COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE

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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Convegno Le assunzioni dei lavoratori COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE Dott. Romeo D Alessandro Studio Sergio de Santis 17 aprile Sala Convegni C.so Europa, 11 Milano

2 Obbligo di dichiarazione nei confronti del lavoratore D.Lgs. 181/2000 Art. 4 bis, comma 2 (comma sostituito dall'art. 40, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112) All atto dell assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di cui al D.Lgs. 152/1997: a) l'identità delle parti; b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonchè la sede o il domicilio del datore di lavoro; c) la data di inizio del rapporto di lavoro; d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; e) la durata del periodo di prova se previsto; f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento; h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie; i) l'orario di lavoro; l) i termini del preavviso in caso di recesso. 2. L'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto: a) nel contratto di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto b) nella dichiarazione di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, per i soggetti cui si applica la predetta disposizione. 2

3 Obbligo di comunicazione verso i servizi competenti Art. 9 bis, comma 2, DL n. 510/96, convertito con modificazioni dalla legge 608/1996 e sostituito da ultimo con l art. 1, comma 1180, Legge 296/2006 (finanziaria 2007) In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. 3

4 La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. 2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro 4

5 Finalità della norma e contesto di riferimento Azione di prevenzione e di contrasto del lavoro sommerso Art. 36 bis DECRETO LEGGE 4 luglio 2006, n tessera di riconoscimento nei cantieri edili - comunicazione antecedente l inizio del rapporto di lavoro edile 5

6 Legge 296/2006 (finanziaria 2007), Art. 1, commi 1192 e s.s. - provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale - tesserino di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici - comunicazione antecedente l inizio del rapporto - comunicazione Cococo, Cocopro, Stage, ecc.. 6

7 Decreto Interministeriale 30/10/ obbligo di comunicazione telematica (1/03/2008) - obbligo di comunicare le variazioni (11/1/2008) Art. 39 Decreto Legge 112/ Abrogazione del libro matricola (18/08/2008) - Istituzione del LUL (01/01/2009) 7

8 Art. 4 legge n. 183/2010 comma 3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro a euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. comma 4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione 8

9 La maxisanzione non è applicata se dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto. A nulla rileva l esibizione di altra documentazione quale ad es. LUL, contratto individuale di lavoro, tessera personale di riconoscimento, ecc.. (Ministero Lav. Circolare n. 38/2010) 9

10 Soggetti obbligati alla comunicazione di assunzione L'obbligo di comunicazione preventiva sussiste in capo a tutti i datori di lavoro, nella più ampia accezione del termine, vale a dire qualsiasi persona fisica e giuridica, nonché ente pubblico e pubblica amministrazione, titolare del rapporto di lavoro. Nessuna eccezione viene prevista, né con riguardo alla natura giuridica, né al settore economico di appartenenza ovvero alla dimensione o all'ubicazione. 10

11 Rapporti di lavoro oggetto di comunicazione L obbligo di comunicazione, riservato fino al 31 dicembre 2006 ai soli rapporti di lavoro subordinato, viene esteso ad altre tipologie. Qui di seguito l elencazione completa: lavoro subordinato; lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto; socio lavoratore di cooperativa; associato in partecipazione con apporto lavorativo; tirocinio di formazione e orientamento e di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilati. 11

12 Rapporti di lavoro autonomo per i quali sussiste l obbligo di comunicazione 1) contratto di lavoro a progetto (articolo 61, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003); 2) collaborazione coordinata e continuativa 3) contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale (casistica assimilata ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa secondo l interpretazione, un po forzata, fornita dal Ministero del Lavoro); 4) collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche amministrazioni (art. 7, D.Lgs. n. 165/2001 art. 110, comma 6, D.Lgs. 267/2000 circ. Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004); 5) collaborazione occasionale, di cui all art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il committente (le c.d. mini-co.co.co. ); 6) prestazioni rientranti nel settore dello spettacolo ai sensi dell art. 1 della Legge n. 8/

13 Rapporti di lavoro autonomo per i quali non sussiste l obbligo di comunicazione Il Ministero ha ritenuto, invece, di escludere le seguenti tipologie che, sebbene rientranti nella parasubordinazione, non presentano rischi di abuso o di elusione alla normativa inderogabile in materia di lavoro, ovvero: 1) le attività rientranti nell esercizio di una professione intellettuale, per la quale è necessaria l iscrizione in appositi albi professionali; 2) le nomine dei componenti di organi di amministrazione e controllo di società; 3) le partecipazioni a collegi e commissioni; 4) le prestazioni di lavoro accessorio, di cui all art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003; 13

