Rischio professionale, sì al Dd 1 Geffi

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1 Rischio professionale, sì al Dd 1 Geffi Sanità: ha radici pisane la svolta sul rapporto tra medico e paziente pisa «L stato raggiunto un traguardo epocale per tutto il sistema sanitario. Questo provvedimento permetterà finalmente di dare il giusto equilibrio nel rapporto medico -paziente dopo oltre 15 annidi attesa». Così Federico Gelli, responsabile sanità Pd e relatore della legge sul rischio professionale commenta l 'approvazione del testo alla Carnera con 307 sì, 84 no e 12 astenuti. «Sono molto soddisfatto del testo approvato e orgoglioso del risultato raggiunto che corona - dice il deputato pisano - sette mesi di lavoro fondamentali per dare una risposta ad un tema molto complesso che da anni attendeva un'adeguata normativa. Il provvedimento, finalmente in linea con quanto già avviene in altri Paesi europei, ci permette di aumentare garanzie e tutele per gli operatori delle professioni sanitarie e nello stesso tempo assicurare ai pazienti la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti». «Questa legge - continua Gelli - risponderà a due problematiche come la mole del con- Federico Gelli tenzioso medico -legale, che ha causato un aumento sostanziale del costo delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie, e il fenomeno della medicina difensiva che ha prodotto un uso inappropriato delle risorse destinate alla sanità pubblica. Le linee guida saranno inserite nel sistema nazionale linee guida e pubblicate sul sito dell'istituto Superiore di Sanità che ricopri - rà così un ruolo centrale. La responsabilità extracontrattuale - conclude Gelli - ci sarà anche per i medici di famiglia e viene escluso l'intervento della Corte dei Conti nell'azione di rivalsa. La norma infine si estende anche alla strutture socio-sanitarie. Ora il testo passerà al Senato, ma siamo ottimisti». RIPRODNZIONE RISERVATA

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6 Primo ok a pdl responsabilità medici, non ha colpa se rispetta linee gui... di 3 28/01/ :14 Agenzia ANSA Cerca sul sito di Salute e Benessere Ricerca Sanità Medicina Associazioni Alimentazione Estetica Stili di vita Terme e Spa Si può vincere 28 gennaio, 12:36 salta direttamente al contenuto dell'articolo salta al contenuto correlato Indietro Stampa Invia Scrivi alla redazione Suggerisci () 1 di 1 precedente successiva

7 Primo ok a pdl responsabilità medici, non ha colpa se rispetta linee gui... di 3 28/01/ :14 Primo ok a pdl responsabilità medici, risponde per colpa grave precedente successiva Correlati Le nuove norme su responsabilità medici Il medico o l'operatore sanitario la cui imperizia determini la morte o la lesione personale dell'assistito risponderà solo per colpa grave, a meno che, salvo le rilevanti specificità del caso concreto, non abbia rispettato le buone pratiche cliniche assistenziali e le raccomandazioni previste da linee guida. E' la principale innovazione della proposta di legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario che è stata approvata dall'aula della Camera con 307 sì, 84 no e 12 astenuti e passa al Senato. Contro hanno votato M5S e Sel. Il testo disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Una ''svolta storica nella lotta alla medicina difensiva'', commenta il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, alla notizia dell'approvazione. "E' un risultato storico, una svolta nella lotta alla medicina difensiva perché - sottolinea Lorenzin in una nota - assicura l'equilibrio tra la tutele dei medici, che hanno bisogno di svolgere il loro delicato compito in serenità, e il diritto dei cittadini dinanzi ai casi di malasanità. Il testo approvato dai parlamentari, che si è giovato del prezioso contributo della Commissione ministeriale, da me fortemente voluta e presieduta dal Professor Alpa, cambia la responsabilità del medico sia da un punto di vista penale, poiché il medico non sarà più responsabile neppure per colpa grave se rispetta le linee guida, che civile, prevedendosi la natura extracontrattuale della responsabilità dei medici non liberi professionisti con conseguente inversione dell'onere della prova e dimezzamento del termine di prescrizione; viene, inoltre, introdotta l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione; il tentativo obbligatorio di conciliazione pone un freno al proliferare dei contenziosi giudiziari; viene limitata, da un punto di vista della quantificazione, l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico; viene creato un fondo di garanzia per le vittime di malasanità''. ''Abbiamo dunque mantenuto l'impegno assunto nei confronti dei medici, grazie a un provvedimento equilibrato che consentirà loro - conclude - di lavorare con maggiore serenità senza, tuttavia, pregiudicare i pazienti, che vedono comunque tutelati in modo chiaro e diretto i loro diritti". RIPRODUZIONE RISERVATA Copyright ANSA Indietro

