Prolungamento del congedo parentale (art. 33, D. Lgs 151/01)

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1 Prolungamento del congedo parentale (art. 33, D. Lgs 151/01) 1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. 2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32. L articolo 3 del D. Lgs. 119/2011 ha modificato l articolo 33 del T.U., al fine di chiarire che il diritto al prolungamento del congedo, comunque entro il compimento dell ottavo anno di vita del bambino, spetta alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore per ogni minore disabile in situazione di gravita per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprendente i periodi di cui all art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001. Inoltre si prevede che il prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati se i sanitari chiedono la presenza dei genitori. Prima del D. Lgs. 119 del 2011 la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avevano diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non fosse ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Prima del D. Lgs. 119 del 2011 in alternativa era possibile usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito (di cui al D. Lgs. n. 151/2001 art. 42, c.1) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (art. 33, comma 2). Un altra novità introdotta dal Collegato Lavoro è che i genitori di figli minori di tre anni in alternativa rispetto al prolungamento del congedo parentale o alle due ore di permesso al giorno, possono fruire anche dei permessi giornalieri di cui all art. 33, comma 3, L. n. 104/1992. La norma interviene attraverso più opportune precisazioni e modifiche che non fanno che puntualizzare alcune disposizioni adeguandosi ai vari interventi giurisprudenziali e di prassi.

2 Le principali novità del Collegato Lavoro prevedono che il periodo massimo non superiore ai tre anni: - comprende i periodi di cui all art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001; - è fruibile in misura continuativa o frazionata; - è fruibile nell arco dei primi 8 anni di vita del minore disabile in situazione di gravità; - è fruibile anche se la persona da assistere è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati se i sanitari chiedono la presenza dei genitori (Circ. INPS n. 90/2007, p. 7). E stato precisato (Msg. n /2007) che il prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito e cioè: - per la madre: trascorsi 6 mesi dal periodo di congedo di maternità; - per il padre: trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del bambino; - per il genitore solo: trascorsi 10 mesi decorrenti - in caso di madre: dalla fine del congedo di maternità; - in caso di padre: dalla nascita del minore o dalla fruizione dell eventuale congedo di paternità. Il novellato art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001 stabilisce quindi, la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell ottavo anno di vita dello stesso (con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione). I genitori del disabile in situazione di gravità, in alternativa a tale beneficio, continuano a poter fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Alla luce del vigente disposto normativo pertanto: - i genitori anche adottivi con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire in alternativa dei tre giorni di permesso, ovvero delle ore di riposo giornaliere, ovvero del prolungamento del congedo parentale; - i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale; - i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.

3 Riposi e permessi per i figli con handicap grave (art. 42, D. Lgs 151/01) 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito. 2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. 3. [ ]. 4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. 5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto. 5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro ,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità

4 dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (41). 5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. 5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. L originario comma 5 è stato sostituito, con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies, dalla lettera b) del comma 1 dell art. 4, D.Lgs. 18 luglio 2011, n Congedo straordinario (Art. 42, comma 5 e ss., D. Lgs. n. 151/2001) Beneficio concesso per l assistenza a soggetti disabili in situazione di gravità consistente in un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni durante il quale il richiedente ha diritto di percepire un indennità corrispondente all ultima retribuzione. L art. 4 del D. Lgs. n. 119 del sostituisce il 5 comma dell art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 ridefinendo criteri e modalità per la concessione del congedo straordinario. Presupposti per la fruizione I presupposti per poter fruire del congedo straordinario retribuito previsto dalla norma in premessa indicata, analoghi a quelli richiesti per la fruizione dei permessi ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono i seguenti: - il riconoscimento della condizione di disabilità grave del soggetto da assistere da parte della competente Commissione medica Asl, di cui all art. 4, comma 1, della legge 104/1992, integrata dal medico Inps, ai sensi dell art.20, comma 1 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n.102; - il soggetto da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno, intendendosi con ciò il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria e continuativa. Nel caso in cui lo stato di handicap grave sia stato riconosciuto per un periodo limitato il congedo può essere fruito entro la scadenza temporale indicata nel verbale dell ASL/INPS.

