IL DECRETO RENZI LE PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE CON IL D.L. n. 66 del
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1 NEWSLETTER n maggio 2014 IL DECRETO RENZI LE PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE CON IL D.L. n. 66 del RIFERIMENTI: Decreto Legge n. 66 del Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 8/E del 28 Aprile INDICE 1. RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP A DECORRERE DAL 2014; 2. AUMENTO AL 26% DELLA RITENUTA A TITOLO D IMPOSTA SUI REDDITI DI CAPITALE; 3. OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; 4. PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 OBBLIGO DEI SERVIZI TELEMATICI; 5. NOVITÀ IN TEMA DI GESTIONE DEI DEBITI CONTRATTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; 6. IMU PER I TERRENI AGRICOLI SITI NEI COMUNI MONTANI O COLLINARI; 7. PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI AGRO-FORESTALI. Oltre alla novità di maggior impatto mediatico, relativa alla concessione del bonus 80 euro, il decreto legge n.66 del ha introdotto altre novità di carattere fiscale, che la presente newsletter intende illustrare. RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP A DECORRERE DAL 2014 ALIQUOTA IRAP Dal periodo d imposta successivo a quello in corso al è stata introdotta una riduzione delle aliquote IRAP, che viene modulata diversamente a seconda della natura del soggetto passivo: Associazione Professionale Dottori Commercialisti - C.F./P.I. IT W boscolonet.eu TRIESTE TREVISO PRATA DI PORDENONE Via Dante Alighieri Trieste T F E trieste@boscolonet.eu Piazza San Vito Treviso T F E treviso@boscolonet.eu Via Cesare Battisti Prata di Pordenone T F E prata@boscolonet.eu
2 SOGGETTI FINO AL 2013 DAL 2014 Generalità dei soggetti 3,90% 3,50% Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori 4,20% 3,80% Banche ed enti e società finanziarie 4,65% 4,20% Imprese di assicurazione 5,90% 5,30% Imprese operanti nel settore agricolo e coop della piccola pesca e loro consorzi. 1,90% 1,70% In questo modo, viene disposta una riduzione media del 10% dell imposta regionale che comporta una diminuzione del tax rate nominale delle società di capitali dal 31,40% al 31%. ACCONTI LE CORREZIONI REGIONALI Il D.L. 66/2014 prevede un passaggio graduale alla nuova aliquota del 3,5%. Con riguardo agli acconti da versare il prossimo giugno, infatti, il provvedimento in esame stabilisce che per il calcolo con il metodo previsionale si dovrà utilizzare una aliquota media IRAP del 3,75%; mentre coloro che determinano l IRAP con il metodo storico (ritenendo dunque di non avere minori imposte da liquidare per l anno in corso) continueranno a versare l acconto 2014 sulla base dell Irap dovuta per il Il Decreto Renzi dispone che, a partire dal 2014, l abbattimento nella misura del 10% (circa) delle aliquote IRAP debba essere applicato anche alle aliquote che le Regioni e le Province autonome hanno rideterminato. In pratica il differenziale in più o in meno stabilito degli enti locali dovrà essere sommato o sottratto dalle nuove aliquote introdotto con il D.L. 66/2014. AUMENTO AL 26% DELLA RITENUTA A TITOLO D IMPOSTA SUI REDDITI DI CAPITALE Il D.L. 66/2014 ha stabilito che a partire dal l imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, passerà dal 20% al 26%. I redditi interessati da questa modifica sono: - gli interessi, premi e altri proventi di cui all art. 44 TUIR, (es.:interessi attivi bancari, dividendi, ); - redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c- quinquies) del TUIR,(es.: plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate). La decorrenza delle nuove disposizioni è diversa in relazione alla tipologia di reddito. In particolare, la nuova aliquota del 26% è applicabile: - ai dividendi e proventi assimilati percepiti dall ; - agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari ex art. 26 DPR m. 600/73 maturati 2
3 dall ; - in caso di obbligazioni e titoli similari di cui all art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 239/96, agli interessi, premi e altro provento di cui al citato art. 44, dall ; - ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine di cui alla lett. g-bis) del comma 1 del citato art. 44, nonché agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari ex D. Lgs. n. 239/96 dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente all a avente durata non superiore a 12 mesi; - ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui alle lett. g- quater) e g-quinquies) del comma 1 del citato art. 44, derivanti da contratti sottoscritti fino al , sulla parte degli stessi maturati dall ; - ai proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali ex art. 44, comma 1, lett. g), e alle plusvalenze ex art. 67, comma 1, lett. c- ter), TUIR riferite a partecipazioni ad OICR, realizzati dall in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote/azioni. Sui