Progetto di Legge Regionale Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne della Regione Abruzzo

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1 Progetto di Legge Regionale Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne della Regione Abruzzo Relazione illustrativa Il presente progetto di legge si pone l obiettivo di una rivisitazione organica della disciplina della pesca nelle acque interne ispirata e coerente con le recenti riforme ordinamentali, con particolare riferimento al Titolo V della Costituzione, al federalismo fiscale regionale di recentissima disciplina, al diritto comunitario ed internazionale in materia ambientale ed al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall articolo 118 della Costituzione. Il progetto, costituito complessivamente da 41 articoli, è strutturato in 6 titoli: 1. PRINCIPI GENERALI (artt.1-3), che richiama i principi ispiratori della legge ed il quadro normativo sovraordinato di riferimento nonché la disciplina delle competenze tra Regione Abruzzo e Provincie ed il principio di autonomia di queste ultime. 2. SUSSIDIARIETA E LEALE COOPERAZIONE (artt.4-7) che disciplina il riconoscimento delle associazioni di categoria, le sedi istituzionali deputate al confronto con le parti sociali e con le Province, l organismo di supporto tecnico-scientifico e l azione di coordinamento ed indirizzo della Regione. 3. GESTIONE DELLA FAUNA ITTICA E DEGLI AMBIENTI ACQUATICI (artt.8-19) che norma i profili attinenti la gestione del patrimonio faunistico in termini di pianificazione, gestione e regolamentazione provinciale, il calendario ittico regionale, il regime amministrativo dei laghetti di pesca sportiva (per cui si prevede l introduzione della segnalazione certificata d inizio attività ex art.19 L.241/90), il regime amministrativo dei diritti esclusivi di pesca e dell uso civico, l incidenza sull ittiofauna dei lavori in alveo, gli aiuti alla pesca professionale ed il sostegno alla pesca dilettatistica. 4. ESERCIZIO DELLA PESCA (artt.20-35), che è articolato a sua volta in due capi: a. CAPO I ATTIVITA, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI DI PESCA (artt.20-27) che stabilisce norme per l esercizio ed il regime autorizzativo delle diverse attività di pesca e cattura (professionale, sportivo-dilettantistico e scientifico), in un ottica di snellimento e semplificazione amministrativa; b. CAPO II DIVIETI,LIMITAZIONI, VIGILANZA E SANZIONI (artt.28-35) che prescrive i divieti in termini sia di mezzi e modalità per l esercizio della pesca che di periodi e specie, in particolare con riferimento alle limitazioni relative alle specie oggetto di particolare disciplina comunitaria ex direttiva 92/43/CEE, sono infine normate le sanzioni ed i soggetti preposti alla vigilanza. 5. DISPOSIZIONI FISCALI E FINANZIARIE (artt.36-38), il D.Lvo 68/2011 ha attribuito, all art.8, natura di tributi propri della Regione alle tasse di concessione regionale, in tale contesto l articolo 35 disciplina la tariffa di riferimento per i diversi tipi di licenza o permesso di pesca ed successivi ne dispongo le destinazioni ed il riparto tra Regione e Province. 6. NORME TRASITORIE E FINALI (artt.39-41) si abrogano espressamente le previgenti norme e quelle in contrasto con la presente legge e si disciplina la fase trasitoria, chiudendo con la norma di rito afferente la pubblicazione sul BURA.

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3 Progetto di Legge Regionale Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne della Regione Abruzzo TITOLI I. PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità 1. La Regione Abruzzo tutela la fauna ittica, la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità degli ambienti acquatici, e regola l esercizio della pesca nelle acque interne nel rispetto del diritto ambientale europeo e nazionale, promuovendo l attività alieutica quale razionale ed ecosostenibile utilizzo delle risorse ittiche ed espressione culturale delle popolazioni locali. 2. La Regione, nella gestione della fauna ittica e degli ambienti aquatici e nella disciplina dell attività di pesca nelle acque interne, in attuazione dell articolo 118 della Costituzione, s informa ai principi di leale cooperazione e di sussidiarietà con gli enti locali e le parti sociali. 3. La Regione e le Province promuovono l attività di pesca nelle acque interne quale espressione della cultura rurale e ne tutelano e valorizzano usi, consuetudini e tradizioni. 4. Ai fini della presente legge sono considerate acque pubbliche tutte quelle individuate dall articolo 144 del D.lvo 152/2006 e quelle che hanno acquisito attitudine ad uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall articolo 1 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n E soggetta alla disciplina della presente legge anche la pesca nei corsi d acqua pubblici gestiti dai consorzi di bonifica, nelle lagune e nei bacini di acqua salmastra e salata fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, richiamato dall articolo 100, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616. Art. 2 Competenza della Regione 1. Il Consiglio Regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari in materia di pesca nel rispetto della riserva di legge statale in materia di ambiente ed ecosistema di cui all articolo 117 lettera s) della Costituzione e dell autonomia regolamentare delle Province in materia, quale funzione loro propria. 2. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative concernenti l attività di controllo, coordinamento ed indirizzo della gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque interne nonché l esercizio del poteri sostitutivi, nei limiti delle espresse attribuzioni di legge. Art. 3 Competenza delle Province 1. Le Province esercitano le funzioni amministrative e regolamentari in materia di pesca nelle acque interne, ad esclusione delle funzioni espressamente riservate dalla legge alla Regione. 2. Sono di competenza delle Province: a. la redazione delle carte ittiche provinciali; b. la redazione e l approvazione dei piani ittici provinciali;

