Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici
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- Gabriella Repetto
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1 Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N NASpI: nuovi chiarimenti dall INPS Per gli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1 gennaio 2017, la NASpI è corrisposta per un massimo di 24 mesi Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Indennità di disoccupazione L INPS, con la Circolare n. 194 del 27 novembre 2015, ha fornito importanti istruzioni operative in merito al nuovo ammortizzatore sociale (NASpI) entrato in vigore dal 1 maggio alla luce del nuovo panorama degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015) e delle disposizioni riguardanti le politiche attive (D.Lgs. n. 150/2015). La prima importante conseguenza derivante dal coordinamento delle suddette norme con il decreto legislativo che disciplina la NASpI (D.Lgs. n. 22/2015), riguarda la durata massima concessa fino ad un massimo di 24 mesi (anziché 78 settimane come precedentemente previsto), a decorrere dal 1 gennaio Inoltre, nell ambito di rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, all art. 21 del recente D.Lgs. n. 150/2015 (facente parte dei otto decreti delega del Jobs Act) è previsto che la domanda di indennità in ambito ASpI (ASpI, mini-aspi), di indennità NASpI nonché di indennità DIS-COLL presentata dall interessato all INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall INPS all ANPAL (che entrerà in vigore il 1 gennaio 2016) ai fini dell inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive, realizzato dall Agenzia in collaborazione con l Istituto. Alla luce del suddetto disposto normativo è possibile affermare che, ad oggi, esistono due diverse modalità di presentazione della DID, di cui una attraverso la registrazione al suddetto portale nazionale delle politiche del lavoro e l altra attraverso la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, indennità di disoccupazione NASpI e indennità DIS-COLL. 1
2 Premessa Limiti massimi di durata Il D.Lgs. n. 148/2015 e il D.Lgs. n. 150/2015 si inseriscono in maniera stringente nell ambito della disciplina della indennità NASpI, modificandone sia la durata a decorrere dal 1 gennaio 2017 sia le modalità di calcolo relativamente ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificheranno entro il 31 dicembre Inoltre, il D.Lgs. n.150/2015 dispone in materia di politiche attive del lavoro che prevedono la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, l istituzione di una Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro costituita da soggetti, pubblici o privati, tra cui l INPS relativamente alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito e l Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) - istituita a decorrere dal 1 gennaio 2016 con ruolo di coordinamento della rete. Il medesimo decreto inoltre introduce, all art. 19, una nuova definizione di stato di disoccupazione e prevede, all art. 21, il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità delle prestazioni a sostegno del reddito, comprese l indennità NASpI e l indennità DIS-COLL, prevedendo una partecipazione attiva del disoccupato alle politiche poste in essere dai Centri per l Impiego finalizzate alla rioccupazione. L art. 20, invece, introduce il patto di servizio personalizzato - stipulato dal disoccupato con il Centro per l impiego - quale strumento di supporto finalizzato alla ricerca di una nuova occupazione sulla base del profilo personale di occupabilità, determinato secondo le metodologie di profilazione degli utenti definite dall ANPAL. A seguito della soppressione dell art. 5 del D.Lgs. n. 22/2015, ad opera dell art. 43, co. 3 del D.Lgs. n..148/2015, per gli eventi di disoccupazione verificatesi a decorrere dal 1 gennaio 2017 la NASpI è corrisposta per un massimo di 24 mesi (anziché 78 settimane come precedentemente previsto). NASPI Durata massima dall È pari a 24 mesi anziché 78 settimane 2
3 Modalità di presentazione della DID Continuando nel commento della Circolare in trattazione, è possibile osservare come sia stata semplificata la procedura di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). Infatti, nell ambito di rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, all art. 21 del recente D.Lgs. n. 150/2015 (facente parte degli otto Decreti Delega del Jobs Act) è previsto che la domanda di indennità in ambito ASpI (ASpI, mini-aspi), di indennità NASpI nonché di indennità DIS-COLL presentata dall interessato all INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall INPS all ANPAL (che entrerà in vigore il 1 gennaio 2016) ai fini dell inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive, realizzato dall Agenzia in collaborazione con l Istituto. Alla luce del suddetto disposto normativo è possibile affermare che, ad oggi, esistono due diverse modalità di presentazione della DID: 1. attraverso la registrazione al suddetto portale nazionale delle politiche del lavoro; 2. mediante la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, indennità di disoccupazione NASpI e indennità DIS-COLL. Modalità di presentazione della DID Novità In un ottica di semplificazione e miglioramento dei servizi offerti dall INPS agli utenti, l Istituto previdenziale ha affermato di voler rendere più operative i moduli di domanda delle richiamate prestazioni di disoccupazione attraverso l eliminazione del campo del rilascio della DID e la domanda stessa, per espressa previsione normativa, equivarrà a presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità. STATO DI DISOCCUPAZIONE In tal contesto, non bisogna dimenticare che è stato ridefinito ex novo la definizione dello stato di disoccupazione, sostituendo di conseguenza quanto contenuto dall art. 1, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/
