Al CONSIGLIO COMUNALE di Stabio. MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 12/2013 Relativo all adeguamento delle norme di attuazione del Piano Regolatore.

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1 COMUNE DI STABIO MUNICIPIO Stabio, 9 aprile 03 Al CONSIGLIO COMUNALE di Stabio MESSAGGIO MUNICIPALE NO. /03 Relativo all adeguamento delle norme di attuazione del Piano Regolatore. RM. no. Data Dicastero Commissione Costruzioni e Pianificazione Petizione Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri comunali, Il Consiglio di Stato con la risoluzione n. 0 del 7 maggio 00 e n del ottobre 00 ha approvato globalmente il Piano regolatore (revisione 996). Successivamente sono state approvate varianti puntuali e di dettaglio. Scopo del Municipio col presente messaggio è presentare per approvazione una modifica delle norme di attuazione del Piano Regolatore. Si procederà inoltre all approvazione della nuova numerazione a seguito delle importanti variazioni che hanno contraddistinto le norme dalla loro entrata in vigore e contenute in questo messaggio.

2 . Motivi principali L applicazione pratica delle NAPR al momento dell esame delle domande di costruzione ha causato alcuni problemi di interpretazione e di applicazione da parte del Municipio. Le NAPR in alcuni punti sono infatti di difficile interpretazione, in altri lacunose lasciando troppo arbitrio al Municipio e in alcuni casi di difficile lettura e applicazione. L entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o di nuovi atti pianificatori, hanno portato il Municipio ad effettuare una verifica totale del testo delle NAPR. Questo lavoro è stato effettuato con il supporto del pianificatore e del legale del Comune.. Esame preliminare dipartimentale Il 6 marzo 0 la proposta di modifica delle NAPR è stata inviata al Dipartimento del Territorio. Dall esame sono scaturite una serie di richieste, suggerimenti, adeguamenti e precisazioni. Questi sono stati presi in considerazione per la stesura del presente messaggio fatta eccezione della richiesta di aggiornamento dell inventario dei beni protetti a livello cantonale e comunale. Il Dipartimento del Territorio nel suo esame preliminare ha infatti richiesto di inserire numerosi altri beni culturali di interesse locale, oltre che al completamento di alcuni beni di interesse cantonale. Ha inoltre annunciato un elenco di oggetti che andavano valutati in vista di una loro possibile tutela. Visto che questo tipo di studio richiede tempo, la necessità di informare i proprietari toccati da questi vincoli, e considerato il fatto che non rientrava negli scopi iniziali entrare nel merito di questo aspetto, il Municipio ha deciso di separare questo aspetto pianificatorio attraverso l avvio di una procedura separata e specifica. Sarà infatti necessario attendere l elenco in fase di allestimento dall Ufficio beni culturali e l integrazione di nuovi edifici oggetti di tutela dovranno essere oggetti di uno studio specifico attraverso il quale dovranno essere valutati e giustificate le scelte che l Esecutivo intenderà adottare.

3 3. Informazione e consultazione pubblica Dal 3 febbraio 0 al marzo 0 la proposta di adeguamento delle NAPR allestita dal Municipio ed il relativo esame preliminare dipartimentale sono stati posti in consultazione con la possibilità da parte dei cittadini e di persone interessate di inoltrare le proprie osservazioni o suggerimenti. In questo periodo sono pervenute due osservazioni di due privati cittadini. Il primo cittadino richiedeva la modifica del perimetro di protezione della Chiesa di San Rocco. La richiesta non è stata presa in considerazione visto che il ridimensionamento del perimetro di rispetto è volto ad includere solamente gli edifici che sono immediatamente e spazialmente correlati al bene protetto. Il secondo cittadino ha inoltrato alcune osservazioni per taluni articoli. Queste sono state in parte prese in considerazione. 4. Proposte di modifica Nella prima colonna sono stati ripresi gli articoli delle NAPR in vigore, i testi stralciati e quelli da modificare sono indicati in colore blu. Nella seconda colonna in colore rosso le aggiunte e le sostituzioni, mentre in colore verde sono indicate le modifiche riprese dai suggerimenti dell Esame preliminare del agosto 0.

4 Art. Componenti Il Municipio ha proceduto come da prassi cantonale a stralciare il Piano dei gradi di sensibilità al rumore come componente del PR. Gli stessi verranno precisati nei singoli articoli di zona. Si è provveduto per contro ad aggiungere il decreto di protezione di Palazzetta. La pianificazione del comparto in località Palazzetta-Lische era stata sospesa con decisione del Consiglio di Stato del 7 maggio 00. Art.. Componenti Art.. Componenti Il Piano regolatore si compone dei seguenti documenti: - piano delle zone (Settore NORD & Settore SUD) in scala : 000; - piano del paesaggio (Settore NORD & Settore SUD) in scala : 000; - piano del traffico e piano delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico (Settore NORD & Settore SUD) in scala : 000; - piano indicativo dei servizi pubblici, in scala :5 000; - piano dei gradi di sensibilità al rumore, in scala :5 000; - norme di attuazione (NAPR); - rapporto di pianificazione (indicativo); - programma di realizzazione (indicativo). Il Piano regolatore si compone dei seguenti documenti: - piano delle zone (Settore NORD & Settore SUD) in scala : 000; - piano del paesaggio (Settore NORD & Settore SUD) in scala : 000; - piano del traffico e piano delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico (Settore NORD & Settore SUD) in scala : 000; - piano indicativo dei servizi pubblici, in scala :5 000; - norme di attuazione (NAPR); - rapporto di pianificazione (indicativo); - programma di realizzazione (indicativo); - il comparto in località Palazzetta interessato dal decreto di protezione.

