CONVENZIONE RELATIVA AI RAPPORTI TRA PROVINCIA DI FIRENZE (ORA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE), COMUNE DI
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1 CONVENZIONE RELATIVA AI RAPPORTI TRA PROVINCIA DI FIRENZE (ORA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE), COMUNE DI MONTAIONE E TENUTA DI CASTELFALFI SPA PER LA CESSIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 26 DELLE COLLINE VISTI: - l art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni; - il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti locali a norma dell art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014; - le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all art. 1 prevedono che la Città Metropolitana, nelle more dell approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze ; - il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 54 del 30/6/2015 di conferimento di incarico dirigenziale; tra: Comune di Montaione, in seguito per brevità denominato Comune, rappresentato dall Arch. Stefano Ramerini nella sua qualità di Funzionario Responsabile dell Ufficio Comune Servizio Gestione del Territorio dei Comuni di Gambassi Terme e Montaione ed autorizzato sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale n. del / /2015; Città Metropolitana di Firenze, in seguito per brevità denominata Città Metropolitana, rappresentata dall Ing. Carlo Ferrante nella sua qualità di Dirigente della Direzione Viabilità e Lavori Pubblici, Gestione Immobili, 1
2 autorizzato sulla base della Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. del / /2015 Tenuta di Castelfalfi S.p.A., rappresentata dal sig. nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, società con sede in Montaione loc. Castelfalfi; per la disciplina dei rapporti derivanti dalla: cessione a titolo gratuito da parte della Tenuta di Castelfalfi S.p.A. alla Città Metropolitana e relativa competenza gestionale della viabilità ed annessa rotatoria denominata Variante alla strada provinciale n. 26 Delle Colline in località Castelfalfi, come meglio evidenziata negli elaborati tecnici allegati sub A con campitura colore rosso ; il trasferimento di proprietà dalla Città Metropolitana al Comune e la relativa competenza gestionale del tratto della SP26 all interno dell abitato di Castelfalfi, come evidenziato nella planimetria allegata sub A con campitura colore giallo. P R E M E S S O - che in data 21/4/2009 la Provincia di Firenze ha approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 lo schema di convenzione fra la Provincia di Firenze, il Comune di Montaione e la Tenuta di Castelfalfi SpA per la cessione a titolo gratuito da parte della Tenuta di Castelfalfi SpA alla Provincia di Firenze della variante alla suddetta SP e da parte della Provincia di Firenze al Comune di Montaione di un tratto di strada provinciale denominato Abitato di Castelfalfi ; - che in data 20/4/2009 il Comune di Montaione ha approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 la convenzione tra Provincia di 2
3 Firenze, il Comune di Montaione e la Tenuta di Castelfalfi SpA per la variante della SP n. 26 Delle Colline ; - che in data 25/6/2013 è stato predisposto parere sul progetto definitivo da parte dell Unione dei Comuni del Circondario dell Empolese Valdelsa con richiesta, tra l altro, di specifica integrazione alla bozza di convenzione di cui trattasi e più precisamente: 1)da un impegno da parte del soggetto realizzatore del nuovo tratto di strada per 10 anni o in alternativa sottoscriva una fideiussione di pari importo alle opere con beneficiario la Provincia (in virtù del fatto che in caso di contestazione mancherebbe il presupposto di un rapporto diretto tra il soggetto realizzatore che in realtà interloquisce con il Comune di Montaione e la Provincia di Firenze); 2) da esplicita indicazione che passerà in capo al Comune di Montaione la competenza per il rilascio di modifiche ed integrazioni ad eventuali provvedimenti in essere, inerenti pubblicità, accessi e sottoservizi, sulla viabilità che sarà ceduta al Comune a seguito della realizzazione della