Anno 2012 N.RF200. La Nuova Redazione Fiscale ACCESSO ALLA BANCA DATI IPOTECARIA E CATASTALE - NOVITÀ

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1 Anno 2012 N.RF200 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO ACCESSO ALLA BANCA DATI IPOTECARIA E CATASTALE - NOVITÀ RIFERIMENTI ART.6 DL 16/2012 CONV. IN L. 44/ CM 4/T DEL 28/09/ PROVV. AGENZIA DEL TERRITORIO N DEL 26/09/2012 CIRCOLARE DEL 12/10/2012 Sintesi: dallo scorso 01/10/2012, la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale diviene gratuita (oltre che per PA, agenzie fiscali ed agenti della riscossione) solo per gli accessi cd personali, ovvero qualora la consultazione sia richiesta agli uffici in relazione ad immobili dei quali il richiedente risulti titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Negli altri casi, invece, i tributi speciali sono dovuti secondo le nuove misure definite dal DL 16/2012 Viene, inoltre, disposta una riduzione del 10% del tributo dovuto nel caso la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale sia effettuata telematicamente. Con il DL16/2012 il legislatore introduce importanti disposizioni nelle materie di competenza dell'agenzia del Territorio. In particolare, le principali novità riguardano il trattamento tributario cui sono assoggettate: la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale la presentazione degli atti di aggiornamento di catasto edilizio urbano. Alla luce di tali novità, l Agenzia del Territorio con la circolare 4/T/2012, oltre a pubblicare la nuova tabella dei tributi speciali, ha fornito i primi chiarimenti in materia. NOVITÀ IN TEMA DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI IPOTECARIE E CATASTALI Come noto, dallo scorso 01/10/2012, sono entrate in vigore alcune importanti novità in materia di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale. In particolare, è previsto che: Agenzie fiscali Agenti della riscossione Pubbliche Amministrazioni (art.1, DLgs 165/2001) possono accedere, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri: ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata alle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli Enti pubblici territoriali possono accedere, con modalità telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dal territorio Altra rilevante novità riguarda la gratuità delle visure e delle ispezioni cd "personali". Art. 6, c.5-quater DL 16/2012 : "L'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento".

