IL MARCHIO (PARTE QUARTA)

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "IL MARCHIO (PARTE QUARTA)"

Транскрипт

1 IL MARCHIO (PARTE QUARTA) PROF. GUIDO BEVILACQUA

2 Indice 1 SEGNI IL CUI USO VIOLEREBBE ALTRUI DIRITTI DI ESCLUSIVA LA REGISTRAZIONE IN MALAFEDE IL PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE E L ESAME DELL UFFICIO REGISTRAZIONE E VALIDITÀ DEL MARCHIO. EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE CONCETTO DI USO DEL SEGNO COME MARCHIO. I MARCHI DI SERVIZIO di 13

3 1 Segni il cui uso violerebbe altrui diritti di esclusiva Una ulteriore limitazione della appropriabilità dei segni come marchi, o se si vuole una ulteriore limitazione della legittimazione a chiedere la registrazione di determinati marchi, si desume dall art. 14/1 c) c.p.i., secondo il quale non possono costituire oggetto di registrazione come marchio <<i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi>>. Infatti la registrazione di questi segni come marchio da parte di soggetti diversi dai titolari dei menzionati diritti ne comporta la nullità (art. 25/1 b) c.p.i., mentre nulla sembra opporsi alla loro registrazione da parte del titolare del diritto d autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di cui costituiscano oggetto. Che possa realizzarsi l eventualità di segni che costituiscano oggetto di un diritto d autore è evidente. Ciò si verificherà soprattutto in relazione ai marchi figurativi, che talora sono elaborati in modo da costituire vere e proprie opere dell ingegno. L artista <<creatore>> di un marchio figurativo, dunque, sarà il solo a poter attuare o consentire a terzi la registrazione della sua opera come marchio, ed in caso di registrazione autorizzata del terzo coesisteranno sul segno due diversi diritti d esclusiva, che potranno unificarsi in capo al registrante ove l autore gli abbia ceduto il proprio. L ipotesi di segni registrabili come marchi che siano oggetto di diritti di proprietà industriale o di altri diritti esclusivi fa pensare anzitutto ai disegni e ai modelli, ricordando la possibilità che essi siano contemporaneamente registrabili anche come marchio. Anche questi segni potranno essere oggetto di registrazione come marchio da parte del titolare, e dai terzi solo con il suo consenso. Per contro si dovrebbe escludere che le forme oggetto di brevetto per modello di utilità possano costituire oggetto anche di valida registrazione come marchio e ciò ai sensi dell art. 9 c.p.i. E quanto agli <<altri diritti di esclusiva>> non si riesce a capire quali possano essere. 3 di 13

4 2 La registrazione in malafede Va infine ricordato, sempre in relazione all argomento dei soggetti che possono ottenere la registrazione, che la legge subordina in generale la validità della registrazione stessa ad una condizione soggettiva che li concerne. L art. 19/2 c.p.i., infatti, stabilisce che non possa ottenere una registrazione per marchio d impresa <<chi abbia fatto la domanda in mala fede>>. Il fatto che le ipotesi più tipiche nelle quali la malafede può sussistere, e precisamente le ipotesi di marchio notoriamente conosciuto di cui all art. 6-bis della Convenzione d Unione cui si riferisce esplicitamente l art. 12/1 b) c.p.i., e l ipotesi dei segni notori di cui all art. 8/3 c.p.i., siano state prospettate dal legislatore come autonome cause di nullità del marchio, fa sì che per questa causa ulteriore, vale a dire per la registrazione in malafede che pure determina la nullità del marchio ai sensi dell art. 25/1 b) c.p.i, non rimanga molto spazio. E difficile, infatti, immaginare per la malafede ipotesi diverse da quelle della conoscenza di legittime aspettative altrui sul marchio di cui si chiede la registrazione, o più in generale della dipendenza del valore che il marchio presenti dal merito di altri. Ed in questa prospettiva, quando si sia stabilito che è invalida la registrazione di un marchio quando sia noto nel nostro Paese pur non essendovi stato usato a seguito dell uso intenso di cui sia stato oggetto all estero (art. 12/1 b) c.p.i.), e che del pari invalida è la registrazione di un segno notorio da parte di chi non abbia il merito della notorietà di esso (art. 8/3 c.p.i.), per l appunto non si vede quali altri casi di malafede possano ipotizzarsi. Si può pensare probabilmente all eventualità prevista dall art. 6-septies della Convenzione d Unione, che concerne la registrazione del marchio da parte dell agente o del rappresentante del titolare di esso, ed in cui la malafede pare rappresentata dall assenza di cause di giustificazione di questo comportamento (e ci si può chiedere se in questo caso il titolare possa godere dei rimedi previsti dall art. 118 c.p.i. per l avente diritto); ed ancora si può pensare a situazioni in qualche modo omogenee a quelle di cui abbiamo già detto ad esempio all ipotesi di una notorietà (estera o nazionale) non ancora pienamente conseguita ma in itinere. Si può inoltre pensare al caso di chi, essendo a conoscenza del fatto che un concorrente sta per registrare un certo marchio ed ha già predisposto gli strumenti per apporlo al prodotto e la pubblicità per lanciarlo, si affretti a registrare il marchio medesimo a proprio nome. 4 di 13