8 Nurse24.it nurse24.it Risk Management, la Camera approva By Redazione gennaio 28, 2016 ROMA. Coordinatori del risk management non saranno più solo dai medici specializzati in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti o con comprovata esperienza almeno triennale nel settore, come prescrive la legge di stabilità 2016 che ha accolto lo stralcio di un articolo del Ddl anticipandone l entrata in vigore, ma potrà essere svolto anche dai medici legali e da altro personale dipendente delle strutture sanitarie con adeguata formazione ed esperienza almeno triennale. A prevederlo è il disegno di legge sulla responsabilità professionale ( Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e per la riduzione del relativo contenzioso, AC 259) approvato dall Aula della Camera nella serata di ieri e che ora passa all esame del Senato. Per gli infermieri, quindi, il Ddl apre le porte anche alla possibilità di assumere nuove responsabilità nella gestione del rischio, perché, come ripetuto da numerosi deputati durante l esame in aula, quello sul paziente è un atto sanitario, senza esclusività e le responsabilità vanno a chi in un determinato momento e per un detrminato processo assistenziale assiste il paziente. La modifica, introdotta in Aula a Montecitorio prima del voto finale sul provvedimento anche grazie al precedente intervento sul relatore (Federico Gelli, Pd) della senatrice Annalisa Silvestro, non è la sola rispetto al testo uscito dalle commissioni. Tra le altre, l ambito di intervento della responsabilità professionale viene estesa anche alle strutture socio sanitarie, viene esclusa la possibilità di effettuare segnalazioni anonime al garante per il diritto alla salute, è rimandata a un decreto del ministero dello Sviluppo economico l individuazione dei requisiti minimi e delle caratteristiche di garanzie per le polizze assicurative delle strutture sanitarie, che dovranno essere individuati anche per le forme di autoassicurazione e per le altre misure di assunzione diretta del rischio. Sulle azioni di rivalsa, un emendamento del relatore Gelli ha previsto che quelle nei confronti dell esercente la professione sanitaria possano avvenire solo per dolo e colpa grave ed è confermato il tetto massimo di 3 annualità lorde per agevolare la stipula di assicurazioni a prezzi calmierati. Infine, è escluso dall iter il possibile intervento della Corte dei Conti. Un altra modifica prevede che i verbali e gli atti legati all attività di gestione del rischio clinico non possano essere acquisiti o utilizzati nell ambito dei procedimenti giudiziali e sempre in materia di responsabilità, quella di tipo extracontrattuale, con il ribaltamento dell onere della prova e prescrizione dimezzata a 5 anni, è stata estesa anche ai medici di medicina generale. Infine il ruolo delle linee guida: varranno come raccomandazione e dovranno essere indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati da un decreto del ministro della Salute e iscritti in un apposito elenco

9 richiesta. Prima di essere pubblicate dovranno avere la la bollinatura dell Istituto superiore di Sanità, che le inserirà nel Sistema nazionale per le linee guida (Snlg). Il Ddl conferma l obbligo di assicurazione per tutti aziende Ssn, strutture ed enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Ssn che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi e per gli operatori sanitari ma nella versioe finale approvata alla Camera si estende la copertura anche per i professionisti che vanno in quiescenza, di cui le polizze dovranno tenere conto nella formulazione delle polizze. «In caso di cessazione definitiva dell attività professionale per qualsiasi causa è scritto deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni sucecssivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. L ultrattività è estesa anche agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta». In ogni caso, a tutela del paziente, «la garanzia assicurativa è estesa anche agli eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza e denunziati dall assicurato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo». Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario IL DOSSIER DELLA CAMERA SUL DDL RESPONSABILITA

