Testo aggiornato al Raccolta Sistematica CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria

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1 Testo aggiornato al Raccolta Sistematica CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria

2 Note Operative: - in grassetto sono state riportate le parti che si è reso necessario inserire per coordinare le norme dei diversi CCNL. - In corsivo sono state riportate le parti oggetto di modifica, integrazione o sostituzione operate da contratti successivi. - la numerazione indicata negli articoli fa riferimento alla numerazione della presente raccolta sistematica e i riferimenti originali sono riportati in calce sulle note a piè di pagina. Riferimenti (da non riportare nel lavoro finale) Autore: mrizzato File: testo coordinato medici - aran.doc Data ultima modifica: 18/10/ Pagine totali: 262 Pag. 2

3 Premessa La presente raccolta sistematica ha un valore meramente compilativo delle disposizioni dei CCNL della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale finora sottoscritti. Il presente lavoro si propone, su un piano esclusivamente tecnico, di rendere più agevole la consultazione della regolamentazione contrattuale mediante una sistemazione organica e razionale delle relative norme. Pertanto, tale testo, non avendo carattere negoziale, non può modificare né innovare la disciplina vigente. Pag. 3

4 Indice PARTE I... 9 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI... 9 Art. 1 - Campo di applicazione... 9 Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI CAPO I - OBIETTIVI E STRUMENTI Art. 3 - Obiettivi e strumenti Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa Art. 5 - Tempi e procedure per la contrattazione integrativa Art. 6 - Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche CAPO II I SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITA DELLE PREROGATIVE Art. 7 - Soggetti sindacali Art. 8 - Composizione delle delegazioni Art. 9 - Comitati per le pari opportunità Art Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing Art Coordinamento Regionale CAPO III - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI Art Clausole di raffreddamento Art Interpretazione autentica dei contratti collettivi CAPO IV DIRITTI SINDACALI Art Diritto di assemblea Art Contributi sindacali Art Patronato sindacale TITOLO III - RAPPORTO DI LAVORO CAPO I COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art Il contratto individuale di lavoro Art Periodo di prova Art Assunzioni a tempo determinato Art Inquadramento dei dirigenti medici e veterinari del SSN nelle A.R.P.A Art Ricostituzione del rapporto di lavoro CAPO II - STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO Art Caratteristiche del rapporto di lavoro Art Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa Art Rapporti di lavoro ad esaurimento CAPO III - INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE Art Ferie e festività Art Determinazione dei compensi per ferie non godute Art Riposo settimanale Art Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero Art Sostituzioni Art Assenze retribuite Art Assenze per malattia Art Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio Pag. 4

5 Art Servizio militare Art Aspettativa Art Altre aspettative previste da disposizioni di legge Art Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psico-fisiche Art Tutela dei dirigenti portatori di handicap Art Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica Art Congedi per eventi e cause particolari Art Congedi dei genitori CAPO IV RAPPORTI DI LAVORO CON IMPEGNO RIDOTTO Art Accesso al regime ad impegno ridotto Art Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto Art Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto Art Utilizzo dei risparmi derivanti dall impegno ridotto dei dirigenti Art Incompatibilità Art Norma transitoria CAPO V ORARIO ED ORGANIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO Art Orario di lavoro dei dirigenti Art Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa Art Servizio di guardia Art Pronta disponibilità Art Lavoro notturno CAPO VI - MOBILITA Art. 52 Mobilità interna Art Mobilità volontaria Art Accordi di mobilità Art Mobilità ordinaria per i dirigenti in esubero Art Comando Art Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza Art Disciplina transitoria della mobilità CAPO VII - FORMAZIONE Art Aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata Art Formazione ed ECM Art Congedi per la formazione Art Comando Finalizzato CAPO VIII - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art Cause di cessazione del rapporto di lavoro Art Obblighi delle parti Art Termini di Preavviso Art Risoluzione consensuale Art Recesso dell azienda o ente Art Procedure di conciliazione in caso di recesso Art Comitato dei Garanti Art Tentativo obbligatorio di conciliazione Art Nullità del recesso Art Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro CAPO IX DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE Art Clausole speciali Art Diritti derivanti da invenzione industriale Art Mensa Art Attività sociali, culturali e ricreative Pag. 5