5 Si è infine pensato, ponendosi in una prospettiva diversa da quella del riferimento della malafede alla posizione di soggetti determinati che verrebbero danneggiati dalla registrazione, e fondandosi anche sul fatto che l ipotesi in esame è considerata dalla legge come impedimento assoluto alla registrazione, che possa costituire deposito in malafede il caso in cui un marchio venga registrato con un generico intento anticoncorrenziale, senza una vera intenzione di uso per i prodotti o servizi propri, ma al contrario per impedirne la disponibilità agli altri imprenditori del settore (in sostanza ponendo in essere un intralcio nella ricerca di segni liberi). 5 di 13

6 3 Il procedimento di registrazione e l esame dell Ufficio Alla registrazione di un marchio si procede depositando domanda rivolta all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che è una direzione del Ministero dello Sviluppo Economico, già Ministero delle Attività Produttive. La domanda può essere depositata anche <<presso le Camere di Commercio, industria e artigianato e presso gli uffici e gli enti pubblici determinati con decreto del Ministro delle Attività Produttive>> (art. 147 c.p.i.) che provvedono ad inoltrarla all Ufficio. La domanda dovrà contenere: l identificazione del richiedente e, qualora vi sia, anche quella del mandatario (in questa ipotesi alla domanda deve anche essere unita la nomina del mandatario); l eventuale rivendicazione di priorità; la riproduzione del marchio (in sostanza, in caso di marchi figurativi, la raffigurazione appunto di essi); e <<l elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243>> (art. 156 c.p.i.). Ogni domanda può avere per oggetto un solo marchio, ed in caso contrario l Ufficio inviterà il richiedente a limitarla in tal senso. Il Codice p.i. ha inoltre previsto all art. 158/3, la possibilità di dividere in più domande parziali la domanda di registrazione avente ad oggetto più prodotti o servizi. Questa divisione potrà essere richiesta o prima della concessione della registrazione, o durante la procedura di opposizione, oppure in pendenza della procedura di ricorso contro la decisione di registrare il marchio. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale (art. 158/4 c.p.i.). Ricevuta la domanda, l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi procede ad un esame della regolarità formale di essa. Una volta riconosciuta questa regolarità l Ufficio effettua un esame sostanziale sull esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione, che corrispondono in gran parte alle cause di nullità appunto assoluta del marchio (così detta perché invocabile in sede giudiziaria da chiunque vi abbia interesse). 6 di 13

