1. Capitolo Obiettivi e principi 3. Art. 1 Obiettivi 3 Art. 2 Basi 3 Art. 3 Principi generali Capitolo Organizzazione e responsibilità 4

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "1. Capitolo Obiettivi e principi 3. Art. 1 Obiettivi 3 Art. 2 Basi 3 Art. 3 Principi generali 4. 2. Capitolo Organizzazione e responsibilità 4"

Transcript

1 REGOLAMENTO DI INVESTIMENTO DELLA CASSA PENSIONI DELLA CONFEDERAZIONE PUBLICA (REGOLAMENTO DI INVESTIMENTO PUBLICA) del 5 aprile 00 (stato 8 ottobre 0) Regolamento di investimento PUBLICA del 5 aprile 00 Indice. Capitolo Obiettivi e principi Art. Obiettivi Art. Basi Art. Principi generali 4. Capitolo Organizzazione e responsibilità 4 Art. 4 Commissioe della Cassa 4 Art. 5 Comitato di investimento 5 Art. 6 Compiti del Comitato di investimento 5 Art. 7 Deliberazione 6 Art. 8 Asset Management 6 Art. 9 Investment Controlling 7 Art. 0 Uffici di deposito 7 Art. Amministrazione del patrimonio 7 Art. Amministrazioni immobiliari 8 Art. Accounting 9. Capitolo Strutturazione di investimento 9 Art. 4 Strategie di investimento 9 Art. 5 Classi di investimento 9 4. Capitolo Direttive per gli investimenti 0 Art. 6 Scelta degli investimenti 0 Art. 7 Liquidità e mercato monetario 0 Art. 8 Obbligazioni investment grade 0 Art. 9 Obbligazioni subinvestment grade 0 Art. 0 Obbligazioni dei Paesi emergenti Art. Ipoteche La Commissione della Cassa ha adottato le modifiche del Regolamento di investimento in data 9 gennaio 0, novembre 0 e 8 ottobre 0. Queste modifiche sono contrassegnate da una nota a piè di pagina.

2 Art. Azioni Art. Investimenti immobiliari diretti Art. 4 Investimenti immobiliari indiretti Art. 5 Investimenti alternativi Art. 6 Valute Art. 7 Derivati Art. 8 Securities Lending 5. Capitolo Varie Art. 9 Esercizio del diritto di voto per le azioni Disposizioni finali Art. 0 Abrogazione del diritto previgente Art. Entrata in vigore Regolamento di investimento PUBLICA pagina

3 La Commissione della Cassa di PUBLICA, vista la legge federale del 0 dicembre 006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (legge su PUBLICA, RS 7..), in vigore dal luglio 008; visti in particolare gli articoli capoverso lettera d e capoversi 6 e 5, emana il seguente Regolamento di investimento. Capitolo Obiettivi e principi Art. Obiettivi Il patrimonio della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (PUBLICA) deve essere gestito e amministrato esclusivamente nell interesse dei destinatari. Con la limitazione adeguata dei rischi si mira a un rendimento complessivo che garantisca a lungo termine l adempimento delle prestazioni di PUBLICA. Nella gestione del patrimonio va considerata la capacità di rischio di PUBLICA rispettivamente della cassa di previdenza. Occorre garantire che le prestazioni promesse possano essere versate sempre nel rispetto dei termini. Art. Basi Nella gestione del patrimonio le disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP, RS 8.40) e dell ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP, RS 8.44.) nonché tutte le pertinenti disposizioni vigenti in materia devono essere rispettate. In particolare vanno osservate le seguenti disposizioni: a) articolo 5 capoverso lettera c LPP (amministrazione paritetica del patrimonio); b) articolo 7 LPP (requisiti di base per l amministrazione del patrimonio); c) articolo 5a LPP (base legale per le disposizioni dell ordinanza concernenti la lealtà nella gestione del patrimonio); d) articoli 49 a 60 OPP (investimenti autorizzati, sicurezza e ripartizione dei rischi, investimenti presso il datore di lavoro); e) articoli 48f, 48g e 48h OPP (lealtà nella gestione del patrimonio). Le regole comportamentali per coloro che partecipano alla gestione e all amministrazione del patrimonio risultano dalla legge (LPP), dall ordinanza (OPP ) e dal Regolamento di conformità (compliance). Modificato il novembre 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina

4 Art. Principi generali Nella gestione del patrimonio bisogna a) mirare alla migliore prassi istituzionale; b) monitorare costantemente i rischi operativi, legali e di controparte nonché proteggere adeguatamente gli investimenti dagli sbagli e dagli errori di persone, processi, sistemi e dalle ripercussioni di eventi esterni; c) garantire una sufficiente ripartizione dei rischi; d) badare che il rischio (volatilità) sia in un rapporto adeguato con la performance attesa; e) prestare attenzione a un adeguata alienabilità degli investimenti (rischio di liquidità); f) tenere debitamente conto dei rischi che comporta l evoluzione degli interessi (rischio di tasso); g) garantire sempre sufficiente liquidità; h) tenere conto della solvibilità dei debitori per quanto concerne i crediti e gli strumenti di debito come pure della solidità delle imprese per quanto concerne le azioni e gli strumenti di partecipazione; i) prestare attenzione, per quanto concerne gli investimenti in immobili, all ubicazione, alla dimensione, alla possibilità di impiego, al potenziale di reddito sostenibile e ai rischi giuridici; j) considerare nelle decisioni relative agli investimenti anche gli aspetti ecologici, etici e sociali se non condizionano il raggiungimento degli obiettivi previdenziali; k) valutare il patrimonio di investimento a prezzi di mercato. Qualora i prezzi di mercato non siano disponibili, la valutazione deve essere effettuata secondo metodi trasparenti e riconosciuti.. Capitolo Organizzazione e responsabilità Art. 4 Commissione della Cassa La Commissione della Cassa si assume la responsabilità globale dell amministrazione del patrimonio. Essa emana e modifica il Regolamento di investimento nonché determina una rispettiva strategia di investimento per l'insieme delle casse di previdenza chiuse, per l'insieme delle casse di previdenza aperte e per l'istituto collettore PUBLICA in qualità di fornitore di servizi e assicuratore. La Commissione della Cassa a) nomina i membri in seno al Comitato di investimento e designa il presidente; b) definisce uno o più uffici di deposito per il patrimonio mobile (global custodian); c) definisce un ufficio esterno per il monitoraggio degli investimenti (investment controlling); d) 4 determina il consulente ALM; e) autorizza la scelta dei partner di outsourcing più importanti; f) prende atto dei rapporti periodici e annuali del Comitato di investimento e dell investment controller; 4 Aggiunto il novembre 0 Aggiunto il novembre 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina 4

5 g) decide in merito ad affari immobiliari (acquisti, vendite, realizzazione di progetti) con un valore di investimento che supera i 50 5 milioni di franchi e in merito ad acquisti di terreni, il cui progetto non è ancora maturo; h) può emanare oltre o insieme alle strategie di investimento ulteriori linee direttive concernenti la gestione di singole categorie di investimento (ad es. investimenti di immobili) o l impiego di strumenti di investimento (ad es. strumenti derivati). Art. 5 Comitato di investimento Visto l articolo capoverso 6 della legge su PUBLICA e ai sensi del punto. del Regolamento interno e organizzativo per la gestione e l amministrazione del patrimonio viene istituito un Comitato di investimento. Il Comitato di investimento è composto a) oltre che dal presidente, da tre a cinque membri nominati dalla Commissione della Cassa dalla cerchia 6 dei propri membri eletti; b) 7 inoltre la Commissione della Cassa può nominare nel Comitato di investimento un massimo di tre esperti di investimento esterni. L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) può proporre un esperto alla Commissione della Cassa. Fatta eccezione dell elezione del presidente, il Comitato di investimento si autocostituisce. 4 Esso può istituire sottocomitati. 5 Il direttore di PUBLICA e il responsabile del settore di attività «Asset Management» partecipano alle riunioni del Comitato di investimento con voto consultivo e senza diritto di voto 8. Art. 6 Compiti del Comitato di investimento Il Comitato di investimento a) propone alla Commissione della Cassa le strategie di investimento (asset allocation strategiche); b) sorveglia l osservanza del Regolamento di investimento e delle strategie di investimento; c) cura uno scambio di informazioni regolare con il responsabile del settore di attività «Asset Management»; d) cura uno scambio di informazioni regolare con l investment controlling e discute con esso i relativi rapporti; e) autorizza i contratti di mandato per le amministrazioni esterne e le istruzioni per gli amministratori interni; f) formula proposte alla Commissione della Cassa riguardo a singoli investimenti, ossia affari di sua competenza; g) sorveglia l attività dei singoli amministratori esterni e interni nonché l osservanza dei contratti di mandato (amministratori esterni), rispettivamente delle istruzioni (amministratori interni); h) autorizza la scelta delle amministrazioni immobiliari e il contenuto essenziale dei relativi contratti d amministrazione; 5 6 Modificato il novembre 0 Modificato il novembre 0 7 Aggiunto il novembre 0 8 Modificato il novembre 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina 5

