1. Capitolo Obiettivi e principi 3. Art. 1 Obiettivi 3 Art. 2 Basi 3 Art. 3 Principi generali Capitolo Organizzazione e responsibilità 4
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1 REGOLAMENTO DI INVESTIMENTO DELLA CASSA PENSIONI DELLA CONFEDERAZIONE PUBLICA (REGOLAMENTO DI INVESTIMENTO PUBLICA) del 5 aprile 00 (stato 8 ottobre 0) Regolamento di investimento PUBLICA del 5 aprile 00 Indice. Capitolo Obiettivi e principi Art. Obiettivi Art. Basi Art. Principi generali 4. Capitolo Organizzazione e responsibilità 4 Art. 4 Commissioe della Cassa 4 Art. 5 Comitato di investimento 5 Art. 6 Compiti del Comitato di investimento 5 Art. 7 Deliberazione 6 Art. 8 Asset Management 6 Art. 9 Investment Controlling 7 Art. 0 Uffici di deposito 7 Art. Amministrazione del patrimonio 7 Art. Amministrazioni immobiliari 8 Art. Accounting 9. Capitolo Strutturazione di investimento 9 Art. 4 Strategie di investimento 9 Art. 5 Classi di investimento 9 4. Capitolo Direttive per gli investimenti 0 Art. 6 Scelta degli investimenti 0 Art. 7 Liquidità e mercato monetario 0 Art. 8 Obbligazioni investment grade 0 Art. 9 Obbligazioni subinvestment grade 0 Art. 0 Obbligazioni dei Paesi emergenti Art. Ipoteche La Commissione della Cassa ha adottato le modifiche del Regolamento di investimento in data 9 gennaio 0, novembre 0 e 8 ottobre 0. Queste modifiche sono contrassegnate da una nota a piè di pagina.
2 Art. Azioni Art. Investimenti immobiliari diretti Art. 4 Investimenti immobiliari indiretti Art. 5 Investimenti alternativi Art. 6 Valute Art. 7 Derivati Art. 8 Securities Lending 5. Capitolo Varie Art. 9 Esercizio del diritto di voto per le azioni Disposizioni finali Art. 0 Abrogazione del diritto previgente Art. Entrata in vigore Regolamento di investimento PUBLICA pagina
3 La Commissione della Cassa di PUBLICA, vista la legge federale del 0 dicembre 006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (legge su PUBLICA, RS 7..), in vigore dal luglio 008; visti in particolare gli articoli capoverso lettera d e capoversi 6 e 5, emana il seguente Regolamento di investimento. Capitolo Obiettivi e principi Art. Obiettivi Il patrimonio della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (PUBLICA) deve essere gestito e amministrato esclusivamente nell interesse dei destinatari. Con la limitazione adeguata dei rischi si mira a un rendimento complessivo che garantisca a lungo termine l adempimento delle prestazioni di PUBLICA. Nella gestione del patrimonio va considerata la capacità di rischio di PUBLICA rispettivamente della cassa di previdenza. Occorre garantire che le prestazioni promesse possano essere versate sempre nel rispetto dei termini. Art. Basi Nella gestione del patrimonio le disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP, RS 8.40) e dell ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP, RS 8.44.) nonché tutte le pertinenti disposizioni vigenti in materia devono essere rispettate. In particolare vanno osservate le seguenti disposizioni: a) articolo 5 capoverso lettera c LPP (amministrazione paritetica del patrimonio); b) articolo 7 LPP (requisiti di base per l amministrazione del patrimonio); c) articolo 5a LPP (base legale per le disposizioni dell ordinanza concernenti la lealtà nella gestione del patrimonio); d) articoli 49 a 60 OPP (investimenti autorizzati, sicurezza e ripartizione dei rischi, investimenti presso il datore di lavoro); e) articoli 48f, 48g e 48h OPP (lealtà nella gestione del patrimonio). Le regole comportamentali per coloro che partecipano alla gestione e all amministrazione del patrimonio risultano dalla legge (LPP), dall ordinanza (OPP ) e dal Regolamento di conformità (compliance). Modificato il novembre 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina
4 Art. Principi generali Nella gestione del patrimonio bisogna a) mirare alla migliore prassi istituzionale; b) monitorare costantemente i rischi operativi, legali e di controparte nonché proteggere adeguatamente gli investimenti dagli sbagli e dagli errori di persone, processi, sistemi e dalle ripercussioni di eventi esterni; c) garantire una sufficiente ripartizione dei rischi; d) badare che il rischio (volatilità) sia in un rapporto adeguato con la performance attesa; e) prestare attenzione a un adeguata alienabilità degli investimenti (rischio di liquidità); f) tenere debitamente conto dei rischi che comporta l evoluzione degli interessi (rischio di tasso); g) garantire sempre sufficiente liquidità; h) tenere conto della solvibilità dei debitori per quanto concerne i crediti e gli strumenti di debito come pure della solidità delle imprese per quanto concerne le azioni e gli strumenti di partecipazione; i) prestare attenzione, per quanto concerne gli investimenti in immobili, all ubicazione, alla dimensione, alla possibilità di impiego, al potenziale di reddito sostenibile e ai rischi giuridici; j) considerare nelle decisioni relative agli investimenti anche gli aspetti ecologici, etici e sociali se non condizionano il raggiungimento degli obiettivi previdenziali; k) valutare il patrimonio di investimento a prezzi di mercato. Qualora i prezzi di mercato non siano disponibili, la valutazione deve essere effettuata secondo metodi trasparenti e riconosciuti.. Capitolo Organizzazione e responsabilità Art. 4 Commissione della Cassa La Commissione della Cassa si assume la responsabilità globale dell amministrazione del patrimonio. Essa emana e modifica il Regolamento di investimento nonché determina una rispettiva strategia di investimento per l'insieme delle casse di previdenza chiuse, per l'insieme delle casse di previdenza aperte e per l'istituto collettore PUBLICA in qualità di fornitore di servizi e assicuratore. La Commissione della Cassa a) nomina i membri in seno al Comitato di investimento e designa il presidente; b) definisce uno o più uffici di deposito per il patrimonio mobile (global custodian); c) definisce un ufficio esterno per il monitoraggio degli investimenti (investment controlling); d) 4 determina il consulente ALM; e) autorizza la scelta dei partner di outsourcing più importanti; f) prende atto dei rapporti periodici e annuali del Comitato di investimento e dell investment controller; 4 Aggiunto il novembre 0 Aggiunto il novembre 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina 4
5 g) decide in merito ad affari immobiliari (acquisti, vendite, realizzazione di progetti) con un valore di investimento che supera i 50 5 milioni di franchi e in merito ad acquisti di terreni, il cui progetto non è ancora maturo; h) può emanare oltre o insieme alle strategie di investimento ulteriori linee direttive concernenti la gestione di singole categorie di investimento (ad es. investimenti di immobili) o l impiego di strumenti di investimento (ad es. strumenti derivati). Art. 5 Comitato di investimento Visto l articolo capoverso 6 della legge su PUBLICA e ai sensi del punto. del Regolamento interno e organizzativo per la gestione e l amministrazione del patrimonio viene istituito un Comitato di investimento. Il Comitato di investimento è composto a) oltre che dal presidente, da tre a cinque membri nominati dalla Commissione della Cassa dalla cerchia 6 dei propri membri eletti; b) 7 inoltre la Commissione della Cassa può nominare nel Comitato di investimento un massimo di tre esperti di investimento esterni. L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) può proporre un esperto alla Commissione della Cassa. Fatta eccezione dell elezione del presidente, il Comitato di investimento si autocostituisce. 4 Esso può istituire sottocomitati. 