10 Sanità, da Camera ok a ddl medicina difensiva. Lorenzin: Risultato sto... Sanità, da Camera ok a ddl medicina difensiva. Lorenzin: Risultato storico Cambiano le norme: il medico non sarà più responsabile neppure per colpa grave se rispetta le linee guida. Il testo passa al Senato Roma, 11:03-5 ore fa (AGV NEWS) Cambia la responsabilità del medico che non sarà più responsabile in caso di danno provocato al paziente neppure per colpa grave, a meno che non abbia rispettato le pratiche cliniche assistenziali e le raccomandazioni previste da linee guida. È la principale novità introdotta dalla proposta di legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario che è stata approvata in prima lettura dall'aula della Camera con 307 sì, 84 no e 12 astenuti e passa al Senato. Contro hanno votato M5S e Sel. Il provvedimento introduce inoltre un'inversione dell'onere della prova che, in caso di eventi avversi, spetterà al paziente e non più ai camici bianchi. Il testo prevede l estensione dell obbligo assicurativo relativo al primo grave rischio e alla colpa grave a ogni struttura che esercita attività chirurgica, per danno causato ai pazienti da parte del chirurgo o per fatto autonomo della struttura; l identificazione di soglie di punibilità per la rilevanza penale attraverso una più 1 di 2 28/01/ :16

11 2 di 2 28/01/ :16 Sanità, da Camera ok a ddl medicina difensiva. Lorenzin: Risultato sto... precisa definizione a livello normativo del concetto di colpa grave' in ambito sanitario; l introduzione obbligatoria di un sistema di valutazione del rischio clinico, composto da un osservatorio nazionale, da agenzie regionali e da unità di gestione istituite nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere; la previsione di forme di copertura assicurativa da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per il personale sanitario in caso di eventuale rivalsa da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti per il danno d immagine; l introduzione di forme di conciliazione obbligatoria e previsione della possibilità di avviare un azione diretta per il risarcimento dei danni nei confronti dell assicuratore. È un risultato storico - commenta il ministro della Salute Beatrice Lorenzin - una svolta nella lotta alla medicina difensiva perché assicura l'equilibrio tra la tutele dei medici, che hanno bisogno di svolgere il loro delicato compito in serenità, e il diritto dei cittadini dinanzi ai casi di malasanità. Il testo approvato dai parlamentari, che si è giovato del prezioso contributo della Commissione ministeriale, da me fortemente voluta e presieduta dal Prof. Alpa, cambia la responsabilità del medico sia da un punto di vista penale, poiché il medico non sarà più responsabile neppure per colpa grave se rispetta le linee guida, che civile, prevedendosi la natura extracontrattuale della responsabilità dei medici non liberi professionisti con conseguente inversione dell'onere della prova e dimezzamento del termine di prescrizione; viene, inoltre, introdotta l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione; il tentativo obbligatorio di conciliazione pone un freno al proliferare dei contenziosi giudiziari; viene limitata, da un punto di vista della quantificazione, l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico; viene creato un fondo di garanzia per le vittime di malasanità. Abbiamo dunque mantenuto l'impegno assunto nei confronti dei medici, grazie a un provvedimento equilibrato che consentirà loro di lavorare con maggiore serenità senza, tuttavia, pregiudicare i pazienti, che vedono comunque tutelati in modo chiaro e diretto i loro diritti".

