Acquisto dell auto per l impresa

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1 Acquisto dell auto per l impresa A cura di Devis Nucibella Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette Tavola sinottica Adempimento L acquisizione di un auto da parte di una impresa può avvenire mediante: acquisto diretto, leasing o noleggio. Per la generalità delle imprese si applica la deducibilità limitata al 20% di cui all articolo 164, comma 1, lettera b, TUIR. Novità Con la Legge di Bilancio 2017, è stata prorogata la disciplina dei superammortamenti per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre Dal 2017 sono, però, esclusi dall agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui all articolo 164, comma 1, lettera b, TUIR e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti di cui alla successiva lettera b-bis. Decorrenza La riduzione al 20% della deducibilità delle autovetture decorre dal 1 gennaio 2013 ad opera della Legge di Stabilità Riferimenti normativi Legge 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013); Articolo 164, comma 1, lettera b, TUIR. Acquisto auto in proprietà In caso di acquisto diretto i vincoli fiscali applicabili alle spese sostenute per l acquisto di veicoli (autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli) da parte dell impresa sono i seguenti: a) percentuale di deducibilità pari al 20%; b) un tetto massimo di spesa pari a: ,99 per autovetture ed autocaravan (di cui alle lett. a) ed m,) art. 54, D.Lgs. n. 285/1992); 4.131,66 per motocicli (di cui all art. 53, D.Lgs. n. 285/1992); 2.065,83 per ciclomotori (di cui all art. 52, D.Lgs. n. 285/1992). Gli importi deducibili risultano quindi i seguenti: Autovetture/autocaravan ,99: 3.615,20; 1

2 Motocicli 4.131,66: 826,33; Ciclomotori 2.065,83: 413,16. La percentuale di deducibilità del 20% è applicabile alle spese sostenute per l acquisto del veicolo, valgono anche per i componenti negativi relativi al veicolo, quali carburanti e lubrificanti, pedaggi autostradali, bollo, assicurazioni, manutenzione, riparazione, ecc. Leasing Una delle alternative all acquisto diretto di un autoveicolo, da parte dell azienda, è la possibilità di acquisire l autoveicolo tramite un contratto di leasing finanziario. Per definire il leasing finanziario è utile fare riferimento al Documento OIC 1, il quale afferma che: Le operazioni di leasing finanziario sono rappresentate dai contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio, software), acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta o indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (riscatto). Il leasing finanziario è, pertanto, in generale un contratto che comporta il trasferimento, in capo al locatario (od utilizzatore), della maggior parte dei rischi e benefici inerenti al contratto. Ai fini delle imposte sui redditi l art. 164, comma 1, lettera b), TUIR, dispone che: i costi sostenuti per i canoni di leasing relativi all acquisizione dei veicoli non esclusivamente strumentali e non adibiti ad uso pubblico, sono deducibili nella misura del 20%. La Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha, infatti, ridotto al 20% la percentuale di deducibilità dei costi dei mezzi di trasporto, di cui all art. 164, comma 1, lett. b), TUIR. Si evidenzia fin da subito che di seguito verrà trattata la disciplina delle autovetture individuate dalla lettera b) dell art. 164 comma 1 del TUIR, mentre verrà esclusa la normativa disposta per gli automezzi in uso promiscuo ai dipendenti. Per quest ultimi infatti come confermato nel corso di Telefisco 2014, si applicano le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, secondo cui il periodo minimo di deduzione è pari a quello previsto per gli altri beni mobili (ora pari alla metà del periodo di ammortamento) e non al periodo di ammortamento così come previsto per i mezzi di trasporto parzialmente deducibili (ancora in vigore anche dopo la Legge di Stabilità 2014). La disciplina dell art. 164, TUIR ha ad oggetto l intero ammontare del canone di leasing, ed è pertanto applicabile sia alla quota capitale, sia alla quota interessi. L Amministrazione Finanziaria con Circolare n. 47/2008 ha, infatti, chiarito che, in deroga alla disciplina generale, l art. 102, comma 7, TUIR trova applicazione per tutti i componenti negativi relativi agli autoveicoli aziendali, di cui all art. 164, TUIR. 2