4 c. il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni ai fini della pesca in acque sia ad uso pubblico, sia ad uso privato; d. l affidamento alle associazioni ittiche ufficialmente riconosciute ai sensi dell art. 4 della presente legge di coordinati interventi di gestione ittica su specifici tratti di fiume; e. la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca e dei diritti di uso civico. f. Il rilascio del tesserino segnacatture e la tenuta della relativa statistica 3. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nei piani ittici provinciali, le Province si dotano di specifici regolamenti per la gestione degli ambienti acquatici. 4. Le Province possono vietare la pesca temporaneamente qualora si verifichino condizioni che turbano l equilibrio biologico del patrimonio ittico autoctono, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza. TITOLO II SUSSIDIARIETA E LEALE COOPERAZIONE Art. 4 Associazioni e organizzazioni legate all attività alieutica riconosciute 1. Sono riconosciute dalla Regione le organizzazioni piscatorie non perseguenti fini di lucro. Tali organizzazioni devono essere istituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. La Regione riconosce con decreto tali associazioni. 2. Le organizzazioni riconosciute sono quelle: a. riconosciute a livello regionale; b. con almeno cento aderenti in possesso del permesso di pesca residenti in una delle Province abruzzesi; c. nel cui statuto sono presenti le finalità di cui al comma Le organizzazioni da cui al comma 1, devono: a. organizzare attività finalizzate alla tutela dell ecosistema acquatico e della fauna ittica; b. tutelare i propri affiliati; c. partecipare in modo costruttivo e di comune accordo con gli enti pubblici, coinvolgendo i propri affiliati nei progetti di protezione e gestione degli ecosistemi acquatici. d. organizzare e gestire i propri agenti di vigilanza volontari, garantendone la formazione e l aggiornamento in materia legislativa. e. organizzare manifestazioni sportive e/o culturali nell ambito della pesca. Art. 5 Osservatorio regionale per la fauna selvatica ed ittica 1. Al fine di garantire un adeguato supporto tecnico-scietifico alla gestione del patrimonio ittico ed agli ambienti acquatici della Regione, l osservatorio faunistico regionale di cui alla L.R.10/2004 è individuato quale oganismo tecnico-scientifico di riferimento per le attività disciplinate dalla presente legge e viene ridenominato Osservatorio regionale per la fauna selvatica ed ittica. 2. L osservatorio, ferme restando le competenze attribuite da altre leggi o disposizioni, per quanto attiene le attività alieutiche praticate nella Regione Abruzzo, svolge attività di supporto tecnico-scientifico in favore della Regione Abruzzo, delle Province, dei titolari di diritti esclusivi di pesca e d uso civico di pesca ed in particolare concorre a: a. programmare e pianificare la tutela e la gestione dell idrofauna secondo quanto previsto dalla presente legge; b. coordinare l integrazione e l aggiornamento delle carte ittiche provinciali; c. coordinare l integrazione e l aggiornamento dei piani ittici provinciali e dei regolamenti provinciali; d. proporre progetti in favore al recupero e al mantenimento delle comunità acquatiche e in favore della pesca sportiva.

5 3. In relazione alle sue funzioni l osservatorio si avvale di tecnici con competenza nella gestione della fauna ittica e della pesca. Art. 6 Comitato consultivo regionale per la pesca 1. Il Presidente della Giunta Regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale per la pesca con funzioni consultive e propositive in materia di disciplina della difesa degli ambienti acquatici e della gestione della fauna ittica. 2. Il comitato formula proposte e suggerimenti alla giunta regionale per la corretta gestione e tutela degli ambienti acquatici. 3. Il comitato è così composto: a. il componente pro tempore della giunta regionale competente per materia e/o suo delegato che lo presiede; b. gli assessori provinciali pro tempore competenti in materia o loro delegati; c. un rappresentante dell osservatorio; d. un esperto in gestione della fauna ittica e della pesca nominato dalla Regione; e. un rappresentante designato dagli enti di gestione dei parchi nazionali presenti sul territorio regionale; f. un rappresentante designato dagli enti di gestione dei parchi e delle riserve regionali abruzzesi; g. un rappresentante dell istituto zooprofilattico dell Abruzzo e Molise; h. un rappresentante designato dai consorzi di bonifica dell Abruzzo; i. un rappresentante di ENEL GEM dell Abruzzo. j. un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta che risponda ai requisiti di cui all articolo 4; k. un rappresentante designato dall associazione piscicoltori operante in Abruzzo; l. un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale; m. un rappresentante delle autorità di bacino presenti nella Regione Abruzzo; n. Un funzionario della competente struttura regionale svolge le funzioni di segretario del comitato, ne redige il verbale delle adunanze, cura la corrispondenza ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente. 4. Non fanno parte del comitato coloro che hanno riportato condanne penali con sentenza definitiva per reati che comportano l interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia di pesca. 5. Il presidente convoca il comitato almeno una volta all anno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 6. Il comitato deve essere costituito entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge. 7. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale. Art. 7 Indirizzi regionali per la pianificazione e la regolamentazione della pesca 1. Al fine di garantire standards uniformi minimi di tutela, gestione e fruizione dell ittiofauna e degli ambienti acquatici nonché della regolamentazione provinciale della pesca in tutto il territorio regionale, la giunta regionale, sentito l osservatorio e il comitato consultivo regionale per la pesca, entro 120 giorni dall entrata in vigore della presente legge, adotta dei criteri generali uniformi, che dovranno contenere tra l altro: a. le modalità per la stesura dei piani provinciali per la conservazione degli ecosistemi acquatici e l esercizio della pesca; b. le modalità per garantire il deflusso minimo vitale nei corsi d acqua; c. le modalità per ricostituire la continuità fluviale nei corsi d acqua; d. i criteri generali a cui dovranno attenersi le Provincie nell esercizio della potestà regolamentare.

