La perizia medico-legale
|
|
- Claudia Renzi
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 La perizia medico-legale Dr. Caterina Offidani Responsabile Unità di Funzione Medicina Legale OPBG XIII Congresso Nazionale SIMEUP Foligno, 7 ottobre 2017
2 Premessa: I professionisti, in ragione di una peculiare competenza professionale, sono chiamati a collaborare con l Autorità Giudiziaria. SUPPORTO irrinunciabile nella valutazione dei casi responsabilità medica dove il professionista, previo conferimento d incarico, è tenuto a redigere un elaborato che consenta al magistrato di acquisire cognizioni tecnico-scientifiche altamente specialistiche, utili alla formulazione del giudizio. Ambito penalistico: Perizia Consulenza Tecnica Ambito civilistico: Consulenza Tecnica
3 La perizia È un parere tecnico motivato che nel processo penale incombe al medico in ottemperanza all obbligo di collaborare con l Autorità Giudiziaria. Art. 220 c.p.p.: La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Può essere disposta dal giudice in ognuna delle fasi del procedimento. La perizia medica può compiersi su una persona vivente, su un cadavere, su materiali biologici, su oggetti vari oppure soltanto sugli atti processuali. La scelta del perito è prerogativa esclusiva del Magistrato cui compete di valutarne la effettiva esperienza e la competenza relativamente al caso di specie. Il conferimento dell incarico avviene con impegno all adempimento dell ufficio peritale senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali.
4 La consulenza tecnica del Pubblico Ministero Rappresenta un rapporto di collaborazione con l Autorità Giudiziaria. Art. 559 c.p.p.: Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti [ ]. La consulenza del PM, rappresenta una delle parti: art. 258 c.p.p.: Il pubblico ministero svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
5 La consulenza tecnica nel processo civile Come previsto dall art. 191 c.p.c., qualora il Giudice Istruttore ritenga necessario accertare determinate circostanze che richiedano una competenza specifica, procede alla nomina di un Consulente Tecnico d Ufficio. Il CTU viene convocato in udienza e giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità (art. 193 c.p.c.). Il CTU è autorizzato ad assumere chiarimenti dalle parti e a eseguire atti garantendo il contraddittorio (art.194 c.p.c.): provvede ad avvisare le parti di quanto intende eseguire; opera in presenza dei CTP e recepisce le osservazioni e le istanze da questi mosse.
6 La nuova legge: LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. La legge si concentra in via preliminare sull aspetto relativo alla sicurezza delle cure, rendendolo prioritario per affrontare il tema della responsabilità medica di fatto confinata a solo due (6 e 7, rispettivamente responsabilità penale e civile) dei 18 articoli di cui si compone.
7 Focus sull art. 15: Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria Punti nodali Valutazione multidisciplinare Focalizzazione sulla medicina legale Specifica e pratica conoscenza nella disciplina Conflitto di interessi Competenza supportata da percorsi formativi Revisione e aggiornamento (almeno quinquennale) degli albi Verifica puntuale sull'attività peritale
8 Focus sull art. 15: Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria Comma 1- Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l autorità giudiziaria affida l espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d ufficio da nominare nell ambito del procedimento di cui all articolo 8, comma 1(tentativo obbligatorio di conciliazione), siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
9 Focus sull art. 15: Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria Comma 2 «Negli albi dei consulenti e dei periti devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati». Va intesa anche come specifica competenza dello specialista in relazione alla specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, prevista dal comma 1 come parametro per la nomina.
10 Focus sull art. 15: Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria Comma 3 «Gli albi dei consulenti e gli albi dei periti devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medicolegale, un idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento». Va riferita alla necessità di disporre negli albi non solo di tutte le tipologie di specialisti ma anche di competenze diversificate all interno delle singole specializzazioni Comma 4 «Nei casi di cui al comma 1, l'incarico e' conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»
11 SI TRATTA DAVVERO DI ASPETTI INNOVATIVI?
12 La nomina del perito Art. 67 c.p.p. «Albo dei periti presso il tribunale» (1989!) 1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie. 2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria 3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico. 4. il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta. 5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati Art. 221 comma 1 c.p.p. «nomina del perito» 1. Il giudice nomina il perito o scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. 2. Il giudice affida l espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
13 La nomina del Consulente Tecnico (PM e Giudice Civile) Art. 359 c.p.p. «Consulenti tecnici del Pubblico Ministero» 1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti che non possono rifiutare la loro opera. 2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine. Art. 61 c.p.c. «Consulente tecnico» Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.
14 Il Codice di Deontologia Medica 2014 Titolo XI, art. 62: Attività medico-legale «L attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso. L attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia. Il medico legale nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale. Il medico, nel rispetto dell ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti».
