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1 Documento di consultazione n. 5/2013 Regolamento su Obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione Attuativo dell art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 Legenda Nella riga Commentatore i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata. Nella riga Osservazioni generali i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale. Nelle colonne Articolo e Comma andranno inseriti, rispettivamente, l articolo e il comma a cui si riferisce l osservazione e la proposta di modifica. Nella colonna Osservazioni e proposte andranno inserite le osservazioni e le proposte di modifica. Commentatore AIBA Osservazioni generali L Aiba, Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione, nel presentare le proprie osservazioni al presente schema di Regolamento intende in primo luogo sottolineare la necessità che provvedimenti normativi destinati agli operatori del settore assicurativo, tengano conto delle peculiarità dei rapporti tra questi intercorrenti, delle specifiche operatività e delle prassi di mercato. In tal senso, infatti, si esprime chiaramente il d.lgs. n. 231/2007 accordando una specifica potestà regolamentare alle autorità di vigilanza nei settori lato sensu finanziari. Pertanto, si auspica fortemente che codesto Istituto tenga in debita considerazione i rilievi presentati e, se riterrà sussistere la necessità, incontri le Associazioni maggiormente rappresentative di detti operatori al fine di predisporre un testo normativo effettivamente rispondente agli obiettivi del richiamato precetto legislativo, ossia calibrato sulle peculiarità del settore assicurativo e, pertanto, pienamente efficace.

2 Articolo Comma Osservazioni e proposte lett. a) Nell ambito delle definizioni sono descritti rispettivamente il beneficiario, il cliente, l esecutore e il titolare effettivo delle operazioni traslate dalla normativa generale. Applicando tali nozioni ai rapporti assicurativi, non è chiaro il riferimento alle figure che contraddistinguono tali rapporti, ossia il contraente, l assicurato e il beneficiario. Dalla lettura dei singoli articoli, infatti, si rileva il rischio di una molteplicità d interpretazioni con possibili incomprensioni ed applicazioni errate. Non è riportata, ad esempio, la definizione di Assicurato, ricorrente nella terminologia assicurativa. Riteniamo necessario un allineamento delle definizioni utilizzate nel provvedimento in esame alle specificità del settore assicurativo che consenta, senza incertezze, di identificare il cliente con il contraente; i cointestatari con più contraenti; l esecutore con il soggetto titolato a curare gli aspetti contrattuali e finanziari ( pagamento del premio) per conto del cliente; il titolare effettivo con l assicurato. Si chiede pertanto che le figure rilevanti ai fini delle attività antiriciclaggio e terrorismo siano espressamente definite rispetto ai soggetti del rapporto assicurativo per non lasciare vuoti normativi o dubbi interpretativi. La scrivente Associazione sottolinea altresì l importanza di una più puntuale definizione del concetto di rapporto continuativo che tenga conto delle specificità degli operatori del settore assicurativo, i cui rapporti con la clientela differiscono in maniera sostanziale da quelli intrattenuti dai clienti con operatori del mercato bancario e finanziario. L ambito di applicazione della normativa è limitato alle imprese con sede o stabilimento in Italia mentre, ad avviso della scrivente Associazione, dovrebbe essere inserito quanto meno un rinvio coordinato alla specifica normativa emanata per le imprese che operano in regime di LPS. L utilizzo di tali compagnie da parte degli intermediari italiani è estremamente frequente e, pertanto, l assenza di un richiamo o di un testo coordinato rischia di indurre gli operatori a comportamenti elusivi della normativa in piena buona fede. 1 lett. b) L ambito di applicazione del provvedimento in esame è limitato agli intermediari iscritti alle sezioni a) e b) di cui all art. 109 del Codice delle assicurazioni. Non risulta chiara l esclusione degli altri intermediari quali i produttori diretti che esercitano l intermediazione nel ramo vita e gli intermediari di cui alla sezione d) che rappresentano, come noto, un canale di distribuzione di contratti vita particolarmente significativo.

