PROVINCIA DI VICENZA SETTORE AMBIENTE
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1 PROVINCIA DI VICENZA SETTORE AMBIENTE Domicilio fisc.: C.trà Gazzolle n VICENZA Partita IVA: Cod. Fisc.: Uffici: C.trà San Marco n VICENZA Tel. 0444/ Fax 0444/ Autorizzazione Integrata Ambientale n. 14 del 01/09/2011 ALLEGATO N.2 Rev. 00 Il presente allegato costituente parte integrante e sostanziale dell Autorizzazione Integrata Ambientale indicata in titolo, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell esercizio dell attività svolta dalla ditta S.E.A. s.r.l. Servizi Ecologici Ambientali in Via E. Segrè, 14 in comune di Malo - impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). Operazioni [R5] [R12][R13] - con riferimento alle diverse matrici ambientali RIFIUTI 1.Nell impianto potranno essere conferiti i seguenti rifiuti linea Codice CER descrizione definizione * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci * e * 1 Lavorazione monitor (TV e video computer) * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci * e * contenenti componenti pericolosi * vetro o coni di vetro proveniente da altri centri di trattamento e da sottoporre a trattamento di lavaggio e burattatura Vetro 2 Smontaggio apparecchia ture non pericolose e pericolose * apparecchiature elettriche ed elettroniche o parti fuori uso da autoveicoli apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voce da a , e Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci * a * Autorizzazione Integrata Ambientale S.E.A. s.r.l. Servizi Ecologici Ambientali
2 160215* parti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso Componenti pericolose rimossi da apparecchiature fuori uso parti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voci *, * e * 3 Stoccaggio apparecchia ture con CFC * * condizionatori, gruppi frigo, frigoriferi condizionatori, gruppi frigo, frigoriferi Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi HCFC, HFC Apparecchiature fuori uso con CFC 2. Nella gestione dell'impianto non potranno essere superati i seguenti quantitativi : - Quantità di rifiuti in ingresso : 100 ton/gg - Quantità di di rifiuti in trattamento : 70 ton/gg ton/anno - Quantità di rifiuti sottoposti alla sola attività di messa in riserva operazione R13 di rifiuti pericolisi - 15 ton, con una relativa gestione in stoccaggio di 300 ton/anno; - quantità di rifiuti in attesa di trattamento : 163,5 tonn di pericolosi e 12,5 tonn di non pericolosi; 3. In impianto non potranno essere stoccati rifiuti per quanto determinato al precedente punto 2 e per somma di quelli destinati al recupero e/o smaltimento in quantità superiore a 491,1 tonn ; considerando anche le MPS la situazione degli stoccaggi risulta la seguente STOCCAGGIO ton Rifiuti pericolosi in entrata 178,5 Rifiuti non pericolosi in entrata 12,5 Rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento 13,4 Rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento 27,5 Rifiuti pericolosi destinati al recupero* 0,5 Rifiuti non pericolosi destinati al recupero* 138,7 Rifiuti pericolosi destinati al recupero interno 48 Rifiuti non pericolosi destinati al recupero interno 72 totale RIFIUTI 491,1 MPS Da vetro al bario 86,4 Da vetro al piombo 240 totale totale 817,5 * la destinazione finale al recupero rappresenta la situazione comunemente seguita. Non si escludono destinazioni di smaltimento ancorche' occasionali.