15 SU CHE COSA SI CIMENTANO CONSULENTI TECNICI E PERITI?
16 Nuovi strumenti per abbattere il contenzioso medico-legale Art. 8: Tentativo obbligatorio di conciliazione 1. Chi intende esercitare un azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente. 2. è fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell articolo 5 comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 In sostanza ogni giudizio davanti al tribunale sarà preceduto da una delle seguenti alternative: - Consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (Consulenza tecnica preventiva), ossia un azione proposta dinanzi al Giudice che prevede la nomina di un CTU che tenterà la conciliazione tra le parti. - Mediazione, rapida procedura stragiudiziale in cui il mediatore formulerà una proposta per il componimento della lite.
17 In tema di Responsabilità professionale PENALE IERI Legge n 189/2012 (cd Balduzzi) L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l obbligo di cui all articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. OGGI Legge n 24/17 (cd Gelli) Art. 6: Responsabilità penale dell esercente la professione sanitaria. Introduzione dell articolo 590 sexies c.p. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario: se i fatti di cui agli art. 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
18 Responsabilità professionale PENALE IERI Legge n 189/2012 (cd Balduzzi) prevedeva due requisiti per l irrilevanza penale del fatto illecito colposo commesso dal medico: da un lato il rispetto delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, dall altro l assenza di colpa grave OGGI Legge n 24/2017 (cd Gelli) Ipotesi di non punibilità per gli esercenti le professioni sanitarie per i reati di omicidio colposo (art 589 cp) e lesioni personali colpose (art 590 cp) in ambito sanitario verificatisi nonostante il rispetto di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali. (esimente esclusiva per i professionisti sanitari); Scriminante nei casi di colpa per IMPERIZIA senza più distinzioni in base al grado della colpa; Resta fermo il rispetto delle linee guida e buone pratiche definite e pubblicate ai sensi di legge*, di cui va fatto un uso confacente al caso concreto. *collocate in apposito elenco istituito e regolato con Decreto ministeriale ed inserito nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG).
19 Il cambio di rotta: Art. 7: Responsabilità civile, della struttura e dell esercente la professione sanitaria Medico dipendente da struttura, salvo i casi di obbligazione contrattuale assunta con il paziente Struttura Sanitaria/ Liberi professionisti EXTRACONTRATTUALE (aquiliana) ART Codice Civile Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE CONTRATTUALE ART Codice Civile Responsabilità del debitore Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ESISTENZA DI UN CONTRATTO
20 Conseguenze pratiche Danneggiato vs medico: Onere probatorio l attore deve dimostrare la condotta, l evento e il nesso di causalità, come pure la sussistenza di un errore per «colpa». Prescrizione: 5 anni Danneggiato vs struttura sanitaria: Onere probatorio è sufficiente dimostrare il ricovero (e dunque l assunzione dell obbligazione da parte dell ospedale) ed allegare l inadempimento. Prescrizione: 10 anni
21 In sintesi Non può certo dirsi che la Legge n 24/17 abbia apportato stravolgimenti ai disposti normativi in merito al ruolo dei periti/consulenti nei giudizi di responsabilità sanitaria; non v è tuttavia alcun dubbio sul fatto che le novità introdotte mirano a raffinare e perfezionare i suddetti riferimenti legislativi. Le disposizioni sugli aggiuntivi criteri di selezione per la scelta di periti e consulenti sono state concepite ad hoc col fine di affidare le valutazioni tecniche nei giudizi penali e civili a più idonee e competenti figure professionali (medici legali e specialisti di settore in affiancamento), implementandone la qualità. Elemento di carattere innovativo è l aspetto relativo al mantenimento della competenza e dell aggiornamento (sistema di «privilegi??»); esercizio del controllo. Alla base traspare quindi l idea di un necessaria e doverosa formazione degli specialisti, da realizzarsi per mezzo di un sistema che preveda l accreditamento e il raggiungimento di requisiti di qualità. GRAZIE
Gli aspetti medico-legali della riforma della responsabilità sanitaria
Gli aspetti medico-legali della riforma della responsabilità sanitaria Giorgio Gualandri Direzione Sanitaria Medicina Legale-Gestione Sinistri Direttore Dr. Giorgio Gualandri RESPONSABILITA Attitudine
