CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale Regionale del Lazio. In Nome del Popolo Italiano. Il Giudice Unico delle Pensioni S E N T E N Z A
|
|
- Matteo Lillo
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 SENT. 234/2012 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale del Lazio In Nome del Popolo Italiano Il Giudice Unico delle Pensioni nella persona del Cons. Cristiana Rondoni ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al n 68436/PC, del registro di Segreteria, proposto dalla Sig.ra FABBRINI Luciana, nata a Bibbiena (AR), il 6 marzo 1944, codice fiscale FBBLCN44C46A851A e residente in Roma, Via Marino Ghetaldi 33, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Stenio Salzano (CF: SLZSTN78A16H501X) presso il cui studio in Roma, viale Tiziano n. 80, è domiciliata, giusto mandato a margine dell atto introduttivo. CONTRO Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica AVVERSO La nota del 18 novembre 1994, con la quale il MURST stabiliva di liquidare la pensione annua lorda pari a lire a decorrere dal 30 settembre Sentito alla pubblica udienza del 17 febbraio 2012 il difensore Avvocato Salzano. Assente e non rappresentata l Amministrazione. Esaminati gli atti e documenti tutti della causa. RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato in data 15 maggio 2008 la ricorrente impugna il Provvedimento
2 di liquidazione della pensione calcolata con la <<decurtazione del 13 % prevista dall articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in caso di pensionamento anticipato. Nel caso di specie detta norma contrasta in maniera palese con la disciplina di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336>>. Riferisce l atto introduttivo che la ricorrente, già dipendente della soppressa Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno, inquadrata nella 8^ qualifica funzionale dei ruoli del MURST in data 1 settembre 1994, presentava domanda di dimissioni volontarie dall impiego, accettate dall Amministrazione con la nota del 9 settembre 1994, con decorrenza dal 30 settembre La ricorrente contesta che nella quantificazione dell importo pensionistico da liquidare l Amministrazione abbia applicato l articolo 11 comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di pensionamento anticipato, senza tenere conto che la legge 24 maggio 1970, n. 336 all articolo 3 comma 2 concedeva un aumento di servizio di sette anni che avrebbe consentito alla Fabbrini di essere collocata in pensione anticipatamente, senza tuttavia perdere i benefici goduti in costanza del rapporto di lavoro. Con memoria del 6 febbraio 2012 il difensore insiste sul punto che alla ricorrente non doveva essere applicata alcuna decurtazione, in quanto la stessa avendo goduto dello status di orfana di guerra avrebbe avuto diritto a vedersi conteggiati anche gli anni di cui all anzianità convenzionale previsti dall articolo 3 della legge 336/1970, sì da raggiungere i 35 anni di servizio (28 effettivi più 7 convenzionali). Afferma inoltre che sarebbe opportuno rimettere la questione alla Corte Costituzionale, atteso il palese vuoto normativo tra la legge 336/1970 e la legge 537/1993, affinchè quest ultima pronunci una sentenza additiva di principio. L Amministrazione in data 31 luglio 2008 ha trasmesso il fascicolo amministrativo. Alla odierna pubblica udienza il difensore e la rappresentante dell Amministrazione insistono nel senso di cui agli atti scritti.
3 DIRITTO Con riferimento al merito del presente giudizio, sulla base della domanda contenuta nel ricorso, delle argomentazioni svolte negli atti difensivi e delle risultanze del fascicolo amministrativo, occorre accertare se alla ricorrente il trattamento pensionistico sia stato correttamente quantificato o se alla stessa avrebbero dovuto essere calcolati anche i 7 anni previsti dall articolo 3 della legge n. 336 del 1970 quale aumento dell anzianità di servizio spettante agli orfani di guerra. Il ricorso è infondato e come tale va respinto. Dall esame degli atti si evidenzia infatti che alla ricorrente il trattamento pensionistico è stato correttamente calcolato, facendo applicazione dell articolo 11 comma 16 della legge 537/1993, in base al quale 16. Con effetto dal 1 gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A La disposizione contenuta nellarticolo 11, comma 16 della L. 537/1993 è infatti - evidentemente proprio diretta a disincentivare l'accesso alla pensione in anticipo rispetto ai trentacinque anni di contribuzione, mediante riduzione dell'importo della pensione in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo (Cass. Sez. Lav., sent. n del ).