3 4.I rifiuti in ingresso all impianto potranno provenire: a)direttamente dai produttori: in tale ipotesi i rifiuti potranno essere sottoposti alle operazioni di sola messa in riserva (R13), alle operazioni di messa in riserva con selezione, cernita e/o riduzione volumetrica (R12) o all effettivo recupero (R5); b)da altri centri autorizzati alla gestione rifiuti, presso i quali sia stata effettuata esclusivamente la messa in riserva senza ulteriori operazioni di cernita o riduzione volumetrica:in tale ipotesi i rifiuti potranno essere sottoposti alla messa in riserva con selezione, cernita e/o riduzione volumetrica (R12)o all effettivo recupero (R5); c)da altri centri autorizzati alla gestione rifiuti, presso i quali sia stata effettuata l operazione di messa in riserva con selezione, cernita e/o riduzione volumetrica: i rifiuti dovranno essere sottoposti a messa in riserva (R13) con effettivo recupero (R5) presso l impianto in oggetto; 5.per le operazioni di sola messa in riserva [R13] preliminare ad operazioni di recupero, senza alcuna operazione di miscelazione: i rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e dovranno essere destinati ad impianti che effettuino il loro effettivo recupero con produzione di Materie Prime Seconde; 6.per la messa in riserva preliminare ad operazioni di recupero, con eventuale operazione di selezione e cernita e/o riduzione volumetrica: l attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo dell elenco C.E.R. per la tipologia in questione. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad effettivo recupero; 7. il vetro derivante dal trattamento potra' essere qualificarsi come Materia Prima Secondaria nel rispetto delle seguenti condizioni: a) - vetro per impieghi industriali individuati in Industria ceramica Industria del laterizio Produzione di fibra di vetro: Produzione di schiuma di vetro Industria ceramica per produzione di sanitari assenza di materiali estranei quali carta, plastica, metalli; PbO2 <0.25 % w/w. Test di cessione in acqua di cui alla norma UNI EN 10802/04, con i seguenti limiti Cd mg/l Zn 3,0 mg/l Misura del colore L 50 con riferimento -test colorimetrico ai sensi della norma UNI EN 8941/87 b) vetro utilizzabile come inerte per l edilizia assenza di materiali estranei quali carta, plastica, metalli; PbO2 <0.25 % w/w. Test di cessione in acqua di cui alla norma UNI EN 10802/04, limiti di cui all'allegato 3 al DM per i parametri previsti ad esclusione di Cd e Zn per cui valgono i seguenti limiti : Cd mg/l Zn 3,0 mg/l Misura del colore L 50 con riferimento -test colorimetrico ai sensi della norma UNI EN 8941/87
4 c) vetro per la produzione di tubi catodici composizione nei limiti della tabella riportata in premessa del parere allegato Test di cessione in acqua di cui alla norma UNI EN 10802/04, con i seguenti limiti Cd mg/l Zn 3,0 mg/l Misura del colore L 50 con riferimento -test colorimetrico ai sensi della norma UNI EN 8941/87; 7. la ditta dovra' comunicare preventivamente ogni diversa destinazione rispetto a quella comunicata per il vetro di cui al punto c ; dovra' inoltre comunicare, sempre preventivamente, le destinazioni del vetro di cui ai punti a) e b) allegando i contratti e relative condizioni contrattuali ad esclusione di quelli attinenti aspetti economici, con particolare riferimento alle specifiche tecniche richieste in termini di composizione. Resta comunque esclusa la possibilità di destinazioni connesse all'uso alimentare per il vetro ad uso industriale e come inerte ne è precluso l'utilizzo per ripristini ambientali; 8. il vetro trattato che non dovesse trovare destinazione come MPS, sia per caratteristiche qualitative non rispondenti a quanto individuato, sia per particolari condizioni di mercato dovra' essere gestito come rifiuto e avviato ad operazioni di recupero e/o smaltimento caratterizzato qualitativamente ai fini della classificazione pericoloso-non pericoloso da codificarsi con i codici o *- e ai fini di rispondere alle esigenze del destinatario, sulla base della propria autorizzazione; 9. per i rifiuti e le MPS prodotte la ditta dovrà comunque procedere ad un allontanamento dall'azienda con frequenza massima annuale; 10. la ditta è obbligata alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti di cui all art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ad effettuare la comunicazione annuale al catasto rifiuti (MUD) di cui all art. 189 dello stesso decreto, procedendo quindi con i diversi adempimenti previsti dal SISTRI ; 11. dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione; 12. Nell'impianto la ditta deve: a) contrassegnare ogni area/struttura di stoccaggio con idonea cartellonistica per identificare il relativi rifiuti in deposito; b) movimentare le apparecchiature all'interno dell'impianto in modo tale da evitare danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente con particolare riferimento ai circuiti frigoriferi e ai tubi catodici; c) evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per l'integrità delle stesse; c) effettuare il controllo radiometrico per ogni carico di rifiuti in ingresso ; EMISSIONI IN ATMOSFERA La ditta dovrà rispettare i seguenti limiti e prescrizioni
5 Camino Portata (Nmc/h) 1 (Nm c/h) Parametro * Polveri totali * Polveri totali Limiti 2,5 mg / Nm 3 il riferimento sarà 4500 e a seguito della modifica impiantistica. Qualora in sede di realizzazione dell'impianto per esigenze di salubrità degli ambienti di lavoro dovessero realizzarsi condizioni diverse di aspirazione e di conseguenza di portata ne dovrà essere data notizia con la prevista comunicazione di avvio, con apposita giustificazione e il dato costituirà il nuovo riferimento 13. La ditta deve comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all ARPAV la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio della nuova struttura relativa alla burattatura, fornendone il dettaglio esecutivo. Il termine per la messa a regime coincide con la messa in esercizio. 14. La ditta deve effettuare un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, trasmettendo alla Provincia i referti analitici entro i successivi 45 giorni. 15. la ditta deve effettuare il controllo analitico di cui sopra, così come ogni altro controllo successivo comunicando a questa Amministrazione e al Dipartimento provinciale di Vicenza di Arpav., con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui intende effettuare i prelievi; 16. la ditta deve altresi' procedere alla comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all ARPAV della data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio della seconda tagliavetro ; 17. sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 18. Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema di seguito riportato. 19. Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di 1 Ammesso con un range di variabilità di ±20%. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell art.270 comma 13.
6 contraddittorio. L azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprime in merito. 20. Per la sezione di campionamento dovrà essere rispettato quanto previsto al punto 3.5 dell allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06 e smi; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita in alternativa, la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato di dimensioni unificate, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato nello schema allegato. 21. La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento, secondo un apposito piano da presentarsi nel termine di 30 giorni dal presente provvedimento e che in assenza di diverse indicazioni sarà obbligatorio seguire. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. 22. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell Arpav entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
7 SCARICHI IDRICI 23. La ditta dovrà rispettare i seguenti limiti e prescrizioni. Lo scarico delle acque di prima pioggia trattate dovrà rispettare i limiti di cui alla tabella di seguito riportata;