5 Si precisa che nelle ipotesi di ricovero a tempo pieno del disabile in condizione di gravità, in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, è possibile fruire del congedo straordinario retribuito nei seguenti tre casi: a) ricovero a tempo pieno di un minore per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare; b) ricovero in stato vegetativo persistente e/o in situazione terminale; c) interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie certificate (vedi messaggio Hermes n del 28 maggio 2010). Oltre alle ipotesi sopra richiamate, il comma 5 bis del novellato art. 42 del d.lgs. n.151/2001, prevede espressamente che il congedo in argomento possa essere concesso qualora la presenza del soggetto che presta assistenza sia richiesta dalla struttura sanitaria presso la quale è ricoverata la persona disabile. Beneficiari Il nuovo disposto ridefinisce la platea dei destinatari del congedo straordinario recependo i contenuti delle sentenze della Corte Costituzionale intervenute sulla normativa in materia (sentenze n. 233 del , n. 158 del , n. 19 del ). Il testo novellato del comma 5 dell art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 ha stabilito un nuovo ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi. In primo luogo la disposizione ridefinisce la platea dei familiari ai quali è riconosciuto il diritto al congedo straordinario, prevedendo un ordine di priorità che degrada soltanto in caso di decesso, invalidità o mancanza dei familiari aventi titolo prioritario. In particolare i beneficiari usufruiranno del congedo straordinario secondo il seguente ordine: - il coniuge convivente; - il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; - uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; - si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti); - uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Per convivenza si intende la medesima residenza anagrafica (coabitazione art. 5 D.P.R. 223/1989).

6 Il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva la dimora temporanea ossia l iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all art. 32 del DPR 223/1989. La circolare INPS n. 155/2010 ha chiarito il significato delle espressioni mancanti e patologie invalidanti. Per quanto concerne la mancanza si precisa che essa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. In tali ipotesi il richiedente dovrà indicare gli elementi necessari per l individuazione dei provvedimenti, ovvero produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Per quanto riguarda le patologie invalidanti, in assenza di una specifica definizione di legge, sentito il Ministero della salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1,2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2010 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all art. 4, comma 2, della L. n. 53/2000. In tale caso il richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione: - del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con convenzionato; - o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l opportuna valutazione medico legale. Per quanto concerne la durata del congedo il novellato comma 5-bis dell art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 precisa che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell arco della vita lavorativa. Destinatario della norma in esame è la persona disabile in situazione di gravità: questi ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari individuati dalla legge. Al riguardo si deve tener conto, altresì, che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni (art. 4, comma 2, della Legge 8 marzo 2000, n. 53). Pertanto dovendosi considerare il congedo straordinario compreso nell ambito massimo di due anni nell arco della vita lavorativa, si chiarisce, a titolo esemplificativo, che utilizzati i due anni, ad esempio per il primo figlio, il genitore avrà esaurito anche il limite individuale per gravi e documentati motivi familiari.

