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1 Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 19 dell'8 giugno 1994 Oggetto: D.P.R. n. 336 del 13 aprile Nuove tabelle delle malattie professionali in industria e in agricoltura. Nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1994 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 13 aprile 1994 (all. n. 1), con il quale le tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura allegati nn. 4 e 5 al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive integrazioni e modificazioni, sono state sostituite dalle tabelle allegate al decreto stesso. Efficacia nel tempo. Il D.P.R. ha efficacia dal 22 giugno Per effetto della espressa previsione contenuta nell'articolo unico del provvedimento, e considerati i principi che reggono la successione temporale delle leggi, il nuovo sistema tabellare (malattie, lavorazioni, periodi massimi di indennizzabilità) si applica alle fattispecie denunciate dopo la sua entrata in vigore. Per i casi rientranti nel precedente sistema tabellare e non previsti nel nuovo, per i quali l'assicurato abbia già presentato denuncia tuttora in corso di istruttoria, continua ad essere applicata la normativa in vigore al momento della presentazione della domanda. Per i casi non rientranti nel precedente sistema tabellare e previsti invece nel nuovo, per i quali l'assicurato abbia già presentato domanda: - se la denuncia e tuttora in corso di istruttoria, verrà applicata la più recente normativa con effetto dalla sua entrata in vigore. E' implicito che per i casi comunque indennizzabili a conclusione dell'istruttoria prevista ai sensi della sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale, le prestazioni decorrono dalla data della domanda; - se la denuncia è stata già definita negativamente, la fattispecie può essere riesaminata ex novo - su istanza dell'interessato - alla luce della più recente normativa con effetto dalla sua entrata in vigore, ad eccezione dei casi esauriti perché colpiti dalla prescrizione o definiti con sentenza passata in giudicato. Caratteristiche generali delle nuove tabelle. Le nuove tabelle riflettono i progressi delle conoscenze mediche ed epidemiologiche in tema di nocività del lavoro, e costituiscono altresì un adeguamento alle trasformazioni tecnologiche intervenute nella realtà produttiva. La tutela del rischio tecnopatico risulta notevolmente migliorata ed ampliata con l'inserimento di malattie e lavorazioni prima non contemplate, ma nel contempo razionalizzata, essendo stato corretto (ad esempio per le broncopneumopatie) ovvero eliminato (ad esempio per alcune lavorazioni otolesive) quanto non era più in linea con l'evoluzione scientifica o con i mutamenti tecnologici. In particolare, è stata dedicata una speciale cura alla individuazione di forme nosologiche specifiche (per i tumori definendo anche l'organo bersaglio) e alla descrizione analitica delle corrispondenti fonti di rischio. Le previsioni tabellari, inoltre, recepiscono gran parte delle indicazioni emerse dopo la sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale e riportano perciò equilibrio nel sistema, restituendo all'area di tutela non tabellata, affidata all'onere della prova a carico del lavoratore, il corretto ruolo di sussidiarietà nei confronti dell'area tabellata, certa e salvaguardata da precise garanzie per l'assicurato. La nuova disciplina realizza anche un sostanziale allineamento con la legislazione comunitaria; non sussistono infatti significative divergenze rispetto all'elenco europeo delle malattie professionali oggetto della Raccomandazione CEE del , salvo che per le malattie infettive e parassitarie, le quali come noto sono nel nostro sistema tutelate come infortuni sul lavoro, e per alcune malattie "da postura e da movimenti ripetuti" (affezioni delle guaine tendinee, dei tessuti peritendinei, ecc.). L'inserimento in tabella

2 di queste ultime, peraltro, è subordinato all'acquisizione di dati tecnico-scientifici e statisticoepidemiologici più probanti di quelli oggi in possesso, e non può quindi che essere rinviato a futuri aggiornamenti tabellari. Si richiama, infine, l'attenzione sulla nuova articolazione delle voci delle tabelle, suddivise in sottovoci il più possibile specifiche per permettere una più precisa rilevazione statistica delle malattie e dei loro agenti causali, e per potenziare quindi il valore a fini prevenzionali delle tabelle stesse. Nuova tabella dell'industria. Esame analitico. Voci da 1 a 39. Malattie da agenti chimici. Hanno subito prevalentemente rettifiche di natura formale, mirate ad una più chiara ed articolata descrizione delle fonti di rischio. Le modifiche sostanziali, parzialmente innovative, riguardano: - la voce 23: sono stati aggiunti gli ozonuri ed i perossidi. Gli ozonuri sono derivati organici dell'ozono molto simili ai perossidi; questi ultimi vengono utilizzati spesso come catalizzatori, specie nell'industria delle resine sintetiche; - la voce 24: la dizione "isocianati" ha sostituito la dizione "esteri dell'acido isocianico" per facilitare l'individuazione degli agenti nocivi, appartenenti a tali classi di sostanze, più frequentemente presenti nelle lavorazioni industriali; - la voce 26: al punto c) sono state aggiunte le lavorazioni di ricottura e sinterizzazione dei metalli, il punto f) è stato cambiato al fine di limitare agli ambienti chiusi le lavorazioni di prova dei motori di combustione interna, ed infine è stato aggiunto l'ulteriore punto g) per comprendere anche altre lavorazioni che comunque possono esporre all'azione di ossidi di carbonio e che vengono svolti in ambiente confinato; - la voce 38: sono state previste manifestazioni neoplastiche da clorometiletere e bisclorometiletere. Nelle sostanze sono stati aggiunti gli epossidi, fondamentalmente per avere un riferimento tabellare per l'epicloridrina, utilizzata nella produzione di resine epossidiche; - la voce 39: sono stati aggiunti i derivati delle aldeidi e degli acidi organici per comprendere le ammidi ed in particolare la dimetilformammide, largamente impiegata come solvente nell'industria delle resine sintetiche. Infine, esclusivamente ad esigenze di precisione rispondono le correzioni apportate: - alla voce 21, ove si fa riferimento in maniera più puntuale all'"acido carbammico" e all'"acido tiocarbammico", anzichè all'"acido carbonico" e "tiocarbonico", per definire i carbammati e i tiocarbammati; - alla voce 32, ove si è aggiunta la dizione "con le loro conseguenze dirette" che era stata omessa nella tabella precedente. Voci da 40 a 49 esclusa la 42. Affezioni a carico dell'apparato respiratorio. Costituiscono, insieme con l'ipoacusia di cui si dirà appresso, l'area di tecnopatie alla quale è stato dedicato il maggiore impegno di razionalizzazione e di chiarificazione su basi scientifiche, sia con riferimento ai quadri patologici sia con riguardo alle fonti di rischio. Come noto, la precedente tabella prevedeva la tutela di queste malattie articolata in tre voci (47,48 e 49) con l'indicazione del termine "broncopneumopatia". Questa formulazione ha generato confusione operativa, notevole contenzioso e talvolta un ingiustificato allargamento di tutela a forme morbose rientranti nella patologia comune, a causa del fatto che la dizione generica di broncopneumopatia non indica un quadro nosologico con connotazioni sufficientemente specifiche per il riconoscimento di una malattia professionale.