DettagliArt. 1 Sicurezza delle cure in sanità
Art. 1 Sicurezza delle cure in sanità 1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell interesse dell individuo e della collettività. 2. La sicurezza delle cure
DettagliLa responsabilità civile del medico: cosa cambia
CHE COS È UN INTERESSE LEGITTIMO? Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena Modena, 16 settembre 2017 La responsabilità civile del medico: cosa cambia Avv. Giorgio Fregni www.fregni.it
DettagliV Congresso Nazionale G.I.S.T Genova 4 novembre 2017
V Congresso Nazionale G.I.S.T Genova 4 novembre 2017 LA NUOVA RESPONSABILITA MEDICA Avv. Cesare Bruzzone Legge Gelli Legge n. 24 del 8 marzo 2017 c.d. Legge Gelli Disposizioni in materia di sicurezza delle
DettagliL ATTUAZIONE DELL ART.15 DELLA LEGGE 24/2017: IL PROFESSIONISTA SANITARIO COME PERITO NELLA CONSULENZA TECNICA D UFFICIO E NELLA CONCILIAZIONE
CONVEGNO FNOPO CENTRO CONGRESSO FRENTANI ROMA 22 FEBBRAIO 2019 L ATTUAZIONE DELL ART.15 DELLA LEGGE 24/2017: IL PROFESSIONISTA SANITARIO COME PERITO NELLA CONSULENZA TECNICA D UFFICIO E NELLA CONCILIAZIONE
DettagliSEZIONE DIPARTIMENTALE DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI LABORATORIO DI RESPONSABILITA SANITARIA. Umberto Genovese
SEZIONE DIPARTIMENTALE DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI LABORATORIO DI RESPONSABILITA SANITARIA Umberto Genovese In generale, si chiedono consigli solo per non seguirli o, se si seguono, è per
DettagliTRIBUNALE DI CATANZARO
TRIBUNALE DI CATANZARO UDIENZADEL 4.04.201 7 Sono presenti l'avv. Rossi per l'attore, l'avv. Verdi per Amissima, già Carige Assicurazione spa, giusto cambio denominazione sociale, l'avv. Gialli, per delega
DettagliLegge 24 / 2017 RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE. Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida. Art.
RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE Art. 5 Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida 1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni
DettagliROMA, Ospedale San Camillo, 19 maggio Dott. Francesco M. Cirillo, Consigliere della Corte di cassazione
LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie). Pubblicata
Dettaglila legge 8 marzo 2017, n. 24 Avv. Monica Bombelli Avv. Fabrizio Cardinali
la legge 8 marzo 2017, n. 24 Avv. Monica Bombelli Avv. Fabrizio Cardinali DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA, NONCHE IN MATERIA DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEGLI
DettagliLa nuova gestione del rischio nelle strutture sanitarie
Nicola Massagrande Luglio 2017 La nuova gestione del rischio nelle strutture sanitarie La riforma Gelli 1 Le novità introdotte La sicurezza delle cure assume valore costituzionale ai sensi dell art. 32;
DettagliProf. Inc. Medicina legale Università degli Studi di Roma Tor Vergata
R E S P O N S A B I L I T À M E D I C A E L E G G E G E L L I : C O S A C A M B I A P E R I L M E D I C O? Prof. Gabriele Lupini Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario della C.R.I Prof. Inc.
DettagliLEGGE N. 24/2017 (GELLI-BIANCO): CRITICITÀ MEDICO-LEGALI. Prof. Antonio Osculati Dott. Stefano Crenna
LEGGE N. 24/2017 (GELLI-BIANCO): CRITICITÀ MEDICO-LEGALI Prof. Antonio Osculati Dott. Stefano Crenna Delle criticità in ambito civilistico, penalistico ed assicurativo hanno già parlato i relatori che
DettagliIl C.T.U. nel processo penale
CORSO PER C.T.U. UNA PROFESSIONE NELLA PROFESSIONE III EDIZIONE - 2017 Il C.T.U. nel processo penale a cura di Donatella Palumbo Sostituto Procuratore Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento
DettagliLa Consulenza Tecnica di Ufficio
La Consulenza Tecnica di Ufficio Scuola di formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Aldo Sanchini Dott.ssa Oriana Battistoni Roma, 26 aprile 2010 L Albo dei Consulenti
DettagliLA RESPONSABILITA SANITARIA IN SEGUITO ALL APPROVAZIONE DELLA LEGGE GELLI, N.24/2017
LA RESPONSABILITA SANITARIA IN SEGUITO ALL APPROVAZIONE DELLA LEGGE GELLI, N.24/2017 Prof. Avv. Stefania Guglielmi FINALITA ED OBIETTIVI Sicurezza delle cure e della persona assistita; Ridurre il fenomeno
DettagliResponsabilità professionale e rischio clinico
AVV. Professore a contratto di Diritto Penale presso l Università di Bologna francesco.cardile@unibo.it Responsabilità professionale e rischio clinico Bologna, 29 settembre 2017 II 1969 Il Prof. Dott.