5 Art. Zone, aree e comparti Il Municipio ha proceduto allo stralcio delle zone di PR non più presenti a seguito delle varianti già adottate dal Consiglio comunale e cresciute in giudicato (Zona speciale dei Mulini e Zona di riserva del Gaggiolo) ed ad aggiungere, sempre per lo stesso motivo, la zona mista commerciale - residenziale. La denominazione della ex discarica Miranco è stata corretta a seguito dell importante risanamento effettuato. Art.. Zone, aree e comparti Art.. Zone, aree e comparti Le presenti norme si applicano su tutto il territorio del Comune di Stabio. Le presenti norme si applicano su tutto il territorio del Comune di Stabio. Esso è suddiviso nelle seguenti zone, aree e comparti: - Zone soggette a Piano particolareggiato; - Zona estensiva; - Zona intensiva; - Zona di ristrutturazione; - Zona artigianale-commerciale; - Zona industriale; - Zona ferroviaria; - Zona speciale dei Mulini; - Zona di riserva del Gaggiolo; - Zona di protezione naturalistica; - Comparto multifunzionale; - Zona agricola; - Sito contaminato ex-miranco; - Discarica per materiali inerti; - Area di riserva di materiale inerte pregiato; - Area forestale; - Zone di protezione delle captazioni; - Territorio senza destinazione specifica; - Zona per attrezzature e costruzioni di interesse pubblico; - Area doganale. Esso è suddiviso nelle seguenti zone, aree e comparti: - Zone soggette a Piano particolareggiato; - Zona estensiva; - Zona intensiva; - Zona mista commerciale-residenziale; - Zona di ristrutturazione; - Zona artigianale-commerciale; - Zona industriale; - Zona ferroviaria; - Zona di protezione naturalistica; - Comparto multifunzionale; - Zona agricola; - Sito risanato ex-miranco; - Discarica per materiali inerti; - Area forestale; - Zone di protezione delle captazioni; - Territorio senza destinazione specifica; - Zona per attrezzature e costruzioni di interesse pubblico; - Area doganale.

6 Art. 3 Edificabilità dei fondi Il Municipio ritiene superfluo che sia specificato nelle NAPR la definizione di urbanizzazione in quanto questa è già descritta nelle competenti disposizioni del diritto federale e cantonale. Si rinuncia inoltre a citare esplicitamente l art. 4 LPT per le eccezioni fuori zona edificabile ma si rimanda semplicemente al diritto federale. Questo modo di procedere evita in futuro di aggiornare nuovamente le NAPR in occasione di revisione di ordinamenti superiori. Art. 3. Edificabilità dei fondi Art. 3. Edificabilità dei fondi Un fondo è edificabile quando: a) è ubicato in zone in cui l edificazione è ammessa; b) è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d acqua, d energia e d evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante. Un fondo è edificabile quando: a) è ubicato in zone in cui l edificazione è ammessa; b) è urbanizzato. Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale. Le eccezioni fuori dalle zone edificabili sono disciplinate dal diritto federale. Sono riservate le eccezioni dell art. 4 LPT. Art. 3bis Linee di allineamento e di arretramento Art. 4 Distanze da confine Il Municipio ha deciso di disciplinare con due articoli distinti e separati le tematiche riguardanti le distanze da confine e le linee di allineamento e di arretramento. Per questo motivo è stato introdotto un nuovo articolo 3bis concernente le linee di allineamento e di arretramento dove queste disposizioni sono state meglio specificate.

7 Art. 3bis. Linee di allineamento (di costruzione) e di arretramento Le linee di arretramento fissano il limite fino al quale è possibile costruire. Le linee di allineamento (di costruzione) sanciscono l obbligo di costruire lungo le stesse. 3 Il rispetto delle linee di arretramento e allineamento (di costruzione) è obbligatorio per tutte le costruzioni, sia principali che secondarie, escluse le recinzioni e le opere di cinta. Sono possibili delle deroghe per le costruzioni leggere e facilmente amovibili, per le quali il Municipio ha la facoltà di concedere un permesso definitivo o eventualmente a titolo precario. 4 L obbligo di costruire sulle linee di allineamento (di costruzione) ammette comunque rientranze o limitate interruzioni purché non venga compromessa l immagine di continuità e unitarietà spaziale. 5 Alle costruzioni sotterranee e quelle interrate si applica l art. NAPR.

8 Art. 4. Distanze da confine Art. 4. Distanze da confine Dove non vengono indicate linee di allineamento o di arretramento o allorquando specifiche disposizioni di zona non stabiliscono diversamente, la distanza minima dai fondi pubblici e privati è di 3,00 m. Dove non vengono indicate linee di allineamento o di arretramento o allorquando specifiche disposizioni di zona non stabiliscono diversamente, la distanza minima dai fondi pubblici e privati è di 3,00 m. La linea di arretramento costituisce il limite fino al quale è possibile costruire. La linea di allineamento sancisce l obbligo di costruire lungo tale limite. L obbligo di costruire sulle linee di allineamento indicate sul piano riguarda unicamente le parti significative dell edificio e non si riferisce all altezza complessiva o all intero fronte dello stesso. Verso un fondo aperto o semplicemente cinto possono essere erette costruzioni senza aperture anche a confine con il consenso del vicino. In tale evenienza quest ultimo può fabbricare sin contro il muro dell altro, oppure alla distanza prevista dall art. 5 cpv.. 3 Alle costruzioni accessorie si applica l art. NAPR. 3 Verso un fondo aperto o semplicemente cinto possono essere erette fabbriche senza aperture anche a confine con il consenso del vicino. In tale evenienza quest ultimo può fabbricare sin contro il muro dell altro, oppure alla distanza prevista dall art. 5 cpv.. 4 Sono riservate le disposizioni della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC) relativamente all appoggio alla fabbrica altrui.

9 Art. 5 Distanze tra edifici Art. 5bis Deroghe alle distanze per i risanamenti energetici Il Municipio ha deciso di meglio specificare le modalità di computo delle distanze tra edifici e di prevedere la possibilità di concedere delle deroghe nel caso di risanamenti energetici su stabili già esistenti. Art. 5. Distanze tra edifici Art. 5. Distanze tra edifici Dove non vengono indicate linee di allineamento o di arretramento o allorquando specifiche disposizioni di zona non stabiliscono diversamente, la distanza minima tra edifici è di 6,00 m; sono riservate le disposizioni dell art. 4 cpv. 3 e art. 6 cpv.. Il Municipio può concedere deroghe per piccole aggiunte o soprelevazioni necessarie per una ragionevole utilizzazione di un fabbricato preesistente. Gli interessi dei vicini devono essere equamente considerati. Dove non vengono indicate linee di allineamento o di arretramento o allorquando specifiche disposizioni di zona non stabiliscono diversamente, la distanza minima tra edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze di zona dallo stesso confine, ritenuto un minimo di 6.00 m. La distanza minima tra edifici sullo stesso fondo è determinata allo stesso modo, stabilendo un confine ideale, ritenuto un minimo di 6.00 m. In entrambi i casi sono riservate le disposizioni dell art. 4 cpv. 3 e dell art. 6 cpv.. Il Municipio può concedere deroghe per piccole aggiunte o soprelevazioni necessarie per una ragionevole utilizzazione di un fabbricato preesistente. Gli interessi dei vicini devono essere equamente considerati.

