protezione Speciale (ZPS) Giustino 1: ricade per un piccolo tratto a est della ZPS IT Adamello Presanella, non segnalato dal PRG, né in cartografia con dedicato segno grafico, né in normativa. Giustino 2: la ZPS IT Adamello Presanella ricade nel territorio comunale di Giustino, di cui catastale Giustino 2. Non è stata presentata, almeno in questa variante 2008, alcuna cartografia del PRG. Non è stato attribuito in normativa un articolo dedicato. Applicazione regolamento di attuazione della l.p. n. 11/2007 emanato con Decreto P.P. n /Leg di data 03/11/1988. L applicazione del nuovo regolamento di attuazione della l.p. n. 11/2007 emanato con Decreto P.P. n /Leg di data 03/11/1988 e concernente, fra gli altri aspetti, anche nuove procedure di valutazione di incidenza, comporta la decadenza della verifica di non assoggettabilità così come prevista dall art. 10 comma 4, della l.p. n. 10/2004.

162 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ In luogo di questa prassi, l articolo 16 del menzionato regolamento prevede comunque la possibilità di attivare una procedura di verifica preventiva del requisito di incidenza significativa, al termine della quale il Servizio competente può accertare l assenza di incidenza significativa del progetto o, al contrario, la sussistenza della stessa. In quest ultimo caso si attiva la procedura di valutazione di incidenza vera e propria, così come previsto dall art. 17. Inoltre, l articolo 15 dello stesso regolamento prevede che la Giunta provinciale individui, a priori, i tipi di progetto e gli interventi che non presentano incidenza significativa. Non essendo ancora stata emanata apposita deliberazione, si deve procedere facendo ricadere tutte le fattispecie nella procedura di verifica preventiva prevista dall art. 16. Resta comunque salva la possibilità fin da subito di attivare direttamente la procedura di valutazione d incidenza prevista dall art. 17. Pertanto tutti i PRG devono individuare un nuovo articolo delle Norme di Attuazione nel quale sia specificato che, nel caso di approvazione di nuovi piani e progetti, tutti gli interventi che possono interferire con le aree Natura 2000 devono ricorrere alla valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa oppure direttamente alla procedura di valutazione d incidenza. Tale norma potrà essere indicativamente così definita: 1. Nelle aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/ Qualsiasi piano, all interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall art 15 del regolamento di attuazione della l.p. n. 11/2007 emanato con Decreto P.P. n /Leg di data 03/11/2008, non si applicano le disposizioni del comma 2. L entrata in vigore dell ultimo capoverso è regolata da apposita deliberazione della Giunta provinciale.. Si ritiene che la variante al PRG di Giustino debba essere integrata secondo quanto sopra esposto. o Servizio infrastrutture stradali e ferroviarie e Servizio gestione strade. 1. In merito alla variante n 107 potenziamento viabilità esistente, nella successiva fase progettuale, andranno attentamente studiate e concordate con i Servizi competenti le modalità di intervento sulle intersezioni di tale strada con la S.S. 239, (in termini di visibilità e sicurezza dei veicoli transitanti sulle due strade), in ragione dell eventuale maggiore traffico gravante sulla viabilità locale a seguito del suo potenziamento. 2. In merito alle varianti n 112 nuova circonvallazione in sinistra Sarca e n 113 nuova rotatoria della circonvallazione, si evidenzia che è in fase di valutazione di impatto ambientale l opera n 310 Variante di Pinzolo che, fra le varie ipotesi progettuali, ne contempla alcune che prevedono la collocazione del tracciato proprio nella zona interessata dalle varianti in questione.

163 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Per quanto riguarda la variante n. 113 (inserimento nuova rotatoria), il Servizio competente esprime parere non favorevole in quanto in contrasto con le soluzioni viabilistiche oggetto di studio di V.I.A.. 4. In merito alle varianti n 28 nuovo centro per l equitazione e n 60 nuova area destinata all attività zootecnica, si ribadisce che è in fase di valutazione di impatto ambientale l opera n 310 Variante di Pinzolo che, fra le varie ipotesi progettuali, ne contempla anche alcune che prevedono la collocazione del tracciato proprio nella zona interessata dalle varianti sopraccitate. Conseguentemente, si esprime parere non favorevole. 5. In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 890 del 5 maggio Nell elaborato norme di attuazione, in merito alle fasce di rispetto stradale, all art G2 si cita correttamente la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 del 5 maggio 2006, mentre all art. 20 e nelle tabelle riportanti l effettiva quantificazione della fascia di rispetto stradale si fa ancora riferimento alle precedenti D.G.P., ormai superate. 7. Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto stradali, determinate ai sensi della Giunta provinciale n. 890 del 5 maggio Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all interno dei centri abitati. 8. Si precisa infine che, indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. o Servizio Commercio. Con riferimento al titolo terzo delle norme tecniche di attuazione - programmazione urbanistica del settore commerciale, si osserva quanto segue: - articolo 26: sembra più corretto e coerente con le disposizioni di indirizzo provinciale, ricomprendere le zone D8 - zone miste commerciali - residenziali fra quelle disciplinate con l articolo 26, comma 2, lettera a). Si suggerisce pertanto di aggiungere le zone D8 all articolo 26, comma 2, lettera a) e di togliere il riferimento alle stesse zone contenuto nell articolo 26, comma 2, lettera b) e nel comma 3, lettera b). - articolo 26, comma 6: le zone di cui al comma 2, lettera c) non possono essere oggetto della particolare deroga per l insediamento delle strutture che trattano la vendita di autoveicoli o motocicli, parti di ricambio ed accessori con annessa attività di manutenzione e riparazione. Le parole e lett. c) contenute in questo comma, vanno pertanto soppresse. In relazione poi all area commerciale D9 di cui all articolo 15 ed al relativo riferimento contenuto nell articolo 26, comma 4, si evidenzia che il Comune di Giustino è stato individuato dalla Giunta provinciale, con deliberazione n del 13 giugno 2003, quale centro di attrazione sovracomunale ed allo stesso è stata assegnata una quota di superficie pari a mq. 485 da destinare all apertura di una nuova grande struttura di vendita del settore alimentare/misto.

164 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Al fine di chiarire e dettagliare in modo più chiaro tale obiettivo, si ritiene necessario provvedere ad una definizione più precisa dell area commerciale D9 di cui all articolo 15, ricorrendo alla definizione ed alle relative disposizioni dell area commerciale integrata contenute nell articolo 3, commi 6,7 e 8 della deliberazione della Giunta provinciale n. 340 del 16 febbraio L individuazione dell area commerciale integrata dovrà inoltre essere effettuata conformemente alle disposizioni di cui all articolo 3, comma 7 ed all articolo 6 della citata deliberazione n. 340/ Articolo 27: si suggerisce, al fine di predisporre un articolo completo e coordinato, l opportunità di integrare l articolo con le disposizioni di cui all articolo 11 della deliberazione n. 340/2001. Si invita infine l Amministrazione comunale a valutare l opportunità di separare le due fattispecie distributive di cui alla lettera f) in due distinti punti così come previsto con l articolo 11, comma 11, lettera f) e g) della deliberazione n. 340/2001. Pur risultando conforme la previsione così come contenuta nel PRG comunale (in quanto prescrive spazi di parcheggio più elevati rispetto alla disposizione di indirizzo provinciale) sembra tuttavia opportuno distinguere i centri commerciali al dettaglio (articolo 11, comma 11, lettera f) della deliberazione n. 340/2001) rispetto alle strutture equiparate (articolo 11, comma 11, lettera g) della deliberazione n. 340/2001). o Soprintendenza per i beni architettonici. La legenda deve richiamare correttamente la legislazione vigente, citando il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con le relative norme di attuazione. Le individuazioni cartografiche di fatto, non evidenziano i beni tutelati, con particolare riguardo alla chiesa di S. Lucia e le pp. edd. 28; 66; 100 e 98. o Soprintendenza per i beni librari ed archeologici. Si comunica che allo stato attuale delle conoscenze non è nota la presenza di alcuna a- rea di interesse archeologico all'interno del territorio comunale di Giustino. La scoperta di nuovi siti di interesse archeologico, tutelati ai sensi del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m., dovrà comportare, sulla base di quanto espressamente indicato della l.p , n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali), art. 9, la modifica delle norme di attuazione del Piano regolatore generale con l aggiunta del seguente testo: Aree di tutela archeologica Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, in sintonia con quanto enunciato dal D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m. e dalla l.p. 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali). La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni, come previsto dall art. 9 della l.p , n. 1, sui perimetri o sulla classe di tutela, secondo le caratteristiche di seguito descritte.

165 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Aree a tutela 01 Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42; art. 21 e ss.mm. 2. Aree a tutela 02 Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T.. L area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01). Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso. A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'ufficio Tecnico trasmetterà alla Soprintendenza per i beni archeologici. La Soprintendenza per i beni archeologici potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetrati dal P.R.G.I. devono parimenti essere segnalati alla P.A.T. quando gli eventuali lavori di sbancamento scendono ad una profondità superiore a m 1,50 ed interessano aree non manomesse in passato (p.e. realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine). 3. Aree a tutela 03 Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l indizio archeologico per un attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 o 02. Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe. A tale proposito l'ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che interessano tali aree.. Tutto ciò premesso, la Commissione Urbanistica Provinciale, in ordine al provvedimento adottato, ha deliberato che la variante al Piano regolatore generale proposta dal Comune di Giustino può essere definitivamente adottata nei limiti, con le modifiche e le integrazioni contenute nel presente parere. Con comunicazione prot. n. 6343/09-13 V MRC (Prat. 1330N) di data 8 luglio 2009, il sopra riportato verbale di deliberazione della C.U.P. n. 04/2009 di data 28 maggio 2009 è stato quindi trasmesso all Amministrazione comunale affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all'adozione definitiva della variante nei tempi e modi previsti dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1.

166 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Ai fini della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), si precisa che, in data 28 settembre 2009, la Conferenza dei Servizi, relativamente alla variante al PRG - mutamento di destinazione beni di uso civico: p.f. 189/1, p.f. 1425/51, p.f. 917, p.f. 916, p.f. 915/3 ha espresso parere favorevole salvo la necessità di stralciare le superfici che ricadono nell ambito di pericolosità individuato dal Piano Generale di utilizzazione delle acque Pubbliche (PGUAP). Successivamente, con verbale di deliberazione n. 38 di data 23 dicembre 2009, il Consiglio Comunale di Giustino, rilevato che l accoglimento delle osservazioni ha comportato modifiche rispetto alla variante adottata con deliberazione consiliare n. 43/2008, ha disposto una nuova pubblicazione della variante e la reiterazione della relativa procedura secondo le previsioni contenute nell articolo 148 comma V, lettera d) della L.P. 4 marzo 2008, n. 1. Ai sensi dell articolo 41, comma I della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, come richiamato dall articolo 148, comma IV della L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante così adottata è stata poi trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio affinché lo stesso potesse esprimere le proprie osservazioni in merito alla coerenza delle previsioni contenute nella variante rispetto al Piano Urbanistico Provinciale, alle valutazioni espresse dal Servizio provinciale competente ed alle scelte effettuate in sede di adozione della variante. Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha quindi formulato il proprio parere n. 1330VPC di data 2 febbraio 2010 che ha rilevato quanto segue: Il Comune di Giustino ha adottato in via preliminare con deliberazione consiliare n. 43 di data 22 dicembre 2008 una modifica al piano regolatore generale del proprio territorio. Gli obiettivi del provvedimento riguardano principalmente alcune modifiche cartografiche e regolamentari al fine di assecondare istanze private al bisogno di residenza ordinaria e soddisfare esigenze del settore produttivo ovvero esigenze di interesse pubblico. La Commissione urbanistica provinciale (CUP) competente ha formulato il proprio parere n. 04/2009, del 28 maggio 2009, esprimendosi favorevolmente all approvazione della variante al Piano regolatore subordinatamente all osservanza di alcune raccomandazioni e precisazioni. Con deliberazione consiliare n. 38 di data 23 dicembre 2009, il Comune provvedeva alla seconda adozione della variante all esame, recependo le osservazioni espresse dalla CUP salvo alcune che l Amministrazione ha ulteriormente approfondito e motivato. In particolare: - var viabilità principale: per quanto riguarda la viabilità principale il Comune si adegua e tuttavia si raccomanda comunque di riservare adeguati spazi onde consentire alle strutture provinciali competenti una corretta progettazione; - var area zootecnica in loc. Alla croce : l obiettivo, tutt ora valido, era di salvaguardare il territorio aperto; il Comune insiste per motivi di proprietà aziendali. Si propone quantomeno di costruire gli ulteriori volumi preferibilmente in aderenza all edificio esistente o ad una minima distanza; - var ampliamento zona alberghiera: l area a valle della strada principale è caratterizzata da visuali panoramiche che meritano la massima tutela. Lo sforzo di edificare nella parte a Sud del lotto mitiga l impatto paesaggistico accorpando i nuovi volumi agli edifici già esistenti a cavallo delle strade. In seconda adozione si è pure aggiunta una nuova zona residenziale in sostituzione parziale dell area alberghiera. Ciò non favorisce la salvaguardia paesaggistica di cui sopra; necessita pertanto la predisposizione di norme coordinate fra i due piani attuativi;

167 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ var viabilità a servizio della ex cava Maffei: è stata motivata dalla necessità di realizzare l accesso all area di discarica prevedendo un tratto in galleria mitigandone l impatto paesaggistico. Altre varianti introdotte mediante accoglimento delle osservazioni Con l accoglimento di alcune osservazioni pervenute nei tempi e nei modi previsti, il piano è stato ulteriormente modificato. Tali nuove varianti, ancorché di carattere puntuale, non rientrano nella fattispecie delle modifiche pertinenti alle varianti di prima adozione, ma costituiscono delle novità che non sono state sottoposte alla pubblicità di rito, né all esame della Commissione urbanistica provinciale, pertanto le modifiche derivanti dalle osservazioni accolte comportano un adozione definitiva dello strumento urbanistico. Nel merito specifico le modifiche appaiono condivisibili in quanto rientranti nei criteri generali adottati per la variante all esame e nessuna proposta presenta controindicazioni urbanistiche o paesaggistiche di rilievo, salvo rilevare che i nuovi lotti destinati alla residenza incrementano ulteriormente il dimensionamento residenziale già al limite di un reale fabbisogno. Per quanto sopra, si esprime parere favorevole all approvazione definitiva della variante al piano regolatore generale del Comune di Giustino, a condizione che siano operate le modifiche derivanti dalle suesposte osservazioni.. La precitata valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 1330VPC di data 2 febbraio 2010 è stata trasmessa al Comune di Giustino affinché lo stesso ne possa valutare i contenuti. Infine, con verbale di deliberazione n. 2 di data 11 marzo 2010, il Consiglio comunale di Giustino, preso atto del parere trasmesso, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento. La variante così definitivamente adottata è stata quindi trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio affinché lo stesso potesse esprimere le proprie osservazioni in merito alla coerenza delle previsioni contenute nella variante rispetto al Piano Urbanistico Provinciale, alle valutazioni espresse dal Servizio provinciale competente ed alle scelte effettuate in sede di adozione definitiva della variante. Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha quindi formulato il proprio parere n. 1330VPC-2 di data 21 aprile 2010 che ha rilevato quanto segue: Il Comune di Giustino ha adottato in via preliminare con deliberazione consiliare n. 43 di data 22 dicembre 2008 una modifica al piano regolatore generale del proprio territorio. Gli obiettivi del provvedimento riguardano principalmente alcune modifiche cartografiche e regolamentari al fine di assecondare istanze private al bisogno di residenza ordinaria e soddisfare esigenze del settore produttivo ovvero esigenze di interesse pubblico. La Commissione urbanistica provinciale (CUP) competente ha formulato il proprio parere n. 04/2009, del 28 maggio 2009, esprimendosi favorevolmente all approvazione della variante al piano regolatore subordinatamente all osservanza di alcune raccomandazioni e precisazioni. Con deliberazione consiliare n. 38, di data 23 dicembre 2009, il Comune provvedeva alla seconda adozione della variante all esame, recependo le osservazioni espresse dalla CUP salvo alcune che l Amministrazione ha ulteriormente approfondito e motivato. Con parere n. 1330VPC, del 02 febbraio 2010 il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha espresso la propria valutazione positiva a condizione di alcune modifiche non sostanziali.

168 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Con deliberazione definitiva n. 2, di data 11 marzo 2010, il Comune provvedeva a recepire le osservazioni del Servizio competente, nonché all esame e accoglimento di alcune osservazioni pervenute nei termini di rito in seguito alla pubblicazione della seconda adozione della variante al PRG. Con riferimento ai pareri e valutazioni espressi sull argomento e agli atti adottati con la deliberazione all esame n. 2/2010, si evidenzia che, mediante l accoglimento totale o parziale di alcune osservazioni, il piano ha subito variazioni tra cui meritano considerazione le seguenti proposte: - ampliamento dell area residenziale e dell indice edificatorio del PA 11. Nel merito specifico la modifica, pur non rappresentando un impatto rilevante, si colloca in un processo di ulteriore incremento edificatorio che si rammenta essere già stato evidenziato; - re-inserimento della variante n. 10 sulla quale già si erano espresse forti perplessità nel voto della CUP n. 04/2009, del 28 maggio La nuova proposta si differenzia tuttavia dalla precedente in quanto è limitata alla realizzazione di manufatti da destinare all attività del settore agricolo o della manutenzione del verde e del territorio. L impatto prodotto dalle possibilità edificatorie rimane elevato, ma sotto il profilo funzionale l area appare coerente in quanto è prossima ad altri insediamenti zootecnici. Per quanto sopra, si esprime parere favorevole all approvazione definitiva della variante al piano regolatore generale del Comune di Giustino, a condizione che siano operate le modifiche derivanti dalle suesposte osservazioni.. Relativamente alle osservazioni sopra riportate, si prende atto delle valutazioni formulate dalla Commissione Urbanistica provinciale con verbale di deliberazione n. 04/2009 di data 28 maggio 2009 e dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio con parere n. 1330VPC di data 2 febbraio 2010 e, sulla base delle motivazioni espresse dal medesimo Servizio provinciale nel sopra citato parere n. 1330VPC-2 di data 21 aprile 2010, si propone l approvazione della variante al piano regolatore generale di Pinzolo con le modifiche ed integrazioni richieste nel predetto parere. Il Comune di Giustino, prestando la necessaria assistenza tecnica, ha predisposto un testo completo della variante allo strumento urbanistico, già comprensivo delle modifiche sopra indicate, testo che si allega e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udito il Relatore; - visti gli atti citati in premessa; - vista la L.P , n. 22 e s.m.i.; - vista la L.P , n. 6; - vista la L.P , n. 1; - vista la L.P , n. 5; - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale del Comune di GIUSTINO definitivamente adottata con la deliberazione del consiglio comunale n. 2 di data 11 marzo 2010 le modifiche in premessa sintetizzate; 2) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante al piano regolatore generale del Comune di GIUSTINO adottata con la deliberazione consiliare n. 2 di data 11 marzo 2010, secondo gli allegati atti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

169 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 19 maggio 2010, n L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Campodenno - Variante al piano regolatore generale con adeguamento alla disciplina provinciale in materia di distanze - Approvazione Il Relatore comunica: con verbale di deliberazione consiliare n. 34 di data 28 dicembre 2009 il Comune di CAMPODENNO ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale redatta ai sensi degli articoli 40, 41 e 42, comma 5 e ss. della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) come richiamati dall art. 148 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). La variante è finalizzata all adeguamento delle norme di attuazione del PRG alla nuova disciplina provinciale in materia di distanze approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n di data 31 ottobre 2008 ai sensi dell articolo 58 della l.p. n. 1 del 2008 nonchè all introduzione di specifiche modifiche per l aggiornamento del piano vigente. Ai sensi dell art. 148, comma 5, lettera a) Disposizioni per l approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali della nuova L.P. 04 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e tutela del territorio), gli atti sono stati trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, il quale, con valutazione tecnica n. 11 data 12 febbraio 2010 ha espresso parere favorevole alla variante subordinatamente all introduzione delle modifiche ivi rappresentate. Nello specifico il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha espresso la seguente valutazione: CONTENUTI DELLA VARIANTE Con deliberazione consiliare n. 34 dd. 28 dicembre 2009 il Comune di Campodenno ha adottato una variante al piano regolatore generale per la puntuale modifica delle norme di attuazione del PRG vigente al fine dell adeguamento alla disciplina provinciale in materia di distanze tra le costruzioni e dai confini. La variante è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 09 febbraio 2010 per l esame di merito. In merito all adeguamento delle norme di piano rispetto alle disposizioni provinciali in materia di distanze tra le costruzioni e dai confini si osserva: Art Distanze tra fabbricati. Al quarto paragrafo la disposizione in esame non risulta conforme a quanto previsto nell articolo 5, comma 2, della deliberazione della Giunta provinciale n di data 31 ottobre 2008, posto che quest ultima stabilisce una distanza minima di 6 metri tra pareti non antistanti indipendentemente dalla presenza o meno di pareti finestrate. Art Distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Si rileva innanzittutto come la deliberazione della Giunta provinciale n di data 31 ottobre 2008, non distingue tra pareti finestrate e pareti non finestrate. Conseguentemente dovrà essere rivista la disposizione delle norme di attuazione contenuta nel secondo paragrafo dell articolo in esame. Art Distanza dei fabbricati dai confini. Ai sensi dell articolo 7, comma 1, della deliberazione della Giunta provinciale n di data 31 ottobre 2008, la distanza dai confini di proprietà deve essere misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni. Ne consegue che la disposizione in argomento dovrà essere modificata in tal senso. Si rileva inoltre come risulti poco chiara la disposizione contenuta nel terzo paragrafo dell articolo in esame relativa alle opere non rilevanti sotto il profilo edilizio (opere non individuate) in rapporto alla disposizione prevista nel quarto paragrafo relativa alla distanza minima dai confini per i manufatti accessori.

170 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Art Distanza delle sopraelevazioni dai confini, dai fabbricati e dalle strade. Si consiglia di riprendere in toto quanto stabilito espressamente dalla deliberazione della Giunta provinciale in argomento, al fine di evitare qualsiasi problema interpretativo anche alla luce del fatto che, come già in precedenza evidenziato, le disposizioni provinciali non distinguono tra pareti finestrate e pareti non finestrate. Art Altezza del fabbricato. Si consiglia di adottare in toto la definizione di altezza contenuta nella deliberazione della Giunta provinciale 2879 di data 31 ottobre Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, si richiama inoltre che il Comune di Campodenno deve procedere ad adeguare le norme di piano alle disposizioni stabilite dal PUP in particolare per le seguenti tematiche: - invarianti, con il richiamo dell articolo 8 delle norme di attuazione del PUP, - beni culturali, con l aggiornamento dei riferimenti normativi rispetto al d.lgs. n. 42/2004 e s.m. Codice dei beni culturali ; - carta di sintesi geologica, con il rinvio ai contenuti della carta provinciale il cui quinto aggiornamento è stato approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n del 22 dicembre 2009; - aree di protezione di pozzi e sorgenti, con il rinvio ai contenuti della Carta delle risorse idriche, approvata dalla Giunta provinciale con la deliberazione n del 5 settembre 2008 ai sensi dell articolo 21 del PUP; - aree produttive del settore secondario, con l aggiornamento dei contenuti a quanto stabilito dall articolo 33 delle norme del PUP; - aree agricole e aree agricole di pregio, con il richiamo agli articoli 37 e 38 del PUP; - fasce di rispetto stradali, con l adeguamento in particolare alle disposizioni dell articolo 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e s.m.; - aree a bosco, con l adeguamento all articolo 40 del PUP. CONCLUSIONI Ciò premesso, si esprime parere favorevole all approvazione della variante al piano regolatore del Comune di Campodenno subordinatamente alla modifica dei relativi contenuti secondo le osservazioni di merito sopra esposte. Con comunicazione prot. n. 2437/10-13 V MRC dd. 19 marzo 2010, la valutazione del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 15-prat VT di data 12 marzo 2010 è stata trasmessa all Amministrazione comunale di CAMPODENNO la quale, preso atto dei rilievi ivi sollevati, con verbale di deliberazione consiliare n. 28 di data 30 aprile 2010, ha provveduto alla definitiva adozione della variante recependo, correggendo ed integrando i relativi allegati elaborati sulla base delle richieste sopra esposte. Ai sensi dell articolo 41, comma I della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, la variante definitivamente adottata è stata trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio il quale, esaminatane la coerenza rispetto alla valutazione espressa nel precedente parere e constatato che in sede di definitiva adozione della variante l Amministrazione comunale ha provveduto a ridefinire la previsioni normative secondo le indicazioni contenute nel parere medesimo nonché a recepire la disciplina del nuovo Piano urbanistico provinciale di carattere prevalente rispetto ai contenuti del PRG, ha espresso, con valutazione tecnica n VPC di data 12 maggio 2010, parere favorevole alla approvazione della variante. Ai fini della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) che ha abrogato la L.P. 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), si precisa che in sede di prima adozione della variante si è data atto che la variante non interessa beni gravati da uso civico. In considerazione di quanto sopra esposto, viste le valutazioni tecniche formulate dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, si propone alla Giunta provinciale l approvazione della variante negli atti allegati alla deliberazione di adozione definitiva. Ciò premesso,

171 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ LA GIUNTA PROVINCIALE - udito il Relatore; - visti gli atti citati in premessa; - vista la L.P , n. 7 e s.m.i.; - vista la L.P , n. 22 e s.m.i.; - vista la L.P , n. 1; - vista la L.P , n. 5; - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) di approvare la variante al piano regolatore generale di CAMPODENNO adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 28 di data 30 aprile 2010, negli elaborati allegati alla deliberazione medesima; 2) di dare atto che il PRG di CAMPODENNO è da considerarsi adeguato alla disciplina provinciale in materia di distanze tra le costruzioni e dai confini; 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

172 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 29 aprile 2010, n. 393 Autorizzazione al passaggio di superficie tra Patrimonio Indisponibile e Demanio Stradale in C.C. Poia omissis omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI E GESTIONI PATRIMONIALI determina 1) di scorporare e trasferire in C.C. Poia, per i motivi esposti in premessa, 17,00 mq della p.ed. 124/1 dalla categoria dei beni del del Patrimonio Indisponibile in P.T. 385, alla p.f Beni demaniali in P.T. 331; 2) di richiedere la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige; 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio provinciale. IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE ING. GIANFRANCO BRIGADOI

173 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 6 maggio 2010, n. 142 Prescrizioni per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia di Trento. Anno 2010 IL DIRIGENTE SERVIZIO VIGILANZA E PROMOZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE omissis determina 1. di obbligare tutti i soggetti interessati a denunciare immediatamente ogni caso sospetto di Flavescenza dorata della vite all Ufficio Fitosanitario provinciale, indicando la varietà e il portinnesto della vite, il luogo e la consistenza dell impianto. Qualora si tratti di piante messe a dimora da meno di due anni deve essere indicato anche il vivaio dal quale tali piante provengono; 2. di dichiarare zona focolaio di Flavescenza dorata tutte le aree vitate presenti nei comuni di: Avio, Arco, Cavedine, limitatamente alle zone ricadenti nella Valle del Sarca, Lasino, limitatamente alle frazioni della Valle di Cavedine; 3. di estirpare obbligatoriamente nelle zone focolaio individuate al punto 2) ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata anche in assenza di analisi di conferma, cosi come prescritto dal D.M. 31 maggio 2000; 4. di obbligare tutti i soggetti interessati ad effettuare nelle zone focolaio individuate al punto 2. uno o più trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite zona per zona dal Centro Trasferimento Tecnologico (di seguito CTT) Area Consulenza e servizi per le imprese della Fondazione E. Mach già Istituto Agrario di S. Michele, circa l epoca, le modalità e i prodotti impiegabili per il trattamento e rese note attraverso specifici comunicati. Fermo restando l obbligo dell intervento, le aziende che producono secondo il metodo di produzione biologico conformemente al Regolamento CEE 2092/91, potranno utilizzare insetticidi ammessi nella produzione biologica, nel rispetto degli equilibri tipici delle aziende ad indirizzo biologico, in ottemperanza alle disposizioni del CTT; 5. di obbligare tutti i soggetti interessati ad eseguire, nelle aree viticole indenni da Flavescenza e nelle quali la presenza di Scaphoideus titanus sia tale da ritenere che possa rappresentare un reale pericolo per la diffusione del fitoplasma della Flavescenza dorata e del suo vettore, uno o più trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite zona per zona dal CTT Area Consulenza e servizi per le imprese della Fondazione E. Mach già Istituto Agrario di S. Michele, circa l epoca, le modalità e i prodotti impiegabili per il trattamento e rese note attraverso specifici comunicati. Ferma restando l obbligatorietà dell intervento, le aziende che producono secondo il metodo di produzione biologico conformemente al Regolamento CEE 2092/91, potranno utilizzare insetticidi ammessi nella produzione biologica, nel rispetto degli equilibri tipici delle aziende ad indirizzo biologico, in ottemperanza alle disposizioni del CTT; 6. di imporre nei campi di piante madri per marze e per portinnesti e nei barbatellai presenti sul territorio della Provincia Autonoma di Trento, al fine di prevenire infezioni di Flavescenza dorata sul materiale di moltiplicazione vegetativo della vite, l'esecuzione di trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dall Ufficio Fitosanitario provinciale e rese note con specifica circolare inviata alle ditte vivaistico-viticole; 7. di dare atto che la mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D.Lgs. n.214/05, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria competente qualora il fatto costituisca reato in base all'art. 500 c.p.;