3 9 L articolo in questione si riferisce agli obblighi posti a carico degli intermediari, tra i quali non sono ricomprese le previsioni degli articoli da 4 a 8. In virtù di tale esclusione non è agevole comprendere il coordinamento tra le attività di identificazione della clientela imposta agli intermediari ai sensi del presente articolo 9 e l attività di adeguata verifica spettante alle compagnie. Si osserva, altresì, come il rapporto tra cliente, intermediario e compagnia assicurative segua tempistiche e modalità operative che sembrano trovare rispondenza nella disciplina sottoposta alla pubblica consultazione. Si chiede, pertanto, di riformulare la norma avendo riguardo come imposto dal d.lgs. n. 231/ alle diverse fasi operative riscontrabili nel mercato assicurativo che è nella sua quasi totalità intermediato, a differenza di quello bancario -, al fine di chiarire rispetto ad esse i modi di interazione e comunicazione tra gli operatori. Un esempio in particolare deriva dalla possibilità per l intermediario di considerare improcedibile l avvio del rapporto continuativo quando, in sede di identificazione del cliente, abbia rilevato elementi tali da presuppore la possibilità di attività finalizzate a riciclaggio o terrorismo. In tale condizione, oltre a dover interrompere il rapporto, lo stesso dovrebbe valutare la possibilità di effettuare una segnalazione. Nell articolo in questione, però, non è specificato il soggetto cui rivolgere la suddetta segnalazione considerato che, in fase di identificazione della clientela e preliminarmente alla conclusione di un rapporto continuativo, l intermediario-broker di assicurazione non ha ancora identificato un impresa di assicurazione da proporre al cliente. Sarebbe pertanto opportuno che gli obblighi dell intermediario-broker fossero riformulati coordinando il testo in questione con la previsione di improcedibilità nei casi in cui la compagnia non sia a priori identificabile di cui all art. 42 u. c. d. lgs 231/07 integrato dal d. lgs 169/2012). 10 La disciplina relativa all identificazione del titolare effettivo prevede che l intermediario identifichi il cliente tramite i documenti dallo stesso forniti ovvero facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente accessibili ovvero in altro modo. Riteniamo che sarebbe opportuno fare chiarezza circa la sussistenza di un obbligo per gli intermediari di acquisire tali documenti in tutti i casi in cui i clienti non abbiano provveduto a fornirli. In tal caso però dovrebbe essere previsto, nel rispetto del principio di proporzionalità, che i costi dell eventuale acquisizione siano posti a carico del cliente evitando che sia l intermediario a farsene carico. 12 L articolo nella sua stesura appare incongruente o almeno incompleto. L ultimo paragrafo dovrebbe essere riformulato mediante l aggiunta di una formula di chiusura più completa qualora non coincidesse con quello precedentemente indicato in contratto.

4 13 L articolo in questione, incluso tra quelli applicabili agli intermediari, riguarda però la valutazione del rischio di cui al precedente art. 5 che non è compreso tra le norme applicabili agli intermediari di cui all art. 109 lettere a) e b). Tutta la formulazione fa riferimento alle imprese e all attività di valutazione del rischio per cui non è chiaro quale sia l attività che gli intermediari sono chiamati a svolgere; laddove espressioni come <<La profondità e l estensione delle verifiche sono correlate al profilo di rischio>> introducono elementi d incertezza a carico dei destinatari della disposizione che paiono di assoluta evidenza. Si propone, pertanto, di escludere l applicazione dell art. 13 agli intermediari di assicurazione. Nella denegata ipotesi la norma si considerasse applicabile, si chiede di specificare l attività richiesta agli intermediari nel rispetto del principio di proporzionalità, giacché gli oneri amministrativi ed economici introdotti nell attuale versione sono decisamente eccessivi per gli intermediari broker di assicurazione che non sono rappresentanti dell impresa di assicurazione. 16 L articolo rientra tra quelli applicabili agli intermediari, ma l attività prevista di invio di segnalazione di operazione sospetta sembra fare riferimento esclusivamente alle imprese di assicurazione (v. nota art. 9). Si chiede, pertanto, di escludere espressamente la riferibilità di questa norma agli intermediari assicurativi. In subordine, di specificare la concreta attività richiesta agli intermediari e il suo coordinamento con quella facente capo alle imprese di assicurazione. 17 Anche nel caso in questione si segnala che l attività posta eventualmente a carico degli intermediari fa riferimento all adeguata verifica di cui all art. 7 che non si applica ai medesimi. Pertanto, si chiede di escludere espressamente la riferibilità di questa norma agli intermediari assicurativi. In subordine, di specificare la concreta attività richiesta agli intermediari e il suo coordinamento con quella facente capo alle imprese di assicurazione. 18, 19, 20 Anche per questi articoli si nutrono dubbi sulla applicabilità agli intermediari assicurativi chiedendo di escludere espressamente la loro riferibilità agli intermediari di assicurazione o, in subordine, di chiarire i confini tra l attività riservata alle imprese e quella richiesta agli intermediari. 21 L obbligo di adottare misure rafforzate include nella casistica la presenza di persone politicamente esposte, disciplinate dal successivo art. 23. In considerazione del fatto che tale articolo 23 è escluso da quelli applicabili agli intermediari si chiede che venga chiarito l ambito di applicazione delle misure rafforzate in relazione alle singole categorie di operatori. Oltre alla necessità di un chiarimento, si sottolinea come le misure imposte introducono oneri amministrativi ed

