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1 DOTTORI COMMERCIALISTI DR. BRUNA FLOREANI DR. PIETROBERNARDO MEUCCI DR. GAETANO MAZZA DR. GABRIELE TREMOLADA Milano, 18 marzo 2008 CIRCOLARE N. 6/2008 D.L N. 248 CONVERTITO NELLA L N. 31 (C.D. MILLEPROROGHE ) - PRINCIPALI NOVITÀ INDICE 1. LA CONVERSIONE DEL D.L. MILLEPROROGHE 2. ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DAL PATRIMONIO DELL IMPRESA INDIVIDUALE ESTENSIONE 2.1 Beni immobili interessati 2.2 Esercizio ed efficacia dell opzione 2.3 Imposta sostitutiva dovuta Immobili soggetti ad IVA Modalità e termini di versamento 3. RIAPERTURA DELLA STABILIZZAZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 3.1 Procedimento di stabilizzazione 3.2 Effetti premiali 4. RIAPERTURA DELLA REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDIANTO SOMMERSI 4.1 Procedimento di emersione 4.2 Effetti premiali 5. REGOLARIZZAZIONE DEI FABBRICATI CHE HANNO PERSO I REQUISITI DI RURALITÀ O CHE NON SONO STATI DICHIARATI AL CATASTO PROROGA DEI TERMINI 5.1 Riapertura del termine per accatastare i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità 5.2 Denuncia al catasto degli immobili non dichiarati e degli ex rurali individuati dall Agenzia del Territorio Termine per la presentazione della denuncia catastale Presentazione di un istanza di autotutela Conseguenze in caso di inottemperanza alla richiesta Effetti fiscali delle nuove rendite 6. TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIOALI DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE FONDO DI SOLIDARIETÀ MODIFICHE 6.1 Estensione delle prestazioni del Fondo 6.2 Riapertura del termine di presentazione delle domande di indennizzo 7. RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE AUTOMATICA E DI CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI - ULTERIORI MODIFICHE 7.1 Somme di importo non superiore a 2.000,00 euro 7.2 Garanzia relativa alle somme di importo superiore a ,00 euro 7.3 Versamento delle rate MILANO - VIA PALEOCAPA, 1 - TEL. 02/ r.a FAX 02/ segreteria@sfma.it COD. FISC. E P.IVA L:\TESTI\STUDIO\CIRCOLARI STUDIO\anno 2008+lettere intento\circolari STUDIO\ doc

2 segue pag RATEIZZAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO ULTERIORI MODIFICHE 9. PROROGA DEL TERINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2008 SEMPLIFICATO 10. ESTENSIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL 5 PER MILLE DELL IRPEF 11. CONTRIBUTI PER L ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO - PROROGA * * * 1. LA CONVERSIONE DEL DL MILLEPROROGHE Con il DL n. 248, entrato in vigore il giorno stesso, sono state emanate alcune disposizioni urgenti in materia di proroga di termini (c.d. DL milleproroghe ). Il DL 248/2007 è stato convertito nella L n. 31, entrata in vigore l In sede di conversione in legge sono state apportate numerose modifiche al testo originario. Di seguito si riepilogano le principali novità. In una successiva circolare saranno analizzate le disposizioni in materia di rottamazione dei veicoli. 2. ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DAL PATRIMONIO DELL IMPRESA INDI- VIDUALE - ESTENSIONE La legge Finanziaria 2008 ha riproposto la possibilità di estromettere dal regime di impresa, in forma agevolata, i beni immobili utilizzati dagli imprenditori individuali. 2.1 Beni immobili interessati Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 248/2007, possono essere estromessi gli immobili strumentali: sia per destinazione che per natura; che risultano posseduti alla data del Esercizio ed efficacia dell opzione Resta fermo che l opzione per l estromissione deve essere esercitata entro il e che ha efficacia dall Imposta sostitutiva dovuta Si ricorda che, per estromettere l immobile, l imprenditore deve versare un imposta sostitutiva dell IRPEF e dell IRAP pari al 10% della differenza tra: il valore normale del bene; il costo fiscalmente riconosciuto Immobili soggetti ad IVA Per gli immobili la cui cessione è soggetta ad IVA, l imposta sostitutiva dovuta è aumentata di un importo pari al 30% dell IVA commisurata: al valore normale dell immobile; all aliquota che sarebbe applicabile. 2