5 Il direttore di PUBLICA e il responsabile del settore di attività «Asset Management» partecipano alle riunioni del Comitato di investimento con voto consultivo e senza diritto di voto 8. Art. 6 Compiti del Comitato di investimento Il Comitato di investimento a) propone alla Commissione della Cassa le strategie di investimento (asset allocation strategiche); b) sorveglia l osservanza del Regolamento di investimento e delle strategie di investimento; c) cura uno scambio di informazioni regolare con il responsabile del settore di attività «Asset Management»; d) cura uno scambio di informazioni regolare con l investment controlling e discute con esso i relativi rapporti; e) autorizza i contratti di mandato per le amministrazioni esterne e le istruzioni per gli amministratori interni; f) formula proposte alla Commissione della Cassa riguardo a singoli investimenti, ossia affari di sua competenza; g) sorveglia l attività dei singoli amministratori esterni e interni nonché l osservanza dei contratti di mandato (amministratori esterni), rispettivamente delle istruzioni (amministratori interni); h) autorizza la scelta delle amministrazioni immobiliari e il contenuto essenziale dei relativi contratti d amministrazione; 5 6 Modificato il novembre 0 Modificato il novembre 0 7 Aggiunto il novembre 0 8 Modificato il novembre 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina 5
6 i) autorizza affari immobiliari (acquisti, vendite, progetti) con un valore di investimento fino a 50 9 milioni di franchi; j) fa rapporto periodicamente alla Commissione della Cassa riguardo alla situazione patrimoniale e all amministrazione; k) inoltra i rapporti dell investment controlling alla Commissione della Cassa; l) informa senza indugio il presidente della Commissione della Cassa su eventuali inosservanze del Regolamento di investimento e/o delle strategie di investimento non appena vengono accertate. Art. 7 Deliberazione 0 Il Comitato di investimento decide a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. In caso di parità di voti, è determinante la decisione del presidente. Il Comitato di investimento può decidere mediante lettera circolare. Affinché la decisione sia valida tramite circolare è necessaria una maggioranza di due terzi dei voti. Art. 8 Asset Management Il settore di attività Asset Management a) è responsabile dell asset allocation tattica, ossia dell assegnazione da effettuare all interno delle fasce prescritte per le classi di investimento e gli amministratori patrimoniali (portafogli); b) fa proposte al Comitato di investimento riguardo ad amministratori patrimoniali interni ed esterni; c) stipula i contratti di mandato con gli amministratori patrimoniali esterni, dopo aver ricevuto la relativa approvazione dal Comitato di investimento, e impartisce le istruzioni necessarie agli amministratori patrimoniali interni; d) effettua, con l aiuto dei team corrispondenti, gli investimenti dei mandati interni autorizzati dal Comitato di investimento conformemente alle istruzioni approvate dal Comitato di investimento per ogni mandato; e) funge da interfaccia per le amministrazioni del patrimonio esterne; f) coordina l attività quotidiana con le banche di deposito; g) sorveglia l intero patrimonio di investimento nonché i mandati interni ed esterni e allestisce regolarmente un rapporto all attenzione del Comitato di investimento; h) informa senza indugio il Comitato di investimento su eventuali inosservanze del Regolamento di investimento e/o delle strategie di investimento non appena vengono riscontrate; i) prepara gli affari immobiliari e li sottopone al Comitato di investimento, ossia alla Commissione della Cassa per l'approvazione; j) redige un rapporto riassuntivo sui risultati degli investimenti in immobili; k) è responsabile della messa a disposizione dei mezzi liquidi in base alla necessità; l) informa il Comitato di investimento sull acquisto e sull alienazione di partecipazioni a imprese per le quali vi è un obbligo di comunicazione legale; m) redige un verbale delle riunioni del Comitato di investimento e gestisce la sua agenda; 9 0 Modificato il novembre 0 Articolo aggiunto il novembre 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina 6