2 Redazione Fiscale Info Fisco 200/2012 Pag. 2 / 7 Detta previsione : è operativa dal 29/04/2012: per le ispezioni ipotecarie eseguite presso gli uffici rileva dallo scorso 01/10/2012: per le consultazioni degli atti catastali; ciò in quanto da tale data acquistano efficacia le modifiche alla Tabella dei tributi speciali catastali. Inoltre, è disposta la riduzione del 10% del tributo dovuto (ovvero, nella misura di 0,135 euro) per le ipotesi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale effettuata telematicamente. MODIFICHE ALLA TABELLA DEI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI L'art. 6 c. 5-septies DL 16/2012 ha modificato la tabella relativa ai tributi speciali catastali. In particolare, con tale intervento viene : sostituito il numero d'ordine 2.2 della Tabella dei tributi, relativo alla presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione ovvero di variazione. inserito il numero d'ordine 3-bis, concernente la consultazione degli atti catastali. Pertanto, dall 01/10/2012, i contribuenti dovranno corrispondere, per ogni consultazione, il tributo speciale nella seguente misura: ATTI DEL CATASTO Atti cartacei (registri di partita, mappa catastale cartacea, tipi di frazionamento, ecc.) Banca dati censuaría (visura per immobile e per soggetto, attuale e storica, per partita ed elenco immobili) Mappa catastale informatizzata Ogni altro documento ivi compresa la visura per soggetto Visura negativa MISURA DEL TRIBUTO SPECIALE. 5 per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione.1 per ogni identificativo catastale richiesto. 1 ogni 10 unità immobiliari o frazione di per ogni visura negativa stampata Inoltre, la circolare 4/T/2012 precisa che il tributo, riferito alle risultanze di ogni Ufficio provinciale, è applicato sulla base dei seguenti criteri: TIPOLOGIE RICHIESTE Visura riferita al foglio di mappa MISURA DEL TRIBUTO SPECIALE. 1 per ciascuna particella richiesta Visura dei registri e delle schede di partita acquisiti nel sistema informativo e consultabili per numero di partita Visura dei prontuari dei numeri di mappa informatizzati.1 ogni 10 unità immobiliari o frazione di 10 presenti nel documento prodotto. 1 per ogni particella richiesta. OPERAZIONI ESENTI Non sono, invece, soggette al pagamento dei tributi (e,quindi, gratuite): le risultanze fornite durante la navigazione a video sui sistemi informativi, per le quali non venga richiesta la produzione dei documenti visualizzati.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 200/2012 Pag. 3 / 7 il servizio di consultazione delle rendite catastali, disponibile sul sito internet del Territorio il servizio di ricerca dati catastali per codice fiscale, disponibile sul sito web dell Agenzia delle Entrate (Fisconline). le visure degli elaborati catastali, quali: - la planimetria - gli elenchi delle coordinate dei punti fiduciali - l elaborato planimetrico - l elenco dei subalterni, fornito con l elaborato planimetrico - le monografie dei punti fiduciali - il tipo di mappale non avente funzione di frazionamento - ciascuna nota registrata MODIFICHE ALLA TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE Per quanto concerne le tasse ipotecarie, la circolare 4/T/2012 rammenta che, dall 01/10/2012, la trasmissione telematica dell elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno comporta il pagamento anticipato, per ogni soggetto, della tassa ipotecaria di 0,15 euro. In particolare, il Provv. del Territorio 45577/12 ha disposto l attivazione del servizio: di trasmissione telematica dell elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno Tale elenco contiene l indicazione dei soggetti e del tipo di formalità in cui essi compaiono (trascrizione, iscrizione, annotazione) di fornitura in formato elaborabile sia di detto elenco soggetti che dell'elenco sintetico delle formalità, estratto in sede di consultazione telematica della banca dati ipotecaria. Detti servizi in formato elaborabile: - sono erogati unicamente per via telematica - previo il pagamento dei relativi tributi agli utenti che hanno stipulato la convenzione per l'accesso telematico alla banca dati ipotecaria. Mentre, agli utenti non convenzionati, viene consentito il rilascio in formato cartaceo di tale elenco fino al 31/12/2012; ciò al fine di permettere la stipula della convenzione. Resta fermo, anche in tal caso, l'obbligo di corrispondere anticipatamente i tributi previsti. CONSULTAZIONI PERSONALI Con la circolare 4/2012 l Agenzia del Territorio ha esaminato, inoltre, la nuova norma relativa le cd consultazioni personali (art. 6 co. 5-quater, DL 16/2012) che ha limitato l accesso gratuito alle banche dati ipotecaria e catastale ai soli soggetti che dispongono, alla data della consultazione, della titolarità dell immobile per il quale si chiede la visura. Pertanto, l essere titolare (anche in parte) del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento dell immobile di cui si chiede la visura è requisito soggettivo per la spettanza dell esenzione. In particolare, secondo l agenzia, il beneficio è legato al fatto che: Visure catastali Ispezioni ipotecarie il soggetto risulti intestatario catastale degli immobili oggetto di consultazione il soggetto richiedente la consultazione risulti essere l attuale titolare, anche per quote, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (non di garanzia) sul bene cui l'ispezione è riferita.