3 segue pag Modalità e termini di versamento L imposta sostitutiva dovuta deve essere versata, con il modello F24: per il 40%, entro il termine stabilito per la presentazione del modello UNICO 2008 ( ); per il 30%, entro il , maggiorata degli interessi del 3% annuo; per il restante 30%, entro il , maggiorata degli interessi del 3% annuo. 3. RIAPERTURA DELLA STABILIZZAZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA La legge Finanziaria 2007 aveva previsto la possibilità di trasformazione agevolata dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato. Il D.L. 248/2007 convertito ha riaperto tale possibilità. 3.1 Procedimento di stabilizzazione A tal fine, è previsto un procedimento di stabilizzazione, articolato nei seguenti passaggi: la stipulazione, entro il (termine precedentemente scaduto il ), a livello aziendale o territoriale, di accordi sindacali per la trasformazione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro subordinato di durata non inferiore ai 24 mesi; la stipulazione, da parte dei committenti e dei lavoratori interessati, degli atti individuali di conciliazione e dei contratti di lavoro subordinato; il deposito presso l INPS dei suddetti atti di conciliazione e dei contratti di lavoro subordinato; il versamento alla Gestione separata INPS, da parte del solo committente, di un contributo straordinario integrativo pari al 50% della quota di contribuzione a proprio carico, dovuta per i periodi di validità dei contratti di collaborazione interessati dalla trasformazione; tale importo deve essere versato: - per un terzo, prima del deposito presso l INPS degli atti di conciliazione; - per la restante parte, in rate mensili. 3.2 Effetti premiali Il completamento della procedura di stabilizzazione determina una serie di effetti premiali per il committente che vi proceda, quali, in particolare: la preclusione di ogni accertamento di natura fiscale e contributiva sui pregressi periodi di lavoro prestati dai lavoratori interessati dalla trasformazione del rapporto di collaborazione; l estinzione di eventuali reati in materia di versamento di contributi o premi e di imposte sui redditi; l estinzione delle obbligazioni per sanzioni amministrative ed altri oneri accessori connessi alla denuncia e al versamento di contributi e premi. 4. RIAPERTURA DELLA REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO SOMMERSI La legge Finanziaria 2007 aveva previsto la possibilità di regolarizzazione agevolata dei rapporti di lavoro subordinato: non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; per i quali non sono stati versati i previsti contributi e premi. 3

4 segue pag. 4 Il D.L. 248/2007 convertito ha riaperto tale possibilità. 4.1 Procedimento di emersione A tal fine, è previsto un procedimento di emersione, articolato nei seguenti passaggi, da completare entro il (termine precedentemente scaduto il ): la stipulazione, a livello aziendale o territoriale, di accordi sindacali finalizzati alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro; la stipulazione con i lavoratori da regolarizzare dei contratti di lavoro subordinato, di durata non inferiore a 24 mesi; possono essere regolarizzati anche i lavoratori extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno; la presentazione alla sede INPS competente di un apposita istanza contenente: - la copia del suddetto accordo sindacale; - le generalità dei lavoratori regolarizzati, unitamente alla copia dei contratti di lavoro subordinato stipulati; - i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, fino a cinque anni anteriori alla data di presentazione dell istanza; il versamento di almeno un quinto dei contributi e premi dovuti per i lavoratori regolarizzati; il restante importo può essere versato in forma rateale; il versamento del 50% della riduzione contributiva prevista, che sarà restituita al datore di lavoro: - per metà, al termine del primo anno di lavoro regolarmente prestato; - per l ulteriore metà, al termine del secondo anno (in sostanza, si tratta di una garanzia per il buon esito dell operazione di emersione). L accordo sindacale promuove anche la stipulazione di atti di conciliazione tra il datore di lavoro e i lavoratori, con riferimento alla parte retributiva del rapporto di lavoro. 4.2 Effetti premiali Aderendo alla presente procedura di regolarizzazione, il datore di lavoro beneficia: della riduzione di un terzo degli oneri contributivi e assicurativi dovuti per i lavoratori regolarizzati, in relazione al periodo di lavoro irregolare dichiarato; la sospensione, per un anno dalla presentazione dell istanza, degli accertamenti ispettivi e delle verifiche nelle materie oggetto di regolarizzazione, ad eccezione degli accertamenti riguardanti il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro; l estinzione di tutte le sanzioni penali, amministrative e civili connesse alla denuncia e al versamento dei contributi e dei premi. 5. REGOLARIZZAZIONE DEI FABBRICATI CHE HANNO PERSO I REQUISITI DI RURALITÀ O CHE NON SONO STATI DICHIARATI AL CATASTO - PROROGA DEI TERMINI Vengono prorogati alcuni termini relativi alla regolarizzazione dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità o che non sono stati dichiarati al catasto. 5.1 Riapertura del termine per accatastare i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità Affinché gli immobili destinati ad uso abitativo possano essere considerati rurali, è necessario, tra l altro, che: 4

