VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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- Artemisia Venturi
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1 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 30 OGGETTO: Deroga per le distanze ai sensi dell'art delle N.T.A. del Programma di Fabbricazione per il progetto di "Soprelevazione di un immobile sito nella via Crispi n. 16, nel lotto di terreno distinto in Catasto al foglio N. 24, mappale 2006" L ANNO 2011 (DUEMILAUNDICI) ADDI VENTINOVE (29) DEL MESE DI LUGLIO ALLE ORE 19:15 DEL COMUNE DI PULA e nell abituale Sala delle Adunanze convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione ordinaria, il CONSIGLIO COMUNALE nelle persone dei Signori: PRESENTI 1. CABASINO WALTER 2. ZUCCA MARIA CRISTINA 3. FA LUIGI 4. PITTALUGA ANGELO 5. ABIS ANDREA 6. FARNETI EMANUELE 7. CABIDDU MARIA IMMACOLATA 8. TOLU ANGELO 9. PIA GIOVANNI 10. PORCEDDU AUGUSTO 11.VITA MARCO 12.VIVARINI SIMONE 13.DE ANTONIIS GIACOMO 14. LOCCHE ROBERTO 15. SORU FAUSTO 16. CARTA EMILIO 17. CAPOBIANCO SIMONA ASSENTI TOTALE PRESENTI N. 11 TOTALE ASSENTI N. 6 ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Efisia Contini IL PRESIDENTE Dr. Walter Cabasino, assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. Chiama alla funzione di scrutatori i Conss. Sigg. 1. Cabiddu Maria Immacolata 2. Abis Andrea
2 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Deroga per le distanze ai sensi dell'art delle N.T.A. del Programma di Fabbricazione per il progetto di "Soprelevazione di un immobile sito nella via Crispi n. 16, nel lotto di terreno distinto in Catasto al foglio N. 24, mappale 2006" Il Responsabile del Settore Edilizia Privata PREMESSO CHE: Con istanza assunta agli atti in data e classificata al n , i Signori Dassu Ignazio, nato a Pula il e Seu Giovanna, nata a Pula il , in qualità di proprietari dell immobile sito in Pula, via Crispi n. 16 distinto in catasto al foglio 24, mappale 2006 presentavano formale richiesta tesa ad ottenere una concessione edilizia in deroga ai sensi dell art delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione, per la realizzazione di due unità immobiliari in sopraelevazione al fabbricato esistente. Il lotto in esame, ricadente in zona B del vigente strumento urbanistico, ha una superficie di mq 470 e una potenzialità edificatoria di mc. Attualmente sul lotto insiste un fabbricato di proprietà dei richiedenti, realizzato in forza della licenza edilizia del , la cui volumetria è pari a mc 545,13. Tale fabbricato si sviluppa in parziale aderenza con quello di proprietà della Ditta Pisu-Murgia, mentre nel lato opposto è edificato sul confine con la proprietà Piano-Serra e dista metri 1,85 dal fabbricato di proprietà di questi ultimi. Il fabbricato oggetto d intervento, inoltre, si affaccia su due ampi cortili con accesso rispettivamente dalla via Crispi e dalla Piazza del Comune. Con concessione edilizia n. 32/93 del veniva autorizzata l edificazione di un ricovero attrezzi e del muro di recinzione prospiciente la Piazza del Comune. L edificazione da parte dei signori Piano-Serra di un fabbricato articolato su due livelli ad una distanza di soli metri 1,85 da quello di proprietà Dassu-Seu ha limitato considerevolmente la potenzialità edificatoria del lotto di questi ultimi. La ditta Dassu-Seu, pertanto, è impossibilitata ad edificare in aderenza al fabbricato sito nel lotto confinante di proprietà ditta Piano-Serra e nello stesso tempo è impossibilitata a rispettare le disposizioni dettate dalle Norme di attuazione del Programma di Fabbricazione in quanto il rispetto di tali distanze comporterebbe una soluzione tecnica inaccettabile con lo schema dell edificio esistente la cui funzione statica è assunta prevalentemente da murature portanti perimetrali. L eventuale scelta progettuale mirata alla realizzazione di strutture di fondazione e portanti in elevazione al piano terra influenzerebbe negativamente la funzionalità degli ambienti attualmente esistenti. Al fine di superare le problematiche sopra esposte, i signori Dassu-Seu, proponevano specifica istanza tesa ad ottenere una concessione edilizia in deroga ai sensi dell art delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione, per la realizzazione di due unità immobiliari in sopraelevazione al fabbricato esistente. La proposta progettuale prevede la realizzazione di due unità immobiliari al piano primo, meglio descritte negli elaborati grafici allegati alla presente, mediante la sovrapposizione della struttura portante del piano primo con quella portante posta al piano terra. Tale soluzione