6 TITOLO III GESTIONE DELLA FAUNA ITTICA E DEGLI AMBIENTI ACQUATICI Art 8. La carta ittica provinciale 1. Le Province devono dotarsi della carta ittica provinciale, in cui sono stabiliti anche i criteri per la coltivazione e lo sviluppo del patrimonio ittico. 2. La carta ittica, articolata per bacini idrografici, classifica le acque in: acque a gestione salmonicola (acque di categoria A), acque a gestione ciprinicola (acque di categoria B) e ambienti di transizione (acque di categoria C), come previsto dal decreto legislativo 152/ La carta ittica deve contenere le indicazioni sui quantitativi massimi delle specie da immettere nelle acque provinciali, sui campi gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulle zone di riposo biologico, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca (zone no-kill e zone trofeo). 4. Al fine della salvaguardia e dell incremento del patrimonio ittico, le Province devono istituire zone di riposo biologico, zone trofeo e zone no kill. 5. La carta Ittica provinciale deve contenere appositi piani di gestione relativi alle specie di cui ai numeri 1), 6),9) e 11) della lettera g) dell allegato A) della L.R. 50/1993, come modificato dall articolo 40 della L.R. 59/ Le zone di riposo biologico sono aree a buona-elevata qualità ecologica in cui è vietata qualsiasi forma di prelievo alieutico. 7. Le zone no kill sono tratti di corso d acqua in cui il pescato deve essere rilasciato immediatamente. 8. Le zone trofeo sono tratti di corso d acqua a regolamentazione particolare in cui è possibile trattenere esemplari di dimensioni particolari; le lunghezze minime, applicate in tali tratti, sono indicate dalla provincia. 9. Lo sviluppo delle zone di riposo biologico deve interessare almeno il 10% dello sviluppo di ogni bacino idrografico (asta principale, affluente principale ed affluente secondario). Lo sviluppo delle zone no kill e delle zone trofeo, compatibilmente con la rispettiva potenzialità biologica, deve interessare una percentuale non inferiore al 5 % dello sviluppo di ogni bacino idrografico (asta principale, affluente principale ed affluente secondario). 10. Le Province definiscono le modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo; nelle zone trofeo le Province definiscono le specie ammesse al prelievo, le relative misure minime nonché i periodi di divieto dell esercizio della pesca. 11. La carta ittica provinciale definisce le aree e i tratti di corsi d acqua dove si effettuano le gare e le manifestazioni di pesca sportiva. 12. La carta ittica provinciale deve essere revisionata e aggiornata, con nuovi dati ambientali e sullo stato delle comunità ittiche, ogni 5 anni. 13. su richiesta delle Province interessate, per il coordinamento delle aree interprovinciali omogenee, il servizo regionale preposto indice apposite conferenze di servizio a cui partecipano le Province e l osservatorio. Art. 9. Piani provinciali per la conservazione degli ecosistemi acquatici e l esercizio della pesca 1. Entro 120 giorni dalla pubblicazione degli indirizzi di cui all art. le Province predispongono i piani provinciali per la conservazione degli ambienti acquatici e l esercizio della pesca che devono, in conformità e coerenza con gli indirizzi forniti dalla Regione; a. individuare all interno del territorio provinciale i corpi idrici ove è possibile praticare la pesca professionale; b. programmare e definire le attività di ripopolamento della fauna ittica; c. definire le modalità per la protezione e la salvaguardia degli ecosistemi acquatici di interesse provinciale; d. identificare i centri ittiogenici sul territorio regionale e/o provinciale idonei per la produzione di materiale ittico autoctono;