6 CAPO X ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE Art Coperture assicurative e tutela legale Art Sistemi per la gestione del rischio Art Patrocinio legale TITOLO IV INCARICHI DIRIGENZIALI E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI CAPO I - INCARICHI DIRIGENZIALI E SVILUPPO PROFESSIONALE Art Graduazione delle funzioni dei dirigenti di I e II livello ai fini della determinazione della retribuzione di posizione Art Tipologie di incarico Art Sistema degli incarichi e sviluppo professionale Art Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure Art Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa Art Norma transitoria CAPO II - VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI Art Obiettivi Art Principi della valutazione Art Procedure della valutazione Art La verifica e valutazione dei dirigenti Art Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti Art Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti Art Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti Art La valutazione negativa Art Effetti della valutazione negativa dei risultati Art Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti Art Norma finale del sistema di valutazione CAPO III - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE Art Principi generali Art Obblighi del dirigente Art Sanzioni e procedure disciplinari Art Codice disciplinare Art Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare Art Sospensione cautelare in caso di procedimento penale Art Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale Art La determinazione concordata della sanzione Art Norme finali in tema di responsabilità disciplinare Art La reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato Art Indennità sostitutiva della reintegrazione PARTE II TITOLO I - TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO I NORME GENERALI SULLA STRUTTURA E SUE DEFINIZIONI Art Retribuzione e sue definizioni Art Struttura della retribuzione Art Struttura dello stipendio Art Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo Art Trattamento economico dei dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo ad esaurimento Art Trattamento economico omnicomprensivo ex medici condotti ed equiparati Pag. 6

7 Art Indennità Integrativa Speciale Art Indennità di specificità medico - veterinaria Art Norma transitoria per i dirigenti già di II livello Art Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari esercitanti la libera professione extramuraria Art Indennità per incarico di direzione di struttura complessa Art Indennità di esclusività del rapporto di lavoro Art. 120 Una Tantum CAPO II RETRIBUZIONE DI POSIZIONE NORME DI I^ APPLICAZIONE Art Incarichi di direzione di struttura: determinazione e attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari di I e II livello Art Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti di I livello Art. 123 Equiparazione Art Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di nuova assunzione CAPO III RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI Art Composizione retribuzione di posizione dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo Art Composizione retribuzione di posizione dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo Art Struttura della retribuzione per la qualifica unica di Dirigente delle I.P.A.B. aventi finalità sanitarie Art La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo. Rideterminazione dal 31 dicembre Art La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo Art La retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo Art Retribuzione minima dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo Art Retribuzione minima dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo ad esaurimento Art Retribuzione minima dirigenti veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo ad esaurimento Art Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell opzione per l attività libero professionale extramuraria Art Effetti dei benefici economici TITOLO II - I FONDI AZIENDALI CAPO I FONDI Art Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità Art Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione Art Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio Art Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato Art La produttività per i dirigenti medici e veterinari di I e II livello del Servizio Sanitario Nazionale Art Premio per la prestazione della qualità individuale Art Finanziamento della indennità di specificità medica e della retribuzione di posizione per i dirigenti di I livello delle IPAB aventi finalità sanitarie Art Finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale dei dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie Art Risorse economiche regionali Art Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi CAPO II INDENNITA E ISTITUTI FINANZIATI CON IL FONDO ACCESSORIO Art Indennità per servizio notturno e festivo Art Turni di guardia notturni Art Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria Art Indennità di rischio radiologico Art Lavoro straordinario CAPO III ISTITUTI PARTICOLARI Pag. 7