DettagliLEGGE 8 MARZO 2017 N. 24
LEGGE 8 MARZO 2017 N. 24 «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie» Caratteristiche
DettagliLegge Gelli: prime applicazioni pratiche in Cassazione
Legge Gelli: prime applicazioni pratiche in Cassazione A neanche un mese dalla approvazione del c.d. Ddl Gelli in materia di responsabilità medica, e ancor prima che questi diventasse definitivo, la giurisprudenza
DettagliLa Figura Professionale del Consulente Tecnico d'ufficio
La Figura Professionale del Consulente Tecnico d'ufficio La figura del consulente tecnico d'ufficio è disciplinata dal codice di procedura civile art. 61-64, 191-201 c.p.c.; art. 13-24, 89-92 disp. att.
DettagliLegge 8 marzo 2017 n. 24
Paola Cogno Legge 8 marzo 2017 n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
DettagliLA SINTESI DEL DDL SULLA REPONSABILITÀ PROFESSIONALE ARTICOLO PER ARTICOLO
LA SINTESI DEL DDL SULLA REPONSABILITÀ PROFESSIONALE ARTICOLO PER ARTICOLO Articolo 1 (Sicurezza delle cure in sanità). La sicurezza delle cure viene qui definita come una parte costitutiva del diritto
DettagliL INGEGNERE. ausiliario scientifico della Giustizia
L INGEGNERE ausiliario scientifico della Giustizia ing. MAURO BALESTRA REG-A SIA / OTIA / CEEGIS mauro@balestra.ch balestra.ch Dal 1971 al servizio della Giustizia ESSERE AL SERVIZIO DELLA GIUSTIZIA DUE
DettagliDott. Antonino Zagari Agenzia Tutela della Salute della Brianza Città Monza
Dott. Antonino Zagari Agenzia Tutela della Salute della Brianza Città Monza Il sottoscritto Antonino Zagari.. ai sensi dell art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo dell Accordo
DettagliDott.ssa Agnese Cremaschi. Responsabilità medica: il Senato approva la riforma
Dott.ssa Agnese Cremaschi Responsabilità medica: il Senato approva la riforma LA RIFORMA DDL Gelli e RC professionale medica Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale
DettagliPRONTO SOCCORSO: UNO SLALOM TRA URGENZA E LEGGE PENALE Avv. Maurizio Sica
PRONTO SOCCORSO: UNO SLALOM TRA URGENZA E LEGGE PENALE Avv. Maurizio Sica Art. 3 Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie L'esercente la professione sanitaria che: * rispetta
DettagliLa responsabilità medico sanitario Profili penali
Bassano del Grappa 20 gennaio 2017 La responsabilità medico sanitario Profili penali Sergio Sottani Procuratore Forlì La responsabilità medico sanitaria Nesso causale e teoria del rischio. La spiegazione
DettagliIL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO NEL CASO DI ARBITRATO IL CORRETTO RITUALE
IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO NEL CASO DI ARBITRATO IL CORRETTO RITUALE NOTA: Tutte le comunicazioni alle Parti ed esigere parimenti dalle Parti dovranno avvenire sempre in forma certificata (raccomandata
DettagliSanita Academy FAD ECM INDICE. 1. La Sicurezza delle cure in Sanità dopo l entrata in vigore della Legge Gelli...1
INDICE 1. La Sicurezza delle cure in Sanità dopo l entrata in vigore della Legge Gelli....1 1.1. La Sicurezza delle cure quale parte costitutiva del diritto alla Salute....1 1.2. La nuova figura del Difensore
DettagliProfili medico-legali delle criticità dell emergenza/urgenza ospedaliera
Convegno ASUR Marche Problematiche medico-legali e giuridiche dell emergenza/urgenza ospedaliera Ancona, 8 Febbraio 2019 Profili medico-legali delle criticità dell emergenza/urgenza ospedaliera PROF. ADRIANO
DettagliLe coperture assicurative
La Responsabilità Civile e Penale del Medico La Legge Balduzzi Le coperture assicurative a cura dell Avv. Elio Garibaldi Ufficio legale ASL AL 1 RECENTI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI IN ARGOMENTO
DettagliSanita Academy FAD ECM INDICE
INDICE 1. Cenni di responsabilità penale........................................................................1 1.1. La posizione di garanzia................................................................................................1
DettagliResponsabilità professionale sanitaria Transazione del contenzioso e danno erariale
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA Facoltà di Medicina e Chirurgia SEZIONE DI MEDICINA LEGALE Responsabile: prof. Osvaldo Morini Responsabilità professionale sanitaria Transazione del contenzioso
DettagliLA RIFORMA DELLA COLPA MEDICA NELLA NUOVA LEGGE GELLI-BIANCO. Dott.ssa Ilaria Agnifili
LA RIFORMA DELLA COLPA MEDICA NELLA NUOVA LEGGE GELLI-BIANCO Dott.ssa Ilaria Agnifili Legge n. 24 dell 8 marzo 2017 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in
Dettagli15 Congresso Internazionale SOI Milano 2017 Simposio SIOL La responsabilità professionale dell oculista nell esperienza dell ufficio legale SOI
15 Congresso Internazionale SOI Milano 2017 Simposio SIOL La responsabilità professionale dell oculista nell esperienza dell ufficio legale SOI Nuova legge n. 24/2017 ART. 7 co 3. L'esercente la professione
DettagliL'articolo 111 della Costituzione stabilisce:
L'articolo 111 della Costituzione stabilisce: La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ; Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