7 n) valuta costantemente nuove possibilità di investimento. Art. 9 Investment Controlling Il servizio esterno che controlla gli investimenti (investment controlling) non deve svolgere il ruolo né di amministratore del patrimonio né di ufficio di deposito. L investment controlling a) sorveglia l attuazione delle strategie di investimento e il relativo processo; b) sorveglia costantemente l attività degli amministratori patrimoniali esterni e interni; c) sorveglia l osservanza delle direttive di investimento e procura al Comitato di investimento il rapporto riguardo all'evoluzione del patrimonio, all'osservanza delle direttive di investimento interne e alle prescrizioni di investimento legali; d) include anche il proprio rapporto riguardo alle finanze/alla contabilità sui risultati degli affari immobiliari e degli affari ipotecari. Art. 0 Uffici di deposito Per il patrimonio mobile vengono impiegate una o più banche come ufficio/i di deposito ai sensi di global custodian. Essa/e è/sono responsabile/i segnatamente a) del disbrigo impeccabile dei cosiddetti servizi di base di global custody, in particolare - della conservazione dei titoli; - del disbrigo di tutte le operazioni di titoli; b) delle operazioni di affari ineccepibili con le amministrazioni del patrimonio. c) della stesura e dell elaborazione di tutte le informazioni (rapporto) concernenti il patrimonio mobile necessarie per la sorveglianza degli amministratori patrimoniali e per il controllo degli investimenti, in particolare relative - al calcolo dei rendimenti di investimento delle amministrazioni del patrimonio, delle categorie di investimento e del patrimonio di titoli nonché dei relativi indici di riferimento e dei rischi di investimento; - alla rappresentazione della composizione dei singoli portafogli delle amministrazioni del patrimonio, delle categorie di investimento e del patrimonio di titoli nonché dei relativi indici di riferimento; d) della gestione di una contabilità dei titoli conformemente alla legge; e) del securities lending (prestito di titoli). I compiti del/degli ufficio/i di deposito centrali sono da disciplinare nei contratti di mandato speciali. Art. Amministrazione del patrimonio Per l amministrazione del patrimonio mobile vengono impiegati o incaricati team del settore di attività Asset Management o amministrazioni del patrimonio esterne. La scelta delle amministrazioni del patrimonio avviene in un processo documentato e comprensibile. Le amministrazioni del patrimonio sono responsabili singolarmente della gestione o dell amministrazione di singoli portafogli presso l ufficio o gli uffici di deposito. Regolamento di investimento PUBLICA pagina 7
8 Alle amministrazioni del patrimonio vengono assegnati incarichi amministrativi ben definiti per ogni portafoglio. Internamente ciò avviene sotto forma di istruzioni, esternamente sotto forma di contratti di mandato. Ogni incarico amministrativo deve disciplinare oltre agli accordi standard almeno i punti seguenti: volume del mandato, obiettivo del mandato, parametri per gli investimenti, investimenti ammessi, benchmark (di norma ponderazione neutra con fasce tattiche), grado di investimento (al massimo 00%), impiego di strumenti derivati, metodo del calcolo della performance, flusso di giustificativi, contenuto e frequenza del rapporto, responsabilità e risarcimento per danni, costi (enumerazione finale), inizio (termine transitorio) e scioglimento (sempre) del mandato, collaborazione con l ufficio di deposito centrale o gli uffici di deposito centrali. Come amministrazioni del patrimonio esterne vengono impiegate solamente banche e intermediari finanziari che sottostanno, in Svizzera o all estero, a una legge sui mercati finanziari o sulla sorveglianza. Invece di incaricare amministrazioni del patrimonio di occuparsi della gestione di depositi individuali, gli investimenti possono essere effettuati anche in fondi di investimento, presso fondazioni di investimento o in fondi alternativi e in prodotti strutturati. Essi possono essere effettuati sia tramite amministrazioni del patrimonio sia direttamente dall Asset Management. Art. Amministrazioni immobiliari L'amministrazione e la gestione immobiliare può essere assegnata a imprese private o all amministrazione immobiliare della Confederazione. Una o più amministrazioni immobiliari vengono incaricate dall Asset Management, dopo l approvazione del Comitato di investimento, e sono responsabili della gestione ottimale e della locazione degli immobili. I compiti e gli obblighi sono disciplinati