5 segue pag. 5 siano utilizzati: - dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all attività agricola svolta; dall affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l immobile è asservito; da uno dei soci o amministratori di società agricole, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP); tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo e siano iscritti nel Registro delle imprese. Gli immobili che non rispettano tali condizioni devono essere dichiarati al catasto fabbricati. Il termine per effettuare tale adempimento è stato ulteriormente prorogato dal al Decorrenza degli effetti fiscali Resta fermo che gli effetti fiscali della perdita dei requisiti di ruralità degli immobili decorrono dall Denuncia al catasto degli immobili non dichiarati e degli ex rurali individuati dall agenzia del territorio L Agenzia del Territorio, qualora individui fabbricati che non sono stati dichiarati al catasto, oppure fabbricati iscritti al catasto terreni ma per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali: pubblica un apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale; la suddetta pubblicazione ha valore di richiesta, per i titolari di diritti reali (es. proprietà, usufrutto) sugli immobili interessati, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale (iscrizione nel catasto dei fabbricati) Termine per la presentazione della denuncia catastale Il titolare del diritto reale sull immobile deve presentare la denuncia di iscrizione al catasto fabbricati entro 7 mesi (prima 90 giorni) dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato dell Agenzia del Territorio. Il rispetto del suddetto termine comporta la non applicazione di sanzioni Presentazione di un istanza di autotutela Il contribuente che ritenga non corretta la richiesta di aggiornamento catastale può, entro il suddetto termine, presentare un istanza di autotutela al competente Ufficio dell Agenzia del Territorio Conseguenze in caso di inottemperanza alla richiesta Se, entro il suddetto termine, il soggetto interessato non presenta la denuncia di iscrizione catastale, l Ufficio provinciale dell Agenzia del Territorio provvede direttamente ai necessari aggiornamenti. In tal caso: i relativi oneri sono posti a carico dell interessato; a quest ultimo viene irrogata una sanzione compresa tra 258,00 e 2.066,00 euro Effetti fiscali delle nuove rendite Ai fini fiscali, la rendita dichiarata dal possessore con la procedura DOCFA o comunque attribuita all immobile dall Agenzia del Territorio produce effetti a decorrere: 5