3 La nuova tabella, invece, in luogo delle bronco-pneumopatie, prevede forme morbose a carattere specifico, e cioè asma bronchiale primario estrinseco (voce 40), alveolite allergica estrinseca (voce 41), pneumoconiosi (voci 43,44,45 e 46), siderosi (voce 47) e bissinosi (voce 48). L'asma bronchiale primario estrinseco e l'alveolite allergica estrinseca rinviano a specifiche e ben definite patologie che non possono essere più confuse con le semplici broncopneumopatie di origine extraprofessionale. Lo stesso può dirsi per le pneumoconiosi; questa nuova dizione indirizza senza equivoci a patologie da lavoro, che sono ascrivibili solo ad inalazioni di polveri in specifiche condizioni di rischio, e che in sede nazionale ed internazionale sono state oggetto di una avanzata definizione dal punto di vista clinico e radiologico. La classificazione dei quadri radiologici operata dal B.I.T. costituisce, infatti, l'esemplificazione migliore di tale impegno nosografico, e a questi riferimenti internazionali sarà necessario essere aderenti quanto più possibile in sede di diagnosi e di valutazione medico-legale. L'intento migliorativo nella specificazione, teso ad evitare incertezze diagnostiche nei confronti di patologie comuni, risulta con tutta chiarezza anche dalle voci 47 (siderosi) e 48 (bissinosi), che fanno riferimento a specifiche situazioni cliniche, strumentali e di rischio lavorativo. L'unica malattia con quadro nosologico aspecifico è prevista alla voce 49 (bronchite cronica ostruttiva), ma la precisa e limitante individuazione delle fonti di rischio dovrebbe ridurre al minimo gli eventuali dubbi diagnostici. Ciò precisato sotto il profilo medico, si passa ora all'illustrazione delle lavorazioni e sostanze nocive. Voci 40 e 41. Asma bronchiale primario estrinseco e Alveoliti allergiche estrinseche. Non richiedono commenti. Si fa soltanto notare che, per quanto riguarda l'asma bronchiale originato da derivati animali, compresi gli acari e gli altri artropodi, le attività riconosciute pericolose sono limitate alla ricerca scientifica, alla didattica, all'allevamento, addestramento e custodia degli animali, alla mattazione e macellazione, alla lavorazione di concia delle pelli ed infine alla produzione latto-casearia. Voci 43 e 44. Pneumoconiosi da silicati, calcari e dolomie. Si premette che, a causa della limitata aggressività biologica di quasi tutti i silicati (esclusi gli amianti e gli altri minerali fibrosi e, in minor misura, i talchi e le miche) e di tutti i calcari e le dolomie, condizioni di rischio di pneumo-coniosi dovute a questi agenti sono ipotizzabili solo in lavorazioni che espongono ad elevate e continue polverosità. Tali ipotesi cadono allorchè queste polveri contengano oltre l'1% di silice libera cristallina, rientrandosi in tal caso nell'ambito del rischio silicotigeno. In dettaglio si osserva quanto segue. Una prima situazione di rischio è individuata nell'industria estrattiva e mineralurgica, nonché negli scavi in roccia per l'esecuzione di opere pubbliche, specie se eseguite in sottosuolo (gallerie stradali, ferroviarie, idroelettriche, ecc.). Tra le rocce silicatiche si citano, a titolo esemplificativo: i basalti, i tufi vulcanici, le pozzolane, certe sieniti e trachiti, le ofioliti (talcoscisti compresi). Si precisa, invece, che calcari sono alcuni "tufi" e pietre da taglio, le pietre da calce, i travertini e numerosi marmi e pietre ornamentali. Una seconda situazione di rischio è individuata nell'industria marmifera, limitatamente ad alcune fasi di rifinitura a secco eseguite con continuità in ambienti confinati ed in assenza di misure di prevenzione contro le polveri. E' esclusivamente dovuto ai silicati il rischio riscontrabile nei cementifici e negli stabilimenti di produzione di vermiculiti e perliti; per i cementifici, però, limitatamente alle operazioni tecnologiche che seguono la produzione del clinker, con specifico riguardo all'insaccamento, semprechè, anche in tal caso, non si sia proceduto alla specifica prevenzione. Per le restanti lavorazioni delle industrie di trasformazione elencate in tabella sono da ritenere piuttosto

4 improbabili reali condizioni di rischio di pneumoconiosi. Un discorso a parte meritano comunque i materiali silicatici fibrosi naturali (zeoliti, attapulgite o sepiolite, wollastonite) e artificiali (lana di roccia, lana di vetro, lana di scoria e fibre ceramiche) la cui reale pericolosita è ancora oggi in discussione. Un'area di rischio accertata per le fibre artificiali sembrerebbe essere quella concernente le applicazioni di isolanti a spruzzo in ambienti ristretti. Voce 45. Pneumoconiosi da alluminio ed ossidi di alluminio. Rispetto alla precedente tabella (ex voce 48), la tutela è stata ampliata con l'aggiunta dell'ossido di alluminio. Come per le polveri di silicati e calcari, anche in qesto caso si è in presenza di agenti di rischio a limitata aggressività, che dunque possono determinare concrete condizioni di rischio solo per esposizioni continue e massicce e in assenza di misure tecniche di prevenzione. Tale situazione può verificarsi, in particolare, nell'ambito del processo Bayer di estrazione dell'alluminio dalla bauxite, nelle operazioni di smaterozzatura e di sbavatura di getti nelle fonderie di seconda fusione dell'alluminio, e in alcuni momenti della produzione e dell'uso di refrattari alluminosi, come nella demolizione di pareti refrattarie nell'industria metallurgica. Voce 46. Pneumoconiosi da metalli duri. Per questa voce è importante preliminarmente definire a corretta nozione di "metalli duri". Essa comprende esclusivamente le miscele di carburo di tungsteno o di un carburo di uno degli elementi dei gruppi IV B (titanio, zirconio, hafnio) e VI B (cromo, molibdeno, tungsteno) con altri di transizione (vanadio, niobio e tantalio). Sono legati da cobalto o nichel o cromo. Nel caso più comune, denominato "standard", la composizione è data da 90% di carburo di tungsteno (quest'ultimo detto anche wolframio) e da 10% di cobalto. Pertanto, non è lecita alcuna confusione tra le vere polveri di metalli duri e altre polveri di metalli diversi. Le fasi di