10 Art. 5.bis Deroghe alle distanze per i risanamenti energetici Il Municipio può concedere delle deroghe alle distanze da confine e fra edifici per interventi di risanamento energetico delle costruzioni esistenti. La deroga massima è di 5 cm. 3 Sono inoltre richiamati i disposti degli art. 40a e 40b LE, nonché dei capoversi 3 e 4 dell art. 40 RLE, sul computo delle superfici, delle distanze e delle altezze riferiti ai provvedimenti di efficienza energetica. Art. 6 Accordo tra i proprietari Il Municipio ha introdotto un nuovo capoverso 5 dove viene richiesto in modo esplicito la sottoscrizione di una convenzione tra i privati regolante l accordo intrapreso in merito alla distanza tra edifici. Art. 6. Accordi tra i proprietari Art. 6. Accordi tra i proprietari I proprietari possono accordarsi per una diversa ripartizione delle distanze dai confini rispettando la distanza tra edifici. I proprietari possono accordarsi per una diversa ripartizione delle distanze dai confini rispettando la distanza tra edifici. In deroga alle disposizioni dell'art. 4 NAPR e per casi eccezionali, il Municipio può concedere, previo accordo tra i proprietari interessati, la riduzione della distanza minima tra gli edifici prevista dall'art. 5 cpv. NAPR, unicamente quando si ottenga una migliore disposizione delle costruzioni e una più confacente utilizzazione del suolo. In deroga alle disposizioni dell'art. 4 NAPR e per casi eccezionali, il Municipio può concedere, previo accordo tra i proprietari interessati, la riduzione della distanza minima tra gli edifici prevista dall'art. 5 cpv. NAPR, unicamente quando si ottenga una migliore disposizione delle costruzioni e una più confacente utilizzazione del suolo.

11 3 Ai fini della licenza edilizia, l accordo tra i proprietari si ritiene concluso con la firma del piano di situazione annesso alla domanda di costruzione. 3 Ai fini della licenza edilizia, l accordo tra i proprietari si ritiene concluso con la firma del piano di situazione annesso alla domanda di costruzione. 4 Due o più proprietari possono accordarsi per costruire in contiguità, nei limiti delle prescrizioni di zona, e la condizione che le costruzioni siano eseguite contemporaneamente. 4 Due o più proprietari possono accordarsi per costruire in contiguità, nei limiti delle prescrizioni di zona, e la condizione che le costruzioni siano eseguite contemporaneamente. 5 Le convenzioni fra proprietari relative alle distanze dai confini sono annotate a cura dei proprietari, rispettivamente del Comune qualora questi ultimi non vi provvedano entro un termine ragionevole, sul registro comunale per il controllo delle quantità edificatorie (art. 38b LE). Art. 7 Opere di cinta L articolo attualmente in vigore riguardanti le opere di cinta era piuttosto lacunoso sui muri di sostegno. Il Municipio ha deciso di meglio specificare i limiti di detti manufatti in termini di altezza e distanze. Art. 7. Opere di cinta Sono permesse le opere di cinta salvo disposizioni specifiche di zona. Le opere di recinzione possono essere eseguite con un muro avente un'altezza massima di ml. 0,50. Allo stesso può essere aggiunta una inferriata o una rete metallica fino a una altezza massima complessiva di ml.,80. 3 Le siepi vive non potranno superare l'altezza di ml.,80. Art. 7. Opere e muri di cinta, di sostegno e di controriva Sono permesse le opere di cinta salvo disposizioni specifiche di zona. Le opere di recinzione possono essere eseguite con un muro eretto a confine avente un'altezza massima di ml. 0,50, misurata dal terreno sistemato. Allo stesso può essere aggiunta una inferriata, una rete metallica o un parapetto in altro materiale, ma di modo che il vuoto sia preponderante rispetto al pieno, fino a una altezza massima complessiva di ml.,80.

12 4 In ogni modo, opere di recinzioni e siepi, non devono turbare la visuale per il traffico. 5 Quando la cinta viene eseguita al di sopra di un muro di sostegno, le misure sopra indicate di ml. 0,50 rispettivamente ml.,80, possono andare in aggiunta ai muri di sostegno scalari che dovranno essere posizionati ad una distanza pari a due volte l'altezza del muro sottostante misurando a partire dal livello superiore del muro di sostegno. 6 Le opere di cinta dovranno essere eseguite rispettando il tracciato delle nuove strade di PR. Possono essere concesse a titolo precario recinzioni che invadono il traffico delle nuove strade. In tal caso il Municipio fisserà le distanze dal confine per salvaguardare la visibilità della circolazione e permettere un razionale servizio calla neve. 3 Le siepi vive non potranno superare l'altezza di ml.,80. 4 In ogni modo, opere di recinzione e siepi, non devono turbare la visuale per il traffico. 5 Laddove giustificato da esigenze tecniche o costruttive, muri di sostegno possono essere eretti a confine fino a un altezza di,0 metri misurata dal terreno naturale. Detti muri possono essere ulteriormente sormontati da reti metalliche, inferriate, parapetti o siepi verdi con un altezza massima di,0 metri. 6 Le opere di cinta dovranno essere eseguite rispettando il tracciato delle strade di PR e quindi rispettando le linee di esproprio. Possono essere concesse a titolo precario autorizzazioni per recinzioni che invadono l area definita dalle linee di esproprio; dovranno essere garantiti la sicurezza della circolazione e un razionale servizio calla neve. La concessione a titolo precario dovrà essere annotata sul registro comunale delle quantità edificatorie. A contatto con le strade cantonali l autorizzazione è subordinata all avvallo dell autorità cantonale. 7 Le opere di cinta rivolte verso strade, percorsi pedonali e aree pubbliche non devono creare pregiudizio alla sicurezza; in particolare sono vietate le recinzioni che possono facilmente ferire, come i fili spinosi e i ferri acuminati.