6 i) autorizza affari immobiliari (acquisti, vendite, progetti) con un valore di investimento fino a 50 9 milioni di franchi; j) fa rapporto periodicamente alla Commissione della Cassa riguardo alla situazione patrimoniale e all amministrazione; k) inoltra i rapporti dell investment controlling alla Commissione della Cassa; l) informa senza indugio il presidente della Commissione della Cassa su eventuali inosservanze del Regolamento di investimento e/o delle strategie di investimento non appena vengono accertate. Art. 7 Deliberazione 0 Il Comitato di investimento decide a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. In caso di parità di voti, è determinante la decisione del presidente. Il Comitato di investimento può decidere mediante lettera circolare. Affinché la decisione sia valida tramite circolare è necessaria una maggioranza di due terzi dei voti. Art. 8 Asset Management Il settore di attività Asset Management a) è responsabile dell asset allocation tattica, ossia dell assegnazione da effettuare all interno delle fasce prescritte per le classi di investimento e gli amministratori patrimoniali (portafogli); b) fa proposte al Comitato di investimento riguardo ad amministratori patrimoniali interni ed esterni; c) stipula i contratti di mandato con gli amministratori patrimoniali esterni, dopo aver ricevuto la relativa approvazione dal Comitato di investimento, e impartisce le istruzioni necessarie agli amministratori patrimoniali interni; d) effettua, con l aiuto dei team corrispondenti, gli investimenti dei mandati interni autorizzati dal Comitato di investimento conformemente alle istruzioni approvate dal Comitato di investimento per ogni mandato; e) funge da interfaccia per le amministrazioni del patrimonio esterne; f) coordina l attività quotidiana con le banche di deposito; g) sorveglia l intero patrimonio di investimento nonché i mandati interni ed esterni e allestisce regolarmente un rapporto all attenzione del Comitato di investimento; h) informa senza indugio il Comitato di investimento su eventuali inosservanze del Regolamento di investimento e/o delle strategie di investimento non appena vengono riscontrate; i) prepara gli affari immobiliari e li sottopone al Comitato di investimento, ossia alla Commissione della Cassa per l'approvazione; j) redige un rapporto riassuntivo sui risultati degli investimenti in immobili; k) è responsabile della messa a disposizione dei mezzi liquidi in base alla necessità; l) informa il Comitato di investimento sull acquisto e sull alienazione di partecipazioni a imprese per le quali vi è un obbligo di comunicazione legale; m) redige un verbale delle riunioni del Comitato di investimento e gestisce la sua agenda; 9 0 Modificato il novembre 0 Articolo aggiunto il novembre 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina 6

7 n) valuta costantemente nuove possibilità di investimento. Art. 9 Investment Controlling Il servizio esterno che controlla gli investimenti (investment controlling) non deve svolgere il ruolo né di amministratore del patrimonio né di ufficio di deposito. L investment controlling a) sorveglia l attuazione delle strategie di investimento e il relativo processo; b) sorveglia costantemente l attività degli amministratori patrimoniali esterni e interni; c) sorveglia l osservanza delle direttive di investimento e procura al Comitato di investimento il rapporto riguardo all'evoluzione del patrimonio, all'osservanza delle direttive di investimento interne e alle prescrizioni di investimento legali; d) include anche il proprio rapporto riguardo alle finanze/alla contabilità sui risultati degli affari immobiliari e degli affari ipotecari. Art. 0 Uffici di deposito Per il patrimonio mobile vengono impiegate una o più banche come ufficio/i di deposito ai sensi di global custodian. Essa/e è/sono responsabile/i segnatamente a) del disbrigo impeccabile dei cosiddetti servizi di base di global custody, in particolare - della conservazione dei titoli; - del disbrigo di tutte le operazioni di titoli; b) delle operazioni di affari ineccepibili con le amministrazioni del patrimonio. c) della stesura e dell elaborazione di tutte le informazioni (rapporto) concernenti il patrimonio mobile necessarie per la sorveglianza degli amministratori patrimoniali e per il controllo degli investimenti, in particolare relative - al calcolo dei rendimenti di investimento delle amministrazioni del patrimonio, delle categorie di investimento e del patrimonio di titoli nonché dei relativi indici di riferimento e dei rischi di investimento; - alla rappresentazione della composizione dei singoli portafogli delle amministrazioni del patrimonio, delle categorie di investimento e del patrimonio di titoli nonché dei relativi indici di riferimento; d) della gestione di una contabilità dei titoli conformemente alla legge; e) del securities lending (prestito di titoli). I compiti del/degli ufficio/i di deposito centrali sono da disciplinare nei contratti di mandato speciali. Art. Amministrazione del patrimonio Per l amministrazione del patrimonio mobile vengono impiegati o incaricati team del settore di attività Asset Management o amministrazioni del patrimonio esterne. La scelta delle amministrazioni del patrimonio avviene in un processo documentato e comprensibile. Le amministrazioni del patrimonio sono responsabili singolarmente della gestione o dell amministrazione di singoli portafogli presso l ufficio o gli uffici di deposito. Regolamento di investimento PUBLICA pagina 7