7 In particolare questo esame mira anzitutto ad accertare se il segno che costituisce oggetto della domanda di registrazione rientri fra quelle previste nell art. 7 c.p.i., cioè fra i segni <<suscettibili di essere rappresentati graficamente>>. E poi volto ad accertare che il segno non rientri fra i segni diventati di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (art. 12/1 a) c.p.i.), che non si tratti di un segno contrario alla legge, all ordine pubblico o al buon costume e che non sia un segno decettivo (art. 14/1 a) e b) c.p.i.); che, ancora, il segno non sia descrittivo ai sensi dell art. 13/1 c.p.i.; che non si tratti di una delle forme indicate dall art. 9 c.p.i.; che non si tratti di uno stemma o di un altro segno considerato nelle convenzioni internazionali, o di un simbolo o emblema che rivesta un interesse pubblico (art. 10 c.p. i.). Inoltre l esame verterà sul fatto che si tratti o meno del nome di una persona diversa dal richiedente (esame questo che in caso di esito positivo porta l Ufficio a decidere se sia il caso di esercitare la facoltà che la norma relativa gli attribuisce); che il marchio abbia per oggetto il ritratto di una persona diversa dal richiedente; o che si tratti di un segno <<notorio>> ai sensi dell art. 8/3 c.p.i. Infine, nel caso in cui la domanda di registrazione del marchio sia presentata da uno straniero, l esame verterà anche sulla sussistenza delle condizioni di cui all art. 3 c.p.i. Al termine di questo esame l Ufficio provvede alla pubblicazione della domanda ritenuta registrabile nel Bollettino ufficiale dei marchi d impresa di cui all art. 187 c.p.i. Nel corso del procedimento, dopo la riforma del 1999 (d.lgs. 447/1999, emanato in attuazione del Protocollo di Madrid), qualunque interessato può indirizzare all Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d ufficio dalla registrazione. Se ritiene queste osservazioni pertinenti e rilevanti, l Ufficio le comunica al richiedente, che può depositare le proprie deduzioni. E inoltre prevista la possibilità di presentare all Ufficio entro il termine perentorio di tre mesi dalle date di pubblicazione di cui all art. 175 a), b) e c) c.p.i. (e cioè <<dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione ritenuta registrabile>>; <<dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio la cui domanda non è stata pubblicata ai sensi dell art. 179 comma 2>>; e <<dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l Organisation Mondiale de la Proprieté 7 di 13

8 Intellectuelle des Marques Internationales>>), un opposizione scritta, motivata e documentata alla registrazione del marchio. Questa opposizione si fonderà sulla presenza di impedimenti relativi (corrispondenti a cause di nullità dette appunto relative per la limitazione della legittimazione ad invocarle in sede giudiziale), ed in particolare di quelle agli artt. 12/1 d) ed e) c.p.i. ed 8 c.p.i. (art. 176/5 c.p.i.). Coerentemente a ciò la legittimazione a proporla è limitata: in particolare potranno presentare l opposizione i titolari di un marchio anteriore registrato, chi ha depositato domanda di registrazione in data anteriore, il licenziatario esclusivo del marchio anteriore, ed infine le persone, gli enti e le associazioni di cui all art. 8 c.p.i. Il Codice p.i. ha introdotto uno spatium conciliandi nel procedimento di opposizione. L art. 178/1 c.p.i. prevede infatti che l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dopo averne verificato la ricevibilità e l ammissibilità, comunica l opposizione al soggetto che ha chiesto la registrazione del marchio <<con l avviso, anche all opponente della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabile su istanza comune delle parti>>. La mancanza di un accordo determina l inizio della fase contenziosa del procedimento. Il soggetto che ha chiesto la registrazione del marchio potrà dunque presentare per iscritto le proprie difese. L Ufficio può anche dar luogo ad un breve contraddittorio scritto fra l opponente ed il richiedente. Le norme sul procedimento di opposizione, peraltro, non sono ancora entrate in vigore (l art. 184 c.p.i. dispone infatti che <<le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attività produttive che ne stabilisce le modalità di applicazione>>) ed è prevista la possibilità che lo siano gradualmente in relazione alle diverse classi di registrazione. Ove a seguito del suo esame (ed ovviamente tenendo conto di eventuali osservazioni di terzi), l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi riscontri la presenza di un impedimento assoluto, ovvero abbia accolto un opposizione basata su di un impedimento relativo, esso respinge la domanda di registrazione. In questo caso il richiedente ha la possibilità di impugnare il provvedimento entro sessanta giorni dalla data in cui gli è stato comunicato, davanti alla Commissione dei Ricorsi, che è un 8 di 13

9 collegio giudicante con funzioni che riguardano sia i marchi, sia i brevetti per invenzione e per modelli industriali. La Commissione, costituita da alti magistrati e da professori universitari, decide sui ricorsi con sentenza. Tale sentenza è suscettibile di ricorso per cassazione. Qualora sia stata proposta opposizione e questa sia stata respinta dall Ufficio, l opponente ha a sua volta diritto di ricorrere alla Commissione dei Ricorsi (art. 182 c.p.i., ove è indicato un termine per il ricorso di trenta giorni). Il Codice p.i. ha introdotto la possibilità di ricorrere davanti alla Commissione dei Ricorsi anche in via cautelare (art. 136, nn. 17, 18 e 19 c.p.i.). Il ricorrente può dunque chiedere alla Commissione dei Ricorsi, allegando che a causa dell esecuzione dell atto impugnato o del comportamento inerte dell Ufficio Italiano Brevetti e Marchi potrebbe subire un pregiudizio grave ed irreparabile, l emanazione delle misure cautelari <<più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso>>. Se al termine dell esame della domanda di registrazione questa sia accolta, o sia intervenuta una sentenza nel senso dell accoglimento da parte della Commissione dei Ricorsi, l Ufficio procede alla registrazione del marchio e alla pubblicazione della stessa nel Bollettino ufficiale dei marchi d impresa. 9 di 13