13 8 Nella misura in cui sono necessari per sorreggere il terreno scavato, muri di controriva possono essere realizzati con un altezza fino a 3 metri. Verso detti muri gli edifici non sono tenuti a rispettare le distanze minime tra edifici. Art. 8 Distanze dal bosco Il Municipio ha proceduto a delle correzioni di carattere puramente formale. Si è voluto inasprire ulteriormente la possibilità di concedere delle deroghe di distanza dal bosco. Art. 8. Distanze dal bosco Art. 8. Distanze dal bosco Tutti gli edifici o gli impianti devono distare almeno 0,00 m dal limite del bosco. Per consentire l effettiva edificabilità del fondo, il Municipio, con il consenso dell autorità cantonale, può concedere eccezionalmente deroghe fino a una distanza minima di 6,00 m. Tutti gli edifici o gli impianti devono distare almeno 0,00 m dal limite accertato del bosco. In casi eccezionali, il Municipio, con il consenso dell autorità cantonale, può concedere eccezionalmente deroghe fino a una distanza minima di 6,00 m. Art. 9 Distanze dai corsi d acqua Il Municipio ha adeguato l art. 9 alla recente prassi e giurisprudenza. Lo stesso è differente rispetto all esame preliminare effettuato dal DT in quanto l Ufficio pianificazione locale di ha a posteriori indicato una nuova formulazione ancora più aggiornata che qui riportiamo per approvazione. Art. 9. Distanze dai corsi d acqua Dove non viene indicata una linea di arretramento la distanza per edifici, impianti, sistemazioni di terreno, muri di cinta e di sostegno deve essere di almeno 6,0 metri lineari dal filo esterno degli argini e di almeno 0,0 metri lineari dai corsi d acqua non corretto. Eventuali deroghe devono essere approvate dal Dipartimento del territorio. Art. 9. Distanze dai corsi d acqua La zona di protezione delle acque di superficie rappresenta lo spazio riservato alle acque giusta gli artt. 36a Legge federale sulla protezione delle acque del 4 gennaio 99 (LPAc, RS 84.0), 4a e 4b dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 8 ottobre 998 (OPAc, RS 84.0).

14 Le fasce di rispetto che ne derivano devono rimanere allo stato naturale ed essere gestite secondo criteri naturalistici. Al suo interno è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Nelle zone densamente edificate, in casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti. 3 In assenza della delimitazione dello spazio riservato alle acque, devono essere osservate le distanze stabilite dalle disposizioni transitorie della modifica dell'opac del 4 maggio 0. Art. 0 Distanze dalle strade Il Municipio ha deciso di eliminare la possibilità di concedere delle deroghe alle distanze dalle strade. Questa possibilità di fatto non è mai stata utilizzata dal Municipio per non creare alcuna disparità di trattamento. Art. 0. Distanze dalle strade Art. 0. Distanze dalle strade Dove non viene indicata una linea di arretramento o allineamento le distanze minime delle nuove costruzioni dalle strade aperte al pubblico transito, sono: a) dalla strada di collegamento principale di 0,00 m dall asse e di 7,00 m dal ciglio delle rampe di accesso e di uscita; b) dalle strade di raccolta e di servizio di 4,50 m dal ciglio, compreso il marciapiede, nelle zone residenziali e di Dove non viene indicata una linea di arretramento o allineamento le distanze minime delle nuove costruzioni dalle strade aperte al pubblico transito, sono: a) dalla strada di collegamento principale di 0,00 m dall asse e di 7,00 m dal ciglio delle rampe di accesso e di uscita; b) dalle strade di raccolta e di servizio di 4,50 m dal ciglio, compreso il marciapiede, nelle zone residenziali e di 5,00 m nella

15 5,00 m nella zona artigianalecommerciale e di 8,00 m nella zona industriale; c) dalle strade agricole e dai percorsi ciclabili e pedonali di 3,00 m. zona artigianale-commerciale e di 8,00 m nella zona industriale; c) dalle strade agricole e dai percorsi ciclabili e pedonali di 3,00 m. Il Municipio può concedere deroghe in casi eccezionali. Sono riservate le competenze dell Autorità cantonale relativamente alle distanze dalle strade cantonali. Art. Costruzioni accessorie Il Municipio ha deciso di meglio specificare le distanze che le costruzioni accessorie devono rispettare e le modalità di misura della loro altezza. Art.. Costruzioni accessorie Art.. Costruzioni accessorie Sono costruzioni accessorie quelle al servizio di un edificio d abitazione, non utilizzate per la residenza o il lavoro. Sono costruzioni accessorie quelle al servizio di un edificio d abitazione, non utilizzate per la residenza o il lavoro. Le costruzioni accessorie non possono eccedere quanto è obiettivamente necessario per l edificio cui sono annesse. Le costruzioni accessorie non possono eccedere quanto è obiettivamente necessario per l edificio cui sono annesse. 3 Altezze e distanze: - altezza massima di m. 3,00; - distanze: - da un fondo aperto: - a confine per una lunghezza massima di 6,00 m e senza aperture, - oppure a m.,50; - verso un edificio senza aperture: in contiguità oppure a m. 3,00; 3 Altezze e distanze: - altezza massima di m. 3,00 misurata alla gronda e di m 4,0 misurata al colmo; - distanze: - da un fondo aperto: - a confine per una lunghezza massima di 6,00 m e senza aperture (totalmente chiuse mediante una parete continua) - oppure a una distanza minima di m.,50; - verso un edificio senza aperture: in contiguità oppure a una distanza minima di