proventi realizzati dall riferibili ad importi maturati fino al è applicabile la previgente misura; - in caso di gestione individuale di portafoglio ex art. 7, D.Lgs. n. 461/97, ai risultati maturati dall Di conseguenza, gli strumenti finanziari che non subiscono gli effetti dell aumento con riguardo alle rendite che essi producono sono: - titoli pubblici italiani e quelli emessi da Stati esteri white list, che mantengono una ritenuta del 12,5%; - titoli emessi da organismi sovranazionali equiparati ai titoli pubblici, che mantengono una ritenuta del 12,5%; - gli interessi dei titoli di risparmio dell economia meridionale, che sono soggetti all imposta del 5%; - gli utili distribuiti a società residenti in Stati Ue o SEE white list, che continuano ad essere soggetti alla ritenuta dell 1,375%; - agli interessi corrisposti a veicoli non residenti per l emissione di obbligazioni sui mercati internazionali, che continueranno ad essere soggetti alla ritenuta del 5%, - gli utili corrisposti a fondi pensione europei e di Stati SEE white list, che restano soggetti alla ritenuta dell 11%; - il risultato di gestione dei fondi di previdenza complementare italiani, che restano assoggettati all imposta sostitutiva dell 11%. RENDITE MATURATE AL 30 GIUGNO 2014 Avendo introdotto una disposizione che determina un aggravio di imposta per i contribuenti, il decreto legge in esame ha previsto anche la possibilità per i risparmiatori di affrancare le plusvalenze maturate fino alla data del 30 giugno 2014 ma non ancora realizzate, versando un imposta sostitutiva del 20% entro il 16 novembre Tale opzione dovrà risultare dalla dichiarazione Unico 2015, per i contribuenti in regime della dichiarazione o dovrà essere richiesta all intermediario finanziario, attraverso apposita comunicazione da rendere entro il 30 settembre 2014, per i contribuenti in regime di risparmio 3
4 amministrato. In questo secondo caso, il versamento dell imposta sostitutiva verrà effettuato dall ente finanziario, che avrà richiesto la relativa provvista al contribuente. REGIME DELLE MINUSVALENZE ABROGAZIONE DELLA RITENUTA SU BONIFICI ESTERI Con riguardo alle minusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014, si annota sinteticamente che il decreto in esame prevede la possibilità di utilizzo in compensazione di queste ultime con le plusvalenze realizzate successivamente al 30 giugno 2014, secondo delle percentuali differenziate a seconda del momento in cui si sono originate le minusvalenze (76,92%, ovvero 48,08% per quelle realizzate entro il ). Il D.L. 66/2014 si occupa, infine, di abrogare definitivamente le seguenti ritenute: - ritenuta sui redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria eseguita dagli intermediari residenti ai quali tali attività estere erano affidate in gestione, custodia o amministrazione; - ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall estero da parte degli intermediari finanziari (già oggetto di sospensione fino al ). OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SOGGETTI OBBLIGATI AD EMETTERE FATTURE ELETTRONICHE Come noto, dal decorre l obbligo della fattura elettronica nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale, tale previsione è stata introdotta dall art. 1, commi da 209 a 2014 della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008). Il Decreto Renzi ha anticipato al la scadenza - fissata originariamente al prevista per l obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti di tutte le altre Pubbliche amministrazioni e Amministrazioni locali. Quindi successivamente alle scadenze sopra indicate, le amministrazioni pubbliche non potranno più né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né procedere al loro pagamento, neppure parziale, sino all invio del documento in forma elettronica. I fornitori delle amministrazioni pubbliche, pertanto, dovranno gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica e in tutte le sue fasi (emissione, trasmissione e conservazione delle fatture). INFORMAZIONI DA RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE NELLE FATTURE ELETTRONICHE Il decreto in esame definisce quali dati devono essere indicati obbligatoriamente nelle fatture elettroniche, che dovranno essere trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI): - il codice identificativo di gara (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione della tracciabilità ex Legge n. 136/2010; - il codice unico di Progetto (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se previsto ai sensi dell art. 11, Legge n. 3/2003. In mancanza dei codici citati, che assicurano la tracciabilità dei pagamenti, la Pubblica Amministrazione non può effettuare il pagamento 4