174 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ di dare atto che la presente determinazione sostituisce integralmente la precedente determinazione n. 131 del 08 giugno 2009 concernente Prescrizioni per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia di Trento. Anno 2009 ; 9. di far pubblicare in estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. IL DIRIGENTE MARTA DA VIÀ

175 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 19. April 2010, Nr. 654 Gemeinde Nals: Teilweise Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Ergänzung des Amtes. Ratsbeschluss Nr. 44 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 19 aprile 2010, n. 654 Comune di Nalles: Approvazione parziale di una modifica al piano urbanistico con un integrazione d ufficio. Delibera consiliare n. 44 del 17/12/2009 Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde NALS; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: Visto il piano urbanistico comunale vigente di NALLES; Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 44 vom Delibera consiliare n. 44 del 17/12/2009 Umwidmung der Wohnbauzone B - Zone 2 (Dichte 1,7 m³/m²) in Wohnbauzone B - Zone 3 (Dichte 2,3 m³/m²) der Bp. 207 und 197 und eines Teiles der Gp. 559/2 K.G. Nals, im Ausmaß von rund m², gemäß graphischer Unterlage, zwecks besserer baulicher Nutzung der Fläche. Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom , Nr. 13; Dies vorausgeschickt, beschließt Trasformazione da zona residenziale B - zona 2 (indice 1,7 m³/m²) in zona residenziale B - zona 3 (indice 2,3 m³/m²) delle pp.ed. 207 e 197 e parte della p.f. 559/2 C.C. Nalles, dell estensione di m² ca., secondo l allegato grafico, per rendere possibile l utilizzo più razionale dell area. Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 25/03/2010, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi delibera 1. die von der Gemeinde NALS mit Ratsbeschluss Nr. 44 vom beantragte Anhebung der Dichte in der Wohnbauzone B - Zone 2 (Bp. 207, 197 und einem Teil der Gp. 559/2 K.G. Nals) wird in dem Sinne teilweise befürwortet, dass die Dichte von Amts 1. di approvare parzialmente l aumento dell indice proposto dal Comune di NALLES, con delibera consiliare n. 44 del 17/12/2009 per la zona residenziale B - zona 2 (pp.ed. 207, 197 e parte della p.f. 559/2 C.C. Nalles), nel senso che l indice viene d ufficio fissato con

176 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ wegen mit 2,00 m³/m² festgelegt wird und die Zone als B7 bezeichnet wird, mit entsprechender Ergänzung der Legende und der Durchführungsbestimmungen. Die Anhebung der Dichte auf 2,3 m³/m², wie von der Gemeinde für zwei einzige Gebäude vorgeschlagen, ist urbanistisch nicht vertretbar. Artikel 11 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird durch folgenden Zusatz ergänzt: i) Zone B7 - höchstzulässige Baumassendichte 2,00 m³/m². 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 2,00 m³/m² e denominata la zona come B7, con relativa integrazione della legenda e delle norme di attuazione. L aumento dell indice a 2,3 m³/m², come proposto dal Comune per due singoli fabbricati, urbanisticamente non è sostenibile. L articolo 11 delle norme di attuazione al piano urbanistico viene integrato con la seguente aggiunta: i) zona B7 - densità edilizia massima consentita 2,00 m³/m². 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

177 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 19. April 2010, Nr. 655 Gemeinde Auer: Genehmigung der Ensembles mit Korrekturen des Amtes. Ratsbeschluss Nr. 29 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 19 aprile 2010, n. 655 Comune di Ora: Approvazione degli insiemi con correzioni d ufficio. Delibera consiliare n. 29 del 9/9/2009 Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde AUER; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: Visto il piano urbanistico comunale vigente di ORA; Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 29 vom Delibera consiliare n. 29 del 9/9/2009 Eintragung der 14 auf Gemeindegebiet erhobenen Ensembles in den Flächenwidmungsplan, gemäß graphischer Unterlage, sowie Genehmigung der Datenblätter mit Beschreibung, Bestimmungen und Erhaltungsmaßnahmen für jedes einzelne Ensemble. Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr. 48 vom , mit welchem die Gemeinde zu einem Einwand Stellung genommen hat, der gegen obigen Ratsbeschluss vorgebracht wurde; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom , Nr. 13; Dies vorausgeschickt, beschließt Inserimento nel piano di zonizzazione di 14 insiemi, individuati nel territorio comunale, secondo l allegato grafico, nonché approvazione delle schede descrittivo-normative con i provvedimenti di conservazione gravanti su ciascun oggetto. Vista la delibera consiliare n. 48 del 25/11/2009, con la quale il Comune ha preso posizione su un osservazione, presentata avverso la succitata delibera consiliare; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 1/4/2010, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi delibera 1. die von der Gemeinde AUER mit Ratsbeschluss Nr. 29 vom beantragte Abänderung zum Bauleitplan, mit Korrekturen des Amtes, wie folgt zu genehmigen: 1. di approvare la modifica al piano urbanistico, proposta dal Comune di ORA con delibera consiliare n. 29 del 9/9/2009, con correzioni d'ufficio, come segue:

178 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Die Eintragung der 14 Ensembles in den Flächenwidmungsplan, sowie die Datenblätter mit Beschreibung, Bestimmungen und Erhaltungsmaßnahmen für jedes einzelne Ensemble, werden in dem Sinne genehmigt, dass in Anlehnung an das Gutachten des Sachverständigenbeirates für Ensembleschutz (Schreiben vom Prot. Nr ) folgende Korrekturen vorgenommen werden: Übersetzungsfehler werden richtig gestellt, in den generellen Bestimmungen wird der letzte Punkt bezüglich Baumbestand ergänzt, bei den erforderlichen Planunterlagen wird Absatz 4 bezüglich Neufärbelungen ersetzt; weiters werden in den Ensembles Nr. 6 (Bp. 68), Nr. 7 (Bp. 40 und 61/1), Nr. 8 (Bp. 6, 43/1, 47), Nr. 11, 12 und 14 Korrekturen laut genanntem Gutachten des Sachverständigenbeirates übernommen. Es wird schließlich die Empfehlung des Sachverständigenbeirates übernommen, dass die Gemeinde eigenständige grundsätzliche Bestimmungen des WGPL in den Ensembleplan aufnehmen soll, an welche sich dann der Wiedergewinnungsplan halten muss. Den Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird folgender neuer Artikel angefügt: Gebiet mit Ensembleschutz Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Bereiche, welche als Ensemble erklärt wurden, werden im Sinne des Artikels 25 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, geschützt. Für die Ensembles gelten die entsprechenden Erhaltungsmaßnahmen. Der diesbezüglich eingebrachte Einwand wird abgelehnt, da das Ensemble mit den zwei Gebäuden ein wichtiges prägendes Element darstellt und die Sanierungsmaßnahmen trotzdem möglich sind; Vengono approvati l inserimento dei 14 insiemi nel piano di zonizzazione, nonché le schede descrittivo-normative con i provvedimenti di conservazione gravanti su ciascun oggetto, con le seguenti correzioni di cui al parere del Comitato di esperti (nota del prot. n ): vengono corretti errori di traduzione, nelle disposizioni generali l ultimo punto viene integrato in merito agli alberi esistenti, nella documentazione necessaria viene sostituito il comma 4 riguardante la tinteggiatura; inoltre negli insiemi n. 6 (p.ed. 68), n. 7 (p.ed. 40 e 61/1), n. 8 (p.ed. 6, 43/1, 47), nn. 11, 12 e 14 vengono inserite le correzioni secondo detto parere del Comitato di esperti. Infine viene accettato l invito del comitato di esperti al Comune, di recepire nel piano degli insiemi normative specifiche fondamentali del piano di recupero, alle quali il piano di recupero deve attenersi. Le norme di attuazione al piano urbanistico vengono integrate con il seguente nuovo articolo: Zona di tutela degli insiemi Gli insiemi di elementi graficamente evidenziati nel piano di zonizzazione, dichiarati come Insiemi, vengono tutelati ai sensi dell articolo 25 della Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Per gli insiemi si applicano i relativi provvedimenti di tutela. L osservazione in merito presentata viene respinta, in quanto l insieme con le due case costituisce un elemento tipico da conservare e poiché i provvedimenti di risanamento sono comunque possibili; 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

179 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 19. April 2010, Nr. 657 Gemeinde Branzoll: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Korrekturen des Amtes. Ratsbeschluss Nr. 41 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 19 aprile 2010, n. 657 Comune di Bronzolo: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con correzioni d ufficio. Delibera consiliare n. 41 del 7/9/2009 Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde BRANZOLL; Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: Visto il piano urbanistico comunale vigente di BRONZOLO; Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 41 vom Delibera consiliare n. 41 del 07/09/2009 Abänderung des Ensembleschutzplanes - historischer Dorfkern - sekundäre Bestandteile Nr. 7 Brusinelli Häuser und Innenhof und Nr. 9 Haus St. Leonhardplatz Nr. 2, in dem Sinne, dass die Schutzmaßnahme außerordentliche Instandhaltung laut Wiedergewinnungsplan durch bauliche Umgestaltung laut Wiedergewinnungsplan ersetzt werden soll. Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss ein Einwand vorgebracht wurde; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom , Nr. 13; Dies vorausgeschickt, Modifica del piano di Tutela degli insiemi - Centro storico - elementi costitutivi secondari n. 7 Cortile e Case Brusinelli e n. 9 Casa in Piazza San Leonardo n. 2, nel senso che i provvedimenti di conservazione manutenzione straordinaria come da piano di recupero vengono modificati in ristrutturazione edilizia come da piano di recupero. Constatato che avverso la succitata delibera consiliare è stata presentata un osservazione; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 25/03/2010, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; Ciò premesso, beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi delibera

180 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ die von der Gemeinde BRANZOLL mit Ratsbeschluss Nr. 41 vom beantragte Abänderung zum Bauleitplan, mit Korrekturen des Amtes, wie folgt zu genehmigen: Die Abänderung des Ensembleschutzplanes - historischer Dorfkern - sekundäre Bestandteile Nr. 9 Haus St. Leonhardplatz Nr. 2 in dem Sinne, dass die Schutzmaßnahme außerordentliche Instandhaltung laut Wiedergewinnungsplan durch bauliche Umgestaltung laut Wiedergewinnungsplan ersetzt wird, kann befürwortet werden, wobei jedoch die derzeitige Vorschrift des Wiedergewinnungsplanes aufrecht bleibt. Die Abänderung des Ensembleschutzplanes - historischer Dorfkern - sekundäre Bestandteile Nr. 7 Brusinelli Häuser und Innenhof wird mit den Vorschriften des Sachverständigenbeirates (Schreiben vom Prot. Nr ) befürwortet u.zw. muss die Traufenlinie einheitlich beibehalten werden und als Dachform ist das Walmdach zu erhalten. Die bestehenden Ansichten, die durch einfache reguläre Öffnungen gekennzeichnet sind, sollten auch erhalten werden, ebenso sind Dachliegefenster Gauben vorzuziehen. Im Falle einer energetischen Sanierung ist somit keine weitere Veränderung der Gebäudehöhe zulässig. Damit wird auch dem Gutachten des Denkmalamtes (Schreiben vom Prot. Nr ) teilweise entsprochen. Auch der diesbezüglich eingebrachte Einwand wird in diesem Sinne teilweise berücksichtigt; 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 1. di approvare la modifica al piano urbanistico, proposta dal Comune di BRONZOLO con delibera consiliare n. 41 del 7/09/2009, con correzione d'ufficio, come segue: Viene approvata la modifica del piano di Tutela degli insiemi - Centro storico - elementi costitutivi secondari n. 9 Casa in piazza San Leonardo n. 2 nel senso che i provvedimenti di conservazione manutenzione straordinaria come da piano di recupero, vengono cambiati in ristrutturazione edilizia come da piano di recupero, conservando però l attuale prescrizione del piano di recupero. La modifica del piano di Tutela degli insiemi - Centro storico - elementi costitutivi secondari n. 7 Cortile e Case Brusinelli viene accettata con le prescrizioni di cui al parere del comitato di esperti (nota del prot. n ) e precisamente la linea di gronda deve essere mantenuta unitaria e la forma dei tetti a due falde è da mantenere. Le facciate esistenti, caratterizzate da forometrie regolari e semplici andrebbero altresì mantenute, inoltre sono da realizzare preferibilmente i velux e non abbaini; nel caso di una riqualificazione energetica non è ammessa un ulteriore modifica dell altezza dell edificio. In questo senso anche il parere dell ufficio beni architettonici ed artistici (nota del 25/03/2010 prot. n ) è in parte accettato. Anche l osservazione in merito presentata in questo senso è da ritenersi in parte accettata; 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

181 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 26. April 2010, Nr. 698 Gemeinde Rasen-Antholz: Genehmiung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 24 vom 29. Dezember 2009 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 26 aprile 2010, n. 698 Comune di Rasun-Anterselva: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 24 del 29 dicembre 2009 Die Landesregierung schickt folgendes voraus: Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Rasen-Antholz wurde von der Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 60 vom 30. November 1995 beschlossen und von der Landesregierung mit Beschluss Nr vom 23. Juni 1997 genehmigt. Die Gemeinde Rasen-Antholz beantragt folgende Änderung am Bauleitplan laut grafischer Unterlagen: La Giunta provinciale premette quanto segue: Il piano urbanistico rielaborato del Comune di Rasun-Anterselva è stato approvato dal Comune con delibera consiliare n. 60 del 30 novembre 1995 e approvato dalla Giunta provinciale con delibera n del 23 giugno Il Comune di Rasun-Anterselva propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo gli allegati grafici: Ratsbeschluss Nr. 24 vom 19. November 2009 Delibera consiliare n. 24 del 19 novembre 2009 Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet beim Camping in Antholz. Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht. Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 25. März 2010 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung diesem Gutachten entspricht. Sie stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom , Nr. 13 in geltender Fassung. Dies vorausgeschickt Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo nei pressi del campeggio ad Anterselva. Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni. La Giunta provinciale prende visione del parere della Commissione urbanistica provinciale, e- spresso nella seduta del 25 marzo 2010, e fa presente che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al suddetto parere. Visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell , n. 13 e successive modifiche. Ciò premesso beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form LA GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi delibera Ratsbeschluss Nr. 24 vom 19. November 2009 Delibera consiliare n. 24 del 19 novembre 2009 Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet beim Camping in Antholz zu genehmigen, da die Kulturumwidmung mit Be- Di approvare la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo nei pressi del campeggio ad Anterselva, in quanto il Comitato forestale pro-

182 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ schluss des Landesforstkomitees Nr. 8 vom genehmigt wurde. Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. vinciale con delibera n. 8 del ha autorizzato il cambio di coltura. Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

183 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 3. Mai 2010, Nr. 744 Gemeinde Schlanders: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 37 vom 23. Juli 2009 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 maggio 2010, n. 744 Comune di Silandro: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 37 del 23 luglio 2009 Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde SCHLANDERS; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt: Umwidmung der Bp. 431, K.G. Schlanders von Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen in Gewerbeerweiterungsgebiet (ca m²) Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 25. März 2010 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13 in geltender Fassung; Dies vorausgeschickt, beschließt Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di SILANDRO; Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l allegato grafico: Trasformazione della p.ed. 431, C.C. Silandro da zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici in zona d espansione per insediamenti produttivi (ca m²) Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 25 marzo 2010, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi delibera 1. die von der Gemeinde SCHLANDERS mit Ratsbeschluss Nr. 37 vom 23. Juli 2009 beantragte Umwidmung der Bp. 431, K.G. Schlanders von Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen in Gewerbeerweiterungsgebiet (ca m²) zu genehmigen, da der Bedarf an einer zusätzlichen Produktionsfläche gegeben ist; 1. di approvare la trasformazione della p.ed. 431, C.C. Silandro da zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici in zona d espansione per insediamenti produttivi (ca m²), proposta dal Comune di SILANDRO con delibera consiliare n. 37 del 23 luglio 2009, in quanto sussiste il fabbisogno di un ulteriore area produttiva;

184 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

185 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 3. Mai 2010, Nr. 745 Gemeinde Marling: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 45 vom 22. Dezember 2009 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 maggio 2010, n. 745 Comune di Marlengo: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 45 del 22 dicembre 2009 Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde MARLING; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt: Verlegung der Trasse des Radweges nach Süden (ca. 95 m) innerhalb des Gewerbegebietes von Marling Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 1. April 2010 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13 in geltender Fassung; Dies vorausgeschickt, beschließt Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di MARLENGO; Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l allegato grafico: Spostamento del tracciato della pista ciclabile verso sud (ca. 95 m) all interno della zona per insediamenti produttivi di Marlengo Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 1 aprile 2010, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi delibera 1. die von der Gemeinde MARLING mit Ratsbeschluss Nr. 45 vom 22. Dezember 2009 beantragte Verlegung der Trasse des Radweges nach Süden (ca. 95 m) innerhalb des Gewerbegebietes von Marling zu genehmigen, da die bestehenden Betriebe eine Erweiterung in Richtung Norden beantragt haben und somit die Sicherheit auf dem Radweg nicht mehr gegeben ist; 1. di approvare lo spostamento del tracciato della pista ciclabile verso sud (ca. 95 m) all interno della zona per insediamenti produttivi di Marlengo, proposto dal Comune di MARLENGO con delibera consiliare n. 45 del 22 dicembre 2009, in quanto le imprese esistenti hanno richiesto un ampliamento verso nord e quindi non viene più garantita la sicurezza sulla pista ciclabile;

186 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

187 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 3. Mai 2010, Nr. 746 Gemeinde Ulten: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 42 vom 23. Dezember 2009 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 maggio 2010, n. 746 Comune di Ultimo: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 42 del 23 dicembre 2009 Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde ULTEN; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt: Abänderung des Art. 19 (Zone für touristische Einrichtungen - Beherbergung) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan und zwar soll die höchstzulässige Baumassendichte für die Örtlichkeit Gasteig von 0,8 m³/m² auf 1,5 m³/m² erhöht werden. Punkt 2.4 der Bauvorschriften betreffend die Baumassendichte wird folgendermaßen abgeändert: 2.4 Gasteig (GP 952, K.G. St. Nikolaus) 1,5 m³/m² Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 15. April 2010 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13 in geltender Fassung; Dies vorausgeschickt, Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di ULTIMO; Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l allegato grafico: Modifica dell art. 19 (Zona per impianti turistici alloggiativi) delle norme d attuazione al piano urbanistico comunale e cioè la densità edilizia massima viene aumentata per la località Gasteig da 0,8 m³/m² a 1,5 m³/m². Il punto 2.4 degli indici riguardante la densità edilizia viene modificato come segue: 2.4 Gasteig (p.f. 952, K.G. San Nicolò) 1,5 m³/m² Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 15 aprile 2010, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni; Ciò premesso, beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi delibera

188 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ die von der Gemeinde ULTEN mit Ratsbeschluss Nr. 42 vom 23. Dezember 2009 beantragte Abänderung des Art. 19 (Zone für touristische Einrichtungen - Beherbergung) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan zu genehmigen, um eine rationellere Bebauung und Nutzung der Zone zu gewährleisten. In der Örtlichkeit Gasteig wird demnach die höchstzulässige Baumassendichte von 0,8 m³/m² auf 1,5 m³/m² erhöht und der Punkt 2.4 der Bauvorschriften betreffend die Baumassendichte folgendermaßen abgeändert: 2.4 Gasteig (GP 952, K.G. St. Nikolaus) 1,5 m³/m² Die beiden Straßenabschnitte, die in der grafischen Unterlage aufscheinen, jedoch im beschließenden Teil nicht angeführt sind, werden gestrichen; 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 1. di approvare la modifica dell art. 19 (Zona per impianti turistici alloggiativi) delle norme d attuazione al piano urbanistico comunale, proposta dal Comune di ULTIMO con delibera consiliare n. 42 del 23 dicembre 2009, per consentire un utilizzo ed un edificazione più razionale della zona. Quindi nella località Gasteig la densità edilizia massima viene aumentata da 0,8 m³/m² a 1,5 m³/m² ed il punto 2.4 degli indici riguardante la densità edilizia viene modificato come segue: 2.4 Gasteig (p.f. 952, K.G. San Nicolò) 1,5 m³/m² I due segmenti di strada che compaiono nell allegato grafico, pur non essendo menzionati nella parte deliberativa, vengono stralciati; 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

189 ollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 3. Mai 2010, Nr. 747 Gemeinde Martell: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde mit Abänderungen von Amts wegen. Ratsbeschluss Nr. 33 vom 11. Dezember 2009 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 maggio 2010, n. 747 Comune di Martello: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale con modifiche d ufficio. Delibera consiliare n. 33 dell 11 dicembre 2009 Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde MARTELL; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: Abänderung des Art. 9 (Wohnbauzone B2 - Auffüllzone) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan und zwar soll die höchstzulässige Baumassendichte von 1,6 m³/m² auf 2,2 m³/m² und die höchstzulässige überbaute Fläche von 30% auf 50% erhöht werden Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Nach Einsichtnahme in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 08. April 2010 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13 in geltender Fassung; Dies vorausgeschickt, beschließt Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di MARTELLO; Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale: Modifica dell art. 9 (Zona residenziale B2 - zona di completamento) delle norme d attuazione al piano urbanistico e cioè dovrà essere aumentata la densità edilizia massima da 1,6 m³/m² a 2,2 m³/m² ed il rapporto massimo di copertura da 30% a 50% Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; Visto il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 8 aprile 2010, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi delibera 1. die von der Gemeinde MARTELL mit Ratsbeschluss Nr. 33 vom 11. Dezember 2009 beantragte Abänderung des Art. 9 (Wohnbauzone B2 - Auffüllzone) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan in dem Sinne zu genehmigen, dass von Amts wegen die 1. di approvare la modifica dell art. 9 (Zona residenziale B2 - zona di completamento) delle norme d attuazione al piano urbanistico, proposta dal Comune di MARTELLO con delibera consiliare n. 33 del 11 dicembre 2009, nel senso che le zone residenziali nella località

190 ollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Wohnbauzonen in der Örtlichkeit Maiern als Wohnbauzone B2 - Auffüllzone (höchstzulässige Baumassendichte 1,6 m³/m² und höchstzulässige überbaute Fläche 30%) belassen werden, da die Erhöhung der Baudichte in diesem steilen Gelände urbanistisch nicht vertretbar ist. In den Örtlichkeiten Gand und Ennewasser werden hingegen die Wohnbauzonen B2 in eine neue Wohnbauzone B3 - Auffüllzone mit einer höchstzulässigen Baumassendichte von 2,2 m³/m² und einer höchstzulässigen überbauten Fläche von 50%, wie von der Gemeinde beantragt, umgewidmet. Die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan werden mit einem neuen Art. 9/bis (Wohnbauzone B3 - Auffüllzone) ergänzt und dieser lautet: Art. 9/bis Wohnbauzone B3 -Auffüllzone- Diese Wohnbauzone umfasst die im Sinne des Artikels 36, Absatz 4 des Landesgesetzes vom 11. August 1997 Nr. 13, gänzlich oder teilweise bebauten Flächen, welche weder eine besondere geschichtliche oder künstlerische Bedeutung noch einen besonderen Wert als Ensemble haben. Es gelten folgende Bauvorschriften: 1. höchstzulässige Baumassendichte: 2,2 m³/m² 2. höchstzulässige überbaute Fläche:50% 3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 8 m 4. Mindestgrenzabstand: 5 m 5. Mindestgebäudeabstand: 10 m 6. höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 70% Für die im Flächenwidmungsplan eigens abgegrenzte Zone ist im Sinne des Landesraumordnungsgesetzes ein Durchführungsplan zu erstellen. 2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. Meiern vengono mantenute d ufficio come zona residenziale B2 - zona di completamento (densità edilizia massima 1,6 m³/m² e rapporto massimo di copertura 30%), in quanto l aumento della densità edilizia in questo terreno molto ripido è insostenibile dal punto di vista urbanistico. Invece nelle località Ganda e Transacqua le zone residenziali B2 vengono trasformate in una nuova zona residenziale B3 - zona di completamento con una densità edilizia massima di 2,2 m³/m² ed un rapporto massimo di copertura di 50%, come proposto dal Comune. Le norme d attuazione al piano urbanistico vengono integrate con un nuovo art. 9/bis (Zona residenziale B3 - zona di completamento) che recita come segue: Art. 9/bis Zona residenziale B3 -Zona di completamento- Questa zona residenziale comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate ai sensi dell articolo 36, comma 4 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, le quali non presentano particolare interesse storico o artistico, nè sono di particolare pregio ambientale. Valgono i seguenti indici: 1. densità edilizia massima: 2,2 m³/m² 2. rapporto massimo di copertura: 50% 3. altezza massima degli edifici: 8 m 4. distanza minima dal confine: 5 m 5. distanza minima tra gli edifici: 10 m 6. rapporto massimo di superficie impermeabile: 70% Per la zona appositamente delimitata nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano d attuazione ai sensi della legge urbanistica provinciale. 2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

191 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 3. Mai 2010, Nr. 748 Gemeinde U.lb. Frau im Walde - St. Felix: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschlüsse Nr. 13, 14, 15, 16, 17 und 18 vom 29. Oktober 2009 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 3 maggio 2010, n. 748 Comune di Senale - San Felice: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale. Delibere consiliari n. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del 29 ottobre 2009 Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde U.lb. FRAU IM WALDE - ST. FELIX; Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen, beantragt: Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di SENALE - SAN FELICE; Premesso che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici: Ratsbeschluss Nr. 13 vom 29. Oktober 2009 Delibera consiliare n. 13 del 29 ottobre 2009 Umwidmung der GP.en 1907/15, 1907/16, 1907/17, 2042 und 1908/19, K.G. St. Felix von Wald in Gewerbegebiet (ca m²) Trasformazione delle pp.ff. 1907/15, 1907/16, 1907/17, 2042 e 1908/19, C.C, San Felice da bosco in zona per insediamenti produttivi (ca m²) Ratsbeschluss Nr. 14 vom 29. Oktober 2009 Delibera consiliare n. 14 del 29 ottobre 2009 Neuabgrenzung des Gewerbegebietes Unsere liebe Frau im Walde durch Umwidmung von Wald in Gewerbegebiet (ca. 340 m²) und von Gewerbegebiet in Wald (ca. 557 m²) Nuova delimitazione della zona per insediamenti produttivi Senale tramite trasformazione da bosco in zona per insediamenti produttivi (ca. 340 m²) e da zona per insediamenti produttivi in bosco (ca. 557 m²) Ratsbeschluss Nr. 15 vom 29. Oktober 2009 Delibera consiliare n. 15 del 29 ottobre 2009 Umwidmung von Zone für unterirdische öffentliche Einrichtungen bzw. Wald und Alpines Grünland in Zone für öffentliche Einrichtungen (ca. 595 m²) Trasformazione da zona per attrezzature pubbliche nel sottosuolo risp. da bosco e zona di verde alpino in zona per attrezzature pubbliche (ca. 595 m²) Ratsbeschluss Nr. 16 vom 29. Oktober 2009 Delibera consiliare n. 16 del 29 ottobre 2009 Ausweisung von drei Zonen für öffentliche Einrichtungen durch Umwidmung von ca. 145 m² Landwirtschaftsgebiet, ca. 400 m² Wald und ca. 220 m² Alpinem Grünland Previsione di tre zona per attrezzature pubbliche tramite trasformazione di ca. 145 m² zona di verde agricolo, ca. 400 m² bosco e ca. 220 m² zona di verde alpino Ratsbeschluss Nr. 17 vom 29. Oktober 2009 Delibera consiliare n. 17 del 29 ottobre 2009 Umwidmung von ca. 375 m² der GP 519/1, K.G. St. Felix von Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen sowie ca. 60 m² der GP 519/3, K.G. St. Felix von Landwirtschaftsgebiet in örtliche Straße Typ A (7,50 m Höchstbreite der Straße, einschließlich eines Gehsteiges 1,50 m breit) Trasformazione di ca. 375 m² della p.f. 519/1, C.C. San Felice da zona di verde agricolo in zona per attrezzature pubbliche nonché di ca. 60 m² della p.f. 519/3, C.C. San Felice da zona di verde agricolo in strada urbana di tipo A (7,50 m. Larghezza massima della sede stradale, compreso un marciapiede della larghezza di 1,50 m)