lavoro più pericolose sembrerebbero doversi individuare nella manipolazione dei materiali in polvere prima della sinterizzazione. Gli altri momenti operativi, compresa la formatura degli utensili in metallo duro e la loro affilatura, anche sistematica, generano di solito inquinamenti limitatissimi. Voce 47. Siderosi. Anche in questo caso si tratta di un agente di rischio, gli ossidi di ferro, la cui pericolosità è modesta. In conseguenza, le situazioni di rischio sono certamente limitate. Fra l'altro, le lavorazioni più indiziate, che sono quelle minerarie di estrazione e trattamento degli ossidi di ferro e dell'ocra, in Italia sono ridotte ai minimi termini. Altre lavorazioni che comportano l'inalazione di ossidi di ferro sono la smaterozzatura e la sbavatura dei getti nelle fonderie di seconda fusione della ghisa e dell'acciaio e la saldatura all'arco elettrico, soprattutto se condotta in ambienti confinati e con elettrodo rivestito. Voce 48. Bissinosi e pneumopatie da fibre tessili vegetali e animali. La nuova lista prevede un notevole ampliamento rispetto alla precedente, in quanto oltre al cotone vengono considerate anche le altre fibre tessili vegetali (lino, canapa, juta, sisal, Kapok) e animali (lana, seta). Sussiste, tuttavia, la limitazione costituita dal fatto che sono indicate, come possibili fonti di rischio, solo le lavorazioni preliminari che comportano la manipolazione delle fibre grezze e che si concludono con la cardatura. Voce 49. Bronchite cronica ostruttiva. Va messo in evidenza che la dizione di cui alla lettera c) "insaccamento e travaso del cemento sfuso" si riferisce esclusivamente ai cementifici sia a ciclo completo sia a ciclo limitato alle fasi successive alla cottura del clinker. Ciò in quanto soltanto in questi specifici ambienti di lavoro possono essere presenti concentrazioni di polveri di cemento abbastanza consistenti e continue da generare concrete condizioni di rischio. Nell'ultima

5 fase del processo produttivo del cementificio il prodotto conservato sfuso nei silos viene o insaccato o travasato nelle autocisterne appositamente attrezzate che provvedono all'apporto ed alla distribuzione ai clienti. Entrambe le operazioni possono talora determinare elevati impolveramenti, la prima a causa di mal funzionamenti dell'impianto di aspirazione delle insaccatrici automatiche o a causa di accidentali rotture dei sacchi in fase di riempimento o di movimentazione sui nastri, la seconda a causa di errato inserimento della "proboscide" di scarico nella bocca dell'autocisterna. * * * Sostanzialmente, per quanto riguarda gli agenti nocivi, la nuova lista introduce varie modificazioni, con una esclusione, alcune aggiunte e vari spostamenti. L'esclusione riguarda le scorie Thomas, in precedenza previste alla ex voce 48. Le aggiunte riguardano: dolomie (voce 44), ossidi di alluminio (voce 45), ossidi di ferro (voce 47), lino, canapa, juta, lana, seta, ed altre fibre tessili naturali (voce 48), soda caustica, potassa caustica e calce viva (voce 49, lettera b). E' stata inoltre prevista una nuova operazione tecnologica, contrassegnata da condizioni microclimatiche avverse, che è la fusione del vetro (voce 49, lettera d). Per quanto riguarda gli spostamenti si ha: - silicati da ex 47 a 43 e 49, lettera c; - calcari da ex 47 a 44; - alluminio da ex 48 a 45. Inoltre le seguenti sostanze, contemplate alle voci 47, 48 e 49 della vecchia tabella, sono ora così distribuite: - i legni esotici, ora tutti i legni, sono previsti alla voce 40, lettera m; - gli antibiotici sono previsti con gli altri farmaci alla voce 40, lettera i; - la farina di frumento e prevista con le altre farine alla voce 40, lettera g; - la gomma arabica e prevista con la colofonia alla voce 40, lettera c; - gli isocianati sono previsti alla voce 24, lettera b. Voce 42. Malattie cutanee. Sono state integrate e corrette le sostanze cutilesive. In particolare sono stati aggiunti: - miscele e formulati derivanti da catrame, bitume, pece, fuliggine e antracene; - fluidi lubrorefrigeranti (olii emulsionabili da taglio); - cere; - miscele e formulati di paraffine grezze, olii minerali, fluidi lubrorefrigeranti e cere; - resine sintetiche e loro oligomeri; - distillati della trementina (acqua ragia) e residui della distillazione (colofonia); - smalti e pitture;

6 - disinfettanti; - legni ed altre sostanze vegetali, al posto di legni esotici. Voce 50. Ipoacusia e sordità da rumori. L'elenco delle lavorazioni rischiose è stato completamente revisionato, con un considerevole ampliamento che tiene conto dei mutamenti tecnologici intervenuti nei processi produttivi; nel contempo l'elenco è stato articolato in formulazioni puntuali ed inequivocabili, eliminando le dizioni generiche ed imprecise che in passato hanno provocato un notevole contenzioso e talvolta una ingiustificata estensione di tutela. Si fa osservare, in particolare, che il punto n) della nuova lista che sostituisce il punto l) della precedente, prevede, al posto delle "lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa", soltanto le lavorazioni di "perforazione con martelli pneumatici ed avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione". In appendice alla presente circolare è riportata la descrizione dettagliata delle nuove lavorazioni, accompagnata dal confronto tra il precedente ed il nuovo elenco; ad essa quindi si rimanda. Qui, invece, si intende soffermare l'attenzione sulla importante innovazione costituita dal fatto che, per 14 lavorazioni sul totale di 22, è stata introdotta la dizione "priva di efficace cabinatura". Ciò significa che, se la lavorazione è stata oggetto di adeguati interventi di insonorizzazione mediante cabinatura (denominata anche cappottatura), la lavorazione stessa non deve considerarsi tabellata, e quindi la sua rischiosità non può essere legalmente presunta; in queste situazioni, perciò, ricade sul lavoratore che ha presentato la denuncia l'onere di provarne la pericolosità, ai sensi della sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale (cfr. circolari n. 23 del 1988 e n. 35 del 1992). Benché sia del tutto evidente la "ratio" di questa