12 DIRE.it 1 di 3 28/01/ :15 28 GENNAIO 2016

13 Responsabilità professionale. Via libera dalla Camera al ddl Gelli. Line di 2 28/01/ :11 Giovedì 28 GENNNAIO 2016 Responsabilità professionale. Via libera dalla Camera al ddl Gelli. Linee guida all Iss, audit precluso alla magistratura e responsabilità extracontrattuale anche per i convenzionati. Ecco il testo approvato E ancora, viene escluso l'intervento della Corte dei Conti nell'azione di rivalsa. Il coordinamento del risk managment potrà essere svolto anche dai medici legali e da altro personale dipendente delle strutture sanitarie con adeguata formazione ed esperienza almeno triennale. Viene meno la possibilità di effettuare segnalazioni anonime al garante per il diritto alla salute. Gelli: "Grande soddisfazione per l'approvazione di un testo ulteriormente migliorato dagli emendamenti approvati". IL TESTO APPROVATO L'Aula della Camera ha approvato nella serata del 27 gennaio, gli emendamenti e gli articoli del ddl Gelli in materia di responsabilità professionale. Questa mattina, poi, è arrivato il via libera al testo finale del provvedimento con 307 voti favorevoli e 84 contrari. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Grande soddisfazione per l'approvazione è stata espressa dal relatore del testo per la maggioranza, e responsabile sanità del Pd, Federico Gelli: "Sono molto soddisfatto del testo approvato e del lavoro svolto dall'aula. Con gli emendamenti approvati siamo riusciti a migliorare un testo già molto buono nel suo impianto". Un risultato raggiunto che corona sette mesi di lavoro fondamentali per dare una risposta su un tema molto complesso - ha aggiunto Gelli - che da anni attendeva un adeguata normativa. Il provvedimento, finalmente in linea con quanto già avviene in altri Paesi europei, ci permette di aumentare garanzie e tutele per gli operatori delle professioni sanitarie e nello stesso tempo assicurare ai pazienti la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti. Non si tratta assolutamente di un provvedimento sbilanciato a favore dei professionisti - ha detto ancora l'esponente Dem - ma tende a ricostituire un nuovo equilibrio nel rapporto tra medico e paziente. Questa legge risponde a due problematiche come la mole del contenzioso medico legale, che ha causato un aumento sostanziale del costo delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie, e il fenomeno della medicina difensiva che ha prodotto un uso inappropriato delle risorse destinate alla sanità pubblica. Le linee guida - ha spiegato Gelli - saranno inserite nel sistema nazionale linee guida e pubblicate sul sito dell'istituto Superiore di Sanità che ricoprirà così un ruolo centrale. Grazie a nuovi emendamenti approvati, i verbali e gli atti conseguenti l attività di gestione del rischio clinico non potranno essere acquisiti o utilizzati nell ambito dei procedimenti giudiziali. La responsabilità extracontrattuale ci sarà anche per i medici di famiglia e viene escluso l'intervento della Corte dei Conti nell'azione di rivalsa. La norma infine si estende anche alla strutture socio-sanitarie. Ora il testo passerà al Senato - conclude Gelli - e siamo assolutamente ottimisti che non sarà stravolto l impianto delle norme approvate così da poter diventare finalmente legge in tempi rapidi.

14 Responsabilità professionale. Via libera dalla Camera al ddl Gelli. Line di 2 28/01/ :11 Ma vediamo le principali modifiche apportate dalla Camera. Linee guida. Le linee guida assumono il giusto ed equilibrato ruolo di raccomandazione per gli esercenti la professione sanitaria. Queste dovranno essere indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati con decreto del Ministro della salute e iscritti in un apposito elenco. Ai fini della legge, verranno poi inserite nel sistema nazionale linee guida e pubblicate sul sito dell'istituto superiore di sanità. Azione di rivalsa. Grazie ad un emendamento del relatore Gelli, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria potrà avvenire solo per dolo e colpa grave. Viene inoltre confermato il tetto massimo di 3 annualità lorde per agevolare la stipula di assicurazioni a prezzi calmierati. Infine, viene escluso dall'iter il possibile intervento da parte della Corte dei Conti. Audit. I verbali e gli atti conseguenti all attività di gestione del rischio clinico non potranno essere acquisiti o utilizzati nell ambito dei procedimenti giudiziali. Risk management. Il ruolo di coordimanto del risk managment potrà essere svolto anche dai medici legali e da altro personale dipendente delle strutture sanitarie con adeguata formazione ed esperienza almeno triennale. Strutture sociosanitarie. L'ambito di intervento della responsabilità professionale viene estesa anche alle strutture socio sanitarie. Garante diritto alla salute. Viene esclusa la possibilità di effettuare segnalazioni anonime al garante per il diritto alla salute. Medici medicina generale. La responsabilità di tipo extracontrattuale, con conseguente ribaltamento dell'onere della prova e prescrizione dimezzata a 5 anni, viene estesa anche ai medici di medicina generale. Assicurazioni. Viene rimandata ad un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico l'individuazione dei requisiti minimi e delle caratteristiche di garanzie per le polizze assicurative delle strutture sanitarie. Tali requisiti dovranno essere individuati anche per le forme di autoassicurazione e per le altre analoghe misure di assunzione diretta del rischio. Inoltre, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa dovrà essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta. Giovanni Rodriquez

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