5 della fattura. PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 - OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI Il D.L. 66/2014 ha introdotto l obbligo per tutti i contribuenti (possessori o meno di partita iva) di utilizzo dall del canale telematico per i versamenti delle imposte/contributi. Tali versamenti dovranno quindi avvenire secondo le seguenti modalità: MODALITÀ INVIO F24 - i modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni sia di importo pari a zero, dovranno essere presentatati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate, ovvero (F24 on line, F24 web, F24 cumulativo). Nel caso di delega con saldo a zero non sarà dunque possibile presentare i modelli F24 cartacei o avvalersi dei sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI; - i modelli F24 il cui saldo finale sia di importo a debito, sia il risultato di compensazioni, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici previsti sopra oppure, avvalendosi degli intermediari della riscossione convenzionati con l Agenzia delle Entrate (home banking); - i modelli F24 con saldo a debito superiore a euro dovranno essere esclusivamente presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. Tale previsione si applicherà nei casi in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a euro e non sono state effettuate compensazioni. In base alle nuove disposizioni non è quindi più discriminante il possesso o meno della partita IVA, con la conseguenza che le regole sopra accennate sono applicabili anche ai contribuenti privati. Di fatto, pertanto, la presentazione del mod. F24 cartaceo sarà possibile solo per importi a debito fino a euro, che non siano il risultato di compensazioni orizzontali. PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 TRAMITE HOME BANKING DEL PROFESSIONISTA Si ricorda, comunque, che il professionista abilitato all utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione, può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare per conto dell intestatario. Il contribuente intestatario del modello F24, resta comunque responsabile ad ogni effetto, dei dati in esso indicati. NOVITÀ IN TEMA DI GESTIONE DEI DEBITI CONTRATTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MONITORAGGIO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Con il D.L. in esame è stata prevista la facoltà, per i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di comunicare mediante la piattaforma elettronica introdotta nel 2013 i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dall , riportando dove è previsto il CIG (Codice identificativo di 5
6 gara). D altro canto, la pubblica amministrazione è tenuta a comunicare le informazioni inerenti la ricezione e la rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture (o richieste equivalenti di pagamento) relativi a debiti per forniture, appalti o servizi emesse a partire dal I dati contenuti nella piattaforma elettronica potranno essere utilizzati ai fini della certificazione di crediti e del loro utilizzo. Di rilievo in tale ambito, la novità in tema di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili da parte della Pubblica amministrazione, che dovrà emettere le relative certificazioni apponendo la data prevista di pagamento, con l obbligo per le certificazioni già rilasciate di integrazione con l apposizione di tale termine. Vengono inoltre introdotti strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati. Per tali crediti, maturati al e certificati per il tramite della piattaforma elettronica, viene prevista la possibilità di avere la concessione della garanzia dello Stato per le operazioni di cessione al sistema bancario e di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento, dal momento dell effettuazione delle operazioni di cessione stesse ovvero di ridefinizione con banche o intermediari finanziari. COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO P.A. CON LE SOMME DOVUTE PER ISTITUTI DEFINITORI E DEFLATTIVI Il decreto Renzi prevede, inoltre, l ampliamento dell utilizzo in compensazione dei crediti commerciali vantanti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni: - con le somme dovute in base agli istituti definitori delle pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario; - su specifica richiesta del creditore. L introduzione del decreto legge n. 66 del 2014 elimina il requisito previsto dalla precedente disciplina, secondo la quale i crediti per poter essere utilizzati in compensazione dovevano essere maturati al Con questa modifica tutti i crediti commerciali vantati nei confronti di Amministrazioni Pubbliche, anche se maturati successivamente al , possono essere utilizzati per la compensazione in esame. La disciplina della compensazione in esame si applica ai crediti commerciali nei confronti: - dello Stato, enti pubblici nazionali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario. I crediti, inoltre, devono essere relativi a somministrazioni, forniture e appalti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili ed oggetto di apposta certificazione da parte dell ente debitore. L utilizzo in compensazione dei crediti commerciali certificati può avvenire su specifica richiesta del creditore sulle somme dovute per effetto dei seguenti istituti: - accertamento con adesione; - definizione degli inviti a comparire; - definizione dei processi verbali di constatazione; - acquiescenza/omessa impugnazione; - definizione agevolata delle sanzioni; - conciliazione giudiziale; - reclamo e mediazione. 6