4 Infatti, l art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 stabilisce che sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Lo stato di disoccupazione, inoltre, è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. Al fine di accelerare la presa in carico della DID, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. In tal caso, i lavoratori assumono lo stato di "a rischio di disoccupazione". Una volta che la registrazione del disoccupato è avvenuta con successo, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali. Inoltre, allo scopo di evitare l ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. In tal contesto, un ruolo significativo viene assunto dall ANPAL, la quale consente alle Amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione. RILASCIO DID L INPS, inoltre, ha adottato quanto contenuto nell art. 34, co. 1 del Decreto Legislativo in commento, il quale elimina la condizione secondo la quale il lavoratore poteva presentare la DID esclusivamente presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato, precludendo quindi la possibilità al lavoratore rimasto privo di occupazione di potere scegliere su tutto il territorio nazionale il Centro per l impiego presso cui rilasciare la propria immediata disponibilità al lavoro (art. 2 del D.Lgs. n. 181/2000). 4
5 A tal fine l INPS in attesa della realizzazione da parte dell ANPAL in cooperazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l INPS e l ISFOL del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro provvede a mettere a disposizione dei Centri per l Impiego territorialmente competenti in base al domicilio le domande dei richiedenti le suddette indennità di disoccupazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori. Obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva Ai sensi dell art. 20, co. 3 del richiamato D.Lgs. n. 150/2015, nel patto di servizio personalizzato sottoscritto con il centro per l impiego deve essere riportata la disponibilità dell interessato alle seguenti attività: a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro; b) partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite ai sensi dell art. 25 del decreto in argomento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su proposta dell ANPAL. Tuttavia, in caso di mancata partecipazione o accettazione ad una delle suddette iniziative, in assenza di giustificato motivo, il percettore dell indennità in ambito ASpI, NASpI e di DIS-COLL è soggetto ad alcune sanzioni che riepiloghiamo nella seguente tabella. Partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro Partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione Decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione; decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione; decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. Decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione; decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. 5
6 Accettazione di congrue offerte di lavoro decadenza dalla prestazione. Sono previste sanzioni anche in di caso mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività. In particolare è prevista: la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione; la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione; la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. In tutti i casi in cui è comminata la decadenza dallo stato di disoccupazione, non è possibile una nuova registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi due mesi. Avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l'impiego è comunque ammesso ricorso all'anpal, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro L art. 5 del D.Lgs. n. 22/2015 prevede tra i requisiti essenziali per accedere alla NASpI, il possesso di almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l inizio del periodo di disoccupazione. Tuttavia, l accertamento di tale requisito è parecchio complicato in relazione: ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari; ai lavoratori a domicilio; ai lavoratori con periodi di lavoro all estero; ai lavoratori interessati da neutralizzazione e conseguente contribuzione di interesse molto risalente; ed infine ai lavoratori agricoli. 6
7 LAVORATORI DOMESTICI E FAMILIARI Considerata l impossibilità di rilevare le giornate di lavoro dai flussi UniEmens (in quanto i datori di lavoro domestici non sono tenuti all invio) risulta estremamente difficile riscontrare l effettiva presenza al lavoro in ciascuna giornata, e quindi capire se è soddisfatta la suddetta condizione. L INPS, pertanto, ha pensato bene di ricorrere al sistema già in uso per l accredito della contribuzione e per il pagamento di tutte le prestazioni relative ai lavoratori domestici, individuando in tal modo una metodologia che permetta di determinare ancorché in via convenzionale una presenza al lavoro assimilabile a trenta giornate effettive negli ultimi dodici mesi. In altri termini, si è ritenuto di individuare la presenza al lavoro equivalente a 30 giornate effettive in cinque settimane di lavoro (30/6) considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna. Pertanto, considerato che per l accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore, al fine di individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre medesimo si opera sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24. Ipotizziamo il caso di una badante che ha lavorato 80 ore nel trimestre, che diviso 24 fanno 3,33 settimane di contribuzione arrotondate a 4. Ai fini della verifica del requisito in argomento si opererà dunque calcolando, con la predetta metodologia, il numero di settimane lavorate in ciascun trimestre solare, sulla base dei versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro se il lavoratore aveva in essere più rapporti lavorativi. Ne consegue che, quando nei dodici mesi di osservazione per la ricerca del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro sono presenti - secondo le ordinarie modalità di accredito della contribuzione nella gestione lavoratori domestici sopra descritte - almeno 5 settimane di contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto. LAVORATORI A DOMICILIO E LAVORATORI CON LUNGHI PERIODI NEUTRI Analoga complicazione vista pocanzi per i lavoratori domestici si presenta, altresì, per lavoratori a domicilio, nonché con riferimento ai lavoratori con lunghi periodi neutri che comportino ricostruzione di un quadriennio nel quale 7