192 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Ratsbeschluss Nr. 18 vom 29. Oktober 2009 Delibera consiliare n. 18 del 29 ottobre 2009 Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet (ca m² der GP 1339/1, K.G. U.lb. Frau im Walde) Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo (ca m² della p.f. 1339/1, C.C. Senale) Festgestellt, dass gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind; Gestützt auf die Gutachten der Landesraumordnungskommission, die in der Sitzung vom 1. April 2010 erteilt wurden, und darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Entscheidungen der Landesregierung genannten Gutachten entsprechen; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13 in geltender Fassung; Dies vorausgeschickt, beschließt Constatato, che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni; Sentiti i pareri della Commissione urbanistica provinciale, espressi nella seduta del 1 aprile 2010, facendo presente, che le sottoriportate decisioni della Giunta provinciale corrispondono a detti pareri; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni; Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi delibera 1. die von der Gemeinde U.lb. FRAU IM WAL- DE - ST. FELIX mit Ratsbeschluss Nr. 13 vom 29. Oktober 2009 beantragte Umwidmung der Gp.en 1907/15, 1907/16, 1907/17, 2042 und 1908/19, K.G. St. Felix von Wald in Gewerbegebiet (ca m²) zu genehmigen, da der Bedarf an einer zusätzlichen Produktionsfläche gegeben ist. Das Forstinspektorat Meran hat mit Dekret Nr. 20 vom 28. August 2008 den Antrag um Kulturänderung befürwortet; Das Amt für Straßendienst Burggrafenamt (Schreiben vom 1. Februar 2010, Prot. Nr ), das Amt für Landschaftsökologie (Schreiben vom 1. Februar 2010, Prot. Nr ) und das Forstinspektorat Meran (Schreiben vom 2. Februar 2010) haben die Abänderung befürwortet; Das Amt für Gewässerschutz hat die Abänderung mit Bedingungen (Schreiben vom 1. März 2010, Prot. Nr ) gutgeheißen; 2. die mit Ratsbeschluss Nr. 14 vom 29. Oktober 2009 beantragte Neuabgrenzung des Gewerbegebietes Unsere liebe Frau im Walde durch Umwidmung von Wald in Gewerbegebiet (ca. 340 m²) und von Gewerbe- 1. di approvare la trasformazione delle pp.ff. 1907/15, 1907/16, 1907/17, 2042 e 1908/19, C.C, San Felice da bosco in zona per insediamenti produttivi (ca m²), proposta dal Comune di SENALE - SAN FELICE con delibera consiliare n. 13 del 29 ottobre 2009, in quanto sussiste il fabbisogno di un ulteriore area produttiva; L Ispettorato forestale di Merano ha approvato la richiesta per il cambio di coltura con decreto n. 20 del 28 agosto 2008; L Ufficio servizio strade del Burgraviato (lettera del 1 febbraio 2010, protocollo n ), l Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 1 febbraio 2010, protocollo n ) e l Ispettorato forestale di Merano (lettera del 2 febbraio 2010) hanno espresso parere favorevole in merito; L Ufficio tutela acque ha espresso parere positivo con condizioni (lettera del 1 marzo 2010, protocollo n ); 2. di approvare la nuova delimitazione della zona per insediamenti produttivi Senale tramite trasformazione da bosco in zona per insediamenti produttivi (ca. 340 m²) e da zona per insediamenti produttivi in bosco (ca. 557

193 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ gebiet in Wald (ca. 557 m² zu genehmigen, um eine bessere Bebauung des bestehenden Gewerbegebietes zu ermöglichen; 3. die mit Ratsbeschluss Nr. 15 vom 29. Oktober 2009 beantragte Umwidmung von Zone für unterirdische öffentliche Einrichtungen bzw. Wald und Alpines Grünland in Zone für öffentliche Einrichtungen (ca. 595 m²) zu genehmigen, um die Ausstellung, die sich am Eingangsbereich der Stollengalerie am Gampenpass befindet, zweckdienlicher zu gestalten; Das Amt für Straßendienst Burggrafenamt (Schreiben vom 1. Februar 2010, Prot. Nr ) und das Amt für Landschaftsökologie (Schreiben vom 1. Februar 2010, Prot. Nr ) haben die Abänderung befürwortet; 4. die mit Ratsbeschluss Nr. 16 vom 29. Oktober 2009 beantragte Ausweisung von drei Zonen für öffentliche Einrichtungen durch Umwidmung von ca. 145 m² Landwirtschaftsgebiet, ca. 400 m² Wald und ca. 220 m² Alpinem Grünland zu genehmigen, um die Realisierung von drei Trinkwasserreservoire zu ermöglichen. Dadurch wird die Trinkwasserversorgung im Gemeindegebiet verbessert; Das Forstinspektorat Meran (Schreiben vom 2. Februar 2010) und das Amt für Landschaftsökologie (Schreiben vom 1. Februar 2010, Prot. Nr ) haben die Abänderung befürwortet; 5. die mit Ratsbeschluss Nr. 17 vom 29. Oktober 2009 beantragte Umwidmung von ca. 375 m² der Gp. 519/1, K.G. St. Felix von Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen zu genehmigen, da im öffentlichen Interesse gehandelt wird und die Erweiterung des Kindergartens in St. Felix erforderlich ist. Die Umwidmung von ca. 60 m² der Gp. 519/3, K.G. St. Felix von Landwirtschaftsgebiet in örtliche Straße Typ A (7,50 m Höchstbreite der Straße, einschließlich eines Gehsteiges 1,50 m breit) wird ebenso genehmigt, um die Zugänglichkeit des Kindergartens zu verbessern; Das Amt für Landschaftsökologie (Schreiben vom 1. Februar 2010, Prot. Nr ) hat die Abänderung befürwortet; 6. die mit Ratsbeschluss Nr. 18 vom 29. Oktober 2009 beantragte Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet (ca m² der m²), proposta con delibera n. 14 del 29 ottobre 2009, per consentire un utilizzo migliore dal punto di vista edilizio per la zona produttiva già esistente; 3. di approvare la trasformazione da zona per attrezzature pubbliche nel sottosuolo risp. da bosco e zona di verde alpino in zona per attrezzature pubbliche (ca. 595 m²), proposta con delibera consiliare n. 15 del 29 ottobre 2009, per poter migliorare in maniera più a- deguata l esposizione presso la galleria sul Passo Pallade L Ufficio servizio strade del Burgraviato (lettera del 1 febbraio 2010, protocollo n ) e l Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 1 febbraio 2010, protocollo n ) hanno espresso parere favorevole in merito; 4. di approvare la previsione di tre zone per attrezzature pubbliche tramite trasformazione di ca. 145 m² zona di verde agricolo, ca. 400 m² bosco e ca. 220 m² zona di verde alpino, proposta con delibera consiliare n. 16 del 29 ottobre 2009, per consentire la realizzazione di tre serbatoi di acqua potabile. Con questo viene migliorata la qualità dell acqua potabile nel territorio comunale; L Ispettorato forestale di Merano (lettera del 2 febbraio 2010) e l Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 1 febbraio 2010, protocollo n ) hanno espresso parere favorevole in merito; 5. di approvare la trasformazione di ca. 375 m² della p.f. 519/1, C.C. San Felice da zona di verde agricolo in zona per attrezzature pubbliche, proposta con delibera consiliare n. 17 del 29 ottobre 2009, in quanto viene trattato nell interesse pubblico; oltretutto si tratta di un ampliamento necessario per la scuola materna di San Felice; Viene approvata anche la trasformazione di ca. 60 m² della p.f. 519/3, C.C. San Felice da zona di verde agricolo in strada urbana di tipo A (7,50 m. Larghezza massima della sede stradale, compreso un marciapiede della larghezza di 1,50 m), per migliorare l accesso alla scuola materna; L Ufficio ecologia del paesaggio (lettera del 1 febbraio 2010, protocollo n ) ha e- spresso parere favorevole in merito; 6. di approvare la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo (ca m² della p.f. 1339/1, C.C. Senale), proposta con delibera

194 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Gp. 1339/1, K.G. U.lb. Frau im Walde) zu genehmigen, da es sich um eine Anpassung an die reelle Nutzung der Fläche handelt; Das Landesforstkommitee hat mit Beschluss Nr. 11 vom 12. März 2008 die Kulturänderung genehmigt; 7. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. consiliare n. 18 del 29 ottobre 2009, in quanto si tratta di un adeguamento al reale utilizzo dell area; Il Comitato forestale provinciale ha approvato il cambio di coltura con delibera n. 11 del 12 marzo 2008; 7. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

195 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Mai 2010, Nr. 744 Aufnahme des Lehr- und Erziehungspersonals der Grund-, Mittel- und Oberschule Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 maggio 2010, n. 744 Assunzione del personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie Die Artikel 12, 12-bis und 12-ter des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, eingefügt durch Artikel 1 Absatz 10 des Landesgesetzes vom 14. März 2008, Nr. 2, sehen die Errichtung von Landesranglisten vor. Die Erstellung und die Verwendung der Landesranglisten und der Schulranglisten werden gemäß den oben genannten Bestimmungen von der Landesregierung geregelt. Der Beschluss vom 22. Februar 2010, Nr. 260, regelt die Errichtung der Landes- und Schulranglisten für die Aufnahme des Lehrpersonals der Schulen staatlicher Art. Der Beschluss vom 4. Mai 2009, Nr. 1264, schaffte eine Reihe von veralteten ärztlichen Zeugnissen im Bereich Hygiene und öffentliche Gesundheit ab, u.a. die Arbeitseignung für die Aufnahme von Lehrpersonen. Auf Grund der Erfahrungen bei der Anwendung der Regelung zur Aufnahme des Lehrpersonals ist es angebracht, einige Änderungen vorzunehmen und einige Bestimmungen zu präzisieren. Die Schulämter haben die Schulgewerkschaften am 22. und 26. April 2010 angehört. Dies vorausgeschickt, Gli articoli 12, 12-bis e 12-ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, inseriti dall articolo 1, comma 10, della legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2, prevedono la formazione di graduatorie provinciali. La formazione e l utilizzo delle graduatorie provinciali e d istituto sono disciplinate dalla Giunta provinciale sulla base delle suddette norme. La deliberazione 22 febbraio 2010, n. 260, disciplina l istituzione delle graduatorie provinciali e d istituto per l assunzione del personale docente delle scuole a carattere statale. La deliberazione 4 maggio 2009, n. 1264, ha abolito vari certificati medici obsoleti in materia di igiene e salute pubblica, fra cui il certificato di idoneità fisica per l assunzione di insegnanti. Sulla base delle esperienze acquisite in sede di applicazione della disciplina relativa all assunzione del personale docente si ritiene opportuno modificare alcune disposizioni e precisare alcune norme. Le Intendenze scolastiche hanno sentito le Organizzazioni sindacali in data 22 e 26 aprile Tutto ciò premesso, beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit, die in gesetzlich vorgeschriebener Form zum Ausdruck gebracht wird: LA GIUNTA PROVINCIALE delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1. Die beigefügten Bestimmungen zur Aufnahme des Lehr- und Erziehungspersonals der Grund-, Mittel- und Oberschulen sind genehmigt. Diese Anlage bildet einen wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses. 2. Diese Regelung findet für die Aufnahmen des Lehr- und Erziehungspersonals der Grund-, 1. Le allegate norme sull assunzione del personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie sono approvate. Questo allegato costituisce parte integrante della presente deliberazione. 2. La presente disciplina si applica alle assunzioni del personale docente ed educativo del-

196 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Mittel- und Oberschulen in Bezug auf das Schuljahr 2010/2011 Anwendung. 3. Der Beschluss vom 30. März 2009, Nr. 916, der bereits teilweise vom Beschluss vom 22. Februar 2010, Nr. 260, widerrufen worden ist, ist widerrufen und wird zur Gänze von diesem Beschluss ersetzt. 4. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. le scuole primarie e secondarie relative all anno scolastico 2010/ La deliberazione 30 marzo 2009, n. 916, già parzialmente revocata dalla deliberazione 22 febbraio 2010, n. 260, è revocata e sostituita dalla presente deliberazione. 4. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

197 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Anlage Allegato Aufnahme des Lehr- und Erziehungspersonals der Grund-, Mittel- und Oberschulen Assunzione del personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie 1. TITEL TITOLO I UNBEFRISTETE UND BEFRISTETE AUFNAHME DES LEHR- UND ERZIEHUNGSPERSONALS ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO Art. 1 Art. 1 Reihenfolge der Stellenbesetzung Ordine della copertura dei posti 1. Die Stellen, die frei oder ganzjährig verfügbar sind, werden gemäß den nachfolgenden Bestimmungen in der folgenden Reihenfolge besetzt: a) unbefristete Aufnahme von Lehrpersonal, das um Wiederaufnahme in den Dienst gemäß Artikel 516 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. April 1994, Nr. 297, angesucht hat, b) unbefristete Aufnahme von Lehrpersonal im Rahmen der Stellen, die nach Abschluss der Maßnahmen zur Mobilität im rechtlichen Stellenplan frei sind, c) unbefristete Aufnahme von Lehrpersonal im Rahmen der Stellen, die im Landeszusatzstellenplan gemäß Artikel 5, verfügbar sind, d) befristete Aufnahme von Lehrpersonal im Rahmen der Stellen, die frei oder verfügbar sind. 1. I posti che risultano vacanti o disponibili per l intero anno scolastico, vengono coperti secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi nel seguente ordine: a) assunzione di personale docente a tempo indeterminato che ha richiesto la riammissione in servizio ai sensi dell articolo 516 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; b) assunzione di personale docente a tempo indeterminato sulla base dei posti vacanti nell organico di diritto, terminate le operazioni di mobilità; c) assunzione di personale docente a tempo indeterminato sui posti disponibili nella dotazione organica provinciale supplementare di cui all articolo 5; d) assunzione di personale docente a tempo determinato sui posti vacanti o disponibili. 1. Abschnitt Capo I ZEITLICH UNBEFRISTETE AUFNAHME ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO Art. 2 Art. 2 Wiederaufnahme in den Dienst Riammissione in servizio 1. Das Lehrpersonal, welches in der Vergangenheit unbefristet beschäftigt war, kann wieder aufgenommen werden. 2. Voraussetzung für die Wiederaufnahme sind der Besitz der Zugangsvoraussetzungen für die Aufnahme in den öffentlichen Dienst sowie das positive Gutachten des Personalrates des Landesschulrates. Außerdem gelten die Voraussetzungen, welche der Artikel 516 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 297/1994 vorsieht. 1. Il personale docente, già incaricato a tempo indeterminato, può essere riammesso in servizio. 2. Costituiscono presupposti per la riammissione in servizio il possesso dei requisiti per l'accesso all'impiego pubblico nonché il parere favorevole del Consiglio del personale docente del Consiglio scolastico provinciale. Valgono inoltre i presupposti previsti dall articolo 516 del decreto legislativo n. 297/1994.

198 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Der zuständige Schulamtsleiter oder die zuständige Schulamtsleiterin gewährt die Wiederaufnahme in den Dienst im Ausmaß von in der Regel zehn Prozent der Stellen im jeweiligen Stellenplan oder in der jeweiligen Wettbewerbsklasse, die im entsprechenden Jahr für die unbefristete Aufnahme auf Stellen im rechtlichen Stellenplan oder im Landeszusatzstellenplan zur Verfügung stehen. 4. Die Stelle, welche die Lehrperson gemäß Absatz 1 im ersten Schuljahr erhält, stellt einen provisorischen Dienstsitz dar. Der Dienstsitz in den folgenden Schuljahren und die Zuweisung des definitiven Dienstsitzes werden in Kollektivvertragsverhandlungen zur Mobilität festgelegt. 3. L Intendente scolastico o l Intendente scolastica competente concede la riammissione in servizio di norma nei limiti del dieci per cento dei posti del relativo organico o della relativa classe di concorso disponibili ai fini dell assunzione a tempo indeterminato su posti dell organico di diritto o della dotazione organica provinciale supplementare. 4. La sede assegnata al docente di cui al comma 1 nel primo anno scolastico costituisce sede provvisoria. L assegnazione della sede negli anni scolastici successivi e l assegnazione della sede definitiva sono disciplinate in sede di contrattazione collettiva provinciale relativa alla mobilità. Art. 3 Art. 3 Stellen für die unbefristete Aufnahme (rechtlicher Stellenplan) Posti per l assunzione a tempo indeterminato (organico di diritto) 1. Für die unbefristete Aufnahme des Lehrpersonals der Grund-, Mittel- und Oberschulen stehen 90 Prozent der ganzen, freien Stellen im rechtlichen Stellenplan des jeweiligen Schuljahres zur Verfügung, sofern sie auch im tatsächlichen Stellenplan bestätigt wurden. 2. Eventuelle Bruchteile werden auf die höhere ganze Zahl aufgerundet, wenn sie 0,50 oder mehr betragen, und auf die niedrigere ganze Stelle abgerundet, wenn sie weniger als 0,50 betragen. 3. Falls in einigen Stellenplänen oder Wettbewerbsklassen Lehrpersonal überzählig ist oder in den kommenden Schuljahren überzähliges Lehrpersonal absehbar ist, kann der zuständige Schulamtsleiter oder die zuständige Schulamtsleiterin nach Anhörung der Gewerkschaftsorganisationen die unbefristete Aufnahme von Lehrpersonal aussetzen oder den Prozentsatz für die Besetzung der Stellen gemäß Absatz 1 herabsetzen. 1. All l assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle scuole primarie, secondarie di 1 e 2 grado è riservata una percentuale pari al 90 per cento dei posti interi vacanti in organico di diritto del rispettivo anno scolastico che risultino confermati sull organico di fatto. 2. Le eventuali frazioni sono arrotondate, per eccesso, al numero superiore, se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al numero inferiore, se inferiori a 0, Qualora in organico si verifichino situazioni di soprannumerarietà o la soprannumerarietà sia prevedibile in anni scolastici successivi, l Intendente scolastico o l Intendente scolastica competente, sentite le Organizzazioni sindacali, potra sospendere o ridurre la percentuale per l assunzione di personale docente a tempo indeterminato per la copertura dei posti di cui al comma 1. Art. 4 Art. 4 Ranglisten für die unbefristete Aufnahme Graduatorie per l assunzione a tempo indeterminato Prozent der jährlich für die zeitlich unbefristete Aufnahme zur Verfügung stehenden Stellen werden durch die Personen besetzt, die in den nicht aufgebrauchten Ranglisten der Wettbewerbe nach Titeln und Prüfungen eingetragen sind, und zu 50 Prozent über die Landesranglisten. 1. Il 50 per cento dei posti annualmente destinati all assunzione a tempo indeterminato è coperto mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ancora in vigore ed il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie provinciali.

199 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Die Aufnahme erfolgt auf Grund der beiden Ranglisten gemäß Absatz 1, welche abwechselnd verwendet werden. Wenn es in einer Wettbewerbsklasse keine Rangliste des ordentlichen Wettbewerbs mehr gibt, werden alle Stellen auf der Grundlage der Landesrangliste vergeben. 2. Ai fini dell assunzione dalle graduatorie di cui al comma 1 si segue il principio dell alternanza. Nel caso in cui la graduatoria di concorso per titoli ed esami sia esaurita, i posti vengono assegnati alla corrispondente graduatoria provinciale. Art. 5 Art. 5 Errichtung des Landeszusatzstellenplans Istituzione della dotazione organica provinciale supplementare 1. Jedes Schulamt errichtet unter Berücksichtigung der folgenden Kriterien einen Landeszusatzstellenplan für die zeitlich unbefristete Aufnahme von Lehrpersonal, der nach Stellenplänen und Wettbewerbsklassen untergliedert ist: a) Im tatsächlichen Stellenplan des entsprechenden Schuljahres bestehen freie Stellen bis zum 31. August und ganzjährig verfügbare Stellen bis zum 30. Juni im Ausmaß von mindestens zwei Prozent der gesamten Stellen des rechtlichen Stellenplans desselben Schuljahres. In jedem Fall müssen nach Abschluss der unbefristeten Aufnahmen gemäß Artikel 4 mindestens drei ganze Stellen bis zum 31. August oder bis zum 30. Juni vorhanden sein. b) Die Anzahl der Stellen im jeweiligen Landeszusatzstellenplan, die für die Aufnahme von Lehrpersonen zur Verfügung stehen, entspricht 40 Prozent der freien Stellen bis zum 31. August und der ganzjährig verfügbaren Stellen bis zum 30. Juni. Eventuelle Bruchteile werden auf die höhere ganze Zahl aufgerundet, wenn sie 0,50 oder mehr betragen, und auf die niedrigere ganze Stelle abgerundet, wenn sie weniger als 0,50 betragen. 2. In jedem der Folgejahre werden so viele Lehrpersonen neu aufgenommen bis die Gesamtheit des Landeszusatzstellenplans 40 Prozent der ganzen Stellen bis zum 31. August oder bis zum 30. Juni des jeweiligen Schuljahres entspricht. 3. Falls bei der Erstanwendung oder in den nachfolgenden Schuljahren Lehrpersonal überzählig ist oder überzähliges Lehrpersonal absehbar ist, kann der zuständige Schulamtsleiter oder die zuständige Schulamtsleiterin nach Anhörung der Gewerkschaftsorganisationen die Besetzung des Landeszusatzstellenplanes aussetzen oder den Prozentsatz für die Besetzung des Landeszusatzstellenplanes herabsetzen. 1. Ciascuna Intendenza scolastica istituisce una dotazione organica provinciale supplementare per l assunzione a tempo indeterminato del personale docente relativa a posti di organico di scuola primaria e secondaria, osservando i seguenti criteri: a) Nell organico di fatto di ciascun anno scolastico esistono le seguenti tipologie di posti: posti vacanti fino al 31 agosto e posti disponibili fino al 30 giugno nella misura di almeno il 2 per cento dell intero organico di diritto riferito a ciascun anno scolastico. In ogni caso, dopo la conclusione delle assunzioni a tempo indeterminato di cui all articolo 4, devono essere disponibili almeno tre posti interi fino al 31 agosto o fino al 30 giugno. b) Il numero dei posti nella rispettiva dotazione organica provinciale supplementare disponibili per l assunzione del personale docente è pari al 40 per cento del numero dei posti vacanti fino al 31 agosto e dei posti disponibili fino al 30 giugno. Le eventuali frazioni sono arrotondate, per eccesso, al numero superiore, se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al numero inferiore, se inferiori a 0, In ciascuno degli anni scolastici successivi vengono assunti nuovi docenti affinché il numero complessivo della dotazione organica provinciale supplementare corrisponda al 40 per cento dei posti interi fino al 31 agosto o fino al 30 giugno del relativo anno scolastico. 3. Qualora in sede di prima applicazione o negli anni scolastici successivi si verifichi situazione di personale sopranumerario o sia prevedibile personale sopranumerario, l Intendente scolastico o l Intendente scolastica competente, sentite le Organizzazioni sindacali, può sospendere la copertura della dotazione organica provinciale supplementare o ridurre la percentuale per la copertura della dotazione organica provinciale supplementare stessa.

200 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Art. 6 Art. 6 Besetzung der Stellen im Landeszusatzstellenplan Copertura dei posti della dotazione organica provinciale supplementare 1. Nach Abschluss der Besetzung der jährlich freien Stellen in den jeweiligen Stellenplänen werden die Stellen im Landeszusatzstellenplan wie folgt besetzt: a) 50 Prozent der jährlich für die Aufnahme zur Verfügung stehenden Stellen werden von Personen besetzt, die in den nicht aufgebrauchten Ranglisten der Wettbewerbe nach Titeln und Prüfungen aufscheinen, und 50 Prozent von Personen, die in den Landesranglisten eingetragen sind. Dabei wird die Reihenfolge der Ranglisten, die bei der Vergabe der freien Stellen angewandt worden ist, fortgesetzt. Für die Aufnahme stehen auch Reststundenaufträge zur Verfügung. Dadurch erhöht sich nicht die Anzahl der Personen, die gemäß den Kriterien laut Artikel 5 aufgenommen werden. b) In Abweichung von den Kriterien laut Artikel 5 werden Lehrpersonen der Mittelschulen der ladinischen Ortschaften in den Landeszusatzstellenplan aufgenommen, die wenigstens zwanzig Schuljahre in demselben Stellenplan oder in derselben Wettbewerbsklasse Dienst geleistet haben und in den Landesranglisten eingetragen sind. 2. In Abweichung von den Kriterien laut Artikel 5, werden Lehrpersonen in den Landeszusatzstellenplan aufgenommen, die in anderen Provinzen eine Planstelle innehaben und seit mindestens fünf Jahren ihren Dienst in der Provinz Bozen leisten. Die Stellen im Landeszusatzstellenplan können auch durch die Versetzung von Lehrpersonen besetzt werden. 1. Terminate le operazioni di copertura dei posti annualmente vacanti in organico, i posti della dotazione organica provinciale supplementare vengono attribuiti nel seguente modo: a) il 50 per cento dei posti annualmente disponibili per l assunzione viene attribuito a persone inserite nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ancora in vigore ed il 50 per cento con personale inserito nelle graduatorie provinciali. Anche per le presenti finalità, si prosegue nell ordine delle graduatorie seguito per la copertura dei posti vacanti. Per l assunzione possono essere utilizzati anche gli spezzoni, fermo restando il numero complessivo delle persone da assumere nel rispetto dei criteri indicati nell articolo 5. b) In deroga ai criteri di cui all articolo 5, nelle dotazioni organiche supplementari è inserito il personale docente delle scuole secondarie di I grado delle località ladine, iscritto nelle graduatorie provinciali e che abbia prestato servizio nel medesimo posto o nella medesima classe di concorso per almeno vent anni scolastici. 2. In deroga ai criteri di cui all articolo 5, nelle dotazioni organiche supplementari è inserito il personale docente titolare in scuole di altre province, in assegnazione provvisoria in provincia di Bolzano da almeno cinque anni. Art. 7 Art. 7 Stellenwahl für die unbefristete Aufnahme Scelta dei posti per l assunzione a tempo indeterminato 1. Der Schulamtsleiter oder die Schulamtsleiterin legt mit Dekret die Anzahl der Stellen, die jährlich für die unbefristete Aufnahme zur Verfügung stehen und deren Verteilung zwischen den Ranglisten laut Artikel 3 fest. 2. Jedes Schulamt lädt die Personen, die auf Grund ihrer Position in den Ranglisten und der Anzahl der Stellen, die für die unbefristete Aufnahme zur Verfügung stehen, für eine unbefristete Aufnahme in Frage kommen, schriftlich zur Stellenwahl ein. 1. Gli Intendenti scolastici competenti determinano con decreto il numero dei posti disponibili per l assunzione a tempo indeterminato nonché l ordine di ripartizione tra le graduatorie di cui all articolo Ogni Intendenza scolastica convoca per iscritto il personale che, sulla base della posizione in graduatoria e dei posti disponibili e collocato in posizione utile ai fini dell assunzione a tempo indeterminato.

201 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Bei der Wahl für die unbefristete Aufnahme können Stellen gewählt werden, a) die bis zum 31. August frei oder bis zum 30. Juni verfügbar sind, b) Arten von Stellen, die gemäß dem geltenden Landesvertrag über Verwendungen und provisorische Zuweisungen des Lehr- und Erziehungspersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag auch für die Verwendungen und provisorischen Zuweisungen zur Verfügung stehen, c) Reststundenaufträge von mindestens 30 Prozent eines Vollauftrages zur Verfügung. Dadurch erhöht sich die Anzahl der Personen, die im jeweiligen Stellenplan oder in der jeweiligen Wettbewerbsklasse in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis aufgenommen werden, nicht. 3. Per l assunzione a tempo indeterminato si possono scegliere a) posti vacanti fino al 31 agosto o posti disponibili fino al 30 giugno; b) tipologie di posti che ai sensi del vigente Contratto provinciale riguardante le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo a tempo indeterminato sono considerate disponibili per le operazioni relative alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie; c) spezzoni orario in misura minima del 30 per cento di un incarico pieno, fermo restando il numero complessivo del personale da assumere nel relativo organico o nella relativa classe di concorso. 4. Die Lehrpersonen, welche eine Stelle gemäß Absatz 3 Buchstabe a) oder b) gewählt haben, können bei der zuständigen Schulführungskraft um die Umwandlung des Vollzeitarbeitsverhältnisses in ein Teilzeitarbeitsverhältnis ansuchen. Sofern die Bedingungen für die die Zulassung zu Teilzeitbeschäftigung gemäß Artikel 14 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge vom 23. April 2003 vorliegen (z.b. Kontingent der Lehrperson in Teilzeit), wird ein Teilzeitarbeitsverhältnis begründet. 5 Die Abwesenheit bei der Stellenwahl oder der Verzicht auf eine angebotene Stelle für die unbefristete Aufnahme bewirkt die endgültige Streichung aus der Rangliste, auf deren Grundlage die Stelle angeboten worden ist. Falls die Stelle auf Grund der Landesrangliste angeboten wird, bewirkt die Abwesenheit oder der Verzicht auch die Streichung aus der ersten Gruppe der Schulranglisten. 4. I docenti che hanno scelto un posto previsto dal comma 3, lettera a) o b), possono chiedere al competente dirigente scolastico o alla competente dirigente scolastica la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale. Qualora sussistano i presupposti per l ammissione ad un rapporto di lavoro a tempo parziale previsti dall articolo 14 del Testo unico dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 (p. es. il contingente del personale ammesso ad un rapporto di lavoro a tempo parziale), viene stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale. 5 L assenza o la rinuncia all assunzione a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria relativa alla classe di concorso o posto di insegnamento per il quale la nomina è stata proposta. Qualora la proposta venga formulata in base alla graduatoria provinciale, l assenza o la rinuncia comporta anche il depennamento dalla prima fascia delle graduatorie d istituto. Art. 7 Art. 7 Wirkung der unbefristeten Aufnahme Effetti dell assunzione a tempo indeterminato 1. Die unbefristete Aufnahme auf Stellen des rechtlichen Stellenplans oder des Landeszusatzstellenplans erfolgt mittels Abschluss eines Arbeitsvertrages, welcher vom zuständigen Schulamtsleiter oder der zuständigen Schulamtsleiterin und der Lehrperson unterschrieben wird. Die rechtliche Wirksamkeit beginnt am ersten Tag des entsprechenden Schuljahres, die wirtschaftliche Wirksamkeit am Tag des Dienstantrittes. 1. L assunzione a tempo indeterminato su posti dell organico di diritto o della dotazione organica provinciale supplementare si attua mediante la stipula di un contratto di lavoro sottoscritto dagli Intendenti scolastici competenti e dal docente interessato, che ha effetti esclusivi dal giorno dell assunzione in servizio.

