Nuovo art. 4 St. Lav. e privacy
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- Raffaele Ricciardi
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1 Nuovo art. 4 St. Lav. e privacy Le condizioni e i limiti di utilizzo dei dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 del nuovo Art. 4 St. Lav. Avv. Attilio Pavone 1
2 Il nuovo art. 4 dello Statuto Le informazioni raccolte mediante gli strumenti di (possibile) controllo a distanza sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro quindi anche DISCIPLINARI
3 L utilizzo è però soggetto a tre condizioni: 1. Autorizzazione (esclusi gli strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze) 2.Adeguata informazione al lavoratore delle modalità d uso di tali strumenti 3.Rispetto della normativa del Codice per la tutela dei dati personali
4 Il rischio di inutilizzabilità dei dati personali raccolti era già presente nell Ordinamento (si richiama l art. 11 comma 2 del Codice privacy secondo cui «I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati»)
5 L «adeguata informazione», in generale Il datore di lavoro ha il dovere di informare gli interessati ai sensi dell articolo 13 del Codice per la tutela dei dati personali
6 L «adeguata informazione» con riferimento agli impianti audiovisivi Il Garante ha adottato, ai sensi dell articolo 13 comma 3 del Codice della Privacy, un modello semplificato di informativa «minima», indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita (Provvedimento in materia di videosorveglianza dell 8 aprile 2010)
7 L «adeguata informazione» con riferimento ai dispositivi di geolocalizzazione Il Garante ha previsto, oltre alla necessità di fornire ai lavoratori gli elementi informativi prescritti dall'art. 13 del Codice unitamente a compiuti ragguagli sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema, in modo che risulti chiaramente che il veicolo è soggetto a localizzazione. (Provvedimento del Garante n. 370 del 4 ottobre 2011)
8 L «adeguata informazione» con riferimento ai dispositivi tecnologici Per tali strumenti è necessario adottare un disciplinare interno (i.e. policy interna), utilizzando come riferimento le prescrizioni delle Linee guida del Garante per la privacy per posta elettronica e internet, par. 3.2 (n.13 del 1 marzo 2007), indicando: i comportamenti vietati rispetto alla navigazione in internet quali informazioni sono memorizzate temporaneamente se e in quale misura il datore di lavoro si riserva di effettuare controlli le conseguenze di tipo disciplinare
9 Rispetto della normativa del Codice privacy I trattamenti devono rispettare le garanzie in materia di protezione dei dati e svolgersi nell osservanza di alcuni cogenti principi previsti dal Codice: Principio di necessità (art. 3 Codice privacy) Principio di correttezza (art. 11 Codice privacy) Principi di pertinenza, completezza e non eccedenza (art. 11 Codice privacy)
10 Segue: Rispetto della normativa del Codice privacy I trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime (art. 11 Codice privacy) Il datore di lavoro deve trattare i dati nella misura meno invasiva possibile; le attività di monitoraggio devono essere svolte solo da soggetti preposti ed essere mirate sull area di rischio, tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati e, se pertinente, del principio di segretezza della corrispondenza. (Parere del Garante n. 8/2001)
11 Mancato adempimento degli oneri informativi: alcuni casi pratici Il Garante ha dichiarato «illecito il trattamento effettuato dalla società XY in violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a), 13, 114 del Codice nonché dell art. 4 (St. Lav.) con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge, ai sensi dell art. 11, comma 2 del Codice», poiché ha ritenuto che il trattamento fosse stato posto in essere «in assenza di un informativa completa circa le effettive caratteristiche del sistema ai sensi dell art.13 del Codice, nonché di una policy volta a disciplinare in modo puntuale l utilizzo degli strumenti elettronici affidati in dotazione ai lavoratori ed in particolare con riguardo alla navigazione web degli stessi ( )». (Parere Autorità Garante per la Protezione dei dati personali n del 5 febbraio 2015)
12 Mancato adempimento degli oneri informativi: alcuni casi pratici Il Garante ha ordinato alla società XY «di non effettuare alcun ulteriore trattamento dei dati personali relativi alle conversazioni Skype tra una propria dipendente e soggetti terzi» poiché ha ritenuto che «l attività di raccolta posta in essere dal datore di lavoro, riguardando in parte comunicazioni avvenute nel corso di svolgimento delle mansioni della lavoratrice e in parte comunicazioni effettuate dalla ricorrente al di fuori di esse, risulta essere stata posta in essere con modalità che si pongono in evidente contrasto sia con le Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet, nonché con la stessa policy aziendale adottata a riguardo dal titolare del trattamento e specificamente approvata negli stessi termini dalla Direzione Territoriale del Lavoro, che con le disposizioni più generalmente poste dall ordinamento a tutela della segretezza delle comunicazioni». (Provvedimento Autorità Garante per la Protezione dei dati personali n.345 del 4 giugno 2015)
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