8 Art Bilinguismo Art Trattenute per scioperi brevi Art Trattamento di trasferta Art Trattamento di trasferimento Art Trattamento di fine rapporto Art Previdenza complementare Art Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all utenza PARTE III CAPO I - LIBERA PROFESSIONE Art Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici Art Tipologie di attività libero professionali Art Disciplina transitoria Art Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l attribuzione dei proventi Art Altre attività a pagamento Art Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione Art Attività non rientranti nella libera professione intramuraria Art Norma di rinvio PARTE IV CAPO I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 166 Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali Art. 167 Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro Art Verifica delle disponibilità finanziarie complessive Art Disposizioni particolari Art. 170 Verifiche Art. 171 Conferme CAPO II NORME TRANSITORIE E FINALI Art Norma transitoria per il personale dirigenziale delle I.P.A.B. aventi finalità sanitarie Art Norma transitoria relativa alle caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti medici e veterinari Art. 174 Norme di rinvio Art. 175 Norma programmatica Art. 176 Norme finali Art Disapplicazioni ALLEGATI Allegato 1 Assenze per malattia Allegato 2 Voci del trattamento fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti in base al rapporto di lavoro Allegato 3 Tabella per la determinazione della retribuzione spettante per particolari istituti Allegato 4 Esempi retribuzione di posizione Allegato 5 Determinazione del numero dei turni di guardia notturni Allegato 6 Criteri generali per la definizione di sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi dei progetti e programmi di miglioramento di cui all art. 13 del presente CCNL Allegato 7 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni Allegato 8 - Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro Allegato 9 Guardia medica Allegato 10 Procedimento di Valutazione Allegato 11 Esempio graduazione funzioni Allegato 12 Linee di indirizzo per attuare la libera professione Pag. 8

9 Parte I TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Campo di applicazione Disapplicato Articolo 1 CCNL I biennio economico Disapplicato Articolo 1 CCNL II biennio economico Disapplicato Articolo 1, comma 1, primo alinea CCNL Disapplicato Articolo 1 CCNL I biennio economico Disapplicato Articolo 1 CCNL II biennio economico Disapplicato Articolo 1 CCNL Disapplicato Articolo 1 CCNL Vigente Articolo 1 CCNL Conferma Articolo 1 CCNL Conferma Articolo 1 CCNL Conferma Articolo 1 CCNL Integrativo del CCNL Conferma Articolo 1 CCNL II biennio economico 1. Il 1 contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ dell 11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino l individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione. 3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dall art Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine Dirigente si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari. Nella citazione dirigenti medici sono compresi gli odontoiatri. 5. Nel testo del 3 contratto, i riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come d.lgs. n. 502 del 1992 e d.lgs. n. 165 del Quest ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato 1 Eliminata la parola presente. 2 Ex commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto dall art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997) e dall art. 62, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico. 33 Eliminata la parola presente. Pag. 9

10 con la legge n. 145 del L atto aziendale di cui all art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è riportato come atto aziendale. 6. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come aziende ed enti. 7. Nel testo del 4 contratto con il termine di articolazioni aziendali si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. n. 502 del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini unità operativa, struttura organizzativa o servizi si indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti - così come individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall atto aziendale o dai rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di incarico si fa rinvio all art Il riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e quello di dirigente di I livello va inteso con riferimento agli incarichi di dirigente di cui all art lett. b), c) e d). 8 Per la semplificazione del testo la dizione dirigente con incarico di direzione di struttura complessa nel 9 contratto è indicata anche con le parole dirigente di struttura complessa o di direttore, dizione quest ultima indicata dal d.lgs. 254 del Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto Sostituito Articolo 2 CCNL I biennio economico Disapplicato Articolo 2 CCNL I biennio economico Disapplicato Articolo 2 CCNL Vigente Articolo 2 CCNL Conferma Articolo 1 CCNL II biennio economico 1. Il 10 contratto concerne il periodo 1 gennaio dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2009 per la parte economica. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del 11 contratto. L avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell ARAN con idonea pubblicità di carattere generale. 4 Eliminata la parola presente. 5 Ex art. 27 del CCNL I biennio economico. 6 Eliminato il periodo Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al II biennio economico nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo, del 2 luglio e del 5 agosto Per le norme dei predetti contratti non disapplicate né modificate dal presente,. 7 Ex art. 27 del CCNL I biennio economico. 8 Eliminato il periodo Il CCNL 8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo , I biennio economico , nel testo è indicato come CCNL 8 giugno Il CCNL dell 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico , è indicato come CCNL 8 giugno 2000, II biennio. 9 Eliminata la parola presente. 10 Eliminata la parola presente. 11 Eliminata la parola presente. Pag. 10