disposizione legislativa, che mira ad escludere dall'ambito del rischio tabellato le lavorazioni la cui nocività - per effetto di una precisa misura di prevenzione- è stata concretamente eliminata, non è tuttavia agevole dare una interpretazione certa della sua formulazione letterale, stante la difficoltà di definire la portata della nozione di "efficace". Infatti, considerato che le possibilità tecniche di eseguire una cabinatura sono molteplici e di diverso livello qualitativo, si pone il problema di individuare un parametro oggettivo, univoco e, insieme, di semplice applicazione, per valutare di volta in volta le loro capacità insonorizzanti. Pur nella consapevolezza che la questione potrà trovare una idonea soluzione solo dopo che sarà maturata una sufficiente esperienza su casi concreti, nell'immediato si ritiene corretta una scelta fondata sulla "presunzione di efficacia" della cabinatura in tutte le ipotesi in cui il datore di lavoro produca il certificato di collaudo della cabinatura stessa, compilato dalla ditta costruttrice e contenente tutti gli elementi tecnici relativi alla sua capacita insonorizzante. La presenza del suddetto certificato, infatti, può motivatamente considerarsi prova, fino a dimostrazione del contrario, di un avvenuto intervento di disinquinamento acustico mediante cabinatura della lavorazione considerata o della postazione di lavoro, eseguito in conformità alle regole dell'arte e in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. Copia del certificato deve essere richiesta dalle Unità periferiche ai datori di lavoro, e l'esame di merito circa la sua validità è demandato esclusivamente alle competenze delle CON.T.A.R.P. Regionali, al cui preventivo parere pertanto devono essere trasmesse le pratiche relative alle fattispecie di cui si sta trattando. Nelle ipotesi in cui non esista alcuna cabinatura, ovvero il certificato di collaudo non sia validato dalle CON.T.A.R.P., la lavorazione deve considerarsi tabellata, e quindi la denuncia dell'assicurato deve essere istruita sulla base del principio della presunzione legale del rischio. Nelle ipotesi in cui, pur esistendo una cabinatura, non viene prodotto il certificato di collaudo, il caso deve essere inviato alla CON.T.A.R.P. Regionale per ulteriori accertamenti. Voce 51. Malattie da radiazioni ionizzanti, laser e onde elettromagnetiche.

7 Non sono state apportate modifiche. Voce 52. Malattie osteoarticolari e angioneurotiche da strumenti vibranti. Si osserva che la voce prevede le sole malattie determinate dalla trasmissione delle vibrazioni meccaniche al sistema manobraccio, precisazione questa che, peraltro, non costituisce un elemento innovativo rispetto alla corrente prassi medico-legale. E' stata introdotta, inoltre, una importante modifica limitativa costituita dal fatto che le lavorazioni con uso di strumenti vibranti, per essere considerate presuntivamente rischiose, devono essere svolte "in modo prevalente". Anche se la formulazione letterale della norma dà adito a qualche dubbio interpretativo, è tuttavia chiaro l'intento del legislatore di escludere dall'area del rischio tabellato queste lavorazioni quando sono svolte per periodi di tempo tali da renderne irrilevante la nocività. Pertanto, e salvo riesame della questione in relazione alla evoluzione anche giurisprudenziale della materia, la lavorazione deve considerarsi non tabellata quando l'impiego degli strumenti vibranti, per il singolo addetto, richieda mediamente un tempo-lavoro inferiore al 50% della attività lavorativa. Le fattispecie che presentino maggiori difficoltà ai fini della individuazione della "prevalenza" devono essere inviate al preventivo esame delle CON.T.A.R.P. Regionali. Quanto all'elenco degli strumenti vibranti, si richiama l'attenzione sul fatto che, al punto a), sono previste indistintamente tutte le macchine portatili munite di utensili, essendo stata abolita la limitante specificazione "ad aria compressa" presente nella precedente tabella. Si precisa che per "portatile" deve intendersi lo strumento che per funzionare deve essere tenuto in mano o perlomeno fisicamente mantenuto in equilibrio. Si differenzia dagli apparecchi fissi, che possono operare solo dopo essere stati fissati meccanicamente al terreno, e dagli apparecchi trasportabili, che pur potendo essere trasferiti da un luogo all'altro (generalmente su ruote) operano solo se fermi rispetto al terreno. Voce 53. Malattie causate da lavori subacquei ed in camere iperbariche. Voce 54. Cataratta da energie raggianti. Voce 55. Anchilostomiasi. Sono pressochè sovrapponibili alle corrispondenti voci della vecchia tabella, salvo una maggiore precisione nella descrizione delle lavorazioni. Voce 56. Manifestazioni neoplastiche causate dall'asbesto: mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale; carcinoma del polmone. Voce 57. Manifestazioni neoplastiche causate da polvere di legno: carcinoma delle cavità nasali e paranasali. Voce 58. Manifestazioni neoplastiche causate da polvere di cuoio: carcinoma delle cavità nasali e paranasali. La sfera di tutela delle neoplasie nell'industria, e come si dirà anche nell'agricoltura, è stata oggetto di un considerevole ampliamento, giustificato dalla significatività dei dati stastisticoepidemiologici, già emersa in passato è confermata dalle indicazioni scaturite a seguito della sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale. Si e già rilevato che, alla voce 38, sono state previste manifestazioni neoplastiche da clorometiletere e bisclorometiletere. A ciò si aggiunge: - l'eliminazione del periodo massimo di indennizzabilità per tutti i casi di manifestazioni neoplastiche;