7 In tale caso il congedo straordinario potrà essere fruito, oltre che dall altro genitore, anche nei casi previsti dalla legge, dal coniuge, dai figli o dai fratelli del soggetto con handicap grave, naturalmente con decurtazione di eventuali periodi dagli stessi utilizzati a titolo di congedo per gravi e documentati motivi familiari. Si chiarisce altresì che, trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o una lavoratrice che nel tempo avesse fruito (anche per motivi non riguardanti il disabile in situazione di gravità) ad es., di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti per gravi e documentati motivi familiari, il congedo straordinario di cui trattasi potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi: ovviamente la differenza fino ai due anni e cioè un anno e quattro mesi potrà invece essere riconosciuta all altro genitore (purchè questi non abbia mai fruito di congedo per motivi familiari o ne abbia beneficiato per non oltre otto mesi: si veda al riguardo la circolare n. 64/2001). Referente unico La novellata disciplina ha introdotto il principio secondo il quale il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l assistenza alla stessa persona disabile. Inoltre, il congedo può essere fruito per un periodo massimo di due anni nell arco della vita lavorativa, in un unica soluzione ovvero in modo frazionato. Viene quindi estesa anche all istituto in argomento la figura del referente unico. Conseguentemente, qualora per assistere lo stesso familiare disabile per il quale si chiede il congedo il dipendente sia già stato autorizzato alla fruizione dei permessi mensili ex art. 33 della legge n.104/1992, il beneficio in argomento potrà essere riconosciuto solo al medesimo dipendente, purché ricorrano tutte le condizioni previste dal D. Lgs. n.119/2011. Non è possibile, pertanto, che, nell ambito dello stesso nucleo familiare, soggetti diversi fruiscano alternativamente di benefici finalizzati all assistenza dello stesso disabile. L unica eccezione prevista riguarda i genitori, anche adottivi o affidatari, che possono fruire alternativamente del beneficio per assistere il figlio con disabilità grave. Si precisa, al riguardo, che negli stessi giorni in cui un genitore fruisce del congedo, l altro non può fruire dei permessi ex art.33, comma 3, della legge n. 104/1992, né del prolungamento del congedo parentale di cui al comma 2, della predetta norma, così come modificata dal d.lgs. n. 119/2011. E invece possibile che, nell ambito dello stesso mese, un genitore fruisca del congedo e, in giorni diversi, l altro richieda uno dei benefici di cui all art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/1992. Si fa, altresì, presente che il congedo, sempre nella misura massima di due anni nella vita lavorativa, spetta anche qualora l altro genitore non ne abbia diritto. Qualora nel nucleo familiare siano presenti più figli in situazione di disabilità grave, il genitore che ha beneficiato del congedo per l intero periodo per assistere il primo figlio non potrà fruire del medesimo titolo di assenza per assistere il secondo. In tale ipotesi, l altro genitore potrà esercitare il diritto nei confronti del secondo figlio alle condizioni previste dalla normativa vigente. Modalità di computo e frazionabilità (Circ. INPS n. 28 del ) Si ritiene utile riepilogare i seguenti principi: 1. nell ambito di un periodo di congedo straordinario continuativo si computano tutti i sabati, le domeniche e le giornate festive ricadenti all interno di esso; 2. il congedo fruito in modalità frazionata include i giorni festivi, i sabati e le

8 domeniche, salvo che non siano preceduti o seguiti dalla effettiva ripresa del servizio, che, ovviamente, non può coincidere con una giornata di ferie; 3. il congedo straordinario retribuito concorre con il congedo non retribuito previsto dalla legge n. 53/2000 al raggiungimento del limite massimo di due anni di assenza nell arco della vita lavorativa. Il nuovo comma 5-ter dell art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce che il richiedente il congedo straordinario ha diritto a percepire un indennità corrispondente all ultima retribuzione ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. L indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell ultima retribuzione percepita e cioè quella dell ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il tetto massimo complessivo dell indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Ai sensi del successivo comma 5-quater (anch esso introdotto dall art. 4 del decreto legislativo n. 119/2011) la fruizione di un periodo di congedo straordinario continuativo non superiore a sei mesi, matura il diritto a fruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. Il comma 5-quinquies stabilisce che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell anzianità assicurativa. Pazienti oncologici Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (Art. 12 bis 12 ter D. Lgs. n. 61/2000) 1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro. 2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonchè nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio

9 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Articolo aggiunto dall'art. 46, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e poi così sostituito dal comma 44 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1. Il malato oncologico che desideri continuare a lavorare dopo la diagnosi e durante i trattamenti può usufruire di forme di flessibilità per conciliare i tempi di cura con il lavoro come ad esempio il tempo parziale (o part time) o il telelavoro. Per quanto concerne l orario di lavoro, il malato oncologico dipendente a tempo pieno con ridotta capacità lavorativa (anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita) gode di specifica tutela, giacché gli è riconosciuto il diritto di chiedere e ottenere dal datore di lavoro il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, mantenendo il posto, fino a quando il miglioramento delle condizioni di salute non gli consentirà di riprendere il normale orario di lavoro. Prima di tutto, però, deve ottenere l accertamento delle condizioni di salute da parte dalla Commissione Medica della ASL, quindi può richiedere il passaggio al tempo parziale, con riduzione proporzionale dello stipendio, conservando il diritto al posto di lavoro e a ritornare a orario e stipendio pieni quando avrà recuperato la capacità lavorativa. Inoltre, una volta trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ha il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per l espletamento di mansioni analoghe o equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale (Art. 12 ter del D.lgs. 61/2000 aggiunto dalla L. 247/2007). I familiari del malato oncologico, con percentuale di invalidità pari al 100%, hanno la priorità rispetto agli altri lavoratori nel chiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale per prendersi cura del congiunto (Commi 2 e 3 dell art. 12 bis del D. lgs. n. 61/2000 (introdotti dalla L.247/2007)). Telelavoro Il telelavoro (letteralmente lavoro a distanza) è una modalità di prestare il lavoro in un luogo diverso dai locali messi a disposizione del datore di lavoro, restando, tuttavia, funzionalmente e strutturalmente collegati all attività aziendale tramite strumenti informatici e telematici. In virtù di ciò offre una grande flessibilità, sia nell organizzazione sia nelle modalità di svolgimento. Se il malato oncologico desidera continuare a lavorare durante le terapie, ma senza recarsi in ufficio, può chiedere al datore di lavoro di farlo da casa. Se la sua richiesta è accolta, ciò deve essere formalizzato in un accordo scritto nel quale devono essere riportati le attività da espletare e le modalità di svolgimento, le mansioni, gli strumenti di telelavoro, i rientri periodici in ufficio e le riunioni cui presenziare, l eventuale termine della modalità di

10 telelavoro e la relativa reversibilità con il rientro in ufficio su richiesta del datore di lavoro o del dipendente. Se il datore di lavoro propone il telelavoro, ma il dipendente è contrario, questi può rifiutare l offerta e ciò non costituirà, di per sé, motivo di licenziamento, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro preesistente. Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione Tecnologica ha segnalato l opportunità di concedere il telelavoro ai malati oncologici che lavorano nel pubblico impiego (Circ. Dipartimento FP n. 1/2009). Giorni di assenza per terapie salvavita A tutela dei malati oncologici alcuni CCNL prevedono che per patologie gravi che richiedono terapie salvavita, quali la chemioterapia o la radioterapia, i giorni di ricovero ospedaliero o il trattamento in day hospital nonché i giorni di assenza per sottoporsi alle cure siano esclusi dal computo del periodo normalmente previsto di assenza per malattia e siano retribuiti interamente. Ciò prolunga indirettamente il periodo di comporto (periodo di conservazione del posto per il lavoratore malato), evita in taluni casi il licenziamento e garantisce al lavoratore il mantenimento dello stipendio che altrimenti potrebbe essere ridotto o azzerato. Per usufruire dei giorni di assenza per terapie salvavita è necessario specificare il motivo dell assenza ed il datore di lavoro potrà chiedere di documentarle con idonea certificazione medica che verrà rilasciata dagli uffici sanitari provinciali. Congedi per cure per gli invalidi art. 7 D.L. 18 luglio 2011, n Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. 2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta. 3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa. 4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n Il c. 4 dell art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011, prevede l esplicita abrogazione dell articolo 26 della legge , n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30