5 22 26 economici sproporzionati rispetto agli intermediari broker di assicurazione che non sono rappresentanti dell impresa di assicurazione. 3, lett. b) L articolo si riferisce alla possibilità che le imprese assolvano gli obblighi di adeguata verifica tramite terzi che, in virtù dell art. 25, includono anche gli intermediari assicurativi. In considerazione dell impostazione generale del presente schema di regolamento, che attribuisce ai predetti intermediari l obbligo di identificazione della clientela e non dell adeguata verifica, si ritiene fondamentale chiarire se quest ultima attività sia stata considerata nel presente articolo come delegabile dalle imprese agli intermediari. In tal caso, la norma dovrebbe escludere che una siffatta attività di adeguata verifica sia delegabile agli intermediari broker di assicurazione perché questi ultimi non hanno poteri di rappresentanza delle imprese di assicurazione, né agiscono per loro conto (v. art. 109 cod.ass.). 5 e 6 Valgono per questa norma le osservazioni svolte riguardo all art. 22 che sono qui ripetute. In aggiunta, la portata del comma 5 appare poco chiara e foriera di difficoltà applicative. Non si comprende, infatti, chi sia il terzo del terzo. Nella denegata ipotesi sia consentita una delegabilità a cascata dell attività riservata alle imprese agli intermediari-broker di assicurazione, è necessario che siano specificati tutti i soggetti partecipanti alla catena, prevedendo nel dettaglio le attività delegate, le modalità di delega, la portata della stessa e i limiti della responsabilità di ciascun operatore. Anche la formulazione del comma 6 necessita di una rivisitazione che tenga conto degli specifici rapporti tra intermediari e compagnie e delle relative tempistiche, che non appaiono invece considerate nella norma. Si suggerisce pertanto di chiarire il momento in cui la compagnia provvede a generare il codice identificativo (dopo aver ricevuto la richiesta di quotazione dell intermediario che ha già effettuato l identificazione e dopo aver operato anche ella stessa l adeguata verifica?). La comunicazione del suddetto codice al cliente, poi, è in contrasto con i rapporti che si instaurano tra i vari operatori, in quanto le comunicazioni tra compagnia e contraente di un contratto intermediato sono veicolate dall intermediario stesso che, invece, a seguito di tale formulazione, viene escluso dal naturale flusso informativo. Dovrebbe essere poi l intermediario a comunicare il codice al cliente. Per quanto riguarda infine l identificazione del soggetto che effettua i pagamenti tramite bonifico, si sottolinea la necessità che vengano chiariti gli obblighi di ciascuna parte coinvolta nel trasferimento dei fondi, tenuto conto delle modalità operative specifiche riguardanti i pagamenti dei contratti assicurativi che si è costretti a dover evidenziare di seguito. Dal testo normativo, infatti, si evince che il titolare effettivo dell operazione è identificato dalla banca con la quale intrattiene il rapporto di conto corrente dal quale i fondi vengono trasferiti a titolo di premio assicurativo. Questi

6 fondi (: premi), però, di norma non sono inviati direttamente alla compagnia perché la quasi totalità dei contratti assicurativi è intermediata. Pertanto, i premi transitano sul conto corrente separato previsto dall art. 117 cod. ass., intestato all intermediario che ha intermediato il contratto, che li inoltra all impresa di assicurazione nei tempi previsti dai rispettivi accordi. Tale conto corrente è solitamente gestito per il tramite di una banca che non ha alcuna relazione con il cliente o l impresa di assicurazione. Pertanto, in ossequio alla delega normativa di cui al d.lgs n. 231/2007 che impone di emanare una disciplina aderente alle peculiarità dei rapporti assicurativi, andrebbe chiarito se l intermediario e la propria banca siano destinatari di specifici obblighi in fase di gestione dei fondi in transito sul conto separato.

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