Atti Parlamentari Camera dei Deputati

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1 Atti Parlamentari Camera dei Deputati SALUTE Interrogazione a risposta orale: BINETTI. Al Ministro della salute. Per sapere premesso che: da pochi giorni è stata autorizzata la vendita anche in Italia del farmaco ellaone, conosciuto come «la pillola dei cinque giorni dopo». L Aifa, sollecitata dal Ministero della salute, aveva chiesto al Consiglio superiore di sanità di «escludere con certezza che il farmaco ellaone agisse dopo il concepimento», per valutarne la compatibilità con le leggi che tutelano sia la donna che il concepito; il Consiglio superiore di sanità ha risposto che il farmaco non agisce dopo l annidamento, puntualizzando che: «l aborto è la rimozione dell embrione già annidato in utero, che avviene dopo il sesto o settimo giorno da un rapporto potenzialmente a rischio. La nuova pillola è utilizzabile prima che si verifichi l eventuale annidamento, e successivamente non ha effetto». La differenza fra il concepimento e l annidamento è talmente evidente che rende inadeguata la risposta. Tuttavia, sulla base di questa risposta anomala l iter è proseguito fino all approvazione finale; nel precedente Governo si è detto che poiché il farmaco era stato approvato dall EMA e definito come «contraccettivo» (seppure di emergenza), era inevitabile che fosse immesso in commercio anche in Italia. Ma il termine «contraccezione» non è utilizzato in modo univoco; negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone si parla di «contraccezione» includendovi metodi che agiscono anche dopo l annidamento dell embrione in utero, con un meccanismo francamente abortivo. La nostra cultura invece, i nostri principi e le nostre leggi, restringono il concetto di contraccezione alla prevenzione del concepimento. Il termine «contraccezione» fa riferimento a metodi che prevengono il concepimento, e non a metodi che impediscono l annidamento; su questa base la commissione tecnico scientifica dell Aifa ha deciso che la prescrizione medica per l acquisto di ellaone in Italia sia garantita solo ed esclusivamente alle donne che, preventivamente, si saranno sottoposte ad un test ematico di gravidanza: la ragione di questa precauzione sta tutta nell ipotesi che ci possa essere una gravidanza in corso; è difficile definite il meccanismo d azione di ellaone (Ulipristal Acetato) come un semplice «contraccettivo», per cui la sua eventuale immissione in commercio richiede la massima chiarezza per offrire le necessarie garanzie per l utilizzo; si sostiene da parte dei produttori che Ulipristal somministrato nel periodo fertile del ciclo, e quindi nei quattrocinque giorni che precedono l ovulazione, abbia la capacità di posticipare l ovulazione stessa e quindi impedisca l incontro di uovo e spermatozoo. L unico studio che valuta l efficacia di ellaone (30 mg per os) sull ovulazione, quando viene somministrato nel periodo fertile del ciclo, riguarda solo 34 donne, un campione troppo esiguo per valutare gli effetti del farmaco; in ogni caso l ovulazione risulta ritardata soltanto quando il farmaco è assunto all inizio del periodo fertile e diminuisce progressivamente mano a mano che ci si avvicina al momento dell ovulazione. Di fatto se è assunta nei due giorni che precedono l ovulazione, i più fertili del ciclo mestruale, ellaone non è più in grado di interferire con l ovulazione, che si verifica regolarmente e senza alcun ritardo. È quindi inesatto quanto è riportato nel foglietto illustrativo del farmaco, e cioè che ellaone assunta nel periodo fertile del ciclo, e quindi nei giorni immediatamente precedenti l ovulazione, agisca con meccanismo anti-ovulatorio; è invece dimostrato l effetto che ellaone ha sull endometrio, indipendentemente dal giorno di assunzione, perché