11 gennaio 1971, n. 5, e dell articolo 10 del decreto legislativo , n La data da cui decorre l abrogazione è l , con l entrata in vigore delle nuove disposizioni. La nozione di invalido civile è contenuta nel c. 1 dell articolo 2 della legge , n. 118, il quale dispone che si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Possono quindi essere considerate invalidi civili tutte le persone, indipendentemente dall età, dal sesso e dall attività lavorativa, che siano portatori di menomazioni fisiche o psichiche incidenti in una certa misura sulla: capacità lavorativa; efficienza psicofisica a svolgere i compiti e le funzioni tipiche dell età. È di fondamentale importanza notare che la norma che stiamo commentando si rivolge ai soli mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, in luogo della percentuale normale, fissata a un terzo. La nuova disciplina prevede il diritto dei lavoratori, mutilati e invalidi civili, a fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. I requisiti che danno diritto alla fruizione del congedo sono i seguenti: riconoscimento in capo al richiedente di una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%; domanda del dipendente di fruire del predetto congedo; presentazione da parte dell interessato della richiesta del medico (convenzionato con il servizio sanitario nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica) dalla quale risulti la necessità della cura in stretta correlazione all infermità invalidante che è stata riconosciuta. Domanda I giorni di congedo per cure sono concessi dietro presentazione di idonea documentazione che attesti la necessità di sottoporsi a trattamenti terapeutici connessi all invalidità. In caso di trattamenti continuativi, come alcune terapie antitumorali, l interessato può presentare anche un unica attestazione cumulativa a giustificazione delle assenze dal lavoro. Pur non essendo prevista la forma scritta, è tuttavia consigliabile che la domanda del dipendente sia redatta per iscritto e sia firmata o che, al limite, essa venga inoltrata al superiore o all ufficio del personale, tramite .

12 A mero scopo esemplificativo, potrà essere utilizzato il seguente facsimile: Domanda di congedo per cure ex art. 7 D. Lgs. n. 119 del Luogo e data Spett. Ditta Il sottoscritto, in possesso dei requisiti di cui al c. 1 dell art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011, chiede di fruire del congedo per cure ivi previsto con le seguenti modalità (specificare): 1) dal al (ovvero) 2) dal al e dal al. Si allega richiesta del medico attestante la necessità della cura in relazione all infermità invalidante riconosciuta. In attesa di un vostro cortese riscontro in merito, distinti saluti Il lavoratore Il datore di lavoro può, al più, cercare di concordare con il lavoratore le modalità di effettuazione del congedo, ovvero la programmazione delle assenze, secondo cadenze compatibili con l attività produttiva, anche se resta centrale la considerazione delle condizioni di salute del lavoratore richiedente, verosimilmente prevalente rispetto a ogni altra situazione di fatto. Anche in questo caso, è opportuno fare ricorso alla forma scritta, ciò non solo per ragioni di ordine probatorio ma anche al fine di tener distinta e verificabile con semplicità per entrambe le parti tale situazione rispetto a un eventuale decorso del periodo di comporto. Anche in questo caso, riportiamo un facsimile per la risposta da parte del datore di lavoro. Fruizione del congedo per cure ex art. 7 D. Lgs. n. 119 D. Lgs. n. 119 del Luogo e data Egregio Signor In esito alla sua richiesta del, relativa alla fruizione del congedo per cure ex art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011, Le confermiamo quanto segue: 1) il congedo avrà inizio in data e terminerà in data ; (ovvero, il congedo sarà così articolato: dal al e dal al ); 2) così come previsto dalla norma regolatrice, al termine del periodo di cui sopra, Lei dovrà farci pervenire idonea documentazione scritta a giustificazione dell assenza. Distinti saluti Per il datore di lavoro I trenta giorni andranno intesi come giorni di calendario nel caso di fruizione continuativa (per esempio tutto il mese di giugno).