6 segue pag. 6 dal 1 gennaio dell anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale; ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1 gennaio dell anno in cui il comunicato dell Agenzia del Territorio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 6. TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE - FONDO DI SOLIDARIETÀ - MODIFICHE Sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, costituito a beneficio dei soggetti che, in presenza di pregresse situazioni di crisi del costruttore: hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni; non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sugli immobili. 6.1 Estensione delle prestazioni del Fondo Ai fini dell accesso alle prestazioni del suddetto Fondo di solidarietà, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi: non concluse prima del ; né aperte in data successiva all applicabilità della nuova disciplina in tema di garanzia fideiussoria del costruttore, prevista dal DLgs n. 122; tale disciplina si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente al L accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l acquirente, a seguito dell insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare somme ulteriori, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, per ottenere, dopo la stipula dell atto di compravendita o di assegnazione: la rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale all azione revocatoria fallimentare; la liberazione dell immobile dall ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. 6.2 Riapertura del termine di presentazione delle domande di indennizzo Viene ulteriormente differito al il termine per la presentazione delle domande per accedere alle prestazioni del suddetto Fondo di solidarietà, precedentemente scaduto il RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE AUTOMATICA E DI CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI - ULTERIORI MODIFICHE Le somme dovute a seguito delle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni (c.d. avvisi bonari ) possono essere versate in un massimo di: sei rate trimestrali di pari importo, se superiori a 2.000,00 euro; venti rate trimestrali di pari importo, se superiori a 5.000,00 euro. 6

7 segue pag. 7 In sede di conversione del D.L. 248/2007 è stata infatti abolita la previsione della rateizzazione in: otto rate trimestrali di pari importo, se le somme dovute erano superiori a 5.000,00 euro; venti rate trimestrali di pari importo, se le somme dovute erano superiori a ,00 euro. 7.1 Somme di importo non superiore a 2.000,00 euro Si ricorda che qualora le somme siano di importo non superiore a 2.000,00 euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall Ufficio: su richiesta del contribuente; nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento dell avviso bonario. 7.2 Garanzia relativa alle somme di importo superiore a ,00 euro Nel caso in cui le somme siano di importo superiore a ,00 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia, mediante fideiussione o ipoteca su beni immobili. 7.3 Versamento delle rate Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione deve essere pagato l importo della prima rata. Le rate trimestrali successive scadono l ultimo giorno di ciascun trimestre. Su tali rate sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo. 8. RATEIZZAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO ULTERIORI MODIFICHE In sede di conversione del D.L. 248/2007 sono state ulteriormente modificate le modalità di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. In conseguenza delle modifiche apportate, nel caso in cui il contribuente si trovi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateizzazione: è concessa dall agente della riscossione, in luogo dell Agenzia delle Entrate, fino ad un massimo di 72 rate mensili; può essere richiesta anche dopo l inizio della procedura esecutiva. In precedenza, invece: era stato previsto un massimo di 48 rate mensili; era stata abolita la possibilità di chiedere, in alternativa all immediata rateizzazione, una sospensione annuale della riscossione, preliminare alla dilazione del pagamento; la richiesta di rateizzazione doveva essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Garanzia relativa alle somme di importo superiore a ,00 euro Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a ,00 euro, resta fermo l obbligo per il contribuente di prestare idonea garanzia, mediante fideiussione o ipoteca su beni immobili. 7

8 segue pag PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2008 SEMPLIFICATO Il termine per la presentazione in via telematica del modello 770/2008 Semplificato viene prorogato dal al Si ricorda che il modello 770/2008 Ordinario deve invece essere presentato entro il ESTENSIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL 5 PER MILLE DELL IRPEF La facoltà di destinare il 5 per mille dell IRPEF relativa al 2007, come stabilito dalla legge Finanziaria 2008, può essere esercitata anche a favore: delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge; delle fondazioni nazionali di carattere culturale. Con riferimento alle suddette fondazioni, l estensione si applica anche all IRPEF relativa al 2006, secondo quanto previsto dalla legge Finanziaria Obbligo di redigere un apposito rendiconto Si ricorda che i soggetti ammessi al riparto del 5 per mille dell IRPEF relativa al 2007 devono redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme ad essi attribuite. Il rendiconto in esame deve essere redatto entro un anno dalla ricezione delle suddette somme. Le somme non rendicontate saranno oggetto di recupero. 11. CONTRIBUTI PER L ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO PROROGA È stato prorogato dal al il termine entro il quale i gestori di attività commerciali in locali aperti al pubblico possono beneficiare di contributi per l abolizione delle barriere architettoniche, come previsto dalla legge Finanziaria Provvedimento attuativo Le modalità, i limiti e i criteri per l attribuzione dei suddetti contributi saranno stabiliti da un successivo DM. * * * 8

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