Oggetto: Compendio di normativa ambientale. Edizione num. 6 anno 2016.

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1 AMBIENTALE CIRCOLARE N ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI Oggetto: Compendio di normativa ambientale. Edizione num. 6 anno Si trasmette l edizione 2016 del compendio di normativa ambientale, aggiornato con le modifiche intervenute nel corso dell anno Le imprese associate potranno approfondire i contenuti delle novità normative attraverso le circolari ANCE Bergamo richiamate nel compendio. Il compendio, allegato alla presente circolare, verrà aggiornato con cadenza annuale, al 1 gennaio di ogni anno. EA edoardo.arcaini@ancebergamo.it All./

2 AMBIENTALE COMPENDIO AMBIENTALE Edizione numero 6 anno 2016 a cura di Edoardo Arcaini

3 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. Definizioni Circolare ANCE Bergamo n. 195/15 rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. a) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore) (D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso (D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. h) intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. l) NOTA: la modifica della definizione di produttore dei rifiuti, estesa a qualsiasi soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione di rifiuti, comporta la possibilità che, anche in presenza di eventuali clausole contrattuali, via sia una responsabilità per gli adempimenti amministrativi anche del committente che sino ad ora poteva considerarsi invece esonerato. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni (D.Lgs. 152/06, art. 184-bis): a) la sostanza o l oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 2

4 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l oggetto soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o la salute umana. Un rifiuto cessa di essere tale (D.Lgs. 152/06, art. 184-ter), quando è stato sottoposto a un operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l utilizzo della sostanza o dell oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o sulla salute umana. L operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto. Circolari ANCE Bergamo n. 113/15 e n. 142/15 Classificazione I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 1). Il 1 giugno 2015 sono entrate in vigore le novità disposte dal Regolamento Comunitario 1357/2014 e dalla Decisione 2014/955/UE sulla classificazione dei rifiuti. Le caratteristiche di pericolo dei rifiuti (prima indicate dagli indici H) sono state riclassificate con apposita sigla HP per evitare inutili fraintendimenti con le indicazioni di pericolo che CLP dispone per sostanze e miscele. Sono inoltre necessarie attenzioni particolari nel caso di rifiuti a cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Codici CER a specchio ) Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 3

5 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. Sono rifiuti urbani (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 2): a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b),e) ed e). Sono rifiuti speciali (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 3): a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 4

6 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. Deposito temporaneo Circolare ANCE Bergamo n. 195/15 Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti devono essere depositati nel rispetto delle specifiche norme tecniche; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. NOTA: unica eccezione all ubicazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione è costituita dai rifiuti prodotti da attività di manutenzione per i quali valgono le disposizioni di cui agli articoli 230 e 266 del D.Lgs. 152/06. Anche se le quantità di rifiuti in deposito temporaneo sono minime (ad esempio un solo litro di olio esausto) le stesse devono essere avviate a recupero o smaltimento al più tardi entro un anno dalla produzione del rifiuto. Con riferimento al deposito temporaneo degli oli esausti, frequente nel caso di imprese che effettuano in proprio la manutenzione del parco veicolare, si segnala che per depositi di capacità geometrica superiore a 500 litri è necessario verificare il rispetto di specifici requisiti. Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 5

7 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. Tracciabilità dei rifiuti Circolari ANCE Bergamo n. 239/15, n. 1/16 e n. 64/16 Adempimenti per la tracciabilità dei rifiuti edili FIR Registro di carico/scarico MUD SISTRI Produzione rifiuti speciali non pericolosi Produzione rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti Produzione rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti * Trasporto dei propri rifiuti non pericolosi Trasporto di rifiuti prodotti da terzi Destinatario dei rifiuti N.P. P. N.P. P. ** ** adempimento obbligatorio adempimento non obbligatorio N.P. Rifiuti speciali non pericolosi P. Rifiuti speciali pericolosi * DAL 3 MARZO 2014 (SANZIONI DAL 1 GENNAIO 2017) ** DAL 1 OTTOBRE 2013 (SANZIONI DAL 1 GENNAIO 2017) Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 6

