COMUNE DI SEMENTINA NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE

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1 Comune di Sementina COMUNE DI SEMENTINA NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE Approvate dal Consiglio di Stato il 12 giugno e 12 settembre 2007 e successivo aggiornamento del 3 luglio NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 1

2 INDICE I. NORME INTRODUTTIVE... 7 Art.1 Base legale, legislazione applicabile... 7 Art.2 Oggetto... 7 Art.3 Comprensorio... 7 Art.4 Componenti del PR... 7 Art.5 Siti e paesaggi pittoreschi protetti dal Cantone... 8 Art.6 Registro degli indici... 8 II. NORME EDIFICATORIE GENERALI... 9 Art.7 Definizioni... 9 Art.8 Distanze Art.9 Deroghe per la formazione d accessi a locali interrati Art.10 Deroghe all indice di sfruttamento Art.11 Piano di quartiere facoltativo Art.11bis Piani di lottizzazione Art.11ter Gradi di sensibilità ai rumori Art.12 Verde Art.13 Formazione aree di svago Art.14 Zona agricola attrezzata (serre) AgAt Art.15 Corpi tecnici e collettori solari Art.16 Manufatti interrati Art.17 Sistemazione del terreno e muri di sostegno Art.18 Recinzioni Art.19 Piantagioni, alberature di separazione, arredo urbano e riassetto ambientale Art.20 Misure di sicurezza Art.21 Norme sulla manutenzione, la sicurezza, l igiene e il decoro III. NORME IGIENICHE Art.22.1 Vani d abitazione Art.22.2 Vani non abitabili Art.22.3 Locali sotterranei e semi interrati Art.22.4 Mansarde Art.22.5 Dimensione dei vani Art.22.6 Finestre Art.22.7 Scale e corridoi Art.22.8 Parapetti Art.22.9 Servizi igienici Art Sfiatatoi, pluviali ecc. verso aree di pubblico passaggio Art Edifici e locali pubblici NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 2

3 IV. PRESCRIZIONI PARTICOLARI A. PIANO DEL PAESAGGIO Art.23 Area forestale Art.24 Zona agricola Art.25 Zona senza destinazione specifica Art.26 Zone di pericolo naturale (zone pericolose) ZP Art.27 Zona di protezione della natura NA Art.28 Zona di protezione del paesaggio e dei Fortini della Fame Art.29 Zona di protezione del paesaggio PA Art.30 Paesaggi con edifici e impianti degni di protezione (Inventario degli edifici situati fuori delle zone edificabili) Art.31 Zona ricreativa Art.32 Bene naturale BN Art.33 Beni culturali BC Art.34 Protezione dei monumenti - Area di rispetto Art.35 Zona d interesse archeologico e beni archeologici Art.36 Sorgenti e zone di protezione delle acque Art.37 Punti di vista e strade panoramiche Art.38 Depositi Art.39 Estrazioni B. PIANO DELLE ZONE Art.40 Territorio fuori delle zone edificabili Art.41 Zone edificabili Art.42 Zona degli agglomerati compatti N Art.43 Zona residenziale e commerciale RC Art.44 Zona residenziale intensiva R Art.45 Zona residenziale semi intensiva R Art.46 Zona residenziale estensiva R Art.47 Zona residenziale speciale RS Art.48 Zona artigianale-commerciale Ar-C TABELLA INDICATIVA DELLE DISPOSIZIONI DI BASE PER LE ZONE C. PIANO DEL TRAFFICO Art.49 Infrastrutture del traffico: strade, posteggi, percorsi pedonali ecc Art.50 Accessi e strade interne Art.51 Assunzione di strade private Art.52 Autorimesse e posteggi D. PIANO DELLE ATTREZZATURE E EDIFICI D INTERESSE PUBBLICO Art.53 Zona per attrezzature e edifici d interesse pubblico AP-EP Art.54 Zona per attrezzature e edifici privati d interesse pubblico AEPIP NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 3

4 V. DISPOSIZIONI FINALI E PROCEDURA Art.55 Deroghe Art.56 Entrata in vigore NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 4

5 ALLEGATI Schizzi illustrativi - Art. 7.3 Lunghezza delle facciate - Art. 8.1 Distanze tra edifici - Modo di misurare l altezza (casi particolari) Aree con possibilità di Piano di quartiere facoltativo (art. 11) Piante di gran valore biologico e/o paesaggistico (art. 27 NA 13) Inventario EFZE Tabella riassuntiva della valutazione per gli edifici situati fuori dalle zone edificabili, complemento dell art. 30 Scheda comparto speciale Ciossetto (art. 45 R3 e art. 53 AP-EP) Regolamento cantonale posteggi privati (Rcpp) del 14 giugno 2005 NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 5

6 TABELLA DELLE ABBREVIAZIONI LPT Legge federale sulla pianificazione del territorio (22 giugno 1979) OPT Ordinanza sulla pianificazione del territorio (28 giugno 2000) LALPT* RLALPT Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio (23 maggio 1990) Regolamento della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio (29 gennaio 1991) LE Legge edilizia cantonale (26 marzo 1991) RLE Regolamento di applicazione della legge edilizia (9 dicembre 1992) LFo Legge federale sulle foreste (4 ottobre 1991) LPA Legge federale sulla protezione dell ambiente (7 ottobre 1983) OIF Ordinanza contro l inquinamento fonico (15 dicembre 1986) LPN Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (1 luglio 1966) LPAc Legge Federale sulla protezione delle acque (24 gennaio 1991) OPAc Ordinanza sulla protezione delle acque (28 ottobre 1998) LAC Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero LBC Legge sulla protezione dei beni culturali (13 maggio 1997) Rcpp Regolamento cantonale sui posteggi privati (14 giugno 2005) PR NAPR Piano Regolatore Norme di attuazione di Piano Regolatore I.s. I.o. SUL SAC atia VSS SIA SUVA RF IST Indice di sfruttamento Indice d occupazione Superficie utile lorda Superfici per l avvicendamento colturale Altri terreni idonei all utilizzazione agricola Unione svizzera dei professionisti della strada Società svizzera degli ingegneri e degli architetti Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Registro Fondiario Istituto di scienze della terra * Legge abrogata e sostituita dalla Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) del 21 giugno 2011 NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 6