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 200/2012 Pag. 4 / 7 ECCEZIONI: sono esclusi dal beneficio dell esenzione (la consultazione avviene a pagamento): i titolari di diritti reali di garanzia la situazione giuridica del soggetto richiedente connessa a formalità, eseguite "a favore" dello stesso, concernenti atti che non abbiano effetti di natura traslativa o dichiarativa. i soggetti a carico dei quali siano stati trascritti atti traslativi, difettando, in capo a detti soggetti, il requisito della titolarità attuale del bene. CONIUGI IN COMUNIONE LEGALE: in tal caso, secondo l agenzia, la visura o l'ispezione "personale" in esenzione possano essere eseguite, limitatamente ai beni acquistati in comunione, anche dal coniuge che non aveva partecipato all atto di acquisto. Il richiedente deve provare con apposita dichiarazione sostitutiva il proprio stato di coniugio ed il regime patrimoniale di comunione legale dei beni, all'epoca dell'acquisto, salvo che il bene risulti già cointestato in catasto e quindi il prescritto requisito soggettivo emerga già dalla documentazione in possesso dell'ufficio. MODALITÀ DI RICHIESTA Per consentire agli Uffici le necessarie verifiche sulla spettanza dell'esenzione, il richiedente: se persona fisica: dovrà esibire, all'atto della richiesta, un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità (art. 38, DPR 445/2000). Nota: per i soggetti privi (in tutto o in parte) della capacità di agire (minori, interdetti, inabilitati, etc.), la richiesta va avanzata dal rappresentante legale (genitore, tutore, curatore, etc.) tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione che comprovi tale qualità. Ferma restando l'esibizione del documento del rappresentante, occorrerà acquisire anche la fotocopia del documento del rappresentato. se persona non fisica (società, associazioni, ecc): effettua le ispezioni e visure "personali" tramite il proprio legale rappresentante. A tal fine, il richiedente la visura o l'ispezione dovrà: esibire il proprio documento di identità o di riconoscimento comprovare la propria qualità di rappresentante (legale od organico) del soggetto cui l'ispezione stessa si riferisce, anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva. TEMPI E MODALITA : sarà un apposito provvedimento dell Agenzia a stabilire le modalità ed i tempi per l'estensione del servizio di consultazione "personale" (art.6, c. 5-quinques DL 16/2012) PROFILI OPERATIVI Nelle more del provvedimento attuativo di cui al DL 16/2012 l'ispezione ipotecaria e la visura catastale "personali" possono essere eseguite solo presso gli Uffici provinciali dell'agenzia. In particolare: nei registri immobiliari negli atti catastali l'ispezione ipotecaria si esegue utilizzando congiuntamente: i dati anagrafici o il codice fiscale del soggetto i dati catastali dell'immobile (attuali o precedenti). la visura catastale si esegue utilizzando alternativamente: i dati anagrafici o il codice fiscale del soggetto i dati catastali dell'immobile. Esito negativo: ove l'ispezione ovvero la visura abbiano esito negativo, l'operatore ne verifica con il richiedente le possibili cause. In ogni caso, anche il rilascio della stampa dell'esito negativo è, soggetto al pagamento dei tributi dovuti.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 200/2012 Pag. 5 / 7 TRIBUTI SPECIALI CATASTALI (in vigore dal 01/10/2012) N. Oggetto Tariffa Note 1 Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici: Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e 1.1 per ogni certificato, copia o estratto.16,00 patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di. 4,00 Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati: particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle Il tributo non si applica ai primi mappe e dagli abbozzi quattro elementi ed alle - foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione.4,00 fattispecie diverse da quelle - vertice o caposaldo, per le copie di monografia elencate. - punto, per il quale si determinano le coordinate - unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto - unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici. L'estratto è utilizzabile 1.2 Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale.16,00 esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro. Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:.4, Per ogni domanda di voltura.55, Per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione: per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (cat. gruppi A,B e C) e a quelle censite senza.50,00 rendita Per ogni unità appartenete alle categorie a destinazione.100,0 speciale( cat. gruppi D e E) 0 Per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle.65,00 edificate o derivate Per ogni particella eccedente.3,00 Il tributo non si applica alle prime quattro particelle Territori ove vige il sistema del libro fondiario: il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 200/2012 Pag. 6 / 7 3 Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico 3.1 Per ogni estratto di mappa bis 3 bis 1 3 bis 2 Oltre all importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro Consultazioni catastali consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione Consultazione della base informativa Consultazione per unità immobiliare Consultazione per soggetto, per 10 unità immobiliari o frazione di 10 Elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di ,00. 4,00.5,00.1,00 Il tributo non si applica alle prime quattro particelle

7 Redazione Fiscale Info Fisco 200/2012 Pag. 7 / 7 MODELLO: per la presentazione delle richieste di visure o di ispezioni personali e delle correlate dichiarazioni sostitutive sarà necessario utilizzare il modello di seguito allegato (all. 2 circ. 4/T/2012)

Allegato 1 alla circolare n. 4 del 28 settembre 2012 TRIBUTI SPECIALI CATASTALI (in vigore dal 1 ottobre 2012) N. d ordine OGGETTO Tariffa in Euro Note 1 Certificati, copie ed estratti delle risultanze

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