7 COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO P.A. CON LE SOMME ISCRITTE A RUOLO O DERIVANTI DA ACCERTAMENTI ESECUTIVI La legge delega in esame prevede l ampliamento dell utilizzo in compensazione dei crediti commerciali vantati nei confronti di Amministrazioni Pubbliche: - con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o di accertamenti esecutivi; - su specifica richiesta del creditore; - ai sensi dell art quater del DPR 602/73 e dei relativi provvedimenti attuativi (DM e DM ). Il decreto Renzi ha modificato l art. 9 co. 2 del DL n.35, conv. L n.64, prevedendo che i crediti possono essere utilizzati per il pagamento, totale o parziale, mediante compensazione delle somme dovute relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi notificati entro il La disciplina della compensazione in esame si applica ai crediti commerciali nei confronti: - dello Stato; - degli Enti pubblici nazionali (INPS e INAIL); - delle Regioni; - degli enti locali (es.: Province, Comuni e Comunità montane); - degli del Servizio sanitario nazionale. I crediti devono essere: - relativi a somministrazioni, forniture e appalti; - non prescritti, certi, liquidi ed esigibili; - oggetto di apposta certificazione da parte dell ente debitore. L utilizzo in compensazione dei crediti commerciali certificati può avvenire su specifica richiesta del creditore sulle somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi, notificati entro il in relazione a ; - tributi erariali; - tributi regionali e locali; - contributi previdenziali ed assistenziali; - premi per l assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - entrate spettanti all ente ce ha la certificazione. La compensazione avviene presentando all Agente della riscossione competente (nella generalità dei casi Equitalia) la certificazione del credito rilasciata dall ente debitore. IMU PER I TERRENI AGRICOLI SITI IN COMUNI MONTANI O COLLINARI MODIFICA ESENZIONI IMU Il D.L. n.66/2014 restringe al ambito di applicazione dell esenzione dell IMU per i terreni agricoli siti in terrori montani o collinari. A seguito di tale modifica i requisiti per godere delle esenzioni da IMU saranno definite da un apposito decreto interministeriale che individuerà i Comuni, relativamente ai quali i terreni agricoli saranno esentati da IMU. In 7
8 particolare l elenco dovrà essere modellato tenendo conto: - dell altitudine del Comune; - del possesso o meno della qualifica di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali in capo ai proprietari del terreno. PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI AGRO-FORESTALI Il decreto Renzi ha modificato l art. 1, co. 423 della L. 266/2005, introducendo un regime di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalle attività di produzione e vendita di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche, svolte da imprese agricole. La nuova disposizione riguarda le attività svolte dagli imprenditori agricoli che abbiano le seguenti caratteristiche: - persone fisiche, società semplici e enti non commerciali, che esercitano le attività agricole di cui all art c.c.; - società di persone, srl e società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell art. 2 del DLgs. 99/2004, che optano per la determinazione del reddito su base catastale. La modifica del regime di determinazione del reddito predisposta dal decreto in esame colpisce le attività di: - produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche; - produzione e cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo; - produzione e cessione di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. Il reddito delle attività sopra individuate non potrà più essere qualificato come agricolo, e dunque, determinato con le regole vigenti per tale categoria reddituale, ma dovrà essere definito in via forfettaria, individuando la base imponibile in misura pari al 25% dell ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA. Viene fatta salva, comunque, la possibilità di optare per la determinazione del reddito con il metodo ordinario. Il nuovo regime di determinazione forfetaria del reddito si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al Di tale modifica si deve tenerne conto anche per la determinazione degli acconti d imposta sui redditi del predetto periodo d imposta. LA PRESENTE NEWSLETTER SARÀ QUANTO PRIMA DISPONIBILE SUL SITO NELLA SEZIONE DOCUMENTAZIONE 8
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