in un contratto di mandato separato con le amministrazioni immobiliari. Esso deve contenere almeno i punti seguenti: inizio e scioglimento del mandato (durata del contratto), obiettivo dell incarico, lista degli immobili di cui occuparsi, competenze in relazione ai rapporti con i locatari e con i portinai, proposte riguardanti i rinnovi, risanamenti, acquisti, vendite di immobili, obbligo di allestire un preventivo sugli immobili, competenze per quanto riguarda le spese, locazione / politica in materia di pigioni, contabilità, lavori di manutenzione, assicurazioni, contenuto e frequenza del rapporto, onorario. 4 L amministrazione immobiliare comunica all Asset Management le date di riferimento definite dal Comitato di investimento. Modificato il novembre 0 Seconda frase abrogata il 8 ottobre 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina 8
9 Art. Accounting L accounting contiene la contabilità degli investimenti per i diversi investimenti menzionati nel presente regolamento nonché la contabilità finanziaria (consolidamento). La contabilità degli investimenti a) garantisce la corretta contabilità per tutti gli investimenti menzionati nel presente regolamento; b) controlla che la contabilità dei titoli venga effettuata nel rispetto dei termini; c) controlla i conti delle amministrazioni immobiliari; d) controlla i conti delle amministrazioni ipotecarie; e) gestisce un sistema di controllo interno (controlling operativo). La contabilità finanziaria a) controlla e integra, in collaborazione con la banca o le banche di deposito, la contabilità parziale (titoli, ipoteche e immobili) nella contabilità globale di PUBLICA; b) comunica all Asset Management la necessità di mezzi liquidi per il versamento delle prestazioni; c) gestisce un sistema di controllo interno (controlling operativo).. Capitolo Strutturazione di investimento Art. 4 Strategie di investimento La Commissione della Cassa definisce in un documento separato la strategia di investimento per l insieme delle casse di previdenza chiuse, la strategia di investimento per l'insieme delle casse di previdenza aperte e la strategia di investimento per l'istituto collettore PUBLICA in qualità di fornitore di servizi e assicuratore (legge su PUBLICA art. cpv. lett. d). In questo documento viene definito in modo vincolante il quadro degli investimenti dell'intero patrimonio di PUBLICA. Le strategie di investimento (asset allocation strategiche) sono determinate a) dalla situazione finanziaria delle casse di previdenza rispettivamente dell istituto collettore PUBLICA in qualità di fornitore di servizi e assicuratore; b) dalla struttura e dalla presumibile evoluzione dell effettivo degli assicurati; c) dal rendimento perseguito; d) dalla tolleranza al rischio di PUBLICA; e) dai rendimenti e dai rischi attesi nelle singole categorie di investimento e dalla relativa correlazione. Le strategie di investimento vengono verificate periodicamente, almeno ogni due anni e, laddove necessario, adattate. Art. 5 Classi di investimento Per l asset allocation strategica vengono costituite classi di investimento, in cui vengono distribuiti gli investimenti patrimoniali. Le classi di investimento più importanti sono le seguenti: a) liquidità e mercato monetario; Regolamento di investimento PUBLICA pagina 9
10 b) obbligazioni e altri strumenti di debito in franchi svizzeri; c) obbligazioni e altri strumenti di debito in valuta estera; d) ipoteche; e) azioni e altri strumenti di partecipazione Svizzera; f) azioni e altri strumenti di partecipazione estero; g) immobili, investimenti diretti Svizzera; h) immobili, investimenti indiretti Svizzera; i) immobili, investimenti indiretti estero; j) investimenti alternativi. Nelle strategie di investimento viene effettuata un'allocazione percentuale del patrimonio per ogni singola classe di investimento. A tal proposito vengono definiti il volume target e le fasce con un minimo e un massimo per ogni classe di investimento e ogni valuta estera. 