2 Atti Parlamentari Camera dei Deputati altera profondamente la recettività del tessuto, che risulta gravemente compromesso e inadeguato all impianto. L effetto inibitorio sulla maturazione dell endometrio è legato alla inibizione dei recettori tessutali per il progesterone (lo stesso meccanismo della RU486) e si verifica anche con i dosaggi più bassi di Ulipristal (1 mg e 10 mg), dosaggi molto più bassi di quelli contenuti in ellaone (30 mg); quindi, nelle donne che assumono il farmaco dopo un rapporto sessuale avvenuto nel periodo fertile può avvenire ugualmente l ovulazione e possono concepire, ma l endometrio risulta irrimediabilmente compromesso, indipendentemente dal momento in cui il farmaco è assunto, e l eventuale concepito non può annidarsi. Mentre l azione antiovulatoria è dubbia, quella anti-annidamento è sicura. Ed è proprio questo effetto che rende elleone non solo anticoncettiva ma decisamente abortiva; c è la tendenza ad assimilare levonorgestrel (la pillola del giorno dopo) ed ulipristal acetato, ElleOne o pillola dei 5 giorni, ma il primo è un progestinico ed ha effetto anticoncezionale, mentre il secondo è un antiprogestinico, analogo alla RU 486, per cui oltre ad essere anticoncezionale ed antifecondativo è anche un efficace aborigeno; d altra parte, la grande e reclamizzata novità di ellaone, presentata come «la pillola dei cinque giorni dopo», è proprio quella di essere sicuramente efficace anche se presa cinque giorni dopo il rapporto sessuale avvenuto nel periodo fertile del ciclo mestruale. Ma questo effetto non è compatibile con i principi su cui si fondano le nostre leggi in materia; sembrerebbe che la Commissione tecnico scientifica dell Aifa avesse deciso all unanimità o quasi di introdurre nella delibera il «rischio abortigeno». Ma questo non è avvenuto e la precisazione, determinante per comprendere il funzionamento del farmaco e quindi offrire una informazione esatta, non è stata registrata. Il farmaco inoltre è disponibile sui siti internet e può essere gestito come una sorta di fai-da-te : se non ritenga urgente assumere ogni iniziativa di competenza volta a evitare che sia immesso in commercio un farmaco che contrasta con le leggi attuali e ad aggiornare il foglio informativo, che è ambiguo e contrasta con la verità scientifica, non trattandosi di un semplice anticoncezionale, ma di un farmaco potenzialmente abortigeno in quanto impedisce l annidamento dell embrione. ( ) Interrogazioni a risposta scritta: DI STANISLAO. Al Ministro della salute. Per sapere premesso che: una recente indagine condotta da Altroconsumo (associazione italiana per la tutela e difesa dei consumatori in collaborazione con il «Q-tech Research and study Centre» dell università degli studi di Brescia ha evidenziato le conseguenze degli acquisti nel web di farmaci; l indagine è consistita in 64 prove d acquisto online di un farmaco a base di fluoxetina, il generico del Prozac, un noto antidepressivo che agisce sul sistema nervoso centrale e la cui somministrazione deve avvenire sotto il controllo di un medico. È illegale venderlo senza ricetta del medico; le analisi chimiche effettuate sulle pillole acquistate sul web hanno dato risultati molto preoccupanti, in particolare per la presenza di impurezze, oltre che di solventi e metalli inattesi (seppure in tracce); l indagine ha portato all acquisto, con carta prepagata, del farmaco in 64 farmacie online facilmente rintracciate sul motore di ricerca google.it. L acquisto è riuscito in 19 casi. E con successo, ovvero con reperimento del farmaco a un indirizzo di casella postale, solo in 13. Tra questi, si evidenziano anche un caso di doppio rinvio e uno di fermo in dogana;

3 Atti Parlamentari Camera dei Deputati oltre ai rischi, acquistare un farmaco online risulta essere spesso una perdita di tempo e denaro. Nel 31 per cento dei casi, infatti, dopo l acquisto e il pagamento il farmaco non viene recapitato. E non sono previste modalità di rimborso. Il prezzoaffare, fra l altro, che potrebbe tentare all acquisto, molto spesso, secondo l indagine, è un prezzo «civetta» dato che per una pillola che in farmacia costa 30 centesimi si arriva a pagare online anche 1 euro e 70 centesimi con le spese di spedizione; i siti che vendono farmaci puntano su confidenzialità, rispetto della privacy, prezzi più bassi, qualità del prodotto, spedizione con tracciabilità, consegna in pochi giorni. Alcuni con spudoratezza rassicurano circa la legalità dell acquisto di farmaci online e la possibilità di evitare il «filtro» del medico. Sono slogan che non resistono alla prova dei fatti. L inchiesta dimostra che è un tipo di acquisto che offre zero garanzie. E che i consumatori potrebbero rimetterci soldi e salute. I farmaci venduti online sono risultati quattro volte più cari rispetto alla farmacia e di scarsa qualità; la vendita di