DettagliProf. Avv. Gianluca Varraso P.O. Diritto Processuale Penale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Prof. Avv. Gianluca Varraso P.O. Diritto Processuale Penale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario Art. 590-sexies c.p.:
DettagliIL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI. Schema di Giulio SPINA
IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI Schema di Giulio SPINA Di seguito i tratti salienti della nuova disciplina processuale relativa alla richiesta
DettagliACCESSO IN OSPEDALE E RICORSO AL PRONTO SOCCORSO: RESPONSABILITA PROFESSIONALE E PRIVACY
ACCESSO IN OSPEDALE E RICORSO AL PRONTO SOCCORSO: RESPONSABILITA PROFESSIONALE E PRIVACY Avv. Francesco Di Mauro Roma, 15 giugno 2017 - Sala Assunta FONDAZIONE FATEBENEFRATELLI PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE
DettagliATP conciliativa medica: primi contrasti giurisprudenziali
ATP conciliativa medica: primi contrasti giurisprudenziali ATP conciliativa (o meglio, conciliazione tecnica preventiva): è necessario che debba partecipare all ATP anche il medico della struttura? Uno
DettagliDDL SICUREZZA DELLE CURE E RESPONSABILITA PROFESSIONALE: il parere dei giovani medici
L 11 Gennaio 2017, Palazzo Madama ha approvato con 168 voti favorevoli, 8 contrari e 35 astenuti il ddl Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti
DettagliCapitolo 11. Consulenza tecnica e arbitrato. Manuale di Estimo Vittorio Gallerani, Giacomo Zanni, Davide Viaggi
Capitolo 11 Consulenza tecnica e arbitrato 11.1 La soluzione delle controversie Le controversie di carattere civile possono essere risolte: per via amichevole senza ricorso al Giudice per via giudiziaria
DettagliI Percorsi Diagnostico- Terapeutici Assistenziali: Pdta
I Percorsi Diagnostico- Terapeutici Assistenziali: Pdta Luci ed ombre dal punto di vista dei professionisti CONVEGNO REGIONALE AIOM EMILIA ROMAGNA POSIZIONE DEL MEDICO LEGALE SULLA RESPONSABILITA CONDIVISA
DettagliResponsabilità sanitaria e medicina penitenziaria Dott.ssa Martina Brini
Responsabilità sanitaria e medicina penitenziaria Dott.ssa Martina Brini Modena, 16 aprile 2011 RESPONSABILITÀ Penale Amministrativa Dolo Colpa Preterintenzione Civile Contrattuale Extracontrattuale RESPONSABILITÀ
DettagliSUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 6.50, 7.50, E DEL RELATORE
ALLEGATO Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto,
DettagliIntroduzione... pag. XIII Autore...» XV
INDICE Introduzione... pag. XIII Autore...» XV 1. LA FIGURA DEL CTU E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE...» 1 1.1 Il Consulente Tecnico d Ufficio...» 1 1.2 Gli altri ausiliari del giudice...» 2 1.3 L Albo
Dettagli17/03/2016 SENATO DELLA REPUBBLICA COMMISSIONE IGIENE E SANITA. Obiettivo: Tutela del diritto alla salute e della sicurezza
SENATO DELLA REPUBBLICA COMMISSIONE IGIENE E SANITA Audizione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sul disegno di legge n. 2224 Disposizioni in materia di responsabilità
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA COMMISSIONE IGIENE E SANITA
SENATO DELLA REPUBBLICA COMMISSIONE IGIENE E SANITA Audizione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sul disegno di legge n. 2224 Disposizioni in materia di responsabilità
DettagliSINTESI DEL D.LGS 28/2010
SINTESI DEL D.LGS 28/2010 AMBITO D APPLICAZIONE E IPOTESI DI RICORSO AMBITO DI APPLICAZIONE Gli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia sono competenti in tutte le controversie
DettagliCodice di procedura civile. Estratto. Art. 61. Consulente tecnico
Codice di procedura civile Estratto Art. 61 Consulente tecnico Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di
DettagliL attività professionale
L attività professionale La figura del professionista tributarista A cura di Alessandro Tatone Gianfranco Costa Aggiornata al 07.09.2012 1 L ATTIVITÀ PROFESSIONALE Attività professionali: Consulenza Assistenza
DettagliREGOLAMENTO DI CONFERIMENTO E REVOCA INCARICHI DIRIGENZIALI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVO. Art. 1 Principi Generali
REGOLAMENTO DI CONFERIMENTO E REVOCA INCARICHI DIRIGENZIALI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVO Art. 1 Principi Generali Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto previsto dall Atto
DettagliLa responsabilità colposa nell'ambito delle attività sanitarie
La responsabilità colposa nell'ambito delle attività sanitarie Cod.: P 18056 (duplicato) Data: 19-21 novembre 2018 Responsabile del corso: Nicola Russo Esperto formatore: Prof. Stefano Fiore, Ordinario
DettagliQuale responsabilità per l infermiere e il coordinatore nel ricondizionamento dei dispositivi monouso
Quale responsabilità per l infermiere e il coordinatore nel ricondizionamento dei dispositivi monouso Luca Benci www.lucabenci.it Twitter @Luca_Benci Rimini, 8-9 aprile 2016 L evoluzione delle leggi sulla
DettagliIndice. La responsabilità medica prima della legge Balduzzi. Linee guida, protocolli e altre discipline. Capitolo 1. Capitolo 2. pag.