202 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Auf die Lehrpersonen gemäß Absatz 1 werden die Bestimmungen von Artikel 436 bis Artikel 440 über das Probe- und Berufsbildungsjahr und von Artikel 485 bis Artikel 490 über die Einstufung und die Anerkennung der außerplanmäßigen Dienste für die Laufbahn des gesetzesvertretenden Dekretes vom 16. April 1994, Nr. 297, angewandt. 3. Die Stelle, die die Lehrperson gemäß Absatz 1 im ersten Schuljahr wählt, stellt einen provisorischen Dienstsitz dar. Der Dienstsitz in den folgenden Schuljahren und die Zuweisung des definitiven Dienstsitzes werden in Kollektivvertragsverhandlungen zur Mobilität festgelegt. 4. Die Lehrpersonen, die eine Stammrollenstelle für den Integrationsunterricht annehmen, verpflichten sich, fünf Jahre auf einer Stelle für Integrationsunterricht zu verbleiben. 5. Unbeschadet der Bestimmungen zur Mobilität dürfen keine Lehrpersonen in die Landesranglisten aufgenommen werden oder dort verbleiben, die bereits mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag für dieselbe Schulstufe jener Schulen aufgenommen worden sind, die von demselben Schulamt verwaltet werden. Dies gilt auch für Lehrpersonen, welche für den Integrationsunterricht aufgenommen worden sind. 2. Ai docenti di cui al comma 1 si applicano le norme di cui agli articoli relative all anno di prova e di formazione ed agli articoli relative all inquadramento e al riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera del decreto legislativo 16 aprile 1994, n Il posto che il docente di cui al comma 1 sceglie nel primo anno scolastico costituisce la sede provvisoria. L assegnazione della sede negli anni scolastici successivi e l assegnazione della sede definitiva sono disciplinate in sede di contrattazione collettiva provinciale relativa alla mobilità. 4. Il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola ha l obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto. 5. Ferma restando la disciplina della mobilità, non sono consentiti l'inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti già assunti nello stesso grado con contratto a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche amministrate dalla stessa Intendenza scolastica. Questa norma vale anche per i docenti assunti per il sostegno. 2. Abschnitt Capo II ZEITLICH BEFRISTETE AUFNAHME ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO Art. 9 Art. 9 Verfügbare Stellen Disponibilità di posti 1. Stellen, die nicht durch Personal mit unbefristetem Arbeitsvertrag und mit Personal des Landeszusatzstellenplans besetzt sind, werden auf folgende Weise vergeben: a) Jahressupplenzen, zur Besetzung von freien, innerhalb 31. Dezember verfügbaren oder voraussichtlich bis zum Schulende freien Lehrstühlen oder Stellen, wobei ein Arbeitsverhältnis bis zum 31. August des jeweiligen Schuljahres begründet wird; b) zeitweilige Supplenzen bis Ende der didaktischen Tätigkeiten, zur Besetzung von nicht freien, jedoch innerhalb 31. Dezember und bis zum Ende des Schuljahres verfügbaren Lehrstühlen und Stellen sowie Reststunden, welche nicht zur Bildung von Lehrstühlen zusammengefasst werden, mit Arbeitsverhältnis bis 30. Juni des jeweiligen Schuljahres; 1. Per la copertura dei posti residuati dopo la sistemazione del personale di ruolo e del personale docente della dotazione organica provinciale aggiuntiva, si provvede con le seguenti tipologie di supplenze: a) supplenze annuali, per la copertura delle cattedre e posti d insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l anno scolastico, con rapporto di lavoro fino al 31 agosto dell anno scolastico di riferimento; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di cattedre e posti d insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, con rapporto di lavoro fino al 30 giugno dell anno scolastico di riferimento;

203 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ c) zeitweilige Supplenzen, in allen anderen Fällen, mit zeitlich befristeten Arbeitsverträgen, beschränkt auf die für die Diensterfordernisse notwendige Dauer. Im Sinne von Artikel 5 Absatz 5 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols vom 23. April 2003 (in der Folge Einheitstext der Landeskollektivverträge genannt) muss dabei die Abwesenheit des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin in der Grundschule in der Regel mehr als fünf Unterrichtstage betragen. In der Sekundarschule muss der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin gemäß Artikel 6 Absatz 1 in der Regel mehr als zehn Unterrichtstage abwesend sein. c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti con rapporto di lavoro temporalmente limitato alla effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Ai sensi dell art. 5, comma 5, del testo unico dei Contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 (in seguito chiamato Testo unico dei contratti collettivi provinciali ) nella scuola primaria l assenza del titolare deve protrarsi di norma oltre i cinque giorni di insegnamento. Nella scuola secondaria ai sensi dell art. 6, comma 1, il titolare deve essere assente di norma oltre i dieci giorni di insegnamento. Art. 10 Art. 10 Auswahlverfahren Individuazione dei docenti 1. Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber für eine Supplenz gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) erfolgt auf Grund der Landesranglisten und der Schulranglisten. 2. Sofern die jeweilige Landesrangliste aufgebraucht ist und Bedarf am Ersatz einer Lehrperson besteht, wird die Ersatzlehrperson an Hand der entsprechenden Schulrangliste ermittelt. 3. Der Supplent oder die Supplentin wird vom zuständigen Schulamtsleiter oder von der zuständigen Schulamtsleiterin anhand der Landesranglisten und von der Schulführungskraft anhand der Schulranglisten ermittelt. 4. Zur besseren Abstimmung der Auswahlverfahren auf Grund der Landesranglisten und der Schulranglisten können die Schulführungskräfte den Schulamtsleiter oder die Schulamtsleiterin beauftragen, auch die Lehrpersonen für die zeitweiligen Supplenzen auf Grund der Schulranglisten zu ermitteln und somit die damit zusammenhängenden Verfahren am Beginn eines Schuljahres zu beschleunigen. 5. Die jeweiligen Auswahlverfahren müssen seitens des Schulamtsleiters oder der Schulamtsleiterin innerhalb 31. August abgeschlossen werden. 1. L individuazione dei docenti destinatari di una supplenza prevista dall articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) avviene mediante scorrimento delle graduatorie provinciali e di istituto. 2. Terminato lo scorrimento della relativa graduatoria provinciale, nel caso di necessità di sostituzione di un docente, l individuazione avviene scorrendo la relativa graduatoria d istituto. 3. L individuazione del destinatario della supplenza è operata dall Intendente scolastico o dall Intendente scolastica competente per le graduatorie provinciali e dal dirigente scolastico o dalla dirigente scolastica per le graduatorie di istituto. 4. Al fine di rendere contestuali le procedure di individuazione mediante le graduatorie provinciali e mediante le graduatorie di istituto, i/le dirigenti scolastici/scolastiche possono delegare l Intendente scolastico/scolastica competente ad individuare i docenti destinatari di supplenza temporanea per le scuole di rispettiva competenza, nel rispetto della graduatoria di istituto. Tale procedura è finalizzata a migliorare la tempestività delle operazioni di inizio dell anno scolastico. 5. Le operazioni di individuazione da parte dell Intendente scolastico o dall Intendente scolastica competente sono effettuate entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico.

204 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Art. 11 Art. 11 Auswahlverfahren anhand der Landesranglisten: Ablauf Individuazione da graduatorie provinciali: procedura 1. Die Auswahl der Berechtigten für den Abschluss eines Arbeitsvertrages erfolgt durch Einberufung, indem Ort und Zeitpunkt an der Anschlagtafel des zuständigen Schulamtes bekannt gegeben werden. 2. Die Lehrpersonen, die in den Ranglisten eingetragen sind, müssen am Tag und zur Stunde erscheinen, welche in dem an der Amtstafel veröffentlichten Rundschreiben angegeben sind. 3. Die Stellenwahl kann mit Unterstützung informationstechnischer Hilfsmittel erfolgen. 4. Das Verzeichnis der verfügbaren Stellen wird wenigstens 24 Stunden vor Einberufung an der Anschlagtafel veröffentlicht. 5. Bei der Auswahl der Supplentinnen und Supplenten aus den Landesranglisten wird dem Personal mit unbefristetem Arbeitsvertrag in einer anderen Schulstufe oder in einer anderen Wettbewerbsklasse nur dann eine Supplenz vergeben, wenn der/die Betreffende erklärt, dass die Eintragung in die Landesranglisten dem Zweck der Vergabe von Supplenzen dient. 1. L individuazione dei destinatari di proposta di assunzione avviene mediante affissione del calendario delle convocazioni all albo dell Intendenza scolastica competente. 2. I docenti inclusi nelle graduatorie devono presentarsi alla data e all ora indicata nella comunicazione affissa all Albo. 3. La scelta della sede può essere effettuata con modalità informatiche. 4. L elenco delle sedi disponibili viene affisso all albo almeno 24 ore prima di ogni convocazione. 5. Nell individuazione dei supplenti mediante scorrimento delle graduatorie provinciali si terrà conto del fatto che, al personale già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso, la supplenza è conferita unicamente qualora l interessato abbia esplicitamente dichiarato che l inserimento nella graduatoria provinciale sia finalizzato anche al conferimento delle supplenze. Art. 12 Art. 12 Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber aus den Schulranglisten: Verfahren Individuazione da graduatorie di istituto: procedura 1. Die Direktorinnen und Direktoren vergeben Supplenzen für die Vertretung von zeitweilig abwesendem Personal. Die Ermittlung der Bewerberinnen und Bewerber erfolgt über die Schuldirektion unter Verwendung der Schulranglisten. Zu diesem Zwecke werden die in Frage kommenden Bewerberinnen und Bewerber von der Schulführungskraft mittels geeigneter, auch telegrafischer Mitteilung einberufen. Die Benutzung von modernen Kommunikationsmitteln (Mobiltelefon, ) ist erlaubt. 2. Für die Ersetzung von Lehrpersonal mit Stundenverpflichtung an mehreren Schulen ist jede Schule für die jeweils vorgesehenen Unterrichtsstunden zuständig. 3. Sollte eine Schulrangliste aufgebraucht sein, so werden die Supplenzen mittels der Ranglisten anderer angrenzender Schulen des Landes vergeben. 1. Il/la dirigente scolastico/a provvede al conferimento delle supplenze per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti. L individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione da parte dei/delle dirigenti scolastici/scolastiche avviene per scorrimento delle graduatorie di istituto. A tal fine gli aspiranti collocati in posizione utile vengono convocati dal/dalla dirigente scolastico/scolastica, mediante idonea comunicazione individuale, anche telegrafica. E consentita la comunicazione attraverso l utilizzo delle nuove tecnologie (cellulari, ) 2. Qualora debba provvedersi alla sostituzione di personale docente con orario d insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza. 3. Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti confinanti.

205 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ War es nicht möglich, die Ernennung in oben erwähnter Weise vorzunehmen und ist es folglich notwendig, Personen zu berufen, die nicht die erforderlichen Zulassungstitel besitzen, so können die Direktoren und Direktorinnen die Stellen an jene vergeben, die ein mit Unterlagen versehenes Gesuch einreichen und dank ihrer Studientitel und Dienstzeugnisse oder besuchten Lehrgänge die meiste Gewähr für den zu vergebenden Unterricht bieten. Die Schulführungskräfte geben die Vergabekriterien vorher bekannt. 4. Qualora non sia stato possibile procedere alla nomina nei modi sopra indicati e si debba di conseguenza procedere alla nomina di persone non munite dei requisiti prescritti per l accesso, i dirigenti scolastici possono affidare l insegnamento relativo a coloro che ne facciano domanda documentata e che, per possesso di titoli di studio ovvero di servizio ovvero per i corsi di studio seguiti, diano maggior affidamento per l insegnamento da conferire, rendendo noti preventivamente i relativi criteri adottati. Art. 13 Art. 13 Auswahl anhand der Landes- oder Schulranglisten: Vollmacht Individuazione da graduatorie provinciali o d istituto: deleghe 1. Die Lehrpersonen können sich von Vertrauenspersonen mittels Vollmacht vertreten lassen. Die Bevollmächtigung verpflichtet die Lehrperson, die Wahl des oder der Bevollmächtigten anzunehmen. Vollmachten an den Schulamtsleiter oder die Schulamtsleiterin sind nicht zulässig. 2. Die Vollmacht hat eine einjährige Gültigkeit und gilt als stillschweigend widerrufen, falls der Bewerber oder die Bewerberin am Tag der Einberufung persönlich erscheint. 3. Die Ausstellung der Vollmacht kann für einige oder alle beantragten Ranglisten erfolgen. 4. Die Bewerberinnen und Bewerber, die weder persönlich erscheinen noch sich mit Vollmacht vertreten lassen, werden als Verzichtende betrachtet. 5. Die einberufenen Lehrpersonen müssen die persönlich oder mittels Vollmacht gewählte Stelle ohne Bedingungen oder Vorbehalte annehmen. 1. Nell ambito delle procedure di individuazione i docenti possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia. La delega vincola il docente alla scelta effettuata dal delegato. Non sono ammesse deleghe all Intendente scolastico o all Intendente scolastica. 2. La delega ha validità annuale e deve intendersi tacitamente revocata qualora l aspirante si presenti personalmente il giorno della convocazione. 3. Essa può essere rilasciata per alcune ovvero per tutte le graduatorie richieste. 4. Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona ovvero che non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari. 5. I docenti convocati devono, personalmente o a mezzo della persona da essi delegata, accettare contestualmente la sede individuata, senza condizioni o riserve. Art. 14 Art. 14 Auswahl anhand der Landes- oder Schulranglisten: Verzicht Individuazione da graduatorie provinciali o d istituto: rinunce 1. Der Verzicht auf einen Vertragsvorschlag, auf dessen Verlängerung oder Bestätigung hat keine Folgen. 2. Die Lehrperson, welche ein Stellenangebot für das ganze Schuljahr oder bis zum Ende der didaktischen Tätigkeiten annimmt, kann nicht nachträglich auf diese verzichten. 3. Die Lehrperson, welche den Dienst nicht antritt bzw. vorzeitig verlässt, kann im laufenden Schuljahr keinerlei Supplenzen mehr erhalten. 1. La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto. 2. Il docente che accetti una proposta di contratto di durata annuale o fino al termine dell attività didattica non può successivamente rinunciare alla supplenza conferita. 3. La mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo o l abbandono del servizio stesso, comporta la perdita della possibilità di

206 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Die Sanktion wird mit Dekret der Schulführungskraft verhängt. Diese Sanktion wird nicht angewandt, wenn die Lehrperson in einem an die Schulführungskraft, die die Supplenz vergeben hat, gerichteten schriftlichen Antrag berechtigte Gründe für den vorzeitigen Dienstaustritt bzw. für den nicht erfolgten Dienstantritt vorbringt und die Schulführungskraft diese anerkennt. 4. Auf jeden Fall ist die frühzeitige Auflösung der Verträge mit einer Dauer, die geringer ist als bis zum Ende der didaktischen Tätigkeit, innerhalb 31. Dezember erlaubt, um eine Supplenz bis zum Ende der didaktischen Tätigkeit anzunehmen. 5. Das in der Landesrangliste eingetragene Personal mit unbefristetem Arbeitsvertrag, welches sich bereit erklärt hat, Supplenzen anzunehmen, verliert dann endgültig das Recht auf deren Zuweisung, wenn es diese für drei aufeinander folgende Jahre nicht annimmt. conseguire qualsiasi altra supplenza per l anno scolastico di riferimento. Tale sanzione viene formalizzata con apposito decreto del/della dirigente scolastico/scolastica. La sanzione non si applica qualora l abbandono o il mancato perfezionamento sia determinato da giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell interessato/interessata, rivolta al/la dirigente scolastico/scolastica che ha conferito la supplenza, e sia da questo/a accettato. 4. E comunque consentita, entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico, la risoluzione anticipata di contratti di durata inferiore al termine delle lezioni al solo fine di accettare una supplenza fino al termine delle attività didattiche. 5. Per il personale con contratto a tempo indeterminato incluso in graduatoria provinciale che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze, la mancata accettazione, ripetuta per tre anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze. Art. 15 Art. 15 Auswahl aus den Landes- oder Schulranglisten: Didaktische Kontinuität Individuazione da graduatoria provinciale o d istituto: continuità didattica 1. Aus Gründen der didaktischen Kontinuität wird ein Vertrag ab dem darauf folgenden Tag verlängert, wenn auf eine Abwesenheit des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin eine weitere ohne Unterbrechung folgt. 2. Der Vertrag wird auch dann verlängert, wenn in zwei aufeinander folgende Abwesenheiten des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin Feiertage, und/oder schul- oder unterrichtsfreie Tage, fallen und der Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin den Dienst nicht wieder aufnimmt. Das befristete Dienstverhältnis wird für die gesamte Abwesenheit begründet, wenn der Stelleninhaber ohne Unterbrechung wenigstens sieben Tage vor Beginn der unterrichtsfreien Zeit und wenigstens sieben Tage nach Wiederaufnahme des Unterrichtes abwesend ist. Dabei ist der Grund der Abwesenheit unerheblich. 3. Ein Dienstverhältnis wird bestätigt, falls die Abwesenheiten des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin durch Feiertage und/oder schuloder unterrichtsfreie Tage, unterbrochen werden, dieser/diese aber den Dienst antritt. Der diesbe- 1. Per ragioni di continuità didattica un contratto viene prorogato con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza quando ad un periodo di assenza del titolare segua un altro periodo di assenza del medesimo titolare senza soluzione di continuità. 2. Si procede alla proroga di un contratto anche quando due periodi di assenza del medesimo titolare siano congiunti da giorni festivi, da giorni liberi dall insegnamento, da periodi di sospensione delle lezioni purchè non vi sia rientro in servizio del titolare. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l intera durata dell assenza qualora il docente titolare si assenti senza interruzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all inizio della sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, indipendentemente dalla tipologia dell assenza stessa. 3. Viene invece disposta la conferma del supplente qualora due periodi di assenza del medesimo titolare siano intervallati da giorni festivi, da giorni liberi dall insegnamento, da periodi di sospensione delle lezioni, anche congiuntamente,

207 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ zügliche Vertrag beginnt mit dem ersten Tag nach Wiederaufnahme des Unterrichtes. ma con rientro del titolare. Il relativo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. Art. 16 Art. 16 Vergabe der Stellen für den Integrationsunterricht Individuazione dei docenti per l insegnamento del sostegno 1. Die Stellen für den Integrationsunterricht werden an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, welche in den Verzeichnissen für den Integrationsunterricht von Schülern mit Beeinträchtigung eingetragen sind. Dabei ist die Reihenfolge der dort vorgesehenen Vorränge zu beachten. 2. Werden Stellen für den Integrationsunterricht an Lehrpersonal ohne Spezialisierungstitel vergeben, so verpflichten sich diese, jährlich einen Kurs über 25 Stunden zu besuchen, der von der Schulverwaltung organisiert wird. Die Teilnahme am Kurs wird als Vorrangstitel bei der Vergabe dieser Aufträge im darauf folgenden Schuljahr gewertet. Die Voraussetzungen für die Zulassung zum Kurs und für die Geltendmachung des Vorranges sind vom Artikel 21 geregelt. 3. Die Verpflichtung laut Absatz 2 ist auf vier Schuljahre begrenzt. Der Besuch dieser Fortbildungen für vier Jahre bildet einen dauerhaften Vorzugstitel. 1. I posti per l insegnamento del sostegno sono conferiti agli aspiranti inseriti negli elenchi per il sostegno ad alunni in situazione di handicap. L individuazione avviene secondo le precedenze ivi stabilite. 2. Qualora i posti per il sostegno vengano assegnati a docenti non forniti del titolo di specializzazione i docenti medesimi si impegnano a frequentare annualmente un corso specifico di almeno 25 ore organizzato dall amministrazione scolastica. La frequenza di tale corso è titolo preferenziale ai fini del conferimento di tali incarichi nell anno scolastico successivo. I presupposti per l ammissione al corso e per il riconoscimento della precedenza sono disciplinati dall articolo L impegno di cui al comma 2 è limitato a quattro anni. La frequenza di tale attività formativa per quattro anni costituisce titolo preferenziale permanente. Art. 17 Art. 17 Vergabe der Stellen für den Unterricht von Englisch an Grundschulen Individuazione dei docenti per l insegnamento di inglese nelle scuole primarie 1. Ganze Stellen oder Restaufträge, die mehr als die Hälfte Englischunterricht beinhalten, werden an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, welche im Verzeichnis für den Fremdsprachenunterricht - Englisch an der Grundschule eingetragen sind. Dabei ist die Reihenfolge der dort vorgesehenen Vorränge zu beachten. 2. Die Englischlehrer der italienischsprachigen Schulen gemäß Artikel 22 Absatz 3 Buchstabe b) des Beschlusses Nr. 260/2010, die nicht den Nachweis über die Kenntnis im Niveau B1 erbringen können, der von der Freien Universität Bozen oder von Weiterbildungseinrichtungen ausgestellt wird, verpflichten sich an einem spezifischen, vom Schulamt organisierten, geförderten oder angeratenen Kurs teilzunehmen, um die oben genannten Kenntnisse zu erreichen. 3. Ganze Stellen oder Restaufträge, die weniger als die Hälfte Englischunterricht beinhalten, 1. I posti interi o gli spezzoni formati da ore di inglese in misura superiore alla metà sono conferiti agli aspiranti inseriti nell elenco per l insegnamento della lingua straniera - inglese nella scuola primaria, osservando l ordine delle precedenze di seguito stabilite. 2. Nelle scuole in lingua italiana, i docenti di cui all articolo 22, comma 3, lettera b) della deliberazione n. 260/2010, che non riescono ad attestare una conoscenza almeno di livello B1 della lingua inglese rilasciata dalla Libera Università di Bolzano o da parte di agenzie educative, si impegnano a frequentare uno specifico corso organizzato o promosso dall Intendenza scolastica o da questa indicato, finalizzato al raggiungimento di tale conoscenza. 3. I posti interi o gli spezzoni formati da ore di inglese in misura inferiore alla metà vengono con-

208 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ werden gemäß den allgemeinen Ranglisten zur Vergabe von Supplenzen an Lehrpersonen für Klassen- oder Religionsunterricht vergeben, welche erklären, grundlegende Kenntnisse der englischen Sprache zu besitzen. Im Stellenverzeichnis sind diese Stellen mit der Angabe der Stundenanzahl für den Englischunterricht gekennzeichnet. 4. Lehrpersonen, welche Stellen gemäß Absatz 3 wählen und keine Ausbildung besitzen, die im Artikel 22 Absatz 3 des Beschlusses Nr. 260/2010 angeführt ist, verpflichten sich, jährlich einen vom Schulamt organisierten Kurs zu besuchen. 5. Sofern keine Lehrpersonen gemäß Artikel 22 Absatz 3 des Beschlusses Nr. 260/2010 zur Verfügung stehen, können für die Besetzung von ganzen Stellen oder Restaufträgen für den Unterricht von Englisch auch Lehrpersonen mit einem befristeten Arbeitsvertrag beauftragt werden, welche die Lehrbefähigung für die Wettbewerbsklasse 345/A - Englisch in der Mittelschule besitzen. 6. Sofern in den Schulsprengeln Lehrstühle in der Wettbewerbsklasse A345 - Englisch in der Mittelschule errichtet werden, werden dafür die Ranglisten verwendet, die sich auf diese Wettbewerbsklasse beziehen. feriti secondo le graduatorie per gli insegnanti di classe o di religione che dichiarano di possedere conoscenze fondamentali della lingua inglese. Nell elenco dei posti, i suddetti posti sono contraddistinti dall ammontare delle ore di insegnamento di inglese. 4. Gli insegnanti che scelgono i posti di cui al comma 3 sprovvisti della formazione prevista dall articolo 22, comma 3 della deliberazione n. 260/2010, si impegnano a frequentare annualmente un corso specifico organizzato dall Intendenza scolastica. 5. Per la copertura di posti interi o spezzoni orari di insegnamento della lingua inglese, qualora non siano più disponibili i docenti di cui all articolo 22, comma 3 della deliberazione n. 260/2010, possono essere incaricati con contratto di lavoro a tempo determinato docenti abilitati nella classe di concorso A345 - Lingua straniera (Inglese). 6. Ove negli istituti comprensivi vengano previsti posti di organico afferenti alla classe di concorso A345 - Lingua straniera (Inglese), saranno utilizzate le graduatorie riferite a tale classe di concorso. Art. 18 Art. 18 Vergabe der Stellen für den Unterricht an Schulen mit differenzieretem Unterricht in Montessori-Pädagogik Individuazione dei docenti per l insegnamento in scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori 1. Die Stellen für den Unterricht an Schulen mit differenziertem Unterricht in Montessori- Pädagogik werden vor den anderen Stellen an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, welche im Verzeichnis für den Unterricht in Klassen mit differenzierter Didaktik nach Montessori eingetragen sind. 2. Stellen für Integrationsunterricht an den Schulen laut Absatz 1 werden in der Reihenfolge gemäß Artikel 21 des Beschlusses Nr. 260/2010 besetzt. Lehrpersonen, welche einen Spezialisierungstitel für den differenzierten Unterricht in Montessori-Pädagogik besitzen oder diese Ausbildung absolvieren, haben Vorrang vor jenen Bewerberinnen und Bewerbern, die die Kurse laut Artikel 21 des Beschlusses Nr. 260/2010 besucht haben. 3. Bei ungenügender Anzahl von Bewerberinnen und Bewerbern mit Spezialisierungstitel in den Ranglisten haben jene Lehrpersonen Vorrang, welche den Spezialisierungskurs besuchen. 1. I posti per l insegnamento in scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori sono conferiti con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti agli aspiranti inseriti nell elenco per l insegnamento nelle scuole Montessori. 2. I posti di sostegno nelle scuole di cui al comma 1 sono conferiti secondo l ordine previsto dall articolo 21 della deliberazione n. 260/2010. I docenti in possesso di titolo di specializzazione per l insegnamento nelle scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori o in fase di formazione hanno precedenza rispetto ai docenti che hanno frequentato i corsi di cui all articolo 21 della deliberazione n. 260/ In mancanza di numero sufficiente di insegnanti specializzati iscritti nelle graduatorie, si ricorrerà ad insegnanti che frequentano il corso di specializzazione.