variante, rimanendo invece in capo alla Provincia di Firenze le competenze per il rilascio di provvedimenti per nuove richieste di analoghe tipologie di opere sulla nuova viabilità in variante ; - che, sulla base dei pareri espressi sul progetto definitivo, il Comune, espletata la propria fase istruttoria urbanistica/edilizia, rilascerà apposito permesso a costruire per la esecuzione delle opere; - che la presente convenzione, nel prendere atto delle condizioni determinate fra la proprietà Tenuta di Castelfalfi S.p.A., il Comune di Montaione e la Città Metropolitana disciplina i passaggi di proprietà fra i vari stadi d intervento e di gestione; - che in data 21/5/2015 il Sindaco del Comune di Montaione ha significato, via mail, che sono partiti i lavori di costruzione di un hotel a 5 stelle nella Tenuta di Castelfalfi e che la realizzazione della variante alla SP 26 si rende urgente per 3
4 poter evitare che il traffico attraversi il borgo, dopo l apertura dell hotel; - che al termine dei lavori della variante ed al relativo collaudo e consegna, la Tenuta di Castelfalfi S.p.A. cederà gratuitamente alla Città Metropolitana la nuova viabilità in variante alla strada provinciale delle Colline (S.P. 26) ed al Comune le varie opere di urbanizzazione primaria quali parcheggi, viabilità interna e verde pubblico; - che la Città Metropolitana consegnerà al Comune, nello stato di fatto in cui si trova, il tratto di strada della SP 26 in attraversamento dell abitato di Castelfalfi così come evidenziato nella planimetria allegata sub A ; - che per tutto quanto suesposto si rende necessario regolamentare, con il presente atto, la cessione patrimoniale e la competenza gestionale del tratto di strada provinciale S.P. n. 26; QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Valore delle premesse Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; ogni eventuale diverso accordo precedentemente sottoscritto dalle parti, ove contrastante con quanto di seguito riportato, si considera privo di efficacia. Art. 2 Oggetto della convenzione Con la presente convenzione le parti intendono disciplinare : 1) la cessione a titolo gratuito da parte della Tenuta di Castelfalfi S.p.A. alla Città Metropolitana della variante alla S.P. n. 26 in località Castelfalfi, come definito nell allegato A, colore rosso, alla presente 4
5 convenzione e la relativa disciplina della competenza gestionale, sulla base degli accordi, impegni ed atti fra la stessa proprietà ed il Comune; 2) la cessione a titolo gratuito da parte della Città Metropolitana al Comune del tratto dell attuale S.P. n. 26 delle Colline in attraversamento dell abitato di Castelfalfi, come indicato in premessa ed evidenziato nell allegato A, colore giallo e la relativa disciplina della competenza gestionale come risulterà dal verbale di trasferimento di competenza che dovrà essere successivamente ratificato da parte degli organi istituzionali; Art. 3 Trasferimento Immobiliare Ai sensi del disposto di cui all articolo precedente, la Tenuta di Castelfalfi S.p.A., si impegna a trasferire alla Città Metropolitana la consistenza immobiliare inerente la nuova viabilità come risulterà dai frazionamenti al termine dei lavori che dovranno essere preventivamente approvati dalla Città Metropolitana. Le parti convengono che la consistenza patrimoniale di proprietà della Tenuta di Castelfalfi S.p.A. sarà trasferita a titolo gratuito, con atto notarile predisposto da notaio indicato dalla stessa Tenuta, direttamente in testa alla Città Metropolitana per quanto riguarda la variante alla S.P. n. 26. Al termine dei lavori la Tenuta di Castelfalfi S.p.A. consegnerà le suddette aree alla Città Metropolitana con la sottoscrizione di apposito verbale. Tutte le predette attività, ivi comprese quelle di redazione dei tipi di frazionamento e di formalizzazione del trasferimento di proprietà, incluse le spese notarili, avverranno a cura e spese della Tenuta di Castelfalfi S.p.A., in 5