8 - l'inclusione di tre voci apposite per i tumori da asbesto, da polveri di legno e da polveri di cuoio. Nelle tre voci, peraltro, sono stati esplicitamente indicati gli organi bersaglio, per evitare estensioni di tutela a neoplasie per le quali non è stata ancora acquisita una sufficiente evidenza epidemiologica. Quanto alle fonti di rischio, nessun problema sussiste per le voci 57 e 58 considerata la tipicità della patologia. La voce 56, invece, richiede qualche precisazione. In sede scientifica non sussiste uniformità di giudizio sull'entità dell'esposizione minima necessaria per determinare una neoplasia da asbesto, anche se prevale l'orientamento secondo il quale: - il solo mesotelioma pleuro-peritoneale può essere anche conseguenza di esposizioni relativamente "basse", ma soltanto quando si tratti di esposizione ad anfiboli (crocidolite e amosite); - il problema è diverso per quanto riguarda il carcinoma del polmone dal momento che non emergono dagli studi epidemiologici differenze nel potere oncogeno, nei confronti del polmone, tra crisotilo ed anfiboli. E' comunque richiesta, per questo tipo di neoplasia, una esposizione intensa e prolungata nel tempo. Rimane dunque necessario l'esame tecnico delle lavorazioni in funzione della possibilità di disperdere fibre d'amianto nell'aria e della natura mineralogica di queste. Per ciò che riguarda la questione dell'asbesto presente nel talco, si osserva che nei talchi attualmente estratti nei giacimenti italiani non esistono impurezze fibrose. Ciò è vero anche per la maggioranza dei talchi stranieri. E' tutt'altro che scontato, quindi, che l'uso del talco in quanto tale possa giustificare l'insorgenza di queste patologie. Periodi massimi di indennizzabilità. Le poche modifiche apportate possono così riassumersi: - totale abolizione per le manifestazioni neoplastiche, come già detto; - aumento da 18 mesi a 3 anni per le malattie causate dal nichel carbonile (voce 9); - aumento da 3 a 4 anni, ed a 8 per le encefalopatie, per le malattie causate da solfuro di carbonio (voce 28); - riduzione da 30 a 5 anni per le malattie causate da radiazioni ionizzanti (voce 51). Nuova tabella dell'agricoltura. Esame analitico. Sono presenti significative novità, la cui introduzione risponde essenzialmente a due esigenze: - estendere a questo settore, a parità di rischio, la protezione garantita ai lavoratori dell'industria, tenendo anche conto delle indicazioni emerse dall'applicazione della sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale; - apportare elementi di maggiore chiarezza e precisione rispetto alle precedenti previsioni tabellari. Voce 1. Anchilostomiasi. E' rimasta invariata. Voci da 2 a 23. Malattie da agenti chimici. Sono da sottolineare principalmente due innovazioni, comportanti un considerevole ampliamento di tutela: - l'aumento del numero delle sostanze chimiche considerate nocive, che costituiscono i principi attivi di pesticidi e di presidi fitosanitari. Sono stati aggiunti, infatti, i cianocomposti (voce 19), i chinoni (voce 20),

9 lo zolfo e l'anidride solforosa (voce 21), i composti amminici ed ammidici (voce 22), gli olii minerali, limitatamente alle malattie cutanee (voce 23); - la previsione, totalmente nuova per l'agricoltura, di possibili manifestazioni neoplastiche da esposizione all'azione di sostanze chimiche, e precisamente dei composti arsenicali (voce 2), dei derivati del benzolo, dei fenoli e dei cresoli (voce 7) e degli olii minerali (voce 23). Le altre modifiche rispondono ad esigenze di maggiore chiarezza descrittiva, anche a fini di rilevazione statistica, oppure costituiscono integrazioni o correzioni delle precedenti previsioni. In particolare: - sono state eliminate le vecchie voci n. 13 e n. 17, la prima in quanto la sostanza ivi prevista (e cioè derivati del tricloroetanolo) e già contemplata nella voce n. 6, la seconda in quanto non risulta documentata una patologia attribuibile ai derivati del fenantrene; - alla voce n. 6 si è introdotta una specificazione (derivati alogenati degli idrocarburi "alifatici"); - alla voce n. 7 sono previsti, oltre ai derivati del benzolo, dei fenoli e dei cresoli, anche i loro omologhi; - la voce n. 9 è stata modificata come la corrispondente 21 dell'industria (acido carbammico e tiocarbammico, anziche carbonico e tiocarbonico); - alla voce n. 15 alle triazine sono state aggiunte le diazine; - la voce n. 18 è stata razionalizzata. Sono stati soppressi l'acido nitrico e gli ossidi di azoto, di scarso o nullo rilievo per le lavorazioni agricole, mentre sono stati esplicitamente introdotti i concimi azotati, mantenendo una previsione separata per l'ammoniaca. Voci 24 e 25. Affezioni a carico dell'apparato respiratorio. Sostituiscono la voce 21 della precedente tabella che, come noto, con il generico riferimento alle "broncopneumopatie" ha creato problemi analoghi a quelli di cui si è già parlato a proposito delle "broncopneumopatie" in industria, e rispondono all'esigenza di eliminare le incertezze diagnostiche, manifestatesi in passato, rispetto alla patologia comune. La voce 24 si riferisce all'asma bronchiale primario contratto in lavorazioni che espongono ad asmogeni professionali (sostanze vegetali ed animali). La voce 25 individua alcune forme patologiche specifiche quali, per esempio, il cosiddetto "polmone dell'agricoltore" ed il "polmone da proteine aviarie", quadri di alveolite allergica estrinseca causati il primo da miceti termofili e termotolleranti, il secondo da materiali organici provenienti da animali. Voce 26. Ipoacusia e sordità da rumore in lavorazioni forestali. Voce 27. Malattie osteoarticolari e angioneurotiche in lavorazioni forestali Sono voci totamente nuove che, per la prima volta, inseriscono nell'area di tutela tabellata in agricoltura le ipoacusie e le malattie da strumenti vibranti. L'applicazione del principio della presunzione legale del rischio, tuttavia, è subordinata alle seguenti condizioni: - le malattie devono essere contratte a causa e nell'esercizio di una lavorazione di segagione meccanica effettuata nell'ambito forestale. Va pertanto esclusa dalla previsione tabellare la segagione effettuata nell'ambito delle colture agricole; - nella lavorazione devono essere impiegate motoseghe portatili in modo prevalente. Sulle nozioni di "prevalente" e di "portatile" si rimanda ai chiarimenti forniti a commento della voce 52 dell'industria; - per le ipoacusie, le motoseghe portatili devono essere prive di efficaci sistemi insonorizzanti. Sulla nozione di "efficace" si rimanda alle precisazioni contenute nel commento alla voce 50 dell'industria.

