CUNEO 21/5/2016. La nuova responsabilità medica: aspetti innovativi e profili critici. Il punto del civilista.

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1 CUNEO 21/5/2016 La nuova responsabilità medica: aspetti innovativi e profili critici. Il punto del civilista. 1

2 Responsabilità civile Contrattuale ( art c.c.): locazione, appalto, compravendita, ma anche in banca, in vacanza, sul lavoro ecc. Extra contrattuale (art e ss. c.c.): incidente automobilistico, buca stradale, disastro ferroviario, ecc.

3 Ante Balduzzi Inizialmente resp. extra contrattuale, poi (dal 1999 circa) resp. contrattuale da «contatto sociale» sia per il medico dipendente pubblico, che per la struttura ospedaliera, anche in assenza di un vero e proprio contratto.

4 Paziente/medico prima del 1999 Responsabilità extra contrattuale Cass. 24/3/1979, n Responsabilità professionale Cass. 1/3/1988, n

5 La svolta epocale Contatto sociale. Cass. 22/1/1999, n. 589: Va oltre il confine torto/contratto, Culpa in non faciendo rispetto all affidamento, quale fonte di obbligazione Uniforma regime resp. con libero professionista, in forza degli obblighi derivanti dall arte medica, Teorizza l obbligazione senza prestazione, per giungere alla resp. contrattuale, Quindi non solo lesione alla salute, ma anche esito insoddisfaciente. 5

6 Conferme e distinguo 1. Cass.13/4/2007, n (ora obbligo di protezione) 2. Cass. SU 11/1/2008, n. 577, (onere probatorio) 3. Cass. SU 11/11/2008, n (Contatto sociale -fonte contrattualeinadempimento contrattuale di opera professionale e non più solo obbligo di protezione.) 6

7 Medicina difensiva Costo stimato in 10 miliardi/anno (Il Sole 24 Ore, 28/1/2016), Incidenza pari al 10,5% sul totale della spesa sanitaria (dati report Ministero della Salute, 27 marzo 2015), Riguarda il 77,9% dei medici (dati report Ministero), 7

8 Cosa è la «Balduzzi» Nuova disciplina della responsabilità medica (Art. 3 DL n. 158/2012 conv. L. n. 189/2012): L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

9 Perché è importante Prescrizione dell azione ( 5/10 anni), Onere della prova e di allegazione, Limite al risarcimento del danno.

10 Resp. contrattuale Cass. civ. III, 19/2/2013, n Trib. Milano sez. IX penale ord. 21/3/2013 (rimessione alla C. Cost.) Trib. Arezzo 14/2/2013 n. 196, Trib. Cremona 19/9/2013, Trib. Rovereto 29/12/2013 Cass. ord. 17/4/2014, 8940 Trib. Milano 18/11/2014, (Borrelli)

11 Resp extra contrattuale Trib. Torino 26/2/2013, (Scovazzo) Trib. Varese 26/11/2012 Trib. Milano 17/7/2014 (Gattari) Trib. Milano, 18/8/2014, n Trib. Milano sez. I, 2/12/2014, n (Bichi)

12 Situazione attuale Dopo un contrasto tra i giudici di merito ora sembra prevalere nuovamente la tesi a favore della responsabilità contrattuale: Trib. Milano (20 novembre 2013) a favore Trib. Milano (18 agosto 2014) contro Infine: Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2015, n sposa la tesi della responsabilità contrattuale 12

13 Probabile iter contenzioso A) Fase stragiudiziale, B) Mediazione, C) Fase giudiziale vera e propria.

14 Responsabilità del medico Va giudicata ex ante, Va giudicata sul caso concreto, Va giudicata sulle valutazione autonome assunte in scienza e coscienza,

15 Nuovo disegno di legge ddl n In data 8/3/2016 ho partecipato per conto della SOI ad una audizione avanti la commissione sanità del Senato. 15

16 Emendamenti E scaduto il 17 maggio il termine per presentare emendamenti e ne risultano presentati n

17 Art. 7(Responsabilità della struttura e dell'esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria) 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. 3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. 17

18 Criticità Allo stato attuale la maggior parte delle problematiche derivano dai termini indefiniti per l esercizio dell azione di risarcimento. Termine di decorrenza della prescrizione, Da più parti sono stati sollevati dubbi sulla costituzionalità di disciplinare extra contrattualmente alcuni medici e contrattualmente altri. Ciò è acuito dal fatto che tale disparità sussiste anche tra gli stessi medici privati anche quando operano in strutture giuridicamente differenti. Le perplessità espresse nel punto precedente potrebbero anche evidenziare una violazione delle norme sulla concorrenza per la disparità di trattamento tra il pubblico e il privato. 18

19 Art. 5. (Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida) 1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinicoassistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell'istituto superiore di sanità. 19

20 Principi della Cass. linee guida Il medico deve perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non sono pertinenti ai compiti affidategli dalla legge e alle conseguenti relative responsabilità (tra le tante 2/3/2011, n. 8254)

21 segue A nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, né di diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano in secondo piano le esigenze dell ammalato ( id.)

22 Art. 8. (Tentativo obbligatorio di conciliazione) 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente. 22

23 Art. 9. (Azione di rivalsa) Solo per dolo o colpa grave. Il precedente giudizio fa stato solo se il medico era parte. Azione di rivalsa entro un anno. Transazione non opponibile al medico. Massimo per il triplo della retribuzione lorda. 23

24 Art. 15. (Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria) 1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti nominati non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi. 24

25 Suggerimenti a) L estensione delle limitazioni risarcitorie per colpa lieve, di cui all art. 6, anche all art. 7. b) L equiparazione dell area della responsabilità civile a quella dell azione di rivalsa. c) L estensione dei limiti della rivalsa anche per i lavori non annuali o occasionali. d) L introduzione di un limite risarcitorio per i liberi professionisti. 25

26 Suggerimenti 2 Sarebbe assolutamente auspicabile la predisposizione di una tabella, applicabile ex lege, per la quantificazione del danno, uniforme a livello nazionale; Riteniamo inoltre che, così come per la LLGG, anche gli schemi base per il consenso informato debbano essere indicati dalle Società Scientifiche; Riteniamo infine opportuno l inserimento della previsione che l uso dei farmaci off label ex art. 4 bis DL n. 67/2014 non costituisca un discrimen per la responsabilità medica rispetto all uso di farmaci con AIC, anche se non inseriti nella cd. lista

27 Grazie Le slides saranno scaricabili dal sito dello studio

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