tecnico progettuale comporterà una distanza minima tra l edificato in soprelevazione ed il confine di metri 4,00 ed una distanza con il fabbricato di proprietà della ditta Piano-Serra di metri 6,00. La soprelevazione in questione comporterà un incremento della volumetria esistente di mc. 362,07, con una volumetria complessiva da insediare nel lotto di mc. 907,20 a fronte di una volumetria di mc che costituisce la potenzialità edificatoria del lotto. Tale scelta progettuale è coerente con quanto disposto dall art. 4, punto delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione. La norma sopra richiamata dispone che, nelle zone inedificate esistenti o risultanti libere in seguito a demolizioni, contenute in un tessuto urbano già definito o consolidato, che si estendono sul fronte stradale o in profondità per una lunghezza inferiore a metri 24,00, nell impossibilità di costruire in aderenza, qualora il rispetto delle distanze tra pareti finestrate comporti l inutilizzazione dell area o soluzione tecnica inaccettabile, il Comune può consentire la riduzione delle distanze di cui ai punti e 4.3.4, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile.
3 La sopradetta disposizione riprende fedelmente i contenuti di cui al comma 7 dell art. 5 del Decreto Assessoriale n. 2266/U (Decreto Floris) che ricalca puntualmente, per la fattispecie in esame, le disposizioni di cui all art. 5 del D.P.G.R , n La circolare dell Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica del , n. 1 recante Istruzioni per l applicazione delle disposizioni di carattere innovativo contenute del D.A , n. 2266/U rimanda, per quanto non oggetto di modifica rispetto al D.P.G.R , n , alla circolare illustrativa relativa a quest ultimo decreto. La circolare dell Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, , n. 2-A recante le Istruzioni per l applicazione delle disposizioni di carattere innovativo contenute nel D.P.G.R , N , al punto H (Limiti di altezze dei fabbricati e di distanza tra Pareti Prospicienti di cui almeno una finestrata art. 5) asserisce che La riduzione della distanza può applicarsi anche alle soprelevazioni, purché naturalmente rispettino gli altri limiti (di altezza, di indice di fabbricabilità, etc.). A tal proposito la Giustizia Amministrativa (T.A.R. Sardegna sentenze n. 225/2002, 202/2003,) precisa che la derogabilità delle distanze fra costruzioni con pareti finestrate, ammessa dall art. 5 comma 7 del Decreto Floris (e, negli stessi termini, dallo strumento urbanistico comunale), consente unicamente all interessato di formulare specifica ed appropriata istanza di applicazione della deroga, alla quale, poi, deve seguire obbligatoriamente l espletamento del peculiare procedimento (con delibera del Consiglio comunale, trattandosi, di una sorta di modifica dello strumento urbanistico, ancorché limitata ad un caso particolare), che vagli, nel dettaglio, la sussistenza dei presupposti per la concessione della deroga ed esprima una congrua valutazione (oltretutto previo preventivo avviso al confinante, in applicazione dell art. 7 della L. 241 del 7 agosto 1990). In merito a quest ultimo aspetto, i Giudici Amministrativi (TAR Sardegna - sentenza n. 1032/2001) hanno precisato che tale norma impone la comunicazione dell avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. L obbligo di preventivo avviso di avvio del procedimento deve, quindi, essere rispettato anche nei confronti del soggetto potenzialmente leso dalla concessione della deroga (confinante), che deve essere posto in grado di interloquire in merito alle valutazioni che il Comune compie ai fini della valutazione della sussistenza o meno - dei presupposti previsti dalla disposizione citata (art. 5 Decreto Floris), parimenti richiamata dalla variante alle Norme di Attuazione del P.d.F. vigente.. Per quanto concerne l aspetto paesaggistico, dall esame della cartografia di cui all art. 5 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del , si rileva che il lotto in argomento ricade entro la perimetrazione delle Espansioni recenti la cui disciplina di riferimento è dettata dagli articoli 70, 71, 72 delle richiamate norme. Il lotto in parola, inoltre, ricade entro la fascia di rispetto del bene paesaggistico denominato Villa Serra, individuato specificamente nella cartografia del PPR e riconfermato dal Repertorio Mosaico dei beni paesaggistici ed identitari di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del ; L Art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del summenzionato piano, dispone che fino all adeguamento dei piani urbanistici comunali al PPR, le