8 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione (rifiuti non pericolosi da cantiere) possono tenere in deposito i rifiuti presso il luogo di produzione nel rispetto dei criteri del deposito temporaneo (si veda la sezione Deposito temporaneo ). Tali soggetti non sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti e alla presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale). I produttori di rifiuti speciali pericolosi derivanti da qualsiasi attività (rifiuti pericolosi) possono tenere in deposito i rifiuti presso il luogo di produzione nel rispetto dei criteri del deposito temporaneo (si veda la sezione Deposito temporaneo ). Tali soggetti sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti e alla presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale entro il 30 aprile Si veda la sezione MUD ). Dal 3 marzo 2014 sono altresì obbligati all utilizzo del SISTRI (vedi sezione successiva). Il trasporto dei propri rifiuti deve sempre essere accompagnato dal Formulario (FIR) e, nei casi previsti, dall utilizzo del SISTRI. SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti (SISTRI) Circolari ANCE Bergamo n. 239/15, n. 1/16 e n. 64/16 CATEGORIE DI SOGGETTI OBBLIGATI ALL UTILIZZO DEL SISTRI: DAL 1 OTTOBRE 2013 PER: DAL 3 MARZO 2014 PER: - Trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi prodotti da terzi - Vettori esteri che trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale - Recuperatori e smaltitori di rifiuti pericolosi - Intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi - Nuovi produttori di rifiuti (sia pericolosi che non pericolosi) derivanti da operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi - Nuovi produttori di rifiuti pericolosi derivanti da operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi - In caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti pericolosi in attesa della successiva presa in carico (nave, ferrovia o altro) - Produttori iniziali di rifiuti pericolosi - Trasportatori di propri rifiuti pericolosi (ex art. 212 c. 5 - CAT. 5) Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 7

9 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. Per tutti i soggetti coinvolti le sanzioni per il mancato o errato utilizzo del SISTRI si applicheranno solo a partire dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2016 tutti gli operatori sono comunque obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, alla compilazione del formulario per il trasporto dei rifiuti ed alla presentazione del MUD. Le sanzioni per omessa iscrizione al SISTRI e mancato versamento del relativo contributo nei termini previsti (art. 260 bis, comma 1 e 2) si applicano invece dal 1 aprile 2015; In sede di conversione in legge del Decreto Milleproroghe (L. n. 21/2016 di conversione del D.L. n. 210/2015) le sanzioni per omessa iscrizione al SISTRI e versamento del relativo contributo di iscrizione nei termini previsti sono state ridotte del 50%: sia la mancata iscrizione sia l omesso pagamento del contributo sono ora puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da a Rimane invariato il campo di applicazione del SISTRI, limitato ai soli rifiuti pericolosi e, nel caso di loro produzione, ai soli produttori con più di dieci dipendenti. Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) Il formulario di identificazione rifiuti (FIR) è un documento di accompagnamento del trasporto dei rifiuti che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all interno di aree private non necessita di compilazione del FIR. Il FIR deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 8

10 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. I FIR devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti (nel senso che deve essere registrata la fattura di acquisto del formulario). La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. IN CASO DI TRASPORTO EFFETTUATO DA UN TERZISTA: la responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Registro di carico e scarico I soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti devono annotare sullo stesso le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Per quanto riguarda i produttori, le annotazioni devono essere effettuate almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Il registro deve essere conservato presso il luogo di produzione del rifiuto e deve essere integrato con i relativi formulari di identificazione. I registri devono essere conservati per 5 anni dalla data dell ultima registrazione. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. Il D.Lgs. 205/10 aveva introdotto l obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi che non aderiscono volontariamente al SISTRI e che effettuano il trasporto dei propri rifiuti. Il D.Lgs. n. 121/2011 ha successivamente abrogato tale obbligo per le imprese Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 9

11 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. edili che pertanto, come in passato, non sono obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico per la produzione di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione, anche se trasportati in conto proprio dalla medesima impresa. Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) Circolare ANCE Bergamo n. 10/16 Sono obbligati alla presentazione del MUD: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti (impianti); chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti; i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione. Il DPCM 21 dicembre 2015 ha confermato la validità del modello di dichiarazione ambientale (MUD) utilizzato nel 2015 (DPCM 17 dicembre 2014) e pertanto non ci sono novità rispetto all anno precedente. Il MUD deve essere presentato entro il 30 aprile In particolare, è stato confermato l obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza. Invitiamo le imprese associate a prestare particolare attenzione a questo nuovo adempimento che, grazie a controlli di tipo incrociato, renderà evidente la presenza di rifiuti tenuti in deposito per un tempo superiore al massimo consentito dalla norma (si veda la sezione Deposito temporaneo ). Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 10