4 Tale riforma operata dal legislatore del 1993 si pone in evidente contrasto con le norme agevolative previste dalla legge 336/1970, puntando ad un fine diametralmente opposto, appunto quello di disincentivare il pensionamento anticipato. La ricorrente ben avrebbe potuto e dovuto tenere in debito conto al momento della presentazione della domanda di pensionamento anticipato, del fatto che l introdotta modifica normativa avrebbe per lei comportato un trattamento economico deteriore nel caso in cui non fosse stata in possesso di un anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni. Ben avrebbe potuto pertanto la ricorrente, atteso il mutato orientamento del legislatore, desistere dalla presentazione, avvenuta in data 1 settembre 1994, della domanda di dimissioni volontarie anticipate dall impiego, considerato che non può disconoscersi al legislatore la facoltà di innovare l'ordinamento pensionistico, anche con effetti peggiorativi, fissando un termine di riferimento per regolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime dei pensionamenti anticipati. Come ben evidenziato dalla giurisprudenza non esiste infatti un diritto costituzionalmente garantito all'ottenimento di una "buona" pensione, essendo i criteri di determinazione del "quantum" pensionistico affidati alla mutevole disciplina positiva. Le norme costituzionali assicurano tutela a ben determinate situazioni meritevoli di protezione (quali infortunio, malattia; invalidità, disoccupazione involontaria) e non si riferiscono invece a quei dipendenti che abbandonano volontariamente in anticipo il servizio attivo, pur restando integra la loro capacità lavorativa (vedi al riguardo CdC, Sez. Giur. Reg. Lombardia, sent. n del ). Va peraltro considerato che la disposizione di cui all'art. 11, comma sedicesimo e diciottesimo, della L. 537/1993 non comporta alcuna violazione di diritti quesiti dei soggetti interessati, che non si sono venuti a trovare in una situazione di mera soggezione alle
5 conseguenze economiche sfavorevoli imposte dalla nuova normativa, essendo ad essi consentito di valutare la propria convenienza in relazione a quanto dettato dalla normativa stessa e di avvalersi della facoltà di revocare la domanda di dimissioni, proseguendo nell'attività di servizio fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva di 35 anni (vedi CdC Sez. Giur. Reg. Lombardia, sent. n. 944 del ). Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il ricorso in epigrafe deve essere respinto, in quanto destituito di giuridico fondamento. Le spese di giudizio debbono essere compensate tra le parti, ratione materiæ. P. Q. M. LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale del Lazio - Giudice Unico delle Pensioni RESPINGE il ricorso iscritto al n 68436/PC, del registro di Segreteria, proposto dalla Sig.ra FABBRINI Luciana, nata a Bibbiena (AR), il 6 marzo 1944 Spese compensate. Così deciso a Roma, il giorno 17 febbraio Il Giudice Unico F.to dr.ssa Cristiana Rondoni Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21/02/2012 Per il Direttore Il Responsabile del Settore Pensionistico F.to Paola Achille
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
SENT. 1106/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
Dettagli(art. 24, comma 18, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
Schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale comparto difesa sicurezza e comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico (art. 24, comma 18, decreto-legge
DettagliCOMUNE DI PIANEZZA PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI PIANEZZA PROVINCIA DI TORINO DETERMINA N. 21 DEL 30 gennaio 2015 SETTORE AFFARI GENERALI OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
DettagliCITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 256
COPIA CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 256 OGGETTO: Dipendente Signora Carmen Mulassano - Istruttore Aiuto Bibliotecario presso la Biblioteca Civica
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 2951/2009 Reg.Dec. N. 441 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliUFFICIO SEGRETERIA. N 4 del 18/01/2017.