13 Per contro è sempre possibile che, in relazione alle effettive esigenze di cura certificate dal medico, venga riconosciuto il diritto a un periodo più breve; dovendosi comunque ritenere che il periodo durante il quale assentarsi dal lavoro debba essere scelto dal lavoratore (meglio se con adeguato preavviso al datore) in relazione alle effettive esigenze di cura. Durante il periodo di congedo, il lavoratore ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia: lo prevede espressamente il c. 3 dell art. 7. In questo senso, del resto, pur se sulla previgente normativa, si era pronunciata anche la Suprema Corte. Con riferimento alla normativa abrogata, il Ministero del lavoro con la nota Prot. 25/I/ rispondendo a un interpello, affermava che l assenza per la fruizione del congedo di cui in argomento è riconducibile all ipotesi di malattia di cui all art del c.c., con conseguente diritto al relativo trattamento economico e che «allo stato attuale dunque il predetto congedo straordinario per cure cd. diverse, seppur non espressamente disciplinato, non risulta indennizzabile da parte dell Istituto previdenziale, anche se equiparato alla condizione di malattia, per analogia a quanto disposto in materia di cure elioterapiche, climatiche, psammoterapeutiche e similari né, di conseguenza, esistono codici contributivi specifici per l esposizione degli importi sul DM10». Allo stato attuale dunque il predetto congedo straordinario per cure c.d. diverse, seppur non espressamente disciplinato, non risulta indennizzabile da parte dell Istituto previdenziale, anche se equiparato alla condizione di malattia, per analogia a quanto disposto in materia di cure elioterapiche, climatiche, psammoterapeutiche e similari né, di conseguenza, esistono codici contributivi specifici per l esposizione degli importi sul DM10. In buona sostanza, secondo il Ministero del lavoro, le giornate di congedo devono essere sì retribuite, ma solo dal datore di lavoro. In linea con tale interpretazione si evidenzia che il comma 2, del citato art. 7, disponendo che il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro riconosce al datore di lavoro medesimo un diritto non contemplato nel regime delle assenze per malattia. Anche se già con la nota del , il Ministero affermava che l assenza fruita ai sensi degli artt. 26 della legge n. 118/1971 e 10 del D. Lgs. n. 509/1988 è riconducibile all ipotesi di malattia di cui all art del c.c., peraltro negandone la computabilità ai fini del calcolo del periodo di comporto, si ritiene che il datore di lavoro non abbia il potere di richiedere l effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo; infatti, nel caso di specie: 1) la situazione di malattia è conclamata, perché al lavoratore è già stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento; 2) il congedo è chiaramente finalizzato all effettuazione di cure debitamente certificate da un medico convenzionato con il SSN o appartenente a una struttura sanitaria pubblica; 3) il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l avvenuta sottoposizione alle cure, anche tramite attestazione cumulativa nel caso di trattamenti terapeutici continuativi. Il controllo è di tipo documentale, anticipato e successivo alla fruizione del congedo. Va da sé che eventuali violazioni e/o abusi potranno e dovranno essere contestati da parte del datore, ai fini dell applicazione delle sanzioni disciplinari ex art. 7 legge , n. 300.

14 A differenza delle norme abrogate, che non ne facevano cenno, la novella espressamente dispone al comma 3 che il periodo di congedo non rientra nel periodo di comporto, sia esso secco ovvero per sommatoria. Con riferimento, per esempio, al caso del comporto cd. per sommatoria, il congedo va quindi escluso sia dal computo del periodo esterno ossia l arco di tempo durante il quale collocare, ed entro il quale considerare, i periodi di assenza per malattia sia da quello cd. interno, ossia i periodi di malattia veri e propri. In buona sostanza, si tratta di un periodo di sospensione della prestazione neutro ai fini dell eventuale recesso da parte del datore in quanto collegato alla durata della malattia del lavoratore subordinato. Ad esempio: 1) il CCNL prevede un termine esterno di 24 mesi e uno interno di 12 mesi; 2) il lavoratore, nell arco dei 24 mesi, ha già presentato certificati medici per 11 mesi e 15 giorni e richiede la fruizione del congedo per cure per altri 30 giorni; 3) non si ha il superamento del periodo di comporto. Come anticipato durante il periodo di congedo si ritiene che il lavoratore abbia diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Ne consegue che la gestione del LUL avverrà con le medesime modalità previste per l evento malattia di seguito proposte. Per quanto attiene ai riflessi nel flusso Uniemens del congedo per cure dei lavoratori invalidi valgono le modalità di esposizione previste per l indennità di malattia.

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