Capitolo 1 La responsabilità medica prima della legge Balduzzi 1. Premessa 1 2. La causalità nella responsabilità medica 3 3. L elemento soggettivo nella responsabilità medica 5 4. L art. 2236 c.c. e la
DettagliINDICE SOMMARIO. Presentazione... I collaboratori... PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI C.T.U. E DI PE- RIZIA CAPITOLO 1. di GIAMPAOLO DI MARCO
INDICE SOMMARIO Presentazione... I collaboratori... VII XV CAPITOLO 1 di GIAMPAOLO DI MARCO PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI C.T.U. E DI PE- RIZIA 1. Ruolo dei tecnici nell ambito delle attività di ausilio
DettagliLatina giugno 2018
1 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LATINA Latina 5-7-12 giugno 2018 Redazione: Ing. Giuseppe Ferrari Ing. Susanna Pedace Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina Piazza Celli, 3-04100
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo
DettagliLa buona Consulenza Tecnica
ACCADEMIA DELLA MEDICINA LEGALE IL QUOTIDIANO ONLINE RESPONSABILE CIVILE La buona Consulenza Tecnica Casi reali di gestione del contenzioso Roma, 18 Settembre > 18 Dicembre 2017 12 incontri settimanali
DettagliResponsabilità medica e della struttura sanitaria
Responsabilità medica e della struttura sanitaria Autore: Elena Malerba In: Responsabilità medica La responsabilità del medico e della struttura sanitaria (sia pubblica che privata), è stata oggetto nel
DettagliEditore: Maggioli - Autori: Romolo Balasso, Elisa Berton, Pierfrancesco Zen
La perizia e la consulenza tecnica d ufficio e di parte III edizione aggiornata con il nuovo processo telematico Editore: Maggioli - Autori: Romolo Balasso, Elisa Berton, Pierfrancesco Zen Anno: dicembre
DettagliResponsabilità medica tra colpa grave e responsabilità in solido. Nuovi scenari, ombre, e possibili protezioni.