farmaci online è illegale e che nella maggior parte dei casi si punta sull inganno del minor costo e sulla qualità dei prodotti; con molta probabilità possono incappare in tali acquisti persone in condizioni di difficoltà e di fragilità facilmente influenzabili : se il Governo non ritenga di dover avviare una capillare azione di controllo e monitoraggio dei siti e delle farmacie online che vendono illegalmente farmaci, oltretutto scadenti, e provvedere al loro ritiro al fine di tutelare i consumatori e la loro salute. ( ) LARATTA, BERNARDINI, SERVODIO, STRIZZOLO, OLIVERIO, RUBINATO, BOSSA, VASSALLO e LENZI. Al Ministro della salute, al Ministro dell economia e delle finanze, al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Per sapere premesso che: l articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122 comma 13, disposto che «Il comma 2 dell articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all importo dell indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d inflazione»; il successivo comma 14 ha stabilito che «Fermo restando gli effetti esplicati d sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l efficacia di provvedimenti emana fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto». Con recentissima sentenza del 9 novembre 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dall articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122; la norma censurata aveva consentito al Governo di risparmiare ingiustamente l erogazione di molte decine di milioni di euro a favore di cittadini gravemente danneggiati da emotrasfusioni di sangue infetto, che si contano nell ordine di persone; l AMEV (Associazione malati emotrasfusi e vaccinati) di Firenze, in persona suo presidente nazionale, avvocato Marcello Stanca, è intervenuta nel giudizio di costituzionalità nell interesse di numerosi associati chiedendo anche che il Governo ponga rimedio ad una grave ingiustizia contraria alla Costituzione, che si protrae

4 Atti Parlamentari Camera dei Deputati ormai dal 31 maggio del 2010 a carico di cittadini, tutelati dall Associazione, gravemente ammalati per HCV, HIV, spesso in fin di vita; gli indennizzi mensili dovuti ai sensi della legge n. 210 del 1992 sui quali è stata operata l illegittima riduzione tramite la norma censurata dalla consulta, sono erogati oggi dalle regioni tramite le Asl, così che tutti gli enti indicati saranno obbligati a restituire ai cittadini, con gli interessi di mora, solidalmente con il Ministero della salute, tutto quanto illegittimamente trattenuto per 17 mesi, sull intero territorio nazionale : quali iniziative di natura finanziaria, ed in quali termini temporali, intendano adottare, con urgenza, al fine di restituire il maltolto ai cittadini danneggiati da emotrasfusioni anche al fine di evitare la proliferazione di azioni giudiziarie, sicuramente dannose per il bilancio dello Stato. ( ) PALADINI. Al Ministro della salute. Per sapere premesso che: il Gaslini, l istituto scientifico di Quarto, ai vertici non solo in Italia è centro di riferimento di patologie rare che richiedono trattamenti terapeutici costosi; si è preso atto con rammarico che anche per il 2012 il Parlamento non ha previsto finanziamenti statali destinati all istituto Gaslini, mentre si stabilisce che siano assegnati ad altri ospedali; la sua specificità, innovatività ed eccellenza in termini di sanità pediatrica sono riconosciute dalla comunità scientifica a livello nazionale e internazionale e molti sono i milioni di euro che sono stati promessi in più occasioni al Gaslini, considerato ospedale di riferimento nazionale con i suoi 1735 dipendenti, fra i quali più di un centinaio di precari, impegnati nella ricerca e nell assistenza; ritenuto che i finanziamenti devono essere destinati in base a precisi indicatori internazionali, appare giusto che venga sostenuto adeguatamente dallo Stato, in quanto ospedale di eccellenza con prestazioni di competenza unica e di alta complessità : se il Ministro, per quanto di competenza, non ritenga necessario verificare la possibilità di assumere iniziative, anche normative, volte a sostenere adeguatamente l istituto Gaslini, in quanto ospedale di rilievo nazionale ed internazionale in termini di sanità pediatrica riconosciuto dalla comunità scientifica; se, vista la composizione dell utenza, proveniente