4. Capitolo Direttive per gli investimenti Art. 6 Scelta degli investimenti Ogni investimento deve essere attuabile per PUBLICA per quanto riguarda le conoscenze disponibili, i processi e le strutture, la dimensione e la reputazione. La scelta dei prodotti avviene in un processo documentato e comprensibile. Affinché i limiti possano essere rispettati, possono essere impiegati contratti a termine e strumenti derivati. Art. 7 Liquidità e mercato monetario Gli averi su conti correnti bancari e postali, i depositi a termine e altri investimenti sul mercato monetario in franchi svizzeri e valute estere possono essere tenuti soltanto da debitori con un rating a breve termine di un agenzia di rating riconosciuta di almeno A-/P- o di ugual valore, presso la Posta Svizzera, la Banca nazionale svizzera o la Confederazione Svizzera. Per il controllo della liquidità possono essere effettuate operazioni pronti contro termine. Art. 8 Obbligazioni investment grade Le obbligazioni e altri strumenti di debito in investment grade devono presentare un rating minimo di BBB- o equivalente di un agenzia di rating riconosciuta o di una banca. Delle obbligazioni in essere dei singoli debitori può essere tenuto soltanto il 0 per cento. Le strategie di investimento definiscono i limiti massimi per ogni categoria di debitore (valore di mercato in per cento di tutti gli investimenti di obbligazioni) a seconda dalla solvibilità. Le deroghe ai limiti vengono sottoposte al Comitato di investimento per approvazione. Ulteriori restrizioni relative agli investimenti vengono disciplinate nei contratti di mandato. Art. 9 Obbligazioni subinvestment grade Per le obbligazioni e altri strumenti di debito con un rating al di sotto dell investment grade vengono definiti limiti nelle direttive di investimento a livello di portafoglio nei contratti di mandato o nelle istruzioni per gli amministratori patrimoniali interni. Regolamento di investimento PUBLICA pagina 0
11 Art. 0 Obbligazioni dei Paesi emergenti Per le obbligazioni e altri strumenti di debito di Paesi emergenti vengono definiti limiti nelle direttive di investimento a livello di portafoglio nei contratti di mandato o nelle istruzioni per gli amministratori patrimoniali interni. Art. Ipoteche Vengono finanziate sia le case unifamiliari e sia le proprietà per piani ad uso proprio. L Asset Management può autorizzare eccezioni. Il valore venale viene calcolato principalmente secondo un metodo di valutazione edonica usuale sul mercato. In casi eccezionali, ad esempio in caso di poca precisione nelle stime, può essere impiegato un metodo del valore medio. I valori venali devono essere controllati periodicamente. Oltre alla valutazione dell immobile sul quale sono state effettuate anticipazioni deve essere valutata attentamente e controllata regolarmente la qualità del credito dei debitori. Art. Azioni Gli investimenti in azioni e in altri strumenti di partecipazione vengono effettuati prevalentemente in titoli liquidi in una borsa riconosciuta e replicano ampi indici di mercato. Gli investimenti in azioni possono essere effettuati anche tramite fondi di investimento. Gli investimenti in azioni e in altri strumenti di partecipazione di imprese a bassa capitalizzazione e di imprese nei Paesi emergenti vengono disciplinati separatamente nei contratti di mandato. Art. Investimenti immobiliari diretti Gli investimenti immobiliari diretti possono essere effettuati soltanto in Svizzera. Gli investimenti devono essere diversificati in modo adeguato in base alla loro posizione geografica, al modo di impiego e alla dimensione. La parte di PUBLICA, per quanto concerne un singolo immobile, non può eccedere il 0 per cento del patrimonio immobiliare. Gli investimenti consentiti sono disciplinati in una strategia di investimento separata. 4 Il valore venale degli investimenti diretti deve essere sottoposto annualmente a una perizia di stima indipendente secondo un metodo usuale sul mercato e trasparente (di norma secondo il metodo discounted cash flow). Per gli oggetti il cui acquisto risale a meno di mesi la valutazione corrisponde al prezzo di acquisto. I progetti di costruzione vengono valutati annualmente a prezzi di costo. Art. 4 Investimenti immobiliari indiretti PUBLICA effettua investimenti immobiliari indiretti in Svizzera e all'estero tramite la partecipazione a strumenti di investimento collettivi, ad esempio fondazioni, fondi e società immobiliari. Ultima frase aggiunta il 9 gennaio 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina
12 Art. 5 Investimenti alternativi Possono essere effettuati investimenti in Private Equity, materie prime (commodities) e progetti riguardanti infrastrutture. Simili investimenti possono essere effettuati direttamente mediante strumenti di investimento collettivi o tramite prodotti strutturati. Ogni investimento alternativo deve essere prima verificato attentamente sotto il profilo della professionalità e della solvibilità degli emittenti o del management, della strategia di investimento, della chiarezza dei rapporti giuridici, della disdetta e dei rischi inerenti. Il risultato della verifica è iscritto in un memorandum. Art. 6 Valute Le strategie di investimento devono definire i limiti per gli investimenti in diverse valute. Per rispettare i limiti possono essere impiegati contratti a termine e strumenti derivati. Art. 7 Derivati I derivati possono essere impiegati per ridurre i rischi correlati agli investimenti o per poter gestire in modo più efficiente gli investimenti. Essi devono essere negoziati in una borsa riconosciuta oppure di norma essere garantiti 4. La controparte per i derivati senza ulteriore garanzia deve essere una banca con un rating a breve termine di un agenzia di rating riconosciuta di almeno A-/P- o equivalente. Per i derivati con garanzie sottostanti la controparte deve essere una banca con un rating a breve termine di almeno A-/P- o equivalente 5. Art. 8 Securities Lending Per migliorare la redditività, i titoli possono essere prestati alle controparti che presentano un rating a breve termine di un'agenzia di rating riconosciuta di almeno A-/P- o equivalente. I titoli prestati devono essere coperti da garanzia (collateral). I dettagli devono essere disciplinati nel contratto di securities lending. 5. Capitolo Varie Art. 9 Esercizio del diritto di voto per le azioni Per quanto concerne le azioni tenute direttamente (nei portafogli) appartenenti a società svizzere viene esercitato il diritto di voto. Il Comitato di investimento decide sul comportamento di voto. Il diritto di voto è orientato agli interessi a lungo termine degli assicurati e beneficiari di rendite. A tal proposito si presta attenzione affinché il valore aziendale della società in questione venga massimizzato sul lungo periodo 6. 4 Se entro l Assemblea generale della società in questione non vi è concordanza tra la maggioranza di tutti i membri del Comitato di investimento, il diritto di voto non viene esercitato. 4 5 Seconda frase modificata il 9 gennaio e il novembre 0 Ultima frase aggiunta il 9 gennaio 0 6 Seconda frase aggiunta il 8 ottobre 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina
13 5 6 Il comportamento di voto è pubblicato sul sito Internet di PUBLICA 7. In caso di società estere di norma si rinuncia all esercizio dei diritti societari. Disposizioni finali Art. 0 Abrogazione del diritto previgente Il presente Regolamento di investimento sostituisce integralmente il Regolamento di investimento (Regolamento di investimento della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA del 5 ottobre 007/ febbraio 008). Art. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 00. Le modifiche del 9 gennaio 0 entrano in vigore il 9 gennaio 0 con decisione della Commissione della Cassa. Le modifiche del novembre 0 entrano in vigore il novembre 0 con decisione della Commissione della Cassa. 4 Le modifiche del 8 ottobre 0 entrano in vigore il 8 ottobre 0 con decisione della Commissione della Cassa. In nome della Commissione della Cassa PUBLICA Il presidente: Il presidente del Comitato di investimento: Fred Scholl Alex Hinder 7 Modificato il novembre 0 e 8 ottobre 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina
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