SENTENZA. sul ricorso proposto da: BERTONE CESARE - CHICCO VITTORIA - BERTONE MARIA. GRAZIA Elettivamente domiciliati in Roma, Via Rodolfo Lan-

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1 Civile Sent. Sez. 1 Num Anno 2014 Presidente: SALVATORESALVAGO Relatore: Data pubblicazione: SENTENZA sul ricorso proposto da: BERTONE CESARE - CHICCO VITTORIA - BERTONE MARIA GRAZIA Elettivamente domiciliati in Roma, Via Rodolfo Lan- ciani, n. 74, nello studio dell'avv. Elisabetta Esposito; rappresentati e difesi dall'avv. Pier Costanzo Reineri, giusta procura speciale a margine del ricorso. - C..:?)41 - CSK 22-A25 Ll PJ 41 ricorrenti (314 contro 1

2 COMUNE DI TORINO Elettivamente domiciliato in Roma, via Panama, n. 12, nello studio dell'avv. Massimo Colarizi, che che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Donatella Spinelli, giusta procura speciale a margine del controricorso. controricorrente nonché sul ricorso incidentale proposto da COMUNE DI TORINO come sopra rappresentato ricorrente in via incidentale contro BERTONE CESARE - CHICCO VITTORIA - BERTONE MARIA GRAZIA come sopra rappresentati controricorrenti a ricorso incidentale avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, n. 1653, depositata in data 29 ottobre 2007; Sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 25 giugno 2014 dal consigliere dott. Pietro Campanile; Sentito per il ricorrenti in via principale l'avv. Esposito, munito di delega; Sentito per il Comune di Torino l'avv. Mozzello, munito di delega; 2

3 Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Lucio Capasso, il quale ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso principale e dell'incidentale. Svolgimento del processo 1 - La Corte di appello di Torino, pronunciando sulla domanda dei signori Cesare Bertone, Vittoria Chicco e Maria Grazia Bertone, di determinazione dell'indennità di espropriazione - nell'ambito di procedimento ablativo posto in essere per la realizzazione dell'ampliamento della Strada del Portone - di un complesso immobiliare costituito da un edificio di due piani adibito a civile abitazione, della relativa corte di un'area adibita a giardino, ha determinato - sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio - l'indennità, per il fabbricato e la sua pertinenza, in C ,00 nonché, per quanto qui maggiormente interessa, per l'area di terreno, ritenuta edificabile ed applicati i criteri riduttivi di cui all'art. 52 bis della l. n. 359 del 1992, in C , E' stato pertanto disposto il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma, ritenuta pari alla differenza fra quanto complessi- 3

4 vamente dovuto e quanto già versato, di C ,90, con gli interessi legali dal 29 giugno 2004, data di notificazione del decreto di espropriazione Per la Cassazione di tale decisione i proprietari propongono ricorso, affidato a quattro motivi, cui il Comune resiste con controricorso, con ricorso incidentale, sorretto da due motivi e resistito da controricorso. Le parti hanno prodotto memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 2 - Deve preliminarmente disporsi, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei procedimenti, relativi a ricorsi proposti avverso la medesima decisione Va quindi esaminata, sempre in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente proposto, sollevata dal Comune. Tale rilievo non può essere condiviso, in quanto fondato sulla decorrenza del termine breve dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 cod. proc. civ., costantemente ritenuta inido- 4

5 nea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, in quanto la conoscenza di fatto della sentenza, acquisita con modalità diverse da quelle specifiche alle quali la legge riconnette l'effetto particolare della decorrenza del termine breve per l'impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., ha esclusivamente funzione propedeutica all'esecuzione, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ. (Cass., 1 0 giugno 2010, n ; Cass., 12 gennaio 2007, n. 437). Deve quindi constatarsi il rispetto del termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., in quanto, essendo stata la decisione impugnata depositata in data 29 ottobre 2007, la notificazione del ricorso risulta effettuata nell'aprile del Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, con formulazione di idoneo quesito di diritto, l'illegittimità dell'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione relativa all'area edificabile, dei criteri riduttivi di cui all'art. 52 bis della 1. n. 359 del 1992, dichiarata incostituzionale in data anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata. 5

6 Si sostiene altresì l'applicabilità dell'art. 37, comma 2, del d.p.r. n. 327 del 2001, coma modificato dalla l. n. 244 del 2007, con riferimento all'incremento dell'indennità nella misura del 10 per cento, stante l'esiguità di quella provvisoria già offerta dal Comune espropriante Con il secondo mezzo si denuncia l'erroneità della determinazione della differenza dovuta agli espropriati, calcolata utilizzando come sottraendo la somma offerta e non già quella effettivamente versata presso la Cassa Depositi e Prestiti Con la terza censura, denunciandosi, con indicazione di valido quesito di diritto, violazione dell'art. 50 della 1. n del 1865 e degli artt e 1499 cod. civ., si sostiene che erroneamente la corte territoriale avrebbe determinato la decorrenza degli interessi sulle somme da versare dalla data di notificazione del decreto di esproprio, e non da quella della sua emissione L'ultimo motivo attiene alla violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., per non aver la Corte di appello attribuito, così disattendendo specifica richiesta dei ricorrenti, quanto versato al consulente tecnico d'ufficio. 6