11 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma Alla scadenza, il 12 contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 165 del Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del 13 contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall accordo sul costo del lavoro del 23 luglio Per l erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del Gli importi dell indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale. 7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall accordo del luglio Eliminata la parola presente. 13 Eliminata la parola presente. Pag. 11

12 TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI 14 CAPO I - OBIETTIVI E STRUMENTI Art. 3 - Obiettivi e strumenti Sostituito Articolo 3 CCNL I biennio economico Vigente Articolo 3 CCNL I biennio economico Conferme Articolo 3 CCNL Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dirigenti con l'esigenza delle aziende di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività. 2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali: a. contrattazione collettiva a livello nazionale; b. contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto; c. concertazione, consultazione ed informazione. L insieme di tali istituti realizza i principi della partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni Paritetiche; d. interpretazione autentica dei contratti collettivi. Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa 15 Sostituito Articolo 5 CCNL I biennio economico Disapplicato Articolo 4 CCNL I biennio economico Vigente Articolo 4 CCNL Integrazioni Articolo 7 CCNL Integrazioni Articolo 3 CCNL integrativo 14 La tematica relativa alle relazioni sindacali va interpretata ed applicata alla luce delle norme di legge sopravvenute, introdotte dal d. lgs. n. 150 del 2009 (in particolare, artt. 34 e 54, che hanno modificato gli artt. 5 e 40 del d. lgs. n. 165 del 2001). Si richiamano inoltre i chiarimenti ed orientamenti emanati in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica (in particolare circ. n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011). Successivamente la disciplina di cui al citato art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell art. 2, commi del D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n La tematica relativa alle materie oggetto di contrattazione integrativa, operata dalla contrattazione collettiva nazionale va interpretata ed applicata alla luce delle norme di legge sopravvenute, introdotte dal d. lgs. n. 150 del 2009 (in particolare, artt. 34 e 54, che hanno modificato gli artt. 5 e 40 del d. lgs. n. 165 del 2001). Si richiamano inoltre i chiarimenti ed orientamenti emanati in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica (in particolare circ. n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011). Successivamente la disciplina di cui al citato art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell art. 2, commi del D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n Pag. 12

13 1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 137, 138 e In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie: A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n.146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale; B) criteri generali per: 1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal D. lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall art Nella determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell attività dei dirigenti; 2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del ; 3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 137, 138 e e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale; 4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 81 comma 1, lettere b), c) e d) 21 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti; 5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 137, 138 e ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell art C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del D. lgs. 502 del 1992; 16 Ex artt. 54, 55 e 56 del CCNL Ex art. 56 del CCNL Ex art. 65 del CCNL 5 dicembre Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (legge Finanziaria 1998), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre Supplemento Ordinario n. 255: Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività. 20 Ex artt. 54, 55 e 56 del CCNL Ex art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno Ex artt. 54, 55 e 56 del CCNL Ex art. 9 comma 4 del CCNL Pag. 13

14 D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125; E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D. lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto; F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti; G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati; H) modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico Per le materie di cui alle lettere C) e G) si richiama quanto previsto dall art. 11 comma 1 lettere b) ed i) Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art , sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni. 5. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 6. Le Aziende sono tenute ad attivare la contrattazione integrativa, secondo le modalità ed i tempi previsti dall art. 5 29, al fine di adottare, nel quadro della massima trasparenza dei ruoli e delle responsabilità delle parti, scelte condivise nelle materie alla stessa demandate, anche nell ottica di conseguire il miglioramento qualitativo dei servizi e dei livelli assistenziali, tenuto conto degli obiettivi prioritari di ciascuna Azienda. 7. Nell ambito della Conferenza Permanente, istituita presso le Regioni ai sensi dell art. 6 30, si provvederà a verificare gli andamenti della contrattazione integrativa allo scopo di analizzarne i risultati ed individuare gli eventuali elementi ostativi alla concreta attuazione della stessa. Nei casi di mancato avvio delle trattative, la Conferenza potrà, inoltre, formulare proposte e fornire indicazioni al fine di favorire l attivazione delle stesse da parte delle Aziende. 24 Ex art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico. 25 Ex art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico. 26 Materia integrata dall articolo 7, comma 1 del CCNL Ex art. 5, comma 1 lettere b) ed i) del CCNL Ex art. 11 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico. 29 Ex art. 4 del CCNL del 17 ottobre Ex art. 6 del CCNL del 3 novembre Pag. 14