209 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Art. 19 Art. 19 Vergabe der Stellen für den Instrumentalunterricht an den Mittelund Oberschulen Individuazione dei docenti per l insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di I e II grado 1. Die Stellen für den Instrumentalunterricht an Mittelschulen werden an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, welche in der Landes- oder Schulrangliste für die Wettbewerbsklasse 77/A eingetragen sind. 2. Die Stellen für den Instrumentalunterricht an Oberschulen werden an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, welche in der Landes- oder Schulrangliste für die Wettbewerbsklasse 31/A - Musikerzeihung in der Oberschule eingetragen sind und das Konservatoriumsdiplom für das entsprechende Musikinstrument besitzen. 1. I posti per l insegnamento di strumento musicale nelle scuole secondarie di I grado sono conferiti agli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale o d istituto per la classe di concorso 77/A. 2. I posti per l insegnamento di strumento musicale nelle scuole secondarie di II grado sono conferiti agli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale o d istituto per la classe di concorso 31/A - Educazione musicale nella scuola secondaria di II grado ed in possesso del diploma di conservatorio per lo specifico strumento musicale. Art. 20 Art. 20 Lehrervermittlungs- und Austauschprogramm Lehren und Lernen in Südtirol Programma di collocamento e scambio di docenti Lehren und Lernen in Südtirol 1. Den Teilnehmern am Lehrervermittlungsund Austauschprogramm Lehren und Lernen in Südtirol werden jährlich pro Wettbewerbsklasse bis zu zehn Prozent der ganzjährig verfügbaren Supplenzstellen mit vollem Auftrag vorbehalten. Jedem Teilnehmer oder jeder Teilnehmerin steht dieser Stellenvorbehalt nur ein Mal zu. Der zuständige Schulamtsleiter oder die zuständige Schulamtsleiterin legt das genaue Ausmaß des Stellenvorbehaltes pro Wettbewerbsklasse unter Berücksichtigung der eingereichten Ansuchen fest. 2. Der zuständige Schulamtsleiter legt mit Rundschreiben die Einzelheiten für die Inanspruchnahme des Vorbehaltes laut Absatz 1 fest. 1. Ai partecipanti al programma di collocamento e scambio di docenti Lehren und Lernen in Südtirol è riservato ogni anno, in tutte le classi di concorso, fino al dieci per cento dei posti di supplenza interi e disponibili per tutto l anno scolastico. Tale riserva spetta una sola volta ad ogni partecipante. L Intendente scolastico o l Intendente scolastica competente quantifica l esatto ammontare dei posti da riservare per ciascuna classe di concorso, tenendo conto delle domande presentate. 2. L Intendente scolastico competente fissa con propria circolare le modalità di godimento della riserva prevista dal comma precedente. Art. 21 Art. 21 Verträge Contratti 1. Die Vergabe der Supplenzen erfolgt mittels Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrages, welcher von der Schulführungskraft und von der Lehrperson unterschrieben wird. Dieser tritt ausschließlich am Tag des Dienstantrittes in Kraft und endet: 1. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal/ dalla dirigente scolastico/ scolastico e dal/dalla docente interessato/a, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell assunzione in servizio e termina: a) für Jahressupplenzen am 31. August; a) per le supplenze annuali, il 31 agosto; b) für zeitweilige Supplenzen bis zum Ende der didaktischen Tätigkeiten: am 30. Juni. b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il 30 giugno. c) für zeitweilige Supplenzen: mit dem Ende der Diensterfordernisse, unter Beachtung von Artikel 40 des gesamtstaatlichen Kollektivvertrages vom 29. November c) per le supplenze temporanee, l ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, fatto salvo l articolo 40 del CCNL 29 novembre 2007.

210 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Die Verträge gemäß Absatz 1 Buchstabe b) und c) werden bis zum 31. August verlängert falls die Bedingungen laut Artikel 28 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge gegeben sind. 3. Die Verträge gemäß Absatz 1 Buchstaben a) und b) können auf Antrag der Lehrpersonen, die in der entsprechenden Landesrangliste eingetragen sind, im darauf folgenden Schuljahr verlängert werden, sofern die Stelle weiterhin frei oder verfügbar ist. 4. Die Verträge gemäß Absatz 1 Buchstabe c) können auf Antrag der Lehrpersonen, die in der entsprechenden Landesrangliste eingetragen sind, im darauf folgenden Schuljahr verlängert werden, sofern sie für den Zeitraum zwischen dem 1. September und Unterrichtsbeginn und Ende des Unterrichts abgeschlossen wurden und sofern die Stelle im darauf folgenden Schuljahr weiterhin mindestens bis zum 30. April verfügbar ist. 5. Die zuständige Schulführungskraft muss mit der Verlängerung des Arbeitsvertrages gemäß den Absätzen 3 und 4 einverstanden sein. Die Verlängerung kann verweigert werden, a) wenn die Leistung der Lehrperson im Laufe des Schuljahres nicht ausreichend war, die Schulführungskraft dies der Lehrperson innerhalb 30. April des jeweiligen Schuljahres schriftlich zur Kenntnis gebracht hat und das Dienstbewertungskomitee ein übereinstimmendes Gutachten abgegeben hat; b) wenn gegen die Lehrperson innerhalb 30. April des laufenden Schuljahres ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde und der Personalrat des Landesschulrates angehört wurde. 6. Der Prozentsatz der Stellen, die für eine Verlängerung zur Verfügung stehen, werden vom zuständigen Schulamtsleiter/von der zuständigen Schulamtsleiterin festgelegt. Eine Verlängerung ist nur dann möglich, wenn die Position der Lehrperson in der Rangliste der Anzahl der zu vergebenen Stellen entspricht. Dabei werden die Stellen, die wegen der verweigerten Zustimmung nicht vergeben werden können, in Abzug gebracht. 2. I contratti di cui al comma 1 lettere b) e c) vengono prorogati al 31 agosto qualora ricorrano le condizioni previste dall art. 28 del Testo unico dei contratti collettivi provinciali. 3. Su richiesta dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali, i contratti di cui al comma 1 lettere a) e b) possono essere prorogati per l anno scolastico successivo, purchè il posto sia ancora vacante o disponibile. 4. Su richiesta dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali, i contratti di cui al comma 1 lettera c) possono essere prorogati per l anno scolastico successivo, purchè stipulati per il periodo intercorrente tra il 1 settembre e l inizio delle lezioni ed il termine delle stesse e purchè il posto, nell anno scolastico successivo, sia disponibile almeno fino al 30 aprile. 5. Il/la dirigente scolastico/ scolastica deve prestare il consenso alla proroga dei contratti prevista dai commi 3 e 4. Il consenso può essere rifiutato: a) qualora, nel corso dell anno scolastico, il rendimento del/della docente non sia stato sufficiente, il/la dirigente scolastico/scolastica abbia contestato al/alla docente questo fatto per iscritto entro il 30 aprile del rispettivo anno scolastico ed il comitato di valutazione del servizio abbia espresso un parere conforme; b) qualora entro il 30 aprile dell anno scolastico corrente sia stato instaurato a carico del/della docente un procedimento disciplinare e sia stato sentito il consiglio del personale del Consiglio scolastico provinciale. 6. La percentuale dei posti sui quali vengono effettuate le proroghe viene stabilita dall Intendente scolastico/ scolastica competente. Le proroghe vengono disposte solamente nei confronti dei docenti in posizione utile in graduatoria rispetto al numero dei posti da conferire, depurato del numero dei posti non attribuibili per mancanza di consenso. Art. 22 Art. 22 Häufung der Verträge Cumulo di contratti 1. Der Bewerber oder die Bewerberin, welcher/ welche einen Teilauftrag erhalten hat, behält das Recht, auf Grund seiner/ihrer Position in den verschiedenen Ranglisten, seine/ ihre Stundenanzahl zu ergänzen. 1. L aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a completare l orario di insegnamento.

211 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Im Rahmen dieses gesamten Stundenkontingentes ist die Ergänzung des Auftrages unter Beachtung folgender Kriterien möglich: a) In der Grundschule kann der Auftrag einer Schuldirektion nur in Nachbardirektionen ergänzt werden. b) In den Sekundarschulen kann die Ergänzung auch durch Teilung eines Lehrstuhles erfolgen, sofern es mit den organisatorischen und didaktischen Erfordernissen der Schule vereinbar ist, wobei die Unterrichtsfächer, welche den Lehrstuhl bilden, nicht getrennt werden. Die Ergänzung kann mit Stunden der gleichen Wettbewerbsklasse oder auch verschiedener Wettbewerbsklassen erfolgen, wobei jedoch nicht mehr als drei Schulen betroffen sein können und die Schulen untereinander leicht erreichbar sein müssen. 2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri: a) nelle scuole primarie l incarico può essere completato solamente nei circoli viciniori; b) nella scuola secondaria il completamento può realizzarsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e didattiche delle scuole, anche attraverso il frazionamento della cattedra, a condizione che venga evitata la scissione degli insegnamenti costituenti la cattedra stessa. Il completamento può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Art. 23 Art. 23 Eignung für den Dienst Idoneità all impiego 1. Das Lehrpersonal muss keine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitseignung einreichen. 1. Il personale docente assunto non è tenuto alla presentazione del certificato sanitario di idoneità fisica all impiego. Art. 24 Art. 24 Schlussbestimmungen Norme finali 1. Für Fragen, die in diesem Beschluss nicht eigens geregelt sind, finden die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden gesetzlichen und kollektivvertraglichen Bestimmungen im Bereich der unbefristeten und befristeten Arbeitsverträge Anwendung. 2. Dem Artikel 4 der Anlage A) des Beschlusses der Landesregierung vom 22. Februar 2010, Nr. 260, ist folgender Absatz 3-bis hinzugefügt: 3 bis. Ab dem Schuljahr können sich auf Antrag jene Lehrpersonen mit Vorbehalt in die Landesranglisten eintragen lassen, welche die ordentlichen Wettbewerbe für Religionsunterricht (ausgeschrieben mit Dekreten der Schulamtsleiterin Nr. 78 und 79 vom 10. März 2008) bestanden haben, aber die dauerhafte, vom Ordinariat der Diözese ausgestellte kirchliche Lehrerlaubnis noch nicht besitzen. 1. Per quanto non specificamente previsto dalla presente deliberazione si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato alla data di stipulazione del contratto. 2. All articolo 4 dell allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale 22 febbraio 2010, n. 260, è inserito il seguente comma 3 bis: 3 bis. A partire dall anno scolastico a domanda potranno inserirsi con riserva nelle graduatorie provinciali quei docenti che hanno superato i concorsi ordinari di religione di cui ai decreti del Sovrintendente scolastico n. 78 e n. 79 del 10 marzo 2008 non ancora in possesso dell idoneità permanente all insegnamento rilasciata dall Ordinario diocesano della provincia di Bolzano.

212 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Mai 2010, Nr. 775 Antikrisen-Maßnahmen - Änderung der Kriterien für die Gewährung der Begünstigungen zur Förderung des Genossenschaftswesens - Landesgesetz vom 8. Jänner 1993, Nr. 1 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 maggio 2010, n. 775 Misure anticrisi - Modifica dei criteri per la concessione delle agevolazioni per lo sviluppo dell economia cooperativa - Legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1 Mit Beschluss der Landesregierung vom 9. März 2009, Nr. 689, wurden die Anwendungskriterien zum Landesgesetz vom 8. Januar 1993, Nr. 1 (Maßnahmen des Landes zur Förderung des Genossenschaftswesens) genehmigt. Diese Richtlinien müssen geändert werden, damit die Förderungsmaßnahmen gezielter auf die Bedürfnisse abgestimmt werden können, die durch die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise entstanden sind. Dies vorausgeschickt, beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit, die in gesetzlich vorgeschriebener Form zum Ausdruck gebracht wird: 1. Artikel 7 Absatz 1 des Anhangs zum Beschluss der Landesregierung vom 9. März 2009, Nr. 689, wird folgender Satz hinzugefügt: Auf begründeten Antrag der begünstigten Genossenschaft kann der Beitrag auch in mehreren Raten ausgezahlt werden. 2. Nach Artikel 7 Absatz 6 des Anhangs zum Beschluss der Landesregierung vom 9. März 2009, Nr. 689, wird folgender Absatz eingefügt: 6-bis. Für die Maßnahmen laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b) und c) ist ein Vorschuss im Ausmaß von 50 Prozent der gewährten Begünstigung zulässig. Bei Bauarbeiten wird dieser Vorschuss nach Vorlage des Werk- oder Vergabevertrags ausgezahlt, in allen anderen Fällen nach Vorlage des Kaufvertrags, der Bestellung oder eines ähnlichen Dokuments. In jedem Fall muss eine Bankgarantie über den im Voraus auszuzahlenden Betrag vorgelegt werden. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 689 del 9 marzo 2009 sono stati approvati i criteri applicativi della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1 (Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa). Per migliorare la rispondenza degli interventi agevolativi alle esigenze create dall attuale situazione di crisi economica e finanziaria, si ravvisa la necessità di modificare i predetti criteri. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE delibera a voti unanimi espressi nei modi di legge: 1. Al comma 1 dell articolo 7 dell Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 689 del 9 marzo 2009, è aggiunto il seguente periodo: Su richiesta motivata della cooperativa beneficiaria, la liquidazione del contributo può avvenire anche in più rate. 2. Dopo il comma 6 dell articolo 7 dell Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 689 del 9 marzo 2009, è inserito il seguente comma: 6bis. Per le iniziative di cui all articolo 3, comma 1, lettere b) e c), può essere concesso un anticipo nella misura del 50 per cento dell agevolazione concessa da liquidarsi, nel caso di lavori edili, su presentazione del contratto d opera o d appalto, e, nei restanti casi, su presentazione del contratto di compravendita, dell ordinazione o equivalente e, in ogni caso, su presentazione di fideiussione bancaria per l importo da anticipare.

213 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Dieser Beschluss ist im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 3. La presente deliberazione è da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

214 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Mai 2010, Nr. 776 Aufhebung der direkten Denkmalschutzbindung- M.A. 1 der Bp. 32 in E.Zl. 42/II, K.G. Deutschnofen, Gemeinde Deutschnofen Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 maggio 2010, n. 776 Cancellazione del vincolo diretto di tutela storico-artistica- P.M. 1 della p.ed. 32 in P.T. 42/II, C.C. Nova Ponente, Comune di Nova Ponente Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42); Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung; Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr vom , mit welchem die Josefskapelle im Altersheim, Bp. 32, K.G. Deutschnofen, Gemeinde Deutschnofen, unter Denkmalschutz gestellt wurde; Festgestellt, dass mit Genehmigung der Abteilung Denkmalpflege ein Zubau realisiert worden ist; Festgestellt, dass die Bauparzelle mit Teilungsplan vom in 2 materielle Anteile geteilt worden ist, auf welche sich laut Regionalgesetz vom 8. Mai 1982, Nr. 6, automatisch die direkte Denkmalschutzbindung übertragen hat; Nach Einsichtnahme in den Antrag der Gemeinde Deutschnofen um Aufhebung der Denkmalschutzbindung für den materiellen Anteil 1; Festgestellt, dass es sich beim materiellen Anteil 1 um einen neuen Anbau ohne geschichtlich-künstlerischen Wert handelt; In Erwägung die Denkmalschutzbindung für den materiellen Anteil 1 der Bp. 32, zu löschen, da für diesen die Voraussetzungen im Sinne der Artt. 10 und 13 des Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom , Nr. 42) nicht gegeben sind; beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit: Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); vista la legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni; viste la propria deliberazione n del , con la quale la cappella di San Giuseppe nella casa di riposo, p.ed. 32, C.C. Nova Ponente, comune di Nova Ponente, è stato sottoposto a vincolo di tutela storico-artistica; constatato che con l autorizzazione della ripartizione Beni culturali è stata eretta una costruzione adiacente; constatato che la particella edificale con piano di frazionamento del è stata divisa in 2 porzioni materiali, sulle quali, ai sensi della legge regionale 8 maggio 1982, n. 6, è stato trasportato automaticamente il vincolo diretto di tutela storico-artistica; vista la domanda di cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica per la porzione materiale 1, presentata dal Comune di Nova Ponente; accertato che la porzioni materiale 1 rappresenta una nuova costruzione adiacente senza alcun interesse storico-artistico; ritenuto opportuno cancellare il vincolo storico-artistico sulla porzione materiale 1 della p.ed. 32, in quanto mancano i presupposti ai sensi degli artt. 10 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo , n. 42); LA GIUNTA PROVINCIALE delibera a voti unanimi espressi nei modi di legge:

215 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ a) die Aufhebung der direkten Denkmalschutzbindung im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 22. Januar 2004, Nr. 42 betreffend den M.A. 1 der Bp. 32 in E.Zl. 47/II, K.G. Deutschnofen, Gemeinde Deutschnofen Eigentümerin: Gemeinde Deutschnofen DENKMALSCHUTZBINDUNG: Beschluss der Landesregierung Nr vom Begründung: Materieller Anteil ohne jegliche geschichtlichkünstlerische Bedeutung. Auf dem M.A. 2 der Bauparzelle bleibt die Denkmalschutzbindung aufrecht. b) von diesem Beschluss, im Verwaltungswege, die Eigentümerin der unter Schutz gestellten materiellen Anteile zu verständigen; c) beim Grundbuchsamt in Bozen den Antrag auf Löschung der Anmerkung der direkten Denkmalschutzbindung im Sinne des Gesetzes zu Lasten des oben angeführten materiellen Anteils zu stellen und gleichzeitig den Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen, den diesbezüglichen Antrag einzubringen; d) der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. a) la cancellazione del vincolo diretto di tutela storico-artistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardante la P.M. 1 della p.ed. 32 in P.T. 47/II, C.C. Nova Ponente, comune di Nova Ponente Proprietario: Comune di Nova Ponente VINCOLO STORICO-ARTISTICO: Deliberazione della Giunta Provinciale n del Motivazione: Porzione materiale senza alcun interesse storico-artistico. Sulla P.M. 2 della particella edificale il vincolo di tutela storico-artistica rimane inalterato. b) di notificare la presente deliberazione in via amministrativa al proprietario della porzione materiale vincolata; c) di presentare all ufficio tavolare di Bolzano domanda di cancellazione dell annotazione del vincolo diretto di tutela storico-artistica a- gli effetti della citata legge a carico della porzione materiale di cui sopra, autorizzando il direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali a presentare la relativa domanda; d) la presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

216 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Mai 2010, Nr. 777 Neue Denkmalschutzbindung in der Gemeinde Salurn, der Crozzol-Hof, Bpp. 268, 269 und 271 in E.Zl. 494/II und die Bp. 270 in E.Zl. 110/II, K.G. Salurn Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 maggio 2010, n. 777 Nuovo vincolo di tutela storico-artistica nel comune di Salorno, il maso "Crozzol", pp.edd. 268, 269 e 271 in P.T. 494/II, e la p.ed. 270 in P.T. 110/II, C.C. Salorno Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung; Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42) insbesondere den Artikel 45; Nach Einsichtnahme in den Unterschutzstellungsvorschlag des Direktors der Landesabteilung Denkmalpflege vom , Prot. Nr /17354, betreffend dien Crozzol-Hof auf den Bpp 268, 269 und 271 in E.Zl. 494/II, und Bp. 270 in E.Zl. 110/II, K.G. Salurn, Gemeinde Salurn; Festgestellt, dass die Eigentümerin im Laufe des Verfahrens im Sinne von Artikel 15 des Landesgesetzes Nr. 17 vom keine schriftliche Gegenäußerung vorgelegt hat; Vista la legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni; visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) in particolare l articolo 45; vista la proposta del direttore della ripartizione provinciale beni culturali dd , prot.n /17354, per un nuovo vincolo diretto di tutela storico-artistica riguardante il maso Crozzol, sito sulle pp.edd. 268, 269 e 271 in P.T. 494/II e sulla p.ed. 270 in P.T. 110/II, C.C. Salorno, comune di Salorno; constatato che nel corso del procedimento la proprietaria non ha presentato controdeduzioni scritte ai sensi dell art. 15 della legge provinciale n. 17, del ; beschließt DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE delibera mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit: a) im Sinne der Art. 10 und 13 des Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42) den Crozzol-Hof, Bpp 268, 269 und 271 in E.Zl. 494/II, und Bp. 270 in E.Zl. 110/II, K.G. Salurn, Gemeinde Salurn a voti unanimi legalmente espressi a) di vincolare ai sensi degli artt. 10 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) il maso Crozzol, pp.edd. 268, 269 e 271 in P.T. 494/II e p.ed. 270 in P.T. 110/II, C.C. Salorno, comune di Salorno unter direkten Denkmalschutz zu stellen. Eigentümer: Landschaft Südtirol-Onlus, Sitz Bozen Proprietari: Landschaft Südtirol-Onlus, Sede di Bolzano

217 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Begründung: Hofanlage des 16. Jahrhunderts bestehend aus dem Wohngebäude und dem Wirtschaftsgebäude, an letzterem Jahreszahl Wohnhaus mit tonnengewölbtem Gang, flachgedeckte Rauchküche, Stube mit Täfelung mit Bauernmalerei, Dekormalereien und Heilige Johannes Nepomuk und Antonius von Padua, 1833 von Antonio Costa in Auftrag gegeben. Im Keller balkengedeckter Gang, Keller mit Tonnengewölbe. Im westseitigen Teil des Stadels Knechtewohnung, Raum mit Kreuzgratgewölbe. Motivazione: Maso del XVI secolo costituito da edificio abitativo e stalla e fienile, l ultimo con indicazione dell anno Abitazione con corridoio con volte a botte, cucina per l affumicatura con soffitto piano, stube con tavolato ligneo dotato di semplice pittura rurale, pitture ornamentali e Santi Giovanni Nepomuceno ed Antonio da Padova, commissionate nel 1833 da Antonio Costa. Nel piano sotterraneo corridoio con soffitto a travi e cantina con volte a botte. Nel lato est della stalla e fienile alloggi dei servitori con volta a crociera. b) von diesem Beschluss im Verwaltungswege die Eigentümerin zu verständigen. c) beim Grundbuchsamt in Neumarkt den Antrag auf Eintragung des indirekten Denkmalschutzes im Sinne des genannten Gesetzes zu Lasten der oben angeführten Parzelle zu stellen und gleichzeitig den Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen, den diesbezüglichen Antrag einzubringen. b) di notificare la presente deliberazione in via amministrativa alla proprietaria. c) di presentare all Ufficio Tavolare di Egna domanda di annotazione del vincolo di tutela storico-artistica agli effetti della citata legge a carico della particella di cui sopra, autorizzando il direttore della ripartizione provinciale Beni culturali a presentare la relativa domanda. Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. La presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

218 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Mai 2010, Nr. 779 Deutsche und ladinische Berufsbildung - Genehmigung des Lehrplanes und des Prüfungsprogrammes für den Erwerb der Berufsqualifikation "Wellnesstrainer". Widerruf Beschluss vom 21. Oktober 2002, Nr. 383 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 maggio 2010, n. 779 Formazione professionale tedesca e ladinia - Approvazione del programma del corso di formazione e articolazione delle prove di esame per il conseguimento della qualifica professionale "trainer del benessere". Revoca delibera del 21 ottobre 2002, n DIE LANDESREGIERUNG hat Einsicht genommen in den Art. 1, Abs. 1 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40, Ordnung der Berufsbildung, laut welchem das Land Südtirol die Berufsbildung fördert - im Einklang mit dem wissenschaftlichen und technischen Fortschritt, um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftssystems des Landes zu stärken; hat Einsicht genommen in den Art. 53/decies des Landesgesetzes vom 13. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, betreffend die Regelung der Tätigkeit im Wellnessbereich; hat Einsicht genommen in den Art. 5, Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 40 vom , in dem vorgesehen ist, dass die Programme der Berufsbildungskurse sowie der Aufbau und die Inhalte der Prüfungen zum Erwerb der Berufsqualifikationen von der Landesregierung genehmigt werden; hat Einsicht genommen in den eigenen Beschluss vom , Nr. 3831, mit welchem das Programm des Berufsbildungskurses Wellnesstrainer/-in sowie der Aufbau und die Inhalte der entsprechenden Prüfung genehmigt wurden; hat festgestellt, dass die Programminhalte und die Prüfungsmodalitäten für obgenannten Berufsbildungskurs aufgrund der neuen Anforderungen an eine/n Wellnesstrainer/-in angepasst werden müssen; beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE visto l art. 1, comma 1 della Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, Ordinamento della formazione professionale, secondo la quale la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige promuove la formazione professionale, in sintonia con il progresso scientifico e tecnologico, per rafforzare la competitività del sistema economico della provincia; visto l art. 53/decies della legge provinciale del 13 dicembre 1988, n. 58 e s.m.i., riguardante la regolamentazione dell attività nel settore del benessere; visto l art. 5, comma 2 della L.P , nr. 40 che prevede che la Giunta provinciale approvi i programmi dei corsi formativi nonché l articolazione ed i contenuti delle prove di esame per il conseguimento delle qualifiche professionali; vista la propria deliberazione del , nr. 3831, con il quale è stato approvato il programma del corso di formazione professionale wellnesstrainer nonché l`articolazione ed i contenuti delle prove d`esame previste; considerato che i contenuti del programma e le modalità di esame per il suddetto corso di formazione professionale devono essere adeguate alle le nuove esigenze richieste ad un wellnesstrainer ; delibera mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit a voti unanimi espressi nei modi di legge

219 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ die in der Anlage 1 enthaltenen Lehrgangsmodule zu genehmigen; 2. das in der Anlage 2 enthaltene Prüfungsprogramm zu genehmigen; 3. den in den Prämissen erwähnten Beschluss zu widerrufen und diesen Beschluss im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen. 1. di approvare i moduli del corso di formazione elencati nell allegato 1; 2. di approvare il programma delle prove di e- same descritto nell allegato 2; 3. di revocare la deliberazione in premessa e pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

220 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Anlage 1 Wellnesstrainerlehrgang Übersicht Lehrgangsinhalte (1.113 Stunden: 573 Std Std. Massage Std. Praktikum) Modul 1 - Bewegungs- und Trainingslehre 1.1. Trainingsgrundlagen 1.2. Physiologie 1.3. Gesundheitstraining (Grundlagen Wirbelsäulengymnastik und Stretching) 1 4. Spezielle Bewegungsangebote 1.5. Personaltraining 228 Stunden Modul 2 - Ernährungslehre und Kräuterkunde 2.1. Grundlagen der Ernährungslehre 2.2. Spezielle Lebensmittelauswahl 2.3. Ernährung in spezifischen Situationen 2.4. Alternative Ernährungsformen 2.5. Vegetarische Ernährung für SportlerInnen 2.6. Ernährung bei Kneipp 2.7. Kräuterkunde und ätherische Öle 81 Stunden Modul 3 - Massage 3.1. Anatomie 3.2. Klassische Massage u. a. Massagetechniken 300 Stunden Modul 4 - Entspannung und Körperarbeit 4.1. Östliche Entspannungsmethoden 4.2. Westliche Entspannungsmethoden 60 Stunden Modul 5: Wellnessanwendungen 5.1. Bäder, Packungen, Wickel und Peelings, Kneipp 5.2. Grundlagen Sauna und Solarium 5.3. Erste Hilfe 5.4. Besichtigung Wellnesshotel 82 Stunden Modul 6 - Motivation und Beratung 6.1. Psychologie und Gruppendynamik 6.2. Kommunikation- Guest Coaching 6.3. Landeskunde 6.4. Gesetzliche Grundlagen Modul 7 - Praktikum 122 Stunden 240 Stunden

221 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Allegato 1 Formazione del trainer del benessere programma del corso (1.113 ore: 573 ore ore massaggio ore tirocinio) modulo 1 - scienze motorie e del training 228 ore 1.1. fondamenti di training 1.2. fisiologia 1.3. training della salute (fondamenti della ginnastica della colonna vertebrale e stretching) 1 4. proposte di movimento specifiche 1.5. training personale modulo 2 - cultura dell alimentazione e conoscenza delle erbe 2.8. fondamenti di scienza dell alimentazione 2.9. scelte dei prodotti alimentari alimentazione in situazioni specifiche forme di alimentazione alternative alimentazione vegetariana per sportivi/e alimentazione secondo Kneipp conoscenza delle erbe e degli oli essenziali 81 ore modulo 3 - massaggio 3.3. anatomia 3.4. massaggio classico e tecniche di massaggio 300 ore modulo 4 - tecniche di rilassamento e corporee 4.3. metodi di rilassamento orientali 4.4. metodi di rilassamento occidentali modulo 5: benessere e strategie del benessere 5.1. bagni, impacchi, fasciature e peelings, Kneipp 5.2. fondamenti di sauna e solarium 5.3. pronto soccorso 5.4. visita Wellnesshotel modulo 6 - motivazione e consulenza 6.5. psicologia e dinamiche di gruppo 6.6. comunicazione e guest coaching 6.7. conoscenza del territorio 6.8. fondamenti giuridici modulo 7 - tirocinio 60 ore 82 ore 122 ore 240 ore

222 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Anlage 2 PRÜFUNGSPROGRAMM WELLNESSTRAINER/-INNEN Die Diplomprüfung für Wellnesstrainer/-innen setzt sich zusammen aus: einer schriftlichen Prüfung in Anatomie; einer praktischen Prüfung in Massage; und einem Fachgespräch. Der Einstieg beim Fachgespräch erfolgt über die Präsentation der Facharbeit (siehe Richtlinien für die Projektarbeit). Anschließend werden Fragen zu folgenden Lehrgangsinhalten gestellt: Trainingsgrundlagen; Ernährungslehre und Kräuterkunde; Entspannung und Körperarbeit; Wellnessanwendungen ; Motivation und Beratung. Die Endbewertung ergibt sich aus dem Durchschnitt aller Teilprüfungen. Richtlinien für die Projektarbeit: Thema: Wellnessprogramm (Zielgruppe, Zeitrahmen, Thema, Ort des Programmes sind genau zu definieren). Die Prüfungsarbeit soll mindestens 20 Seiten umfassen (Zeilenabstand 1,5, 12 Pt. Schrift, 15 Seiten Text mit jeweils 30 Zeilen, Bilddokumentation erwünscht (möglichst Farbbilder). Gesamte Arbeit mit Fußnote als Seitenanzahl angeben - (S. X von XX Seiten). Inhaltsverzeichnis mit Seitenangabe Literaturverzeichnis mit Quellenangaben

223 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Allegato 2 PROGRAMMA D ESAME PER TRAINER DEL BENESSERE La prova di esame per la qualifica professionale del trainer del benessere consiste in: una prova scritta in anatomia; una prova pratica in massaggio; un colloquio tecnico. Il colloquio verrà introdotto attraverso la presentazione della tesina (vedasi linee guida per la stesura della tesina). In conclusione verranno poste delle domande sui seguenti contenuti del corso: scienze del training; cultura dell alimentazione e conoscenza delle erbe; benessere e strategie del benessere; motivazione e consulenza. La valutazione conclusiva risulterà dalla media degli esami parziali. Linee guida per la stesura della tesina Tema: programma di wellness (target, tempi, tema, luogo del programma sono da definirsi in modo preciso). La tesina consiste in almeno 20 pagine (interlinea 1,5; carattere a 12 punti, testo di 15 pagine di 30 righe cadauna; è gradita una documentazione fotografica (possibilmente a colori); numerazione progressiva delle pagine a piè di pagina - (pagina x di xx pagine); indice con numerazione delle pagine; indice della letteratura utilizzata con indicazione delle fonti.

