OGGETTO: PUBBLICATO IL DECRETO LAVORO INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL OCCUPAZIONE

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1 A mezzo posta elettronica Como, 15 Luglio 2013 Egregi Sigg. Clienti Loro indirizzi OGGETTO: PUBBLICATO IL DECRETO LAVORO INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL OCCUPAZIONE Sulla G.U. n. 150 del 28 giugno 2013, è stato pubblicato il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Iva ed altre misure finanziarie urgenti. Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta. Tra le misure previste dal decreto in materia lavoro e di seguito analizzate vi sono: incentivi alle assunzioni; modifiche alla Legge di Riforma del mercato del lavoro; interventi sulle principali tipologie contrattuali quali contratto di apprendistato, contratti a termine e di somministrazione, contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto e lavoro accessorio. Nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani (art. 1) Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria , è istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse stanziate, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che rientrino in una delle seguenti condizioni: - siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; - siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; - vivano soli con una o più persone a carico. Le assunzioni devono determinare un incremento occupazionale netto, calcolato secondo le regole indicate nel decreto, e devono essere effettuate dal giorno successivo all'entrata

2 in vigore del decreto stesso e in ogni caso non antecedente alla data di approvazione degli atti di riprogrammazione, e non oltre il 30 giugno L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 650 euro per lavoratore assunto ai sensi di quanto detto. L'incentivo è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di 650 euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già beneficiato dell'incentivo di cui sopra. Alla trasformazione deve comunque corrispondere un'ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo in tal caso, per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive indicate. L'attività di monitoraggio è a cura dell'inps, che deve provvedere nei 60 giorni successivi al 28 giugno 2013 all'adeguamento delle procedure telematiche per la ricezione delle domande di ammissione allo sgravio e alla regolamentazione delle discipline attuative. L'incentivo è riconosciuto dall'inps in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'inps non prende in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione. E' possibile che le Regioni prevedano un ulteriore finanziamento dell'incentivo in parola, nel qual caso l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l'attivazione dell'incentivo medesimo, e comunque intervenute non oltre il 30 giugno Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile (art. 2) Vengono disposte misure di carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31 dicembre 2015, volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani. Le misure riguardano in particolare: il contratto di apprendistato; i tirocini formativi e di orientamento; i crediti d'imposta; l'alternanza studio e lavoro. Contratto di apprendistato Al fine di restituire all'apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, è previsto che entro il 30 settembre 2013 la Conferenza

3 permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotti linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica. Nell'ambito delle suddette linee guida possono essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie al D.Lgs. n. 167/2011, cd. T.U. dell'apprendistato: - il piano formativo individuale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnicoprofessionali e specialistiche; - la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al D.M. 10 ottobre 2005; - in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale. Decorso inutilmente il termine suindicato, nel caso di assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate dal 28 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 le suddette previsioni trovano diretta applicazione. Resta salva una diversa disciplina in seguito all'adozione delle linee guida ovvero in seguito a norme adottate in seno alle singole regioni. Le misure illustrate sono soggette a monitoraggio. Tirocini formativi e di orientamento Fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dove non è stata adottata la relativa disciplina, è ammesso secondo le disposizioni contenute nell'art. 18, L. n. 196/1997 e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e la durata massima dei tirocini prevista dall'art. 7 del citato decreto, è prorogabile di un mese. Quanto precede trova applicazione anche per i tirocini instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Le misure illustrate sono soggette a monitoraggio. Istruzione e formazione (art. 6) Al fine di favorire organici raccordi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale e quelli degli istituti professionali statali, gli istituti professionali possono utilizzare, nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, spazi di

4 flessibilità entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa. Modifiche alla legge di Riforma del mercato del lavoro (art. 7) Il titolo II del decreto in esame, recante disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di occupazione e di previdenza sociale, all'art. 7 apporta modifiche alla legge n. 92/2012 di Riforma del mercato del lavoro, con riguardo, tra l'altro a: contratto a termine, lavoro intermittente, lavoro a progetto, lavoro accessorio, licenziamento individuale, assunzione di lavoratore percettore di ASpI, fondi bilaterali di settore, procedure in caso di risoluzione consensuale e/o dimissioni. Contratto a termine Viene sostituito il comma 1-bis dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, introdotto dall'art. 1, comma 9, lett. b), L. n. 92/2012. In base alla nuova disposizione, il requisito della causale non è richiesto: - nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato; - in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, viene abrogato l'art. 4, comma 2-bis, D.Lgs. n. 368/2001, introdotto dall'art. 1, comma 9, lett. d), L. 28 giugno 2012, n. 92, in base al quale il contratto a tempo determinato acausale non poteva essere oggetto di proroga. Viene modificato anche l'art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, in tema di prosecuzione del rapporto dopo la scadenza, coinvolgendo anche i rapporti a termine acausali. Pertanto, se il rapporto di lavoro, instaurato anche senza causale, continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di 36 mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termine. Viene altresì abrogato il comma 2-bis dell'art. 5, che imponeva la comunicazione al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, della continuazione del rapporto oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione.