15 8. Nell ambito dell attività di monitoraggio di cui all art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i l ARAN evidenzia le eventuali criticità in relazione alla contrattazione integrativa delle Aziende o degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale nell ambito del rapporto annuale, da inviare al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell Economia e finanze, nonché al Comitato di settore. Art. 5 - Tempi e procedure per la contrattazione integrativa Disapplicato Articolo 4 CCNL I biennio economico Disapplicato Articolo 5 CCNL I biennio economico Disapplicato Articolo 5 CCNL Vigente Articolo 4 CCNL I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L individuazione e l utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 2. L azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro quindici giorni da quello successivo alla data di stipulazione del 31 contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 8, comma 2 32, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque entro 60 giorni dall entrata in vigore del 33 contratto. 3. Entro trenta giorni dalla stipula del 34 CCNL, l Azienda, ai fini dell avvio della trattativa, trasmette alla Regione la documentazione relativa all ammontare dei fondi contrattuali e ne fornisce contestuale informazione alle OO.SS. ai sensi dell art. 6, comma 1, lett. a) 35. Tale procedura viene attivata all inizio di ciascun anno ai fini della contrattazione relativa alla individuazione e utilizzo delle risorse dei fondi di cui al comma 1 ultimo capoverso. 4. La contrattazione integrativa, avviata tenendo conto della tempistica stabilita nel comma 4 dell art 11 (Coordinamento regionale) 36, sulla base di documentazione prodotta dall Azienda, ove non siano state presentate le piattaforme, deve concludersi perentoriamente entro 150 giorni dalla stipula del 37 contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato e comunque in presenza di trattative già avviate e in fase conclusiva. 5. Nel corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare fattivamente, nell osservanza dei principi di lealtà e buona fede, al rispetto della predetta tempistica contrattuale. A tal fine, nel periodo di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con una frequenza e assiduità tali da consentire la stipula del contratto integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi sulle modalità ritenute più utili per la conclusione delle trattative. 31 Eliminata la parola presente. 32 Ex art. 10, comma 2 del CCNL dell 8 giugno 2000 I biennio economico. 33 Eliminata la parola presente. 34 Eliminata la parola presente. 35 Ex art. 6, comma 1, lett. a) del CCNL del 3 novembre Ex art. 5 CCNL Eliminata la parola presente. Pag. 15

16 6. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione, anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. 7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 8. Le Aziende e gli enti sono tenuti a trasmettere all ARAN i contratti integrativi entro cinque giorni dalla sottoscrizione ai sensi dell art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del Nella prossima sessione negoziale di livello nazionale, le parti provvederanno alla verifica dell applicazione del presente articolo, sulle eventuali criticità per più efficaci modifiche, integrazioni e correzioni. Art. 6 - Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche Disapplicato Articolo 6 CCNL I biennio economico Disapplicato Articolo 7 CCNL I biennio economico Disapplicato Articolo 8 CCNL I biennio economico Disapplicato Articolo 6 CCNL I biennio economico Vigente Articolo 6 CCNL Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati: A) Informazione: L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2 38, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto. Nelle materie per le quali il 39 CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l' informazione dovrà essere preventiva o successiva. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi. 38 Ex art. 10, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico. 39 Eliminata la parola presente. Pag. 16