10 In assenza anche di una sola delle suindicate condizioni, la lavorazione non deve considerarsi tabellata, e quindi la sua rischiosità non può essere legalmente presunta; in queste situazioni, perciò, ricade sul lavoratore che ha presentato la denuncia l'onere di provarne la pericolosità, ai sensi della sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale (cfr. circ. n. 23 del 1988 e n. 35 del 1992). Periodi massimi di indennizzabilità. Le uniche modifiche introdotte sono: - l'aumento da 3 a 4 anni per le malattie causate da composti del mercurio (voce 3); - l'aumento da 3 a 6 anni per le malattie causate da composti del fosforo (voce 5). Nuovo codice A Le numerose innovazioni apportate al sistema tabellare, anche per quanto attiene alla numerazione e sottonumerazione delle singole voci, impongono un complesso lavoro di revisione della codificazione delle malattie e delle corrispondenti lavorazioni. Al riguardo, si fa riserva di impartire specifiche istruzioni non appena completati i lavori di adeguamento delle procedure; nel frattempo deve continuare ad essere utilizzato l'attuale codice A. APPENDICE alla circolare n. 19/1994 Nuova tabella dell'industria. Voce 50. Ipoacusia e sordità da rumori. Di seguito si forniscono i primi chiarimenti sulle lavorazioni indicate nella nuova tabella, facendo presente che i riferimenti tariffari sono orientativi e non esaustivi. a): martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura, ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metallici Tali lavorazioni riguardano quelle maestranze che vengono utilizzate nei cicli produttivi relativi alla costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metallici, dove l'operazione tecnologica qualificante e la "formatura mediante stampaggio o calandratura o arrotolatura o saldatura, ecc., della lamiera da sagomare al fine di costruire caldaie, serbatoi e tubi metallici" così come si rileva nella previsione tariffaria delle voci 6217 e Le maestranze da considerare esposte al rischio, tra quelle svolgenti l'intero ciclo tecnologico di produzione, sono solo quelle direttamente adibite alle operazioni di martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio per le quali sussiste la presunzione legale del rischio. Si specifica, in particolare, che: - la martellatura è un'operazione tecnologica che avviene prevalentemente a mano con l'ausilio di martelli, martelloni e simili mediante i quali si percuote la lamiera, il nastro metallico o coils al fine di raddrizzare o deformare, apportando quindi variazioni di forma per preparare cosi i citati semilavorati, forniti dagli stabilimenti metallurgici, per le successive lavorazioni (v. anche lett. c). Nella previsione della lett. a) l'operazione di martellatura va estesa anche quando viene effettuata durante tutte le fasi produttive che seguono la formatura delle lamiere; - la cianfrinatura è un'operazione tecnologica che avviene con l'ausilio di appropriati utensili, ad azionamento pneumatico o elettrico, per creare la sede sulla quale verrà posto il materiale d'apporto di saldatura necessario alla giunzione degli elementi da unire; - l'aggiustaggio rappresenta un'operazione tecnologica, effettuata di norma a mano con appropriati utensili

11 al fine di preparare i semilavorati per le operazioni di giunzione (di solito saldatura) o assiemaggio; - la scriccatura è un'operazione tecnologica che avviene con l'ausilio di appropriati utensili ad azionamento pneumatico o elettrico, al fine di eliminare l'eccesso di metallo di apporto di saldatura determinatosi a ridosso e/o sulla giunzione saldata; - la molatura è un'operazione tecnologica che avviene con l'ausilio di appropriati utensili, ad azionamento pneumatico o elettrico, al fine di uniformare e rifinire i giunti saldati. b): picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici: vasche, cisterne, serbatoi, gasometri Tali lavori riguardano le maestranze impiegate in operazioni di "ripulitura di vasche, cisterne, serbatoi, gasometri", così come si rileva nella previsione tariffaria della voce 6217 e del gruppo 3600, e nei cicli produttivi relativi, in genere, all'industria chimica, petrolchimica, siderurgica e metallurgica. In particolare le mansioni inerenti il picchettaggio e la disincrostazione riguardano, nella accezione più ampia, operazioni di asportazione di residui ed incrostazioni, accumulatisi sulle superfici interne dei contenitori metallici di cui sopra, a seguito di processi chimici. Tali interventi, in relazione all'esposizione al rischio da rumore, sono operazioni meccaniche, effettuate con l'ausilio di appropriati utensili, che fratturano i residui e le incrostazioni che verranno eliminate mediante trattamenti chimici di lavaggio. In particolare l'operazione di picchettaggio è un'operazione necessaria nei gasogeni a griglia fissa ed ha lo scopo di rimuovere la massa del carbone accumulatasi. Si esegue con spranghe di ferro agendo da opportuni orifizi nelle pareti del gasogeno. Il distacco e la rimozione periodica delle incrostazioni possono essere eseguiti a mano mediante scalpelli ed altri attrezzi, od anche con l'ausilio di apparecchi disincrostatori rotativi mossi, ad es., da motore elettrico o da turbinetta rotativa o da motore pneumatico. Sono previste in tabella solo quelle lavorazioni espletate, di norma, all'interno dei contenitori elencati nella previsione della presente lett. b). Si precisa che i contenitori previsti in questa lettera di tabella sono esclusivamente metallici e di grandi dimensioni e non possono quindi essere associati a grandi contenitori o silos in materiale sintetico (es. vetroresina) e comunque non metallico o a contenitori di medie e piccole dimensioni, diffusissimi negli opifici. c): martellatura sulle lamiere Tale lavorazione riguarda le maestranze che effettuano un'operazione tecnologica che ha la finalità di trasformare la superficie della lamiera. E' un'operazione questa che viene effettuata nell'ambito di molti cicli tecnologici ma con particolare riguardo alle lavorazioni previste nei stg e 6220 della Tariffa dei Premi. L'operazione di martellatura è stata esplicitata alla precedente