12 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. Albo Gestori Ambientali Le attività di trasporto dei rifiuti possono essere effettuate solo da soggetti iscritti all Albo Nazionale Gestori Ambientali, ente incaricato dell iscrizione, selezione, qualificazione e controllo delle imprese operanti nel settore della gestione dei rifiuti. Le imprese edili che trasportano i propri rifiuti si devono iscrivere all Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis, riservata ai produttori iniziali di rifiuti. Si devono iscrivere in questa categoria i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno. L iscrizione all Albo deve essere rinnovata ogni 10 anni. La Deliberazione dell'albo Nazionale Gestori Ambientali del 16 ottobre 2012 ha introdotto un importante semplificazione in relazione alle variazioni anagrafiche delle iscrizioni all Albo: le variazioni riguardanti la denominazione o la ragione sociale, la forma giuridica, l indirizzo della sede o della sede legale, gli organi sociali, le trasformazioni societarie e le cancellazioni comunicate al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative dai soggetti iscritti all Albo si intendono comunicate anche alle competenti Sezioni regionali e provinciali e sono acquisite d ufficio da parte delle Sezioni stesse mediante la rete telematica delle camere di commercio. Permane l obbligo di comunicazione delle variazioni di diversa natura quali, ad esempio, la variazione del parco veicolare. Le imprese che trasportano rifiuti prodotti da terzi devono essere iscritte all Albo nelle categorie 4 o 5. Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 11

13 Smaltimento o recupero di rifiuti Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. I rifiuti prodotti dalle imprese edili possono essere conferiti solo presso soggetti autorizzati dall Ente competente (Provincia) all attività di smaltimento o di recupero di rifiuti. La Provincia di Bergamo pubblica l'elenco degli impianti presenti sul territorio provinciale in possesso di autorizzazione allo smaltimento e/o recupero di rifiuti che operano in forza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ovvero in regime ordinario o semplificato. L elenco è disponibile nel portale web della Provincia di Bergamo, al link In ogni caso, è necessario accertarsi preliminarmente della disponibilità del destinatario a ricevere il rifiuto e che il produttore dei rifiuti, prima di effettuare qualsiasi contrattazione o conferimento di rifiuti, è comunque tenuto a verificare direttamente l'attendibilità dell autorizzazione dell impianto. Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 12

14 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. Impianti mobili per il recupero di rifiuti Circolare ANCE Bergamo n. 169/15 Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero (utilizzati direttamente presso il luogo di produzione del rifiuto cantiere) devono essere autorizzati, in via definitiva, dalla Provincia ove l'interessato ha la sede legale. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività. Con d.g.r. n del 14 luglio 2015, Regione Lombardia ha introdotto alcune modifiche in relazione alle attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ripristinando l obbligo di verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, anche in caso di durata della campagna di recupero inferiore a 90 giorni. La normativa regionale viene pertanto riallineata alla più stringente normativa nazionale che prevede l obbligo di verifica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno. In Lombardia, le campagne di recupero con impianti mobili di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da attività di demolizione e costruzione fino al quantitativo massimo di 30'000 m 3 non necessitano di autorizzazione allo scarico e di impermeabilizzazione delle aree utilizzate per il deposito e il trattamento di rifiuti. Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 13

15 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. Terre e rocce da scavo opere soggette a VIA/AIA > m 3 Circolari ANCE Bergamo n. 78/15 e n. 40/16 A seguito delle modifiche intervenute nel corso dell anno 2013, il decreto ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012 si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di volume superiore a m 3. Decreto 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo Il regolamento disciplina la gestione come sottoprodotti dei materiali da scavo definiti come: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi di legge, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato. Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 14

