Il trattamento dei dati personali tramite videosorveglianza. Il trattamento dei dati personali tramite videosorveglianza

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1 SOMMARIO Considerazioni introduttive Gli strumenti internazionali di tutela della vita privata La videosorveglianza ai sensi della Direttiva 95/46/CE La videosorveglianza in Italia Considerazioni introduttive Negli ultimi anni è notevolmente accresciuto il numero di organismi pubblici e privati che hanno fatto ricorso a sistemi di acquisizione di suoni ed immagini. Una enorme proliferazione di sistemi a circuito chiuso, videocamere e altri strumenti più sofisticati utilizzati nei settori più diversi si è avvertita in tutta Europa ( Documento di lavoro sul trattamento di dati personali tramite videosorveglianza - Adottato il 25 novembre 2002 dal gruppo di lavoro istituito ai sensi dell art. 29 della direttiva 95/46/EC). Lo sviluppo delle tecnologie disponibili, in particolare nel campo della digitalizzazione, aumentano considerevolmente le possibilità offerte dai dispositivi di registrazione di immagini e suoni, anche in relazione con la loro possibile utilizzazione in intranet e Internet. In Europa si è acceso un dibattito in materia, al fine di identificare i presupposti e le restrizioni applicabili all'installazione di attrezzature di videosorveglianza, nonché le necessarie garanzie per le persone interessate. Anche in Italia, il Garante per la protezione dei dati personali si è occupato in diverse occasioni di questa problematica ed ha più volte ribadito che l utilizzo di videocamere in ambito pubblico e privato deve essere soggetto ai limiti e alle garanzie previste dalla disciplina sul trattamento dei dati personali. La videosorveglianza può servire a fini molteplici che si possono raggruppare in alcuni settori principali: protezione degli individui, protezione della proprietà, interesse pubblico, scoperta, prevenzione e controllo delle infrazioni, presentazione di prove, altri interessi legittimi. Ci sono casi in cui è facilmente giustificabile l utilizzo di sistemi di videoregistrazione, per cui ne è stata sancita l obbligatorietà dalla legge: ciò è accaduto in alcuni casinò, ad esempio, oppure è lecitamente utilizzata ai fini della ricerca di persone scomparse.

2 Esistono però situazioni in cui, nella ricerca di protezione per mezzo di videocamere, non si considerano adeguatamente le disposizioni applicabili, ad esempio perché lo scopo è assicurarsi condizioni assicurative migliori, connesse all'utilizzo di attrezzature di videosorveglianza. Gli orientamenti che si stanno delinenando a livello europeo si possono così sintetizzare: L'eccessiva proliferazione di sistemi di acquisizione di immagini in zone pubbliche e private non dovrà tradursi nell'applicazione di ingiustificate restrizioni dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini; in caso contrario, i cittadini sarebbero effettivamente obbligati a sottoporsi a procedure sproporzionate di raccolta di dati, il che li renderebbe identificabili in massa in numerosi posti pubblici e privati. E da evitare che lo sviluppo di applicazioni di software basate sul riconoscimento facciale e sullo studio/previsione del comportamento umano si traducano in una sorveglianza dinamicopreventiva, contraria alla sorveglianza statica convenzionale che si prefigge principalmente di documentare avvenimenti specifici e i loro autori. Questa nuova forma di sorveglianza si basa sull'acquisizione automatica dei lineamenti degli individui, come pure sulla loro condotta "anormale" in associazione con la disponibilità di allarmi e avvisi automatizzati, che potrebbero implicare pericoli di discriminazione. Nel Documento di lavoro sul trattamento di dati personali tramite videosorveglianza del 25 novembre 2002 del gruppo di lavoro ex art. 29 della direttiva 1995/46/CE si sostiene che una parte notevole delle informazioni raccolte per mezzo della videosorveglianza riguarda persone identificate e/o identificabili filmate quando frequentavano locali pubblici e/o di accesso pubblico. Persone del genere, in transito, potrebbero sì prevedere un minore livello di riserbo, ma non di essere private totalmente dei propri diritti e libertà anche riguardo alla propria sfera ed immagine privata. In questo contesto occorre anche considerare il diritto alla libera circolazione delle persone che si trovano legalmente nel territorio di uno Stato, diritto tutelato dall'articolo 2 del protocollo n. 4 addizionale della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale libertà di circolazione può essere oggetto di restrizioni necessarie in una società democratica, e proporzionate al raggiungimento di fini specifici. Le persone interessate hanno il diritto di esercitare la propria libertà di circolazione senza dover essere soggette ad eccessivi condizionamenti psicologici quanto ai loro movimenti e comportamento e senza dover essere sottoposte ad un controllo particolareggiato, come quello del loro comportamento a seguito dell'applicazione sproporzionata della videosorveglianza in vari locali pubblici e/o di accesso pubblico. Gli strumenti internazionali di tutela della vita privata La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali garantisce la protezione della vita privata nell articolo 8. Per il comitato consultivo istituito dalla Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'europa per la protezione delle persone relativamente al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, voci e immagini sono considerate dati personali, ove esse forniscano informazioni su un individuo rendendolo, anche se indirettamente, identificabile. La Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea dispone, all'articolo 7, la protezione della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, mentre l'articolo 8 riguarda la protezione di dati di carattere personale.