UFFICIO SEGRETERIA certificata@pec.vigliano.info ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 4 del 18/01/2017. OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON
DettagliCOMUNE DI CASALINO Provincia di Novara
COMUNE DI CASALINO Provincia di Novara COPIA DELIBERAZIONE N. 58 DEL 14.03.2016 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: PRESA D ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 1649 ANNO 2002 REG. DEC. N.563 Reg. Ric. ANNO 1994 sul ricorso
DettagliCITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 180
COPIA CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 180 OGGETTO: Dipendente Sig.ra Franca Rubinetti - Istruttore Educatore Professionale presso la Ripartizione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: Luigi Tosti Presidente Franco Angelo Maria De Bernardi
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO. Nell Adunanza del 4 giugno 2004
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell Adunanza del 4 giugno 2004 Visto il decreto n. 96 del 9 aprile 2003 del Prefetto della Provincia di Padova concernente
Dettagli1 - Premessa. Direzione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e
Direzione centrale Prestazioni Roma, 9 Dicembre 2008 Circolare n. 108 Allegati n. 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
DettagliCITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 54
COPIA CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 54 OGGETTO: Dipendente Sig.ra Rita Murlo Istruttore Quadro - Posizione giuridica D3, Posizione economica D3.
DettagliVademecum sui requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia - Archivio News -
25/03/2011 Precedentemente alla riforma delle pensioni del 1995, i requisiti per l accesso alla pensione di vecchiaia erano stabiliti dall art. 2 l. 503/1992 (c.d. Riforma Amato). Art. 2 l. 503/1992 Riforma
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma
DettagliCOMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
- COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 179 del 09-03-2016 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 186 del 04-03-2016 Determinazione n. 30 del 03-03-2016 Settore
DettagliRegistrazione contabile. Il Dirigente Responsabile
Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliCOMUNE DI DERUTA PROVINCIA DI PERUGIA
COMUNE DI DERUTA PROVINCIA DI PERUGIA AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE REGISTRO GENERALE nr. 296 Del 13/08/2015 OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNTI
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I. ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent. n. 1164/07 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Ric. n. 1219/85 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
DettagliCITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 222
COPIA CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 222 OGGETTO: Dipendente Sig.ra Rosanna Becchis - Istruttore Educatore Professionale presso la Ripartizione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00077/2016 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliDecreto Dirigenziale del responsabile della struttura 'Gestione Risorse Umane' nr. 16 del 10/02/2015. Denominazione Pubblicazione Tipo Supporto
Decreto Dirigenziale del responsabile della struttura 'Gestione Risorse Umane' nr. 16 del 10/02/2015 Proponente: Dott.ssa Alessandra BINI CARRARA Gestione risorse umane Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto
DettagliORDINANZA N. 145 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente -
ORDINANZA N. 145 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliReversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n.
Reversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n. 372) In tema di pensione di reversibile di guerra, è noto che il
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.4293/08 Reg.Dec. N. 9620 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 131 30.06.2014 Personale in esubero: i termini di liquidazione L Istituto previdenziale riepiloga i termini di liquidazione
DettagliDecreto Dirigenziale del responsabile della struttura 'Gestione Risorse Umane' nr. 19 del 17/02/2016
Decreto Dirigenziale del responsabile della struttura 'Gestione Risorse Umane' nr. 19 del 17/02/2016 Proponente: Dott.ssa Alessandra Bini Carrara Gesione risorse umane Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto
DettagliDirezione Centrale Pensioni. Roma, 24/06/2011
Direzione Centrale Pensioni Roma, 24/06/2011 Circolare n. 90 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore
DettagliNORMATIVA E DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE
NORMATIVA E DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE Considerata la moltitudine di norme e di disposizioni operative in materia previdenziale che hanno sostanzialmente modificato, nel corso del
DettagliDirezione Centrale delle Prestazioni. Roma, 04-12-2007. Messaggio n. 29224
Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 04-12-2007 Messaggio n. 29224 OGGETTO: legge 23 agosto 2004, n. 243. Nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo
DettagliDeliberazione n. 5/2016/PAR. Corte dei conti. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e