16 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. PIANO DI UTILIZZO Il Piano di Utilizzo per la gestione delle terre e rocce da scavo deve essere presentato all Autorità competente ( autorità che autorizza la realizzazione dell opera e, nel caso di opere soggette a VIA o AIA, la commissione VIA ) almeno 90 giorni prima dell inizio dei lavori per la realizzazione dell opera. L Autorità competente, entro 30 giorni dalla presentazione del Piano, ha la facoltà di chiedere l assistenza di ARPA per la verifica del Piano. L Autorità competente entro 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta. il termine di 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo per l avvio dei lavori di scavo previsto dall art. 5 del DM 161/2012 può essere ridotto dall amministrazione competente. In situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, il decreto prevede la possibilità di autocertificare la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con l obbligo di presentare nei quindici giorni successivi il Piano di Utilizzo. MODIFICHE DEL PIANO DI UTILIZZO Il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato in caso di modifica sostanziale intesa come: a) l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al 20%; b) la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo; c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo; d) la modifica delle tecnologie di scavo. DEPOSITO IN ATTESA DI UTILIZZO Il deposito del materiale escavato in attesa dell utilizzo può avvenire: all interno del sito di produzione; Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 15

17 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. in siti di deposito intermedio; nei siti di destinazione. Il deposito del materiale escavato deve essere gestito tenendo fisicamente distinte le terre derivanti da differenti piano di utilizzo e identificando tramite apposita segnaletica i cumuli. TRASPORTO In tutte le fasi successive all uscita delle terre dal sito di produzione, il trasporto del materiale deve essere accompagnato dalla modulistica di cui all allegato 6 del decreto. Preventivamente al trasporto, deve essere inviata all'autorità una comunicazione attestante: stazione appaltante; ditta esecutrice; trasportatore; destinatari; targa del mezzo utilizzato; sito di provenienza; data e ora del carico; quantità e tipologia del materiale trasportato. Qualora intervengano delle modifiche, queste dovranno essere comunicate tempestivamente, anche solo per via telematica all Autorità competente. Con riferimento al trasporto dei materiali da scavo gestiti come sottoprodotti ai sensi del D.M. 161/2012, il Ministero dell Ambiente ha recentemente chiarito che è sufficiente inviare una sola comunicazione cumulativa (al giorno) contenente un cronoprogramma complessivo dei trasporti programmati Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 16

18 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. per la giornata. Laddove le indicate previsioni non dovessero essere rispettate integralmente, l esecutore dovrà inviare tempestivamente all Autorità competente, anche solo per via telematica, una comunicazione cumulativa rettificata. DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO L esecutore dello scavo dovrà presentare l apposita Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) entro il termine di validità del Piano di Utilizzo. Nel caso l'utilizzo avvenga non da parte del proponente o dell'esecutore: nella D.A.U. deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve completare l'utilizzo; dell'avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione all'autorità. L'omessa D.A.U. da parte del soggetto terzo indicato comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto. REQUISITI DI QUALITA AMBIENTALE Il decreto specifica dettagliatamente le procedure per la caratterizzazione dei materiali di scavo definendo le modalità di campionamento e di accertamento analitico dell assenza di contaminazione. Il set analitico minimale, che può essere modificato ed integrato in accordo con l Autorità competente in funzione delle caratteristiche dell area, include i seguenti parametri: Arsenico Mercurio Cadmio Idrocarburi C>12 Cobalto Cromo totale Nichel Cromo VI Piombo Amianto Rame BTEX* Zinco IPA* * da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 17

19 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. Se la concentrazione di sostanze inquinanti rientra nei limiti di cui alla: Colonna A della Tabella 1-Allegato 5-D.Lgs.152/06: le terre possono essere utilizzate in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione d uso; Colonna B della Tabella 1-Allegato 5-D.Lgs.152/06: le terre possono essere utilizzate in siti a destinazione produttiva (commerciale o industriale) e in quei processi industriali che prevedono la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali da scavo. NORMALE PRATICA INDUSTRIALE Il decreto definisce le operazioni alle quali possono essere sottoposte le terre preliminarmente al loro utilizzo (trattamenti di normale pratica industriale): la selezione granulometrica del materiale da scavo; la riduzione volumetrica mediante macinazione; la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'arpa competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo; la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo; la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo. Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 18

20 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile. MATERIALI DI RIPORTO Sono equiparabili alle terre e rocce da scavo i materiali di riporto intesi come orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia, ecc, che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo. Ai fini del nuovo regolamento sulla gestione delle terre da scavo, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci. Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 19