in maggioranza da fuori regione e da fuori Italia e le prestazioni talora di competenza unica e comunque sempre di alta complessità, non si ritenga di adottare ogni iniziativa di competenza per prevedere adeguato supporto anche all istituto Gaslini. ( ) PATARINO. Al Ministro della salute. Per sapere premesso che: in data 12 dicembre 2005 fu indetto dal capo del dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti un concorso pubblico, mediante quiz preselettivi e successivi colloqui, per il reclutamento di 50 operatori tecnici del settore della prevenzione, dell assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata triennale, presso gli uffici centrali e periferici nel Ministero della salute; con successivo decreto, in data 5 luglio 2006, dallo stesso dipartimento, ultimato il previsto iter concorsuale, furono approvate le operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice e la relativa graduatoria di merito; conseguentemente, a far data dal 1 o settembre 2006, i 50 candidati dichiarati vincitori furono assunti, in qualità di operatori, prendendo servizio presso le rispettive sedi degli uffici del Ministero della salute (centrali e periferici);

5 Atti Parlamentari Camera dei Deputati i predetti operatori tecnici sottoscrissero una proroga del contratto di lavoro a tempo determinato per l impiego, tra l altro, nel servizio di informazione al pubblico 1500 (cosiddetti Call Center 1500 attivato nel periodo 28 aprile gennaio 2010 in occasione dell attività epidemica influenza A(H1N1)), fornendo, previa apposita formazione, indicazioni sulla malattia e sulle relative misure di prevenzione ininterrottamente, anche nelle giornate di sabato ed alla domenica, nonché in quelle festive; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2009 autorizzò la richiesta operata con nota protocollo n del 27 febbraio 2009 dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tesa alla stabilizzazione, tra l altro, di 6 unità appartenenti al profilo professionale; i medesimi operatori tecnici, in seguito, sottoscrissero una seconda proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, per ulteriori 11 mesi, durante i quali furono assunte ulteriori 7 unità che, sommate alle citate 6 unità già «stabilizzate» nel mese di dicembre 2009, comportarono l assunzione, con contratto a tempo indeterminato, dei primi 13 candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso di cui al citato decreto del 12 dicembre 2005; la legge 4 novembre 2010, n. 183, unitamente alle note pregresse disposizioni emanate dal Ministero per la pubblica amministrazione e l innovazione, ha bloccato la stabilizzazione del precariato introdotta dalle precedenti leggi finanziarie, fissando il termine ultimo di realizzazione delle procedure di stabilizzazione al 30 giugno 2009; conseguentemente, i restanti 32 operatori tecnici vincitori del predetto concorso non hanno potuto usufruire dei medesimi benefici di cui hanno usufruito le predette 13 unità, stabilizzate con contratto a tempo determinato e senza aver dovuto affrontare alcuna ulteriore procedura concorsuale; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2010 il Ministero della salute è stato autorizzato, ai sensi dell articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, ad avviare, nel triennio , le procedure di reclutamento, tra gli altri, di 32 «Assistenti del settore della prevenzione dell assistenza della vigilanza e del controllo sanitario», posizione economica F2, area II; in data 30 agosto 2011, il direttore della ex direzione generale del personale dell organizzazione e del bilancio ufficio III gestione del personale, ha indetto uno speciale concorso pubblico, per esami, per l attribuzione di trentadue posti nel profilo professionale di operatore tecnico del settore della prevenzione, dell assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario in prova seconda area, fascia retributiva F2 presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della salute; il relativo bando prevede una riserva del 40 per cento dei posti a concorso (pari a 12/13 unità) riservato ai sensi dell articolo 17, comma 10, del decreto-legge 1 o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 al personale già titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo professionale oggetto della presente