Deliberazione n. 5/2016/PAR Repubblica italiana Corte dei conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Dott. Francesco Petronio Dott. ssa Maria Paola Marcia Dott. ssa
DettagliCOMUNE DI GRAGNANO Citta Metropolitana di Napoli
- COMUNE DI GRAGNANO Citta Metropolitana di Napoli Determinazione n. 696 del 29-09-2016 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 693 del 26-09-2016 Determinazione n. 101 del 22-09-2016
DettagliPRIMI CHIARIMENTI SU COSA CAMBIA DOPO L APPROVAZIONE DEI MINISTERI VIGILANTI DELLA RIFORMA PREVIDENZIALE INPGI
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA Via Nizza n. 35 00198 Roma PRIMI CHIARIMENTI SU COSA CAMBIA DOPO L APPROVAZIONE DEI MINISTERI VIGILANTI DELLA RIFORMA PREVIDENZIALE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
Dettagli, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N /2009
04674.15 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto., IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 18669/2009 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati : C.ron.4 ~ l'-; Rep. Dott. GA3RIELLA
Dettagliha pronunciato la presente
N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato
DettagliDirezione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e
Direzione centrale Prestazioni Roma, 14 Novembre 2008 Circolare n. 100 Allegati n. 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 04/03/2013 20.07 N. 00038/2013 REG.PROV.COLL. N. 00243/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 1000/2007 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 2303/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2303/1995
DettagliCITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 431
COPIA CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 431 OGGETTO: Dipendente Sig.ra Annamaria Albertino - Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D, posizione
DettagliCORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012
CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012 rappresentata ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal consigliere dr. Andrea Lupi, assistito dal segretario
DettagliRicostruzione percorso su Armonizzazione pensioni per i macchinisti. Art. 24 Comma 18 manovra Monti
Ricostruzione percorso su Armonizzazione pensioni per i macchinisti. Art. 24 Comma 18 manovra Monti ABROGAZIONE L. 425/58 da parte del D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 (in vigore dal 16 dicembre 2010) LEGGE
DettagliC O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.59/aa/og del 10.11.2014 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00357/2016 REG.PROV.COLL. N. 00163/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliLa soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri
decreto che ha sancito il passaggio al Fondo lavoratori dipendenti dell'inps La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri (Dlgs 414/96) Con il DLgs 29 giugno 1996, n. 414, sono state emanate disposizioni,
DettagliDELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 489 DEL 07/07 /2014
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 489 DEL 07/07 /2014 OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro,
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 05209/2014 REG.PROV.COLL. N. 02539/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1583/2008 Reg.Dec. N. 5017 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
Dettagli(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)
Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
Sent. n. 609/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Il Giudice unico delle pensioni Cons, dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Pubblicato il 15/10/2016 N. 01350/2016 REG.PROV.COLL. N. 00735/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
DettagliLa questione sottoposta all'esame di questo Collegio concerne la misura della
REPUBBLICA ITALIANA 88/2009/A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE di APPELLO composta dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe David Presidente dr. David Morgante
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 7034 del 2004,
DettagliCOMUNE DI VILLALBA (PROVINCIA DI CALTANISSETTA) COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 113 DEL
COMUNE DI VILLALBA (PROVINCIA DI CALTANISSETTA) COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 113 DEL 22-09-2015 OGGETTO: DIPENDENTE SAIA LUCIANO - PRESA ATTO RICHIESTA COLLOCAMENTO A RIPOSO
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A
N. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent. ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater composto da dr. Mario Di Giuseppe dr. Carlo Taglienti dr. Umberto Realfonzo
DettagliSECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1081/09 Reg.Dec. N. 6780 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1613 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore VALDITARA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2002 Norme per l attribuzione delle prime quattro mensilità
DettagliCOMUNE DI GRAGNANO Citta Metropolitana di Napoli
- COMUNE DI GRAGNANO Citta Metropolitana di Napoli Determinazione n. 288 del 08-04-2016 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 292 del 08-04-2016 Determinazione n. 45 del 07-04-2016