7 I. NORME INTRODUTTIVE Art. 1 Base legale, legislazione applicabile 1. Il piano regolatore comunale (PR) ha per base legale la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT), la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT) del 23 maggio 1990 e la Legge federale sulla protezione dell ambiente (LPA) del 7 ottobre Per quanto non disposto dalle presenti norme sono applicabili la LPT, la LALPT, il RLALPT, la LE, il RLE, e le altre leggi e prescrizioni federali, cantonali e comunali che riguardano direttamente o indirettamente la materia (protezione della natura e del paesaggio, valori storici e artistici, foreste, acque ecc.). 3. Restano comunque riservate le disposizioni di rango superiore. Art. 2 Oggetto Oggetto d applicazione sono tutte le modifiche dello stato fisico ed estetico dei fondi in particolare le nuove costruzioni, le trasformazioni e le demolizioni d edifici e impianti, i cambiamenti di destinazione e in genere ogni intervento inerente l utilizzazione del territorio. Art. 3 Comprensorio Il piano regolatore disciplina l uso di tutto il territorio giurisdizionale del Comune. Art. 4 Componenti del PR Il piano regolatore si compone: a. di un rapporto di pianificazione; b. di rappresentazioni grafiche, ossia: piano del paesaggio comprensorio fondovalle scala 1:2 000 territorio montano scala 1:5 000 inventario degli edifici situati fuori delle zone edificabili piano delle zone scala 1:2 000 piano del traffico scala 1:2 000 piano delle attrezzature e edifici d interesse pubblico scala 1:2 000 piani indicativi dei servizi pubblici (piano generale smaltimento acque e piano generale acquedotto); c. delle presenti norme di attuazione; d. di un programma di realizzazione che indica i costi delle opere e il modo in cui sono coperti, come pure l ordine progressivo degli interventi pubblici e il coordinamento delle fasi d attuazione (documento indicativo e non vincolante). NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 7

8 Art. 5 Siti e paesaggi pittoreschi protetti dal Cantone 1. I siti e i paesaggi pittoreschi protetti dal Cantone sono definiti nel relativo piano stabilito dal Consiglio di Stato. 2. Le costruzioni, le trasformazioni e ogni altro intervento devono rispettare la legislazione cantonale. Art. 6 Registro degli indici 1. Il Comune esercita il controllo delle quantità edificatorie attraverso il Registro degli indici (art. 38b LE e 40a RLE). Sullo stesso sono riportati: a. i trasferimenti di quantità edificatorie e le rispettive destinazioni; b. le aree computabili nella superficie edificabile ai sensi dell art. 38 cp2 LE; c. le convenzioni relative alle distanze dai confini; d. le concessioni a titolo precario; e. eventuali altre particolarità d interesse pianificatorio (bonus) e edilizio. 2. Le schede delle singole particelle vengono elaborate in occasione di modifiche dell utilizzazione del fondo, per iscrizioni particolari o per altre annotazioni necessarie per una corretta gestione del territorio e l informazione pubblica. NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 8

9 II. NORME EDIFICATORIE GENERALI Art. 7 Definizioni 7.1 Definizioni contenute nella Legge edilizia 1. Per la definizione degli indici di sfruttamento (I.s.) e d occupazione (I.o.), delle superfici edificata, edificabile e utile lorda (SUL), delle altezze e distanze e del modo di misurarle, come pure della sistemazione del terreno, degli edifici e impianti sotterranei o d altre analoghe norme edificatorie generali, valgono le disposizioni della LE e del RLE. (Per casi particolari nel modo di misurare le altezze v. schizzi illustrativi in appendice). 2. I concetti di nuova costruzione, trasformazione, demolizione e cambiamento di destinazione sono definiti dalla giurisprudenza. 7.2 Trasferimenti delle quantità edificatorie e indici 1. Gli indici d occupazione e di sfruttamento possono essere utilizzati una volta sola. 2. Due o più proprietari di fondi vicini e assegnati alla medesima zona di PR possono stabilire trasferimenti di quantità edificatorie (indice di sfruttamento o d occupazione). La relativa convenzione dovrà essere sottoposta al Municipio per approvazione e iscritta nel Registro degli indici (art. 6). 3. Edificazioni interessanti un singolo fondo distribuito su più zone devono rispettare le normative di zona dove avviene la costruzione. 4. I locali a uso grottino, hobby e simili non vengono conteggiati nella SUL se completamente sotterranei. 7.3 Lunghezza della facciata Per il calcolo della distanza da confine si considera quale lunghezza della facciata il lato del rettangolo che circoscrive l edificio parallelo alla proprietà. Tale misura non è calcolata per le parti arretrate dall edificio principale di almeno 4.00 metri (v. schizzo illustrativo in appendice). 7.4 Linea d arretramento La linea d arretramento costituisce il limite fino dove è possibile costruire verso l oggetto cui è riferita. 7.5 Linea d allineamento lungo gli assi stradali 1. Indica l allineamento obbligatorio per le nuove costruzioni e le ricostruzioni verso alcuni assi di traffico. 2. Dove l allineamento è arretrato dalla strada, i balconi possono essere eseguiti in sporgenza oltre lo stesso. Nel rispetto del fronte stradale, possono essere accettate soluzioni alternative purché ritenute altrettanto valide. 3. Nuove costruzioni o ricostruzioni lungo Via Locarno devono consentire l esecuzione di un marciapiede di almeno metri NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 9