8 Alle amministrazioni del patrimonio vengono assegnati incarichi amministrativi ben definiti per ogni portafoglio. Internamente ciò avviene sotto forma di istruzioni, esternamente sotto forma di contratti di mandato. Ogni incarico amministrativo deve disciplinare oltre agli accordi standard almeno i punti seguenti: volume del mandato, obiettivo del mandato, parametri per gli investimenti, investimenti ammessi, benchmark (di norma ponderazione neutra con fasce tattiche), grado di investimento (al massimo 00%), impiego di strumenti derivati, metodo del calcolo della performance, flusso di giustificativi, contenuto e frequenza del rapporto, responsabilità e risarcimento per danni, costi (enumerazione finale), inizio (termine transitorio) e scioglimento (sempre) del mandato, collaborazione con l ufficio di deposito centrale o gli uffici di deposito centrali. Come amministrazioni del patrimonio esterne vengono impiegate solamente banche e intermediari finanziari che sottostanno, in Svizzera o all estero, a una legge sui mercati finanziari o sulla sorveglianza. Invece di incaricare amministrazioni del patrimonio di occuparsi della gestione di depositi individuali, gli investimenti possono essere effettuati anche in fondi di investimento, presso fondazioni di investimento o in fondi alternativi e in prodotti strutturati. Essi possono essere effettuati sia tramite amministrazioni del patrimonio sia direttamente dall Asset Management. Art. Amministrazioni immobiliari L'amministrazione e la gestione immobiliare può essere assegnata a imprese private o all amministrazione immobiliare della Confederazione. Una o più amministrazioni immobiliari vengono incaricate dall Asset Management, dopo l approvazione del Comitato di investimento, e sono responsabili della gestione ottimale e della locazione degli immobili. I compiti e gli obblighi sono disciplinati in un contratto di mandato separato con le amministrazioni immobiliari. Esso deve contenere almeno i punti seguenti: inizio e scioglimento del mandato (durata del contratto), obiettivo dell incarico, lista degli immobili di cui occuparsi, competenze in relazione ai rapporti con i locatari e con i portinai, proposte riguardanti i rinnovi, risanamenti, acquisti, vendite di immobili, obbligo di allestire un preventivo sugli immobili, competenze per quanto riguarda le spese, locazione / politica in materia di pigioni, contabilità, lavori di manutenzione, assicurazioni, contenuto e frequenza del rapporto, onorario. 4 L amministrazione immobiliare comunica all Asset Management le date di riferimento definite dal Comitato di investimento. Modificato il novembre 0 Seconda frase abrogata il 8 ottobre 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina 8

9 Art. Accounting L accounting contiene la contabilità degli investimenti per i diversi investimenti menzionati nel presente regolamento nonché la contabilità finanziaria (consolidamento). La contabilità degli investimenti a) garantisce la corretta contabilità per tutti gli investimenti menzionati nel presente regolamento; b) controlla che la contabilità dei titoli venga effettuata nel rispetto dei termini; c) controlla i conti delle amministrazioni immobiliari; d) controlla i conti delle amministrazioni ipotecarie; e) gestisce un sistema di controllo interno (controlling operativo). La contabilità finanziaria a) controlla e integra, in collaborazione con la banca o le banche di deposito, la contabilità parziale (titoli, ipoteche e immobili) nella contabilità globale di PUBLICA; b) comunica all Asset Management la necessità di mezzi liquidi per il versamento delle prestazioni; c) gestisce un sistema di controllo interno (controlling operativo).. Capitolo Strutturazione di investimento Art. 4 Strategie di investimento La Commissione della Cassa definisce in un documento separato la strategia di investimento per l insieme delle casse di previdenza chiuse, la strategia di investimento per l'insieme delle casse di previdenza aperte e la strategia di investimento per l'istituto collettore PUBLICA in qualità di fornitore di servizi e assicuratore (legge su PUBLICA art. cpv. lett. d). In questo documento viene definito in modo vincolante il quadro degli investimenti dell'intero patrimonio di PUBLICA. Le strategie di investimento (asset allocation strategiche) sono determinate a) dalla situazione finanziaria delle casse di previdenza rispettivamente dell istituto collettore PUBLICA in qualità di fornitore di servizi e assicuratore; b) dalla struttura e dalla presumibile evoluzione dell effettivo degli assicurati; c) dal rendimento perseguito; d) dalla tolleranza al rischio di PUBLICA; e) dai rendimenti e dai rischi attesi nelle singole categorie di investimento e dalla relativa correlazione. Le strategie di investimento vengono verificate periodicamente, almeno ogni due anni e, laddove necessario, adattate. Art. 5 Classi di investimento Per l asset allocation strategica vengono costituite classi di investimento, in cui vengono distribuiti gli investimenti patrimoniali. Le classi di investimento più importanti sono le seguenti: a) liquidità e mercato monetario; Regolamento di investimento PUBLICA pagina 9

10 b) obbligazioni e altri strumenti di debito in franchi svizzeri; c) obbligazioni e altri strumenti di debito in valuta estera; d) ipoteche; e) azioni e altri strumenti di partecipazione Svizzera; f) azioni e altri strumenti di partecipazione estero; g) immobili, investimenti diretti Svizzera; h) immobili, investimenti indiretti Svizzera; i) immobili, investimenti indiretti estero; j) investimenti alternativi. Nelle strategie di investimento viene effettuata un'allocazione percentuale del patrimonio per ogni singola classe di investimento. A tal proposito vengono definiti il volume target e le fasce con un minimo e un massimo per ogni classe di investimento e ogni valuta estera. 4. Capitolo Direttive per gli investimenti Art. 6 Scelta degli investimenti Ogni investimento deve essere attuabile per PUBLICA per quanto riguarda le conoscenze disponibili, i processi e le strutture, la dimensione e la reputazione. La scelta dei prodotti avviene in un processo documentato e comprensibile. Affinché i limiti possano essere rispettati, possono essere impiegati contratti a termine e strumenti derivati. Art. 7 Liquidità e mercato monetario Gli averi su conti correnti bancari e postali, i depositi a termine e altri investimenti sul mercato monetario in franchi svizzeri e valute estere possono essere tenuti soltanto da debitori con un rating a breve termine di un agenzia di rating riconosciuta di almeno A-/P- o di ugual valore, presso la Posta Svizzera, la Banca nazionale svizzera o la Confederazione Svizzera. Per il controllo della liquidità possono essere effettuate operazioni pronti contro termine. Art. 8 Obbligazioni investment grade Le obbligazioni e altri strumenti di debito in investment grade devono presentare un rating minimo di BBB- o equivalente di un agenzia di rating riconosciuta o di una banca. Delle obbligazioni in essere dei singoli debitori può essere tenuto soltanto il 0 per cento. Le strategie di investimento definiscono i limiti massimi per ogni categoria di debitore (valore di mercato in per cento di tutti gli investimenti di obbligazioni) a seconda dalla solvibilità. Le deroghe ai limiti vengono sottoposte al Comitato di investimento per approvazione. Ulteriori restrizioni relative agli investimenti vengono disciplinate nei contratti di mandato. Art. 9 Obbligazioni subinvestment grade Per le obbligazioni e altri strumenti di debito con un rating al di sotto dell investment grade vengono definiti limiti nelle direttive di investimento a livello di portafoglio nei contratti di mandato o nelle istruzioni per gli amministratori patrimoniali interni. Regolamento di investimento PUBLICA pagina 0