21 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. Terre e rocce da scavo opere NON soggette a VIA/AIA e opere soggette a VIA/AIA di volume < m 3 Circolare ANCE Bergamo n. 40/16 A seguito delle modifiche intervenute nel corso dell anno 2013, la gestione dei materiali da scavo di qualunque volumetria provenienti da attività o opere non soggette a VIA o AIA e dei materiali da scavo prodotti nell ambito di attività o opere soggette a VIA o ad AIA ma con volumetria inferiore ai 6000 m 3 avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 41-bis del D.L. 69/2013. D.L. 21 giugno 2013, n. 69 art. 41-bis Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo L art. 41-bis del D.L. 69/13 prevede, per le citate opere, la possibilità di gestire i materiali da scavo come sottoprodotti a seguito dell invio all ARPA di una dichiarazione attestante il rispetto delle seguenti condizioni. TIPOLOGIA DI MATERIALI DA SCAVO Il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 20

22 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di legge, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato. CONDIZIONI CHE IL PRODUTTORE DEVE DIMOSTRARE a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. MODALITÀ OPERATIVE Il rispetto delle condizioni sopra richiamate è a carico del proponente/produttore (necessità di definire contrattualmente la questione tra le parti, salvo diversa disposizione di legge) che deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR n. 445/00) all ARPA territorialmente competente. La dichiarazione deve essere preferibilmente trasmessa per Posta Elettronica Certificata: al link sono disponibili gli indirizzi di riferimenti dei Dipartimenti di ARPA Lombardia (l indirizzo del Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 21

23 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. Dipartimento di Bergamo è dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it). In tale dichiarazione dovranno essere indicate: quantità destinate all utilizzo; eventuali siti di deposito del materiale (anche esterni al sito di produzione); tempi previsti per l utilizzo (per un periodo massimo di un anno dalla produzione ovvero per un termine superiore qualora l opera nel quale sarà riutilizzato preveda un tempo di esecuzione maggiore); autorizzazione all attività di scavo e di utilizzo. Salvo che non si sia in presenza di opere per le quali l attività di scavo è soggetta ad espressa autorizzazione di natura urbanistica, per autorizzazione si deve intendere il titolo edilizio in base alla quale l opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce viene realizzata (anche eventualmente contratto di appalto nel caso di opera pubblica là dove sia assente una specifica autorizzazione urbanistica per la sua realizzazione). Si ritiene opportuno evidenziare che la comunicazione della dichiarazione all ARPA potrà essere effettuata sino all inizio dei lavori di scavo (occorre però tenere conto delle eventuali diverse indicazioni contenute nei regolamenti edilizi comunali o in altri atti amministrativi previsti ad esempio per il rilascio del permesso di costruire ecc. nei quali è spesso frequente la richiesta di indicazioni sulla gestione dei materiali di scavo/di risulta). Trattandosi di una comunicazione non sarà necessario attendere da parte dell ARPA un espresso atto di approvazione. La dichiarazione potrà essere variata (es. nuova destinazione dei materiali ecc.) mediante comunicazione trasmessa al Comune del luogo di produzione nel termine di 30 giorni dall avvenuta modifica di una delle condizioni a suo tempo indicate. Sebbene non sia espressamente obbligatorio, è consigliabile trasmettere (per conoscenza) la comunicazione di modifica anche all ARPA territorialmente competente con riferimento al sito di produzione dei materiali da scavo, in quanto detta comunicazione risulta utile al fine dell aggiornamento dei dati relativi alla specifica situazione) Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 22

24 Le principali modifiche avvenute nel 2015 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento. Successivamente il produttore (e non più il proponente) dovrà confermare alle ARPA territorialmente competenti (sia del luogo di produzione che di quello/i di utilizzo) e, nel caso in cui siano state presentate delle comunicazioni di modifica, al COMUNE territorialmente competente con riferimento al sito di produzione dei materiali da scavo che i materiali sono stati utilizzati secondo le indicazioni comunicate. DOCUMENTO DI TRASPORTO L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni. MODULISTICA DISPONIBILE ARPA Lombardia ha predisposto un modello (disponibile al link di Dichiarazione per l utilizzo dei materiali da scavo che, come precisato dallo stesso Ente, non rappresenta un modello obbligatorio ma può essere sostituito da altri modelli che rispettino i contenuti di legge. Al fine di agevolare ulteriormente le Imprese associate, ANCE Lombardia, partendo dal modello predisposto da ARPA e con il contributo di ANCE Bergamo e delle altre Associazioni Territoriali lombarde, ha reso disponibile una propria modulistica, comprensiva delle comunicazioni di variazione e completo utilizzo dei materiali da scavo. I modelli, che suggeriamo di utilizzare, sono allegati al presente compendio e disponibili in formato word nel sito servizio AMBIENTALE, argomento TERRE E ROCCE DA SCAVO. Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo pag. 23