10 4 Registrazione e validità del marchio. Effetti della registrazione L esame dell Ufficio Italiano Brevetti e Marchi verte dunque, in mancanza di opposizione, su di una parte dei requisiti di validità del segno e delle condizioni di registrabilità. Ma non verte sul requisito della novità, se non in relazione al disposto dell art. 12/1 a) c.p.i. (segni divenuti di uso comune). In caso di opposizione, l esame potrà vertere anche sull esistenza di registrazioni anteriori o aventi effetto da data anteriore [art. 12/1 d) ed e) c.p.i.]. Non potrà invece mai vertere sull esistenza di un preuso del segno sia come marchio sia come ditta, nome sociale, insegna e nome a dominio, ai sensi dell art. 12/1 b) e c) c.p.i. Sia per l esclusione dell esame dell Ufficio su una parte del requisito della novità sia perché all Ufficio stesso possono, come è ovvio, sfuggire altre cause di nullità, accade che vengano registrati marchi carenti di un requisito di validità. Questa carenza non è sanata dalla registrazione, nonostante la quale chiunque può far valere la carenza stessa chiedendo all Autorità Giudiziaria ordinaria la declaratoria di nullità del marchio. Ciò è detto espressamente all art. 117 c.p.i., che prevede appunto che la registrazione non pregiudica l esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità e l appartenenza del marchio. Quando il requisito di validità mancante consista nelle fattispecie completamente sottratte all esame dell Ufficio, anche in sede di opposizione, vale a dire nella mancanza di novità di cui all art. 12/1 b) e c) c.p.i., potrà dirsi che l esame ad essi relativo diviene eventuale (limitato cioè al caso di impugnazione del marchio stesso da parte dei terzi legittimati), e devoluto appunto all Autorità Giudiziaria. Ma anche quando si tratti di requisiti soggetti all esame dell Ufficio, ai quali pure l art. 117 c.p.i. si riferisce richiamando ogni ipotesi di validità ed appartenenza del diritto di proprietà industriale, l esame effettuato dall Ufficio stesso e magari anche dalla Commissione dei Ricorsi lascia aperta la possibilità che la validità del marchio sia giudizialmente contestata: sicché il giudizio di sussistenza di quei requisiti emesso dall Ufficio (ed eventualmente anche dalla Commissione) è sempre suscettibile di revisione e di rovesciamento da parte del Giudice ordinario. Il diritto di esclusiva sul marchio è conferito dalla registrazione. Gli effetti di questa, tuttavia, decorrono dalla data di deposito della domanda. 10 di 13

11 I diritti medesimi durano dieci anni a decorrere dalla stessa data, ma la registrazione può essere rinnovata alla scadenza, anche più volte, dallo stesso titolare o dal suo avente causa. I diritti di esclusiva in questione riguardano per solito soltanto i prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed i prodotti o servizi a questi affini. Questo limite è superato nel caso dei marchi che godano di rinomanza. 11 di 13