14 5) le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell art. 74 del D.Lgs. n. 276/2003 (famigliari nel campo agricolo); 5) le prestazioni rese nell ambito del c.d. volontariato. 6) tutte le forme di lavoro autonomo ai sensi dell art c.c. sia in forma professionale che occasionale, nonché la attività esercitate in forma imprenditoriale fra le quali quelle rese da: gli agenti e rappresentanti di commercio costituiti in società o che si avvalgono di un autonoma struttura imprenditoriale; i collaboratori familiari; i lavoratori agricoli autonomi. 14

15 Tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative Il MINISTERO LAVORO con nota 14 febbraio 2007, n esclude dall obbligo di comunicazione i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. 15

16 Tutto ciò si sostanzia purché si verifichino le seguenti condizioni: - promozione da parte di una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la regione o la provincia; - destinatari studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso; - svolgimento all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione. 16

17 Lavoratori italiani all estero I datori di lavoro che assumono lavoratori italiani all'estero non devono inviare ai Centri per l'impiego la comunicazione preventiva di assunzione ai sensi dell'art. 9-bis, D.L. n. 510/1996 (ML interpello n. 47/2009). 17

18 Modulistica di riferimento Art. 1 Decrteto InterMinisteriale 30/10/2007 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 299 del 27/12/2007 ed entrato in vigore l 11 gennaio 2008) - Unificato Lav - Unificato VARDatori - Unificato Somm - Unificato Urg 18

19 Unificato Lav - instaurazione e cessazione dei rapporti - proroga del termine inizialmente fissato nelle ipotesi di contratto a termine; - trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; - trasformazione da tempo parziale a tempo pieno. Non è previsto invece, l'obbligo di comunicazione nelle ipotesi di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale (v. ML circ. n. 12/2003); - trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; - trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato; - trasferimento del lavoratore; - distacco del lavoratore. 19

20 Unificato VARDatori - modifica della ragione sociale del datore di lavoro; - trasferimento d'azienda o di ramo di essa (qualsiasi operazione che a seguito di cessione o fusione, comporti il mutamento della titolarità dei rapporti di lavoro, indipendentemente che ciò avvenga con o senza fine di lucro). L obbligo di comunicazione incombe sul datore di lavoro cessionario Vi rientrano: - Usufrutto - Affitto di azienda o ramo di essa - Cessione di azienda o ramo di essa - Fusione - Incorporazione 20

21 Unificato Urg Identifica in forma sintetica datore di lavoro, lavoratore e data inizio rapporto. Viene utilizzato per adempiere agli obblighi di comunicazione nelle ipotesi, riconosciute dalla normativa, di: - Urgenza connessa ad esigenze produttive (UnificatoLav va inviato entro 5 giorni) - Mancato funzionamento di servizi informatici (UnificatoLav prima possibile) In modalità telematica ovvero al fax server nazionale n

22 Termini della comunicazione La data di comunicazione di assunzione deve essere antecedente a quella di inizio rapporto e pertanto: - il termine scade alle ore 24 del giorno precedente l inizio del rapporto di lavoro; - se l ultimo giorno utile è un giorno festivo, la comunicazione deve essere fatta in un giorno precedente non festivo. 22

23 Deroghe alla preventiva comunicazione - Assunzione per cause di forza maggiore - Avvio attività d impresa con ComUnica (ML lett.circ. 7155/2010) - Agenzie di somministrazione D.L. 5/2012 (sulle semplificazioni) Lavoratori extra (art. 10 D.Lgs. 368/2001) Sintetica preventiva+ ordinaria successiva - Assunzione turismo e pubblici esercizi (Art. 4, comma 3, L. 183/2010 -Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro ) - Malfunzionamento sistemi informatici - Assunzione d urgenza per esigenze produttive 23

24 Contenuti della comunicazione Nella comunicazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro devono essere riportate le seguenti informazioni minime: - i dati anagrafici del lavoratore (codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio); - la data di assunzione; - la data di cessazione (salvo il caso di rapporto a tempo indeterminato). Nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro è certa nell'an ma incerta nel quando (come nei contratti a termine a fronte di ragioni di natura sostitutiva) va comunque indicata all'atto dell'instaurazione una data presunta di cessazione; - tipologia contrattuale; - la qualifica professionale attribuita al lavoratore all'atto dell'assunzione; - il trattamento economico e normativo riconosciuto (normalmente è sufficiente l'indicazione del c.c.n.l. applicato). - corrispettivo lordo complessivo concordato tra le parti (nell ipotesi di collaborazioni) 24