aree di rispetto dei beni paesaggistici ed identitari devono avere una profondità di metri 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni al bene stesso. Nelle suddette aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela; Gli indirizzi applicativi del Piano Paesaggistico Regionale approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/17 del ed integrati con Deliberazione del medesimo organo regionale n. 16/3 del ,al punto 5, precisano che ai beni paesaggistici ed identitari si applicano i vincoli di tutela in una fascia di 100 metri dal perimetro esterno in qualunque contesto territoriale siano localizzati. Viene precisato, inoltre, che è vietata l edificazione di nuovi corpi fabbrica su aree libere e l incremento dei volumi preesistenti. Le sopradette limitazioni edificatorie entro la fascia di tutela dei beni paesaggistici ed identitari sono state rimosse dall art.13, comma 1, lettera f) della Legge Regionale , n. 4. Tale disposizione consenti gli interventi edilizi entro la fascia di larghezza pari a metri 100 a
4 partire dal perimetro più esterno dei beni paesaggistici ed identitari a condizione che l intervento proposto ottenga l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 146 e seguenti, e successive modifiche ed integrazioni. I contenuti e le prescrizioni dell'autorizzazione costituiscono commisurazione e valutazione della compatibilità dell'intervento proposto con l'interesse paesaggistico tutelato; In ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, con istanza assunta agli atti in data , prot. n i signori Dassu Ignazio e Seu Giovanna formalizzavano la richiesta di autorizzazione paesaggistica relativa al progetto in argomento. Con nota assunta agli atti in data , prot. n , la Soprintendenza per i Beni Architettonici della Province di Cagliari e Oristano esprimeva parere favorevole con la prescrizione che la scala esterna ubicata nel prospetto che si affaccia nella piazza del Comune venga studiata in modo che si inserisca più armoniosamente nel contesto (ad esempio con l inserimento di molto verde al fine di nascondere il corpo scala che appare troppo evidente e che stride con la tipologia) ; A seguito del parere espresso dalla Soprintendenza, i signori Dassu-Seu, con nota prot. n del trasmettevano la documentazione progettuale contenente la proposta di mitigazione della scala prospiciente la Piazza del Comune. In data veniva rilasciata l Autorizzazione n. 19 ai sensi dell art. 146 del D.Lgs. 42 del 2004; VISTA l istanza di cui in premessa con la quale i signori Dassu-Seu, hanno formalizzato specifica richiesta di concessione edilizia in deroga, ai sensi dell art delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione, per la realizzazione di una unità immobiliare in sopraelevazione al fabbricato esistente e richiesta di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42 del 2004; VISTA la documentazione prodotta dalla quale si evince che la proposta progettuale è stata elaborata in conformità alle disposizioni dettate dallo strumento urbanistico vigente eccezion fatta per le misure delle distanze tra pareti finestrate per le quali è richiesta la deroga; RILEVATO che le distanze previste in progetto sono conformi al limite minimo disposto dall art. 873 del Codice Civile che fissa in metri 3,00 la distanza tra costruzioni su fondi finitimi; VISTA la nota prot. n del con la quale questo Ufficio comunicava ai signori Dassu-Seu ed al progettista i contenuti delle disposizioni dettate dall art. 13, lettera f) della L.R , n. 4, che consente la realizzazione degli interventi entro la fascia dei 100 metri dai beni paesaggistici ed identitari a condizione che si acquisisca l autorizzazione paesaggistica i cui contenuti e prescrizioni costituiscono commisurazione e valutazione della compatibiltà dell intervento proposto con l interesse paesaggistico tutelato; VISTA la nota del , prot. N. 4818, con la quale, ai sensi dell artt. 7 della Legge , n. 241, è stato comunicato ai Sigg.ri Piano Sebastiano e Serra Elena in qualità di confinanti l avvio del presente procedimento di deroga delle distanze previsto dall art delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione; VISTA l istanza di accesso atti presentata dal Sig. Piano Sebastiano in data , prot. n tesa ad acquisire copia del progetto in argomento; DATO ATTO che i signori Piano Sebastiano e Serra Elena, con nota assunta agli atti in data e classificata al n hanno espresso parere favorevole all esecuzione del progetto in argomento; VISTO il Piano Paesaggistico Regionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del e le relative circolari esplicative; VISTA la legge regionale , n. 4 recante Disposizioni straordinarie per il sostegno dell economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo ; VISTO il Programma di Fabbricazione approvato con D.A. n. 1641/U del ; VISTO il D.P.R , n. 380 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ; VISTO il Decreto dell Assessore EE.LL., Finanze ed Urbanistica del n. 2266/U recante la Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna ; VISTA la circolare dell Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica del , n. 1 recante Istruzioni per l applicazione delle disposizioni di carattere innovativo contenute del D.A , n. 2266/U ;