16 - verso un edificio con aperture a m. 4,00. 4 La distanza minima di una costruzione accessoria da edifici sullo stesso fondo è di ml. 3,00 a meno che sia edificato in continuità. m. 3,00; - verso un edificio con aperture a una distanza minima di m. 4,00. Art. Costruzioni sotterranee e interrate Il Municipio ha deciso di legiferare anche sulle costruzioni interrate e colmare quindi un vuoto giuridico. Si è poi proceduto ad una revisione dell articolo affinché esso sia meglio comprensibile e chiaro. Art.. Costruzioni sotterranee Le costruzioni sotterranee devono rispettare le linee di allineamento, di arretramento e le fasce alberate; il Municipio può concedere deroghe per casi eccezionali. Laddove non sono indicate o prescritte linee di allineamento o di arretramento le costruzioni sotterranee possono sorgere a confine. 3 Se particolari disposizioni di zona non prevedono diversamente, le costruzioni sotterranee possono occupare al massimo il 75% della superficie edificabile. Dovrà comunque essere garantita la necessaria percolazione delle acque meteoriche. Art.. Costruzioni sotterranee e interrate Sono considerate costruzioni sotterranee quelle che non emergono dal terreno sistemato. Sono considerate costruzioni interrate quelle che sporgono dal terreno sistemato su di un solo lato. Le costruzioni sotterranee e interrate devono rispettare le linee di allineamento (di costruzione) e di arretramento e non devono inoltre invadere le fasce alberate. Il Municipio può concedere deroghe per casi eccezionali. 3 Laddove non sono indicate o prescritte linee di allineamento (di costruzione) o di arretramento le costruzioni sotterranee possono sorgere fino a confine. 4 Se particolari disposizioni di zona non prevedono diversamente, le costruzioni sotterranee possono occupare al massimo il 75% della superficie edificabile del fondo. Dovrà comunque essere garantita la percolazione delle acque meteoriche.

17 Art. 3 Sistemazione del terreno La sistemazione del terreno è sempre stata un aspetto delicato in numerosi comuni. In assenza di regolamentazione veniva infatti applicata la Legge edilizia cantonale che permette di aumentare l altezza del terreno di.50 m ogni tre metri o che lo stesso venga computato nell altezza della casa. Nella zona residenziale di Montalbano purtroppo i panettoni hanno modificato l aspetto paesaggistico di tutta l area. Il Municipio ha deciso quindi di meglio regolamentare questo aspetto e di prevedere chiare condizioni per permettere in futuro una sistemazione del terreno diversa da quella naturale. Art. 3. Sistemazione del terreno La sistemazione del terreno è parte integrante del progetto architettonico di disegno dello spazio. Il terreno dovrà quindi essere sistemato in modo da valorizzare la collocazione dell edificio o dell impianto nello spazio di progetto. L andamento del terreno naturale non può essere modificato. In casi particolari, segnatamente qualora ciò si giustifichi per assicurare altimetrie coordinate sul medesimo fondo o verso fondi contigui, il terreno può essere sistemato con la formazione di un terrapieno di altezza fino a.50 metri dal terreno naturale. In tale ipotesi l altezza del terrapieno non è computata nell altezza dell edificio, a condizione che il primo abbia una profondità di almeno 3.00 metri dalla facciata del secondo. 3 Non è ammessa la formazione di terrapieni alti più di,50 metri. In presenza di particolari ragioni tecniche o costruttive, segnatamente in presenza di terreni con pendenza superiore al 5% (misurata nella sezione comprendente l edificio e un fascia

18 esterna profonda 3 metri verso monte e 3 metri verso valle), il Municipio può concedere una deroga sino a.50 metri dal terreno naturale. La misura eccedente.50 metri è computata nell altezza dell edificio. 4 Il terreno non occupato da costruzioni, accessi e posteggi non deve essere pavimentato (nemmeno con sagomati o grigliati); deve di principio essere mantenuto nella sua configurazione naturale, rispettivamente essere sistemato a verde. Deve garantire il naturale assorbimento delle acque meteoriche. Art. 4 Modo di misurare l altezza degli edifici Il Municipio ha deciso di meglio specificare le modalità di misura degli edifici in caso di accessi ad autorimesse o locali sotterranei. Art. 4. Modo di misurare l altezza degli edifici L altezza di un edificio è misurata secondo le modalità stabilite dalla legge edilizia cantonale (art. 40 LE), riservate le norme speciali previste dal piano regolatore comunale. Una trincea perpendicolare alla facciata (scavata nel terreno per accedere a un autorimessa o a locali sotterranei) non è da considerare quale livello del terreno sistemato se la larghezza della trincea è inferiore a un terzo della facciata del fabbricato. Non sono nemmeno da considerare le trincee parallele alle facciate purché non abbiano una larghezza superiore a 3.00 metri.

19 Art. 5 Altezza dei locali d abitazione Attualmente nelle NAPR non vi era alcuna altezza minima prescritta per i locali d abitazione. Il Municipio ha deciso quindi che fosse meglio colmare questa lacuna giuridica. Art. 5. Altezza dei locali d abitazione L'altezza minima dei locali d'abitazione è di ml..30; per i sottotetti fa stato l'altezza media. Deroghe possono essere concesse nel caso di rinnovazione o trasformazione di edifici esistenti. Art. 5bis Registro comunale per il controllo delle quantità edificatorie Il Municipio ha deciso di riprendere una norma contenuta di fatto nella Legge edilizia cantonale per meglio specificare che l unico strumento di controllo sulle quantità edificatorie è il Registro comunale degli indici. Art. 5.bis Registro comunale per il controllo delle quantità edificatorie Il controllo delle quantità edificatorie ha luogo attraverso l apposito registro previsto all art. 38b LE, che viene allestito e tenuto a giorno a cura del Municipio. Art. 5ter Definizione di attività moleste, poco moleste e non moleste Il Municipio ha deciso di specificare in questa norma la definizione di attività moleste, poco moleste e non moleste. Questa diventa importante al momento della valutazione della conformità di un nuovo insediamento in una determinata zona. Il Municipio ha poi definito per ogni tipologia di zona le attività ammesse. Art. 5.ter Definizione di attività moleste, poco moleste e non moleste Si distinguono attività moleste, poco moleste e non moleste:

20 - per attività non moleste si intendono quelle che non provocano ripercussione diverse da quelle che derivano della funzione abitativa; - per attività poco moleste si intendono quelle esercitate prevalentemente durante le ore diurne e che provocano ripercussioni non compatibili con le caratteristiche e le esigenze della funzione abitativa, con frequenza discontinua e limitata nel tempo; - per attività moleste si intendono quelle che generano ripercussioni più marcate, in particolare quelle che provocano traffico o che a causa dell affluenza di pubblico sono suscettibili di causare immissioni non compatibili con le caratteristiche e le esigenze della funzione abitativa. Nella valutazione delle ripercussioni delle attività ai sensi delle suesposte definizioni sono considerate sia le immissioni materiali, sia immateriali (ideali).