Responsabilità medica tra colpa grave e responsabilità in solido. Nuovi scenari, ombre, e possibili protezioni. Franco Bucchioni LEGGE GELLI Legge n.24 del 08/03/2017. Risvolti assicurativi sulle coperture
DettagliCORSO DI FORMAZIONE PER CTU E PER AUSILIARI ED ESPERTI MEDICI NEL PROCEDIMENTO DI MEDIA CONCILIAZIONE 8 INCONTRI DA 4 ORE CIASCUNO
CORSO DI FORMAZIONE PER CTU E PER AUSILIARI ED ESPERTI MEDICI NEL PROCEDIMENTO DI MEDIA CONCILIAZIONE 8 INCONTRI DA 4 ORE CIASCUNO DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 19:00 DAL 07 FEBBRAIO AL 30 MAGGIO 2014 PRESSO
DettagliLotta contro la criminalità informatica. Le fasi e le responsabilità nel repertamento delle prove digitali
Lotta contro la criminalità informatica. Le fasi e le responsabilità nel repertamento delle prove digitali Università degli Studi di Camerino 27 aprile 2015 La responsabilità dell informatico forense in
DettagliCapitolo 11. Consulenza tecnica e arbitrato
Capitolo 11 Consulenza tecnica e arbitrato 11.1 La soluzione delle controversie Le controversie di carattere civile possono essere risolte: a) per via amichevole senza ricorso al Giudice b) per via giudiziaria
DettagliParte prima Le responsabilità dei professionisti sanitari in generale. La responsabilità disciplinare
Indice Prefazione metodologica e propedeutica...p. 17 Proposta di articolato elaborato dal centro studi di Arezzo sulla responsabilità medica e sanitaria...» 25 Parte prima Le responsabilità dei professionisti
DettagliLa Buona Consulenza Tecnica
ACCADEMIA DELLA MEDICINA LEGALE IL QUOTIDIANO ONLINE RESPONSABILE CIVILE La Buona Consulenza Tecnica Casi reali di gestione del contenzioso Roma, 30 Settembre > 16 Dicembre 2017 6 incontri quindicinali
Dettagli(GIAMPAOLO DI MARCO-MARIA SICHETTI)
SOMMARIO Presentazione... VII Capitolo 1 - Nozioni introduttive (GIAMPAOLO DI MARCO-MARIA SICHETTI) 1. La funzione del consulente tecnico nell ambito dell attività giurisdizionale... 3 Capitolo 2 - Il
DettagliCONSULENZA TECNICA D UFFICIO
TRIBUNALE di Sezione civile n. ruolo generale n. ruolo sezione: (attore) contro (convenuto) CONSULENZA TECNICA D UFFICIO Giudice relatore: Consulente Tecnico d Ufficio: Consulente Tecnico di parte: 1 IL
DettagliLa responsabilità colposa nell'ambito delle attività sanitarie
La responsabilità colposa nell'ambito delle attività sanitarie Cod.: P 18056 Data: 27 29 giugno 2018 Responsabile del corso: Nicola Russo Esperto formatore: Prof. Stefano Fiore, Ordinario di Diritto Penale
DettagliDisposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-A TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE Articolo 1 (Sicurezza delle cure in sanità)
Dettaglidal titolo IL CONSULENTE TECNICO D UFFICIO I corsi in progetto saranno due e si terranno nei seguenti giorni: data 27 maggio - 7 giugno - 10 Giugno
A seguito del PROTOCOLLO DI INTESA siglato tra il Tribunale di Arezzo e gli Ordini e Collegi Professionali della provincia di Arezzo il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Arezzo organizza
DettagliBorgo San Lorenzo, 27 marzo INDAGINI e UTILIZZO degli ACCERTAMENTI TECNICI nel PROCESSO PENALE
Borgo San Lorenzo, 27 marzo 2010 INDAGINI e UTILIZZO degli ACCERTAMENTI TECNICI nel PROCESSO PENALE Scopo del processo penale è l accertamento della responsabilità di un soggetto e la sua punizione Il
DettagliL OBBLIGAZIONE DEL PROFESSIONISTA
L OBBLIGAZIONE DEL PROFESSIONISTA L obbligazione del professionista è costituita dalla prestazione di una serie di attività e comportamenti caratterizzati dalla diligenza, in vista di raggiungere uno scopo
DettagliREGOLAMENTO DI CONFERIMENTO E REVOCA INCARICHI DIRIGENZIALI RUOLO SANITARIO. Art. 1 Principi Generali
REGOLAMENTO DI CONFERIMENTO E REVOCA INCARICHI DIRIGENZIALI RUOLO SANITARIO Art. 1 Principi Generali Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto previsto dall Atto Aziendale (Capo V artt. da
DettagliCORSO DI ALTA FORMAZIONE. Maxillo Facciali. Numero minimo 20 ammessi Numero massimo 100 ammessi
Allegato 3 Piano formativo del Corso di Alta Formazione MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE E FORMAZIONE DEL PERITO E DEL CTU IN ODONTOIATRIA FORENSE ALLA LUCE DELLA LEGGE 24/2017 Dipartimento Scienze Odontostomatologiche
DettagliALBO DEI PERITI E/O CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE
ALBO DEI PERITI E/O CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE Il Consiglio dell Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, nella seduta del 27 OTTOBRE 2015 PREMESSO che il Tribunale di Genova e la partecipazione
DettagliMediazione e responsabilità medica: spunti per lo sviluppo di un modello conforme su base nazionale
Mediazione e responsabilità medica: spunti per lo sviluppo di un modello conforme su base nazionale Prof. avv. Ilaria Pagni Facoltà di Giurisprudenza di Firenze Como, 29-30 aprile 2011 Quali ambiti per
DettagliLa nuova disciplina della responsabilità professionale sanitaria