lett. a). Si ricorda che per lamiera deve intendersi quel semilavorato di acciaio, prodotto dai treni di laminazione con successivi passaggi, atti a variare non solo la forma del prodotto di fusione ma anche le caratteristiche isotropiche, e che ha una dimensione di gran lunga inferiore alle altre due (lo spessore di una lamiera oscilla da 0,02 mm. ad alcuni cm. ed il rapporto spessore/lunghezza e larghezza può arrivare fino a centinaia di migliaia). Se si tiene conto della denominazione impropria d'uso comune (e non tecnico) del termine "lamiera", nella previsione di questa lettera potrebbero ricomprendersi quei laminati come lastre e nastri. Si fa presente peraltro, a puro titolo informativo, che il rumore prodotto dalla lamiera percossa da un martello è dovuto alle vibrazioni della lamiera e queste sono tanto più ampie, e quindi producono maggiori livelli sonori, quanto maggiore è la superficie della stessa lamiera. d): punzonatura o tranciatura alle presse, prive di efficace cabinatura, di materiali metallici Tali lavorazioni riguardano quelle maestranze che attendono a particolari operazioni di taglio, senza

12 asportazione di truciolo, delle lamiere sotto varie forme, utilizzando specifiche presse ed il cui riferimento tariffario più frequente deve ascriversi ai stg e 6220 della Tariffa dei Premi. Le operazioni di punzonatura o tranciatura sono effettuate alle presse denominate "presse punzonatrici" o "presse tranciatrici". Tali operazioni hanno la finalità di effettuare su semilavorati, quali es. lamiere, nastri o coils, tagli ovvero recisioni a geometria aperta e/o chiusa con contorni a geometria variabile; ovvero trattasi di operazioni di taglio non rettilineo. In particolare la punzonatura è un'operazione atta a creare fori nelle lamiere. E' un termine questo che può indicare un'operazione atta a deformare il semilavorato allo scopo di ottenere scritte e disegni e va distinta dalla bulinatura che è invece un'operazione di incisione e/o taglio finalizzata all'esecuzione sul metallo di scritte, figure e disegni. Nel gergo comune di fabbrica anche la cesoiatura viene impropriamente chiamata tranciatura. La cesoiatura è un'operazione di taglio, generalmente lineare, di lamiere o profilati ottenuta attraverso lo spostamento di due lame contrapposte a mò di forbici. L'operazione di taglio vera e propria non è affatto rumorosa, mentre la caduta delle sfrido, ottenuto dal taglio, nel recipiente metallico retrostante, può comportare in alcuni casi una certa rumorosità da valutarsi in un contesto extratabellare. e): prova al banco dei motori a combustione interna, priva di efficace cabinatura Tale lavorazione riguarda il collaudo dei motori a combustione interna quando viene effettuato, di norma dalle ditte costruttrici, al banco e cioè separatamente dal veicolo, macchina operatrice, ecc., sul quale esso dovrà poi operare. Poiché generalmente i costruttori dei motori sono gli stessi costruttori dei veicoli su cui poi essi vengono montati, il riferimento tariffario è da ascriversi alle voci 6311 e 6321 ed al gruppo Non rientrano nella previsione di tale lett. e) i manutentori e riparatori di motori a combustione interna di autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni e natanti nelle officine di riparazione e manutenzione dei motori. Tanto meno rientra la prova dei motori effettuata direttamente sui mezzi di locomozione in moto, trattandosi questa di prova funzionale dell'intero veicolo. Sono motori a combustione interna i motori a scoppio (ciclo Otto), i motori diesel, i motori a reazione. f): prova dei motori a reazione e a turboelica, priva di efficace cabinatura Tale lavorazione riguarda il collaudo dei motori a reazione e a turboelica effettuato sia nelle appropriate sale collaudo predisposte dai costruttori dei motori, ed in questo caso si trova predisposta una cabinatura (lavorazione peraltro prevista alla precedente lett. c), sia negli spazi aeroportuali appropriati quando i motori sono gia montati sul velivolo. Il riferimento classificativo più frequente è da addebitarsi alla voce 6311 ed al stg Non rientrano nella previsione di tale lett. f) i manutentori e riparatori dei motori a reazione e a turboelica, montati su aeromobili o overcrafts ma solo coloro che ne effettuano il collaudo. g): ribaditura di chiodi nella costruzione di carlinghe per aeromobili Tale lavorazione riguarda la ribaditura di chiodi ovvero l'operazione di rivettatura, effettuata in serie, nelle costruzioni aeronautiche durante la costruzione di carlinghe, cabine di pilotaggio ed ali ovvero su tutti i componenti strutturali dell'aeromobile. Non dovrebbero rientrare nella previsione di tale lett. g) gli addetti ad operazioni di riparazione e manutenzione, effettuate negli hangars degli aeroporti perché, data la limitatezza di tali interventi, e quindi i bassi tempi di esposizione nell'arco dell'attività lavorativa settimanale per le piccole riparazioni ivi effettuate, molto spesso ci si trova davanti a situazioni di assenza di esposizione al rischio da verificare al fine di esercitare la prova contraria. Il riferimento tariffario è al stg h): frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine a pestelli, prive di efficace cabinatura di:

13 - minerali o rocce; - clinker per la produzione di cemento; - resine sintetiche per la loro riutilizzazione Tali lavorazioni riguardano quelle maestranze che vengono utilizzate in operazioni di riduzione della pezzatura di minerali, rocce, clinker e resine sintetiche, attraverso l'uso di frantoi, molini e macchine a pestelli. Si ricorda che i frantoi agiscono sul materiale in lavorazione sostanzialmente con una pressione, mentre i molini e le macchine a pestelli con urti di masse metalliche sul materiale che, nei casi previsti in questa voce di tabella, sono costituiti da tutti i tipi di minerali e rocce e dal clinker. Lo sfrido di lavorazione nella produzione di oggetti in resine sintetiche viene da quasi tutte le aziende del settore riutilizzato attraverso una frantumazione in pezzatura contenuta, tale da consentirne l'introduzione nei forni di fusione. Si sottolinea che la gran parte delle aziende italiane che svolgono tali lavorazioni hanno insonorizzato le macchine o protetto i lavoratori che le comandano, creando in questo secondo caso cabine insonorizzate dalle quali è possibile controllare e condurre le macchine. I riferimenti tariffari sono da ascriversi ai stg. 7220, 7310 ed alla voce 2197 per le resine sintetiche. i): fabbricazione di chiodi, viti e bulloni alle presse, prive di efficace cabinatura La fabbricazione dei chiodi è ottenuta con speciali presse automatiche che utilizzano fil di ferro. Difficilmente esse sono insonorizzate, ma tuttavia esse non avendo bisogno alcuno di intervento umano non sono affatto presidiate e gli addetti operano esclusivamente per il caricamento una tantum delle matasse di filo. E' pertanto necessario esaminare attentamente l'attività lavorativa del richiedente le prestazioni. La fabbricazione delle viti avviene per stampaggio alle presse, per rullatura ed al tornio. Il riferimento tabellare è limitato soltanto alle viti prodotte per stampaggio con tecnologia molto simile a quella adottata per la produzione dei chiodi. Si ripetono pertanto le stesse osservazioni. Il bullone è costituito dalla vite e dal dado. Il riferimento in tabella al bullone va inteso con riguardo al dado, visto che della vite se ne è già parlato. Essendo la tutela tabellare condizionata dalla produzione alle presse, appare evidente che non tutti gli addetti alla produzione di dadi sono contemplati in tabella come altresì non lo sono gli addetti ai torni di filettatura del dado. La Tariffa dei Premi prevede tali lavorazioni alla voce l): filatura, torcitura e ritorcitura di filati, tessitura ai telai a navetta, privi di efficace cabinatura La filatura è il complesso delle varie operazioni che la fibra deve subire per dar luogo alla formazione del filato. La torcitura e la ritorcitura (seconda torsione) sono operazioni di torsione del filo effettuate dopo la filatura. Queste operazioni producono livelli sonori alti per via delle velocita elevate dei fili e per l'assenza pressochè generalizzata di insonorizzazioni che comporterebbero costi notevoli, viste le dimensioni delle macchine. La tessitura e il complesso di operazioni di intreccio tra trama ed ordito atte a produrre il tessuto. La tutela tabellare è limitata esclusivamente agli addetti ai telai a navetta, con esclusione di quelli addetti ai telai a pinza, ad acqua, ecc.. Va da sè che non sono tabellati i telai circolari (per es. per sacchi) e quelli per maglieria. Si fa presente che, certamente, i telai a navetta producono livelli sonori elevati, mentre gli altri tipi di telai producono livelli elevati solo in particolari casi o non li producono affatto.

14 Tali attività sono previste rispettivamente ai stg e 8130 della Tariffa dei Premi. m): taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con telai multilame, privi di efficace cabinatura Le attività contemplate in questa lettera di tabella sono classificate alle voci 7321 e 7322 della Tariffa dei Premi. Esse si riferiscono alla segagione meccanica di marmi e delle altre pietre ornamentali usate generalmente in edilizia. Per pietre ornamentali si intendono quelle rocce compatte che dopo pulimento (ed eventuale lucidatura) assumono un aspetto gradevole atto ad una utilizzazione ornamentale (es. pavimenti, rivestimenti, oggetti di arredamento o artistici), come ad esempio le oficalci, il travertino, la pietra serena, i graniti, ecc.. La segagione può essere effettuata o con dischi di acciaio a corona diamantata o no, oppure con telai multilama a denti diamantati, a sabbia, a graniglia metallica. n): perforazione con martelli pneumatici ed avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione Noti sono i martelli pneumatici, anche perché previsti nella vecchia elencazione di lavorazioni tabellate. Gli avvitatori pneumatici a percussione si distinguono da quelli a frizione per le modalità di trasmissione del moto dall'asse della turbinetta, mossa dall'aria compressa, all'asse della chiave operante sulla vite o sul dado da avvitare. Nel caso che qui interessa tale moto è trasmesso attraverso una massa mobile battente. Bisogna sottolineare che in molte applicazioni pratiche l'uso di queste macchine (perforatori ed avvitatori pneumatici) e, nell'ambito della giornata lavorativa, molto limitato o addirittura sporadico tale da far escludere una effettiva adibizione alla lavorazione tabellata. In questi casi, come è noto, l'istituto può raccogliere le prove contrarie della mancata esposizione al rischio e se del caso, avendone la prova contraria, opporsi all'applicazione del principio della presunzione legale del rischio. o): conduzione dei forni elettrici ad arco, privi di efficace cabinatura Tali lavorazioni sono relative ai lavori di conduzione dei forni elettrici ad arco; ci si riferisce a quei lavoratori che operano direttamente sui forni eseguendo su di essi e nelle loro immediate vicinanze (3, 4 mt. dalla bocca del forno) tutte le manovre necessarie. Non sembra potersi comprendere il carropontista che fa la spola tra il parco rottami ed il forno, per il suo caricamento. Allo stato alcune grandi aziende italiane hanno fatto dei tentativi, non sempre riusciti, di incapsulare acusticamente detti forni ad arco. Il riferimento tariffario è da ascriversi alle voci 6111, 6121 e 6122 della Tariffa dei Premi. p): formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti, prive di efficace cabinatura Tali lavorazioni riguardano le maestranze che, in fonderia, sono addette alle macchine vibranti o vibratori per la formatura delle terre o a quelle per la distaffatura dei grezzi di fusione. Appaiono pure comprese le operazioni di formatura effettuate mediante vibratori portatili ad aria compressa utilizzati ormai quasi esclusivamente per getti di forma particolare o per getti di inizio serie per le relative prove di produzione. Non è prevista l'operazione, pure molto diffusa ma non particolarmente rumorosa, di compattazione delle terre mediante compressione meccanica. La Tariffa dei Premi prevede tali lavorazioni di fonderia alle voci 6111, 6121 e 6122.

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