224 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Mai 2010, Nr. 784 Gemeinde Vintl - Eintragung einer Zone für Schotterverarbeitung auf den Gp. 358/1, 358/6 und 378/1, K.G. Obervintl - Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Ablehnung Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 maggio 2010, n. 784 Comune di Vandoies - Inserimento di una zona destinata alla lavorazione della ghiaia sulle p.f. 358/1, 358/6 e 378/1, C.C. Vandoies di Sopra. Modifica d'ufficio al piano urbanistico - Rigetto Die Landesregierung nimmt folgende Tatsachen, Rechtsvorschriften, Unterlagen und Gesetze zur Kenntnis: La Giunta Provinciale prende atto dei seguenti fatti, atti amministrativi, documenti e leggi: - geltenden Bauleitplan der Gemeinde Vintl; - piano urbanistico vigente del Comune di Vandoies; - eigener Beschluss Nr vom 23. Oktober 2006, betreffend den Ausbau der neuen Teilstrecke der Pustertalerstraße, dem keine Aussagen in Bezug auf den Einspruch der Firma Mur zu entnehmen sind; - propria delibera n del 23 ottobre 2006, concernente la sistemazione del nuovo tracciato della strada della Pusteria, con la quale si è omesso di prendere posizione relativamente alle osservazioni pervenute da parte - Einwand der Firma Mur vom 14. April 2006, worin hervorgehoben wird, dass die vorgesehene, neue Trassierung der Pustertalerstraße die bestehenden Betriebseinrichtungen der Firma Mur direkt durchquert; - der Einwand der Firma Mur ist berechtigt und die Eintragung einer Zone für Schotterverarbeitung auf den Gp. 358/1, 358/6 und 378/1, K.G. Obervintl, angrenzend an den bisherigen Standort, könnte in Folge der Eintragung der neuen Trasse der Pustertalerstraße und nach Prüfung von Alternativen eine Lösung für die Aufrechterhaltung der Unternehmenstätigkeit der Firma Mur darstellen; - eigenen Beschluss Nr vom 25. Mai 2009, betreffend eine Abänderung von Amts wegen des Bauleitplanes der Gemeinde Vintl durch die Eintragung einer Zone für Schotterverarbeitung sowie der dafür erforderlichen Zufahrt über die alte Trasse der SS 49 mittels Gemeindestraße Typ B im Ortsteil Obervintl sowie durch die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen; della ditta Mur; - presa di posizione della ditta Mur del 14 aprile 2006, che evidenzia come il nuovo previsto tracciato della strada della Pusteria attraversi direttamente le proprie strutture aziendali; - l obiezione dell impresa Mur appare giustificata e a seguito dell inserimento del tracciato nuovo della strada della Pusteria, dopo aver valutato possibili soluzioni alternative, l inserimento di una zona destinata alla lavorazione della ghiaia sulle p.f. 358/1, 358/6 e 378/1, C.C. Vandoies di Sopra, in aderenza al sito esistente rappresenterebbe una soluzione per garantire le attività aziendali della ditta Mur; - propria delibera n del 25 maggio 2009, concernente una modifica d'ufficio al piano urbanistico del Comune di Vandoies mediante l inserimento di una zona destinata alla lavorazione della ghiaia, del relativo accesso diretto dal vecchio tracciato della SS 49 con una strada comunale tipo B in località Vandoies di Sopra e mediante l integrazione delle norme di attuazione del piano; Der oben erwähnte Beschluss wurde für die Dauer von 30 Tagen, und zwar ab dem 22. Juni 2009, im Sekretariat der Gemeinde Vintl, sowie am Sitz der Landesverwaltung hinterlegt und für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme aufgelegt; Der Zeitpunkt der Auflegung wurde vorher durch Anzeigen im Bürgernetz des Landes und La succitata delibera è stata depositata ed esposta al pubblico per la durata di 30 giorni, a partire dal 22 giugno 2009, nella segreteria del Comune di Vandoies e presso la sede dell'amministrazione provinciale; La data d esposizione è stata preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nella rete

225 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ im Amtsblatt der Region, bekannt gegeben; Während dieser Frist ist bei der Gemeinde Vintl ein Einwand zur beantragten Änderung von Amts wegen des Bauleitplanes eingegangen, unterschrieben von Tierheim Obervintl, Verein für Tierrechte - Eisacktal sowie Josef Kuen, mit folgender Begründung: Die Ausweisung einer Zone für Schotterverarbeitung darf nicht genehmigt werden, weil: - die Eintragung im Bauleitplan eine Verlegung des Areals der Firma Mur näher zu den Wohngebäuden und zum Tierheim hin bedeutet; - die Schotterverarbeitung auf dem bestehenden Areal in den letzten Jahren nur mehr in geringem Maße durchgeführt worden ist, weshalb die Wiederaufnahme der Verarbeitung von Schotter eine große Staub- und Lärmbelästigung für die Anrainer verursacht und die Wohnqualität verschlechtert; - eine unmittelbar an das Tierheim angrenzende Zone für Schotterverarbeitung große Auswirkungen auf das Verhalten der Tiere haben würde (verstärktes Hundebellen) und den Lärmeffekt noch deutlich verstärken würde; - eine Zone für Schotterverarbeitung das Landschaftsbild an der Ortseinfahrt erheblich beeinflusst; - Ratsbeschluss Nr. 25/R/2009 vom 11. August 2009 der Gemeinde Vintl, mit dem sich der Gemeinderat von Vintl die Bedenken des Rekursstellers zu Eigen macht und sich gegen den Beschluss der Landesregierung Nr vom 25. Mai 2009 ausspricht; - Gutachten der Landesraumordnungskommission, Sitzungen vom 29. Oktober 2009 und vom 11. Februar 2010, im Sinne des Artikel 2 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. Nr. 13 vom 11. August 1997 i.g.f., in dem die vorgelegten Einwände mit folgender Präzisierung angenommen werden: - die Gemeinde verfolgt im Zusammenhang mit der Straßenplanung der SS 49 das Ziel der Stilllegung und Aussiedelung der Schotterverarbeitungsanlage; - Artikel 21 Absatz 4 des Landesraumordnungsgesetzes. dies vorausgeschickt, beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form civica della provincia e nel Bollettino Ufficiale della Regione; Durante questo periodo al Comune di Vandoies è stata presentata un obiezione in merito alla modifica d'ufficio richiesta al piano urbanistico, firmata da Tierheim Obervintl, Associazione per i diritti degli animali - Valle Isarco e Josef Kuen riguardando i seguenti punti: La previsione di una zona destinata alla lavorazione della ghiaia non può essere approvata, perché: - l inserimento della zona nel piano urbanistico comporta lo spostamento dell area dell impresa Mur più vicino alle case residenziali ed al canile; - la lavorazione della ghiaia sull area esistente è stata effettuata in misura limitata negli ultimi anni, il che significa che la ripresa della lavorazione di ghiaia provocherà un notevole inquinamento dell aria ed acustico per i confinanti e peggiorerà la qualità abitativa; - una zona destinata alla lavorazione della ghiaia direttamente adiacente al canile a- vrebbe effetti sul comportamento degli animali (incremento dell abbaiare) ed aumenterebbe in modo rilevante il rumore; - una zona destinata alla lavorazione della ghiaia, prevista all entrata del paese, si ripercuote negativamente sul paesaggio; - delibera consiliare del Comune di Vandoies n. 25/R/2009 dell 11 agosto 2009 con quale l amministrazione comunale condivide le o- biezioni dei ricorrenti e si oppone alla delibera della Giunta Provinciale n del 25 maggio 2009; - pareri della commissione urbanistica provinciale, sedute del 29 ottobre 2009 e dell 11 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 2 della legge urbanistica provinciale n. 13 dell 11 agosto 1997 e successive modifiche, che accoglie i ricorsi presentati con la seguente precisazione: - in correlazione con la pianificazione stradale della SS 49, il Comune persegue l obiettivo di sopprimere l impianto per la lavorazione della ghiaia e di spostarlo; - articolo 21 comma 4 della legge urbanistica provinciale. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE delibera ad unanimità di voti legalmente espressi

226 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ den Antrag auf Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen der Gemeinde Vintl durch die Eintragung einer Zone für Schotterverarbeitung sowie der dafür erforderlichen Zufahrt über die alte Trasse der SS 49 mittels Gemeindestraße Typ B im Ortsteil Obervintl sowie durch die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen aus den in den Vorbemerkungen angeführten Gründen abzulehnen; 2. für die Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt der Region Sorge zu tragen. 1. di rigettare la proposta di modifica d ufficio del piano urbanistico del Comune di Vandoies consistente nell inserimento di una zona destinata alla lavorazione della ghiaia, del relativo accesso diretto dal vecchio tracciato della SS 49 con una strada comunale tipo B in località Vandoies di Sopra e mediante l integrazione delle norme di attuazione del piano per i motivi indicati in premessa; 2. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

227 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Mai 2010, Nr. 816 Widerruf des Beschlusses der Landesregierung Nr. 3250/2007 in geltender Fassung und des Beschlusses Nr. 3350/2003 in gelender Fassung Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 maggio 2010, n. 816 Revoca della delibera della Giunta provinciale e la delibera n. 3250/2007 nel testo vigente e della delibera n. 3350/2003 nel testo vigente Die Landesregierung hat folgende Rechtsvorschriften zur Kenntnis genommen: das Landesgesetz vom , Nr. 9, Errichtung von Rotationsfonds zur Wirtschaftsförderung, in geltender Fassung, von der Europäischen Kommission mit Schreiben SG(96)D/4842 vom genehmigt; das Landesgesetz vom , Nr. 4, Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft, in geltender Fassung von der Europäischen Kommission mit Schreiben SG(97)D/10781 vom genehmigt; die Verordnung der Kommission (EG) Nr. 800/2008 vom 6. August 2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag (allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung); den Beschluss der Landesregierung Nr. 3250/2007 in geltender Fassung Bereiche Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen, Innovation und Genossenschaften: Genehmigung der Richtlinien zum Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4 Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft ; den Beschluss der Landesregierung Nr. 3350/2003 in geltender Fassung Transportsektor: Genehmigung der Anwendungsrichtlinien für das Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4 Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft ; die Landesregierung stellt Folgendes fest: die derzeitig gültigen Kriterien müssen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6. August 2008 überarbeitet werden; dies vorausgeschickt, La Giunta Provinciale ha preso atto delle seguenti disposizioni normative: la legge provinciale , n. 9 Costituzione di fondi di rotazione per l incentivazione delle attività economiche, nel testo vigente autorizzata dalla commissione UE con lettera SG(96)D/4842 del ; la legge provinciale , n. 4 Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell economia, nel testo vigente autorizzata dalla commissione UE con lettera SG(97)D/10781 del ; il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); la delibera della Giunta provinciale n. 3250/2007 nel testo vigente "Settori artigianato, industria, commercio e servizi, innovazione e cooperative: approvazione dei criteri per l applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell economia ; la delibera della Giunta provinciale n. 3350/2003 nel testo vigente "Settore trasporti: approvazione dei criteri per l applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell economia ; la Giunta Provinciale constata quanto segue: i criteri vigenti devono essere rivisti alla luce di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; ciò premesso

228 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit, die in gesetzlich vorgeschriebener Form zum Ausdruck gebracht wird: LA GIUNTA PROVINCIALE delibera a voti unanimi, espressi nei modi di legge: a) mit sofortiger Wirkung die eigenen Beschlüsse Nr. 3250/2007 in geltender Fassung und Nr. 3350/2003 in geltender Fassung, zu widerrufen; b) den vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. a) di revocare con effetto immediato le proprie delibere n. 3250/2007 nel testo vigente e la n. 3350/2003 nel testo vigente; b) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

229 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. Mai 2010, Nr. 822 Gemeinde Toblach: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan - Eintragung von Ensembles mit Richtigstellungen von Amts wegen. Ratsbeschluss Nr. 29 vom 14. Mai 2009 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 maggio 2010, n. 822 Comune di Dobbiaco: Approvazione di una modifica al piano urbanistico - inserimento di insiemi con rettifiche d ufficio. Delibera consiliare n. 29 del 14 maggio 2009 Die Landesregierung schickt folgendes voraus: Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Toblach wurde mit Ratsbeschluss Nr. 68 vom 3. August 1999 beschlossen und von der Landesregierung mit Beschluss Nr vom 29. Dezember 2000 genehmigt. Die Gemeinde Toblach beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 29 vom 14. Mai 2009 folgende Abänderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen: 1. Eintragung folgender Ensembles in den Flächenwidmungsplan: Ensemble Nr. 1 Handwerkerzone Rienz Ensemble Nr. 2 Villa Günther Ensemble Nr. 3 Feichter Ensemble Nr. 4a Toblach Zentrum1 Ensemble Nr. 4b Toblach Zentrum 2 Ensemble Nr. 5 Villenviertel Ensemble Nr. 6 Ratsberg Ensemble Nr. 7 Aufkirchen Ensemble Nr. 8 Mellaten Ensemble Nr. 9 Villa Glauber Ensemble Nr. 10 Villa Gancia Ensemble Nr. 11 Klammschlössl Ensemble Nr. 12 Stadlern Ensemble Nr. 13 Wahlen 2. Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan mit einem Art. 55/bis Ensembleschutz. Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden 2 Einwände eingereicht, zu welchen die Gemeinde mit den Ratsbeschlüssen Nr. 42 und Nr. 44 vom 24. August 2009 Stellung genommen hat. Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten des Sachverständigenbeirates für Ensembleschutz (Schreiben Nr vom 10. März 2010). La Giunta provinciale premette quanto segue: Il piano urbanistico rielaborato del Comune di Dobbiaco è stato adottato con delibera consiliare n. 68 del 3 agosto 1999 ed approvato dalla Giunta provinciale con delibera n del 29 dicembre Il Comune di Dobbiaco con delibera consiliare n. 29 del 14 maggio 2009 propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici: 1. Inserimento dei seguenti insiemi nel piano di zonizzazione: Insieme n. 1 Zona artigianale Rienza Insieme n. 2 Villa Günther Insieme n. 3 Feichter Insieme n. 4a Dobbiaco centro 1 Insieme n. 4b Dobbiaco centro 2 Insieme n. 5 Quartiere Ville Insieme n. 6 Monterota Insieme n. 7 Santa Maria Insieme n. 8 Mellate Insieme n. 9 Villa Glauber Insieme n. 10 Villa Gancia Insieme n. 11 Klammschlössl Insieme n. 12 Fienili Insieme n. 13 Valle San Silvestro 2. Integrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale con un art. 55/bis Tutela degli insiemi. Avverso la suddetta delibera consiliare sono state presentate 2 osservazioni, sulle quali il Comune ha preso posizione con le delibere n. 42 e n. 44 del 24 agosto La Giunta provinciale prende visione del parere del Comitato di esperti della tutela degli insiemi (lettera n del 10 marzo 2010).

230 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Gutachten der Landesraumordnungskommission, welche in den Sitzungen vom und vom erteilt wurden und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesen Gutachten entspricht. Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 und 25 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom , Nr. 13, in geltender Fassung. Dies vorausgeschickt La Giunta provinciale prende visione dei pareri della Commissione urbanistica provinciale, espressi nelle sedute dell e del , facendo presente che la sottoriportata decisione corrisponde a questi pareri. La Giunta provinciale prende visione degli art. 19, 20 e 21 e 25 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale del , n. 13 e successive modifiche. Ciò premesso beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form LA GIUNTA PROVINCIALE ad unanimità di voti legalmente espressi delibera Die Eintragung von 13 Ensembles in den Flächenwidmungsplan zu genehmigen, wobei von Amts wegen die Änderungen laut Gutachten des Sachverständigenbeirates für Ensembleschutz (Schreiben Nr vom ) angebracht werden müssen. Die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen mit einem Artikel 55/bis Ensembleschutz wird ebenfalls genehmigt und lautet wie folgt: 1. Die im Bauleitplan als Ensembles ausgewiesenen Gebäude und Flächen stehen im Sinne der Bestimmungen nach Art. 25 des Landesraumordnungsgesetzes bzw. nach vorliegendem Artikel unter Schutz. 2. Für jedes gekennzeichnete Ensemble wird ein eigenes Faszikel geführt, welches folgendes beinhaltet: a) den vorliegenden allgemeinen Teil b) den beschreibenden Teil, bestehend aus der Abgrenzung, der Beschreibung und der Auflistung der schützenswerten Elemente des jeweiligen Ensembles und die Kriterien für dessen Unterschutzstellung c) den normativen Teil, bestehend aus der Beschreibung der einzelnen Objekte innerhalb des jeweiligen Ensembles und die vorgesehenen Erhaltungsmaßnahmen genereller und spezifischer Natur, bezogen auf das gesamte Ensemble und auf die einzelnen Objekte d) den grafischen Teil, bestehend aus der historischen Mappe, dem aktuellen Mappenauszug mit farblicher Kennzeichnung Di approvare l inserimento di 13 insiemi nel piano di zonizzazione; a condizione che vengano apportate le modifiche d ufficio in conformità al parere del Comitato di esperti della tutela degli insiemi (lettera n del ) Di approvare l integrazione delle norme di attuazione con un articolo 55/bis Tutela degli insiemi che è quindi il seguente: 1. Gli edifici e le aree evidenziate nel Piano urbanistico comunale come zone di tutela degli insiemi sono da considerarsi sotto tutela a norma dell art. 25 della legge urbanistica provinciale nonché del presente articolo. 2. Per ogni insieme evidenziato viene redatta una scheda specifica composta da: a) la presente parte generale b) la parte descrittiva, composta dalla delimitazione, dalla descrizione e dall elenco degli elementi da proteggere del rispettivo insieme e dai criteri relativi al vincolo c) la parte normativa, composta dalla descrizione dei singoli elementi entro il rispettivo insieme e dei provvedimenti di natura generale e specifica previsti per il loro mantenimento, in riferimento all intero insieme ed ai singoli corpi edilizi d) la parte grafica, composta dalla mappa storica, dall attuale estratto di mappa con evidenziazione a colori e numerazione

231 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ und fortlaufender Nummerierung der einzelnen Objekte innerhalb des Ensembles und der Fotodokumentation. 3. Die im normativen Teil jedes einzelnen Ensembles gemäß Absatz 2, Buchstabe c) enthaltenen Bestimmungen und Vorschreibungen bilden einen wesentlichen und integrierenden Bestandteil des gegenständlichen Artikels der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan. Einwände und Vorschläge Die eingereichten Einwände (Steinmair Stefan und Geschwister Baumgartner Christina, Carmen und Vroni) werden laut den begründeten Schlussfolgerungen der Gemeinde, welche sich die Landesregierung zu Eigen macht, abgelehnt. progressiva dei singoli corpi edilizi entro l insieme e dalla documentazione fotografica. 3. Le prescrizioni di cui nella parte normativa di ogni singolo insieme secondo il comma 2, lettera c) formano parte essenziale ed integrante di questo articolo delle norme di attuazione del piano urbanistico. Osservazioni e proposte Le osservazioni presentate (Steinmair Stefan e fratelli Baumgartner Christina, Carmen e Vroni) vengono respinte in conformità alle conclusioni motivate del Comune che la Giunta provinciale fa proprie. Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

232 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DES LANDTAGES vom 6. Mai 2010, Nr. 4 Prüfung des Berichtes der Wahlbestätigungskommission und Bestätigung der Wahl des im Laufe dieser Legislaturperiode nachgerückten Landtagsabgeordneten Roberto Bizzo sowie Prüfung eines weiteren Berichtes der Wahlbestätigungskommission über die von dieser untersuchten Fragestellungen und Kenntnisnahme der entsprechenden Schlussfolgerungen Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE del 6 maggio 2010, n. 4 Esame della relazione della commissione di convalida e convalida dell elezione del Consigliere Provinciale Roberto Bizzo, subentrato nel corso della corrente legislatura, nonché esame di un ulteriore relazione della Commissione di convalida in merito a questioni da essa esaminate e presa d atto delle relative conclusioni Nach Einsicht in den Artikel 48 Absatz 1 des Autonomiestatuts, abgeändert durch Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe z) des Verfassungsgesetzes vom 31. Jänner 2001, Nr. 2; nach Einsicht in Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 9. Juni 2008, Nr. 3, "Bestimmungen über die im Jahre 2008 anfallende Wahl des Südtiroler Landtages" und in Art. 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 14. März 2003, Nr. 4, welches auf die Anwendung des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7, in geltender Fassung, verweist und unter Absatz 4 die Wahlbestätigungskommission des Landtages mit den Ermittlungen und Untersuchungen im Zusammenhang mit der Wahlbestätigung betraut; nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten der Republik vom 20. März 1967, Nr. 223, Genehmigung des Einheitstextes der Gesetze über die Regelung des aktiven Wahlrechts und Führung und Überprüfung der Wählerlisten ; nach Einsicht in die Artikel 10, 11, 12, 13 und 69 des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7, das im D.P.R.A. vom 29. Jänner 1987, Nr. 2/L enthalten ist; nach Einsicht in Artikel 23-bis Absatz 3, Artikel 30-quinquies und Artikel 30-octies der Geschäftsordnung des Landtages; festgestellt, dass der Landtag in der Sitzung vom 2. Februar 2010 das Urteil des Obersten Kassationsgerichts (Nr /10) zur Kenntnis genommen hat, welches die Nichtwählbarkeit von Barbara Repetto zur Landtagsabgeordneten feststellt, den Amtsverlust der Landtagsabgeordneten erklärt und an ihrer statt Roberto Bizzo, den ersten Visto l articolo 48, comma 1, dello Statuto di autonomia, come sostituito dall articolo 4, comma 1, lettera z), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2; visto l art. 1, comma 1, della legge provinciale 9 giugno 2008, n. 3, recante Disposizioni sull elezione del Consiglio della Provincia autonoma per l anno 2008 nonché l art. 1, comma 1, della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, che rinvia all applicazione della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e al comma 4 assegna alla commissione di convalida del Consiglio provinciale gli accertamenti e l istruttoria del procedimento di convalida delle elezioni; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali ; visti gli articoli 10, 11, 12, 13 e 69 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, contenuta nel D.P.G.R. 29 gennaio 1987, n. 2/L; visti l articolo 23-bis, comma 3, l articolo 30- quinquies, e l articolo 30-octies del regolamento interno del Consiglio provinciale; constatato che nella seduta del 2 febbraio 2010 il Consiglio provinciale ha preso atto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n /10) che ha accertato l ineleggibilità della consigliera provinciale Barbara Repetto, l ha dichiarata decaduta da tale carica e ha proclamato eletto in sua vece il signor Roberto Bizzo, in

233 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Nichtgewählten auf derselben Kandidatenliste für gewählt erklärt, der in derselben Landtagssitzung vom 2. Febbruar 2010 vereidigt wurde; nach Überprüfung und positiver Beurteilung des von der Wahlbestätigungskommission bei ihrer Sitzung vom 12. März 2010 genehmigten Berichtes, aus dem hervorgeht, dass für den in dieser Gesetzgebungsperiode nachgerückten Landtagsabgeordneten Roberto Bizzo keine Nichtwählbarkeits- oder Unvereinbarkeitsgründe festgestellt wurden; nach erfolgter Überprüfung und positiver Beurteilung eines weiteren Berichts, der von der Wahlbestätigungskommission in der Sitzung vom 19. April 2010 genehmigt wurde und Fragestellungen zu den Abgeordneten Dieter Steger und Arnold Schuler betrifft, die von dieser nachfolgend behandelt wurden (wobei die Kommission insbesondere sowohl den Antrag der Abgeordneten Dello Sbarba und Heiss, dem Landtag den Vorschlag zu unterbreiten, die Kommission mit der erneuten Prüfung der juridischen Position des Landtagsabgeordneten Dieter Steger zu beauftragen, als auch den Vorschlag des Kommissionsvorsitzenden Leitner, ein Gutachten bei der Staatsadvokatur einzuholen, erörtert und abgelehnt hat und die Kommission weiters das Vorliegen eines Unvereinbarkeitsgrundes mit dem Mandat eines Mitgliedes des Rates der Gemeinden bis zur Wahl des neuen Rates der Gemeinden laut Landesgesetz vom 8. Februar 2010, Nr. 4, im Falle des Abg. Schuler ausgeschlossen hat); all dies vorausgeschickt, quanto primo non eletto sulla stessa lista di candidati, il quale ha prestato giuramento nella stessa seduta del Consiglio provinciale del 2 febbraio 2010; esaminata e condivisa la relazione approvata dalla commissione di convalida nella seduta del 12 marzo 2010, dalla quale risulta che per il consigliere provinciale Roberto Bizzo, subentrato nella corrente legislatura, non è stata rilevata alcuna causa d ineleggibilità né di incompatibilità; esaminata e condivisa un ulteriore relazione, approvata dalla commissione di convalida nella seduta del 19 aprile 2010, in merito a questioni da essa successivamente esaminate e riguardanti i consiglieri Dieter Steger e Arnold Schuler (in particolare, la commissione ha valutato e respinto sia la richiesta dei consiglieri Dello Sbarba e Heiss di proporre al Consiglio provinciale di incaricare la commissione di riesaminare la posizione giuridica del consigliere provinciale Dieter Steger, sia la proposta del presidente della commissione Leitner di richiedere un parere all Avvocatura dello Stato; in secondo luogo la commissione ha escluso l esistenza di una situazione di incompatibilità del cons. Schuler con la carica di componente del Consiglio dei comuni fino a quando non verrà eletto il nuovo Consiglio dei comuni previsto dalla legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4); tutto ciò premesso, beschließt IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DER SÜDTIROLER LANDTAG delibera in seiner Sitzung vom , nella seduta del 6/5/2010, mit 18 Ja-Stimmen, 10 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen: 1) die Wahl des im Laufe dieser Gesetzgebungsperiode nachgerückten Landtagsabgeordneten Roberto Bizzo zu bestätigen; con 18 voti favorevoli, 10 voti contrari e 4 astensioni: 1) di convalidare l elezione del consigliere provinciale Roberto Bizzo, subentrato nel corso della corrente XIV legislatura;

234 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ ) die in den Prämissen genannten Entscheidungen der Wahlbestätigungskommission in Bezug auf den Abg. Dieter Steger sowie das Ergebnis der von der Kommission hinsichtlich der Stellung des Abg. Arnold Schuler vorgenommenen Überprüfung zur Kenntnis zu nehmen; 3) festzuhalten, dass vorliegender Beschluss im Amtsblatt der Region veröffentlicht wird. 2) di prendere atto delle decisioni, illustrate nelle premesse, adottate dalla commissione di convalida in relazione al cons. Dieter Steger, nonchè del risultato dell accertamento della commissione in ordine alla posizione del cons. Arnold Schuler; 3) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Bozen, 6. Mai 2010 Bolzano, 6 maggio 2010 DER LANDTAGSPRÄSIDENT/IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DR. DIETER STEGER

235 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Gemeinde Bozen GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 27. April 2010, Nr. 51 Ermächtigung zur Abtretung an die Autonome Provinz Bozen der gemeindeeigenen Bp. 980, 981 und 16/1 K.G. Bozen nach vorheriger Ausgliederung aus dem öffentlichen Gut - A.- Hofer-Straße Comune di Bolzano DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 27 aprile 2010, n. 51 Autorizzazione alla cessione della p.ed 980, della p.ed 981 e della p.ed 16/1 C.C. Bolzano di proprietà comunale alla Provincia Autonoma di Bolzano previa sdemanializzazione - via A. Hofer beschließt DER GEMEINDERAT 1. aus den eingangs erwähnten Gründen die Ausgliederung aus dem öffentlichen Gut der gemeindeeigenen B.p. 980 von 145 m², der B.p. 981 von 15 m² und der B.p. 16/1 von 306 m² K.G. Bozen und deren Eintragung in das verfügbare Vermögen der Gemeinde Bozen zu ermächtigen. omissis IL CONSIGLIO COMUNALE delibera 1) per le ragioni espresse in premessa, di autorizzare la sdemanializzazione della p.ed 980 di m² 145, della p.ed 981 di 15 m² e della p.ed. 16/1 di 306 m² tutte in C.C. Bolzano di proprietà comunale e il loro inserimento nel patrimonio disponibile del Comune di Bolzano.