La nuova disciplina della responsabilità professionale sanitaria Direttore U.O.C. Medicina legale e Gestione integrata del rischio AOU di Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna, 11 ottobre 2017
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2102 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BASILE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2003 Ordinamento dell esercizio della medicina legale in Italia
DettagliI provvedimenti di istruzione preventiva: presupposti e procedimento
I provvedimenti di istruzione preventiva: presupposti e procedimento Autore: La Marchesina Dario In: Diritto processuale civile I provvedimenti di istruzione preventiva sono provvedimenti istruttori disciplinati
DettagliDELLE RESPONSABILITÀ NELL ASSISTENZA SANITARIA
LE ATTIVITÀ FORENSI PER LA VALUTAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ NELL ASSISTENZA SANITARIA A www.ikosecm.it B C D E F G 20 Crediti ECM // Attivo dal 15/04/2018 fino al 14/04/2019 Con il patrocinio di: COLLEGI
DettagliArt. 1. Art. 2. Diritto al compenso professionale
COMUNE DI PIACENZA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI DA LIQUIDARE IN FAVORE DEGLI AVVOCATI DI RUOLO PRESSO LA DIREZIONE LEGALE - AVVOCATURA COMUNALE Approvato con delibera di Giunta
DettagliIndice. Articolo 1. Sicurezza delle cure in sanità. [Commento di Guido Carpani]
Indice Presentazione [XIII] Prefazione [XVII] Gli autori [XIX] Articolo 1 Sicurezza delle cure in sanità [Commento di Guido Carpani] La sicurezza delle cure nel diritto alla salute: un occasione per accrescere
DettagliXII Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica - 16 marzo 2016
XII Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica - 16 marzo 2016 Ortopedia e Traumatologia La SIOT (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia), la OTODI (Ortopedici Traumatologi Ospedalieri
DettagliTESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE COME MODIFICATO DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155
DettagliLe attività peritali ed il rapporto dei legali delle parti con i rispettivi CTP e con il CTU
Le attività peritali ed il rapporto dei legali delle parti con i rispettivi CTP e con il CTU Convegno 21 aprile 2015 Sede dell Ordine Roma - P. le delle Belle Arti, 2 Dott. Filippo Mengucci Componente
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL AVVOCATURA COMUNALE
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL AVVOCATURA COMUNALE Oggetto Art.1 1. Il presente regolamento disciplina le competenze e l organizzazione dell Avvocatura Comunale. 2. L avvocatura è dotata dell autonomia
DettagliIL PROCESSO TRIBUTARIO LE PROVE CHRISTIAN ATTARDI. 26 novembre 2014
IL PROCESSO TRIBUTARIO LE PROVE CHRISTIAN ATTARDI 26 novembre 2014 L istruzione probatoria Istruttoria probatoria primaria: il procedimento amministrativo Istruttoria probatoria secondaria: il processo
DettagliDisposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario
BOZZA NON CORRETTA Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario ART. 1. ART. 2. (Sicurezza delle cure in sanità). 1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto
DettagliIL CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE E IL CONSULENTE TECNICO DELLE PARTI
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI CONSULENTI TECNICI DI APE TOSCANA E CAMERA CIVILE DI FIRENZE Direttori: Avv. Carlo Poli e Dott. Franco Pagani IL CONSULENTE TECNICO AUSILIARIO DEL GIUDICE
DettagliLA RIFORMA IN TEMA DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE MEDICA PUBBLICATA IN G.U. (LEGGE 24/2017)
Novità legislativa LA RIFORMA IN TEMA DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE MEDICA PUBBLICATA IN G.U. (LEGGE 24/2017) La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17.03.17 ed è entrata in vigore
DettagliGiudice Amministrativo
Art. 64. Disponibilità, onere e valutazione della prova 1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande
DettagliNOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI
NOI DIFENDIAMO I VOSTRI DIRITTI AD OLTRE 1 ANNO DALL INTRODUZIONE DELLA LEGGE GELLI/BIANCO Mario Dusi Avvocato in Milano e Monaco di Baviera PER ROLAND WORKSHOP Sessione autunno 2018 Avv. Mario Dusi C.so
DettagliLa natura contrattuale della responsabilità ascrivibile al medico
La natura contrattuale della responsabilità ascrivibile al medico Il Tribunale di Bologna approfondisce il tema relativo alla natura contrattuale della responsabilità ascrivibile al medico per danni cagionati
Dettagli1: DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO
STRALCIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE Capo III: DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE Art. 61. (Consulente tecnico) Quando è necessario, il giudice può farsi assistere,
DettagliDELLE RESPONSABILITÀ NELL ASSISTENZA SANITARIA
LE ATTIVITÀ FORENSI PER LA VALUTAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ NELL ASSISTENZA SANITARIA A www.ikosecm.it B C D E F G 20 Crediti ECM // Attivo dal 29/03/2017 fino al 28/03/2018 Con il patrocinio di: Le attività
Dettagli