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 02359/2011REG.PROV.COLL. N. 01746/2006REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliPremessa. Roma, 25/07/2003. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali e per il loro tramite: - Alle Amministrazioni dello Stato
Roma, 25/07/2003 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali e per il loro tramite: - Alle Amministrazioni dello Stato istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent. n. 3832/05 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Ric. n. 90/99 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
DettagliMINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA Indirizzo Postale: Viale dell Esercito 186-00143 Roma Posta Elettronica: previmil@previmil.difesa.it Posta Elettronica Certificata:
DettagliSentenza della Corte Costituzionale n. 35/2014 depositata il 6 marzo 2014
CORTE COSTITUZIONALE Sentenza n.35/2014 Consiglio Regionale Sentenza della Corte Costituzionale n. 35/2014 depositata il 6 marzo 2014 Oggetto: Consiglio regionale - Norme della Regione Calabria - Previsione
Dettagliha pronunciato la presente
N. 01417/2010 06108/2006 REG.SEN. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione Seconda
DettagliOGGETTO: Applicazione dei benefici di cui all articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
! Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali e per il loro tramite: "#$"%!%&#'%("%" - Alle Amministrazioni dello Stato )""*#&"+ - Agli Enti con personale iscritto *"',-&#&%(.)/"%-"& alle Casse
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sede di Roma - Sezione III quater SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sede di Roma - Sezione III quater composto dai seguenti magistrati: Dr. Mario Di Giuseppe Dr. Linda Sandulli
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5693/03 Reg.Dec. N. 5827 Reg.Ric. ANNO 1998 DECISIONE sul ricorso
DettagliDirezione Centrale Pensioni. Roma, 16/03/2017
Direzione Centrale Pensioni Roma, 16/03/2017 Circolare n. 60 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore
DettagliCircolare Informativa Confcommercio Imprese per l Italia Settore Politiche Legislative e Welfare
Circolare Informativa Confcommercio Imprese per l Italia Settore Politiche Legislative e Welfare Oggetto: Manovra Finanziaria Novità in materia previdenziale Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni
DettagliRoma, 17 gennaio 2017
Roma, 17 gennaio 2017 n.04/2017 Pensioni: novità dal 1 gennaio 2017 Con l entrata in vigore della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ci troviamo di fronte ad alcune novità in materia pensionistica
DettagliCOMUNE DI VENEZIA. Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza della Giunta Comunale
COMUNE DI VENEZIA Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza della Giunta Comunale N. 487 del 31 OTTOBRE 2014 E presente il COMMISSARIO STRAORDINARIO: VITTORIO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso
DettagliIL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 8 ottobre 2012 Attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
DettagliREGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ART. 21 COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ART. 21 COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012 Art. 1 Iscrizione obbligatoria alla Cassa 1. A decorrere dal 2 febbraio 2013, o dalla data di iscrizione all Albo, se successiva, l
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 06478/2012REG.PROV.COLL. N. 03404/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliA cura di Villiam Zanoni
1 2 Le norme ordinamentali lavoristiche D.P.R. n 1092/1973, articolo 4 (STATO - 65 anno di età) Legge n 70/1975, articolo 12 (EPNE - 65 anno di età) D.P.R. n 761/1979, articolo 53 (SANITA - 65 anno di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00730/2016 REG.PROV.COLL. N. 00132/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
N. 00087/2016 REG.PROV.COLL. N. 01818/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliAllegato 1 Tabella F
Allegato 1 Tabella F CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F 1 LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Reddito
DettagliCOMUNE DI CONFIENZA PROVINCIA DI PAVIA
COMUNE DI CONFIENZA PROVINCIA DI PAVIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Copia N 42 del 16-07-2016 OGGETTO: Presa datto delle dimissioni volontarie e collocamento a riposo della dipendete
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliSENTENZA N. 127 ANNO 2011
SENTENZA N. 127 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso
Dettaglisul ricorso iscritto al NRG. 1522/08, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro in
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) N.1377 /2008 Reg. Dec. N. 1522 Reg. Ric. Anno 2008 ha pronunciato la seguente
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliDELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 528 DEL 14/07/2014
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 528 DEL 14/07/2014 OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro per
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00080/2016 REG.PROV.COLL. N. 00139/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
Dettagli