7 e. definire le modalità per la formazione e l aggiornamento degli agenti di vigilanza; f. contenere progetti volti a conseguire un miglioramento delle comunità ittiche e dei corsi d acqua; g. contenere le indicazioni per la pesca nelle zone no-kill e nelle zone trofeo; h. fornire le modalità di gestione di eventuali specie alloctone di interesse generale; i. fornire gli elenchi delle specie ittiche alloctone per cui è prevista l eradicazione. j. indicare la previsione degli oneri finanziari connessa all attuazione del piano; 2. I piani provinciali per la conservazione degli ecosistemi acquatici e l esercizio della pesca hanno validità quinquennale: qualora le condizioni locali siano mutate, possono essere aggiornati prima della suddetta scadenza. 3. Il servizio regionale competente verifica la coerenza del piano con gli indirizzi regionali,. 4. Nell ipotesi in cui vengano formulate delle osservazioni, le Province adeguano i piani provinciali entro trenta giorni dalla relativa comunicazione. 5. Nel caso di mancato adempimento da parte di una o più Province, la giunta regionale esercita il potere sostitutivo di cui all art.2, attraverso la redazione di un piano temporaneo da applicare nel territorio dell ente inadempiente. Art. 10 Interventi di carattere gestionale 1. Le Province eseguono interventi al fine di gestire la fauna ittica, anche mediante immissioni e prelievi di materiale ittico. 2. Il materiale ittico da immettere nelle acque regionali per il ripopolamento e per l assolvimento degli obblighi ittiogenici deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. L introduzione di esemplari di specie ittiche in qualsiasi ambiente acquatico è vietata qualora non accompagnata da specifica autorizzazione della Provincia competente per il territorio. E assolutamente vietata l introduzione nelle acque della Regione di qualsiasi specie alloctona, ad esclusione di quanto previsto all art. 9, comma 1, lettera i). 4. Le Province e i titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso civico effettuano le attività di ripopolamento nei limiti stabiliti dalla programmazione regionale e provinciale. 5. Le Province si riservano la possibilità di vietare la pesca in concomitanza con le attività elencate al comma 1, nei casi in cui questa possa pregiudicare o in qualche modo condizionare il buon esito delle stesse. 6. Le attività di riproduzione e allevamento di esemplari appartenenti a particolari specie autoctone destinati al ripopolamento, mirate al mantenimento della loro originalità e della variabilità genetica, vengono svolte in centri ittiogenici di volta in volta determinati nella stesura del piano provinciale. Art.11 Calendario ittico regionale La giunta regionale, sentito il comitato consultivo regionale provvede ad adottare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il calendario ittico regionale da attuarsi nell anno successivo. Ciascuna provincia, entro il 31 ottobre, invia progetti e proposte da recepire eventualmente nel calendario ittico. Il calendario ittico regionale deve contenere: - data di apertura e chiusura generale della pesca; - classificazione delle acque di categoria A; - acque in concessione; - acque soggette a diritti esclusivi di pesca; - acque ove sussiste il divieto temporaneo di pesca; - misure minime delle specie pescabili e periodi di divieto nel corso della stagione di pesca. La stagione di pesca, nelle acque di categoria A, inizia il primo sabato di marzo e termina l ultima domenica di settembre. La giunta regionale provvede alla stampa del calendario ittico regionale e alla distribuzione alle Province che ne curano la diffusione.

8 Art. 12 Regolamento di pesca provinciale 1. La Provincia adotta per l esercizio della pesca un regolamento che, nel rispetto di quanto stabilito nella presente legge e negli indirizzi regionali di cui all articolo 7, disciplina: a. i modi di pesca, gli attrezzi e le esche consentite per la pesca sportiva-dilettantistica e professionale b. i periodi di divieto di pesca; c. le dimensioni minime dei pesci d. le specie ittiche di cui è consentita la semina e. le modalità con cui effettuare le gare di pesca 2. Nel caso di mancato adempimento da parte di una o più Province, la giunta regionale esercita il potere sostitutivo di cui all art.2. Art. 13 Concessioni per l'attività di pesca dilettantistico-sportiva e interventi di gestione ittica 1. Le Province possono rilasciare concessioni per l'attività di pesca dilettantistico-sportiva in tratti di corsi d'acqua. 2. I tratti in concessione sono quelli identificati nella carta ittica provinciale. 3. I soggetti ai quali le Province possono rilasciare le concessioni sono quelli ufficialmente riconosciuti dall'articolo 4 della presente legge. 4. La durata dalla concessione e gli obblighi del concessionario sono riportati nel disciplinare di concessione. 5. Il soggetto al quale viene assegnata una concessione deve presentare entro sessanta giorni lo statuto tipo, che deve essere approvato dalla Provincia. 6. Le Province possono altresì stabilire di affidare alle Associazioni ittiche ufficialmente riconosciute dall art. 4 della presente legge, l esecuzione di coordinati interventi di gestione ittica su specifici tratti di fiume. 7. Le Associazioni ittiche, che ne abbiano i requisiti, possono gestire specifici tratti di fiume, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Provincia competente. 8. I tratti da affidare in gestione sono identificati dalla carta ittica provinciale. Art. 14 Laghetti privati per la pesca a pagamento 1. L attività di pesca a pagamento all interno dei bacini privati è soggetta a segnalazione certificata d inizio attività (SCIA) alla Provincia, ai sensi dell articolo 19 della L.241/ la SCIA, presentata dai gestori degli impianti e dei bacini privati per la pesca a pagamento deve contenere una scheda tecnica dove sono indicati la struttura dell impianto, la sua morfologia, il tipo di approvvigionamento idrico, le barriere presenti per evitare la fuga di materiale ittico, documentazione annuale relativa alle condizioni chimicofisiche e microbiologiche delle acque dei bacini e l elenco delle specie ittiche presenti. 3. Qualora l impianto o il bacino sia in collegamento diretto o indiretto con acque appartenenti al reticolo idrografico provinciale, devono essere adottare delle misure atte ad evitare la fuoriuscita dall impianto di materiale ittico. 4. Qualora fosse provata la fuoriuscita di specie ittiche dai suddetti impianti e la loro colonizzazione di acque pubbliche connesse all impianto, l ammontare del danno alla comunità ittica locale deve essere valutato dalla Provincia competente e comprende gli eventuali oneri relativi alla valutazione del danno stesso. 5. L esercizio della pesca sportiva negli impianti e nei bacini privati può essere praticata senza licenza di pesca e non è soggetta ai periodi di divieto e alle misure minime per il trattenimento del pesce. 6. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone.