8 UniEmens non forniva ancora le giornate lavorate, ai lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri. Anche in questi casi, quindi, si impone la ricerca di una metodologia alternativa di individuazione delle 30 giornate. La problematica, così come per i domestici, viene risolta se presenti 5 settimane di contribuzione (che corrispondo a 30 giornate) negli ultimi 12 mesi. LAVORATORI AGRICOLI Unico caso in cui l INPS adotta un metodo differente è quello dei lavoratori agricoli. In quest ultimo caso, infatti, laddove gli archivi telematici dai quali si desume il dato delle giornate lavorate non sia stato aggiornato, bisogna far riferimento alle buste paga del lavoratore agricolo. CRITERI DI RILEVAZIONE DELLE 30 GIORNATE DI EFFETTIVO LAVORO Lavoratori domestici e familiari Lavoratori a domicilio e lavoratori con lunghi periodi neutri Lavoratori agricoli Il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro è verificato quando sono presenti almeno 5 settimane di contributi nei 12 mesi che precedono l inizio del periodo di disoccupazione. Il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro è verificato quando sono presenti almeno 5 settimane di contributi nei 12 mesi che precedono l inizio del periodo di disoccupazione. Il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro è rilevabile dalle buste paga del lavoratore agricolo CASI DI NEUTRALIZZAZIONE Altro chiarimento di estrema importanza riguarda il requisito delle 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l inizio del periodo di disoccupazione, con particolare riferimento ai lavoratori intermittenti e somministrati, in quanto contraddistinti da periodi di lavoro e di non lavoro, il cui alternarsi presenta carattere di imprevidibilità, non riconducibile alla volontà del lavoratore. Sul punto, viene chiarito che i periodi di non lavoro non sono utili ai fini del soddisfacimento del menzionato requisito, nonché per la determinazione della durata e della misura della stessa. Diversamente, tali periodi sono considerati neutri, con un corrispondente ampliamento del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro. 8
9 Tale possibilità di neutralizzazione va riferita anche ai casi in cui l Agenzia di somministrazione, non potendo più mantenere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori assunti a tempo indeterminato, per mancanza di occasioni di lavoro, avvia l apposita procedura, disciplinata dall art. 25 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, finalizzata alla riqualificazione professionale del lavoratore, procedura la cui durata è di 6 mesi o, per i lavoratori ultracinquantenni, di 7 mesi. Durata della NASpI In merito alla durata della NASpI, l Istituto previdenziale ha ritenuto necessario chiarire meglio le modalità di calcolo delle settimane utilizzate per prestazioni di DSO e ASpI che non possono più concorrere a determinare la durata delle prestazioni. Sul punto, è stato precisato che per ogni domanda NASpI che presenti una o più domande DSO/ASpI nel quadriennio con biennio di rispettiva osservazione a cavallo, si dovrà calcolare: in primo luogo il valore minimo tra le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi anche ove non siano interamente compresi nel quadriennio di osservazione per la NASpI; e successivamente le settimane utilizzate secondo l operazione: (Durata effettiva/durata teorica) * max 52 durata teorica. Punto di attenzione Il valore minimo tra le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi e le settimane di contribuzione riproporzionate in funzione dell effettivo utilizzo della prestazione, verrà considerato come numero di settimane iniziali già utilizzate per la domanda in esame, da portare in sottrazione ai contributi fuori quadriennio fino a capienza di quest ultimo con conseguente risparmio della contribuzione presente nel quadriennio. Qualora sia presente almeno una domanda DSO/ASpI con ultimi 12 mesi a cavallo, l operatore verrà informato con un alert recante l avviso: E presente una domanda di prestazione già percepita con ultimi 12 mesi a cavallo; verificare se nella sezione contributi della domanda NASpI sono stati acquisiti tutti i contributi di detto periodo di 12 mesi. 9
10 INDENNITÀ DI MOBILITÀ E INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA L INPS, con la Circolare n. 94 del 12 maggio 2015, avevo precisato che ai fini del calcolo della durata della prestazione NASpI non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Ora l INPS fa un passo indietro e chiarisce che laddove il lavoratore nel periodo di osservazione di quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla indennità NASpI abbia fruito di indennità mobilità e di mobilità in deroga, i relativi periodi di contribuzione necessari per il diritto alle predette prestazioni di mobilità possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della durata della prestazione stessa e, pertanto, non devono essere detratti quali periodi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione. Valutazione della contribuzione agricola ed extra agricola A causa della non omogeneità fra i periodi di osservazione utilizzati ai fini delle prestazioni di disoccupazione in agricoltura e i periodi di osservazione utilizzati ai fini delle prestazioni di disoccupazione nel settore extra agricolo, l INPS ha rilevato che ciò è possibile fonte di pregiudizio nei confronti del lavoratore extra agricolo che presenti contribuzione agricola risalente nel quadriennio. Fermo restando pertanto il consueto criterio di equivalenza ai fini del cumulo fra le due tipologie di contribuzione, l Istituto previdenziale ha ritenuto necessario introdurre uno strumento di verifica della prevalenza il quale armonizzi la normativa NASpI con quella della DS agricola la quale ultima, ai suoi fini, prende in considerazione in primo luogo l ultimo anno. A questo fine, nei confronti del richiedente NASpI, dopo l osservazione del quadriennio che eventualmente evidenzi prevalenza di contribuzione agricola, è possibile procedere per determinare la prevalenza - ad osservazione dei soli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in quest ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola, la domanda di NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti, è accoglibile. - Riproduzione riservata - 10
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