11 Art. 0 Obbligazioni dei Paesi emergenti Per le obbligazioni e altri strumenti di debito di Paesi emergenti vengono definiti limiti nelle direttive di investimento a livello di portafoglio nei contratti di mandato o nelle istruzioni per gli amministratori patrimoniali interni. Art. Ipoteche Vengono finanziate sia le case unifamiliari e sia le proprietà per piani ad uso proprio. L Asset Management può autorizzare eccezioni. Il valore venale viene calcolato principalmente secondo un metodo di valutazione edonica usuale sul mercato. In casi eccezionali, ad esempio in caso di poca precisione nelle stime, può essere impiegato un metodo del valore medio. I valori venali devono essere controllati periodicamente. Oltre alla valutazione dell immobile sul quale sono state effettuate anticipazioni deve essere valutata attentamente e controllata regolarmente la qualità del credito dei debitori. Art. Azioni Gli investimenti in azioni e in altri strumenti di partecipazione vengono effettuati prevalentemente in titoli liquidi in una borsa riconosciuta e replicano ampi indici di mercato. Gli investimenti in azioni possono essere effettuati anche tramite fondi di investimento. Gli investimenti in azioni e in altri strumenti di partecipazione di imprese a bassa capitalizzazione e di imprese nei Paesi emergenti vengono disciplinati separatamente nei contratti di mandato. Art. Investimenti immobiliari diretti Gli investimenti immobiliari diretti possono essere effettuati soltanto in Svizzera. Gli investimenti devono essere diversificati in modo adeguato in base alla loro posizione geografica, al modo di impiego e alla dimensione. La parte di PUBLICA, per quanto concerne un singolo immobile, non può eccedere il 0 per cento del patrimonio immobiliare. Gli investimenti consentiti sono disciplinati in una strategia di investimento separata. 4 Il valore venale degli investimenti diretti deve essere sottoposto annualmente a una perizia di stima indipendente secondo un metodo usuale sul mercato e trasparente (di norma secondo il metodo discounted cash flow). Per gli oggetti il cui acquisto risale a meno di mesi la valutazione corrisponde al prezzo di acquisto. I progetti di costruzione vengono valutati annualmente a prezzi di costo. Art. 4 Investimenti immobiliari indiretti PUBLICA effettua investimenti immobiliari indiretti in Svizzera e all'estero tramite la partecipazione a strumenti di investimento collettivi, ad esempio fondazioni, fondi e società immobiliari. Ultima frase aggiunta il 9 gennaio 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina

12 Art. 5 Investimenti alternativi Possono essere effettuati investimenti in Private Equity, materie prime (commodities) e progetti riguardanti infrastrutture. Simili investimenti possono essere effettuati direttamente mediante strumenti di investimento collettivi o tramite prodotti strutturati. Ogni investimento alternativo deve essere prima verificato attentamente sotto il profilo della professionalità e della solvibilità degli emittenti o del management, della strategia di investimento, della chiarezza dei rapporti giuridici, della disdetta e dei rischi inerenti. Il risultato della verifica è iscritto in un memorandum. Art. 6 Valute Le strategie di investimento devono definire i limiti per gli investimenti in diverse valute. Per rispettare i limiti possono essere impiegati contratti a termine e strumenti derivati. Art. 7 Derivati I derivati possono essere impiegati per ridurre i rischi correlati agli investimenti o per poter gestire in modo più efficiente gli investimenti. Essi devono essere negoziati in una borsa riconosciuta oppure di norma essere garantiti 4. La controparte per i derivati senza ulteriore garanzia deve essere una banca con un rating a breve termine di un agenzia di rating riconosciuta di almeno A-/P- o equivalente. Per i derivati con garanzie sottostanti la controparte deve essere una banca con un rating a breve termine di almeno A-/P- o equivalente 5. Art. 8 Securities Lending Per migliorare la redditività, i titoli possono essere prestati alle controparti che presentano un rating a breve termine di un'agenzia di rating riconosciuta di almeno A-/P- o equivalente. I titoli prestati devono essere coperti da garanzia (collateral). I dettagli devono essere disciplinati nel contratto di securities lending. 5. Capitolo Varie Art. 9 Esercizio del diritto di voto per le azioni Per quanto concerne le azioni tenute direttamente (nei portafogli) appartenenti a società svizzere viene esercitato il diritto di voto. Il Comitato di investimento decide sul comportamento di voto. Il diritto di voto è orientato agli interessi a lungo termine degli assicurati e beneficiari di rendite. A tal proposito si presta attenzione affinché il valore aziendale della società in questione venga massimizzato sul lungo periodo 6. 4 Se entro l Assemblea generale della società in questione non vi è concordanza tra la maggioranza di tutti i membri del Comitato di investimento, il diritto di voto non viene esercitato. 4 5 Seconda frase modificata il 9 gennaio e il novembre 0 Ultima frase aggiunta il 9 gennaio 0 6 Seconda frase aggiunta il 8 ottobre 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina

13 5 6 Il comportamento di voto è pubblicato sul sito Internet di PUBLICA 7. In caso di società estere di norma si rinuncia all esercizio dei diritti societari. Disposizioni finali Art. 0 Abrogazione del diritto previgente Il presente Regolamento di investimento sostituisce integralmente il Regolamento di investimento (Regolamento di investimento della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA del 5 ottobre 007/ febbraio 008). Art. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 00. Le modifiche del 9 gennaio 0 entrano in vigore il 9 gennaio 0 con decisione della Commissione della Cassa. Le modifiche del novembre 0 entrano in vigore il novembre 0 con decisione della Commissione della Cassa. 4 Le modifiche del 8 ottobre 0 entrano in vigore il 8 ottobre 0 con decisione della Commissione della Cassa. In nome della Commissione della Cassa PUBLICA Il presidente: Il presidente del Comitato di investimento: Fred Scholl Alex Hinder 7 Modificato il novembre 0 e 8 ottobre 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

Regolamento sugli investimenti

Regolamento sugli investimenti FONDAZIONE ABENDROT La Cassa pensioni all insegna della sostenibilità Regolamento sugli investimenti Stato 1.1.2007 Il Consiglio di fondazione della Fondazione Abendrot emana con l accordo della Commissione

Dettagli

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 19 settembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla

Dettagli

Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio

Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio valevoli dal 01.03.2013 Tellco fondazione di libero passaggio Bahnhofstrasse 4 Casella postale 713 CH-6413 Svitto t + 41 41 817

Dettagli

Regolamento d investimento della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale. (Edizione gennaio 2014)

Regolamento d investimento della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale. (Edizione gennaio 2014) Regolamento d investimento della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale (Edizione gennaio 2014) 2 Regolamento d investimento Indice 1. Basi 3 2. Gestione del patrimonio 3 3. Obiettivi

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo. Regolamento di investimento

Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo. Regolamento di investimento Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo Regolamento di investimento Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo Indice Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) 832.207 del 14 giugno 2002 (Stato 11 febbraio 2003) Approvato

Dettagli

Regolamento d investimento della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale. Edizione gennaio 2015

Regolamento d investimento della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale. Edizione gennaio 2015 Regolamento d investimento della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale Edizione gennaio 2015 2 Regolamento d investimento della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria (OAIF) 955.071 del 18 novembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l

Dettagli

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione Ordinanza concernente l amministrazione dei fondi di compensazione dell assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell assicurazione per l invalidità e dell ordinamento delle indennità per perdita

Dettagli

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (Regolamento interno SCA) 935.121.42 del 26 febbraio 2015 (Stato 1 aprile 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L

Dettagli

Ordinanza sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sulle finanze della Confederazione Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC) Modifica del 5 dicembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 aprile 2006 1 sulle finanze della Confederazione è modificata

Dettagli

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI

Dettagli

Direttive della CAV PP D 02/2014

Direttive della CAV PP D 02/2014 italiano Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP Direttive della CAV PP D 02/2014 Condizioni poste alle fondazioni d investimento in caso di superamento dei limiti d investimento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità del processo di gestione del patrimonio

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera (Legge sull organizzazione della posta, LOP) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 9 della Costituzione federale

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 24 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione vita del 29

Dettagli

172.220.111.310.3 Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati tramite il patrimonio di PUBLICA 1

172.220.111.310.3 Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati tramite il patrimonio di PUBLICA 1 Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati tramite il patrimonio di PUBLICA 1 (Ordinanza sui mutui ipotecari DFF) del 10 dicembre 2001 (Stato 14 giugno 2005) Il Dipartimento federale delle

Dettagli

Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo. Atto di fondazione. (Fondazione) Entrata in vigore: 1 gennaio 2015

Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo. Atto di fondazione. (Fondazione) Entrata in vigore: 1 gennaio 2015 Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo (Fondazione) Atto di fondazione Entrata in vigore: 1 gennaio

Dettagli

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO AMBITO DI APPLICAZIONE TITOLO I PRINCIPI GENERALI Finalità del processo di gestione del patrimonio Fondo stabilizzazione

Dettagli

Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale

Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale del 18 dicembre 2015 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 72 capoverso 1 e 72a capoverso 3 dell ordinanza

Dettagli

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA Traduzione in lingua italiana dello statuto di Memoriav; fa testo l originale tedesco dello statuto. MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA Art. 1 Denominazione e