9 Art. 15 Diritti esclusivi di pesca 1. II diritti esclusivi di pesca legittimamente esercitati da privati, enti e associazioni in ambienti acquatici naturali e artificiali, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, permangono fino al loro termine. 2. I diritti esclusivi di pesca devono venire riconosciuti in ambito provinciale; tutti i soggetti interessati sono tenuti, entro e non oltre un periodo di 120 giorni dall entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza, a darne comunicazione accompagnata da opportuna documentazione probatoria, al presidente della Provincia. 3. La gestione delle funzioni di carattere amministrativo riguardanti i diritti esclusivi di pesca è di competenza delle Province. 4. I titolari di diritti esclusivi di pesca comunicano alla Provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di gestione per l anno successivo. Le Province approvano il programma con le eventuali prescrizioni e ne danno notizia agli interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno. 5. Il programma di cui al comma 4 prevede anche un piano di programmazione produttiva delle zone interessate, nel quale devono essere specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati ed il numero di guardie addette alla vigilanza. Per ciascun intervento di ripopolamento il titolare del diritto esclusivo dà preavviso alla Provincia, alla quale trasmette i verbali di semina controfirmati da agenti di vigilanza. 6. Le Province esercitano la vigilanza ed il controllo sulla gestione dei diritti esclusivi di pesca. 7. I titolari dei diritti esclusivi di pesca devono contrassegnare le aree di pesca riservata con tabelle, che devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità. 8. Le Province, in caso di inosservanza delle norme del presente articolo, previa diffida, dichiarano la decadenza del diritto esclusivo di pesca. 9. Le Province trasmettono alla Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi dei diritti esclusivi di pesca accertati. 10. Gli elenchi aggiornati dei titolari di diritti esclusivi di pesca devono essere resi pubblici dalle Province ogni anno. 11. In caso di vendita del diritto esclusivo di pesca il titolare ne dà preventiva comunicazione alle Province competenti per territorio alle quali è riservato il diritto di prelazione. 12. Le Province regolamentano i diritti esclusivi di pesca entro un periodo non superiore ai dodici mesi a partire dall entrata in vigore della presente legge e secondo i criteri precedentemente descritti nel presente articolo. Art. 16 Esercizio civico dell attività di pesca 1. L attività di pesca quale diritto di uso civico viene regolamentata dall articolo 10 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 e dalle successive disposizioni in materia. 2. Le disposizioni e le modalità applicative del comma 1 vengono stabilite, sentite le commissioni consiliari competenti, dalla giunta regionale. Art. 17 Pesca nelle acque di bonifica 1. L esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito ad eccezione dei tratti d acqua di cui al comma Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, o comunque di bonifica, possono chiedere alla Provincia di vietare la pesca nei tratti di corsi d acqua in prossimità di impianti nei quali l esercizio della pesca può arrecare danni alle strutture idrauliche. 3. La Provincia si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta di divieto si intende accolta. 4. I tratti dei corsi d acqua nei quali è stata vietata la pesca devono essere tabellati a cura degli enti di cui al comma 2.

10 Art. 18 Lavori in alveo e interventi sugli ecosistemi acquatici 1. Al fine di tutelare e salvaguardare l ecosistema acquatico deve essere rispettato il deflusso minimo vitale all interno dei corsi d acqua, secondo le modalità previste nelle linee guida che saranno emanate dalla Regione. 2. La Regione verifica la compatibilità con gli obiettivi di tutela e salvaguardia degli interventi e delle opere di interesse pubblico o privato che possono modificare gli ambienti acquatici individuati dal piano regionale, tenendo conto della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo inerente la conservazione degli ambienti acquatici e la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente. 3. Qualora tali opere ed interventi riguardassero siti di interesse comunitario e zone a protezione speciale la Regione deve considerare anche la valutazione di incidenza prevista dall articolo 6 della direttiva n. 92/43/CEE e recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n Chiunque ponga in asciutta completa o parziale un corso o un bacino d acqua, purché non adibito ad acquacoltura o a pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve dare preavviso alla Provincia e, per le acque in concessione, al concessionario, trenta giorni prima dell inizio dei lavori, fatti salvi motivi di dimostrata urgenza e non assolutamente prevedibili disciplinati secondo le norme impartite dalla Provincia medesima, ai sensi dell articolo 7 del R.D. 22 novembre 1914, n 1486, modificato dall articolo 45 del D.P.R. 10 giugno 1955, n 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Alle relative operazioni di recupero provvedono le Province o addetti incaricati da queste ultime, anche con l utilizzo di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni piscatorie. 5. Il soggetto che ponga in asciutta completa o parziale un corso o un bacino d acqua, in accordo con la Provincia competente, recupera ed immette la fauna ittica nelle acque pubbliche a proprie spese. 6. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno arrecato; l ammontare del danno è valutato dalla Provincia competente e comprende gli eventuali oneri relativi alla valutazione del danno stesso. 7. I progetti delle opere d interesse pubblico o privato che prevedono l occupazione totale o parziale degli alvei devono prevedere la costruzione di idonei passaggi artificiali per pesci atte a favorire la libera circolazione dei pesci. 8. Nel caso di opere in alveo già esistenti, è fatta obbligatoria la costruzione di passaggi artificiali per pesci, con le modalità contenute nelle linee guida emanate dalla Regione. Le linee guida dovono contenere i tempi, i modi e le priorità degli interventi da realizzare, tenendo conto della varietà della tipologia di sbarramenti presenti nelle acque regionali e anche valutando, in casi particolari, la scelta di strategie alternative. 9. Nei disciplinari di concessione per la derivazione dell acqua, le autorità competenti devono garantire il rispetto del deflusso minimo vitale nei corsi d acqua, con le modalità contenute nelle apposite linee guida emanate dalla Regione e in accordo con i contenuti del piano tutela acque della Regione Abruzzo. 10. La giunta regionale, sentite le Province, disciplina modalità e procedure per l attuazione del presente articolo emanando delle apposite linee guida. Art. 19 Aiuti alla pesca professionale e dilettantistica 1. La Regione attiva, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e associati, secondo i criteri e le procedure di concessione stabiliti dalla giunta regionale. 2. Le Province erogano contributi in favore delle organizzazioni di pescatori sportivi per la realizzazione di progetto coerenti con le finalità della presente legge. Titolo IV. ESERCIZIO DELLA PESCA CAPO I