10 7.6 Molestia 1. Attività/contenuti si distinguono in non molesti, poco molesti e molesti: a. non molesti: sono quelli che non provocano ripercussioni diverse da quelle che derivano dalla funzione abitativa; b. poco molesti: sono quelli funzionanti durante le ore diurne e che provocano ripercussioni con frequenza discontinua e limitata nel tempo; c. molesti: sono quelli che generano ripercussioni più marcate. Tutte le attività/contenuti devono in ogni caso rispettare i limiti stabiliti dalla LPA e rispettive ordinanze. 2. Ogni attività o contenuti devono rispettare i limiti stabiliti dalla LPA e le rispettive ordinanze d applicazione. 7.7 Costruzioni accessorie 1. Sono accessorie le costruzioni che (cumulativamente): a. non sono destinate all abitazione o al lavoro e non hanno funzione artigianale o commerciale; b. sono indipendenti dall edificio principale in quanto a funzione; c. non presentano verso i fondi confinanti un altezza, compresi gli interventi di sistemazione esterna, superiore a 3.00 metri alla gronda, rispettivamente 4.00 al colmo; d. non sono più lunghe di metri (per posteggi coperti, sorretti da pilastri, può essere ammessa una lunghezza complessiva, se cumulata con quella d altri edifici, fino ad un massimo di m). 2. La trasformazione di una costruzione accessoria in principale è vincolata al rispetto di tutte le norme di PR. Art. 8 Distanze 8.1 Distanze tra edifici 1. La distanza tra due edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze dallo stesso confine. 2. Tra edifici sullo stesso fondo o siti in diverse zone di PR è da considerare un confine ideale (v. schizzo illustrativo in appendice) Casi particolari per le zone residenziali 1. La distanza verso un edificio principale, sorto prima dell approvazione del PR 1988, deve essere di almeno 6.00 metri, ritenuto che la nuova costruzione rispetti la distanza da confine prescritta dalle presenti norme. Nel rispetto della distanza da confine, il Municipio può concedere deroghe a quella tra edifici nel caso l edificazione del fondo risulti oggettivamente difficile. NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 10

11 2. Verso un edificio principale sito nella zona del nucleo è sufficiente una distanza di 4.00 metri, ritenuto che la nuova costruzione rispetti quella da confine. 8.2 Distanze da confine verso fondi privati Per tutto il territorio comunale, le distanze minime da confine sono così stabilite: a. in generale se la facciata non supera i metri di lunghezza (art. 7.3): 3.00 metri per edifici fino a 8.00 d altezza; 4.00 metri per edifici fino a 10.50; 5.00 metri per edifici fino a 13.00; 6.00 metri per edifici superiori a 13.00; se la facciata supera i metri di lunghezza, le distanze minime di cui al punto precedente devono essere aumentate di 25 cm ogni metro pieno di maggior lunghezza, al massimo però fino a 2/3 dell altezza dell edificio; b. nella zona del nucleo valgono le distanze dell art. 42; c. nella zona artigianale commerciale valgono le distanze dell art. 48; d. per gli interventi sugli edifici situati fuori delle zone edificabili, interessati dall Inventario, sono riservate le disposizioni dell art Contiguità e edificazione a confine 1. L edificazione in contiguità a edifici esistenti è ammessa se le norme di zona non la vietano. 2. L edificazione a confine è possibile con il consenso del confinante, che s impegna di conseguenza a costruire in contiguità o ad assumere a suo carico l intera distanza tra edifici. L accordo si ritiene dato con la firma del piano di situazione annesso alla domanda di costruzione o di altro atto equivalente. Il Municipio annota l accordo nel Registro degli indici (art. 6). 3. Per il calcolo delle distanze da confine è computata la lunghezza complessiva degli edifici contigui. 4. La contiguità nelle edificazioni a schiera deve avvenire per mezzo dello stabile abitativo, diversamente deve essere rispettata una distanza di almeno 6.00 metri. Tale contiguità è di regola raggiunta quando le costruzioni hanno in comune almeno metà della facciata e la congiunzione rappresenta un elemento organico e funzionale, dal profilo architettonico e strutturale, e non un semplice corpo posticcio inteso a ottenere le facilitazioni concesse dal presente articolo. 5. Per la zona del nucleo valgono le disposizioni dell art. 42. NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 11

12 8.2.2 Edificazione a minor distanza 1. Se sono garantiti la salubrità e l igiene, le distanze da confine possono essere ridotte con il consenso del confinante che assume di conseguenza la maggior distanza, tale da garantire quella tra edifici. L accordo si ritiene concluso con la firma del piano di situazione annesso alla domanda di costruzione o di altro atto equivalente. Il Municipio annota l accordo nel Registro degli indici (art. 6). 2. Per la zona del nucleo valgono le norme dell art Deroga per sopraelevazioni e ampliamenti d'edifici nelle zone residenziali In deroga alle norme sulle distanze verso fondi privati (art. 8.2 lett. a) sono ammessi i seguenti interventi su edifici sorti prima dell entrata in vigore del PR 1988, se non è intervenuto un frazionamento a ridurre le distanze, e se sono rispettati tutti gli altri parametri pianificatori e edilizi. a. Sopraelevazioni d'edifici uni o bifamiliari fino a un massimo di metri 8.00 d'altezza. In questo caso devono essere rispettate le seguenti distanze: almeno metri 1.50 da confine ritenuto un minimo di 4.00 verso un altro edificio principale. Per edificazioni contigue la sopraelevazione può avvenire sul filo della contiguità. b. Ampliamenti da attuarsi su edifici d abitazione o di lavoro a una distanza da confine inferiore a quanto prescritto o che a causa della nuova lunghezza della facciata non dispongono per la parte esistente della misura necessaria, sono possibili a condizione che la parte interessata dall intervento (sopraelevazione o aggiunta) rispetti la distanza da confine occorrente per il complesso della costruzione (art. 8.2 lett. a) Distanze per costruzioni accessorie 1. Le costruzioni accessorie possono sorgere o a confine o almeno a metri 1.50 dallo stesso e devono rispettare le seguenti distanze minime: a. da edifici esistenti su fondi confinanti: metri 3.00 o in contiguità con edifici principali; metri 1.50 o in contiguità con altri edifici; b. non sono necessarie distanze particolari per costruzioni accessorie verso edifici sullo stesso fondo a eccezione di quelle facenti parte di un complesso edilizio che è oggettivamente destinato a più proprietari o inquilini le quali devono rispettare le disposizioni prescritte al punto a; c. nella zona del nucleo valgono le distanze dell art. 42; d. nella zona artigianale-commerciale valgono le distanze dell art Non è applicabile l art Edificazioni a minor distanza. Eccezioni possono essere concesse per ampliamenti giustificati e per costruzioni con struttura a pilastri. In questi casi, devono essere garantiti gli spazi minimi che per questioni di salubrità e igiene sono indispensabili tanto per una sufficiente aerazione quanto per la pulizia e la manutenzione. NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 12