21 CAPO II PIANO DELLE ZONE Art. 6 Zone soggette a piano particolareggiato Il Municipio ha specificato il GdS applicabile. Art. 6. Zone soggette a piano particolareggiato Art. 6. Zone soggette a piano particolareggiato Sono soggetti a Piano particolareggiato: a) i Nuclei di Stabio e di S. Pietro (PP- Nuclei); b) il comparto di via Falcette (PP-Falcette). Sono soggetti a Piano particolareggiato: a) i Nuclei di Stabio e di S. Pietro (PP- Nuclei); b) il comparto di via Falcette (PP-Falcette). In queste zone sono applicabili le disposizioni del Piano regolatore generale in quanto non diversamente disposto dalle specifiche norme di attuazione dei PP. In queste zone sono applicabili le disposizioni del Piano regolatore generale in quanto non diversamente disposto dalle specifiche norme di attuazione dei PP. 3 Il GdS assegnato è pari a II. Art. 7 Zona estensiva Il Municipio ha deciso di specificare che in zona estensiva è vietata ogni attività che possa generare immissioni moleste o poco moleste. Si è inoltre fatto chiarezza che nell area sistemata a verde non è possibile la posa di grigliati e altri elementi simili. Si è inoltre proceduto allo stralcio della let. f in quanto la situazione fondiaria nel frattempo è stata modificata, per questo motivo il capoverso diventava superfluo e non più necessario.

22 Art. 7. Zona estensiva a) In generale Art. 7. Zona estensiva a) In generale La zona estensiva è destinata in principio alla residenza. L altezza massima delle costruzioni è di 9,00 m. 3 La distanza minima da confine è di 3,00 m. La zona estensiva è destinata in principio alla residenza. È vietata ogni attività che possa generare immissioni moleste o poco moleste (art. 5ter). L altezza massima delle costruzioni è di 9,00 m. 3 La distanza minima da confine è di 3,00 m. 4 L indice di sfruttamento massimo è di 0,5. 4 L indice di sfruttamento massimo è di 0,5. 5 Il 60% della superficie edificabile deve essere mantenuta libera da costruzioni e per almeno la metà deve essere sistemata a verde. 6 Per gli edifici e impianti con destinazione non conforme a quella prevista per la zona valgono le disposizioni della LALPT. 5 Il 60% della superficie edificabile deve essere mantenuta libera da costruzioni e per almeno la metà deve essere sistemata a verde. Nella parte sistemata a verde è esclusa la posa di grigliati e altri elementi simili. 6 Per gli edifici e impianti con destinazione non conforme a quella prevista per la zona valgono le disposizioni della LALPT. 7 Il GdS assegnato è pari a II. b) Area pedemontana b) Area pedemontana L altezza massima delle costruzioni è di 9,00 m; quando la pendenza media del terreno supera il 30%, l altezza massima delle costruzioni è di,00 m. L altezza massima delle costruzioni è di 9,00 m; quando la pendenza media del terreno supera il 30%, l altezza massima delle costruzioni è di,00 m. L indice di sfruttamento massimo è di 0,3. L indice di sfruttamento massimo è di 0,3. 3 Per i fondi a contatto con via ai Ronchi: - l'arretramento dal ciglio stradale dovrà essere di 4,50 metri; - le eventuali recinzioni o siepi non 3 Per i fondi a contatto con via ai Ronchi: - l'arretramento dal ciglio stradale dovrà essere di 4,50 metri; - le eventuali recinzioni o siepi non dovranno

23 dovranno superare l'altezza di,0 metri, compreso il muretto; - è permessa la piantagione di alberi di alto fusto unicamente a valle della costruzione. superare l'altezza di,0 metri, compreso il muretto; - è permessa la piantagione di alberi di alto fusto unicamente a valle della costruzione. c) Area di via Stramonte c) Area di via Stramonte L indice di sfruttamento massimo è di 0,8. L indice di sfruttamento massimo è di 0,8. L altezza delle nuove costruzioni è misurata dalla quota del marciapiede. L altezza delle nuove costruzioni è misurata dalla quota del marciapiede. d) Area speciale Clinica di San Pietro d) Area speciale Clinica di San Pietro In questa zona devono essere mantenute le attuali destinazioni e attività loro complementari. In questa zona devono essere mantenute le attuali destinazioni e attività loro complementari. Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni o ampliamenti degli edifici esistenti sono ammesse soltanto per la continuazione della attività socio-sanitaria e alle seguenti condizioni: a) la superficie utile lorda complessiva è di mq 600; b) l altezza massima delle costruzioni è di m.00. Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni o ampliamenti degli edifici esistenti sono ammesse soltanto per la continuazione della attività socio-sanitaria e alle seguenti condizioni: a) la superficie utile lorda complessiva è di mq 600; b) l altezza massima delle costruzioni è di m.00. e) Area speciale Villa Quisisana e) Area speciale Villa Quisisana Il fabbricato principale esistente può essere mantenuto, trasformato o ricostruito nell area edificabile indicata dal Piano; le costruzioni accessorie esistenti, nella misura in cui esse siano incluse nell area speciale, possono essere mantenute e trasformate senza aumento sostanziale di volume. L altezza massima della costruzione principale è di m. 0,00. Il fabbricato principale esistente può essere mantenuto, trasformato o ricostruito nell area edificabile indicata dal Piano; le costruzioni accessorie esistenti, nella misura in cui esse siano incluse nell area speciale, possono essere mantenute e trasformate senza aumento sostanziale di volume. L altezza massima della costruzione principale è di m. 0,00.