236 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Gemeinde Toblach GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 29. April 2010, Nr. 22/R Genehmigung des Gemeindehandelsplanes Comune di Dobbiaco DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 29 aprile 2010, n. 22/R Approvazione del piano commerciale comunale DER GEMEINDERAT Nach Einsichtnahme in Art. 3, Abs. 1 des L.G. vom 17. Februar 2000, Nr. 7 (Neue Handelsordnung); Nach Einsichtnahme in die Artikel 4 und 5 des D.L.H. vom 30. Oktober 2000, Nr. 39 (Durchführungsverordnung zum L.G. Nr. 7/2000); Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung vom 12. November 2001, Nr bezüglich der Planungsrichtlinien und - kriterien; Festgestellt, dass der Gemeindehandelsplan eine Gültigkeit von fünf Jahren ab dem Datum seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region hat, welche am erfolgt ist; Darauf hingewiesen, dass mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 11/R vom die obgenannte Gültigkeitsdauer um weitere zwei Jahre verlängert worden ist und zwar bis zum ; Weiters für zweckmäßig erachtet, die Entwicklung des lokalen Handelsnetzes für die mittleren Vertriebsstrukturen zu planen und zu programmieren; Nach Einsichtnahme in den beiliegenden Entwurf des Gemeindehandelsplanes; Berücksichtigt, dass die repräsentativsten örtlichen Organisationen der Handelsunternehmen, der Arbeitnehmer und Konsumenten mit Schreiben Prot.Nr vom im Sinne des Art. 3, Abs. 3 des L.G. vom , Nr. 7, aufgefordert worden sind, Ihre Stellungnahme zum selben Planentwurf abzugeben; Berücksichtigt, dass von der Organisation der Konsumenten weder die Stellungnahme noch irgendwelche andere Mitteilung eingelangt sind, weshalb die Gemeinde, wie im Schreiben Prot. Nr vom angekündigt, davon ausgeht, dass der Planentwurf die Zustimmung der obgenannten Organisation gefunden hat; Nach Einsichtnahme in das Schreiben des A.S.G.B. - Bruneck vom , mit welchem ein positives Gutachten zum Planentwurf abgegeben wird; Nach Einsichtnahme in das Schreiben des Handels- und Dienstleistungsverbandes - Ortsgruppe Toblach vom , mit welchem IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l art 3, comma 1 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7 (Nuovo Ordinamento del Commercio); Visti gli articoli 4 e 5 del D.P.G.P. del 30 ottobre 2000, n. 39 (Regolamento di Esecuzione della L.P. n. 7/2000); Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale del 12 novembre 2001, n in riferimento agli indirizzi e criteri programmatori; Rammentato, che l approvazione del piano commerciale comunale con una durata quinquennale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione in data ; Fatto presente, che con delibera consiliare n. 11/R del la succitata validità della durata quinquennale è stata prorogata di altri due anni e precisamente fino al ; Ritenuto inoltre opportuno, di pianificare e programmare lo sviluppo della rete commerciale locale per le medie strutture di vendita; Vista l allegata bozza del piano commerciale comunale; Considerato che le organizzazioni delle imprese di commercio, nonché dei lavoratori dipendenti e dei consumatori più rappresentative a livello locale, con lettera prot.n del , sono state invitate ai sensi dell art. 3, comma 3 della L.P , n. 7, a prendere posizione in merito alla bozza del piano medesimo; Considerato che dall organizzazione dei consumatori ne la presa di posizione ne qualche altra notizia è pervenuta, per cui il Comune presume, come annunciato nella lettera prot. n del , che il piano abbia trovato il consenso della suddetta organizzazione; Vista la nota del con la quale il sindacato A.S.G.B. - Brunico ha dato il parere positivo alla bozza del piano commerciale; Vista la nota del presentata dall Unione Commercio Turismo Servizi di Dobbiaco, con la quale viene data la seguente presa

237 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ folgende Stellungnahme zum Planentwurf abgegeben wird: Der Einkaufsort Toblach ist sehr vielfältig mit seinem Warenangebot und die Nahversorgung wird somit garantiert. Aus diesem Grund besteht keine Notwendigkeit gravierende Änderungen vorzunehmen. Zudem ist zu bemerken, dass der Trend in der demographischen Entwicklung seit Erstellung des letzten Handelsplanes im Jahr 2003 rückläufig ist. Es ist weiters eine Tatsache, dass nach wie vor leere Geschäftslokale zur Miete oder zum Verkauf angeboten werden. Dies ist unserer Auffassung nach ein Indiz, dass bereits eine Sättigung an Handelsstrukturen besteht. Deshalb schlagen wir ausdrücklich vor, die Zone 1 nicht auszuweisen; Nach gründlicher Beratung und Allgemeindiskussion spricht sich der Gemeinderat zur oberwähnten vorgeschlagenen Änderung des Handels- und Dienstleistungsverbandes - Ortsgruppe Toblach wie folgt aus: Wird angenommen und die Zone 1 mit der oben angeführten Begründung nicht ausgewiesen; Nach Einsichtnahme in die Beschlussvorlage; Nach Einsichtnahme in die zur Beschlussvorlage, in Ermangelung von Verantwortlichen der für die Bearbeitung zuständigen Organisationseinheit, vom Gemeindesekretär im Rahmen seiner Zuständigkeiten ausschließlich hinsichtlich der administrativen Ordnungsmäßigkeit im Sinne des Art. 81 des D.P.Reg. vom , Nr. 3/L genehmigten E.T. der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung und vom Verantwortlichen des Rechnungsamtes hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit im Sinne des Art. 81 desselben E.T. abgegebenen Gutachten; Nach Einsichtnahme in die R.G. Nr. 1 vom , Nr. 3 vom und Nr. 10 vom , Nr. 7 vom sowie in die geltenden Durchführungsbestimmungen; Nach Einsichtnahme in die Gemeindeordnung (D.P.Reg. vom , Nr. 3/L) di posizione al piano: Dobbiaco, come centro d acquisti si presenta opportunamente articolato con una offerta di prodotti molteplici e ricca, tale che si può ritenere soddisfatta la richiesta della popolazione residente nel centro urbano. Siamo dell opinione, anche alla luce di tali considerazioni, che non sussista la necessità di provvedere a variazioni sostanziali del piano commerciale. Si tenga inoltre conto che dal 2003, anno di approvazione del piano medesimo, l andamento demografico del nostro paese mostra una linea tendenzialmente negativa. Si costata inoltre che continuano ad essere presenti negozi e spazi commerciali vuoti offerti in affitto e vendita. Ci sembra che tutto ciò costituisca un preciso segnale indicante che l offerta commerciale complessiva abbia raggiunto il grado di saturazione. Pertanto, ed alla luce delle considerazioni suesposte, proponiamo di non definire alcuna Zona 1. Dopo approfondita consultazione e discussione generale il consiglio comunale si esprime in merito alla proposta fatta dall Unione Commercio Turismo Servizi di Dobbiaco quanto segue: Viene approvato e per i motivi succitati non viene determinata la zona 1; Vista la proposta di deliberazione agli atti; Visti i pareri sulla proposta di deliberazione espressi dal segretario comunale in relazione alle sue competenze in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 81 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con DPReg. 01/02/2005, n. 3/L, considerato che il comune non ha responsabili della struttura competente dell istruttoria, e del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile a norma dell'art. 81 del T.U. medesimo; Viste le LL.RR. n 1 del 04/01/1993, n 3 del 30/11/1994 e n 10 del 23/10/1998, n 7 del 22/12/2004 nonché le norme di attuazione in vigore; Visto l Ordinamento dei Comuni (DPReg. 01/02/2005, n. 3/L) Einstimmig beschließt DER GEMEINDERAT ad unanimità di voti LA GIUNTA COMUNALE delibera

238 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ mit 17 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Stimmenthaltungen bei 17 Anwesenden und Abstimmenden, ausgedrückt durch Handerheben: 1. Den beiliegenden Gemeindehandelsplan, welcher integrierenden Bestandteil gegenständlichen Beschlusses bildet, in allen seinen Teilen mit den gutgeheißenen Änderungen zu genehmigen. 2. Darauf hinzuweisen, dass gegenständliche Maßnahme keine Ausgabenverpflichtung bedingt. 3. Dieser Beschluss wird gemäß Art. 54 des R.G. vom , Nr. 1 in geltender Fassung nach 10 Tagen Veröffentlichung vollstreckbar. 4. Darauf hinzuweisen, dass die Gültigkeit des Planungsinstrumentes ab dem Datum der Veröffentlichung im Amtsblatt der Region läuft. Rechtsmittel: Jeder Bürger kann gegen diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben; dieser wird davon in der ersten folgenden Sitzung unterrichtet. Gegen diesen Beschluss kann außerdem innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Aktes beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof - Autonome Sektion Bozen - Rekurs eingebracht werden. Con n 17 voti favorevoli, n 0 voti contrari e n 0 voti astenuti su n 17 presenti e votanti, espressi per alzata di mano: 1. Di approvare in tutte le sue parti, con le modifiche approvate, l allegato piano commerciale comunale, che forma parte integrante della presente deliberazione. 2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 3. Di dichiarare la presente delibera ai sensi dell art. 54 della L.R. 04/01/1993, n 1 con successive modifiche ed integrazioni, esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione. 4. Di dare atto che la validità dello strumento di pianificazione decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Mezzi d impugnazione: Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione, presentare opposizione a questa deliberazione alla Giunta comunale che ne verrà informata nella prima seduta successiva. Contro questa delibera può essere presentato inoltre ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - entro 60 giorni dall esecutività del presente atto. DER BÜRGERMEISTER BERNHARD MAIR DER GEMEINDESEKRETÄR DR. WILFRIED TACHLER IL SINDACO BERNHARD MAIR IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. WILFRIED TASCHLER

239 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Gemeindehandelsplan Die neue Handelsordnung (Art. 5 des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7), sowie die Durchführungsverordnung zur neuen Handelsordnung (Art. 5 des D.L.H. vom 30. November 2000, Nr. 39) sehen zur Sicherstellung der Nahversorgung für alle Gemeinden mit mehr als 1000 Einwohnern die verpflichtende Ausarbeitung eines Gemeindehandelsplans für die Programmierung der Neuansiedlung, der Erweiterung und der Verlegung von mittleren Handelsbetrieben vor. Der Gemeindehandelsplan muss die Landesplanungsrichtlinien und kriterien, gemäß Beschluss der Landesregierung vom , Nr. 4036, beachten, sowie die Ergebnisse der Erhebungen über die geomorphologische Beschaffenheit des Territoriums, über die Dynamik der Einwohner, des Tourismus und der Personen im Durchgangsverkehr berücksichtigen. Mit besagtem Plan soll außerdem die Art und die Benützungszeit der Verkaufsflächen für mittlere Handelsbetriebe, sowie die Einteilung des Territoriums in Handelsflächen festgelegt werden, wobei urbanistische, sowie umweltverträgliche Entwicklungskriterien angewandt werden, um eine Harmonisierung des Handelsnetzes zu ermöglichen. Für die Gemeinde TOBLACH, welche gemäß Punkt 2.2 der Landesplanungsrichtlinien und kriterien, (Handelshierarchie der Gemeinden), der Gruppe mittleren Gemeinden bzw. Gemeinden von lokaler Bedeutung mit Bedeutung auf unterer Bezirksebene zuzuordnen ist, wird in den nachfolgenden Abschnitten eine I. Vorab-Studie des Angebots und der Handelsnachfrage, II. die Festlegung der empfohlenen Höchstgrenze (HG) für die Eröffnung oder den Ausbau von mittleren Vertriebsstrukturen, III. die Einteilung des Wohngebietes in Handelsflächen und urbanistische Unweltstandards durchgeführt sowie Piano commerciale comunale Il nuovo ordinamento del commercio (art. 5 della Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7), nonché il regolamento di esecuzione dell'ordinamento del commercio (art. 5 del D.P.G.P. 30 novembre 2000, n. 39) prevedono per i Comuni con una popolazione superiore ai 1000 abitanti, al fine di salvaguardare il servizio di prossimità, l'obbligatoria elaborazione di un piano commerciale comunale per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di medie strutture di vendita. Il piano comunale commerciale deve attenersi agli indirizzi e criteri programmatori provinciali previsti dalla Deliberazione della Giunta provinciale , n. 4036, nonché ai risultati dei rilevamenti in merito alla conformazione geomorfologica del territorio e alle dinamiche della popolazione, del turismo e della mobilità sul territorio. Inoltre il piano commerciale mira a stabilire modalità e tempi di utilizzo della superficie di vendita per le medie strutture nonché la zonizzazione commerciale del territorio secondo criteri di natura urbanisticoambientale per favorire l armonizzazione della rete commerciale. Per il Comune di DOBBIACO, che ai sensi del punto 2.2 delle linee guida provinciali (gerarchia commerciale dei comuni) appartiene al gruppo dei Comuni intermedi o di ambito locale di rilevanza subcomprensoriale viene elaborato nei capi che seguono uno I. studio preliminare dell'offerta e della domanda commerciale II. la determinazione del tetto massimo (TM) per l'apertura o l'ampliamento di medie strutture di vendita, III. la zonizzazione commerciale e standard urbanistici ambientali, nonché IV. ein normativer Teil des Gemeindehandelsplans erlassen. IV. una parte normativa del piano commerciale comunale

240 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ I Vorab-Studie des Angebotes und der Handelsnachfrage I Studio preliminare dell offerta e della domanda commerciale 1. Vorhandene Handelsstruktur 1. Struttura commerciale esistente Die nachstehende Tabelle 1, erhebt die vorhandene Handelsstruktur in der Gemeinde, getrennt nach: La seguente Tabella 1, rileva la struttura commerciale esistente nel comune distinguendo: Kleinen, mittleren und großen Handelsbetrieben; Piccole, medie e grandi strutture; Warenbereichen (Lebensmittel, Nicht- Lebensmittel, Sondertabellen); Lage Posizionamento Tabelle 1 Erhebungsgitter des Handelsnetzes auf Gemeindeebene Tabella 1 Griglia di rilevazione della rete commerciale a livello comunale Settore merceologico (alimentari, non alimentari, tabelle speciali); Anzahl der Verkaufspu nkte Numero dei punti di vendita Verkaufsfläc he Superficie di vendita Bis 100 m² Fino a 100 m² Von 101m²- 150m² Da 101 m²- 150 m² Von 151 m²- 500 m² Da 151 m²- 500 m² Über 500 m² Oltre 500 m² Davon mittlere Betriebe Di cui strutture medie Gesamt * Totale * % Anteil des Warensektors Lebensmittel Quota percentuale del settore merceologico alimentare % Anteil des Warensektors Nichtlebensmi ttel Quota percentuale del settore merceologico non alimentare ,00% 87,00% 2. Entwicklung der Bevölkerung 2. Trend demografico della popolazione del comune Die Tabelle 2 fasst die demografische La seguente tabella 2 sintetizza l evoluzione Entwicklung auf Gemeindeebene zusammen. Die demografica a livello comunale. Il trend della Entwicklung der Bevölkerung stellt einen popolazione rappresenta un indicatore assai wichtigen Indikator dar, der für die Erklärung der quantitativen Entwicklung des Handelsnetzes von rilevante per la spiegazione dell'evoluzione quantitativa della rete commerciale. Bedeutung ist. Tabelle 2 Demografischer Gemeindetrend ( ) Stand zum Tabella 2 Trend demografico comunale ( ) situazione al Jahre / Anni Einwohner/ Residenti 3. Tourismusnachfrage 3. Domanda turistica Die Dichte aber auch die Qualität des Detailhandelsnetzes findet auch in der Nachfrage des Tourismus eine Erklärung. Der touristische Trend im Zeitraum von auf dem La consistenza, ma anche la qualità della rete di vendita al dettaglio trova un ulteriore spiegazione proprio nella domanda indotta dal turismo. La seguente tabella 3, riporta i dati

241 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Gemeindegebiet wird von der nachstehenden Tabelle 3 wiedergegeben: relativi alle presenze turistiche a livello comunale nel periodo Tabelle 3 Gesamtheit der touristischen Anwesenheiten in der Gemeinde ( ) Tabella 3 Totale presenze turistiche comunali ( ) Jahre / Anni Anwesenheiten insgesamt Totale presenze Pendlermobilität 4. Mobilitá sul territorio: pendolarismo Der Saldo des Pendlerstromes wurde auf der Grundlage der jährlichen ASTAT-Daten erhoben und von nachstehender Tabelle 4 erfasst. Il saldo dei flussi del pendolarismo viene rilevato sulla base dei dati riportati dagli annuari ASTAT e trascritto nella seguente tabella 4. Tabelle 4 Saldo des Pendelverkehrs ( ) Tabella 4 Saldo flussi di pendolarismo ( ) Jahre / Anni Saldo Pendelverkehr / Saldo pendolarismo

242 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/2010 II Festlegung der empfohlenen Höchstgrenze (HG) II Determinazione del Tetto Massimo (TM) 243 Aufgrund der vorliegenden Gegenüberstellung von Angebot und Nachfrage gilt es nun die Verkaufsfläche zu untersuchen und festzulegen, welche für mittlere Handelsbetriebe zur Verfügung steht. Dabei muss beachtet werden, dass: Sulla base dell analisi della domanda ed offerta commerciale é ora necessario determinare la superficie di vendita, che potrá essere utilizzata dalle medie strutture. A tal fine é opportuno che: die Nahversorgung garantiert wird, siano rispettati gli esercizi di vicinato; das Gleichgewicht zwischen den unterschiedlichen Vertriebsstrukturen gegeben ist, die bestmögliche Produktivität des Systems und bestmögliche Dientleistungsqualität für den Verbraucher gewährleistet wird. sia creato un equilibrio fra le diverse categorie delle strutture distributive; sia assicurata la migliore produttivitá del sistema e la qualitá dei servizi da rendere al consumatore 1. Berechnung der empfohlenen Höchstgrenze 1. Determinazione del tetto massimo consigliato Die neuen Verkaufsflächen für die Eröffnung oder den Ausbau von mittleren Vertriebsstrukturen werden gemäß Punkt 5.3 der Landesplanungsrichtlinien und kriterien anhand eines eigens dazu angewandten Mechanismus festgelegt, wodurch die empfohlenen Höchstgrenze berechnet wird. Die HG wird anhand folgender Formel berechnet: HG = MNF + NVA = Fem*Km + Df*w wobei: MNF = neue verfügbare Mindestfläche für mittleren Handelsbetriebe, so ermittelt wird: MNF = Fem*Km Fem = effektive Handelsfläche der mittleren Handelsbetriebe. Km = minimaler Wachstumskoeffizient der Fläche der mittleren Handelsbetriebe (der Wert unterscheidet sich in der Gemeindehierarchie: 0,1 für Gemeinden von Bedeutung auf Bezirksebene und unter Bezirksebene; 0,08 für kleinere Gemeinden). NVA = neue verfügbare Fläche für Ausgleichszwecke, vorgesehen für Gemeinden mit einer Bevölkerungsanzahl unter und entsprechend dem Defizit der Gesamthandelsfläche multipliziert mit einem vorgesehenen Koeffizienten (w), gemäß folgender Formel: NVA = Df*w = (Ff-Fe)*w Ff = 2, ,623 x BEVÖLKERUNG ,096 x PENDLER ,225 x TOURISTEN2000/365 = geschätzte Gesamtverkaufsfläche pro Gemeinde. Fe = gesamte erhobene effektive Handelsfläche. La nuova disponibilità di superficie di vendita per aperture o ampliamenti delle medie strutture é determinata attraverso un apposito meccanismo ai sensi del punto 5.3 degli indirizzi e criteri programmatori provinciali che quantifica il tetto massimo consigliato. Il Tetto Massimo é calcolato secondo la seguente formula: TM = NDM + NDR = Sem*Cm + Df*w dove: NDM = nuova disponibilità minima di superficie per medie strutture, così individuata: NDM = Sem*Cm Sem = superficie commerciale effettiva delle medie strutture. Cm = coefficiente minimo di crescita della superficie delle medie strutture (il valore è differenziato per gerarchia comunale: 0,1 per centri di rilevanza comprensoriale e subcomprensoriale; 0,08 per centri inferiori). NDR = nuova disponibilità di superficie di riequilibrio, prevista per i comuni sotto i abitanti e pari al deficit di superficie commerciale complessiva moltiplicato per un apposito coefficiente (w), secondo la seguente formula: NDR = Df*w = (Ss-Se)*w Ss = 2, ,623 x POPOLAZIONE ,096 x PENDOLARI ,225 x TURISMO 2000/365 = superficie commerciale complessiva stimata per comune. Se = superficie commerciale effettiva rilevata.

243 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/2010 Df = Defizit an effektiver Handelsfläche = Ff Fe (Anmerkung: nimmt das Df einen negativen Wert an, da effektiv mehr als die geschätzte Handelsfläche vorhanden ist, so entspricht die Ausgleichsfläche dem Wert Null. Deswegen Df < 0 heißt NVA=0) w = Verkaufsfläche Bezirk für mittlere Handelsbetriebe/Verkaufsfläche insgesamt Bezirk. Es handelt sich um einen vorgegebenen Koeffizienten. Df = deficit di superficie comunale complessiva = Ss Se (nota: se il Df è negativo, con superficie effettiva maggiore della stimata, la superficie di riequilibrio è nulla. Pertanto Df < 0 implica NDR=0) w = superficie comprensoriale di vendita delle medie strutture rapportata alla superficie comprensoriale di vendita totale. Trattasi di un coefficiente dato. 244 Auf der Grundlage der vom Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer (WIFO) mitgeteilten Daten, der gemeindeeigenen Daten, sowie aufgrund obgenannter Berechnungsmodalität ergibt sich für die Gemeinde eine verfügbare Handelsfläche von: Sulla base dei dati comunicati dall Istituto di Ricerca Economica della Camera di Commercio (IRE), dei dati comunali, così come sulla base delle modalità di calcolo sopraesposte, si determina per il comune una superficie di vendita di: 393,4 m² 393,4 m² wobei: dove risultano essere: MNF = 393,4 NDM = 393,4 Fem = 3934 Sem = 3934 Km = 0,1 Cm = 0,1 NVA = 0 NDR = 0 Ff = 4801 Ss = 4801 Fe = 6489 Se = 6489 Df = Df = w = 0,44075 w = 0,44075 sind 2. Aufteilung der verfügbaren Verkaufsflächen nach Warensektor 2. Ripartizione della superficie di vendita disponibile per settori merceologici Die verfügbare Fläche für die mittleren Handelsbetriebe gemäß Punkt 1, wird zu den bestehenden Flächen auf Lebensmittelsektor und Nicht-Lebensmittelsektor im Verhältnis aufgeteilt. Daraus folgt eine Aufteilung in : 1. Lebensmittelsektor: 30%, entsprechend: 118,02 m² 2. Nicht-Lebensmittelsektor: 70% entsprechend: 275,38 m² La superficie di vendita disponibile per le medie strutture di cui al punto 1, é ripartita fra i settori Alimentare e Non alimentare secondo un criterio proporzionale alle superfici attuali dei due settori. Da ció risulta il seguente riparto : Alimentare: 30% corrispondente a 118,02 m² Non alimentare: 70% corrispondente a: 275,38 m² Hierbei wird eine Abweichung von 10% toleriert. È tollerato uno scostamento del 10%. 3. Benützungszeiten der HG/MNF 3. Tempi di utilizzazione del TM/NDM Die verfügbare Fläche für die mittleren Handelsbetriebe gemäß Punkt 1, unterliegt keiner zeitlichen Aufteilung. 4. Erweiterungsmöglichkeit der kleinen und mittleren Handelsbetriebe, unabhängig von der Flächenverfügbarkeit Nahversorgungsbetrieben, die seit fünf oder mehr Jahren in Betrieb sind, kann eine Erweiterung der Verkaufsfläche um bis zu 200 m² genehmigt werden, unabhängig von der Flächenverfügbarkeit für die mittleren Handelsbetriebe, wobei jedoch die Gesamtverkaufsfläche (bereits bestehende + neue) die 500 m² Grenze nicht überschreiten darf. La superficie di vendita disponibile per le medie strutture di cui al punto 1, non è soggetta ad alcuna ripartizione temporale. 4. Previsione ampliamento piccole e medie strutture di vendita indipendentemente dalla disponibilità di superficie Gli esercizi di vicinato attivi da cinque o più anni possono essere autorizzati ad ampliare la superficie di vendita fino al massimo di mq. 200, indipendentemente dalla disponibilità di superficie per le medie strutture di vendita. La superficie totale di vendita (già esistente + nuova) non deve comunque superare il limite dei mq. 500.

244 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/2010 III Einteilung des Wohngebietes in Handelsflächen und urbanistische Umwelt-Standards III Zonizzazione commerciale e standard urbanistici ambientali 1. Begrenzung Zone 1, Zone 2, Zone 3 1. Delimitazione zona 1, zona 2, zona Das Gemeindegebiet ist in drei Handelszonen aufgeteilt: Il territorio comunale é suddiviso in tre zone commerciali: Zone 1: Handelsflächen es handelt sich um jene Flächen, in denen der Handel im Vordergrund steht (historische Zentren in erster Linie). In diesen Zonen ist die Ansiedlung der mittleren Handelsbetriebe jedenfalls und ohne Einschränkung, zulässig. Die Neuansiedlung, Erweiterung und Verlegung von mittleren Betriebe sind unabhängig von der HG. Die aktivierten Handelsflächen (ausgenommen die Verlegung von Betrieben) in dieser Zone greifen jedoch auf die verfügbare Fläche laut HG zu. Die Zone 1 wird aus den im Beschluss des Gemeinderates Nr. 22/R vom angeführten Gründen nicht ausgewiesen. Zone 2: Teile von Siedlungsgebieten, die mit Handelstätigkeiten vereinbar sind. Es handelt sich vorrangig um Wohngebiete, in denen die Ansiedlung von Geschäften möglich ist, sofern die urbanistische und sozioökonomische Vereinbarkeit festgestellt wurde. Es sollten sich tendenziell fast nur Geschäfte des Nahversorgungsbereichs niederlassen. Die Ansiedlung von mittleren Betriebe unterliegt zur Gänze der verfügbaren Fläche laut HG. Zona 1: ambiti commerciali zone vocate al commercio (centri storici in particolare). In queste zone l insediamento delle medie strutture di vendita è libero.l apertura, l ampliamento ed il trasferimento di medie strutture può avvenire indipendentemente dal TM e tuttavia l apertura e l ampliamento di medie strutture in tale zona, attingono al TM. La zona 1 non viene determinata per i motivi citati nella delibera del consiglio comunale n. 22/R del Zona 2: parti urbane compatibili col commercio. Sono essenzialmente le zone residenziali, in cui é ammesso l insediamento purché sia verificata la compatibilità socioeconomica e urbanistica. In tali zone dovrebbero tendenzialmente insediarsi esercizi di prossimità. L insediamento di medie strutture è interamente subordinato al TM; Zone 3: Handelsflächen für besondere Arten von Waren. Sie entspricht in der Tat dem Gewerbegebiet und hängt mit sperrigen, gefährlichen und besonderen Warenbereichen zusammen. Diese Zone entspricht in der Tat, aufgrund der aktuellen urbanistischen Landesbestimmungen, dem Gewerbegebiet. Diese Zone ist nicht an die HG gebunden. Zona 3: ambiti commerciali per merci speciali. Questa zona corrisponde di fatto in base alle attuali disposizioni urbanistiche provinciali, alla zona per insediamenti produttivi ed è connessa a merceologie ingombranti, pericolose, specializzate. La presente zona non é soggetta al TM. Tabelle 5 Straßenverzeichnis / Elenco delle strade per zona Zone / Zona 1 Nicht ausgewiesen Non determinata Das gesamte Gemeindegebiet mit Ausnahme der Zone 3. Zone /Zona 2 Tutto il territorio comunale ad eccezione della zona 3. Alle Strassen, die sich in Gewerbegebieten, wie aus dem Bauleitplan der Gemeinde hervorgeht, befinden. Zone /Zona 3 Tutte le strade situate in zone per insediamenti produttivi secondo il Piano Urbanistico Comunale.