procedura concorsuale, in possesso dei requisiti previsti all articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; quanto sopra comporta, ad avviso dell interrogante una palese e grave discriminazione tra le 13 unità già stabilizzate e le restanti 32 unità che, per contro, dovranno sostenere una ulteriore prova concorsuale, con soli 12/13 posti riservati, e conseguentemente con la concreta possibilità per le restanti 19/20 unità, in caso di mancato superamento del concorso, di vedere interrotto il proprio rapporto di lavoro con il Ministero della salute dopo ben sei anni; un simile atteggiamento, oltre a mettere in evidenza una inspiegabile diversità di trattamento tra due medesime categorie di lavoratori, determina, sempre ad avviso

6 Atti Parlamentari Camera dei Deputati dell interrogante, anche la perdita, per il Ministero della salute, di professionalità acquisite/formate nel tempo e dei relativi oneri finanziari investiti in tal senso che risulterebbero di fatto spesi inutilmente; sarebbe stato senz altro più equo, in termini di opportunità concesse ai citati lavoratori, procedere all ulteriore stabilizzazione delle restanti unità al fine di mantenere le professionalità acquisite nel tempo e, soprattutto, per evitare eventuali licenziamenti e sprechi di risorse, anche in termini economici, dovendo il Ministero della salute sostenere ulteriori spese per la relativa formazione e l avvio alla fase del nuovo impiego, ove dovessero risultare vincitori del predetto concorso altri candidati rispetto a quelli provenienti dalle unità già a contratto di lavoro a tempo determinato, fascia retributiva F2, area II : quali iniziative di competenza intenda assumere, alla luce delle considerazioni svolte, al fine di evitare quella che all interrogante appare una vera e propria ingiustizia. ( ) * * * SVILUPPO ECONOMICO Interrogazione a risposta orale: MOLES, BERGAMINI e GAROFALO. Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell economia e delle finanze. Per sapere premesso che: con il decreto legislativo n. 58 del 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2011, in attuazione della direttiva 2008/6/CE si è definitivamente liberalizzato il mercato dei servizi postali in Italia. Tale decreto ha comportato la chiusura della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese per la mancata trasposizione della direttiva del 2008; il medesimo decreto legislativo ha istituito l Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, ai sensi dell articolo 22 della direttiva 97/67/CE e successive modificazioni, alla quale sono trasferite le funzioni di cui al comma 2. Attualmente tali funzioni sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico direzione generale per la regolamentazione del settore postale in contrasto con la direttiva 2008/6/CE per la mancata autonomia dell organismo regolatore dal fornitore del servizio universale; all articolo 2, comma 15, del decreto si stabiliva, ad un mese dalla sua entrata in vigore, l approvazione dello statuto dell Agenzia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione; ad oggi non è ancora stata conclusa la procedura che renda pienamente operativa l Agenzia, la quale si trova oggi nelle condizioni di non poter operare concretamente, regolando il mercato e vigilando sui diversi soggetti presenti ed a danno della concorrenza e del mercato stesso; la Commissione europea, direzione servizi postali riscontrando una situazione di stallo da parte del nostro Governo ha iniziato in questi giorni un attività di istruttoria sulla effettiva applicazione del decreto legislativo, in virtù della liberalizzazione del settore prevista peraltro a gennaio 2011 : alla luce dei nuovi impegni presi in questi giorni in sede comunitaria, in materia apertura dei mercati in chiave concorrenziale, come i Ministri interrogati intendano provvedere affinché possa esser dato nuovo slancio al mercato postale, che ad oggi soffre la mancanza di un regolatore e come saranno rimossi i vincoli allo sviluppo della concorrenza; come i Ministri interrogati, intendano provvedere affinché la mancata presenza dell Agenzia che regoli il libero mercato non inneschi una serie di asimmetrie tra operatori postali, con ulteriori disservizi e disagi che ricadono sulla collettività. ( )

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