13 8.2.5 Distanze per piscine Le piscine interrate o fuori terra dovranno distare dal confine di almeno metri Per le piscine coperte valgono i disposti dell art Distanze dall area pubblica Edifici e attrezzature pubbliche Le distanze di costruzioni principali o accessorie verso le zone destinate ad attrezzature e edifici pubblici, devono essere uguali a quelle verso i fondi privati secondo le disposizioni di zona del fondo interessato, riservato un maggiore arretramento, se indicato nel piano Strade, piazze, percorsi pedonali, posteggi 1. Per tutti i tipi d edifici o impianti le distanze da rispettare sono le seguenti: a. verso infrastrutture del traffico (strade, piazze di giro e di scambio, posteggi, percorsi pedonali ecc.) fanno stato le linee d arretramento o d allineamento indicate sui documenti grafici (piani e legenda); b. verso infrastrutture del traffico senza linee d arretramento o d allineamento: 4.00 metri dal ciglio stradale o del marciapiede, per le strade cantonali e quelle a valle di via Locarno; 3.00 metri dalle strade a monte di via Locarno e dai posteggi; c. dal ciglio dei percorsi pedonali pubblici, fatta eccezione per le costruzioni interrate, dove non indicate linee d arretramento o d allineamento, la distanza è di metri 3.00, riservato il rispetto della distanza verso il fondo prospiciente. Verso i percorsi pedonali su terreno privato (diritto di passo), non vi sono distanze, ritenuto il rispetto delle distanze verso il fondo privato contiguo; d. al fine di garantire la viabilità e la possibilità di un regolare sgombero della neve lungo le strade esterne alla zona edificabile, può essere imposto un arretramento di 50 cm per la formazione di recinzioni ecc.; e. le arature non possono venire effettuate a meno di metri 1.00 dalla proprietà pubblica. Durante l aratura non è permesso usufruire delle strade pubbliche asfaltate per le manovre. 2. A condizione che sia salvaguardata la sicurezza del traffico (visibilità, accessi ecc.), nei seguenti casi possono essere accettate distanze inferiori: a. interventi su fabbricati esistenti (rinnovazioni, sopraelevazioni, ampliamenti e cambiamenti di destinazione). I fabbricati devono risultare esistenti, nella loro forma e dimensione, prima dell'entrata in vigore del PR (1988) o le modifiche, nel frattempo intervenute, non configurano una palese intenzione all elusione delle norme; b. per l esecuzione di posteggi a valle della strada della collina in zona edificabile. Lo spazio sottostante tale manufatto può essere utilizzato quale deposito e simile. Per le distanze dagli edifici viene equiparato a un muro di controriva; NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 13

14 c. per la realizzazione di costruzioni o impianti sotterranei, dove gli stessi non sono altrimenti eseguibili, fino a un limite massimo di 2.00 metri dal campo stradale (riducibili per interventi in collina, dove la soluzione non comprometta l interesse pubblico); d. piccoli edifici in diretta relazione con l accesso al fondo (pensiline ecc.); e. edifici accessori che ragionevolmente non possono essere ubicati altrimenti e non costituiscono pregiudizio per la realizzazione di opere comunali d urbanizzazione. 3. Le sopraccitate distanze non si applicano alla zona del nucleo. 4. Balconi, ante, porte e altre sporgenze non possono occupare o aprirsi verso le aree di pubblico passaggio se presentano un potenziale pericolo per persone o cose. 5. Sono riservate le competenze del Dipartimento per quanto concerne la distanza dalle strade cantonali Corsi d acqua In zona edificabile le distanze minime dai corsi d'acqua di un edificio, di una costruzione interrata, opere di cinta, muri di sostegno, modifiche della morfologia del terreno, pavimentazioni, ecc. sono indicate dalle relative linee di arretramento. Ove tale distanza non fosse definita tramite una linea di arretramento, fa stato l art. 34 RALE unitamente alle direttive federali (OPAc). Di principio non sono ammesse deroghe. Eccezioni possono essere concesse di volta in volta con il consenso del Dipartimento del Territorio. 8.4 Distanze dal bosco 1. Tutte le costruzioni devono distare almeno metri dal limite del bosco accertato dalla competente Autorità o indicativo. 2. Qualora il rispetto di tale disposizione renda difficile l edificazione del fondo, la distanza può essere ridotta sino a 6.00 metri, con il preavviso favorevole dell Autorità cantonale. 8.5 Deroghe per l esecuzione di rivestimenti isolanti In deroga alle distanze ed alle altezze è permessa l esecuzione di un rivestimento isolante sulle costruzioni esistenti, d abitazione o di lavoro, dello spessore massimo di 10 cm. Art. 9 Deroghe per la formazione d accessi a locali interrati 1. Per la creazione d accessi a locali interrati o seminterrati quali cantine, autorimesse, depositi ecc. è concesso un supplemento all altezza massima prevista per la zona di metri 1.50 su una lunghezza non superiore a metà della NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 14

15 facciata. Tale supplemento non è conteggiato nell altezza dell edificio ai fini della distanza dai confini. 2. Accessi a locali interrati, non superiori a metri 1.50 di larghezza e appoggiati lateralmente all edificio, non sono computati ai fini del calcolo dell altezza. Art. 10 Deroghe all indice di sfruttamento Nel caso di recupero a scopo abitativo di superfici esistenti al momento dell entrata in vigore del nuovo PR, e con un innalzamento al massimo di un metro, può essere permesso il superamento dell indice di zona a condizione che siano rispettate tutte le altre disposizioni e che non sia intervenuto un frazionamento o un trasferimento dell I.s. dopo dell entrata in vigore del PR Art. 11 Piano di quartiere facoltativo a. Al fine di promuovere un edificazione urbanisticamente, ambientalmente e qualitativamente interessante il Municipio può autorizzare la realizzazione di piani di quartiere facoltativi giusta gli art. 56 LALPT e RLALPT sui fondi 190, 191, 480, 368 e 501, come al loro stato al 1 gennaio b. Per la loro attuazione sono concesse delle facilitazioni e stabiliti criteri tecnici e parametri edificatori che devono essere ossequiati. 1. facilitazioni: a. deroghe alle distanze fra edifici all'interno del complesso edilizio, ritenuto il rispetto di una distanza minima di 8.00 m nella zona residenziale e commerciale RC5; b. abbuono dello 0.1 sull'indice di sfruttamento; 2. criteri di realizzazione: a. l'indice di sfruttamento non può essere inferiore a quello ammesso nella zona; b. le edificazioni devono costituire un insieme armonico e unitario, opportunamente inserito nella zona; 3. ulteriori requisiti: a. il concentramento razionale dei posteggi. Le autorimesse, se non fanno parte del corpo principale dell'edificio, devono essere interrate. In superficie sono ammessi soltanto i posteggi per negozi e simili, di sosta momentanea e per le visite; b. gli accessi devono essere concordati con l Autorità comunale; c. la separazione del traffico pedonale da quello veicolare; d. le aree per il gioco dei bambini, lo svago e il verde alberato, devono essere concentrate, di forma regolare e in posizione molto soleggiata, lontane dalle fonti di disturbo; e. per i fondi interessati da problemi d'inquinamento fonico, la progettazione deve avvenire in modo che il disturbo sia ridotto al minimo. NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 15