245 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Autoabstellplätze 2. Parcheggi Die Erteilung von Lizenzen unterliegt der Minimalanforderung von Autoabstellplätzen, wie sich aus nachstehender Tabelle 6 hervorgeht. Il rilascio delle licenze é subordinato ai requisiti minimi di parcheggi come evidenziati nella seguente tabella 6. Tabelle 6 Ausstattung mit Parkplätzen Tabella 6 Dotazione parcheggi Art von Autostellplätze / Dotazioni di parcheggi Handelsbetrieb Tipologia esercizio Zone / Zona 1 Zone / Zona 2 Zone / Zona 3 Mittlere Handelsbetriebe das Minimum, das aus das Minimum, das das Minimum, das dem BLP hervorgeht aus dem BLP aus dem BLP Medie strutture la minima secondo il hervorgeht hervorgeht PUC la minima secondo la minima secondo il PUC il PUC Extensive Waren Merci estensive nicht vereinbar Incompatibile das Minimum, das aus dem BLP hervorgeht la minima secondo il PUC das Minimum, das aus dem BLP hervorgeht ovvero la minima secondo il PUC 3. Zufahrtsmöglichkeiten 3. Accessibilitá Es wird angeraten mittlere Strukturen, anstatt an Haupt- und Schnellstraßen an Stadtviertel- und Ortsstraßen anzusiedeln. È preferibile consentire l insediamento delle medie strutture lungo le strade di quartiere e locali. 4. Umweltverschmutzung 4. Inquinamento Außerhalb der Zone 1 ist eine Niederlassung von Handelsbetrieben in keinem Falle zulässig, wenn das in den betroffenen Straßen festgestellte Niveau der Luftverschmutzung über den kritischen Werten gemäß den geltenden Bestimmungen liegt. Als Bezugsmaßstab gilt folgendes: 1. Benzol < 10 Mikrogramm/m³ (Jahresdurchschnitt) PM 10 (Staub) < 40 Mikrogramm/m³ (Jahresdurchschnitt). IV Normativer Teil Art. 1 Inhalte, Ziele und Rechtsquellen 1. Der gegenständliche Gemeindehandelsplan für mittlere Einzelhandelsbetriebe ist in erster Linie unter der Berücksichtigung der Landesplanungsrichtlinien und kriterien, welche im Beschluss der Landesregierung vom 12. November 2001, Nr festgelegt Al di fuori della Zona 1 l insediamento di esercizi commerciali non é comunque ammissibile se il livello di concentrazione degli inquinanti atmosferici rilevato nelle strade interessate é superiore ai livelli di attenzione stabiliti dalle norme vigenti. Sono parametri di riferimento: benzene < microgrammi/m³ (media annuale) Pm 10 (polveri) < microgrammi/m³ (media annuale) IV Parte normativa Art. 1 Contenuti, obiettivi e fonti normative 1. Il presente piano commerciale comunale per le medie strutture di vendita, é elaborato tenendo conto primariamente degli indirizzi e criteri programmatori provinciali, di cui alla delibera della Giunta provinciale dd. 12 novembre 2001, n.

246 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ sind, sowie des im Gemeindegebiet bereits bestehenden Verkaufsnetzes ausgearbeitet worden. Er hat die Aufgabe auf Gemeindeebene die Entwicklung der mittleren Einzelhandelsbetriebe zu regeln. Der Plan quantifiziert die verfügbaren Flächen für die Eröffnung und Verlegung der mittleren Einzelhandelsbetriebe (Überprüfung der sozioökonomischen Vereinbarkeit) und definiert die Zonen und die urbanistischen Standards (Parkplätze, Zufahrtsmöglichkeiten) für die Niederlassung der mittleren Einzelhandelsbetriebe ( Überprüfung der Vereinbarkeit mit Umwelt und den urbanistischen Erfordernissen). 2. Im besonderen berücksichtigt der gegenständliche Plan folgende Rechtsquellen: a) Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7: Neue Handelsordnung. b) Dekret des Landeshauptmannes vom 30. Oktober 2000, Nr. 39: Durchführungsverordnung zum Landesgesetz 17. Februar 2000, Nr. 7. c) Beschluss der Landesregierung vom 12. November 2001, Nr. 4036: Neue Landesplanungsrichtlinien und -kriterien für eine rationale Entwicklung des Verteilungssektors, welche bei der Erstellung der bindenden Gemeinde- und Landesplanungsinstrumente für die mittleren und großen Handelsbetriebe, zu beachten sind. d) Beschluss der Landesregierung vom 24. September 2001, Nr. 3359: Festlegung der Warenbereiche Lebensmittel und Nichtlebensmittel und der besonderen Warenlisten gemäß Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7 "Neue Handelsordnung". Art. 2 Eröffnung, Verlegung und Ausbau von mittleren Einzelhandelsbetrieben 1. Mittlere Einzelhandelsbetriebe sind jene Betriebe, welche eine Fläche von mindestens 101 m² und höchstens 500 m² haben. 4036, nonché della rete di vendita effettivamente esistente nel territorio comunale. Con esso si intende regolare lo sviluppo, a livello comunale, delle medie strutture di vendita. Il piano quantifica la disponibilità di superficie per l apertura e l ampliamento delle medie strutture di vendita (verifica della compatibilità socio economica) e definisce le zone e gli standard urbanistici (parcheggi, accessibilità) per l insediamento delle medie strutture (verifica della compatibilità urbanisticaambientale). 2. Il presente piano tiene conto in particolare delle seguenti fonti normative: a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7: Nuovo ordinamento del commercio. b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale dd. 30 ottobre 2000, n. 39: Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7. c) Delibera della Giunta provinciale dd. 12 novembre 2001, n. 4036: Nuovi indirizzi e criteri programmatori provinciali per un razionale sviluppo dell'apparato distributivo, da osservare nella predisposizione degli strumenti di pianificazione comunale e provinciale, a carattere vincolante, rispettivamente per le medie e le grandi strutture di vendita. d) Delibera della Giunta provinciale 24 settembre 2001, n. 3359: Determinazione dei settori merceologici alimentare e non alimentare e delle tabelle speciali, ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 Nuovo ordinamento del commercio. Art. 2 Apertura, trasferimento e ampliamento di medie strutture di vendita 1. Per medie strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie superiore a 101 m² e fino a 500 m². 2. Die Eröffnung, die Verlegung und der Ausbau der Verkaufsfläche von mittleren Einzelhandelsbetrieben bis zu einer Höchstgrenze von 500 m² unterliegt der Genehmigung des Bürgermeisters, welche im Einklang mit gegenständlichem Handelsplan und den urbanistischen Planungsinstrumenten der Gemeinde ausgestellt werden muss. 3. Die Eröffnung, die Verlegung und der Ausbau von mittleren Einzelhandelsbetrieben in der 2. L apertura, il trasferimento di sede e l ampliamento della superficie di vendita fino al limite massimo di 500 m² di una media struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco, nel rispetto del presente piano, nonché degli strumenti urbanistici comunali. 3. L apertura, l ampliamento e il trasferimento di medie strutture in zona 1, come definita

247 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Zone 1, wie sie mit gegenständlichem Handelsplan definiert ist, kann unabhängig von der HG (empfohlene Höchstgrenze der neuen verfügbaren Verkaufsfläche für die Eröffnung oder den Ausbau von mittleren Vertriebsstrukturen) erfolgen, auf welche sich die Eröffnung und Verlegung aber dennoch bezieht. 4. Ein Gesuch gilt als angenommen, sofern es nicht innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt abgelehnt wird. Diese Frist wird für die Dauer von 20 Tagen ausgesetzt, wenn die Gemeinde weitere Unterlagen anfordert; nach Erhalt dieser Unterlagen hat die Gemeinde zehn Tage Zeit, um einen endgültigen Beschluss zu fassen. 5. Der Erlass von Genehmigungen für den Detailhandel in Gewerbegebieten unterliegt nicht den Beschränkungen des Gemeindehandelsplanes, da in diesen Gebieten der Detailhandel aufgrund des Landesraumordnungsgesetzes auf wenige Artikel und extensive Waren beschränkt ist. Art. 3 Zusammenlegung von mittleren Einzelhandelsbetrieben 1. Zwei oder mehrere Genehmigungen können mittels Zusammenlegung bestehender Handelsbetriebe endgültig zu einer einzigen Genehmigung zusammengelegt werden. Wenn die Zusammenlegung die Gründung eines Handelsbetriebes einer höheren Klasse zur Folge hat, so müssen bei Erteilung der Genehmigung alle Bestimmungen bezüglich der Art des zu gründenden Betriebes berücksichtigt werden. dal presente piano, può avvenire indipendentemente dal TM (tetto massimo consigliato della nuova di superficie di vendita disponibile per aperture o ampliamenti di strutture medie) e tuttavia l apertura e l ampliamento attingono al TM. 4. Le domande si intendono accolte se entro 60 giorni dalla data di ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego. Tale termine é sospeso per la durata di 20 giorni, nel caso di richiesta di ulteriore documentazione da parte del comune, il quale ha comunque dieci giorni di tempo dal ricevimento delle documentazione per adottare il provvedimento finale. 5. Il rilascio di autorizzazioni per il commercio al dettaglio in zone per insediamenti produttivi, non è soggetto ai limiti di superficie di vendita previsti dal piano commerciale comunale, in quanto in tali zone il commercio al dettaglio è limitato, in base alla legge urbanistica provinciale, solo ad alcuni articoli ed a merceologie estensive. Art. 3 Concentrazione di medie strutture di vendita 1. Due o piú autorizzazioni per medie strutture di vendita, possono venire fuse definitivamente in un unica autorizzazione, mediante la concentrazione di preesistenti esercizi commerciali. Se la concentrazione comporta la creazione di un esercizio commerciale di ordine superiore, il rilascio dell autorizzazione é subordinato al rispetto di tutte le disposizioni riguardanti la nuova tipologia di esercizio che si intende attivare. Art. 4 Änderung des Warenbereichs 1. Die Änderung des Warenbereichs, indem ein Warenbereich hinzugefügt oder durch einen anderen ersetzt wird, kann nur dann genehmigt werden, falls gemäß gegenständlichem Handelsplan Flächen für Neueröffnungen in Bezug auf den betroffenen Warenbereich verfügbar sind. Art. 4 Variazione del settore merceologico 1. La variazione del settore merceologico, con l aggiunta o la sostituzione di un settore merceologico, possono essere autorizzati solamente se vi é disponibilità di superficie per nuove aperture, in base al presente piano, per il settore merceologico interessato.

248 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Art. 5 Genehmigungsgesuch 1. Bei der Einreichung der Genehmigungsgesuche müssen die Vordrucke verwendet werden, die von der Abteilung Handel des Landes ausgearbeitet worden sind. 2. Im Genehmigungsgesuch für Eröffnung, Verlegung und Ausbau der mittleren Einzelhandelsbetriebe und für die eventuelle Änderung des Warenbereichs muss der Gesuchsteller erklären: a) die vom Landesgesetz 17. Februar 2000 Nr. 7 vorgesehenen Voraussetzungen zu besitzen; b) den Warenbereich oder die Warenbereiche, den Standort und die Verkaufsfläche für jeden einzelnen Warenbereich des Betriebes; der dazugehörige Plan ist dem Gesuch beizulegen; c) die lokalen Vorschriften der Stadt- und Marktpolizei und der Gesundheitsbehörde sowie die urbanistischen Bestimmungen, insbesondere in Hinblick auf die Art des betreffenden Siedlungsgebiets und die Zweckbestimmung der Räumlichkeiten einzuhalten; d) im Handelsregister eingetragen zu sein; dies gilt nicht für neu gegründete, noch nicht eingetragene Betriebe. Die Genehmigungsgesuche werden in der zeitlichen Reihenfolge bearbeitet, in der sie vorgelegt wurden. 3. Zur Überprüfung konkurrierender Genehmigungsgesuche sind folgende Vorzugskriterien anzuwenden: die Verfügbarkeit der Räumlichkeiten von Seiten des Gesuchsstellers die bessere Verträglichkeit mit der Umwelt und den urbanistischen Erfordernissen Art. 6 Wechsel 1. Der Wechsel der Führung oder des Eigentums eines mittleren Einzelhandelsbetriebes durch Rechtsgeschäft unter Lebenden oder von Todes wegen müssen der Gemeinde mitgeteilt werden. Wer die Führung oder das Eigentum eines Einzelhandelbetriebes übernimmt, muss die Art. 5 Domanda di autorizzazione 1. Le domande di autorizzazione devono esser presentate utilizzando la modulistica predisposta dalla Ripartizione provinciale commercio. 2. Nella domanda di autorizzazione per l' apertura, il trasferimento e l' ampliamento di medie strutture di vendita, nonché per l' eventuale variazione del settore merceologico trattato, l' interessato deve dichiarare: a) di essere in possesso dei requisiti della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7; b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita, distinte per settore merceologico dell'esercizio, allegando la relativa planimetria; c) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria e delle norme urbanistiche, in particolare quelle relative alla tipologia della zona urbanistica ed alla destinazione d' uso dei locali; d) l' iscrizione al registro delle imprese salvo nuova azienda non ancora iscritta. Le domande di rilascio dell autorizzazione sono esaminate secondo l ordine cronologico di presentazione. 3. Per l esame di domande concorrenti, sono previsti i seguenti criteri di priorità: la disponibilità dei locali da parte del richiedente la migliore compatibilità urbansiticaambientale Art 6 Subingresso 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà di una media struttura di vendita per atto tra vivi o per causa di morte é soggetto alla sola comunicazione al Comune. Chi assume la gestione o la proprietà di un esercizio di vendita al dettaglio deve soddisfare i requisiti previsti

249 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/2010 vom Landesgesetz 17. Februar 2000, Nr. 7 vorgeschriebenen Voraussetzungen besitzen. dalla legge provinciale 17 febbraio 2000, n Ab dem Datum der Übermittlung obgenannter Mitteilung darf der Nachfolger die Tätigkeit provisorisch für maximal 60 Tage fortführen. Eine Aufnahme der Tätigkeit ist ab Erhalt der Mitteilung seitens der zuständigen Behörde zulässig. Bei einer Nachfolge wegen Todesfalls darf der neue Inhaber für einen Höchstzeitraum von zwölf Monaten die Tätigkeit des Rechtsvorgängers fortsetzen oder den Betrieb abtreten, ohne im Besitz der beruflichen Voraussetzungen gemäß Artikel 2 des Landesgesetzes Nr. 7/2000 zu sein. 3. Im Falle der Übertragung der Führung eines Einzelhandelsbetriebes muss der Eigentümer innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Beendigung der Tätigkeit die zuständige Behörde davon in Kenntnis setzen. Art. 7 Widerruf der Genehmigung und Unterbrechung der Tätigkeit 1. Die Genehmigung ist widerrufen, wenn der Rechtsinhaber: a) die Tätigkeit des mittleren Einzelhandelsbetriebes nicht binnen eines Jahres ab Zustellung der Annahme des Antrages aufnimmt, unbeschadet des Aufschubs bei nachgewiesener Notwendigkeit; b) die Tätigkeit länger als sechs Monate einstellt, unbeschadet des Aufschubs bei nachgewiesener Notwendigkeit; c) der Voraussetzungen, welche laut Artikel 2 des Landesgesetzes Nr. 7/2000 existieren müssen, nicht mehr erfüllt; d) nach zeitweiliger Einstellung der Handelstätigkeit aufgrund besonders schwerwiegender Fälle oder aufgrund von Rückfälligkeit erneut gegen die hygienischsanitären Vorschriften verstößt. 2. Bei widerrechtlicher Ausübung der Tätigkeit ordnet der Bürgermeister die unverzügliche Schließung des gesamten Handelsbetriebes an oder eines Teiles, wenn es sich um eine widerrechtliche Vergrößerung handelt. Außerdem kann er die Beschlagnahme der gesamten oder eines Teiles der Waren verfügen. Der Bürgermeister ordnet weiters die unverzügliche Schließung des gesamten Handelsbetriebes oder eines Teiles davon an, und zwar hinsichtlich jener Verkaufsfläche, 2. Il subentrante può continuare l' attività a titolo provvisorio a partire dalla data di invio della comunicazione per un periodo massimo di 60 giorni e può comunque iniziare l' attività a partire dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'autorità competente. Il subentrante per causa di morte può continuare l' attività del dante causa o cedere l' azienda senza il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 2 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, per un periodo massimo di dodici mesi. 3. Nel caso di trasferimento della gestione di un azienda di commercio al dettaglio, entro 30 giorni dalla data di cessazione della medesima, il proprietario deve darne comunicazione all autorità competente. Art. 7 Revoca dell autorizzazione e sospensione attività 1. L autorizzazione é revocata se il titolare: a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data di notifica dell'accoglimento dell'istanza, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) sospende l'attività per un periodo superiorea sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità; c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7; d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell' attività disposta per casi di particolare gravità o recidiva. 2. In caso di svolgimento abusivo dell' attività il sindaco ordina l' immediata chiusura totale o parziale, nel caso di ampliamento non autorizzato dell'esercizio di vendita e può disporre la totale o parziale confisca della merce. Il sindaco ordina altresì l'immediata chiusura totale o parziale dell'esercizio di vendita, relativamente alla superficie di vendita attivata su area con destinazione d' uso urbanistica diversa da quella di commercio al dettaglio.

250 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/2010 welche eine andere Zweckbestimmung als jene des Detailhandels aufweist Der Widerruf der Genehmigung kann auch für einen einzelnen Warenbereich verfügt werden. 4. Wer in Besitz einer nicht saisonalen Verwaltungsgenehmigung ist und die Tätigkeit unterbrechen will, muss dies der Gemeinde vor dem Beginn der Unterbrechung mitteilen. Ebenso muss die Öffentlichkeit mittels eines Anschlagzettels, der an der Eingangstür des Handelsbetriebes anzubringen ist, davon in Kenntnis gesetzt werden. Art. 8 Außerordentlicher Verkauf 1. Unter außerordentlichem Verkauf sind der Räumungs- und Ausverkauf, der Saisonschlussverkauf und der Werbeverkauf zu verstehen, bei denen der Einzelhändler tatsächlich günstige Bedingungen für den Kauf der eigenen Produkte anbietet. 2. Als Räumungs- und Ausverkauf gilt ein der Öffentlichkeit als besonders günstige Gelegenheit angekündigter Verkauf, der sich jedenfalls vom normalen Verkaufsangebot in anderen Geschäften unterscheidet, um alle oder einen Großteil der im Geschäft oder im dazugehörigen Lagerraum liegenden Waren abzusetzen. Wer einen Räumungs- oder Ausverkauf durchzuführen beabsichtigt, muss die Gemeinde darüber informieren. 3. Als Saisonschlussverkauf gilt der Verkauf von ausschließlich saisonalen oder Modeartikeln, die eine erhebliche Entwertung erleiden würden, wenn sie nicht innerhalb einer Saison oder innerhalb eines kurzen Zeitraumes verkauft würden. Saisonschlussverkäufe dürfen jährlich nur in zwei Zeitabschnitten durchgeführt werden, die je nach Warenbereich und Gebiet von der Handelskammer festgelegt werden. 3. La revoca dell autorizzazione puó essere disposta anche per singolo settore merceologico. 4. Colui che essendo in possesso di autorizzazione amministrativa non stagionale intende sospendere l attività, deve darne notizia al comune prima dell inizio della sospensione stessa. Analoga comunicazione deve essere data al pubblico a mezzo di apposito cartello da esporre sulla porta d entrata dell esercizio. Art. 8 Vendite straordinarie 1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni realmente favorevoli di acquisto dei propri prodotti. 2. Sono considerate vendite di liquidazione, quelle forme di vendita al pubblico presentate come occasione particolarmente favorevole e comunque differenziate dalle vendite normalmente praticate in altri negozi, per la vendita di tutte o di gran parte delle merci giacenti nel negozio o nel rispettivo magazzino. Chiunque intenda effettuare vendite di liquidazione deve darne comunicazione al comune. 3. Sono considerate vendite di fine stagione quelle forme di vendita durante le quali si mettono in vendita esclusivamente prodotti di carattere stagionale o di moda comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante la stagione o entro un breve periodo di tempo. Le vendite di fine stagione possono effettuarsi solamente in due periodi dell'anno, che sono determinati, per settori merceologici e per zone, dalla Camera di commercio. 4. Werbeverkäufe sind Sonderverkäufe, die nur wenige Artikel zum Gegenstand haben und sich über höchstens zwei Wochen erstrecken; die Waren müssen billiger als üblich angeboten werden mit der Absicht des Betriebes, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, eine neue Marke zu lancieren oder den Umsatz zu heben; durch das Angebot von Waren zu einem verminderten Preis sollen die Kunden zum Kauf ähnlicher Produkte angeregt werden; durch das Angebot von 4. Per vendite promozionali si intendono quelle particolari forme di vendita, di durata non superiore alle due settimane, a prezzi inferiori a quelli correnti e relative ad un numero limitato di voci merceologiche con le quali l'azienda commerciale si propone di lanciare sul mercato un nuovo prodotto o una nuova marca o di incrementare il proprio giro d' affari suscitando l'interesse della clientela attraverso la proposta di suggerimenti particolari d'acquisto, quali i

251 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/2010 Waren mit beigepackten Geschenken oder durch ähnliche Angebote soll das Interesse der Kundschaft geweckt werden. Wenn ein Handelsbetrieb beabsichtigt, Werbeverkäufe durchzuführen, so muss er dies der Gemeinde mitteilen. prodotti a prezzo scontato, per stimolare l'acquisto di altri prodotti consimili, le confezioni con omaggi e similari. L'azienda commerciale che intende fare la vendita promozionale deve darne comunicazione al comune. 252 Art. 9 Öffnungszeiten 1. Die Öffnungszeiten der Einzelhandelsgeschäfte werden von den einzelnen Unternehmern unter Berücksichtigung des sektoriellen Kollektivvertrags und der mit Gemeinderatsbeschluss erlassenen Kriterien bestimmt. 2. Der Kaufmann hat der Kundschaft die Öffnungs- und Schließzeiten seines Geschäftes durch ein Schild oder andere geeignete Mittel bekanntzugeben. Art. 10 Gültigkeit des Handelsplans 1. Gegenständlicher Handelsplan hat eine fünfjährige Gültigkeit und kann für höchstens weitere zwei Jahre verlängert werden. Die Gültigkeit des Handelsplans läuft ab dem Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt der Region. Art. 9 Orari 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto del contratto collettivo di settore e dei criteri emanati con deliberazione del Consiglio comunale. 2. L esercente é tenuto a rendere noto al pubblico l orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione. Art. 10 Validità del piano 1. Il presente piano ha durata quinquennale e può essere prorogato fino ad un massimo di due anni. La validità del piano decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

252 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Ordinanze e sentenze - Parte 2 - Anno 2010 Corte Costituzionale CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA del 10 maggio 2010, n. 173 Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), come sostituito dall art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO omissis LA CORTE COSTITUZIONALE PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), come sostituito dall art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 116 della Costituzione e 8, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Sezione specializzata agraria della Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, con l ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio Francesco AMIRANTE, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 maggio Il Cancelliere FRUSCELLA

253 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Ordinanze e sentenze - Parte 2 - Anno 2010 Corte Costituzionale CORTE COSTITUZIONALE - RICORSO del 22 aprile 2010, n. 64 Illegittimità costituzionale della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 4 dell'8 febbraio 2010 pubblicata sul BUR n. 8 del 23 febbraio 2010 recante Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni, quanto all'art. 7, comma secondo Ricorso n. 64 depositato 28 aprile 2010

254 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ tra la Provincia autonoma di Bolzano e i comuni del provinciale, composto dai sindaci e dagli assessori comunali di comuni altoatesini nonché da ex s~ndaci degli stessi. L'art. 7, comma 2, nel disciplinare l'iniziativa referendaria abrogativa da parte del Consiglio dei Comuni, prevede che "il Consiglio, con il voto favorevole di due terzi dei componenti, può richiedere il referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante materie di cui all' art. 6, comma 1 " Il contenuto della disposizione qui censurata si completa, dunque, attraverso il rinvio al precedente sesto comma della medesima legge provinciale. Tale ultima disposizione, nel disciplinare i casi in cui il Consiglio è chiamato a rendere parere obbligatorio menziona -tra l'altro - le materie che riguardano i tributi locali o la finanza locale nonché i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale. l) La disposizione qui censurata si pone, innanzi tutto, in contrasto con lo Statuto speciale del Trentino Alto Adige tenuto conto che le materie tributarie e di bilancio non rientrano in alcuna delle competenze nonnative spettanti alla Provincia autonoma elencate negli artt. 8 e ss. dello Statuto speciale di che, in ogni caso, per espressa previsione statutaria devono svolgersi in armonia con la Costituzione ( ex art. 4 e 5 DPR n. 670 del 1972). E' pur vero che, con particolare riferimento all'istituto del referendum, l'art. 47 dello Statuto speciale, demanda alla legge provinciale la possibilità di detenninare, tra l'altro, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo ma precisando, pur sempre, che quanto sopra potrà avvenire "in armonia con la 2

255 Costituzione oltre che con i principi del! 'ordinamento giuridico" e, dunque, implicitamente richiamando i limiti di cui all'invocato art. 75, comma 2 della Cost., richiamato in epigrafe. 2) Tale disposizione costituzionale, m armoma con la quale, come già osservato, dovrebbe svolgersi la potestà normativa regionale, sancisce espressamente il divieto di referendum popolare abrogativo "per le leggi tributarie e di bilancio". Di qui il rilievo di illegittimità costituzionale dell' art. 7, comma secondo, della legge della provincia autonoma di Bolzano in combinato disposto con l'art. 6 della medesima legge provinciale che consente al Consiglio provinciale di indire referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale anche nelle predette materie, sebbene espressamente escluse dalla menzionata disposizione costituzionale. Codesta Ecc.ma Corte, oltre a sottolineare come la normativa oggetto del quesito referendario non possa riguardare le leggi di bilancio e tributarie, non ha mancato di evidenziare, altresì, che "l'interpretazione letterale dell'articolo 75, secondo comma, Cost., deve essere integrata con criterio logico sistematico, per cui vanno sottratte a referendum quelle disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75 Costo da far risultare sottintesa la preclusione". ( Corte Costo sent n. 16/78 e sent. n. 51/2000). Di qui la contrarietà alla norma costituzionale in epigrafe non solo del richiamo alle leggi tributarie e di bilancio operato dalla prima parte dell' art. 6 ma anche dei disegni di legge finanziaria degli enti locali di cui alla seconda parte della medesima disposizione di legge. 1?~~t\ON4!?\. Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/2010!"? 4,\ l 256ff r..' -r:j. \..." y '(&-0., "'",; CI "}:~ ""~."... 3

256 ".",...,.._e.~,, ~ "\\}II(JlV";"\ Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/2010,,\, "'f/ ' oc.;,~ <<<,\ ì u 257<1:1'... ii:,~. ~J \,ITo. "'[!?j'l "~..:~~ 3) L'art. 7 seconda parte I della legge provinciale n. 4 del 20 l O si copclude statuendo che "Si lapplica, in quanto compatibile, il Capo II della legge provinciale 18 novembre 2005, n. Il, e successive modifiche. I Il capo II della legge prqvinciale n richiamata dall'art. 7 disciplina il referendum abrogativo regolandone ogni aspetto: dai presupposti (art. 5) alla modalità di presentazione della richiesta ( art. 6) al procedimento di indizio ne Ieee. E' possibile rilevare che, nel disciplinare i presupposti della I presentazione del referendum, il secondo comma dell' art. 5 della menzionata legge provinciale n. 5 del 2005 sancisce tra l'altro, che" Il referendum abrogativo non può essere richiesto per le leggi tributarie e di bilancio". Il mero riferimento a~l'applicazione, "in quanto compatibile," dell'intero titolo secondo contenuta nell'art. 7, tuttavia, non consente di ricostruire il significato dell~ disposizione qui censurata nel senso che essa escluda la possibilità 4i indire il referendum anche su materie tributarie e di bilancio. I Al contrario, l'insanabilb contraddizione tra le due normative emanate dalla provincia autonoma di Bolzano quanto alle materie oggetto di referendum, fa sì che il presupposto di compatibilità indicato dall'art. 7 ultima parte della l~gge in epigrafe, impedisca di richiamare l'espressa esclusione delle mjterie tributarie e di bilancio operata secondo comma dell'art. 5 riportato. dal della legge provinciale n. 57/2005 sopra Resta, pertanto, confermatt la censura di illegittimità costituzionale nei termini suesposti. 4

257 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 25/05/2010 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 25/05/ Tutto ciò premesso I ****** SI conciude affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, codma secondo, della legge della provincia I,.. autonoma di Bolzano n.4 dell ~ 8 febdl~io 20 l O pubblicata sul BUR n. 8 del 23 febbraio 20 l O recante t'istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni" per i motivi sopra illustrati. Unitamente all'originale notificato del ricorso si depositerà la delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010 con allegata relazione del Ministro proponente. Roma, Avvocato dello Stato I Copia conforme all'originale per la pubblicazione del I Bollettino Ufficiale f. -PR.tOV, N,-fT, BOL2 AN 'Ù della Regione... Roma. - 6 MAG. 201ft' :~ 5

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