3 Anche ai canoni di locazione, nella loro integrità, deve essere dunque applicata la limitazione in esame. Ciò premesso, va considerato che la deducibilità dei canoni di leasing, è vincolata anche al tetto massimo di spesa agevolabile e al costo d acquisto sostenuto dal concedente. L art. 164, comma 1, lettera b), TUIR, impone, infatti, il rispetto di limiti assoluti di deducibilità del costo del veicolo. Ai fini della limitata deducibilità al 20% dei canoni di leasing, infatti: Non si tiene conto: [...] dell ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; [...].. In altre parole, i canoni fiscalmente riconosciuti, sono determinati in proporzione del costo deducibile del veicolo rispetto al costo totale. Si ricorda che, i tetti massimi di deducibilità, distinti per tipologia di veicoli, sono i seguenti: autovetture e autocaravan: ,99 euro; motocicli: 4.131,66 euro; ciclomotori: 2.065,83 euro. In definitiva, la percentuale di deducibilità dei canoni corrisponde alla seguente formula: ,99/ 4.131,66/ 2.065,83 (costo sostenuto dal concedente + IVA indetraibile per l utilizzatore) Conseguentemente, un eventuale variazione della percentuale di detraibilità dell Iva sui canoni leasing, comporterà una rideterminazione della percentuale di deducibilità degli stessi ai fini delle imposte sui redditi. I valori sopra indicati devono essere ragguagliati ad anno e possono essere modificati dal Ministero tenendo conto delle variazioni dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell anno precedente. Noleggio Il noleggio a breve si determina quando l impresa noleggi un veicolo per un breve periodo (qualche giorno o qualche mese). Ciò si può verificare, ad esempio, perché il soggetto si deve spostare in aereo o in treno per lavoro e nel luogo di destinazione, ha bisogno di una macchina per muoversi. Può capitare inoltre che l imprenditore debba noleggiare un auto per un breve periodo (ad esempio, 10 giorni) mentre il meccanico ripara i guasti causati da un incidente. Con il contratto di noleggio a lungo termine (anche chiamato full service ) si configura, invece, un rapporto di locazione, inteso come quel contratto con il quale una parte (concessionaria o società 3

4 finanziaria) si obbliga a far godere all altra (utilizzatore) una cosa mobile (autoveicolo) per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (canone periodico di locazione). Nulla vieta, in questa ipotesi che l utilizzatore decida alla fine del contratto di acquistare l autoveicolo come bene usato, ma questo viene realizzato attraverso un atto di compravendita del tutto svincolato da quello di noleggio. Come precisato con Circolare Ministeriale 10 febbraio 1998, n. 48, i contratti definiti full service sono: dei contratti misti nei quali la causa economica prevalente è rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a seguito della stipula. Tali accordi contrattuali prevedono, infatti, oltre la locazione, la fornitura di una serie di servizi che vengono prestati con riferimento alla gestione del veicolo locato. Il canone periodico (tipicamente mensile) di noleggio è individuato attraverso alcuni parametri di riferimento, quali: il tipo di veicolo; la durata del noleggio; il numero di chilometri che si prevede di effettuare. Di norma, nel contratto viene previsto un adeguamento del canone (di anno in anno o alla fine del periodo a titolo di rata residua): in aumento nel caso in cui la percorrenza chilometrica effettiva risulti maggiore rispetto a quella preventivata; in diminuzione, laddove la percorrenza chilometrica effettiva risultasse invece inferiore a quella preventivata. Come anticipato nella definizione offerta dalla Circolare n. 48/1998, il canone di noleggio full service è composto da una quota relativa alla locazione vera e propria e da una quota relativa alla fornitura di una serie di servizi accessori quali, ad esempio: immatricolazione e messa su strada; tassa di proprietà; assicurazioni (RCA, incendio e furto, kasko); manutenzione ordinaria e straordinaria (tagliandi, cambio olio, ecc); sostituzione dei pneumatici; soccorso stradale in caso di incidente o furto; auto sostitutiva. CANONE FULL SERVICE Una quota parte relativa alla locazione Una quota parte relativa ai servizi accessori 4