Dettagli

Strategia immobiliare 2014

Strategia immobiliare 2014 Approvata dal Consiglio di fondazione l' 11.12.2013 Valida dal 01.01.2014 Strategia immobiliare 2014 Immobilienstrategie_2014_I.docx 1/6 Sommario 1. Obiettivi strategici 3 2. Principi strategici 3 3. Investimenti

Dettagli

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre

Dettagli

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO 8 maggio 2015 INDICE Art. 1 Nome e sede 4 Art. 2 Scopo 4 Art. 3 Comprensorio di attività 4 Art. 4 Organizzazione 5 Art. 5 Patrimonio e finanziamento 5 Art. 6 Organi

Dettagli

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio

Dettagli

Atto di fondazione. Atto di fondazione 1/6

Atto di fondazione. Atto di fondazione 1/6 Atto di fondazione Atto di fondazione 1/6 Indice Art. 1 Nome e sede...3 Art. 2 Scopo...3 Art. 3 Patrimonio...4 Art. 4 Consiglio di fondazione...4 Art. 5 Revisione...5 Art. 6 Successione giuridica, scioglimento

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

2 pilastro, LPP Previdenza professionale

2 pilastro, LPP Previdenza professionale 2 pilastro, LPP Previdenza professionale La previdenza professionale è parte integrante del secondo pilastro e serve a mantenere il tenore di vita abituale. 1. Contesto In Svizzera la previdenza per la

Dettagli

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 1 luglio 2015 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto Le

Dettagli

Luglio 2014 Direttive concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari

Luglio 2014 Direttive concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari Luglio Direttive concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari Sommario Introduzione... 2 1. Ambito di applicazione... 3 2. Requisiti minimi... 3 2.1 Mezzi propri... 3 2.2 Ammortamento...

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 novembre 1993 1 sull

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 5 maggio 1999 (Stato 13 febbraio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 31 capoverso 3 e 47 capoverso

Dettagli

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull azienda delle telecomunicazioni, LATC) 784.11 del 30 aprile 1997 (Stato 3 ottobre 2000) L Assemblea

Dettagli

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO REGOLAMENTO PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO (approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza nella riunione del 28 febbraio 2005; coordinato con le modifiche deliberate il 24 luglio 2007, il 16 dicembre

Dettagli

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione (, LMC) del 12 giugno 2009 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione

Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 quater e 85 numeri 1 e 3 della Costituzione

Dettagli

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio

Dettagli

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA ... 2008. 1 Consiglio di amministrazione

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA ... 2008. 1 Consiglio di amministrazione Page 1 de 5 Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA... 2008 1 Consiglio di amministrazione Art. 1 Compiti e poteri Al Consiglio di amministrazione spettano ai sensi dell art. 15 degli statuti la

Dettagli

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012) Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato

Dettagli

Regolamento d investimento

Regolamento d investimento Regolamento d investimento Liberty Fondazione di libero passaggio Sommario Art. 1 Scopo Art. 2 Principi d investimento degli averi Art. 3 Direttive di gestione degli investimenti patrimoniali Art. 4 Investimenti

Dettagli

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 1. Ordinamento dei beneficiari I contratti del pilastro 3a devono comprendere obbligatoriamente

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI Premessa Questo Regolamento, nell ambito dell autonomia gestionale,

Dettagli

STATUTO. della Fondazione AROMED

STATUTO. della Fondazione AROMED STATUTO della Fondazione AROMED 2 Articolo 1 Denominazione, sede, scopo, durata 1.1 Ragione sociale Con la denominazione Fondazione di previdenza professionale a favore di AROMED, la comparente fondatrice

Dettagli

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni

Dettagli

Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)

Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG) 70.450 Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG) del aprile 0 Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visto l'art. della Costituzione cantonale ), visto il messaggio del Governo del 5 gennaio

Dettagli

Gli investimenti istituzionali nel mercato immobiliare in Italia Hotel Ambasciatori Palace Via Veneto 62, Roma

Gli investimenti istituzionali nel mercato immobiliare in Italia Hotel Ambasciatori Palace Via Veneto 62, Roma Roma, 18 Ottobre 2013 Gli investimenti istituzionali nel mercato immobiliare in Italia Hotel Ambasciatori Palace Via Veneto 62, Roma Fondi pensione negoziali Iscritti e ANDP al 30/06/2013 ANDP Iscritti

Dettagli

446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) del 17 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013)

Dettagli

Statuto IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014

Statuto IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014 IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014 I. Ragione sociale e sede... 3 II. Scopo... 3 III. Adesione... 3 IV. Diritti e obblighi generali dei membri... 5 V. Organi... 5 VI. Finanze e chiusura dei conti...