12 5 Concetto di uso del segno come marchio. I marchi di servizio L esatta individuazione della nozione di un uso di un (segno come) marchio è rilevante sotto un duplice profilo: anzitutto in relazione all onere d uso che grava sul titolare a pena di decadenza dal diritto; in secondo luogo perché si avrà violazione di quel diritto quando un terzo usi il segno di cui si tratta appunto come marchio ossia in funzione distintiva. È noto che la legge menziona due categorie di marchi, e precisamente i marchi di prodotto, da un lato, e i marchi di servizio dall altro. Queste due categorie si differenziano in modo particolare proprio per quanto riguarda l uso del segno. Per i marchi di prodotto, l uso più ovvio consiste nella apposizione del marchio appunto sul prodotto o sulla confezione di esso, e nella successiva immissione sul mercato del prodotto medesimo recante il segno. Tuttavia rileviamo che non ogni apposizione di un marchio altrui su un prodotto costituisce uso del segno come marchio: la distinzione si desume dalla legge stessa, la quale all art. 21/1 a), b) e c) c.p.i. elenca alcune utilizzazioni del marchio altrui appunto in funzione descrittiva. Dal loro canto i marchi di servizio, se si prescinde da i cosiddetti marchi di trattamento (la cui inclusione fra i marchi di servizio, pur legislativamente sancita, è opinabile), che possono venir apposti al prodotto oggetto del trattamento; i marchi di servizio non hanno il supporto di un prodotto o di una confezione, ed il loro uso pertanto sarà essenzialmente un uso nella pubblicità, o sugli abiti delle persone che svolgono il servizio, o sugli strumenti adoperati per prestarlo, o sulle cose che costituiscono (come nel caso di servizi di noleggio) l oggetto del servizio, o l elaborato in cui si manifesta (come nei servizi di pubblicità o di spettacolo radio-televisivo). Inoltre il marchio di servizio è frequentemente usato come ditta o accanto alla medesima, e anche come insegna, cosicché in esso la funzione distintiva di provenienza del servizio da una determinata impresa è particolarmente evidente. Ai marchi di servizio sono stati anche avvicinati i cd. marchi di raccomandazione o di selezione, vale a dire i marchi appartenenti a soggetti che li utilizzano per comunicare che determinati prodotti di terzi sono stati da loro selezionati e vengono quindi raccomandati al pubblico. 12 di 13

13 Costituisce uso in senso proprio del marchio anche l inserimento di esso nella pubblicità, purché in correlazione con un prodotto o con un servizio. Quando peraltro si tratti di un marchio generale, vi sarà uso in senso proprio di esso anche quando la pubblicità di cui costituisca oggetto sia riferita genericamente a tutta l attività del titolare. 13 di 13

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO Normativa di riferimento: Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 "CODICE DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE". DECRETO 13 gennaio 2010 n.

Подробнее

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni

Подробнее

DAL MARCHIO AL BRAND. CCIAA Bolzano, 11 settembre 2014. Emanuele Montelione Lexico S.r.l. - [email protected]

DAL MARCHIO AL BRAND. CCIAA Bolzano, 11 settembre 2014. Emanuele Montelione Lexico S.r.l. - emontelione@gmail.com DAL MARCHIO AL BRAND CCIAA Bolzano, 11 settembre 2014 Emanuele Montelione Lexico S.r.l. - [email protected] PROGRAMMA - Il brand come segno distintivo - Il marchio come cardine del sistema dei segni

Подробнее

UFFICIO BREVETTI E MARCHI ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DI DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER MARCHIO D IMPRESA

UFFICIO BREVETTI E MARCHI ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DI DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER MARCHIO D IMPRESA UFFICIO BREVETTI E MARCHI ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DI DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER MARCHIO D IMPRESA Il marchio di impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o i servizi

Подробнее

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO Sommario Art. 1 Titolarità, denominazione ed uso del marchio Art. 2

Подробнее

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Подробнее

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio

Подробнее

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL ART. 43, C. 2 DEL

Подробнее

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Подробнее

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Подробнее

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Подробнее

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013 Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo

Подробнее

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti

Подробнее

EMANUELE MONTELIONE. Come si costruisce una strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni marchi famosi e di alcune strategie esemplari

EMANUELE MONTELIONE. Come si costruisce una strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni marchi famosi e di alcune strategie esemplari EMANUELE MONTELIONE Come si costruisce una strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni marchi famosi e di alcune strategie esemplari 27 Gennaio 2014 Centro Congressi - Fiera di Cagliari PROGRAMMA

Подробнее

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Подробнее

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Подробнее

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 Convenzione 87 CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a San Francisco dal Consiglio

Подробнее

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Подробнее

La tutela del marchio

La tutela del marchio La tutela del marchio INCREDIBOL! l Innovazione CREativa DI BOLogna Bologna, 9 giugno 2015 Avv. Raffaella Pellegrino 1 Requisiti validità (novità, capacità distintiva, liceità) Ricerche anteriorità Classi

Подробнее

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Подробнее

INSTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE E RINNOVAZIONE DI UN MARCHIO NAZIONALE

INSTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE E RINNOVAZIONE DI UN MARCHIO NAZIONALE CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO B R E V E T T I E M A R C H I INSTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE E RINNOVAZIONE DI UN MARCHIO NAZIONALE AVVISI: Le domande ed istanze

Подробнее

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Подробнее

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT REGOLAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2014) Articolo 1 (Definizione

Подробнее

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Ambito di applicazione 1. Lo svolgimento dell assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca

Подробнее

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO LEGGE 22 giugno 2009 n.76 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all articolo 2, comma 2, punto

Подробнее

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Подробнее

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Подробнее

COMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli www.comunedimassadisomma.na.gov.it PEC: [email protected].

COMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli www.comunedimassadisomma.na.gov.it PEC: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail. COMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli www.comunedimassadisomma.na.gov.it PEC: [email protected] bollo di 16,00 da apporre solo se si richiedono copie conformi Al Responsabile

Подробнее

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Подробнее

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio

Подробнее

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Подробнее

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile

Подробнее

Diritto Industriale e del Commercio Internazionale. aa. 2008/2009 Docente: Alessandra Zanardo

Diritto Industriale e del Commercio Internazionale. aa. 2008/2009 Docente: Alessandra Zanardo Diritto Industriale e del Commercio Internazionale aa. 2008/2009 Docente: Alessandra Zanardo I SEGNI DISTINTIVI: IL MARCHIO I SEGNI DISTINTIVI DELL IMPRENDITORE Presupposto della possibilità che la concorrenza

Подробнее

Modelli o Design comunitari

Modelli o Design comunitari Modelli o Design comunitari Brevi cenni sulla legislazione comunitaria. Nullità contraffazione. Esempi pratici. 1 Disegno o modello comunitario cosa è. Un disegno o modello comunitario è un diritto esclusivo

Подробнее

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Подробнее

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Подробнее

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento

Подробнее

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo

Подробнее

Diritto commerciale l. Lezione del 9/12/2015

Diritto commerciale l. Lezione del 9/12/2015 Diritto commerciale l Lezione del 9/12/2015 Privative e concorrenza Con il termine Proprietà industriale si intende una serie di istituti che, pur nella loro diversità, sono accomunati dalla circostanza

Подробнее

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

Подробнее

La tutela della proprietà intellettuale nella professione dell Architetto

La tutela della proprietà intellettuale nella professione dell Architetto La tutela della proprietà intellettuale nella professione dell Architetto Padova, 22 Novembre 2012 Studio Legale Seno Francini & Partners Avv. Fabrizio Seno Avv. Gherardo Piovesana OPERE DELL INGEGNO DA

Подробнее

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Подробнее

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Подробнее

RISOLUZIONE N. 195/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DM 23/01/2004, è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N. 195/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DM 23/01/2004, è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 30 luglio 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 D.M. 23 gennaio 2004 conservazione sostitutiva

Подробнее

REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A

REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A Art. 1) ISTITUZIONE E istituito presso la Lega Pallavolo Serie A Maschile l Elenco degli Agenti Sportivi Art.2) DEFINIZIONI E

Подробнее

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN

CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN approvato il 19 dicembre 2000 con le modifiche apportate il 19 dicembre 2002, il 20 novembre 2006 e il 23 aprile 2008 PREMESSA Scopo del Codice di Autodisciplina Il

Подробнее

CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO

CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITÀ SU BREVETTO 1 Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra XY,

Подробнее

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO D IMPRESA CHE COS E UN MARCHIO D IMPRESA Il marchio d impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere

Подробнее

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Подробнее

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Подробнее

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Подробнее

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013)

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013) REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013) Articolo 1 (Oggetto, ambito di applicazione, soggetti interessati)

Подробнее

MODULO S3 AVVERTENZE GENERALI

MODULO S3 AVVERTENZE GENERALI MODULO S3 Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal Registro Imprese AVVERTENZE GENERALI Finalità del modulo Il modulo va utilizzato per l iscrizione nel Registro Imprese dei seguenti atti: scioglimento

Подробнее

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Подробнее

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento) SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO VARIABILE CON MINIMO E MASSIMO 1 GIUGNO 2016 Codice ISIN: IT0004712565 EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA

Подробнее

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Подробнее

Note esplicative sul modulo per l istanza di trasformazione di una registrazione internazionale ( RI ) che designa la CE

Note esplicative sul modulo per l istanza di trasformazione di una registrazione internazionale ( RI ) che designa la CE UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) Marchi, disegni e modelli Note esplicative sul modulo per l istanza di trasformazione di una registrazione internazionale ( RI ) che designa la CE

