SMAU. N.I. 31/07 Legge Finanziaria Milano, 11 aprile Associazione Nazionale. Agli Associati Comufficio Loro Sedi
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1 N.I. 31/07 Legge Finanziaria 2007 Milano, 11 aprile 2007 Associazione Nazionale Aziende distributrici Prodotti e servizi per l ufficio, l informatica e la telematica Agli Associati Comufficio Loro Sedi Fondata nel 1945 Promuove e collabora All organizzazione di SMAU Oggetto: Novità tributarie introdotte dalla Legge Finanziaria 2007: - elenchi telematici clienti e fornitori proroga; - trattamento fiscale delle spese inerenti alle autovetture aziendali o di professionisti; - immatricolazioni di comodo. Egregio Associato, Aderente a alleghiamo la nota informativa di aggiornamento redatta dal nostro consulente Dottor A. Manazza sul tema delle Novità tributarie introdotte dalla Legge Finanziaria 2007: elenchi telematici clienti e fornitori proroga, trattamento fiscale delle spese inerenti alle autovetture aziendali o di professionisti, immatricolazioni di comodo. Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle PMI La nota è ospitata nel sito Esperto Risponde Economico Strategico; si accede a questa sezione con password. Per ulteriori informazioni potrete inoltrare i quesiti via a: esperto@comufficio.it Con i migliori saluti. Il Segretario Generale Fabrizio Venturini Via Sangro, Milano telefono telefax segreteria@comufficio.it Codice Fiscale Partita IVA
2 NOTA INFORMATIVA A cura del Dottor Adriano Manazza Milano, 11 aprile ) Elenchi telematici clienti e fornitori proroga Con riferimento alla nostra circolare del 1 marzo, Vi informiamo che la data del primo invio telematico degli elenchi clienti fornitori, fissata inizialmente per il 30 aprile 2007 è stata prorogata al 15 ottobre 2007 (15 novembre 2007 per i contribuenti aventi volumi d affari inferiori a ,14 per attività di servizi e ad ,90 per le altre attività). Infatti, a seguito di un comunicato stampa del 16 marzo 2007, l Agenzia delle Entrate ha reso noto che è attualmente all esame del Garante per la privacy il provvedimento che deve indicare il termine per la prima trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori. Le date indicate nel provvedimento dell Agenzia per la prima trasmissione telematica sono quelle del 15 ottobre 2007 e del 15 novembre 2007; sempreché, naturalmente, arrivi il via libera del Garante per la privacy in tempo utile, cioè con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data indicata. 2) Trattamento fiscale delle spese inerenti alle autovetture aziendali o di professionisti - Trattamento fiscale ai fini Iva: * sulle fatture di acquisto di beni (autovetture) e servizi (carburanti e lubrificanti, noleggi, leasing, pedaggi autostradali, parcheggi, manutenzioni e riparazioni, ecc..) datate dal 1 gennaio 2003 e fino al 13 settembre 2006, è possibile recuperare l Iva non detratta tramite istanza di rimborso forfetario da comunicare per via telematica, su apposito modello approvato, entro il 16 aprile 2007 (salvo possibile proroga allo studio ma attualmente non ancora ufficializzata). La percentuale di recupero dell Iva ammessa è del 35% per i soggetti operanti nei settori dell agricoltura e della pesca e del 40% per tutti gli altri soggetti. L ammontare del credito, divenendo certo solamente nell esercizio 2007, non dovrà comunque essere esposto nel bilancio dell esercizio * sulle fatture di acquisto di beni (autovetture) e servizi (carburanti e lubrificanti, noleggi, leasing, pedaggi autostradali, parcheggi, manutenzioni e riparazioni, ecc..) datate a partire dal 14 settembre 2006, è possibile recuperare l Iva nella misura in cui il mezzo di trasporto viene impiegato nell esercizio di attività che comportano l effettuazione di operazioni imponibili. Va però sottolineato che lo Stato Italiano è in attesa, da parte dell Unione Europea, dell autorizzazione ad applicare una detrazione parziale forfetaria, che si ritiene potrà essere fissata tra il 40% ed il 50%.
3 Allo stato attuale, non essendoci ancora disposizioni certe in materia, si consiglia pertanto di utilizzare una percentuale di detrazione prudenziale non superiore al 50% dell Iva complessiva detraibile. - Trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette: La disciplina degli autoveicoli aziendali è stata profondamente modificata dal D.L. n.262/06 che, in breve, ha agito sui veicoli che, secondo l art.164 Tuir, già presupponevano una limitata deducibilità dei costi relativi al loro utilizzo, vale a dire autovetture e autocaravan quando non utilizzati come beni strumentali nell esercizio dell attività propria dell impresa. Il panorama che esce da tale intervento è di ulteriore restrizione in termini di deducibilità, nel senso che, limitando l esame al comparto delle imprese: 1. le autovetture utilizzate dalle aziende che non esercitano attività di noleggio, rappresentanza o agenzia non consentono la deducibilità di alcun costo; 2. le autovetture utilizzate dalle aziende che esercitano attività di rappresentanza o agenzia (essendo a queste equiparati solamente gli agenti di assicurazione e i promotori finanziari), consentono la deducibilità dell 80% dei costi con un tetto, per gli ammortamenti, di ,84; tuttavia è ammesso che tali aziende possano configurare gli automezzi come beni strumentali nell esercizio dell attività propria, il che consente l integrale deducibilità delle spese d impiego; per ammettere la deduzione dei canoni, i contratti di leasing devono avere una durata almeno pari al periodo ordinario di ammortamento e, in caso di deduzione parziale dei costi, resta l impossibilità di dedurre quote anticipate di ammortamento; 3. è stata altresì modificata la disciplina relativa all autoveicolo concesso in uso promiscuo, aspetto di cui si dirà meglio nel successivo paragrafo. I veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, collaboratori ed amministratori Il D.L. n. 262/06 ha soppresso la disposizione, contenuta nell art. 164 Tuir, che consentiva l integrale deducibilità dei costi in capo alle aziende che concedevano a un dipendente, collaboratore od amministratore l uso promiscuo di un autoveicolo per la maggior parte del periodo d imposta. Ciò a fronte dell emersione, in capo al soggetto sopra indentificato, di un fringe benefit calcolato convenzionalmente, secondo le indicazioni normative in materia di lavoro dipendente. La disposizione è stata sostituita da una che ammette, in capo all azienda, la deduzione di un costo non eccedente il valore del fringe benefit tassato in capo al dipendente (o collaboratore o amministratore) e, contemporaneamente, è stato ritoccato verso l alto il valore di tale benefit. Questo valore si determina ancora in modo convenzionale, ed è dato dal 30% (elevato al 50% a partire dal 1 gennaio 2007) dell importo che si ottiene moltiplicando il costo chilometrico del veicolo utilizzato dal dipendente, per una percorrenza annua convenzionale di Km , il tutto poi da rapportare al periodo di effettivo utilizzo.