6 armonia con gli obblighi previsti dagli atti di convenzione stipulati con il Comune, entro 6 mesi dalla data del collaudo tecnico amministrativo dell opera con completo perfezionamento degli atti di cessione delle aree. In sede di formalizzazione del trasferimento di proprietà a favore della Città Metropolitana e del passaggio di competenza dalla Città Metropolitana a favore del Comune, interverranno i rispettivi tecnici appositamente delegati mentre per la Tenuta di Castelfalfi S.p.A. interverrà l Amministratore e/o il Legale Rappresentante della società. La Città Metropolitana si impegna, sin d ora e senza riserve, ad intervenire alla stipula del predetto atto di trasferimento immobiliare a semplice comunicazione, dopo l emissione del collaudo tecnico amministrativo dell opera, da parte della Tenuta di Castelfalfi S.p.A.. Art. 4 Titolarità di esecuzione lavori I lavori di realizzazione della variante S.P. n. 26 delle Colline in località Castelfalfi saranno eseguiti a cura e spese della Tenuta di Castelfalfi S.p.A., sulla base degli atti formalizzati con il Comune e sotto la propria piena responsabilità. La ricollocazione di eventuali sottoservizi interferenti con il tracciato della variante alla S.P. n. 26 in località Castelfalfi, durante l esecuzione dei lavori, nonché l eventuale ripristino della opere parzialmente rimosse o comunque danneggiate per consentire i lavori di costruzione della nuova viabilità, saranno effettuati a cura e spese della Tenuta di Castelfalfi S.p.A.. Resta inteso che dopo la presa in consegna della variante alla S.P. n. 26 in località Castelfalfi, da parte della Città Metropolitana, e dell attuale tratto di strada provinciale nell abitato di Castelfalfi, da parte del Comune, tutti i canoni 6
7 concessori derivanti da concessioni e/o autorizzazioni demaniali rilasciate saranno a carico dei predetti enti locali ciascuno per la parte di propria spettanza. Art. 5 Consegna delle opere e apertura al traffico Ultimati i lavori di realizzazione della variante alla S.P. n. 26 in località Castelfalfi, previo rilascio di dichiarazione di conformità da parte del Direttore dei Lavori, la suddetta opera sarà consegnata, a titolo gratuito, alla Città Metropolitana di Firenze. La dichiarazione di conformità da parte del D.L. dovrà, in particolare, certificare la fine dei lavori, la conformità al progetto e alle eventuali varianti in corso d opera e comprendere i collaudi statici, le certificazioni sulle barriere di ritenuta, i nulla-osta previsti dalla norma. La Tenuta di Castelfalfi S.p.A. consegnerà alla Città Metropolitana, oltre alla suddetta dichiarazione di conformità, anche il progetto AS BUILT relativo alla variante alla S.P. n. 26. Detta consegna avverrà con la sottoscrizione di apposito verbale, successivo o contestuale alla citata dichiarazione di conformità, nelle more del perfezionamento dell atto di cessione immobiliare di cui al precedente art. 3. Dalla sottoscrizione del suddetto verbale di consegna, la Città Metropolitana potrà aprire al traffico la variante alla S.P. n. 26 in località Castelfalfi facendosi completo carico degli oneri manutentori e gestionali, nei termini convenuti nel successivo art. 6. Il collaudo tecnico amministrativo e statico, con oneri totalmente a carico della Tenuta di Castelfalfi S.p.A. e senza alcun onere a carico della Città Metropolitana e del comune, sarà effettuato da professionista individuato e nominato dalla Città 7
8 Metropolitana. Resta inteso che, in accordo con quanto stabilito dalla normativa sui LL.PP., il sopra citato collaudo, da redigersi entro 3 mesi dall ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio per due anni dalla data di emissione e quindi, durante questo periodo, ogni intervento di ripristino dovuto a carenze costruttive e comunque non correlato al transito veicolare sarà a carico alla Tenuta di Castelfalfi S.p.A. in qualità di responsabile della esecuzione dei lavori. Il Comune e la Città Metropolitana, contemporaneamente alla messa in funzione della nuova viabilità, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi necessari per la ratifica da parte degli organi istituzionali, dovranno sottoscrivere un verbale dal quale risulti la presa in carico da parte del Comune del tratto di viabilità provinciale all interno dell