5 In merito alle imposte sui redditi la Legge n. 228/2012, intervenendo sull articolo 164, TUIR, ha modificato la percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli con limitazioni fiscali. In particolare, con riferimento a tali costi, è stata stabilita una percentuale di deducibilità pari al 20% e per quanto concerne i canoni di noleggio, la deduzione entro il limite massimo. L articolo 164, TUIR infatti stabilisce che: Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili [...] nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell articolo 54 del citato Decreto Legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). [...] Non si tiene conto: [...] dell ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. In base a quanto previsto dall articolo 164, TUIR, i canoni relativi ai veicoli con limitazioni fiscali noleggiati dall impresa risultano deducibili: nella misura del 20%; e: entro un tetto di spesa massimo pari a: 3.615,20 per autovetture ed autocaravan (di cui alle lett. a) ed m), art. 54, D.Lgs. n. 285/1992); 774,69 per motocicli (di cui all art. 53, D.Lgs. n. 285/1992); 413,17 per ciclomotori (di cui all art. 52, D.Lgs. n. 285/1992). I valori sopra indicati devono essere ragguagliati ad anno e possono anche essere variati tenendo conto delle variazioni dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell anno precedente. L impresa Beta S.r.l. noleggia un autovettura per 5 giorni, sostenendo un costo di 360,00 + IVA. La quota fiscalmente deducibile è pari al minor importo tra: ( ,36) x 20% = 81,07 ed ( 3.615,20 x 5 : 365) x 20% = 9,90 Di conseguenza, l ammontare di spesa ammesso in deduzione è pari a 9,90. In relazione a tale contabilizzazione pertanto, in dichiarazione dei redditi deve essere effettuata una variazione in aumento pari ad 395,46 ( 405,36-9,90). Le disposizioni fiscali sopra illustrate sono applicabili anche nel caso in cui l impresa si avvalga del noleggio full service (deducibilità al 20% con un tetto massimo di spesa). Al riguardo, la citata Circolare n. 48/1998 ha fornito una rilevante precisazione: [ ] nell ipotesi di noleggio full service di un autovettura dovrà essere specificamente indicata la quota della tariffa di noleggio depurata delle spese per i servizi accessori di cui si fruisce. In mancanza di siffatta specificazione, la tariffa corrisposta dovrà invece 5

6 essere considerata unitariamente e rileverà per intero ai fini del raggiungimento del limite posto dal Legislatore. Allo scopo di evitare manovre elusive tese a operare una sperequazione tra la parte di costo attribuito al noleggio dell autovettura e quella che fa riferimento alle prestazioni accessorie garantite dal locatore con il noleggio full service, si ritiene che un criterio idoneo di ripartizione possa essere rappresentato dal riferimento ai listini che riportano le tariffe mediamente praticate per i veicoli della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo più prossimi relative ai contratti di noleggio o di locazione che non prevedono le suddette spese accessorie. La Beta S.r.l. sottoscrive un contratto di noleggio a lungo termine, che prevede la corresponsione di un canone mensile pari a 1.000,00 + IVA. La quota fiscalmente deducibile per ciascun mese in relazione: al noleggio è pari al minor importo tra: ( 800, ,80) x 20% = 180,16 e: ( 3.615,20 x 30 : 365) x 20% = 59,42 agli altri servizi accessori, è pari a ( 200, ,20) x 20% = 45,04 Conseguentemente, l ammontare di spesa ammesso in deduzione (per il mese di settembre) è pari ad 104,46 ( 59, ,04). In relazione a tale contabilizzazione pertanto, in dichiarazione dei redditi va effettuata una variazione in aumento pari ad 1.021,54 ( 1.126,00-104,46). L Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 22 agosto 2007, n. 231, ha, inoltre, precisato che il noleggio a lungo termine di veicoli a motore da assegnare ai dipendenti, seppur necessario per l esercizio dell attività, non integra di per sé il carattere della strumentalità. Pertanto, in linea generale, il trattamento fiscale riservato a tale fattispecie è quello di deducibilità limitata al 20%, indicato all articolo 164, comma 1, lettera b), TUIR. Superammortamento La disciplina dei superammortamenti relativa ai mezzi di trasporto varia a seconda del loro periodo di acquisizione. Per gli investimenti in veicoli nuovi effettuati: dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 il costo di acquisizione poteva essere maggiorato del 40% anche nelle ipotesi previste dall articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR (rispettivamente, mezzi di trasporto a deducibilità limitata e mezzi dati ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta); dal 1 gennaio 2017 l agevolazione spetta solo ai veicoli esclusivamente strumentali o a uso pubblico. La proroga, peraltro, trova applicazione anche per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio al 30 giugno 2018 a condizione che, entro il 31 dicembre 2017: il relativo ordine risulti accettato dal venditore; e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 6

7 Dall agevolazione rimane fuori il noleggio, compreso quello a lungo termine, nonostante lo stesso abbia funzione analoga a quella del leasing e per assistenza e servizi offerti sia davvero vicino al contratto di full leasing. Questo comporta che, a parità di altre condizioni, ad esempio quelle economiche offerte dal mercato (canoni di noleggio, di leasing e rate del veicolo finanziato), l ago della bilancia penda a favore dell acquisto in proprietà e, ancor di più, del leasing. 7

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