24 f) Area soggetta a riordino fondiario f) Area soggetta a riordino fondiario L edificabilità dei fmn 97, 386, 387, 388, 389, 04 in località Arca, è subordinata alla messa in atto del riordino fondiario, da attuare segnatamente mediante permuta generale o ricomposizione particellare. Lettera stralciata. Art. 8 Zona intensiva Il Municipio ha deciso di specificare che in zona intensiva è vietata ogni attività che possa generare immissioni moleste o poco moleste. Il carattere residenziale della zona vuole essere ulteriormente protetto. Art. 8. Zona intensiva a) In generale La zona intensiva è destinata in principio alla residenza. Sono ammessi uffici, attività commerciali, di servizio, turistiche e produttive compatibili con i limiti massimi di immissione fonica previsti dal Piano dei gradi di sensibilità ai rumori. Art. 8. Zona intensiva a) In generale La zona intensiva è destinata in principio alla residenza. Sono ammessi uffici, attività commerciali, di servizio, turistiche e produttive compatibili con i limiti massimi di immissione fonica ammessi nella zona (cpv. 8). È vietata ogni attività che possa ingenerare immissioni moleste o poco moleste (art. 5ter). Per le grandi superfici di vendita si applicano per analogia i dispositivi della LALPT. Per le grandi superfici di vendita si applicano per analogia i dispositivi della LALPT. 3 L altezza massima delle costruzioni è di 3,00 m. 3 L altezza massima delle costruzioni è di 3,00 m. 4 La distanza minima da confine è di 4,00 m. 4 La distanza minima da confine è di 4,00 m. 5 L indice di sfruttamento massimo è di,0. 5 L indice di sfruttamento massimo è di,0.

25 6 Il 50% della superficie edificabile deve essere mantenuta libera da costruzioni e almeno la metà deve essere sistemata a verde. 7 Per gli edifici e impianti con destinazione non conforme a quella prevista per la zona valgono le disposizioni della LALPT. 6 Il 50% della superficie edificabile deve essere mantenuta libera da costruzioni e almeno la metà deve essere sistemata a verde. Nella parte sistemata a verde è esclusa la posa di grigliati e altri elementi simili. 7 Per gli edifici e impianti con destinazione non conforme a quella prevista per la zona valgono le disposizioni della LALPT. 8 Il GdS assegnato è pari a II. b) Area speciale ex-camiceria Realini b) Area speciale ex-camiceria Realini Non sono ammesse nuove costruzioni principali. Non sono ammesse nuove costruzioni principali. Il fabbricato esistente può essere ristrutturato rispettando l immagine architettonica originale e mantenendo sostanzialmente invariato il volume e le caratteristiche strutturali. Il fabbricato esistente può essere ristrutturato rispettando l immagine architettonica originale e mantenendo sostanzialmente invariato il volume e le caratteristiche strutturali.

26 Art. 9 Zona mista commerciale-residenziale In questo articolo il Municipio ha meglio specificato che le attività amministrative e di servizio nella zona mista commerciale e residenziale sono ammesse e non devono essere connesse con l attività principale come si evincerebbe da una semplice lettura dell articolo. Art. 9. Zona mista commercialeresidenziale Art. 9. Zona mista commercialeresidenziale La zona mista commerciale-residenziale è destinata in principio alle attività commerciali, uffici e servizi connessi con l attività principale compatibili con i limiti massimi di immissione fonica previsti dal Piano dei gradi di sensibilità ai rumori. La residenza è ammessa nella misura massima del 35% della SUL. La zona mista commerciale-residenziale è destinata in principio alle attività commerciali, nonché alle attività amministrative e di servizio compatibili con i limiti massimi di immissione fonica ammessi nella zona (vedi cpv. 8). La residenza è ammessa nella misura massima del 35% della SUL di ogni singolo progetto. Nella zona sono ammesse nuove stazioni di servizio e di rifornimento. Nella zona sono ammesse nuove stazioni di servizio e di rifornimento. 3 L altezza massima delle costruzioni è di 3,00 m. 3 L altezza massima delle costruzioni è di 3,00 m. 4 La distanza minima da confine è di 4,00 m. 4 La distanza minima da confine è di 4,00 m. 5 L indice di sfruttamento massimo è di,0. 5 L indice di sfruttamento massimo è di,0. 6 Il 50% della superficie edificabile deve 6 Il 50% della superficie edificabile deve essere mantenuta libera da costruzioni. La superficie pavimentata non deve eccedere il 50% della superficie libera. 7 Per gli edifici e impianti con destinazione non conforme a quella prevista per la zona valgono le disposizioni della LALPT. essere mantenuta libera da costruzioni e almeno la metà deve essere sistemata a verde. Nella parte sistemata a verde è esclusa la posa di grigliati e altri elementi simili. 7 Per gli edifici e impianti con destinazione non conforme a quella prevista per la zona valgono le disposizioni della LALPT. 8 Il GdS assegnato è pari a III.

27 Art. 0 Zona di ristrutturazione Il Municipio ha specificato il GdS applicabile. Art. 0. Zona di ristrutturazione Art. 0. Zona di ristrutturazione La zona di ristrutturazione è destinata in principio alla residenza; sono ammessi uffici, attività commerciali, di servizio, turistiche e produttive compatibili con i limiti massimi di immissione fonica previsti dal Piano dei gradi di sensibilità ai rumori. Le costruzioni situate nella fascia di 35,00 m dal ciglio stradale di via Cantonale devono sorgere lungo la linea di allineamento. 3 L altezza massima delle costruzioni è di 3,00 m. Per le costruzioni allineate lungo via Cantonale l altezza è misurata dalla quota del marciapiede. La zona di ristrutturazione è destinata in principio alla residenza; sono ammessi uffici, attività commerciali, di servizio, turistiche e produttive compatibili con i limiti massimi di immissione fonica ammessi nella zona (vedi cpv. 9). Le costruzioni situate nella fascia di 35,00 m dal ciglio stradale di via Cantonale devono sorgere lungo la linea di allineamento. 3 L altezza massima delle costruzioni è di 3,00 m. Per le costruzioni allineate lungo via Cantonale l altezza è misurata dalla quota del marciapiede. 4 La distanza minima da confine è di 4,00 m. 4 La distanza minima da confine è di 4,00 m. 5 L indice di sfruttamento massimo è di,0. 5 L indice di sfruttamento massimo è di,0. 6 Il 40% della superficie edificabile deve essere mantenuta libera da costruzioni e almeno la metà deve essere sistemata a verde. 6 Il 40% della superficie edificabile deve essere mantenuta libera da costruzioni e almeno la metà deve essere sistemata a verde. Nella parte sistemata a verde è esclusa la posa di grigliati e altri elementi simili. 7 Per gli edifici e impianti con destinazione non conforme a quella prevista per la zona valgono le disposizioni della LALPT. 7 Per gli edifici e impianti con destinazione non conforme a quella prevista per la zona valgono le disposizioni della LALPT. 8 Per il mappale N. 8 è obbligatoria la presentazione di un piano di quartiere secondo le disposizioni dell'art. 56 della 8 Per il mappale N. 8 è obbligatoria la presentazione di un piano di quartiere secondo le disposizioni dell'art. 56 della