16 c. Il Piano di quartiere deve inoltre indicare: 1. la sistemazione generale dell'intero comparto, comprese l'ubicazione e la dimensione delle aree di servizio (piazzole per i contenitori dei rifiuti ecc.), gli spazi comuni, le superfici verdi, le alberature ecc.; 2. le tappe e le modalità degli interventi, comprese le infrastrutture del complesso Indicazioni particolari per le singole aree di piano di quartiere (v. planimetrie in appendice) 1. Mappali 190, 191 e 480 in località Galbisio a. il piano di quartiere deve comprendere almeno il mappale 480; b. l accesso principale deve avvenire da e per Via Locarno. I necessari accorgimenti viari, da concordare anche con i servizi cantonali competenti, sono a carico dei privati proprietari. Deve in tutti i casi essere eseguito un marciapiede o altro passaggio pedonale pubblico adeguato; c. dovranno essere presentate preliminarmente al Municipio le intenzioni edificatorie, le volumetrie e le vedute esterne; 2. Mappali 368 e 501 in località Fortino a. il piano di quartiere deve comprendere almeno il mappale 368. Sono ammesse rettifiche di confini; b. verso Via al Ticino l edificazione del fronte principale dello stabile deve avvenire sul filo della linea d allineamento stabilita (13 metri dall asse stradale). I balconi possono sporgere oltre il filo della facciata; c. dovranno essere presentate preliminarmente al Municipio le intenzioni edificatorie, le volumetrie e le vedute esterne Piani di quartiere (ulteriori disposizioni) 1. La superficie interessata dal Piano di quartiere, così come costituita al momento della presentazione dello stesso, non potrà essere diminuita e neppure edificata con costruzioni diverse da quelle concesse con la licenza di costruzione. 2. I mappali possono essere frazionati o modificati, ritenuto che il Piano di quartiere rimane valido sul complesso originale. 3. Modifiche al Piano di quartiere, rispettivamente a singole componenti, sono possibili unicamente se i criteri generali che ne hanno permesso la concessione risultano rispettati. Deroghe, oltre a quelle codificate, possono venire concesse dal Municipio in presenza di soluzioni alternative, che potrebbero risultare più appropriate o ugualmente valide. Le deroghe non concernono i parametri edificatori (indici), le altezze, le distanze verso fondi privati e il concetto generale d unitarietà del piano di quartiere. 4. I piani di quartiere sono elaborati dai proprietari. NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 16

17 Art. 11bis Piani di lottizzazione 1. In caso di lottizzazione di un fondo per una superficie superiore a mq ca., quale premessa per una domanda di costruzione, deve essere approvato dal Municipio un piano urbanistico che preveda: a) la conformazione delle parcelle, la loro dimensione e superfici; b) l'indicazione delle strade di lottizzazione, eventualmente quali proprietà coattive o parcelle a sé; la larghezza minima del campo stradale è regolata dall'art. 50; c) le linee di arretramento delle costruzioni verso le strade di lottizzazione e un piano indicativo degli insediamenti (planovolumetrico con l'indicazione dei servizi collettivi necessari e/o richiesti); d) una sufficiente piazza di giro se la strada è a fondo cieco, e commisurati spazi per veicoli adibiti alle forniture e ai servizi comuni; e) la prevista rete di fognatura ed il punto d immissione in quella comunale; f) la rete di distribuzione dell'acqua potabile; g) la rete elettrica e la posizione degli elementi illuminanti. Questo piano urbanistico diventa vincolante al momento dell'inizio dei lavori di edificazione del sedime lottizzato. 2. Una copia dei piani di lottizzazione deve essere trasmessa al Municipio per certificazione d appartenenza alla zona edificabile prima dell'iscrizione a Registro Fondiario. 3. Il Municipio, in occasione della procedura di lottizzazione, segnala ai proprietari interessati il contenuto delle presenti prescrizioni pianificatorie; esso non si assumerà oneri conseguenti ad un eventuale necessità di rilottizzazione conseguente al rispetto delle stesse. Art. 11ter Gradi di sensibilità ai rumori 1. I gradi di sensibilità giusta l'art. 43 OIF sono stabiliti nelle disposizioni di zona. 2. Nelle zone d utilizzazione e per gli edifici esposti ai rumori devono essere osservate le disposizioni della Legge federale sulla protezione dell ambiente (LPA) del 7 ottobre 1983 e della relativa Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) del 15 dicembre Nelle zone con eccessive immissioni foniche sono applicate le seguenti disposizioni in base all'art. 31 OIF: a. riservati casi eccezionali ai sensi dell art. 31 OIF, la costruzione o la modifica sostanziale di un edificio con locali sensibili al rumore è autorizzata unicamente se i valori limite di immissione possono essere rispettati tramite misure costruttive o di sistemazione, oppure se la collocazione dei locali sensibili al rumore avviene sul lato opposto rispetto al rumore; b. Nella domanda di costruzione l'istante deve indicare: NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 17