5 VISTA la circolare dell Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, , n. 2-A recante le Istruzioni per l applicazione delle disposizioni di carattere innovativo contenute nel D.P.G.R , N ; VISTO il D.Lgs , n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali e s.m.i. e nello specifico l art. 42, comma 2 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito alle deroghe ai piani urbanistici; VISTO Il Decreto Sindacale n. 18 del , di conferimento al sottoscritto dell incarico di titolare di posizione organizzativa PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE: DI ACCOGLIERE l istanza presentata dai signori Dassu Ignazio e Seu Giovanna per la deroga delle distanze tra fabbricati prevista dall art. 4, punto delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione per la sopraelevazione di un fabbricato sito nella via Crispi, n. 16, nell immobile distinto in catasto al foglio 24, mappale 2006 come da documentazione progettuale a firma del Geom. Ignazio Locche che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; DI FORMULARE un atto d indirizzo circa l accoglibilità di eventuali istanze per la deroga delle distanze tra fabbricati prevista dall art. 4, punto delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione; DI DEMANDARE al Responsabile dello Sportello Unico dell Edilizia la definizione del procedimento con l adozione dei provvedimenti volti alla legittimazione dell intervento edilizio proposto; DI DICHIARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, 4 comma del DLgs. 18/08/2000 n 267. Si allega alla presente proposta la seguente documentazione: Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo. N 267 del , i seguenti pareri: In ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE Il Responsabile del Settore interessato Ing. Mauro Milazzo Pula, lì 21/07/2011 In ordine alla regolarità contabile: Esula Pula, lì 21/07/2011 IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la suesposta proposta di deliberazione; VISTO il parere espresso ai sensi dell art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000; VISTO il seguente esito di votazione: - Consiglieri presenti e votanti 11 - FAVOREVOLI 11 - CONTRARI 0
6 D E L I B E R A DI ACCOGLIERE l istanza presentata dai signori Dassu Ignazio e Seu Giovanna per la deroga delle distanze tra fabbricati prevista dall art. 4, punto delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione per la sopraelevazione di un fabbricato sito nella via Crispi, n. 16, nell immobile distinto in catasto al foglio 24, mappale 2006 come da documentazione progettuale a firma del Geom. Ignazio Locche che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; DI FORMULARE un atto d indirizzo circa l accoglibilità di eventuali istanze per la deroga delle distanze tra fabbricati prevista dall art. 4, punto delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione; DI DEMANDARE al Responsabile dello Sportello Unico dell Edilizia la definizione del procedimento con l adozione dei provvedimenti volti alla legittimazione dell intervento edilizio proposto; DI DICHIARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, 4 comma del DLgs. 18/08/2000 n 267. Si allega alla presente proposta la seguente documentazione: IL CONSIGLIO COMUNALE Sentita la proposta del Presidente in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del presente atto; Consiglieri presenti e votanti 11 - FAVOREVOLI 11 - CONTRARI 0 DELIBERA IV. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000. Letto confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to Dr. Walter Cabasino IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini In pubblicazione all Albo Pretorio per 15 gg. dal 04/08/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini Copia conforme all originale per uso amministrativo. Pula, 04/08/2011 L Istruttore Amm.vo Delegato Dott.ssa Maura Pes
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