3 La sorveglianza ai sensi della Direttiva 95/46/CE La Direttiva 95/46/CE menziona in più punti la specificità del trattamento delle informazioni personali incluse in dati sonori e visivi. Nello specifico, il considerando n. 14 stabilisce che la direttiva si applica al trattamento di dati in forma di suoni e immagini relative a persone fisiche, vista la notevole evoluzione in corso per captare, trasmettere, manipolare, registrare conservare o comunicare siffatti dati. Inoltre, i principi di protezione della direttiva si applicano a qualsiasi informazione concernente una persona identificata o identificabile (anche per mezzo di immagini e suoni), prendendo in considerazione l'insieme dei mezzi che possono essere utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificare detta persona, quindi inclusi i sistemi di videosorveglianza (cfr. articolo 2, lettera a; considerando n. 26). Naturalmente, oltre ai riferimenti specifici, la direttiva produce tutti i suoi effetti nel quadro delle sue disposizioni individuali riguardanti, in particolare: 1) Qualità dei dati. Le immagini devono essere trattate lealmente e lecitamente per finalità determinate, esplicite e legittime. I dati (immagini) devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti e non trattati successivamente in modo incompatibile con tali finalità; essi vanno conservati per un periodo limitato, (art. 6), 2) Legittimazione del trattamento dei dati. Il trattamento mediante videosorveglianza deve basarsi su almeno uno dei requisiti preliminari consenso inequivocabile, necessità per obblighi contrattuali, per osservanza ad un obbligo legale, per la protezione degli interessi vitali della persona interessata, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, equilibrio degli interessi, (art. 7) 3) Trattamento di categorie particolari di dati. E soggetto alle garanzie applicabili all'utilizzazione di dati sensibili o di dati concernenti infrazioni nell'ambito della videosorveglianza (art. 8), 4) Informative da fornire alla persona interessata (artt. 10 e 11), 5) Diritti delle persone interessate, in particolare diritto di accesso e diritto di opposizione per motivi preminenti e legittimi (artt. 12 e 14, lettera a ), 6) Garanzie applicabili in relazione alle decisioni individuali automatizzate (art. 15), 7) Sicurezza dei trattamenti (art. 17), 8) Notificazione delle operazioni di trattamento (artt. 18 e 19), 9) Controllo preliminare delle operazioni di trattamento che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone (art. 20), 10) Trasferimenti di dati verso paesi terzi (artt. 25 e seguenti.). L art. 33 della direttiva specifica inoltre che la Commissione terrà monitorata in particolare l applicazione della direttiva al trattamento dei dati sotto forma di immagini e suoni relativi a persone fisiche, tenuto conto dell evoluzione tecnologica. Un chiaro segnale del grande interesse (e preoccupazione) destati dal fenomeno della videosorveglianza. La videosorveglianza in Italia Il Garante per la protezione dei dati personali si è occupato in diverse occasioni della problematica, ribadendo più volte che tutte le regole previste dalla L. 675/1996 sono già applicabili alle immagini

4 ed ai suoni, qualora le apparecchiature che li rilevano permettano di identificare, in modo diretto o indiretto, i soggetti interessati. Nel Provvedimento generale del 29 novembre Videosorveglianza. Il decalogo delle regole per non violare la privacy, il Garante ha specificato ulteriormente quali sono le particolari cautele da osservare, nel rispetto del principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti: Tutti gli interessati devono determinare esattamente le finalità perseguite attraverso la videosorveglianza e verificarne la liceità in base alle norme vigenti. Se l attività è svolta in presenza di un pericolo concreto o per la prevenzione di specifici reati, occorre rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche, prevedendo che alle informazioni raccolte possano accedere solo queste amministrazioni. Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 9, comma 1, lett. a) e b), legge 675/1996). Nei casi in cui la legge impone la notificazione al Garante dei trattamenti di dati personali effettuati da determinati soggetti (art. 7 legge 675/1996), questi devono indicare fra le modalità di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza. Non è prevista alcuna altra forma di specifica comunicazione o richiesta di autorizzazione al Garante. Si devono fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza, fornendo anche le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996. Ciò è tanto più necessario quando le apparecchiature non siano immediatamente visibili. Occorre rispettare scrupolosamente il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie previste al riguardo (art. 4 L. 300/1970). Occorre rispettare i princìpi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l angolo visuale delle riprese, evitando - quando non indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa. Occorre determinare con precisione il periodo di eventuale conservazione delle immagini, prima della loro cancellazione, e prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. Occorre designare per iscritto i soggetti - responsabili e incaricati del trattamento dei dati (artt. 8 e 19 della legge 675/1996) - che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni, avendo cura che essi accedano ai soli dati personali strettamente necessari e vietando rigorosamente l'accesso di altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio, ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio, pubblicità, analisi

5 dei comportamenti di consumo), salvo le esigenze di polizia o di giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi. I particolari impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 250/1999. E' altresì necessario che la relativa documentazione sia conservata per il solo periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e che ad essa si possa inoltre accedere solo a fini di indagine giudiziaria o di polizia. Per gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio, il controllo dell accesso alla propria abitazione), il Garante ha precisato che non rientrano nell ambito dell applicazione della legge 675/1996, perché si considera tale attività raccolta di dati a fini esclusivamente personali (art. 3 L. 675/1996). Il Garante ha però ribadito che le riprese devono essere strettamente limitate allo spazio antistante tali accessi, senza videosorveglianza su aree circostanti e che le informazioni raccolte non devono essere comunicate o diffuse, altrimenti si rientra nell ambito di applicazione generale della legge 675/1996. Nel nuovo codice in materia di protezione dei dati personali che entrerà in vigore a partire dal prossimo gennaio, il legislatore prevede che il Garante promuova la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuati con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa per gli interessati per garantire liceità e correttezza del trattamento. Con tale provvedimento le garanzie a tutela della privacy del cittadino potranno ulteriormente rafforzarsi. Daniela Rocca Consulente Legale Studio Genghini & Associati

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