11 ATTIVITA, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI DI PESCA Art 20 Le attività di pesca 1. Le attività di pesca, in riferimento al fine perseguito, vengono suddivise in: a. attività di tipo professionale, soggetta a licenza di pesca di tipo A) di cui al comma 2 lett.a) dell articolo 36; b. attività di tipo dilettantistico-sportivo, soggetta a licenza di pesca di tipo B) o a permesso temporaneo di pesca, di cui al comma 2 lettere b) e c) dell articolo 36; c. pesca scientifica e attività di tutela e protezione della fauna ittica; d. acquicoltura e piscicoltura. Art. 21 Esercizio dell attività di pesca 1. L esercizio della pesca è consentito esclusivamente con l impiego degli attrezzi e con lle modalità riportate nella presente legge e nei regolamenti di pesca provinciali. 2. Le catture effettuate in osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti sono da considerarsi di proprietà di chi le effettua. 3. In caso di cattura di esemplari di specie alloctone per le quali è prevista l eradicazione, è assolutamente vietato il loro rilascio nelle acque del territorio regionale. 4. E sempre consentito l accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purchè non arrechi danno alle culture agricole, alle attività di acquacoltura o altro. Art 22 Licenza di pesca professionale 1. La pesca professionale è l attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente, e consiste nella cattura di pesci, molluschi, crostacei, anellidi e alghe al fine della loro commercializzazione. Tale attività assume carattere prioritario nell utilizzo e pianificazione del territorio. 2. L esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso di licenza, ed è riservato ai pescatori iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca con gli attrezzi ed i modi indicati nei regolamenti provinciali. 3. Ciascun pescatore, entro tre mesi dalla data del rilascio della licenza, pena il ritiro della medesima, è tenuto a dare prova dell avvenuta iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ovvero presentare dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con cui attesti di aver inoltrato alla Commissione di cui all articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 250, richiesta di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione e di essere in attesa di acquisire la prova dell avvenuta iscrizione. 4. Trascorsi novanta giorni dalla data della sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 2 e non avendo acquisito prova dell avvenuta iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione, la Provincia provvede al ritiro della licenza di pesca. 5. La Provincia di residenza del richiedente rilascia la licenza per la pesca professionale, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell impresa di pesca. 6. Il pescatore di professione in possesso di licenza di pesca professionale può essere annualmente riconfermato negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, purché provi l avvenuto pagamento dei contributi previdenziali e sia in regola con la documentazione relativa. 7. Gli imprenditori ittici in possesso della licenza di pesca e in regola con i versamenti delle tasse regionali hanno diritto ad esercitare la pesca professionale. Nelle attività connesse alla pesca professionale sono ricomprese, purché non

12 prevalenti rispetto a questa, le attività di pescaturismo e ittiturismo, definite all articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n L esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dalle province, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa. 9. Le Province possono limitare l esercizio della pesca professionale, riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggano la maggior parte del proprio reddito dall attività di pesca. 10. Nelle acque interne i pescatori, dal quattordicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere il rilascio della licenza di pesca professionale, senza l obbligo d iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro. 11. Il rilascio della licenza di pesca professionale ad un minorenne avviene su domanda di chi esercita la potestà sul minore ed è comunicato agli uffici di collocamento territorialmente competenti. 12. L apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma, ma deve essere sempre accompagnato da pescatore maggiorenne con il quale collabora nell esercizio dell attività. Sulla licenza di pesca del minorenne deve essere apposta la dizione apprendista ed essere annotato il nominativo del pescatore maggiorenne con il quale collabora nell esercizio dell attività. 13. I pescatori di professione iscritti nell apposito registro dei pescatori marittimi in possesso di licenza marittima prevista dall articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, possono ottenere la licenza di pesca professionale senza l obbligo di iscrizione nell elenco dei pescatori di professione delle acque interne. 14. Il pescatore marittimo di cui al comma 13, può esercitare l attività di pesca sull imbarcazione per la quale è stata rilasciata la relativa licenza di pesca dall autorità marittima. 15. Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca dilettantistica. Art 23 Licenza di pesca dilettantistico-sportiva 1. L attività di pesca dilettantistico-sportiva nelle acque del territorio regionale, fatta eccezione per quelle indicate come acque pubbliche in concessione privata, è praticabile solo ed esclusivamente con la licenza di pesca dilettantistico sportiva o con il permesso temporaneo di pesca. 2. La licenza di pesca dilettatistico sportiva ed il permesso temporaneo di pesca sono costituiti dalla ricevuta del versamento della corrispondente tassa di concessione regionale, che riporti espressamente i dati anagrafici e la causale del versamento congiuntamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità. 3. la licenza di pesca di cui al presente articolo ha validità annuale, il permesso temporaneo di pesca ha validità trimestrale. 4. La licenza rilasciata nelle altre Regioni italiane e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale dell Abruzzo. Art 24 La pesca dilettantistica 1. La pesca dilettantistica nelle acque interne della Regione Abruzzo è esercitata senza scopo di lucro da chiunque sia in possesso dell apposita licenza o permesso temporaneo di cui all articolo 19 comma 1 lettera b). 2. La pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria B (acque a gestione ciprinicola) e di categoria C ( ambienti di transizione) è consentita tutto l anno. La pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria A (acque a gestione salmonicola) è consentita dalle ore 8,00 del primo sabato di marzo fino alle ore 24,00 dell ultima domenica di settembre. 3. Per effettuare la pesca in tutte le acque della Regione è necessario essere muniti anche del tesserino regionale segnacatture rilasciato dalle rispettive Province, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di pesca, il tratto di corpo idrico e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dal regolamento provinciale.