abitato di Castelfalfi. Da tale momento il Comune si farà carico degli annessi oneri manutentori e gestionali e potrà quindi regolamentare il traffico, nei termini convenuti nel successivo art.6. Art. 6 Competenze manutentorie e gestionali Con la sottoscrizione del verbale di consegna, di cui al precedente art. 5, la Città Metropolitana si farà carico a propria cura, spese e responsabilità, della manutenzione e della gestione della variante alla S.P. n. 26 in località Castelfalfi con l esclusione degli impianti di illuminazione pubblica e del verde interno alla rotatoria che sarà a carico della Tenuta di Castelfalfi S.p.A., secondo gli accordi presi tra di essi. La Tenuta di Castelfalfi S.p.A., sempre secondo accordi, si farà carico della manutenzione e gestione a proprie cure, spese e responsabilità: a) delle opere secondarie (marciapiedi, accessi, ecc.); b) del verde delimitato dalla rotatoria; 8
9 c) dell illuminazione pubblica sulla strada provinciale delle Colline S.P. n. 26 nel tratto relativo all abitato di Castelfalfi. Il Comune si farà carico, a propria cura e spese, della manutenzione e della gestione del tratto declassificato della strada provinciale SP 26, all interno dell abitato di Castelfalfi, successivamente alla consegna da parte della Città Metropolitana, oltre all utenza relativa all illuminazione pubblica. La Tenuta di Castelfalfi S.p.A. si impegna a realizzare interventi di manutenzione sulla SP 26 o eventualmente su strade limitrofe nel territorio del Comune, per un importo complessivo non superiore ad ,00 (euro centomila/00) secondo le indicazioni che saranno congiuntamente fornite dalla Città Metropolitana e del Comune. Art. 7 Condizione sospensiva La presente convenzione risulta approvata, in schema, da parte degli organi deliberanti della Città Metropolitana e del Comune. Tutti gli effetti del presente atto risultano condizionati dalla convenzione del Piano Urbanistico Attuativo tra il Comune e la Tenuta di Castelfalfi S.p.A. sottoscritta in data 24/03/2011, atto notaio Steidl rep racc , ed a quanto ivi stabilito in quanto l opera risulta collegata al riassetto della viabilità prevista dal Piano stesso non creando comunque contrasti interpretativi fra i due atti. Il Comune si impegna a segnalare alla Città Metropolitana eventuali modifiche alla richiamata convenzione che possono interferire sulla realizzazione dell opera. Art. 8 Foro competente 9
10 Ogni qualsiasi eventuale controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà risolta, in via esclusiva, presso il Foro di Firenze. Art. 9 Domicilio dei contraenti A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari, la Città Metropolitana, il Comune e la Tenuta di Castelfalfi S.p.A. dichiarano il proprio domicilio presso le loro sedi. Art. 10 Informativa per la gestione dei dati di contratto Ai sensi dell Art.13 del D. Lgs , n.196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti della presente convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuna verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali. Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall art.7 del suddetto Decreto Legislativo. Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le parti così come costituite in testa al presente atto. Art. 11 Adempimenti fiscali 10
11 Tutte le spese di stipulazione, di registrazione e comunque fiscali relative alla presente convenzione ed ai trasferimenti di proprietà di cui al precedente art. 3 sono a carico della Tenuta di Castelfalfi S.p.A., in armonia con gli obblighi ed impegni assunti con il Comune e quelli previsti dal presente atto di convenzione. La presente convenzione sarà registrata in termine fisso, come stabilito nella parte I art. 1 della tariffa allegata al testo unico D.P.R. 26/04/1986 n Perché tutto ciò consti si è redatto il presente atto che, letto e confermato, viene sottoscritto. C.F. Città Metropolitana di Firenze: ; C.F. Comune di Montaione: ; C.F. Tenuta di Castelfalfi S.p.A.: Firenze lì per la Città Metropolitana per il Comune per la Tenuta di Castelfalfi S.p.A. 11
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