7 4 - Il primo motivo del ricorso incidentale è speculare alla seconda censura del ricorso principale, in quanto inerente, anche con deduzione di vizio motivazionale, all'erroneità del calcolo della differenza da versare presso la Cassa Depositi e Prestiti Con il secondo mezzo il Comune di Torino lamenta, con formulazione di valido quesito di diritto, violazione dell'art. 50 della 1. n del 1865, in quanto essendo stato emesso un secondo decreto di esproprio, in sostituzione di quello emanato il 27 maggio 2004, avrebbe dovuto prendersi in considerazione, anche ai fini della decorrenza degli interessi, l'ultimo provvedimento. 5 - Il ricorso principale è fondato nei limiti che saranno appresso precisati. La decisione impugnata venne pubblicata in data 29 ottobre 2007; dopo due giorni intervenne la pronuncia della Corte costituzionale n. 348 del 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre Dagli effetti di tale sentenza che, come è noto, ha abrogato i criteri riduttivi di cui all'art. 52-bis della 1. n. 359 del 1992, non può prescindersi, non essendosi formato il giudicato in merito alle 7

8 concrete modalità di determinazione dell' indennità, attesa l'efficacia, come sopra evidenziato, della stessa nei giudizi, come quello in esame, in cui sia ancora in discussione la determinazione dell'indennità di espropriazione, la quale non potrebbe certamente essere regolata da norme dichiarate incostituzionali Torna quindi nuovamente applicabile, per la determinazione dell'indennizzo, il criterio generale del valore di mercato del bene, già previsto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, che costituisce l'unico ancora rinvenibile nell'ordinamento, non essendo stato abrogato dal T.U. approvato con D.P.R. n. 327 del 2001, art. 58, in quanto detta norma fa espressamente salvo "quanto previsto dall'art. 57, comma 11 (oltre che dall'art. 57 bis) il quale esclude l'applicazione del T.U. relativamente ai progetti per i quali, come è accaduto nel caso in esame, "alla data di entrate in vigore dello stesso decreto sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, ribadendo che continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data, fra cui, pertanto, quella contenuta nella Legge Generale n del 1865, art

9 5.2 - Non può, come richiesto trovare applicazione l'art. 37 della 1. n. 327 del 2001, nel testo novellato dall'art. 2 comma 89, lett. a, della 1. n. 244 del Secondo il costante orientamento di questa Corte, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del criterio di indennizzo di cui all'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 ed all'art. 37, commi 1 e 2, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, da parte della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, lo "jus superveniens" costituito dall'art. 2, comma 89, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applica retroattivamente per i soli procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi in corso (Cass., Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 5265) Pertanto, il primo motivo, nei limiti sopra indicati, vale a dire nel senso della necessità di commisurare l'indennità di espropriazione al valore di mercato del bene, deve essere accolto. 6 - La necessità di rideterminare, in sede di rinvio, la somma complessivamente dovuta comporta 9

10 l'assorbimento del primo motivo del ricorso principale e della seconda censura dell'incidentale. 7 - La terza censura del ricorso principale e la seconda dell'incidentale, relative alla decorrenza degli interessi legali, vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connesse. La prima doglianza risulta fondata, mentre la seconda è in parte inammissibile, in parte infondata. Quanto al primo profilo, deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte secondo cui il trasferimento del bene espropriato in favore dell'espropriante si verifica alla data della pronuncia del relativo decreto, indipendentemente dalla successiva notificazione del provvedimento, la quale, rispetto al decreto stesso, avente natura di atto non ricettizio, non è né elemento integrativo, né condizione di efficacia, ma ha solo la funzione di far decorrere il termine di opposizione alla stima, sicché i vizi su di essa incidenti non costituiscono motivi di carenza del potere espropriativo (Cass., 1 agosto 1994, n. 7154). Dalla data del decreto di espropriazione, pertanto, l'espropriante deve effettuare il deposito dell'indennità, e, qualora vi provveda in maniera insufficiente, o in ritardo, sono dovuti, dal gior- 10

11 no dell'espropriazione e fino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale, gli interessi legali, di natura compensativa, per il solo fatto che la somma è rimasta a disposizione dell'ente espropriante, a prescindere da ogni indagine sulla colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento (Cass., 27 gennaio 2005, n. 1701; Cass., 23 aprile 2002, n. 5909). Quanto all'individuazione del provvedimento al quale attribuire efficacia traslativa, deve rilevarsi che la censura del Comune fondata sulla sostituzione del primo provvedimento, emesso in data 27 maggio 2004, non appare sorretta da un'adeguata illustrazione, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, di eventuali divergenze sostanziali fra i due atti. Attesa l'evidenziata irrilevanza dell'omessa notificazione del primo decreto, deve ritenersi che, a fronte della pacifica ricorrenza, nel secondo provvedimento, di una mera rettifica, per altro di dati non precisati, deve trovare applicazione il principio secondo cui, in presenza di un atto di mera rettifica, il trasferimento della proprietà del bene si determina a far data dal primo decreto, che, quindi, costituisce il punto di riferimento, sia cronologico che giuridi- 11

12 co, per la determinazione degli effetti tipici di tale atto (Cass., 5 giugno 2014, n ). 8 - Il quarto motivo del ricorso principale, attinente al regolamento delle spese processuali, che dovranno essere rideterminate in sede di rinvio, rimane assorbito. 9 - All'accoglimento - nei limiti sopra indicati, del ricorso principale, previa risposta positiva ai quesiti proposti, con assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale, consegue la cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Torino che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra richiamati, provvedendo, altresì, in merito alle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il principale nei sensi di cui in motivazione, assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, che rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 giugno 2014.

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