8 24. le acque di seconda pioggia dovranno rispettare i limiti di cui alla Tabella 1 dell Allegato B colonna acque superficiali delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009) 25. alla conclusione degli interventi relativi al piazzale e nel termine dei successivi 6 mesi la ditta deve procedere ad un controllo analitico per la verifica del rispetto dei limiti. Il relativo campionamento, cosi' come ogni campionamento successivo dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e le stesse dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento da allegare al rapporto di prova; 26. il controllo degli scarichi finali dovrà avere frequenza annuale; l'analisi deve intervenire dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo e la distanza di un anno da un'analisi all'altra è da intendersi come indicativa; 27. i pozzetti fiscali posti a valle del sistema di depurazione devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l attrezzatura automatica (autocampionatore), devono essere sempre accessibili da parte delle autorità competenti al controllo, idonei per i prelievi e le misure di portata dei reflui oggetto del presente provvedimento e indipendenti da altri eventuali apporti di acque reflue; 28. le analisi e il prelievo dei campioni, realizzati al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti, dovranno essere effettuati da personale qualificato, che redigerà anche un apposito verbale di prelievo. Quest ultimo dovrà essere allegato al rapporto di prova che dovrà indicare, oltre agli esiti delle analisi condotte sui campioni prelevati anche il metodo di campionamento e le metodiche analitiche adottate. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo; 29. la ditta deve effettuare i controlli di cui ai precedenti punti comunicando tempestivamente al Dipartimento provinciale dell ARPAV e al gestore della fognatura la data/il momento in cui intende effettuare i prelievi ; 30. la ditta dovrà registrare, su apposito quaderno messo a disposizione dell autorità di controllo, le operazioni di manutenzione programmate e straordinarie effettuate sul sistema di depurazione; 31. la ditta dovrà provvedere all attenta e costante conduzione del sistema di depurazione e segnalare tempestivamente alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell ARPAV e ad Alto Vicentino Servizi spa eventuali inconvenienti che si dovessero verificare; 32. i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; la ditta ha inoltre l'obbligo, come da condizioni delineate dall'ente gestore della fognatura, 33. di installare un misuratore di portata ad induzione elettromagnetica in configurazione separata: sezione idraulica nell'idoneo pozzetto di protezione IP68 ad evitare possibili
9 problemi di sommergenza e sezione elettronica in esecuzione da parete. La precisione di misura deve essere di almeno lo 0,5% del valore di fondo scala; 34. lo scarico in fognatura non potra' superare 5mc/ora quando l'evento meteorico è terminato da almeno 5 ore ; stante le previsioni di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti L'impianto deve essere dotato di: - adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne; adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento 35. la ditta dovra' comunque mettere in atto l'intervento per la gestione delle acque meteoriche nel termine del ; 36. l avvio dell'impianto è subordinato alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dell opera rilasciato dal direttore dei lavori, cosi' come previsto all'art. 50 della LR 33/85 e smi. RUMORE Per la posizione dei misuratori di portata e pozzetto di ispezione, nonche' per gli allacciamenti alla fognatura la ditta deve rapportarsi direttamente con il gestore della fognatura. 37. al fine di verificare l effettiva attendibilità della previsione dei livelli acustici di progetto dovranno essere effettuate misure periodiche post-operam; in tale contesto entro due mesi dall inizio attività nella fase a regime come da progetto modificato con carico e scarico all'esterno e in ogni caso dopo la fase di burattatura modificata dovrà essere verificato (mediante rilievi strumentali secondo le prescrizioni tecniche DM 16 marzo 1998) il rispetto dei valori indicati nel documento di previsione di impatto acustico. In caso di superamento di tali valori dovranno essere realizzate opportune mitigazioni acustiche. Il monitoraggio dovrà essere effettuato durante lo svolgimento delle attività rumorose e dello stesso dovranno essere preventivamente (almeno 10 giorni prima) informata l amministrazione comunale ed ARPAV, che potranno presenziare allo stesso 38. le successive verifiche andranno effettuate con cadenza triennale e nel rispetto delle medesime condizioni di cui al precedente punto.