5 Inoltre, viene modificato il comma 3 relativo agli intervalli da osservare tra un contratto di lavoro a termine ed un altro. In particolare, la nuova disposizione prevede che "qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'art. 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4- ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Infine, modifiche sono apportate all'art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, in materia di esclusioni e discipline specifiche. In particolare, vengono esclusi dal campo di applicazione del lavoro a termine anche i rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (assunzioni di lavoratori in mobilità). Viene estesa anche al contratto acausale, la norma che regola la individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato da parte dei contratti collettivi. Viene abrogato il comma 6 dell'art. 10. Lavoro intermittente All'art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003, viene inserito il comma 2-bis, in base al quale in ogni caso, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari (si computano solo le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame). In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Sempre in materia di intermittente viene disposto che, in caso di omessa comunicazione delle prestazioni, la sanzione amministrativa non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro Infine, modificando il comma 22 dell'art. 1, L. n. 92/2012, si dispone che i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18 luglio 2012), che non siano compatibili con le disposizioni ivi indicate, cessano di produrre effetti non più decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, bensì al 1 gennaio 2014.

6 Lavoro a progetto In materia di lavoro a progetto viene stabilito che il lavoro a progetto non potrà comportare lo svolgimento di compiti "esecutivi e ripetitivi" (e non più, come previsto in precedenza "esecutivi o ripetitivi"). In ordine agli elementi che deve contenere il contratto, viene eliminato l'inciso "ai fini della prova". Lavoro accessorio Nella definizione di lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, viene meno il riferimento al lavoro che sia "di natura meramente occasionale". Inoltre, viene sostituito il comma 4-bis dell'art. 72, prevedendo che in considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. Licenziamento individuale In materia di licenziamenti individuali, viene modificato il comma 6 dell'art. 7, L. n. 604/1996, prevedendo che la procedura di licenziamento che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nei casi previsti dalla legge, non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del cod. civ., nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 2, comma 34, della legge n. 92/2012. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile. Lavoratori che fruiscono dell'aspi

7 Viene inserito il comma 10-bis all'art. 2, L. n. 92/2012, prevedendo che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. Estensione delle tutele di cui alla L. n. 92/2012 Con l'introduzione del comma 23-bis all'art. 4, L. n. 92/2012, si dispone che le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 della medesima legge, relative alla convalida delle dimissioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'art. 61, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 2549, secondo comma, cod. civ.. Ulteriori disposizioni in materia di occupazione (art. 9) Appalto Le disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, in materia di appalto, si applicano anche ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratti di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001. Le previsioni dei contratti collettivi di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi. Sanzioni per mancata osservanza delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro Il comma 4-bis dell'art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato modificato. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni

8 amministrative pecuniarie previste dal decreto in parola nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1 luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. Apprendistato All'art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011, Testo unico in materia di apprendistato, è stato aggiunto il comma 2-bis il quale dispone che successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. In tale ipotesi la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva. Contrattazione collettiva di prossimità A sostegno della cd. contrattazione di prossimità, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, specifiche intese possono operare anche in deroga alle disposizioni di legge ed alle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, subordinatamente, secondo la nuova previsione del comma 2-bis dell'art. 8 del D.L. n. 138/2011, al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Comunicazioni obbligatorie Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga previste dall'art. 4- bis, comma 6, del D.Lgs. n. 181/2000 sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'inps, dell'inail o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province. Start up innovativa Con il decreto in commento sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dell'art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012 in materia di start-up innovative.

9 L'art. 25 citato contiene disposizioni dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'unione europea. L'impresa start-up innovativa è la società di capitali costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. n. 917/1986 le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Con le modifiche apportate dal decreto in esame al comma 2 dell'art. 25, viene meno per la start-up innovativa il requisito di avere i soci, persone fisiche che detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci. Inoltre, le spese in ricerca e sviluppo devono ora essere uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Deve essere impiegato come dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n Inoltre la società start-up deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero deve essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa. Si invitano i Sigg. Clienti a contattare lo Studio per i necessari chiarimenti. Distinti saluti. Studio Frisoni e Bisceglie Professional Payroll Srl

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