28 LALPT. È escluso il frazionamento senza la presentazione e l'approvazione preventiva del piano di quartiere. LALPT. È escluso il frazionamento senza la presentazione e l'approvazione preventiva del piano di quartiere. 9 Il GdS assegnato è pari a II. Art. Zona artigianale-commerciale In questo articolo il Municipio ha meglio specificato che le attività amministrative e di servizio nella zona artigianale e commerciale sono ammesse e non devono essere connesse con l attività principale come si evincerebbe da una semplice lettura dell articolo. Art.. Zona artigianale-commerciale a) in generale Art.. Zona artigianale-commerciale a) in generale La zona artigianale-commerciale è destinata in principio alle attività produttive di tipo artigianale e alle attività commerciali, uffici e servizi connessi con l attività principale compatibili con i limiti massimi di immissione fonica previsti dal Piano dei gradi di sensibilità ai rumori. La zona artigianale-commerciale è destinata in principio alle attività produttive di tipo artigianale e alle attività commerciali, nonché alle attività amministrative e di servizio compatibili con i limiti massimi di immissione fonica ammessi nella zona (cpv. 9). Non sono ammesse residenze, ad esclusione di quelle di servizio. Non sono ammesse residenze, ad esclusione di quelle di servizio. 3 L altezza massima delle costruzioni è di 3,00 m. Deroghe all altezza massima sono possibili per i corpi tecnici, gli impianti e le attrezzature d esercizio giustificati da comprovate esigenze di funzionalità e approvate dall Ufficio cantonale della polizia del fuoco. 3 L altezza massima delle costruzioni è di 3,00 m. Deroghe all altezza massima sono possibili per i corpi tecnici, gli impianti e le attrezzature d esercizio giustificati da comprovate esigenze di funzionalità. 4 La distanza minima da confine è di 5,00 m. 4 La distanza minima da confine è di 5,00 m. 5 L indice di edificabilità massimo è di 4 5 L indice di edificabilità massimo è di 4 mc/mq (volume fuori terra, calcolato secondo la norma SIA 46). mc/mq (volume fuori terra).

29 6 Il 50% della superficie edificabile deve essere mantenuta libera da costruzioni e non può essere utilizzata per il deposito permanente di materiale. 6 Il 50% della superficie edificabile deve essere mantenuta libera da costruzioni e non può essere utilizzata per il deposito permanente di materiale. 7 La superficie pavimentata non deve eccedere il 50% della superficie libera. 8 Per gli edifici e impianti con destinazione non conforme a quella prevista per la zona valgono le disposizioni della LALPT. 7 La superficie non pavimentata deve essere almeno del 50% della superficie libera. La parte non pavimentata deve essere mantenuta a verde, è esclusa la posa di grigliati e altri elementi simili. 8 Per gli edifici e impianti con destinazione non conforme a quella prevista per la zona valgono le disposizioni della LALPT. 9 Il GdS assegnato è pari a III. b) Area della stazione b) Area della stazione In quest'area devono trovare posto i servizi, le strutture e in particolare i posteggi (park&ride) necessari al funzionamento della stazione della nuova linea ferroviaria regionale Mendrisio- Varese. L edificazione dell area è condizionata alla presentazione di un Piano di quartiere secondo le disposizioni della LALPT. 3 Il Piano di quartiere deve indicare: a) la sistemazione generale dell intera area; b) le tappe e le modalità d esecuzione degli interventi previsti; c) l ubicazione e la dimensione delle aree di servizio, in particolare dei posteggi necessari (Park & Ride). In quest'area devono trovare posto i servizi, le strutture e in particolare i posteggi (Park&Ride) necessari al funzionamento della stazione della nuova linea ferroviaria regionale Mendrisio-Varese. L edificazione dell area è condizionata alla presentazione di un Piano di quartiere secondo le disposizioni della LALPT. 3 Il Piano di quartiere deve indicare: a) la sistemazione generale dell intera area; b) le tappe e le modalità d esecuzione degli interventi previsti; c) l ubicazione e la dimensione delle aree di servizio, in particolare dei posteggi necessari (Park & Ride).

30 4 Il Piano di quartiere deve rispettare i parametri edificatori di zona; quando siano riconosciute particolari qualità urbanistiche, il Municipio può concedere deroghe all altezza massima degli edifici, alle distanze tra gli stessi all interno dell area, al rispetto delle linee di arretramento per le costruzioni sotterranee ed un bonus all indice di edificabilità fino ad un massimo di mc/mq. 4 Il Piano di quartiere deve rispettare i parametri edificatori di zona; quando siano riconosciute particolari qualità urbanistiche, il Municipio può concedere deroghe all altezza massima degli edifici, alle distanze tra gli stessi all interno dell area, al rispetto delle linee di arretramento per le costruzioni sotterranee ed un bonus all indice di edificabilità fino ad un massimo di mc/mq. Art. Zona industriale Il Consiglio comunale nella sua seduta del 5 marzo 0 ha già provveduto ad una revisione del capoverso 7. Il Municipio attraverso questo adeguamento vuole ulteriormente modificarlo per renderlo ancora più chiaro. A seguito dell adozione del Decreto di protezione di Palazzetta il capoverso b ha subito delle modifiche importanti sulle disposizione giuridiche applicabili. Art.. Zona industriale a) In generale Art.. Zona industriale a) In generale La zona industriale è destinata in principio alle attività produttive. Sono ammessi edifici, impianti e attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività produttive industriali, depositi e magazzini nonché uffici e servizi e commerci connessi con l attività principale. La zona industriale è destinata in principio alle attività produttive. Sono ammessi edifici, impianti e attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività produttive industriali, depositi e magazzini nonché uffici e servizi e commerci connessi con l attività principale. Non sono ammesse residenze, ad esclusione di quelle di servizio. Non sono ammesse residenze, ad esclusione di quelle di servizio. 3 L altezza massima delle costruzioni è di 5,00 m. Deroghe all altezza massima sono possibili per i corpi tecnici, gli impianti e le 3 L altezza massima delle costruzioni è di 5,00 m. Deroghe all altezza massima sono possibili per i corpi tecnici, gli impianti e le

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