18 - il carico fonico esterno; - l'utilizzazione dei locali; - gli elementi edili esterni e quelli di separazione dei locali sensibili al rumore corredati dalle loro caratteristiche foniche; - il calcolo di verifica del rispetto delle esigenze minime secondo la Norma SIA 181 "La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie". 4. Aziende incompatibili con il grado di sensibilità della zona devono essere risanate ai sensi del capitolo 4 OIF. Art. 12 Verde 1. Nelle zone residenziali almeno il 15 % della superficie edificabile del fondo deve essere adibita ad area verde (prato, giardino, orto o simili). 2. Per i fondi interessati da attività commerciali possono essere equiparati a superfici verdi: a. grigliati seminati utilizzabili quali posteggi; b. sistemazioni tipo arredo urbano quali piazze e simili. 3. Per casi particolari il Municipio può concedere deroghe in particolare se risulta oggettivamente difficile o sproporzionato il rispetto della normativa. Art. 13 Formazione aree di svago 1. Per le abitazioni con 5 o più appartamenti deve essere prevista un area pari almeno al 15 % della superficie utile lorda usata per l abitazione, convenientemente attrezzata e discosta dal traffico, da riservare a parco per il gioco dei bambini. La stessa non è computabile quale area verde (art. 12). 2. Il Municipio, se la formazione d aree di svago è oggettivamente impossibile, applica un contributo compensativo, in conformità dell art. 12 cpv. 3 RLALPT, nella misura del 25 % del costo della formazione dell opera stessa, incluso il valore del terreno. 3. Ritenuto che il Comune dispone di superfici di questo tipo, il Municipio può esonerare (art. 12 cpv. 4 RLALPT), dall esecuzione delle aree da gioco private, quelle situazioni che dal profilo pianificatorio (dimensioni, funzionalità ecc.) non risultano opportune. S applicherà, anche in questo caso, il contributo compensativo previsto per le situazioni d impossibilità. Art. 14 Zona agricola attrezzata (serre) AgAt 1. Questa zona comprende i terreni riservati alle colture al coperto, dipendenti o indipendenti dal suolo naturale (serre, tunnel riscaldati o altri impianti simili) che superano i 5'000 mq. Vale il grado III di sensibilità ai rumori. Sono delimitati due comparti: NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 18

19 AgAt 1, località Pra della Ressiga, mapp. 156 e 797 AgAt 2, località Gaggiolo, mapp. 462 (parziale) e Nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti sono subordinati alla presentazione di un Piano di Quartiere, secondo gli artt. 54 e 55 Lst, che indichi: la localizzazione degli impianti e delle infrastrutture comuni; l organizzazione della rete infrastrutturale (compresi gli accessi alla viabilità ordinaria principale); le misure di inserimento urbanistico, considerando in particolare: a) per il comparto AgAt1 di Pra della Ressiga: il mantenimento o la ricerca di un orientamento che considera coerentemente la conoide sul quale si trova l abitato sovrastante; il mantenimento di spazi verdi perpendicolari a Via alla Ressiga in modo da formare dei cannocchiali liberi dalla collina verso la piana; b) per il comparto AgAt2 di Gaggiolo: il principio di un inserimento ortogonale rispetto all argine della golena; le misure di arredo paesaggistico e naturalistico (ad es. filari o alberature, prati permanenti estensivi ecc.); il mantenimento di almeno uno spazio verde perpendicolare alla strada d argine sufficientemente ampio, in maniera tale che la superficie non occupata dalle serre costituisca uno spazio di rottura qualificato e costituente dell impianto costruito; l area compresa tra le serre e la strada d argine - definita a PR dalla linea di arretramento obbligatorio di ml 20 - va sistemata a verde; c) le misure di risparmio energetico, tendendo nella misura del possibile a rientrare nei parametri dello standard MINERGIE (con riferimento anche alla raccomandazione n. 5 Serre riscaldate della Conferenza dei servizi cantonali dell energia e avvalendosi della rete di teleriscaldamento del termovalorizzatore di Giubiasco); d) le misure di gestione delle acque. 3. L altezza massima delle costruzioni è di ml Eventuali corpi tecnici non sono computati nell altezza, purché siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscono una soluzione architettonicamente compiuta. 4. La distanza minima da confine delle serre è di 6.00 m. 5. Per la copertura sono ammessi il vetro o materiali plastici trasparenti. 6. In caso di abbandono delle attività delle colture al coperto la superficie agricola deve essere ripristinata per l utilizzazione originaria, alle condizioni podologiche preesistenti. A garanzia di quest indirizzo il progetto, da elaborare con i servizi cantonali competenti, dovrà assicurare la possibilità di riconversione agricola in tempi brevi. NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 19

20 7. Le eventuali modalità di affitto e gestione dei fondi sono regolate da un contratto speciale predisposto dall Autorità cantonale competente. Art. 15 Corpi tecnici e collettori solari 1. Vanno considerati corpi tecnici quelli sporgenti oltre la copertura che servono al funzionamento di un impianto al servizio dell edificio come per esempio i vani per ascensori e per scale d accesso al tetto, i comignoli, le uscite di sicurezza ecc. Le dimensioni devono essere contenute entro i limiti indispensabili per la loro funzionalità. 2. È permessa la posa di collettori solari e simili, da istallare sui tetti o al suolo. Nel nucleo la loro concentrazione sulle falde del tetto non deve essere troppo rilevante. Art. 16 Manufatti interrati 1. La costruzione o la posa sull area pubblica o entro le linee d arretramento di manufatti interrati quali bacini di chiarificazione, fosse biologiche, pozzi perdenti, cisterne per combustibili, pozzi luce, uscite di sicurezza ecc. è concessa solo nei casi in cui è dimostrata l impossibilità tecnica (entro limiti ragionevoli di spesa) di collocare gli stessi in altro loco. 2. La relativa istanza deve essere inoltrata al Municipio, contemporaneamente alla domanda di costruzione, con allegati l estratto planimetrico indicante l ubicazione, i limiti del manufatto, i piani esecutivi e di posa. Una copia dei piani è ritornata all istante con la comunicazione della decisione municipale. L autorizzazione è rilasciata a titolo precario e può essere revocata in ogni tempo senza indennizzo di sorta da parte del Comune. Il Municipio iscrive il precario nel Registro degli indici (art. 6). In casi particolari, per l entità e la natura del manufatto interrato, l Autorità si riserva la facoltà di procedere all iscrizione a RF della relativa servitù, a spese del concessionario. 3. Ogni modifica che s impone ai manufatti interrati, permessi in conformità a quanto sopra, nell ambito di sistemazioni stradali o delle reti dei servizi comunali (fognatura e acqua potabile) sarà eseguita dal concessionario a proprie spese. 4. Il Comune può costruire condutture, manufatti sotterranei (per esempio fognatura, acqua potabile, cavi elettrici) od opere preparatorie per le infrastrutture previste, nei terreni destinati alle future strade e sulle zone d espropriazione indicate dal PR. Eventuali danni o inconvenienti saranno integralmente risarciti. Art. 17 Sistemazione del terreno e muri di sostegno 1. La sistemazione del terreno può essere ottenuta mediante terrapieni o muri di sostegno. In tutti i casi tali opere non potranno oltrepassare: a. un metro per terreni con una pendenza media inferiore al 25 %; NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 20