13 4. L'eventuale scelta di pesca particolare (no kill zona trofeo) deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale o sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura dell apposita casella. 5. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento dell importo di cui all articolo 35 comma 6. Il nuovo tesserino segnacatture viene rilasciato alla consegna del vecchio. 7. Non sono tenuti all obbligo di licenza di pesca: a. gli addetti a qualsiasi impianto di acquicoltura e di pesca sportiva durante l esercizio della loro attività e nell ambito degli stessi impianti; b. il personale delle Province o dalle stesse incaricato alle operazioni di salvaguardia e di recupero dell ittiofauna in caso di asciutta temporanea del corso d acqua; c. i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalle Province. 8. La pesca subacquea è consentita ai titolari licenza di pesca a scopo dilettantistico-sportivo, esclusivamente in apnea, senza l uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dai regolamenti provinciali, ed è proibita nelle acque di categoria A. 9. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto da un ora dopo la levata del sole ad un ora prima del tramonto. Art 25 Attività di pesca dilettantistico sportiva praticata da minori ed anziani 1. Per i minori con età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni e per coloro che hanno superato il settantesimo anno di età, l esercizio della pesca dilettatistico-sportiva è gratuito, non è soggetto a licenza e può essere esercitato purchè muniti di idoneo documento di riconoscimento. Permane l obbligo di munirsi di tesserino segnacatture. 2. I minori di quattordici anni possono esercitare l attività alieutica solo se accompagnati da un adulto in possesso di permesso di pesca. L eventuale prelievo va annotato nel tesserino segnacatture dell adulto. Art 26 Licenza di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all estero, cittadini comunitari e dei paesi extraeuropei 1. per i cittadini italiani residenti all estero, i cittadini dei paesi aderenti all Unione Europea ed i cittadini dei paesi extraeuropei residenti in Italia, trovano applicazione le disposizioni relative la licenza di pesca dilettantistico sportiva di cui all articolo Per i pescatori stranieri temporaneamente presenti in Italia è rilasciato un permesso di pesca temporaneo di validità trimestrale, restando fermo l obbligo di munirsi del tesserino regionale segnacatture di cui al comma 3 dell articolo 24. Art 27 Autorizzazione e attività di pesca scientifica 1. La pesca a scopo scientifico e gli interventi di protezione ittica sono attività dirette a scopo di studio, ricerca, sperimentazione, protezione e tutela della fauna e degli ecosistemi acquatici, sono autorizzate dalla Provincia su conforme parere dell osservatorio e non sono soggette a licenza. 2. Le Province autorizzano l uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonché l uso di altri attrezzi in deroga alle norme della presente legge, esclusivamente per la cattura della fauna acquatica a scopo di ripopolamento, nonché in caso di asciutta o a scopi scientifici.

14 3. Gli addetti all utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, nonché all uso di altri attrezzi in deroga alle norme della presente legge, devono consegnare alla Provincia i dati e le informazioni relative all intervento operato. CAPO II DIVIETI, LIMITAZIONI VIGILANZA E SANZIONI Art. 28 Modalità e tecniche di pesca vietate 1. È vietata la pesca con la corrente elettrica ad eccezione della pesca autorizzata dalla provincia, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico. 2. Sono proibite la pesca con materiale esplodente e quella con sostanze atte a stordire la fauna ittica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione. 3. È vietato gettare e infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. 4. È vietato pescare durante il prosciugamento completo. In caso di prosciugamento parziale è permessa esclusivamente la pesca con la canna. 5. È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge. 6. È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d acqua. 7. È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale. 8. È vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando più di un terzo della loro larghezza. 9. È vietato pescare ad una distanza inferiore a trenta metri da ponti, dai relativi manufatti a da tutte le opere murarie costituenti opere idrauliche, a servizio delle derivazioni idroelettriche come: scale di risalita per i pesci, dighe, sbarramenti fluviali, opere di presa, sgrigliatori, canali di adduzione. 10. Non è consentito l uso di attrezzi professionali ai pescatori dilettanti e sportivi. 11. È vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l ausilio di qualsiasi fonte luminosa. 12. L uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato. 13. È vietato l uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. S intende uso a strappo l esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l esca. 14. Per l esercizio della pesca nelle acque che in relazione alla loro classificazione risultano prevalentemente popolate da salmonidi, è vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano, e ogni tipo di pasturazione. 15. È vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo i corsi e specchi d acqua o nelle loro adiacenze. 16. Gli orari per esercitare l attività di pesca sono quelli riportati nei rispettivi Regolamenti Provinciali. 17. Gli attrezzi professionali da posta devono essere collocati e prelevati in osservanza del precedente comma. 18. La Regione, sentito il Comitato Consultivo Regionale per la pesca, può disporre, in deroga al precedente comma, particolari norme per la pesca notturna dell anguilla e per il Carp - fishing. Art. 29 Lunghezze minime di cattura