25 Destinatario della comunicazione Centro per l impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro Per sede di lavoro si intende il luogo, indicato nel contratto individuale, in cui si svolge la prestazione di lavoro. Nel caso di aziende del settore edile per cantiere mobile si intende il primo cantiere cui è adibito il lavoratore indipendentemente dai successivi spostamenti. Nel caso di aziende agricole il criterio di individuazione del corrispondente servizio competente è quello in cui insiste il fondo, qualora il fondo insista su più circoscrizioni, il datore di lavoro può a sua discrezione individuare il servizio competente al quale inviare la comunicazione. 25

26 Deroga alla territorialità: accentramento I datori di lavoro, che hanno sedi di lavoro ubicate in territori regionali diversi, hanno la possibilità di accentrare l'invio delle comunicazioni presso uno dei servizi informatici ove è ubicata una delle sedi di lavoro. La facoltà di accentrare l'invio delle comunicazioni presso un Servizio Informatico Regionale è concessa sia se le stesse vengono effettuate direttamente sia per il tramite di un intermediario 26

27 Come comunicare l'accentramento I soggetti che intendono avvalersi dell'accentramento devono darne comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali specificando il servizio informatico regionale prescelto. Procedura: - compilare il form on line della comunicazione di accentramento; - i dati indicati nel form on line saranno utilizzati per la creazione della Comunicazione di Accentramento che, unitamente ad una copia del documento di identità del dichiarante, dovrà essere firmato e inviato al numero di fax 848 /

28 Lavoro domestico Art. 16 bis, commi 11 e 12, DL 185/2008 Dal 29 gennaio 2009, in deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico l'obbligo di comunicare l'assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro si intende assolto con la presentazione delle comunicazioni stesse, attraverso modalità semplificate (contact center o servizi on line), all'inps (non più ai Centri per l'impiego) 28

29 Pluriefficacia della comunicazione DM 30 OTTOBRE 2007 Con la comunicazione unica vengono automaticamente assolti i seguenti obblighi: - la comunicazione all'inail ex art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2000, nonché quella effettuata dai datori di lavoro marittimi nei confronti dell'ipsema; - la comunicazione dei datori di lavoro agricolo all'inps, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del DL 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; - la comunicazione allo Sportello unico della Prefettura dell'assunzione e dalla cessazione dei rapporti con i cittadini extra comunitari (Art. 22, comma 7 del T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 e dal D.P.R. n. 394/1999) - ogni altra comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente nei confronti delle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive (art. 5, D.M. 30 ottobre 2007; ML circ. n. 8371/2007) 29

30 Cittadini extracomunitari Nota 28 novembre 2011, n A decorrere dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il "modello Q", ma assolveranno agli obblighi previsti dall'art. 36-bis del regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione inviando il modello "Unificato Lav" entro le ore 24 del giorno antecedente all'assunzione ex lege n. 296/2006. Anche in caso di rapporto di lavoro domestico, la comunicazione effettuata all'inps con le modalità previste dalla legge n. 2/2009 è valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di presentazione del modello Q. 30

31 Regime sanzionatorio Dichiarazione di assunzione Ai sensi dell'art. 19, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003 la violazione degli obblighi di cui all'art. 4-bis, c. 2, D.Lgs. n. 181/2000 (mancata consegna al lavoratore della copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro o, in alternativa, dal contratto individuale di lavoro contenente le informazioni previste nel D.Lgs. n. 152/1997) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a euro per ogni lavoratore interessato. che, ridotta ai sensi dell art. 16, legge 689/81 è pari ad 500. In caso di ottemperanza alla diffida di cui all art. 13 D.Lgs. 124/2004 il trasgressore è ammesso al pagamento di una sanzione pari ad

32 Regime sanzionatorio Comunicazione di assunzione La violazione degli obblighi relativi alla comunicazione dell'assunzione / cessazione / trasformazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, per ogni lavoratore interessato, compresa tra 100 a 500 (art. 19, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003) che, ridotta ai sensi dell art. 16, legge 689/81 è pari ad 166,66. In caso di ottemperanza alla diffida di cui all art. 13 D.Lgs. 124/2004 il trasgressore è ammesso al pagamento di una sanzione pari ad

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