Подробнее

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA Allegato A C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA P.ZZA CESARE BATTISTI, N. 4 25068 SAREZZO WWW.COMUNE.SAREZZO.BS.IT REGOLAMENTO PER L INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvata con deliberazione

Подробнее

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

Подробнее

Rilevanza legale dei documenti sul web, rivoluzione per fusioni e scissioni

Rilevanza legale dei documenti sul web, rivoluzione per fusioni e scissioni Rilevanza legale dei documenti sul web, rivoluzione per fusioni e scissioni OPERAZIONI STRAORDINARIE Oggetto : RILEVANZA LEGALE DEI DOCUMENTI SUL WEB Norme e prassi : D.LGS. 123/2012; ART. 2501-TER, 2501-QUATER,

Подробнее

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE REGISTRO DELLE IMPRESE LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE 1/2006 marzo 2006 www.an.camcom.it INDICE PREMESSA...3 INTRODUZIONE...3 1. DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE...3

Подробнее

Note relative al modulo per l istanza di trasformazione

Note relative al modulo per l istanza di trasformazione UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) Marchi, disegni e modelli Note relative al modulo per l istanza di trasformazione Osservazioni di carattere generale Il modulo per l istanza di trasformazione

Подробнее

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Подробнее

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti. RISOLUZIONE N. 210/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 18 novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Подробнее

Regolamento comunale per la valorizzazione delle attivita agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (denominazione comunale)

Regolamento comunale per la valorizzazione delle attivita agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (denominazione comunale) Città di Novi Ligure Regolamento comunale per la valorizzazione delle attivita agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (denominazione comunale) Approvato con deliberazione del Consiglio

Подробнее

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Подробнее

Ministero delle Attività Produttive

Ministero delle Attività Produttive Ministero delle Attività Produttive DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI

Подробнее

Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA

Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA Certificato Successorio Europeo LORENZO PRATS ALBENTOSA Regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio - Capo VI: Certificato Successorio Europeo Art.: 62 73 CES: La più grande novità

Подробнее

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Подробнее

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA - APPROFONDIMENTI NORMATIVI Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 era il regolamento che disciplinava i procedimenti di riconoscimento

Подробнее

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008

Подробнее

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Подробнее

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Подробнее

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di

Подробнее

GUIDA Il marchio comunitario (Diritti, costi e fasi del procedimento di registrazione)

GUIDA Il marchio comunitario (Diritti, costi e fasi del procedimento di registrazione) GUIDA Il marchio comunitario (Diritti, costi e fasi del procedimento di registrazione) Il marchio comunitario è un marchio unico valevole sull intero territorio dell Unione Europea. Il marchio comunitario

Подробнее

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 63 01.04.2014 Intermittenti: chiarimenti sui versamenti volontari Tempo fino al 20 settembre 2014 per le richieste di versamenti

Подробнее

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO C O M U N E DI M A L E T T O Prov. di Catania UFFICIO TECNICO COMUNALE ( Ufficio Responsabile della P.O. Tecnica ) P.I. 00445110877 E--MAIL [email protected] TEL. 095-7720630 Ind. Internet www.comune.maletto.ct.it

Подробнее

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Подробнее

Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 (in Gazz. Uff., 21 ottobre 1940, n. 247)

Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 (in Gazz. Uff., 21 ottobre 1940, n. 247) Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 (in Gazz. Uff., 21 ottobre 1940, n. 247) TESTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BREVETTI PER MODELLI INDUSTRIALI (1). (1) La durata della protezione giuridica

Подробнее

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò La verbalizzazione Legge di depenalizzazione 24/11/1981 nr. 689 Modifiche al sistema

Подробнее

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: [email protected] - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Подробнее

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con D.C.C. n. 4 DEL 19.01.2006 REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO

Подробнее

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale Procedure per le Operazioni sul capitale 6 ottobre 2014 3 marzo 2014 Procedure per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio

Подробнее

Capo I - PARTE GENERALE

Capo I - PARTE GENERALE Regolamento delle procedure di trasferimento e di mobilità interna dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, ai sensi degli artt. 1, comma II, e 3 della legge 3 luglio 1998,

Подробнее

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Подробнее

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire

Подробнее

CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici

CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici REGOLAMENTO COMUNALE PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI (Approvato con deliberazione consiliare

Подробнее

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Подробнее