Dettagli

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria 1 Nome, enti responsabili e scopo Art. 1 Nome ed enti responsabili 1 L associazione «Fondo per la formazione professionale Organizzazione

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sull assicurazione malattie Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:

Dettagli

Direttive della CAV PP D 04/2014. Fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio

Direttive della CAV PP D 04/2014. Fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP Direttive della CAV PP D 04/2014 italiano Fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio Edizione del: 2 luglio 2014 Ultima

Dettagli

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

Statuti del Ramo amministrazione pubblica Statuti del Ramo amministrazione pubblica Art. 1 Forma giuridica Sede Art. 2 Scopo 1 Il ramo Amministrazione pubblica è un associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. 2 L Associazione

Dettagli

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio

Dettagli

Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP)

Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) La presente direttiva viene emanata in applicazione dell art. 23 degli statuti e dell art. 1 lett. e) del RCD dell OAD FCT. I. Norme

Dettagli

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1 11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della

Dettagli

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) 822.14 del 17 dicembre 1993 (Stato 1 gennaio 2011) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000) Traduzione 1 0.831.109.418.11 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso

Dettagli

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse, OBVM) Modifica del 10 aprile 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 dicembre 1996 1 sulle borse

Dettagli

Direttive d investimento. Helvetia Fondazione d investimento. Edizione 2014. La Sua Fondazione d investimento svizzera.

Direttive d investimento. Helvetia Fondazione d investimento. Edizione 2014. La Sua Fondazione d investimento svizzera. Direttive d investimento Helvetia Fondazione d investimento Edizione 0 La Sua Fondazione d investimento svizzera. Direttive di investimento Principi generali In base all art. e all art. dello statuto dell

Dettagli

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA) Modifica

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI

Dettagli

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell articolo 6, comma 6 e dell articolo

Dettagli

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, l ultima autorizzazione all acquisto di azioni proprie, deliberata

Dettagli

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il

Dettagli

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992)

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992) AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva I N D I C E Promemoria Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali

Dettagli

Istituto di previdenza del Cantone Ticino

Istituto di previdenza del Cantone Ticino Indirizzo tel e-mail url Via Dogana 16 6501 Bellinzona +41 91 814 40 61 ipct@ti.ch www.ti.ch/ipct Istituto di previdenza del Cantone Ticino Statuto dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione

Dettagli

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I COMUNE DI REGGELLO PROVINCIA DI FIRENZE Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 08 gennaio 2013 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I C O N T R O L L I

Dettagli

Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa

Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA) del 20 novembre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 95 capoverso 3 e 197 numero 10 della Costituzione

Dettagli

sulla vita Fondazioni collettive Organi di fondazione

sulla vita Fondazioni collettive Organi di fondazione Le fondazioni collettive PAX e i suoi partner nell ambito della previdenza Fondatrice PAX, Società svizzera di assicurazione Uffici esterni sulla vita - Ufficio di controllo - Perito - Mediatore - Fiduciario

Dettagli

Regolamento del personale

Regolamento del personale Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20

Dettagli

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero Legge federale sulla promozione del settore alberghiero del 20 giugno 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della

Dettagli

Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr)

Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr) Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta

Dettagli

412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE NELL AMBITO DI PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento definisce e disciplina

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina: Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato

Dettagli

Regolamento per il sostegno dei progetti di Memoriav Versione del 4 marzo 2014 approvata dall Assemblea generale di Memoriav il 4 aprile 2014

Regolamento per il sostegno dei progetti di Memoriav Versione del 4 marzo 2014 approvata dall Assemblea generale di Memoriav il 4 aprile 2014 Regolamento per il sostegno dei progetti di Memoriav Versione del 4 marzo 2014 approvata dall Assemblea generale di Memoriav il 4 aprile 2014 Sezione 1: Informazioni generali Art. 1 Principi Il presente

Dettagli

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Riforma Specialista del commercio al dettaglio Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi

Dettagli

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari Commissione di redazione del... Relatore / Relatrice:... Approvato dal Consiglio degli Stati il 20.12.2011 Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (, LBVM) Disegno Modifica del L

Dettagli

Regolamento della previdenza della Tellco fondazione di libero passaggio

Regolamento della previdenza della Tellco fondazione di libero passaggio Regolamento della previdenza della Tellco fondazione di libero passaggio valevoli dal 06.06.2011 Tellco fondazione di libero passaggio Bahnhofstrasse 4 Casella postale 713 CH-6413 Svitto t + 41 41 817

Dettagli

POLITICHE DI INVESTIMENTO

POLITICHE DI INVESTIMENTO PIAZZA DEL CALENDARIO, 3 20126 MILANO C.F. 03655910150 Tel. 02/40242208 Fax 02/40242399 Iscritto all Albo dei Fondi Pensione, I Sezione Speciale, n. 1056 POLITICHE DI INVESTIMENTO La strategia di investimento

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

Fortune. Strategia per l esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. Unifortune Asset Management SGR SpA

Fortune. Strategia per l esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. Unifortune Asset Management SGR SpA Unifortune Asset Management SGR SpA diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2009 1 Premessa In attuazione dell art. 40, comma

Dettagli

A. Obblighi generali d informazione e di dichiarazione nm. 4-9

A. Obblighi generali d informazione e di dichiarazione nm. 4-9 Indice I. Oggetto e campo di applicazione nm. 1-3 II. Norme applicabili agli SLB con clienti nm. 4-20 A. Obblighi generali d informazione e di dichiarazione nm. 4-9 B. SLB non coperti nm. 10 C. Contratto

Dettagli

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Approvato dal Consiglio degli Stati il 20.12.2011 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 27.04.2012 Legge federale sulle borse

Dettagli