10 ASPETTI GENERALI E/O A INTERESSE TRASVERSALE 39. nell'ambito degli orari di operatività dell'impianto previsti nella nuova organizzazione si confermano gli orari per il carico e scarico dei mezzi all'esterno dei capannoni che devono rimanere nelle fascie orarie e ; 40. la ditta dovra' dotare l'impianto delle sostanze assorbenti e neutralizzanti in conformità al decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n è fatto obbligo alla ditta di verificare se con utilizzo del nuovo capannone risulta soggetta al rilascio del Certificato di prevenzione Incendi ; in ipotesi positiva, dovra' attuare la procedura prevista dalle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in particolare dal DPR 12/01/98 n.37 per l'acquisizione dello stesso; l'utilizzo del nuovo capannone rimane condizionato ad espressa comunicazione preventiva, da inviarsi a questa Amministrazione, al Comune e ad Arpav, con allegata apposita documentazione che attesti la non necessità del certificato di prevenzione incendi ovvero copia dello stesso; alla stessa comunicazione dovra' inoltre essere allegata documentazione comprovante la disponibilità dello stesso e il documento di agibilità; ogni modifica nei quantitativi di rifiuti autorizzati è da intendersi comunque legittimata al momento in cui sarà operativo il nuovo capannone; 42. alla comunicazione di cui sopra dovranno essere allegate le garanzie finanziarie prestate secondo le disposizioni di cui agli artt. 25, 26 e 27 della L.R, n. 3/00 nonché della d.g.r.v. n. 2528/99; per il calcolo delle garanzie finanziarie si dovrà far riferimento ai nuovi quantitativi massimi di rifiuti stoccabili, compreso cio' che viene qualificato come MPS ; 43. l'impianto nella nuova organizzazione,deve essere oggetto di collaudo ai sensi della L.R.3/2000 e smi nel termine di 180 giorni dalla comunicazione di cui al punto 38; nella relativa certificazione dovra' essere considerato anche il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche nel frattempo realizzato. Al certificato di collaudo dovra' in ogni caso essere allegato il documento corretto che relaziona sulle tipologie di rifiuti/mps e loro quantità massime stoccabili collegandole al settore di destinazione individuato in planimetria datata , fermo restando che nell'organizzazione dell'impianto i rifiuti e le MPS dovranno essere stoccate come da documentazione agli atti con prot.n.4796 del In tale documentazione ogni riferimento al codice in entrata deve intendersi * e per le polveri da buratto senza distinzione *;
11 SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO (*importante considerare indicazioni sotto riportate) Ditta: Attività produttiva svolta: Camino n. Relativo all'impianto di Campione 1 prelevato il da Durata del prelievo dalle ore alle ore Campione 2 prelevato il da Durata del prelievo dalle ore alle ore Campione 3 prelevato il da Durata del prelievo dalle ore alle ore Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durate il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni Strumentazione usata per il prelievo Metodiche utilizzate per il campionamento Metodiche utilizzate per l analisi Risultati analitici Portata delle emissioni Tenore di ossigeno* *(da riportare solo per processi di combustione) Temperatura fumi Umidià Inquinante 1 Valore di concentrazione medio Flusso di massa Inquinante 2 Valore di concentrazione medio Flusso di massa Inquinante 3 Valore di concentrazione medio Flusso di massa NOTE Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni: 1) che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione. difforme; 2) la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, dl eventuali impianti di abbattimento; 3) la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla loro rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato; 4) stima dell' errore standard nell analisi; 5) motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell analisi. (*) Nelle more dei decreti attutivi richiamati al punto 17 dell art. 271 del D.lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue: a) il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni; b) il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite; c) il tempo di campionamento di norma deve essere di un ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un ora di funzionamento dell impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati
12 SCHEMA CARATTERISTICHE PUNTI DI PRELIEVO
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PROVINCIA DI VICENZA AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO SETTORE AMBIENTE Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243 Domicilio fiscale: Palazzo Godi Nievo, Contrà Gazzolle 1 36100 VICENZA Uffici:
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PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n. 1 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243 DETERMINAZIONE N 199 DEL 09/03/2018 Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA OGGETTO: DITTA: SABBIE INDUSTRIALI S.R.L. - SEDE LEGALE
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C O M U N E DI A L T I S S I M O (Provincia di Vicenza) C.F e Partita IVA 00519170245 Tel.0444/1464281 - Fax. 0444/687262 - E.mail: utc@comune.altissimo.vi.it Prot. N. 1469 Lì, 16.03.2017 OGGETTO: Rilascio
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e smi - parte V. Adesione all'autorizzazione di carattere generale n. 3 del 28/06/ prot n.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e smi - parte V. Adesione all'autorizzazione di carattere generale n. 3 del 28/06/2018 - prot n. 45919 Prot.Arrivo N. Del Registro N. Al SUAP del Comune di con richiesta di
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