21 b metri per terreni con una pendenza media superiore al 25 %; c per i terreni collinari che presentano una pendenza media superiore al 50 %. Per i primi due punti, questi interventi dovranno inoltre integrarsi nella morfologia esistente e non essere semplicemente dei rialzamenti artificiali. Deroghe alle altezze previste sono ammesse unicamente per manufatti interessanti opere particolari e d interesse pubblico, come strade e simili. 2. I muri di sostegno e i terrapieni, superiori a metri 1.50 d altezza, devono rispettare le normali distanze da confine previste per gli edifici (art. 8.2). Fanno eccezione i seguenti casi per i quali sono ammesse deroghe: a. formazione di un muro di sostegno per posteggi laterali, a valle delle strade, avente una profondità massima di 7.00 metri e un altezza non superiore a 3.00; b. creazione di un muro di sostegno atto a uniformare la quota della sistemazione esterna dovuta a lievi avvallamenti naturali ecc. Lo stesso non potrà superare per più della metà della lunghezza i metri 1.50 d altezza, e non oltrepassare i 3.00; c. muri di sostegno fino a 2.50 metri d altezza, cui deve essere aggiunta una recinzione o un parapetto, eseguiti con l accordo del confinante non chiameranno distanza come edificio; d. muri di controriva, fino a un altezza massima di 4 metri, non soggiacciono a restrizioni particolari se retrostanti ad edifici e nascosti visivamente dagli stessi a condizione che rispettano un arretramento di 3.00 metri dalle aperture dei vani d abitazione; e. sono ammesse piccole differenze per il raccordo dei muri, quando particolari difficoltà d inserimento lo richiedono. 3. Verso le aree di transito veicolare Per la sicurezza del traffico, i muri di sostegno a confine non possono superare l altezza di un metro, manufatti esistenti compresi, misurata dal piano stradale. Su queste opere non possono essere sovrapposte scarpate entro un metro dalla strada. Per terreni in forte pendenza, dov è oggettivamente impossibile adottare altre soluzioni, possono essere autorizzati muri d'altezza superiore a condizione che sia salvaguardata la sicurezza della circolazione e la visibilità degli accessi. Questi muri devono essere arretrati al minimo un metro dal campo stradale. Deroghe sono ammesse per l innalzamento di manufatti in collina, dove gli stessi sono necessari per giustificati motivi (sicurezza ecc.) e proporzionatamente l intervento non può essere altrimenti eseguito. 4. È permesso l innalzamento di muri esistenti nel rispetto dei precedenti capoversi. Art. 18 Recinzioni Le opere di cinta, che non sono tenute a rispettare i limiti d arretramento fissati dal PR, possono sorgere a confine con il fondo privato e con l area pubblica. NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 21

22 Recinzioni previste a confine con strade cui il PR non prevede il potenziamento, o nel quale lo stesso è programmato a lungo termine, potranno essere eseguite normalmente. Negli altri casi si dovrà rispettare il limite del previsto allargamento. Per situazioni particolari, il Municipio può concedere l esecuzione dell opera a titolo precario anche entro tale limite. Il proprietario in questi casi non ha diritto d indennizzo alcuno, per la rimozione della cinta e il suo rifacimento, al momento dell esecuzione delle opere d allargamento stradale. Il Municipio iscrive il precario nel Registro degli indici (art. 6). Recinzioni imposte per ragioni di sicurezza e in particolare impianti di cantiere non soggiacciono ai disposti della presente norma. Il Municipio, tenuto conto della sicurezza della circolazione, ha la facoltà di concedere deroghe per casi eccezionali come pure imporre misure più restrittive e ordinare la rimozione di quelle recinzioni che ostacolano la visuale. Quest ultima deve avvenire a cura e a spese del proprietario indipendentemente dal tempo d'esistenza delle opere. Sono vietate tutte le cinte potenzialmente pericolose. Tutti gli interventi devono tenere conto dell esigenza di un valido inserimento nell ambiente e non presentare un aspetto indecoroso. Altezze 1. verso le strade pubbliche o aperte al pubblico I muri di cinta verso le strade non devono superare l altezza di un metro (deroghe possono essere ammesse per il completamento di strutture esistenti nei nuclei). Agli stessi può essere aggiunta una cancellata, di ferro o d altro materiale idoneo (salvaguardata la visuale per il traffico), nei limiti di un altezza complessiva di 2.00 metri. Anche le altre recinzioni che formano barriera per la visuale, non potranno superare l altezza di un metro. Le siepi, site lungo i vari tipi di strade di servizio con traffico limitato, sono ammesse fino a 2.00 metri. Qualora vi siano dei potenziali pregiudizi o pericoli per la circolazione l altezza non dovrà superare il metro. Il Municipio può in qualsiasi momento richiedere il ripristino di una situazione conforme alle norme di sicurezza. Le altezze sono misurate dalla relativa quota stradale. 2. tra fondi privati a. le recinzioni tra fondi privati situate nelle aree d arretramento dalle strade sono soggette alle disposizioni del precedente paragrafo qualora formino ostacolo per la visuale e pericolo per la circolazione; b. l altezza massima delle opere di cinta (muro, siepe viva, cancellate ecc.) tra fondi privati è di 2.00 metri, misurata dal piano del fondo opposto (disturbo al vicino), compresi eventuali muri di sostegno; c. le recinzioni devono sorgere a confine o a una distanza tale che l area rimanente non crei pertugi o piccoli spazi potenzialmente pericolosi dal punto di vista dell igiene e della salubrità generale. NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 22