17 B) Concertazione I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie: - affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; - articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione; - criteri generali di valutazione dell'attività dei dirigenti di cui all art ; - articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze; - condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità. C) Consultazione La consultazione dei soggetti di cui alla lettera A), prima dell adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa e si estende anche ai casi ove tali atti discendano da articolazioni strutturali legate a nuovi modelli organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra aziendali. La consultazione si svolge obbligatoriamente su: a) [ ] 41 ; b) casi di cui all art. 19 del D. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni. 2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell'azienda è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 9 42, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile. 3. Presso ciascuna Regione è costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno due volte l'anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilità. La Conferenza procede anche 40 Ex art. 25, comma 5 CCNL Periodo disapplicato per effetto dell art. 2, comma 18 del D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n Il testo originale così recitava: organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche. 42 Ex art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico. Pag. 17

18 al monitoraggio del fenomeno del mobbing sulla base delle risultanze che i Comitati paritetici predispongono appositamente in occasione di almeno una delle due verifiche annuali ad essa demandate. 4. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'aran, della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione e dell'occupazione e l'andamento della mobilità. Pag. 18

19 CAPO II I SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITA DELLE PREROGATIVE Art. 7 - Soggetti sindacali Disapplicato Articolo 10 CCNL I biennio economico Vigente Articolo 9 CCNL I biennio economico Modificazioni Articolo 8 CCNL In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente ai sensi dell art. 19 legge 300/1970 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali, 2. Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all art.10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 27 febbraio Per il monte complessivo dei permessi orari aziendali spettanti ai dirigenti: componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, ai sensi dell art. 19 della legge 300/1970; dalle componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale; 43 si fa, comunque, riferimento al CCNQ vigente nel tempo 44 : 3. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al comma 2 competono i soli permessi di cui all art. 11 del citato CCNQ del 7 agosto In attesa degli accordi del comma 1, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto esclusivamente al fine della ripartizione del contingente dei permessi aziendali sarà accertata in ciascuna sede aziendale sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell ambito considerato. 5. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall art. 13, comma 1 del CCNQ del Comma così modificato dall articolo 8 comma 2 CCNL Comma così modificato dall articolo 8 comma 1 CCNL Pag. 19

20 Art. 8 - Composizione delle delegazioni Disapplicato Vigente Articolo 11 CCNL I biennio economico Articolo 10 CCNL I biennio economico 1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue: - dal titolare del potere di rappresentanza dell azienda o da un suo delegato; - dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati appositamente individuati dall azienda. 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta: - da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all art. 7, comma 1 45 ; - dai componenti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del presente CCNL; 3. Il dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui all art non può far parte della delegazione trattante di parte pubblica. 4. Le aziende possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell assistenza dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.). Art. 9 - Comitati per le pari opportunità Disapplicato Articolo 9 CCNL Vigente Articolo 8 CCNL I biennio economico 1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda nell ambito delle forme di partecipazione previste dall art. 6 comma 2 47, svolgono i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all art. 4, comma 2 punto D) 48 ; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell Unione Europea per l affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/ I Comitati, presieduti da un rappresentante dell azienda, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del 49 CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell azienda. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 45 Ex art. 9, comma 1 CCNL I biennio economico. 46 Ex art. 9 CCNL I biennio economico. 47 Ex art. 6, comma 2 CCNL I biennio economico. 48 Ex art. 4, comma 2, punto D) CCNL I biennio economico 49 Eliminata la parola presente. Pag. 20

21 3. Nell ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive condizioni di parità dei dirigenti nel lavoro e nello sviluppo professionale, che tengano conto anche della loro posizione in seno alla famiglia: - accesso ai corsi di formazione manageriale; - processi di mobilità; - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali. 4. Le aziende favoriscono l operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle dirigenti all interno delle aziende, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie discipline nonché sulla partecipazione ai processi formativi. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell incarico per un solo mandato. Art Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing Vigente Articolo 7 CCNL Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. 2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e psichica del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell ambiente di lavoro. 3. Nell ambito delle forme di partecipazione previste dall art sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi all aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing nei confronti dei dirigenti in relazione alle materie di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del d.lgs n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali; 50 Ex art. 6 CCNL Pag. 21

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