15 1. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall apice del muso fino all estremità della pinna caudale, quella del gambero di fiume dall apice del rostro fino all estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie. 2. Per le specie di origine marina valgono le misura indicate dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia. 3. Le lunghezze minime che i pesci devono aver raggiunto per consentirne il prelievo sono: a. anguilla cm 40 b. barbo (Barbus tyberinus) sp. cm 20 c. carpa cm 30 d. cavedano 20 e. coregone cm 28 f. luccio cm 40 g. tinca cm 25 h. trota fario cm 22 i. trota macrostigma cm Le Province, eventualmente sulla base delle indicazioni fornite dalle carte ittiche, possono solo incrementare le misure minime di cui al comma 3. Art. 30 Periodi di proibizione della pesca e gestione differenziata 1. Al fine di ottimizzare la produzione naturale, nelle acque della regione Abruzzo è vietata la pesca di alcune specie della fauna ittica nei seguenti periodi: a. alborella dal 15 maggio al 15 giugno b. barbo (Barbus tyberinus) dal 1 giugno al 30 giugno c. carpa dal 1 giugno al 30 giugno d. cavedano dal 1 giugno al 30 giugno e. coregone dal 15 dicembre al 31 gennaio f. luccio dal 15 gennaio al 15 marzo g. tinca dal 1 giugno al 30 giugno h. trota fario dal primo lunedì di ottobre al primo sabato di marzo dell anno successivo compresi i. rovella dal 1 gennaio al 31 dicembre j. ghiozzo di ruscello dal 1 gennaio al 31 dicembre k. cagnetta dal 1 gennaio al 31 dicembre l. lampreda di ruscello dal 1 gennaio al 31 dicembre m. spinarello dal 1 gennaio al 31 dicembre n. granchio di fiume dal 1 gennaio al 31 dicembre o. gambero di fiume dal 1 gennaio al 31 dicembre 2. La pesca delle specie Alburnus albidus (arborella meridionale), Coregonus oxyrhynchus (coregone nasello), Rutilus rubilio (rovella) e Salmo macrostigma (trota macrostigma) di cui rispettivamente ai numeri 1), 6), 9) e 11) dell allegato A) della LR 50/1993 così come modificato dall art.40 della L.R. 59/2010 è consentita nell ambito di appositi piani di gestione che ne garantiscano la conservazione ai sensi dell articolo 14 della direttiva 92/43/CEE, previsti dalla carta ittica provinciale 3. Nelle acque di categoria A (salmonicole) la pesca dilettantistica è vietata dal primo lunedì di ottobre al primo sabato di marzo dell anno successivo compresi. 4. Le Province, sulla base delle indicazioni fornite dalle carte ittiche, possono ampliare i periodi di proibizione mantenendo come riferimento i periodi riportati al comma 1.

16 Art. 31 Attrezzi consentiti per la pesca di professione in acque interne 1. Gli attrezzi da pesca professionale devono essere utilizzati secondo le modalità descritte nella presente legge. 2. Gli attrezzi per la pesca professionale collocati in acqua devono recare un contrassegno riportante il numero della licenza di tipo A) del proprietario titolare. 3. La giunta regionale, sentito il comitato consultivo regionale per la pesca, può vietare o limitare, temporaneamente, l utilizzo degli attrezzi consentiti per comprovati motivi di salvaguardia e di tutela della fauna ittica. 4. Gli attrezzi consentiti per la pesca professionale nelle acque interne, le relative specifiche tecniche e limitazioni di utilizzo sono individuati con provvedimento dirigenziale del competente servizio regionale sentito l osservatorio e le parti sociali. Art. 32 Attrezzi consentiti per la pesca dilettantistico sportiva in acque interne 1. Gli attrezzi da pesca devono essere utilizzati secondo le modalità descritte nella presente legge. 2. La giunta regionale, sentito il Comitato Consultivo Regionale per la pesca, può vietare o limitare, temporaneamente, l utilizzo degli attrezzi consentiti nella presente legge per comprovati motivi di salvaguardia e tutela della fauna ittica. 3. E vietato l esercizio della pesca con canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore di energia elettrica a distanza inferiore a 50 m da linee elettriche aeree. 4. Ogni pescatore può utilizzare durante l azione di pesca un massimo di tre canne in acque di categoria B, ognuna delle quali armata con non più di tre ami. 5. Ogni pescatore può utilizzare durante l azione di pesca una sola canna nelle acque di categoria A, armata con non più di tre ami; nella pesca al coregone con l amettiera, il numero massimo di ami consentito è di cinque. 6. Gli attrezzi che non corrispondono a quelli sopra consentiti devono essere sequestrati e confiscati. Art. 33 Vigilanza sull esercizio della pesca 1. Le Province assicurano la vigilanza sull applicazione delle leggi sulla pesca nei corpi idrici dei territori di propria competenza attraverso il proprio corpo di polizia provinciale. 2. Oltre agli agenti di vigilanza dipendenti delle Province, sono soggetti incaricati alla vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca anche il Corpo Forestale dello Stato, il personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, la polizia municipale e tutti coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria. Art. 34 Sanzioni 1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative: a. da euro 50,00 a euro 300,00 per chiunque esercita la pesca senza licenza, b. da euro 50,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino segnacatture o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo; c. da 100,00 euro a 600,00 euro per la violazione alle disposizioni relative all articolo 28 della presente legge, ad esclusione delle infrazioni del comma 1, 2, 3, 4 e 5; d. da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell articolo 28, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

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