23 Per questioni di sicurezza, in deroga ai punti sopraccitati, è ammessa la formazione di una cinta o parapetto (che non formi barriera per la luce e la visuale). La stessa potrà avere un altezza massima di un metro oltre i muri di sostegno esistenti e per i casi particolari. Sono riservate le disposizioni della Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero (LAC). 3. casi speciali Le recinzioni speciali necessarie per impianti sportivi e simili, la cui altezza dipenderà dalle necessità, possono essere ammesse: a. verso le strade pubbliche o aperte al pubblico a una distanza minima di un metro dai futuri allargamenti; b. verso i fondi privati a confine o al minimo a metri 1.50 dallo stesso. Nel primo caso sulla cinta non si possono posare teloni o simili, salvo accordo con il confinante. Art. 19 Piantagioni, alberature di separazione, arredo urbano e riassetto ambientale 19.1 Distanze 1. All interno delle zone edificabili la distanza minima da confine e dalle costruzioni verso fondi privati, riservati accordi fra le parti, è, per le piante d alto fusto (misurata dall asse del tronco), così stabilita: a. il minimo occorrente per la formazione d alberature lungo marciapiedi, passaggi e banchine pedonali; b metri per la formazione d alberature negli spazi pubblici destinati a piazzali, posteggi e giardini; c metri per la formazione di zone alberate su posteggi e parchi privati d metri per gli altri casi. 2. La rimozione delle piantagioni in contrasto con le norme può essere ordinata dal Municipio, a richiesta del vicino, entro 5 anni dal loro collocamento a stabile dimora. 3. La distanza verso l area di pubblico transito è stabilita dal Municipio tenuto conto della situazione particolare (visibilità, inconvenienti ecc.). Il Municipio può ordinare la manutenzione e la rimozione (indipendentemente dal tempo d esistenza), di quelle piante su proprietà privata che, per il loro sviluppo, recano danno o limitano la visuale verso strade, piazze ecc. 4. Per quanto non stabilito sono riservate le disposizioni della Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero (LAC) Alberature di separazione, arredo urbano e riassetto ambientale 1. Le alberature, indicate sui piani, devono essere mantenute o piantumate a nuovo. 2. Per le alberature esistenti, comprese le siepi, la scomparsa (per deperimento, invecchiamento o malattia) deve comportarne la sostituzione. Per le siepi si NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 23

24 esaminerà caso per caso se la sostituzione può avvenire ancora con siepi o tramite alberature d alto fusto. 3. Fa eccezione via al Ticino, dove non sussiste obbligo bensì facoltà. 4. Tutte le nuove alberature saranno fornite dal Comune (che definirà i tipi in funzione ambientale e di spazio), mentre la loro messa a dimora (sotto controllo comunale) e manutenzione andrà a carico dei privati. L area interessata dalle stesse è computata nella superficie edificabile del fondo. Art. 20 Misure di sicurezza 1. Durante i lavori di costruzione, rinnovazione o manutenzione di fabbricati o impianti prospicienti l area pubblica o privata, l esecutore dell opera deve provvedere, con i mezzi più idonei, a garantire la sicurezza e l incolumità del pubblico e evitare ogni molestia al vicinato. In particolare è fatto obbligo di: a. recintare il cantiere di lavoro mediante riparo d aspetto decoroso; b. posare segnali adeguati. 2. Il Municipio può, nell interesse pubblico, imporre misure particolari segnatamente protezioni per tutta l altezza dell edificio. Sono inoltre richiamati i disposti degli art. 31 e 37 RLE e le prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni edili emanate dall Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA). Art. 21 Norme sulla manutenzione, la sicurezza, l igiene e il decoro 1. È data facoltà al Municipio d obbligare i proprietari a eseguire le opere di sistemazione e manutenzione che si rendono necessarie per l abitabilità degli stabili, per il pubblico decoro e l estetica, per la tutela dell igiene, per la sicurezza e l incolumità, per le esigenze di traffico ecc. 2. Il Municipio provvederà, in caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari e riservata l applicazione delle penalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti, all esecuzione degli indispensabili interventi a loro rischio e spese. NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 24

25 III. NORME IGIENICHE Art Vani d abitazione 1. Sono considerati vani d abitazione i seguenti locali: sala o salotto, soggiorno, tinello, camere, cucina. 2. Il tipo di vano scaturisce dall ubicazione, dimensione e dall oggettiva utilizzazione, non dalle indicazioni di chi chiede la licenza di costruzione. 3. Ai fini delle presenti normative vengono equiparati a vani d abitazione anche quei locali che per loro uso necessitano delle stesse protezioni di natura igienica (per esempio uffici, ristoranti ecc.). Sono riservate disposizioni d ordine superiore. Art Vani non abitabili I vani non abitabili si distinguono in: a. locali complementari all abitazione quali retrocucina, bagno, grottino, sala hobby e giochi, lavanderia, stireria e simili; b. locali accessori quali cantine, depositi, archivi e simili. Art Locali sotterranei e semi interrati 1. È vietato adibire locali sotterranei quali vani d abitazione. Il loro uso è ammesso qualora presentino un altezza netta di metri 2.20 e sporgono completamente dal terreno almeno da un lato. I locali devono essere efficacemente protetti contro l umidità e dotati di finestre, che si aprono all aria libera (in questo senso i pozzi luce non sono accettati). 2. Possono essere concesse deroghe per interventi su edifici esistenti. Art Mansarde 1. Gli appartamenti e le camere, ricavati in mansarde, sono abitabili quando i vani hanno una superficie minima di 8 mq e l altezza libera non è inferiore a metri 2.30 per almeno la metà della superficie del pavimento. In ogni caso l altezza della parete più bassa deve essere di almeno metri Possono essere concesse deroghe per interventi su edifici esistenti. 2. Le camere di sottotetto possono essere usate quale dormitorio soltanto come complemento ad appartamenti sottostanti. Art Dimensione dei vani 1. I vani d abitazione devono avere un altezza libera non inferiore a metri 2.30 e una superficie minima di 8 mq. 2. I locali destinati a negozio, ritrovo pubblico, sale d esposizione e simili devono avere un altezza di almeno metri 2.80 riservate le norme federali e cantonali. NAPR Edizione luglio 2012 Pag. 25

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