25 1. Stralcio dell elenco CER (capitoli 13, 15, 16 e 17) Allegati 2. Formulario esempio di compilazione 3. Registro di carico e scarico esempio di compilazione 4. Materiali da scavo ex art. 41-bis del D.L. 69/2013 Format proposti (ANCE LOMBARDIA) Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo ALLEGATI pag. 1

26 Codice CER Descrizione Esempio rifiuto edile Allegato 1 17 RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento mattoni mattonelle e ceramiche * miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce legno, vetro e plastica legno vetro plastica * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame * miscele bituminose contenenti catrame di carbone miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce Fresato di asfalto * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame metalli (incluse le loro leghe) rame, bronzo, ottone alluminio Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo ALLEGATI pag. 2

27 piombo zinco ferro e acciaio stagno metalli misti * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose cavi, diversi da quelli di cui alla voce terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose Terre da bonifica di siti contaminati terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce * materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto * materiali isolanti, contenenti amianto * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose Materiali isolanti pericolosi (es. lana di roccia/vetro pericolosa/cancerogena) materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci e Materiali isolanti non pericolosi * materiali da costruzione contenenti amianto Rifiuti da bonifica di amianto materiali da costruzione a base di gesso Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo ALLEGATI pag. 3

28 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio * * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci , e Macerie da demolizione 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) imballaggi di carta e cartone imballaggi di plastica imballaggi in legno imballaggi metallici Fusti metallici imballaggi compositi imballaggi in materiali misti imballaggi di vetro imballaggi in materia tessile * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Fusti con residui di sostanze pericolose (es. olii) * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo ALLEGATI pag. 4

29 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce Filtri aria contaminati da sostanze pericolose Filtri aria 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, e 16 08) pneumatici fuori uso * veicoli fuori uso veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose * filtri dell'olio Filtri olio/gasolio * pastiglie per freni, contenenti amianto pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce metalli ferrosi batterie ed accumulatori * batterie al piombo * batterie al nichel-cadmio * batterie contenenti mercurio batterie alcaline (tranne ) 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati Scarti di olio minerale per motori * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione Scarti di olio sintetico per motori Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo ALLEGATI pag. 5

30 Allegato 2 La tenuta del registro di carico e scarico non è obbligatoria per i produttori/trasportatori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione (si veda la sezione registro di carico e scarico). Pertanto tali soggetti non compileranno la specifica sezione del formulario e riporteranno nello spazio delle annotazioni la seguente dicitura: limitatamente ai rifiuti non pericolosi il produttore dichiara di essere esonerato dall obbligo della tenuta del registro di carico e scarico ai sensi degli artt. 184 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (attività di demolizione, costruzione e scavo). FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero:E del 05/06/2010 Numero registro: (1) Produttore/Detentore: Impresa Edile Bergamasca S.r.l. Unità locale: cantiere di Via dei Partigiani 8, Bergamo C.fisc: N. Aut/Albo: del (2) Destinatario: Trattamento Rifiuti Inerti S.r.l. via Verdi Bergamo Luogo di destinazione: via dei Rifiuti Inerti 1, Bergamo C.fisc: N. Aut/Albo: D.D.1234 del 09/09/2009 (3) Trasportatore del rifiuto: Impresa Edile Bergamasca S.r.l. Via delle Imprese Edili 1, Bergamo C.fisc: N. Aut/Albo: MI del 07/07/2007 ATTENZIONE: l indicazione del campo Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ( ) di non deve essere compilata. L indirizzo del luogo di produzione del rifiuto è riportato nella casella [1] del FIR. (4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci , e Codice Europeo: Stato fisico: solido non pulverulento [1][2][3][4] Ambientale COMPENDIO 2015 ANCE Bergamo ALLEGATI pag. 6

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