4 La determinazione del fringe benefit La determinazione del fringe benefit, che costituisce l importo tassabile per il dipendente, avviene utilizzando dei valori contenuti in tabelle opportunamente predisposte dall Automobile Club d Italia. Gi autoveicoli sono suddivisi prima secondo l alimentazione benzina o gasolio poi per marca e modello. Se nelle tabelle non dovesse essere trovato il veicolo effettivamente utilizzato, si deve scegliere quello più vicino per modello e prezzo. 3) IMMATRICOLAZIONI DI COMODO : SCATTA LA VERIFICA PER GLI AUTOCARRI UTILIZZATI DA AZIENDE E PROFESSIONISTI Con la Manovra d estate (decreto legge 223/06) il Governo ha emanato una specifica disposizione per colpire le cosiddette immatricolazioni di comodo ed, in particolare, i veicoli che vengono immatricolati ad uso autocarro al solo fine di conseguire dei vantaggi di natura fiscale. Tale disposizione faceva riferimento ad un provvedimento dell agenzia delle entrate per individuare quei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, devono essere considerati al pari delle autovetture in quanto consentono il trasporto di persone. La conseguenza di tale assimilazione (autocarro = autovettura) determina per tali veicoli - sotto il profilo fiscale l applicazione delle disposizioni previste per le autovetture e cioè, la totale indeducibilità dei costi per le imprese, la parziale deducibilità dei costi per i professionisti (25%), nonché la limitazione della detrazione ai fini Iva. In data 6 dicembre 2006 è stato emanato il Provvedimento del direttore dell agenzia delle entrate che fissa i criteri per verificare se dal punto di vista della disciplina fiscale - un veicolo immatricolato autocarro possa essere considerato tale o, invece, debba essere rivisto come un autovettura. Per procedere alla verifica occorre: A) in primo luogo, reperire il libretto di circolazione del veicolo, in quanto da esso sono ricavabili tutti i dati necessari per effettuare il controllo; B) il passaggio successivo consiste nella verifica di tre elementi e cioè la tipologia di immatricolazione, il codice carrozzeria, ed il numero dei posti. La possibile assimilazione dell autocarro all autovettura si ha secondo quanto stabilito dal provvedimento se dall esame del libretto di circolazione del veicolo risultano i seguenti tre elementi: immatricolazione o reimmatricolazione come N1 codice carrozzeria F0 (effe zero) quattro o più posti L assenza di uno solo di questi tre elementi (in quanto ad esempio il veicolo consente il trasporto di tre persone oppure presenta un codice carrozzeria diverso da F0) non fa scattare l applicazione della disposizione che assimila tale veicolo ad un autovettura; C) in presenza di tutti e tre gli elementi di cui al punto precedente, l assimilazione è possibile, ma è necessario effettuare un ulteriore conteggio utilizzando la formula indicata nel provvedimento.
5 Solo se il risultato della formula è pari o superiore a 180 l autocarro deve essere considerato fiscalmente al pari di un autovettura. Pt (kw) Mc T (t) > = 180 I = Pt (kw) = potenza del motore espressa in kilowatt P = portata del veicolo Mc = massa complessiva T (t) = tara espressa in tonnellate P = Mc T (t) Al di là della necessità di effettuare i conteggi occorre, tuttavia, segnalare due ulteriori aspetti di particolare rilevanza: né la disposizione normativa né il provvedimento ora esaminato si pronunciano sulla decorrenza delle disposizioni in essi indicate e, pertanto, non è ad oggi noto se le stesse risultano applicabili alle immatricolazioni passate (con pesantissimi effetti dal punto di vista fiscale) o riguardi le sole immatricolazioni poste in essere successivamente alla entrata in vigore della disposizione contenuta nel decreto legge 233/06 (4 luglio 2006); il Provvedimento del , dopo aver fissato i criteri per stabilire l assimilazione autocarroautovettura, rinvia a successivi provvedimenti l individuazione di quei veicoli: a) ai quali si disapplica tale provvedimento (in quanto comunque non consentono il trasporto di persone); b) ai quali si estende l applicazione del provvedimento esaminato in quanto, pur rispettando i parametri in esso indicati (assenza di uno dei tre elementi o risultato inferiore a 180) consentono comunque il trasporto di persone.
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